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NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Lavoro, previdenza e servizi sociali - D.M.

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Decreto Ministeriale 15 marzo 2005
Adeguamento, per l'anno 2005, degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità, a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, nonché dei limiti di reddito, relativi all'anno 2004, prescritti per la concessione delle provvidenze stesse.
 
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze Visti gli importi dei limiti di reddito di cui ai commi 4, 5, 6 dell'art. 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 643, rivalutabili annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate dall'I.S.T.A.T. agli effetti della scala mobile sui salari; Visto il comma 12 dell'art. 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in base al quale a decorrere dal 1° gennaio 1998 ogni rinvio normativo o contrattuale all'indice del costo della vita calcolato ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria deve intendersi riferito all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai calcolato dall'I.S.T.A.T.; Visto l'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che prevede che, ai fini della concessione dell'assegno mensile degli invalidi civili parziali, dovrà farsi riferimento al limite di reddito individuale stabilito per la pensione sociale dall'Istituto nazionale della previdenza sociale; Visti gli articoli 2, 3 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, in base ai quali gli importi delle indennità di accompagnamento, di comunicazione nonché della speciale indennità sono adeguati con le modalità previste dal comma 2 dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656; Visto l'art. 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, che ha istituito in favore dei minori invalidi civili un'indennità mensile di frequenza; Vista la legge 3 aprile 2001, n. 131, che ha stabilito il nuovo importo della speciale indennità istituita dall'art. 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, a favore dei ciechi parziali, a decorrere dal 1° gennaio 2002, con adeguamento periodico annuale a decorrere dal 1° gennaio 2003; Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 429, recante norme in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati che, all'art. 1, dispone che, con decorrenza dal 1° marzo 1991, l'indennità di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti é stabilita in misura uguale all'indennità di assistenza ed accompagnamento di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni; Visto l'art. 2 della citata legge n. 429 del 1991, che stabilisce il diritto delle persone affette da più minorazioni di percepire un'indennità cumulativa pari alla somma delle indennità attribuibili ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508; Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 14; Visto l'art. 67 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; Visto l'art. 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Vista la deliberazione n. 176 del 26 giugno 2001 del consiglio di amministrazione dell'INPS recante regolamentazione della materia relativa all'introduzione dell'euro; Visto l'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448; Viste le comunicazioni dell'Istituto nazionale di statistica dalle quali si rileva che la variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria é risultata pari a 3,09 e che la variazione percentuale degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai é risultata pari a 2,3; Visto l'art. 2 del decreto del 20 novembre 2004 con cui il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha determinato la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2004 in misura pari a 1,9 dal 1° gennaio 2005, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione automatica per l'anno successivo; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289; Visto l'art. 42, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, in base al quale la Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del tesoro é subentrata nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, già di competenza del Ministero dell'interno; Ritenuto opportuno dare la massima diffusione agli importi dei limiti di reddito vigenti nell'anno 2005, con riferimento ai redditi posseduti nell'anno 2004, stabiliti dalla legge sia per il conseguimento o la permanenza del diritto a pensione o assegno in favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili, sordomuti, sia per la concessione della pensione di reversibilità a favore delle categorie di cui al sesto comma dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, subordinata anch'essa al possesso di redditi non superiori al limite prescritto per la concessione delle pensioni ai mutilati ed invalidi civili totali; Ritenuto, altresì, opportuno portare a conoscenza dei beneficiari gli importi delle pensioni, degli assegni, delle indennità concessi alle categorie di cui sopra; Decreta: Art. 1 1. Per l'anno 2005, con riferimento ai redditi posseduti nell'anno 2004, i limiti di reddito per fruire delle provvidenze economiche previste dalla legge in favore dei minorati civili sono determinati come segue: Euro 13.739,69 annui per avere diritto alla pensione spettante ai ciechi civili assoluti, ai ciechi civili parziali, ai mutilati ed invalidi civili totali ed ai sordomuti; Euro 4.017,26 annui per avere diritto all'assegno mensile spettante ai mutilati ed invalidi civili parziali e all'indennità mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili; Euro 6.605,64 annui per avere diritto all'assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti. Art. 2 1. Per l'anno 2005 gli importi mensili delle indennità specificate in premessa sono determinati nelle misure appresso indicate: indennità di accompagnamento da erogare ai ciechi civili assoluti Euro 669,21; indennità di accompagnamento da erogare agli invalidi civili totali Euro 443,83; indennità di comunicazione da erogare ai sordomuti Euro 223,38; speciale indennità da erogare ai ciechi ventesimisti Euro 161,30. Art. 3 1. Gli importi mensili delle provvidenze economiche da erogare ai minorati civili sono determinati nelle seguenti misure, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo: pensione spettante ai ciechi civili assoluti Euro 252,91 dal 1° gennaio 2005; pensione di inabilità spettante agli invalidi civili totali,assegno mensile spettante agli invalidi civili parziali, indennità mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili, pensione spettante ai sordomuti, ai ciechi civili assoluti ricoverati nonché ai ciechi civili ventesimisti Euro 233,87 dal 1° gennaio 2005; assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti Euro 173,54 dal 1° gennaio 2005. Art. 4 1. Ai sensi dell'art. 67, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'importo della pensione spettante ai ciechi civili con età pari o superiore ai 65 anni viene elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2005, di Euro 59,16 mensili, secondo i criteri e le modalità indicate nel secondo comma e l'articolo stesso. Art. 5 1. Ai sensi ed in conformità dell'art. 70, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti titolari di pensione, di assegno di invalidità o di indennità mensile di frequenza di età inferiore a 65 anni, é concessa, a decorrere dal 1° gennaio 2005, una maggiorazione di Euro 10,33 mensili, per tredici mensilità, a condizione che nell'anno 2004 non abbiano posseduto né redditi propri di importo pari o superiore a Euro 5.008,90 né redditi cumulati con quelli del coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, per un importo pari o superiore a Euro 10.469,16. Art. 6 1. Ai sensi ed in conformità dell'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la maggiorazione spettante ai ciechi civili titolari di pensione di età pari o superiore a settanta anni é incrementata fino a garantire un reddito proprio pari a Euro 543,79 al mese, per tredici mensilità, in base alle seguenti condizioni: a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua, riferiti all'anno 2004, pari o superiore a Euro 7.069,27; b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri, riferiti all'anno 2004, pari o superiori a Euro 7.069,27 né redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo pari o superiore a Euro 11.943,88, sempre con riferimento all'anno 2004; c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento é corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi. 2. I benefici incrementativi di cui al comma 1, sono altresì concessi, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici, ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni che siano invalidi civili totali, sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione. 3. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione. Art. 7 1. Ai sensi ed in conformità dell'art. 40, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'indennità di accompagnamento ai ciechi civili assoluti e l'indennità speciale ai ciechi ventesimisti sono ridotte di Euro 93,00 mensili nel periodo nel quale i beneficiari delle suddette indennità usufruiscono del servizio di accompagnamento disciplinato dai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 marzo 2005 Il Ministro: Siniscalco


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