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NORMATIVA
Normativa nazionale - Direttive - Governo

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Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 settembre 2011
Direttiva in materia di trasporto aereo di Stato.
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale e ulteriori misure per assicurare la funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, concernente "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con particolare riferimento agli articoli 3 e 4;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1998, emanato d'intesa con il Ministro della difesa, concernente disciplina del trasporto aereo di Stato, di Governo, per il soccorso di ammalati e traumatizzati gravi e per ragioni umanitarie;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 luglio 2008, concernente "Disciplina del trasporto aereo di Stato";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 settembre 2001, relativo agli ex Presidenti della Repubblica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Visto l'accordo stipulato, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della difesa in data 5 maggio 2006 per disciplinare le modalita' di attuazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1998;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 luglio 2007 in materia di utilizzazione di aeromobili di Stato per ragioni di sicurezza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 2008, concernente l'attribuzione della qualifica di volo di Stato ai sensi dell'art. 746, quarto comma, del codice della navigazione;
Ritenuta la necessita', nelle more dell'emanazione del regolamento attuativo dell'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, di
assicurare la continuita' del supporto del trasporto aereo all'espletamento delle piu' elevate funzioni di Stato e di Governo, alla sicurezza dello Stato, nonche' alla tutela dei fondamentali diritti alla salute, alla liberta' ed alla sicurezza personale dei cittadini mediante disposizioni transitorie coerenti con il dettato della normativa primaria;
Sentito il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri specificamente delegato;

E m a n a la seguente direttiva:

Art. 1
Trasporto aereo di Stato; tipologie e finalita'

1. In conformita' all'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in seguito "decreto-legge", il trasporto aereo di Stato fornisce supporto all'espletamento delle funzioni istituzionali delle piu' elevate autorita', alla tutela della sicurezza nazionale e, in conformita' agli articoli 2 e 32 della Costituzione, concorre alla protezione dei soggetti esposti a minaccia o pericolo, alla salvaguardia della vita umana e della salute.
2. Nei confronti dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge, il trasporto aereo di Stato e' sempre disposto in relazione alla finalita' di conferire certezza nei tempi e celerita' nei trasferimenti per attendere piu' efficacemente allo svolgimento dei compiti istituzionali e per garantire il livello di sicurezza o il trattamento protocollare connesso al rango della carica rivestita.


Art. 2
Destinatari istituzionali

1. Agli ex Presidenti della Repubblica il trasporto aereo di Stato e' concesso, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge, su richiesta formulata ai sensi dell'art. 9, secondo gli indirizzi di cui al d.P.C.M. 25 settembre 2001.
2. In via eccezionale, nel rispetto dei criteri e dei presupposti previsti dal decreto-legge e dalla presente direttiva, il trasporto aereo di Stato puo' essere disposto:
a) per i componenti del Governo;
b) per le delegazioni ufficiali degli Organi costituzionali.
3. Nei casi di cui al comma 2, ai fini della concessione dell'autorizzazione debbono, congiuntamente, sussistere:
a) comprovate, imprevedibili ed urgenti esigenze di trasferimento connesse all'efficace esercizio delle funzioni istituzionali e l'impossibilita' di provvedere ai trasferimenti con voli di linea;
b) l'accertata indisponibilita' di altre modalita' di trasporto compatibili con lo svolgimento di dette funzioni.
4. Non e' ammessa la concessione del trasporto aereo di Stato per le tratte sulle quali sia presente il trasporto ferroviario e tale servizio, tenuto conto delle modalita' di erogazione, risulti idoneo ad assicurare il trasferimento in tempi ed orari compatibili con gli impegni istituzionali della Personalita' interessata.
5. Puo' essere disposto il trasporto aereo di Stato per Capi di Stato o di Governo, alte Autorita' estere ed esponenti di Organismi di rilevanza sovranazionale solo quando lo richiedano il protocollo, le consuetudini e gli obblighi internazionali e la cura degli interessi della Repubblica.


Art. 3
Trasporto aereo di Stato per finalita' di sicurezza e altre tipologie

1. Il trasporto aereo di Stato puo' essere disposto, all'occorrenza, a supporto delle attivita' degli Organismi preposti alla tutela della sicurezza nazionale, a richiesta degli Organi divertice degli stessi; a tali casi si applica l'art. 9, ma i relativiumenti sono trattati con modalita' adeguate alla classifica di sicurezza loro apposta.
2. Il trasporto aereo di Stato puo' essere altresi' disposto, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 7, per finalita' di protezione dei soggetti individuati con decreto del Ministro dell'interno, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonche' per altri casi su disposizione del Sottosegretario di Stato delegato, sentita l'Autorita' delegata a norma dell'art. 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124.


Art. 4
Trasporto aereo di Stato per ragioni sanitarie d'urgenza

1. Il trasporto aereo di Stato per ragioni sanitarie d'urgenza, nel rispetto dell'art. 32 della Costituzione, e' disposto, limitatamente all'ambito nazionale, in favore di cittadini italiani gravemente ammalati o traumatizzati, nei casi di imminente pericolo di vita accertato dalla struttura sanitaria pubblica competente, quando sia stato verificato che non siano trasportabili con altri mezzi e non sussista, nel luogo ove si trovano, la possibilita' di fornire adeguata assistenza.
2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche in caso di interventi sanitari da eseguire entro limiti di tempo assolutamente determinati ed improrogabili, come nel caso di trapianti di organi, per il trasporto di materiale da trapianto o del personale sanitario che provvede al prelievo o all'impianto degli organi.


Art. 5
Trasporto aereo di Stato per ragioni umanitarie

1. Il trasporto aereo di Stato per ragioni umanitarie ha per destinatari esclusivamente i cittadini italiani, dimoranti nel territorio della Repubblica o all'estero, che versino in situazioni di grave pericolo connesse ad epidemie o altre gravi calamita', qualora non siano disponibili altre modalita' di trasporto, pubblico o privato, idonee a soddisfare l'esigenza di trasferimento.
2. Il trasporto di cui al comma 1 e' effettuato, di norma, in aree europee o comprese nel bacino del Mediterraneo, avuto riguardo alle caratteristiche tecniche degli aeromobili dedicati al servizio ed alla sostenibilita' finanziaria dello stesso.
3. Resta salvo il trasporto disposto dalle autorita' competenti con i mezzi dell'Aeronautica militare in occasione di gravissime emergenze umanitarie.


Art. 6
Ammissione al trasporto aereo di Stato

1. Sono ammessi al trasporto aereo di Stato esclusivamente i soggetti destinatari del volo e i componenti della delegazione della missione istituzionale indicati nella richiesta di cui all'art. 9;
sono ammessi, altresi', estranei alla delegazione accreditati dall'Autorita' titolare del volo in quanto funzionali allo svolgimento della missione.
2. Nei casi previsti dagli articoli 4 e 5 e' ammessa la presenza a bordo, oltre che del personale sanitario occorrente, di un solo accompagnatore della cui assistenza e' attestata la necessita' da parte della Prefettura o della Rappresentanza diplomatica o consolare competente alla trattazione della richiesta; ove il trasporto riguardi un minore puo' essere consentita, nei limiti della capienza dell'aeromobile impiegato, la presenza di entrambi i genitori.


Art. 7
Criteri generali di concessione del trasporto aereo di Stato; priorita'

1. Il trasporto aereo di Stato e' disposto secondo criteri di economicita' e di impiego razionale delle risorse, previa rigorosa valutazione dell'impossibilita', dell'inopportunita' o della non convenienza dell'impiego di differenti modalita' di trasporto, ovvero previa verifica delle specifiche esigenze di alta rappresentanza connesse alla natura della missione istituzionale supportata.
2. La valutazione della priorita' e' effettuata dall'Autorita' concedente tenuto conto della disponibilita' di aeromobili, delle caratteristiche tecniche degli stessi e dell'onerosita' del loro impiego in rapporto alla rilevanza ed alla collocazione degli impegni addotti nella richiesta, nonche' del rango protocollare delle Autorita' richiedenti.


Art. 8
Organizzazione

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri costituisce il centro di riferimento per la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, nonche' la sede di coordinamento unitario del trasporto aereo di Stato in ogni sua forma.
2. L'impiego degli aeromobili di Stato per le finalita' di cui alla presente direttiva e' autorizzato esclusivamente dal Sottosegretario di Stato, specificamente delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su segnalazione e parere del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, costituisce la struttura generale di supporto al Presidente o al Sottosegretario delegato, operante nell'area funzionale della regolazione, del coordinamento, dell'autorizzazione e dell'effettuazione del trasporto aereo di Stato.


Art. 9
Richieste di concessione del trasporto aereo di Stato

1. Le richieste di concessione del trasporto aereo di Stato sono rivolte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale; esse sono dirette all'Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari, che provvede alla trattazione istruttoria e le inoltra, corredandole della documentazione a sostegno e di motivato parere, per il tramite del Segretario generale, all'autorizzazione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri specificamente delegato.
2. Le richieste di cui al comma 1 sono in ogni caso motivate in relazione alle specifiche finalita' rispettivamente previste dalla presente direttiva e recano l'attestazione, da parte degli organi di vertice dell'Amministrazione richiedente, del rispetto dei criteri di cui all'art. 7; sono altresi' corredate dall'indicazione dei componenti della delegazione al seguito e delle altre persone eventualmente accreditate.
3. Le richieste dei voli nazionali sono presentate con almeno 48 ore di preavviso; per i voli con destinazione estera le Amministrazioni richiedenti, nel formare il programma della missione, verificano, preventivamente, presso l'Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari, i tempi tecnici necessari per l'ottenimento dei permessi di sorvolo, specie in relazione a possibili situazioni d'area contingenti; le predette Amministrazioni assicurano che i passeggeri siano in possesso dei documenti personali per l'accesso al Paese di destinazione e si siano premuniti dei visti eventualmente occorrenti.
4. Variazioni del programma e della delegazione definiti nelle richieste di cui ai commi 1 e 2 sono consentite soltanto per eccezionali, comprovate ed inderogabili ragioni, che sono comunicate immediatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'autorizzazione.
5. Gli interventi umanitari connessi ad esigenze di natura sanitaria sono effettuati previa valutazione della struttura sanitaria pubblica competente, che certifica l'indispensabilita' e la proficuita' del trattamento, nonche' l'impossibilita' di eseguirlo in ambito locale o nazionale.
6. Le richieste dei voli di cui agli articoli 4 e 5 sono formulate dalle Prefetture e dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari, che le corredano con la documentazione di cui al comma 5 e con un motivato parere in merito alla concessione.
7. In deroga a quanto previsto nel presente articolo, le richieste di trasporto sanitario d'urgenza sono rivolte dalle Prefetture all'Aeronautica militare, che provvede alla loro immediata
trattazione e ne da' successiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini della ratifica.


Art. 10
Aeromobili e strutture

1. Sulla base dell'autorizzazione di cui all'art. 9, comma 1, l'Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari dispone l'impiego:
a) in via primaria, degli aeromobili appositamente acquistati ed allestiti a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
b) in via sussidiaria di aeromobili militari o di Stato, compresi gli aeromobili equiparati ai sensi degli articoli 744, per i trasporti di cui all'art. 3, comma 2, e 746 del codice della navigazione, comunque nella disponibilita' delle Amministrazioni pubbliche, sulla base di specifici accordi stipulati fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della difesa o leAmministrazioni titolari dei mezzi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. Gli aeromobili di cui al comma 1, lettera a), sono affidati sulla base dell'accordo di cui al comma 1, lettera b), all'Aeronautica militare ovvero, in mancanza, ad un idoneo operatore aeronautico, anche privato, individuato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. L'impiego di mezzi appartenenti ad operatori aeronautici privati e' consentito soltanto nei casi previsti specificamente dalla legge.
4. Uno dei velivoli di cui al comma 1, lettera a), fra quelli predisposti ad accogliere attrezzature sanitarie, e' tenuto continuativamente, salvo impossibilita' oggettiva, nell'arco delle 24 ore in disponibilita' immediata per l'effettuazione del trasporto sanitario d'urgenza.


Art. 11
Attribuzione della qualifica di volo di Stato

1. La qualifica di volo di Stato, per le finalita' ammesse dalle regolazioni internazionali in materia di trasporto aereo, e' attribuita ad aeromobili civili e militari secondo i criteri e con le modalita' previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 gennaio 2008, emanato ai sensi dell'art. 746, quarto comma, del codice della navigazione.


Art. 12
Pubblicita'

1. I voli disposti ai sensi dell'art. 2, commi 3, 4 e 5, sono pubblicati mensilmente nel sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri con l'indicazione della data di effettuazione, del soggetto destinatario e delle motivazioni.
2. Il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta le necessarie disposizioni e detta ulteriori criteri modalita' per l'effettuazione delle pubblicazioni di cui al comma 1.


Art. 13
Disposizioni finali

1. Salvo quanto espressamente previsto, la presente direttiva sostituisce le precedenti disposizioni di pari rango in materia non compatibili con la stessa.
2. La presente direttiva sara' sottoposta al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 settembre 2011

Il Presidente: Berlusconi
Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2011 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 19, foglio n. 344




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