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NORMATIVA
Normativa regionale - Molise

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Legge regionale Molise, 29 luglio 2013, n. 13
Disposizioni in materia di tirocini
 

TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TIROCINI


CAPO I
Disposizioni generali


Art. 1
Tirocini


1. La Regione, considerata rilevante per le scelte professionali la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tutela e promuove il tirocinio non curriculare allo scopo di favorire l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo del tirocinante.
2. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro.
3. Il tirocinio non curriculare può essere svolto presso soggetti pubblici e privati e si distingue in:
a) tirocinio formativo e di orientamento, finalizzato ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi;
b) tirocinio di inserimento al lavoro, destinato ai soggetti inoccupati;
c) tirocinio di reinserimento al lavoro, avente come destinatari, principalmente, i soggetti disoccupati e i lavoratori in mobilità, nonché i lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali;
d) tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 23 marzo 1999, n. 68, persone svantaggiate di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.
4. Il tirocinio non curriculare è soggetto alla comunicazione obbligatoria prevista dall'articolo 9 bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
5. La Regione promuove, anche attraverso accordi con le istituzioni scolastiche e l'università, lo sviluppo dei tirocini curriculari inclusi nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici, nonché quelli inseriti in percorsi di istruzione e formazione professionale.
6. La Regione promuove, altresì, la realizzazione di tirocini estivi di orientamento a favore di studenti regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'Università o un istituto scolastico e formativo, con fini orientativi e di addestramento.
7. Ai tirocini non curriculari attivati in favore dei cittadini comunitari ed extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.
8. La Regione disciplina con provvedimento della Giunta regionale le modalità di attivazione dei tirocini formativi e di orientamento di cui al comma 6, nonché quelli rivolti ai lavoratori stranieri non comunitari, promossi nel rispetto della normativa nazionale in materia.


Art. 2
Attivazione del tirocinio


1. Il tirocinio viene promosso da un soggetto promotore che è garante della regolarità e qualità dell'esperienza formativa.
2. Il tirocinio è regolato da apposita convenzione fra il soggetto promotore ed il soggetto, pubblico o privato, che ospita il tirocinante.
3. Per le attività relative all'attuazione del tirocinio sono individuati un referente e/o un tutor, rispettivamente, da parte del soggetto promotore e del soggetto ospitante.
4. Il tirocinio viene attuato secondo un progetto formativo individuale che deve contenere:
a) i dati anagrafici del tirocinante, del soggetto promotore e del soggetto ospitante, nonché l'indicazione del tutor e del referente per il progetto formativo;
b) gli elementi descrittivi del tirocinio, quali la tipologia del tirocinio, il settore dell'azienda ospitante, l'area professionale di riferimento secondo la classificazione ISTAT, la sede, gli estremi delle assicurazioni obbligatorie, durata e periodo di svolgimento del tirocinio ed importo dell'indennità corrisposta al tirocinante;
c) le specifiche del progetto formativo quali la figura professionale di riferimento secondo il repertorio delle professioni, così come definito ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), le attività affidate al tirocinante, le modalità e gli obiettivi del tirocinio, nonché le competenze che si intendono acquisire al termine del medesimo;
d) i diritti e doveri di ciascuno dei soggetti coinvolti nel progetto di tirocinio.
5. Lo schema-tipo di convenzione di cui al comma 2 è approvato con deliberazione della Giunta regionale.
6. Il tirocinante non può essere utilizzato per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso.
7. L'esperienza di tirocinio effettuata viene registrata nel libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.


Art. 3
Indennità di partecipazione


1. Al tirocinante è corrisposta una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta.
2. La Giunta regionale può individuare, al solo fine di garantire l'inclusione di particolari categorie di lavoratori, eventuali circostanziate deroghe in materia di corresponsione dell'indennità.


Art. 4
Copertura assicurativa


1. Il soggetto promotore è tenuto a garantire, salvo diverse disposizioni previste nella convenzione, il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice.
2. La Regione può con provvedimento di Giunta regionale assumere a proprio carico gli oneri connessi alle coperture assicurative.
3. Nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, nelle relative convenzioni vengono definite le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante può assumere a suo carico l'onere delle coperture assicurative.
4. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda o amministrazione pubblica, rientranti nel progetto formativo.


Art. 5
Agevolazioni


1. La Regione può concedere contributi per la copertura totale o parziale dell'importo dell'indennità di cui all'articolo 3, nonché per incentivare l'inserimento lavorativo presso il soggetto ospitante delle persone che hanno concluso il periodo di tirocinio.


Art. 6
Qualificazione dei tirocini


1. Le Province, nell'ambito delle proprie funzioni e compiti, promuovono e sostengono la qualificazione dei tirocini attraverso:
a) il miglioramento della capacità di promozione e realizzazione dei tirocini da parte dei soggetti pubblici e privati;
b) le azioni di supporto all'esercizio di funzioni orientative e formative da parte dei soggetti ospitanti i tirocini;
c) le attività di servizio per agevolare l'incontro tra soggetti ospitanti e tirocinanti;
d) le attività di accompagnamento e controllo.


TITOLO II
DISPOSIZIONI FINALI


Capo I
Disposizioni attuative


Art. 7
Direttiva attuativa


1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione Regionale Tripartita ed il Comitato di Coordinamento Interistituzionale, approva la direttiva attuativa della presente legge con la quale vengono definiti:
a) i soggetti promotori;
b) le caratteristiche dei soggetti promotori e dei soggetti ospitanti;
c) i limiti numerici dei tirocini;
d) gli obblighi dei soggetti promotori, dei soggetti ospitanti e del tirocinante;
e) le caratteristiche delle convenzioni e dei progetti formativi;
f) l'importo dell'indennità di partecipazione;
g) le funzioni e i compiti dei referente e/o tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
h) la durata dei tirocini;
i) le modalità di realizzazione dei tirocini;
l) le modalità di informazione e controllo finalizzate al corretto utilizzo del tirocinio;
m) le misure idonee a favorire il conseguimento delle finalità del tirocinio;
n) le modalità di monitoraggio dell'istituto con riferimento alle trasformazioni dei tirocini in contratti di lavoro;
o) le modalità di rilevazione dei fabbisogni formativi ed occupazionali emergenti dalle aziende del territorio regionale.


Art. 8
Disposizioni finanziarie


1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificati in € 50.000,00 per l'esercizio finanziario 2013, in € 100.000,00 per l'esercizio finanziario 2014 e in € 150.000,00 per l'esercizio finanziario 2015.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 2013 si provvede con quota parte dello stanziamento iscritto alla UPB 531 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
3. Per gli esercizi successivi si provvede con la relativa legge di approvazione del bilancio regionale.


Art. 9
Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.



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