NORMATIVA
Normativa nazionale - Direttive - Salute e sicurezza
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Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2005
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Ulteriori indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile, recanti modifiche ed integrazioni alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in cui é previsto che il Presidente del Consiglio dei Ministri promuova e coordini le attività delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale, finalizzate alla tutela dell'integrità della vita; Visto l'art. 5, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che prevede che il Capo del Dipartimento della protezione civile, secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri rivolga alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente nel territorio nazionale, le indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalità di coordinamento operativo in materia di protezione civile; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile»; Vista la nota del Ministero dell'interno - Gabinetto del Ministro -prot. n. 4520/M/1(7)/Gab/Uff.V del 20 luglio 2004, con la quale sono state espresse le osservazioni delle Prefetture - Uffici territoriali di Governo alla suddetta direttiva del 27 febbraio 2004 ed il riscontro del Dipartimento della protezione civile, prot. n. DPC/CG/0049116, ove é ribadito che la stessa direttiva intende disciplinare solo la fase di allertamento e di contrasto, e non le attività relative alla gestione ed al superamento dell'emergenza; Considerato altresì, che in sede di prima applicazione e di confronto a livello locale con le altre amministrazioni e gli enti interessati é emersa l'opportunità di definire in termini di maggior precisione e compiutezza alcuni ambiti di operatività della direttiva del 27 febbraio 2004, specificando le competenze dei soggetti istituzionalmente chiamati ad esercitare le funzioni operative di allertamento per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile, nonché di apportare alcune correzioni formali al citato provvedimento; Ritenuta infine, la necessità, ancorché nelle more della costituzione del gruppo tecnico di cui al para-grafo 4 (previsioni meteorologiche, avvisi e bollettini) della medesima direttiva del 27 febbraio 2004, di individuare le procedure per la diramazione delle previsioni, dei bollettini e degli avvisi, nonché degli allarmi per il sistema di protezione civile ai diversi livelli, regionale, provinciale e comunale;
Dispone
Alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile» sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: nel corpo del titolo dopo la parola «... nazionale ...» é aggiunta la parola: «..., statale ...»; al primo capoverso, (pag. 7), successivo alla alinea, dopo le parole: «... Dipartimento della protezione civile ...» la virgola é sostituita dalla congiunzione: «... e ...»; al terzo capoverso, (pag. 24) seconda alinea, le parole: «... quotidianamente e contestualmente ...», sono sostituite dalle seguenti: «... quotidianamente, successivamente o contestualmente ...»; al quarto capoverso (pag. 24) é soppressa la frase ripetuta da «... sponsabilità ...» a «... Dipartimento ...»; dopo il paragrafo inserito (pag. 25) «Tali avvisi meteo avranno efficacia ...» é inserito il seguente: «Gli avvisi meteo regionali dovranno quantomeno contenere indicazioni circa il periodo di validità, la tipologia di evento atteso e/o in atto, il relativo tempo di avvento, durata ed evoluzione a scala regionale, nonché una valutazione anche solo aggettivale delle grandezze meteoidrologiche attese, con riferimento alle zone d'allerta interessate ed indicate in forma singola e/o aggregata; al quarto capoverso (pag. 25) dopo le parole: «L'avviso meteo nazionale ...» sono inserite le seguenti: «... oltre a prendere atto degli avvisi meteo regionali emessi, analogamente a questi, ...»; le parole «... valutazione solo verbale ...» sono sostituite dalle seguenti: «... valutazione anche solo aggettivale ...»; il terzo capoverso (pag. 26) é sostituto dal seguente: «L'effetto di un avviso meteo nazionale é quello di far conoscere e condividere con tutte le regioni una prima speditiva valutazione previsionale del possibile manifestarsi di criticità almeno a scala regionale, nonché di suggerire a ciascuna delle regioni interessate alle criticità, ed il cui centro funzionale decentrato non sia operativo, anche sulla base di precedenti specifiche intese, di richiedere il supporto del centro funzionale centrale presso il Dipartimento della protezione civile, sia per valutare i livelli di criticità nelle zone di allertamento che per svolgere, se del caso, le attività di monitoraggio e sorveglianza degli eventi e dei conseguenti effetti sul territorio regionale.»; la quarta linea del terzo capoverso (pag. 28) dalle parole: «... e, se del caso ...» fino a «... lo dirama ...» é così modificata: «... e, se adottato, lo dirama agli uffici territoriali di Governo ed ...»; le parole «Avviso di criticita» sono sostituite dalle seguenti: «Bollettino di criticita» (pag. 29 e seguenti); al terzo capoverso (pag. 38), sostituire il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 613/1995 con il riferimento al successivo decreto del Presidente della Repubblica n.194/2001; il quinto capoverso (pag. 41) é così sostituito: «Le manovre previste dal documento di protezione civile e/o dal programma statico e dal piano di laminazione potranno essere direttamente eseguite dal gestore dopo averne data comunicazione all'ufficio compartimentale dal Registro italiano dighe ed all'ufficio territoriale del Governo di riferimento che, presone atto, ne darà comunicazione all'unità di comando e di controllo e vigilerà, se del caso, sulla attivazione dei piani di emergenza a valle della diga stessa, anche interagendo con l'autorità preposta al governo del piano d'emergenza provinciale e ne darà comunicazione al Dipartimento della protezione civile ed alla regione interessata; il primo ed il secondo capoverso (pag. 42) sono soppressi ed al quarto capoverso dopo le parole: «... programma dinamico ...» sono aggiunte le seguenti: «... del piano di laminazione ...», e dopo le parole: «... nel piano di laminazione ...» é aggiunta la parola: «... stesso: ...»; al quinto capoverso (pag. 42) dopo le parole: «... ad un giudizio favorevole, ...» aggiungere le seguenti parole: «... anche in questo caso ...»; quindi di seguito aggiungere il seguente paragrafo: «L'Ufficio territoriale di Governo di riferimento ricevuto e preso atto del consenso espresso dall'unità di comando e controllo, ne darà tempestiva comunicazione al gestore e vigilerà sulla attivazione dei piani di emergenza a valle della diga stessa, interagendo, se del caso, con l'autorità preposta al governo dal Piano d'emergenza provinciale». Il Capo del Dipartimento della protezione civile rivolgerà, secondo quanto disposto dal comma 5, dell'art. 5 della legge 9 novembre 2001, n. 401, le indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalità di coordinamento, relative alle procedure da attivare per l'attuazione della direttiva del 27 febbraio 2004.
Roma, 25 febbraio 2005 Il Presidente: Berlusconi
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