IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 1 della legge 6 dicembre 1993, n. 499, recante delega al Governo per la riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1994;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1994;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
E M A N A il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Fanciulli ed adolescenti
1. L'art. 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, é sostituito dal seguente:
"Art. 26 (Sanzioni). - 1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 5, primo comma, lettere a), limitatamente ai lavori per i quali non può essere consentita l'occupazione ai sensi dell'art. 6, b), d) ed e), della presente legge é punita con l'arresto fino a sei mesi.
2. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 5, primo comma, lettere a), in relazione ai lavori per i quali può essere consentita l'occupazione ai sensi dell'art. 6, f) e g), é punita con l'arresto da uno a quattro mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni.
3. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 5, primo comma, lettera c), 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 21 e 22 é punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni.
4. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 19 e 20 é punita con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.
5. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 5, primo comma, lettera h), 7, 11, 17, secondo comma, e 23 é punita con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni.
6. Le sanzioni previste per l'inosservanza degli articoli 3, 4 e 5 si applicano in misura non inferiore alla metà del massimo a chi, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, ne consente l'avvio al lavoro in violazione delle disposizioni contenute nei medesimi articoli.
7. L'autorità competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative previste dal presente articolo e ad emettere l'ordinanza di ingiunzione é l'ispettorato del lavoro.".
2. Per le violazioni di cui agli articoli 19, 20 e 23 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, sanzionate ai sensi dell'art. 26 della medesima legge, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, non é ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 499/1993 é il seguente:
"Art. 1. - 1. Il Governo della Repubblica é delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria relativa ai rapporti di lavoro, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) in materia di assunzione dei lavoratori:
1) mantenere la sanzione penale per l'illecita intermediazione ed interposizione nella costituzione del rapporto di lavoro, anche in riferimento ai lavoratori provenienti da Paesi extracomunitari, riformulando le norme in modo da rendere più precisa e rigorosa l'identificazione del mero appalto di mano d'opera, con particolare riguardo all'effettivo trasferimento del rischio di impresa, alla reale consistenza dell'impresa appaltatrice ed alle sue capacità tecniche ed organizzative, prevedendo la pena alternativa dell'arresto non superiore a due anni o dell'ammenda non superiore a lire dieci milioni, con esclusione di ogni comminatoria proporzionale, e stabilendo la sola pena dell'arresto per le ipotesi di maggiore gravità nello sfruttamento della mano d'opera illecitamente appaltata;
2) mantenere la sanzione penale di cui all'art. 4, comma 8, della legge 10 aprile 1991, n. 125;
3) trasformare in illeciti amministrativi tutti gli altri reati previsti in materia di costituzione del rapporto di lavoro e di assunzioni obbligatorie, prevedendo la sanzione pecuniaria non superiore a lire dieci milioni, nonché le sanzioni amministrative accessorie corrispondenti alle pene accessorie dei reati depenalizzati ed equiparando in particolare l'avviamento irregolare al lavoro dei lavoratori provenienti da Paesi extracomunitari a quello dei lavoratori italiani e comunitari;
b) in materia di tutela della sicurezza e dell'igiene del lavoro:
1) stabilire, per le contravvenzioni previste da leggi speciali, una causa di estinzione del reato consistente nell'adempimento, entro un termine non superiore al limite fissato dalla legge, alle prescrizioni obbligatoriamente impartite dagli organi di vigilanza allo scopo di eliminare la violazione accertata, nonché nel pagamento in sede amministrativa di una somma pari ad un quarto del massimo dell'ammenda comminata per ciascuna infrazione;
2) prevedere che gli organi di vigilanza riferiscano in ogni caso all'autorità giudiziaria la notizia di reato inerente la contravvenzione e, successivamente, l'esito della verifica dell'adempimento prescritto, coordinando le nuove disposizioni con la disciplina relativa allo svolgimento delle indagini preliminari, all'esercizio dell'azione penale e alla prescrizione;
3) prevedere per le contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro la pena alternativa dell'arresto non superiore a sei mesi o dell'ammenda non superiore a lire otto milioni, opportunamente graduate in rapporto alla gravità degli illeciti; stabilire che l'ammenda per reati previsti da leggi entrate in vigore prima del 16 dicembre 1981 sia comunque non inferiore, quanto al massimo, al quadruplo dell'attuale ammontare e che l'ammenda per reati previsti da leggi entrate in vigore in epoca successiva sia comunque non inferiore, quanto al massimo, all'attuale ammontare;
c) in materia di tutela del lavoro minorile, delle lavoratrici madri e dei lavoratori a domicilio:
1) mantenere la sanzione penale per le norme concernenti la sicurezza del lavoro e le condizioni psico-fisiche del lavoratore, prevedendo la pena alternativa dell'arresto non superiore a sei mesi o dell'ammenda non superiore a lire dieci milioni e, nei casi di maggiore gravità con riferimento al pericolo concreto per la salute, la sola pena dell'arresto;
2) trasformare in illeciti amministrativi tutti gli altri reati, prevedendo la sanzione pecuniaria non superiore a lire cinque milioni, nonché le sanzioni amministrative accessorie corrispondenti alle pene accessorie dei reati depenalizzati;
d) in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, operate sulla retribuzione da parte del datore di lavoro, subordinare la punibilità al mancato versamento, entro un termine determinato, di quanto dovuto, fermo restando, in ogni caso, quanto disposto dall'art. 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
e) salvo quanto stabilito nelle lettere a), b), c) ed), trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni in materia di lavoro punite con la sola pena dell'ammenda, nonché il delitto previsto dall'art. 509, primo comma, del codice penale, prevedendo, a titolo di sanzione amministrativa, il pagamento di una somma di denaro di ammontare non superiore a lire due milioni, con esclusione di ogni forma di sanzione proporzionale, nonché le sanzioni amministrative accessorie corrispondenti alle pene accessorie dei reati depenalizzati; prevedere per la contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 22 luglio 1961, n. 628, la pena dell'arresto non superiore a due mesi o dell'ammenda non superiore a lire un milione; abrogare l'art. 509, comma secondo, del codice penale;
f) prescrivere eventuali limitazioni alla facoltà di pagamento in misura ridotta, in ragione della gravità dell'illecito;
g) emanare le norme di attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo, le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio; individuare l'autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative inerenti agli illeciti depenalizzati, tenendo conto della natura degli illeciti e delle attribuzioni delle amministrazioni interessate.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per la materia di cui al presente articolo, che si pronunciano entro quindici giorni dalla comunicazione degli schemi di decreto. Tale comunicazione deve avvenire almeno un mese prima della scadenza della delega".
Note all'art. 1:
- La legge n. 977/1967 reca: "Tutela del lavoro deifanciulli e degli adolescenti". Si trascrive il testo degliarticoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18,19, 20, 21, 22 e 23 di detta legge:
"Art. 3. - L'età minima per l'ammissione al lavoro,anche degli apprendisti, é fissata a 15 anni compiuti.
In agricoltura e nei servizi familiari l'età minima perl'ammissione al lavoro dei fanciulli é fissata a 14 annicompiuti, purché ciò sia compatibile con le esigenze particolari di tutela della salute e non comporti trasgressione dell'obbligo scolastico".
"Art. 4. - Nelle attività non industriali, in deroga a quanto previsto nel precedente art. 3, i fanciulli di età non inferiore ai 14 anni compiuti possono essere occupati in lavori leggeri che siano compatibili con le particolari esigenze di tutela della salute e non comportino trasgressione dell'obbligo scolastico e sempreché non siano adibiti al lavoro durante la notte e nei giorni festivi.
I lavori leggeri, di cui al comma precedente, sono determinati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti il Consiglio superiore di sanità e le associazioni sindacali.
(Il terzo comma é stato abrogato dall'art. 3 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 365)".
"Art. 5. - Non possono essere adibiti:
a) i fanciulli e gli adolescenti di étà inferiore agli anni 16 e le donne fino agli anni 18 ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri determinati a norma dell'art. 6 della presente legge;
b) i fanciulli e gli adolescenti di età inferiore agli anni 16 e le donne fino agli anni 18 a lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione delle macchine che sono in moto;
c) i fanciulli e gli adolescenti di età inferiore agli anni 16, anche da parte dei rispettivi genitori, ascendenti e tutori, a mestieri girovaghi di qualunque genere;
d) i fanciulli e gli adolescenti ai lavori sotterranei delle cave, miniere, torbiere, gallerie;
e) i fanciulli e gli adolescenti al sollevamento di pesi e al trasporto di pesi su carriole e su carretti a braccia a due ruote, quando tali lavori si svolgono in condizioni di speciale disagio e di pericolo, nonché ai lavori estrattivi a cielo aperto nelle cave, miniere, torbiere e ai lavori di carico e scarico nei forni delle zolfare di Sicilia;
f) i fanciulli e gli adolescenti nelle sale cinematografiche e alla preparazione di spettacoli di ogni genere, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo precedente;
g) i fanciulli e gli adolescenti alla manovra e al traino dei vagonetti;
h) i fanciulli e gli adolescenti alla somministrazione al minuto di bevande alcooliche".
"Art. 6. - Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti il Consiglio superiore di sanità e le associazioni sindacali, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge sono determinati, in relazione agli sviluppi tecnologici e con riguardo anche alle attività non industriali, i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri per i quali é vietata l'occupazione dei fanciulli e degli adolescenti che non abbiano compiuto i 16 anni e delle donne fino a 18 anni, nonché i lavori per i quali la occupazione degli stessi può essere consentita dall'Ispettorato provinciale del lavoro previa valutazione delle cautele e delle condizioni necessarie a garantirne la salute e l'integrità fisica".
"Art. 7. - L'occupazione dei fanciulli e degli adolescenti é subordinata all'osservanza di condizioni soddisfacenti di lavoro, idonee a garantire la salute, lo sviluppo fisico e la moralità".
"Art. 8. - I fanciulli e gli adolescenti possono essere ammessi al lavoro purché siano riconosciuti idonei all'attività lavorativa cui saranno adibiti, a seguito di esame medico.
L'esito della visita medica deve essere comprovato da apposito certificato da allegare al libretto di lavoro.
Qualora il medico ritenga che i minori predetti non siano idonei a tutti o ad alcuni dei lavori di cui agli articoli 6 e 14, deve specificare nel certificato i lavori ai quali non possono essere adibiti".
"Art. 9. - L'idoneità dei fanciulli e degli adolescenti al lavoro cui sono addetti deve essere accertata mediante visite mediche periodiche.
Tali visite devono essere effettuate ad intervalli non superiori ad un anno; il loro esito deve essere comprovato da apposito certificato da allegare al libretto di lavoro.
Per le lavorazioni industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche od infettanti o che risultano comunque nocive, indicate nelle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, le visite mediche periodiche devono eseguirsi a termini del citato decreto del Presidente della Repubblica.
Per le attività non industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche od infettanti o che risultano comunque nocive, la periodicità delle visite é determinata con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le associazioni sindacali, entro un anno dell'entrata in vigore della presente legge".
"Art. 10. - L'obbligo dell'esame medico preventivo e periodico é esteso ai minori di 18 ai 21 anni che siano assunti o adibiti alle lavorazioni di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo precedente".
"Art. 11. - La visita medica preventiva é eseguita dall'ufficiale sanitario o da un medico di particolare competenza da lui designato, a spese del datore di lavoro.
L'ufficiale sanitario, in ogni caso, rilascia gratuitamente il relativo certificato.
Le visite periodiche di controllo sono eseguite dall'ufficiale sanitario, a cura e spese del datore di lavoro.
L'Ispettorato provinciale del lavoro può disporre in qualsiasi momento il rinnovo delle visite mediche, preventiva o periodica, ovvero eseguirle direttamente".
"Art. 12. - I minori che, a seguito di visita medica di controllo, risultino non idonei ad un determinato lavoro non possono essere ulteriormente adibiti allo stesso".
"Art. 14. - I fanciulli e gli adolescenti possono essere - salvo il divieto stabilito dalla lettera e) dell'art. 5 - adibiti ai lavori di trasporto e sollevamento di pesi, purché questi non superino i seguenti limiti:
a) trasporto a braccia e a spalla, per i soli lavori agricoli:
fanciulli maschi. . . . . . . . . . . . . kg. 10
fanciulli femmine . . . . . . . .. . . . " 5
adolescenti maschi. . . . . . . . . . " 20
adolescenti femmine . . . . .. .. . " 15
b) trasporto con carretti a una o a due ruote su strada piana: cinque volte i pesi indicati alle lettere a), compreso il peso del veicolo;
c) trasporto con carretti a tre od a quattro ruote su strada piana: otto volte i pesi indicati alla lettera a) compreso il peso del veicolo;
d) trasporto con carretti su guida di ferro: venti volte i pesi indicati alla lettera a), compreso il peso dei veicoli.
Per quanto riguarda le donne minori in stato di gravidanza si applica il divieto di cui all'art. 4 della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri".
"Art. 15. - é vietato adibire al lavoro notturno i fanciulli e gli adolescenti, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 4".
"Art. 17. - I minori che abbiano compiuto gli anni 16 possono essere, eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario, adibiti al lavoro notturno quando si verifichi un caso di forza maggiore che ostacoli il funzionamento dell'azienda.
Il datore di lavoro deve darne immediata comunicazione all'Ispettorato provinciale del lavoro, indicando le condizioni costituenti la forza maggiore, il numero dei minori e le ore in cui sono stati occupati".
"Art. 18. - Per i fanciulli, liberi da obblighi scolastici, l'orario di lavoro non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.
Per gli adolescenti l'orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali".
"Art. 19. - I fanciulli e gli adolescenti non possono essere adibiti al trasporto di pesi per più di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto.
I fanciulli e gli adolescenti non possono essere adibiti a lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi; ove questo sistema di lavorazione sia consentito dai contratti collettivi di lavoro, la partecipazione dei fanciulli e degli adolescenti può essere autorizzata dall'Ispettorato provinciale del lavoro".
"Art. 20. - L'orario di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti non può durare senza interruzione più di 4 ore e mezza. Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 4 ore e mezza, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di un'ora almeno.
I contratti collettivi possono ridurre la durata del riposo a mezz'ora.
La riduzione di cui al comma precedente, in difetto di disposizioni di contratti collettivi, può essere autorizzata dall'Ispettorato provinciale del lavoro, sentite le competenti associazioni sindacali, quando il lavoro non presenti carattere di pericolosità o gravosità.
L'Ispettorato provinciale del lavoro può proibire la permanenza nei locali di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti durante i riposi intermedi".
"Art. 21. - In deroga a quanto disposto dall'art. 20, l'Ispettorato provinciale del lavoro può, nei casi in cui il lavoro presenti carattere di pericolosità o gravosità, prescrivere che il lavoro dei fanciulli e degli adolescenti non duri senza interruzione più di 3 ore, stabilendo anche la durata del riposto intermedio".
"Art. 22. - Il riposo domenicale e settimanale dei minori é disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia.
In ogni caso, ai minori deve essere assicurato un riposo continuativo di almeno 24 ore decorrenti dalla mezzanotte del sabato.
Ai minori occupati nelle rappresentazioni di spettacoli, nonché in riprese dirette della Radiotelevisione, il riposo settimanale può essere concesso in giorno diverso dalla domenica".
"Art. 23. - I fanciulli e gli adolescenti hanno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite che non può essere inferiore a giorni 30 per coloro che non hanno compiuto i 16 anni e a giorni 20 per coloro che hanno superato i 16 anni di età.
i contratti collettivi di lavoro possono regolare le modalità di godimento delle ferie".
- Il testo dell'art. 16 della legge n. 689/1981 (Modifiche al sistema penale) é il seguente:
"Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - é ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi é stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
Nei casi di violazione (del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e) dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, (rispettivamente l'art. 138 del testo unico approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate dall'art. 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e) l'art. 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383.
Il pagamento in misura ridotta é ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione".
Il comma secondo del citato art. 16 é stato abrogato dall'art. 231 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alla parte relativa al testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.
Art. 2.
Lavoratrici madri
1. L'art. 31 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, é sostituito dal seguente:
"Art. 31. - 1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3, primo, secondo e terzo comma, 4 e 5 é punita con l'arresto fino a sei mesi.
2. L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 2 é punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire cinque milioni.
3. L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 10 e il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui all'art. 7 della presente legge sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.
4. L'autorità competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative previste dal presente articolo e ad emettere l'ordinanza di ingiunzione é l'ispettorato del lavoro.".
2. Per le violazioni di cui all'art. 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sanzionate ai sensi dell'art. 31 della medesima legge, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, non é ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Note all'art. 2:
- La legge n. 1204/1971 reca: "Tutela delle lavoratrici madri". Si trascrive il testo degli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 10 di detta legge:
"Art. 2. - Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gestazione fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro previsto dall'art. 4 della presente legge, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro novanta giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza, all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:
a) di colpa grave da parte della lavoratrice,
costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa é addetta;
c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice é stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine.
Le lavoratrici addette ad industrie e lavorazioni che diano luogo a disoccupazione stagionale, di cui alla tabella annessa al decreto ministeriale 30 novembre 1964, e successive modificazioni, le quali siano licenziate a norma della lettera b) del terzo comma del presente articolo, hanno diritto, per tutto il periodo in cui opera il divieto di licenziamento, alla ripresa dell'attività lavorativa stagionale e, sempreché non si trovino in periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, alla precedenza nelle riassunzioni.
Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attività dell'azienda o del reparto cui essa é addetta, sempreché il reparto stesso abbia autonomia funzionale".
"Art. 3. - é vietato adibire al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. In attesa della pubblicazione del regolamento di esecuzione della presente legge, i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri restano determinati dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1953, n. 568.
Le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni per il periodo per il quale é previsto il divieto di cui al comma precedente.
Le lavoratrici saranno, altresì, spostate ad altre mansioni durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto nei casi in cui l'ispettorato del lavoro accerti che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.
Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Si applicano le norme di cui all'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora le lavoratrici vengano adibite a mansioni equivalenti o superiori".
"Art. 4. - é vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto.
L'astensione obbligatoria dal lavoro é anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.
Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali".
"Art. 5. - L'ispettorato del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a) del precedente articolo, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dall'ispettorato stesso, per i seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo il disposto del precedente art. 3".
"Art. 7. - La lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di astensione obbligatoria di cui alla lettera c) dell'art. 4 della presente legge, per un periodo, entro il primo anno di vita del bambino, di sei mesi, durante il quale le sarà conservato il posto.
La lavoratrice ha diritto, altresì, ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore atre anni, dietro presentazione di certificato medico.
I periodi di assenza di cui ai precedenti commi sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia".
"Art. 10. - Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo é uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro é inferiore a sei ore.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro.
Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.
I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno, e in tal caso non comportano il diritto ad uscire dall'azienda, quando la lavoratrice voglia usufruire della camera di allattamento o dell'asilo nido, istituiti dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne".
- Per il testo dell'art. 16 della legge n. 689/1981 si veda in nota all'art. 1.
Art. 3.
Lavoratori a domicilio
1. L'art. 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, é sostituito dal seguente:
"Art. 13. - 1. Il committente lavoro a domicilio il quale contravviene alla disposizione di cui all'art. 2, primo comma, é punito con l'arresto fino a sei mesi.
2. Il committente lavoro a domicilio che contravviene alle disposizioni di cui all'art. 3, primo e terzo comma, é punito con la sanzione amministrativa di lire cinque milioni.
3. Il committente lavoro a domicilio che contravviene alle disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10, primo comma, é punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.
4. Il committente lavoro a domicilio che contravviene alle disposizioni di cui all'art. 2, secondo comma, 3, quinto e sesto comma, e 10, secondo e quarto comma, é punito con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni.
5. Per le violazioni alla disposizione di cui all'art. 2, quarto comma, si applicano al committente lavoro a domicilio ed agli intermediari le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di collocamento, intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro. Le medesime sanzioni si applicano al committente lavoro a domicilio per le violazioni alla disposizione di cui all'art. 4, terzo comma.
6. Nel caso previsto dall'art. 3, primo e terzo comma, l'ordinanza di ingiunzione é comunicata alla commissione per il controllo del lavoro a domicilio affinché provveda senza ritardo all'iscrizione d'ufficio prevista dall'art. 5, secondo comma.
7. Restano salve, in ogni caso, le sanzioni e le penalità comminate per le infrazioni alle norme in materia di assicurazioni sociali, di collocamento, di tutela delle lavoratrici madri e, in quanto applicabili, di tutela del lavoratore.
8. L'autorità competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative previste dal presente articolo e ad emettere l'ordinanza di ingiunzione é l'ispettorato del lavoro.".
2. Per le violazioni di cui agli articoli 3, primo e terzo comma, 8, primo comma, e 10, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, sanzionate ai sensi dell'art. 13 della medesima legge, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, non é ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Note all'art. 3:
- La legge n. 877/1973 reca: "Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio". Si trascrive il testo degli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 10 di detta legge:
"Art. 2. - Non é ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o la incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
é fatto divieto alle aziende interessate da programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e di conversione che abbiano comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro, di affidare lavoro a domicilio per la durata di un anno rispettivamente dall'ultimo provvedimento di licenziamento e dalla cessazione delle sospensioni.
Le domande di iscrizione al registro di cui all'art. 3 dovranno essere respinte quando risulti che la richiesta di lavoro da eseguirsi a domicilio viene fatta a seguito di cessione - a qualsiasi titolo - di macchinari e attrezzature trasferite fuori dell'azienda richiedente e che questa intenda in tal modo proseguire lavorazioni per le quali aveva organizzato propri reparti con lavoratori da essa dipendenti.
é fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di mediatori o di intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell'interesse del quale hanno svolto la loro attività".
"Art. 3. - I datori di lavoro che intendono commettere lavoro, ai sensi dell'art. 1 della presente legge, sono obbligati ad iscriversi in apposito 'registro dei committenti istituito presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
A cura dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione i datori di lavoro sono classificati in apposito schedario suddivisi per i vari tipi di lavoro a domicilio.
Qualora il datore di lavoro distribuisca o faccia eseguire lavoro a domicilio in più province dovrà essere iscritto nel registro di ciascuna provincia.
L'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione deve trasmettere alle dipendenti sezioni comunali l'elenco dei datori di lavoro committenti lavoro a domicilio.
Il datore di lavoro che faccia eseguire lavoro al di fuori della propria azienda é obbligato a tenere un apposito registro, sul quale debbono essere trascritti il nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni all'unità produttiva, nonché l'indicazione del tipo e della quantità del lavoro da eseguire e la misura della retribuzione.
Il registro di cui al comma precedente, numerato in ogni pagina, deve essere presentato prima dell'uso,
all'ispettorato provinciale del lavoro per la relativa vidimazione".
"Art. 4. - Presso ciascuna sezione comunale dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione é istituito un registro dei lavoratori a domicilio nel quale sono iscritti i lavoratori che ne facciano richiesta o, d'ufficio, quelli di cui al secondo comma del successivo art. 5.
Il dirigente la sezione comunale o la commissione comunale quando sia costituita ai sensi del settimo comma del successivo art. 5 curano la tenuta e l'aggiornamento del registro, che può essere liberamente consultato. Il dirigente la sezione trasmette mensilmente l'elenco dei lavoratori iscritti nel registro all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
L'impiego dei lavoratori a domicilio avviene esclusivamente per il tramite delle sezioni comunali di collocamento.
é ammessa la richiesta nominativa".
"Art. 5. - Presso ogni ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione é istituita una commissione per il controllo del lavoro a domicilio.
La commissione cura la tenuta e l'aggiornamento del registro dei committenti il lavoro a domicilio e, su proposta o segnalazione del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o del capo dell'ispettorato provinciale del lavoro, può disporre la iscrizione d'ufficio degli imprenditori inadempienti nel registro dei committenti lavoro a domicilio. La commissione dispone l'iscrizione d'ufficio nel registro di cui al precedente art. 4 dei lavoratori che non vi abbiano provveduto, su proposta della commissione comunale o su segnalazione dell'ispettorato provinciale del lavoro.
La commissione ha, inoltre, il compito di accertare e studiare le condizioni in cui si svolge il lavoro a domicilio e proporre all'ufficio o all'ispettorato del lavoro competente gli opportuni provvedimenti.
La commissione, nominata con decreto del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, é dallo stesso presieduta ed é composta:
a) dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro o da un suo delegato;
b) da due rappresentanti dei datori di lavoro, da due rappresentanti degli artigiani e da cinque rappresentanti dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni sindacali che facciano parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, avendo riguardo all'effettiva rappresentatività in sede provinciale;
c) da due rappresentanti dell'amministrazione provinciale, eletti dal consiglio provinciale, con rappresentanza della minoranza.
Avverso i provvedimenti di iscrizione e di cancellazione nel registro dei committenti il lavoro a domicilio e in quello dei lavoratori a domicilio é ammesso ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della decisione, alla commissione regionale di cui all'art. 6, che decide in via definitiva.
Le decisioni della commissione regionale sono notificate agli interessati entro il termine di sessanta giorni dalla data del ricorso.
Presso le sezioni comunali dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, sono costituite commissioni comunali per il lavoro a domicilio, quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative.
La commissione comunale, nominata con decreto del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, é presieduta dal dirigente la sezione ed é composta:
a) da due rappresentanti dei datori di lavoro, da due rappresentanti degli artigiani e da cinque rappresentanti dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni sindacali che facciano parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, avendo riguardo alla effettiva rappresentatività in sede comunale;
b) dal sindaco o da un suo delegato.
La commissione comunale propone l'iscrizione d'ufficio di cui al secondo comma del presente articolo e svolge sul piano locale i compiti indicati al terzo comma del presente articolo.
I membri delle commissioni provinciali e comunali durano in carica due anni".
"Art. 8. - I lavoratori che eseguono lavoro a domicilio debbono essere retribuiti sulla base di tariffe di cottimo pieno risultanti dai contratti collettivi della categoria.
Qualora i contratti collettivi non dispongano in ordine alla tariffa di cottimo pieno, questa viene determinata da una commissione a livello regionale composta di otto membri, in rappresentanza paritetica dei datori di lavoro e dei lavoratori nominati dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.
Presiede la commissione, senza diritto di voto, il capo dell'ispettorato regionale del lavoro.
Spetta altresì alla commissione determinare la percentuale sull'ammontare della retribuzione dovuta al lavoratore a titolo di rimborso spese per l'uso di macchine, locali, energia ed accessori, nonché le maggiorazioni retributive da valere a titolo di indennità per il lavoro festivo, le ferie, la gratifica natalizia e l'indennità di anzianità.
Ove la tariffa e le indennità accessorie di cui ai precedenti secondo e terzo comma, non vengano determinate in un congruo termine fissato dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro, le medesime sono stabilite con decreto dello stesso direttore dell'ufficio regionale del lavoro, in relazione alla qualità del lavoro richiesto, in base alle retribuzioni orarie fissate dai contratti collettivi osservati dall'imprenditore committente o dai contratti collettivi riguardanti lavorazioni similari.
Le tariffe di cottimo pieno applicabili al lavoro a domicilio sono adeguate alle variazioni dell'indennità di contingenza al 30 giugno o al 31 dicembre di ogni anno, con decreto del direttore dell'ufficio regionale del lavoro".
"Art. 9. - Ai lavoratori a domicilio si applicano le norme vigenti per i lavoratori subordinati in materia di assicurazioni sociali e di assegni familiari, fatta eccezione di quelle in materia di integrazione salariale.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al termine di due anni dalla data medesima, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la commissione centrale di cui al precedente art. 7, sono stabilite, anche per singole zone territoriali, tabelle di retribuzioni convenzionali ai fini del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali".
"Art. 10. - Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 10 gennaio 1935, n. 112, deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto di controllo che deve contenere la data e l'ora di consegna del lavoro affidato dall'imprenditore, la descrizione del lavoro da eseguire, la specificazione della quantità e della qualità del lavoro da eseguire, la specificazione della quantità e della qualità dei materiali consegnati, la indicazione della misura della retribuzione, dell'ammontare delle eventuali anticipazioni nonché la data e l'ora della riconsegna del lavoro eseguito, la specificazione della quantità e qualità di esso, degli altri materiali eventualmente restituiti e l'indicazione della retribuzione corrisposta, dei singoli elementi di cui questa si compone e delle singole trattenute.
Il libretto personale di controllo, sia all'atto della consegna del lavoro affidato che all'atto della riconsegna del lavoro eseguito, deve essere firmato dall'imprenditore o da chi ne fa le veci e dal lavoratore a domicilio.
Il libretto personale di controllo sostituisce a tutti gli effetti il prospetto di paga di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4.
Il libretto personale di controllo sarà conforme al modello che sarà approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale".
- Per il testo dell'art. 16 della legge n. 689/1981 si veda in nota all'art. 1.
Art. 4.
Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono le sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data della sua entrata in vigore quando il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, in quanto compatibili.
Nota all'art. 4:
- La legge n. 689/1981 reca modifiche al sistema penale.
L'art. 16 di detta legge é trascritto in nota all'art. 1.
Art. 5.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 settembre 1994
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BIONDI, Ministro di grazia e giustizia
MASTELLA, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: BIONDI