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NORMATIVA
Normativa regionale - Sicilia

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Decreto Presidenziale 12 settembre 2005, n. 13
Nuovo regolamento di attuazione dell’articolo 3, comma 7, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, in materia di società a partecipazione pubblica per la gestione di pubblici servizi.
 
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione siciliana, approvato con decreto presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70, ed, in particolare, l’art. 2;
Visto l’art. 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26 e l’art. 6 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2;
Ritenuta l’esigenza di procedere ad una revisione della disciplina delle società a partecipazione pubblica per la gestione di pubblici servizi, recata dal decreto del Presidente della Regione 7 febbraio 1996, n. 13, concernente "Regolamento di attuazione dell’articolo 3, comma 7, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, concernente ’Ulteriori modifiche ed integrazioni all’articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3 e successive modifiche, concernente norme per l’utilizzazione di lavoratori beneficiari di interventi straordinari di integrazione salariale in progetti di pubblica utilità. Misure volte a favorire il reimpiego dei medesimi lavoratori presso società a partecipazione pubblica per la gestione di pubblici servizi’;
Udito il parere n. 296/2005 reso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana nell’adunanza del 17 maggio 2005;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale nn. 316 del 13 luglio 2005 e 374 del 2 agosto 2005;

Emana il seguente regolamento:

ARTICOLO 1
Disposizioni generali

1. Con il presente provvedimento sono emanate, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, le direttive concernenti la costituzione, da parte della Regione e degli enti ed istituti pubblici comunque denominati sottoposti a vigilanza e/o tutela della stessa, delle società a partecipazione pubblica previste dalla medesima legge e successive modifiche ed integrazioni.
2. Gli Assessorati regionali, ciascuno per i settori di rispettiva competenza, promuovono le iniziative volte alla costituzione delle suddette società a partecipazione pubblica, con le modalità procedurali stabilite nel successivo art. 2.
3. La Giunta regionale assicura il coordinamento delle attività dei singoli rami dell’Amministrazione regionale nella materia oggetto del presente regolamento.

ARTICOLO 2
Modalità procedurali

1. Gli Assessorati regionali che per l’espletamento di servizi di loro competenza intendano promuovere la costituzione di società per azioni a partecipazione pubblica in conformità a quanto previsto dall’art. 3, comma 3, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26 e dall’art. 6, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, redigono un apposito progetto nel quale vanno indicati:
a) i contenuti e le caratteristiche del servizio oggetto dell’iniziativa;
b) le unità da impiegare, che dovranno essere costituite prioritariamente dai lavoratori di cui all’art. 3, comma 1, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26 e dell’art. 6, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, per l’assolvimento del servizio distintamente per ciascuna località e sede, con la specifica delle professionalità occorrenti e delle mansioni da svolgere;
c) i beni e le attrezzature occorrenti per la gestione del servizio da parte delle predette società;
d) i costi per l’acquisizione dei predetti beni ed attrezzature secondo i prezzi di mercato, risultanti dai relativi preventivi analitici di spesa vistati dagli organi competenti;
e) le modalità di affidamento del servizio alla costituenda società;
f) i costi scaturenti dall’affidamento del servizio ed i relativi benefici;
g) i fondi di copertura dei conseguenti oneri finanziari;
h) l’ammontare del capitale della società, i soggetti partecipanti in qualità di soci, le relative quote di partecipazione al capitale sociale.
2. L’Assessorato regionale dell’industria provvede preventivamente ad effettuare la ricognizione in ordine alla esistenza di società a partecipazione pubblica regionale, con esclusione di quelle costituite ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 54, di cui la Regione possa avvalersi, previa eventuale modifica dello statuto societario, ai fini della partecipazione al capitale delle istituende società.
3. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente per materia, delibera sulla costituzione delle società, nonché sulla misura della partecipazione della Regione al capitale iniziale delle medesime. Inoltre la stessa Giunta regionale emana le direttive volte ad assicurare il coordinamento delle iniziative dei singoli rami dell’Amministrazione regionale, avuto riguardo anche all’eventuale insufficienza dei fondi a disposizione, nel quale caso stabilisce le priorità da assegnare ai progetti finanziabili. Le deliberazioni della Giunta regionale sono adottate con decreto presidenziale, a cura della competente struttura della Segreteria generale della Presidenza della Regione.
4. L’Assessore regionale competente per materia, di concerto con l’Assessore regionale per l’industria per la parte relativa alla assunzione degli impegni di spesa occorrenti per l’acquisizione delle quote azionarie e per la copertura degli oneri previsti dal comma 4 del successivo art. 6, provvede con decreto alla approvazione dei progetti indicati nel precedente comma 1.

ARTICOLO 3
Enti pubblici sottoposti a vigilanza e/o tutela

1. Gli enti ed istituti pubblici comunque denominati sottoposti a vigilanza e/o tutela dell’Amministrazione regionale, che per l’espletamento di servizi di loro competenza intendano promuovere e deliberare la costituzione di società e la partecipazione azionaria al capitale delle società stesse, in attuazione dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, debbono attenersi ai criteri stabiliti dal presente decreto.
2. I progetti relativi sono predisposti ed esaminati in conformità a quanto previsto dai commi 1 e 2 del precedente art. 2 e quindi approvati con appositi atti deliberativi dai competenti organi degli enti ed istituti, debitamente riscontrati, ove previsto, dagli organi di controllo.
3. I medesimi atti deliberativi debbono indicare le fonti di copertura degli oneri da porre a carico dei bilanci dei predetti enti ed istituti, anche attraverso l’adozione di provvedimento di variazione relativamente all’anno finanziario in corso alla data di emanazione degli atti sopra indicati.
4. Nel contesto dei predetti atti deliberativi debbono altresì esplicitarsi le motivazioni che, in relazione alle caratteristiche ed esigenze proprie dei servizi da assicurare ed alla valutazione del rapporto costi/benefici, hanno determinato l’ente o l’istituto a prescegliere l’adozione degli interventi previsti dal comma 4 dell’art. 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, rispetto a quelli di cui al comma 5 del medesimo articolo.

ARTICOLO 4
Realizzazione delle iniziative

1. Sono demandati all’Assessorato regionale dell’industria gli adempimenti relativi alla costituzione delle società, al versamento delle quote di capitale formanti oggetto della partecipazione regionale, nonché all’espletamento delle procedure di cui al successivo art. 7. La custodia dei titoli azionari è demandata all’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, che vi provvede anche a mezzo dell’istituto che gestisce i servizi di Tesoreria regionale.

ARTICOLO 5
Rappresentanza in seno agli organi deliberativi e di controllo delle società

1. Gli atti costitutivi e gli statuti delle società debbono prevedere il conferimento alla Regione ed agli enti ed istituti di cui al precedente art. 3, ai sensi degli articoli 2449 e seguenti del codice civile, della facoltà di nominare uno o più amministratori e sindaci, titolari e supplenti. Gli organi sociali possono essere altresì strutturati, in alternativa al sistema monistico, secondo il sistema dualistico di cui agli articoli 2409 octies e seguenti del codice civile.
2. Ai fini della nomina dei primi amministratori e sindaci gli atti costitutivi e gli statuti delle società debbono assicurare alla Regione ed agli enti ed istituti di cui al precedente art. 3 una rappresentanza negli organi deliberativi e di controllo almeno proporzionale all’entità delle loro quote di partecipazione azionaria.
3. La nomina di amministratori e sindaci da effettuarsi successivamente alla fase della costituzione della società deve avvenire secondo le modalità ordinarie previste dal codice civile, da parte dell’assemblea dei soci, nella quale la Regione e gli enti ed istituti di cui al precedente art. 3 abbiano comunque un peso proporzionato alla loro partecipazione azionaria quale risulti dalle eventuali variazioni che potranno verificarsi nel corso del tempo.
4. I rappresentanti della Regione in seno al consiglio di amministrazione delle società sono nominati dal Presidente della Regione, anche tra i funzionari dell’Amministrazione regionale, con le modalità ed i criteri stabiliti dalla vigente normativa.
5. I rappresentanti della Regione in seno ai collegi sindacali delle società, da nominarsi dal Presidente della Regione, sono scelti tra le persone in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 2397 del codice civile.
6. Gli enti ed istituti di cui al precedente art. 3 provvedono alla nomina dei loro rappresentanti in seno ai consigli di amministrazione ed ai collegi sindacali delle società in conformità alla normativa vigente ed ai rispettivi ordinamenti.

ARTICOLO 6
Misura delle partecipazioni azionarie e dei costi di gestione

1. La misura complessiva del capitale iniziale della società da istituirsi ai sensi dell’art. 3, commi 3 e 4, della legge regionale 4 aprile 1995, n 26 e dell’art. 6, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, è determinata sulla base delle previsioni contenute nel progetto di cui al precedente art. 2, comma 1, e dei parametri ivi indicati, fermo restando il limite minimo fissato dall’art. 2327 del codice civile e successive modifiche ed integrazioni.
2. La Regione e gli enti ed istituti di cui al precedente art. 3, nel deliberare la misura della loro partecipazione azionaria al capitale iniziale delle società ed in particolare il carattere maggioritario o minoritario di essa, debbono preventivamente valutare, nel quadro degli interventi di cui al comma 2 del precedente art. 1, ed in relazione alle caratteristiche dei servizi pubblici da espletare, nonché dei mezzi a tal fine occorrenti, l’esigenza di assicurare la presenza nella compagine societaria, attraverso una adeguata partecipazione al capitale sociale, di soggetti privati i quali presentino la necessaria esperienza ed affidabilità, oltre che disporre di tecnologie acquisibili unicamente sul mercato.
3. L’apporto al capitale iniziale delle società da parte della Regione e degli enti ed istituti di cui al precedente art. 3 è pari, in caso di partecipazione maggioritaria, al 51% del capitale stesso. In caso di partecipazione minoritaria il predetto apporto non potrà essere inferiore ad un quinto del medesimo capitale, così da garantire, a norma dell’art. 2367 del codice civile, il diritto dei soggetti pubblici interessati di chiedere la convocazione dell’assemblea.
4. La Regione e gli enti e gli istituti pubblici di cui al precedente art. 3 possono promuovere e deliberare la costituzione di una sola società a partecipazione pubblica per ciascuno dei servizi indicati nell’art. 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26.
5. La Regione e gli enti ed istituti di cui al precedente art. 3 contribuiscono alle spese generali di funzionamento delle società costituite ai sensi del presente regolamento, che le stesse sostengono fino all’affidamento del servizio ai sensi del successivo art. 8, in misura non superiore complessivamente al 10% della quota di capitale sociale conferita.
Le relative somme possono essere erogate anticipatamente, nel limite del 30%
del tetto massimo, salvo in ogni caso l’obbligo della rendicontazione.

ARTICOLO 7
Criteri per la scelta dei soci privati

1. La Regione e gli enti ed istituti di cui al precedente art. 3, ai fini della scelta dei soci privati, provvedono mediante procedimento di confronto concorrenziale ad evidenza pubblica, nel rispetto della vigente normativa e segnatamente di quella comunitaria.
2. Analoghe procedure saranno seguite ai fini della eventuale collocazione sul mercato di azioni di proprietà della Regione o degli enti ed istituti di cui al precedente art. 3.

ARTICOLO 8
Scopi sociali - convenzioni

1. L’oggetto sociale delle società previste dal presente decreto, individuato dai relativi atti costitutivi e dagli statuti, deve riferirsi allo svolgimento dei pubblici servizi e delle connesse attività di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni ed all’art. 6, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2.
2. Nell’ambito delle convenzioni da stipularsi tra la Regione, gli enti e gli istituti sottoposti a vigilanza e/o tutela dell’Amministrazione regionale e le società previste dal presente decreto, ai fini dell’espletamento dei servizi pubblici di cui al comma precedente, dovranno specificatamente disciplinarsi:
a) le modalità per la gestione dei servizi, che deve essere improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
b) le forme e le modalità di controllo della Regione e degli enti ed istituti di cui al precedente art. 3 sulla efficacia, efficienza ed economicità della gestione, nonché sul raggiungimento di ogni altro risultato previsto dalla convenzione stessa, nel rispetto delle previsioni contenute nel decreto presidenziale n. 236 dell’8 ottobre 1996, emanato ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge regionale n. 26 del 1995;
c) le sanzioni, ivi compresa la risoluzione della convenzione, in caso di inosservanza agli obblighi posti a carico della società.

ARTICOLO 9
Norme in materia di personale

1. Gli atti costitutivi e gli statuti delle società disciplinate dal presente decreto debbono prevedere che per la gestione dei servizi pubblici loro affidata attraverso le convenzioni di cui al precedente art. 8 le società stesse procedano prioritariamente all’assunzione dei lavoratori aventi i requisiti e le professionalità indicati al comma 1 dell’art. 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26 ed all’art. 6, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, nel rispetto della normativa vigente in materia di reimpiego dei lavoratori già dipendenti dalla GEPI e dalla NOVA S.p.A. e comunque dopo che siano stati resi esecutivi gli atti approvativi delle medesime convenzioni da parte degli organi competenti.
2. Nel quadro degli interventi di cui al comma 1 dell’art. 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, possono essere promosse e realizzate specifiche azioni volte alla formazione, aggiornamento, qualificazione e riqualificazione dei lavoratori in possesso dei requisiti indicati dalla medesima norma, finalizzate all’acquisizione o al completamento delle professionalità occorrenti in vista delle assunzioni da parte delle società ivi contemplate.
3. Qualora ne ricorrano le condizioni, trovano applicazione le sanzioni previste dalla vigente normativa, in relazione al rifiuto da parte dei lavoratori di offerte di lavoro provenienti dalle società di cui al presente regolamento.

ARTICOLO 10
Abrogazione precedente disciplina

1. E’ abrogato il regolamento approvato con decreto presidenziale 7 febbraio 1996, n. 13.

ARTICOLO 11
1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Formula Finale:
è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Palermo, 12 settembre 2005.


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