Regione Siciliana
L'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato
Il Presidente regionale promulga la seguente legge
Articolo 1
Disposizioni finanziarie in materia di procedure di conciliazione.
1. Per le finalità connesse con procedure di conciliazione ex articolo 410 del codice di procedura civile nelle quali è interessata l'Amministrazione regionale, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2013 la spesa di 644 migliaia di euro.
2. Agli oneri di cui al presente articolo si fa fronte mediante riduzione di pari importo di parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704 - acc. 1001 - del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013.
Articolo 2
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.