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NORMATIVA
Normativa regionale - Calabria

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Legge regionale Calabria, 18 dicembre 2013, n. 53
Disciplina del Sistema Regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale
 
(BUR n. 24 del 16 dicembre 2013, supplemento straordinario n. 6 del 27 dicembre 2013)

CAPO I
Principi generali

Art. 1
(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Con la presente legge la Regione Calabria disciplina il sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale, nel rispetto della Costituzione e in particolare dell'articolo 117 e del principio di leale collaborazione, nonché dell'ordinamento nazionale in materia d'istruzione e di formazione professionale. Le norme della presente legge sono altresì dettate nell'ambito dei principi dell'ordinamento regionale sulla formazione.
2. La presente legge disciplina le funzioni e i compiti della Regione e delle autonomie locali, nonché dei soggetti facenti parte del sistema di cui al comma 1, relativi all'istruzione e formazione professionale, nel rispetto dello Statuto regionale e dell'ordinamento vigente in materia.

CAPO II
Sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale

Art. 2
(Sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale)

1. È istituito il sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale quale insieme di percorsi funzionali all'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione professionale.
2. Il sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale si attiene ai livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dalla disciplina statale e in particolare dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53).

Art. 3
(Finalità del sistema)

1. Il sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale è diretto ad elevare le competenze generali delle persone, ampliare le opportunità di acquisizione di una qualifica professionale, assicurare il successo scolastico e formativo anche contrastando la dispersione scolastica, nonché a fornire una risposta coerente ai fabbisogni formativi e professionali del territorio al fine di un inserimento efficace nel mondo del lavoro e nel contesto sociale a livello europeo, nazionale e locale.
2. Le finalità del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale, e dell'offerta formativa, sono di assicurare l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione, di ampliare le opportunità di acquisizione di una qualifica professionale, di assicurare il successo scolastico e formativo anche contrastando la dispersione scolastica, nonché di fornire una risposta coerente ai fabbisogni formativi e professionali dei territori.
3. Attraverso l'integrazione tra il sistema dell'istruzione e quello della formazione professionale la Regione intende fornire agli studenti un'offerta unitaria, coordinata e flessibile nei contenuti e nelle modalità organizzative, in grado di corrispondere alle esigenze e alle aspettative di ognuno, anche in modo personalizzato.
4. La Regione promuove il partenariato sociale e la collaborazione tra istituzioni quale mezzo per l'integrazione delle politiche per l'istruzione, la formazione professionale ed il lavoro.

Art. 4
(Percorsi, qualifiche e diplomi del sistema)

1. In applicazione della disciplina statale, il sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale prevede:
a) percorsi di durata triennale, che si concludono con il conseguimento di una qualifica professionale di livello EQF che costituisce titolo per l'accesso al quarto anno del sistema;
b) percorsi di durata quadriennale, che si concludono con il conseguimento di un diploma professionale di IV livello europeo che costituisce titolo per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore;
c) corso annuale destinato a coloro che sono in possesso del diploma conseguito a conclusione del quarto anno di cui alla lettera b), realizzato di intesa con le università, con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'accesso all'università, all'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
2. L'offerta formativa di cui al comma 1 è articolata per favorire la realizzazione di percorsi sia graduali, continui e progressivi, sia modulari che personalizzati e di diversa durata e articolazione, in rapporto ai diversi stili di apprendimento e alle esigenze degli allievi e delle loro famiglie.
3. L'offerta formativa di cui al comma 2 è rivolta anche a soggetti in diritto-dovere di istruzione e formazione, per il recupero della dispersione scolastica e formativa, nonché per il reingresso nei percorsi formativi o nella formazione in apprendistato.
4. I percorsi di cui al comma 1, lettere a) e b), garantiscono il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché delle figure e dei relativi standard di competenza nazionali e regionali necessari ai fini del riconoscimento e della spendibilità delle certificazioni in ambito nazionale e comunitario.
5. Le competenze da acquisire da parte degli studenti nell'ambito dei percorsi di cui al comma 1 si riferiscono alle qualifiche previste dalla programmazione regionale in correlazione con le figure definite a livello nazionale. Nella definizione di tali competenze la Regione tiene conto di quanto stabilito nelle linee guida nazionali sulla realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, adottate in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
6. La certificazione delle qualifiche e dei diplomi del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale avviene in coerenza con gli strumenti di certificazione e formalizzazione delle competenze adottati dalla Regione, oltre che nel rispetto della disciplina nazionale.
7. Nel rispetto della disciplina nazionale, è assicurata l'adozione di misure che consentano l'avvio contemporaneo dei percorsi del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale e dei percorsi del sistema scolastico statale, in modo da offrire allo studente una contestuale pluralità di scelte.

Art. 5
(Soggetti del sistema)

1. Possono fare parte del sistema dell'istruzione e formazione professionale le agenzie formative accreditate e gli istituti professionali con un ruolo integrativo e complementare al sistema in applicazione del regime di sussidiarietà e secondo quanto previsto dalla disciplina nazionale e in base alla delibera n. 529/2010 della Giunta regionale.
2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce, ai sensi della legge regionale 19 aprile 1985 n. 18 (Ordinamento della formazione professionale in Calabria), i criteri e i requisiti di accreditamento necessari ai soggetti di cui al comma 1 per fare parte del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale. A tal fine la Giunta provvede in conformità alla disciplina statale in materia e ai relativi accordi in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e alla disciplina regionale delineata nelle delibere della Giunta regionale n. 872 del 29 dicembre 2010 e n. 67 del 28 febbraio 2011.
3. La Giunta regionale approva e aggiorna l'elenco dei soggetti accreditati, ne garantisce l'adeguata pubblicizzazione e annualmente ne verifica e controlla la conformità.
4. Le istituzioni formative di cui al comma 1 ammesse a far parte del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale sono dotate, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 226 del 2005, di autonomia didattica, organizzativa, e di ricerca e sviluppo.
5. Le qualifiche e i diplomi del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale sono rilasciati esclusivamente dalle agenzie formative accreditate e dagli istituti professionali di cui al comma 1.

Art. 6
(Percorsi triennali a qualifica)

1. Possono iscriversi a uno dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 gli studenti diplomati della scuola secondaria di primo grado.
2. Nel rispetto della disciplina nazionale, i soggetti di cui all'articolo 5, nella loro autonomia, progettano i percorsi di cui al comma 1 in modo unitario e integrato, anche al fine di assicurare il successo formativo di ogni studente.
3. La Regione, previo confronto con gli organismi rappresentativi delle istituzioni formative, opera per garantire gli organici raccordi previsti dalle linee guida nazionali, con particolare riferimento ai passaggi degli studenti da un percorso all'altro, da realizzare attraverso percorsi formativi flessibili, comprensivi di attività di sostegno e di riallineamento delle competenze, e ogni altra opportunità conforme alla normativa vigente.

Art. 7
(Percorsi quadriennali a diploma)

1. In applicazione della disciplina nazionale, all'interno del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale i percorsi triennali di cui all'articolo 6 possono essere completati con un quarto anno per l'acquisizione di un diploma professionale di IV livello europeo che costituisce titolo per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore.
2. In applicazione della disciplina nazionale, i diplomi conseguiti al termine dei percorsi del sistema regionale di istruzione e formazione professionale di durata quadriennale, previa frequenza di apposito corso annuale realizzato di intesa con le università, con il MIUR - Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, consentono di sostenere l'esame di Stato per l'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché agli istituti tecnici superiori.

CAPO III
Funzioni e compiti

Art. 8
(Programmazione del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale)

1. La funzione di programmazione e di organizzazione del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale spetta alla Regione.
2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentita la commissione consiliare competente, approva il piano annuale regionale dell'istruzione e formazione professionale ed aggiorna periodicamente gli indirizzi pluriennali e i criteri per la programmazione territoriale dell'istruzione e formazione professionale, in modo unitario sull'intero territorio regionale.
3. Gli indirizzi e i criteri comprendono altresì indicazioni per l'armonizzazione, rispetto alle specifiche caratteristiche dei territori, dei parametri dimensionali delle istituzioni formative e per l'individuazione degli ambiti territoriali funzionali entro i quali realizzare la programmazione territoriale.
4. La programmazione del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale è sottoposta a monitoraggio costante da parte della Regione.

Art. 9
(Standard formativi e criteri di certificazione)

1. La certificazione a seguito di frequenza dei percorsi di istruzione e formazione professionale fa riferimento ai sistemi europei di descrizione dei titoli e delle qualifiche, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard definiti a livello nazionale.
2. Il sistema di certificazione è finalizzato a:
a) garantire la trasparenza delle competenze acquisite anche al fine della prosecuzione degli studi;
b) favorire l'inserimento, la permanenza e il reingresso nel mondo del lavoro, nonché lo sviluppo professionale;
c) assicurare il riconoscimento a livello regionale, nazionale ed europeo delle competenze acquisite.
3. La certificazione avviene attraverso il rilascio di:
a) certificato delle competenze di base in esito all'assolvimento dell'obbligo di istruzione di II livello europeo;
b) attestato di qualifica di operatore professionale in esito ai percorsi triennali di istruzione e formazione professionale di III livello europeo;
c) diploma di tecnico professionale in esito al quarto anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale di IV livello europeo.
4. Le certificazioni hanno valore di attestato di idoneità o di abilitazione, qualora l'offerta formativa rispetti le specifiche norme per l'accesso e per l'esercizio di una attività professionale, secondo le disposizioni legislative o amministrative di riferimento.
5. La Regione assicura la coerenza delle certificazioni con le direttive e i regolamenti comunitari, al fine di garantirne il riconoscimento e la trasferibilità tra i paesi dell'Unione europea.
6. Le certificazioni, rilasciate a seguito di frequenza, anche parziale, di percorsi del sistema regionale di istruzione e formazione professionale, costituiscono credito formativo. Hanno valore di credito formativo anche le certificazioni delle competenze acquisite in contesti non formali ed informali, nonché nell'ambito di percorsi in alternanza e in apprendistato.
7. Le certificazioni sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30).
8. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, approva i criteri di certificazione delle qualifiche e dei diplomi rilasciati nell'ambito del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale, nel rispetto della disciplina nazionale in materia.

Art. 10
(Clausola valutativa)

1. Il sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale è sottoposto dalla Regione a una specifica valutazione di qualità ed efficacia, in coerenza con quanto previsto dalle linee guida nazionali di cui all'articolo 4, comma 5, con particolare riferimento alla possibilità di avvalersi della collaborazione dei soggetti da esse menzionati.
2. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti, anche con riferimento ai risultati della specifica valutazione di cui al comma 1. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla commissione consiliare competente una relazione sul sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale che fornisca informazioni sulle attività svolte, i soggetti formativi coinvolti, gli studenti interessati e gli effetti rispetto:
a) all'offerta formativa e alle qualifiche conseguite;
b) al proseguimento in percorsi formativi;
c) all'inserimento nel mondo del lavoro;
d) alla creazione delle condizioni per agevolare i passaggi fra sistema dell'istruzione e sistema dell'istruzione e formazione professionale.
3. La Giunta presenta alla commissione consiliare competente entro il trentuno ottobre di ogni anno una relazione sull'attuazione della legge.
4. Le competenti strutture di Consiglio e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
5. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.

Art. 11
(Azione di supporto al sistema)

1. La Regione, sentiti gli organismi rappresentativi delle istituzioni formative e la direzione scolastica regionale, svolge un'azione di supporto al sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale con particolare riferimento all'attuazione d'interventi volti a sviluppare le competenze di base e professionali e ad agevolare i passaggi tra il sistema dell'istruzione e il sistema dell'istruzione e formazione professionale, con particolare attenzione agli studenti a rischio di abbandono scolastico e formativo.
2. Gli studenti a rischio di abbandono scolastico e formativo possono fruire di un progetto personalizzato finalizzato all'acquisizione della qualifica professionale, previa verifica della situazione individuale effettuata dai soggetti competenti dell'istruzione e dell'istruzione e formazione professionale.
3. Le modalità e i criteri per l'attuazione dell'azione regionale per l'integrazione progettuale e operativa, realizzata anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro settoriali composti dai soggetti di cui all'articolo 5, sono definiti dalla Giunta regionale.
4. La Regione sostiene le istituzioni scolastiche e formative per lo sviluppo dei servizi e delle attività di orientamento, anche mediante interventi di formazione dei docenti e degli orientatori ed adeguata strumentazione didattica.

Art. 12
(Valutazione del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale)

1. La valutazione del sistema di istruzione e formazione professionale è attuata nel rispetto delle norme generali sulla valutazione del sistema educativo nazionale.
2. Alla valutazione del sistema, attuata nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni formative, anche in collaborazione con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e con altri enti nazionali e internazionali di valutazione, compete in particolare:
a) la valutazione del sistema di istruzione e formazione professionale in riferimento ai livelli di crescita di istruzione, di inserimento sociale, di risposta alle esigenze occupazionali del mercato, anche al fine di garantire un'adeguata informazione ai fruitori dei servizi di istruzione e formazione e alle loro famiglie;
b) la valutazione delle attività formative dei singoli soggetti facenti parte del sistema di formazione professionale, beneficiari, a qualsiasi titolo, di fondi regionali.
c) I risultati della valutazione sono resi disponibili al fine di consentire alla Regione un'efficace programmazione ed incentivazione dei servizi e delle politiche.

Art. 13
(Attribuzione delle risorse)

1. La Regione, in coerenza con gli atti di programmazione economico-finanziaria, relativamente all'ambito dei percorsi per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere di istruzione e formazione professionale, provvede all'attribuzione delle risorse disponibili sulla base del criterio principale della quota unitaria per studente.
2. Il criterio della quota pro-studente può essere utilizzato anche adottando coefficienti e criteri correttivi a vantaggio delle aree svantaggiate, nonché in relazione alla collocazione territoriale, alle caratteristiche dell'utenza e alla tipologia e qualità dell'offerta formativa.
3. La Regione riserva una parte dei finanziamenti allo sviluppo del sistema, riconoscendo i comportamenti eccellenti sul piano dei risultati raggiunti e valorizzando la capacità progettuale delle istituzioni formative.
4. La Regione riserva una parte dei finanziamenti previsti dalla legge regionale 8 maggio 1985, n. 27 (Norme per l'attuazione del diritto allo studio) ai partecipanti ai percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale.

CAPO IV
Sistema informativo e trattamento dei dati personali

Art. 14
(Sistema informativo)

1. Al fine di consentire l'effettivo esercizio dei diritti e delle finalità espresse nella presente legge, la Giunta regionale istituisce, nell'ambito del sistema informativo regionale, settori specifici e interconnessi dedicati all'istruzione e formazione professionale, all'istruzione, compresa l'istruzione universitaria, alla formazione professionale, compresa la formazione superiore, al lavoro.
2. I settori sono finalizzati alla realizzazione delle azioni di:
a) analisi, valutazione e supporto alle decisioni in ordine alla programmazione;
b) supporto alla comunicazione e promozione dell'offerta formativa attraverso la pubblicizzazione della medesima;
c) raggiungimento del successo scolastico e formativo e contenimento della dispersione scolastica;
d) assolvimento dell'obbligo d'istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione;
e) gestione, monitoraggio e controllo delle attività relative all'offerta formativa;
f) raccolta e conservazione delle certificazioni e degli accreditamenti;
g) analisi dell'inserimento lavorativo e del mercato del lavoro.
3. È istituita l'anagrafe regionale degli studenti coordinata ed integrata con l'anagrafe nazionale, alimentata dalle informazioni sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato degli studenti in diritto-dovere, a partire dal primo anno della scuola primaria.
4. Al fine di consentire l'effettivo esercizio dei diritti e di realizzare le azioni di cui all'articolo 3 della presente legge, nonché di agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro e il monitoraggio del percorso scolastico e formativo individuale dalla scuola dell'infanzia all'inserimento lavorativo, la Giunta regionale effettua il trattamento di dati personali nel rispetto delle norme in materia, di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, (Codice in materia di protezione dei dati personali). Nell'ambito del settore istruzione, inoltre, i dati sono trattati effettuando anche i necessari collegamenti con quelli raccolti dagli altri settori.
5. I dati personali sono trattati nel rispetto dei principi di cui agli articoli 3 e 11 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e degli articoli 13, 18, 19 e 20 dello stesso decreto.
6. La Giunta regionale può comunicare all'ufficio scolastico regionale, agli uffici scolastici provinciali e ai comuni, per lo svolgimento delle finalità istituzionali degli stessi, i seguenti dati:
a) i dati personali relativi al percorso scolastico e in particolare: nome, cognome, sesso, data e comune o Stato di nascita, cittadinanza, codice fiscale, residenza, domicilio, telefono, codice istituzione scolastica, codice scuola, scelta formativa dello studente, posizione, classe, sezione, dati sul trasferimento o ritiro, data iscrizione, scuola di provenienza, tempo di funzionamento, corso serale, indirizzo di studio, qualifica, scuola anno venturo, votazioni, esiti;
b) i dati personali relativi al percorso formativo per l'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione e in particolare: nome, cognome, sesso, data di nascita, codice fiscale, residenza, numero di ore svolte, provincia di svolgimento, numero di riferimento, data d'inizio corso, data di fine corso, qualifica, canale di finanziamento, tipologia d'azione;
c) i dati personali relativi al percorso di apprendistato e in particolare: nome, cognome, sesso, data di nascita, codice fiscale, residenza, domicilio, data d'inizio, data di fine, numero modulo;
d) i dati personali anagrafici dei residenti in Calabria in età scolastica e in particolare: nome, cognome, sesso, data di nascita, codice fiscale, residenza.
7. La Giunta regionale può comunicare alle istituzioni formative, di cui al comma 4 dell'articolo 5, i seguenti dati trattati nell'ambito del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale:
a) i dati personali anagrafici degli studenti e in particolare: nome, cognome, sesso, data e luogo di nascita, cittadinanza, codice fiscale, residenza, domicilio, telefono;
b) i dati relativi al percorso scolastico e in particolare: codice istituzione scolastica, codice scuola, scelta formativa dello studente, posizione, classe, sezione, dati sul trasferimento, tempo di funzionamento, indirizzo di studio, qualifica, scuola di provenienza, esiti.
8. In relazione a quanto disposto dai commi 5 e 6 resta ferma l'osservanza della disciplina in materia d'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

CAPO V
Disposizioni transitorie e finali

Art. 15
(Norma transitoria)

1. Fino all'adozione del piano regionale dell'istruzione e formazione professionale trovano applicazione le linee guida per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 67 del 28 febbraio 2011, nonché le circolari del Ministero del lavoro sulla gestione e sulla rendicontazione delle attività formative finanziate dal Fondo sociale europeo.

Art. 16
(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge per l'anno 2013 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio della Regione Calabria.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 13, comma 4, si provvede, per gli anni successivi con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria di accompagnamento, nei limiti consentiti dall'effettiva disponibilità di risorse autonome, iscritte nella UPB 4.2.02.01 «Interventi relativi al diritto allo studio per l'istruzione pre-scolastica, dell'obbligo e secondaria superiore» (capitolo 3313101) e secondo le indicazioni stabilite nel piano annuale di cui all'articolo 8.
3. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge stimati in euro 3.600.000,00 si fa fronte con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria di accompagnamento, nei limiti degli importi assegnati per tali finalità dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Fondo Sociale Europeo.
4. La Regione si riserva di finanziare le attività previste nella presente legge, nell'ambito della nuova programmazione 2014-2020, previa approvazione, da parte degli enti cofinanziatori, del Programma regionale redatto ai sensi dei regolamenti comunitari che disciplinano il Fondo sociale europeo, trattandosi di azioni coerenti con l'obiettivo tematico «Investimento nell'istruzione, nelle competenze e nella formazione permanente».

Art. 17
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.


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