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NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Società industria e artigianato - D.M.

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Decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507
"Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato."
 
IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI Vista la legge 1 giugno 1939, n. 1089, concernente la tutela delle cose di interesse artistico e storico; Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5, concernente l'istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 23 luglio 1980, n. 502, concernente l'istituzione del comitato per il coordinamento e la disciplina della tassa di ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato; Vista la legge 25 marzo 1997, n. 78, concernente la soppressione della tassa di ingresso ai musei statali; Visti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati espressi, rispettivamente, nelle sedute del 24 settembre 1997 e del 25 settembre 1997; Visto il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nella adunanza del 3 novembre 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 5142 del 29 novembre 1997; Adotta il seguente regolamento: Norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato. Art. 1. Biglietti di ingresso 1. L'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato é consentito di regola dietro pagamento di un biglietto, la cui validità può prescindere dalla data di emissione. 2. La tipologia del biglietto di ingresso é la seguente: a) biglietto unico che consente l'accesso ad uno solo dei luoghi di cui al comma 1; b) biglietto cumulativo che consente l'accesso a più luoghi tra quelli indicati al comma 1; c) biglietto integrato che consente l'accesso ad uno o più dei luoghi indicati al comma 1, insieme ad uno o più monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini non statali nonché mostre o altre manifestazioni culturali, statali e non statali. 3. La tipologia dei biglietti di ingresso di cui alle lettere b) e c) del comma 2 non esclude l'accesso ai luoghi di cui al comma 1 mediante biglietto unico. 4. In relazione a particolari esigenze possono essere previsti altri tipi di biglietti. 5. I biglietti di ingresso possono consistere in una carta, tessera magnetica o elettronica, leggibili da idonee apparecchiature poste all'ingresso degli istituti. Note alle premesse: - L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, dispone:"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali". - Il D.L. 14 dicembre 1974, n. 657, recante "Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l'ambiente", é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 19 dicembre 1974. é stato convertito in legge con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 14 febbraio 1975. - La legge 23 luglio 1980, n. 502, recante "Istituzione del comitato per il coordinamento e la disciplina della tassa di ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato", é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 30 agosto 1980. - La legge 1 giugno 1939, n. 1089, recante "Tutela delle cose d'interesse artistico e storico", é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1939. - La legge 25 marzo 1997, n. 78, recante "Soppressione della tassa d'ingresso ai musei statali", é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 1997. Art. 2. Sistema di emissione, distribuzione vendita e verifica dei biglietti 1. I biglietti di ingresso, di cui all'articolo 1, sono posti in vendita anche attraverso l'utilizzo di apparecchiature informatiche. 2. Il direttore generale dell'ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici, fatte salve le competenze di cui al comma 3, può affidare in concessione, mediante convenzioni ad enti e soggetti pubblici o privati, i sistemi di gestione - ivi compresa eventualmente la distribuzione e la vendita - e di verifica dei biglietti di ingresso, da realizzare anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche e telematiche. 3. Con convenzioni anche integrative di quelle previste dal comma 2, i capi degli istituti periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali possono affidare in concessione ad enti e soggetti pubblici o privati la distribuzione e vendita dei biglietti di ingresso. 4. Le convenzioni possono anche prevedere la corresponsione da parte del concessionario di un corrispettivo globale per il servizio di vendita dei biglietti, il cui importo, fissato sulla base degli introiti realizzati nell'anno precedente, non può essere inferiore all'85 per cento degli importi medesimi e viene adeguato annualmente in relazione alle variazioni degli incassi verificatisi nel periodo medesimo. 5. Agli affidamenti in concessione di cui ai commi 2 e 3 si applicano le vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici di servizi. 6. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali può stipulare, sia a livello centrale che periferico, convenzioni con soggetti pubblici e privati per l'abbinamento del biglietto di ingresso agli istituti espositivi di cui all'articolo 1, comma 1, con quelli di altri organismi convenzionati o con altre attività anche non espositive. 7. Le convenzioni di cui ai commi 2 e 3 debbono prevedere l'obbligo del versamento degli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso alla competente sezione di tesoreria dello Stato nei cinque giorni successivi alla riscossione. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di responsabilità amministrativa contabile, non si applicano nei riguardi delle convenzioni previste dal comma 4 le norme in materia di conti giudiziali. 8. Le convenzioni possono anche regolare la pubblicità e le altre forme di promozione commerciale sui biglietti di ingresso. 9. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali esercita il controllo sull'attività dei concessionari anche mediante verifiche ed ispezioni. Art. 3. Comitato per i biglietti di ingresso 1. é istituito il comitato per i biglietti di ingresso composto da: a) il direttore generale dell'ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici, con funzioni di Presidente; b) tre soprintendenti per i beni artistici e storici; c) due soprintendenti per i beni archeologici; d) un soprintendente per i beni ambientali e architettonici. 2. Il comitato é nominato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali e rimane in carica quattro anni. 3. Il direttore generale dell'ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici, su proposta del capo dell'istituto, sentito il comitato, stabilisce l'importo dei biglietti di ingresso. Il prezzo del biglietto include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni previste dall'articolo 2. 4. Il direttore generale dell'ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici, sentito il comitato, stabilisce ogni anno, nel limite massimo del 5 per cento, la percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici. Art. 4. Libero ingresso e ingresso gratuito 1. Il libero ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato é autorizzato nei luoghi i cui introiti siano inferiori alle spese di riscossione, calcolate sulla base dei costi diretti ed indiretti sostenuti dall'Amministrazione per i beni culturali e ambientali nell'anno precedente. 2. Il direttore generale dell'ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici, sentito il comitato per i biglietti di ingresso, può stabilire che in occasione di particolari avvenimenti si acceda liberamente ai luoghi di cui all'articolo 1, comma 1. 3. L'ingresso gratuito é consentito: a) alle guide turistiche nell'esercizio della propria attività professionale, mediante esibizione di valida licenza, rilasciata dalla competente autorità; b) agli interpreti turistici quando occorra la loro opera a fianco della guida, mediante esibizione di valida licenza rilasciata dalla competente autorità; c) al personale del Ministero per i beni culturali e ambientali; d) ai membri dell'I.C.O.M. (International Council of Museums); e) ai cittadini italiani che non abbiano compiuto il diciottesimo o che abbiano superato il sessantesimo anno di età. I visitatori minori di anni dodici debbono essere accompagnati; f) a gruppi o comitive di studenti delle scuole italiane, statali e non statali, accompagnati dai loro insegnanti, previa prenotazione, nel contingente stabilito dal capo dell'istituto. 4. Per ragioni di studio o di ricerca, attestate da istituzioni scolastiche o universitarie, da accademie, da istituti di ricerca e di cultura italiani o stranieri, da organi del Ministero per i beni culturali e ambientali, ovvero per particolari e motivate esigenze, i capi degli istituti possono consentire ai soggetti che ne facciano richiesta l'ingresso gratuito per periodi determinati. 5. Per le ragioni e le esigenze di cui al comma 4, il direttore generale dell'ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici può rilasciare a singoli soggetti tessere di durata annuale di ingresso gratuito a tutti i monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato, nonché individuare - previo parere del comitato per i biglietti di ingresso - categorie di soggetti alle quali consentire, per determinati periodi, l'ingresso gratuito ai medesimi luoghi. Art. 5. Orario di apertura e di chiusura 1. Gli orari di apertura dei luoghi di cui all'articolo 1, comma 1, sono stabiliti dai rispettivi capi di istituto in modo da assicurare la più ampia fruizione del patrimonio culturale nazionale. 2. Entro il mese di ottobre il Ministero adotta il calendario di apertura dei luoghi espositivi di cui all'articolo 1, comma 1, con l'indicazione dell'orario e dell'eventuale giorno di chiusura infrasettimanale. 3. In relazione a particolari esigenze il capo dell'istituto può modificare l'orario di accesso del pubblico all'istituto. 4. Il direttore generale dell'ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici, su richiesta motivata del capo d'istituto, può autorizzare la chiusura temporanea dell'istituto medesimo. Art. 6. Norme transitorie 1. Fino alla completa attivazione dei sistemi di emissione, gestione, verifica, distribuzione e vendita dei biglietti di ingresso, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare ad essere venduti gli attuali biglietti, anche in concomitanza con l'attivazione di sistemi informatici. Per la relativa contabilità e rendicontazione si provvede con le modalità previste dalla normativa vigente alla data di adozione del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 11 dicembre 1997 Il Ministro: Veltroni Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1998 Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 23


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