Art. 1
Fondi rischi presso i Confidi
1. In attesa dell'approvazione della legge regionale di riordino organico della normativa in materia di Consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi), fatta salva la normativa nazionale, le modalità per la ripartizione e il trasferimento delle risorse destinate all'integrazione dei fondi rischi presso i Confidi sono disciplinate dall'articolo 7, commi 47 e 48, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008).
Art. 2
Abrogazione parziale
1. Il primo e il secondo periodo del comma 43 dell'articolo 4 della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012) sono soppressi.
Art. 3
Deroga al parere della Commissione competente
1. In deroga all'articolo 25, comma 4, della legge regionale 27 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), per il solo adeguamento delle direttive di attuazione vigenti alle presenti disposizioni, si prescinde dal parere della Commissione competente. In ogni caso, le direttive di attuazione assicurano l'uniformità di trattamento dei Confidi beneficiari.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).