Art. 1
Uffici territoriali di protezione civile
1. Nelle more della definizione del nuovo ordinamento degli enti locali, sono istituiti gli uffici territoriali quali strutture periferiche della Direzione generale della protezione civile che operano in ambito sovracomunale con funzioni di:
a) attività organizzative e di gestione del volontariato;
b) predisposizione, in ambito sovra comunale, del programma di previsione e prevenzione rischi;
c) supporto alla predisposizione dei piani comunali di protezione civile;
d) attività istruttorie e di verifica degli interventi di cui alla legge regionale 21 novembre 1985, n. 28 (Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute dai comuni, province e comunità montane in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche);
e) pianificazione e coordinamento delle esercitazioni di protezione civile in ambito sovracomunale.
2. Per le esigenze operative derivanti dall'istituzione degli uffici territoriali di protezione civile di cui al comma 1 è autorizzato il comando del personale e l'utilizzo dei mezzi e delle strutture delle province connessi alle funzioni trasferite, sulla base di criteri e modalità attuative stabilite dalla Giunta regionale.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte mediante appositi accordi fra la Direzione generale della protezione civile e gli enti interessati, a valere sulle risorse già destinate alle province dal fondo regionale a favore del sistema della autonomie locali di cui alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), UPB S01.06.001.
Art. 2
Centro funzionale decentrato
1. Per le esigenze operative derivanti dall'attivazione del Centro funzionale decentrato della Direzione generale della protezione civile di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, è attivata, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e conclusa entro i successivi sessanta giorni, una procedura straordinaria di mobilità per l'immissione nel ruolo unico dell'Amministrazione regionale di un dirigente e 25 unità di personale mediante cessione del contratto e comunque rientranti nella previsione organica vigente.
2. La Giunta regionale individua le figure professionali necessarie, i bacini di provenienza e stabilisce i criteri per l'esame delle domande.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutati in complessivi euro 1.230.000 di cui euro 500.000 a valere sul fondo nuovi oneri legislativi (UPB S08.01.002) ed euro 730.000 a valere sulle UPB S01.02.001 e S01.02.002 attingendo dalle risorse destinate alla copertura del programma di reclutamento e mediante riduzione del contributo di funzionamento spettante alle agenzie ed enti di provenienza del personale mobilitato ed iscritto nel bilancio della Regione.
4. L'Assessore competente in materia di bilancio provvede ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), alle conseguenti variazioni di bilancio.
Art. 3
Volontariato
1. Per le attività connesse all'operatività, addestramento e aggiornamento del volontariato della protezione civile è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, una spesa annua valutata in euro 1.000.000.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni finanziari 2014-2015 sono apportate le seguenti variazioni:
in aumento
UPB S04.03.005
Protezione civile - Spese correnti
2014 euro 1.000.000
2015 euro 1.000.000
in diminuzione
UPB S08.01.002
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente
2014 euro 1.000.000
2015 euro 1.000.000
Art. 4
Abrogazioni
1. Nella legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 69, le parole "provinciali e" sono abrogate;
b) la lettera c) del comma 2 e i commi 3 e 4 dell'articolo 70 sono abrogati.
2. Il comma 8 dell'articolo 5 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), è abrogato.
Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).