Art. 1.
Proroghe di contratti a tempo determinato del personale dell'Amministrazione regionale
1. All'articolo 36, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 le parole 31 luglio 2013' sono sostituite dalle seguenti 31 dicembre 2013'.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2013, l'ulteriore spesa nel limite massimo di 11.525 migliaia di euro cui si provvede con parte delle disponibilità dell' U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704 - accantonamento 1003 - del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 2.
Prosecuzione di contratti a tempo determinato del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili
1. All'articolo 37, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 le parole 31 luglio 2013' sono sostituite dalle seguenti 31 dicembre 2013'.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2013, l'ulteriore spesa nel limite massimo di 85.589 migliaia di euro cui si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704 - accantonamento 1002 - del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
3. All'articolo 37, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 le parole 31 luglio 2013' sono sostituite dalle seguenti 31 dicembre 2013'.
4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2013, l'ulteriore spesa nel limite massimo di 362 migliaia di euro cui si provvede con parte delle disponibilità dell' U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704 - accantonamento 1001 - del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 3.
Proroghe di contratti relativi a personale del CEFPAS, degli enti parco, delle Camere di commercio e delle gestioni separate dei soppressi consorzi ASI presso l'IRSAP
1. All'articolo 38, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 le parole 31 luglio 2013' sono sostituite dalle seguenti 31 dicembre 2013'.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata in favore degli Enti parco, per l'esercizio finanziario 2013, la spesa complessiva di 134 migliaia di euro cui si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2 capitolo 215704 - accantonamento 1001 - del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 4.
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Scarica l'allegato
IL PRESIDENTE