NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Tuteta dei diritti fondamentali - D.M.
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Decreto Ministero della Giustizia 1 agosto 2005
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Attuazione parziale e transitoria dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313: visura delle iscrizioni nel casellario giudiziale da parte della persona interessata.
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IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,n. 313, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario dei carichi pendenti, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti; Visto il decreto dirigenziale 1° aprile 2003 - pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 8 del 30 aprile 2003 - riferito all'art. 33 del citato testo unico; Considerato che all'attuale sistema informativo del casellario giudiziale (S.I.C.) sono stati apportati adeguamenti che, consentendo una parziale attuazione dell'art. 33, comma 1, testo unico, rendono applicabile il disposto di cui alla lettera a) del decreto dirigenziale 8 aprile 2003 citato; Considerato che dai suddetti adeguamenti é conseguita la realizzazione di una procedura, denominata VISURE, che permette alla persona interessata di conoscere senza motivare la richiesta, ma senza efficacia certificativa, le iscrizioni che ad essa si riferiscono, limitatamente a quelle esistenti nel casellario giudiziale, comprese quelle di cui non é fatta menzione nei certificati di cui agli articoli 24, 25 e 26 testo unico; Rilevato che detta limitazione ha carattere transitorio in attesa che la realizzazione del nuovo sistema informativo del casellario (N.S.C.) consenta di estendere la visura anche alle iscrizioni esistenti nel casellario dei carichi pendenti e nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato nonché nell'anagrafe dei relativi carichi pendenti, comprese quelle di cui non é fatta menzione nei certificati di cui agli articoli 27 e 31 testo unico; Ravvisata la necessità di individuare le modalità tecnico-operative da osservare per l'utilizzazione di detta procedura; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali -; Visto il decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 115, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia; Sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie - ; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; Dispone: L'attivazione sul sistema informativo del casellario giudiziale (S.I.C.) della procedura denominata VISURE che consente la visura contemplata nell'art. 33, comma 1, testo unico, limitatamente alle iscrizioni nel casellario giudiziale. La persona interessata a conoscere tutte le iscrizioni presenti nel casellario giudiziale a sé riferite, comprese quelle di cui non é fatta menzione nei certificati di cui agli articoli 24, 25 e 26 testo unico, può richiederne la visura, senza necessità di motivazione alcuna, presso qualsiasi ufficio locale del casellario giudiziale. Tale richiesta, redatta in forma scritta e corredata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente, va formulata secondo il modello allegato al presente decreto. Può essere presentata anche da persona diversa dall'interessato purché munita di specifica delega per la presentazione e, qualora ne ricorra l'esigenza, anche per il ritiro dell'atto di visura. Tale delega deve essere corredata dalla fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente e del delegato stesso. La visura avviene mediante il rilascio - da parte dell'ufficio locale del casellario giudiziale al quale la richiesta é stata presentata - di un atto, prodotto dal S.I.C., che si compone di due parti: la prima (1) contiene le generalità della persona alla quale si riferiscono le risultanze della visura, senza l'indicazione di queste ultime; la seconda (2) contiene le risultanze della visura, senza l'indicazione dei dati anagrafici della persona. La prima parte (1), redatta secondo lo schema di seguito indicato, resta agli atti dell'ufficio che l'ha rilasciata, previa annotazione del giorno dell'avvenuto ritiro dell'atto di visura (seconda parte) e sottoscrizione da parte dell'interessato o della persona delegata al ritiro. Schema pag. 6 La seconda (2), redatta secondo lo schema di seguito indicato,viene rilasciata all'interessato o alla persona da questo delegata. Schema pag. 6 Conformemente alla disposizione di cui all'art. 41, comma 2, testo unico il S.I.C. registra, con strumenti di controllo per finalità di monitoraggio, il compimento delle attività inerenti la procedura di visura ed elabora, secondo le regole previste in relazione al funzionamento del S.I.C., il relativo registro informatico denominato registro VISURE, presente nell'ambiente TPWEB del Sistema. Il numero progressivo, presente su entrambe le parti (1) e (2) di cui si compone l'atto di visura, é assegnato dal Sistema in maniera automatica e corrisponde alla numerazione riportata nel registro VISURE. Nel caso in cui l'atto di visura prodotto dal S.I.C. rechi l'indicazione della presenza di errori, il responsabile dell'Ufficio locale del casellario giudiziale valuta l'opportunità di rilasciare un atto di visura compilato manualmente, in attesa di porre in essere gli interventi necessari per eliminare gli errori. La visura viene effettuata all'atto della presentazione della richiesta oppure, in presenza di particolari esigenze dell'ufficio locale, il giorno successivo a quello della presentazione o anche in tempi successivi ove intervengano interruzioni nel collegamento al S.I.C. o malfunzionamenti dello stesso. In mancanza di espressa previsione nel decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 115 - testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - il rilascio dell'atto di visura ai sensi dell'art. 33 testo unico non é subordinato al pagamento di alcun diritto. Le richieste di visura, corredate dalle fotocopie dei documenti di riconoscimento, vanno conservate agli atti dell'ufficio, esclusivamente ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente decreto, per anni cinque. Le modalità tecnico-operative sono riportate nel documento «Manuale per la gestione della procedura denominata VISURE». Detto manuale, destinato agli uffici locali del casellario giudiziale, contiene: a) le istruzioni per attivare il collegamento al S.I.C.; b) le regole per il riconoscimento e l'autenticazione degli operatori autorizzati ad accedere al Sistema; c) le modalità tecniche per rendere operativa la procedura VISURE e quelle da eseguire per ottenere la stampa del relativo registro informatico; d) l'appendice dei codici di errori nei certificati. Il presente decreto é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° agosto 2005 Il direttore generale della giustizia penale Benvenuto Il Capo Dipartimento n.q. di direttore generale p.t. per i sistemi informativi automatizzati Cerrato
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