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NORMATIVA
Normativa regionale - Basilicata

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Legge regionale Basilicata, 16 aprile 2013, n 7
Disposizioni nei vari settori di intervento della Regione Basilicata
 

Capo I
ASSETTO ISTITUZIONALE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE


Art. 1
Modifica della Legge Regionale 08 agosto 2012, n. 16 ''Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014'' - Art. 20 : ''Disposizioni in materia di personale del Servizio sanitario regionale.''


1. All'art. 20 della Legge Regionale 08 agosto 2012, n. 16 è aggiunto il comma 3 bis:
''3 bis. Sono escluse dal blocco del turn over le assunzioni di personale sanitario destinato al DEA di I livello, le assunzioni di personale tecnico necessario al potenziamento destinato al servizio 118 e le assunzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei soggetti diversamente abili di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 e quelle previste dall'art. 20 della Legge Regionale 30 dicembre 2011, n. 26 e successive modifiche e integrazioni.''
2. Al comma 5 dell'art. 20 della Legge Regionale 08 agosto 2012, n. 16 le parole ''ai commi 2, 3 e 4'' sono sostituite dalle seguenti: ''ai commi 2, 3, 3 bis e 4''.
3. Il comma 4 dell'art. 20 della Legge Regionale 08 agosto 2012, n. 16 è così sostituito:
''4. In deroga a quanto previsto al comma 1, per l'anno 2013 la spesa annua per il personale assunto a tempo determinato non deve superare l'ottanta per cento della spesa sostenuta dall'azienda nell'anno 2012 per la medesima tipologia di personale. Non rientra in tale computo la spesa derivante dalle assunzioni a tempo determinato dei soggetti diversamente abili di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, previste dai progetti speciali di cui all'art. 20 della Legge Regionale 30 dicembre 2011, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni.''


Art. 2
Inserimento lavorativo dei soggetti diversamente abili


1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo stabile dei soggetti diversamente abili di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo le previsioni di cui all'art. 20 della Legge Regionale 30 dicembre 2011, n. 26, come modificato dall'art. 13 della Legge Regionale 08 agosto 2012, n. 16, la Regione Basilicata riconosce, per l'anno 2013, agli Enti promotori un contributo economico pari ad euro 12.000,00.
2. La spesa di cui al comma precedente trova copertura nell'ambito dello stanziamento - Missione 12 ''Diritti sociali, politiche sociali e famiglia'' - Programma 2 ''Interventi per la disabilità'' per un importo di euro 1.000.000,00 del bilancio della Regione per l'anno 2013.


Art. 3
Modifica ed integrazioni alla Legge Regionale 27 luglio 1998, n. 22 ''Riforma del trasporto pubblico regionale e locale in attuazione del decreto legislativo del 19-11-1997, n. 422.'' - Art. 24: '' Libera circolazione ai soggetti in grave situazione di disagio''


1. Al primo comma dell'art. 24 della Legge Regionale 27 luglio 1998, n. 22 le parole ''£. 20 milioni annui'' sono sostituite con le seguenti ''12.500,00 euro annui ed adeguato ogni cinque anni con delibera della Giunta Regionale in misura non superiore agli indici inflattivi annui rilevati dall' ISTAT.''


Art. 4
Modifica della Legge Regionale 08 agosto 2012, n. 16''Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014'' - Art. 23: Disposizioni in materia di riduzione della spesa sanitaria per prestazioni erogate da strutture private.''


1. Al comma 2 dell'art. 23 della Legge Regionale 08 agosto 2012, n. 16 ''Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014'' tra le parole ''consuntivato e liquidato'' e ''alla singola struttura'' sono aggiunte le parole ''al netto della mobilità attiva''.
2. Ai commi 3 e 4 dell'art. 23 della Legge Regionale 08 agosto 2012, n. 16 tra le parole ''spesa consuntivata'' e ''dell'anno 2011'' sono aggiunte le parole ''al netto della mobilità attiva''.


Art. 5
Assegnazione sedi farmaceutiche


1. I farmacisti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono da almeno tre anni in via provvisoria una sede farmaceutica, attribuita ai sensi della legislazione vigente in materia, hanno diritto di conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia.
2. Il termine triennale di cui al comma 1 decorre dalla data di emanazione del provvedimento amministrativo di attribuzione della gestione.
3. Le domande finalizzate al conferimento della titolarità della sede farmaceutica di cui al comma 1 devono pervenire alla Regione Basilicata entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
4. La Regione effettua la verifica dei requisiti di ammissibilità di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 e, in caso di esito positivo, procede al conferimento della titolarità della sede farmaceutica.
5. Il presente articolo non comporta spese a carico del bilancio regionale.


Art. 6
Validità ed utilizzazione delle graduatorie nel Servizio Sanitario Regionale


1. Il termine di validità delle graduatorie dei concorsi per l'assunzione di personale banditi dall'Azienda Sanitaria di Potenza (ASP), dall'Azienda Sanitaria di Matera (ASM), dall'Azienda Ospedaliera Regionale ''San Carlo'' di Potenza e dall'IRCCS CROB di Rionero in Vulture è prorogato al 30 giugno 2013.


Art. 7
Modifica della Legge Regionale 08 agosto 2012, n. 16 ''Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014'' - Art. 21: ''Istituzione del Dipartimento interaziendale del SSR "Centrale di Committenza".''


1. Al comma 1 dell'art. 21 della Legge Regionale 08 agosto 2012, n. 16 ''Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014'' il numero ''445'' è sostituito dal numero ''455''.


Art. 8
Accordi Contrattuali


1. La Giunta Regionale disciplina i rapporti di cui all'art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. adottando, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno schema tipo di accordo contrattuale nel quale sono indicate le quantità, le tipologie di prestazioni da erogare, le tariffe ed i requisiti del servizio in relazione all'appropriatezza, all'accessibilità, ai tempi di attesa e alla continuità assistenziale, le modalità delle verifiche e dei controlli rispetto alla qualità delle prestazioni erogate e del debito informativo.


Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, SOCIO SANITARIA E POLITICHE SOCIALI


Art. 9
Modifica della Legge Regionale 24 dicembre 2008, n. 31 e s.m.i ''Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata - Legge finanziaria 2009.''- Art. 31: ''Strutture a ciclo diurno e residenziale.''


1. Il termine previsto all'art. 31 della Legge Regionale 24 dicembre 2008, n. 31 e s.m.i. ''Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata - Legge finanziaria 2009'' è differito al 31 dicembre 2013.


Art. 10
Modifica della Legge Regionale 04 maggio 1973, n 6 e s.m.i ''Determinazione dei criteri generali per la costruzione, la gestione ed il controllo degli asili-nido, di cui all'art. 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.'' - Art. 3


1. All'art. 3 della Legge Regionale 04 maggio 1973, n.6 e s.m.i. ''Determinazione dei criteri generali per la costruzione, la gestione e il controllo degli asili nido, di cui all'art. 6 della legge statale 6 dicembre 1971 n. 1044'' il numero ''20'' è sostituito dal numero ''10''.


Art. 11
Modifiche della Legge Regionale 12 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i. ''Nuove norme per la promozione del volontariato - Abrogazione della L.R. n. 38/1993 e della L.R. n. 2/1997.''


1. Il comma 3 dell'art. 3 della Legge Regionale 12 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i. ''Nuove norme per la promozione del volontariato - Abrogazione della Legge Regionale n. 38/1993 e della Legge Regionale n. 2/1997'' è così sostituito:
''3. Le organizzazioni di volontariato con sede legale e operanti nel territorio regionale da almeno 12 mesi in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della legge 266/91, che intendano essere iscritti al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato, devono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale corredata dai seguenti documenti:
a) copia dell'atto costitutivo e statuto o accordo degli aderenti all'associazione;
b) indicazione nominativa dei soggetti che ricoprono cariche associative;
c) numero degli aderenti;
d) elenco del personale subordinato o autonomo del quale si avvale l'organizzazione;
e) elenco dei mezzi e delle strutture di proprietà e/o in uso da parte della organizzazione;
f) relazione dettagliata concernente il settore di attività e la descrizione sintetica dei programmi che si intendono attivare;
g) copia della copertura assicurativa dei propri associati di cui alla legge 266/91.
La domanda deve indicare i settori di attività per i quali si intende ottenere l'iscrizione.''
2. All'art. 3 comma 4 della Legge Regionale 12 gennaio 2000 n. 1 e s.m.i. le parole ''della Giunta Regionale'' sono sostituite dalle seguenti: ''del dirigente regionale competente per materia''.
3. All'art. 3 comma 6 e comma 8 della Legge Regionale 12 gennaio 2000 n. 1 e s.m.i. le parole ''La Giunta Regionale'' sono sostituite dalle seguenti: ''Il dirigente regionale competente per materia''.
4. Il comma 3 dell'art. 9 della Legge Regionale 12 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i. è così sostituito:
''3. L'Assemblea regionale del volontariato si dota di un Ufficio di Presidenza e di un proprio autonomo regolamento in virtù del quale determina le proprie rappresentanze, rinnovabili ad ogni legislatura, individua e seleziona le sue politiche, realizza i suoi rapporti istituzionali.''
5. Il comma 1 dell'art. 14 della Legge Regionale 12 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i. è così sostituito:
''1. L'Amministrazione Regionale e gli Enti Locali possono mettere a disposizione delle organizzazioni di volontariato iscritte al Registro regionale, anche in comodato gratuito, servizi, strutture mobili e immobili con vincolo di destinazione allo svolgimento delle attività di volontariato, secondo i criteri e le modalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge''.


Art. 12
Modifica della Legge Regionale 04 maggio 1981, n. 8 ''Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.''- Titolo I - Igiene e sanità - D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, 2° comma, lettera e).


1. E' abrogata, con decorrenza dal 01 gennaio 2013, la tassa di concessione regionale annessa alla Legge Regionale 04 maggio 1981, n. 8, di cui al numero d'ordine 4 della relativa tabella, Titolo I, D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, comma 2, lettera e) - 2) apparecchi di tensione inferiore a 100.000 volt.


Art. 13
Modifica della Legge Regionale 04 agosto 2011, n. 17 ''Assestamento del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2011 e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2011-2013'' - Art. 25 ''Misure di salvaguardia ambientale in materia di gestione del ciclo dei rifiuti.''


1. All'art. 25, comma 2, della Legge Regionale 04 agosto 2011 n.17, ''Assestamento del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2011 e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2011-2013'', dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
''c) di stoccaggio così come definiti dalla lettera aa) dell'art. 183 del D.Lgs. 152/2006, gli impianti di smaltimento di rifiuti inerti, nonché di recupero dei rifiuti urbani e/o speciali pericolosi e non pericolosi''.


Art. 14
Attività di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza


1. La Fondazione Stella Maris Mediterraneo è posta in liquidazione con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta regionale che ne disciplina tempi e modalità.


Art. 15
Deroga al tetto delle prestazioni aggiuntive per l'attuazione dei programmi di screening


1. All'art. 10 della Legge Regionale 04 agosto 2011, n. 17 ''Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013'' è aggiunto il seguente comma 3:
''3. Previa autorizzazione della Giunta regionale, le aziende possono derogare al limite di cui al comma 1, al solo fine di assicurare l'attuazione dei programmi di screening. A tal riguardo ciascuna azienda presenta uno specifico progetto nel quale sono quantificate le ore aggiuntiva necessarie per assicurare il corretto espletamento dei suddetti programmi.''


Art. 16
Modifica della Legge Regionale 30 dicembre 2011, n. 26 ''Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata. Legge finanziaria 2012.'' - Art. 27: ''Modifiche alla L.R. 16 giugno 2003, n. 22 ''Norme in materia di prevenzione della cecità''.


1. L'art. 27 della Legge Regionale 30 dicembre 2011, n. 26 è così sostituito:
''Art. 27: ''Modifiche alla L.R. 16 giugno 2003, n. 22 ''Norme in materia di prevenzione della cecità''.
1. Le attività sanitarie di prevenzione, riabilitazione visiva e clinico - gestionali della Sezione Italiana dell'Agenzia internazionale per la Prevenzione della Cecità (SIACP) di cui all'art. 1 della Legge Regionale 16 giugno 2003, n. 22 sono trasferite all'Azienda Sanitaria di Potenza (ASP) che ne assicura altresì il coordinamento con le attività di prevenzione e riabilitazione visiva dell'Azienda Sanitaria di Matera, con le procedure in atto di cui alla Legge Regionale 16 giugno 2003, n. 22.
2. A tal fine sono trasferite all'Azienda Sanitaria di Potenza le dotazioni strumentali e le risorse finanziarie assegnate dalla Regione al SIACP e non ancora utilizzate. L'ASP subentra nei contratti di lavoro di diritto privato del personale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, senza che ciò costituisca l'instaurarsi di un rapporto di pubblico impiego.''


Art. 17
Contributi ai nuclei familiari con pazienti in stato vegetativo o stato di minima coscienza


1. La Regione Basilicata riconosce ai nuclei familiari residenti in Basilicata che hanno al loro interno un componente in stato vegetativo o in stato di minima coscienza un contributo mensile di euro 500,00 destinato ai familiari che prestano assistenza al paziente.
2. La Giunta regionale stabilisce, con apposita deliberazione da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità ed i criteri per l'erogazione del contributo di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante gli stanziamenti iscritti alla Missione 12 ''Diritti sociali, politiche sociali e famiglia'' - Programma 7 '' Programmazione e governo della rete dei servizi socio - sanitari e sociali'' del bilancio della Regione per l'anno 2013.


Art. 18
Modifica della Legge Regionale 27 agosto 2009, n. 27 ''Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale per il triennio 2009/2011.'' - Art. 48: ''Disposizioni in materia di assistenza alle persone anziane nelle strutture residenziali.''


1. L'art. 48, comma 1, della Legge Regionale 27 agosto 2009, n. 27 è sostituito dal seguente:
''1. Al fine di consentire la graduale implementazione del sistema di residenzialità per anziani previsto dal Piano Regionale Integrato della Salute e dei servizi alla Persona e alla Comunità 2012 - 2015, per l'anno 2013 il valore della quota di rilievo sanitario per l'assistenza alle persone anziane ospitate nelle strutture residenziali è fissato come segue:
a) quota giornaliera per anziani non autosufficienti: euro 25,00;
b) quota giornaliera per anziani allettati: euro 35,00.
La suddetta quota giornaliera è riconosciuta per i soli anziani già ospitati nelle strutture residenziali alla data di entrata in vigore della presente legge.''


Capo III
URGENTI DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLA DISMISSIONE DEI BENI DI RIFORMA FONDIARIA


Art. 19
Modifiche alla Legge Regionale 14 aprile 2000, n. 47 e ss.mm.ii su ''Recepimento del trasferimento alle Regioni operato con l'art. 24 della legge 8/5/98, n. 146 delle funzioni normative relative ai beni immobili di Riforma Fondiaria di cui agli artt. 9, 10, e 11 della Legge 386/1976''.


1. Dopo l'art. 3 della Legge Regionale 14 aprile 2000, n. 47 e s.m.i. è aggiunto il seguente art. 3 bis:
"Art. 3 bis. Semplificazione delle procedure per l'attuazione della Riforma Fondiaria
1. Per gli immobili provenienti dall'azione di Riforma Fondiaria la cui dismissione è affidata all'ALSIA ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale n. 38/1996, ovvero per i fabbricati costruiti da terzi su aree aventi stessa derivazione, le imposte, le tasse e i tributi sono a carico dei possessori che conducono e detengono gli immobili stessi e beneficiano del loro uso.
2. L'ALSIA, per le finalità di cui al precedente comma 1, entro il termine di 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, provvede a redigere gli elenchi dei beneficiari dei beni ed a trasmetterli ai soggetti impositori competenti per territorio e per materia.
3. I soggetti di cui al precedente comma 1, qualora non risultino possedere i requisiti richiesti dalla vigente normativa in materia di cessione dei beni di Riforma Fondiaria, comunque, non potranno avanzare alcuna pretesa all'acquisto. Per gli stessi è altresì esclusa ogni forma di rimborso per quanto versato nel periodo di godimento del bene a titolo di imposta, tassa o tributo e nulla sarà loro dovuto per eventuali miglioramenti o opere realizzate.''
2. All'art. 4 della Legge Regionale 14 aprile 2000, n. 47 e s.m.i., dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma 6:
''6. Nel caso il fondo venduto e trasferito con patto di riservato dominio ai sensi delle leggi di Riforma Fondiaria risulti abbandonato dall'acquirente prima del pagamento della quindicesima rata prevista dal piano di ammortamento, il contratto è risolto di diritto e il bene rientra nella disponibilità dell'ALSIA per essere destinato a nuova cessione.''
3. All'art. 6 bis della Legge Regionale 14 aprile 2000, n. 47 e s.m.i. sono apportate le seguenti modifiche:
- al comma 5, lettera b) dopo le parole ''se superiore a € 51.645,70,'' e prima delle parole ''con decorrenza del piano di ammortamento dalla data del contratto;'' le parole ''al tasso praticato dall'ISMEA,'' sono sostituite dalle seguenti parole ''con aggiunta di interessi legali vigenti al momento della cessione e'';
- al comma 6, le parole ''in trenta annualità posticipate al tasso praticato dall'ISMEA con piano di ammortamento decorrente dalla data di stipula del contratto, ovvero a scelta dell'acquirente in un'unica soluzione.'' sono sostituite dalle parole ''con le medesime modalità stabilite dal precedente comma 5, lettera b).''
4. All'art. 13 della Legge Regionale 14 aprile 2000, n. 47 e s.m.i. il comma 6 è così sostituito:
''6. Per tutte le ipotesi contemplate ai commi precedenti, oltre al prezzo di vendita, saranno corrisposti dall'acquirente gli oneri per debiti maggiorati degli interessi legali maturati nell'ultimo decennio decorrenti dalla data di avvio del procedimento di cessione nonché il pagamento del pregresso maturato nello stesso periodo e calcolato secondo i criteri e le modalità fissate dal precedente articolo 11, sempre maggiorato degli interessi legali. Per i suoli, il pregresso, determinato con le modalità innanzi indicate, è calcolato in relazione alla destinazione urbanistica assunta nel corso degli anni.''
5. All'art. 21 della Legge Regionale 14 aprile 2000, n. 47 e s.m.i., dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma 4:
''4. Le perizie di stima eventualmente affidate dall'ALSIA a soggetti terzi aventi personalità giuridica di diritto pubblico sono esonerate dalle previsioni di cui al precedente comma 3.''


Capo IV
DISPOSIZIONI VARIE


Art. 20
Istituzione ''Anno Gesualdiano'' per il 2013


1. La Regione Basilicata, consapevole dell'importanza della figura di Carlo Gesualdo, noto come Gesualdo da Venosa, quale eccellente compositore italiano, promuove ed istituisce per l'anno 2013 l'Anno Gesualdiano con l'obiettivo di sostenere eventi culturali di particolare importanza finalizzati alla divulgazione della figura del noto compositore nell'ambito del panorama musicale italiano, nonché di favorire la fruizione del patrimonio culturale presente sul territorio regionale.
2. La spesa di cui al comma precedente trova copertura nell'ambito dello stanziamento Missione 05 ''Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali'' - Programma 2 ''Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale'' del bilancio della Regione per l'anno 2013.


Art. 21
Modifica alla Legge Regionale 30 dicembre 2011, n. 26 ''Disposizioni per la Formazione del Bilancio di Previsione Annuale e Pluriennale della Regione Basilicata - Legge Finanziaria 2012''. - Art. 51 ''Incompatibilità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalla Regione Basilicata con altre attività''


1. L'art. 51 della Legge Regionale 30 Dicembre 2011, n. 26 è così sostituito:
''Art. 51 - Incompatibilità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalla Regione Basilicata con altre attività.
1. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalla Regione Basilicata e dagli enti strumentali sono di norma incompatibili con qualsiasi altra attività lavorativa subordinata o parasubordinata.
2. Ferme restando le limitazioni previste dalla normativa vigente, in occasione della stipula di nuovi contratti di collaborazione coordinata e continuativa o del rinnovo dei contratti in essere, in relazione all'attività oggetto della prestazione, è inserita la clausola di esclusività.
3. La Giunta regionale con atto deliberativo definisce, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, modalità di controllo dei contratti in essere al fine di verificare l'applicazione del principio di cui al comma 1. La violazione della clausola di esclusività costituisce causa di risoluzione immediata del contratto.''


Art. 22
Utilizzazione graduatorie concorsuali Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura


1. Al fine di far fronte alle esigenze operative connesse all'esercizio delle funzioni ad essa delegate, l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARBEA) è autorizzata dalla Giunta regionale all'utilizzazione della graduatoria concorsuale pendente per il reclutamento di istruttori tecnici, con contratto a tempo determinato, anche in ragione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1658/2008.


Art. 23
Disposizioni per l'utilizzo negli Uffici Giudiziari del personale delle soppresse Comunità Montane


1. Nell'ambito del percorso delineato dalle norme in materia di personale delle soppresse Comunità Montane e degli atti conseguenti di attuazione, la Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di utilizzo del personale delle soppresse Comunità Montane nell'ambito degli Uffici Giudiziari ovvero nell'ambito degli Uffici dei Giudici di Pace ubicati sul territorio regionale. I costi del trattamento economico fondamentale rimangono a carico della Regione Basilicata quale contributo allo sviluppo e misura di supporto al funzionamento e territorialità della giustizia.


Art. 24
Ruolo unico del personale della Regione Basilicata


1. E' istituito il ruolo unico del personale della Regione Basilicata, nel quale confluiscono i dipendenti della Giunta e del Consiglio regionale.
2. Ferma restando l'autonomia organizzativa e funzionale della Giunta e del Consiglio regionale in relazione agli uffici ed al personale di rispettiva competenza, con provvedimenti della Giunta regionale, da adottarsi d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del comma precedente.
3. Con gli stessi provvedimenti si provvede all'unificazione contabile della spesa del ruolo di cui al comma 1 per una uniforme applicazione delle disposizioni in materia di obbligo di riduzione della spesa del personale.


Art. 25
Modifica della Legge Regionale 30 dicembre 2011, n. 26 ''Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata. Legge finanziaria 2012.'' - Art. 49: '' Disposizioni in materia di utilizzo delle graduatorie di selezione del personale.''


1. L'art. 49 della Legge Regionale 30 dicembre 2011, n. 26 è così modificato:
'' Art. 49 - Disposizioni in materia di utilizzo delle graduatorie di selezione del personale
1. Ai fini del contenimento dei costi delle Amministrazioni pubbliche connessi alle selezioni del personale, la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alla Regione Basilicata ed agli Enti dipendenti soggetti a limitazioni delle assunzioni, non ancora scadute alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogata fino al 31 dicembre 2015.''


Art. 26
Modifiche della Legge Regionale 24 dicembre 2008 n. 31 ''Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione Annuale e Pluriennale della Regione Basilicata - Legge Finanziaria 2009'' - Art. 9: ''Interventi di sostegno alla domanda pubblica di energia''


1. Al comma 1 lettera a) dell'art. 9 della Legge Regionale 24 dicembre 2008 n. 31 le parole ''degli enti pubblici economici e delle amministrazioni pubbliche locali'' sono sostituite dalle parole ''degli enti pubblici economici della Regione Basilicata, delle altre amministrazioni pubbliche locali e delle società a totale partecipazione pubblica il cui capitale sia interamente detenuto dai soggetti innanzi indicati'';
2. Al comma 1 lettera b) dell'art. 9 della Legge Regionale 24 dicembre 2008 n. 31 le parole ''degli Enti pubblici economici della Regione Basilicata e delle altre amministrazioni pubbliche locali'' sono sostituite dalle seguenti: ''degli enti pubblici economici della Regione Basilicata, delle altre amministrazioni pubbliche locali e delle società a totale partecipazione pubblica il cui capitale sia interamente detenuto dai soggetti innanzi indicati'';
3. Al comma 1 dell'art. 9 della Legge Regionale 24 dicembre 2008 n. 31 è aggiunta la seguente lettera d. :
''d. la realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili per gli immobili di proprietà della Regione, dei suoi enti strumentali, delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, nonché, qualora ne facciano richiesta, degli enti pubblici economici della Regione Basilicata, delle altre amministrazioni pubbliche locali e delle società a totale partecipazione pubblica il cui capitale sia interamente detenuto dai soggetti innanzi indicati.'';
4. Al comma 2 lettera a) dell'art. 9 della Legge Regionale 24 dicembre 2008 n. 31, dopo le parole ''L.R. 1 luglio 2008 n. 12'' si aggiungono le parole ''e all'art. 21 della L.R. del 08 agosto 2012, n. 16 e s.m.i.'';
5. Al comma 2 lettera b) dell'art. 9 della Legge Regionale 24 dicembre 2008 n. 31 le parole ''di cui alla lett. c'' sono sostituite dalle seguenti: ''e degli interventi di cui alle lett. c) e d)'';
6. La lettera c) del comma 2 dell'art. 9 della Legge Regionale 24 dicembre 2008 n. 31 è così sostituita:
''c. funge da centrale di committenza regionale ai sensi degli artt. 3, comma 34, e 33 del D.Lgs. n.163/2006 e dell'art.1, commi 455, 456 e 457 della L. n. 296/2006 in materia di energia per la Regione, i suoi enti strumentali e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, nonché, qualora ne facciano richiesta, per gli enti pubblici economici della Regione Basilicata, le altre amministrazioni pubbliche locali e le società a totale partecipazione pubblica il cui capitale sia interamente detenuto dai soggetti innanzi indicati.'';
7. Il comma 4 dell'art. 9 della Legge Regionale 24 dicembre 2008 n. 31 è così sostituito:
''4. Per il finanziamento degli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, di cui al precedente comma 1, per gli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di produzione di energia termica e per gli altri interventi di cui al presente articolo, vengono assegnati alla Società Energetica Lucana i ricavi derivanti, anno per anno, dalla cessione sul mercato regolamentato, gestito dal Gestore dei Mercati Energetici (''GME''), delle aliquote relative alle estrazioni di gas dovute alla Regione ai sensi del D. Lgs. 25 novembre 1996, n. 625 e s.m.i.''.


Art. 27
Integrazione alla Legge Regionale 22 ottobre 2007, n. 18 ''Nuove norme in materia di snellimento e semplificazione delle procedure relative al completamento del processo di ricostruzione edilizia nella Regione Basilicata''


1. Dopo l'art. 8 della Legge Regionale 22 ottobre 2007, n. 18 ''Nuove norme in materia di snellimento e semplificazione delle procedure relative al completamento del processo di ricostruzione edilizia nella Regione Basilicata'' è aggiunto il seguente articolo 8 bis:
''Art. 8 bis - Utilizzo economie
Nei Comuni classificati disastrati e gravemente danneggiati, i Consigli Comunali possono deliberare l'utilizzo delle economie rivenienti dagli interessi maturati su fondi giacenti presso le tesorerie comunali e dall'applicazione degli artt. 14, comma 3, 15 e 16 della presente legge per finanziare lavori di adeguamento sismico e messa in sicurezza di edifici pericolosi per la pubblica incolumità, situati nei Piani di Recupero adottati ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. n. 76/1990.
2. Con le risorse di cui al comma 1 possono essere finanziate esclusivamente le opere strutturali e le parti comuni necessarie ad assicurare la stabilità globale dell'edificio e la sua difesa dagli agenti atmosferici.
3. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 1 è effettuato congiuntamente dall'Ufficio Tecnico Comunale e dall'Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata.''


Art. 28
Modalità di nomiModalità di nomina dei componenti dei Collegi dei Revisori dei Conti nei vari enti e aziende regionali


1. La nomina dei componenti dei Collegi dei Revisori dei Conti degli enti strumentali, aziende regionali ed altri organismi sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale, delle Aziende Sanitarie nonché delle società strumentali (Società Energetica Lucana S.p.A.) o per azioni a totale capitale pubblico (Acqua S.p.A.), a decorrere dal primo rinnovo del Collegio dei Revisori successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, avverrà mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti a livello regionale nel registro dei Revisori legali di cui al D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12, comma 3, della Legge Regionale 21 dicembre 2012, n. 35.


Art. 29
Norme transitorie applicabili nelle aree industriali


1. Fino all'entrata in vigore della legge di cui all'articolo 33 della Legge Regionale 05 febbraio 2010, n. 18, finalizzata a completare la riforma dei Consorzi per lo sviluppo industriale, ed allo scopo di assicurare l'ordinato svolgimento delle attività produttive, nelle aree industriali esistenti, come perimetrate alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi.
2. Nelle aree industriali di cui al precedente comma 1, l'attività edilizia continua ad essere disciplinata dai piani vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le varianti ai piani di cui al precedente comma 2 sono adottate, esperita la fase di concertazione di cui all'art. 24 della Legge Regionale 11 agosto 1999, n. 23, dal consiglio di amministrazione del Consorzio territorialmente competente.
4. Ai fini dell'adozione delle varianti di cui al precedente comma 3, il Consorzio territorialmente competente sottopone le varianti medesime alle procedure di verifica di coerenza rispetto al piano urbanistico di livello superiore e di verifica di compatibilità alla Carta regionale dei suoli, ove vigente, di cui all'art. 30 della Legge Regionale 11 agosto 1999, n. 23.
5. La Giunta regionale, espletate le procedure di partecipazione per osservazione di cui all'art. 9, comma 2, della Legge Regionale 11 agosto 1999, n. 23, approva le varianti di cui al comma 3 del presente articolo entro 45 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, motivando le determinazioni assunte in ordine agli esiti delle procedure di partecipazione per osservazione e di verifica di coerenza e di compatibilità attivate.
6. In deroga a quanto stabilito dai precedenti commi 3, 4 e 5, anche su istanza degli operatori economici insediati o che intendano insediarsi nell'area, le varianti sono adottate e, previo espletamento delle procedure di partecipazione per osservazione di cui all'art. 9, comma 2, della Legge Regionale 11 agosto 1999, n. 23, approvate dal consiglio di amministrazione del Consorzio territorialmente competente, qualora sussistano una o più delle seguenti fattispecie:
a) varianti dirette a localizzare o a prevedere una diversa localizzazione di opere pubbliche ovvero di pubblica utilità o, comunque, di interventi finalizzati al soddisfacimento di esigenze collettive degli operatori insediati nell'area, anche laddove comportino modifiche dei relativi parametri urbanistici ed edilizi, fermo restando quanto stabilito nella successiva lettera d);
b) varianti volte ad adeguare le originarie previsioni di localizzazione alle risultanze della progettazione esecutiva di opere pubbliche ovvero di pubblica utilità;
c) varianti finalizzate ad apportare modifiche che, sulla scorta di rilevazioni cartografiche aggiornate, dell'effettiva situazione fisica e morfologica dei luoghi o delle risultanze catastali, siano necessarie per consentire l'attuazione delle previsioni urbanistiche, anche mediante rettifica della delimitazione tra zone omogenee diverse;
d) varianti che, nel loro complesso, prevedano un incremento del peso insediativo in misura non superiore al 10% di quello esistente alla data di entrata in vigore della presente legge;
e) varianti che, fermo restando quanto stabilito nella successiva lettera g) e qualora siano motivate dall'esigenza di migliorare l'esercizio delle attività produttive, comportino modifiche dell'ingombro della superficie coperta utilizzabile, in misura tale che la superficie complessivamente coperta non risulti comunque superiore al 50% di quella del lotto o dei lotti contigui nella disponibilità dell'operatore economico interessato;
f) varianti dirette a specificare la normativa di piano nonché a renderla congruente con la normativa eventualmente sopravvenuta;
g) varianti che prevedano modifiche alle distanze dai confini, purché nel rispetto di quelle dettate dal codice civile.
7. Ai fini del presente articolo, tra i soggetti di cui all'articolo 27, comma 6, della Legge Regionale 11 agosto 1999, n. 23, sono ricompresi i Consorzi per lo sviluppo industriale.
8. Le varianti adottate alla data di entrata in vigore della presente legge sono approvate sulla base delle disposizioni contenute nel presente articolo.


Art. 30
Oneri di urbanizzazione


1. In attuazione delle finalità proprie indicate nell'articolo 2 della Legge Regionale 05 febbraio 2010 n. 18, gli stabilimenti e, comunque, i manufatti ubicati o da ubicare nelle aree industriali non sono soggetti al pagamento degli oneri di urbanizzazione.


Art. 31
Modifica della Legge Regionale 21 dicembre 2012, n. 35 ''Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata. Legge finanziaria 2013.'' - Art. 11 - ''Disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale.''


1. Il comma 1 dell'articolo 11 della Legge Regionale 21 dicembre 2012, n. 35 è abrogato.


Art. 32
Sostegno alla candidatura di ''Matera 2019'' come capitale europea della Cultura.


1. Per le finalità di cui all'art. 46, comma 1, della Legge Regionale 30 dicembre 2011, n. 26, l'onere a carico del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2013 è quantificato in euro 300.000,00.
2. La spesa di cui al comma precedente trova copertura nell'ambito dello stanziamento Missione 01 ''Servizi istituzionali e genarli, di gestione e di controllo'' - Programma 2 '' Segreteria generale'' del bilancio della Regione per l'anno 2013.


Art. 33
Modifica della Legge Regionale 18 dicembre 2007, n. 24 ''Norme per l'assegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.''


1. All'art. 9 della Legge Regionale 18 dicembre 2007, n. 24 il comma 1 è così sostituito:
''1. Il Presidente della Giunta regionale nomina tre commissioni, due per la Provincia di Potenza e una per la Provincia di Matera per la formazione delle graduatorie definitive, operanti presso l'ATER competente per territorio senza aumento di spesa.''
2. Al comma 3 dell'art. 19 della Legge Regionale 18 dicembre 2007, n. 24 è aggiunto il seguente periodo:
''Gli stessi soggetti subentrano all'assegnatario, fermi restando i requisiti della pregressa convivenza di almeno due anni, comprovata da idonea documentazione anagrafica, nonché i requisiti reddituali, anche nel caso in cui l'assegnatario dovesse lasciare l'immobile di sua volontà. La norma contenuta nel presente articolo si applica a tutti i casi di rilascio volontario che si siano verificati sino all'entrata in vigore della presente legge.''
3. Al comma 3 bis dell'art. 19 della Legge Regionale 18 dicembre 2007, n. 24 le parole ''anche se coniugati'' sono sostituite con le parole ''siano essi coniugati o meno''.
4. Al comma 2 dell'art. 43 della Legge Regionale 18 dicembre 2007, n. 24 le parole ''pari al 10 per cento'' sono sostituite con le parole ''pari al 20 per cento''.
5. Dopo l'art. 39 della Legge Regionale 18 dicembre 2007, n. 24 è aggiunto il seguente art. 39 bis:
'' Art. 39 bis - Recupero morosità alloggi
1. Al fine di agevolare l'estinzione della morosità, le ATER possono stabilire modalità di recupero in via transattiva delle somme dovute, in misura non inferiore al 60 per cento, dagli assegnatari degli alloggi, a titolo di canoni ed oneri accessori, alla data del 31 dicembre 2012, tenendo conto anche della capacità reddituale dell'assegnatario e dell'entità della somma richiesta e che identiche modalità di riscossione delle somme dovute si applicano anche alle indennità di occupazione dovute dagli occupanti senza titolo che hanno ottenuto la regolarizzazione ai sensi della Legge Regionale 18 dicembre 2007, n. 24.''


Art. 34
Cessione dei beni immobili realizzati con i fondi ex D.M. n. 5246 del 26 luglio 1968


1. I beni immobili realizzati con i fondi stanziati con decreto ministeriale n. 5246 in data 26 luglio 1968 dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta dell'ex consorzio di bonifica del Gallitello, successivamente trasferiti alle Comunità Montane competenti ai sensi dell'art. 23 della Legge Regionale 04 settembre 1979, n. 35, sono ceduti ai Comuni su cui insistono con decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'art. 23 della Legge regionale 30 dicembre 2010, n. 33, ai sensi della normativa vigente.


Art. 35
Integrazione alla Legge Regionale 04 giugno 2008, n. 6 ''Disciplina della classificazione delle strutture ricettive e di ospitalità della Regione Basilicata.''


1. Dopo l'art. 24 della Legge Regionale 04 giugno 2008, n. 6 è aggiunto il seguente art. 24 bis:
'' Art. 24 bis - Disposizioni finali
1. Tutte le classificazioni delle strutture ricettive e di ospitalità della Regione Basilicata dettate negli strumenti urbanistici generali e attuativi della Regione Basilicata e dei suoi enti territoriali nelle relative Norme Tecniche di Attuazione in contrasto con la normativa contenuta nella presente legge devono ritenersi, di diritto e di fatto, uniformate alla disciplina classificatoria alberghiera ed extra - alberghiera, comprensiva delle relative equiparazioni, di cui agli artt. 4 e ss. della presente legge.''


Art. 36
Modifica della Legge Regionale 29 marzo 1999, n. 8 ''Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi turismo.'' - Art. 16: ''Esame di idoneità del direttore tecnico.''


1. La lettera e) del comma 1 dell'art. 16 della Legge Regionale 29 marzo 1999, n.8 è così sostituita:
'' e) in alternativa al punto d) aver svolto attività come amministratore e/o titolare di agenzia di viaggio e/o associato in partecipazione ( ex art. 230 c.c.) per un periodo, legalmente documentabile dalle Camere di Commercio, di almeno tre anni. Tale periodo è ridotto a due anni per coloro che dimostrino di aver frequentato corsi professionali sullo specifico settore.''


Art. 37
Modifica della Legge Regionale 16 luglio 1994 n. 30 ''Disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni e delega funzioni amministrative.'' - Art. 6: ''Soggetti organizzatori.''


1. Il comma 4 dell'art. 6 della Legge Regionale 16 luglio 1994, n. 30 è così sostituito:
''4. E' esclusa ogni forma di controllo da parte della Regione a soggetti che perseguono finalità di lucro. Potranno essere finanziate le iniziative fieristiche riconosciute come nazionali che avranno presentato domanda entro il 31 dicembre di ogni anno, secondo un regolamento che dovrà essere approvato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.''


Art. 38
Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.



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