IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
E m a n a
la seguente direttiva:
L'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha tra i propri compiti (art. 12, legge 7 dicembre 2000, n. 383):
il sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative, nonchè di progetti di informatizzazione e di banche dati in materia di associazionismo sociale (comma 3, lettera d);
l'approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte negli appositi registri, nazionale, regionali e delle province autonome d iTrento e Bolzano, istituiti ai sensi della medesima legge n. 383, per far fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate (comma 3, lettera f).
A tal fine l'Osservatorio definisce ogni anno gli ambiti di intervento da considerare prioritari.
Nel quadro di quanto previsto dall'art. 12 della legge n. 241/1990, il presente provvedimento definisce, da un lato, i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per la presentazione dei progetti/iniziative e, dall'altro, le priorità e i criteri di valutazione.
1. Requisiti soggettivi.
I finanziamenti previsti per la realizzazione delle iniziative/progetti di cui alle lettere d) ed f) dell'art. 12 citato in premessa possono essere richiesti dalle associazioni di promozione sociale, che risultino iscritte negli appositi registri nazionale, regionali o delle province di Trento e Bolzano, istituiti ai sensi della legge n. 383/2000, all'atto della pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La domanda può essere presentata sia da singole associazioni, sia da più organizzazioni congiuntamente, nel qual caso va indicata l'associazione capofila cui deve essere attribuita, nel caso il progetto/iniziativa venga ammesso a finanziamento, la rappresentanza ed il potere di incassare, anche in nome e per conto delle altre associate, ai fini del progetto mediante formale atto di procura autenticata da notaio.
Nell'ipotesi in cui i progetti sperimentali di cui alla lettera f) siano presentati anche in collaborazione con enti locali, responsabile del progetto è in ogni caso l'associazione proponente.
Non sono ammesse deleghe per la realizzazione del progetto/iniziativa ad altri soggetti esterni, salvo che nei casi di realizzazione di alcune attività che l'associazione, per mancanza di risorse interne, non è in grado di realizzare e previa esplicita autorizzazione in tal senso della Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali.
2. Requisiti oggettivi e priorità.
2.1. Ambiti operativi dei progetti di cui alla lettera f), art. 12 cit. Per l'anno in corso, l'Osservatorio nazionale per l'associazionismo, nella seduta del 15 luglio 2005 ha stabilito che saranno considerati prioritari i progetti, presentati ai sensi della lettera f), i quali si propongono di intervenire nei seguenti ambiti operativi:
interventi di sostegno ed integrazione rivolti alle persone con disabilità;
sostegno a misure in favore di minori, adolescenti e giovani;
interventi di sostegno alle famiglie in condizioni di disagio socio-economico;
interventi di sostegno agli anziani ed ai soggetti in condizioni di marginalità sociale.
2.2. Ambiti operativi delle iniziative di cui alla lettera d), art. 12 cit.
Le iniziative di cui alla lettera d) devono riguardare la formazione ed aggiornamento dei membri delle associazioni oppure l'informatizzazione della associazione, con particolare attenzione, nel caso di informatizzazione, al legame fra questa e la formazione nonchè alla produzione di banche dati.
L'associazione che abbia ricevuto un finanziamento nei due anni precedenti ai sensi della lettera d) per un'iniziativa di informatizzazione non può presentare, per l'anno 2005, una iniziativa, sempre ai sensi della stessa lettera d), che concerna nuovamente l'informatizzazione, da intendersi quale iniziativa che abbia come parte preponderante l'acquisto di hardware.
2.3. Indicazioni relative ai costi.
Le disponibilità finanziarie relative all'anno in corso dovrebbero risultare, come per lo scorso anno, pari a circa Euro 11.000.000,00.
Tuttavia, una più precisa determinazione dell'ammontare del finanziamento sarà possibile soltanto all'esito delle procedure,
tutt'ora in corso, di imputazione contabile di dette risorse finanziarie sul pertinente capitolo di spesa.
Si riserva di rendere noto tale ammontare sul sito del Ministero:
http://www.welfare.gov.it/. costituendo tale adempimento comunicazione formale a tutti gli effetti.
Il costo complessivo dell'iniziativa o progetto, di cui si chiedeil finanziamento, non può superare i seguenti importi:
iniziative di cui alla lettera d): Euro 250.000 nell'ipotesi in cui il proponente sia uno o più associazioni in partenariato tra loro.
Progetti di cui alla lettera f): Euro 250.000 nell'ipotesi in cui il proponente sia uno solo ed Euro 400.000 se a presentare il progetto siano due o più associazioni in partenariato tra loro.
Le iniziative ed i progetti presentati, a pena di inammissibilità,non possono avere un costo superiore a quelli indicati. In ogni caso il/i proponente/i deve/devono porre a proprio carico almeno il 20% dei costi, specificando la fonte da cui derivano le risorse stesse (ad esempio: quote associative, donazioni, introiti legati all'attività svolta dall'organizzazione proponente; costo del personale impegnato nella realizzazione del progetto). Tale specifico impegno, contenuto nella domanda di finanziamento e riprodotto nel Piano economico (fac simile allegati 1 e 2), costituisce un requisito essenziale ai fini dell'ammissibilità del progetto/iniziativa al finanziamento, a conferma della concreta capacità dell'organizzazione di sostenere l'impegno economico connesso alla realizzazione del progetto proposto.
Per quanto concerne le voci di spesa, i compensi per progettazione nell'ipotesi della lettera d), di consulenza e progettazione nell'ipotesi della lettera f), devono essere contenuti entro l'importo massimo dell'8 % del costo complessivo del progetto.
Limitatamente ai progetti presentati ai sensi della lettera f), le spese per attrezzature, materiale didattico e di consumo devono essere contenuti entro l'importo massimo del 15% del costo complessivo del progetto medesimo.
In ogni caso alla domanda va allegata una dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'associazione proponente o dell'associazione capofila, se il progetto/iniziativa è presentato congiuntamente ad altre, deve dichiarare - sotto la propria responsabilità - che trattasi di progetto/iniziativa mai finanziato prima con questo o altri fondi statali, regionali o di enti locali, nonchè se al finanziamento del progetto/iniziativa si prevede che concorreranno altri soggetti e quali le eventuali modalità di partecipazione (fac simile allegato 5).
Inoltre, a pena di inammissibilità, il progetto/iniziativa presentato non potrà avere un costo totale che superi il 100% delle entrate iscritte nell'ultimo bilancio consuntivo del proponente relativo all'anno 2004 (se il bilancio è composto da stato patrimoniale e conto economico ci si deve riferire al solo conto economico). Se il progetto/iniziativa è presentato congiuntamente il suo costo non può essere superiore, sempre a pena di inammissibilità, al 100% della sommatoria delle entrate dei rispettivi conti economici delle associazioni di promozione sociale che vi partecipano.
2.4. Durata dei progetti/iniziative.
Le iniziative di cui alla lettera d) non possono avere una durata superiore a dodici mesi.
I progetti di cui alla lettera f) non possono avere una durata superiore ai diciotto mesi.
3. Presentazione del progetto/iniziativa.
3.1 Motivi di inammissibilità.
A pena di inammissibilità, le domande devono:
1) essere presentate da associazioni di promozione sociale iscritte ai registri di cui all'art. 7 della legge n. 383/2000;
2) concernere progetti/iniziative il cui costo complessivo non sia superiore agli importi previsti al punto 2.3;
3) rispettare la durata indicata al punto 2.4;
4) concernere progetti/iniziative il cui costo complessivo non sia superiore al 100% delle entrate iscritte nel bilancio consuntivo 2004 del proponente (o nel solo conto economico nel caso il bilancio sia formato da stato patrimoniale e conto economico) oppure se il progetto/iniziativa è presentato congiuntamente il suo costo non può essere superiore, sempre a pena di inammissibilità, al 100% della sommatoria delle entrate dei rispettivi conti economici delle associazioni di promozione sociale che vi partecipano;
5) essere redatte secondo il modello allegato alla presente direttiva (allegato 1), sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto o dei soggetti proponenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e riportare l'indicazione del capofila nel caso di iniziativa/progetto da realizzarsi tra più associazioni congiuntamente.
6) essere inoltrate, in busta chiusa non trasparente, in originale e su dischetto o CD-ROM, in uno con l'elaborato progettuale debitamente redatto secondo fac simile di cui all'Allegato 2, sottoscritto dal legale rappresentante o dal capofila nel caso di iniziativa/progetto da realizzarsi tra più associazioni congiuntamente;
7) essere corredate, limitatamente alle associazioni iscritte nei registri regionali o provinciali istituiti ai sensi della legge n. 383/2000, da una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, redatto conformemente a quanto disposto dall'art. 3 della medesima legge n. 383/2000, nonchè di un documento attestante l'iscrizione nei suddetti registri;
8) essere indirizzate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali - Osservatorio nazionale dell'associazionismo -Div. II, via Fornovo n. 8, pal. A - 00192 Roma;
9) pervenire entro e non oltre le ore 12,30 del venticinquesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente direttiva (se la scadenza dovesse cadere in un giorno festivo o di sabato il termine sarà prorogato alle ore 12,30 del giorno seguente). L'inoltro può avvenire tramite raccomandata a.r. o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, ovvero mediante consegna a mano da parte di un incaricato dell'associazione - soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna - nelle giornate non festive, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,30; in ogni caso, sempre a pena di inammissibilità, le domande devono pervenire al Ministero perentoriamente entro le ore 12,30 del venticinquesimo giorno successivo alla pubblicazione della direttiva nella Gazzetta Ufficiale, restando a rischio dell'associazione l'eventuale ritardo nella spedizione postale o tramite corriere. Qualora tale termine dovesse intervenire in un giorno festivo o di sabato, la scadenza è da intendersi prorogata alle ore 12,30 del primo giorno feriale successivo. L'invio della domanda è ad esclusivo rischio del mittente, intendendosi questo Ministero esonerato da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito, anche se dovuti a cause di forza maggiore.
3.2 Ulteriore documentazione da allegare.
Al progetto/iniziativa per cui si richiede il finanziamento devono essere inoltre allegati:
1) fotocopia del documento di identità del legale rappresentante dell'associazione o, in caso di progetto congiunto, del rappresentante dell'associazione capofila;
2) la dichiarazione di autenticità delle informazioni contenute nel progetto/iniziativa sottoscritta dal legale rappresentante o dal capofila (allegato 3);
3) limitatamente alle iniziative per la lettera d), la dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione attestanteche l'associazione non ha percepito contributi pubblici diretti oindiretti (si considerano indiretti anche quelli provenienti da S.p.a. di diritto pubblico come il CONI) per il funzionamento nel 2004 oppure, in caso li abbia ricevuti, attestante l'ammontare dei contributi pubblici percepiti e la percentuale degli stessi sulle entrate del consuntivo 2004 (allegato 4);
4) copia conforme del bilancio consuntivo o rendiconto 2004, alfine del controllo della veridicità di quanto affermato con la comunicazione di cui al punto precedente e del controllo relativamente al limite di costo del progetto di cui al punto 2 (in caso di iniziativa/progetto congiunto deve essere allegato il bilancio consuntivo o rendiconto di tutte le associazioni di promozione sociale proponenti);
5) essere corredate della dichiarazione del rappresentante legale o del capofila di cui al punto 2.3 (allegato 5) relativa al fatto che il progetto/iniziativa non è mai stato finanziato prima nonchè se al finanziamento del progetto/iniziativa si prevede che concorreranno altri soggetti e quali le eventuali modalità di partecipazione.
Nel caso la documentazione di cui al presente punto 3.2 risulti mancante in tutto o in parte, la Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali potrà procedere alla richiesta di integrazione che dovrà avvenire entro un termine fissato a pena di improcedibilità della domanda stessa di finanziamento e dell'elaborato progettuale alla successiva fase di valutazione.
4. Valutazione dei progetti e delle iniziative.
4.1. Procedura.
I progetti/iniziative devono recare sulla busta la seguente dicitura: «Progetto Lettera F» o «Iniziativa Lettera D» a seconda della tipologia della domanda presentata.
I progetti e le iniziative pervenute sono dapprima esaminati sotto il profilo dell'ammissibilità delle domande e successivamente si procede alla valutazione dei progetti/iniziative ammessi mediante una commissione nominata dal presidente dell'Osservatorio, che provvederà a redigere due distinte graduatorie (una per i progetti e l'altra per le iniziative) secondo i criteri indicati nella presente direttiva. Le relative graduatorie saranno approvate dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e quindi trasposte in un provvedimento direttoriale. Il finanziamento dei progetti e delle iniziative avverrà secondo l'ordine decrescente dei punteggi indicati nelle due graduatorie ed in detto provvedimento a concorrenza dell'ammontare complessivo delle disponibilità in bilancio.
4.2.Criteri di valutazione delle domande.
I criteri di valutazione dei progetti/iniziative sono i seguenti:
iniziative di cui alla lettera d), comma 3, art. 12, legge n. 383/2000:
Valutazione iniziativa 35
Presenza sul territorio nazionale 20
Valutazione capacità realizzativa dell'iniziativa (rapporto fra
costo iniziativa e entrate bilancio associazione) 10
Dimensione dell'associazione 10
Mancato percepimento di altri contributi statali nell'anno precedente e conncernenti il funzionamento dell'associazione (verificata dal bilancio consuntivo/rendiconto 2004) 10
Collegamento fra formazione ed informatizzazione 10
Mancato percepimento di contributi per iniziative sulla stessa lettera D nel 2004 5
Totale 100
Considerato l'ammontare delle risorse ed in relazione alla necessità di consentire la realizzazione di iniziative a maggiore diffusione territoriale, nel caso in cui venga raggiunto un punteggio idoneo per l'ammissione al finanziamento tanto dall'iniziativa presentata dall'associazione nazionale quanto dall'iniziativa presentata dal proprio livello di articolazione territoriale o regionale, verrà finanziata soltanto l'iniziativa a titolarità dell'associazione nazionale.
progetti di cui alla lettera f) - comma 3, art. 12, legge n. 383/2000.
Criterio Punteggio massimo attribuibile
Valutazione del progeto 30
Valenza nazionale del progetto 20
Collaborazione con altri soggetti privati ed enti pubblici (da provare mediante documentazione relativa al progetto presentato) 10
Eccellenza nel rapporto costi/benefici 10
Campi prioritari 10
Valutazione capacità realizzativa del progetto (rapporto costo progetto e entrate del bilancio) 10
Innovatività 5
Presenza di effettivi e validi strumenti di monitoraggio 5
Totale 100
Considerato l'ammontare delle risorse ed in relazione alla necessità di consentire la realizzazione di progetti a maggiore diffusione territoriale, nel caso in cui venga raggiunto un punteggio idoneo per l'ammissione al finanziamento tanto dal progetto presentato dall'associazione nazionale quanto dal progetto presentato dal proprio livello di articolazione territoriale o regionale, verrà finanziato soltanto il progetto a titolarità dell'associazione nazionale.
Relativamente ai criteri di valutazione previsti per i progetti di cui alla lettera f) e concernenti la collaborazione con gli enti pubblici e le sinergie con altre realtà private (associative e non), si precisa che è necessario produrre idonea documentazione a riguardo, che si riferisca allo specifico progetto presentato ai sensi della presente annualità e non a precedenti rapporti intercorsi fra l'Associazione e gli enti pubblici/soggetti privati.
Ai fini dell'idoneità della documentazione, è necessario che non si tratti di un generico plauso per il progetto ma di un concreto impegno dell'ente pubblico/soggetto privato ai fini della sua realizzazione. Nel caso tale impegno si traduca in un co-finanziamento del progetto, alla domanda deve essere allegata una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente pubblico/soggetto privato che attesti le modalità di partecipazione al progetto e lo specifico impegno finanziario assunto nello stesso;
tale contributo dovrà risultare effettivamente identificabile in sede di gestione e controllo del finanziamento e dovrà essere effettivamente accreditato e speso nel corso della realizzazione del progetto per le finalità dello stesso.
4.3. Oneri non ammessi a contributo.
Non sono comunque ammessi a rimborso:
gli oneri relativi ad attività promozionali dell'organizzazione proponente non direttamente connesse al progetto/iniziativa di cui si chiede il finanziamento;
gli oneri relativi a seminari e convegni non collegati e non finanziati dal progetto/iniziativa;
le spese per l'ordinario funzionamento e la gestione dell'organizzazione, fatto salvo quanto previsto dalla lettera d), comma 3, art. 12, legge n. 383 citata;
oneri figurativi o costi potenziali (es. costo del volontari impegnati)
ogni altro tipo di spesa non strettamente finalizzata alla realizzazione del progetto/iniziativa.
5. Progetti/iniziative ammessi a finanziamento.
Nei casi di finanziamento parziale delle iniziative/progetti ai sensi di quanto previsto al precedente punto 4.1, le associazioni che intendano realizzare le attività procedono alla rimodulazione delle stesse o a comunicare l'assunzione a proprio carico dell'ammontare dell'importo eccedente il finanziamento pubblico concesso. La proposta di rimodulazione dovrà essere presentata a pena di decadenza dal finanziamento, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'amministrazione, la quale, a sua volta, provvederà a valutarla ed eventualmente ad accettarla. In ogni caso le associazioni di promozione sociale dovranno trasmettere entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione al finanziamento o di accettazione della rimodulazione nell'eventualità in cui questa venga presentata:
l'indicazione del legale rappresentante (o del capofila);
una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante che il legale rappresentante dell'associazione e il responsabile del progetto non hanno riportato condanne penali e di non essere destinatari di provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure di prevenzione e di non essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari o per reati contro il patrimonio;
un prospetto esecutivo del progetto/iniziativa solo nel caso di rimodulazione;
copia del bilancio preventivo 2005, se statutariamente previsto;
codice fiscale dell'associazione;
estremi del conto corrente bancario, corredato di CAB e ABI, intestato all'associazione per l'accreditamento del finanziamento assegnato.
Al fine di facilitare il controllo della gestione e dello stato finanziario del progetto l'associazione dovrà utilizzare una codificazione contabile appropriata inerente il progetto/iniziativa.
Nel caso in cui i documenti di cui sopra non siano stati inviati nei termini previsti ed in assenza di motivate giustificazioni, l'amministrazione procederà alla dichiarazione di decadenza dal finanziamento.
L'avvio del progetto/iniziativa dovrà avvenire entro trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte dell'Amministrazione, ogni eventuale e motivata richiesta di differimento, dovrà essere espressamente autorizzata dalla Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali. Il legale rappresentante dell'associazione (o del capofila) dovrà inviare esplicita dichiarazione recante l'indicazione della effettiva data di inizio delle attività nel rispetto delle modalità indicate dall'amministrazione, intendendosi per tali anche le attività propedeutiche, e la previsione della durata del progetto (nel rispetto di quella inizialmente indicata).
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non sia dato corso ai finanziamenti assegnati (es. rinuncia, mancato invio entro i termini della documentazione richiesta, ecc.), potrà subentrare nel finanziamento l'associazione il cui progetto/iniziativa sia risultato immediatamente successivo, nella graduatoria, a quelli finanziati.
è fatto obbligo alle associazioni beneficiarie di citare, in ogni materiale approntato per la realizzazione del progetto/iniziativa, la circostanza che il medesimo è finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
6. Modalità di erogazione del finanziamento.
Il finanziamento viene erogato in due fasi:
una prima quota, su richiesta del beneficiario, fino ad un massimo del 70% del contributo concesso, è versata previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria ai sensi del successivo punto 7;
il saldo è erogato al termine della realizzazione del progetto/iniziativa, a seguito dell'esito positivo del controllo da parte dell'Amministrazione nella relazione e rendicontazione finale, presentate dall'associazione, attestante i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, nonchè i costi sostenuti e/o impegnati per la realizzazione del progetto/iniziativa e corredata dalle relative fatture e/o dai giustificativi di spesa in originale.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riserva la facoltà di effettuare controlli anche in itinere.
7. Fideiussione.
A garanzia dell'anticipo richiesto (pari ad un massimo del 70% del contributo ministeriale complessivamente concesso al progetto) le associazioni beneficiarie dovranno stipulare apposita fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.
Tale fideiussione, che costituisce costo imputabile al progetto, deve essere presentata dall'associazione contestualmente alla richiesta di anticipo da parte delle associazioni di volontariato e costituisce condizione necessaria al fine della erogazione del contributo.
Il rilascio della fideiussione è previsto da parte degli istituti bancari e da parte di intermediari finanziari non bancari iscritti negli elenchi previsti dal decreto legislativo n. 385/1993, e specificatamente:
1) elenco generale tenuto dall'Ufficio italiano cambi (art. 106),consultabile sul sito «http://www.uic.it»;
2) elenco speciale vigilato dalla Banca d'Italia (art. 107),
consultabile sul sito «http://www.bancaditalia.it»;
3) elenco delle imprese autorizzate da ISVAP all'esercizio nel ramo cauzione, consultabile sul sito «http://www.isvap.it».
La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa devono necessariamente contenere:
a) la clausola della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944, secondo comma, del codice civile;
b) la previsione che, nel caso in cui l'Amministrazione rilevi a carico delle associazioni beneficiarie delle inadempienze legate alla realizzazione del progetto, il fideiussore si impegni, rinunciando ad opporre eccezioni, a pagare irrevocabilmente e senza indugio a fronte di una semplice richiesta scritta da parte dell'Amministrazione;
c) l'esplicita dichiarazione della permanenza della loro validità, in deroga all'art. 1957 del codice civile, fino al ventiquattresimo mese successivo alla data di rendicontazione finale e, comunque, fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo da parte dell'Amministrazione.
8. Monitoraggio in itinere.
L'Osservatorio nazionale dell'associazionismo può sottoporre i progetti/iniziative ammessi a finanziamento a verifiche sia nel corso della loro realizzazione, sia a conclusione delle attività, per valutare il raggiungimento degli obiettivi in relazione a quelliprefissati.
In ogni caso le associazioni destinatarie dei contributi sono tenute ad inviare, semestralmente, alla Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali una relazione sullo stato di avanzamento del progetto/iniziativa, accompagnata da un prospetto riepilogativo delle spese sostenute nel semestre di riferimento.
Nel caso di accertamento di cause che inducano a ritenere non realizzabile la prosecuzione del progetto/iniziativa, ovvero di un uso del finanziamento non conforme alle finalità per le quali è stato erogato, l'ufficio competente può, in qualsiasi momento, disporre l'interruzione degli accrediti, revocare il finanziamento e chiedere la restituzione delle somme già versate.
Roma, 13 ottobre 2005
Il Ministro: Maroni
Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 260