IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 113, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che prevede l'emanazione di un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la disciplina della contabilita' finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle attivita' di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, ed in particolare gli articoli 4 e 26;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 settembre 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 novembre 2011;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze;
E m a n a il seguente regolamento:
Capo I
Principi e disposizioni generali
Art. 1
Principi fondamentali
1. Nel quadro dell'autonomia contabile, patrimoniale e organizzativa sancita dall'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, di seguito denominata «Agenzia», uniforma la propria attivita' amministrativo-contabile alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, nelle more della attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonche' alla normativa fiscale e civilistica vigente.
2. L'Agenzia ha piena autonomia negoziale e provvede agli acquisti, alle forniture, ai lavori e ai servizi in genere, necessari per il suo funzionamento, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, nazionali e comunitarie.
3. L'Agenzia uniforma, altresi', la propria azione al principio della rigorosa separazione tra la contabilita' finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla propria gestione e le attivita' di amministrazione, custodia, destinazione e vendita relative ai beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata. A tale fine, l'Agenzia tiene distinte scritture contabili relative a queste ultime attivita', che diano contezza della gestione dei beni sequestrati e confiscati sia dal punto di vista finanziario che economico-patrimoniale.
Art. 2
Assetto organizzativo
1. La gestione contabile e finanziaria dell'Agenzia si svolge attraverso centri di responsabilita' determinati con riferimento ad aree omogenee di attivita', anche di carattere strumentale, inerenti alle competenze istituzionali. L'istituzione di centri di responsabilita' e' disposta dal Direttore dell'Agenzia, di seguito denominato: «Direttore». Il dirigente titolare del centro di responsabilita' e' responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnategli.
Art. 3
Indirizzo politico, programmazione e direttiva generale dell'azione amministrativa
1. Il Consiglio direttivo dell'Agenzia, denominato di seguito: «Consiglio direttivo», approva entro il 31 ottobre di ciascun anno, tenendo conto degli atti di indirizzo emanati dal Ministro dell'interno e sulla base delle proposte formulate dal Direttore, la relazione programmatica contenente le linee strategiche, le politiche e i programmi delle attivita' che l'Agenzia intende intraprendere o sviluppare in un arco temporale, di norma, non inferiore ad un triennio.
2. La relazione programmatica costituisce il documento preliminare per la predisposizione del bilancio pluriennale.
3. Il Consiglio direttivo, tenendo conto degli atti di indirizzo emanati dal Ministro dell'interno e della relazione programmatica di cui al comma 1 e sulla base delle proposte formulate dal Direttore, approva annualmente la direttiva generale dell'azione amministrativa dell'Agenzia, unitamente al bilancio di previsione.
Capo II
Principi e strumenti della gestione economico-finanziaria
Art. 4
Principi informatori per la gestione e la formazione del bilancio di previsione
1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. La gestione finanziaria e' unica e si svolge in base al bilancio di previsione, redatto in termini di competenza e di cassa.
3. Il bilancio di competenza mette a confronto gli stanziamenti proposti con quelli dell'esercizio precedente definiti al momento della redazione del documento previsionale.
4. Nel bilancio di previsione e' iscritto come posta a se stante, rispettivamente dell'entrata e della spesa, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello a cui il bilancio si riferisce; e' iscritto, altresi', tra le entrate del bilancio di cassa, ugualmente come posta autonoma, l'ammontare presunto del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio a cui il bilancio si riferisce.
5. Gli stanziamenti di entrata sono iscritti in bilancio previo accertamento della loro attendibilita'; quelli relativi alle spese sono iscritti in relazione a programmi definiti e alle concrete apacita' operative dell'Agenzia.
6. Il bilancio di previsione deve risultare in equilibrio, che puo' essere conseguito anche attraverso l'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione, con esclusione dei fondi destinati a particolari finalita'.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, sono vietate le gestioni di fondi al di fuori mdel bilancio.
8. Il bilancio di previsione espone le entrate e le spese per il funzionamento dell'Agenzia in coerenza con i principi contenuti nella legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art. 5
Bilancio pluriennale
1. Il bilancio pluriennale, presentato in allegato al bilancio annuale, e' elaborato solo in termini di competenza, non ha valore autorizzativo, e' riferito, di norma, ad un triennio ed e' aggiornato annualmente. Esso traduce in termini finanziari le linee strategiche, le politiche e i programmi delle attivita' dell'Agenzia risultanti dalla relazione programmatica di cui all'articolo 3.
2. Il bilancio pluriennale non forma oggetto di approvazione e non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese.
Art. 6
Bilancio di previsione
1. Lo schema di bilancio di previsione, predisposto sulla base degli elementi forniti dai dirigenti preposti ai centri di responsabilita', entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello al quale il bilancio si riferisce, e' deliberato dal Consiglio direttivo, entro il successivo 31 ottobre.
2. Lo schema di bilancio di cui al comma 1 e' sottoposto, almeno quindici giorni prima della delibera del Consiglio direttivo, al Collegio dei revisori dei conti che, a conclusione del proprio esame, redige apposita relazione, proponendone l'approvazione, l'approvazione con rilievi o il rifiuto di approvazione. La relazione contiene considerazioni e valutazioni sul programma annuale e sugli obiettivi che l'Agenzia intende realizzare e, in particolare, sull'attendibilita' delle entrate previste nei vari capitoli di b lancio e sulla congruita' delle spese.
3. Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzativo, costituendo limite agli impegni di spesa.
4. Entro dieci giorni dall'approvazione, il bilancio di previsione, comprensivo degli allegati, e' trasmesso al Ministro dell'interno e al Ministero dell'economia e delle finanze. Per le variazioni al bilancio di previsione si applica la stessa procedura.
5. Il bilancio di previsione e' composto dai seguenti documenti:
a) il preventivo finanziario, articolato nella versione decisionale e gestionale;
b) il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
c) il preventivo economico.
6. Costituiscono allegati al bilancio di previsione:
a) la relazione programmatica;
b) il bilancio pluriennale;
c) la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione;
d) la relazione del Collegio dei revisori dei conti.
7. L'Agenzia adotta un sistema di contabilita' analitica, unitamente alla contabilita' generale, in conformita' all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
Art. 7
Preventivo finanziario e classificazione delle entrate e delle spese
1. Il preventivo finanziario decisionale e' ripartito per le entrate e per le spese in missioni e programmi, riguardanti gli obiettivi strategici e le aree omogenee di attivita'. L'articolazione delle entrate e delle spese, nel momento in cui evidenzia il capitolo come unita' elementare di classificazione, da' origine al preventivo finanziario gestionale necessario per la gestione dei programmi, progetti e attivita' e per la successiva rendicontazione.
2. Le entrate e le spese sono rappresentate secondo gli schemi di cui agli allegati n. 2 e 3 al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
3. Il preventivo finanziario riporta anche i dati previsionali dell'anno precedente. Tali previsioni sono quelle definitive, ossia quelle contenute nel preventivo finanziario approvato all'inizio dell'anno precedente, modificate dalle variazioni intervenute nel corso dell'anno finanziario.
4. Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che l'Agenzia effettua in qualita' di sostituto d'imposta, di sostituto di dichiarazione, ovvero per conto di terzi, le quali costituiscono al tempo stesso un debito e un credito per l'Agenzia, nonche' le somme somministrate al cassiere economo e ai funzionari ordinatori e da questi rendicontate o rimborsate.
Art. 8
dro generale riassuntivo
1. Il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria e' costituito da un quadro riepilogativo redatto in conformita' all'allegato n. 4 al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, in cui sono riassunte le previsioni di competenza e di cassa.
Art. 9
Preventivo economico
1. Il preventivo economico, redatto in conformita' all'allegato n. 5 al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, include i budget economici dei centri di responsabilita' dell'Agenzia.
2. Il preventivo economico dell'Agenzia diventa automaticamente operativo dopo che il preventivo finanziario decisionale e' stato autorizzato dal Consiglio direttivo.
3. Il preventivo economico racchiude le misurazioni economiche dei costi e dei proventi che, in via anticipata, si prevede di realizzare durante la gestione.
Art. 10
Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione
1. Al bilancio di previsione e' allegata una tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, conforme all'allegato n. 7 al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
2. La tabella da' adeguata dimostrazione del processo di stima e indica gli eventuali vincoli che gravano sul relativo importo.
3. L'Agenzia puo' disporre del presunto avanzo di amministrazione quando ne sia dimostrata l'effettiva esistenza e nella misura in cui lo stesso risulti realizzato.
4. Del presunto disavanzo di amministrazione si tiene conto all'atto della formulazione del bilancio di previsione al fine del relativo assorbimento. Nella deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio direttivo definisce i criteri per pervenire a tale assorbimento.
5. Ove, in sede consuntiva, sia accertato un maggior disavanzo di amministrazione rispetto a quello presunto, sono adottati i provvedimenti atti a eliminare gli effetti dello scostamento.
Art. 11
Fondo di riserva per le spese impreviste
1. Nel bilancio di previsione e' iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste nonche' per le maggiori spese che possono verificarsi durante l'esercizio. L'ammontare del fondo non puo' essere superiore al tre per cento e inferiore all'uno per cento del totale delle spese correnti.
2. I prelevamenti dal fondo di riserva sono disposti con apposito provvedimento del Direttore fino al 30 novembre di ciascun anno.
3. Sul fondo di riserva non possono essere emessi mandati di pagamento.
Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 234
Regolamento recante la disciplina della contabilita' finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (G.U. n. 50 del 29 febbraio 2012 - Suppl. Ordinario n.39)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 113, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che prevede l'emanazione di un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la disciplina della contabilita' finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle attivita' di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, ed in particolare gli articoli 4 e 26;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 settembre 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 novembre 2011;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze;
E m a n a il seguente regolamento:
Capo I
Principi e disposizioni generali
Art. 1
Principi fondamentali
1. Nel quadro dell'autonomia contabile, patrimoniale e organizzativa sancita dall'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, di seguito denominata «Agenzia», uniforma la propria attivita' amministrativo-contabile alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, nelle more della attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonche' alla normativa fiscale e civilistica vigente.
2. L'Agenzia ha piena autonomia negoziale e provvede agli acquisti, alle forniture, ai lavori e ai servizi in genere, necessari per il suo funzionamento, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, nazionali e comunitarie.
3. L'Agenzia uniforma, altresi', la propria azione al principio della rigorosa separazione tra la contabilita' finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla propria gestione e le attivita' di amministrazione, custodia, destinazione e vendita relative ai beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata. A tale fine, l'Agenzia tiene distinte scritture contabili relative a queste ultime attivita', che diano contezza della gestione dei beni sequestrati e confiscati sia dal punto di vista finanziario che economico-patrimoniale.
Art. 2
Assetto organizzativo
1. La gestione contabile e finanziaria dell'Agenzia si svolge attraverso centri di responsabilita' determinati con riferimento ad aree omogenee di attivita', anche di carattere strumentale, inerenti alle competenze istituzionali. L'istituzione di centri di responsabilita' e' disposta dal Direttore dell'Agenzia, di seguito denominato: «Direttore». Il dirigente titolare del centro di responsabilita' e' responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnategli.
Art. 3
Indirizzo politico, programmazione e direttiva generale dell'azione amministrativa
1. Il Consiglio direttivo dell'Agenzia, denominato di seguito: «Consiglio direttivo», approva entro il 31 ottobre di ciascun anno, tenendo conto degli atti di indirizzo emanati dal Ministro dell'interno e sulla base delle proposte formulate dal Direttore, la relazione programmatica contenente le linee strategiche, le politiche e i programmi delle attivita' che l'Agenzia intende intraprendere o sviluppare in un arco temporale, di norma, non inferiore ad un triennio.
2. La relazione programmatica costituisce il documento preliminare per la predisposizione del bilancio pluriennale.
3. Il Consiglio direttivo, tenendo conto degli atti di indirizzo emanati dal Ministro dell'interno e della relazione programmatica di cui al comma 1 e sulla base delle proposte formulate dal Direttore, approva annualmente la direttiva generale dell'azione amministrativa dell'Agenzia, unitamente al bilancio di previsione.
Capo II
Principi e strumenti della gestione economico-finanziaria
Art. 4
Principi informatori per la gestione e la formazione del bilancio di previsione
1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. La gestione finanziaria e' unica e si svolge in base al bilancio di previsione, redatto in termini di competenza e di cassa.
3. Il bilancio di competenza mette a confronto gli stanziamenti proposti con quelli dell'esercizio precedente definiti al momento della redazione del documento previsionale.
4. Nel bilancio di previsione e' iscritto come posta a se stante, rispettivamente dell'entrata e della spesa, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello a cui il bilancio si riferisce; e' iscritto, altresi', tra le entrate del bilancio di cassa, ugualmente come posta autonoma, l'ammontare presunto del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio a cui il bilancio si riferisce.
5. Gli stanziamenti di entrata sono iscritti in bilancio previo accertamento della loro attendibilita'; quelli relativi alle spese sono iscritti in relazione a programmi definiti e alle concrete apacita' operative dell'Agenzia.
6. Il bilancio di previsione deve risultare in equilibrio, che puo' essere conseguito anche attraverso l'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione, con esclusione dei fondi destinati a particolari finalita'.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, sono vietate le gestioni di fondi al di fuori mdel bilancio.
8. Il bilancio di previsione espone le entrate e le spese per il funzionamento dell'Agenzia in coerenza con i principi contenuti nella legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art. 5
Bilancio pluriennale
1. Il bilancio pluriennale, presentato in allegato al bilancio annuale, e' elaborato solo in termini di competenza, non ha valore autorizzativo, e' riferito, di norma, ad un triennio ed e' aggiornato annualmente. Esso traduce in termini finanziari le linee strategiche, le politiche e i programmi delle attivita' dell'Agenzia risultanti dalla relazione programmatica di cui all'articolo 3.
2. Il bilancio pluriennale non forma oggetto di approvazione e non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese.
Art. 6
Bilancio di previsione
1. Lo schema di bilancio di previsione, predisposto sulla base degli elementi forniti dai dirigenti preposti ai centri di responsabilita', entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello al quale il bilancio si riferisce, e' deliberato dal Consiglio direttivo, entro il successivo 31 ottobre.
2. Lo schema di bilancio di cui al comma 1 e' sottoposto, almeno quindici giorni prima della delibera del Consiglio direttivo, al Collegio dei revisori dei conti che, a conclusione del proprio esame, redige apposita relazione, proponendone l'approvazione, l'approvazione con rilievi o il rifiuto di approvazione. La relazione contiene considerazioni e valutazioni sul programma annuale e sugli obiettivi che l'Agenzia intende realizzare e, in particolare, sull'attendibilita' delle entrate previste nei vari capitoli di b lancio e sulla congruita' delle spese.
3. Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzativo, costituendo limite agli impegni di spesa.
4. Entro dieci giorni dall'approvazione, il bilancio di previsione, comprensivo degli allegati, e' trasmesso al Ministro dell'interno e al Ministero dell'economia e delle finanze. Per le variazioni al bilancio di previsione si applica la stessa procedura.
5. Il bilancio di previsione e' composto dai seguenti documenti:
a) il preventivo finanziario, articolato nella versione decisionale e gestionale;
b) il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
c) il preventivo economico.
6. Costituiscono allegati al bilancio di previsione:
a) la relazione programmatica;
b) il bilancio pluriennale;
c) la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione;
d) la relazione del Collegio dei revisori dei conti.
7. L'Agenzia adotta un sistema di contabilita' analitica, unitamente alla contabilita' generale, in conformita' all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
Art. 7
Preventivo finanziario e classificazione delle entrate e delle spese
1. Il preventivo finanziario decisionale e' ripartito per le entrate e per le spese in missioni e programmi, riguardanti gli obiettivi strategici e le aree omogenee di attivita'. L'articolazione delle entrate e delle spese, nel momento in cui evidenzia il capitolo come unita' elementare di classificazione, da' origine al preventivo finanziario gestionale necessario per la gestione dei programmi, progetti e attivita' e per la successiva rendicontazione.
2. Le entrate e le spese sono rappresentate secondo gli schemi di cui agli allegati n. 2 e 3 al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
3. Il preventivo finanziario riporta anche i dati previsionali dell'anno precedente. Tali previsioni sono quelle definitive, ossia quelle contenute nel preventivo finanziario approvato all'inizio dell'anno precedente, modificate dalle variazioni intervenute nel corso dell'anno finanziario.
4. Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che l'Agenzia effettua in qualita' di sostituto d'imposta, di sostituto di dichiarazione, ovvero per conto di terzi, le quali costituiscono al tempo stesso un debito e un credito per l'Agenzia, nonche' le somme somministrate al cassiere economo e ai funzionari ordinatori e da questi rendicontate o rimborsate.
Art. 8
dro generale riassuntivo
1. Il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria e' costituito da un quadro riepilogativo redatto in conformita' all'allegato n. 4 al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, in cui sono riassunte le previsioni di competenza e di cassa.
Art. 9
Preventivo economico
1. Il preventivo economico, redatto in conformita' all'allegato n. 5 al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, include i budget economici dei centri di responsabilita' dell'Agenzia.
2. Il preventivo economico dell'Agenzia diventa automaticamente operativo dopo che il preventivo finanziario decisionale e' stato autorizzato dal Consiglio direttivo.
3. Il preventivo economico racchiude le misurazioni economiche dei costi e dei proventi che, in via anticipata, si prevede di realizzare durante la gestione.
Art. 10
Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione
1. Al bilancio di previsione e' allegata una tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, conforme all'allegato n. 7 al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
2. La tabella da' adeguata dimostrazione del processo di stima e indica gli eventuali vincoli che gravano sul relativo importo.
3. L'Agenzia puo' disporre del presunto avanzo di amministrazione quando ne sia dimostrata l'effettiva esistenza e nella misura in cui lo stesso risulti realizzato.
4. Del presunto disavanzo di amministrazione si tiene conto all'atto della formulazione del bilancio di previsione al fine del relativo assorbimento. Nella deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio direttivo definisce i criteri per pervenire a tale assorbimento.
5. Ove, in sede consuntiva, sia accertato un maggior disavanzo di amministrazione rispetto a quello presunto, sono adottati i provvedimenti atti a eliminare gli effetti dello scostamento.
Art. 11
Fondo di riserva per le spese impreviste
1. Nel bilancio di previsione e' iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste nonche' per le maggiori spese che possono verificarsi durante l'esercizio. L'ammontare del fondo non puo' essere superiore al tre per cento e inferiore all'uno per cento del totale delle spese correnti.
2. I prelevamenti dal fondo di riserva sono disposti con apposito provvedimento del Direttore fino al 30 novembre di ciascun anno.
3. Sul fondo di riserva non possono essere emessi mandati di pagamento.
Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 234
Regolamento recante la disciplina della contabilita' finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (G.U. n. 50 del 29 febbraio 2012 - Suppl. Ordinario n.39)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 113, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che prevede l'emanazione di un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la disciplina della contabilita' finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle attivita' di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, ed in particolare gli articoli 4 e 26;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 settembre 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 novembre 2011;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze;
E m a n a il seguente regolamento:
Capo I
Principi e disposizioni generali
Art. 1
Principi fondamentali
1. Nel quadro dell'autonomia contabile, patrimoniale e organizzativa sancita dall'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, di seguito denominata «Agenzia», uniforma la propria attivita' amministrativo-contabile alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, nelle more della attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonche' alla normativa fiscale e civilistica vigente.
2. L'Agenzia ha piena autonomia negoziale e provvede agli acquisti, alle forniture, ai lavori e ai servizi in genere, necessari per il suo funzionamento, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, nazionali e comunitarie.
3. L'Agenzia uniforma, altresi', la propria azione al principio della rigorosa separazione tra la contabilita' finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla propria gestione e le attivita' di amministrazione, custodia, destinazione e vendita relative ai beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata. A tale fine, l'Agenzia tiene distinte scritture contabili relative a queste ultime attivita', che diano contezza della gestione dei beni sequestrati e confiscati sia dal punto di vista finanziario che economico-patrimoniale.
Art. 2
Assetto organizzativo
1. La gestione contabile e finanziaria dell'Agenzia si svolge attraverso centri di responsabilita' determinati con riferimento ad aree omogenee di attivita', anche di carattere strumentale, inerenti alle competenze istituzionali. L'istituzione di centri di responsabilita' e' disposta dal Direttore dell'Agenzia, di seguito denominato: «Direttore». Il dirigente titolare del centro di responsabilita' e' responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnategli.
Art. 3
Indirizzo politico, programmazione e direttiva generale dell'azione amministrativa
1. Il Consiglio direttivo dell'Agenzia, denominato di seguito: «Consiglio direttivo», approva entro il 31 ottobre di ciascun anno, tenendo conto degli atti di indirizzo emanati dal Ministro dell'interno e sulla base delle proposte formulate dal Direttore, la relazione programmatica contenente le linee strategiche, le politiche e i programmi delle attivita' che l'Agenzia intende intraprendere o sviluppare in un arco temporale, di norma, non inferiore ad un triennio.
2. La relazione programmatica costituisce il documento preliminare per la predisposizione del bilancio pluriennale.
3. Il Consiglio direttivo, tenendo conto degli atti di indirizzo emanati dal Ministro dell'interno e della relazione programmatica di cui al comma 1 e sulla base delle proposte formulate dal Direttore, approva annualmente la direttiva generale dell'azione amministrativa dell'Agenzia, unitamente al bilancio di previsione.
Capo II
Principi e strumenti della gestione economico-finanziaria
Art. 4
Principi informatori per la gestione e la formazione del bilancio di previsione
1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. La gestione finanziaria e' unica e si svolge in base al bilancio di previsione, redatto in termini di competenza e di cassa.
3. Il bilancio di competenza mette a confronto gli stanziamenti proposti con quelli dell'esercizio precedente definiti al momento della redazione del documento previsionale.
4. Nel bilancio di previsione e' iscritto come posta a se stante, rispettivamente dell'entrata e della spesa, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello a cui il bilancio si riferisce; e' iscritto, altresi', tra le entrate del bilancio di cassa, ugualmente come posta autonoma, l'ammontare presunto del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio a cui il bilancio si riferisce.
5. Gli stanziamenti di entrata sono iscritti in bilancio previo accertamento della loro attendibilita'; quelli relativi alle spese sono iscritti in relazione a programmi definiti e alle concrete apacita' operative dell'Agenzia.
6. Il bilancio di previsione deve risultare in equilibrio, che puo' essere conseguito anche attraverso l'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione, con esclusione dei fondi destinati a particolari finalita'.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, sono vietate le gestioni di fondi al di fuori mdel bilancio.
8. Il bilancio di previsione espone le entrate e le spese per il funzionamento dell'Agenzia in coerenza con i principi contenuti nella legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art. 5
Bilancio pluriennale
1. Il bilancio pluriennale, presentato in allegato al bilancio annuale, e' elaborato solo in termini di competenza, non ha valore autorizzativo, e' riferito, di norma, ad un triennio ed e' aggiornato annualmente. Esso traduce in termini finanziari le linee strategiche, le politiche e i programmi delle attivita' dell'Agenzia risultanti dalla relazione programmatica di cui all'articolo 3.
2. Il bilancio pluriennale non forma oggetto di approvazione e non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese.
Art. 6
Bilancio di previsione
1. Lo schema di bilancio di previsione, predisposto sulla base degli elementi forniti dai dirigenti preposti ai centri di responsabilita', entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello al quale il bilancio si riferisce, e' deliberato dal Consiglio direttivo, entro il successivo 31 ottobre.
2. Lo schema di bilancio di cui al comma 1 e' sottoposto, almeno quindici giorni prima della delibera del Consiglio direttivo, al Collegio dei revisori dei conti che, a conclusione del proprio esame, redige apposita relazione, proponendone l'approvazione, l'approvazione con rilievi o il rifiuto di approvazione. La relazione contiene considerazioni e valutazioni sul programma annuale e sugli obiettivi che l'Agenzia intende realizzare e, in particolare, sull'attendibilita' delle entrate previste nei vari capitoli di b lancio e sulla congruita' delle spese.
3. Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzativo, costituendo limite agli impegni di spesa.
4. Entro dieci giorni dall'approvazione, il bilancio di previsione, comprensivo degli allegati, e' trasmesso al Ministro dell'interno e al Ministero dell'economia e delle finanze. Per le variazioni al bilancio di previsione si applica la stessa procedura.
5. Il bilancio di previsione e' composto dai seguenti documenti:
a) il preventivo finanziario, articolato nella versione decisionale e gestionale;
b) il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
c) il preventivo economico.
6. Costituiscono allegati al bilancio di previsione:
a) la relazione programmatica;
b) il bilancio pluriennale;
c) la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione;
d) la relazione del Collegio dei revisori dei conti.
7. L'Agenzia adotta un sistema di contabilita' analitica, unitamente alla contabilita' generale, in conformita' all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
Art. 7
Preventivo finanziario e classificazione delle entrate e delle spese
1. Il preventivo finanziario decisionale e' ripartito per le entrate e per le spese in missioni e programmi, riguardanti gli obiettivi strategici e le aree omogenee di attivita'. L'articolazione delle entrate e delle spese, nel momento in cui evidenzia il capitolo come unita' elementare di classificazione, da' origine al preventivo finanziario gestionale necessario per la gestione dei programmi, progetti e attivita' e per la successiva rendicontazione.
2. Le entrate e le spese sono rappresentate secondo gli schemi di cui agli allegati n. 2 e 3 al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
3. Il preventivo finanziario riporta anche i dati previsionali dell'anno precedente. Tali previsioni sono quelle definitive, ossia quelle contenute nel preventivo finanziario approvato all'inizio dell'anno precedente, modificate dalle variazioni intervenute nel corso dell'anno finanziario.
4. Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che l'Agenzia effettua in qualita' di sostituto d'imposta, di sostituto di dichiarazione, ovvero per conto di terzi, le quali costituiscono al tempo stesso un debito e un credito per l'Agenzia, nonche' le somme somministrate al cassiere economo e ai funzionari ordinatori e da questi rendicontate o rimborsate.
Art. 8
dro generale riassuntivo
1. Il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria e' costituito da un quadro riepilogativo redatto in conformita' all'allegato n. 4 al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, in cui sono riassunte le previsioni di competenza e di cassa.
Art. 9
Preventivo economico
1. Il preventivo economico, redatto in conformita' all'allegato n. 5 al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, include i budget economici dei centri di responsabilita' dell'Agenzia.
2. Il preventivo economico dell'Agenzia diventa automaticamente operativo dopo che il preventivo finanziario decisionale e' stato autorizzato dal Consiglio direttivo.
3. Il preventivo economico racchiude le misurazioni economiche dei costi e dei proventi che, in via anticipata, si prevede di realizzare durante la gestione.
Art. 10
Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione
1. Al bilancio di previsione e' allegata una tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, conforme all'allegato n. 7 al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
2. La tabella da' adeguata dimostrazione del processo di stima e indica gli eventuali vincoli che gravano sul relativo importo.
3. L'Agenzia puo' disporre del presunto avanzo di amministrazione quando ne sia dimostrata l'effettiva esistenza e nella misura in cui lo stesso risulti realizzato.
4. Del presunto disavanzo di amministrazione si tiene conto all'atto della formulazione del bilancio di previsione al fine del relativo assorbimento. Nella deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio direttivo definisce i criteri per pervenire a tale assorbimento.
5. Ove, in sede consuntiva, sia accertato un maggior disavanzo di amministrazione rispetto a quello presunto, sono adottati i provvedimenti atti a eliminare gli effetti dello scostamento.
Art. 11
Fondo di riserva per le spese impreviste
1. Nel bilancio di previsione e' iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste nonche' per le maggiori spese che possono verificarsi durante l'esercizio. L'ammontare del fondo non puo' essere superiore al tre per cento e inferiore all'uno per cento del totale delle spese correnti.
2. I prelevamenti dal fondo di riserva sono disposti con apposito provvedimento del Direttore fino al 30 novembre di ciascun anno.
3. Sul fondo di riserva non possono essere emessi mandati di pagamento.
Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 234
Regolamento recante la disciplina della contabilita' finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (G.U. n. 50 del 29 febbraio 2012 - Suppl. Ordinario n.39)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 113, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che prevede l'emanazione di un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la disciplina della contabilita' finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle attivita' di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, ed in particolare gli articoli 4 e 26;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 settembre 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 novembre 2011;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze;
E m a n a il seguente regolamento:
Capo I
Principi e disposizioni generali
Art. 1
Principi fondamentali
1. Nel quadro dell'autonomia contabile, patrimoniale e organizzativa sancita dall'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, di seguito denominata «Agenzia», uniforma la propria attivita' amministrativo-contabile alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, nelle more della attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonche' alla normativa fiscale e civilistica vigente.
2. L'Agenzia ha piena autonomia negoziale e provvede agli acquisti, alle forniture, ai lavori e ai servizi in genere, necessari per il suo funzionamento, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, nazionali e comunitarie.
3. L'Agenzia uniforma, altresi', la propria azione al principio della rigorosa separazione tra la contabilita' finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla propria gestione e le attivita' di amministrazione, custodia, destinazione e vendita relative ai beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata. A tale fine, l'Agenzia tiene distinte scritture contabili relative a queste ultime attivita', che diano contezza della gestione dei beni sequestrati e confiscati sia dal punto di vista finanziario che economico-patrimoniale.
Art. 2
Assetto organizzativo
1. La gestione contabile e finanziaria dell'Agenzia si svolge attraverso centri di responsabilita' determinati con riferimento ad aree omogenee di attivita', anche di carattere strumentale, inerenti alle competenze istituzionali. L'istituzione di centri di responsabilita' e' disposta dal Direttore dell'Agenzia, di seguito denominato: «Direttore». Il dirigente titolare del centro di responsabilita' e' responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnategli.
Art. 3
Indirizzo politico, programmazione e direttiva generale dell'azione amministrativa
1. Il Consiglio direttivo dell'Agenzia, denominato di seguito: «Consiglio direttivo», approva entro il 31 ottobre di ciascun anno, tenendo conto degli atti di indirizzo emanati dal Ministro dell'interno e sulla base delle proposte formulate dal Direttore, la relazione programmatica contenente le linee strategiche, le politiche e i programmi delle attivita' che l'Agenzia intende intraprendere o sviluppare in un arco temporale, di norma, non inferiore ad un triennio.
2. La relazione programmatica costituisce il documento preliminare per la predisposizione del bilancio pluriennale.
3. Il Consiglio direttivo, tenendo conto degli atti di indirizzo emanati dal Ministro dell'interno e della relazione programmatica di cui al comma 1 e sulla base delle proposte formulate dal Direttore, approva annualmente la direttiva generale dell'azione amministrativa dell'Agenzia, unitamente al bilancio di previsione.
Capo II
Principi e strumenti della gestione economico-finanziaria
Art. 4
Principi informatori per la gestione e la formazione del bilancio di previsione
1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. La gestione finanziaria e' unica e si svolge in base al bilancio di previsione, redatto in termini di competenza e di cassa.
3. Il bilancio di competenza mette a confronto gli stanziamenti proposti con quelli dell'esercizio precedente definiti al momento della redazione del documento previsionale.
4. Nel bilancio di previsione e' iscritto come posta a se stante, rispettivamente dell'entrata e della spesa, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello a cui il bilancio si riferisce; e' iscritto, altresi', tra le entrate del bilancio di cassa, ugualmente come posta autonoma, l'ammontare presunto del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio a cui il bilancio si riferisce.
5. Gli stanziamenti di entrata sono iscritti in bilancio previo accertamento della loro attendibilita'; quelli relativi alle spese sono iscritti in relazione a programmi definiti e alle concrete apacita' operative dell'Agenzia.
6. Il bilancio di previsione deve risultare in equilibrio, che puo' essere conseguito anche attraverso l'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione, con esclusione dei fondi destinati a particolari finalita'.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, sono vietate le gestioni di fondi al di fuori mdel bilancio.
8. Il bilancio di previsione espone le entrate e le spese per il funzionamento dell'Agenzia in coerenza con i principi contenuti nella legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art. 5
Bilancio pluriennale
1. Il bilancio pluriennale, presentato in allegato al bilancio annuale, e' elaborato solo in termini di competenza, non ha valore autorizzativo, e' riferito, di norma, ad un triennio ed e' aggiornato annualmente. Esso traduce in termini finanziari le linee strategiche, le politiche e i programmi delle attivita' dell'Agenzia risultanti dalla relazione programmatica di cui all'articolo 3.
2. Il bilancio pluriennale non forma oggetto di approvazione e non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese.
Art. 6
Bilancio di previsione
1. Lo schema di bilancio di previsione, predisposto sulla base degli elementi forniti dai dirigenti preposti ai centri di responsabilita', entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello al quale il bilancio si riferisce, e' deliberato dal Consiglio direttivo, entro il successivo 31 ottobre.
2. Lo schema di bilancio di cui al comma 1 e' sottoposto, almeno quindici giorni prima della delibera del Consiglio direttivo, al Collegio dei revisori dei conti che, a conclusione del proprio esame, redige apposita relazione, proponendone l'approvazione, l'approvazione con rilievi o il rifiuto di approvazione. La relazione contiene considerazioni e valutazioni sul programma annuale e sugli obiettivi che l'Agenzia intende realizzare e, in particolare, sull'attendibilita' delle entrate previste nei vari capitoli di b lancio e sulla congruita' delle spese.
3. Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzativo, costituendo limite agli impegni di spesa.
4. Entro dieci giorni dall'approvazione, il bilancio di previsione, comprensivo degli allegati, e' trasmesso al Ministro dell'interno e al Ministero dell'economia e delle finanze. Per le variazioni al bilancio di previsione si applica la stessa procedura.
5. Il bilancio di previsione e' composto dai seguenti documenti:
a) il preventivo finanziario, articolato nella versione decisionale e gestionale;
b) il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
c) il preventivo economico.
6. Costituiscono allegati al bilancio di previsione:
a) la relazione programmatica;
b) il bilancio pluriennale;
c) la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione;
d) la relazione del Collegio dei revisori dei conti.
7. L'Agenzia adotta un sistema di contabilita' analitica, unitamente alla contabilita' generale, in conformita' all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
Art. 7
Preventivo finanziario e classificazione delle entrate e delle spese
1. Il preventivo finanziario decisionale e' ripartito per le entrate e per le spese in missioni e programmi, riguardanti gli obiettivi strategici e le aree omogenee di attivita'. L'articolazione delle entrate e delle spese, nel momento in cui evidenzia il capitolo come unita' elementare di classificazione, da' origine al preventivo finanziario gestionale necessario per la gestione dei programmi, progetti e attivita' e per la successiva rendicontazione.
2. Le entrate e le spese sono rappresentate secondo gli schemi di cui agli allegati n. 2 e 3 al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
3. Il preventivo finanziario riporta anche i dati previsionali dell'anno precedente. Tali previsioni sono quelle definitive, ossia quelle contenute nel preventivo finanziario approvato all'inizio dell'anno precedente, modificate dalle variazioni intervenute nel corso dell'anno finanziario.
4. Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che l'Agenzia effettua in qualita' di sostituto d'imposta, di sostituto di dichiarazione, ovvero per conto di terzi, le quali costituiscono al tempo stesso un debito e un credito per l'Agenzia, nonche' le somme somministrate al cassiere economo e ai funzionari ordinatori e da questi rendicontate o rimborsate.
Art. 8
dro generale riassuntivo
1. Il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria e' costituito da un quadro riepilogativo redatto in conformita' all'allegato n. 4 al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, in cui sono riassunte le previsioni di competenza e di cassa.
Art. 9
Preventivo economico
1. Il preventivo economico, redatto in conformita' all'allegato n. 5 al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, include i budget economici dei centri di responsabilita' dell'Agenzia.
2. Il preventivo economico dell'Agenzia diventa automaticamente operativo dopo che il preventivo finanziario decisionale e' stato autorizzato dal Consiglio direttivo.
3. Il preventivo economico racchiude le misurazioni economiche dei costi e dei proventi che, in via anticipata, si prevede di realizzare durante la gestione.
Art. 10
Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione
1. Al bilancio di previsione e' allegata una tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, conforme all'allegato n. 7 al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
2. La tabella da' adeguata dimostrazione del processo di stima e indica gli eventuali vincoli che gravano sul relativo importo.
3. L'Agenzia puo' disporre del presunto avanzo di amministrazione quando ne sia dimostrata l'effettiva esistenza e nella misura in cui lo stesso risulti realizzato.
4. Del presunto disavanzo di amministrazione si tiene conto all'atto della formulazione del bilancio di previsione al fine del relativo assorbimento. Nella deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio direttivo definisce i criteri per pervenire a tale assorbimento.
5. Ove, in sede consuntiva, sia accertato un maggior disavanzo di amministrazione rispetto a quello presunto, sono adottati i provvedimenti atti a eliminare gli effetti dello scostamento.
Art. 11
Fondo di riserva per le spese impreviste
1. Nel bilancio di previsione e' iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste nonche' per le maggiori spese che possono verificarsi durante l'esercizio. L'ammontare del fondo non puo' essere superiore al tre per cento e inferiore all'uno per cento del totale delle spese correnti.
2. I prelevamenti dal fondo di riserva sono disposti con apposito provvedimento del Direttore fino al 30 novembre di ciascun anno.
3. Sul fondo di riserva non possono essere emessi mandati di pagamento.
Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 234
Regolamento recante la disciplina della contabilita' finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (G.U. n. 50 del 29 febbraio 2012 - Suppl. Ordinario n.39)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 113, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che prevede l'emanazione di un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la disciplina della contabilita' finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle attivita' di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, ed in particolare gli articoli 4 e 26;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 settembre 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 novembre 2011;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze;
E m a n a il seguente regolamento:
Capo I
Principi e disposizioni generali
Art. 1
Principi fondamentali
1. Nel quadro dell'autonomia contabile, patrimoniale e organizzativa sancita dall'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, di seguito denominata «Agenzia», uniforma la propria attivita' amministrativo-contabile alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, nelle more della attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonche' alla normativa fiscale e civilistica vigente.
2. L'Agenzia ha piena autonomia negoziale e provvede agli acquisti, alle forniture, ai lavori e ai servizi in genere, necessari per il suo funzionamento, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, nazionali e comunitarie.
3. L'Agenzia uniforma, altresi', la propria azione al principio della rigorosa separazione tra la contabilita' finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla propria gestione e le attivita' di amministrazione, custodia, destinazione e vendita relative ai beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata. A tale fine, l'Agenzia tiene distinte scritture contabili relative a queste ultime attivita', che diano contezza della gestione dei beni sequestrati e confiscati sia dal punto di vista finanziario che economico-patrimoniale.
Art. 2
Assetto organizzativo
1. La gestione contabile e finanziaria dell'Agenzia si svolge attraverso centri di responsabilita' determinati con riferimento ad aree omogenee di attivita', anche di carattere strumentale, inerenti alle competenze istituzionali. L'istituzione di centri di responsabilita' e' disposta dal Direttore dell'Agenzia, di seguito denominato: «Direttore». Il dirigente titolare del centro di responsabilita' e' responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnategli.
Art. 3
Indirizzo politico, programmazione e direttiva generale dell'azione amministrativa
1. Il Consiglio direttivo dell'Agenzia, denominato di seguito: «Consiglio direttivo», approva entro il 31 ottobre di ciascun anno, tenendo conto degli atti di indirizzo emanati dal Ministro dell'interno e sulla base delle proposte formulate dal Direttore, la relazione programmatica contenente le linee strategiche, le politiche e i programmi delle attivita' che l'Agenzia intende intraprendere o sviluppare in un arco temporale, di norma, non inferiore ad un triennio.
2. La relazione programmatica costituisce il documento preliminare per la predisposizione del bilancio pluriennale.
3. Il Consiglio direttivo, tenendo conto degli atti di indirizzo emanati dal Ministro dell'interno e della relazione programmatica di cui al comma 1 e sulla base delle proposte formulate dal Direttore, approva annualmente la direttiva generale dell'azione amministrativa dell'Agenzia, unitamente al bilancio di previsione.
Capo II
Principi e strumenti della gestione economico-finanziaria
Art. 4
Principi informatori per la gestione e la formazione del bilancio di previsione
1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. La gestione finanziaria e' unica e si svolge in base al bilancio di previsione, redatto in termini di competenza e di cassa.
3. Il bilancio di competenza mette a confronto gli stanziamenti proposti con quelli dell'esercizio precedente definiti al momento della redazione del documento previsionale.
4. Nel bilancio di previsione e' iscritto come posta a se stante, rispettivamente dell'entrata e della spesa, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello a cui il bilancio si riferisce; e' iscritto, altresi', tra le entrate del bilancio di cassa, ugualmente come posta autonoma, l'ammontare presunto del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio a cui il bilancio si riferisce.
5. Gli stanziamenti di entrata sono iscritti in bilancio previo accertamento della loro attendibilita'; quelli relativi alle spese sono iscritti in relazione a programmi definiti e alle concrete apacita' operative dell'Agenzia.
6. Il bilancio di previsione deve risultare in equilibrio, che puo' essere conseguito anche attraverso l'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione, con esclusione dei fondi destinati a particolari finalita'.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, sono vietate le gestioni di fondi al di fuori mdel bilancio.
8. Il bilancio di previsione espone le entrate e le spese per il funzionamento dell'Agenzia in coerenza con i principi contenuti nella legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art. 5
Bilancio pluriennale
1. Il bilancio pluriennale, presentato in allegato al bilancio annuale, e' elaborato solo in termini di competenza, non ha valore autorizzativo, e' riferito, di norma, ad un triennio ed e' aggiornato annualmente. Esso traduce in termini finanziari le linee strategiche, le politiche e i programmi delle attivita' dell'Agenzia risultanti dalla relazione programmatica di cui all'articolo 3.
2. Il bilancio pluriennale non forma oggetto di approvazione e non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese.
Art. 6
Bilancio di previsione
1. Lo schema di bilancio di previsione, predisposto sulla base degli elementi forniti dai dirigenti preposti ai centri di responsabilita', entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello al quale il bilancio si riferisce, e' deliberato dal Consiglio direttivo, entro il successivo 31 ottobre.
2. Lo schema di bilancio di cui al comma 1 e' sottoposto, almeno quindici giorni prima della delibera del Consiglio direttivo, al Collegio dei revisori dei conti che, a conclusione del proprio esame, redige apposita relazione, proponendone l'approvazione, l'approvazione con rilievi o il rifiuto di approvazione. La relazione contiene considerazioni e valutazioni sul programma annuale e sugli obiettivi che l'Agenzia intende realizzare e, in particolare, sull'attendibilita' delle entrate previste nei vari capitoli di b lancio e sulla congruita' delle spese.
3. Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzativo, costituendo limite agli impegni di spesa.
4. Entro dieci giorni dall'approvazione, il bilancio di previsione, comprensivo degli allegati, e' trasmesso al Ministro dell'interno e al Ministero dell'economia e delle finanze. Per le variazioni al bilancio di previsione si applica la stessa procedura.
5. Il bilancio di previsione e' composto dai seguenti documenti:
a) il preventivo finanziario, articolato nella versione decisionale e gestionale;
b) il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
c) il preventivo economico.
6. Costituiscono allegati al bilancio di previsione:
a) la relazione programmatica;
b) il bilancio pluriennale;
c) la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione;
d) la relazione del Collegio dei revisori dei conti.
7. L'Agenzia adotta un sistema di contabilita' analitica, unitamente alla contabilita' generale, in conformita' all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
Art. 7
Preventivo finanziario e classificazione delle entrate e delle spese
1. Il preventivo finanziario decisionale e' ripartito per le entrate e per le spese in missioni e programmi, riguardanti gli obiettivi strategici e le aree omogenee di attivita'. L'articolazione delle entrate e delle spese, nel momento in cui evidenzia il capitolo come unita' elementare di classificazione, da' origine al preventivo finanziario gestionale necessario per la gestione dei programmi, progetti e attivita' e per la successiva rendicontazione.
2. Le entrate e le spese sono rappresentate secondo gli schemi di cui agli allegati n. 2 e 3 al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
3. Il preventivo finanziario riporta anche i dati previsionali dell'anno precedente. Tali previsioni sono quelle definitive, ossia quelle contenute nel preventivo finanziario approvato all'inizio dell'anno precedente, modificate dalle variazioni intervenute nel corso dell'anno finanziario.
4. Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che l'Agenzia effettua in qualita' di sostituto d'imposta, di sostituto di dichiarazione, ovvero per conto di terzi, le quali costituiscono al tempo stesso un debito e un credito per l'Agenzia, nonche' le somme somministrate al cassiere economo e ai funzionari ordinatori e da questi rendicontate o rimborsate.
Art. 8
dro generale riassuntivo
1. Il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria e' costituito da un quadro riepilogativo redatto in conformita' all'allegato n. 4 al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, in cui sono riassunte le previsioni di competenza e di cassa.
Art. 9
Preventivo economico
1. Il preventivo economico, redatto in conformita' all'allegato n. 5 al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, include i budget economici dei centri di responsabilita' dell'Agenzia.
2. Il preventivo economico dell'Agenzia diventa automaticamente operativo dopo che il preventivo finanziario decisionale e' stato autorizzato dal Consiglio direttivo.
3. Il preventivo economico racchiude le misurazioni economiche dei costi e dei proventi che, in via anticipata, si prevede di realizzare durante la gestione.
Art. 10
Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione
1. Al bilancio di previsione e' allegata una tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, conforme all'allegato n. 7 al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
2. La tabella da' adeguata dimostrazione del processo di stima e indica gli eventuali vincoli che gravano sul relativo importo.
3. L'Agenzia puo' disporre del presunto avanzo di amministrazione quando ne sia dimostrata l'effettiva esistenza e nella misura in cui lo stesso risulti realizzato.
4. Del presunto disavanzo di amministrazione si tiene conto all'atto della formulazione del bilancio di previsione al fine del relativo assorbimento. Nella deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio direttivo definisce i criteri per pervenire a tale assorbimento.
5. Ove, in sede consuntiva, sia accertato un maggior disavanzo di amministrazione rispetto a quello presunto, sono adottati i provvedimenti atti a eliminare gli effetti dello scostamento.
Art. 11
Fondo di riserva per le spese impreviste
1. Nel bilancio di previsione e' iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste nonche' per le maggiori spese che possono verificarsi durante l'esercizio. L'ammontare del fondo non puo' essere superiore al tre per cento e inferiore all'uno per cento del totale delle spese correnti.
2. I prelevamenti dal fondo di riserva sono disposti con apposito provvedimento del Direttore fino al 30 novembre di ciascun anno.
3. Sul fondo di riserva non possono essere emessi mandati di pagamento.