NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Società industria e artigianato - D.M.
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Decreto Ministeriale 8 maggio 1995
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"Recepimento della direttiva 92/53/CE del Consiglio del 18 giugno 1992 che modifica la direttiva 70/156/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi."
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IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'art. 229 del nuovo Codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice; Visto l'art. 406 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992 che conferma l'applicabilità del sopracitato art. 229 del codice alle direttive comunitarie disciplinati materie del regolamento; Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei Trasporti e della navigazione a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario; Visto l'art. 72 del nuovo codice della strada che ai commi 8, 9 e 10 stabilisce la competenza a decretare in materia di norme di omologazione e di contrassegno di conformità dei dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario; Visti gli articoli 74, 75, 76, 77 e 78 del nuovo codice della strada che dettando norme sui dati di identificazione sulla omologazione, sulla dichiarazione di conformità, sul controllo di conformità, al tipo omologato dei ciclomotori, dei motocicli e dei loro dispositivi di equipaggiamento, stabiliscono la competenza del Ministro dei Trasporti e della navigazione a decretare in materia; Vista la direttiva del Consiglio n. 92/53/CE del 18 giugno 1992 relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; così come emendata dalla direttiva 93/81/CE del 29 settembre 1993 della Commissione, e rettificata dal correttivo pubblicato nel n. L 251 del 27 settembre 1994 della Gazzetta Ufficiale CE; DECRETA ARTICOLO 1 Campo di applicazione Il presente decreto riguarda l'omologazione comunitaria dei veicoli a motore e dei loro rimorchi fabbricati in una o più fasi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati all'impiego nei suddetti veicoli e rimorchi. Il presente decreto non riguarda: - la visita e prova dei singoli veicoli, peraltro non esclude che in tale sede sia accettata qualsiasi omologazione valida di sistemi, componenti, entità tecniche o veicoli incompleti, accordata in virtù del presente decreto; - i quadricicli ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 del decreto 5 aprile 1994 pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994, di recepimento della direttiva 92/61/CE, relativa alla omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote: Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente decreto, s'intende per: - "omologazione", l'atto con cui uno Stato membro della Unione Europea che di seguito verrà più semplicemente indicato come "Stato Membro", certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica é conforme alle prescrizioni tecniche del presente decreto di recepimento della direttiva 92/53/CE che di seguito verrà più semplicemente indicato con le parole "presente decreto" o del decreto di recepimento di una direttiva particolare figurante nell'elenco completo degli allegati VI o XI; - "omologazione in più fasi", l'atto con cui uno o più Stati membri certificano che, a seconda dello stato di completamento, un tipo di veicolo incompleto o completato é conforme alle prescrizioni tecniche del presente decreto; - "veicolo", ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, completo o incompleto, il quale abbia almeno quattro ruote ed una velocità massima di progetto superiore a 25 km/h, come pure i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili; - "veicolo base", qualsiasi veicolo incompleto il cui numero di identificazione sia mantenuto nelle varie fasi del procedimento di omologazione in più fasi; - "veicolo incompleto", qualsiasi veicolo che, per poter essere conforme alle prescrizioni del presente decreto, deve ancora essere completato in almeno una fase successiva; - "veicolo completato", il veicolo che risulta dal procedimento di omologazione in più fasi e che é conforme a tutte le prescrizioni corrispondenti del presente decreto; - "tipo", i veicoli di una categoria specifica identici almeno per quanto riguarda gli aspetti essenziali specificati nell'allegato II punto B; un tipo di veicolo può comprendere diverse varianti e versioni (vedi allegato II punto B); - "sistema", qualsiasi installazione del veicolo, come i freni, l'impianto di controllo delle emissioni, la sistemazione interna, ecc., soggetta alle prescrizioni stabilite nel decreto di recepimento di una direttiva particolare; - "componente", un dispositivo, come una luce, soggetto alle prescrizioni stabilite nel decreto di recepimento di una direttiva particolare e destinato a far parte di un veicolo, il quale può essere omologato indipendentemente dal veicolo se il decreto di recepimento della direttiva particolare lo prevede espressamente; - "entità tecnica", un dispositivo, ad esempio un dispositivo di protezione posteriore, soggetto alle prescrizioni di un decreto di recepimento di una direttiva particolare e destinato a far parte di un veicolo, che può venire omologato separatamente, ma soltanto in relazione ad uno o più tipi determinati di veicoli, se il decreto di recepimento della direttiva particolare lo prevede espressamente; - "costruttore", la persona o l'ente responsabile, verso l'autorità che rilascia l'omologazione di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione e della conformità della produzione; non é indispensabile che detta persona o ente partecipino direttamente a tutte le fasi di costruzione del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica soggette all'omologazione; - "autorità che rilascia l'omologazione", le autorità di uno Stato membro responsabili di tutti gli aspetti dell'omologazione di un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica; esse rilasciano e, se necessario, ritirano le schede di omologazione, assicurano il collegamento con i propri omologhi degli altri Stati membri e verificano le disposizioni prese dai costruttori per assicurare la conformità della produzione. Le Autorità italiane competenti al rilascio dell'omologazione sono quelle elencate all'allegato XV; - "servizio tecnico", l'organismo o l'ente designato come laboratorio di prova per l'esecuzione di prove o ispezioni a nome dell'autorità che rilascia l'omologazione di uno Stato membro. Questa funzione può essere svolta anche dalla stessa autorità che rilascia l'omologazione. I servizi tecnici italiani competenti alla esecuzione delle prove sono quelli indicati all'allegato XVI; - "scheda informativa", le schede figuranti negli allegati I o III del presente decreto o il corrispondente allegato del decreto di recepimento di una direttiva particolare nel quale sono prescritte le informazioni che il richiedente é tenuto a fornire; - "documentazione informativa", la documentazione completa o la raccolta di dati, disegni, fotografie, ecc., forniti dal richiedente al servizio tecnico o all'autorità che rilascia l'omologazione conformemente alle indicazioni della scheda informativa; - "fascicolo di omologazione", la documentazione informativa più tutti i verbali di prova e gli altri documenti che il servizio tecnico o le autorità competenti in materia di omologazione hanno aggiunto alla documentazione informativa nello svolgimento delle proprie funzioni; - "indice del fascicolo di omologazione", il documento in cui é elencato il contenuto del fascicolo di omologazione, opportunamente numerato o altrimenti contrassegnato in modo che ogni pagina sia chiaramente identificabile. Articolo 3 Domanda di omologazione 1. La domanda di omologazione di un veicolo é presentata dal costruttore all'autorità che rilascia l'omologazione di uno Stato membro. Essa é accompagnata dalla documentazione informativa contenente le informazioni specificate nell'allegato III e dalle schede di omologazione relative a ciascuna delle direttive particolari, conformemente agli allegati IV o XI. Fino alla data di rilascio o di rifiuto dell'omologazione, il fascicolo di omologazione relativo a ciascuna direttiva particolare é posto a disposizione dell'autorità che rilascia l'omologazione. 2. In deroga al paragrafo 1, se nessuna scheda di omologazione relativa ad una delle pertinenti direttive particolari é disponibile, i documenti che accompagnano la domanda comprendono una documentazione informativa contenente le informazioni richieste all'allegato I in relazione alle direttive particolari specificate negli allegati IV o XI e, se del caso, alla parte II dell'allegato III. 3. Nel caso di un'omologazione in più fasi, il richiedente deve fornire: - nella prima fase: le parti della documentazione informativa e le schede di omologazione richieste per un veicolo completo, relative allo stato di costruzione del veicolo base; - nella seconda e nelle successive fasi: le parti della documentazione informativa e le schede di omologazione relative alla fase attuale di costruzione, nonché una copia della scheda di omologazione del veicolo incompleto rilasciata nella fase di costruzione precedente. Il costruttore deve inoltre fornire un elenco completo delle modifiche e delle aggiunte da lui apportate ai veicoli incompleti. 4. La domanda per l'omologazione di un tipo di sistemi, componenti o entità tecniche deve essere presentata dal costruttore all'autorità che rilascia l'omologazione di uno Stato membro. Essa é accompagnata da una documentazione informativa il cui contenuto é specificato nella scheda informativa della rispettiva direttiva particolare. 5. Qualsiasi domanda relativa ad un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica può essere presentata unicamente presso un solo Stato membro, Per ogni tipo da omologare deve essere presentata una domanda separata 2. Nota agli articoli 3, 4, 5. Per quanto attiene alle modalità di presentazione delle domande di omologazione e di gestione delle procedure interne di omologazione, valgono, in quanto applicabili e non in contrasto con le norme del presente Decreto, le norme previste nel decreto ministeriale 16 gennaio 1995 n. 94 pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1995; Articolo 4 Procedimenti di omologazione 1. Ciascuno Stato membro concede: a) un'omologazione del veicolo: - ai tipi di veicoli che sono conformi alle informazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfano le prescrizioni tecniche delle corrispondenti direttive particolari menzionate nell'allegato IV. - ai tipi di veicoli speciali menzionati nell'allegato XI che sono conformi alle informazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfano le prescrizioni tecniche delle direttive particolari indicate nella relativa colonna dell'allegato XI, questo procedimento si svolge secondo le procedure previste nell'allegato V; b) un'omologazione in più fasi ai tipi di veicoli base, incompleti o completati che sono conformi alle informazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfano le prescrizioni delle pertinenti direttive particolari, indicate negli allegati IV o XI, in funzione dello stato di completamento del tipo di veicolo. Questo procedimento si svolge secondo le procedure previste all'allegato XIV. c) un'omologazione del sistema ai tipi di veicoli che sono conformi alle indicazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfano le prescrizioni tecniche della relativa direttiva particolare; d) un'omologazione del componente o dell'entità tecnica a tutti i tipi di componenti o entità tecniche che sono conformi alle informazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfano le prescrizioni tecniche della direttiva particolare che contiene disposizioni espresse a questo proposito. 2. Tuttavia, se uno Stato membro ritiene che un veicolo, sistema, componente o entità tecnica, pur conforme alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, rischia di compromettere gravemente la sicurezza stradale, può rifiutare di concedere l'omologazione. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi della propria decisione. 3. Ogni Stato membro completa tutte le parti corrispondenti di una scheda di omologazione (il cui modello é fornito nell'allegato VI del presente decreto e negli allegati delle direttive particolari) per ciascun tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica da esso omologato. Ogni Stato membro completa inoltre le parti corrispondenti della scheda dei risultati di prove allegata alla scheda di omologazione del veicolo (il cui modello é riportato nell'allegato VIII) ed appronta o verifica il contenuto dell'indice del fascicolo di omologazione. Le schede di omologazione sono numerate secondo il metodo descritto nell'allegato VII. La scheda compilata ed i relativi allegati sono trasmessi al richiedente. 4. Quando il componente o l'entità tecnica da omologare svolge la propria funzione o presenta una particolare caratteristica soltanto in connessione con altri elementi del veicolo, e per questa ragione la conformità a una o più prescrizioni può essere verificata soltanto quando il componente o l'entità tecnica da omologare funzionano in connessione con altri elementi del veicolo, simulati o reali, la portata dell'omologazione del componente o dell'entità tecnica deve essere limitata di conseguenza. La scheda di omologazione di un componente o di un'entità tecnica indica in tal caso le eventuali restrizioni di utilizzazione e le eventuali condizioni di montaggio. Il rispetto delle suddette restrizioni e prescrizioni é verificato al momento dell'omologazione del veicolo. 5. Entro un termine di un mese, l'autorità che rilascia l'omologazione di ciascun Stato membro invia ai propri omologhi degli altri Stati membri copia della scheda di omologazione (con i relativi allegati) per ogni tipo di veicolo per cui l'omologazione sia stata rilasciata, rifiutata o ritirata. 6. L'autorità che rilascia l'omologazione di ciascuno Stato membro invia ogni mese ai propri omologhi degli altri Stati membri l'elenco (contenente le menzioni indicate nell'allegato XIII) delle omologazioni di sistemi, componenti o entità tecniche rilasciate, rifiutate o ritirate nel corso dello stesso mese. Inoltre, su richiesta dell'autorità che rilascia l'omologazione di un altro Stato membro, essa invia immediatamente copia delle schede di omologazione dei sistemi, componenti o entità tecniche e/o il fascicolo di omologazione relativo a ciascun sistema, componente o entità tecnica per i quali ha rilasciato, rifiutato o ritirato l'omologazione. 2. Nota agli articoli 3, 4, 5. Per quanto attiene alle modalità di presentazione delle domande di omologazione e di gestione delle procedure interne di omologazione, valgono, in quanto applicabili e non in contrasto con le norme del presente Decreto, le norme previste nel decreto ministeriale 16 gennaio 1995 n. 94 pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1995; Articolo 5 Modifiche delle omologazioni 1. Lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione prende i provvedimenti necessari per essere informato di qualsiasi modifica delle informazioni figuranti nel fascicolo di omologazione. 2. La domanda di modifica o di estensione di un'omologazione é presentata esclusivamente allo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione originaria. 3. Per quanto riguarda l'omologazione di sistemi, componenti o entità tecniche, ove siano mutate le indicazioni figuranti nel fascicolo di omologazione, l'autorità che rilascia l'omologazione del suddetto Stato membro: - rilascia se necessario le pagine modificate del fascicolo di omologazione, contrassegnando ciascuna pagina modificata in modo che risulti chiaramente la natura della modifica e la data della nuova pubblicazione; in occasione di ogni modifica, essa modifica anche l'indice del fascicolo di omologazione (allegato alla scheda di omologazione) in modo da indicare le date delle ultime pagine modificate; - rilascia una scheda di omologazione modificata (contrassegnata da un numero di estensione) ove siano mutati alcuni dati in essa contenuti (esclusi gli allegati) oppure se, dopo la data indicata nell'omologazione, siano mutati i requisiti della direttiva. Sulla scheda aggiornata sono chiaramente indicati il motivo della modifica e la data della nuova pubblicazione. Se l'autorità che rilascia l'omologazione del suddetto Stato membro ritiene che una modifica apportata a un fascicolo informativo giustifichi nuove prove o nuove verifiche, essa ne informe il costruttore e rilascia i documenti sopraindicati solo previo esito positivo delle nuove prove o verifiche. 4. Per quanto riguarda l'omologazione dei veicoli, ove siano mutate le indicazioni figuranti nel fascicolo di omologazione, l'autorità che rilascia l'omologazione dello Stato membro interessato: - rilascia, se necessario, la pagina o le pagine modificate del fascicolo di omologazione, contrassegnando ciascuna pagina modificata affinché risulti chiaramente la natura della modifica e la data della nuova pubblicazione; in occasione di ogni modifica, modifica anche l'indice del fascicolo di omologazione (allegato alla scheda di omologazione) in modo da indicare le date delle ultime pagine modificate; - rilascia una scheda di omologazione modificata (contrassegnata da un numero di estensione) se sono richieste ulteriori ispezioni oppure se sono cambiate alcune informazioni contenute nella scheda di omologazione (esclusi gli allegati) o ancora se, dalla data di originaria omologazione del veicolo, sono cambiati i requisiti di una direttiva particolare applicabile a decorrere dal giorno cui la prima messa in circolazione é vietata. La nuova scheda riporta chiaramente il motivo dell'estensione e la data della nuova pubblicazione. Se l'autorità che rilascia l'omologazione dello Stato membro in questione ritiene che una modifica di un fascicolo di omologazione giustifichi nuove ispezioni, essa ne informa il costruttore e rilascia i documenti sopraindicati solo previo esito positivo delle nuove ispezioni. I documenti aggiornati devono essere inviati a tutte le altre autorità competenti entro il termine di un mese. 5. Se l'omologazione di un tipo di veicolo cessa di essere valida perché una o più omologazioni rilasciate in base alle direttive particolari previste nel relativo fascicolo di omologazione ha perso validità, l'autorità che rilascia l'omologazione dello Stato membro che ha rilasciato detta omologazione ne informa, precisando la data, le autorità omologanti degli altri Stati membri o comunica loro il numero di identificazione dell'ultimo veicolo prodotto conformemente alla vecchia scheda di omologazione. 2. Nota agli articoli 3, 4, 5. Per quanto attiene alle modalità di presentazione delle domande di omologazione e di gestione delle procedure interne di omologazione, valgono, in quanto applicabili e non in contrasto con le norme del presente Decreto, le norme previste nel decreto ministeriale 16 gennaio 1995 n. 94 pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1995; Articolo 6 Certificato di conformità 1. Il costruttore detentore di una scheda di omologazione di un veicolo rilascia un certificato di conformità. Questo certificato i cui modelli sono riportati nell'allegato IX accompagna ciascun veicolo, completo o incompleto, fabbricato in conformità del tipo di veicolo omologato. Se si tratta di un tipo di veicolo incompleto o completato, il costruttore indica alla pagina 2 del certificato di conformità solo gli elementi aggiunti o modificati nella fase in corso dell'omologazione e, se necessario, allega a detto certificato tutti i certificati di conformità rilasciati nel corso delle fasi precedenti. 2. Tuttavia a fini di imposizione o di immatricolazione dei veicoli, gli Stati membri possono chiedere, previa notifica, almeno tre mesi prima alla Commissione ed agli altri Stati membri, che siano aggiunti nel certificato elementi non previsti nell'allegato IX, purché detti elementi siano espressamente menzionati nel fascicolo di omologazione o possono essere desunti dallo stesso mediante calcoli semplici. Gli Stati membri possono altresì chiedere che il certificato di conformità di cui all'allegato IX sia completato in modo da mettere in maggior risalto i dati necessari e sufficienti ai fini di imposizioni e d'immatricolazione da parte delle autorità nazionali competenti. 3. Il costruttore detentore di una scheda di omologazione di componente o entità tecnica appone, su ciascun componente o entità fabbricati in conformità al tipo omologato, il proprio marchio di fabbrica o commerciale, l'indicazione del tipo e/o se la direttiva particolare lo prevede, il numero o il marchio d'omologazione. In quest'ultimo caso tuttavia il costruttore può scegliere di non apporre il marchio di fabbrica o commerciale o l'indicazione del tipo. 4. Il costruttore detentore di una scheda di omologazione che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, contiene restrizioni circa l'utilizzazione del componente o dell'entità tecnica in questione, fornisce, per ciascun componente o entità tecnica prodotti, informazioni dettagliate su tali restrizioni ed indica le condizioni di montaggio. Articolo 7 Immatricolazione e messa in circolazione 1. Ciascun Stato membro immatricola veicoli nuovi ovvero ne autorizza la vendita o la messa in circolazione fondandosi su motivi concernenti la costruzione o il funzionamento degli stessi, solo se detti veicoli sono accompagnati da un valido certificato di conformità. Nel caso di veicoli incompleti, ciascuno Stato membro ne autorizza la vendita, ma può rifiutarne l'immatricolazione definitiva e la messa in circolazione fino a quando i veicoli non sono stati completati. 2. Ciascun Stato membro permette la vendita e la messa in circolazione di componenti o entità tecniche se, e solo se, dette componenti ed entità soddisfano i requisiti della direttiva particolare corrispondente ed i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 3 purché ciò non si applichi ai componenti ed alle entità tecniche destinati a veicoli che non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto o che ne sono totalmente o parzialmente esentati. 3. Se uno Stato membro stabilisce che veicoli, componenti o entità tecniche di un particolare tipo, benché accompagnati da un certificato di conformità valido o regolarmente marcati, compromettono gravemente la sicurezza stradale, può, per un periodo massimo di sei mesi, rifiutare l'immatricolazione di detti veicoli o vietare la vendita o la messa in circolazione sul proprio territorio di detti veicoli, componenti o entità tecniche. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione CE precisando i motivi della propria decisione. Se lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione contesta i rischi addotti per la sicurezza stradale ad esso notificati, gli Stati membri interessati si occupano per risolvere la controversia. La Commissione CE é tenuta informata e procede, ove necessario, alle consultazioni necessarie per pervenire ad una soluzione. Articolo 8 Deroghe e procedure alternative 1. I requisiti dell'articolo 7, paragrafo 1 non sono applicabili: - ai veicoli destinati alle forze armate, alla protezione civile, ai servizi antincendio e alle forze addette al mantenimento dell'ordine pubblico: - ai veicoli omologati conformemente al paragrafo 2. 2. Ciascun Stato membro può su richiesta del costruttore, esentare dall'applicazione di una o più disposizioni di una o più direttive particolari i veicoli seguenti: a) Veicoli prodotti in piccole serie. Nel caso di tali veicoli, il numero dei veicoli di una certa famiglia di tipi immatricolati, venduti o messi in circolazione ogni anno in questo Stato membro non pur superare il numero di unità indicato nell'allegato XII. Ogni anno, gli Stati membri inviano alla Commissione l'elenco di tali omologazioni. Lo Stato membro che rilascia tale tipo di omologazione invia copia della scheda di omologazione e dei relativi allegati all'autorità che rilascia l'omologazione degli altri Stati membri designati dal costruttore, con l'indicazione della natura delle deroghe ammesse. Entro tre mesi, i suddetti Stati membri decidono se, e per quale numero di unità, essi accettano l'omologazione dei veicoli da immatricolare nel proprio territorio. Ai fini delle omologazioni accordate conformemente alla presente lettera, i requisiti degli articoli 3, 4, 5, 6, 10 e 11 sono applicabili soltanto nella misura in cui l'autorità che rilascia l'omologazione li ritenga utili. Se una deroga é accordata conformemente alla presente lettera, lo Stato membro può chiedere di adottare altre disposizioni appropriate. b) Veicoli di fine serie. 1) Gli Stati membri possono, entro i limiti quantitativi contenuti nell'allegato XII, sezione B e per un periodo limitato, immatricolare e consentire la vendita o l'immissione in circolazione di veicoli nuovi conformi a un tipo di veicolo la cui omologazione non é più valida, conformemente all'articolo 5, paragrafo 5. La presente disposizione é applicabile soltanto ai veicoli che si trovavano nel territorio della Comunità ed erano accompagnati da un certificato di conformità valido rilasciato al momento in cui l'omologazione del tipo di veicolo in questione era ancora valida, ma che non erano stati immatricolati o messi in circolazione prima della fine della validità di detta omologazione. Questa possibilità é limitata ad un periodo di 12 mesi per i veicoli completi e di 18 mesi per i veicoli completati dopo la data in cui l'omologazione ha perso la sua validità. 2) Per l'applicazione del paragrafo 1 a uno o più tipi di veicoli di una categoria determinata, il costruttore deve farne richiesta all'autorità competente dello Stato membro che ha omologato il tipo o i tipi di veicoli corrispondenti prima della entrata in vigore delle direttive particolari o delle loro modifiche. La domanda deve precisare i motivi tecnici e/o economici che la giustificano. Se la domanda é accettata dallo Stato membro, quest'ultimo deve comunicare entro un mese alle autorità competenti degli altri Stati membri il tenore e le ragioni delle deroghe accordate al costruttore, insieme alle informazioni previste all'articolo 5, paragrafo 5. Ciascuno Stato membro interessato all'immissione in circolazione di questi tipi di veicoli é incaricato del rispetto da parte del costruttore delle disposizioni previste all'allegato XII, sezione B. Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione un elenco ed i motivi delle deroghe accordate. c) Veicoli, componenti o entità tecniche concepite secondo tecniche o principi incompatibili per loro natura, con uno o più requisiti di una o più direttive particolari. Nel caso di tali veicoli, componenti o entità tecniche, lo Stato membro che rilascia l'omologazione invia entro un mese una copia della scheda di omologazione con i relativi allegati alle autorità competenti in materia di omologazione degli altri Stati membri ed in-via immediatamente alla Commissione una relazione contenente gli elementi seguenti: il veicolo, il componente o l'entità tecnica incompatibile con i requisiti di una o più direttive particolari; - una descrizione dei problemi di sicurezza e di protezione ambientale esaminati ed i provvedimenti adottati; - una descrizione delle prove, con i relativi risultati, le quali dimostrino che é garantito un livello di sicurezza e di protezione ambientale almeno equivalente a quello garantito da una o più direttive particolari in questione; - proposte di modifica delle direttive particolari corrispondenti o, eventualmente, proposte di nuove direttive particolari. Entro un termine di tre mesi, la Commissione CE decide se approvare o respingere la relazione, conformemente alla procedura prevista all'articolo 13. Se la Commissione approva la relazione, lo Stato membro interessato può rilasciare un'omologazione conforme alla direttiva recepita con il presente decreto. La Commissione CE prende allora i provvedimenti necessari per adeguare le direttive particolari oggetto della deroga. La validità di tale omologazione é limitata a 24 mesi, ma la Commissione CE può prorogarla su richiesta dello stato membro che l'ha rilasciata. 3. Le schede di omologazione che sono rilasciate conformemente al paragrafo 2 ed i cui modelli figurano nell'allegato VI, non devono avere l'intestazione "Scheda di omologazione CE di un tipo di veicolo" tranne nel caso di cui al paragrafo 2, lettera c), se la Commissione CE ha approvato la relazione. 3. Note all'articolo 8, 2 comma punti a), b) e c). Nel sottolineare la circostanza che a norma dell'art. 15, comma 4, del presente decreto, nel caso di veicoli prodotti in piccole serie, non possono essere rilasciate omologazioni in deroga a disposizioni contenute in direttive particolari che stabiliscono requisiti basati su una armonizzazione totale (Cfr. nota 4.2), si precisa che: 3.1 per quanto attiene al punto a) le richieste avanzate da costruttori esteri vanno presentate: nel caso di veicoli di massa complessiva sino a 3,5 tonnellate al: Ministero dei trasporti - Direzione generale MCTC - IV direzione centrale - divisione 41; nel caso di veicoli di massa complessiva sino a 3,5 tonnellate al: Ministero dei trasporti - Direzione generale MCTC - IV direzione centrale - Divisione 42. 3.2 per quanto attiene al punto b); I costruttori che intendono avvalersi della possibilità di immatricolare veicoli di fine serie devono presentare la domanda al: Ministero dei trasporti - Direzione generale MCTC - IV direzione centrale - Divisione 43. In proposito si ritiene opportuno sottolineare la circostanza che la direttiva 93/81/CE estenda la applicabilità delle norme che regolano la immatricolazione dei veicoli di fine serie a tutte le categorie di veicoli. 3.3 per quanto attiene al punto c). Salve restando le competenze al rilascio delle omologazioni stabilite all'allegato XV del presente decreto, e che per il rilascio della omologazione nazionale "in deroga", valgono le procedure stabilite all'art. 8 comma 1 punto b) del sopracitato decreto ministeriale 16 gennaio 1995, n. 4. La competenza a gestire la pratica nell'ambito CE é attribuita al: Ministero dei trasporti - Direzione generale MCTC - IV direzione centrale - Divisione 40. Articolo 9 Accettazione di omologazioni equivalenti 1. Su proposta della Commissione CE il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può riconoscere l'equivalenza tra le condizioni o le disposizioni relative all'omologazione dei sistemi, componenti ed entità tecniche previste dalla presente decreto e le procedure stabilite da regolamentazioni internazionali o di paesi terzi, nell'ambito di accordi multilaterali o bilaterali tra la Comunità e paesi terzi. 2. é riconosciuta l'equivalenza tra le regolamentazioni internazionali figuranti nell'allegato IV, parte II e le corrispondenti direttive particolari. Le autorità che rilasciano l'omologazione degli Stati membri accettano le omologazioni rilasciate conformemente a queste regolamentazioni e, se del caso, i relativi contrassegni di omologazione, in sostituzione delle omologazioni e/o contrassegni corrispondenti alle direttive particolari equivalenti. Le regolamentazioni internazionali precitate sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 10 Provvedimenti relativi alla conformità della produzione 1. Lo Stato membro che ha rilasciato un'omologazione prende i provvedimenti previsti all'allegato X, in relazione a detta omologazione, per accertare, se necessario in collaborazione con le autorità competenti che rilasciano l'omologazione degli altri Stati membri, se siano stati presi i provvedimenti necessari per garantire la conformità al tipo omologato dei veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche prodotti. 2. Lo Stato membro che ha rilasciato un'omologazione prende i provvedimenti previsti all'allegato X, in relazione a detta omologazione per accertare, se necessario in collaborazione con le autorità competenti che rilasciano l'omologazione degli altri Stati membri, se i provvedimenti di cui al paragrafo 1 continuino ad essere adeguati e se i veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche prodotti continuino ad essere conformi al tipo omologato. La verifica effettuata per assicurare la conformità al tipo omologato é limitata alle procedure di cui al punto 2 dell'allegato X ed alle direttive particolari contenenti requisiti specifici. Articolo 11 Non conformità al tipo omologato 1. Si ha non conformità al tipo omologato quando si constatano rispetto alla scheda di omologazione e/o nel fascicolo di omologazione divergenze che lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione non ha autorizzato ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 3 o 4. Non si può considerare che un veicolo non sia conforme al tipo omologato se sono rispettate le tolleranze previste da direttive particolari. 2. Se lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione constata che veicoli, componenti o entità tecniche accompagnati da un certificato di conformità o recanti un contrassegno di omologazione non sono conformi al tipo da esso omologato, esso prende i provvedimenti necessari affinché i veicoli, le componenti o le entità tecniche prodotti siano di nuovo conformi al tipo omologato. Le autorità che rilasciano l'omologazione di detto Stato membro notificano ai propri omologhi degli altri Stati membri i provvedimenti presi, che possono giungere fino al ritiro dell'omologazione. 3. Se uno Stato membro constata che veicoli, componenti o entità tecniche accompagnati da un certificato di conformità o recanti un contrassegno di omologazione non sono conformi al tipo omologato, può chiedere allo Stato membro che ha proceduto all'omologazione di verificare se i veicoli, i componenti o le entità tecniche siano conformi al tipo omologato. Tale verifica deve essere effettuata al più presto possibile e in ogni caso entro sei mesi dalla data della richiesta. 4. Nell'ipotesi: - di omologazione per tipo di veicolo, se la non conformità di un veicolo é dovuta esclusivamente alla non conformità di un sistema, componente o entità tecnica, oppure - di omologazione per tipo in più fasi, se la non conformità di un veicolo completato é dovuta esclusivamente alla non conformità di un sistema, componente o entità tecnica facente parte integrante di un veicolo incompleto, o alla non conformità dello stesso veicolo incompleto, le autorità competenti per l'omologazione del veicolo chiedono allo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione del sistema, componente o entità tecnica, oppure del veicolo incompleto, di prendere i provvedimenti necessari affinché sia ripristinata la conformità dei veicoli prodotti al tipo omologato. Tali provvedimenti devono essere presi il più presto possibile e in ogni caso entro sei mesi dalla data della richiesta, se necessario in cooperazione con lo Stato membro richiedente. Qualora venga accertata una mancanza di conformità, le autorità che rilasciano l'omologazione dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione del sistema, componente, entità tecnica o veicolo incompleto prendono i provvedimenti di cui al paragrafo 2. 5. Le autorità che rilasciano l'omologazione degli Stati membri si informano reciprocamente, entro il termine di un mese, del ritiro di un'omologazione e dei motivi che lo giustificano. 6. Se lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione contesta la non conformità di cui é stato informato, gli Stati membri interessati s'impegnano a risolvere la controversia. La Commissione CE é tenuta informata e procede, ove necessario, alle opportune consultazioni al fine di pervenire ad una soluzione. Articolo 12 Notifica delle decisioni e dei ricorsi esperibili Ogni decisione di rifiuto o di ritiro di omologazione, rifiuto di immatricolazione o divieto di vendita, presa in base alle disposizioni adottate in esecuzione del presente decreto, é debitamente motivata. Essa viene notificata all'interessato unitamente all'indicazione dei mezzi di ricorso previsti dalle legislazioni in vigore negli Stati membri e dei relativi termini di esperibilità. Articolo 13 Adeguamento degli allegati 1. é istituito un comitato per l'adeguamento al progresso tecnico, in appresso denominato "comitato", composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione CE. 2. Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico: - gli allegati della direttiva recepita con il presente decreto, o - le disposizioni contenute nelle direttive particolari, salve disposizioni contrarie in essa previste, sono adottate conformemente alla procedura prevista al paragrafo 3. Questa procedura é applicabile altresì per l'inserimento nelle direttive particolari di disposizioni relative all'omologazione di entità tecniche. 3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere é formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione CE. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri é attribuita la ponderazione di cui all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto. La Commissione CE adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione CE sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli é stata sottoposta la proposta, la Commissione CE adotta le misure proposte. 4. Il Consiglio, se adotta su proposta della Commissione una nuova direttiva particolare, adotta, in base alla stessa proposta, le opportune modifiche dei pertinenti allegati della direttiva recepita con il presente decreto. Articolo 14 Notifica delle autorità che rilasciano l'omologazione dei servizi tecnici 1. All'allegato XV del presente decreto figurano le indicazioni, gli indirizzi e i settori di competenza delle autorità italiane competenti al rilascio dell'omologazione nell'ambito del presente decreto. 2. All'allegato XVI del presente decreto figurano le indicazioni, gli indirizzi e le discipline di competenza dei servizi tecnici competenti alla effettuazione delle prove di omologazione. 3. Ai fini del presente decreto, non é considerato eccezionale l'uso di attrezzature esterne da parte dei servizi tecnici con l'accordo dell'autorità che rilascia l'omologazione. ARTICOLO 15 Disposizioni transitorie 1. Per quanto riguarda l'omologazione di veicoli, gli Stati membri applicano le disposizioni della direttiva 92/53/CE recepita con il presente decreto esclusivamente ai veicoli della categoria M1 muniti di motore a combustione interna in attesa che in sede Comunitaria sia adottata una nuova direttiva che estenda il campo di applicazione della direttiva 92/53/CE ai veicoli della categoria M1 muniti di motori diversi da quelli a combustione interna e ad altre categorie di veicoli. Nel frattempo, per l'omologazione dei veicoli delle altre categorie sono applicabili le disposizioni dell'art. 10 della direttiva 70/156/CE, nella versione modificata dalla direttiva 87/403/CE. 2. Fino al 31 dicembre 1995 per i veicoli completi e fino al 31 dicembre 1997 per i veicoli completati conformemente alla procedura di omologazione a più fasi, gli Stati membri applicano le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo I del presente decreto, solo a domanda del costruttore. Nel frattempo sono ammessi al rilascio della omologazione nazionale di veicoli, componenti ed entità tecniche e nonché l'immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione conformemente all'articolo 10 della direttiva 70/156/CE, nella versione modificata dalla direttiva 87/403/CE. 3. Fino al 31 dicembre 1997 per i veicoli completi e fino al 31 dicembre 1999 per i veicoli completati conformemente alla procedura, non sono applicabili ai veicoli, componenti ed entità tecniche di un tipo per cui sia stata rilasciata un'omologazione nazionale anteriormente, rispettivamente, al 1 gennaio 1996 o al 1 gennaio 1998,oppure a un tipo che uno Stato membro abbia immatricolato o di cui abbia autorizzato la vendita o la messa in circolazione anteriormente, rispettivamente, al 1 gennaio 1996 o al 1 gennaio 1998. Le omologazioni che sono state rilasciate conformemente alle direttive particolari e che rientrano nella predetta omologazione nazionale resteranno in vigore dopo il 31 dicembre 1997 per i veicoli completi e dopo il 31 dicembre 1999 per i veicoli completati, secondo la procedura di omologazione in più fasi, a meno che non sia applicabile una delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma della direttiva 70/156/CE nella versione modificata dalla direttiva recepita con il presente decreto. 4. Fatte salve le disposizioni previste all'articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e b) i paragrafi 3 e 4 non autorizzano gli Stati membri a concedere deroghe ad una disposizione di una direttiva particolare la quale stabilisce requisiti basati su un'armonizzazione totale per quanto riguarda l'omologazione e la prima messa in circolazione di un veicolo, componente o entità tecnica. 4. Note all'articolo 15. 4.1 L'articolo 15 detta le disposizioni transitorie limitando il campo di applicazione del decreto ai soli veicoli della categoria M1 muniti di motore a combustione interna e stabilendo che, nelle more dell'estensione del campo di applicazione della direttiva, seguitano ad applicarsi e norme dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CE nella versione da ultimo modificata dalla direttiva 87/403/CE. La direttiva 70/156/CE é stata recepita nell'ordinamento: per la parte giuridica: con legge 27 dicembre 1973 n. 942 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 25 gennaio 1974; per la parte relativa agli allegati tecnici: con decreto ministeriale del 29 marzo 1974 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974. La direttiva, nel corso degli anni é stata emendata dalle cinque direttive di seguito elencate unitamente agli estremi dei decreti di recepimento ed a quelli delle Gazzette Ufficiali nelle quali sono stati pubblicati. 78/315/CE, del 21 dicembre 1977 - Decreto ministeriale 30 giugno 1978 - S.O.G.U. n. 247, del 4 settembre 1978; 78/547/CE, del 12 giugno 1978 - Decreto ministeriale 18 ottobre 1978 - S.O.G.U. n. 70, del 12 marzo 1979; 80/1267/CE, del 16 dicembre 1980 - Decreto ministeriale 12 giugno 1981 - S.O.G.U. n. 274, del 6 ottobre 1981; 87/358/CE, del 25 giugno 1987 - Decreto ministeriale 30 giugno 1988, n. 386 - S.O.G.U. n. 208, del 5 settembre 1988; 87/403/CE, del 25 giugno 1987 - Decreto ministeriale 30 giugno 1988, n. 387 - S.O.G.U. n. 208, del 5 settembre 1988. Peraltro, il nuovo codice della strada, all'art. 231, ha abrogato la legge 27 dicembre 1973 n. 942; pertanto qui di seguito si riporta per memoria l'art. 10 della direttiva 70/156/CE come da ultimo emendata dalla 87/403/CE. "1. Dall'entrata in vigore della presente direttiva e man mano che entrano in applicazione le direttive particolari necessarie per procedere all'omologazione CE: negli Stati membri nei quali i veicoli o una categoria di veicoli tormano oggetto di un'omologazione di portata nazionale, le norme tecniche armonizzate sono applicate in luogo delle norme nazionali corrispondenti come fondamento di tale omologazione, se il richiedente di questa domanda; negli Stati membri, nei quali i veicoli o una categoria di veicoli non tormano oggetto di un'omologazione di portata nazionale, la vendita, l'immatricolazione, la messa in circolazione o l'utilizzazione di tali veicoli non può essere rifiutata o vietata per il tatto che sono state applicate delle norme tecniche armonizzate al posto di norme corrispondenti di fonte nazionale, se il costruttore o il suo mandatario ne hanno informato le autorità competenti di questi Stati; su richiesta del costruttore o del suo mandatario e dietro presentazione delle informazioni richieste dalla direttiva particolare, lo Stato membro compila la scheda di omologazione prevista dalla direttiva particolare in questione. Una copia di questa scheda é rilasciata al richiedente. Per lo stesso tipo di veicolo gli altri Stati membri accettano questo documento come prova che i controlli previsti sono stati effettuati. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 sono abrogate non appena diventano applicabili tutte le prescrizioni necessarie per procedere all'omologazione CE". Pertanto, in applicazione dell'articolo sopra richiamato, per le omologazioni nazionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi definiti nell'allegato II al presente decreto, diversi da quelli della categoria M1 con motore a combustione interna, continueranno ad applicarsi le procedure sino ad oggi seguite e che sono compendiate nel decreto ministeriale 16 gennaio 1995 n. 94. 4.2 Il comma 4 dell'Art. 15 stabilisce il principio della inderogabilità dalle norme contenute in direttive particolari basate sulla armonizzazione totale. In proposito si rammenta che le direttive di armonizzazione totale a tutt'oggi emanate sono quelle riguardanti l'impatto ambientale indicate agli oggetti 1), 2), e 41 della tabella figurante nella successiva nota 5. ARTICOLO 16 I documenti: Allegato I: Elenco completo delle informazioni da fornire per l'omologazione dei veicoli a motore Allegato II: Definizione delle categorie di veicoli e dei tipi di veicolo Allegato III: Scheda informativa per l'omologazione dei veicoli a motore Allegato IV: Elenco delle prescrizioni per l'omologazione dei veicoli a motore Allegato V: Procedure da seguire per l'omologazione dei veicoli Allegato VI: Scheda di omologazione CE per veicoli completi/completati Allegato VII: Sistema di numerazione Allegato VIII: Risultati delle prove Allegato IX: Certificato di conformità CE Allegato X: Conformità delle procedure di produzione Allegato XI: Natura e prescrizioni relative ai veicoli speciali Allegato XII: Limiti delle piccole serie e dei veicoli di fine serie Allegato XIII: Elenco delle omologazioni rilasciate in base alle direttive particolari Allegato XIV: Procedure da seguire per l'omologazione in più fas Allegato XV: Autorità italiane competenti al rilascio delle omologazioni Allegato XVI: Servizi tecnici competenti alla effettuazione delle prove di omologazione e delle ispezioni fanno a tutti gli effetti parte integrante del presente decreto. Roma, 8 maggio 1995 Il Ministro: CARAVALE Allegati: I, II, III (omissis) ALLEGATO IV ELENCO DELLE PRESCRIZIONI PER L'OMOLOGAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE PARTE I Elenco delle direttive particolari (Ove opportuno, tenendo conto del campo di applicazione e dell'ultima modifica di ciascuna delle direttive particolari sottoindicate) (omissis)
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