Disposizioni varie
(Supplemento ordinario)
Regione Siciliana
L'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato
Il Presidente regionale promulga la seguente legge
Articolo 1
Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore
1. Al fine di consentire alle province regionali la regolare iscrizione in bilancio del gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, le stesse continuano ad esercitare le prerogative loro attribuite in materia secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
2. In conformità alle disposizioni di cui alla legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, il gettito dell'imposta di cui al comma 1 è attribuito alle province regionali nella misura stabilita e con le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 68 del 2011.
Articolo 2
Modifiche di norme in materia di consumi intermedi, variazioni compensative di bilancio e credito d'imposta
1. All'articolo 9, comma 3, della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, dopo le parole per utenze sono aggiunte le parole o di fitti passivi .
2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche e integrazioni le parole il capitolo relativo al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per la riassegnazione dei residui passivi perenti di parte corrente e quello relativo al fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di conto capitale sono sostituite dalle seguenti parole: i capitoli relativi al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per la riassegnazione dei residui passivi perenti di parte corrente, al fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di conto capitale e al fondo per l'integrazione degli stanziamenti dei capitoli di spesa relativi a limiti poliennali di impegno istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2 .
3. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 17 novembre 2009, n. 11, le parole entro il termine del 31 dicembre 2013 sono sostituite dalle seguenti: entro il termine del 30 giugno 2014.
Articolo 3
Modifica di norme in materia di trasporto gratuito degli alunni della scuola dell'obbligo e della scuola media superiore
1. Al comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole per il mese corrispondente ad alcun rimborso sono sostituite dalle seguenti per il mese successivo a nessun abbonamento ;
b) le parole frequenza minima ai fini del rimborso del sono sostituite dalle seguenti frequenza minima ai fini dell'abbonamento per il .
Articolo 4
Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
(1) Il testo dell'articolo impugnato è riportato nel seguente paragrafo Note
Note
(1) Articolo 4
Interpretazione autentica in materia di proroghe di contratti 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 38 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, nei contratti di lavoro in essere alla data del 30 novembre 2012 si intendono compresi i contratti di lavoro a tempo determinato assistiti da proroga sino al 31 dicembre 2012
Articolo 5
Modifica di norma in materia di ordini di accreditamento
1. Il comma 9 dell'articolo 25 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, è abrogato.
Articolo 6
Norme in materia di personale a tempo determinato in servizio presso il dipartimento regionale del lavoro
1. Per consentire il pagamento, fino alla scadenza dei contratti vigenti, del trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso il dipartimento regionale del lavoro ai sensi dell'articolo 12, comma 2 bis, della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, ivi comprese le residue obbligazioni nei confronti dei soggetti i cui contratti sono già scaduti, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2013, la spesa di 289 migliaia di euro e, per l'esercizio finanziario 2014, la spesa di 65 migliaia di euro.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'esercizio finanziario 2013, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4, dell'articolo 37, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 (UPB 6.3.1.3.2, capitolo 313314) e, per l'esercizio finanziario 2014, mediante utilizzo dell'accantonamento 1001 del fondo speciale di parte corrente iscritto nel bilancio triennale 2013-2015 nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'economia (UPB 4.2.1.5.2).
Articolo 7
Contributi all'ARAS e agli allevamenti colpiti dalla blue tongue
1. L'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2013, un contributo di 1.500 migliaia di euro all'Associazione regionale degli allevatori della Sicilia per il miglioramento della zootecnia e per la tenuta dei libri genealogici ed i controlli funzionali del bestiame (UPB 10.2.1.3.2).
2. L'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2013, un contributo di 200 migliaia di euro agli allevamenti colpiti dalla blue tongue onde consentire agli allevatori il ripristino dei livelli di produzione (UPB 10.2.1.3.2).
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a 1.700 migliaia di euro, si provvede, per l'esercizio finanziario 2013, con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499.
Articolo 8
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.