Art. 1
(Ambito di applicazione)
1. La presente legge detta disposizioni per gli enti del servizio sanitario regionale indicati all'articolo 2 della l.r. 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale) al fine di assicurare la disponibilità del personale necessario a garantire i servizi essenziali ed i livelli essenziali di assistenza (LEA), nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa sanitaria, previsti dalla normativa statale vigente, nonché di riduzione della spesa del personale ai sensi dell'articolo 2, commi 71 e 72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2010).
Art. 2
(Proroga delle graduatorie vigenti degli enti del servizio sanitario regionale)
1. A seguito delle disposizioni della Giunta regionale di limitazione delle assunzioni del personale per l'anno 2013 volte al conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa sanitaria, è prorogata al 31 dicembre 2014 la validità delle graduatorie degli enti del servizio sanitario regionale, efficaci al 1° gennaio 2013.
Art. 3
(Abrogazione)
1. ...........................................................................
Nota relativa all'articolo 3:
Il comma 1 abroga il comma 5 dell'art. 25, l.r. 27 novembre 2012, n. 37.
Art. 4
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.