Art. 1
Finalità
1. La presente legge detta disposizioni in ordine all'affidamento ed alla dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti e mira alla salvaguardia della dignità di ogni persona, della sua libertà di scelta, delle sue convinzioni religiose e culturali.
2. La disciplina di cui alla presente legge è conforme ai principi enunciati nella legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).
Art. 2
Affidamento e dispersione delle ceneri
1. Il soggetto affidatario dell'urna, persona fisica, ente o associazione, è individuata nel rispetto della volontà del defunto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della legge n. 130/2001 o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 3) e 4), della stessa legge. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in alternativa, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1), lettera d), delle legge n. 130/2001.
2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale atto, conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.
3. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diverse indicazioni dell'autorità sanitaria.
4. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di uno di questi non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.
5. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).
Art. 3
Modalità di conservazione
1. L'urna sigillata contenenti le ceneri può essere:
a) tumulata;
b) inumata qualora le caratteristiche del materiale dell'urna lo consentano;
c) conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del d.P.R. n. 285/1990;
d) consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 2.
Art. 4
Luoghi idonei alla dispersione delle ceneri
1. La dispersione delle ceneri è consentita nel rispetto della legge n. 130/2001, nei luoghi di seguito indicati:
a) in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri di cui all'articolo 80, comma 6, del d.P.R. n. 285/1990;
b) in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
c) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
d) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
e) nei fiumi;
f) in aree naturali appositamente individuate, nell'ambito delle aree di propria pertinenza, dai Comuni, dalle Province, dalla Regione;
g) in aree private.
2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
4. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.
Art. 5
Regolamenti comunali
1. I regolamenti comunali disciplinano quanto disposto dall'articolo 4 e la violazione delle disposizioni ivi contenute comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
Art. 6
Senso comunitario della morte
1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, in caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto o degli altri soggetti individuati dalla normativa vigente, è posta nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto. Gli oneri sono posti a carico dei richiedenti.
2. Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.
Art. 7
Informazione ai cittadini
1. I Comuni e la Regione favoriscono e promuovono l'informazione ai cittadini residenti nel proprio territorio sulle diverse pratiche funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici. Specifiche e dettagliate informazioni sono dedicate all'affidamento delle ceneri e alle modalità di dispersione o conservazione delle stesse.
2. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte è tenuto a fornire specifiche informazioni ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizione del cadavere, anche attraverso il materiale informativo predisposto dalla Regione e dai Comuni. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.