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NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Lavoro, previdenza e servizi sociali - D.M.

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Decreto Ministero dell economia e finanze 7 dicembre 2012 n 259
Regolamento recante attuazione dell'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante i principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali di cui debbono dotarsi i fondi pensione che coprono rischi biometrici, che garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazione. (G.U. n.42 del 19 febbraio 2013)
 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attivita' e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali;
Visto l'articolo 29-bis, comma 3, lettera a), numero 3), della legge 18 aprile 2005, n. 62;
Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 28;
Visto l'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la COVIP, la Banca d'Italia e l'ISVAP, definisce i principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali adeguati di cui devono dotarsi i fondi pensione che coprono rischi biometrici, che garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello delle prestazioni;
Visto l'articolo 19, comma 2 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 che attribuisce, tra l'altro, alla COVIP il potere di indicare criteri omogenei di determinazione del valore del patrimonio delle forme pensionistiche complementari e di esercitare il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale delle stesse anche mediante l'emanazione di istruzioni di carattere generale;
Sentite la COVIP, la Banca d'Italia e l'ISVAP;
Visto l'articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 11 ottobre 2012;
Vista la nota n. 16210 del 12 novembre 2012 con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400 del 1988, lo schema di regolamento e' stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la nota n. 10650 del 20 novembre 2012 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato il nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento, ai sensi del citato articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988;

A d o t t a il seguente regolamento:


Capo I
Disposizioni di carattere generale

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «attuario»: un soggetto iscritto all'albo degli attuari di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194;
b) «COVIP»: la Commissione di Vigilanza sui fondi pensione istituita ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
c) «fondi pensione»:
1) le forme pensionistiche complementari istituite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere da a) a g) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
2) le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
3) le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, aventi soggettivita' giuridica, con esclusione di quelle di cui all'articolo 20, comma 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

Art. 2
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, salvo quanto previsto dall'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, si applica ai fondi pensione che si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) copertura diretta dei rischi biometrici;
b) garanzia diretta di un rendimento degli investimenti o di un determinato livello delle prestazioni;
c) erogazione diretta delle rendite.
2. Le fattispecie di cui al comma 1 non trovano applicazione nel caso in cui gli impegni finanziari sono assunti da intermediari gia' sottoposti a vigilanza prudenziale a cio' abilitati.

Art. 3
Principi generali

1. I fondi pensione si dotano di procedure e processi interni per garantire la pertinenza, la completezza e l'accuratezza dei dati, contabili e statistici, utilizzati ai fini del calcolo delle riserve tecniche e delle attivita' supplementari, determinati secondo quanto previsto dal presente regolamento, adeguati al complesso degli impegni finanziari esistenti.
2. Al fine di garantire adeguati processi di calcolo delle riserve tecniche, i fondi pensione dispongono o si avvalgono di risorse, mezzi e strumenti informatici, idonei a garantire che i processi di calcolo e i relativi controlli siano efficaci ed affidabili nel continuo.
3. Quando i fondi pensione affidano a terzi lo svolgimento delle attivita' e dei processi finalizzati al calcolo delle riserve tecniche conformemente a quanto previsto dal comma 2, adottano misure ragionevoli per mitigare i connessi rischi. In particolare, il fondo pensione deve essere in grado di controllare e monitorare le attivita' esternalizzate e assicurarne la continuita'.
L'esternalizzazione dei servizi non puo' ridurre l'efficacia dei controlli ne' impedire alla COVIP di controllare che i fondi pensione adempiano a tutti i loro obblighi. La responsabilita' finale delle attivita' esternalizzate rimane in capo al fondo pensione.
4. I fondi pensione di cui all'articolo 2 del presente regolamento trasmettono alla COVIP, con cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite a un arco temporale individuato tenendo conto delle norme statutarie e delle
caratteristiche del fondo e comunque non inferiore a trenta anni.


Capo II
Principi attuariali e regole applicative per il calcolo delle riserve tecniche e delle attivita' supplementari indisponibili
Titolo I
Riserve tecniche ed attivita' supplementari


Art. 4
Riserve tecniche

1. I fondi pensione costituiscono riserve tecniche adeguate agli impegni finanziari assunti nei confronti degli iscritti attivi, dei pensionati e dei beneficiari disponendo in qualsiasi momento di attivita' sufficienti a copertura.
2. Il calcolo delle riserve tecniche e' eseguito e certificato da un attuario ed e' effettuato ogni anno. E' consentito che il calcolo possa essere effettuato ogni tre anni se il fondo pensione fornisce annualmente alla COVIP la certificazione dell'attuario che illustri l'evoluzione delle riserve tecniche e le variazioni nei rischi coperti e attesti la congruita' degli adeguamenti apportati alle riserve per gli anni intermedi. In presenza di eventi che possano avere conseguenze rilevanti sulla gestione economico-finanziaria, il fondo pensione effettua un nuovo calcolo.
3. Le riserve tecniche sono definite nel rispetto dei seguenti principi:
a) l'importo minimo e' calcolato su base individuale tenendo conto degli iscritti al fondo alla data di valutazione, secondo un metodo attuariale prospettivo sufficientemente prudente, tenuto conto di tutti gli impegni per prestazioni e contributi conformemente alla disciplina pensionistica del fondo pensione. Esso assicura la prosecuzione dell'erogazione ai beneficiari delle pensioni e delle altre prestazioni di cui e' gia' iniziato il godimento e consente di far fronte agli impegni derivanti dai diritti gia' maturati dagli aderenti;
b) le ipotesi economiche, demografiche e finanziarie per la determinazione delle riserve tecniche sono scelte in base a criteri di prudenza, tengono conto, ove del caso, di un margine ragionevole per variazioni sfavorevoli e sono individuate prendendo in considerazione i seguenti criteri:
i) i tassi d'interesse utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche, sono scelti in base a criteri di prudenza, in funzione del rendimento degli attivi corrispondenti detenuti dal fondo pensione, dei rendimenti attesi degli investimenti in uno scenario prudenziale e tenuto conto della composizione del portafoglio; in ogni caso, tali tassi non potranno superare il tasso di interesse adottato per la proiezione del debito pubblico nel medio e lungo periodo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza sociale del 29 novembre 2007;
ii) le tavole biometriche utilizzate per il calcolo delle riserve tecniche si basano su principi prudenziali, in considerazione delle principali caratteristiche del gruppo degli aderenti al fondo pensione e dei mutamenti previsti nei rischi rilevanti;
c) il metodo di valutazione e la base di calcolo delle riserve tecniche rimangono costanti da un esercizio finanziario all'altro. A seguito di cambiamenti della situazione giuridica, demografica o economica su cui si basano le ipotesi, possono essere apportate le opportune variazioni.
4. Qualora le attivita' non siano sufficienti a coprire le riserve tecniche il fondo pensione e' tenuto ad elaborare immediatamente un piano di riequilibrio concreto e realizzabile. In relazione all'attuazione di detto piano puo' essere consentito ai fondi pensione di detenere, per un periodo limitato, attivita' insufficienti a copertura. Detto piano e' soggetto ad approvazione da parte della COVIP e, una volta approvato, e' messo a disposizione degli aderenti mediante specifica informativa.
5. Il piano di recupero deve indicare, sulla base di previsioni concrete e realizzabili, i tempi necessari alla costituzione degli attivi mancanti alla completa copertura delle riserve tecniche.
6. Nell'elaborazione del piano si deve tener conto della situazione specifica del fondo pensione e, in particolare, della struttura attivita-passivita', del connesso profilo di rischio, delle esigenze di liquidita', del profilo d'eta' dei pensionati e degli iscritti attivi.
7. In caso di cessazione del fondo pensione durante il periodo temporale di cui al comma 4 del presente articolo, il fondo pensione e' tenuto a informarne la COVIP. Il fondo pensione predispone una procedura per il trasferimento delle attivita' e delle passivita' corrispondenti ad altro soggetto abilitato, ai sensi della normativa vigente, all'erogazione delle stesse prestazioni. Tale procedura e' comunicata alla COVIP e uno schema generale della procedura e' messo a disposizione degli aderenti o, se del caso, dei loro rappresentanti nel rispetto del criterio della riservatezza.
8. Nel caso in cui il fondo pensione svolga attivita' transfrontaliera a norma dell'articolo 15-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le riserve tecniche devono essere integralmente coperte in ogni momento.

Art. 5
Attivita' supplementari

1. I fondi pensione devono detenere, su base permanente, attivita' supplementari rispetto alle riserve tecniche di cui all'articolo 4 del presente regolamento. Tali attivita' supplementari devono essere costituite per compensare le eventuali differenze tra entrate e spese previste ed effettive nell'arco temporale di cui all'articolo 3,comma 4 e sono libere da qualsiasi impegno prevedibile.
2. L'importo delle attivita' di cui al comma 1 deve essere pari al 4% delle riserve tecniche dei fondi pensione.
3. Per i fondi pensione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) punto 3 che, all'entrata in vigore del presente regolamento, gia' coprono rischi biometrici o garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello delle prestazioni o gia' provvedono direttamente all'erogazione delle rendite, la COVIP, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 ed in conformita' con l'articolo 17, comma 2 della Direttiva 2003/41/CE, puo' determinare, in relazione ai casi in cui il fondo pensione non assuma rischi di investimento, una percentuale diversa dal 4% e puo' definire regole tecniche per la determinazione ed il calcolo delle attivita' supplementari, tenendo conto della tipologia dei rischi, delle attivita' del fondo pensione e delle previsioni statutarie.
4. I fondi pensione comunicano alla COVIP l'ammontare delle attivita' di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 6
Mancata costituzione di mezzi patrimoniali adeguati

1. Se il fondo pensione non ha costituito mezzi patrimoniali adeguati in conformita' al presente regolamento, la COVIP, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, puo' limitare o vietare la disponibilita' dell'attivo del fondo pensione anche mediante interventi limitativi dell'erogazione delle rendite in corso di pagamento e di quelle future.

Titolo II
Disposizioni transitorie e finali

Art. 7
Norma transitoria

1. Per i fondi pensione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) punto 3 che, all'entrata in vigore del presente regolamento, gia' coprono rischi biometrici o garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello delle prestazioni o gia' provvedono direttamente all'erogazione delle rendite, le corrispondenti attivita' supplementari di cui all'articolo 5 del presente regolamento sono costituite entro 10 anni a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento attraverso accantonamenti annuali proporzionali, secondo un piano da comunicare alla COVIP entro il primo anno.

Art. 8
Entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 7 dicembre 2012
Il Ministro: Grilli
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 2013 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 1, Economia e finanze, foglio n. 356



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