Art. 1
(Finalità)
1. Al fine di incentivare l'integrazione istituzionale e territoriale, la Regione concede gli ausili finanziari, i contributi o i vantaggi economici o patrimonialmente valutabili, di qualunque genere, previsti dalla normativa regionale, nel rispetto dell'ordine di priorità indicato negli articoli 2 e 3.
Art. 2
(Priorità relative ai Comuni)
1. Nel caso di contributi a favore dei Comuni, l'ordine di priorità è il seguente:
a) Comuni risultanti da fusione;
b) forme associative fra Comuni, costituite mediante Unione di comuni o convenzione, per l'esercizio delle funzioni o dei servizi oggetto dell'ausilio finanziario, del contributo o del vantaggio economico, comunque denominato, in conformità alla normativa regionale concernente le dimensioni territoriali ottimali ed omogenee per lo svolgimento, da parte dei Comuni medesimi, delle funzioni fondamentali.
Art. 3
(Priorità relative agli altri enti pubblici)
1. Nel caso di contributi a favore degli enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale, diversi da Comuni, hanno priorità quelli che si associano per le finalità oggetto dell'ausilio finanziario, del contributo o del vantaggio economico, comunque denominato.
Art. 4
(Modalità di applicazione)
1. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità di applicazione degli articoli 2 e 3.
Art. 5
(Disposizione transitoria)
1. La deliberazione di cui all'articolo 4 è adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.