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NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Salute e sicurezza - D.M.

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Decreto Ministeriale 27 dicembre 2004
Recepimento della direttiva 2004/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004, che modifica le direttive 70/156/CE e 80/1268/CE del Consiglio per quanto riguarda la misurazione delle emissioni di biossido di carbonio ed il consumo di carburante dei veicoli N1.
 
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice; Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario; Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei loro dispositivi di equipaggiamento, in attuazione della direttiva 70/156/CE; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CE e 93/81/CE che modificano la direttiva 70/156/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE che, da ultimo, adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2002; Visto il decreto del Ministro dei trasporti 12 giugno 1981, di recepimento della direttiva 80/1268/CE relativa al consumo di carburante dei veicoli a motore, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 6 ottobre 1981; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 16 marzo 2000, di recepimento della direttiva 1999/100/CE che, da ultimo, adegua al progresso tecnico la direttiva 80/1268/CE relativa alle emissioni di biossido di carbonio ed al consumo di carburante dei veicoli a motore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000; Vista la direttiva 2004/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004, che modifica le direttive 70/156/CE e 80/1268/CE per quanto riguarda la misurazione delle emissioni di biossido di carbonio ed il consumo di carburante dei veicoli N1,pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 49 del 19 febbraio 2004; A d o t t a il seguente decreto: Art. 1. 1. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni é modificato come segue: a) nell'allegato IV, parte I, la riga 39 é sostituita dalla seguente: omissis (1) Nel caso di veicoli che possono essere alimentati sia con la benzina che con un combustibile gassoso ripetere per la benzina e per il combustibile gassoso. I veicoli in cui il sistema a benzina é utilizzato soltanto in casi di emergenza o per l'avviamento dei motore e in cui il serbatoio della benzina non può contenere più di 15 litri di benzina, sono considerati, ai fini della prova, come veicoli che funzionano unicamente con un combustibile gassoso.». Art. 2. 1. Gli allegati I e II del decreto del Ministro dei trasporti 12 giugno 1981, di recepimento della direttiva 80/1268/CE, e successive modificazioni, sono modificati in conformità all'allegato al presente decreto. Art. 3. 1. Se un veicolo prodotto da un carrozziere specializzato presenta le caratteristiche di una delle famiglie di veicoli fabbricate dal costruttore del veicolo base, il carrozziere può utilizzare i dati relativi alla produzione di CO2 ed al rendimento energetico fornito da tale costruttore. Art. 4. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, per i veicoli della categoria N1, classe I, e a decorrere dal 1° gennaio 2007 per i veicoli della categoria N1, classe II e III: a) non é più consentito rilasciare l'omologazione CE conformemente all'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni, ed b) é rifiutata l'omologazione di portata nazionale, ad eccezione dei casi in cui vengano invocate le disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni, se i valori relativi alle emissioni di CO2 ed al consumo di carburante non sono determinati conformemente alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dei trasporti 12 giugno 1981 come modificato da ultimo dal presente decreto. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2006 per i veicoli della categoria N1, classe I, e con effetto dal 1° gennaio 2008 per i veicoli della categoria N1, classi II e III: a) non sono considerati più validi i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni, ai fini dell'art. 7, comma 1, del decreto medesimo, e b) non é consentita l'immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione dei veicoli nuovi che non siano accompagnati da un certificato di conformità a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni, ad eccezione dei casi in cui vengano invocate le disposizioni dell'art. 8, comma 2, del decreto medesimo, se i valori relativi alle emissioni di CO2 ed al consumo di carburante non sono stati determinati conformemente alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dei trasporti 12 giugno 1981 come modificato da ultimo dal presente decreto. 3. Per i veicoli completati in più fasi della categoria N1 le date di cui ai commi 1 e 2 sono posticipate di dodici mesi. 4. Ai fini del presente articolo: a) per veicolo della categoria N1, classe I, si intende un veicolo N1 con una massa di riferimento non superiore a 1305 kg; b) per veicolo della categoria N1, classe II, si intende un veicolo N1 con una massa di riferimento maggiore di 1305 kg, ma non superiore a 1760 kg; c) per veicolo della categoria N1, classe III, si intende un veicolo N1 con una massa di riferimento superiore a 1760 kg. Art. 5. 1. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 dicembre 2004 Il Ministro: Lunardi Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2005 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 159


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