NORMATIVA
Normativa regionale - Sicilia
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Decreto presidenziale 5 agosto 2010 n. 17
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Regolamento di attuazione della legge regionale 2 marzo 2010, n. 4, recante “Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”.
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto lo Statuto della Regione; Visto il D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182, recante Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana nelle materie relative all’industria ed al commercio; Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Vista la legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, recante Norme sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altre norme sul commercio; Visto l’art. 56 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2; Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, recante Riforma dell’ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell’art. 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99; Vista la legge regionale 2 marzo 2010, n. 4, recante Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e, in particolare, il comma 4 dell’art. 1 che prevede l’adozione, su proposta dell’Assessore regionale per le attività produttive e previo parere della competente commissione dell’Assemblea regionale siciliana, di un regolamento che determini le disposizioni applicative ed individui gli organi regionali competenti nel rispetto delle loro attribuzioni, nonché l’art. 5 della stessa legge secondo cui “le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 1, 2 e 3, all’articolo 2, all’articolo 3 e all’articolo 4 si applicano a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4 dell’articolo 1”; Visto il parere della commissione III “Attività produttive” dell’Assemblea regionale siciliana reso nella seduta n. 150 del 30 giugno 2010; Visto il parere n. 890/10 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana reso nell’adunanza del 12 luglio 2010; Considerato che in merito all’art. 11 dello schema di regolamento, nei confronti del quale il C.G.A. non ne ha condiviso l’impostazione “che sposta l’entrata in vigore dell’art. 20 della legge n. 580/93 nella sua interezza a 90 giorni dopo l’entrata in vigore del decreto del Ministro dello sviluppo economico”, la Giunta regionale ha ritenuto di confermare “la previsione di slittamento a 90 giorni al fine di consentire il conseguente adeguamento che dovrà essere apportato all’elenco predisposto sulla base dei criteri e requisiti occorrenti per l’individuazione dei segretari generali delle camere.”; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 294 del 29 luglio 2010; Su proposta dell’Assessore regionale per le attività produttive; Emana il seguente regolamento: Titolo I Principi generali ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento attua il nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nella Regione, determinandone le modalità applicative ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge regionale 2 marzo 2010, n. 4 e per gli effetti dell’articolo 5, comma 1, della medesima legge regionale. Titolo II Disposizioni applicative e competenze ARTICOLO 2 Natura e sede (Art. 1, legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato all’art. 1, comma 1, decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23) 1. Le camere di commercio, quali enti pubblici dotati di autonomia funzionale, svolgono, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell’ambito delle economie locali. 2. Le camere di commercio siciliane e l’Unione regionale delle camere di commercio della regione, di seguito denominata «Unioncamere Sicilia», nonché i loro organismi strumentali, fanno parte del sistema camerale italiano come definito dall’art. 1, comma 2, legge 29 dicembre 1993, n. 580, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 1, decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. 3. Le camere di commercio hanno sede in ogni capoluogo di provincia e la loro circoscrizione territoriale coincide, di regola, con quella della provincia, dell’area metropolitana o di area omogenea del territorio, individuate ai sensi della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni. ARTICOLO 3 Compiti e funzioni (Art. 2, legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato all’art. 1, comma 2, decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23) 1. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento le camere di commercio deliberano l’adeguamento delle disposizioni statutarie concernenti le attribuzioni, i compiti e le funzioni dell’ente camerale alle disposizioni dell’art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. 2. Le camere di commercio nei cui registri delle imprese siano iscritte o annotate meno di 40.000 imprese sono tenute ad avviare, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, tutte le valutazioni, anche di tipo economico, relative alle finalità ed agli effetti dell’applicazione dell’art. 2, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, trasmettendone i risultati, entro i successivi 30 giorni, all’Unione regionale, a Unioncamere, al Ministero dello sviluppo economico e all’Assessorato regionale delle attività produttive. 3. Le camere di commercio e l’Unione regionale possono partecipare agli accordi di programma ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, e possono, in applicazione dell’art. 2 della legge n. 580/93, costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio e promuovere l’azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell’articolo 2601 del codice civile. ARTICOLO 4 Potestà statutaria e regolamentare (Art. 3, comma 1, legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato all’art. 1, comma 3, decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23) 1. Entro 15 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento le camere di commercio che non vi abbiano già provveduto sono tenute a pubblicare lo statuto sul proprio sito internet istituzionale. Entro lo stesso termine le camere di commercio sono altresì tenute ad inviare lo statuto, sia in forma cartacea sia in forma elettronica, al Ministero dello sviluppo economico. 2. Gli statuti di nuova approvazione o comunque modificati dovranno essere pubblicati e trasmessi con le stesse modalità entro 15 giorni dalla relativa deliberazione. 3. Le camere di commercio, anche sulla base dei criteri individuati dal decreto di cui al comma 2 dell’articolo 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i., sono tenute ad adeguare gli statuti alla disposizione dell’art. 3, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, mediante l’introduzione di disposizioni atte ad assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali delle camere di commercio, nonché degli enti e aziende da esse dipendenti. ARTICOLO 5 Composizione del consiglio 1. Per la composizione del consiglio, gli elenchi degli associati delle organizzazioni di cui all’art. 12, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, depositati presso le camere di commercio per le opportune verifiche ivi previste al comma 2, devono contenere tutti gli elementi essenziali alla certificazione del rapporto associativo, ivi compresa la correttezza contributiva, essere coincidenti con il registro delle imprese attive e risultare in regola con gli adempimenti relativi agli obblighi di versamento dei diritti camerali. ARTICOLO 6 Vigilanza (Art. 5, legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni come sostituito dall’art. 2, legge regionale 2 marzo 2010, n. 4) 1. Sino all’emanazione del decreto previsto dall’art. 5, comma 2, della legge regionale come sostituito dall’art. 2, legge regionale 2 marzo 2010, n. 4, la gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio resta disciplinata ai sensi dell’art. 56 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2. ARTICOLO 7 Unione regionale (Art. 6, legge 29 dicembre 1993, n. 580 come sostituito dall’art. 1, comma 8, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23) 1. Le camere di commercio sono associate, ai sensi dell’art. 6 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come sostituito dall’art. 1, comma 8, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 ed ai sensi dell’art. 36 del codice civile, nell’Unione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione siciliana, la cui denominazione abbreviata è “Unioncamere Sicilia”, che svolge i compiti e le funzioni previste dalla legge e dallo statuto. 2. Il finanziamento ordinario dell’Unione regionale è assicurato da un’aliquota delle entrate delle camere di commercio associate, come definite per l’Unioncamere ai sensi dell’articolo 7, comma 7, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dalle entrate e dai contributi per attivita’ svolte per conto della regione ed altri enti pubblici o privati. ARTICOLO 8 Consiglio (Art. 10, legge 29 dicembre 1993, n. 580 come sostituito dall’art. 1, comma 11, decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 e come modificato dall’art. 1, comma 2, legge regionale 2 marzo 2010, n. 4. Artt. 11 e 12, legge 29 dicembre 1993, n. 580 come sostituiti dall’art. 1, commi 12 e 13, decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23) 1. I criteri generali per la ripartizione dei consiglieri prevista dall’art. 10, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come sostituito dall’art. 1, comma 8, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 e come modificato dall’art. 1, comma 2, legge regionale 2 marzo 2010, n. 4, sino all’emanazione del decreto previsto dal nuovo testo dell’art. 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono definiti dal regolamento di esecuzione adottato con decreto del Presidente della Regione 8 aprile 1997, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Sino all’emanazione del decreto previsto dall’art. 11, comma 1, lett. e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come sostituito dall’art. 1, comma 12, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, il consiglio determina gli emolumenti per i componenti degli organi della camera di commercio sulla base dei criteri stabiliti a norma dell’art. 26, comma 11, legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, dal D.P.R. 20 agosto 2001, n. 363, recante il “regolamento di semplificazione del procedimento amministrativo per la determinazione dei compensi ai presidenti ed ai componenti degli organi delle camere di commercio”. 3. Sino all’emanazione del decreto previsto dall’art. 3, comma 12, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come sostituito dall’art. 1, comma 13, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, i tempi, i criteri e le modalita’ relativi alla procedura di designazione dei componenti il consiglio sono disciplinati dai decreti presidenziali 14 giugno 1997, n. 45 e 26 maggio 2003, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, e dai relativi provvedimenti attuativi. 4. Il presidente della camera di commercio dà avvio alle procedure previste dal D.P.Reg. 14 giugno 1997, n. 45, 180 giorni prima della scadenza del consiglio, pubblicando apposito avviso all’albo camerale e dandone contestuale comunicazione all’Assessorato delle attività produttive. 5. Salva ogni altra disposizione regolamentare, l’Assessorato delle attività produttive provvede agli adempimenti di propria competenza entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni dall’acquisizione delle designazioni. 6. Il consiglio è nominato con decreto dal Presidente della Regione. ARTICOLO 9 Organi camerali (Art. 3, decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. Disposizioni transitorie) 1. Gli organi delle camere di commercio già insediati alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano in carica fino alla loro naturale scadenza. 2. Le incompatibilità, i vincoli, le limitazioni ed i requisiti previsti dalla legge regionale 2 marzo 2010, n. 4 per i componenti degli organi degli enti del sistema camerale, decorrono dal primo rinnovo degli organi successivo all’entrata in vigore del presente regolamento. 3. Le procedure di rinnovo dei consigli camerali in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento vengono completate secondo la disciplina vigente al momento del loro avvio. 4. Sono fatti salvi l’applicazione ed il recepimento successivi dei decreti e dei regolamenti da emanarsi ai sensi dell’articolo 10 e dell’articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come sostituiti dall’articolo 1 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. ARTICOLO 10 Revisori dei conti (Art. 17, legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 come modificato dall’art. 4, legge regionale 2 marzo 2010, n. 4) 1. Le disposizioni di cui all’art. 17, legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 come modificato dall’art. 4, legge regionale 2 marzo 2010, n. 4, in materia di nomina, designazione, poteri ed attività del Collegio dei revisori dei conti delle camere di commercio, si applicano a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento, salva l’applicazione del precedente articolo 8, comma 1. 2. L’Assessore regionale per le attività produttive è tenuto ad emanare il decreto di cui all’articolo 4, comma 5, dell’art. 17 art. 17, legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 come modificato dall’art. 4, legge regionale 2 marzo 2010, n. 4, concernente i contenuti in base ai quali è redatta la relazione di cui al comma 4 della stessa norma, nonché eventuali modalità operative per lo svolgimento dei compiti del collegio, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento. ARTICOLO 11 Segretario generale (Art. 20, legge 29 dicembre 1993, n. 580 come sostituito dall’art. 1, comma 20, decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. Disposizioni transitorie) Le disposizioni dell’articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dall’articolo 1, comma 20, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 si applicano decorsi novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto di cui al comma 5 dello stesso articolo 20. Titolo III Disposizioni finali ARTICOLO 12 Entrata in vigore 1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Palermo, 5 agosto 2010.
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