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NORMATIVA
Normativa regionale - Sicilia

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Decreto presidenziale 30 settembre 2005, n. 12
Regolamento di attuazione della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di interventi per il settore della pesca.
 
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della
Regione siciliana, approvato con decreto presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70, ed, in
particolare, l’articolo 2;
Vista la legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni,
recante "Interventi urgenti per il settore della pesca" ed, in particolare, gli articoli 1 e
2;
Ritenuta l’opportunità - allo scopo di dare attuazione all’indicata legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33 ed a tutte le ulteriori norme che hanno modificato ed integrato la
disciplina regionale in materia di interventi a favore di imprese di pesca, e relativi equipaggi, in dipendenza di calamità naturali ed altre cause - di dover disciplinare mediante regolamento le modalità di erogazione delle provvidenze recate dalle disposizioni legislative in materia;
Udito il parere n. 1080/04 reso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione
siciliana nell’adunanza del 27 giugno 2005;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 363 del 2 agosto 2005;
Su proposta dell’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la
pesca;

Emana


il seguente regolamento:
Titolo I
PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione delle provvidenze di cui
agli articoli 1 e 2 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33, così come successivamente modificata ed integrata dall’articolo 3 della legge regionale 28 settembre 1999, n. 24,
articoli 5 e 6 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 29, articolo 7 della legge regionale 30 ottobre 2002, n. 16, articolo 46 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2,
articolo 139, comma 73, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.

ARTICOLO 2
Soggetti beneficiari

1. I soggetti interessati agli interventi previsti dalle disposizioni di cui al precedente articolo 1, sono le imprese di pesca, i cui natanti risultano iscritti nei compartimenti marittimi siciliani, nonché i componenti dei loro equipaggi, i quali, in dipendenza di comprovate emergenze derivanti dalle cause di cui al successivo articolo, abbiano subito una riduzione temporanea dell’attività di pesca.
2. Sono altresì interessati ai predetti interventi, le imprese di marinocoltura ed i soggetti in possesso di autorizzazione alla mattanza rilasciata dalle Autorità competenti.
3. S’intende per giornata lavorativa ogni giorno nel quale non sia interdetta l’attività di
pesca da parte delle Autorità competenti o in virtù di disposizioni normative o provvedimenti autoritativi.
4. S’intende per impresa di pesca, l’attività esercitata in forma singola o associata diretta alla ricerca e cattura di animali che vivono in ambienti acquatici marini.

ARTICOLO 3
Cause riduttive dell’attività di pesca rilevanti

1. Ai fini dell’individuazione delle fattispecie rilevanti per il riconoscimento delle provvidenze si terrà conto della ricorrenza di una delle seguenti cause, che abbiano determinato una riduzione, anche temporanea, dell’attività di pesca:
a) calamità naturali;
b) emergenze collegate ad altre cause;
c) fatti dolosi (art. 3, comma 3, della legge regionale n. 24/99);
d) eventi accidentali non dipendenti dalla volontà del personale imbarcato o da sua imperizia (art. 7 della legge regionale n. 16/02).
2. Rientrano nelle cause di calamità naturali:
a) attività sismica, vulcanica eruttiva;
b) uragano;
c) tromba d’aria;
d) onda anomala (maremoto o marrobbio);
e) forti mareggiate riconosciute come tali dalle Autorità competenti;
f) avversità meteo-marine;
g) qualsiasi altro evento che comporti mutamento delle condizioni ambientali e biologiche, d’intensità ed estensioni tali da interessare un grande numero di soggetti.
3. Tra le emergenze collegate ad altre cause vanno ricomprese tutte le altre cause diverse da quelle indicate al comma 1 che hanno originato eventi non prevedibili e non evitabili, siano essi di origine naturale, quali:
a) massiccia concentrazione di numerosi esemplari appartenenti ad una stessa specie ittica di dimensioni considerevoli, transito di specie protette o pericolose tali da impedire
l’attività di pesca ecc.;
b) mucillagine;
o di origine umana:
c) non preannunciato e prolungato sciopero dei fornitori del carburante;
d) impossibilità di approvvigionamento di carburante, esca o altre materie prime ndispensabili all’attività di pesca;
e) inquinamento per scarichi in ambiente marino.
4. S’intende per fatto doloso ogni fatto accertato come tale definitivamente dalle autorità competenti.
5. S’intende per evento accidentale quell’evento non dipendente dalla volontà del personale imbarcato o da sua imperizia, determinante danni che non possono essere coperti da un normale contratto di assicurazione commerciale.
6. Le fattispecie concrete ammissibili ai contributi di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale n. 33/98 e s.m.i. saranno, comunque, individuate di volta in volta con proprio
decreto dall’Assessore per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca, con le
modalità previste dall’articolo 1, comma 4, della legge regionale n. 33/98.
7. Non viene concesso alcun aiuto se il danno rientra in un normale rischio d’impresa, o se può essere coperto da un normale contratto di assicurazione o se per lo stesso evento si
usufruiscono di benefici previsti da altre disposizioni speciali.
8. Nella determinazione dell’indennità, vanno in ogni caso detratti gli importi ricevuti nel
quadro di un regime assicurativo.

ARTICOLO 4
Segnalazione evento

1. La segnalazione di uno degli eventi, cui sono correlati i benefici in questione, può avvenire dai prefetti, dalle autorità marittime delle province interessate o dalle imprese
di pesca interessate.
2. Queste ultime potranno effettuare la segnalazione all’Assessorato per il tramite delle
Autorità marittime del compartimento in cui risultano iscritte, specificando la data in cui
si è verificato l’evento.
3. La segnalazione dovrà essere effettuata entro e non oltre le 24 ore successive al verificarsi dell’evento o, in caso d’impedimento, dal momento in cui la stessa può essere
effettuata.
4. L’Autorità marittima interessata, una volta venuta a conoscenza dell’evento, provvederà immediatamente ad accertare la ricorrenza o meno dello stesso, al suo protrarsi e successivamente a relazionare sull’esito degli accertamenti all’Assessorato della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca, il quale procederà al riconoscimento nei termini indicati nell’articolo 1, comma 4, della legge regionale n. 3/98.
5. Nell’ipotesi di evento presumibilmente doloso, che abbia causato danneggiamento al
aante, dovrà essere rispettato il termine di cui al comma 3 in merito alla segnalazione,
fermo restando che l’iter procedurale di cui al comma 4 verrà avviato solo dopo che l’autorità competente avrà riconosciuto in via definitiva l’origine dolosa del predetto evento.
6. Il decreto dell’Assessore di cui all’articolo 1, comma 4, della legge regionale n. 33/98,
d’individuazione delle fattispecie concrete di volta in volta rilevanti ai fini della concessione delle predette provvidenze, verrà trasmesso alla Commissione europea - così come prescritto dall’articolo 2 degli orientamenti per l’esame degli aiuti di stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura 14 settembre 2004, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea 14 settembre 2004, n. C229 - ora a mezzo di una comunicazione, nel caso di emergenza calamitosa, ora di notifica nei rimanenti casi.
7. Nel caso in cui le provvidenze dovessero essere collegate ad un evento diverso dalla
calamità naturale, il predetto decreto dovrà specificare che l’erogazione delle stesse sarà
subordinato all’acquisizione dell’assenso da parte della Commissione europea, nei termini
previsti dalla normativa vigente.

Titolo II
NATURA PROVVIDENZE

ARTICOLO 5
Determinazione provvidenze per danni da evento calamitoso

1. Alle imprese di pesca sarà corrisposta un’indennità commisurata ai periodi per i quali è stata accertata una riduzione dell’attività, sulla base dei parametri di cui alla tabella 2
dell’Allegato IV del regolamento CE n. 3699/93 del 21 dicembre 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Comunità europea 31 dicembre, n. 346 e secondo le modalità indicate nel presente regolamento, fatte salve le diverse modalità di erogazione che l’Assessore regionale potrebbe disciplinare con apposito decreto ex articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 29.
2. Al fine della determinazione del periodo de quo si terrà conto del numero di giornate che hanno interessato l’evento emergenziale, così come accertato dalle Capitanerie di porto territorialmente competenti.
3. Per ciascun esercizio finanziario, i contributi concedibili saranno erogati sulla base
delle risorse disponibili, da ripartire in misura proporzionale all’importo delle singole
richieste.

ARTICOLO 6
Danni che hanno colpito anche le imbarcazioni

1. Qualora l’evento emergenziale abbia comportato danno anche alle imbarcazioni o al
natante, tali da impedire l’attività di pesca anche in giorni successivi alla verifica dell’evento emergenziale, l’impresa dovrà dimostrare, ai fini del computo di giorni cui correlare le provvidenze, il periodo eventualmente occorrente per le riparazioni delle stesse o per il recupero del relitto, rispettivamente a mezzo attestazione da parte del soggetto che ha provveduto alla riparazione o a mezzo perizia giurata di soggetto abilitato
ed in possesso dei requisiti professionali indicati dalla Capitaneria di porto.
2. Per ciascun esercizio finanziario, i contributi concedibili saranno erogati sulla base delle risorse disponibili, da ripartire in misura proporzionale all’importo delle singole richieste.

ARTICOLO 7
Danni da eventi dolosi o accidentali

1. Nell’ipotesi di evento doloso o accidentale, così come previsto dall’articolo 6 della legge regionale n. 29/2000, modificato dall’articolo 7, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 16/2002, può essere concesso in alternativa alle provvidenze indicate un contributo non superiore al 75% delle spese sostenute debitamente documentate, per la
ricostruzione del natante o l’acquisto di un natante equivalente a quello danneggiato.
2. Le provvidenze di cui all’articolo 6 della legge regionale n. 29/2000 possono, altresì, essere concesse per il recupero del relitto e per le necessarie opere di ristrutturazione dello scafo e degli apparati motore, ivi compresa la strumentazione tecnica e di sicurezza
di cui il natante era dotato prima dell’evento, così come prescritto dall’articolo 7 della legge regionale n. 16/2002 e sempreché il medesimo articolo di legge sia dichiarato compatibile dalla Comunità europea, in tema di aiuti alle imprese.
3. Per ciascun esercizio finanziario, i contributi concedibili saranno erogati sulla base delle risorse disponibili, da ripartire in misura proporzionale all’importo delle singole richieste e comunque non superiore al limite massimo del 75% di cui al comma 1.

ARTICOLO 8
Danni arrecati ad impianti di marinocoltura

1. I benefici di cui al precedente articolo 7, comma 1, possono essere concessi per il ripristino degli impianti di marinocoltura, in ossequio al disposto di cui all’articolo 46 della legge regionale n. 2/2002.
2. Il contributo concedibile non superiore al 75% sarà determinato in relazione alle spese
documentate e riconosciute ammissibili, a definizione dell’istruttoria. Per ciascun esercizio finanziario, i contributi concedibili saranno erogati sulla base delle risorse disponibili, da ripartire in misura proporzionale all’importo delle singole rihieste e comunque non superiore al limite massimo del 75% di cui sopra.

ARTICOLO 9
Provvidenze in favore dei soggetti autorizzati alla mattanza

1. I benefici di cui al precedente articolo 7, comma 1, possono essere, altresì, concessi,
così come disposto dall’articolo 139, comma 73, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4,
per le spese relative alla perdita del pescato ed ai danneggiamenti delle attrezzature subiti per calamità dai soggetti in possesso di autorizzazione alla mattanza rilasciata dalle competenti autorità.
2. Il contributo concedibile non superiore al 75% sarà determinato in relazione alle spese
documentate e riconosciute ammissibili, a definizione dell’istruttoria. Per ciascun esercizio finanziario, i contributi concedibili saranno erogati sulla base delle risorse disponibili, da ripartire in misura proporzionale all’importo delle singole richieste e comunque non superiore al limite massimo del 75% di cui sopra.

ARTICOLO 10
Provvidenze in favore dell’equipaggio

1. Per gli eventi indicati nel precedente articolo 3 l’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca è autorizzato ad erogare, ai componenti gli equipaggi dei natanti interessati alla riduzione dell’attività di pesca un’indennità giornaliera rivalutabile pari a E 30,99.

ARTICOLO 11
Forza maggiore

1. I giorni di assenza per causa di forza maggiore possono essere computati, così come
prescritto dall’articolo 2 della legge regionale n. 33/98 e per il raggiungimento del requisito minimo di 181 giornate di attività, fino ad un massimo di 20 giorni lavorativi.
2. Viene considerata causa di forza maggiore ogni impedimento all’attività di pesca derivante dai seguenti eventi calamitosi riconosciuti come tali dalle Autorità competenti:
attività sismica, vulcanica eruttiva, uragano, tromba d’aria, onda anomala (maremoto o
marrobbio), avversità meteo-marine, forti mareggiate.

ARTICOLO 12
Decadenza

1. Durante i periodi di inattività per cause previste dal presente regolamento, ai componenti degli equipaggi dei natanti interessati è fatto obbligo di non svolgere alcuna
attività retribuita, pena la decadenza dei benefici di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33.

ARTICOLO 13
Norme di salvaguardia

1. Il presente regolamento troverà attuazione limitatamente alle disposizioni per le quali
si è conclusa la fase di controllo da parte della Commissione europea.

ARTICOLO 14

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Formula Finale:
è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 30 settembre 2005.


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