NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Governo - D.M.
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Decreto Ministeriale 19 giugno 2002, n. 165
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Regolamento di modifica del decreto ministeriale 13 giugno 1994, n. 495, recante: "Regolamento concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241"."
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IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITà CULTURALI Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti gli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che demandano ad un apposito regolamento la determinazione da parte delle pubbliche amministrazioni del termine entro cui deve concludersi ciascun tipo di procedimento e del relativo procedimento; Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1994, n. 495, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 1994, recante: "Regolamento concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini e i responsabili dei procedimenti"; ed in particolare l'articolo 10; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il "Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali"; Rilevata l'esigenza di modificare le disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 6 del citato decreto ministeriale n. 495 del 1994, in coerenza con i principi della legge 7 agosto 1990, n. 241; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 maggio 2002; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 1793 del 31 maggio 2002; Decreta: Art. 1. Modifica all'articolo 3 del decreto ministeriale 13 giugno 1994, n. 495 1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495, è sostituito dal seguente: "3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.". Art. 2. Modifica all'articolo 4 del decreto ministeriale 13 giugno 1994, n. 495 1. All'articolo 4, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma: "1-bis. La comunicazione prevista dal comma 1 non è dovuta per i procedimenti avviati ad istanza di parte, ed in particolare, per quelli disciplinati dagli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 35, 41, 43, 50, 51, 53, 55, 56, 59, 66, 68, 69, 72, 86, 102, 107, 108, 109, 113, 114, 151, 154 e 157 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, anche quando l'istanza è stata previamente valutata da una diversa amministrazione, in applicazione di norme di legge o di regolamento. è comunque fatta salva la possibilità per l'istante di presentare memorie o documenti.". Art. 3. Modifiche all'articolo 6 del decreto ministeriale 13 giugno 1994, n. 495 1. All'articolo 6, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495, dopo il comma 6, è inserito il seguente comma: "6-bis. Qualora, in sede di istruttoria, emerga la necessità di ottenere chiarimenti o di acquisire elementi integrativi di giudizio, ovvero di procedere ad accertamenti di natura tecnica, il responsabile del procedimento ne dà immediata comunicazione ai soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, nonchè, ove opportuno, all'amministrazione che ha trasmesso la documentazione da integrare. In tal caso, il termine per la conclusione del procedimento è interrotto, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, dalla data della comunicazione e riprende a decorrere dal ricevimento della documentazione o dall'acquisizione delle risultanze degli accertamenti tecnici. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
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