NORMATIVA
Normativa regionale - Valle d'Aosta
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Legge regionale Valle d'Aosta, 15 aprile 2013, n 13
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Disposizioni per la semplificazione di procedure in materia sanitaria
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Art. 1 (Oggetto) 1. La presente legge detta disposizioni per la semplificazione, nel territorio della Regione, delle certificazioni e degli adempimenti in materia di prevenzione riconosciuti, alla luce dell'evidenza scientifica, privi di documentata efficacia per la tutela della salute pubblica. 2. E' fatto salvo il rilascio delle certificazioni e delle autorizzazioni di cui alla presente legge ai soggetti che svolgono la loro attività in Regioni in cui vige una diversa disciplina e il rilascio di certificazioni o autorizzazioni richieste da uffici, enti o istituzioni aventi sede al di fuori del territorio regionale. Art. 2 (Certificazioni sanitarie) 1. Sono abolite le certificazioni sanitarie di seguito elencate: a) certificato di sana e robusta costituzione fisica; b) certificato di idoneità fisica al servizio civile volontario; c) certificato per vendita dei generi di monopolio; d) certificato sanitario per l'esercizio di attività motorie con finalità educative o ludico-ricreative, definite come quelle attività che possono essere praticate singolarmente o in gruppi, occasionalmente e in forma non continuativa, per il perseguimento di fini esclusivamente educativi, igienico-sanitari e ricreativi e caratterizzate dall'assenza di ogni aspetto competitivo; e) certificato di idoneità sanitaria per il personale di assistenza operante presso le colonie o i centri estivi; f) scheda o cartella sanitaria per l'ammissione dei minori a colonie o centri estivi, compresa la certificazione di assenza di malattia infettiva e di provenienza da zona indenne; g) certificato di idoneità fisica per l'assunzione di minori e apprendisti impiegati nei settori non a rischio; h) libretto di idoneità sanitaria per acconciatori, barbieri e affini, estetiste e per le attività di lavanderia; i) libretto di idoneità sanitaria per il personale alimentarista; j) certificato medico di non contagiosità per la riammissione al lavoro degli alimentaristi dopo l'assenza per malattia oltre i cinque giorni; k) tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici; l) certificato di idoneità sanitaria per i lavoratori extracomunitari dello spettacolo; m) certificato di idoneità per badanti e assistenti ai bagnanti; n) certificato sanitario per ottenere sovvenzioni contro la cessione del quinto dello stipendio; o) certificato sanitario per l'ottenimento dell'anticipo della liquidazione per terapie e interventi straordinari. 2. Sono inoltre abolite le certificazioni sanitarie di seguito elencate: a) certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego, ad esclusione di quello relativo al personale dirigente, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche della Regione; b) certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i farmacisti e per i dipendenti delle farmacie; c) certificato di idoneità psico-fisica per la frequenza di istituti professionali, di corsi di formazione e di abilitazione professionale e per l'iscrizione negli elenchi professionali regionali; d) certificato sanitario per l'esonero dalle lezioni di educazione fisica. Art. 3 (Determinazioni in materia di medicina scolastica) 1. Sono aboliti gli obblighi in materia di medicina scolastica di seguito elencati: a) la presenza del medico scolastico; b) la tenuta di registri di medicina scolastica; c) le periodiche disinfezioni e disinfestazioni degli ambienti scolastici, salvo esigenze di sanità pubblica. 2. In tutti i casi in cui è richiesto il certificato che attesta l'avvenuta esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie, lo stesso è sostituito da autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Art. 4 (Determinazioni in materia di polizia mortuaria) 1. Sono abolite le certificazioni, i documenti e gli adempimenti in materia di polizia mortuaria di seguito elencati: a) certificato di conformità del feretro; b) certificato dello stato delle condizioni igieniche dei carri funebri e dell'autorimessa per i carri funebri; c) obbligo di assistenza alle operazioni di esumazione ed estumulazione; d) pareri per la costruzione di edicole funerarie e sepolcri privati; e) trattamenti antiputrefattivi, salvo quanto previsto da convenzioni internazionali; f) certificato di trasporto di cadaveri da comune a comune, escluso i casi di malattie infettivo-diffusive di cui all'elenco pubblicato dal Ministero della salute; g) autentica della firma sul certificato per l'asseverazione alla cremazione. Art. 5 (Determinazioni in materia di polizia veterinaria) 1. Sono aboliti gli obblighi e gli adempimenti in materia di polizia veterinaria di seguito elencati: a) visita veterinaria prima del trasferimento di suini nei macelli e negli allevamenti della Regione; b) obbligo di domanda per il trasferimento del bestiame nei pascoli estivi per motivi d'alpeggio di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria); c) visita veterinaria per il rilascio della certificazione di cui all'articolo 42 del d.P.R. 320/1954 per i trasferimenti nell'ambito della Regione; d) obbligo di vigilanza annuale in allevamenti bovini e ovi-caprini per encefalopatia spongiforme trasmissibile in assenza di sospetto; e) obbligo di vigilanza nelle manifestazioni zootecniche in assenza di restrizioni per malattie infettive; f) obbligo di visita veterinaria domiciliare sui bovini e gli ovi-caprini deceduti in assenza di denuncia di malattia infettiva e diffusiva dei medesimi e nel caso in cui i suddetti animali siano trasferiti presso uno stabilimento di transito riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale); g) nulla osta per la macellazione ad uso familiare nelle macellazioni a favore del privato, eseguite nei macelli riconosciuti; h) obbligo di denuncia di malattia infettiva e diffusiva degli animali ai sensi dell'articolo 1 del d.P.R. 320/1954, per le seguenti malattie: 1) influenza dei bovini dovuta ad adenovirus, reovirus, parainfluenza 3, malattia delle mucose virale bovina, rinotracheite infettiva bovina e vulvovaginite pustolosa infettiva; 2) distomatosi dei ruminanti; 3) strongilosi polmonare ed intestinale dei ruminanti; 4) rogna degli equini, dei bovini, dei bufalini, degli ovini e dei caprini; 5) ipodermosi bovina; 6) peste europea e varroasi delle api. Art. 6 (Altre determinazioni in settori particolari) 1. Sono aboliti gli adempimenti e i documenti di seguito elencati: a) obbligo dell'esame radiografico del torace annuale per silicosi e asbestosi; b) parere igienico-sanitario per il rilascio dell'autorizzazione dell'abitabilità o agibilità. Art. 7 (Requisiti minimi per la protezione dei vitelli) 1. In considerazione delle caratteristiche degli allevamenti locali di montagna, sono vitelli confinati per l'allevamento e l'ingrasso, ai fini di quanto stabilito dalla direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, gli animali della specie bovina di età inferiore a sei mesi detenuti dalla nascita alla macellazione in un luogo chiuso senza possibilità di godere in nessuna fase della loro vita di spazi di libertà da pascolamento. 2. I vitelli di aziende ubicate nel territorio regionale nei quali l'allevamento è condotto con modalità diverse da quelle indicate al comma 1 possono essere stabulati indifferentemente sia alla posta fissa sia in gruppo. 3. I locali di stabulazione del sistema alla posta fissa devono essere costruiti in modo da non causare lesioni o sofferenza ai vitelli in piedi o coricati e da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficoltà; il detentore deve assicurarsi che gli attacchi, da sottoporre a regolare verifica ed eventualmente corretti in modo da assicurare una posizione confortevole agli animali, non provochino lesioni al vitello.
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