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NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria

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Legge regionale Liguria, 10 luglio 2014, n 16
Disposizioni in materia di trasporto sanitario
 
Bollettino ufficiale n. 9 del 16 luglio 2014

Art. 1
(Inserimento del Capo V bis nel Titolo III della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e successive modificazioni e integrazioni)

1. Dopo l'articolo 42 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente Capo:
''CAPO V BIS
SISTEMA SANITARIO DI EMERGENZA URGENZA
Art.42 bis
(Sistema sanitario di emergenza urgenza)
1. Il sistema sanitario di emergenza urgenza di cui alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 24 (Sistema di emergenza sanitaria) è il sistema complesso e unitario costituito da:
a) un sistema territoriale di soccorso;
b) un sistema ospedaliero di emergenza.
2. Il sistema territoriale di soccorso è composto dalle Aziende sanitarie, dai comitati della Croce Rossa Italiana e dalle associazioni di volontariato iscritte nell'elenco di cui all'articolo 42 sexies.
3. Il sistema ospedaliero di emergenza è composto dalle Aziende sanitarie, dagli IRCCS e dagli enti equiparati.
Art. 42 ter
(Trasporto sanitario in emergenza urgenza)
1. L'attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza territoriale, ricompresa nel sistema territoriale di soccorso, è quella riferita:
a) ai servizi di trasporto di emergenza urgenza gestiti dalla centrale operativa territoriale;
b) ai servizi di trasporto previsti nei livelli essenziali di assistenza (LEA), effettuati tramite ambulanza;
c) ai servizi di trasporto nei quali le condizioni cliniche del paziente richiedono esclusivamente l'utilizzo di un'ambulanza e/o mezzo adeguatamente attrezzato in relazione alle esigenze di assistenza al paziente, la necessità dell'assistenza «in itinere» con personale sanitario o altro personale adeguatamente formato, nonchè la garanzia della continuità delle cure al fine di non interrompere il percorso assistenziale già intrapreso;
d) al trasporto di organi e di sangue con carattere di urgenza.
2. Qualora l'attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza territoriale non possa essere assicurata dai soggetti di cui all'articolo 42 bis le Aziende sanitarie locali, dopo aver esperito ogni utile tentativo, possono affidare tale attività a soggetti terzi, a seguito di procedure di evidenza pubblica garantendo, in ogni caso, gli attuali livelli di qualità del servizio.
Art. 42 quater
(Conferenza regionale permanente)
1. E' istituita la Conferenza regionale permanente con compiti di coordinamento del trasporto sanitario in emergenza urgenza a garanzia dell'organicità e dell'omogeneizzazione delle attività di cui all'articolo 42 ter.
2. La Conferenza è composta da:
a) l'Assessore regionale competente o suo delegato;
b) i Direttori generali delle Aziende sanitarie e degli IRCCS o loro delegati;
c) il Responsabile del Dipartimento interaziendale regionale emergenza 118 o suo delegato;
d) i legali rappresentanti, o loro delegati, degli organismi maggiormente rappresentativi a livello regionale e di quelli prioritari a livello di Azienda sanitaria locale delle associazioni e dei Comitati di cui all'articolo 42 bis, comma 2.
3. Le modalità di funzionamento della Conferenza regionale permanente sono disciplinate da apposito regolamento adottato dalla Conferenza medesima a maggioranza dei suoi componenti.
Art. 42 quinquies
(Conferenze locali e pianificazione territoriale)
1. Presso ogni Azienda sanitaria locale è istituito un organismo consultivo tra la stessa Azienda, gli IRCCS e gli altri enti del Servizio Sanitario Regionale e le associazioni di volontariato, i comitati della Croce Rossa italiana che esercitano attività di trasporto sanitario in tutti i livelli del Servizio Sanitario regionale, che si riunisce almeno ogni sei mesi o su richiesta della maggioranza dei componenti, con il fine di definire gli aspetti locali della gestione del trasporto sanitario e di assicurare una costante collaborazione operativa tra le parti.
2. Fanno parte dell'organismo i rappresentanti degli organismi regionali di cui all'articolo 42 quater, comma 2, lettera d), o loro delegati, per ciascuna delle associazioni di volontariato, dei comitati della Croce Rossa Italiana iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 42 sexies presenti sul territorio della Conferenza stessa, il Direttore generale, o suo delegato, per ciascuna Azienda sanitaria locale, che lo presiede e il Responsabile del Servizio 118.
3. La Giunta regionale, sulla base dei fabbisogni evidenziati dalle Aziende sanitarie locali, che si avvalgono a tale scopo delle Conferenze locali di cui al comma 1, definisce:
a) i criteri per la pianificazione territoriale sulla base dei quali sono individuate le sedi principali e le sedi distaccate;
b) i criteri di assegnazione del budget ai soggetti di cui all'articolo 42 bis da parte di ciascuna Azienda sanitaria locale.
Art. 42 sexies
(Elenco regionale)
1. La Giunta regionale, al fine di garantire uno standard tecnico organizzativo qualitativamente adeguato e uniforme su tutto il territorio regionale:
a) istituisce un apposito elenco dei soggetti che svolgono l'attività di trasporto sanitario in emergenza urgenza di cui all'articolo 42 ter sul territorio regionale, da aggiornarsi con periodicità triennale;
b) stabilisce i requisiti necessari all'inserimento in detto elenco. In particolare, individua i requisiti specifici in ordine alla regolarità contributiva dei dipendenti, nonché quelli di cui devono essere in possesso le ambulanze e i veicoli, le sedi e le sezioni delle associazioni di volontariato, della Croce Rossa Italiana e delle altre istituzioni o enti pubblici autorizzati che esercitano il trasporto in emergenza urgenza di cui all'articolo 42 ter e le relative procedure e criteri per la vigilanza in ordine alla verifica del mantenimento dei requisiti.''.

Art. 2
(Modifiche e abrogazione di norme)

1. Al comma 1 dell'articolo 75 bis della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''la Croce Rossa Italiana'', sono sostituite dalle seguenti: ''i comitati della Croce Rossa Italiana'' e le parole: ''che esercitano attività di trasporto sanitario'' sono soppresse.
2. Al comma 2 dell'articolo 75 bis della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole ''della Croce Rossa'' sono sostituite dalle seguenti: ''dei comitati della Croce Rossa'' e le parole: ''che esercitano attività di trasporto sanitario'' sono soppresse.
3. L'articolo 75 ter della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni è abrogato.
4. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 24/1994 , le parole: ''convenzionate ai sensi dell'Sito esternoarticolo 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 '' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui all'articolo 42 bis, comma 2, della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni''.
5. Il comma 2 dell'articolo 7 e l'articolo 8 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 24 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario di infermi e infortunati) sono abrogati.

Art. 3
(Norma transitoria)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale:
a) nomina la Conferenza regionale permanente di cui all'articolo 42 quater della l.r. 41/2006 ;
b) istituisce l'elenco dei soggetti che svolgono attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza, di cui all'articolo 42 sexies della l.r. 41/2006 e stabilisce i requisiti necessari per l'inserimento di detti soggetti nello stesso elenco.
2.Fino all'istituzione dell'elenco di cui al comma 1, lettera b), il servizio di trasporto sanitario di emergenza urgenza territoriale di cui all'articolo 42 ter della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni è assicurato dai soggetti autorizzati ai sensi della l.r. 24/1996 .


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