LA GIUNTA REGIONALE
PREMESSO:
- CHE la legge regionale n. 19 del 28.11.2001, ad oggetto: “Procedure per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni edilizie e per l’esercizio di interventi sostitutivi - Individuazione degli interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio attività - Approvazione di piani attuativi dello strumento urbanistico generale nei comuni obbligati alla formazione del programma pluriennale di attuazione - Norme in materia di parcheggi pertinenziali - Modifiche alle leggi regionali 28 novembre 2000 n. 15 e 24 marzo 1995 n. 8", è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 3.12.2001;
- CHE in relazione alle disposizioni contenute all’art. 2 della sopra richiamata legge regionale, nella parte concernente l’istituto della denuncia di inizio attività, sono state rappresentate da taluni operatori di settore, dubbi interpretativi in ordine alla formulazione del dettato di legge di cui trattasi;
CONSIDERATO
CHE, per fugare detti dubbi e chiarire e specificare il dettato normativo, occorre emanare apposito regolamento da osservare nell’applicazione del citato art. 2;
VISTA la Legge Costituzionale n. 1/2000;
VISTA la L.R. 28 novembre 2001 n. 19;
PROPONE, e la Giunta, in conformità,
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
- di approvare l’allegato avente ad oggetto: Regolamento per l’attuazione della legge regionale 28/11/2001 n. 19,
- di inviare il presente regolamento per la relativa emanazione al Gabinetto del Presidente e successivamente al Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione.
Il Presidente Bassolino Segretario Nuzzolo
Allegato
Regolamento per l’attuazione della Legge Regionale 28 novembre 2001 n. 19
Art. 1
Denuncia di inizio attività
1. La realizzazione degli interventi edilizi previsti dall'articolo 2 della legge non può essere intrapresa prima che siano trascorsi 30 giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività.
2. Per gli immobili sottoposti ai vincoli di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, la presentazione della denuncia di inizio attività è subordinata. al decorso del termine di cui all'articolo 151, comma 4, dei citato decreto legislativo.
3. La denuncia di inizio attività consente la realizzazione dei relativi interventi edilizi entro il termine massimo di 3 anni dalla sua presentazione.
4. Ad esecuzione dei lavori ultimata un professionista abilitato certifica la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto depositato presso la casa comunale.
Art. 2
Corredo documentale della denuncia di inizio attività
1. Alla denuncia di inizio attività vanno allegati, a pena di improcedibilità, i seguenti atti ed elaborati:
a. dichiarazione comprovante la disponibilità dell'immobile ai fini della realizzazione degli interventi indicati nella denuncia;
b. atto di nomina del progettista, del direttore dei lavori e dell'impresa incaricata della loro esecuzione;
c. dettagliata relazione, a firma del progettista incaricato, recante l'indicazione delle opere da realizzare, delle principali soluzioni tecniche adottate e della conformità degli interventi da eseguire rispetto alla normativa edilizia ed urbanistica, nonché alle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie;
d. progetto delle opere da realizzare, asseverato da un tecnico abilitato, composto da:
relazione ed elaborati grafici di rilievo, comprensivi di documentazione fotografica a colori dell'area di pertinenza degli interventi;
relazione ed elaborati grafici di progetto;
e. relazione geologica sulla fattibilità delle opere da realizzare. Tale relazione è prevista per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) della legge, con esclusivo riferimento all'esecuzione di opere in aree da destinare ad attività sportive senza creazione di volumetria ovvero nei parcheggi pertinenziali di unità immobiliari situati nel sottosuolo del lotto su cui insistono i relativi edifici, nonché per gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art.2, comma 1, della medesima legge;
f. atto d'obbligo, ove richiesto;
g. per i beni sottoposti ai vincoli di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l'autorizzazione rilasciata dalle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli stessi;
h. ricevuta attestante il pagamento delle spese di istruttoria;
i. ricevuta attestante il pagamento del contributo di costruzione, ove dovuto.
Art. 3
Nuova denuncia di inizio attività per lavori non completati e varianti in corso d'opera
1. Alla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 3, l'interessato può inoltrare all'amministrazione comunale una nuova denuncia di inizio attività avente ad oggetto le opere non ancora eseguite, qualora tali opere siano ancora compatibili con la normativa urbanistica, e sempre che quest'ultima ne consenta la realizzazione in base a denuncia di inizio attività. Alla nuova denuncia si applica la disciplina dettata dall'articolo 1.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 alla nuova denuncia di inizio attività va allegata la stessa documentazione prevista per la denuncia già presentata, opportunamente adeguata con riferimento alle opere da eseguire.
3. In caso di varianti in corso d'opera la denuncia di inizio attività va integrata con la descrizione delle variazioni apportate al progetto originario, con una relazione a firma del progettista incaricato che attesti la conformità di tali variazioni rispetto alla normativa urbanistica ed edilizia e, qualora gli interventi edilizi in via di esecuzione interessino beni sottoposti ai vincoli di cui il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, con una specifica autorizzazione rilasciata dalle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli stessi ed avente oggetto le opere non previste dalla precedente denuncia di inizio attività.
Art. 4
Contributo di costruzione
1. Il contributo di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge, relativo alle opere la cui realizzazione è subordinata a denuncia di inizio attività, è dovuto per gli interventi edilizi previsti dal comma 1, lettere b), c) e d) dell'art. 2 della legge.
2. L'importo del contributo di cui al comma 1 è determinato dall'interessato che, all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività, deve depositare ricevuta dell'avvenuto pagamento. Il comune verifica, l'esattezza del computo del contributo e comunica all'interessato l'importo dell'eventuale conguaglio, che dovrà essere versato entro trenta giorni dalla comunicazione. Scaduto infruttuosamente tale ultimo termine, la somma dovuta a titolo di conguaglio sarà maggiorata di interessi e sanzioni conseguenti al ritardato pagamento.
Art. 5
Interventi di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione
1. Le ristrutturazioni edilizie comprensive della demolizione e della ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge possono essere realizzate a mezzo di denuncia di inizio attività esclusivamente qualora venga assicurata la piena conformità di volume tra il vecchio ed il nuovo manufatto, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.
2. L'altezza del nuovo manufatto non può, in ogni caso, superare l'altezza media dell'intorno urbano costituito dagli edifici immediatamente adiacenti e da quelli prospicienti per il tratto di facciata di riferimento.
Art. 6
Realizzazione di parcheggi pertinenziali
1. La realizzazione dei parcheggi sotterranei di cui all'art, 6 della legge è subordinata al deposito presso il comune, oltre che della documentazione relativa alla denuncia di inizio attività o all'autorizzazione, di una relazione geologica e di un progetto per la sistemazione della superficie dell'area interessata dall'intervento. Per gli interventi da eseguirsi al di sotto di superfici non impermeabilizzate il progetto di sistemazione, predisposto da un dottore agronomo, deve prevedere una copertura di almeno un metro di spessore medio ed idonee piantumazioni, simili per specie e quantità a quelle preesistenti.
2. I Comuni possono introdurre modalità di realizzazione dei parcheggi necessarie ad agevolare il regolare flusso dei traffico veicolare.
Art. 7
Demolizioni
1. La demolizione di costruzioni esistenti o di loro parti comporta obbligatoriamente la rimozione ed il trasporto a rifiuto dei materiale di risulta, nonché la risistemazione dei terreno di sedime.
2. Alle attività di cui al comma 1 trova applicazione, per quanto di ragione, la disciplina dettata dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Art. 8
Osservatorio per l'attuazione della legge
1. è istituito l'osservatorio per il controllo sull'attuazione della legge, costituito da 5 componenti, tra cui un rappresentante dell'ANCE Campania, un rappresentante dell'ANCI Campania, un rappresentante delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative operanti sul territorio regionale, un esperto in diritto urbanistico o dell'edilizia ed un rappresentante nominato di comune accordo dagli ordini professionali degli ingegneri, degli architetti e dei geologi. Alla nomina dei componenti dell'osservatorio provvede la giunta regionale con propria delibera.
2. L'Osservatorio sarà assistito nella sua attività da una segreteria tecnica composta da funzionari tecnici e da funzionari amministrativi del settore urbanistica.
3. L'Osservatorio avrà accesso diretto ai documenti in possesso della Regione di pertinenza degli atti e dei procedimenti di cui alla Legge Regione Campania n° 19/2001, nonché compiti di monitoraggio sull'attuazione della Legge stessa, con poteri di proposta in relazione al coordinamento delle attività delle amministrazioni coinvolte.
4. A tal fine potrà:
richiedere direttamente atti e documenti alle amministrazioni provinciali ed ai comuni;
redigere proposte da inoltrare alla Giunta Regionale sulla base dei dati e delle informazioni raccolte, quanto all'attuazione e all'esecuzione della Legge;
ricevere segnalazioni ed informazioni da associazioni, organi istituzionali, privati cittadini attinenti all'applicazione e all'esecuzione della Legge.
5. Per le attività di istituto il Settore Urbanistica della Regione Campania comunicherà con cadenza semestrale all'Osservatorio tutti i dati e le informazioni delle quali è in possesso, quanto all'attuazione e all'esecuzione della Legge.
6. L'Osservatorio trasmetterà annualmente alla Giunta Regionale una relazione riassuntiva delle attività svolte.
Art. 9
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.