Bollettino Ufficiale n. 20 del 23/04/2014
L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della giunta regionale promulga la seguente legge:
Art. 1
(Finalità e principi)
1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze di cui all' articolo 117 della Costituzione , detta disposizioni per il miglioramento della sicurezza stradale e la riduzione delle vittime di incidenti stradali e conforma a questa finalità le misure che riguardano la mobilità delle persone e delle cose.
2. La Regione, gli enti locali, i proprietari e i gestori di infrastrutture, nonché i gestori di servizi di trasporto regionali, provinciali e comunali, per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 conformano la propria azione ai seguenti principi:
a) consapevolezza e responsabilità volte a realizzare una conoscenza puntuale delle condizioni di sicurezza, delle maggiori criticità presenti nel sistema di propria competenza e dei relativi fattori di rischio;
b) informazione generale sullo stato della sicurezza stradale, sulle maggiori criticità, sugli interventi realizzati e sui risultati conseguiti;
c) valutazione e scelta delle alternative di intervento che garantiscano le più soddisfacenti prospettive di miglioramento della sicurezza stradale;
d) analisi e valutazione dell'impatto sulla sicurezza stradale degli interventi nel campo delle infrastrutture viarie e dei trasporti, nonché dell'educazione stradale e della prevenzione e controllo dei comportamenti di guida a rischio.
Art. 2
(Azioni della Regione e Fondo di incentivazione)
1. La Giunta regionale, per il conseguimento delle finalità di cui all' articolo 1 , anche in armonia con quanto indicato nel Global Plan for the Decade of Action for Road Safety 2011-2020 predisposto dall'ONU, in particolare:
a) pianifica e programma interventi, azioni e misure, volti a migliorare la sicurezza stradale, in particolare attraverso il Piano regionale della sicurezza stradale di cui all' articolo 3 ;
b) effettua il monitoraggio degli interventi relativi alla tutela della sicurezza stradale, nonché dei risultati conseguiti o prefissati;
c) diffonde le informazioni relative all'incidentalità stradale, ai fattori di rischio, agli interventi realizzati per migliorare la sicurezza stradale e ai risultati ottenuti;
d) promuove azioni di rafforzamento e sviluppo sistematico delle forme di raccordo e di collaborazione intersettoriale e interistituzionale, anche attraverso la definizione di apposite procedure;
e) promuove la collaborazione con tutti i soggetti che a vario titolo operano nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale;
f) promuove e incentiva iniziative volte a diffondere la cultura e l'educazione della sicurezza stradale, nonché l'adozione di forme di mobilità sicura nei percorsi casa - lavoro e nello svolgimento dell'attività lavorativa;
g) promuove il rafforzamento dell'azione sanitaria in ordine alle misure preventive e di controllo e in ordine alla tipologia e alla tempestività del primo soccorso;
h) istituisce un sistema di servizi di consulenza, informazione e assistenza, anche legale e psicologica, per le vittime di incidenti stradali;
i) predispone una procedura di valutazione di impatto sulla sicurezza stradale relativa agli interventi sul sistema viario nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 (Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali). La procedura di valutazione di impatto sulla sicurezza stradale può riguardare anche la disciplina del traffico e dei servizi di trasporto, le misure di prevenzione e deterrenza e il rafforzamento della cultura della sicurezza stradale.
2. La Giunta regionale, inoltre, promuove, previ specifici accordi con gli enti locali interessati, l'utilizzazione delle risorse rese disponibili dalle sanzioni di cui all' articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), per le finalità previste dalla presente legge, in armonia con gli indirizzi del Piano regionale della sicurezza stradale di cui all' articolo 3 e in coerenza con il rapporto regionale sulla sicurezza stradale di cui all' articolo 6 .
3. La Giunta regionale, per le finalità di cui al comma 2 , previo accordo con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani dell'Umbria (ANCI Umbria) e con l'Unione Province Italiane Associazione dell'Umbria (UPI Umbria), istituisce un apposito Fondo di incentivazione.
Art. 3
(Piano regionale della sicurezza stradale)
1. La Giunta regionale, previa consultazione dei soggetti di cui all' articolo 1, comma 2 , nonché delle istituzioni, delle parti sociali, delle associazioni e delle fondazioni che operano nel campo della sicurezza e all'educazione stradale, adotta il Piano regionale della sicurezza stradale (PRSS) e lo trasmette all'Assemblea legislativa per l'approvazione. Il Piano individua indirizzi, misure e interventi volti a migliorare la sicurezza stradale ed ha validità triennale.
2. Il PRSS, in particolare, definisce:
a) misure di incentivazione, anche con il coinvolgimento diretto di istituzioni, imprese, parti sociali e associazioni, per migliorare la sicurezza stradale e per ridurre il numero delle vittime degli incidenti stradali;
b) azioni di indirizzo e coordinamento riguardanti progetti e interventi eseguiti dalla Regione, dagli enti locali, dai soggetti proprietari o gestori delle strade e dai gestori dei servizi di trasporto regionali, provinciali e comunali;
c) interventi della Regione per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge.
3. Il PRSS è attuato attraverso programmi predisposti dal Centro regionale umbro di monitoraggio della sicurezza stradale di cui all' articolo 4 sulla base degli indirizzi dettati dalla Giunta regionale con proprio atto. I programmi sono approvati dalla Giunta regionale stessa.
Art. 4
(Centro regionale umbro di monitoraggio della sicurezza stradale)
1. Al fine di rafforzare e rendere più efficaci le politiche regionali in materia di sicurezza stradale, nonché di migliorare il livello di conoscenza e di consentire una valutazione puntuale degli effetti delle politiche stesse, è istituito presso la struttura della Giunta regionale competente in materia di sicurezza stradale, il Centro regionale umbro di monitoraggio della sicurezza stradale (CRUMS).
2. Il CRUMS, in particolare:
a) acquisisce, organizza ed elabora i dati sugli incidenti stradali, sul sistema stradale, sul traffico e su altri settori di interesse per la gestione della sicurezza stradale, raccolti anche sulla base di specifiche intese o accordi;
b) gestisce un sistema informativo sulla sicurezza stradale che integra i dati sugli incidenti stradali con quelli sul traffico, sulla rete viaria e su ogni altro aspetto rilevante ai fini della sicurezza stradale stessa;
c) individua le situazioni di criticità in materia di sicurezza stradale e i fattori di rischio che le determinano;
d) effettua il censimento delle azioni e degli interventi che riguardano la sicurezza stradale;
e) effettua il monitoraggio degli effetti determinati dalle azioni e dagli interventi di cui alla lettera d) ;
f) elabora quadri conoscitivi e schemi di valutazione al fine di favorire l'individuazione delle priorità e delle alternative di pianificazione e programmazione, nonché degli interventi più soddisfacenti ai fini della sicurezza stradale;
g) predispone il rapporto regionale sulla sicurezza stradale di cui all' articolo 6 ;
h) predispone strumenti e supporti per agevolare la realizzazione di forme di raccordo e di collaborazione intersettoriale e interistituzionale;
i) predispone i programmi di cui all' articolo 3, comma 3 .
3. Al fine di fornire un supporto nella scelta degli interventi in materia di sicurezza stradale e nella valutazione dei risultati, nonché per favorire lo scambio di informazioni e promuovere la diffusione delle migliori esperienze nell'ambito della sicurezza stradale, è istituito all'interno del CRUMS il Centro di documentazione e confronto (CDC).
4. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina attività e funzionamento del CRUMS e del CDC, nonché individua le modalità di acquisizione e di trasmissione dei dati e delle informazioni per le attività di cui al comma 2 .
Art. 5
(Consulta regionale sulla sicurezza stradale)
1. Al fine di promuovere la partecipazione e il coordinamento dei soggetti di cui all' articolo 1, comma 2 , delle istituzioni, delle parti sociali, delle associazioni e delle fondazioni interessate alla sicurezza e all'educazione stradale, è istituita la Consulta regionale sulla sicurezza stradale, di seguito denominata Consulta.
2. La Consulta è organo consultivo della Giunta regionale nelle materie inerenti la sicurezza stradale.
3. La Consulta, in particolare, esprime pareri e proposte operative ed esercita funzioni di sollecitazione e di indirizzo per ampliare la conoscenza sullo stato della sicurezza stradale e sulle possibilità di un suo miglioramento e promuove a tal fine linee di azione.
4. La Giunta regionale, con proprio atto, individua i criteri in ordine alla composizione della Consulta, garantendo la partecipazione dei soggetti di cui al comma 1 .
5. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale stessa, e resta in carica per la durata della legislatura.
6. Le attività di segreteria e di supporto tecnico sono esercitate dalla struttura della Giunta regionale competente in materia di sicurezza stradale.
7. La Consulta adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento.
8. La partecipazione alle sedute della Consulta non comporta la corresponsione di alcun compenso o rimborso di qualsivoglia natura.
Art. 6
(Rapporto regionale sulla sicurezza stradale)
1. La Giunta regionale approva il rapporto regionale sulla sicurezza stradale, predisposto annualmente dal CRUMS.
2. Il rapporto di cui al comma 1 indica, in particolare:
a) lo stato e l'evoluzione della sicurezza stradale, evidenziando, in particolare, le maggiori criticità e i principali fattori che concorrono a determinarle;
b) gli interventi programmati, in corso di realizzazione e completati, sul territorio regionale, con particolare riferimento a quelli di specifica competenza della Regione, che riguardano la sicurezza stradale;
c) i risultati ottenuti dagli interventi completati e il loro livello di efficienza economica e di efficacia sociale;
d) le principali problematiche di sicurezza stradale da risolvere e le priorità tecniche di intervento, anche in relazione al quadro degli obiettivi di sicurezza stradale assunti a livello comunitario, nazionale e regionale.
3. Il rapporto regionale sulla sicurezza stradale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale telematico e nel sito istituzionale della Regione.
Art. 7
(Formazione alla mobilità sicura e sostenibile)
1. La Regione attribuisce una elevata priorità alla formazione della mobilità sicura e sostenibile della popolazione in età scolare e prescolare e alla creazione di aree urbane di assoluta sicurezza, dove la popolazione stessa possa esercitare una mobilità autonoma a piedi o in bicicletta.
2. La Giunta regionale, per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 , previo accordo con gli enti locali e le istituzioni competenti, approva il Programma di incentivazione della formazione alla mobilità sicura e sostenibile, di durata triennale.
3. Il programma di cui al comma 2 è articolato in due linee di azione:
a) realizzazione di corsi di formazione alla mobilità sicura e sostenibile e predisposizione di un libretto regionale della educazione alla mobilità sicura e sostenibile, al fine di assicurare una continuità formativa nel settore della sicurezza stradale;
b) predisposizione, nelle aree limitrofe alle scuole o, comunque, in aree suscettibili di elevate quote di traffico autonomo a piedi o in bicicletta dei cittadini di età scolare, di un sistema viario e di una disciplina del traffico con caratteristiche tali da consentire di esercitare una mobilità autonoma in sicurezza.
4. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, i risultati da conseguire nonché i criteri per la predisposizione del libretto, di cui al comma 3, lettera a) . Definisce altresì i criteri e le modalità per la realizzazione del sistema viario e della disciplina del traffico di cui al comma 3, lettera b) .
Art. 8
(Fondo per l'assistenza alle vittime di incidenti stradali)
1. Per il funzionamento e l'erogazione dei servizi di cui all' articolo 2, comma 1, lettera h) , è istituito il Fondo regionale per l'assistenza alle vittime di incidenti stradali.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è utilizzato anche per lo svolgimento della "Giornata regionale della sicurezza stradale" di cui all' articolo 9 . Lo stesso è alimentato:
a) da risorse del bilancio regionale;
b) da contributi volontari e solidaristici.
3. La Giunta regionale con il Fondo di cui al comma 1 può altresì promuovere, in coerenza con gli indirizzi del rapporto regionale sulla sicurezza stradale di cui all' articolo 6 e in collaborazione con altri soggetti istituzionali, organismi, associazioni e fondazioni che operano nell'ambito della sicurezza e dell'educazione stradale, campagne di informazione e progetti di sensibilizzazione per la prevenzione degli incidenti stradali. Le risorse destinate annualmente a tali interventi non possono superare il dieci per cento delle risorse complessive annuali del Fondo medesimo.
Art. 9
(Giornata regionale della sicurezza stradale)
1. Al fine di promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di sicurezza stradale, è istituita la "Giornata regionale della sicurezza stradale", da svolgersi ogni anno nel giorno individuato con apposito atto della Giunta regionale.
2. In occasione della "Giornata regionale della sicurezza stradale " la Giunta regionale organizza manifestazioni, convegni e ogni altra attività volti ad una informazione generale sullo stato della sicurezza stradale, nonché sulle azioni intraprese per il suo miglioramento e sui risultati raggiunti. Nella medesima Giornata sono presentate e premiate le iniziative più significative in materia di sicurezza ed educazione stradale.
3. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.
Art. 10
(Norma finanziaria)
1. Al finanziamento degli oneri di cui all' articolo 2, comma 3 , all' articolo 3, comma 2 e all' articolo 7, comma 3, lettera b) si fa fronte con i fondi statali di cui al 3°, 4° e 5° programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza stradale allocati nella Unità previsionale di base 06.2.002 "Interventi sulle infrastrutture stradali" - capitolo 7412 - del bilancio di previsione 2014.
2. Al finanziamento degli oneri di cui all' articolo 4 (Centro regionale umbro della sicurezza stradale), si fa fronte con lo stanziamento di euro 250.000,00 della Unità previsionale di base 06.2.002 "Interventi sulle infrastrutture stradali" - capitolo 7376 - del bilancio di previsione 2014 e 2015 e con il cofinanziamento statale previsto nell'ambito del 2° programma annuale di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 800 del 28 settembre 2009.
3. Per il finanziamento degli oneri di cui all' articolo 7, comma 3, lettera a) è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di euro 20.000,00 - in termini di competenza e di cassa - a valere sugli stanziamenti della Unità previsionale di base 12.1.009 "Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare" - capitoli 2227 e 2242 - del bilancio regionale di previsione.
4. Per il finanziamento del Fondo di cui all' articolo 8 è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di E 150.000,00 - in termini di competenza e cassa - da iscrivere nella Unità previsionale di base 06.1.008 n.i. del bilancio regionale, denominata "Interventi in materia di sicurezza stradale", ai seguenti capitoli di spesa:
- l'importo di euro 125.000,00 al cap. 3103 n.i. per interventi di cui all' articolo 8, comma 1 ;
- l'importo di euro 10.000,00 al cap. 3104 n.i. per interventi di cui all' articolo 8, comma 2 ;
- l'importo di euro 15.000,00 al cap. 3105 n.i. per interventi di cui all' articolo 8, comma 3 .
5. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 4 , si fa fronte con pari disponibilità esistente nella UPB 16.1.001 (cap. 6120) del bilancio regionale di previsione 2013 denominata "Fondi speciali per le spese correnti" in corrispondenza del punto 3, lettera A) della Tabella A) della legge finanziaria regionale 9 aprile 2013, n. 7.
6. La disponibilità relativa all'anno 2013 di cui al comma 5 è iscritta nella competenza dell'anno 2014 in attuazione dell' articolo 29, comma 4 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 .
7. Per l'introito e l'utilizzo dei contributi volontari di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 8 sono istituiti per memoria, nel bilancio di previsione 2014, i seguenti capitoli: nella parte entrata UPB 2.03.001 cap. 914 n.i. e nella parte spesa UPB 06.1.008 n.i. - cap. 3106 n.i.. La Giunta regionale è autorizzata all'iscrizione in bilancio dei contributi vincolati introitati, ai sensi dell'articolo 46, comma 1 della vigente legge regionale di contabilità n. 13/2000.
8. Per gli anni successivi, il finanziamento degli interventi di cui al comma 4 è determinato annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c), della vigente legge regionale di contabilità n. 13/2000.
9. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare la conseguente variazione di cui al comma 4 al bilancio regionale, sia in termini di competenza che di cassa.
Art. 11
(Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale rende conto all'Assemblea legislativa delle modalità d'attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti nel realizzare azioni, interventi e misure volti al miglioramento della sicurezza stradale e alla riduzione delle vittime di incidenti stradali.
2. La Giunta regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo all'entrata in vigore della legge e successivamente ogni anno presenta all'Assemblea legislativa una relazione che contenga informazioni e dati:
a) sulle misure, gli interventi individuati e realizzati con il Piano regionale sulla sicurezza e i relativi programmi annuali in relazione a quanto previsto dall' articolo 3 ;
b) sulle azioni e le procedure predisposte per la realizzazione di forme di raccordo e di collaborazione intersettoriale e interistituzionale;
c) sui contenuti e le risultanze del rapporto predisposto dal CRUMS;
d) sulle modalità di realizzazione della formazione rivolta alla mobilità sicura e sostenibile della popolazione in età scolare e prescolare indicando i risultati ottenuti con l'attuazione del Programma triennale di cui al comma 2 dell'articolo 7 ;
e) sull'utilizzo di tutte le risorse inserite nel Fondo per l'assistenza alle vittime di incidenti stradali.
Art. 12
(Norme transitorie e finali)
1. La Consulta istituita con deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2011, n. 614 (Proposta di istituzione della Consulta regionale sulla Sicurezza Stradale) continua ad esercitare le sue funzioni sino alla costituzione della Consulta di cui all' articolo 5, comma 5 .
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta il PRSS di cui all' articolo 3 e lo trasmette all'Assemblea legislativa per l'approvazione.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva il Programma di incentivazione della formazione alla mobilità sicura e sostenibile di cui all' articolo 7, comma 2 .
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con proprio atto:
a) individua le modalità organizzative e i criteri di funzionamento, anche con la collaborazione e la partecipazione degli enti locali, delle associazioni e delle fondazioni che operano nel campo della sicurezza e all'educazione stradale, dei servizi di assistenza di cui all' articolo 2, comma 1, lettera h) ;
b) disciplina l'attività e il funzionamento del CRUMS e del CDC, nonché individua le modalità di acquisizione e di trasmissione dei dati e delle informazioni di cui all' articolo 4, comma 4 ;
c) individua i criteri in ordine alla composizione della Consulta regionale sulla sicurezza stradale di cui all' articolo 5, comma 4 ;
d) disciplina i criteri e le modalità di svolgimento della Giornata regionale della sicurezza stradale di cui all' articolo 9 , commi 1 e 3.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Perugia, 17 aprile 2014
Marini