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Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 29
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di catasto e libro fondiario.
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;
Sentita la commissione paritetica prevista dall'art. 65 dello statuto speciale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;


Emana il seguente decreto legislativo:


Art. 1.
1. Le funzioni amministrative in materia di catasto terreni e di catasto edilizio urbano, di cui all'articolo 2, sono allocate con legge regionale tra gli enti locali, salve quelle esercitate direttamente dalla Regione in quanto strettamente necessarie alle esigenze di adeguatezza e unitarietà.


Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'art. 65 dello statuto speciale approvato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1° febbraio 1963, é il seguente:
«Art. 65. Con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente statuto e quelle relative al trasferimento all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione.».


Art. 2.
1. Le funzioni amministrative di cui all'articolo 1 concernono:
a) la conservazione, l'utilizzazione e l'aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché, anche su iniziativa dell'Amministrazione finanziaria statale e comunque d'intesa con quest'ultima, la revisione degli estimi e del classamento, ferma l'applicazione della disciplina generale sulla materia nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa nel termine di sessanta giorni;
b) la rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti sugli immobili;
c) il rilevamento e l'aggiornamento topografico e la formazione di mappe e di cartografia catastali;
d) l'elaborazione di osservazioni geodetiche e l'esecuzione delle ompensazioni di reti trigonometriche e di livellazione.
2. Alle riunioni del Comitato direttivo, comunque denominato, dell'Agenzia del territorio o di altro organismo istituito ai sensi dell'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, partecipano, quando vengono trattate questioni di diretto interesse del Friuli-Venezia Giulia, anche rappresentanti della Regione o degli enti locali direttamente interessati.
3. La Regione é delegata a stabilire, in conformità ai criteri fissati dallo Stato e comunque in armonia con i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, le tipologie e gli importi dei tributi speciali catastali e li riscuote.
Gli introiti relativi confluiscono nel bilancio della Regione che, in relazione alle funzioni esercitate dagli enti locali, li ripartisce fra questi ultimi.


Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 («Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O.:
«Art. 67 (Organismo tecnico). - 1. Allo svolgimento dei compiti di cui alle lettere d), g) e h) del comma 1, dell'art. 65, e al coordinamento delle funzioni mantenute allo Stato e di quelle attribuite ai comuni, si provvede attraverso l'istituzione, con i decreti legislativi di cui all'art. 9 del presente decreto legislativo, di un apposito organismo tecnico, assicurando la partecipazione delle amministrazioni statali e dei comuni.
2. Alla formazione di mappe e di cartografia catastale e speciale, al rilevamento e aggiornamento topografico, all'elaborazione di osservazioni geodetiche e all'esecuzione delle compensazioni di reti trigonometriche e di livellazione, provvedono, per quanto di rispettivo interesse, lo Stato, le regioni, le province e i comuni, anche attraverso alle comunità montane, avvalendosi di norma dell'organismo tecnico di cui al comma 1.
3. Allo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 i comuni possono, al fine di contenere le spese, provvedere anche mediante convenzioni con l'organismo tecnico di cui allo stesso comma 1 e le amministrazioni che svolgono corrispondenti funzioni a livello centrale.».


Art. 3.
1. L'individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da attribuire ai sensi del presente decreto legislativo é effettuata con atto di intesa tra lo Stato e la Regione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
2. Le risorse finanziarie da attribuire alla Regione, nel rispetto delle previsioni statutarie, non possono essere di entità inferiore al novantacinque per cento delle spese effettivamente sostenute dallo Stato ell'ultimo esercizio finanziario. L'ammontare di tali risorse é determinato al netto dei tributi speciali introitati nel medesimo esercizio.
3. L'Agenzia del territorio, o altra struttura che dovesse subentrare ad essa, continua a svolgere le funzioni indicate nell'articolo 2, comma 1, senza oneri per la Regione e gli enti locali, fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 1, continuando a introitare, fino a tale data, i tributi di cui all'art. 2, comma 3.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 1, il personale in servizio nell'Agenzia del territorio, o altra struttura che dovesse subentrare ad essa, operante nel territorio del Friuli-Venezia Giulia, é comandato per l'esercizio delle funzioni conferite dal presente decreto, nel numero individuato nell'intesa di cui al comma 1. Con l'intesa di cui al comma 1 possono essere previste, anche per fasi temporanee successive, modalità diverse di utilizzo del personale.
Alla Regione sono date in uso gratuito le relative risorse strumentali ed organizzative, comprese quelle informatiche.


Art. 4.
1. Al fine di valutare l'impatto organizzativo e gestionale e il rapporto costi-benefici derivanti dall'eventuale processo di estensione del sistema tavolare di pubblicità immobiliare all'intero territorio regionale, la Regione é autorizzata ad individuare un comune, o un ambito non superiore a tre comuni, presso il quale procedere, in via sperimentale e senza alcun effetto giuridico, all'impianto dei libri fondiari.
2. Al termine della sperimentazione di cui al comma 1, lo Stato e la Regione ne valutano congiuntamente gli esiti.
3. Gli oneri derivanti dalla sperimentazione di cui al comma 1 sono totalmente a carico della Regione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a Roma, addì 28 gennaio 2008
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lanzillotta, Ministro per gli affari generali e le autonomie locali
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Scotti


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