NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Salute e sicurezza - D.M.
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Decreto Ministero dell'Interno 6 giugno 2005
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Modalità per l'installazione di sistemi di video sorveglianza negli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità, in occasione di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio.
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IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITà CULTURALI e IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento di esecuzione; Visto il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante «Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive», convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2003, n. 88; Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 18 marzo 1996 recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi», e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 18, riguardante i dispositivi di controllo; Vista la Convenzione europea del 19 agosto 1985 sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 110 del 13 maggio 2005; Vista la risoluzione del Consiglio del 6 dicembre 2001, concernente un manuale di raccomandazioni per la cooperazione tra Forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali é interessato almeno uno Stato membro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C22/1 del 24 gennaio 2002; Viste le disposizioni indicate nel Manuale per l'ottenimento della Licenza UEFA, recepito dalla Federazione italiana giuoco calcio; Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 29 aprile 2004, sulla video sorveglianza; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso nella seduta del 4 maggio 2005; Ritenuto di dover stabilire le modalità di attuazione dell'art. 1-quater, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, sopra indicato, Adotta il seguente decreto: Art. 1. Apparati e sistemi per la videoregistrazione televisiva: ubicazione, dotazione e caratteristiche 1. Gli impianti nei quali si svolgono competizioni riguardanti il gioco del calcio, aventi una capienza superiore a 10.000 spettatori, devono essere muniti di sistemi di ripresa e registrazione televisiva a circuito chiuso delle aree riservate al pubblico, sia all'interno dell'impianto che nelle sue immediate vicinanze. Essi dovranno prevedere la dotazione di: a) sistemi di alimentazione sussidiaria di tutti i dispositivi installati, per il caso di interruzione della corrente di rete; b) un apparato di regia delle riprese collocato nell'ambito di una sala di controllo appositamente predisposta e presidiata, ubicata e realizzata in modo tale da garantire la visuale completa dell'interno dell'impianto sportivo al fine di assicurare la verifica costante delle condizioni generali di sicurezza e di utilizzo dell'impianto stesso e, in caso di necessità, l'ottimale gestione delle emergenze. La sala dovrà avere capienza adeguata per ospitare oltre all'apparato di regia ed al personale tecnico adibito, i componenti del «Centro per la gestione della sicurezza delle manifestazioni sportive»; c) apparecchi di ripresa (telecamere ottiche, ovvero digitali) per la video-sorveglianza del pubblico nelle fasi di afflusso, permanenza e deflusso dell'impianto, protetti dai rischi di danneggiamento o manomissione, in numero tale da riprendere agevolmente tutti i varchi di accesso e deflusso, tutti i settori riservati al pubblico, esclusi i locali igienici, nonché le aree interne comunque accessibili al pubblico e quelle esterne destinate alle operazioni di prefiltraggio; tali apparecchi dovranno essere integrati con sistemi fotografici digitali; d) impianto di illuminazione in grado di assicurare, oltre alla piena ed efficace visibilità dell'area di gioco, l'illuminazione adeguata della zona spettatori e delle aree, anche esterne,interessate al transito o stazionamento del pubblico. 2. La dotazione minima dell'apparato di regia é costituita da: a) tre videoregistratori Super VHS, ovvero tre masterizzatori/riproduttori DVCAM, uno per la registrazione/riproduzione delle immagini riprese all'esterno dello stadio, uno per quelle riprese al suo interno ed uno di riserva; b) un numero di monitor sufficiente a visualizzare contemporaneamente le riprese di tutte le telecamere in funzione, più un monitor per ogni operatore del Centro; c) sistemi di controllo e di manovra delle telecamere e degli apparati di registrazione/riproduzione; d) postazioni di lavoro complete di personal computer per i componenti del Centro; e) due stampanti termiche; f) apparecchiature per la trasmissione delle immagini alle sale operative della Questura e del Comando provinciale dei Vigili del fuoco; g) canali radio, linee telefoniche e personal computer connessi ad internet in numero sufficiente a soddisfare le esigenze di comunicazione, anche contemporanea, di tutte le amministrazioni, enti, aziende ed altri soggetti rappresentati nel Gruppo operativo di sicurezza di cui all'art. 19-ter del decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996. 3. Le apparecchiature da ripresa dovranno: a) consentire il movimento orizzontale e verticale e la variazione dell'angolo di ripresa, con sistema di comando della sala regia; b) assicurare una risoluzione delle immagini, all'ingrandimento massimo, equivalente ad almeno 1024 x 768 pixel per i dispositivi di cattura fotografica e di 768 x 576 pixel o, se in formato digitale, a 720 x 756 pixel per i dispositivi di ripresa televisiva; c) avere un CCD non inferiore a 1/2" e ottiche di focale non inferiori a 75 mm, con possibilità di ingrandimento ottico di almeno 5 x; d) avere luminosità sufficiente ad assicurare la riconoscibilità dei tratti somatici di ogni singolo spettatore, anche in orario notturno ed anche a fotogramma singolo; e) avere protocolli di trasmissione delle immagini conformi a quelli definiti dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. Art. 2. Approvazione ed uso dei sistemi di ripresa 1. Le realizzazioni di cui all'art. 1 concernenti l'illuminazione dell'impianto, l'adozione di sistemi di alimentazione elettrica sussidiaria e la disponibilità di una sala controllo, per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), costituiscono elementi essenziali per il rilascio della licenza di cui all'art. 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. 2. Le ulteriori realizzazioni di cui al predetto art. 1 costituiscono prescrizioni ai fini della utilizzazione dell'impianto, di capienza superiore a 10.000 spettatori, per lo svolgimento di competizioni agonistiche riguardanti il gioco del calcio e possono costituire, anche in parte, prescrizioni ai fini dell'utilizzazione del medesimo impianto per altri spettacoli o trattenimenti. 3. Nell'ambito delle attribuzioni della Commissione provinciale di vigilanza di cui all'art. 142 del «Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza», il Questore o il suo delegato si esprime specificamente sulla adeguatezza e funzionalità delle realizzazioni inerenti al sistema di video-ripresa e registrazione di cui all'art. 1. Art. 3. Fasce orarie delle registrazioni 1. La registrazione delle immagini e dell'audio complessivo dell'evento calcistico é obbligatoria dall'apertura fino alla chiusura dell'impianto sportivo ed in occasione dell'eventuale accesso di persone per la preparazione di coreografie. Art. 4. Tempi di custodia delle registrazioni 1. Le società organizzatrici dell'evento calcistico assicurano la conservazione dei dati e dei supporti di registrazione fino a sette giorni, adottando le misure di sicurezza prescritte. Le stesse sono tenute a porre i supporti e i relativi dati a disposizione delle autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza, ovvero degli ufficiali di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria espressamente designati. 2. I dati non utilizzati a norma del comma precedente sono cancellati trascorsi i sette giorni. Art. 5. Accessibilità alle immagini: limiti 1. Il delegato delle leghe nazionali professionisti o dilettanti può accedere alle immagini registrate dal sistema di video-vigilanza esclusivamente per scopi di giustizia sportiva e può chiederne copia, per estratto, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali. Art. 6. Informazione 1. Nei luoghi oggetto di vigilanza é obbligatoria l'affissione, in punti e con modalità ben visibili, di un avviso conforme al modello allegato al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29 aprile 2004, sulla video sorveglianza, formulato, se possibile, anche in lingua straniera. Art. 7. Disposizioni di coordinamento 1. Per gli impianti sportivi diversi da quelli indicati all'art. 1 si applicano le disposizioni dell'art. 18 del decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996. 2. Il Prefetto potrà valutare, in sede di comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, la possibilità di utilizzare, ovvero implementare, anche i sistemi di video - sorveglianza cittadina per il controllo degli spettatori di competizioni calcistiche in occasione del loro arrivo presso le stazioni ferroviarie e durante il loro transito in ambito urbano. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 giugno 2005 Il Ministro dell'interno Pisanu Il Ministro per i beni e le attività culturali Buttiglione Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie Stanca
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