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Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n.209
Codice delle Assiurazioni private ( Testo coordinato ed aggiornato con le sussessive modifiche ed integrazioni).(GU n. 239 del 13 ottobre 2005- Suppl. Ordinario n.163)
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTO l’articolo 117, secondo comma , della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con riferimento ai principi di unità, continuità e completezza dell’ordinamento giuridico;
VISTI gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988 n. 400;
VISTO l’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.59, come sostituito dall’articolo 1 della legge 29 luglio 2003, n.229, recante interventi urgenti in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e semplificazione - legge di semplificazione per il 2001;
VISTA la legge 29 luglio 2003, n.229, recante interventi urgenti in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - legge di semplificazione per il 2001, ed in particolare l’articolo 4 recante delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di assicurazioni private;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione di dati personali;
VISTO il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, recante regolamento per la esecuzione del R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private;
VISTO il testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;
VISTA la legge 24 dicembre 1969, n. 990, recante assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
VISTO il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
VISTO il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 1978, n. 738, recante agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa;
VISTA la legge 7 febbraio 1979, n. 48, recante istituzione e funzionamento dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione;
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente “riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
VISTA la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione;
VISTA la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita;
VISTA la legge 22 dicembre 1986, n. 772, recante disciplina della coassicurazione comunitaria;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 242, recante disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per danni causati dalla circolazione nel territorio della Repubblica dei veicoli a motore e dei natanti immatricolati o registrati in Stati esteri;
VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;
VISTO il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante attuazione delle direttive 84/641/CEE, 87/343/CEE e 87/344/CEE in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria, a norma degli articoli 25, 26 e 27 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
VISTO il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n.49, di attuazione della direttiva 88/357/CEE, concernente coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva n. 73/239/CEE;
VISTA la legge 17 febbraio 1992, n. 166, recante istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993, recante minimi di garanzia per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante regolamento di semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
VISTO il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994;
VISTO il decreto legislativo17 marzo 1995, n.174, di recepimento della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 72/267/CEE e 90/619/CEE;
VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n.175, di recepimento della direttiva 92/49/CEE del 18 giugno 1992 del Consiglio che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE;
VISTO il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;
VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;
VISTO il decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137;
VISTA la legge 5 marzo 2001, n. 57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati;
VISTO il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, di attuazione della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo;
VISTA la legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93, di attuazione della direttiva 2001/17/CEE in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190, di attuazione della direttiva 2000/26/CE in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, che modifica anche la direttiva 73/239/CEE e la direttiva 88/357/CEE;
VISTO il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307, di attuazione della direttiva 2002/12/CE e della direttiva 2002/13/CE concernenti il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione, rispettivamente, sulla vita e nei rami diversi dall'assicurazione sulla vita;
VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, di esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali;
VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di attuazione della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all’istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni;
VISTA la direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sull’intermediazione assicurativa;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2004;
ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata in data 25 novembre 2004;
UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 14 febbraio 2005;
ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 1°
giugno 2005;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 settembre 2005;
SULLA PROPOSTA del Ministro delle attività produttive e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia;


EMANA il seguente decreto legislativo:


TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI GENERALI


Art. 1.
(Definizioni)


1. Agli effetti del codice delle assicurazioni private si intendono per:
a) assicurazione contro i danni: le assicurazioni indicate all'art. 2, comma 3;
b) assicurazione sulla vita: le assicurazioni e le operazioni indicate all'art. 2, comma 1;
c) attività assicurativa: l'assunzione e la gestione dei rischi effettuata da un'impresa di assicurazione;
d) attività riassicurativa: l'assunzione e la gestione dei rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o retrocessi da un'impresa di riassicurazione; (1)
e) attività in regime di libertà di prestazione di servizi o rischio assunto in regime di libertà di prestazione di servizi: l'attività che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede in un altro Stato membro o il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui è ubicato il rischio;
f) attività in regime di stabilimento o rischio assunto in regime di stabilimento: l'attività che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede nello stesso Stato o il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio dello Stato membro in cui è ubicato il rischio;
g) autorità di vigilanza: l'autorità nazionale incaricata della vigilanza sulle imprese e sugli intermediari e gli altri operatori del settore assicurativo;
h) carta verde: certificato internazionale di assicurazione emesso da un ufficio nazionale secondo la raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
i) codice della strada: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
l) codice in materia di protezione dei dati personali: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
m) CONSAP: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.;
n) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da un'impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui all'art. 2, commi 1 e 3, nell'ambito di attività di assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in riserva per la copertura a favore dei medesimi aventi diritto allorquando alcuni elementi del debito non sono ancora conosciuti. Sono parimenti considerati crediti di assicurazione i premi detenuti da un'impresa di assicurazione, prima dell'avvio delle procedure di liquidazione dell'impresa stessa, in seguito alla mancata stipulazione o alla risoluzione dei medesimi contratti ed operazioni, in virtù della legge applicabile a tali contratti e operazioni;
o) fondo di garanzia: un organismo creato da uno Stato membro che ha almeno il compito di rimborsare, entro i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o per il quale non vi è stato adempimento dell'obbligo di assicurazione;
p) fondo di garanzia delle vittime della caccia: il fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'art. 303;
q) fondo di garanzia delle vittime della strada: il fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'art. 285;
r) grandi rischi: si intendono per grandi rischi quelli rientranti nei rami di cui all'art. 2, comma 3, qui di seguito indicati:
1) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto previsto al numero 3);
2) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato eserciti professionalmente un'attività industriale, commerciale o intellettuale e il rischio riguardi questa attività;
3) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'art. 123, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite pecuniarie), purché l'assicurato superi i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti: 1) il totale dell'attivo dello stato patrimoniale risulti superiore ai seimilionieduecentomila euro; 2) l'importo del volume d'affari risulti superiore ai dodicimilionieottocentomila euro; 3) il numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio risulti superiore alle duecentocinquanta unità. Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio consolidato del gruppo;
s) impresa: la società di assicurazione o di riassicurazione autorizzata;
t) impresa di assicurazione: la società autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;
u) impresa di assicurazione autorizzata in Italia ovvero impresa di assicurazione italiana: la società avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'art. 2;
v) impresa di assicurazione comunitaria: la società avente sede legale e amministrazione-centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;
z) impresa di assicurazione extracomunitaria: la società di assicurazione avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per l'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'art. 2;
aa) impresa di partecipazione assicurativa: una società controllante il cui unico o principale oggetto consiste nell'assunzione di partecipazioni di controllo, nonché nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni, se le imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, imprese di assicurazione o di riassicurazione extracomunitarie, sempre che almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione o un’impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica e che non sia una impresa di partecipazione finanziaria mista secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario; (2)
bb) impresa di partecipazione assicurativa mista: una società controllante diversa da un'impresa di assicurazione, da un'impresa di assicurazione extracomunitaria, da un'impresa di riassicurazione, da un’impresa di riassicurazione extracomunitaria, da un'impresa di partecipazione assicurativa o da una impresa di partecipazione finanziaria mista secondo le rilevanti disposizioni dell’ordinamento comunitario della vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario, sempreché almeno una delle sue imprese controllate sia un'impresa di assicurazione o un’impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica; (3)
cc) impresa di riassicurazione: la società autorizzata all'esercizio della sola riassicurazione, diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di assicurazione extracomunitaria, la cui attività principale consiste nell'accettare rischi ceduti da una impresa di assicurazione, da una impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di riassicurazione;
cc bis) impresa di riassicurazione captive: un’impresa di riassicurazione controllata da un’impresa finanziaria diversa da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione o riassicurazione a cui si applica la direttiva 98/78/CE oppure da un’impresa non finanziaria il cui scopo è di fornire copertura riassicurativa esclusivamente per i rischi dell’impresa o delle imprese cui appartiene o del gruppo di cui fa parte l’impresa di riassicurazione captive; (4)
cc ter) impresa di riassicurazione extracomunitaria: la società avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all’Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per l’esercizio dell’attività riassicurativa; (4)
cc quater) impresa finanziaria: un’impresa costituita da uno dei seguenti soggetti:
1) un ente creditizio, un ente finanziario o un’impresa di servizi bancari ausiliari ai sensi dell’articolo 1, punti 5) e 23), della direttiva 2000/12/CE;
2) un’impresa di assicurazione, un’impresa di riassicurazione o un’impresa di partecipazione assicurativa ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere t), aa) e cc);
3) un’impresa di investimento o un ente finanziario ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE;
4) un’impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell’articolo 2, punto 15), della direttiva 2002/87/CE; (4)
dd) ISVAP: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
ee) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
ff) localizzazione: la presenza di attività mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di un determinato Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono esigibili;
gg) margine di solvibilità disponibile: il patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile ed al netto degli elementi immateriali;
hh) margine di solvibilità richiesto: ammontare minimo del patrimonio netto del quale l'impresa dispone costantemente, secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;
ii) mercato regolamentato: un mercato finanziario autorizzato o riconosciuto ai sensi della parte III, titolo I, del testo unico dell'intermediazione finanziaria, nonché i mercati di Stati appartenenti all'OCSE che sono istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorità nazionali e che soddisfano requisiti analoghi a quelli dei mercati regolamentati di cui al testo unico dell'intermediazione finanziaria;
ll) natante: qualsiasi unità che è destinata alla navigazione marittima, fluviale o lacustre e che è azionata da propulsione meccanica;
mm) organismo di indennizzo italiano: l'organismo istituito presso la CONSAP e previsto dall'art. 296;
nn) partecipazioni: le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile;
oo) partecipazioni rilevanti: le partecipazioni che comportano il controllo della società e le partecipazioni individuate dall'ISVAP, in conformità ai principi stabiliti nel regolamento adottato dal Ministro delle attività produttive, con riguardo alle diverse fattispecie disciplinate, tenendo conto dei diritti di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla società;
pp) portafoglio del lavoro diretto italiano: tutti i contratti stipulati da imprese di assicurazione italiane, ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi secondarie situate in Stati terzi;
qq) portafoglio del lavoro indiretto italiano: i contratti, ovunque stipulati, da imprese italiane o da stabilimenti in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato, se l'impresa cedente è essa stessa impresa italiana o stabilimento in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato. Si considerano facenti parte del portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati, nel caso in cui l'impresa cedente sia un'impresa avente la sede legale in altro Stato; (5)
rr) principi contabili internazionali: i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del 19 luglio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002;
ss) prodotti assicurativi: tutti i contratti emessi da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attività rientranti nei rami vita o nei rami danni come definiti all'art. 2;
tt) ramo di assicurazione: la classificazione secondo un insieme omogeneo di rischi od operazioni che descrive l'attività che l'impresa può esercitare al rilascio dell'autorizzazione;
uu) retrocessione: cessione dei rischi assunti in riassicurazione;
vv) sede secondaria o succursale: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività assicurativa o riassicurativa;
vv bis) riassicurazioni finite: una riassicurazione in base alla quale la potenziale perdita massima esplicita, espressa in termini di rischio economico massimo trasferito, risultante da un significativo trasferimento sia del rischio di sottoscrizione che del rischio di timing, eccede, per un importo limitato ma significativo, il premio per l’intera durata del contratto, unitamente ad almeno una delle seguenti caratteristiche:
1) considerazione esplicita e materiale del valore del denaro in rapporto al tempo;
2) disposizioni contrattuali intese a limitare il risultato economico del contratto tra le parti nel tempo, al fine di raggiungere il trasferimento del rischio previsto; (6)
vv ter) società veicolo: qualsiasi impresa, con o senza personalità giuridica, diversa da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, che assume i rischi ceduti da imprese di assicurazione o riassicurazione e che finanzia integralmente la sua esposizione a tali rischi mediante l’emissione di titoli o altri strumenti finanziari per i quali i diritti di rimborso dei detentori sono subordinati agli obblighi di riassicurazione della società veicolo; (6)
zz) stabilimento: la sede legale od una sede secondaria di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
aaa) Stato aderente allo Spazio economico europeo;
uno Stato aderente all'accordo di estensione della normativa dell'Unione europea in materia, fra l'altro, di circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali agli Stati appartenenti all'Associazione europea di libero scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300;
bbb) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;
ccc) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato di cui alla lettera bbb) nel quale il contraente ha il domicilio, ovvero, se il contraente è una persona giuridica, lo Stato di cui alla lettera bbb) sede della stessa cui si riferisce il contratto;
ddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato di cui alla lettera bbb) dell'obbligazione o in cui è ubicato il rischio, quando l'obbligazione o il rischio è assunto da uno stabilimento situato in un altro Stato di cui alla lettera bbb);
eee) Stato membro di stabilimento: lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui è situato lo stabilimento dal quale l'impresa opera;
fff) Stato membro di ubicazione del rischio:
1) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si trovano i beni, quando l'assicurazione riguardi beni immobili, ovvero beni immobili e beni mobili in essi contenuti, sempre che entrambi siano coperti dallo stesso contratto di assicurazione;
2) lo Stato di cui alla lettera bbb) di immatricolazione, quando l'assicurazione riguardi veicoli di ogni tipo soggetti ad immatricolazione sia che si tratti di un veicolo con targa definitiva o targa temporanea; (7)
3) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui l'assicurato ha sottoscritto il contratto, quando abbia durata inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza;
4) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui l'assicurato ha il domicilio, ovvero, se l'assicurato è una persona giuridica, lo Stato della sede della stessa alla quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3;
4 bis) lo Stato di cui alla lettera bbb) di destinazione nel caso in cui un veicolo viene spedito da uno Stato membro in un altro, a decorrere dall'accettazione della consegna da parte dell'acquirente e per un periodo di trenta giorni, anche se il veicolo non e' stato formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione; (8)
4 ter) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si è verificato il sinistro qualora il veicolo sia privo di targa o rechi una targa che non corrisponde più allo stesso veicolo; (8)
ggg) Stato membro d'origine: lo Stato membro dell'Unione europea o lo Stato aderente allo Spazio economico europeo in cui è situata la sede legale dell'impresa che assume l'obbligazione o il rischio o dell’impresa di riassicurazione; (9)
hhh) Stato terzo: uno Stato che non è membro dell'Unione europea o non è aderente allo Spazio economico europeo;
iii) stretti legami: il rapporto fra due o più persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste:
1) un legame di controllo ai sensi dell'art. 72;
2) una partecipazione, detenuta direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, almeno pari al dieci per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero una partecipazione che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, dà comunque la possibilità di esercitare un'influenza notevole ancorché non dominante;
3) un legame in base al quale le stesse persone sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o comunque sono sottoposte a direzione unitaria in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, oppure quando gli organi di amministrazione sono composti in maggioranza dalle medesime persone, oppure quando esistono legami importanti e durevoli di riassicurazione;
4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo, finanziario, giuridico e familiare che possa influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa. L'ISVAP, con regolamento, può ulteriormente qualificare la definizione di stretti legami, al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
lll) testo unico bancario: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
mmm) testo unico dell'intermediazione finanziaria: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
nnn) testo unico in materia di assicurazioni sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni;
ooo) Ufficio centrale italiano: l'ente costituito dalle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli che è stato abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione nel territorio della Repubblica ed allo svolgimento degli altri compiti previsti dall'ordinamento comunitario e italiano;
ppp) Ufficio nazionale di assicurazione:
l'organizzazione professionale che è costituita, conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e che raggruppa imprese di assicurazione che hanno ottenuto in uno Stato l'autorizzazione ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli;
qqq) unità da diporto: il natante definito all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;
rrr) veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata, nonché i rimorchi, anche se non agganciati ad una motrice.


(1) Questa lettera è stata così sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. a), del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.
(2) Questa lettera è stata così sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. b), del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.
(3) Questa lettera è stata così sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. c), del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.
(4) Le lettere ccbis), ccter) e ccquater) sono state inserite dall’art. 1, comma 1, lett. d), del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.
(5) Le parole “I contratti stipulati da imprese italiane attraverso uno stabilimento costituito in altro Stato si considerano facenti parte del portafoglio estero” sono state soppresse dall’art. 1, comma 1, lett. e), del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.
(6) Le lettere vvbis) e vvter) sono state inserite dall’art. 1, comma 1), lett. f), del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.
(7) Le parole: “sia che si tratti di un veicoli con targa definitiva o targa temporanea”, sono state aggiunte dall’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 198.
(8) I numeri 4bis e 4ter sono stati aggiunti dall’art. 1, comma 1, lett. b), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 198.
(9) Le parole: “dell’impresa che assume l’obbligazione o il rischio” sono state così sostituite dalle attuali: “dell’impresa di assicurazione che assume l’obbligazione o il rischio o dell’impresa di riassicurazione” dall’art. 1, comma 1, lett. g9 del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.


Art. 2.
(Classificazione per ramo)


1. Nei rami vita la classificazione per ramo è la seguente:
I. le assicurazioni sulla durata della vita umana;
II. le assicurazioni di nuzialità e di natalità;
III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento;
IV. l’assicurazione malattia e l’assicurazione contro il rischio di non autosufficienza che siano garantite mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidità grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevità;
V. le operazioni di capitalizzazione;
VI. le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l’erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell’attività lavorativa.
2. L’impresa che ha ottenuto l’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni di cui ai rami I, II o III del comma 1, ovvero quella di cui al ramo V del comma 1 se è stata autorizzata ad esercitare anche un altro ramo vita con assunzione di un rischio demografico, con i relativi contratti può garantire in via complementare i rischi di danni alla persona, comprese l'incapacità al lavoro professionale, la morte in seguito ad infortunio, l’invalidità a seguito di infortunio o di malattia. L’impresa che ha ottenuto l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di cui al ramo VI del comma 1, in via complementare ai relativi contratti, può garantire prestazioni di invalidità e di premorienza secondo quanto previsto nella normativa sulle forme pensionistiche complementari.
3. Nei rami danni la classificazione dei rischi è la seguente:
1. Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali);
prestazioni forfettarie; indennità temporanee; forme miste; persone trasportate;
2. Malattia: prestazioni forfettarie; indennità temporanee; forme miste;
3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari): ogni danno subito da: veicoli terrestri automotori; veicoli terrestri non automotori;
4. Corpi di veicoli ferroviari: ogni danno subito da veicoli ferroviari;
5. Corpi di veicoli aerei: ogni danno subito da veicoli aerei;
6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni danno subito da: veicoli fluviali; veicoli lacustri; veicoli marittimi;
7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene): ogni danno subito dalle merci trasportate o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto;
8. Incendio ed elementi naturali: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da: incendio; esplosione; tempesta;
elementi naturali diversi dalla tempesta; energia nucleare; cedimento del terreno;
9. Altri danni ai beni: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato dalla grandine o dal gelo, nonché da qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso da quelli compresi al n. 8;
10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri: ogni responsabilità risultante dall’uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilità del vettore);
11. Responsabilità civile aeromobili: ogni responsabilità risultante dall’uso di veicoli aerei (compresa la responsabilità del vettore);
12. Responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni responsabilità risultante dall’uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilità del vettore);
13. Responsabilità civile generale: ogni responsabilità diversa da quelle menzionate ai numeri 10, 11 e 12;
14. Credito: perdite patrimoniali derivanti da insolvenze; credito all’esportazione;
vendita a rate; credito ipotecario; credito agricolo;
15. Cauzione: cauzione diretta; cauzione indiretta;
16. Perdite pecuniarie di vario genere: rischi relativi all’occupazione; insufficienza di entrate (generale); intemperie; perdite di utili; persistenza di spese generali;
spese commerciali impreviste; perdita di valore venale; perdita di fitti o di redditi; perdite commerciali indirette diverse da quelle menzionate precedentemente; perdite pecuniarie non commerciali; altre perdite pecuniarie;
17. Tutela legale: tutela legale;
18. Assistenza: assistenza alle persone in situazione di difficoltà.
4. Nei rami danni l’autorizzazione rilasciata cumulativamente per più rami è così denominata:
a) per i rami di cui ai numeri 1 e 2, ?Infortuni e malattia?;
b) per i rami di cui ai numeri 1, persone trasportate, 3, 7 e 10, ?Assicurazioni auto?;
c) per i rami di cui ai numeri 1, persone trasportate, 4, 6, 7 e 12, ?Assicurazioni marittime e trasporti?;
d) per i rami di cui al numero 1, rischio persone trasportate, 5, 7 e 11, ?Assicurazioni aeronautiche?;
e) per i rami di cui ai numeri 8 e 9, ?Incendio ed altri danni ai beni?;
f) per i rami di cui ai numeri 10, 11, 12 e 13, ?Responsabilità civile?;
g) per i rami di cui ai numeri 14 e 15, ?Credito e cauzione?;
h) per tutti i rami, ?Tutti i rami danni?.
5. Nei rami danni l’impresa che ha ottenuto l’autorizzazione per un rischio principale, appartenente ad un ramo o ad un gruppo di rami, può garantire i rischi compresi in un altro ramo, senza necessità di un’ulteriore autorizzazione quando i medesimi rischi:
a) sono connessi con il rischio principale;
b) riguardano l’oggetto coperto contro il rischio principale;
c) sono garantiti dallo stesso contratto che copre il rischio principale. I rischi compresi nei rami 14, 15 e 17 di cui al comma 3 non possono essere considerati accessori di altri rami; tuttavia, fermo il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), i rischi compresi nel ramo 17 possono essere considerati come rischi accessori del ramo 18 quando il rischio principale riguardi solo l’assistenza da fornire alle persone in difficoltà durante trasferimenti o assenze dal domicilio o dal luogo di residenza o quando riguardino controversie relative all’utilizzazione di navi o comunque connesse a tale utilizzazione.
6. L'ISVAP adotta, con regolamento, le istruzioni applicative sulla classificazione dei rischi all'interno dei rami nel rispetto del principio di equivalenza dell'autorizzazione nel territorio comunitario.



CAPO II
VIGILANZA SULL’ATTIVITA’ ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA


Art. 3.
(Finalità della vigilanza)


1. La vigilanza ha per scopo la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore assicurativo, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema assicurativo, alla tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori.


Art. 4.
(Ministro delle attività produttive)


1. Il Ministro delle attività produttive adotta i provvedimenti previsti nel presente codice nell’ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.


Art. 5.
(Autorità di vigilanza)


1. L’ISVAP svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo mediante l'esercizio dei poteri di natura autorizzativa, prescrittiva, accertativa, cautelare e repressiva previsti dalle disposizioni del presente codice.
2. L’ISVAP adotta ogni regolamento necessario per la sana e prudente gestione delle imprese o per la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati ed allo stesso fine rende nota ogni utile raccomandazione o interpretazione.
3. L'ISVAP effettua le attività necessarie per promuovere un appropriato grado di protezione del consumatore e per sviluppare la conoscenza del mercato assicurativo, comprese le indagini statistiche ed economiche e la raccolta di elementi per l'elaborazione delle linee di politica assicurativa.
4. L'ISVAP promuove le forme di collaborazione con le autorità degli altri Stati membri al fine di rendere organica, efficace ed omogenea la vigilanza sull'attività assicurativa e riassicurativa in conformità alle procedure stabilite dall’ordinamento comunitario.
5. L’ordinamento dell’ISVAP è disciplinato dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi di autonomia necessari ai fini dell’esercizio imparziale delle funzioni di vigilanza sul settore assicurativo.


Art. 6.
(Destinatari della vigilanza)


1. L'ISVAP esercita le funzioni di vigilanza nei confronti:
a) delle imprese, comunque denominate e costituite, che esercitano nel territorio della Repubblica attività di assicurazione o di riassicurazione in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma, ovvero operazioni di capitalizzazione e di gestione di fondi collettivi costituiti per l’erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell’attività lavorativa;
b) dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali sono incluse imprese di assicurazione e di riassicurazione in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile;
c) dei soggetti, enti e organizzazioni che in qualunque forma svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione o di riassicurazione limitatamente ai profili assicurativi e riassicurativi;
d) degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, dei periti di assicurazione e di ogni altro operatore del mercato assicurativo.


Art. 7.
(Reclami)


1. Le persone fisiche e giuridiche, nonché le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori hanno facoltà di proporre reclamo all’ISVAP, per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni previste nel presente codice, nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi secondo la procedura prevista con regolamento adottato dall’Istituto nel rispetto dei principi del giusto procedimento.


Art. 8.
(Disposizioni comunitarie)


1. Il Ministero delle attività produttive e l’ISVAP esercitano i poteri attribuiti in armonia con le disposizioni comunitarie, si conformano ai regolamenti e alle decisioni dell’Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente codice.


Art. 9.
(Regolamenti e altri provvedimenti)


1. I regolamenti ministeriali sono adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. I regolamenti adottati dall’ISVAP ai sensi del presente codice sono emanati dal Presidente dell’Istituto nel rispetto della procedura prevista dall’articolo 191, commi 4 e 5.
3. L’ISVAP stabilisce, con regolamento, i termini e le procedure per l’adozione degli atti e dei provvedimenti di competenza. L’ISVAP disciplina, in particolare, i procedimenti relativi all’accertamento delle violazioni ed all’irrogazione delle sanzioni nel rispetto dei principi della facoltà di denuncia di parte, della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra le funzioni istruttorie e quelle decisorie. Si applicano, in quanto compatibili, i principi sull’individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull’accesso agli atti amministrativi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. L’ISVAP determina i casi di necessità ed urgenza o i motivi di riservatezza per cui è consentito derogare ai principi sanciti nel presente comma.
4. Le disposizioni del presente codice che prevedono un’autorizzazione dell’ISVAP possono essere applicate dall’Istituto anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di atti o di soggetti. Le autorizzazioni rilasciate dall’ISVAP in via generale sono rese pubbliche secondo le modalità previste per i regolamenti.
5. I regolamenti ministeriali, i regolamenti, le raccomandazioni di carattere generale adottati dall’ISVAP sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I medesimi atti, nonché ogni altro provvedimento rilevante relativo ai soggetti sottoposti a vigilanza, sono pubblicati dall’ISVAP nel suo Bollettino entro il mese successivo a quello della loro adozione e sono altresì resi prontamente disponibili sul suo sito Internet.
6. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tutti i regolamenti e i provvedimenti di carattere generale emanati ai sensi del presente codice sono pubblicati, a cura del Ministero delle attività produttive, in un’unica raccolta, anche in forma elettronica, se nel corso dell’anno precedente ne siano stati emanati di nuovi o siano intervenute modifiche di quelli già emanati.


Art. 10.
(Segreto d’ufficio e collaborazione tra autorità )


1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell’ISVAP in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d’ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini su violazioni sanzionate penalmente.
2. I dipendenti dell’ISVAP, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l’obbligo di riferire esclusivamente al Presidente dell’ISVAP tutte le irregolarità constatate, anche se costituenti reato perseguibile d’ufficio.
3. I dipendenti dell’ISVAP, i consulenti e gli esperti dei quali l’Istituto si avvale sono vincolati dal segreto d’ufficio.
4. L’ISVAP collabora, anche mediante scambio di informazioni, con la Banca d’Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Commissione vigilanza sui fondi pensione (COVIP), l’Ufficio italiano cambi (UIC), e ciascuna delle suddette istituzioni collabora con l’ISVAP al fine di agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni. Non può essere reciprocamente opposto il segreto di ufficio.
5. Il segreto di ufficio non può essere altresì opposto nei confronti del Ministro delle attività produttive e nei confronti dei due rami del Parlamento che acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni secondo le competenze e le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti.
6. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dall'ISVAP, in conformità alle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.
7. L’ISVAP collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti dell’Unione europea e dei singoli Stati membri, al fine di agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dall’ISVAP non possono essere trasmesse ad altre autorità italiane o a terzi senza il consenso dell’autorità che le ha fornite.
8. Nell’ambito di accordi di cooperazione e a condizione di reciprocità e di equivalenti obblighi di riservatezza, l’ISVAP può scambiare informazioni con le autorità competenti degli Stati terzi rispetto all’Unione europea.
9. L’ISVAP può scambiare informazioni con le autorità amministrative o giudiziarie nell’ambito di procedimenti di liquidazione o concorsuali, in Italia o all’estero, relativi ai soggetti vigilati. Nei rapporti con le autorità di Stati terzi lo scambio di informazioni avviene con le modalità di cui al comma 7.


TITOLO II
ACCESSO ALL'ATTIVITA’ ASSICURATIVA
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 11.
(Attività assicurativa)


1. L'esercizio dell’attività assicurativa nei rami vita e nei rami danni, come classificati all'articolo 2, è riservato alle imprese di assicurazione.
2. L’impresa di assicurazione limita l’oggetto sociale all’esercizio dei soli rami vita oppure dei soli rami danni e della relativa riassicurazione.
3. In deroga al comma 2, è consentito l’esercizio congiunto dei rami vita e dei soli rami danni infortuni e malattia di cui all’articolo 2, comma 3. L’impresa è tenuta ad una gestione separata per ciascuna delle due attività secondo le disposizioni stabilite dall’ISVAP con regolamento.
4. L’impresa di assicurazione può inoltre svolgere le operazioni connesse o strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa. Sono inoltre consentite le attività relative alla costituzione ed alla gestione delle forme di assistenza sanitaria e di previdenza integrative, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.


Art. 12.
(Operazioni vietate)


1. Sono vietate le associazioni tontinarie o di ripartizione, le assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative e quelle che riguardano il prezzo del riscatto in caso di sequestro di persona. In caso di violazione del divieto il contratto è nullo e si applica l’articolo 167, comma 2.
2. E’ vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di società che hanno per oggetto esclusivo l’esercizio all’estero dell'attività assicurativa.


CAPO II
IMPRESE AVENTI SEDE LEGALE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA


Art. 13.
(Autorizzazione)


1. L'ISVAP alle condizioni previste dall’articolo 14 autorizza, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino, l’impresa che intende esercitare l’attività nei rami vita oppure nei rami danni ovvero, congiuntamente, nei rami vita e nei rami infortuni e malattia di cui all'articolo 2, comma 3.
2. L’autorizzazione può essere rilasciata per uno o più rami vita o danni e copre tutte le attività rientranti nei rami cui si riferisce, a meno che l’impresa non chieda che sia limitata ad una parte soltanto di esse.
3. L’autorizzazione è valida per il territorio della Repubblica, per quello degli altri Stati membri, nel rispetto delle disposizioni relative alle condizioni di accesso in regime di stabilimento o di prestazione di servizi, nonché per quello degli Stati terzi, nel rispetto della legislazione di tali Stati.


Art. 14.
(Requisiti e procedura)


1. L’ISVAP rilascia l’autorizzazione di cui all’articolo 13 quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di società per azioni, di società cooperativa o di società di mutua assicurazione le cui quote di partecipazione siano rappresentate da azioni, costituite ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2325, 2511 e 2546 del codice civile, nonché nella forma di società europea ai sensi del regolamento CE n. 2157/2001 relativo allo statuto della società europea;
b) la direzione generale e amministrativa dell’impresa richiedente sia stabilita nel territorio della Repubblica;
c) il capitale, o il fondo di garanzia, interamente versato sia di ammontare non inferiore al minimo determinato in via generale con regolamento adottato dall’ISVAP, in misura compresa fra euro cinque milioni ed euro un milione e cinquecentomila, sulla base dei singoli rami esercitati, e sia costituito esclusivamente da conferimenti in denaro;
d) venga presentato, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l’attività iniziale e la struttura organizzativa e gestionale, accompagnato da una relazione tecnica, sottoscritta da un attuario iscritto all’albo professionale, contenente l’esposizione dei criteri in base ai quali il programma stesso è stato redatto e sono state effettuate le previsioni relative ai ricavi ed ai costi;
e) i titolari di partecipazioni rilevanti siano in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall’articolo 77 e sussistano i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 68;
f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza indicati dall’articolo 76;
g) non sussistano, tra l’impresa o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
h) siano indicati il nome e l’indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri da designare in ciascuno degli altri Stati membri, se i rischi da coprire sono classificati nei rami 10 e 12 dell'articolo 2, comma 3, esclusa la responsabilità del vettore.
2. L’ISVAP nega l’autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione, senza che si possa aver riguardo alla struttura e all’andamento dei mercati interessati. Il provvedimento che nega l’autorizzazione è specificatamente e adeguatamente motivato ed è comunicato all’impresa interessata entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione completa dei documenti richiesti.
3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione di cui all’articolo 13.
4. L'ISVAP, verificata l’iscrizione nel registro delle imprese, iscrive in un’apposita sezione dell’albo le imprese di assicurazione autorizzate in Italia e ne dà pronta comunicazione all’impresa interessata. Le imprese indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo.
5. L’ISVAP determina, con regolamento, la procedura di autorizzazione e le forme di pubblicità dell’albo.


Art. 15.
(Estensione ad altri rami)


1. L’impresa già autorizzata all’esercizio di uno o più rami vita o danni che intende estendere l’attività ad altri rami indicati nell'articolo 2, commi 1 o 3, deve essere preventivamente autorizzata dall’ISVAP. Si applica l’articolo 14, comma 2.
2. Per ottenere l’estensione dell’autorizzazione, l’impresa dà prova di disporre interamente del capitale sociale o del fondo di garanzia minimo previsto per l’esercizio dei nuovi rami e di essere in regola con le disposizioni relative alle riserve tecniche, al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia. Qualora per l’esercizio dei nuovi rami sia prescritta una quota di garanzia più elevata di quella posseduta, l’impresa deve altresì dimostrare di disporre di tale quota minima.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l’impresa, dopo aver ottenuto un’autorizzazione limitata ai sensi dell’articolo 13, comma 2, intenda estendere l’esercizio ad altre attività o rischi rientranti nei rami per i quali è stata autorizzata in via limitata.
4. L’ISVAP determina, con regolamento, la procedura per l’estensione dell’autorizzazione ad altri rami e il contenuto del programma di attività.
5. L’impresa non può estendere l’attività prima dell’adozione del provvedimento che aggiorna l'albo, del quale è data pronta comunicazione all’impresa medesima.


Art. 16.
(Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro)


1. L’impresa, qualora intenda istituire una sede secondaria in un altro Stato membro, ne dà preventiva comunicazione all’ISVAP.
2. L’impresa trasmette, insieme alla comunicazione, un programma di attività recante, in particolare, l’indicazione dei rischi e delle obbligazioni che essa intende assumere e la struttura organizzativa della sede secondaria.
3. L’impresa trasmette inoltre la documentazione comprovante la nomina di un rappresentante generale, che deve essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l’impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità dello Stato membro di stabilimento, nonché di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri atti relativi alle attività esercitate nel territorio di tale Stato. Il rappresentante generale deve avere domicilio all’indirizzo della sede secondaria.
Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che sia munita di mandato comprendente i predetti poteri.
4. Il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per tutta la durata dell’incarico, dei requisiti di onorabilità e professionalità secondo quanto previsto nell'articolo 76. La perdita dei requisiti comporta la decadenza dalla carica ai sensi dell’articolo 76, comma 2, e l’obbligo per l’impresa di provvedere alla sostituzione del rappresentante o, se diversa, della persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria.


Art. 17.
(Procedura per l’accesso in regime di stabilimento)


1. L’ISVAP, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui all’articolo 16, ove non rilevi l’esistenza degli impedimenti previsti al comma 2, trasmette la comunicazione all’autorità di vigilanza dello Stato membro nel quale l’impresa intende stabilirsi, unitamente ad una certificazione attestante che l’impresa possiede, per l’insieme delle sue attività, il margine di solvibilità richiesto.
2. L’ISVAP respinge la richiesta qualora abbia motivo di dubitare dell'adeguatezza delle strutture amministrative o della stabilità della situazione finanziaria dell'impresa, anche tenuto conto del programma di attività presentato, ovvero quando il rappresentante generale non possieda i requisiti di onorabilità e di professionalità.
3. L’ISVAP informa prontamente l’impresa dell’avvenuta comunicazione ai sensi del comma 1 ovvero del diniego motivato ai sensi del comma 2.
4. L’impresa non può insediare la sede secondaria e dare inizio all’attività prima di aver ricevuto una comunicazione da parte dell’autorità di vigilanza dello Stato membro nel quale intende stabilirsi o, nel caso di silenzio, prima che siano trascorsi sessanta giorni dal momento in cui tale autorità ha ricevuto dall’ISVAP la comunicazione di cui all’articolo 16. L’ISVAP trasmette prontamente all’impresa ogni altra comunicazione, che sia ricevuta dalla stessa autorità di vigilanza e che pervenga entro il medesimo termine, relativamente alle disposizioni di interesse generale alle quali la sede secondaria deve attenersi.
5. L’impresa, qualora intenda modificare il contenuto della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 16, comma 1, deve informarne l’ISVAP e l’autorità di vigilanza dello Stato membro della sede secondaria almeno trenta giorni prima di mettere in atto quanto comunicato. L’ISVAP, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle informazioni, ne valuta la rilevanza in relazione alla permanenza delle condizioni che hanno giustificato l'invio della comunicazione di cui al comma 3 e, se del caso, provvede ad informare l'autorità competente dello Stato membro interessato. L’ISVAP trasmette prontamente all’impresa ogni eventuale comunicazione che pervenga dall’autorità di vigilanza dello Stato membro della sede secondaria entro il medesimo termine.


Art. 18.
(Attività in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro)


1. L’impresa, qualora intenda effettuare per la prima volta attività in regime di libertà di prestazione di servizi in un altro Stato membro, ne dà preventiva comunicazione all’ISVAP.
2. Insieme alla comunicazione l’impresa trasmette un programma nel quale sono indicati gli stabilimenti dai quali l’impresa si propone di svolgere l’attività, gli Stati membri nei quali intende operare, la natura dei rischi e delle obbligazioni che intende assumere e le altre informazioni indicate dall’ISVAP.


Art. 19.
(Procedura per l’accesso in regime di prestazione di servizi)


1. L’ISVAP, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all’articolo 18, trasmette all’autorità di vigilanza dello Stato membro, nel quale l’impresa si propone di operare in regime di libertà di prestazione di servizi, le necessarie informazioni e contestualmente ne dà notizia all’impresa interessata.
2. L’ISVAP respinge la richiesta qualora abbia motivo di dubitare dell'adeguatezza delle strutture amministrative o della stabilità della situazione finanziaria dell'impresa, anche tenuto conto del programma di attività presentato. In tale caso l’ISVAP adotta provvedimento motivato, che trasmette all’impresa interessata entro il termine indicato al comma 1.
3. L’impresa può dare inizio all’attività dal momento in cui riceve dall’ISVAP l’avviso dell’avvenuta trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.
4. L’impresa, qualora intenda modificare il contenuto della comunicazione effettuata, applica la procedura prevista dall’articolo 17, comma 5.


Art. 20.
(Assicurazione malattia in sostituzione di un regime legale di previdenza sociale)


1. L’impresa, qualora intenda assumere rischi del ramo malattia ubicati in altri Stati membri, nei quali tali assicurazioni sostituiscono parzialmente o integralmente la copertura sanitaria fornita da un regime legale di previdenza sociale e sono obbligatoriamente gestite secondo una tecnica analoga a quella dell’assicurazione sulla vita secondo quanto previsto dalle disposizioni dell’ordinamento comunitario, deve richiedere all’ISVAP le tabelle di frequenza della malattia e gli altri dati statistici pertinenti pubblicati e trasmessi dalle autorità di vigilanza degli Stati interessati. L’ISVAP effettua prontamente la relativa comunicazione all’impresa richiedente.


Art. 21.
(Attività svolta da sedi secondarie situate in altri Stati membri)


1. L’impresa, qualora intenda operare in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica attraverso una sede secondaria situata in un altro Stato membro, ne dà preventiva comunicazione all’ISVAP.
2. L’impresa può iniziare l’attività a decorrere dal momento in cui l’ISVAP comunica di aver ricevuto la comunicazione prevista dal comma 1. L’impresa informa preventivamente l’ISVAP di ogni modifica della comunicazione effettuata.
3. L’esercizio dell’attività di cui al comma 1 è soggetto alle disposizioni applicabili alle imprese con sede legale in Italia, nonché agli articoli 24, comma 4, e 26.


Art. 22.
(Attività in uno Stato terzo)


1. L’impresa, qualora intenda istituire una sede secondaria in uno Stato terzo, ne dà preventiva comunicazione all’ISVAP.
2. L’ISVAP vieta all’impresa di procedere all’insediamento della sede secondaria, qualora rilevi che la situazione finanziaria non sia sufficientemente stabile ovvero ritenga inadeguata, sulla base del programma di attività presentato, la struttura organizzativa della sede secondaria.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all’impresa che intende effettuare operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi in uno Stato terzo.


CAPO III
IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UN ALTRO STATO MEMBRO


Art. 23.
(Attività in regime di stabilimento)


1. L’accesso all’attività dei rami vita o dei rami danni in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica, da parte di un’impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, è subordinato alla comunicazione all’ISVAP, da parte dell’autorità di vigilanza di tale Stato, delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell’ordinamento comunitario. Se l’impresa si propone di assumere rischi concernenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la comunicazione include la dichiarazione che l’impresa è divenuta membro dell’Ufficio centrale italiano e aderente al Fondo di garanzia per le vittime della strada.
2. Il rappresentante generale della sede secondaria deve essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l’impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità della Repubblica, nonché quello di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri atti relativi alle attività esercitate nel territorio della Repubblica. Il rappresentante generale deve avere domicilio all’indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che abbia domicilio in Italia e che sia munita di un mandato comprendente i medesimi poteri.
3. Nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l’ISVAP indica all’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine la normativa, giustificata da motivi d’interesse generale, che l’impresa deve osservare nell’esercizio dell’attività.
4. L’impresa può insediare la sede secondaria e dare inizio all’attività nel territorio della Repubblica dal momento in cui riceve dall’autorità di vigilanza dello Stato di origine la comunicazione dell’ISVAP ovvero, in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di cui al comma 3.
5. L’impresa, qualora intenda modificare la comunicazione effettuata, ne informa l’ISVAP almeno trenta giorni prima di mettere in atto quanto comunicato. L’ISVAP valuta la rilevanza delle informazioni ricevute in relazione alla permanenza dei presupposti che hanno giustificato la comunicazione di cui al comma 4 e, se del caso, informa l'autorità competente dello Stato membro interessato.


Art. 24.
(Attività in regime di prestazione di servizi)


1. L’accesso all’attività dei rami vita o dei rami danni, in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, da parte di una impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, è subordinato alla comunicazione all’ISVAP, da parte dell’autorità di vigilanza di tale Stato, delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell’ordinamento comunitario. Se l’impresa si propone di assumere rischi concernenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la comunicazione include l’indicazione del nominativo e l’indirizzo del rappresentante per la gestione dei sinistri e una dichiarazione che l’impresa è divenuta membro dell’Ufficio centrale italiano e aderente al Fondo di garanzia per le vittime della strada.
2. L’impresa può iniziare l’attività dal momento in cui l’ISVAP attesta di aver ricevuto la comunicazione dell'autorità di vigilanza dello Stato di origine di cui al comma 1.
3. L’impresa comunica all’ISVAP, attraverso l’autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine, ogni modifica che intende apportare alla comunicazione per l’accesso nel territorio della Repubblica in regime di libertà di prestazione di servizi.
4. Ai fini dell’esercizio dell’attività, in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, l’impresa non può avvalersi di sedi secondarie, di agenzie o di qualsiasi altra presenza permanente nel territorio italiano, neppure se tale presenza consista in un semplice ufficio gestito da personale dipendente, o tramite una persona indipendente, ma incaricata di agire in permanenza per conto dell’impresa stessa.


Art. 25.
(Rappresentante per la gestione dei sinistri)


1. L'impresa, qualora intenda operare nel territorio della Repubblica in regime di libertà di prestazione di servizi per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nomina un rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi risarcimenti. Al rappresentante possono essere indirizzate le richieste di risarcimento da parte dei terzi aventi diritto.
2. Il rappresentante deve risiedere nel territorio della Repubblica. (1)
3. Il rappresentante deve essere munito di un mandato comprendente espressamente i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità competenti per quanto riguarda le richieste di risarcimento dei danni, nonché di attestare l'esistenza e la validità dei contratti stipulati dall'impresa in regime di libertà di prestazione di servizi.
4. Le funzioni del rappresentante per la gestione dei sinistri possono essere esercitate anche dal rappresentante fiscale.
5. Le generalità e l’indirizzo del rappresentante sono indicati nel contratto di assicurazione, nel contrassegno e nel certificato.


(1) Le parole “e non può svolgere per conto dell’impresa attività diretta all’acquisizione di contratti di assicurazione” sono state soppresse dall’art. 1, comma 2, del D.L.vo 06 novembre 2007 n. 198.


Art. 26.
(Elenco delle imprese comunitarie operanti in Italia)


1. L’ISVAP pubblica, in appendice all'albo delle imprese di assicurazione, l'elenco delle imprese ammesse ad accedere all’esercizio dei rami vita e dei rami danni nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o in libertà di prestazione di servizi.


Art. 27.
(Rispetto delle norme di interesse generale)


1. L’impresa non può stipulare contratti, nonché fare ricorso a forme di pubblicità che siano in contrasto con disposizioni nazionali di interesse generale, ivi comprese quelle poste a protezione degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.


CAPO IV
IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UNO STATO TERZO


Art. 28.
(Attività in regime di stabilimento)


1. L’impresa avente sede legale in uno Stato terzo, qualora intenda esercitare nel territorio della Repubblica i rami vita o i rami danni, è preventivamente autorizzata dall’ISVAP con provvedimento pubblicato nel Bollettino.
2. L’autorizzazione è efficace limitatamente al territorio nazionale, salva l'applicazione delle disposizioni sulle condizioni per l'accesso all'attività all'estero in regime di libertà di prestazione di servizi.
3. L’impresa, qualora nello Stato di origine eserciti congiuntamente i rami vita e i rami danni, può essere autorizzata ad esercitare esclusivamente i rami danni o i rami vita, salvo che richieda l’autorizzazione all’esercizio dei rami vita e dei rami infortuni e malattia.
4. L’impresa di cui al comma 1 deve insediare nel territorio della Repubblica una sede secondaria e nominare un rappresentante generale che abbia residenza in Italia e che sia fornito dei poteri previsti dall’articolo 23, comma 2, nonché del potere di compiere le operazioni necessarie per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale previsto dal comma 5. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, si applica la disposizione contenuta nell’articolo 23, comma 2, ultimo periodo. Il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per la durata dell’incarico, dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 76.
5. L’ISVAP determina, con regolamento, gli altri requisiti per il rilascio dell’autorizzazione iniziale, ivi compreso l’obbligo di presentare un programma di attività, nonchè il possesso nel territorio della Repubblica di investimenti per un ammontare almeno uguale all’importo minimo della quota di garanzia e con il deposito a
TITOLO di cauzione, presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Banca d’Italia, di una somma, in numerario o in titoli, pari ad almeno alla metà dell’importo minimo. Si applica l’articolo 14, commi 2, 3 e 4.
6. Con il provvedimento di cui al comma 5 sono inoltre disciplinati i procedimenti e le condizioni di estensione dell’attività ad altri rami, di esercizio congiunto dei rami vita e dei rami infortuni e malattia e di diniego dell’autorizzazione. Si applica l’articolo 15.
7. L’autorizzazione non può essere altresì rilasciata quando non sia rispettato dallo Stato di origine il principio di parità di trattamento o di reciprocità nei confronti delle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che intendano costituire o abbiano già costituito in tale Stato una sede secondaria.


Art. 29.
(Divieto di operare in regime di prestazione di servizi)


1. E’ vietato all’impresa con sede legale in uno Stato terzo l’esercizio, nel territorio della Repubblica, dell’attività nei rami vita o nei rami danni in regime di libertà di prestazione di servizi.
2. Il comma 1 si applica anche nei confronti delle sedi secondarie situate in Stati terzi appartenenti ad imprese aventi sede legale in un altro Stato membro.
3. E’ fatto divieto ai soggetti che hanno il domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica di concludere contratti con imprese che svolgono l’attività in violazione di quanto previsto ai commi 1 e 2. E’ altresì vietata qualsiasi forma di intermediazione per la stipulazione di tali contratti.
4. In caso di violazione del divieto il contratto è nullo e si applica l’articolo 167, comma 2.


TITOLO III
ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ASSICURATIVA
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 30.
(Requisiti organizzativi dell'impresa)


1. L’impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio dei rami vita o dei rami danni opera con un’idonea organizzazione amministrativa e contabile e con un adeguato sistema di controllo interno.
2. Il sistema di controllo interno prevede procedure atte a far sì che i sistemi di monitoraggio dei rischi siano correttamente integrati nell’organizzazione aziendale e che siano prese tutte le misure necessarie a garantire la coerenza dei sistemi posti in essere al fine di consentire la quantificazione e il controllo dei rischi.
3. L’impresa che esercita l’attività assicurativa nel ramo assistenza soddisfa i requisiti di professionalità del personale e rispetta le caratteristiche tecniche delle attrezzature determinate dall’ISVAP con regolamento.





Art. 31.
(Attuario incaricato dall’impresa che esercita i rami vita)


1. L’impresa che esercita i rami vita incarica un attuario per lo svolgimento in via continuativa delle funzioni previste nel presente codice e nelle disposizioni di attuazione ed in particolare quelle di cui agli articoli 32, comma 3, 36, comma 2 e 6, e 93, comma 5.
2. L’attuario incaricato deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti con regolamento adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell’ISVAP.
3. L’impresa deve garantire le condizioni affinché l’attuario incaricato sia messo in grado di espletare le funzioni in piena autonomia, avendo libero accesso alle informazioni aziendali ritenute necessarie. Gli organi preposti al controllo interno si avvalgono della collaborazione dell’attuario incaricato al fine di consentire la corretta rilevazione dei dati, in particolare di quelli relativi ai costi dell’impresa ed al loro prevedibile andamento, che sono utilizzati per le valutazioni di competenza dell’attuario medesimo.
4. L’attuario deve dare immediata comunicazione all’impresa e all’ISVAP della perdita dei requisiti o della sussistenza o della sopravvenienza di cause di incompatibilità che ne determinano la decadenza dall’incarico.
5. In caso di gravi inadempienze alle norme del presente codice o alle disposizioni di attuazione, nonché alle regole applicative dei principi attuariali riconosciute dall’Istituto, l’incarico conferito all’attuario è revocato dall’impresa, direttamente o su richiesta dell’ISVAP. L’ISVAP informa della revoca l’Ordine degli attuari.
6. In caso di cessazione dell’incarico dell’attuario per qualsiasi causa, l’impresa provvede entro quarantacinque giorni ad incaricare un nuovo attuario ed a comunicare all’ISVAP le ragioni della sostituzione, fornendo all’ISVAP e al nuovo attuario, nei medesimi termini, una relazione dettagliata che l’attuario uscente ha l’obbligo di predisporre, nella quale siano riassunti i rilievi e le osservazioni formulate negli ultimi ventiquattro mesi. Qualora, in casi eccezionali, l’attuario si trovi nell’impossibilità di predisporre la relazione, vi provvede l’impresa.


Art. 32.
(Determinazione delle tariffe nei rami vita)


1. I premi relativi alle assicurazioni ed alle operazioni indicate nell'articolo 2, comma 1, sono calcolati, per ciascuna nuova tariffa, sulla base di adeguate ipotesi attuariali che consentano all’impresa, mediante il ricorso ai premi ed ai relativi proventi, di far fronte ai costi e alle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati e, in particolare, di costituire per i singoli contratti le riserve tecniche necessarie. A tal fine può essere presa in considerazione la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, ma non possono essere impiegate in modo sistematico e permanente risorse che non derivano dai premi pagati.
2. Le ipotesi attuariali sono determinate nel rispetto dei limiti indicati all’articolo 33, nonché delle regole applicative dei principi attuariali riconosciute dall’ISVAP con regolamento.
3. La valutazione delle ipotesi poste a base del calcolo dei premi spetta all’attuario e forma oggetto di una relazione tecnica da conservare presso l’impresa. Il bilancio dell’impresa che esercita i rami vita è trasmesso all’ISVAP insieme ad una relazione tecnica nella quale l’attuario incaricato descrive analiticamente i procedimenti seguiti e le valutazioni operate, con riferimento alle basi tecniche adottate, per il calcolo delle riserve tecniche, con specifica evidenza delle eventuali valutazioni implicite e delle relative motivazioni, attesta la correttezza dei procedimenti seguiti, riferisce sui controlli operati in ordine alle procedure impiegate per il calcolo delle riserve e per la corretta rilevazione del portafoglio ed esprime un giudizio sulla sufficienza di tutte le riserve tecniche, ivi comprese le eventuali riserve aggiuntive, appostate in bilancio.
4. Nel caso di utilizzazione sistematica e permanente di risorse estranee ai premi ed ai relativi proventi, l’ISVAP può vietare l’ulteriore commercializzazione dei prodotti assicurativi che hanno provocato la situazione di squilibrio.
5. E’ consentito l’impiego di formule tariffarie a premio naturale a condizione che sia data una adeguata informativa precontrattuale ed in corso di contratto, fermo restando il divieto di revisione delle basi tecniche. In caso di violazione del divieto il contratto è nullo e si applica l’articolo 167, comma 2.
6. L’impresa comunica all’ISVAP gli elementi essenziali delle basi tecniche utilizzate per il calcolo dei premi e delle riserve tecniche di ciascuna tariffa.


Art. 33.
(Tasso di interesse garantibile nei contratti relativi ai rami vita)


1. L’ISVAP determina, con regolamento, per tutti i contratti da stipulare che prevedono una garanzia di tasso di interesse un tasso di interesse massimo, che non può superare il sessanta per cento del tasso medio dei prestiti obbligazionari dello Stato.
2. L’ISVAP può altresì determinare nel regolamento più tassi massimi di interesse, diversificati secondo la moneta in cui è espresso il contratto, purché ciascuno di essi non superi il sessanta per cento del tasso medio dei prestiti obbligazionari dello Stato nella cui moneta è espresso il contratto. In tale caso l’ISVAP consulta preventivamente l’autorità di vigilanza dello Stato membro interessato.
3. L’impresa, nel definire il tasso di interesse, entro i limiti previsti dai commi 1 e 2, si attiene sempre a criteri prudenziali.
4. L’ISVAP, in deroga ai tassi massimi di cui ai commi 1 e 2, può stabilire nel regolamento, per specifiche categorie di contratti, valori diversi del tasso massimo di interesse. Può inoltre stabilire limiti particolari per i contratti a premio unico o di rendita vitalizia immediata senza facoltà di riscatto, per i quali gli impegni trovino copertura nei corrispondenti cespiti dell’attivo.
5. Qualora l’ISVAP si avvalga della facoltà di cui al comma 4, l’impresa può scegliere il tasso di interesse prudenziale da adottare, tenendo conto della moneta in cui è espresso il contratto e degli attivi corrispondenti. In nessun caso il tasso di interesse utilizzato può essere più elevato del rendimento degli attivi a copertura, calcolato tenendo conto dei principi contabili in vigore, previa opportuna deduzione.
6. I tassi massimi determinati nel regolamento di cui al comma 1 sono comunicati dall’ISVAP alla Commissione europea e, ove ne facciano richiesta, alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri.


Art. 34.
(Attuario incaricato dall’impresa che esercita i rami responsabilità civile veicoli e natanti)


1. L’impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti incarica un attuario per la verifica preventiva delle tariffe e delle riserve tecniche relative ai rami 10 e 12 di cui all’articolo 2, comma 3, anche al fine di agevolare l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'ISVAP.
2. L’attuario incaricato deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti con regolamento adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell’ISVAP.
3. L’attuario incaricato è preposto alla verifica delle basi tecniche, delle metodologie statistiche, delle ipotesi tecniche e finanziarie utilizzate ed alla valutazione della coerenza dei premi di tariffa con i parametri di riferimento adottati. L’attuario incaricato verifica inoltre la correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti dall’impresa per il calcolo delle riserve tecniche.
4. Le funzioni dell’attuario incaricato sono determinate dal Ministro delle attività produttive con il regolamento di cui al comma 2, fermo restando quanto previsto dall’articolo 37, comma 2. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 31, commi 3, 4, 5 e 6.


Art. 35.
(Determinazione delle tariffe nei rami responsabilità civile veicoli e natanti)


1. Nella formazione delle tariffe l’impresa calcola distintamente i premi puri ed i caricamenti in coerenza con le proprie basi tecniche, sufficientemente ampie ed estese ad almeno cinque esercizi. Ove tali basi non siano disponibili, l’impresa può fare ricorso a rilevazioni statistiche di mercato.
2. Per i rischi che, per le loro caratteristiche, non possono essere ricondotti ad alcuna delle tariffe stabilite dall’impresa, questa può avvalersi, ai fini della conoscenza degli elementi statistici necessari per la determinazione del premio puro, delle informazioni in possesso di uno o più organismi costituiti tra le imprese esercenti l’assicurazione obbligatoria autoveicoli, i quali sono tenuti a fornire gli elementi richiesti.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche per i rischi che presentano, per qualsiasi causa soggettiva od oggettiva, carattere di particolarità o di eccezionalità rispetto a quelli stabiliti dall’impresa.
4. Gli elementi statistici utilizzati dall’impresa per la determinazione del premio puro per i rischi di cui ai commi 2 e 3 devono essere comunicati tempestivamente agli organismi indicati nel comma 2.


CAPO II
RISERVE TECNICHE DEI RAMI VITA E DANNI


Art. 36
(Riserve tecniche dei rami vita)


1. L’impresa che esercita i rami vita ha l’obbligo di costituire, per i contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche, ivi comprese le riserve matematiche, sufficienti a garantire le obbligazioni assunte e le spese future. Le riserve sono costituite, al lordo delle cessioni in riassicurazione, nel rispetto dei principi attuariali e delle regole applicative individuate dall’ISVAP con regolamento.
2. La valutazione sulla sufficienza delle riserve tecniche spetta all’attuario incaricato, che esercita la funzione di controllo in via permanente, per consentire all’impresa di effettuare, con tempestività, gli interventi necessari. A tal fine l’attuario incaricato ha l’obbligo di informare prontamente l’organo con funzioni di amministrazione e l’organo che svolge funzioni di controllo dell’impresa qualora rilevi l’esistenza di possibili condizioni che gli impedirebbero, a quel momento, di formulare un giudizio di piena sufficienza delle riserve tecniche in base ai principi da rispettare per la redazione della relazione tecnica di cui all’articolo 32, comma 3. L’impresa, se non è in grado di rimuovere le cause del rilievo o se non condivide il rilievo stesso, ne dà pronta comunicazione all’ISVAP.
3. L’impresa che esercita i rami vita costituisce alla fine di ogni esercizio un'apposita riserva tecnica pari all'ammontare complessivo delle somme che risultino necessarie per far fronte al pagamento dei capitali e delle rendite maturati, dei riscatti e dei sinistri da pagare.
4. La riserva per la partecipazione agli utili e ai ristorni comprende gli importi da attribuire agli assicurati o ai beneficiari dei contratti a titolo di partecipazione agli utili tecnici e di ristorni, purché tali importi non siano stati attribuiti agli assicurati o non siano già stati considerati nelle riserve matematiche.
5. Per la costituzione delle riserve tecniche delle assicurazioni complementari, previste nell'articolo 2, comma 2, sono osservate le disposizioni relative alle riserve tecniche dei rami danni.
6. Le riserve a carico dei riassicuratori comprendono gli importi di loro competenza e sono determinate conformemente agli accordi contrattuali di riassicurazione, in base agli importi lordi delle riserve tecniche.
7. L’impresa che esercita i rami vita presenta all’ISVAP il confronto tra le basi tecniche, diverse dal tasso di interesse, impiegate nel calcolo delle riserve tecniche ed i risultati dell’esperienza diretta.


Art. 37.
(Riserve tecniche dei rami danni)


1. L’impresa che esercita i rami danni ha l’obbligo di costituire, per i contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche che siano sempre sufficienti a far fronte, per quanto ragionevolmente prevedibile, agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione. Le riserve sono costituite, al lordo delle cessioni in riassicurazione, nel rispetto delle disposizioni e dei metodi di valutazione stabiliti dall’ISVAP con regolamento.
2. Nei confronti dell’impresa che esercita l’attività nei rami relativi all’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli e dei natanti la valutazione sulla sufficienza delle riserve tecniche spetta all’attuario incaricato, che esercita la funzione di controllo in via permanente, per consentire all’impresa di effettuare, con tempestività, gli interventi necessari. A tal fine l’attuario incaricato ha l’obbligo di informare prontamente l’organo con funzioni di amministrazione e l’organo che svolge funzioni di controllo dell’impresa qualora rilevi l’esistenza di possibili condizioni che gli impedirebbero, a quel momento, di formulare un giudizio di piena sufficienza delle riserve tecniche in base ai principi da rispettare per la redazione dell’apposita relazione tecnica. L’impresa, se non è in grado di rimuovere le cause del rilievo o se non condivide il rilievo stesso, ne dà pronta comunicazione all’ISVAP.
3. L’impresa che esercita i rami danni costituisce alla fine di ogni esercizio la riserva premi, la riserva sinistri, la riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati alla chiusura dell’esercizio, le riserve di perequazione, la riserva di senescenza e le riserve per partecipazione agli utili e ai ristorni.
4. La riserva premi comprende sia la riserva per frazioni di premi sia la riserva per rischi in corso. L’impresa che esercita le assicurazioni delle cauzioni, della grandine e delle altre calamità naturali e quelle dei danni derivanti dall’energia nucleare integra per tali assicurazioni, in relazione alla natura particolare dei rischi, la riserva per frazioni di premi.
5. La riserva sinistri comprende l'ammontare complessivo delle somme che, da una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti, e non ancora pagati, nonché alle relative spese di liquidazione. La riserva sinistri è valutata in misura pari al costo ultimo, per tener conto di tutti i futuri oneri prevedibili, sulla base di dati storici e prospettici affidabili e comunque delle caratteristiche specifiche dell'impresa.
6. La riserva per i sinistri avvenuti, ma non ancora denunciati alla data di chiusura dell'esercizio, è valutata tenendo conto della natura dei rischi a cui si riferisce ai fini dei relativi metodi di valutazione.
7. Le riserve di perequazione comprendono tutte le somme accantonate, conformemente alle disposizioni di legge, allo scopo di perequare le fluttuazioni del tasso dei sinistri negli anni futuri o di coprire rischi particolari. L’impresa autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa nel ramo credito costituisce una riserva di perequazione, destinata a coprire l’eventuale saldo tecnico negativo conservato del ramo credito alla fine di ciascun esercizio. L’impresa autorizzata all'esercizio dell’attività assicurativa nei rami danni, salvo che nel ramo credito e cauzioni, costituisce una riserva di perequazione per rischi di calamità naturali, diretta a compensare nel tempo l'andamento della sinistralità. Le condizioni e le modalità per la costituzione della riserva di perequazione per rischi di calamità naturale e per i danni derivanti dall’energia nucleare sono fissate con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISVAP.
8. Per i contratti di assicurazione contro le malattie, che hanno durata poliennale o che, pur avendo durata annuale, prevedono l’obbligo di rinnovo alla scadenza, l’impresa costituisce una riserva di senescenza destinata a compensare l’aggravarsi del rischio dovuto al crescere dell’età degli assicurati, qualora i premi siano determinati, per l’intera durata della garanzia, con riferimento all’età degli assicurati al momento della stipulazione del contratto. Per tali contratti l’impresa può esercitare il diritto di recesso, a seguito di sinistro, solo entro i primi due anni dalla stipulazione del contratto. Per i contratti di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza l’impresa costituisce una apposita riserva secondo appropriati criteri attuariali che tengono conto dell’andamento del rischio per l’intera durata della garanzia.
9. La riserva per partecipazione agli utili e ai ristorni comprende gli importi da attribuire agli assicurati o ai beneficiari dei contratti a
titolo di partecipazione agli utili tecnici e ai ristorni, purché tali importi non siano stati attribuiti agli assicurati.
10. L’impresa autorizzata all’esercizio congiunto dell’attività, nei rami vita e nei rami infortuni e malattia, si conforma alle specifiche disposizioni applicabili.
11. Le riserve a carico dei riassicuratori comprendono gli importi di loro competenza e sono determinate conformemente agli accordi contrattuali di riassicurazione, in base agli importi lordi delle riserve tecniche. La riserva premi relativa agli importi di riassicurazione è calcolata in base ai metodi di cui al comma 4, coerentemente alla scelta operata dall’impresa per il calcolo della riserva premi lorda.


Art. 37 bis.
(Riserve tecniche del lavoro indiretto) (1)


1. L’impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l’attività di riassicurazione costituisce per il lavoro indiretto le riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, in relazione agli impegni assunti, nel rispetto delle disposizioni stabilite dall’ISVAP con regolamento. Si applica l’articolo 64, comma 2.
2. Fino all’emanazione dei regolamenti di cui all’art. 42 bis, comma 1, e 65, comma 3, le imprese costituiscono per il lavoro indiretto le riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, in relazione agli impegni assunti. L’iscrizione in bilancio delle riserve tecniche del lavoro indiretto è effettuata, in linea di principio, sulla base di quanto comunicato dalle imprese cedenti. Le imprese valutano la congruità delle riserve del lavoro indiretto affinché risultino sufficienti in relazione agli impegni assunti ed apportano in bilancio le eventuali rettifiche anche tenuto conto delle esperienze passate.


(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 2 del D.L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.



CAPO III
ATTIVITÀ A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE


Art. 38.
(Copertura delle riserve tecniche e localizzazione delle attività)


1. Le riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni, nonché le riserve di perequazione di cui all’articolo 37, comma 7, sono coperte con attivi di proprietà dell'impresa. (1) Nella scelta degli attivi l'impresa tiene conto del tipo di rischi e delle obbligazioni assunte e dell'esigenza che sia garantita la sicurezza, la redditività e la liquidità degli investimenti, provvedendo ad un'adeguata diversificazione e dispersione degli attivi medesimi.
2. L’impresa può coprire le riserve tecniche esclusivamente con le categorie di attivi, compresi gli strumenti finanziari derivati, che sono ammessi nel regolamento adottato dall’ISVAP. L’Istituto stabilisce, nel medesimo regolamento, le tipologie, le modalità, i limiti di impiego e le relative quote massime nel rispetto delle disposizioni previste dall’ordinamento comunitario. (2)
3. L'ISVAP, nel caso in cui rilevi che per uno o più attivi non sono state osservate le regole di cui al comma 2, comunica all'impresa l’inammissibilità ad essere destinati, in tutto o in parte, a copertura delle riserve tecniche.
4. Fatti salvi i princìpi di cui al comma 1, in circostanze eccezionali e su motivata richiesta dell'impresa, l'ISVAP può autorizzare, in via temporanea, l'investimento in categorie di attivi a copertura delle riserve tecniche diverse da quelle previste in via generale.
5. In caso di attivi a copertura che rappresentano un investimento in una società controllata, che per conto dell’impresa di assicurazione ne gestisce in tutto o in parte gli investimenti, l'ISVAP, nel verificare la corretta applicazione delle norme e dei princìpi di cui al presente articolo, tiene conto degli attivi detenuti dalla società controllata.
6. Per i contratti compresi nel portafoglio italiano, l’impresa può localizzare gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche in uno o più Stati membri. Su richiesta dell'impresa, l'ISVAP può autorizzare la localizzazione di parte degli attivi in uno Stato terzo. In deroga alle disposizioni del presente comma, la localizzazione dei crediti verso i riassicuratori posti a copertura delle riserve tecniche è libera, salvo quanto disposto dall'articolo 47.


(1) Il primo periodo è stato così sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. a), del D.L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.
(2) Le parole: “nel rispetto delle disposizioni previste dall’ordinamento comunitario” sono state aggiunte dall’art. 3, comma 1, lett. b), del D.L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.


Art. 39.
(Valutazione delle attività patrimoniali)


1. Gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche sono valutati al netto dei debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali poste rettificative.
2. La valutazione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche è effettuata in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo.
3. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni relative ai criteri di valutazione delle attività patrimoniali.


Art. 40.
(Regole sulla congruenza)


1. Quando la garanzia assicurativa è espressa in una determinata valuta, l'obbligazione dell’impresa si considera esigibile in tale valuta.
2. Quando la garanzia assicurativa non è espressa in una determinata valuta, l'obbligazione dell’impresa di assicurazione si considera esigibile nella valuta del paese di ubicazione del rischio. Nelle assicurazioni dei rami danni l’impresa può altresì eseguire la prestazione nella stessa valuta in cui è stato pagato il premio se, sin dalla stipulazione del contratto, risulti obiettivamente prevedibile che la prestazione debba essere corrisposta in tale valuta.
3. L’impresa provvede alla copertura delle riserve tecniche nel rispetto del principio della congruenza. L’ISVAP individua, con regolamento, i casi di deroga, determinando altresì le tipologie, le modalità e i limiti di impiego di attivi espressi in altra valuta o di strumenti finanziari derivati che siano idonei a soddisfare le medesime esigenze.


Art. 41.
(Contratti direttamente collegati ad indici o a quote di organismi di investimento collettivo del risparmio)


1. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate al valore delle quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio oppure al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall’impresa di assicurazione, le riserve tecniche relative a tali contratti sono rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle quote dell’organismo di investimento collettivo del risparmio oppure da quelle del fondo interno, se è suddiviso in quote definite, oppure dagli attivi contenuti nel fondo stesso.
2. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate ad un indice azionario o ad un altro valore di riferimento diverso da quelli di cui al comma 1, le riserve tecniche relative a tali contratti sono rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle quote rappresentanti il valore di riferimento oppure, qualora le quote non siano definite, da attivi di adeguata sicurezza e negoziabilità che corrispondano il più possibile a quelli su cui si basa il valore di riferimento particolare.
3. L’articolo 38, comma 1, secondo periodo, e le disposizioni sulle quote massime di cui al comma 2 del medesimo articolo non sono applicabili agli attivi detenuti per far fronte ad obbligazioni che sono direttamente collegate alle prestazioni di cui ai commi 1 e 2. Le disposizioni relative alle regole di congruenza non si applicano alle obbligazioni derivanti dai contratti di cui al presente articolo.
4. Qualora le prestazioni previste dai contratti di cui ai commi 1 e 2 comprendano una garanzia di risultato dell’investimento o qualsiasi altra prestazione garantita, alle corrispondenti riserve tecniche aggiuntive si applica l’articolo 38.
5. L’ISVAP stabilisce, con regolamento, disposizioni più dettagliate per l'individuazione delle categorie di attivi, che possono essere destinati a copertura delle riserve tecniche, e dei relativi limiti.


Art. 42.
(Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche)


1. L’impresa deve tenere un registro da cui risultano le attività a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni. In qualsiasi momento l’importo degli attivi iscritti deve essere, tenendo conto delle annotazioni dei movimenti, almeno pari all’ammontare delle riserve tecniche.
2. Le attività poste a copertura delle riserve tecniche ed iscritte nel registro sono riservate in modo esclusivo all’adempimento delle obbligazioni assunte dall’impresa con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono. Le attività di cui al presente comma costituiscono patrimonio separato rispetto alle altre attività detenute dall’impresa e non iscritte nel registro.
3. L’impresa comunica all’ISVAP la situazione delle attività risultante dal registro.
L’ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni per la formazione e la tenuta del registro, con particolare riguardo all’annotazione delle operazioni effettuate, nonché i termini, le modalità e gli schemi per le comunicazioni periodiche.


Art. 42 bis.
(Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto) (1)



1. Agli attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto dei rami vita e dei rami danni, nonché delle riserve di perequazione di cui all’articolo 37, comma 7, si applicano gli articoli 38, 39, 40 e 65 bis. L’ISVAP stabilisce con regolamento le categorie di attivi, compresi gli strumenti finanziari derivati, ammessi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto, nonché le tipologie, le modalità, i limiti di impiego e le relative quote massime.
2. Fino all’emanazione del regolamento di cui al comma 1, gli attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto tengono conto del tipo di affari assunti dall’impresa ed in particolare, della natura, dell’ammontare e della cadenza dei pagamenti dei sinistri attesi, in modo tale che sia possibile realizzare condizioni di sufficienza, liquidità, sicurezza, qualità, redditività e correlazione degli investimenti.
3. L’impresa è tenuta ad una adeguata e diversificata dispersione degli attivi, in modo tale che essa possa rispondere al cambiamento delle condizioni economiche ed in particolare all’andamento dei mercati finanziari e immobiliari o all’impatto dei sinistri catastrofali.


(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 3, comma 2, del D.L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.


Art. 42 ter.
(Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto per le imprese di assicurazione in presenza di determinate condizioni) (1)


1. Qualora ricorra una delle condizioni di cui all’articolo 46, comma 3 bis, lettere a), b) e c), agli attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto dell’impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l’attività di riassicurazione si applica l’art. 65.
2. Gli attivi utilizzati dall’impresa di assicurazione per coprire le riserve tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione devono essere gestiti ed organizzati separatamente dalle attività di assicurazione diretta senza possibilità di trasferimenti.
3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall’art. 65, comma 3, e comunque non oltre il 1° luglio 2008, alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni stabilite dall’articolo 42 bis, commi 2 e 3.


(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 3, comma 2, del D.L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.


Art. 43.
(Riserve tecniche relative all'attività esercitata in regime di stabilimento negli Stati terzi)


1. Per le obbligazioni assunte dalle sedi secondarie situate in Stati terzi, l’impresa costituisce le riserve tecniche previste dalle leggi di tali Stati.
2. L'ISVAP verifica che nel bilancio dell’impresa risultino iscritte attività sufficienti alla copertura delle riserve di cui al comma 1.


CAPO IV
MARGINE DI SOLVIBILITÀ


Art. 44.
(Margine di solvibilità)


1. L’impresa dispone costantemente di un margine di solvibilità sufficiente per la complessiva attività esercitata nel territorio della Repubblica ed all’estero. L’ISVAP disciplina, con regolamento, le regole tecniche per la determinazione e il calcolo del margine di solvibilità richiesto, secondo i rami esercitati, nel rispetto delle disposizioni del presente capo e di quelle previste dalla normativa in materia di vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario.
2. Il margine di solvibilità disponibile è rappresentato dal patrimonio netto dell’impresa al netto degli elementi immateriali, libero da qualsiasi impegno prevedibile, e comprende:
a) il capitale sociale versato o, se si tratta di società di mutua assicurazione, il fondo di garanzia versato;
b) le riserve legali e le riserve statutarie e facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell’attivo, né classificate come riserve di perequazione; (1)
c) gli utili dell'esercizio e degli esercizi precedenti portati a nuovo, al netto dei dividendi da pagare;
d) le perdite dell'esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo.
3. Possono inoltre essere compresi nel margine di solvibilità disponibile:
a) le azioni preferenziali cumulative e i prestiti subordinati sino a concorrenza del cinquanta per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto, di cui il venticinque per cento al massimo comprendente prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata. Per essere computati tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile i prestiti subordinati devono soddisfare le condizioni stabilite all’articolo 45, commi 1 e 2. Le azioni preferenziali cumulative possono essere computate soltanto qualora esistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di liquidazione ordinaria o coatta dell’impresa, abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsate solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere alla data della liquidazione;
b) i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate alla lettera a), sino a concorrenza del cinquanta per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto, limite da assumere per il totale di detti titoli, strumenti, azioni preferenziali cumulative e prestiti subordinati di cui alla lettera a) del presente comma. Per essere computati tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative, devono soddisfare le condizioni stabilite all’articolo 45, comma 8.
4. Su motivata richiesta dell’impresa, accompagnata da idonea documentazione, l’ISVAP può autorizzare a comprendere nel margine di solvibilità disponibile, per periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, gli ulteriori elementi patrimoniali individuati nelle disposizioni di attuazione, nonché a dedurre dal margine di solvibilità richiesto, quali importi di riassicurazione, gli importi recuperabili dalle società veicolo. (2)
5. L’ISVAP, con regolamento, individua inoltre gli attivi dei quali non si tiene conto, nell’ambito della determinazione del patrimonio dell’impresa, agli effetti del margine di solvibilità.


(1) Le parole: “né classificate come riserve di perequazione” sono state aggiunte dall’art. 4, comma 1, lett. a), del D.L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.
(2) Le parole da: “nonché a dedurre…” fino alla fine del comma sono state aggiunte dall’art. 4, comma 1, lett. b), del D.L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.


Art. 44 bis.
(Margine di solvibilità delle imprese di assicurazione vita esercenti anche attività riassicurative) (1)



1. L’impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio dei rami vita che esercita congiuntamente l’attività di riassicurazione, limitatamente alle accettazioni in riassicurazione, per il calcolo e la costituzione del margine di solvibilità applica gli articoli 66 bis, 66 ter, 66 quater e 66 quinquies nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:
a) i premi di riassicurazione raccolti superano il 10 per cento dei premi totali;
b) i premi di riassicurazione raccolti superano cinquanta milioni di euro;
c) le riserve tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione superano il 10 per cento delle riserve tecniche totali.


(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 4, comma 2, del D.L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.


Art. 45.
(Prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari)


1. I prestiti subordinati possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile, limitatamente alle somme effettivamente versate, purché sussistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di liquidazione ordinaria o coatta dell’impresa, i prestiti abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere alla data della liquidazione.
2. I prestiti subordinati possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile, fermo quanto disposto al comma 1, qualora i documenti che ne regolano l'emissione:
a) prevedano espressamente che eventuali modifiche siano valide solo previa autorizzazione dell’ISVAP;
b) non prevedano clausole in forza delle quali il prestito debba, in casi diversi dalla liquidazione dell’impresa, essere rimborsato prima della scadenza convenuta;
c) per i prestiti a scadenza fissa, prevedano che la durata minima non sia inferiore a cinque anni;
d) per i prestiti per i quali non è stabilita una scadenza, prevedano per il rimborso un preavviso di almeno cinque anni;
e) prevedano che il rimborso anticipato dei prestiti avvenga solo su iniziativa dell'impresa emittente e previa autorizzazione dell’ISVAP.
3. Per i prestiti a scadenza fissa, l’impresa è tenuta a sottoporre all’approvazione dell’ISVAP, al più tardi un anno prima della data di scadenza del prestito, un piano che indichi le modalità ed i mezzi tramite i quali, alla scadenza medesima, l’impresa intende mantenere le condizioni di solvibilità, tenuto anche conto delle prevedibili esigenze del margine di solvibilità richiesto alla chiusura dell’esercizio nel corso del quale si intende procedere all’estinzione del prestito. L’obbligo di presentazione del piano non ricorre se l’impresa ha ridotto gradualmente, nel corso degli ultimi cinque anni precedenti la data di scadenza, l’importo del prestito computato ai fini del margine di solvibilità disponibile, provvedendo contestualmente alla sua sostituzione con elementi idonei.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non precludono la possibilità di rimborso anticipato, totale o parziale, dei prestiti a scadenza fissa ad iniziativa dell’impresa e previa autorizzazione dell’ISVAP.
5. Il rimborso anticipato, totale o parziale, dei prestiti per i quali non è stabilita una scadenza può essere effettuato soltanto ad iniziativa dell’impresa e previa autorizzazione dell’ISVAP.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 deve essere presentata richiesta motivata all’ISVAP almeno sei mesi prima della data stabilita per il rimborso, accompagnata da idonea documentazione attestante, tramite indicazione delle modalità e dei mezzi con i quali l’impresa intende mantenere le condizioni di solvibilità, l’assenza di pregiudizio al margine di solvibilità disponibile anche tenuto conto delle prevedibili esigenze del margine di solvibilità richiesto alla chiusura dell’esercizio nel corso del quale si intende procedere al rimborso anticipato. L’autorizzazione dell’ISVAP può essere rilasciata anche per un importo inferiore a quello richiesto.
7. Per i prestiti, per i quali non è stabilita una scadenza, l’esercizio del preavviso, da comunicare immediatamente all’ISVAP, o la richiesta di rimborso anticipato comportano la riduzione della percentuale di utilizzo del prestito subordinato dal cinquanta per cento al venticinque per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto. In caso di esercizio del preavviso si applicano le disposizioni contenute nel comma 3.
8. I titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari anche con scadenza determinata, purché non inferiore a dieci anni, comprese le azioni preferenziali cumulative di cui all’articolo 44, comma 3, lettera b), possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile, limitatamente alle somme effettivamente versate, se soddisfano le seguenti condizioni:
a) è previsto nei documenti che ne regolano l'emissione che esso può essere modificato solo previa autorizzazione dell’ISVAP;
b) è esclusa nei documenti che ne regolano l'emissione la rimborsabilità su iniziativa del portatore o senza la preventiva autorizzazione dell’ISVAP.
L’autorizzazione dell’ISVAP può essere rilasciata anche per un importo inferiore a quello richiesto. Ai fini del rimborso e della relativa autorizzazione deve essere presentata richiesta motivata all’ISVAP almeno sei mesi prima della data stabilita per il rimborso, accompagnata da idonea documentazione attestante, tramite indicazione delle modalità e dei mezzi con i quali l’impresa intende mantenere le condizioni di solvibilità, l’assenza di pregiudizio al margine di solvibilità disponibile anche tenuto conto delle prevedibili esigenze del margine di solvibilità richiesto alla chiusura dell’esercizio nel corso del quale si intende procedere al rimborso;
c) è prevista nei documenti che ne regolano l'emissione la possibilità di differire il pagamento degli interessi quando l'impresa non dispone del margine di solvibilità richiesto. Gli interessi maturati e non corrisposti sono esclusi dal margine di solvibilità disponibile;
d) è stabilito nei documenti che ne regolano l'emissione che i crediti del prestatore nei confronti dell’impresa sono interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati, ivi compresi gli assicurati;
e) è prevista nei documenti che ne regolano l'emissione la capacità del debito e degli interessi, maturati e non corrisposti, di assorbire in via definitiva o temporanea le perdite, in modo tale che sia consentito all’impresa di proseguire regolarmente l'attività. Le perdite, risultanti dal bilancio dell'impresa, devono aver determinato una riduzione del margine di solvibilità richiesto, senza che si sia contestualmente provveduto alla sua ricostituzione nella misura necessaria. La nota integrativa deve illustrare in modo adeguato l'esistenza e l'operatività della clausola di assorbimento delle perdite.
9. L’ISVAP individua, con regolamento, le condizioni che garantiscono pienamente la stabilità dell’impresa di assicurazione in presenza delle quali i titoli a durata indeterminata, gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative, ed i prestiti subordinati possono essere ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile.
10. Nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nel presente articolo le azioni preferenziali cumulative, i prestiti subordinati, i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari sono ammissibili ai fini della situazione di solvibilità corretta di un’impresa di assicurazione e di solvibilità della relativa controllante di cui agli articoli 217 e 218.


Art. 46.
(Quota di garanzia)


1. Un terzo del margine di solvibilità richiesto rappresenta la quota di garanzia.
2. La quota di garanzia dell’impresa che esercita i rami vita, fermi restando i limiti stabiliti per la misura del capitale sociale o del fondo di garanzia, non può in nessun caso essere inferiore a tre milioni di euro.
3. La quota di garanzia dell’impresa che esercita i rami danni, fermi restando i limiti stabiliti per la misura del capitale sociale o del fondo di garanzia, non può in nessun caso essere inferiore a due milioni di euro. Qualora l’impresa sia autorizzata all’esercizio dei rami 10, 11, 12, 13, 14 e 15 di cui all'articolo 2, comma 3, la quota di garanzia non può in nessun caso essere inferiore a tre milioni di euro. Qualora l’autorizzazione comprenda più rami di assicurazione si ha riguardo al solo ramo per il cui esercizio è richiesto l’importo più elevato.
3 bis. L’impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio dei rami danni che esercita congiuntamente l’attività di riassicurazione dispone, rispetto a tutte le attività esercitate, della quota di garanzia conformemente all’articolo 66 sexies, nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:
a) i premi di riassicurazione raccolti superano il 10 per cento dei premi totali;
b) i premi di riassicurazione raccolti superano cinquanta milioni di euro;
c) le riserve tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione superano il 10 per cento delle riserve tecniche totali. (1)
4. La quota di garanzia è coperta esclusivamente mediante gli elementi patrimoniali di cui all’articolo 44, comma 2, al netto degli elementi immateriali di cui al provvedimento previsto dal comma 5 del medesimo articolo.
5. Gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono aumentati annualmente, con regolamento adottato dall’ISVAP, in base all’incremento dell’indice europeo dei prezzi al consumo, pubblicato da Eurostat, salvo che gli incrementi siano inferiori al cinque per cento.


(1) Questo comma è stato inserito dall’art. 4, comma 3, del D.L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.


Art. 47.
(Cessione dei rischi in riassicurazione)


1. L’ISVAP può non tener conto, ai fini della copertura delle riserve tecniche e del calcolo del margine di solvibilità, della cessione dei rischi in riassicurazione ad imprese aventi la sede legale in Stati terzi che non abbiano istituito un proprio legale rappresentante nel territorio della Repubblica o nel territorio di un altro Stato membro.
2. La decisione dell’ISVAP deve essere motivata esclusivamente da valutazioni attinenti alla solvibilità delle imprese riassicuratrici.



CAPO V
IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UNO STATO TERZO


Art. 48.
(Requisiti organizzativi della sede secondaria)


1. La sede secondaria, insediata nel territorio della Repubblica dall’impresa che ha sede legale in uno Stato terzo, opera con un’idonea organizzazione amministrativa e contabile e con un adeguato sistema di controllo interno. Si applica l’articolo 30, commi 2 e 3.
2. Alla sede secondaria si applicano le disposizioni di cui agli articoli 31, 32, 33, 34 e 35.


Art. 49.
(Riserve tecniche)


1. L’impresa rispetta, per le assicurazioni e le operazioni comprese nel portafoglio della sede secondaria, le disposizioni relative alla disciplina delle riserve tecniche delle imprese con sede legale nella Repubblica.
2. Per la localizzazione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche si applicano le disposizioni di cui all’articolo 38, comma 6. L’ISVAP può tuttavia richiedere che gli attivi siano localizzati nel territorio della Repubblica, ove ciò sia ritenuto necessario per la salvaguardia degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
3. L’impresa che è autorizzata ad esercitare congiuntamente i rami vita ed i rami infortuni e malattia rispetta le disposizioni stabilite per le imprese con sede legale nel territorio della Repubblica.


Art. 50.
(Calcolo del margine di solvibilità e della quota di garanzia)


1. L’impresa dispone, per la sede secondaria, di un margine di solvibilità costituito secondo le disposizioni del
capo IV, in quanto applicabili, e calcolato avuto riguardo all’attività svolta dalla sede secondaria secondo quanto previsto con regolamento adottato dall’ISVAP.
2. Il terzo del minimo del margine di solvibilità costituisce la quota di garanzia. La quota non può essere inferiore alla metà degli importi previsti dall’articolo 46 per i rami ai quali si riferisce l’autorizzazione.
3. Le attività costitutive del margine di solvibilità sono localizzate, fino a concorrenza dell’ammontare della quota di garanzia, nel territorio della Repubblica, mentre per l’eccedenza possono essere localizzate nel territorio di altri Stati membri.
4. La disposizione del comma 1 non si applica all’impresa autorizzata ad operare anche in altri Stati membri, che sia soggetta a vigilanza globale di solvibilità esercitata dalla autorità di controllo di uno di tali Stati ai sensi dell’articolo 51.






Art. 51.
(Agevolazioni per l’impresa operante in più Stati membri)


1. L’impresa, che al momento in cui fa istanza di autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica è già autorizzata all’esercizio dei rami vita o dei rami danni in uno o più Stati membri o ha presentato in tali Stati domanda di autorizzazione, può chiedere:
a) di poter calcolare, in deroga a quanto disposto nell’articolo 50, comma 1, il margine di solvibilità in funzione dell’attività globale esercitata dalle proprie sedi secondarie stabilite nel territorio degli Stati membri;
b) di poter costituire la cauzione prevista dall’articolo 28, comma 5, soltanto in uno di tali Stati membri;
c) di poter localizzare in uno qualunque degli Stati membri, nei quali ha insediato una sede secondaria, le attività costitutive della quota minima di garanzia.
L’istanza va presentata all’ISVAP ed alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri interessati.
2. Le agevolazioni possono essere richieste anche dall’impresa che, dopo aver ottenuto l’autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica, insedia una sede secondaria anche nel territorio di un altro Stato membro.
3. Nella domanda l’impresa deve indicare l’autorità alla quale chiede che venga demandato il controllo di solvibilità per il complesso delle attività effettuate dalle sedi secondarie stabilite negli Stati membri. La domanda deve essere motivata. In caso di accoglimento l’impresa deve costituire la cauzione prevista dall’articolo 28, comma 5, nello Stato membro alla cui autorità è demandato il controllo della solvibilità per l’insieme delle attività esercitate nel territorio dell’Unione europea.
4. Le agevolazioni possono essere concesse soltanto congiuntamente e con l’accordo di tutte le autorità degli Stati membri interessati. Esse hanno effetto dal momento in cui l’autorità prescelta per il controllo della solvibilità globale, avuta notizia dell’accordo di tutti gli Stati membri interessati, comunica alle altre autorità di essere disposta ad esercitare la vigilanza. Le agevolazioni vengono meno in tutti gli Stati membri interessati in caso di revoca anche da parte di una sola delle autorità di vigilanza.
5. L’impresa alla quale sono state concesse le agevolazioni calcola il margine di solvibilità avendo riguardo all’attività complessiva svolta dall’insieme delle sedi secondarie stabilite negli Stati membri.


TITOLO IV - DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI MUTUE ASSICURATRICI


Art. 52.
(Nozione)


1. La società di mutua assicurazione costituita ai sensi dell’articolo 2546 del codice civile può esercitare l’attività assicurativa nei rami vita o nei rami danni e limitatamente al territorio della Repubblica, senza che trovi applicazione la disciplina sui requisiti per l’accesso di cui al capo II del titolo II, quando ricorrono le condizioni rispettivamente stabilite nei commi 2 e 3. Le quote di partecipazione devono essere rappresentate da azioni.
2. La società di mutua assicurazione, ai fini dell’esercizio dei rami vita, deve prevedere nello statuto la possibilità di esigere contributi supplementari, o di ridurre le prestazioni, e riscuotere contributi annui non superiori ad euro cinquecentomila.
3. La società di mutua assicurazione, ai fini dell’esercizio dei rami danni, deve prevedere nello statuto la possibilità di esigere contributi supplementari e riscuotere contributi annui non superiori ad un milione di euro, provenienti per almeno la metà dai soci.
4. Se gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono superati durante tre esercizi consecutivi, a decorrere dal quarto esercizio la mutua assicuratrice non è più soggetta alle disposizioni del presente
titolo ed è tenuta a richiedere l’autorizzazione di cui all’articolo 13 entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio nel quale gli importi sono stati superati.


Art. 53.
(Attività esercitabili)


1. L’impresa di cui all'articolo 52, comma 2, può esercitare esclusivamente i rami I e II di cui all'articolo 2, comma 1.
2. L’impresa di cui all'articolo 52, comma 3, non può esercitare i rami 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 18 di cui all'articolo 2, comma 3.
3. Le società di mutua assicurazione limitano l’oggetto sociale all’esercizio dei soli rami vita o dei soli rami danni ed alle operazioni connesse o strumentali. Si applica l’articolo 12.


Art. 54.
(Requisiti degli esponenti aziendali)


1. Il Ministro delle attività produttive determina, con il regolamento di cui all’articolo 76, i requisiti di onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali e stabilisce requisiti di professionalità che tengano conto delle dimensioni e delle limitazioni all’attività esercitata dalle mutue assicuratrici di cui all’articolo 52.


Art. 55.
(Autorizzazione)


1. L'ISVAP o, nel caso delle regioni a statuto speciale, l’organo regionale a ciò preposto, fermo quanto disposto all’articolo 347, comma 3, autorizzano le mutue assicuratrici di cui all’articolo 52.
2. Le società autorizzate sono iscritte in apposita sezione, rubricata altre mutue assicuratrici, dell'albo delle imprese di assicurazione di cui all'articolo 14, comma 4.
3. L’ISVAP, con regolamento, determina, salve le competenze delle regioni a statuto speciale, il procedimento per il rilascio, l'estensione ed il diniego dell’autorizzazione. Si applica l’articolo 14, comma 3.


Art. 56.
(Altre norme applicabili)


1. L’ISVAP determina, con regolamento, l’adeguatezza patrimoniale e organizzativa dell’impresa, gli obblighi di tenuta dei registri contabili nonché quelli di comunicazione all’autorità di vigilanza, tenuto conto delle dimensioni e delle limitazioni all’attività esercitata dalle mutue assicuratrici di cui all’articolo 52.
2. Nell’esercizio dell’attività le mutue assicuratrici di cui all’articolo 52 sono soggette alle disposizioni di cui ai titoli VIII, XIII, XIV, XVI e XVIII in quanto compatibili.
3. Alla mutua assicuratrice di cui al presente
titolo non si applicano gli articoli 2346, sesto comma, 2349, secondo comma, 2519, secondo comma, 2526, 2541, 2543, 2544, secondo comma, primo periodo, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, secondo comma, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545-
quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, 2545-octiesdecies del codice civile.


TITOLO V - ACCESSO ALL'ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONE


CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 57.
(Attività di riassicurazione)


1. L'attività di riassicurazione consiste nell'accettazione di rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o da un'altra impresa di riassicurazione ed è riservata alle imprese di riassicurazione. (1)
2. Le imprese di riassicurazione limitano l’oggetto sociale all’esercizio della riassicurazione ed alle operazioni connesse o strumentali. Rientrano in tali operazioni la funzione di impresa di partecipazione e le attività svolte nell’ambito del settore finanziario ai sensi dell’art. 2, punto 8), della direttiva 2002/87/CE. (2)
3. E’ vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di società che hanno per oggetto esclusivo l’esercizio all’estero dell'attività riassicurativa.
4. L’impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l’attività di riassicurazione rimane soggetta alla disciplina di cui al titolo II. (3)



(1) Le parole “salvo quanto previsto dal comma 4” sono state soppresse dall’art. 5, comma 1, lett. a), del D.Lvo 29 febbraio 2008, n. 56.
(2) Questo periodo è stato aggiunto dall’art. 5, comma 1, lett. b), del D.Lvo 29 febbraio 2008, n. 56.
(3) Le parole “relativamente all’assicurazione diretta.” sono state soppresse dall’art. 5, comma 1, lett. b), del D.Lvo 29 febbraio 2008, n. 56. Il periodo “All’attività di riassicurazione svolta dall’impresa di assicurazione si applicano, per quanto concerne l’accesso all’attività, le disposizioni specificamente stabilite per tali imprese all’articolo 59.”è stato soppresso dall’art. 5, comma 1, lett. d), del D.Lvo 29 febbraio 2008, n. 56.



Art. 57 bis.
(Società veicolo) (1)


1. L’esercizio dell’attività nel territorio della Repubblica da parte di società veicolo aventi sede legate nel territorio della Repubblica è subordinato alla preventiva autorizzazione dell’ISVAP.
2. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le condizioni per l’accesso e per l’esercizio dell’attività da parte delle società veicolo. In particolare, il regolamento stabilisce disposizioni con riguardo a:
a) la portata dell’autorizzazione;
b) le condizioni obbligatorie da includere nei contratti stipulati;
c) i requisiti di onorabilità e di professionalità dei gestori della società veicolo;
d) i requisiti di professionalità ed onorabilità degli azionisti o dei titolari di una partecipazione rilevante nella società veicolo;
e) le procedure amministrative e contabili, i meccanismi di controllo interno e di gestione dei rischi;
f) i requisiti in materia di bilancio, scritture contabili e informazioni statistiche e prudenziali;
g) i requisiti di solvibilità delle società veicolo.



(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 5, comma 2, del D.Lvo 29 febbraio 2008, n. 56.



CAPO II - IMPRESE DI RIASSICURAZIONE AVENTI LA SEDE LEGALE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA


Art. 58.
(Autorizzazione)


1. L’impresa che ha la sede legale nel territorio della Repubblica e che intende esercitare esclusivamente l’attività di riassicurazione è autorizzata dall’ISVAP, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino, alle condizioni previste dall’articolo 59.
2. L’autorizzazione è rilasciata per uno o più dei rami vita o per uno o più dei rami danni oppure, congiuntamente, per uno o più dei rami vita e danni.
3. L'autorizzazione è valida per il territorio della Repubblica, per quello degli altri Stati membri, nel rispetto delle disposizioni relative alle condizioni di accesso in regime di stabilimento o di prestazione di servizi, nonché per quello degli Stati terzi, nel rispetto della legislazione di tali Stati. (1)


(1) Le parole: “, nonché per quello degli altri Stati membri o di Stati terzi” sono state così sostituite dalle attuali: “per quello degli Stati membri,…” fino alla fine del comma, dall’art. 6, comma 1, del D.Lvo 29 febbraio 2008, n. 56.


Art. 59.
(Requisiti e procedura)


1. L’ISVAP rilascia l’autorizzazione di cui all’articolo 58 quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di società per azioni costituita ai sensi dell’articolo 2325 del codice civile o di società europea ai sensi del regolamento CE n. 2157/2001 relativo allo statuto della Società europea;
b) la direzione generale e amministrativa dell’impresa richiedente sia stabilita nel territorio della Repubblica;
c) il capitale interamente versato sia di ammontare non inferiore al minimo determinato in via generale, con regolamento adottato dall’ISVAP, in misura compresa fra euro cinque milioni ed euro tre milioni (1) sulla base dei rami esercitati, e sia costituito esclusivamente da conferimenti in denaro;
d) venga presentato, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l’attività iniziale e la struttura organizzativa e gestionale, accompagnato da una relazione tecnica sottoscritta da un attuario iscritto all’albo professionale, contenente l’esposizione dei criteri in base ai quali il programma stesso è stato redatto e sono state effettuate le previsioni relative ai ricavi ed ai costi;
e) i titolari di partecipazioni rilevanti siano in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall’articolo 77 e sussistano i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 68;
f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza indicati dall’articolo 76;
g) non sussistano tra l’impresa o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
2. L’ISVAP nega l’autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione, senza che si possa aver riguardo alla struttura e all’andamento dei mercati interessati. Il provvedimento è specificatamente e adeguatamente motivato ed è comunicato all’impresa interessata entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione completa dei documenti richiesti.
3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione di cui all’articolo 58.
4. L'ISVAP, verificata l’iscrizione nel registro delle imprese, iscrive in apposita sezione dell’albo le imprese di riassicurazione autorizzate in Italia e ne dà pronta comunicazione all’impresa interessata. Le imprese indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo.
5. L’ISVAP determina, con regolamento, la procedura di autorizzazione e le forme di pubblicità dell’albo.


(1) Le parole: “euro un milione e cinquecentomila” sono state così sostituite dalle attuali: “euro tre milioni” dall’art. 6, comma 2, del D.Lvo 29 febbraio 2008, n. 56.



Art. 59 bis.
(Estensione ad altri rami) (1)



1. L’impresa già autorizzata all’esercizio dell’attività riassicurativa in uno o più rami vita o danni che intende estendere l’attività ad altri rami indicati nell’articolo 2, commi 1 o 3, deve essere preventivamente autorizzata dall’ISVAP. Si applica l’art. 59, comma 2.
2. Per ottenere l’estensione dell’autorizzazione l’impresa dà prova di disporre interamente del capitale sociale minimo previsto per l’esercizio dei nuovi rami e di essere in regola con le disposizioni relative alle riserve tecniche, al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia.
3. L’ISVAP determina, con regolamento, la procedura per l’estensione dell’autorizzazione ad altri rami e il contenuto del programma di attività.
4. L’impresa non può estendere l’attività prima dell’adozione del provvedimento che aggiorna l’albo, del quale è data pronta comunicazione all’impresa medesima.



(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 6, comma 3, del D.Lvo 29 febbraio 2008, n. 56.



Art. 59 ter.
(Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro) (1)


1. L’impresa di riassicurazione, qualora intenda istituire una sede secondaria in un altro Stato membro, ne dà preventiva comunicazione all’ISVAP. Nella comunicazione è indicato:
a) l’indirizzo della sede secondaria;
b) il nominativo e i poteri del rappresentante generale;
c) gli Stati membri in cui intende operare;
d) un programma che illustri il tipo di attività che intende esercitare.
2. L’ISVAP, entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 1, ove non ravvisi la sussistenza di elementi ostativi, comunica all’autorità di vigilanza competente dello Stato membro interessato l’intenzione dell’impresa di istituire una succursale in tale Stato, trasmettendo le informazioni previste dalle disposizioni dell’ordinamento comunitario.
3. L’ISVAP informa contestualmente l’impresa dell’avvenuta comunicazione ai sensi del comma 2.
4. L’impresa, qualora intenda modificare il contenuto della comunicazione di cui al comma 1, ne informa preventivamente l’ISVAP. L’ISVAP valuta la rilevanza delle informazioni ricevute in relazione alla permanenza dei presupposti che hanno giustificato la comunicazione di cui al comma 2 e informa l’autorità competente dello Stato membro interessato secondo le disposizioni previste dall’ordinamento comunitario.



(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 6, comma 3, del D.Lvo 29 febbraio 2008, n. 56.



Art. 59 quater.
(Attività di regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro) (1)



1. L’impresa di riassicurazione, qualora intenda effettuare per la prima volta attività in regime di libertà di prestazione di servizi in un altro Stato membro, ne dà comunicazione all’ISVAP. Insieme alla comunicazione l’impresa trasmette un programma nel quale sono indicati gli stabilimenti dai quali l’impresa si propone di svolgere l’attività, gli Stati membri nei quali intende operare, il tipo di attività che intende esercitare.



(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 6, comma 3, del D.Lvo 29 febbraio 2008, n. 56.



Art. 59 quinquies.
(Attività in uno Stato terzo) (1)



1. L’impresa di riassicurazione, qualora intenda istituire una sede secondaria in uno Stato terzo, ne dà preventiva comunicazione all’ISVAP.
2. L’ISVAP vieta all’impresa di procedere all’insediamento della sede secondaria, qualora rilevi che la situazione finanziaria non sia sufficientemente stabile ovvero ritenga inadeguata, sulla base del programma di attività presentato, la struttura organizzativa della sede secondaria.
3. all’impresa che intende effettuare operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi in uno Stato terzo si applica l’art. 59 quater.



(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 6, comma 3, del D.Lvo 29 febbraio 2008, n. 56.



CAPO III - IMPRESE DI RIASSICURAZIONE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UN ALTRO STATO MEMBRO O IN UNO STATO TERZO


Art. 60.
(Attività in regime di stabilimento) (1)


1. L’accesso all’attività riassicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica, da parte di un’impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, è subordinato alla comunicazione all’ISVAP, da parte dell’autorità di vigilanza di tale Stato delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell’ordinamento comunitario.
2. Il rappresentante generale della sede secondaria deve essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l’impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità della Repubblica, nonché quello di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri atti relativi alle attività esercitate nel territorio della Repubblica. Il rappresentante generale deve avere domicilio all’indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che abbia domicilio in Italia e che sia munita di un mandato comprendente i medesimi poteri.
3. L’impresa può insediare la sede secondaria e dare inizio all’attività nel territorio della Repubblica dal momento in cui riceve notizia dall’autorità di vigilanza dello Stato di origine dell’avvenuta trasmissione all’ISVAP della comunicazione di cui al comma 1.
4. L’autorità competente dello Stato membro di origine informa l’ISVAP, secondo le disposizioni previste dall’ordinamento comunitario, di ogni modifica del contenuto della comunicazione di cui al comma 1.


(1) Questo articolo è stato così sostituito dall’art. 7, comma 1, del D.Lvo 29 febbraio 2008, n. 56.



Art. 60 bis.
(Attività in regime di stabilimento delle imprese aventi sede legale in uno Stato terzo) (1)


1. L’impresa avente sede legale in uno Stato terzo, qualora intenda esercitare nel territorio della Repubblica l’attività riassicurativa in regime di stabilimento, è preventivamente autorizzata dall’ISVAP con provvedimento pubblicato nel bollettino.
2. L’autorizzazione è efficace limitatamente al territorio nazionale, salva l’applicazione delle disposizioni sulle condizioni per l’accesso all’attività all’estero in regime di libertà di prestazione di servizi.
3. L’impresa di cui al comma 1 deve insediare nel territorio della Repubblica una sede secondaria e nominare un rappresentante generale che abbia residenza in Italia e che sia fornito dei poteri previsti dall’articolo 60, comma 2, nonché del potere di compiere le operazioni necessarie per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale previsto dal comma 5. Il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per la durata dell’incarico, dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall’art. 76.
4. L’ISVAP determina, con regolamento, nel rispetto di condizioni equivalenti a quelle di cui all’articolo 59, comma 1, i requisiti e la procedura per il rilascio dell’autorizzazione iniziale. Si applica l’articolo 59, commi 2 e 3.
5. L’ISVAP, verificata l’iscrizione nel registro delle imprese, iscrive l’impresa in apposita sezione dell’albo, dandone pronta informazione alla stessa. Le imprese indicano negli atti e nella corrispondenza l’iscrizione all’albo.
6. Con il regolamento di cui al comma 4 sono disciplinati i procedimenti e le condizioni di estensione dell’attività ad altri rami e di diniego dell’autorizzazione. Si applica l’articolo 59 bis.


(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 7, comma 2, del D.Lvo 29 febbraio 2008, n. 56.


Art. 61.
(Attività in regime di prestazione di servizi)


1. E’ consentito, senza necessità di autorizzazione, l’accesso e l’esercizio dell’attività di riassicurazione in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica da parte delle imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo.
1 bis. Ai fini dell’esercizio dell’attività riassicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica si applica l’articolo 24, comma 4. (1)


(1) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 7, comma 3, del D.Lvo 29 febbraio 2008, n. 56.


TITOLO VI - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONE


CAPO I - IMPRESE DI RIASSICURAZIONE AVENTI LA SEDE LEGALE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA


Art. 62.
(Esercizio dell'attività di riassicurazione)


1. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni relative alla formazione e alla copertura delle riserve tecniche ed all’adeguatezza patrimoniale per l’esercizio dell’attività di riassicurazione nel rispetto dei principi generali previsti dagli articoli 63, 64, 65, 66, 66 bis, 66 ter, 66 quater, 66 quinquies, 66 sexies e 66 septies, avuto riguardo all’esigenza di sana e prudente gestione dell’impresa. (1)
2. L’impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l’attività di riassicurazione rimane soggetta alla disciplina di cui al titolo III. (2)


(1) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 8, comma 1, lett. a), del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.
(2) Le parole “relativamente all’assicurazione diretta.” sono state soppresse dall’art. 8, comma 1, lett. b), del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.
Il periodo “All’attività di riassicurazione svolta dall’impresa di assicurazione si applicano le disposizioni specificamente stabilite per tali imprese ai sensi del comma 1.” è stato soppresso dall’art. 8, comma 1, lett. c), del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.



Art. 63.
(Requisiti organizzativi)


1. L’impresa di riassicurazione opera con un’idonea organizzazione amministrativa e contabile e con un adeguato sistema di controllo interno.
2. Il sistema di controllo interno deve prevedere procedure atte a far si che i sistemi di monitoraggio dei rischi siano correttamente integrati nell'organizzazione aziendale e che siano prese tutte le misure necessarie a garantire la coerenza dei sistemi posti in essere al fine di consentire la quantificazione e il controllo dei rischi.


Art. 64.
(Riserve tecniche del lavoro indiretto) (1)


1. L’impresa che esercita l’attività di riassicurazione costituisce le riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, in relazione agli impegni assunti per l’insieme delle sue attività.
2. L'ammontare delle riserve tecniche è calcolato in conformità agli articoli 36 e 37 ed alle relative disposizioni di attuazione. A tale fine, l'iscrizione in bilancio delle riserve tecniche è effettuata, in linea di principio, sulla base di quanto comunicato dalle imprese cedenti.
3. Le imprese autorizzate ad esercitare la riassicurazione nel ramo credito costituiscono una riserva di perequazione, destinata a coprire l'eventuale saldo tecnico negativo conservato del ramo credito alla fine di ciascun esercizio, calcolata secondo il metodo n. 1 di cui al punto D dell'allegato alla direttiva 73/239/CEE.
4. L'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività riassicurativa nei rami danni, salvo che nel ramo credito e cauzione, costituisce una riserva di perequazione per rischi di calamità naturale e per i danni derivanti dall'energia nucleare, diretta a compensare nel tempo l'andamento della sinistralità. Le condizioni e le modalità per la costituzione della riserva di perequazione per rischi di calamità naturale e per i danni derivanti dall'energia nucleare sono fissate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISVAP.



(1) Questo articolo è stato così sostituito dall’art. 8, comma 2, del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.


Art. 65.
(Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto) (1)


1. Le riserve tecniche e le riserve di perequazione di cui all'articolo 64 sono coperte con attivi di proprietà dell'impresa. Nella scelta degli attivi l'impresa:
a) tiene conto del tipo di affari assunti e, in particolare, della natura, dell'ammontare e della cadenza dei pagamenti dei sinistri attesi, in modo da garantire condizioni di sufficienza, liquidità, sicurezza, qualità, redditività e correlazione degli investimenti;
b) è tenuta ad un’adeguata e diversificata dispersione degli attivi, in modo tale che essa possa rispondere al cambiamento delle condizioni economiche ed in particolare all'andamento dei mercati finanziari e immobiliari o all'impatto dei sinistri catastrofali. L'impresa valuta l'impatto che situazioni irregolari del mercato hanno sui suoi attivi e diversifica questi ultimi in modo tale da ridurre tale impatto;
c) assicura che gli investimenti in attivi non ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato siano mantenuti in ogni caso a livelli prudenziali;
d) utilizza gli investimenti in strumenti derivati nella misura in cui contribuiscono ad una riduzione dei rischi di investimento o agevolano una efficace gestione del portafoglio. Gli strumenti derivati sono valutati in modo prudente, tenendo conto degli attivi sottostanti che sono inclusi nella valutazione degli attivi dell'impresa. L'impresa deve evitare una eccessiva esposizione di rischio nei confronti di una sola controparte di altre operazioni derivate;
e) è tenuta ad una adeguata diversificazione degli attivi in modo da evitare una eccessiva dipendenza da un particolare attivo, emittente o gruppo di imprese e l'accumulazione di rischi nel portafoglio nel suo insieme. Gli investimenti in attivi dello stesso emittente o di emittenti appartenenti allo stesso gruppo non devono esporre l'impresa ad una eccessiva concentrazione di rischi.
2. In caso di attivi a copertura che rappresentano un investimento in una società controllata, che per conto dell'impresa di assicurazione ne gestisce in tutto o in parte gli investimenti, l'ISVAP, nel verificare la corretta applicazione delle norme e dei principi di cui al presente articolo, tiene conto degli attivi detenuti dalla società controllata.
3. L'ISVAP con regolamento stabilisce ulteriori disposizioni di dettaglio in relazione ai principi di cui ai commi 1 e 2 nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario. Con il medesimo regolamento l'ISVAP fissa le condizioni per l'impiego di crediti vantati dalle imprese di riassicurazione verso le società veicolo quali attivi a copertura delle riserve tecniche. (2)
4. L'ISVAP, nel caso in cui rilevi che per uno o più attivi non sono state osservate le regole di cui al comma 1, comunica all'impresa l'inammissibilità ad essere destinati, in tutto o in parte, a copertura delle riserve tecniche.



(1) Questo articolo è stato così sostituito dall’art. 8, comma 3, del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.
(2) L’art. 8, comma 7, del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56, prevede che il regolamento previsto da questo comma sarà adottato entro il 1° luglio 2008. In caso di mancata adozione del regolamento di cui al periodo precedente si applicano comunque i criteri di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 65.


Art. 65 bis.
(Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche) (1)


1. L'impresa di riassicurazione deve tenere un registro da cui risultano le attività a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni. In qualsiasi momento l'importo degli attivi iscritti deve essere, tenendo conto delle annotazioni dei movimenti, almeno pari all'ammontare delle riserve tecniche.
2. Le attività poste a copertura delle riserve tecniche ed iscritte nel registro sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa di riassicurazione con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono. Le attività di cui al presente comma costituiscono patrimonio separato rispetto alle altre attività detenute dall'impresa di riassicurazione e non iscritte nel registro.
3. L'impresa di riassicurazione comunica all'ISVAP la situazione delle attività risultante dal registro. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni per la formazione e la tenuta del registro, con particolare riguardo all'annotazione delle operazioni effettuate, nonché i termini, le modalità e gli schemi per le comunicazioni periodiche.



(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 8, comma 4, del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.


Art. 66.
(Retrocessione dei rischi)


1. L’ISVAP può non tenere conto, ai fini della copertura delle riserve tecniche e della costituzione del margine di solvibilità (1) per l’esercizio dell’attività di riassicurazione, della retrocessione dei rischi a riassicuratori aventi la sede legale nel territorio di uno Stato terzo che non hanno istituito un legale rappresentante nel territorio della Repubblica o nel territorio di un altro Stato membro.
2. La decisione dell’ISVAP è motivata esclusivamente da valutazioni attinenti alla solvibilità delle imprese retrocessionarie.



(1) Le parole: “e dei requisiti di adeguatezza patrimoniale” sono state così sostituite dalle attuali: “e dalla costituzione del margine di solvibilità” dall’art. 8, comma 5, del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.


Art. 66 bis.
(Margine di solvibilità disponibile) (1)


1. L'impresa di riassicurazione dispone costantemente di un margine di solvibilità sufficiente per la complessiva attività esercitata nel territorio della Repubblica ed all'estero.
2. L'ISVAP disciplina, con regolamento, le regole tecniche per la determinazione del margine di solvibilità disponibile nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario relative alla riassicurazione e di quelle previste dalla normativa in materia di vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario.
3. Il margine di solvibilità disponibile è rappresentato dal patrimonio netto dell'impresa al netto degli elementi immateriali, libero da qualsiasi impegno prevedibile, e comprende gli elementi previsti dall'articolo 44, commi 2 e 3.
4. Su motivata richiesta dell'impresa, accompagnata da idonea documentazione, l'ISVAP può autorizzare a comprendere nel margine di solvibilità disponibile, per periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, gli ulteriori elementi patrimoniali individuati nelle disposizioni di attuazione.
5. L'ISVAP, con regolamento, individua gli attivi dei quali non si tiene conto, nell'ambito della determinazione del patrimonio dell'impresa agli effetti del margine di solvibilità, nel rispetto dei principi e delle opzioni previsti dalle modifiche alle disposizioni di attuazione della normativa comunitaria in materia di assicurazione diretta, introdotte dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.



(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 8, comma 6, del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.


Art. 66 ter.
(Prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari) (1)


1. I prestiti subordinati, i titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile, alle condizioni previste dall'articolo 45.
2. L'ISVAP individua, con regolamento, le condizioni che garantiscono pienamente la stabilità dell'impresa di riassicurazione in presenza delle quali i titoli a durata indeterminata, gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative, ed i prestiti subordinati possono essere ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile.
3. Nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nel presente articolo le azioni preferenziali cumulative, i prestiti subordinati, i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari sono ammissibili ai fini della situazione di solvibilità corretta di un'impresa di riassicurazione e di solvibilità della relativa controllante di cui agli articoli 217 e 218.



(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 8, comma 6, del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.


Art. 66 quater.
(Margine di solvibilità richiesto) (1)


1. L'ISVAP disciplina, con regolamento, le regole tecniche per il calcolo del margine di solvibilità richiesto, prevedendo che le imprese che esercitano la riassicurazione nei rami vita determinano il margine di solvibilità richiesto secondo i criteri stabiliti per le imprese che esercitano la riassicurazione nei rami danni, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario relative alla riassicurazione e di quelle previste dalla normativa in materia di vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario. Su motivata richiesta dell'impresa, accompagnata da idonea documentazione, l'ISVAP può autorizzare a dedurre dal margine di solvibilità richiesto, quali importi di retrocessione, gli importi recuperabili dalle società veicolo.



(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 8, comma 6, del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.


Art. 66 quinquies.
(Margine di solvibilità richiesto per le imprese che esercitano la riassicurazione nei rami vita e danni) (1)


1. L'impresa di riassicurazione che esercita la riassicurazione nei rami vita e danni costituisce un margine di solvibilità disponibile per la somma dei margini di solvibilità richiesti in relazione ad entrambe le attività riassicurative.
2. Nel caso in cui il margine di solvibilità disponibile non raggiunga il livello richiesto al comma 1, l'ISVAP adotta le misure di cui al titolo XVI.



(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 8, comma 6, del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.


Art. 66 sexies.
(Ammontare della quota di garanzia) (1)


1. Un terzo del margine di solvibilità richiesto rappresenta la quota di garanzia.
2. La quota di garanzia dell'impresa di riassicurazione, fermi restando i limiti stabiliti per la misura del capitale sociale, non può essere inferiore a tre milioni di euro.
3. La quota di garanzia è coperta esclusivamente mediante gli elementi patrimoniali di cui all'articolo 44, comma 2, al netto degli elementi immateriali di cui al regolamento previsto dall'articolo 66-bis, comma 5.
4. L'importo di cui al comma 2, è aumentato annualmente in base all'incremento dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat, salvo che gli incrementi siano inferiori al 5 per cento. L'ISVAP comunica con provvedimento la misura dell'incremento.



(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 8, comma 6, del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.


Art. 66 septies.
(Riassicurazione finite) (1)


1. L'ISVAP, con regolamento, stabilisce specifiche disposizioni per l'esercizio dell'attività di riassicurazione finite con riguardo a:
a) le condizioni obbligatorie da includere nei contratti stipulati;
b) le procedure amministrative e contabili, i meccanismi di controllo interno e di gestione dei rischi;
c) i requisiti in materia di bilancio, scritture contabili e informazioni statistiche e prudenziali;
d) la costituzione di adeguate riserve tecniche;
e) gli attivi a copertura delle riserve tecniche, che tengano conto del tipo di operazioni effettuate dall'impresa di riassicurazione e in particolare della natura, dell'importo dei previsti pagamenti dei sinistri, al fine di garantire la sufficienza, la liquidità, la sicurezza, il rendimento e la congruenza degli investimenti;
f) regole concernenti il margine di solvibilità disponibile, il margine di solvibilità richiesto e la quota di garanzia che l'impresa di riassicurazione mantiene in relazione alle operazioni di riassicurazione finite.



(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 8, comma 6, del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.



CAPO II - IMPRESE DI RIASSICURAZIONE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UN ALTRO STATO MEMBRO O IN UNO STATO TERZO (1)


Art. 67.
(Attività in regime di stabilimento) (2)


1. L’ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni relative all’adeguatezza patrimoniale della sede secondaria, ai fini dell’esercizio dell’attività di riassicurazione nel territorio della Repubblica, nel rispetto di quanto previsto agli 62 articoli 63, 64, 65 e 66, avuto comunque riguardo all’esigenza di sana e prudente gestione.



(1) La precedente rubrica: “IMPRESE DI RIASSICURAZIONE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UN ALTRO STATO MEMBRO O IN UNO STATO TERZO” è stata così sostituita con l’attuale dall’art. 9, comma 1, del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.
(2) Questo articolo è stato così sostituito dall’art. 9, comma 2, del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.


TITOLO VII - ASSETTI PROPRIETARI E GRUPPO ASSICURATIVO


CAPO I - PARTECIPAZIONI NELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE


Art. 68.
(Autorizzazioni)


1. L’ISVAP autorizza preventivamente l’acquisizione, a qualsiasi
titolo, di partecipazioni rilevanti in un’impresa di assicurazione o di riassicurazione e in ogni caso l’acquisizione di azioni delle medesime imprese da chiunque effettuata quando comporta, tenuto conto delle azioni già possedute, una partecipazione superiore al cinque per cento del capitale dell’impresa rappresentato da azioni con diritto di voto.
2. L’ISVAP autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni rilevanti quando comportano il superamento dei limiti dal medesimo stabiliti con regolamento e, indipendentemente da tali limiti, quando le variazioni comportano il controllo dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione.
3. L’autorizzazione prevista dal comma 1 è necessaria anche per l’acquisizione del controllo di una società che detiene le partecipazioni di cui al medesimo comma. Le autorizzazioni previste dal presente articolo si applicano anche all’acquisizione, in via diretta o indiretta, del controllo derivante da un contratto con l’impresa di assicurazione o di riassicurazione o da una clausola del suo statuto.
4. L’ISVAP individua, con regolamento, i soggetti tenuti a richiedere l’autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni rilevanti spettano o sono attribuiti a un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse.
5. L’ISVAP rilascia l’autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione, avuto riguardo ai possibili effetti dell’operazione sulla stabilità, sull’efficienza e sulla protezione degli assicurati dell’impresa interessata. L’ISVAP si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. L’autorizzazione si intende concessa se l’ISVAP non provvede entro tale termine. Qualora l’ISVAP richieda le informazioni od esegua gli accertamenti di cui all’articolo 71, che siano necessari per il rilascio dell’autorizzazione, il termine resta sospeso sino al ricevimento delle informazioni od al compimento dei relativi atti. Il procedimento deve comunque concludersi entro centoventi giorni.
6. Se alle operazioni di cui ai commi 1 e 3 partecipano soggetti appartenenti a Stati terzi che non assicurano condizioni di reciprocità, l’ISVAP comunica la richiesta di autorizzazione al Ministro delle attività produttive, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può vietare, entro un mese dalla comunicazione, il rilascio dell’autorizzazione.
7. L’ISVAP può sospendere o revocare l’autorizzazione, tenuto conto delle partecipazioni acquisite o rafforzate per effetto di accordi di cui all’articolo 70 o di altri eventi successivi all’autorizzazione.
8. I provvedimenti che concedono, rifiutano, revocano o sospendono l’autorizzazione sono adeguatamente motivati e sono prontamente comunicati al richiedente e all’impresa interessata e sono quindi pubblicati nel Bollettino.
9. L’ISVAP determina con regolamento, in conformità con i principi stabiliti dal Ministro delle attività produttive ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera oo), le disposizioni di attuazione.


Art. 69.
(Obblighi di comunicazione)


1. Chiunque intende divenire titolare di una partecipazione rilevante in un’impresa di assicurazione o di riassicurazione ne dà comunicazione all’ISVAP. Negli altri casi le variazioni delle partecipazioni sono comunicate quando il titolare ha superato, in aumento o in diminuzione, la misura stabilita con regolamento adottato dall’ISVAP.
2. Le società fiduciarie, che intendono assumere a proprio nome partecipazioni che appartengono a terzi, comunicano all'ISVAP le generalità dei fiducianti.
3. L'ISVAP, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nel presente articolo, può chiedere informazioni, ordinare l’esibizione di documenti e il compimento di accertamenti ai soggetti comunque interessati.
4. L'ISVAP, con regolamento, determina presupposti, modalità, termini e contenuto delle comunicazioni previste dai commi 1 e 2, anche con riguardo alle ipotesi nelle quali il diritto di voto spetta o è attribuito ad un soggetto diverso dal titolare della partecipazione.


Art. 70.
(Comunicazione degli accordi di voto)


1. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, che ha per oggetto o per effetto l'esercizio concertato del voto in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o in una società che la controlla è comunicato all'ISVAP dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti dell'impresa cui l'accordo si riferisce entro cinque giorni dalla stipulazione ovvero, se non concluso in forma scritta, dal momento in cui viene posto in essere.
2. Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'ISVAP può sospendere il diritto di voto dei partecipanti all'accordo stesso.
3. Alle comunicazioni previste dal comma 1 si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 69.


Art. 71.
(Richiesta di informazioni)


1. L’ISVAP può chiedere alle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alle società e agli enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nelle imprese medesime l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da altri dati a loro disposizione.
2. L'ISVAP può altresì richiedere agli amministratori delle società e degli enti titolari di partecipazioni in imprese di assicurazione e di riassicurazione l’indicazione dei soggetti controllanti.
3. L'ISVAP, per la verifica di ogni interrelazione finanziaria con le società controllanti, controllate e collegate alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, può chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di documenti ed il compimento di accertamenti alle medesime società.
4. Per gli accertamenti di cui ai commi 1, 2 e 3, l'ISVAP può chiedere informazioni ai soggetti, anche stranieri, titolari di una partecipazione in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
5. L’ISVAP può inoltre chiedere alle società fiduciarie, alle società di intermediazione mobiliare ed a chiunque ne sia a conoscenza informazioni sulle operazioni di assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione e di riassicurazione.
6. L’ISVAP, in relazione alle richieste che interessano società con titoli negoziati in un mercato regolamentato, informa la CONSOB, della cui assistenza può avvalersi per le indagini che interessano le medesime società.


Art. 72.
(Nozione di controllo)


1. Ai fini del presente titolo, il controllo sussiste anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile ed in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l’attività di direzione e coordinamento.
2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:
a) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile;
b) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei componenti dell'organo che svolge funzioni di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;
c) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere assicurativo, riassicurativo, finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
1) la trasmissione degli utili o delle perdite;
2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute;
4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati, in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese;
d) l'assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi quali, esemplificativamente, legami importanti e durevoli di riassicurazione.


Art. 73.
(Partecipazioni indirette)


1. Ai fini dell’applicazione dei capi I e III del presente titolo, si considerano anche le partecipazioni acquisite o comunque possedute:
a) per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona;
b) a titolo di deposito, garanzia pignoratizia o usufrutto, qualora il depositario, il creditore pignoratizio o l’usufruttuario possa esercitare discrezionalmente i diritti di voto ad esse inerenti;
c) che sono oggetto di contratto di riporto o di contratti derivati, dei quali si tiene conto tanto nei confronti del riportato che del riportatore ovvero nei confronti di entrambe le parti dei contratti medesimi, salvo la prova dell’esclusiva attribuzione ad una sola parte del potere di influenzare la gestione dell’impresa.


Art. 74.
(Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione)


1. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sull’impresa, inerenti a partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 68 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate. I diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sull’impresa, non possono essere altresì esercitati per le partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni di cui agli articoli 69 e 70.
2. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o con il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, è impugnabile, secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta anche dall'ISVAP entro sei mesi dalla data della deliberazione o, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione ovvero, se questa è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro sei mesi dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.
3. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 68 non sono state ottenute o sono state revocate devono essere alienate entro i termini stabiliti dall’ISVAP.
4. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie per i quali le autorizzazioni previste dall’articolo 68 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate.


Art. 75.
(Protocolli di autonomia )


1. Al fine dell’applicazione del presente capo, l’ISVAP può richiedere, in ogni momento, ai titolari di partecipazioni rilevanti nelle imprese di assicurazione e di riassicurazione, diversi dalle imprese sottoposte a vigilanza prudenziale, una responsabile dichiarazione, nel contenuto e nei termini prescritti dall’Istituto in via generale o in via particolare, attestante la natura e l’entità dei rapporti finanziari ed operativi, nonché le misure e gli impegni che i titolari delle partecipazioni intendono adottare per assicurare l’autonomia dell’impresa.
2. L’ISVAP può sospendere il diritto di voto dei titolari di partecipazioni che hanno rifiutato la dichiarazione o hanno comunicato dati falsi o hanno disatteso gli impegni assunti, avuto riguardo al pregiudizio alla gestione sana e prudente dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione.



CAPO II - REQUISITI DI ONORABILITÀ, PROFESSIONALITÀ E INDIPENDENZA


Art. 76.
(Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali)


1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono possedere i requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro delle attività produttive, sentito l’ISVAP.
2. Il difetto dei requisiti, iniziale o sopravvenuto, determina la decadenza dall'ufficio.
Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dall'ISVAP.
3. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione, si applica il comma 2.
4. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2.


Art. 77.
(Requisiti dei partecipanti)


1. Il Ministro delle attività produttive, sentito l’ISVAP, determina, con regolamento, i requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni rilevanti.
2. Con il regolamento di cui al comma 1, il Ministro delle attività produttive stabilisce le soglie partecipative per l’applicazione del medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le partecipazioni possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.
3. In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sull’impresa di assicurazione o di riassicurazione, inerenti alle partecipazioni eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta anche dall'ISVAP entro sei mesi dalla data della deliberazione o, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione ovvero, se questa è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro sei mesi dalla data del deposito. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.
4. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal comma 2, dei soggetti privi dei requisiti di onorabilità devono essere alienate entro i termini stabiliti dall’ISVAP.


Art. 78.
(Consiglio di gestione, consiglio di sorveglianza e comitato per il controllo sulla gestione)


1. Se non diversamente disposto, le norme del presente codice che fanno riferimento al consiglio di amministrazione e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti.
2. Se non diversamente disposto, le norme del presente codice che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci e all’organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione.



CAPO III - PARTECIPAZIONI DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE


Art. 79.
(Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione)


1. L'impresa di assicurazione e di riassicurazione, con il patrimonio libero, può assumere partecipazioni, anche di controllo, in altre società ancorché esercitino attività diverse da quelle consentite alle stesse imprese.
2. Quando la partecipazione in una società controllata, assunta ai sensi del comma 1, ha carattere di strumentalità o di connessione con l’attività assicurativa o riassicurativa, l'ISVAP può chiedere che ciò risulti da un programma di attività.
3. Se la partecipazione comporta il controllo di una società che esercita attività diverse da quelle consentite alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, l’operazione è soggetta all’autorizzazione preventiva dell’ISVAP. Si applica l’articolo 68, commi 5, 7 e 8.
4. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche per ogni altra assunzione di partecipazioni che non avvenga con patrimonio libero o che riguardi partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione estere. In deroga al presente
capo, nel caso di assunzione di partecipazioni rilevanti in altre imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane, si applicano le disposizioni di cui al capo I.


Art. 80.
(Obblighi di comunicazione)


1. L’impresa di assicurazione o di riassicurazione comunica tempestivamente all’ISVAP l’intenzione di assumere una partecipazione in altra società, qualora la partecipazione stessa, da sola od unitamente ad altra già posseduta, comporti il controllo della società partecipata.
2. E’ altresì preventivamente comunicata l'intenzione di assumere ogni altra partecipazione, quando la stessa, da sola o unitamente ad altra già posseduta, risulti consistente in base al patrimonio netto o al totale degli investimenti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione ovvero rispetto all’entità dei diritti di voto o alla rilevanza degli altri diritti che consentono di influire sulla società partecipata.
3. L'ISVAP, tenuto conto dell'esigenza di verificare la concentrazione degli investimenti e la loro influenza sulla struttura patrimoniale dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, stabilisce con regolamento presupposti, modalità e termini delle comunicazioni previste dai commi 1 e 2, anche con riguardo alle ipotesi nelle quali il diritto di voto spetta o è attribuito ad un soggetto diverso dal titolare della partecipazione.






Art. 81.
(Vigilanza prudenziale)


1. L'ISVAP, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati negli articoli 79 e 80, può chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.
2. Qualora dalla partecipazione derivi un pericolo alla stabilità dell'impresa, avuto riguardo alla natura ed all'andamento dell’attività svolta dalla società partecipata, alla dimensione dell’investimento in relazione al patrimonio libero dell’impresa, l’ISVAP ordina che la stessa sia alienata ovvero opportunamente ridotta, anche al di sotto del controllo, assegnando a tal fine un termine compatibile con l'esigenza che l’operazione possa aver luogo senza pregiudizio per la stabilità dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione.
3. Nel caso in cui l’impresa non ottemperi all’ordine, l’ISVAP nomina un commissario con i compiti previsti dall’articolo 229 o, se ricorrono i presupposti di cui all’articolo 230, un commissario per la gestione provvisoria col compito di provvedervi ovvero propone al Ministro delle attività produttive l’adozione del provvedimento di amministrazione straordinaria oppure la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.
4. La mancata ottemperanza all’ordine di cui al comma 2 comporta, in ogni caso, l’esclusione dell’investimento dagli elementi costitutivi del margine di solvibilità dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione.



CAPO IV - GRUPPO ASSICURATIVO


Art. 82.
(Gruppo assicurativo)


1. A fini di vigilanza, il gruppo assicurativo è alternativamente composto:
a) dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana capogruppo e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle società strumentali da questa controllate;
b) dall'impresa italiana di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle società strumentali da questa controllate.
2. Sono escluse dal gruppo assicurativo le società che esercitano l’attività bancaria e le altre società che sono sottoposte a vigilanza consolidata in conformità al testo unico bancario. Sono parimenti escluse le società che esercitano attività di intermediazione finanziaria e le altre società che sono sottoposte a vigilanza sul gruppo della società di intermediazione mobiliare o di gestione collettiva del risparmio in conformità al testo unico dell’intermediazione finanziaria.


Art. 83.
(Impresa capogruppo)


1. Capogruppo è l'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana ovvero l'impresa di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia, che controlla, direttamente o indirettamente, le società componenti il gruppo assicurativo e che non è, a sua volta, controllata da un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana o da un'altra impresa di partecipazione assicurativa o riassicurativa con sede legale in Italia, che possa essere considerata capogruppo.
2. L'ISVAP accerta che lo statuto della capogruppo non contrasti con la sana e prudente gestione del gruppo.


Art. 84.
(Impresa di partecipazione capogruppo)


1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo si applicano le disposizioni in materia di requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza previste per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione.
2. Alla società di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo si applicano gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 190, commi 3, 4 e 5.
3. Alle imprese di partecipazione capogruppo si applicano le disposizioni di cui ai capi I e II del presente
titolo.


Art. 85.
(Albo delle imprese capogruppo)


1. L'impresa capogruppo è iscritta in un apposito albo tenuto dall'ISVAP.
2. La capogruppo comunica all'ISVAP l'esistenza del gruppo assicurativo e la sua composizione aggiornata.
3. L'ISVAP può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un gruppo assicurativo e alla sua iscrizione nell'albo e può richiedere alla capogruppo la rideterminazione della composizione del gruppo assicurativo.
4. Le società appartenenti al gruppo indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo dei gruppi assicurativi.
5. L'ISVAP determina, con regolamento, gli adempimenti connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo.


Art. 86.
(Poteri di indagine)


1. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni sulla vigilanza di cui al presente capo, l'ISVAP può effettuare ispezioni, direttamente o tramite soggetti incaricati, presso la capogruppo e presso le società, con sede legale nel territorio della Repubblica, appartenenti al gruppo assicurativo.
2. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di società diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell'esattezza dei dati e delle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza sul gruppo assicurativo.
3. Nei confronti delle società appartenenti al gruppo assicurativo e dei titolari di partecipazioni nelle medesime società, sono attribuiti all’ISVAP i poteri previsti dall’articolo 71.


Art. 87.
(Disposizioni di carattere generale o particolare)


1. L'ISVAP, al fine di assicurare una stabile ed efficiente gestione del gruppo, può impartire alla
capogruppo, con regolamento o con provvedimenti di carattere particolare, disposizioni concernenti il gruppo assicurativo complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto adeguate procedure di gestione del rischio, ivi comprese efficaci procedure amministrative e contabili, ed appropriati meccanismi di controllo interno.
2. Le procedure di gestione del rischio includono:
a) un governo societario del gruppo e delle sue componenti efficace e idoneo alla definizione ed alla revisione periodica delle strategie da parte degli organi con funzione di amministrazione, direzione e controllo delle imprese del gruppo, in particolare per quanto concerne i rischi assunti;
b) procedure atte a far si che i sistemi di monitoraggio dei rischi siano correttamente integrati nell'organizzazione aziendale e che siano prese tutte le misure necessarie a garantire la coerenza dei sistemi posti in essere nelle imprese di cui all’articolo 82 al fine di consentire la quantificazione e il controllo dei rischi a livello del gruppo assicurativo.
3. I meccanismi di controllo interno includono procedure adeguate per quanto concerne la verifica e la quantificazione dei rischi assunti e la loro correlazione con il patrimonio netto delle singole imprese del gruppo. La capogruppo adotta i provvedimenti di attuazione delle disposizioni impartite dall'ISVAP e ne fa osservare l'applicazione nei confronti delle imprese del gruppo, informandone periodicamente l'ISVAP.
4. Gli amministratori delle società controllate sono tenuti a fornire alla
capogruppo la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza assicurativa.


TITOLO VIII - BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI


CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI SUL BILANCIO


Art. 88.
( Disposizioni applicabili)


1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica redigono il bilancio secondo la disciplina prevista nei capi I, II e III del presente titolo.
2. Le disposizioni sul bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione si applicano anche alle sedi secondarie di imprese aventi sede legale in uno Stato terzo autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni nei rami vita o nei rami danni ovvero la riassicurazione. (1)
3. Le disposizioni relative ai rami vita si applicano anche alle imprese di assicurazione che esercitano solo l'attività nel ramo malattia esclusivamente o principalmente secondo i metodi dell'assicurazione dei rami vita.



(1) Le parole “ed alle sedi secondarie di imprese aventi sede legale in uno Stato membro autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica la sola riassicurazione.” sono state soppresse dall’art. 10 del D. L.vo 29 febraio 2008, n. 56.



Art. 89.
(Disposizioni particolari)


1. Per quanto non previsto dal presente titolo e dai provvedimenti di attuazione, si applicano le disposizioni del codice civile e quelle di cui al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, ed al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
2. E’ consentita la tenuta di una contabilità plurimonetaria. In deroga a quanto previsto dall’articolo 2423, ultimo comma, del codice civile, l’ISVAP, con regolamento, può prescrivere o consentire che la nota integrativa sia redatta in migliaia di euro oppure prescrivere o consentire un grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la CONSOB per le società quotate.


Art. 90.
(Schemi)


1. L’ISVAP, con regolamento, determina gli schemi di bilancio, il piano dei conti che le imprese adottano nella loro gestione, il prospetto delle attività a copertura delle riserve tecniche ed il prospetto dimostrativo del margine di solvibilità.
2. L’ISVAP, con regolamento, può emanare istruzioni esplicative ed applicative, prescrivere informazioni integrative o più dettagliate, anche in materia di operazioni con parti correlate e di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale di cui all’articolo 2427, primo comma, numeri 22 bis) e 22 ter), del codice civile e all’art. 38, comma 1, lettere o quinquies) e o sexies), del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127. L’ISVAP può altresì stabilire la documentazione necessaria all’espletamento delle funzioni di vigilanza ai fini delle verifiche sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato. (1)
3. Le modalità di tenuta del sistema contabile devono consentire il raccordo con i conti di bilancio secondo quanto disposto dall’ISVAP con regolamento.
4. I poteri dell’ISVAP sono esercitati nel rispetto dei principi contabili internazionali nei confronti dei soggetti che redigono il bilancio di esercizio o il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali. Al fine di verificare l’esattezza dei dati del bilancio consolidato, l’ISVAP può richiedere dati, notizie ed informazioni alle società ed agli enti controllati da imprese di assicurazione e di riassicurazione ovvero eseguire ispezioni presso i medesimi enti e società. Nel caso in cui la società o l’ente sia sottoposto alla vigilanza di un’altra autorità, l’ISVAP ne richiede la collaborazione.



(1) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 4, comma 1, del D. L.vo 3 novembre 2008, n. 173.



CAPO II - BILANCIO DI ESERCIZIO


Art. 91.
(Principi di redazione)


1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all’articolo 88, comma 1, che emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell’Unione europea e che non redigono il bilancio consolidato, redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali.
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all’articolo 88, comma 1, e le sedi secondarie di cui all’articolo 88, comma 2, che non utililizzano i principi contabili internazionali, redigono il bilancio in conformità al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Per ciascun patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile, va allegato al bilancio di esercizio un separato rendiconto redatto secondo le disposizioni previste dall’articolo 89.


Art. 92.
(Esercizio sociale e termine per l'approvazione)


1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Ove previsto dallo statuto, il termine di cui all’articolo 2364, secondo comma, del codice civile può essere prorogato dall’impresa di assicurazione sino al 30 giugno quando particolari esigenze lo richiedano ovvero quando sia autorizzata anche all'attività riassicurativa e la eserciti in misura rilevante ovvero nel caso di imprese tenute alla redazione del bilancio consolidato.
3. Le imprese che esercitano la sola riassicurazione approvano il bilancio di esercizio entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello a cui si riferisce il bilancio stesso.
Ove previsto dallo statuto, il termine può essere prorogato dall’impresa di riassicurazione sino al 30 settembre quando particolari esigenze lo richiedano.
4. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, che si avvalgono della facoltà prevista dai commi 2 e 3, ne danno evidenza nella nota integrativa e ne fanno oggetto di preventiva comunicazione all'ISVAP, specificando le ragioni della proroga.


Art. 93.
(Deposito e pubblicazione)


1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all’articolo 88, comma 1, e le sedi secondarie di cui all’articolo 88, comma 2, sono tenute al deposito e alla pubblicazione del bilancio ai sensi dell'articolo 2435 del codice civile.
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono soggette all'obbligo di revisione del bilancio e depositano la relazione della società di revisione insieme alla relazione dell'attuario nominato dalla medesima società.
3. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione depositano, in allegato al bilancio, un prospetto contenente l’indicazione delle attività che sono state assegnate, alla chiusura dell’esercizio, alla copertura delle riserve tecniche.
4. Le imprese di assicurazione che esercitano il ramo assistenza depositano, in allegato al bilancio, una relazione dalla quale risultino il personale e le attrezzature di cui l’impresa dispone per far fronte agli impegni assunti.
5. Le imprese di assicurazione depositano altresì il prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilità, che viene sottoscritto anche dall’attuario incaricato per i rami vita.


Art. 94.
(Relazione sulla gestione)


1. Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell’impresa e dell’andamento e del risultato della gestione nel suo complesso, nonché una descrizione dei principali rischi ed incertezze cui l’impresa è esposta. Dalla relazione risultano in ogni caso le informazioni che riguardano: (1)
a) l'evoluzione del portafoglio assicurativo;
b) l'andamento dei sinistri nei principali rami esercitati;
c) le forme riassicurative maggiormente significative adottate nei principali rami esercitati;
d) le attività di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti immessi sul mercato;
e) le linee essenziali seguite nella politica degli investimenti;
e bis) gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario e la politica di copertura per principali categorie di operazioni coperte e l’esposizione dell’impresa ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi; (2)
f) notizie in merito al contenzioso, se significativo;
g) il numero e il valore nominale delle azioni o quote proprie, delle azioni o quote dell'impresa controllante detenute in portafoglio, di quelle acquistate e di quelle alienate nel corso dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale sottoscritto, dei corrispettivi ed i motivi degli acquisti e delle alienazioni;
h) i rapporti con le imprese del gruppo distinguendo fra imprese controllanti, controllate e consociate, nonché i rapporti con imprese collegate;
i) l'evoluzione prevedibile della gestione, con particolare riguardo allo sviluppo del portafoglio assicurativo, all'andamento dei sinistri e alle eventuali modifiche alle forme riassicurative adottate;
l) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.
1 bis. L’analisi di cui al comma 1 è coerente con l’entità e la complessità degli affari dell’impresa e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell’impresa e dell’andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all’attività specifica dell’impresa, comprese le informazioni attinenti all’ambiente e al personale. L’analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio dell’impresa e chiarimenti aggiuntivi su di essi. (3)
2. Le disposizioni del comma 1, lettera g), si applicano anche alle azioni o quote detenute, acquistate o alienate per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.


(1) Le parole: “sull'andamento della gestione nel suo complesso, da cui risultino in ogni caso le informazioni che riguardano:” sono state così sostituite dalle attuali parole da: “contenente un’analisi fedele, …” fino a: “… informazioni che riguardano” dall’art. 1, comma 4, lett. a), del D. L.vo 2 febbraio 2007, n. 32.
(2) Questa lettera è stata inserita dall’art. 1, comma 4, lett. b), del D. L.vo 2 febbraio 2007, n. 32.
(3) Questo comma è stato inserito dall’art. 1, comma 4, lett. c), del D. L.vo 2 febbraio 2007, n. 32.



CAPO III - BILANCIO CONSOLIDATO


Art. 95.
(Imprese obbligate)


1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica e le sedi secondarie delle imprese estere di cui all’articolo 88, comma 2, che controllano una o più società, redigono il bilancio consolidato conformemente ai principi contabili internazionali.
2. Allo stesso obbligo sono soggette le imprese di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia, che detengono il controllo di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione ovunque costituite.
3. Ai soli fini dell’obbligo di redazione del bilancio consolidato sono considerate imprese controllate quelle indicate nell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127.


Art. 96.
(Direzione unitaria)


1. L'obbligo di redazione del bilancio consolidato sussiste anche nel caso in cui due o più imprese di assicurazione o riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica ovvero imprese di partecipazione assicurativa di cui all’articolo 95, comma 2, tra le quali non esistano le relazioni di cui all'articlo 95, comma 3, operino secondo una direzione unitaria in virtù di un contratto o di una clausola dei rispettivi statuti oppure quando i loro organi di amministrazione siano composti in maggioranza dalle medesime persone. La direzione unitaria tra le imprese può concretizzarsi anche in legami importanti e durevoli di riassicurazione.
2. Sono in ogni caso assimilate alle imprese di cui al comma 1 quelle sottoposte alla direzione unitaria di uno dei seguenti soggetti controllanti:
a) un'impresa o un ente, costituito in Italia, diverso da un'impresa di assicurazione o riassicurazione ovvero da una società di partecipazione assicurativa di cui all’articolo 95, comma 2;
b) un'impresa o un ente costituito in un altro Stato, salvo che non ricorrano le condizioni di esonero previste all’articolo 97;
c) una persona fisica.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 è tenuta alla redazione del bilancio consolidato l'impresa che, in base ai dati dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato, presenta l'ammontare maggiore del totale dell'attivo.
4. L'impresa soggetta all'obbligo di redazione del bilancio consolidato che operi anche secondo una direzione unitaria ai sensi dei commi 1 e 2 è tenuta alla redazione del bilancio consolidato esclusivamente in base al comma 3, quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) l'impresa non ha emesso titoli quotati in mercati regolamentati;
b) la redazione del bilancio consolidato non è richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.
5. In caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi del comma 4, le ragioni dell'esonero sono indicate nella nota integrativa al bilancio d'esercizio. La nota integrativa indica altresì la denominazione e la sede dell’impresa che redige il bilancio consolidato ai sensi del presente articolo. Copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo sono depositati presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove è la sede dell'impresa esonerata.
6. Restano salve le disposizioni relative alle società che hanno emesso titoli quotati in mercati regolamentati.


Art. 97.
(Esonero dall'obbligo di redazione)


1. L’obbligo di redazione del bilancio consolidato non sussiste nei confronti delle imprese di cui all’articolo 95, commi 1 e 2, a loro volta controllate direttamente o indirettamente da altra impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del presente
titolo ovvero da un'impresa di assicurazione o riassicurazione costituita in un altro Stato membro.
2. L'esonero è subordinato alle seguenti circostanze:
a) che l'impresa controllata non abbia emesso titoli quotati in mercati regolamentati;
b) che la controllante sia titolare di oltre il novantacinque per cento delle azioni o quote dell'impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, che la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale;
c) che l'impresa controllata e le imprese da questa controllate da includere nel consolidamento ai sensi del presente
titolo siano incluse nel bilancio consolidato della controllante;
d) che l'impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato conformemente alle disposizioni dell’ordinamento comunitario.
3. Le ragioni dell’esonero sono indicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio.
La nota integrativa indica altresì la denominazione e la sede dell’impresa che redige il bilancio consolidato ai sensi del presente articolo. Una copia del bilancio della controllante, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana, è depositata presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove è la sede dell'impresa controllata.


Art. 98.
(Obbligo di redazione a esclusivi fini di vigilanza)


1. L’ISVAP individua, con regolamento, i soggetti non sottoposti agli obblighi di redazione del bilancio consolidato previsti dagli articoli 95 e 96, che sono tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere il bilancio consolidato.


Art. 99.
(Data di riferimento)


1. La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura del bilancio di esercizio dell'impresa controllante obbligata alla redazione. Nel caso quest'ultima sia un'impresa di partecipazione assicurativa di cui all’articolo 95, comma 2, la data di riferimento coincide con la data di chiusura dell'esercizio delle imprese assicurative controllate.


Art. 100.
(Relazione sulla gestione)


Il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento e del risultato della gestione (1) nel suo insieme e nei vari settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui le imprese incluse nel consolidamento sono esposte. Dalla relazione risultano: (2)
a) le attività di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti immessi sul mercato;
b) il numero e il valore nominale delle azioni o quote dell'impresa controllante possedute da essa o da imprese controllate, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione della quota di capitale corrispondente;
c) l'evoluzione prevedibile della gestione, con particolare riguardo allo sviluppo del portafoglio assicurativo, all'andamento dei sinistri e alle eventuali modifiche, se significative, delle forme riassicurative;
d) i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato;
d bis) gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario e la politica di copertura per principali categorie di operazioni coperte e l’esposizione delle imprese incluse nel consolidamento ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi. (3)
1 bis. L’analisi di cui al comma 1 è coerente con l’entità e la complessità degli affari dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell’andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attività specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all’ambiente e al personale. L’analisi contiene, ove opportuno, riferimento agli importi riportati nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi. (4)
1 ter. La relazione di cui al comma 1 e la relazione di cui all’articolo 94 possono essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel consolidamento. (4)



(1) Le parole: “sulla situazione complessiva delle imprese in esso incluse e sull'andamento della gestione” sono state così sostituite dalle attuali parole da: “contenente un’analisi fedele,…” fino a: “… Dalla relazione risultano” dall’art. 1, comma 5, lett. b), del D. L.vo 2 febbraio 2007, n. 32.
(2) Le parole: “da cui risultino le informazioni che riguardano:” sono state così sostituite dalle attuali parole da: “, nonché una descrizione…” fino a: “… Dalla relazione risultano:” dall’art. 1, comma 5, lett. b), del D. L.vo 2 febbraio 2007, n. 32.
(3) Questa lettera è stata aggiunta dall’art. 1, comma 5, lett. c), del D. L.vo 2 febbraio 2007, n. 32.
(4) Questo comma è stato inserito dall’art. 1, comma 5, lett. d), del D. L.vo 2 febbraio 2007, n. 32.



CAPO IV - LIBRI E REGISTRI OBBLIGATORI


Art. 101.
(Libri e registri obbligatori)


1. Le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e le sedi secondarie di imprese di assicurazione di Stati terzi, ferme restando le altre disposizioni stabilite dalla legge, devono tenere i libri e i registri secondo quanto previsto ai commi 2 e 3.
2. Le imprese autorizzate all’esercizio dei rami vita, oltre al registro delle attività a copertura delle riserve tecniche, sono tenute alla compilazione dei registri su cui annotare:
a) i contratti emessi;
b) i contratti stornati per risoluzione ai sensi dell’articolo 1924, secondo comma, del codice civile, ovvero per mancato perfezionamento ovvero per i quali è stato esercitato il diritto di recesso di cui all’articolo 177;
c) i contratti scaduti;
d) i contratti per i quali è stato esercitato il diritto di riscatto di cui all’articolo 1924, secondo comma, del codice civile;
e) i contratti che sono stati oggetto di trasformazione;
f) i sinistri denunciati;
g) i sinistri pagati;
h) i reclami ricevuti.
3. Le imprese autorizzate all’esercizio dei rami danni, oltre al registro delle attività a copertura delle riserve tecniche, sono tenute alla compilazione dei registri su cui annotare:
a) i contratti emessi;
b) i sinistri denunciati;
c) i sinistri pagati;
d) i sinistri eliminati senza pagamento di indennizzo;
e) i sinistri ancora da pagare alla chiusura dell’esercizio;
f) i sinistri già classificati alle lettere c) oppure d) per i quali sia stata riaperta la procedura di liquidazione;
g) i reclami ricevuti.
4. L’ISVAP adotta, con regolamento, le disposizioni per la tenuta dei registri assicurativi previsti dai commi 2 e 3 e determina le informazioni, i termini e le modalità per la loro conservazione e compilazione nel rispetto delle prescrizioni dell’articolo 2421, ultimo comma, del codice civile.
5. L’ISVAP individua, con regolamento, i libri e i registri per l’attività delle imprese di riassicurazione, determinando le informazioni, i termini e le modalità per la loro conservazione e compilazione nel rispetto delle prescrizioni dell’articolo 2421, ultimo comma, del codice civile.



CAPO V - REVISIONE CONTABILE


Art. 102.
(Revisione contabile del bilancio)


1. Il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica è corredato dalla relazione di una società di revisione che sia iscritta nell’albo speciale previsto dal testo unico dell’intermediazione finanziaria e che sia amministrata da almeno un attuario iscritto nell’albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194.
2. La relazione della società di revisione, dalla quale risulta il giudizio sul bilancio ai sensi dell’articolo 156 del testo unico dell’intermediazione finanziaria, è corredata dalla relazione dell’attuario che esprime un giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche dell’impresa, avuto riguardo alle disposizioni del presente codice e tenuto conto di corrette tecniche attuariali.
3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sulla revisione contabile di cui alla sezione VI del
capo II del titolo III del testo unico dell’intermediazione finanziaria, ad eccezione degli articoli 155, comma 2, seconda parte, 156, comma 4, e 157, comma 2. Non si applica l’articolo 2409-bis del codice civile.
4. L’impugnazione della deliberazione assembleare che approva il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, per mancata conformità alle norme che 80 ne disciplinano i criteri di redazione, può essere proposta dall’ISVAP nel termine di sei mesi dall’iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese.
5. L’ISVAP, qualora venga a conoscenza del mancato conferimento dell’incarico alla società di revisione, ne informa immediatamente la CONSOB, che adotta i provvedimenti di competenza.


Art. 103.
(Attuario nominato dalla società di revisione)


1. Se tra gli amministratori della società di revisione non è presente un attuario iscritto nell’albo previsto dalla legge, la relazione presentata dalla società è corredata dalla relazione di un attuario, iscritto nell’albo professionale e nominato dalla medesima società di revisione, che riporta il giudizio di cui all’articolo 102, comma 2.
2. L’incarico dell’attuario ha durata pari a tre esercizi e può essere rinnovato per non più di due volte. Se, prima della scadenza del periodo, la società di revisione revoca l’incarico all’attuario, ne dà immediata e motivata comunicazione all’ISVAP. La revoca dell’incarico ha effetto nel momento in cui diviene efficace il conferimento dell’incarico ad altro attuario.
3. L’incarico non può essere conferito ad un attuario che si trovi, nei confronti dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione o nei confronti dell’attuario che presso l’impresa di assicurazione esercita le funzioni di attuario incaricato per i rami vita o per l’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in una delle situazioni di incompatibilità indicate dall’articolo 160 del testo unico dell’intermediazione finanziaria.
4. L’attuario e il legale rappresentante dell’impresa trasmettono all’ISVAP, entro quindici giorni dal conferimento dell’incarico, le dichiarazioni dalle quali risulta che non sussiste alcuna causa di incompatibilità.


Art. 104.
(Accertamenti sulla gestione contabile)


1. L’ISVAP può far svolgere alla società di revisione una verifica, previo accertamento dell’esatta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, in ordine alla conformità alle scritture contabili delle situazioni periodiche concernenti lo stato patrimoniale e il conto economico dell’impresa. Nello svolgimento di tale verifica la società di revisione si avvale dell’attuario. Le spese sono a carico dell’impresa.


Art. 105.
(Revoca dell’incarico all’attuario revisore)


1. Qualora l’ISVAP accerti l’inosservanza dei doveri relativi allo svolgimento dell’incarico dell’attuario di cui all’articolo 102, comma 1, o dell’attuario nominato dalla società di revisione ai sensi dell’articolo 103, comma 1, ovvero acquisisca elementi utili ai fini della vigilanza sull’attività della società di revisione, ne informa la CONSOB.
2. Qualora l’ISVAP accerti la perdita dei requisiti di cui all’articolo 102, comma 1, la sussistenza o la sopravvenienza di una causa di incompatibilità prevista dall’articolo 103, comma 3, ovvero gravi irregolarità nello svolgimento dell’incarico da parte dell’attuario di cui all’articolo 103, comma 1, può disporre la revoca dell’incarico, sentito l’interessato.
3. Il provvedimento di revoca è comunicato all’attuario, alla società di revisione e all’impresa di assicurazione o di riassicurazione. In tal caso la società di revisione provvede a conferire l’incarico ad altro attuario entro trenta giorni e comunque in tempo utile per l’effettuazione delle verifiche necessarie ai fini del rilascio del giudizio sul bilancio.
4. In caso di inadempienza l’ISVAP provvede al conferimento dell’incarico ad altro attuario, determinando il relativo compenso secondo le tariffe dell’Ordine degli attuari.
5. L’ISVAP informa la CONSOB dei provvedimenti assunti nei confronti dell’attuario di cui all’articolo 102, comma 1, e dà comunicazione all’Ordine degli attuari dei provvedimenti assunti nei confronti degli attuari di cui agli articoli 102, comma 1, e 103, comma 1.
6. L’Ordine degli attuari comunica all’ISVAP gli eventuali provvedimenti adottati nei confronti degli attuari di cui agli articoli 102, comma 1, e 103, comma 1.


TITOLO IX - INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE


CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 106.
(Attività di intermediazione assicurativa e riassicurativi)


1. L’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall’incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati.


Art. 107.
(Ambito di applicazione)


1. Le disposizioni del presente titolo disciplinano le condizioni di accesso e di esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa svolta a titolo oneroso nel territorio della Repubblica e in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio di altri Stati membri da parte di persone fisiche o giuridiche con residenza o sede legale nel territorio della Repubblica, nonché i servizi di intermediazione assicurativa e riassicurativa connessi con rischi e impegni situati al di fuori dell’Unione europea, quando sono offerti da intermediari di assicurazione e riassicurazione registrati in Italia.
2. Sono escluse dalla disciplina del presente titolo:
a) le attività direttamente esercitate dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione e dai loro dipendenti;
b) le attività di sola informazione fornite a
titolo accessorio nel contesto di un’altra attività professionale sempre che l’obiettivo di tale attività non sia quello di assistenza all’assicurato nella conclusione o nell’esecuzione di un contratto di assicurazione;
c) le attività di intermediazione assicurativa quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
1) il contratto di assicurazione richiede soltanto conoscenze sulla copertura fornita;
2) salvo il caso di cui al numero 4), non si tratta di un contratto di assicurazione sulla vita o contro i rischi di responsabilità civile;
3) l’intermediazione non è svolta professionalmente;
4) l’assicurazione è accessoria ad un prodotto o servizio e ne copre i rischi di perdita o deterioramento oppure, nel caso di viaggi prenotati, garantisce la perdita o il danneggiamento del bagaglio ovvero copre i rischi del ramo vita e della responsabilità civile connessi al viaggio stesso;
5) l’importo del premio annuale non eccede cinquecento euro e la durata complessiva del contratto di assicurazione, compresi eventuali rinnovi, non è superiore a cinque anni.
3. Le persone giuridiche di cui all’articolo 109, comma 2, lettera d), sono sottoposte, limitatamente all’attività di intermediazione assicurativa, alla vigilanza dell’ISVAP, che la esercita mediante i poteri previsti dall’articolo 5, comma 1, anche per quanto riguarda l’osservanza delle disposizioni sulle regole di comportamento di cui al
capo III, informando e collaborando con le altre autorità interessate.



CAPO II - ACCESSO ALL’ATTIVITA’ DI INTERMEDIAZIONE


Art. 108.
(Accesso all’attività di intermediazione)


1. L’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa è riservata agli iscritti nel registro di cui all’articolo 109.
2. L’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa non può essere esercitata da chi non è iscritto nel registro, applicandosi in caso di violazione gli articoli 305, comma 2, e 308, comma 2.
3. E’ inoltre consentita l’attività agli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio di un altro Stato membro e che operano secondo quanto previsto dall’articolo 116, comma 2.
4. L’esercizio dell’attività di intermediario di assicurazione e riassicurazione è vietato agli enti pubblici, agli enti o società da essi controllati ed ai pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale, quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno.


Art. 109.
(Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi)


1. L’ISVAP disciplina, con regolamento, la formazione e l’aggiornamento del registro unico elettronico nel quale sono iscritti gli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblica.
2. Nel registro sono iscritti in sezioni distinte:
a) gli agenti di assicurazione, in qualità di intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione;
b) i mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione;
c) i produttori diretti che, anche in via sussidiaria rispetto all’attività svolta a titolo principale, esercitano l’intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un’impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l’impresa medesima;
d) le banche autorizzate ai sensi dell’articolo 14 del testo unico bancario, gli intermediari finanziari inseriti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del testo unico bancario, le società di intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi dell’articolo 19 del testo unico dell’intermediazione finanziaria, la società Poste Italiane - divisione servizi di bancoposta – autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;
e) i soggetti addetti all’intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di cui alle lettere a), b) e d) per l’attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l’intermediario opera.
Non è consentita la contemporanea iscrizione dello stesso intermediario in più sezioni del registro.
3. Nel registro sono altresì indicati gli intermediari persone fisiche, di cui al comma 2, lettere a) e b), abilitati ma temporaneamente non operanti, per i quali l’adempimento dell’obbligo di copertura assicurativa di cui all’articolo 110, comma 3, è sospeso sino all’avvio dell’attività, che forma oggetto di tempestiva comunicazione all’ISVAP a pena di radiazione dal registro.
4. L’intermediario di cui al comma 2, lettere a), b) e d), che si avvale di dipendenti, collaboratori, produttori o altri incaricati addetti all’intermediazione provvede, per conto dei medesimi, all’iscrizione nella sezione del registro di cui alla lettera e) del medesimo comma. L’intermediario di cui al comma 2, lettera a), che si avvale di dipendenti, collaboratori, produttori o altri incaricati addetti all’intermediazione è tenuto a dare all’impresa preponente contestuale notizia della richiesta di iscrizione dei soggetti che operano per suo conto fermo restando quanto previsto nel contratto di agenzia. L’impresa di assicurazione, che si avvale di produttori diretti, provvede ad effettuare la comunicazione all’ISVAP al fine dell’iscrizione nella sezione del registro di cui al comma 2, lettera c).
5. L’ISVAP rilascia, a richiesta dell’impresa o dell’intermediario interessato, un’attestazione di avvenuta iscrizione nel registro, fermi restando gli adempimenti necessari alle procedure di verifica e di revisione delle iscrizioni effettuate.
6. L’ISVAP, con regolamento, stabilisce gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese e degli intermediari, nonché le forme di pubblicità più idonee ad assicurare l’accesso pubblico al registro.


Art. 110.
(Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche)


1. Per ottenere l’iscrizione nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a) o b), la persona fisica deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili;
b) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, oppure condanna irrevocabile comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione da pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
c) non essere stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, né essere stato presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all’adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l’impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all’adozione dei provvedimenti stessi;
d) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
e) non essere iscritto nel ruolo dei periti assicurativi.
2. Ai fini dell’iscrizione nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a) o b), la persona fisica deve inoltre possedere adeguate cognizioni e capacità professionali, che sono accertate dall’ISVAP tramite una prova di idoneità, consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell’esercizio dell’attività. L’ISVAP, con regolamento, determina le modalità di svolgimento della prova valutativa, provvedendo alla relativa organizzazione e gestione.
3. Salvo quanto previsto all’articolo 109, comma 3, ed all’articolo 112, comma 3, la persona fisica, ai fini dell’iscrizione nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a) o b), deve altresì stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per l’attività svolta in forza dell’iscrizione al registro con massimale di almeno un milione di euro per ciascun sinistro e di un milione e mezzo di euro all’anno globalmente per tutti i sinistri, valida in tutto il territorio dell’Unione europea, per danni arrecati da negligenze ed errori professionali propri ovvero da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge. I limiti di copertura possono essere elevati dall’ISVAP, con regolamento, tenendo conto delle variazioni dell’indice europeo dei prezzi al consumo.



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Art. 111.
(Requisiti particolari per l’iscrizione dei produttori diretti e dei collaboratori degli intermediari)


1. Il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 110, comma 1, è richiesto anche per i produttori diretti ed è accertato dall’impresa per conto della quale i medesimi operano.
2. Le imprese per conto delle quali agiscono i produttori diretti provvedono ad impartire una formazione adeguata in rapporto ai prodotti intermediati ed all’attività complessivamente svolta.
3. Il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 110, comma 1, è richiesto anche per i soggetti iscritti nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera e), ed è accertato dall’intermediario per conto del quale essi operano.
4. I soggetti iscritti nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera e), devono possedere cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività ed ai prodotti sui quali operano, accertate mediante attestato con esito positivo relativo alla frequenza a corsi di formazione professionale a cura delle imprese o dell’intermediario assicurativo.
5. Le disposizioni previste nei commi 3 e 4 si applicano altresì ai soggetti addetti all’attività di intermediazione svolta nei locali dove l’intermediario opera.


Art. 112.
(Requisiti per l’iscrizione delle società)


1. Per ottenere l’iscrizione nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a), b) ed e), la società deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere la sede legale in Italia;
b) non essere assoggettata a procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa;
c) non essere sottoposta ai divieti e decadenze previste dall’articolo 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
2. Ai fini dell’iscrizione nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a), b) ed e), la società deve inoltre avere affidato la responsabilità dell’attività di intermediazione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione del registro al quale la medesima chiede l’iscrizione. Nelle società iscritte nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera b), il rappresentante legale e, ove nominati, l’amministratore delegato e il direttore generale devono essere iscritti nella medesima sezione del registro.
3. Ai fini dell’iscrizione, la società deve altresì avere stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale di cui all’articolo 110, comma 3, per l’attività di intermediazione svolta dalla società, dalle persone fisiche di cui al comma 2, nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.
4. Qualora eserciti la mediazione riassicurativa, la società deve inoltre disporre di un capitale sociale non inferiore all’importo stabilito con regolamento adottato dall’ISVAP. E’ fatto obbligo alla società che esercita contemporaneamente la mediazione assicurativa e riassicurativa di preporre alle due attività persone fisiche diverse e di dotarsi di una organizzazione adeguata.
5. Qualora la società richieda l’iscrizione alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera e), è altresì necessaria l’iscrizione delle persone fisiche addette all’attività di intermediazione. E’ in ogni caso preclusa l’iscrizione nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera e), per la società che operi, direttamente o indirettamente, attraverso altra società.


Art. 113.
(Cancellazione)


1. L’ISVAP dispone la cancellazione dell’intermediario dalla relativa sezione del registro in caso di:
a) radiazione;
b) rinunzia all’iscrizione;
c) mancato esercizio dell’attività, senza giustificato motivo, per oltre tre anni;
d) perdita di almeno uno dei requisiti di cui agli articoli 110, comma 1, 111, commi 1 e 3, e 112;
e) mancato versamento del contributo di vigilanza di cui all’articolo 336, nonostante apposita diffida disposta dall’ISVAP;
f) limitatamente agli intermediari iscritti alle sezioni del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a) e b), perdita di efficacia delle garanzie assicurative di cui agli articoli 110, comma 3, e 112, comma 3;
g) limitatamente agli intermediari iscritti nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera b), mancato versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall’articolo 115.
2. L’istanza di cancellazione, nel caso di cui al comma 1, lettere b) e c), relativa ai produttori diretti dell’impresa o ai soggetti iscritti alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera e), è presentata dall’impresa o, rispettivamente, dall’intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d). Nel caso di interruzione del rapporto con il produttore diretto ovvero con il soggetto iscritto alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera e), l’impresa o, rispettivamente, l’intermediario sono tenuti a darne comunicazione all’ISVAP. L’intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera a), comunica all’impresa preponente ogni variazione concernente i soggetti iscritti ai sensi dell’articolo 109, comma 2, lettera e).
3. Non si procede alla cancellazione dal registro, anche se richiesta dall’intermediario o dall’impresa, fino a quando sia in corso un procedimento disciplinare ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all’avvio del medesimo.


Art. 114.
(Reiscrizione)


1. L’intermediario, che sia stato cancellato dal registro a seguito del provvedimento di radiazione, può richiedere di esservi iscritto nuovamente, purché siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione e sussistano i requisiti di cui, rispettivamente, agli articoli 110, 111 e 112. In caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da fallimento, le persone fisiche possono essere nuovamente iscritte al registro soltanto se ne sia intervenuta la riabilitazione.
2. L’intermediario, che sia stato cancellato per mancato versamento del contributo di vigilanza, può essere iscritto nuovamente purché abbia provveduto al pagamento di quanto non corrisposto sino alla cancellazione.
3. L’intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera b), che sia stato cancellato dal registro per non aver provveduto al versamento del contributo al Fondo di garanzia, può esservi nuovamente iscritto purché provveda al pagamento delle somme dovute sino alla data di cancellazione, maggiorate degli interessi moratori.
4. Se l’intermediario, intervenuta la cancellazione dal registro, chiede una nuova iscrizione, essa viene disposta previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 110, 111 e 112, rimanendo valida, per le persone fisiche, l’idoneità già conseguita ai sensi dell’articolo 110, comma 2, o della formazione ricevuta ai sensi dell’articolo 111, commi 2 e 4.


Art. 115.
(Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione) (1)


1. L’intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera b), deve aderire al Fondo di garanzia costituito presso la CONSAP per risarcire il danno patrimoniale causato agli assicurati e alle imprese di assicurazione o di riassicurazione derivante dall’esercizio dell’attività di mediatore assicurativo o riassicurativo che non sia stato risarcito dall’intermediario o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui, rispettivamente, all’articolo 110, comma 3, e all’articolo 112, comma 3.
2. L’amministrazione del Fondo spetta ad un comitato nominato con decreto del Ministro delle attività produttive, che è composto da un dirigente del Ministero delle attività produttive, con funzioni di presidente, da un dirigente del Ministero dell’economia e delle finanze, da un funzionario dell’ISVAP, da un funzionario della CONSAP, da due rappresentanti degli intermediari iscritti nella corrispondente sezione del registro, da un rappresentante delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.
3. Le norme relative all’amministrazione, alla contribuzione ed ai limiti di intervento sono stabilite con regolamento del Ministro delle attività produttive, sentito l’ISVAP. Il contributo è determinato annualmente con decreto del Ministro delle attività produttive, sentito l’ISVAP ed il comitato di gestione, in misura non superiore allo zero virgola cinquanta per cento delle provvigioni annualmente acquisite, anche al fine di garantire comunque la copertura degli oneri di funzionamento del comitato di cui al comma 2.
4. Il fondo costituisce patrimonio separato da quello del soggetto presso il quale è costituito e da eventuali altri fondi. Sul fondo non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti dei creditori del soggetto che li amministra né dei creditori dei singoli intermediari, o nell’interesse degli stessi, diversi dagli assicurati o dalle imprese. Il fondo non può essere compreso nelle procedure concorsuali che riguardano il soggetto che li amministra o i singoli intermediari partecipanti.
5. Il fondo è surrogato nei diritti degli assicurati e delle imprese di assicurazione e di riassicurazione fino alla concorrenza dei pagamenti effettuati a loro favore.



(1) Si veda il D.M. 30 gennaio 2009, n. 19, recante norme per l’amministrazione del Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione.


Art. 116.
(Attività in regime di stabilimento e di prestazione di servizi)


1. L’iscrizione consente agli intermediari assicurativi e riassicurativi, indicati nelle sezioni del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), con residenza o con sede legale nel territorio della Repubblica di operare negli altri Stati membri, in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi previa comunicazione all’ISVAP. L’ISVAP informa le autorità di vigilanza degli altri Stati membri relativamente alle istanze di estensione dell’attività sui rispettivi territori comunicate dagli intermediari iscritti nel registro italiano e rende nota, mediante annotazione integrativa dell’iscrizione al registro, l’indicazione degli altri Stati membri nei quali tali intermediari operano in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.
2. Gli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio di un altro Stato membro, possono esercitare l’attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’apposita comunicazione che l’ISVAP riceva dall’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine. L’ISVAP disciplina, con regolamento, la pubblicità delle comunicazioni ricevute dalle autorità di vigilanza degli altri Stati membri relative all’attività svolta dagli intermediari di tali Stati nel territorio della Repubblica mediante annotazione nell’elenco annesso al registro di cui all’articolo 109, comma 2.
3. L’ISVAP rende note le disposizioni che disciplinano lo svolgimento delle attività di intermediazione che, nell’interesse generale, devono essere osservate sul territorio italiano.
4. L’ISVAP può adottare nei confronti dell’intermediario che non osservi le disposizioni di interesse generale un provvedimento che sospende, per un periodo non superiore a novanta giorni, o vieta, in caso di accertata violazione, l’ulteriore svolgimento dell’attività sul territorio italiano.


CAPO III - REGOLE DI COMPORTAMENTO


Art. 117.
( Separazione patrimoniale)


1. I premi pagati all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell’intermediario, sono versati in un conto separato, del quale può essere titolare anche l’intermediario espressamente in tale qualità, e che costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello dell’intermediario medesimo.
2. Sul conto separato non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione. Sono ammesse le azioni da parte dei loro creditori ma nei limiti della somma rispettivamente spettante al singolo assicurato o alla singola impresa di assicurazione.
3. Sul conto separato non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti dell’intermediario.
3 bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1 gli intermediari di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), che possono documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di eruo 15.000. (1)



(1) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 1, comma 1351, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.


Art. 118.
(Adempimento delle obbligazioni pecuniarie attraverso intermediari assicurativi)


1. Il pagamento del premio eseguito in buona fede all’intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all’impresa di assicurazione. Salvo prova contraria a carico dell’impresa o dell’intermediario, le somme dovute agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative si considerano effettivamente percepite dall’avente diritto solo col rilascio di quietanza scritta.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dell’intermediario iscritto nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera b), esclusivamente se tali attività sono espressamente previste dall’accordo sottoscritto con l’impresa. A tal fine l’intermediario è tenuto a darne specifica comunicazione al cliente nell’ambito dell’informazione precontrattuale di cui all’articolo 120.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dell’intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera b), anche nel caso di polizza assunta in coassicurazione ed ha effetto nei confronti di ogni impresa coassicuratrice se le attività previste dal comma 1 sono incluse nell’accordo sottoscritto con l’impresa delegataria.
4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3 l’omissione o la comunicazione non veritiera è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 324 e con la sanzione disciplinare disposta ai sensi dell’articolo 329.


Art. 119.
(Doveri e responsabilità verso gli assicurati)


1. L’impresa di assicurazione per conto della quale agiscono i produttori diretti risponde in solido dei danni arrecati dall’operato dei medesimi, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
2. L’impresa di assicurazione, o un intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera a) o b), risponde in solido dei danni arrecati dall’operato dell’intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera d), cui abbia dato incarico, compresi quelli provocati dai soggetti iscritti alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera e), anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
Possono essere distribuiti attraverso gli intermediari di cui all’articolo 109, comma 2, lettera d), salvo iscrizione ad altra sezione del registro, esclusivamente i prodotti assicurativi ai quali accedono garanzie o clausole predeterminate che vengano rimesse alla libera scelta dell’assicurato e non siano modificabili dal soggetto incaricato della distribuzione.
3. L’intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a), b) o d), è responsabile dell’attività di intermediazione assicurativa svolta dai soggetti iscritti nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera e).


Art. 120.
(Informazione precontrattuale e regole di comportamento)


1. Gli intermediari assicurativi iscritti al registro di cui all’articolo 109, comma 2, e quelli di cui all’articolo 116, prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, forniscono al contraente le informazioni stabilite dall’ISVAP, con regolamento, nel rispetto di quanto disposto con il presente articolo.
2. In relazione al contratto proposto, gli intermediari assicurativi dichiarano al contraente:
a) se forniscono consulenze fondate su una analisi imparziale, dovendo in tal caso le proprie valutazioni fondarsi su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato, al fine di consigliare il prodotto idoneo a soddisfare le richieste del contraente;
b) se propongono determinati prodotti in virtù di un obbligo contrattuale con una o più imprese di assicurazione, dovendo in tal caso comunicare la denominazione di tali imprese;
c) se propongono determinati prodotti in assenza di obblighi contrattuali con imprese di assicurazione, nel qual caso essi comunicano, su richiesta del cliente, la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali hanno o potrebbero avere rapporti d’affari, fermo restando l’obbligo di avvisare il contraente del diritto di richiedere tali informazioni.
3. In ogni caso, prima della conclusione del contratto, l’intermediario assicurativo di cui al comma 1, anche in base alle informazioni fornite al contraente, propone o consiglia un prodotto adeguato alle sue esigenze, previamente illustrando le caratteristiche essenziali del contratto e le prestazioni alle quali è obbligata l’impresa di assicurazione.
4. L’ISVAP, tenendo conto delle differenti esigenze di protezione degli assicurati, della diversa tipologia dei rischi, delle cognizioni e della capacità professionale degli addetti all’attività di intermediazione, disciplina con regolamento:
a) le regole di presentazione e di comportamento nei confronti del contraente, con riferimento agli obblighi di informazione relativi all’intermediario medesimo e ai suoi rapporti, anche di natura societaria, con l’impresa di assicurazione, alle caratteristiche del contratto proposto in relazione all’eventuale prestazione di un servizio di consulenza fondata su una analisi imparziale o all’esistenza di obblighi assunti per la promozione e l’intermediazione con una o più imprese di assicurazione;
b) le modalità con le quali è fornita l’informazione al contraente, prevedendo i casi nei quali può essere effettuata su richiesta, fermo restando che le esigenze di protezione richiedono, di regola, l’uso della lingua italiana e la comunicazione su un supporto accessibile e durevole, al più tardi subito dopo la conclusione del contratto;
c) le modalità di tenuta della documentazione concernente l’attività svolta;
d) le violazioni alle quali si applicano le sanzioni disciplinari previste dall’articolo 329.
5. Sono esclusi dagli obblighi informativi gli intermediari di assicurazione che operano nei grandi rischi e gli intermediari riassicurativi.


Art. 121.
(Informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza)


1. In caso di vendita a distanza, l’intermediario rende note al contraente almeno le seguenti informazioni preliminari:
a) l’identità dell’intermediario e il fine della chiamata;
b) l’identità della persona in contatto con il contraente ed il suo rapporto con l’intermediario assicurativo;
c) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio o prodotto offerto;
d) il prezzo totale, comprese le imposte, che il contraente dovrà corrispondere.
2. In ogni caso l’informazione è fornita al contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione. Può essere fornita verbalmente solo a richiesta del contraente o qualora sia necessaria una copertura immediata del rischio. In tali casi l’informazione è fornita su un supporto durevole subito dopo la conclusione del contratto.
3. L’ISVAP, con regolamento, determina le informazioni sull’intermediario e sulle caratteristiche del contratto, che sono comunicate al contraente in modo chiaro e comprensibile nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2.


TITOLO X - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI


CAPO I - OBBLIGO DI ASSICURAZIONE


Art. 122.
(Veicoli a motore)


1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile e dall’articolo 91, comma 2, del codice della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell’ISVAP, individua la tipologia di veicoli esclusi dall’obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.
2. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall’articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza. In deroga all’articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l’assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell’imposta pagata e del contributo previsto dall’articolo 334.
4. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.


Art. 123.
(Natanti)


1. Le unità da diporto, con esclusione delle unità non dotate di motore, non possono essere poste in navigazione in acque ad uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperte dall’assicurazione della responsabilità civile verso terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile, compresa quella dell’acquirente con patto di riservato dominio e quella del locatario in caso di locazione finanziaria, per danni alla persona. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive su proposta dell’ISVAP, individua la tipologia dei natanti esclusi dall’obbligo di assicurazione e le acque equiparate a quelle di uso pubblico.
2. Sono altresì soggetti all’obbligo assicurativo i natanti di stazza lorda non superiore a venticinque tonnellate che siano muniti di motore inamovibile di potenza superiore a tre cavalli fiscali e adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone.
3. L’obbligo assicurativo è esteso ai motori amovibili, di qualsiasi potenza, indipendentemente dall’unità alla quale vengono applicati, risultando in tal caso assicurato il natante sul quale è di volta in volta collocato il motore.
4. Alle unità da diporto, ai natanti e ai motori amovibili si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.


Art. 124.
(Gare e competizioni sportive)


1. Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi, se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazione per la responsabilità civile.
2. L'assicurazione copre la responsabilità dell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati.


Art. 125. (1)
(Veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati esteri)


1. Per i veicoli e i natanti soggetti all'obbligo di assicurazione ed immatricolati o registrati in Stati esteri nonche' per i motori amovibili di cui all'art. 123, comma 3, muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero, che circolino temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, deve essere assolto, per la durata della permanenza in Italia, l'obbligo di assicurazione.


2. Per i natanti l'obbligo di assicurazione si considera assolto:


a) con la stipula di un contratto di assicurazione secondo quanto previsto con regolamento adottato dal Ministro delle attivita' produttive, su proposta dell'ISVAP, ovvero
b) quando il conducente sia in possesso di certificato internazionale di assicurazione emesso dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettato dall'Ufficio centrale italiano.


3. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo l'obbligo di assicurazione:


a) e' assolto mediante contratto di assicurazione "frontiera", come disciplinato dal regolamento previsto all'art. 126, comma 2, lettera a), concernente la responsabilita' civile derivante dalla circolazione del veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri, alle condizioni e fino ai limiti di somma stabiliti dalla legislazione in vigore in ciascuno di essi;
b) si considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei medesimi veicoli e quando con atto dell'Unione europea sia stato rimosso l'obbligo negli Stati membri di controllare l'assicurazione di responsabilita' civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata dallo Stato terzo;
c) si considera assolto, quando il conducente sia in possesso di una carta verde emessa dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettata dall'Ufficio centrale italiano.


4. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana, l'obbligo di assicurazione si considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia di detti veicoli, sulla base di accordi stipulati con i corrispondenti uffici nazionali di assicurazione e l'Unione europea abbia riconosciuto tali accordi.


5. Nell'ipotesi di cui al comma 3, lettera c), l'Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione dei danni, garantendone il pagamento agli aventi diritto, nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione alla quale si riferisce la carta verde. Nelle ipotesi di cui al comma 3, lettera b), ed in quelle di cui al comma 4, l'Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione dei danni cagionati in Italia, garantendone il pagamento agli aventi diritto nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione.


5-bis. L'Ufficio centrale italiano, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento comunica agli aventi diritto un'offerta di risarcimento motivata ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.


6. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche ai veicoli a motore di proprieta' di agenti diplomatici e consolari o di funzionari internazionali, o di proprieta' di Stati esteri o di organizzazioni internazionali.


7. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera b), ed al comma 4 non si applicano per l'assicurazione della responsabilita' civile per danni cagionati dalla circolazione dei veicoli aventi targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato estero e individuati nel regolamento adottato, su proposta dell'ISVAP, dal Ministro delle attivita' produttive.


(1) Articolo così modificato dal Decreto legislativo 06.11.2007, n. 198.


Art. 126.
(Ufficio centrale italiano)


1. L’Ufficio centrale italiano è abilitato all’esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione e allo svolgimento degli altri compiti stabiliti dall’ordinamento comunitario e dal presente codice a seguito di riconoscimento del Ministro delle attività produttive, che ne approva lo statuto con decreto.
2. L’Ufficio centrale italiano, oltre ai compiti di cui all’articolo 125, svolge le seguenti attività:
a) stipula e gestisce, in nome e per conto delle imprese aderenti, l'assicurazione frontiera disciplinata nel regolamento adottato, su proposta dell’ISVAP, dal Ministro delle attività produttive e provvede alla liquidazione e al pagamento degli indennizzi dovuti;
b) assume, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), comma 3, lettere b) e c), ed al comma 4 dell'articolo 125, ai fini del risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti, la qualità di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e della loro impresa di assicurazione;
c) è legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), al comma 3, ed al comma 4, dell’articolo 125, in nome e per conto delle imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che i danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti immatricolati o registrati all'estero possono esercitare direttamente nei suoi confronti secondo quanto previsto agli articoli 145, comma 1, 146 e 147. Si applicano anche nei confronti dell’Ufficio centrale italiano le disposizioni che regolano l'azione diretta contro l'impresa di assicurazione del responsabile civile secondo quanto previsto dall’articolo 144.
3. Ai fini della proposizione dell’azione diretta di risarcimento nei confronti dell’Ufficio centrale italiano i termini di cui all'articolo 163-bis, primo comma, e 318, secondo comma, del codice di procedura civile sono aumentati del doppio, risultando perciò stabiliti in centottanta giorni per il giudizio di fronte al tribunale e in novanta giorni per il giudizio di fronte al giudice di pace. I termini di cui all'articolo 163-bis, secondo comma, del codice di procedura civile non possono essere comunque inferiori a sessanta giorni.
4. L’Ufficio centrale italiano è abilitato ad emettere le carte verdi richieste per la circolazione all'estero di veicoli a motore immatricolati in Italia, garantendo nei confronti dei corrispondenti uffici nazionali di assicurazione le obbligazioni che il rilascio di tali certificati comporta.
5. Per i rimborsi effettuati agli uffici nazionali di assicurazione esteri, che in base agli accordi con esso stipulati abbiano dovuto intervenire per risarcire danni causati nel territorio del loro Stato da veicoli a motore immatricolati in Italia non coperti da assicurazione, l’Ufficio centrale italiano ha diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o del conducente del veicolo per le somme pagate e le relative spese.
6. In caso di incidente cagionato nel territorio della Repubblica dalla circolazione di veicoli a motore o natanti immatricolati o registrati all'estero, l’Ufficio centrale italiano può richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo.


Art. 127.
(Certificato di assicurazione e contrassegno)


1. L'adempimento dell’obbligo di assicurazione dei veicoli a motore è comprovato da apposito certificato rilasciato dall’impresa di assicurazione o dalla delegataria in caso di coassicurazione, da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.
2. L’impresa di assicurazione è obbligata nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo quanto disposto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile e dall’articolo 122, comma 3, primo periodo.
3. All'atto del rilascio del certificato di assicurazione l’impresa di assicurazione consegna un contrassegno recante il numero della targa di riconoscimento del veicolo e l'indicazione dell'anno, mese e giorno di scadenza del periodo di assicurazione per cui è valido il certificato. Il contrassegno è esposto sul veicolo al quale si riferisce l’assicurazione entro cinque giorni dal pagamento del premio o della rata di premio.
4. L’ISVAP, con regolamento, stabilisce le modalità per il rilascio, nonché le caratteristiche del certificato di assicurazione, del contrassegno e di eventuali documenti provvisoriamente equipollenti e le modalità per l’emissione di duplicati in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione.


Art. 128. (1)
(Massimali di garanzia)


1. Per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il contratto e' stipulato per somme non inferiori ai seguenti importi:
a) nel caso di danni alle persone un importo minimo di copertura pari ad euro 5.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
b) nel caso di danni alle cose un importo minimo di copertura pari ad euro 1.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime.
2. I contratti dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti devono essere adeguati agli importi minimi di copertura obbligatoria per i danni alle cose e per i danni alle persone di cui al comma 1 entro l'11 giugno 2012.
3. Ogni cinque anni dalla data dell'11 giugno 2012 di cui al comma 2 gli importi di cui al comma 1 sono indicizzati automaticamente secondo la variazione percentuale indicata dall'indice europeo dei prezzi al consumo (IPC E), previsto dal regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati. L'aumento effettuato e' arrotondato ad un multiplo di euro 10.000.
4. Con provvedimento del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' stabilito l'adeguamento di cui al comma 3.
5. Alla data dell'11 dicembre 2009 gli importi minimi di copertura devono essere pari ad almeno la meta' degli ammontari di cui al comma 1.


(1) Articolo così modificato dal Decreto legislativo 06.11.2007, n. 198.


Art. 129.
(Soggetti esclusi dall'assicurazione)


1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.
2. Ferme restando la disposizione di cui all'articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
a) i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all’articolo 91, comma 2, del codice della strada;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).


CAPO II - ESERCIZIO DELL’ASSICURAZIONE


Art. 130.
(Imprese autorizzate)


1. L'assicurazione può essere stipulata con qualsiasi impresa autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, anche in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi, l’assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.
2. Le imprese di assicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica e le imprese di assicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo autorizzate ad esercitare l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, esclusa la responsabilità del vettore, designano in ogni Stato membro un mandatario incaricato della gestione e della liquidazione dei sinistri nei casi di cui all’articolo 151.
3. Nel caso in cui l’impresa di assicurazione, che opera in regime di libertà di prestazione di servizi, non abbia nominato il rappresentante per la gestione dei sinistri di cui all’articolo 25, il mandatario nominato ai sensi del comma 2 ne assume la funzione.


Art. 131.
(Trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto)


1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi, nonché un’adeguata informazione ai soggetti che devono adempiere all’obbligo di assicurazione dei veicoli e dei natanti, le imprese mettono a disposizione del pubblico, presso ogni punto di vendita e nei siti internet, la nota informativa e le condizioni di contratto praticate nel territorio della Repubblica.
2. La pubblicità dei premi è attuata mediante preventivi personalizzati rilasciati presso ogni punto di vendita dell’impresa di assicurazione, nonché mediante siti internet che permettono di ricevere il medesimo preventivo per i veicoli e per i natanti individuati nel regolamento di attuazione.
2 bis. Per l’offerta di contratti relativi all’assicurazione r.c. auto, l’intermediario rilascia preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni riconosciutegli dall’impresa o, distintamente, dalle imprese per conto di cui opera. L’informazione è affissa nei locali in cui l’intermediario opera e risulta nella documentazione rilasciata al contraente. (1)
2 ter. I preventivi e le polizze indicano, in modo evidenziato, il premio di tariffa, la provvigione dell’intermediario, nonché lo sconto complessivamente riconosciuto al sottoscrittore del contratto. (1)
3. L’ISVAP determina, con regolamento, gli obblighi a carico delle imprese e degli intermediari.



(1) Questo comma è stato inserito dall’art. 8, comma e bis, del D. L.vo 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella L. 4 agosto 2006, n. 248.


Art. 132.
(Obbligo a contrarre)


1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l’obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l’assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall’attestato di rischio, nonché dell’identità del contraente e dell’intestatario del veicolo, se persona diversa.
2. Le imprese di assicurazione possono richiedere che l’autorizzazione sia limitata, ai fini dell’assolvimento agli obblighi derivanti dal comma 1, ai rischi derivanti dalla circolazione di flotte di veicoli a motore o di natanti.
3. Al fine di facilitare le verifiche propedeutiche all’osservanza dell’obbligo a contrarre di cui al comma 1, le imprese di assicurazione hanno diritto di accedere in via telematica al pubblico registro automobilistico ed all’archivio nazionale dei veicoli previsto dal codice della strada secondo condizioni economiche e tecniche strettamente correlate ai costi del servizio erogato in ragione dell’esigenza di consultazioni anche sistematiche nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto delle frodi nell’assicurazione obbligatoria. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono adottate le disposizioni di attuazione.


Art. 133.
(Formule tariffarie)


1. Per i ciclomotori, i motocicli, le autovetture e per altre categorie di veicoli a motore che possono essere individuate dall’ISVAP, con regolamento, i contratti di assicurazione debbono essere stipulati in base a condizioni di polizza che prevedano ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, oppure in base a clausole di franchigia che prevedano un contributo dell’assicurato al risarcimento del danno o in base a formule miste fra le due tipologie. L’individuazione delle categorie di veicoli è effettuata tenendo conto delle esigenze di prevenzione.
2. Le imprese di assicurazione hanno diritto di accesso telematico all’anagrafe nazionale delle persone abilitate alla guida prevista dal codice della strada presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a scopo di verifica e aggiornamento delle informazioni relative all’abilitazione alla guida secondo condizioni economiche e tecniche strettamente correlate ai costi del servizio erogato. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate le disposizioni di attuazione.


Art. 134.
(Attestazione sullo stato del rischio)


1. L'ISVAP, con regolamento, determina le indicazioni relative all'attestazione sullo stato del rischio che, in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a motore, l'impresa deve consegnare al contraente o, se persona diversa, al proprietario ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria.
1-bis. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro quindici giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativo agli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione obbligatoria relativo ai veicoli a motore secondo le modalità stabilite dall'ISVAP con il regolamento di cui al comma 1. (1)
2. Il regolamento può prevedere l'obbligo, a carico delle imprese di assicurazione, di inserimento delle informazioni riportate sull'attestato di rischio in una banca dati elettronica detenuta da enti pubblici ovvero, qualora già esistente, da enti privati, al fine di consentire adeguati controlli nell'assunzione dei contratti di assicurazione di cui all'art. 122, comma 1. In ogni caso l'ISVAP ha accesso gratuito alla banca dati contenente le informazioni sull'attestazione.
3. La classe di merito indicata sull'attestato di rischio si riferisce al proprietario del veicolo. Il regolamento stabilisce la validità, comunque non inferiore a dodici mesi, ed individua i termini relativi alla decorrenza ed alla durata del periodo di osservazione. In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni. (2) (3)
4. L'attestazione e' consegnata dal contraente all'impresa di assicurazione, nel caso in cui sia stipulato un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato.
4 bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato. (4) (3)
4 ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilità si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri. (4) (3)
4 quater. E' fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito. (4) (3)



(1) Questo comma è stato inserito dall’art. 1, comma 5, del D. L.vo 06 novembre 2007, n. 198.
(2) Questo periodo è stato aggiunto dall’art. 5, comma 5, del D. L.vo 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, nella L. 2 aprile 2007, n. 40.
(3) Ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D. L.vo 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazione, nella L. 2 aprile 2007, n. 40, le clausole in contrasto con tale disposizione sono nulle e non comportano la nullità del contratto, fatta salva la facoltà degli operatori di adeguare le clausole vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni.
(4) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 5, comma 2, del D. L.vo 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, nella L. 2 aprile 2007, n. 40.



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Art. 135.
(Banca dati sinistri)


1. Allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, è istituita presso l'ISVAP una banca dati dei sinistri ad essi relativi.
2. Le imprese sono tenute a comunicare i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dall'ISVAP. I dati relativi alle imprese di assicurazione che operano nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento sono richiesti dall'ISVAP alle rispettive autorità di vigilanza degli Stati membri interessati.
3. Le procedure di organizzazione e di funzionamento, nonché le condizioni e le limitazioni di accesso alla banca dati sono stabilite dall’ISVAP, con regolamento, secondo quanto previsto dall’articolo 120 del codice in materia di protezione dei dati personali.


Art. 136.
(Funzioni del Ministero delle attività produttive)


1. Al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni del Ministero delle attività produttive, l'ISVAP è tenuto a comunicare al Ministero dati, informazioni e notizie relativi alle tariffe dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero delle attività produttive un comitato di esperti in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, con il compito di osservare l'andamento degli incrementi tariffari praticati dalle imprese di assicurazione operanti nel territorio della Repubblica, valutando in particolare le differenze tariffarie applicate sul territorio della Repubblica italiana e anche in quale misura si sia tenuto conto del comportamento degli assicurati che nel corso dell'anno non abbiano denunciato incidenti. Con decreto del Ministro delle attività produttive, è disciplinata la costituzione e il funzionamento del comitato di esperti, fermo restando che ai predetti esperti non può essere attribuita alcuna indennità o emolumento comunque denominato.
3. Al fine della diffusione di un'adeguata informazione agli utenti e della realizzazione di un sistema di monitoraggio permanente sui premi relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Istituto nazionale di statistica e a co-finanziare, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro delle attività produttive, programmi di informazione e orientamento rivolti agli utenti dei servizi assicurativi promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, a valere sulle disponibilità finanziarie assegnate al Consiglio stesso dalla legge istitutiva.
3 bis. Il Ministero dello sviluppo economico utilizza il sistema tariffario completo in tutte le sue estensioni organizzato dall’ISVAP, sulla base dei dati forniti dalle imprese di assicurazione, per realizzare un servizio informativo, anche tramite il proprio sito internet, che consente al consumatore di comparare le tariffe applicate dalle diverse imprese di assicurazione relativamente al proprio profilo individuale. (1)



(1) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 5, comma 3, del D. L.vo 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, nella L. 2 aprile 2007, n. 40. Ai sensi dell’art. 5, dello stesso decreto, le clausole in contrasto con tale disposizione sono nulle e non comportano la nullità del contratto, fatta salva la facoltà degli operatori di adeguare le clausole vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni.



CAPO III - RISARCIMENTO DEL DANNO


Art. 137.
(Danno patrimoniale)


1. Nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il più elevato tra quelli degli ultimi tre anni e, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto che risulta il più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall'apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro ai sensi delle norme di legge.
2. È in ogni caso ammessa la prova contraria, ma, quando dalla stessa risulti che il reddito sia superiore di oltre un quinto rispetto a quello risultante dagli atti indicati nel comma 1, il giudice ne fa segnalazione al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate.
3. In tutti gli altri casi il reddito che occorre considerare ai fini del risarcimento non può essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale.


Art. 138.
(Danno biologico per lesioni di non lieve entità)


1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica:
a) delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti;
b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.
2. La tabella unica nazionale è redatta secondo i seguenti principi e criteri:
a) agli effetti della tabella per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;
b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell’età e del grado di invalidità;
c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l’incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all’aumento percentuale assegnato ai postumi;
d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell’età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall’ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all’interesse legale;
e) il danno biologico temporaneo inferiore al cento per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l’ammontare del danno determinato ai sensi della tabella unica nazionale può essere aumentato dal giudice sino al trenta per cento, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.
4. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.


Art. 139.
(Danno biologico per lesioni di lieve entità)


1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione esposta nel comma 6. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari ad euro seicentosettantaquattro virgola settantotto; (1)
b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di euro trentanove virgola trentasette (1) per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
2. Agli effetti di cui al comma 1 per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.
3. L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle attività produttive, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidità.
5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.
6. Ai fini del calcolo dell’importo di cui al comma 1, lettera a), per un punto percentuale di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,0, per un punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidità pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidità pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3.



(1) A norma dell’art. 1 del D.M. 27 maggio 2010 (G.U. n. 137 del 15 giugno 2010), a decorrere dal mese di aprile 2010, gli importi indicati rispettivamente alle lettere a) e b) di questo comma, sono aggiornati, da ultimo, nelle seguenti misure:
"settecentotrentanove euro e ottantuno centesimi per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita', di cui alla lettera a);
quarantatre euro e sedici centesimi per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla lettera b)".
I medesimi importi erano già stati aggiornati in precedenza dai DD.MM. 31 maggio 2006, 12 aprile 2007, 24 giugno 2008 e 19 giugno 2009.


Art. 140.
(Pluralità di danneggiati e supero del massimale)


1. Qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro e il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell'impresa di assicurazione sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme assicurate.
2. L'impresa di assicurazione che, decorsi trenta giorni dall'incidente e ignorando l'esistenza di altre persone danneggiate, pur avendone ricercata l'identificazione con la normale diligenza, ha pagato ad alcuna di esse una somma superiore alla quota spettante, risponde verso le altre persone danneggiate nei limiti dell’eccedenza della somma assicurata rispetto alla somma versata.
3. Nel caso di cui al comma 2, le altre persone danneggiate, il cui credito rimanesse insoddisfatto, hanno diritto di ripetere, da chi abbia ricevuto il risarcimento dall’impresa di assicurazione, quanto sarebbe loro spettato in applicazione del comma 1.
4. Nei giudizi promossi fra l’impresa di assicurazione e le persone danneggiate sussiste litisconsorzio necessario, applicandosi l’articolo 102 del codice di procedura civile.
L’impresa di assicurazione può effettuare il deposito di una somma, nei limiti del massimale, con effetto liberatorio nei confronti di tutte le persone aventi diritto al risarcimento, se il deposito è irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati.


Art. 141.
(Risarcimento del terzo trasportato)


1. Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall’articolo 148.
3. L’azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all’articolo 145. L’impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l’impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.
4. L’impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall’articolo 150.


Art. 142.
(Diritto di surroga dell'assicuratore sociale)


1. Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall’impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, sempreché non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3.
2. Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l’impresa di assicurazione è tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Ove il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l’impresa di assicurazione è tenuta a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potrà procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare.
3. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 senza che l’ente di assicurazione sociale abbia dichiarato di volersi surrogare nei diritti del danneggiato, l’impresa di assicurazione potrà disporre la liquidazione definitiva in favore del danneggiato. L'ente di assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia pregiudicato l'azione di surrogazione.
4. In ogni caso l’ente gestore dell’assicurazione sociale non può esercitare l’azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell’assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti.


Art. 142-bis (1)
(Informazioni sulla copertura assicurativa)


1. Il danneggiato ha diritto di ottenere dal Centro di informazione di cui all'articolo 154 le informazioni riguardanti la copertura assicurativa dei veicolo che ha causato il sinistro, il numero di polizza e la data di scadenza della stessa.


(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 1, comma 6, del D.L.vo 06 novembre 2007, n. 198.


Art. 142-ter (1)
(Utenti della strada non motorizzati)


1. L'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti copre i danni alle persone e i danni alle cose subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati della strada i quali, in conseguenza di un incidente nel quale sia stato coinvolto un veicolo, hanno diritto alla riparazione del danno, nei limiti in cui sussista la responsabilita' civile dei conducenti.


(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 1, comma 6, del D.L.vo 06 novembre 2007, n. 198.


CAPO IV - PROCEDURE LIQUIDATIVE


Art. 143.
(Denuncia di sinistro)


1. Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall'ISVAP. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l’articolo 1915 del codice civile per l’omesso avviso di sinistro.
2. Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.


Art. 144.
(Azione diretta del danneggiato)


1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
2. Per l'intero massimale di polizza l’impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.
4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.


Art. 145.
(Proponibilità dell'azione di risarcimento)


1. Nel caso si applichi la procedura di cui all’articolo 148, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all’impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all’articolo 148.
2. Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all’articolo 149 l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150.


Art. 146.
(Diritto di accesso agli atti)


1. Fermo restando quanto previsto per l’accesso ai singoli dati personali dal codice in materia di protezione dei dati personali, le imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a consentire ai contraenti ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.
2. L’esercizio del diritto di accesso non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti. E’ invece sospeso in pendenza di controversia giudiziaria tra l’impresa e il richiedente, fermi restando i poteri attribuiti dalla legge all’autorità giudiziaria.
3. Se, entro sessanta giorni dalla richiesta scritta, l'assicurato o il danneggiato non è messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, può inoltrare reclamo all'ISVAP anche al fine di veder garantito il proprio diritto.
4. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro della giustizia, con regolamento adottato su proposta dell’ISVAP, individua la tipologia degli atti soggetti e di quelli esclusi dall’accesso e determina gli obblighi delle imprese, gli oneri a carico dei richiedenti, nonché i termini e le altre condizioni per l’esercizio del diritto di cui al comma 1.


Art. 147.
(Stato di bisogno del danneggiato)


1. Nel corso del giudizio di primo grado, gli aventi diritto al risarcimento che, a causa del sinistro, vengano a trovarsi in stato di bisogno, possono chiedere che sia loro assegnata una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno.
2. Il giudice civile o penale, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione della somma ai sensi del comma 1, nei limiti dei quattro quinti della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con la sentenza. Se la causa civile è sospesa ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale, l'istanza è proposta al presidente del tribunale dinanzi al quale è pendente la causa.
3. L'istanza può essere riproposta nel corso del giudizio.
4. L'ordinanza è irrevocabile fino alla decisione del merito.


Art. 148.
(Procedura di risarcimento)


1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell'art. 145, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'art. 143 e recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata (1) offerta per il risarcimento ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.
2. L'obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata (1) offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'art. 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.
3. Il danneggiato, pendenti i termini di cui al comma 2 e fatto salvo quanto stabilito al comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell'impresa. Qualora ciò accada, i termini di cui al comma 2 sono sospesi.
4. L'impresa di assicurazione puo' richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo, ma é tenuta al rispetto dei termini stabiliti dai commi 1 e 2 anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso.
5. In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.
6. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.
7. Entro ugual termine l'impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta. La somma in tal modo corrisposta é imputata nella liquidazione definitiva del danno.
8. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l'interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'impresa corrisponde al danneggiato la somma offerta con le stesse modalità, tempi ed effetti di cui al comma 7.
9. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato l'eventuale inadempimento da parte dell'assicurato dell'obbligo di avviso del sinistro di cui all'art. 1913 del codice civile.
10. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai sensi dei commi 1 o 2 sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all'ISVAP per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del presente capo.
11. L'impresa, quando corrisponde compensi professionali per l'eventuale assistenza prestata da professionisti, è tenuta a richiedere la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. L'impresa, che abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, ne dà comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto.



(1) Le parole: “e motivata”, sono state inserite dall’art. 1, comma 7, del D.L.vo 06 novembre 2007, n. 198.


Art. 149.
(Procedura di risarcimento diretto)


1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonchè i danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall’articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall’articolo 141.
3. L’impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.
4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l’impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.
5. L’impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tal modo corrisposta è imputata all’eventuale liquidazione definitiva del danno.
6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall’articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui all’articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l’altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell’ambito del sistema di risarcimento diretto.


Art. 150.
(Disciplina del sistema di risarcimento diretto)


1. Con decreto del Presidente della Repubblica (1), su proposta del Ministro delle attività produttive, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti:
a) i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione;
b) il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno;
c) le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell’impresa di assicurazione per il risarcimento del danno;
d) i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori;
e) i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto.
2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall’articolo 149 non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto.
3. L’ISVAP vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilità delle imprese.


(1) Si veda il D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254 (pubblicato in G.U. Serie gen. - n. 199 del 28 agosto 2006).




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CAPO V - RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DA SINISTRI AVVENUTI ALL’ESTERO


Art. 151.
(Procedura)


1. Il presente capo stabilisce disposizioni specifiche relative agli aventi diritto al risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza degli stessi, provocati dall’uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.
2. Fatte salve la legislazione di Stati terzi in materia di responsabilità civile e le norme di diritto internazionale privato, le disposizioni del presente
capo si applicano anche ai residenti in uno Stato membro aventi diritto al risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in Stati terzi i cui uffici nazionali di assicurazione hanno aderito al sistema della carta verde, ogniqualvolta tali sinistri siano provocati dall’uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.
3. Gli articoli 152, 296, 297, 298 e 299 si applicano soltanto nel caso di incidenti causati dalla circolazione di un veicolo assicurato tramite uno stabilimento situato in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona avente diritto al risarcimento e stazionante abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona avente diritto al risarcimento.
4. Gli articoli 300 e 301 si applicano anche agli incidenti provocati dai veicoli di Stati terzi ammessi alla circolazione nel territorio comunitario ed assicurati nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 125.
5. Nelle ipotesi di cui al presente articolo gli aventi diritto al risarcimento possono agire direttamente contro l’impresa di assicurazione che copre la responsabilità civile del responsabile.


Art. 152.
(Mandatario per la liquidazione dei sinistri)


1. L’impresa di assicurazione comunica tempestivamente ai centri di informazione di tutti gli Stati membri il nome e l’indirizzo del proprio mandatario per la liquidazione dei sinistri designato in ciascuno Stato membro.
2. Il mandatario risiede o è stabilito nel territorio dello Stato membro per il quale è designato e si rivolge agli aventi diritto al risarcimento nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di residenza degli stessi.
3. Il mandatario, che può operare per conto di una o più imprese di assicurazione, acquisisce tutte le informazioni necessarie ai fini della liquidazione dei sinistri e adotta tutte le misure necessarie per gestire la liquidazione stessa.
4. La nomina del mandatario non esclude la facoltà per il danneggiato di rivolgere la richiesta di risarcimento direttamente al responsabile del sinistro ovvero anche all’impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo il cui uso ha provocato il sinistro.
5. L’impresa di assicurazione del responsabile del sinistro o il suo mandatario, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento, comunica agli aventi diritto un’offerta di risarcimento motivata ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.


Art. 153.
(Danneggiati residenti nel territorio della Repubblica)


1. I soggetti residenti nel territorio della Repubblica, che sono danneggiati da sinistri della circolazione stradale provocati da veicoli stazionanti abitualmente e assicurati in un altro Stato membro e accaduti in uno degli Stati aderenti al sistema della carta verde, hanno diritto di richiedere il risarcimento del danno oltre che al responsabile del sinistro anche all’impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro ovvero anche al suo mandatario designato nel territorio della Repubblica.
2. In caso di mancata designazione del mandatario da parte dell’impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro e nei casi di inadempimento a quanto disposto dall’articolo 152, comma 5, il danneggiato può rivolgersi all’Organismo di indennizzo italiano secondo quanto previsto all'articolo 298.


Art. 154.
(Centro di informazione italiano)


1. E’ istituito presso l’ISVAP il Centro di informazione italiano per consentire agli aventi diritto di chiedere il risarcimento a seguito di un sinistro derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nei casi previsti dall’articolo 151. A tale fine l’ISVAP può stipulare apposite convenzioni a
titolo gratuito con enti pubblici o privati che già detengano e gestiscano le informazioni di cui al comma 2, per l’organizzazione e il funzionamento del Centro di informazione italiano.
2. Il Centro di informazione italiano è incaricato di tenere un registro da cui risulta:
a) la targa di immatricolazione di ogni veicolo che staziona abitualmente nel territorio della Repubblica;
b) i numeri e la data di scadenza delle polizze di assicurazione che coprono la responsabilità civile derivante dalla circolazione di detti veicoli per i rischi di cui al ramo 10 di cui all'articolo 2, comma 3, diversi dalla responsabilità del vettore;
c) le imprese di assicurazione che coprono la responsabilità civile derivante dalla circolazione di tali veicoli per i rischi di cui al ramo 10 di cui all'articolo 2, comma 3, diversi dalla responsabilità del vettore, e i mandatari per la liquidazione dei sinistri designati da tali imprese di assicurazione conformemente all’articolo 152.
3. Il Centro di informazione italiano assiste gli aventi diritto al risarcimento nell’accesso alle informazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c).
4. Le imprese di assicurazione che coprono la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, che stazionano abitualmente nel territorio della Repubblica, sono tenute a comunicare in via sistematica i dati relativi ai numeri di targa dei veicoli assicurati, ai numeri di polizza, alla data di cessazione della copertura assicurativa, ai nominativi dei mandatari per la liquidazione dei sinistri nominati in ciascuno Stato membro e, a richiesta, tempestivamente i dati relativi al nome ed indirizzo del proprietario o dell’usufruttuario o dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.
5. Le procedure, i tempi e le modalità di invio dei dati da parte delle imprese di assicurazione, le modalità del relativo trattamento dei dati e di gestione del Centro di informazione italiano, anche nei confronti degli interessati e degli aventi diritto alle informazioni, nonché le modalità di accesso alle informazioni per le imprese di assicurazione ed i mandatari per la liquidazione dei sinistri, sono definite con regolamento adottato dall’ISVAP, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con lo stesso regolamento sono individuati i dati contenuti nella banca dati sinistri, di cui all’articolo 135, che sono oggetto di trattamento anche da parte del Centro di informazione italiano, con esclusione dei dati sensibili.
6. Per le esigenze di funzionamento del Centro di informazione italiano, l’ISVAP è autorizzato, ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, ad avvalersi dei dati trattati per le finalità della banca dati sinistri. L’ISVAP, con regolamento, organizza la banca dati sinistri al fine di coordinare il trattamento dei dati con le esigenze del Centro di informazione italiano.
7. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali sono consentiti, con esclusione dei dati personali sensibili ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, nei limiti stabiliti dal presente
capo. Le informazioni di cui al comma 2 sono conservate per un periodo di sette anni dalla data di cessazione dell’immatricolazione del veicolo o di scadenza del contratto di assicurazione.
8. Il Centro di informazione coopera con i centri di informazione istituiti dagli altri Stati membri per l’attuazione delle disposizioni previste dall’ordinamento comunitario.


Art. 155. (Accesso al Centro di informazione italiano)


1. I danneggiati, a seguito dei sinistri previsti all'art. 151, hanno diritto di richiedere al Centro di informazione italiano entro sette anni dalla data del sinistro:
a) nome ed indirizzo dell'impresa di assicurazione;
b) numero della polizza di assicurazione e data di scadenza della stessa;
c) nome ed indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri dell'impresa di assicurazione nello Stato membro di residenza degli aventi diritto al risarcimento, nei casi in cui:
1) gli stessi risiedono nel territorio della Repubblica;
2) il veicolo che ha causato il sinistro stazioni abitualmente nel territorio della Repubblica;
3) il sinistro sia avvenuto nel territorio della Repubblica.
2. Nel caso in cui gli aventi diritto al risarcimento richiedano al Centro di informazione italiano il nome e l'indirizzo del proprietario o dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria del veicolo che ha causato il sinistro, il Centro stesso, se gli aventi diritto hanno un interesse giuridicamente tutelato ad ottenere tali informazioni, si rivolge in particolare:
a) all'impresa di assicurazione;
b) all'ente di immatricolazione del veicolo.
3. Fermi restando i poteri dell'autorita' giudiziaria, le forze di polizia nonche' gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del codice della strada e le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie hanno accesso gratuito ai dati del Centro di informazione italiano. Le imprese di assicurazione, l'Ufficio centrale italiano e l'Organismo di indennizzo italiano possono richiedere al Centro di informazione italiano i dati per i quali hanno interesse motivato.
4. L'ISVAP ha accesso gratuito ai dati relativi ai veicoli ed ai nomi dei proprietari dei veicoli contenuti nei pubblici registri e ai dati dell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, commi 5 e seguenti, del codice della strada.
5. Il Centro di informazione italiano coopera con i centri di informazione istituiti dagli altri Stati membri per l'attuazione delle disposizioni previste dall'ordinamento comunitario.
5-bis. A richiesta delle parti interessate, i dati forniti dal Centro di informazione italiano devono essere disponibili in formato elettronico. (1)


(1) Questo comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 8, del D.L.vo 06 novembre 2007, n. 198.


CAPO VI - DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' PERITALE


Art. 156.
(Attività peritale)


1. L'attività professionale di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente
titolo non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo di cui all’articolo 157.
2. Le imprese di assicurazione possono effettuare direttamente l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti.
3. Nell’esecuzione dell’incarico i periti devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza.


Art. 157.
(Ruolo dei periti assicurativi)


1. L’ISVAP cura l’istituzione e il funzionamento del ruolo e determina, con regolamento, gli obblighi di comunicazione, la procedura di iscrizione e di cancellazione e le forme di pubblicità più idonee ad assicurare l’accesso pubblico al ruolo.
2. Nel ruolo sono iscritti i periti assicurativi che esercitano l'attività in proprio e che sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 158.


Art. 158.
(Requisiti per l'iscrizione)


1. Per ottenere l’iscrizione nel ruolo la persona fisica deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili;
b) non aver riportato condanna condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna irrevocabile comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
c) non essere stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, né essere stato presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all’adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l’impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all’adozione dei provvedimenti stessi;
d) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
e) aver conseguito un diploma di scuola media secondaria superiore o di laurea triennale;
f) aver svolto tirocinio di durata biennale presso un perito abilitato;
g) aver superato una prova di idoneità secondo quanto previsto dal comma 3.
2. Fermo il disposto dell’articolo 156, non possono esercitare l'attività di perito assicurativo né essere iscritti nel ruolo gli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, i riparatori di veicoli e di natanti e i pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale, quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno.
3. Ai fini dell’iscrizione, il perito deve possedere adeguate cognizioni e capacità professionali, che sono accertate dall’ISVAP tramite una prova di idoneità, consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell’esercizio dell’attività. L’ISVAP determina, con regolamento, i titoli di ammissione e le modalità di svolgimento della prova valutativa, provvedendo alla relativa organizzazione e gestione.


Art. 159.
(Cancellazione dal ruolo)


1. La cancellazione dal ruolo è disposta dall’ISVAP, con provvedimento motivato, in caso di:
a) rinuncia all'iscrizione;
b) perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 158, comma 1, lettere a), b), c) e d);
c) sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'articolo 158, comma 2;
d) radiazione;
e) mancato versamento del contributo di vigilanza di cui all’articolo 337, nonostante apposita diffida disposta dall’ISVAP.
2. Non si procede alla cancellazione dal ruolo, anche se richiesta dal perito, fino a quando sia in corso un procedimento disciplinare ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all’avvio del medesimo.


Art. 160.
(Reiscrizione)


1. Il perito, che sia stato cancellato dal ruolo a seguito del provvedimento di radiazione, può richiedere di esservi iscritto nuovamente, purché siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione e sussistano i requisiti di cui all’articolo 158, commi 1 e 2.
2. In caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da fallimento, il perito può essere nuovamente iscritto al ruolo soltanto se ne sia intervenuta la riabilitazione.
3. Il perito, la cui iscrizione sia stata cancellata per mancato versamento del contributo di vigilanza, può essere iscritto nuovamente purché abbia provveduto al pagamento di quanto non corrisposto sino alla cancellazione.
4. Se il perito, intervenuta la cancellazione dal ruolo, chiede una nuova iscrizione, essa viene disposta previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui di cui all’articolo 158, commi 1 e 2, rimanendo valida l’idoneità già conseguita.



TITOLO XI - DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI OPERAZIONI ASSICURATIVE


CAPO I - COASSICURAZIONE COMUNITARIA


Art. 161.
(Coassicurazione comunitaria)


1. Le assicurazioni contro i danni stipulate per la copertura di rischi situati nel territorio della Repubblica possono essere ripartite in coassicurazione comunitaria, per quote determinate, tra imprese che hanno la sede legale in altri Stati membri o in Stati aderenti allo Spazio economico europeo, a condizione che almeno una delle imprese sia stabilita in uno Stato membro diverso da quello del coassicuratore delegatario e i rischi da coprire siano quelli rientranti tra i grandi rischi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera r).


Art. 162.
(Determinazione dell'oggetto della delega)


1. Le assicurazioni sono stipulate con contratto unico, sottoscritto da tutti i coassicuratori, per una stessa durata e con premio globale.
2. La delega è attribuita ad uno dei coassicuratori affinché curi la gestione del contratto per conto e nell'interesse di tutti.
3. Il coassicuratore delegatario esercita tutte le attribuzioni previste con la delega e quelle spettanti secondo gli usi.
4. Il coassicuratore delegatario determina le condizioni di assicurazione ed il tasso del premio da applicare al contratto.



CAPO II - ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE


Art. 163.
(Requisiti particolari)


1. L’impresa che esercita l’assicurazione di tutela legale osserva nei rapporti con gli assicurati le disposizioni previste agli articoli 173 e 174 e rispetta i requisiti per la gestione dei sinistri di cui all’articolo 164.
2. La disciplina di cui al presente capo non si applica alle assicurazioni di tutela legale che concernono controversie derivanti dall'utilizzazione di navi marittime o connesse comunque a tale utilizzazione ed all'attività esercitata dall'impresa di assicurazione della responsabilità civile per resistere all'azione dei danneggiati ai sensi dell’articolo 1917 del codice civile.


Art. 164.
(Modalità per la gestione dei sinistri)


1. L’impresa che esercita l’attività assicurativa nel ramo tutela legale adotta, per la gestione dei sinistri e per la relativa attività di consulenza, una delle modalità, di cui deve essere data preventiva comunicazione all’ISVAP, previste dal comma 2.
2. L’impresa può:
a) svolgere direttamente l’attività di gestione dei sinistri e quella di consulenza;
b) affidarla ad un’impresa distinta;
c) prevedere nel contratto il diritto per l’assicurato di affidare la tutela dei suoi interessi in caso di sinistro, non appena abbia il diritto di esigere l’intervento dell’impresa di assicurazione, a un avvocato o ad altro professionista abilitato dalla legge da lui scelto.
3. Qualora l’impresa si avvalga della facoltà di cui al comma 2, lettera a), devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni:
a) se l’impresa è multiramo, il personale di cui si avvale non deve svolgere, per conto della stessa, attività di gestione dei sinistri o di consulenza in un altro ramo esercitato dall’impresa;
b) indipendentemente dal fatto che l’impresa sia multiramo o specializzata, il personale non deve svolgere, per conto di altra impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni contro i danni che abbia con la prima legami finanziari, commerciali o amministrativi, attività di gestione dei sinistri o di consulenza in altri rami esercitati dall’impresa con la quale intercorrono i predetti legami.
4. L’impresa deve dichiararare nel contratto se intende avvalersi della facoltà di cui al comma 2, lettera b), indicando la denominazione sociale dell’impresa alla quale affida la gestione dei sinistri. Quando l’impresa ha legami con un’altra impresa che esercita le assicurazioni contro i danni, il personale incaricato della gestione dei sinistri o della relativa consulenza non può esercitare la stessa o analoga attività in altri rami esercitati da quest’ultima impresa. L’impresa cui sia affidata la gestione dei sinistri è soggetta alla vigilanza dell’ISVAP.
5. L’impresa può adottare una diversa modalità operativa previa comunicazione all’ISVAP e con effetto solo per i contratti stipulati successivamente alla comunicazione medesima.


TITOLO XII - NORME RELATIVE AI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE


CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 165.
(Raccordo con le disposizioni del codice civile)


1. Fermo restando quanto diversamente disposto dal presente codice, i contratti di assicurazione, coassicurazione e riassicurazione rimangono disciplinati dalle norme del codice civile.


Art. 166.
(Criteri di redazione)


1. Il contratto e ogni altro documento consegnato dall’impresa al contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.
2. Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell’assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.


Art. 167.
(Nullità dei contratti conclusi con imprese non autorizzate)


1. E’ nullo il contratto di assicurazione stipulato con un'impresa non autorizzata o con un'impresa alla quale sia fatto divieto di assumere nuovi affari.
2. La nullità può essere fatta valere solo dal contraente o dall'assicurato. La pronuncia di nullità obbliga alla restituzione dei premi pagati. In ogni caso non sono ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte o dovute dall'impresa agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.


Art. 168.
(Effetti del trasferimento di portafoglio, della fusione e della scissione)


1. Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 1902, primo comma, del codice civile, il trasferimento di portafoglio, che sia autorizzato in conformità a quanto previsto dagli articoli 198 e 200, non è causa di risoluzione dei contratti, ma i contraenti che hanno il domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di autorizzazione, se il trasferimento avviene a favore di un’impresa di assicurazione che ha la sede legale all’estero oppure a favore di una sede secondaria all’estero di un’impresa che ha la sede legale nel territorio della Repubblica.
2. Nei casi previsti dal comma 1, se il trasferimento riguarda contratti per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, i soggetti che hanno diritto ad un risarcimento possono agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione, nei confronti dell'impresa italiana cedente sino alla pubblicazione del provvedimento di autorizzazione rilasciato dall'ISVAP.
3. Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 1902, primo comma, del codice civile, il trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di altri Stati membri, che sia stato autorizzato dall’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell’impresa cedente ed effettuato con l’assenso dell’ISVAP, non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cui all’articolo 199, comma 6.
4. Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 1902, primo comma, del codice civile, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai trasferimenti di portafoglio conseguenti ad una fusione o ad una scissione.


Art. 169.
(Effetti della liquidazione coatta di imprese di assicurazione)


1. Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 1902, secondo comma, del codice civile, i contratti di assicurazione in corso di esecuzione alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione continuano a coprire i rischi fino al sessantesimo giorno successivo.
2. Gli assicurati hanno facoltà di recesso, dopo la pubblicazione del provvedimento di liquidazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso ha effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte della liquidazione.
3. In deroga al comma 1, i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione, continuano, nei limiti delle somme minime per cui è obbligatoria l’assicurazione, a coprire i rischi fino alla scadenza del contratto o del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio.



CAPO II - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI


Art. 170.
(Divieto di abbinamento)


1. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di assicurazione dei veicoli a motore, le imprese non possono subordinare la conclusione di un contratto per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile alla conclusione di ulteriori contratti assicurativi, bancari o finanziari.
2. In deroga al comma 1, al fine di garantire il recupero della franchigia eventualmente prevista a carico del contraente, le imprese possono pattuire idonee forme di garanzia, se le stesse non determinano spese aggiuntive e se il premio risulta inferiore a quello che sarebbe stato altrimenti applicato in assenza di franchigia con recupero garantito.
3. In deroga al comma 1, le imprese possono proporre polizze per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli in abbinamento ad altri contratti assicurativi, bancari o finanziari a condizione che tali proposte non costituiscano l’unica offerta dell’impresa e siano osservate le disposizioni previste dal testo unico bancario e dal testo unico dell’intermediazione finanziaria per l’offerta dei contratti dai medesimi disciplinati.
4. I contratti conclusi ai sensi dei commi 2 e 3, compresi quelli bancari e finanziari, possono essere contestualmente risolti dal contraente nel caso previsto dall’articolo 172.


Art. 171.
(Trasferimento di proprietà del veicolo o del natante)


1. Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante determina, a scelta irrevocabile dell’alienante, uno dei seguenti effetti:
a) la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell’imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all’articolo 334;
b) la cessione del contratto di assicurazione all’acquirente;
c) la sostituzione del contratto per l’assicurazione di altro veicolo o, rispettivamente, di un altro natante di sua proprietà, previo l'eventuale conguaglio del premio.
2. Eseguito il trasferimento di proprietà, l’alienante informa contestualmente l’impresa di assicurazione e l’acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto il contratto di assicurazione.
3. La garanzia è valida per il nuovo veicolo o natante dalla data del rilascio del nuovo certificato e, ove occorra, del nuovo contrassegno relativo al veicolo o al natante secondo le modalità previste dal regolamento adottato, su proposta dell’ISVAP, dal Ministro delle attività produttive.


Art. 172.
(Diritto di recesso)


1. In caso di variazioni tariffarie, escluse quelle connesse all'applicazione di regole evolutive nelle varie formule tariffarie, superiori al tasso programmato di inflazione, il contraente può recedere dall’assicurazione mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo telefax, inviati alla sede dell'impresa o all’intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza entro il giorno di scadenza del contratto. In tal caso non si applica a favore del contraente il termine di tolleranza previsto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, la disdetta del contratto è inviata a mezzo telefax o raccomandata almeno quindici giorni prima della data di scadenza indicata nella polizza.
3. Le disposizioni del presente articolo sono derogabili esclusivamente in senso più favorevole al contraente.



CAPO III - ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE E ASSICURAZIONE DI ASSISTENZA


Art. 173.
(Assicurazione di tutela legale)


1. L’assicurazione di tutela legale è il contratto con il quale l’impresa di assicurazione, verso pagamento di un premio, si obbliga a prendere a carico le spese legali peritali o a fornire prestazioni di altra natura, occorrenti all’assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento, o in sede extragiudiziale, soprattutto allo scopo di conseguire il risarcimento di danni subiti o per difendersi contro una domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti, purché non proposta dall’impresa che presta la copertura assicurativa di tutela legale.
2. Qualora l’assicurazione di tutela legale sia prestata cumulativamente con altre assicurazioni, con un unico contratto, il suo contenuto, le condizioni contrattuali ad essa applicabili ed il relativo premio debbono essere indicati in un’apposita distinta sezione del contratto.


Art. 174.
(Diritti dell'assicurato nell’assicurazione di tutela legale)


1. Il contratto di assicurazione di tutela legale deve espressamente prevedere in funzione di tutela dell'assicurato che il medesimo, qualora necessiti dell'assistenza di un professionista per la difesa o la rappresentanza dei propri interessi in un procedimento giudiziario o amministrativo oppure nel caso di conflitto di interessi con l'impresa stessa, abbia la facoltà di scelta del professionista, purché quest'ultimo sia abilitato secondo la normativa applicabile.
2. In caso di disaccordo tra l’assicurato e l’impresa sulla gestione del sinistro, le parti possono o adire l’autorità giudiziaria o demandare la decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro che provvede secondo equità. Tale seconda facoltà deve essere esplicitamente prevista nel contratto.
3. Fermo restando il diritto dell’assicurato di avvalersi della facoltà di cui al comma 1, non è necessario che le condizioni di contratto prevedano espressamente la medesima facoltà quando sono cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l'assicurazione di tutela legale è limitata a controversie derivanti dall'utilizzazione di veicoli stradali nel territorio della Repubblica;
b) la medesima è collegata ad un contratto di assicurazione di assistenza da prestare in caso di incidente o guasto relativamente allo stesso veicolo;
c) né l'impresa di assicurazione della tutela legale né l'impresa di assicurazione dell'assistenza esercitano il ramo della responsabilità civile.
4. Nell’ipotesi di cui al comma 3, qualora l'impresa assicuri per la tutela legale entrambe le parti della controversia, queste devono essere assistite e rappresentate da avvocati, o altri soggetti abilitati dalla legislazione vigente, indipendenti dall'impresa di assicurazione.
5. Ogni qualvolta sorga un conflitto di interessi tra l’assicurato e l’impresa di assicurazione o esista disaccordo in merito alla gestione dei sinistri, l’impresa richiama per iscritto l’attenzione dell’assicurato sulla possibilità di avvalersi dei diritti di cui al presente articolo ovvero sulla possibilità di avvalersi dell’arbitrato di cui al comma 2.


Art. 175.
(Assicurazione di assistenza)


1. L’assicurazione di assistenza è il contratto con il quale l’impresa di assicurazione, verso il pagamento di un premio, si impegna a fornire all’assicurato una prestazione di immediato aiuto entro i limiti convenuti nel contratto, nel caso in cui l’assicurato stesso si trovi in una situazione di difficoltà al seguito del verificarsi di un evento fortuito.
2. L’aiuto può essere in denaro o in natura. Le prestazioni in natura possono essere fornite anche utilizzando personale e attrezzature di terzi.



CAPO IV - ASSICURAZIONE SULLA VITA


Art. 176.
(Revocabilità della proposta)


1. La proposta relativa ad un contratto individuale di assicurazione sulla vita di cui ai rami I, II, III e V dell’articolo 2, comma 1, è revocabile.
2. Le somme eventualmente pagate dal contraente devono essere restituite dall'impresa di assicurazione entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione della revoca.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di durata pari od inferiore a sei mesi.


Art. 177.
(Diritto di recesso)


1. Il contraente può recedere da un contratto individuale di assicurazione sulla vita entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione che il contratto è concluso.
2. L'impresa di assicurazione deve informare il contraente del diritto di recesso di cui al comma 1. I termini e le modalità per l'esercizio dello stesso devono essere espressamente evidenziati nella proposta e nel contratto di assicurazione.
3. L'impresa di assicurazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al contraente il premio eventualmente corrisposto, al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.
L'impresa di assicurazione ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, a condizione che siano individuate e quantificate nella proposta e nel contratto.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di durata pari od inferiore a sei mesi.


Art. 178.
(Inversione dell'onere della prova nei giudizi risarcitori)


1. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al contraente di un contratto di assicurazione sulla vita di cui ai rami III e V dell’articolo 2, comma 1, spetta all'impresa l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.



CAPO V - CAPITALIZZAZIONE


Art. 179.
(Nozione)


1. La capitalizzazione è il contratto mediante il quale l’impresa di assicurazione si impegna, senza convenzione relativa alla durata della vita umana, a pagare somme determinate al decorso di un termine prestabilito in corrispettivo di premi, unici o periodici, che sono effettuati in denaro o mediante altre attività.
2. Quando i contratti prevedono il periodico sorteggio ai fini dell’anticipato pagamento del capitale convenuto, nei successivi sorteggi deve essere estratto un numero uguale o crescente di contratti, non superiore, nell’anno, a cinque per ogni cento contratti emessi. I sorteggi devono essere effettuati ad intervalli non inferiori al semestre.
3. I contratti di capitalizzazione non possono avere durata inferiore a cinque anni. Nel caso di contratti con premi periodici, i versamenti possono essere stabiliti sia in misura costante sia in misura variabile, purché quest’ultima modalità sia prevista contrattualmente.
4. Il contraente può recedere dal contratto nei termini e con le modalità di cui all’articolo 177. Il riscatto è consentito a partire dal secondo anno ed a condizione che il contraente abbia corrisposto il premio per un’intera annualità.



CAPO VI - LEGGE APPLICABILE


Art. 180.
(Contratti di assicurazione contro i danni)


1. I contratti di assicurazione contro i danni sono regolati dalla legge italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro di ubicazione del rischio è la Repubblica italiana.
2. Le parti possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.
3. Le disposizioni specifiche relative ad una assicurazione obbligatoria, previste dallo Stato che impone l'obbligo, prevalgono su quelle della legge applicabile al contratto;
quando quest'ultimo preveda una garanzia destinata ad operare in più Stati, prevalgono le disposizioni specifiche dello Stato interessato.
4. I contratti di assicurazione contro i danni relativi a rischi ubicati in un altro Stato membro sono regolati dalla legislazione del medesimo Stato.
5. Qualora il rischio sia ubicato in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con legge 18 dicembre 1984, n. 975.


Art. 181.
(Contratti di assicurazioni sulla vita)


1. I contratti di assicurazione sulla vita sono regolati dalla legge italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro dell’obbligazione è la Repubblica italiana.
2. Le parti possono tuttavia convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.
3. I contratti di assicurazione sulla vita nei quali lo Stato membro dell’obbligazione è diverso dalla Repubblica italiana sono regolati dalla legislazione dello Stato membro dell’obbligazione.
4. Qualora il rischio sia ubicato in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con legge 18 dicembre 1984, n. 975.


TITOLO XIII - TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E PROTEZIONE DELL'ASSICURATO


CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 182.
(Pubblicità dei prodotti assicurativi)


1. La pubblicità utilizzata per i prodotti delle imprese di assicurazione è effettuata avendo riguardo alla correttezza dell'informazione ed alla conformità rispetto al contenuto della nota informativa e delle condizioni di contratto cui i prodotti stessi si riferiscono.
2. I medesimi principi sono rispettati anche quando la pubblicità sia autonomamente effettuata dagli intermediari.
3. L’ISVAP può richiedere, in via non sistematica, la trasmissione del materiale pubblicitario, nelle sue diverse forme, che è utilizzato dalle imprese e dagli intermediari.
4. L'ISVAP sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la diffusione della pubblicità in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza.
5. L'ISVAP vieta la diffusione della pubblicità in caso di accertata violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza.
6. L'ISVAP vieta la commercializzazione dei prodotti in caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 secondo quanto previsto all'articolo 184, comma 2.
7. L'ISVAP, con regolamento, stabilisce i criteri di riconoscibilità della pubblicità e di chiarezza e correttezza dell’informazione.


Art. 183.
(Regole di comportamento) (1)


1. Nell'offerta e nell’esecuzione dei contratti le imprese e gli intermediari devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati;
b) acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative o previdenziali ed operare in modo che siano sempre adeguatamente informati;
c) organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare conflitti di interesse ove ciò sia ragionevolmente possibile e, in situazioni di conflitto, agire in modo da consentire agli assicurati la necessaria trasparenza sui possibili effetti sfavorevoli e comunque gestire i conflitti di interesse in modo da escludere che rechino loro pregiudizio;
d) realizzare una gestione finanziaria indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli assicurati.
2. L’ISVAP adotta, con regolamento, specifiche disposizioni relative alla determinazione delle regole di comportamento da osservare nei rapporti con i contraenti, in modo che l’attività si svolga con correttezza e con adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze dei singoli.
3. L’ISVAP tiene conto, nel regolamento, delle differenti esigenze di protezione dei contraenti e degli assicurati, nonché della natura dei rischi e delle obbligazioni assunte dall’impresa, individua le categorie di soggetti che non necessitano in tutto o in parte della protezione riservata alla clientela non qualificata e determina modalità, limiti e condizioni di applicazione delle medesime disposizioni nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti di assicurazione dei rami danni, tenendo in considerazione le particolari caratteristiche delle varie tipologie di rischio.



(1) Si veda il provvedimento ISVAP 16 novembre 2006 (pubblicato in G.U. Serie gen. N. 281 del 2 dicembre 2006).


Art. 184.
(Misure cautelari ed interdittive)


1. Avuto riguardo all'obiettivo di protezione degli assicurati, l'ISVAP sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la commercializzazione del prodotto in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente titolo o delle relative norme di attuazione.
2. L’ISVAP vieta la commercializzazione in caso di accertata violazione delle disposizioni indicate al comma 1 e dispone, a cura e spese dell’impresa o dell’intermediario interessato, la diffusione al pubblico, mediante le forme più utili alla generale conoscibilità, dei provvedimenti adottati.



CAPO II - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE


Art. 185.
(Nota informativa)


1. Le imprese di assicurazione italiane e quelle estere operanti nel territorio della Repubblica, sia in regime di stabilimento che in regime di libertà di prestazione di servizi, consegnano al contraente, prima della conclusione del contratto ed unitamente alle condizioni di assicurazione, una nota informativa predisposta nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.
2. La nota informativa contiene le informazioni, diverse da quelle pubblicitarie, che sono necessarie, a seconda delle caratteristiche dei prodotti e dell'impresa di assicurazione, affinché il contraente e l'assicurato possano pervenire a un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali e, ove opportuno, sulla situazione patrimoniale dell'impresa.
3. L'ISVAP disciplina, con regolamento, il contenuto e lo schema della nota informativa in modo tale che siano previste, oltre alle indicazioni relative all’impresa, le informazioni sul contratto con particolare riguardo alle garanzie e alle obbligazioni assunte dall'impresa, alle nullità, alle decadenze, alle esclusioni e alle limitazioni della garanzia e alle rivalse, ai diritti e agli obblighi in corso di contratto e in caso di sinistro, alla legge applicabile ed ai termini di prescrizione dei diritti, alla procedura da seguire in caso di reclamo e all'organismo o all'autorità eventualmente competente.
4. Nelle assicurazioni di cui ai rami I, II, III, IV e V dell’articolo 2, comma 1, l'ISVAP determina, con regolamento, le informazioni supplementari che sono necessarie alla piena comprensione delle caratteristiche essenziali del contratto con particolare riguardo ai costi ed ai rischi del contratto ed alle operazioni in conflitto di interesse.
Al contraente di un'assicurazione sulla vita sono altresì comunicate, per tutto il periodo di durata del contratto, le informazioni indicate nel regolamento adottato dall'ISVAP con particolare riguardo alle spese, alla composizione ed ai risultati della gestione delle attività nelle quali è investito il premio o il capitale assicurato.


Art. 186.
(Interpello sulla nota informativa)


1. L'impresa può trasmettere preventivamente all'ISVAP la nota informativa, unitamente alle condizioni di contratto, allo scopo di richiedere un accertamento sulla corretta applicazione degli obblighi di informazione previsti dalle disposizioni del presente capo fmo restando che la valutazione dell’ISVAP non può essere utilizzata, a fini promozionali, nei rapporti con gli assicurati.
2. L'ISVAP provvede a rendere nota all’impresa la sua valutazione entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, esauriente e completa, relativa al contratto. Decorso tale termine senza che l’ISVAP si sia pronunciato con un giudizio negativo o con un giudizio con rilievi ai sensi del comma 3, la nota informativa si intende conforme agli obblighi di informazione. L’ISVAP può disporre la revoca, previa notifica all’impresa interessata, qualora vengano meno i presupposti dell’accertamento ovvero se l’impresa abusa del provvedimento richiesto. L'ISVAP indica all'impresa le eventuali integrazioni alla nota informativa.
3. Nel periodo occorrente all'istruttoria e sino al provvedimento dell'ISVAP l'impresa non procede alla commercializzazione del prodotto.
4. L'ISVAP stabilisce, con regolamento, le disposizioni per la comunicazione della nota informativa, le modalità da osservare, prima della pubblicazione della nota informativa, per diffondere notizie o per svolgere indagini di mercato o per raccogliere intenzioni di sottoscrizione del contratto e per lo svolgimento della commercializzazione.


Art. 187.
(Integrazione della nota informativa)


1. L'ISVAP, ferme restando le disposizioni del presente capo, può chiedere all'impresa di apportare modifiche alla nota informativa utilizzata, quando occorre fornire informazioni ulteriori e necessarie per la protezione degli assicurati.



TITOLO XIV - VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI


CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 188.
(Poteri di intervento)


1. L'ISVAP, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti del presente codice, può:
a) convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, i legali rappresentanti della società di revisione, l’attuario revisore, l’attuario incaricato per i rami vita e l’attuario incaricato per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti;
b) ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo, delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, indicando gli argomenti da inserire all'ordine del giorno e sottoponendo al loro esame i provvedimenti necessari per rendere la gestione conforme a legge;
c) procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, quando non abbiano ottemperato al provvedimento di cui alla lettera precedente;
d) convocare i soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione per accertamenti esclusivamente rivolti ai profili assicurativi o riassicurativi.
2. L'ISVAP, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti previsti nel presente codice da parte degli operatori del mercato assicurativo, può convocare i legali rappresentanti delle società che svolgono attività di intermediazione ed i soggetti iscritti al registro degli intermediari ed al ruolo dei periti assicurativi.
3. L’ISVAP, al fine di conoscere i programmi e valutare gli impegni a garanzia dell’autonomia e dell'indipendenza della gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, può convocare chiunque detenga una partecipazione rilevante in un’impresa di assicurazione o di riassicurazione.


Art. 189.
(Poteri di indagine)


1. L'ISVAP può chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di documenti ed il compimento di accertamenti e verifiche ritenute necessarie, rivolgendo la richiesta alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, ai soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione per indagini esclusivamente rivolte ai profili assicurativi o riassicurativi, agli intermediari assicurativi e riassicurativi, ai periti assicurativi, nonché ai soggetti che svolgono attività riservate privi di autorizzazione.
2. L'ISVAP può effettuare ispezioni presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione e presso gli uffici degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, dei soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese medesime limitatamente a tale ciclo, dei periti assicurativi e dei soggetti che svolgono attività riservate privi di autorizzazione.


Art. 190.
(Obblighi di informativa)


1. L'ISVAP può chiedere ai soggetti vigilati la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con i termini e le modalità da esso stabilite con regolamento.
2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti della società di revisione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, dell'attuario revisore, dell’attuario incaricato nei rami vita e dell'attuario incaricato per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti. L'ISVAP stabilisce, con regolamento, le modalità e i termini per la trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, delle informazioni previste dai commi 3 e 4.
3. L’organo che svolge la funzione di controllo in un’impresa di assicurazione o di riassicurazione informa senza indugio l'ISVAP di tutti gli atti o i fatti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione dell'impresa ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività assicurativa o riassicurativa. A tali fini lo statuto dell’impresa, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all’organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri. Il medesimo organo fornisce all’ISVAP ogni altro dato o documento richiesto.
4. I soggetti di cui al comma 2 comunicano senza indugio all'ISVAP gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività delle società sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. I medesimi soggetti forniscono all’ISVAP ogni altro dato o documento richiesto.
5. Le disposizioni di cui ai commi 3, primo periodo, e 4 si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le società che controllano le imprese di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate ai sensi dell’articolo 72.


Art. 191.
(Norme regolamentari)


1. L'ISVAP, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti delle imprese e degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, adotta, con i regolamenti per l'attuazione delle norme contenute nel presente codice, disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto:
a) la correttezza della pubblicità, le regole di presentazione e di comportamento delle imprese e degli intermediari nell’offerta di prodotti assicurativi, tenuto conto delle differenti esigenze di protezione degli assicurati;
b) gli obblighi informativi prima della conclusione e durante l’esecuzione del contratto, ivi compresi quelli relativi alla promozione e al collocamento, mediante tecniche di comunicazione a distanza, dei prodotti assicurativi;
c) la verifica dell'adeguatezza delle procedure di gestione del rischio, ivi comprese efficaci procedure amministrative e contabili ed appropriati meccanismi di controllo interno delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;
d) l’adeguatezza patrimoniale, ivi compresa la formazione delle riserve tecniche, la copertura e la valutazione delle attività, la composizione ed il calcolo del margine di solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;
e) la costituzione e l’amministrazione dei patrimoni dedicati ad uno specifico affare, nelle forme previste dal codice civile, delle gestioni separate e dei fondi interni delle imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita, ivi compresi i limiti e i divieti relativi all'attività di investimento e i principi e gli schemi da adottare per la valutazione dei beni in cui è investito il patrimonio;
f) gli schemi di bilancio, il piano dei conti, le forme e le modalità di raccordo fra il sistema contabile ed il piano dei conti, gli schemi ed il contenuto del prospetto dimostrativo del margine di solvibilità e degli altri modelli di vigilanza derivati dal bilancio di esercizio e consolidato delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;
g) l’individuazione dei soggetti non sottoposti agli obblighi di redazione del bilancio consolidato che sono tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere il bilancio consolidato;
h) la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione, ivi compresa la verifica delle operazioni intragruppo ed il calcolo della solvibilità corretta delle imprese di assicurazione e delle società che controllano le imprese di assicurazione;
i) le procedure relative al rilascio dei provvedimenti previsti per l’accesso all’attività, per il rispetto delle condizioni di esercizio, per l’assunzione di partecipazioni e gli assetti proprietari, per le operazioni straordinarie, per le misure di salvaguardia, di risanamento e di liquidazione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.
2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano al principio di proporzionalità per il raggiungimento del fine con il minor sacrificio per i soggetti destinatari..
3. I regolamenti devono risultare coerenti con le finalità della vigilanza di cui all’articolo 3 e devono tenere conto delle esigenze di competitività e di sviluppo dell’innovazione nello svolgimento delle attività dei soggetti vigilati.
4. I regolamenti sono adottati nel rispetto di procedure di consultazione aperte e trasparenti che consentano la conoscibilità della normativa in preparazione e dei commenti ricevuti anche mediante pubblicazione sul sito Internet dell’Istituto.
All’avvio della consultazione l’ISVAP rende noto lo schema del provvedimento ed i risultati dell’analisi relativa all’impatto della regolamentazione, che effettua nel rispetto dei principi enunciati all’articolo 12 della legge 29 luglio 2003, n. 229.
5. L’ISVAP può richiedere, in ogni fase del procedimento, il parere del Consiglio di Stato e si esprime pubblicamente sulle osservazioni ricevute, a seguito della procedura di consultazione, e sul parere eventualmente richiesto al Consiglio di Stato.
6. I regolamenti adottati dall’ISVAP sono fra loro coordinati e formano un’unica raccolta delle istruzioni di vigilanza.



CAPO II - VIGILANZA SULLA GESTIONE TECNICA, FINANZIARIA E PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE


Art. 192.
(Imprese di assicurazione italiane)


1. Le imprese di assicurazione con sede legale in Italia sono soggette alla vigilanza dell’ISVAP sia per l’attività esercitata nel territorio della Repubblica sia per quella svolta nel territorio degli altri Stati membri in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi.
2. L'ISVAP esercita le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante verifica della situazione tecnica, finanziaria e patrimoniale dell’impresa, con particolare riferimento alla sufficienza delle riserve tecniche in rapporto all’insieme dell’attività svolta, alla disponibilità di attivi congrui ai fini dell'integrale copertura delle riserve ed al possesso del margine di solvibilità. Nei confronti delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo assistenza la vigilanza dell’ISVAP si estende anche alle verifiche sul personale e sui mezzi tecnici di cui le imprese dispongono per fornire la prestazione.
3. L’ISVAP, anche su segnalazione dell’autorità di vigilanza dello Stato membro della sede secondaria o dello Stato membro di prestazione di servizi, adotta le misure idonee a porre fine alle irregolarità commesse in altri Stati membri dalle imprese di assicurazione con sede legale in Italia o alle attività svolte in tali Stati che possano compromettere la stabilità finanziaria delle stesse. Delle misure adottate è data comunicazione all’autorità di vigilanza dello Stato membro di stabilimento o dello Stato membro di prestazione di servizi.
4. L’ISVAP esercita le funzioni di vigilanza prudenziale affinché le imprese di assicurazione che svolgono attività in regime di stabilimento o di prestazione di servizi in Stati terzi dispongano di un margine di solvibilità sufficiente, avuto riguardo anche a tali attività e di riserve tecniche adeguate agli impegni complessivamente assunti.


Art. 193.
(Imprese di assicurazione di altri Stati membri)


1. Le imprese di assicurazione che hanno la sede legale in altri Stati membri sono soggette alla vigilanza prudenziale dell’autorità dello Stato membro d’origine anche per l’attività svolta, in regime di stabilimento od in regime di libertà di prestazione di servizi, nel territorio della Repubblica.
2. Fermo quanto disposto al comma 1, l’ISVAP, qualora accerti che l’impresa di assicurazione non rispetta le disposizioni della legge italiana che è tenuta ad osservare, ne contesta la violazione e le ordina di conformarsi alle norme di legge e di attuazione.
3. Qualora l’impresa non si conformi alle norme di legge e di attuazione, l’ISVAP ne informa l’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, chiedendo che vengano adottate le misure necessarie a far cessare le violazioni.
4. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorità dello Stato di origine, quando le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi generali, ovvero nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, l’ISVAP può adottare nei confronti dell’impresa di assicurazione, dopo averne informato l’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, le misure necessarie, compreso il divieto di stipulare nuovi contratti in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi con gli effetti di cui all’articolo 167.
5. Qualora l’impresa di assicurazione che ha commesso l’infrazione operi attraverso una sede secondaria o possieda beni nel territorio della Repubblica, le sanzioni amministrative applicabili in base alle disposizioni della legge italiana sono adottate nei riguardi della sede secondaria o mediante confisca dei beni presenti in Italia.
6. Le misure che comportano sanzioni o restrizioni all’esercizio dell’attività in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi sono notificate all’impresa interessata. Nelle comunicazioni con l'ISVAP l'impresa di assicurazione fa uso della lingua italiana.
7. Delle misure adottate l’ISVAP ordina la menzione, a spese dell’impresa di assicurazione, su quotidiani o attraverso altri sistemi di pubblicità individuati nel provvedimento, per il periodo di tempo ritenuto necessario. Dei provvedimenti adottati l’ISVAP informa l’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine.


Art. 194.
(Imprese di assicurazione di Stati terzi)


1. Le sedi secondarie delle imprese di assicurazione che hanno sede legale in Stati terzi sono soggette alla vigilanza dell’ISVAP per l'attività svolta nel territorio della Repubblica.


Art. 195.
(Imprese di riassicurazione) (1)


1. Le imprese di riassicurazione che hanno la sede legale nel territorio della Repubblica sono soggette alla vigilanza dell’ISVAP sia per l’attività esercitata in Italia, sia per quella svolta in regime di prestazione di servizi nel territorio degli altri Stati membri o in quello di Stati terzi.
2. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1 l'ISVAP esercita le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante verifica della situazione tecnica (2) patrimoniale e finanziaria dell’impresa, con particolare riferimento alla sufficienza delle riserve tecniche in rapporto all’insieme dell’attività svolta ed alla disponibilità di attivi congrui ai fini dell'integrale copertura delle stesse, nonché al possesso del margine di solvibilità. (3)
3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 192, commi 3 e 4. (4)



(1) La parola: “italiane” è stata inserita dall’art. 11, comma 1, del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.
(2) La parola: “tecnica” è stata inserita dall’art. 11, comma 2, lett. a), del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.
(3) Le parole: “, nonché al possesso del margine di solvibilità” sono state aggiunte dall’art. 11, comma 2, lett. a), del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.
(4) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 11, comma 2, lett. b), del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.



Art. 195 bis.
Imprese di riassicurazione di altri Stati membri. (1)


1. Le imprese di riassicurazione che hanno la sede legale in altri Stati membri sono soggette alla vigilanza prudenziale della autorità dello Stato membro di origine anche per l'attività svolta in regime di stabilimento o in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica.
2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, l'ISVAP, qualora accerti che l'impresa di riassicurazione non rispetta le disposizioni della legge italiana che è tenuta ad osservare, ne contesta la violazione e le ordina di conformarsi alle norme di legge e di attuazione.
3. Qualora l'impresa non si conformi alle norme di legge e di attuazione, l'ISVAP ne informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, chiedendo che vengano adottate le misure necessarie a far cessare le violazioni.
4. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorità dello Stato di origine, quando le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi generali, l'ISVAP può adottare nei confronti dell'impresa di riassicurazione, dopo averne informato l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, le misure necessarie, compreso il divieto di stipulare nuovi contratti di riassicurazione in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.
5. Qualora l'impresa di riassicurazione che ha commesso l'infrazione operi attraverso una sede secondaria o possieda beni nel territorio della Repubblica, le sanzioni amministrative applicabili in base alle disposizioni della legge italiana sono adottate nei riguardi della sede secondaria o mediante confisca dei beni presenti in Italia.
6. Le misure che comportano sanzioni o restrizioni all'esercizio dell'attività in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi sono notificate all'impresa interessata. Nelle comunicazioni con l'ISVAP l'impresa di riassicurazione fa uso della lingua italiana.
7. Delle misure adottate l'ISVAP ordina la menzione, a spese dell'impresa di riassicurazione su quotidiani o attraverso altri sistemi di pubblicità individuati nel provvedimento, per il periodo di tempo ritenuto necessario. Dei provvedimenti adottati l'ISVAP informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine.



(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 11, comma 3, del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.


Art. 195 ter.
Imprese di riassicurazione di Stati terzi. (1)


1. Le sedi secondarie delle imprese di riassicurazione che hanno sede legale in Stati terzi sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP per l'attività svolta nel territorio della Repubblica.



(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 11, comma 3, del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.


Art. 196.
(Modificazioni statutarie)


1. L'ISVAP approva, nel rispetto della procedura stabilita con regolamento, le modificazioni degli statuti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione quando non contrastino con una sana e prudente gestione.
2. Non si può dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'approvazione prevista dal comma 1.


Art. 197.
(Vigilanza sull'attuazione del programma di attività)


1. Per i primi tre esercizi l’impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica è tenuta a presentare all’ISVAP una relazione semestrale relativa all'esecuzione del programma di attività.
2. Qualora dalla relazione risulti un grave squilibrio nella situazione finanziaria dell’impresa, l’ISVAP può adottare le misure necessarie per il rispetto del programma e per ristabilire l’equilibrio della gestione.
3. L’impresa comunica all’ISVAP ogni variazione apportata al programma di attività, nonché ogni variazione intervenuta nelle persone che ricoprono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo e nei soggetti che detengono una partecipazione rilevante nell'impresa di assicurazione. Le eventuali modifiche del programma di attività sono sottoposte all'approvazione dell’ISVAP secondo la procedura stabilita con regolamento.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle sedi secondarie, stabilite nel territorio della Repubblica, di imprese di assicurazione aventi la sede legale in Stati terzi, ed alle imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ed alle sedi secondarie di imprese di riassicurazione (1) di Stati terzi.



(1) Le parole “di altri Stati membri o” sono state soppresse dall’art. 11, comma 4, del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.



CAPO III - VIGILANZA SULLE OPERAZIONI STRAORDINARIE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE


Art. 198.
(Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione italiane)


1. Il trasferimento, parziale o totale, del portafoglio dell’impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica è sottoposto, a cura della cedente, all’autorizzazione preventiva dell’ISVAP, secondo la procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino.
2. Se il portafoglio è trasferito ad un’impresa di assicurazione che ha sede legale nel territorio della Repubblica, l’ISVAP verifica che l’impresa cessionaria disponga dell’autorizzazione necessaria all’esercizio delle attività trasferite e che disponga, tenuto conto del trasferimento, (1) del margine di solvibilità richiesto. Quando il portafoglio comprende obbligazioni e rischi assunti al di fuori del territorio della Repubblica, l’ISVAP verifica inoltre che l’impresa soddisfi le condizioni previste per l'accesso all'attività in regime di stabilimento o di prestazione di servizi nello Stato membro dell'impresa cedente. Se il trasferimento comprende il portafoglio di sedi secondarie situate in altri Stati membri, è necessario il parere favorevole delle autorità di vigilanza interessate. Se il trasferimento comprende contratti stipulati in altri Stati membri in libertà di prestazione di servizi, è altresì necessario il parere favorevole delle autorità di vigilanza degli Stati membri dell’obbligazione e di ubicazione del rischio.
3. Se il portafoglio è trasferito ad un’impresa di assicurazione che ha la sede legale in un altro Stato membro, compreso il caso in cui il portafoglio sia trasferito ad una sede secondaria della medesima impresa stabilita in Italia, spetta all’autorità di vigilanza dello Stato membro dell’impresa cessionaria attestare all’ISVAP che la medesima è autorizzata all’esercizio delle attività trasferite e dispone, tenuto conto del trasferimento, (1) del margine di solvibilità richiesto. L’ISVAP verifica, nel caso in cui il portafoglio sia trasferito ad una sede secondaria situata in un altro Stato membro, che l’impresa cessionaria rispetti le disposizioni per l'accesso in regime di libertà di prestazione di servizi per l’attività esercitata nel territorio della Repubblica a seguito del trasferimento.
4. Se le autorità di vigilanza di cui ai commi 2 e 3 non si pronunciano entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’ISVAP, si considera che esse abbiano dato parere favorevole.
5. Il portafoglio può essere trasferito anche ad imprese di assicurazione che hanno la sede legale in uno Stato terzo a condizione che:
a) l’impresa cessionaria sia autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento, le attività ad essa trasferite;
b) il trasferimento sia limitato ai contratti stipulati dall’impresa cedente nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento;
c) il portafoglio sia attribuito alla sede secondaria dell’impresa cessionaria costituita nel territorio della Repubblica;
d) la sede secondaria disponga, tenuto conto del trasferimento, (1) del margine di solvibilità richiesto.
Può essere trasferito ad imprese di assicurazione che hanno la sede legale in Stati terzi anche quella parte del portafoglio che sia costituito da contratti stipulati, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, nello Stato terzo in cui è situata la sede legale dell’impresa cessionaria. Non può essere effettuato un trasferimento di portafoglio ad una sede secondaria dell’impresa di assicurazione che sia situata in uno Stato terzo.
6. Se il trasferimento è effettuato ad un’impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica o ad un’impresa di assicurazione con sede legale in altro Stato, ma a favore di una sede secondaria situata nel territorio della Repubblica, esso comporta altresì l’applicazione, per i rapporti di lavoro in corso alla data del provvedimento di autorizzazione, delle disposizioni dell’articolo 2112 del codice civile.



(1) Le parole “delle attività a copertura delle riserve tecniche e” sono state soppresse dall’art. 12, comma 1, del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.


Art. 199.
(Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di altri Stati membri)


1. L’impresa di assicurazione di un altro Stato membro operante nel territorio della Repubblica comunica senza indugio all’ISVAP di aver richiesto alla propria autorità di vigilanza l’autorizzazione al trasferimento del portafoglio dei contratti conclusi in Italia in regime di stabilimento o in libertà di prestazione di servizi.
2. Se il portafoglio è trasferito ad un’impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, l’ISVAP dà il suo assenso all’autorità di vigilanza dello Stato membro dell’impresa cedente, dopo aver verificato che l’impresa cessionaria è autorizzata all’esercizio delle attività trasferite e che dispone, tenuto conto del trasferimento, (1) del margine di solvibilità richiesto. La medesima procedura si applica se il portafoglio trasferito da un’impresa di assicurazione di altro Stato membro all’impresa con sede legale nel territorio della Repubblica comprende obbligazioni assunte al di fuori del territorio italiano.
3. Se il portafoglio è trasferito ad una sede secondaria in Italia di un’impresa di assicurazione che ha sede legale in altro Stato membro, l’ISVAP dà il suo assenso all’autorità di vigilanza dello Stato di origine dell’impresa cedente dopo aver verificato che:
a) l’impresa cessionaria soddisfa le condizioni per lo svolgimento dell’attività in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica;
b) l’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell’impresa cedente ha accertato che l’impresa cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, (1) del margine di solvibilità richiesto.
4. Se il portafoglio è trasferito ad un’impresa di assicurazione che ha sede legale in un altro Stato membro o ad una sua sede secondaria stabilita in altro Stato membro, l’ISVAP dà il suo assenso all’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell’impresa cedente dopo aver verificato che:
a) l’impresa cessionaria soddisfa le condizioni per lo svolgimento dell'attività in libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica;
b) l’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell’impresa cedente ha accertato che la cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, (1) del margine di solvibilità richiesto.
5. Se il portafoglio è trasferito ad una sede secondaria nel territorio della Repubblica di un’impresa che ha sede legale in uno Stato terzo, l’ISVAP dà il suo assenso all’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell’impresa cedente dopo aver verificato che:
a) la sede secondaria è autorizzata all’esercizio delle attività trasferite;
b) l’autorità dello Stato membro di origine dell’impresa cedente ha accertato che l’impresa cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, (1) del margine di solvibilità richiesto.
Non può essere effettuato un trasferimento di portafoglio ad una sede secondaria dell’impresa cessionaria che sia situata in uno Stato terzo.
6. L’ISVAP pubblica nel Bollettino un avviso sui pareri resi e sui provvedimenti emessi dalle autorità di vigilanza degli altri Stati membri relativi ai trasferimenti di portafoglio autorizzati.



(1) Le parole “delle attività a copertura delle riserve tecniche e” sono state soppresse dall’art. 12, comma 2, del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.


Art. 200.
(Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di Stati terzi)


1. Il trasferimento, parziale o totale, del portafoglio della sede secondaria nel territorio della Repubblica di un’impresa di assicurazione di uno Stato terzo è sottoposto, a cura della cedente, all’autorizzazione preventiva dell’ISVAP, secondo la procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino.
2. Il trasferimento può essere effettuato a favore di:
a) un’impresa avente la sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro, a condizione che il portafoglio ceduto non sia trasferito ad una sede secondaria situata in uno Stato terzo;
b) un’impresa avente la sede legale in uno Stato terzo, a condizione che il portafoglio ceduto sia trasferito ad una sede secondaria della stessa impresa che sia situata nel territorio della Repubblica.
3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), l’impresa cessionaria soddisfa le condizioni rispettivamente previste all’articolo 198, commi 2 e 3, a seconda che il trasferimento sia effettuato a favore di un’impresa con sede legale nel territorio della Repubblica o in quello di altri Stati membri.
4. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), l’ISVAP verifica che la sede secondaria dell’impresa cessionaria sia autorizzata all’esercizio delle attività trasferite e disponga, tenuto conto del trasferimento, (1) del margine di solvibilità richiesto. Se il controllo di solvibilità, relativo alle attività esercitate in stabilimento sul territorio della Repubblica, è demandato all’autorità di vigilanza di un altro Stato membro dove l’impresa è altresì stabilita, la verifica compete alla medesima autorità, che ne rilascia attestazione all’ISVAP.
5. Ai trasferimenti di portafoglio disciplinati dal presente articolo si applica l’articolo 198, comma 6, sussistendone le condizioni ivi previste.



(1) Le parole “delle attività a copertura delle riserve tecniche e” sono state soppresse dall’art. 12, comma 3, del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.


Art. 201.
(Fusione e scissione di imprese di assicurazione)


1. L'ISVAP autorizza, secondo la procedura stabilita con regolamento, le fusioni e le scissioni, alle quali prenda parte almeno un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, quando non contrastino con il criterio di sana e prudente gestione. Non si può dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione e della deliberazione assembleare che abbia apportato modifiche al relativo progetto se non consti l’autorizzazione dell’ISVAP.
2. Se la fusione è attuata per incorporazione, l’impresa di assicurazione incorporante che ha sede legale nel territorio della Repubblica deve dimostrare di disporre, tenuto conto della fusione, (1) del margine di solvibilità richiesto. Se la fusione dà luogo alla costituzione di una nuova impresa con sede legale nel territorio della Repubblica, l’impresa deve disporre dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa e dimostrare di possedere, tenuto conto della fusione, le attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto.
3. La fusione è autorizzata dall’ISVAP con provvedimento da pubblicare nel Bollettino. I provvedimenti che concedono o rifiutano l’autorizzazione sono specificamente e adeguatamente motivati e sono comunicati alle imprese interessate. Qualora alla fusione partecipino imprese di assicurazione aventi la sede legale in altri Stati membri, l’autorizzazione non può essere data se non dopo che sia stato acquisito il parere favorevole delle autorità di vigilanza di tali Stati.
4. Se la fusione dà luogo all’incorporazione di un’impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica in un’impresa con sede legale in altro Stato membro o alla costituzione di una nuova impresa con sede legale in un altro Stato membro, l’ISVAP esprime parere favorevole dopo avere verificato che:
a) l’impresa incorporante, o la nuova impresa di assicurazione, soddisfa le condizioni relative all'accesso all'attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi;
b) l’impresa incorporante o la nuova impresa di assicurazione dispongono del margine di solvibilità richiesto, tenuto conto della fusione.
Il provvedimento dell’ISVAP è pubblicato nel Bollettino.
5. Ai trasferimenti di portafoglio conseguenti ad una fusione o ad una scissione, si applica l’articolo 198, comma 6, sussistendone le condizioni ivi previste.
6. Per quanto applicabili, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 valgono anche per le operazioni di scissione.



(1) Le parole “delle attività a copertura delle riserve tecniche e” sono state soppresse dall’art. 12, comma 4, del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.


Art. 202.
(Trasferimento del portafoglio, fusione e scissione di imprese di riassicurazione)


1. Il trasferimento del portafoglio dell’impresa di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e la medesima operazione effettuata dalla sede secondaria di un’impresa con sede legale (1) in uno Stato terzo sono sottoposti, a cura della cedente, all’autorizzazione preventiva dell’ISVAP, secondo la procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino. L’ISVAP verifica che l’impresa cessionaria, qualora stabilita nel territorio della Repubblica, soddisfi le condizioni di accesso e comunque disponga (1) del margine di solvibilità richiesto.
2. La fusione e la scissione delle imprese di riassicurazione, alle quali prenda parte almeno un’impresa di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, è autorizzata secondo le disposizioni di cui all’articolo 201, commi 1, 2, 3 e 4, intendendosi richiamata la corrispondente disciplina delle imprese di riassicurazione. Si applica l’articolo 198, comma 6, sussistendone le condizioni ivi previste.



(1) Le parole “in un altro Stato membro o” e “delle attività a copertura delle riserve tecniche e” sono state soppresse dall’art. 12, comma 5, del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.



CAPO IV - COOPERAZIONE CON LE AUTORITÀ DI VIGILANZA DEGLI ALTRI STATI MEMBRI E COMUNICAZIONI ALLA COMMISSIONE EUROPEA


Art. 203.
(Autorizzazione relativa all’esercizio dell’attività assicurativa)


1. L’ISVAP consulta in via preliminare le autorità competenti degli altri Stati membri in merito al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività richiesta da qualsiasi impresa di assicurazione o di riassicurazione (1) che si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia controllata da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione (1) autorizzata in un altro Stato membro;
b) sia controllata da un’impresa che controlla un’altra impresa di assicurazione o di riassicurazione (1) autorizzata in un altro Stato membro;
c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla un’impresa di assicurazione o di riassicurazione (1) autorizzata in un altro Stato membro.
2. L’ISVAP, altresì, consulta in via preliminare le autorità competenti degli altri Stati membri preposte alla vigilanza degli enti creditizi e delle imprese di investimento in merito al rilascio dell’autorizzazione ad un’impresa di assicurazione o di riassicurazione (1) che si trovi in una delle seguenti situazioni:
a) sia controllata da una banca o da un’impresa di investimento autorizzata nell’Unione europea;
b) sia controllata da un’impresa che controlla una banca o un’impresa di investimento autorizzata nell’Unione europea;
c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla una banca o un’impresa di investimento autorizzata nell’Unione europea.
3. L’ISVAP scambia reciprocamente e fornisce alle altre autorità competenti rilevanti ai sensi delle rilevanti disposizioni dell’ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario le informazioni utili a valutare l’idoneità degli azionisti e la reputazione e l’esperienza dei soggetti ai quali sono attribuite le funzioni di amministrazione e di direzione partecipanti alla gestione di un’altra impresa dello stesso gruppo, anche ai fini delle verifiche delle condizioni di accesso e di esercizio dell’attività.



(1) Le parole: “o di riassicurazione” sono state inserite dall’art. 13, comma 1, del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.


Art. 204.
(Autorizzazione relativa all’assunzione del controllo di imprese di assicurazione o di riassicurazione) (1)


1. L’ISVAP, nei casi in cui è previsto il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 68, consulta in via preliminare le autorità competenti degli altri Stati membri allorché l’acquisizione o la sottoscrizione di azioni sia effettuata da un’acquirente che, in virtù dell’acquisizione, diventa un’impresa madre, come definita secondo le rilevanti disposizioni dell’ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario, dell’impresa acquisita o ne acquista comunque il controllo e che, nel contempo, sia:
a) un’impresa di assicurazione, di riassicurazione, (2) una banca o un’impresa di investimento autorizzata in un altro Stato membro;
b) un’impresa madre, come definita secondo le rilevanti disposizioni dell’ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario, delle imprese di cui alla lettera a);
c) una persona, fisica o giuridica, che controlla una delle imprese di cui alla lettera a).


(1) Le parole: “o di riassicurazione” sono state inserite dall’art. 13, comma 2, del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.
(2) Le parole: “di riassicurazione” sono state inserite dall’art. 13, comma 3, del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.


Art. 205.
(Poteri di indagine in collaborazione con le autorità di altri Stati membri)


1. L’ISVAP può svolgere direttamente, o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali delle sedi secondarie delle imprese di assicurazioni o di riassicurazione (1) operanti in regime di stabilimento in un altro Stato membro, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell’esercizio della vigilanza sull’impresa. Prima di procedere all’ispezione l’ISVAP informa l’autorità di vigilanza dello Stato membro della sede secondaria, la quale, ove lo richieda, ha diritto di parteciparvi.
2. L’autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine di un’impresa di assicurazioni o di riassicurazione (1) che opera nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento può svolgere direttamente, o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali della sede secondaria da questa costituita, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell’esercizio della vigilanza sull’impresa stessa. Prima di procedere all’ispezione l’autorità di vigilanza informa l’ISVAP, il quale, ove lo richieda, ha diritto di partecipare all’ispezione stessa.



(1) Le parole: “o di riassicurazione” sono state inserite dall’art. 13, comma 4, del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.


Art. 206.
(Assistenza per l’esercizio della vigilanza supplementare)


1. L'ISVAP può chiedere alle autorità competenti di un altro Stato membro di effettuare accertamenti ovvero concordare altre modalità per le verifiche necessarie all'esercizio della vigilanza supplementare, se intende acquisire informazioni riguardanti un'impresa avente sede legale in un altro Stato membro che sia un'impresa di assicurazione o di riassicurazione (1) controllata o partecipata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione (1) soggetta a vigilanza supplementare, ovvero informazioni che riguardano un'impresa che sia:
a) un'impresa controllata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione (1) soggetta a vigilanza supplementare avente sede nel territorio della Repubblica;
b) un'impresa controllante l'impresa di assicurazione o di riassicurazione (1) soggetta a vigilanza supplementare avente sede nel territorio della Repubblica;
c) un'impresa controllata da un'impresa controllante l'impresa di assicurazione o di riassicurazione (1) soggetta a vigilanza supplementare avente sede nel territorio della Repubblica o un'impresa comunque con quest'ultima soggetta a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96.
2. L'autorità di vigilanza competente di un altro Stato membro può chiedere all'ISVAP di procedere a verifiche ispettive presso imprese con sede legale nel territorio della Repubblica comprese nell'area della vigilanza supplementare di competenza dell'autorità richiedente. L'ISVAP procede direttamente ovvero può consentire che la verifica sia effettuata dalle autorità che hanno fatto la richiesta ovvero da una società di revisione iscritta all'albo di cui al testo unico dell’intermediazione finanziaria, o da un revisore contabile iscritto nel registro previsto dalla legge. Qualora l’autorità richiedente non proceda direttamente alla verifica, può prendervi parte. La verifica può riguardare le seguenti imprese:
a) imprese di assicurazione o di riassicurazione (1) controllate o partecipate da un'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro;
b) imprese controllate o imprese controllanti di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione (1) avente sede legale in un altro Stato membro;
c) imprese controllate da un'impresa controllante l'impresa di assicurazione o di riassicurazione (1) avente sede legale in un altro Stato membro.
3. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di imprese diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell'esattezza dei dati e delle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza supplementare.
4. L'ISVAP può concordare con le autorità competenti degli Stati terzi modalità per l'ispezione di succursali di imprese di assicurazione e di riassicurazione insediate nei rispettivi territori.



(1) Le parole: “o di riassicurazione” sono state inserite dall’art. 13, comma 5, del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.


Art. 207.
(Scambi di informazioni per l’esercizio della vigilanza supplementare)


1. Se un'impresa controllata o partecipata da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione (1) di cui all'articolo 210, comma 1, ha sede legale in un altro Stato membro, l'ISVAP può chiedere all'autorità di vigilanza dello Stato di origine le informazioni necessarie relativamente al trasferimento degli elementi costitutivi del margine di solvibilità.
2. L'ISVAP fornisce alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri le informazioni alle medesime necessarie per verificare che gli elementi costitutivi del margine di solvibilità di imprese di assicurazione o di riassicurazione (1) soggette alla vigilanza dell'ISVAP, controllate o partecipate da imprese di assicurazione soggette a vigilanza supplementare da parte di tali autorità, possano effettivamente essere resi disponibili per soddisfare la situazione di solvibilità corretta di tali imprese.



(1) Le parole: “o di riassicurazione” sono state inserite dall’art. 13, comma 6, del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.


Art. 208.
( Rapporti con la Commissione europea relativamente ad imprese di Stati terzi)


1. L’ISVAP informa la Commissione europea:
a) di ogni autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa rilasciata ad un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di nuova costituzione che sia controllata, direttamente o indirettamente, da imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo; (1)
b) di ogni autorizzazione all’acquisizione, da parte di imprese di assicurazione o di riassicurazione (2) aventi la sede legale in uno Stato terzo, di partecipazioni di controllo in imprese di assicurazione o di riassicurazione (2) aventi la sede legale nel territorio della Repubblica.
Se l’autorizzazione è stata rilasciata ad un’impresa di assicurazione o di riassicurazione (2) che si trovi nella situazione di cui alla lettera a), la struttura dei rapporti di controllo è specificamente indicata nella comunicazione che l’ISVAP invia alla Commissione europea.
2. L’ISVAP informa la Commissione europea delle difficoltà incontrate dalle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica nell’accesso e nell’esercizio dell’attività in regime di stabilimento in uno Stato terzo.
3. Su decisione della Commissione europea, l’ISVAP sospende le procedure per il rilascio di autorizzazioni ad imprese che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1, per un periodo massimo di tre mesi. Decorso tale periodo, le autorizzazioni sono negate qualora la decisione della Commissione sia prorogata dal Consiglio dell’Unione europea.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica nel caso in cui imprese di assicurazione di Stati terzi, o società dalle medesime controllate ed autorizzate da uno Stato dell’Unione europea, costituiscano un’impresa di assicurazione e nel caso in cui acquisiscano partecipazioni in imprese di assicurazione autorizzate secondo la legge di uno Stato membro.



(1) Questa lettera è stata così sostituita dall’art. 13, comma 7, lett. a), del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.
(2) Le parole: “o di riassicurazione” sono state inserite dall’art. 13, comma 7, del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.



Art. 209.
(Comunicazioni alla Commissione europea sulle assicurazioni obbligatorie)


1. L’ISVAP comunica alla Commissione europea le assicurazioni di cui la legge italiana dispone l’obbligatorietà, indicando le disposizioni, legislative e di attuazione, vigenti per ciascuna di esse e specifica le informazioni che è necessario riportare nel documento che l’impresa di assicurazione consegna all’assicurato per l’attestazione dell’avvenuto assolvimento dell’obbligo.


TITOLO XV - VIGILANZA SUPPLEMENTARE SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE


CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 210.
(Ambito di applicazione) (1)


1. Per la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione, che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e che siano controllanti o partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 217.
2. Per la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e che siano controllate da un'impresa di partecipazione assicurativa, da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 218.
3. Per la vigilanza supplementare sulle sedi secondarie, che sono istituite nel territorio della Repubblica da imprese di assicurazione che hanno sede legale in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 218, salvo, per le imprese di assicurazione, che le medesime sedi siano già soggette alla vigilanza complessiva di solvibilità esercitata dall’autorità di vigilanza di un altro Stato membro.



(1) Questo articolo è stato così sostituito dall’art. 14, comma 1, del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.


Art. 211.
(Area della vigilanza supplementare)


1. Sono incluse nell'area della vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione o di riassicurazione: (1)
a) le imprese controllate o partecipate dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione (1) di cui all'articolo 210;
b) le imprese controllanti o partecipanti nell'impresa di assicurazione o di riassicurazione (1) di cui all'articolo 210;
c) le imprese controllate o partecipate da un'impresa controllante o partecipante in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione (1) di cui all'articolo 210 o le imprese che sono comunque con questa soggette a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96.
2. Ai fini del presente titolo, si intende per impresa controllante la società che esercita il controllo ai sensi dell'articolo 72, comma 1 e comma 2, lettere a) e b), e per impresa partecipante si intende la società che detiene, direttamente o indirettamente, diritti nel capitale di un'altra società, i quali realizzano una situazione di legame durevole con la società partecipata o che consentono l'esercizio di un'influenza notevole in virtù di particolari vincoli contrattuali. E’ altresì impresa partecipante l’impresa legata ad un’altra impresa quando sono sottoposte ad una direzione unitaria ovvero quando gli organi di amministrazione, direzione e controllo sono composti in maggioranza dalle stesse persone. E' in ogni caso considerata partecipazione il possesso di almeno il venti per cento del capitale o dei diritti di voto di un'impresa. Nei confronti delle imprese di cui all’articolo 210, comma 3, per l'individuazione dei rapporti di controllo e di partecipazione si fa riferimento allo stato patrimoniale della sede secondaria redatto secondo quanto previsto dal titolo VIII.
3. L'ISVAP può, in casi eccezionali, escludere dall'area della vigilanza supplementare le imprese di cui al comma 1, che hanno sede legale in uno Stato terzo, qualora sussistano ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie con gli effetti previsti dal provvedimento di cui all’articolo 219.
4. L'ISVAP può, con prudente apprezzamento, escludere dall'area della vigilanza supplementare un'impresa di cui al comma 1, quando l'impresa presenta un interesse trascurabile rispetto allo scopo della vigilanza supplementare oppure quando è inopportuno o fuorviante considerare la situazione finanziaria di tale impresa rispetto allo scopo della vigilanza supplementare.



(1) Le parole: “o di riassicurazione” sono state inserite dall’art. 14, comma 2, del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.



CAPO II - PROCEDURE DI CONTROLLO INTERNO E POTERI DI VIGILANZA


Art. 212.
(Procedure di controllo interno)


1. Le imprese di cui all'articolo 210 instaurano adeguate procedure di controllo interno, individuando una funzione per la produzione dei dati e delle informazioni utili ai fini dell'esercizio della vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione o di riassicurazione. (1)
2. Le imprese di cui all’articolo 211, comma 1, sono tenute a fornire alla capogruppo le informazioni da questa richieste ai fini dell'esercizio della vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione o di riassicurazione (1) o sul gruppo assicurativo.



(1) Le parole: “o di riassicurazione” sono state inserite dall’art. 15, comma 1, del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.


Art. 213.
(Vigilanza informativa)


1. Le imprese di cui all'articolo 210 trasmettono all'ISVAP, con le modalità ed i termini da esso stabiliti con regolamento, i dati e le informazioni utili all'esercizio della vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione o di riassicurazione (1) o sul gruppo assicurativo.
2. Quando le imprese di assicurazione o di riassicurazione (1) di cui all’articolo 210 non forniscono all'ISVAP i dati e le informazioni richieste, l'Istituto può rivolgersi direttamente alle imprese incluse nell'area della vigilanza supplementare per acquisire con le modalità ed i termini stabiliti ai sensi del comma 1, tali dati e informazioni, ferma restando la cooperazione fra le autorità prevista dall'articolo 10.



(1) Le parole: “o di riassicurazione“ sono state inserite dall’art. 15, comma 2, del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56
(2) Le parole “sull'impresa assicurativa” sono state soppresse dall’art. 15, comma 2, del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.


Art. 214.
(Vigilanza ispettiva)


1. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni sulla vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione o di riassicurazione (1) di cui all’articolo 210, l'ISVAP può effettuare ispezioni, direttamente o tramite soggetti incaricati, presso le seguenti imprese, con sede legale nel territorio della Repubblica:
a) le imprese controllate dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione (1) italiana;
b) le imprese controllanti l'impresa di assicurazione o di riassicurazione (1) italiana;
c) le imprese controllate da un'impresa controllante l'impresa di assicurazione o di riassicurazione (1) italiana o le imprese comunque con quest'ultima soggette a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96.
2. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni sulla vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione o di riassicurazione (1) di cui all’articolo 210 nei confronti delle imprese di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, ovvero delle imprese di assicurazione o di riassicurazione (1) controllate o partecipate dall'impresa di assicurazione di cui all’articolo 210, che hanno la sede legale in un altro Stato membro, si applica l'articolo 206.
3. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di imprese diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell'esattezza dei dati e delle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione o di riassicurazione (1) di cui all’articolo 210.



(1) Le parole: “o di riassicurazione” sono state inserite dall’art. 15, comma 3, del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.



CAPO III - VIGILANZA SULLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO


Art. 215.
(Operazioni infragruppo rilevanti)


1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica, le sedi secondarie, istituite nel territorio della Repubblica da imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, nonché le sedi secondarie istituite nel territorio della Repubblica da imprese di riassicurazione aventi sede legale in altro Stato membro ovvero in uno Stato terzo, sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP sulle operazioni infragruppo che sono realizzate tra le medesime entità e le imprese, di cui all'articolo 211, comma 1, o che intercorrono con una persona fisica che controlla o detiene una partecipazione nell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o in un’impresa inclusa nell'area della vigilanza supplementare. (1)
2. Le operazioni infragruppo soggette a vigilanza in particolare riguardano:
a) i finanziamenti;
b) le garanzie, gli impegni e le altre operazioni iscritte nei conti d'ordine;
c) gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità;
d) gli investimenti;
e) le operazioni di riassicurazione e di retrocessione; (2)
f) gli accordi di ripartizione dei costi.
3. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione (3) instaurano adeguati meccanismi di gestione del rischio e di controllo interno, ivi comprese idonee procedure contabili e di segnalazione, per consentire l’accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e il controllo delle operazioni di cui al commi 1 e 2. L’ISVAP verifica l’idoneità delle procedure e con regolamento dispone prescrizioni generali in merito.
4. L'ISVAP esercita la vigilanza sulle operazioni di cui ai commi 1 e 2 al fine di accertare che tali operazioni non producano effetti negativi per la solvibilità di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione (3) o possano arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o agli interessi delle imprese di assicurazione cedenti. (4)



(1) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 16, comma 1, lett. a), del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.
(2) Le parole: “e di retrocessione” sono state inserite dall’art. 16, comma 1, lett. b), del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.
(3) Le parole: “o di riassicurazione” sono state inserite dall’art. 16, comma 1, del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.
(4) Le parole: “o agli interessi delle imprese di assicurazione cedenti” sono state aggiunte dall’art. 16, comma 1, lett. d), del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.


Art. 216.
(Comunicazione delle operazioni rilevanti)


1. L'ISVAP, avuto riguardo alla tipologia e alla rilevanza economica delle operazioni, individua con regolamento, in conformità all'articolo 215, comma 4, le operazioni da assoggettare a comunicazione periodica successiva, con cadenza almeno annuale, e quelle da assoggettare ad un regime di comunicazione preventiva fissando, altresì, le modalità e i termini per le comunicazioni stesse.
2. Se risulta che un'operazione soggetta a comunicazione preventiva determina gli effetti negativi di cui all'articolo 215, comma 4, (1) o può arrecare pregiudizio per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o per gli interessi delle imprese di assicurazione cedenti, (2) l'ISVAP vieta all'impresa, con provvedimento motivato il compimento dell'operazione entro il termine di venti giorni dalla ricezione della comunicazione.
3. Se la documentazione prodotta in relazione alla comunicazione preventiva risulta incompleta o insufficiente, l'ISVAP richiede i necessari elementi integrativi. In tale ipotesi il termine è interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Il termine è invece sospeso se l'ISVAP formula rilievi o chiede ulteriori informazioni in relazione all'operazione e continua a decorrere dalla ricezione della documentazione prodotta.
4. L’ISVAP, qualora accerti che le operazioni soggette a comunicazione periodica successiva o quelle per le quali è stata omessa la comunicazione preventiva producono o rischiano di produrre effetti negativi per la solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o pregiudizio per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative ordina all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di porre in atto le misure idonee a rimuovere tali conseguenze negative o pregiudizievoli, assegnando a tal fine un termine congruo. (3)



(1) Le parole: “comma 3” sono state così sostituite dalle parole: “comma 4” dall’art. 16, comma 2, lett. a), del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.
(2) Le parole: “o per gli interessi delle imprese di assicurazione cedenti” sono state inserite dall’art. 16, comma 2, lett. a), del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.
(3) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 16, comma 2, lett. b), del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.



CAPO IV - VERIFICA DELLA SOLVIBILITÀ CORRETTA


Art. 217.
(Solvibilità corretta delle imprese di assicurazione)


1. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione (1) di cui all'articolo 210, comma 1, calcolano la situazione di solvibilità corretta secondo le disposizioni stabilite dall’ISVAP con regolamento.
2. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta, fatta salva l’eliminazione della costituzione di capitale frutto di operazioni interne al gruppo, non si tiene conto delle imprese controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 3, del codice civile.
3. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione (1) di cui all'articolo 210, comma 1, trasmettono all'ISVAP, unitamente al bilancio d'esercizio, un prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta alla data di chiusura dell'esercizio al quale il bilancio si riferisce secondo il modello di cui all’articolo 219, comma 1, lettera b).



(1) Le parole: “o di riassicurazione” sono state inserite dall’art. 17, comma 1, del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.


Art. 218.
(Verifica della solvibilità dell'impresa controllante)


1. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione (1) di cui all'articolo 210, comma 2, effettuano una verifica della solvibilità dell'impresa controllante secondo le disposizioni stabilite dall’ISVAP con regolamento.
2. Se un'impresa di partecipazione assicurativa, di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo è a sua volta controllata da una o più imprese di partecipazione assicurativa, di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, la verifica della solvibilità della controllante può essere effettuata solo a livello dell'ultima impresa controllante che sia un'impresa di partecipazione assicurativa, di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo. (2)
3. L'ISVAP può richiedere, in casi eccezionali, che la verifica di cui al comma 1 sia effettuata a tutti i livelli o a determinati livelli intermedi.
4. Nella verifica di cui al comma 1, vanno incluse tutte le imprese controllate o partecipate dall'impresa di partecipazione assicurativa, dall'impresa di assicurazione o dall'impresa di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo. (3)
5. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione (1) di cui all'articolo 210, comma 2, trasmettono all'ISVAP, unitamente al bilancio di esercizio, un prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità della controllante secondo il modello di cui all’articolo 219, comma 1, lettera d).



(1) Le parole: “o di riassicurazione” sono state inserite dall’art. 17, comma 2, del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.
(2) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 17, comma 2, lett. b), del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.
(3) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 17, comma 2, lett. c), del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.


Art. 219.
(Calcolo della situazione di solvibilità corretta)


1. L’ISVAP disciplina con regolamento:
a) i metodi di calcolo della solvibilità corretta, i criteri di valutazione delle attività e delle passività, i termini e le modalità delle comunicazioni da effettuare periodicamente, i casi di esonero dall’obbligo di calcolo della solvibilità corretta per le imprese di assicurazione o di riassicurazione (1) controllate o partecipate;
b) il modello del prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta, i criteri applicativi del calcolo della solvibilità corretta, l’eliminazione del doppio o plurimo computo degli elementi costitutivi del margine di solvibilità, il trattamento, il trasferimento ed i limiti di utilizzo degli elementi costitutivi del margine di solvibilità, l’eliminazione della costituzione di capitale frutto di operazioni interne al gruppo;
c) il trattamento (2) delle imprese di partecipazione assicurativa intermedie, delle imprese di assicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo, delle imprese di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo ai fini dell'inclusione nel calcolo della situazione di solvibilità corretta, determinando agli stessi fini gli effetti derivanti dall’indisponibilità delle informazioni relativamente ad imprese controllate o partecipate aventi sede legale in un altro Stato;
d) il modello del prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità della società che controlla l’impresa di assicurazione o di riassicurazione (1), i criteri e le modalità di verifica della solvibilità della medesima società, i principi generali, i metodi di calcolo, il trattamento dell'impresa controllante ai fini del margine di solvibilità teorico ed i casi di esonero dall'obbligo di verifica della solvibilità dell'impresa controllante;
e) le modalità tecniche per il calcolo della situazione di solvibilità corretta, garantendo la permanenza della sostanziale equivalenza tra i metodi di calcolo.



(1) Le parole: “o di riassicurazione” sono state inserite dall’art. 17, comma 3, del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.
(2) Le parole “delle imprese di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro,” sono state soppresse dall’art. 17, comma 3, lett. b), del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.


Art. 220.
(Accordi per la concessione di esoneri)


1. Se un'impresa di assicurazione o di riassicurazione (1) di cui all'articolo 210, comma 1, è controllata da un'altra impresa di assicurazione o da un'impresa di riassicurazione o da un'impresa di partecipazione assicurativa aventi sede legale in un altro Stato membro, l'ISVAP può esonerare l'impresa di cui all'articolo 210, comma 1, dall'obbligo di calcolare la situazione di solvibilità corretta, se l'Istituto ha concordato con le autorità di vigilanza competenti degli Stati membri interessati di attribuire l'esercizio della vigilanza supplementare all'autorità di vigilanza dell'altro Stato membro.
2. Se un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, e un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione (1) con sede legale in un altro Stato membro sono controllate dalla stessa impresa di partecipazione assicurativa, dalla stessa impresa di assicurazione o dalla stessa impresa di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, l'ISVAP può esonerare l'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, dall'obbligo di effettuare la verifica della solvibilità della controllante, se l'Istituto ha concordato con le autorità degli altri Stati membri interessati di attribuire l'esercizio della vigilanza supplementare all'autorità di vigilanza dell'altro Stato membro. (2)



(1) Le parole: “o di riassicurazione” sono state inserite dall’art. 17, comma 4, lett. a), del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.
(2) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 17, comma 4, lett. b), del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.
CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
(Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209)


TITOLO XVI - MISURE DI SALVAGUARDIA, RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE


CAPO I - MISURE DI SALVAGUARDIA


Art. 221.
(Violazione delle norme sulle riserve tecniche o sulle attività a copertura)


1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 184, qualora l’impresa di assicurazione o di riassicurazione, (1) che ha sede legale nel territorio della Repubblica, non osservi le disposizioni sulle riserve tecniche e sulle attività a copertura delle medesime, l’ISVAP ne contesta la violazione e le ordina di conformarsi alle norme violate, assegnando un termine congruo per l'attuazione degli adempimenti richiesti, ma non pregiudizievole per la protezione degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
2. L’ISVAP, nei casi di cui al comma 1, può vietare all’impresa di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica e successivamente può consentirne, con specifiche autorizzazioni, una disponibilità limitata, comunque informando preventivamente le autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera. L'ISVAP può inoltre chiedere alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri, nei quali l'impresa possiede beni, di adottare analogo provvedimento, indicando i beni da assoggettare a tale misura.
3. Se l’impresa non ottempera nel termine assegnato all’ordine di cui al comma 1, l'ISVAP può:
a) nominare un commissario con i compiti di cui all’articolo 229 per l’eliminazione delle violazioni;
b) vietare l’assunzione di nuovi affari, per un periodo fino a sei mesi, allo scopo di salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o gli interessi delle imprese di assicurazione cedenti, (2) con gli effetti di cui all’articolo 167;
c) disporre, avuto riguardo alla gravità della violazione, il vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche con le modalità previste dall'articolo 224.
4. Il divieto di assunzione di nuovi affari è comunicato alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l’impresa opera ed è pubblicato nel bollettino. Il provvedimento viene revocato prima del termine, se l’impresa ha eliminato o posto completo rimedio alla violazione contestata. La revoca è comunicata alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri ed il relativo provvedimento è pubblicato nel bollettino.



(1) Le parole: “di assicurazione o di riassicurazione” sono state inserite dall’art. 18, comma 1, lett. a), del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.
(2) Le parole: “o gli interessi delle imprese di assicurazione cedenti” sono state inserite dall’art. 18, comma 1, lett. b), del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.


Art. 222.
(Violazione delle norme sul margine di solvibilità o sulla quota di garanzia)


1. Qualora l’impresa di assicurazione o di riassicurazione (1), che ha sede legale nel territorio della Repubblica, non disponga del margine di solvibilità nella misura necessaria, l’ISVAP richiede, ai fini della successiva approvazione, la presentazione, entro un termine congruo, ma non pregiudizievole per la protezione degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, di un piano di risanamento.
2. Se il margine di solvibilità si riduce al di sotto della quota di garanzia o se la quota non è più costituita in conformità alle pertinenti disposizioni di legge o dei provvedimenti di attuazione, l’ISVAP richiede, ai fini della successiva approvazione, la presentazione, entro un termine congruo, di un piano di finanziamento a breve termine, nel quale sono indicate le misure che l’impresa si propone di adottare per ristabilire la propria situazione finanziaria.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l’ISVAP può vietare all’impresa di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica e successivamente può consentirne, con specifiche autorizzazioni, una disponibilità limitata, comunque informando preventivamente le autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera. L'ISVAP può inoltre chiedere alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri, nei quali l'impresa possiede beni, di adottare analogo provvedimento, indicando i beni da assoggettare a tale misura.
4. Nei casi di cui al comma 2, l’ISVAP può anche disporre il vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche con le modalità previste dall'articolo 224.
5. Nei confronti dell'impresa di assicurazione autorizzata ad esercitare sia i rami danni sia i rami vita, che non disponga in una delle due gestioni del margine di solvibilità nella misura prescritta per ciascuna delle due gestioni, l’ISVAP può autorizzare il trasferimento di elementi espliciti eccedenti il margine di solvibilità da una gestione all’altra per l'attuazione dei piani di risanamento o di finanziamento a breve termine.
6. Qualora il piano di risanamento o il piano di finanziamento riguardino una società cooperativa e prevedano un aumento di capitale sociale, il limite individuale di sottoscrizione del capitale sociale è elevato sino al triplo. In tal caso, ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione assembleare di aumento del capitale sociale, la società cooperativa è tenuta ad esibire il provvedimento adottato dall’ISVAP.



(1) Le parole: “di assicurazione o di riassicurazione” sono state inserite dall’art. 18, comma 2, del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.


Art. 223.
(Misure di intervento a tutela della solvibilità prospettica dell’impresa di assicurazione)


1. Al di fuori dei casi di cui all’articolo 222, qualora i diritti degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative siano a rischio per effetto del deterioramento della posizione finanziaria dell’impresa di assicurazione o qualora i diritti delle imprese di assicurazione cedenti siano a rischio per effetto del deterioramento della posizione finanziaria dell’impresa di riassicurazione (1), l’ISVAP può imporre, al fine di garantire che l’impresa sia in grado di soddisfare i requisiti di solvibilità nel breve periodo, la costituzione di un margine di solvibilità più elevato, rispetto a quello risultante dall’ultimo bilancio approvato, tenuto conto del piano di risanamento finanziario predisposto dall’impresa e riferito ai tre esercizi successivi.
2. L'ISVAP stabilisce, con regolamento, le norme di attuazione che riguardano, in particolare, i dati e le informazioni da indicare nel piano di risanamento finanziario, che deve includere, in ogni caso, uno stato patrimoniale ed un conto economico per ciascuno degli esercizi considerati, le previsioni relative alla raccolta premi, agli oneri per sinistri liquidati e riservati ed alle spese di gestione, la prevedibile situazione di tesoreria, una esposizione relativa ai mezzi finanziari destinati alla copertura del margine di solvibilità e delle riserve tecniche ed una esposizione della politica di riassicurazione o di retrocessione (2) nel suo complesso e delle forme di copertura riassicurativa maggiormente significative.
3. L’ISVAP, valutata la situazione dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione (3), può ridurre il valore di tutti gli elementi che rientrano nel margine di solvibilità disponibile e ciò anche nel caso in cui abbiano subito una significativa diminuzione del valore di mercato nel periodo successivo alla fine del precedente esercizio.
4. In caso di rilevanti modifiche al contenuto o alla qualità dei contratti di riassicurazione o di retrocessione (4) rispetto all’esercizio precedente ovvero nel caso in cui i contratti di riassicurazione o di retrocessione (4) non prevedano alcun trasferimento del rischio o prevedano un trasferimento limitato (5), l’ISVAP può diminuire il coefficiente di riduzione stabilito ai fini del calcolo del margine di solvibilità richiesto.
5. L’ISVAP non rilascia attestazioni di solvibilità dell’impresa di assicurazione, alla quale ha richiesto il piano di risanamento finanziario, fino a quando ritenga che i diritti degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative siano a rischio.
5 bis. L’ISVAP non rilascia attestazioni di solvibilità dell’impresa di riassicurazione, alla quale ha richiesto il piano di risanamento finanziario, fino a quando ritenga che gli impegni dell’impresa derivanti dai contratti di riassicurazione siano a rischio. (6)



(1) Le parole da: “o qualora…” fino a: “… riassicurazione” sono state inserite dall’art. 18, comma 3, lett. a), del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.
(2) Le parole: “o di retrocessione” sono state inserite dall’art. 18, comma 3, lett. b), del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.
(3) Le parole: “o di riassicurazione” sono state inserite dall’art. 18, comma 3, lett. c), del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.
(4) Le parole: o di retrocessione” sono state inserite dall’art. 18, comma 3, lett. d), del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.
(5) Le parole: “di modesta entità” sono state così sostituite dalla parola: “limitato” dall’art. 18, comma 3), lett. d), del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.
(6) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 18, comma 3, lett. e), del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.


Art. 224.
(Procedura di apposizione del vincolo sulle attività patrimoniali)


1. Quando il vincolo riguardi beni immobili, l'ISVAP ordina alla conservatoria dei registri immobiliari l’iscrizione di ipoteca, a favore dei crediti di assicurazione o di riassicurazione, (1) sui beni immobili e sui diritti immobiliari di godimento dell’impresa di assicurazione e di riassicurazione (2) che sono localizzati nel territorio della Repubblica.
2. L'ISVAP può ordinare l'apposizione del vincolo su ogni altro attivo, diverso da quelli di cui al comma 1, nelle forme previste dalla legge per ciascun tipo di beni o di diritti. Le autorità ed i soggetti cui compete l'esecuzione del provvedimento sono tenuti al compimento degli atti e delle operazioni necessarie per rendere effettivo ed opponibile ai terzi il vincolo ordinato dall'ISVAP.
3. Dei provvedimenti adottati è data comunicazione alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l’impresa di assicurazione o di riassicurazione (3) opera o possiede beni.



(1) Le parole: “o di riassicurazione” sono state inserite dall’art. 18, comma 4, lett. a), del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.
(2) Le parole: “di assicurazione e di riassicurazione” sono state inserite dall’art. 18, comma 4, lett. a), del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.
(3) Le parole: “di assicurazione o di riassicurazione” sono state inserite dall’art. 18, comma 4, lett. b), del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.


Art. 225.
(Misure di salvaguardia in caso di revoca parziale dell'autorizzazione)


1. In caso di revoca parziale dell’autorizzazione l’ISVAP, per salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, delle imprese di assicurazione cedenti (1) e dei lavoratori dipendenti, può vietare all’impresa di assicurazione o di riassicurazione (2) che ha sede nel territorio della Repubblica di compiere atti di disposizione sui propri beni, qualora tale provvedimento non sia già stato adottato per il caso di violazione delle norme sulle riserve tecniche, sulle attività a copertura, sul margine di solvibilità richiesto o sulla quota di garanzia.
2. L’ISVAP può altresì disporre il vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche con le modalità previste dall'articolo 224.
3. Dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 1 e 2 è data comunicazione alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l’impresa opera o possiede beni. Alle stesse autorità può essere richiesto di adottare misure analoghe, cooperando nell'adozione di ogni provvedimento idoneo a salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.



(1) Le parole: “, delle imprese di assicurazione cedenti” sono state inserite dall’art. 18, comma 5, del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.
(2) Le parole: “di assicurazione o di riassicurazione” sono state inserite dall’art. 18, comma 5, del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.


Art. 226.
(Imprese con sede legale in altri Stati membri e in Stati terzi)


1. L’ISVAP vieta alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, (1) che hanno sede legale in altri Stati membri e che operano nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento e di prestazione di servizi, di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica, quando ciò sia richiesto dalle autorità di vigilanza dei rispettivi Stati membri d’origine e siano indicati gli attivi che devono costituire oggetto di tale misura. A richiesta delle medesime autorità, l’ISVAP adotta altresì i provvedimenti di vincolo delle singole attività patrimoniali a copertura delle riserve tecniche con le modalità di cui all'articolo 224.
2. L'ISVAP applica le disposizioni di cui al presente capo nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione (1) che hanno sede legale in Stati terzi (2) in caso di violazione posta in essere dalla sede secondaria stabilita nel territorio della Repubblica.
3. Se la violazione riguarda le disposizioni sul margine di solvibilità ed è posta in essere da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione (3) extracomunitaria che sia stabilita, oltre che nel territorio della Repubblica, anche in altri Stati membri e che sia vigilata dall'ISVAP anche per le attività effettuate dalle sedi secondarie stabilite negli altri Stati membri, l'adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 222 spetta all'ISVAP. Dei provvedimenti adottati è data comunicazione alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l’impresa opera o possiede beni. Alle stesse autorità può essere richiesto di adottare misure analoghe, cooperando nell'adozione di ogni provvedimento idoneo a salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
4. Nel caso di cui al comma 3, se lo stato di solvibilità per il complesso delle attività esercitate dalle sedi secondarie dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione (3) extracomunitaria è sottoposto al controllo esclusivo dell’autorità di vigilanza di un altro Stato membro, per l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 224 sui beni posseduti dall’impresa nel territorio della Repubblica la medesima autorità può avvalersi della cooperazione dell'ISVAP.



(1) Le parole: “e di riassicurazione” sono state inserite dall’art. 18, comma 6, del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.
(2) Le parole “e delle imprese di riassicurazione che hanno sede legale in altri Stati membri o in Stati terzi” sono state soppresse dall’art. 18, comma 6, lett. b), del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.
(3) Le parole: “o di riassicurazione” sono state inserite dall’art. 18, comma 6, del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.



Art. 227.
(Misure in caso di situazione di solvibilità corretta negativa)


1. Quando il calcolo della situazione di solvibilità corretta di cui all’articolo 217 evidenzia un risultato negativo, l'ISVAP richiede all'impresa di assicurazione o di riassicurazione (1) di cui all'articolo 210, comma 1, di presentare, entro un termine congruo, ma non pregiudizievole per la protezione degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, un piano di intervento che identifichi le cause della deficienza ed illustri le iniziative che l’impresa si impegna a realizzare, entro un termine di esecuzione prestabilito, per ripristinare la situazione di solvibilità corretta e per garantire la solvibilità futura.
2. L'impresa tiene conto di eventuali piani di risanamento o di finanziamento a breve termine presentati da imprese di assicurazione o di riassicurazione (1) controllate o partecipate.
3. L'ISVAP, ai fini dell’approvazione, può indicare le misure integrative o correttive del piano atte a ripristinare la situazione di solvibilità corretta.
4. L'ISVAP, se valuta gravemente deficitaria la situazione di solvibilità corretta, richiede all'impresa di cui all'articolo 210, comma 1, immediati interventi atti a eliminare o ridurre la deficienza della situazione di solvibilità corretta.
5. Nei casi di cui ai commi 1 e 4, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 222, commi 3 e 4.
6. Se risultano gravi violazioni delle disposizioni legislative e amministrative sulla vigilanza supplementare o se, all’esito dell’intervento richiesto dall’ISVAP, permane una situazione di solvibilità corretta gravemente deficitaria nei confronti dell’impresa di cui al comma 1, possono essere disposte le misure di risanamento di cui al capo II.



(1) Le parole: “o di riassicurazione” sono state inserite dall’art. 18, comma 7, del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.


Art. 228.
(Misure a seguito della verifica di solvibilità dell’impresa controllante)


1. L’ISVAP, se in base alla verifica sulla solvibilità dell’impresa controllante di cui all'articolo 218, ritiene che la solvibilità di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione (1) di cui all'articolo 210, comma 2, è compromessa o rischia di esserlo, richiede all'impresa di assicurazione o di riassicurazione (1) o all’impresa di partecipazione assicurativa capogruppo di presentare un programma di intervento atto a garantire la solvibilità, anche futura, dell'impresa stessa.
2. Quando le condizioni di solvibilità in capo all'impresa controllante non sono ripristinate, ovvero in caso di mancata presentazione o mancata esecuzione del programma di cui al comma 1, l'ISVAP, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo VII, capo III, può:
a) assoggettare a preventiva autorizzazione qualsiasi operazione di cui all'articolo 215, nonché le operazioni tra le imprese controllate dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione (1) di cui all’articolo 210, comma 2, e le imprese di cui all'articolo 211, comma 1, lettere b) e c), legate con l'impresa medesima da rapporti di controllo;
b) imporre l'accantonamento degli utili che sarebbero distribuibili alla controllante in un'apposita riserva di patrimonio netto.



(1) Le parole: “o di riassicurazione” sono state inserite dall’art. 18, comma 8, del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.



CAPO II - MISURE DI RISANAMENTO


Art. 229.
(Commissario per il compimento di singoli atti)


1. L'ISVAP, nel caso di grave inosservanza delle disposizioni di legge e dei relativi provvedimenti di attuazione, può disporre la nomina di un commissario per il compimento di singoli atti che siano necessari per rendere la gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione (1) conforme a legge.
2. Il provvedimento, in ogni caso, è preceduto dalla contestazione delle violazioni accertate e può essere disposto decorso inutilmente il termine contestualmente assegnato per far cessare i fatti addebitati e rimuoverne gli effetti.
3. Si applicano, in quanto compatibili, il comma 1 dell'articolo 232, i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 233, il comma 1 dell'articolo 236 ed i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 237.



(1) Le parole: “di assicurazione o di riassicurazione” sono state inserite dall’art. 19, comma 1, del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.


Art. 230.
(Commissario per la gestione provvisoria)


1. L'ISVAP può disporre, quando ricorrono i presupposti per l'amministrazione straordinaria di cui all’articolo 231 e concorrano ragioni di assoluta urgenza, che uno o più commissari assumano i poteri di amministrazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione. (1) Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
2. La gestione provvisoria non può avere durata superiore a due mesi. L'ISVAP può stabilire speciali cautele e limitazioni nella gestione dell'impresa. Si applicano, in quanto compatibili, il comma 1 dell'articolo 232, i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 233, i commi 3, 4 e 8 dell'articolo 234, i commi 1 e 2 dell'articolo 235, il comma 1 dell'articolo 236 ed i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 237.
3. Qualora durante la gestione provvisoria intervenga lo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo ai sensi dell'articolo 231, comma 1, i commissari assumono le attribuzioni dei commissari straordinari fino all'insediamento degli organi straordinari. In tal caso si applica l’articolo 231, comma 4.
4. Al termine della gestione provvisoria gli organi subentranti prendono in consegna l'azienda dai commissari con le modalità previste dall'articolo 235, comma 1.



(1) Le parole: “di assicurazione o di riassicurazione” sono state inserite dall’art. 19, comma 2, del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.


Art. 231.
(Amministrazione straordinaria)


1. Il Ministro delle attività produttive, su proposta dell’ISVAP, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione (1) quando:
a) risultino gravi irregolarità nell’amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dell'impresa;
b) siano previste gravi perdite patrimoniali.
Lo scioglimento può essere richiesto all’ISVAP dagli organi amministrativi ovvero dall’assemblea straordinaria dell’impresa con istanza motivata sulla base dei presupposti di cui alle lettere a) e b) del presente comma.
2. La proposta è preceduta dalla contestazione degli addebiti da parte dell’ISVAP, con assegnazione all’impresa di un termine congruo per presentare le controdeduzioni ovvero per rimuovere gli addebiti medesimi.
3. Le funzioni delle assemblee e degli organi diversi da quelli indicati nel comma 1 sono sospese per effetto del provvedimento di amministrazione straordinaria, salvo quanto previsto dall'articolo 234, comma 7.
4. Il decreto del Ministro delle attività produttive e la proposta dell'ISVAP sono comunicati dai commissari straordinari agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento di cui all'articolo 235, comma 1.
5. L’amministrazione straordinaria ha la durata di un anno dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, salvo che il decreto preveda un termine più breve o che l'ISVAP ne autorizzi la chiusura anticipata. La procedura può essere prorogata, su proposta dell’ISVAP, dal Ministro delle attività produttive per un periodo non superiore a dodici mesi.



(1) Le parole: “di assicurazione o di riassicurazione” sono state inserite dall’art. 19, comma 3, del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.


Art. 232.
(Efficacia delle misure di risanamento sul territorio comunitario)


1. I provvedimenti e le procedure di gestione provvisoria e di amministrazione straordinaria sono efficaci anche nei confronti delle succursali o di qualsiasi altra presenza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione (1) italiane nel territorio degli altri Stati membri.
2. L’ISVAP informa prontamente le autorità di vigilanza degli altri Stati membri dell’avvenuta adozione di un provvedimento di gestione provvisoria o di amministrazione straordinaria e degli effetti che da tale provvedimento potrebbero derivare.
3. Le misure di risanamento, adottate nei confronti di imprese che hanno sede legale in un altro Stato membro, producono, a seguito della comunicazione all'ISVAP e senza necessità di ulteriori adempimenti, i loro effetti sulle succursali delle imprese operanti nel territorio della Repubblica anche nei confronti dei terzi, anche se la legge italiana non preveda tali misure di risanamento o ne subordini l’applicazione a condizioni diverse da quelle per le quali sono state adottate dall’autorità di vigilanza dell’altro Stato membro.



(1) Le parole: “e di riassicurazione” sono state inserite dall’art. 19, comma 4, del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.


Art. 233.
(Organi della procedura di amministrazione straordinaria)


1. L’ISVAP nomina uno o più commissari straordinari per l’amministrazione dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione (1) ed un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque componenti, il cui presidente è designato nell'atto di nomina.
2. L'ISVAP può revocare o sostituire i commissari ed i componenti del comitato di sorveglianza nell’interesse del miglior svolgimento della procedura ed in ogni caso di perdita dei requisiti di cui al comma 4.
3. Le indennità spettanti ai commissari, al presidente ed ai componenti del comitato di sorveglianza sono determinate dall'ISVAP. La spesa è a carico dell’impresa sottoposta alla procedura.
4. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti per i soggetti che svolgono, rispettivamente, funzioni di amministrazione e funzioni di controllo presso l'impresa di assicurazione o di riassicurazione.



(1) Le parole: “di assicurazione o di riassicurazione” sono state inserite dall’art. 19, comma 5, del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.


Art. 234.
(Poteri e funzionamento degli organi straordinari)


1. I commissari straordinari esercitano le funzioni ed assumono i poteri di amministrazione dell'impresa. Essi provvedono ad accertare la situazione aziendale, a rimuovere le irregolarità e ad amministrare l'impresa nell'interesse degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. Le disposizioni del codice civile, statutarie o convenzionali, relative ai poteri di controllo spettanti ai titolari di partecipazioni non si applicano agli atti dei commissari. In caso di impugnazione delle decisioni dei commissari i soci non possono chiedere al tribunale la sospensione dell’esecuzione delle decisioni dei commissari soggette ad autorizzazione o comunque attuative di provvedimenti dell’ISVAP. I commissari, nell’esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
2. Il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di controllo e fornisce pareri ai commissari nei casi previsti dal presente capo o stabiliti dall'ISVAP con regolamento.
3. Le funzioni degli organi straordinari hanno inizio con l'insediamento ai sensi dell'articolo 235, commi 1 e 2, e cessano con il passaggio delle consegne agli organi subentranti, fatti salvi gli adempimenti di cui all’articolo 236.
4. L'ISVAP, in via generale con regolamento o in via particolare con istruzioni specifiche impartite ai commissari e ai componenti del comitato di sorveglianza, può stabilire speciali cautele e limitazioni nella gestione dell'impresa. I componenti degli organi straordinari sono personalmente responsabili per l’inosservanza delle prescrizioni dell'ISVAP. Esse sono comunque inopponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza. I commissari straordinari acquisiscono preventivamente il parere del comitato di sorveglianza e l’autorizzazione dell’ISVAP per la realizzazione di piani di risanamento che prevedano cessioni di portafoglio, di azienda o rami di azienda o di partecipazioni in altre società.
5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità contro i componenti dei disciolti organi amministrativi e di controllo e contro il direttore generale, la società di revisione e l’attuario revisore spetta ai commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell'ISVAP. Gli organi succeduti all'amministrazione straordinaria proseguono le azioni di responsabilità, riferendone periodicamente all'ISVAP.
6. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell'ISVAP, possono, nell'interesse della procedura, sostituire la società di revisione e l'attuario da essa nominato, nonché l’attuario incaricato nei rami vita e l’attuario incaricato nel ramo dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti. Ai medesimi soggetti compete soltanto il corrispettivo per la durata residua dell'incarico e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi. Il nuovo incarico può avere durata massima fino al termine dell'amministrazione straordinaria.
7. I commissari, previa autorizzazione dell'ISVAP, possono convocare le assemblee e gli altri organi indicati nell'articolo 231, comma 3, con ordine del giorno non modificabile da parte dell’organo convocato.
8. Quando i commissari siano più d’uno, essi decidono a maggioranza dei componenti in carica ed i loro poteri di rappresentanza sono validamente esercitati con la firma congiunta di due di essi. E' consentita la delega di poteri, anche per categorie di operazioni, a uno o più commissari.
9. Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza dei componenti in carica ed in caso di parità prevale il voto del presidente.


Art. 235.
(Adempimenti iniziali)


1. I commissari straordinari si insediano prendendo in consegna l’azienda dagli organi amministrativi disciolti con un sommario processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti. Alle operazioni assiste almeno un componente del comitato di sorveglianza.
2. Qualora, per il mancato intervento degli organi amministrativi disciolti o per altre ragioni, non sia possibile l’esecuzione delle consegne, i commissari provvedono d’autorità ad insediarsi, con l’assistenza di un notaio e, ove occorra, con l’intervento della forza pubblica.
3. Il commissario provvisorio di cui all’articolo 230 assume la gestione dell'impresa ed esegue le consegne ai commissari straordinari secondo le modalità indicate nei commi 1 e 2.
4. Quando il bilancio relativo all’esercizio chiuso anteriormente all’inizio dell’amministrazione straordinaria non sia stato approvato, i commissari provvedono al deposito presso l’ufficio del registro delle imprese, in sostituzione del bilancio, di una relazione sulla situazione patrimoniale ed economica redatta sulla base delle informazioni disponibili. La relazione è accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. E’ comunque esclusa ogni distribuzione di utili.


Art. 236.
(Adempimenti finali)


1. I commissari straordinari e il comitato di sorveglianza, al termine delle loro funzioni, redigono separati rapporti sull'attività svolta e li trasmettono all'ISVAP.
2. La chiusura dell'esercizio in corso all'inizio dell'amministrazione straordinaria è protratta ad ogni effetto di legge fino al termine della procedura. I commissari redigono un progetto di bilancio che viene presentato all'ISVAP, per l'approvazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'amministrazione straordinaria e successivamente pubblicato nei modi di legge.
3. I commissari, prima della cessazione delle loro funzioni, provvedono perché siano ricostituiti gli organi sociali. Gli organi con funzioni di amministrazione prendono in consegna l'azienda dai commissari secondo le modalità previste dall'articolo 235, comma 1.


Art. 237.
(Adempimenti in materia di pubblicità)


1. Il decreto ministeriale di inizio e di chiusura della gestione straordinaria è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e successivamente riprodotto nel Bollettino. I provvedimenti di nomina, sostituzione o revoca degli organi della procedura sono pubblicati, a cura dell'ISVAP, nel Bollettino.
2. I provvedimenti di amministrazione straordinaria sono altresì pubblicati, a cura dell’ISVAP, mediante estratto nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.
3. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari straordinari depositano l'atto di nomina per l'iscrizione nel registro delle imprese.
4. L’ISVAP, qualora sia informato da un altro Stato membro dell’adozione di un provvedimento di risanamento nei confronti di un’impresa che ha una succursale nel territorio della Repubblica, può provvedere alla pubblicazione della decisione con le modalità che ritiene più opportune. Nella pubblicazione sono specificati l’autorità che ha emesso il provvedimento, l’autorità cui è possibile proporre ricorso nel caso il provvedimento sia soggetto ad impugnazione, la normativa applicabile e il nominativo dell’eventuale amministratore straordinario.


Art. 238.
(Esclusività delle procedure di risanamento)


1. All'impresa di assicurazione o di riassicurazione non si applica il titolo III della legge fallimentare.
2. All'impresa di assicurazione o di riassicurazione non si applica l'articolo 2409 del codice civile. Se vi è fondato sospetto che i soggetti con funzioni di amministrazione, in violazione dei propri doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno all’impresa ovvero ad una o più società controllate, l’organo con funzioni di controllo o i soci che il codice civile abilita a presentare denuncia al tribunale possono denunciare i fatti all’ISVAP.
L'ISVAP decide, con provvedimento motivato, nel rispetto dei principi del giusto procedimento.


Art. 239.
(Imprese di assicurazione di Stati terzi e di imprese di riassicurazione estere)


1. Se un’impresa di assicurazione, che ha sede legale in uno Stato terzo, ha insediato una sede secondaria nel territorio della Repubblica, le misure di risanamento sono disposte nei confronti della sede italiana.
2. Nei confronti della sede secondaria i commissari esercitano le funzioni ed assumono i poteri di amministrazione spettanti agli organi di amministrazione dell'impresa di appartenenza. Allo stesso modo il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di controllo.
3. Nel caso in cui l'impresa di assicurazione abbia insediato succursali in altri Stati membri, l’ISVAP coordina le proprie funzioni con quelle delle autorità di tali Stati. I commissari collaborano con gli organi designati in altri Stati ove fossero presenti succursali sottoposte ad analoghi procedimenti.
4. Se un’impresa di riassicurazione, che ha sede legale in uno Stato membro od in uno Stato terzo, ha insediato una sede secondaria nel territorio della Repubblica, le misure di risanamento sono disposte nei confronti della sede italiana. Si applica il comma 2.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente capo.



CAPO III - DECADENZA E REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE


Art. 240.
(Decadenza dall’autorizzazione rilasciata all’impresa di assicurazione)


1. L’impresa di assicurazione decade dall’autorizzazione quando:
a) non dà inizio all'attività entro i primi dodici mesi;
b) rinuncia espressamente all'autorizzazione;
c) non esercita l’attività per un periodo superiore a sei mesi;
d) trasferisce l’intero portafoglio ad altra impresa di assicurazione;
e) si verifica una causa di scioglimento della società.
Qualora l’impresa non abbia dato inizio all’attività entro i primi dodici mesi ovvero non abbia esercitato la stessa per un periodo superiore a sei mesi, in presenza di giustificati motivi e su richiesta dell’impresa interessata, l’ISVAP può consentire un limitato periodo di proroga non superiore a sei mesi.
2. Se l'inattività, la rinuncia o la cessazione dell'attività riguardano soltanto alcuni dei rami per i quali l’impresa di assicurazione è stata autorizzata, la decadenza concerne esclusivamente tali rami.
3. L’ISVAP accerta, con provvedimento pubblicato nel Bollettino, la decadenza dall’autorizzazione e, nel caso riguardi il complesso dei rami esercitati, dispone la cancellazione dall’albo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. Il provvedimento è comunicato dall’ISVAP alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri.
4. L’impresa di assicurazione limita l’attività alla gestione dei contratti in corso e non assume nuovi affari a far data dalla pubblicazione del provvedimento di decadenza.
La medesima disposizione si applica nel caso di decadenza limitata ad uno o più rami di attività.
5. Le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia con la pubblicazione del provvedimento di decadenza. Nei contratti che hanno durata superiore all’anno il contraente può recedere, mediante comunicazione scritta all’impresa, con effetto dalla scadenza della prima annualità successiva alla pubblicazione del provvedimento di decadenza.
6. Se la decadenza dall’autorizzazione consegue al verificarsi delle situazioni di cui al comma 1, lettere b), c) ed e), l’ISVAP, quando ricorrono le condizioni previste all’articolo 245, non adotta il provvedimento di decadenza e propone al Ministro delle attività produttive la revoca dell’autorizzazione e la liquidazione coatta amministrativa dell’impresa di assicurazione.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all’impresa di assicurazione che ha sede legale in uno Stato terzo e che è autorizzata ad operare nel territorio della Repubblica con una sede secondaria. Quando l’autorità di vigilanza dello Stato terzo ha adottato un provvedimento di decadenza nei confronti dell’impresa di assicurazione, analogo provvedimento è adottato nei confronti della sede secondaria.


Art. 241.
(Liquidazione ordinaria dell’impresa di assicurazione)


1. L’impresa di assicurazione informa tempestivamente l’ISVAP del verificarsi di una causa di scioglimento della società. L’ISVAP, verificata la sussistenza dei presupposti per la liquidazione ordinaria nei casi previsti all’articolo 240, comma 1, approva, con il provvedimento di decadenza dall'autorizzazione o con altro successivo, la nomina dei liquidatori prima dell’iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della società. Non si può dar corso all’iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della società se non consti l’accertamento di cui al presente comma.
2. I liquidatori devono possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti con il regolamento del Ministro delle attività produttive di cui all’articolo 76.
Qualora perdano i relativi requisiti, i liquidatori decadono dalla carica. Se l'assemblea non provvede alla loro sostituzione entro trenta giorni dalla conoscenza del sopravvenuto difetto dei requisiti, l'ISVAP propone al Ministro delle attività produttive l’adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.
3. La liquidazione si svolge secondo le norme stabilite dal codice civile, ferme restando le disposizioni in materia di riserve tecniche e di attività a copertura previste nel titolo III. I liquidatori trasmettono all’ISVAP il bilancio annuale redatto secondo le disposizioni previste nel titolo VIII. L’impresa rimane soggetta alla vigilanza dell’ISVAP sino alla cancellazione della società dal registro delle imprese.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 245, se la procedura di liquidazione non si svolge con regolarità o con speditezza, l'ISVAP, con provvedimento pubblicato sul Bollettino, può disporre la sostituzione dei liquidatori, nonché dei componenti degli organi di controllo. La sostituzione degli organi non comporta il mutamento della procedura di liquidazione.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all’impresa di assicurazione che ha sede legale in uno Stato terzo e che è autorizzata ad operare in stabilimento nel territorio della Repubblica, fermo restando che l’efficacia dei provvedimenti adottati è limitata alla medesima sede secondaria.


Art. 242.
(Revoca dell’autorizzazione rilasciata all’impresa di assicurazione)


1. L’autorizzazione è revocata quando l’impresa di assicurazione:
a) non si attiene, nell’esercizio dell’attività, ai limiti imposti nel provvedimento di autorizzazione o previsti nel programma di attività;
b) non soddisfa più alle condizioni di accesso all’attività assicurativa;
c) è gravemente inadempiente alle disposizioni del presente codice;
d) non ha realizzato, entro i termini stabiliti, le misure previste dal piano di risanamento o dal piano di finanziamento ovvero non ha realizzato entro i termini stabiliti, nel caso in cui sia soggetta a vigilanza supplementare, le misure previste dal piano di intervento;
e) viene assoggettata a liquidazione coatta ovvero è dichiarato lo stato di insolvenza dall'autorità giudiziaria.
2. L’autorizzazione all’esercizio del ramo della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, fermo quanto previsto al comma 1, è altresì revocata nel caso di ripetuto o sistematico rifiuto od elusione all'obbligo a contrarre, di cui all'articolo 132, comma 1, o nel caso di ripetuta o sistematica violazione delle disposizioni sulle procedure di liquidazione dei sinistri di cui agli articoli 148 e 149.
3. La revoca può riguardare tutti i rami esercitati dall’impresa di assicurazione o solo alcuni di essi. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 240, commi 4 e 5.
4. La revoca dell’autorizzazione è disposta con decreto del Ministro delle attività produttive, su proposta dell’ISVAP. Se la revoca riguarda tutti i rami esercitati, l’impresa è contestualmente posta in liquidazione coatta con il medesimo provvedimento e l’ISVAP ne dispone la cancellazione dall’albo delle imprese di assicurazione. Il Ministro delle attività produttive, su proposta dell’ISVAP, può tuttavia consentire che l’impresa si ponga in liquidazione ordinaria, entro un termine perentorio, quando il provvedimento di revoca sia stato adottato per i motivi indicati al comma 1, lettere a) e b).
5. Il Ministro delle Attività produttive, su proposta dell’ISVAP, dispone inoltre la liquidazione coatta se l’impresa di assicurazione, nel caso di revoca limitata ad alcuni rami, non osserva le disposizioni di cui all’articolo 240, commi 4 e 5, ovvero quando la deliberazione di scioglimento e la nomina dei liquidatori non sono iscritte nel registro delle imprese nel termine assegnato ai sensi del comma 4.
6. I decreti del Ministro delle attività produttive sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono riprodotti nel Bollettino e sono comunicati dall’ISVAP alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri.


Art. 243.
(Revoca dell’autorizzazione rilasciata ad un’impresa di assicurazione di uno Stato terzo)


1. La revoca dell’autorizzazione, rilasciata all’impresa di assicurazione che ha sede legale in uno Stato terzo per l’attività della sede secondaria nel territorio della Repubblica, è disposta, in conformità a quanto previsto dall’articolo 264, comma 1, nei casi e con le modalità e per gli effetti di cui all’articolo 242.
2. La revoca è altresì disposta quando l’autorità di vigilanza dello Stato terzo ha adottato nei confronti dell’impresa un provvedimento di revoca dell’autorizzazione all’esercizio delle attività assicurative nei rami vita o nei rami danni ovvero quando le autorità dello Stato membro che controllano lo stato di solvibilità dell’impresa medesima per il complesso delle operazioni da essa effettuate nel territorio dell’Unione europea hanno adottato analogo provvedimento per deficienze nella costituzione del margine di solvibilità e della quota di garanzia. Nei casi previsti dal presente comma la revoca è disposta per il complesso dei rami esercitati.
3. La revoca può altresì essere disposta quando le autorità di vigilanza dello Stato nel quale l’impresa ha sede legale hanno operato in violazione della condizione di parità e reciprocità di trattamento riservata alle imprese di assicurazione italiane ivi operanti, ovvero quando le medesime autorità hanno imposto restrizioni alla libera disponibilità dei beni posseduti in Italia dall’impresa o hanno ostacolato il trasferimento dei capitali necessari all’impresa di assicurazione per il normale esercizio dell’attività nel territorio della Repubblica.
4. L’ISVAP può tuttavia consentire che l’impresa ponga in liquidazione ordinaria, entro un termine perentorio, la sede secondaria nel territorio della Repubblica quando il provvedimento di revoca è adottato per i motivi indicati al comma precedente. Il Ministro delle attività produttive, su proposta dell’ISVAP, dispone inoltre la liquidazione coatta della sede secondaria quando la nomina dei liquidatori non è iscritta nel registro delle imprese nel termine assegnato.


Art. 244.
(Decadenza e revoca dell’autorizzazione rilasciata all’impresa di riassicurazione)


1. La decadenza dall’autorizzazione rilasciata all’impresa di riassicurazione è disposta nei casi previsti dall’articolo 240, comma 1. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 240, commi 2, 3, 4, 5 e 6, e 241, commi 1, 2, 3 e 4, intendendosi i rinvii come riferiti alla corrispondente disciplina delle imprese di riassicurazione.
2. La revoca dell’autorizzazione rilasciata all’impresa di riassicurazione è disposta nei casi previsti dall’articolo 242, comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 242, commi 3, 4, 5 e 6, intendendosi i rinvii come riferiti alla corrispondente disciplina delle imprese di riassicurazione.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all’impresa di riassicurazione che ha sede legale (1) in uno Stato terzo e che è autorizzata ad operare in stabilimento nel territorio della Repubblica, fermo restando che l’efficacia dei provvedimenti adottati è limitata alla medesima sede secondaria. Quando l’autorità di vigilanza dell’impresa di riassicurazione ha disposto la decadenza o la revoca dell’autorizzazione all’esercizio delle attività riassicurative, analogo provvedimento è adottato nei confronti della sede secondaria.



(1) Le parole “in un altro Stato membro o” sono state soppresse dall’art. 20, comma 1, del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.


CAPO IV - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA


Art. 245.
(Liquidazione coatta amministrativa)


1. Il Ministro delle attività produttive, su proposta dell’ISVAP, può disporre, con decreto, la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività in tutti i rami e la liquidazione coatta amministrativa, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le irregolarità nell'amministrazione o le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie ovvero le perdite previste siano di eccezionale gravità.
2. La liquidazione coatta può essere proposta dall’ISVAP, con il medesimo procedimento indicato nel comma 1, anche a seguito di istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari straordinari o dei liquidatori ricorrendo i presupposti di cui al comma 1.
3. Il decreto del Ministro delle attività produttive e la proposta dell'ISVAP sono comunicati dai commissari liquidatori agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento.
4. Dalla data di emanazione del decreto cessano le funzioni degli organi amministrativi e di controllo, nonché di ogni altro organo dell’impresa che sia ancora in carica.
Cessano altresì le funzioni dell’assemblea dei soci, fatte salve le ipotesi previste dagli articoli 262, comma 1, e 263, comma 2.
5. La liquidazione si compie sotto la vigilanza dell’ISVAP, che si avvale, qualora l’impresa operi attraverso succursali stabilite in altri Stati membri, anche delle autorità di vigilanza di tali Stati. I provvedimenti e la procedura di liquidazione coatta amministrativa di imprese italiane si applicano e producono i loro effetti negli altri Stati membri.
6. L’ISVAP, qualora sia necessario od opportuno ai fini della liquidazione, può autorizzare i commissari liquidatori a proseguire operazioni specificamente individuate.
7. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione (1) non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta prevista dalle norme del presente capo. Per quanto non espressamente previsto si applicano, se compatibili, le disposizioni della legge fallimentare.



(1) Le parole: “e di riassicurazione” sono state inserite dall’art. 21, comma 1, del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.


Art. 246.
(Organi della procedura)


1. L'ISVAP nomina uno o più commissari liquidatori ed un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque componenti, il cui presidente è designato nell'atto di nomina. I liquidatori e il comitato di sorveglianza sono nominati per un periodo triennale, rinnovabile senza limiti di tempo tenuto conto dei risultati e dell’operato degli organi della procedura.
2. L'ISVAP può revocare o sostituire i commissari ed i componenti del comitato di sorveglianza.
3. Le indennità spettanti ai commissari ed ai componenti del comitato di sorveglianza sono determinate dall'ISVAP in base ai criteri da esso stabiliti. La spesa è a carico dell’impresa sottoposta alla procedura.
4. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti per i soggetti che svolgono, rispettivamente, funzioni di amministrazione e funzioni di controllo presso l'impresa di assicurazione o di riassicurazione.


Art. 247.
(Adempimenti in materia di pubblicità)


1. I provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa sono pubblicati a cura dell’ISVAP nella Gazzetta Ufficiale e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea e sono altresì riprodotti nel Bollettino.
2. L’ISVAP, qualora sia informato della liquidazione di un’impresa, che opera sul territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, dall'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, può disporre la pubblicazione della decisione secondo le modalità che ritiene più opportune. Nella pubblicazione è indicata l’autorità di vigilanza competente, la legislazione dello Stato membro che trova applicazione e il nominativo del liquidatore. La pubblicazione è redatta in lingua italiana. I provvedimenti e le procedure di liquidazione di imprese di altri Stati membri sono disciplinati e producono i loro effetti, senza ulteriori formalità, nell’ordinamento italiano secondo la normativa dello Stato di origine.
3. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina i commissari depositano in copia l'atto di nomina degli organi della liquidazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.


Art. 248.
(Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza)


1. Se un’impresa, non sottoposta a liquidazione coatta, si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l’impresa ha la sede legale, su richiesta di uno o più creditori ovvero su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentito l'ISVAP e i rappresentanti legali dell'impresa, dichiara lo stato di insolvenza con sentenza in camera di consiglio. Quando l'impresa sia sottoposta ad amministrazione straordinaria, il tribunale dichiara l'insolvenza anche su ricorso dei commissari straordinari, sentiti i commissari stessi, l'ISVAP e i cessati rappresentanti legali. Si applicano le disposizioni dell’articolo 195, primo, secondo periodo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, della legge fallimentare.
2. Se un’impresa si trova in stato di insolvenza al momento dell’emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e l’insolvenza non è stata dichiarata ai sensi del comma 1, il tribunale del luogo in cui l’impresa ha la sede legale, su ricorso dei commissari liquidatori o su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti l'ISVAP, i cessati rappresentanti legali dell'impresa e i commissari se nominati, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dell’articolo 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma, della legge fallimentare.
3. Nel caso dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione lo stato d’insolvenza si manifesta, oltre che nei modi indicati nell’articolo 5, secondo comma, della legge fallimentare, anche nella situazione di notevole, evidente e non transitoria insufficienza delle attività patrimoniali necessarie per far fronte agli impegni relativi ai crediti di assicurazione o di riassicurazione.
4. La dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza produce gli effetti indicati nell'articolo 203 della legge fallimentare.


Art. 249.
(Effetti nei confronti dell’impresa, dei creditori e sui rapporti giuridici preesistenti)


1. Dalla data di emanazione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta nei confronti dell’impresa non può essere promossa o proseguita alcuna azione né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso o proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo dove l’impresa ha la sede legale.
2. Dalla data del provvedimento di liquidazione si producono gli effetti previsti dalle disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV, e dall’articolo 66 della legge fallimentare.


Art. 250.
(Poteri e funzionamento degli organi liquidatori)


1. I commissari liquidatori hanno la rappresentanza legale dell’impresa, esercitano tutte le azioni ad essa spettanti e procedono alle operazioni di accertamento del passivo e di liquidazione dell’attivo. I commissari, nell’esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
2. Il comitato di sorveglianza assiste i commissari nell’esercizio delle loro funzioni e fornisce pareri nei casi previsti dalla legge o dalle disposizioni previste nel regolamento adottato dall’ISVAP. Il comitato di sorveglianza vigila sulla regolarità della liquidazione e, a tal fine, periodicamente verifica l’adeguatezza delle procedure amministrative attuate dai commissari e svolge accertamenti sugli atti della liquidazione con particolare riguardo ai rapporti di natura patrimoniale.
3. L'ISVAP, in via generale con regolamento o in via particolare con istruzioni specifiche, può emanare direttive per lo svolgimento della procedura e può stabilire che per talune categorie di operazioni o di atti sia necessaria la preliminare acquisizione del parere del comitato di sorveglianza e l'autorizzazione preventiva dello stesso ISVAP. I componenti degli organi della liquidazione sono personalmente responsabili dell'inosservanza delle prescrizioni dell'ISVAP. Esse sono comunque inopponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.
4. I commissari presentano semestralmente all'ISVAP una relazione tecnica sulla situazione contabile e patrimoniale dell'impresa e sull’andamento della liquidazione, accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. L’ISVAP fornisce alle autorità degli altri Stati membri le informazioni che siano richieste sullo svolgimento della procedura di liquidazione dell'impresa rispetto alla quale è l'autorità competente. I commissari informano periodicamente i creditori, secondo le modalità stabilite dall’ISVAP, con regolamento, sull'andamento della liquidazione.
5. L’esercizio dell’azione sociale di responsabilità e dell’azione dei creditori sociali contro i componenti dei cessati organi amministrativi e di controllo ed il direttore generale, dell’azione contro la società di revisione e l’attuario revisore, nonché dell'azione del creditore sociale contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, spetta ai commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell’ISVAP.
6. Ai commissari liquidatori e al comitato di sorveglianza si applica l'articolo 234, commi 8 e 9.
7. I commissari, previa autorizzazione dell’ISVAP e con il parere favorevole del comitato di sorveglianza, possono farsi coadiuvare nello svolgimento delle operazioni dalla CONSAP, previa convenzione approvata dal Ministro delle attività produttive, ovvero da terzi, ma sotto la propria responsabilità, con oneri a carico della liquidazione. In casi eccezionali, i commissari, previa autorizzazione dell’ISVAP, possono delegare a terzi il compimento di singoli atti.


Art. 251.
(Adempimenti iniziali)


1. I commissari liquidatori si insediano prendendo in consegna l'azienda dai precedenti organi di amministrazione o di liquidazione ordinaria con un sommario processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti e formano l'inventario.
Alle operazioni assiste almeno un componente del comitato di sorveglianza e può essere presente un rappresentante dell’ISVAP.
2. Si applica l'articolo 235, commi 2 e 4.


Art. 252.
(Accertamento del passivo)


1. Entro sessanta giorni dalla nomina i commissari comunicano a ciascun creditore, mediante consegna diretta, raccomandata con avviso di ricevimento o trasmissione per via telematica, le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture e i documenti dell’impresa. La comunicazione s’intende effettuata con riserva di eventuali contestazioni.
2. La comunicazione è effettuata all’ultimo indirizzo risultante agli atti dell’impresa. E' onere del creditore interessato, in caso di variazione, informare senza indugio i commissari. Nei confronti dei creditori irreperibili, o per i quali non vi sia prova dell’avvenuta ricezione all'ultimo indirizzo risultante agli atti dell'impresa, la comunicazione è effettuata presso la cancelleria del tribunale del luogo dove ha sede legale l’impresa mediante inserimento nel fascicolo relativo al deposito dello stato passivo. In tal caso la comunicazione può essere redatta in un unico documento.
3. L’informazione iniziale ai creditori che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in uno Stato membro diverso dalla Repubblica, comprese le pubbliche amministrazioni di tali Stati, avviene con le modalità indicate all'articolo 253.
4. L'ISVAP può stabilire ulteriori forme di pubblicità allo scopo di rendere nota la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di insinuazione al passivo da parte di coloro che non hanno ricevuto la comunicazione di cui al comma 1.
5. Entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, i creditori possono presentare o inviare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, i loro reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi. Negli stessi termini e modalità i creditori che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro, comprese le pubbliche amministrazioni, hanno diritto a presentare i loro reclami.
6. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale i creditori che non abbiano ricevuto la comunicazione prevista dai commi 1 e 3 possono chiedere ai commissari, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il riconoscimento dei propri crediti, presentando i documenti atti a provare l'esistenza, la specie e l'entità dei propri diritti. Con le stesse modalità e termini, salvo che l’ammissione non avvenga d’ufficio, i creditori che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro, comprese le pubbliche amministrazioni, inviano ai commissari copia dei documenti giustificativi di cui sono in possesso e indicano la natura del credito, la data in cui è sorto e il relativo importo. I medesimi creditori segnalano, inoltre, se diversi dagli assicurati e dagli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, gli eventuali privilegi e i beni che li garantiscono.
7. I commissari, trascorso il termine previsto dal comma precedente e non oltre i novanta giorni successivi, presentano all'ISVAP l'elenco dei creditori ammessi e delle somme riconosciute a ciascuno, indicandone i diritti e l’ordine di prelazione, e l’elenco di coloro cui è stato negato il riconoscimento delle pretese. E' accordato ai creditori, persone fisiche o giuridiche, che hanno residenza abituale, domicilio o la sede legale in un altro Stato membro, incluse le pubbliche amministrazioni, lo stesso trattamento e lo stesso grado di privilegio dei creditori italiani.
8. Nei medesimi termini previsti dal comma 7 i commissari depositano, dopo averne data comunicazione all’ISVAP, nella cancelleria del tribunale del luogo ove l’impresa ha sede legale, a disposizione degli aventi diritto, gli elenchi dei creditori ammessi con l’indicazione delle somme riconosciute e di coloro ai quali è stato negato il riconoscimento delle pretese.
9. Successivamente i commissari, con le stesse modalità di cui al comma 1, comunicano senza indugio a coloro ai quali è stato negato in tutto o in parte il riconoscimento delle pretese, la decisione presa nei loro riguardi. Dell’avvenuto deposito dello stato passivo è dato avviso tramite pubblicazione nel Bollettino.
10. Espletati gli adempimenti indicati nei commi 7 e 8, lo stato passivo diventa esecutivo.


Art. 253.
(Informazione iniziale ai creditori noti di altri Stati membri)


1. All'apertura della procedura di liquidazione i commissari informano per iscritto mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza indugio e individualmente, i creditori noti che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro.
2. L’avviso indica i termini da rispettare per ottenere il riconoscimento del credito e degli eventuali privilegi, gli effetti derivanti dal loro mancato rispetto, i soggetti legittimati a ricevere la richiesta di insinuazione dei crediti, ove tale adempimento sia dovuto, i termini e le modalità di presentazione dei reclami previsti dall’articolo 252, comma 5, e delle opposizioni previste dall’articolo 254, comma 1. L’avviso indica, inoltre, che i creditori privilegiati o assistiti da una garanzia reale devono insinuare il credito. Per i crediti di assicurazione la comunicazione indica, altresì, gli effetti della liquidazione sui contratti ed in particolare la data dalla quale i contratti cessano di produrre i loro effetti, nonché i diritti e gli obblighi dell’assicurato rispetto al contratto medesimo.
3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate in lingua italiana e recano un’intestazione in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea volta a chiarire la natura e lo scopo delle comunicazioni stesse.
4. Per i soggetti di cui al comma 1 i termini indicati dagli articoli 252, comma 5, e 254, comma 1, sono raddoppiati. Il termine indicato nell’articolo 252, comma 6, decorre dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea prevista dall’articolo 247, comma 1.
5. L'ISVAP determina, con regolamento, il contenuto, la lingua e lo schema dei formulari da adottare per l'informazione dei creditori.


Art. 254.
(Opposizione allo stato passivo ed impugnazione dei crediti ammessi)


1. Possono proporre opposizione allo stato passivo, i creditori esclusi o ammessi con riserva, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall’articolo 252, comma 9.
2. L’opposizione è disciplinata dagli articoli 98, 99 e 100 della legge fallimentare.


Art. 255.
(Appello)


1. Contro la sentenza del tribunale che decide sulle cause di opposizione può essere proposto appello, anche dai commissari, entro il termine di quindici giorni dalla data di notificazione della stessa, osservandosi per il giudizio di appello le disposizioni previste dalla legge fallimentare e dal codice di procedura civile.


Art. 256.
(Insinuazioni tardive)


1. Dopo il deposito dello stato passivo e fino a quando non siano esauriti tutti i riparti, i creditori e i titolari di diritti reali sui beni in possesso dell’impresa, che non abbiano ricevuto la comunicazione ai sensi dell’articolo 252, comma 1, e non risultino inclusi nello stato passivo, possono chiedere di far valere i loro diritti secondo quanto previsto dagli articoli 98, 99 e 100 della legge fallimentare.
2. Tali soggetti sopportano le spese conseguenti al ritardo della domanda, salvo che il ritardo stesso non sia ad essi imputabile. Si applica il disposto dell’articolo 260, comma 5.


Art. 257.
(Liquidazione dell’attivo)


1. I commissari hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare l’attivo, salve le limitazioni stabilite dall’autorità che vigila sulla liquidazione. Per gli atti previsti dall’articolo 35 della legge fallimentare, in deroga a quanto disposto dall’articolo 206, comma 2, della medesima, i commissari acquisiscono preventivamente il parere del comitato di sorveglianza e provvedono nel rispetto delle direttive che sono stabilite dall’ISVAP in via generale con regolamento o che sono prescritte in via particolare con istruzioni specifiche.
2. I commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'ISVAP, possono cedere le attività e le passività, l'azienda, rami d'azienda, nonché beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. La cessione può avvenire in qualsiasi stadio della procedura, anche prima del deposito dello stato passivo. Il cessionario risponde comunque delle sole passività risultanti dall’atto di cessione.
3. I commissari possono trasferire il portafoglio, nella sua totalità o per singoli rami e senza che il trasferimento sia causa di scioglimento dei contratti di assicurazione ceduti, ad altra impresa che disponga di adeguate risorse patrimoniali entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione mediante convenzione approvata dall'ISVAP e pubblicata nel Bollettino. I rischi sono assunti dall’impresa cessionaria alla scadenza del termine di sessanta giorni.
4. Per tutto il periodo di tempo relativo ai premi pagati i contratti di assicurazione in corso non possono essere disdettati dall’impresa cessionaria a pena di nullità della disdetta.
5. Anche ai fini dell'eventuale esecuzione di riparti agli aventi diritto, i commissari possono contrarre mutui, effettuare altre operazioni finanziarie passive e costituire in garanzia attività aziendali, secondo le prescrizioni e le cautele disposte dal comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'ISVAP.


Art. 258.
(Trattamento dei crediti derivanti da contratti di assicurazione o da contratti di riassicurazione) (1)


1. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni, che alla data del provvedimento di liquidazione coatta risultano iscritti nell'apposito registro, sono riservati in via prioritaria al soddisfacimento delle obbligazioni derivanti dai contratti ai quali essi si riferiscono.
2. Dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione, o dalla notifica all'impresa o di riassicurazione (2) se anteriore, la composizione degli attivi indicati nel registro ed il registro medesimo non possono essere modificati dai commissari, ad eccezione della correzione di meri errori materiali, senza l'autorizzazione dell'ISVAP. I commissari includono nel registro, in deroga al vincolo di immodificabilità, i proventi finanziari maturati sugli attivi, nonché l'importo dei premi incassati nel periodo compreso fra l'apertura della liquidazione e il pagamento dei crediti di assicurazione e di riassicurazione (3) o, nel caso di trasferimento del portafoglio, fino alla data del trasferimento stesso. Se il ricavato della liquidazione degli attivi è inferiore alla valutazione indicata nel registro, i commissari sono tenuti a darne giustificazione all'ISVAP.
3. Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita si soddisfano con priorità rispetto agli altri titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di liquidazione, ancorché assistiti da privilegio o ipoteca:
a) gli aventi diritto ai capitali o indennizzi per polizze scadute o sinistrate entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione e gli aventi diritto a rendite maturate entro lo stesso termine;
b) i titolari di crediti derivanti da operazioni di capitalizzazione;
c) gli aventi diritto alle somme dovute per riscatti;
d) i titolari dei contratti in corso alla data di cui alla lettera a), in proporzione dell’ammontare delle riserve matematiche;
e) i titolari dei contratti che non prevedono la costituzione di riserve matematiche, proporzionalmente alla frazione di premio corrispondente al rischio non corso.
Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita risultano insufficienti per soddisfare i crediti indicati in precedenza, quelli di cui alle lettere a), b), c), e d) sono preferiti ai crediti di cui alla lettera e).
4. Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami danni si soddisfano, con priorità rispetto agli altri titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di liquidazione, ancorché assistiti da privilegio o ipoteca:
a) gli aventi diritto a capitali o indennizzi per sinistri verificatisi entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione;
b) i titolari dei contratti in corso alla data di cui alla lettera a), in proporzione alla frazione del premio corrispondente al rischio non ancora corso. Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami danni risultano insufficienti per soddisfare tutti i crediti indicati in precedenza, quelli di cui alla lettera a) sono preferiti ai crediti di cui alla lettera b).
5. Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti risultano insufficienti per soddisfare tutti i crediti indicati nel comma 4, si applicano le disposizioni previste dal capo I del titolo XVII.
6. Al pagamento dei crediti di cui ai commi 3 e 4 va anteposto il pagamento delle spese di cui all’articolo 111, primo comma, numero 1, della legge fallimentare. Le medesime spese gravano proporzionalmente sulle attività di ogni specie ancorché assistite da privilegio o ipoteca.
6 bis. In caso di liquidazione coatta amministrativa dell’impresa di riassicurazione, gli impegni derivanti dai contratti conclusi da una succursale o in regime di libera prestazione di servizi sono adempiuti alla stregua degli impegni derivanti dagli altri contratti di riassicurazione. (4)



(1) Questa rubrica è stata così sostituita dall’art. 21, comma 2, del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.
(2) Le parole: “di assicurazione o di riassicurazione” sono state inserite dall’art. 21, comma 3, lett. a), del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.
(3) Le parole: “e di riassicurazione” sono state inserite dall’art. 21, comma 3, lett. b), del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.
(4) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 21, comma 3, lett. b), del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.


Art. 259.
(Ulteriori disposizioni per il trattamento dei crediti derivanti da contratti di riassicurazione) (1)


1. In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato si applica l’articolo 1930 del codice civile.
2. In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa del riassicuratore o del riassicurato si applica l’articolo 1931 del codice civile.



(1) Questa rubrica è stata così sostituita dall’art. 21, comma 4, del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.


Art. 260.
(Ripartizione dell’attivo)


1. I commissari procedono, secondo l’ordine stabilito dall’articolo 111 della legge fallimentare, alla ripartizione dell'attivo liquidato. Le indennità e i rimborsi spettanti agli organi della procedura di amministrazione straordinaria e ai commissari della gestione provvisoria che abbiano preceduto la liquidazione coatta amministrativa sono equiparate alle spese indicate nell'articolo 111, primo comma, numero 1, della legge fallimentare.
2. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell’ISVAP, possono distribuire acconti o eseguire riparti parziali, sia a favore di tutti gli aventi diritto sia a favore di talune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività.
3. Nell’effettuare i riparti, i commissari, in presenza di pretese di creditori o di altri interessati per le quali non sia stata definita l’ammissione allo stato passivo, accantonano le somme corrispondenti ai riparti non effettuati a favore di ciascuno di detti soggetti, al fine della distribuzione agli stessi nel caso di riconoscimento dei diritti o, in caso contrario, della loro liberazione a favore degli altri aventi diritto.
4. Nei casi previsti dal comma 3, i commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'ISVAP, possono acquisire idonee garanzie in sostituzione degli accantonamenti.
5. La presentazione oltre i termini dei reclami e delle domande previste dall'articolo 252, commi 5 e 6, fa concorrere solo agli eventuali riparti successivi, nei limiti in cui le pretese sono accolte dai commissari o, dopo il deposito dello stato passivo, dal giudice in sede di opposizione.
6. Coloro che hanno proposto insinuazione tardiva, ai sensi dell’articolo 256, concorrono solo ai riparti eseguiti dopo la presentazione del ricorso.


Art. 261.
(Adempimenti finali)


1. Liquidato l’attivo e prima dell’ultimo riparto ai creditori, i commissari sottopongono il bilancio finale di liquidazione, il rendiconto finanziario e il piano di riparto, accompagnati da una relazione propria e da quella del comitato di sorveglianza, all’ISVAP, che ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale.
2. Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione nel Bollettino.
L’ISVAP può stabilire forme integrative di pubblicità.
3. Nel termine di venti giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino, gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale. Si applicano le disposizioni dell’articolo 254, commi 1 e 2.
4. Decorso il termine indicato senza che siano state proposte contestazioni ovvero definite queste ultime con sentenza passata in giudicato, i commissari liquidatori provvedono al riparto finale in conformità di quanto previsto dall’articolo 260.
5. Le somme che non possono essere distribuite vengono depositate nei modi stabiliti dall’ISVAP per il successivo versamento agli aventi diritto, fatta salva la facoltà prevista dall'articolo 260, comma 4.
6. Si applicano le disposizioni del codice civile in materia di liquidazione delle società di capitali relative alla cancellazione della società e al deposito dei libri sociali.
7. La pendenza di ricorsi e giudizi, ivi compreso quello di accertamento dello stato di insolvenza, non preclude l’effettuazione degli adempimenti finali previsti ai commi da 1 a 6 e la chiusura della procedura di liquidazione coatta amministrativa. Tale chiusura è subordinata all'esecuzione di accantonamenti o all’acquisizione di garanzie ai sensi dell’articolo 260, commi 3 e 4.
8. Successivamente alla chiusura della procedura di liquidazione coatta, i commissari liquidatori mantengono la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi dei giudizi in corso. Ai commissari liquidatori, nello svolgimento delle attività connesse ai giudizi, si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 233, il comma 8 dell'articolo 234 ed i commi 1, 3 e 7 dell'articolo 250.
9. Nei casi di cessione ai sensi dell'articolo 257, commi 2 e 3, i commissari sono estromessi, su propria istanza, dai giudizi relativi ai rapporti oggetto della cessione nei quali sia subentrato il cessionario.


Art. 262.
(Concordato)


1. In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione coatta, i commissari, con il parere del comitato di sorveglianza, ovvero l’impresa ai sensi dell’articolo 152, secondo comma, della legge fallimentare, con il parere degli organi liquidatori, possono proporre un concordato al tribunale del luogo dove l’impresa ha la sede legale. La proposta di concordato è autorizzata dall’ISVAP.
2. La proposta di concordato indica la percentuale offerta ai creditori chirografari, il tempo del pagamento e le eventuali garanzie.
3. La proposta di concordato e il parere degli organi liquidatori sono depositati nella cancelleria del tribunale. L’ISVAP può stabilire altre forme di pubblicità.
4. Entro trenta giorni dal deposito, gli interessati possono proporre opposizione con ricorso depositato nella cancelleria, che viene comunicato ai commissari. In assenza di opposizioni il concordato diventa esecutivo.
5. In caso di opposizione il tribunale decide con sentenza in camera di consiglio sulla proposta di concordato, tenendo conto del parere reso dall’ISVAP. La sentenza è pubblicata mediante deposito in cancelleria e nelle altre forme stabilite dal tribunale.
Del deposito viene data comunicazione ai commissari e agli opponenti con biglietto di cancelleria. Si applica l’articolo 254.
6. Durante la procedura di concordato i commissari possono procedere a parziali distribuzioni dell'attivo ai sensi dell'articolo 260.
7. Alla proposta di concordato e all’intervento nella procedura in qualità di assuntore del concordato medesimo è legittimata, previa autorizzazione del Ministro delle attività produttive, la CONSAP.


Art. 263.
(Esecuzione del concordato e chiusura della procedura)


1. I commissari, con l’assistenza del comitato di sorveglianza, sovrintendono all’esecuzione del concordato secondo le direttive che sono stabilite dall’ISVAP in via generale con regolamento o che sono prescritte in via particolare con istruzioni specifiche.
2. Eseguito il concordato, i commissari convocano l'assemblea dei soci perché sia deliberata la modifica dell'oggetto sociale in relazione alla revoca dell'autorizzazione all’attività assicurativa o riassicurativa. Nel caso in cui non abbia luogo la modifica dell'oggetto sociale, i commissari procedono agli adempimenti per la cancellazione della società e il deposito dei libri sociali previsti dalle disposizioni del codice civile in materia di scioglimento e liquidazione delle società di capitali.
3. Si applica l’articolo 215 della legge fallimentare.


Art. 264.
(Imprese di assicurazione di Stati terzi e imprese di riassicurazione estere)


1. Se un’impresa di assicurazione, che ha sede legale in uno Stato terzo, ha insediato una succursale nel territorio della Repubblica, la liquidazione coatta è disposta nei confronti della sede italiana. Si applica l’articolo 240, comma 3.
2. Se un’impresa di riassicurazione, che ha sede legale (1) in uno Stato terzo, ha insediato una sede secondaria nel territorio della Repubblica, la liquidazione coatta è disposta nei confronti della sede italiana. Si applica l’articolo 240, comma 3.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente capo.



(1) Le parole “in uno Stato membro o” sono state soppresse dall’art. 21, comma 5, del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.



Art. 265.
(Liquidazione coatta di imprese non autorizzate)


1. Il Ministro delle attività produttive, su proposta dell’ISVAP, dispone la liquidazione coatta dell'impresa che esercita l'attività di assicurazione o di riassicurazione senza essere stata autorizzata.
2. Nel caso di assoluta mancanza di attività da liquidare l’ISVAP procede alla nomina dei commissari, solo previa motivata richiesta da parte dei creditori o di altri soggetti interessati che venga presentata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione. In tal caso i commissari possono chiedere all’ISVAP, dopo aver provveduto al deposito dello stato passivo, l’autorizzazione a chiudere la liquidazione senza ulteriori formalità.
3. Si osservano le disposizioni di cui all’articolo 213, secondo e terzo comma, della legge fallimentare.



CAPO V - RESPONSABILITÀ PER ILLECITO AMMINISTRATIVO DIPENDENTE DA REATO


Art. 266.
(Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato)


1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione ne dà comunicazione all’ISVAP. Nel corso del procedimento, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, viene sentito l’ISVAP, che ha facoltà di presentare relazioni scritte.
2. In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice dispone, anche d’ufficio, l’acquisizione dall’ISVAP di aggiornate informazioni sulla situazione dell’impresa, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo.
3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, decorsi i termini per la conversione delle sanzioni medesime, è trasmessa per l’esecuzione dall’autorità giudiziaria all’ISVAP. A tal fine l’ISVAP può proporre o adottare gli atti previsti dai capi II, III e IV, avendo presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti finalità di salvaguardia della stabilità e di tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
4. Le sanzioni interdittive indicate nell’articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, non possono essere applicate in via cautelare alle imprese di assicurazione o di riassicurazione. Alle medesime non si applica, altresì, l’articolo 15 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle sedi secondarie italiane di imprese di altri Stati membri o di Stati terzi.



CAPO VI - EFFETTI DELLE MISURE DI RISANAMENTO E DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE ADOTTATE DA ALTRI STATI MEMBRI


Art. 267.
(Rapporti di lavoro, contratti su beni immobili, navi e aeromobili, strumenti finanziari)


1. In caso di adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti dell'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, restano soggetti alla legge italiana:
a) i rapporti di lavoro con l'impresa di assicurazione sorti in Italia;
b) i contratti stipulati con l'impresa di assicurazione che danno diritto all'utilizzo o all'acquisto di un bene immobile situato nel territorio della Repubblica;
c) i diritti dell’impresa di assicurazione su un bene immobile, su una nave o su un aeromobile, che richiedono un'iscrizione in un pubblico registro italiano.
2. Agli atti a titolo oneroso, stipulati successivamente all’adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, per effetto dei quali l’impresa di assicurazione disponga di un bene immobile, di una nave o di un aeromobile soggetti all’iscrizione in pubblico registro ovvero di strumenti finanziari la cui esistenza o il cui trasferimento presuppongono l’iscrizione in un registro pubblico o l'immissione in un sistema di deposito accentrato, si applica la legge italiana se, rispettivamente, l'immobile è situato nel territorio della Repubblica, i pubblici registri della nave o dell'aeromobile ovvero il registro o il sistema di deposito accentrato degli strumenti finanziari sono disciplinati dalla legge italiana.


Art. 268.
(Diritti reali di terzi su beni situati nel territorio della Repubblica)


1. L’adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, non pregiudica i diritti reali di terzi su beni, mobili o immobili, siano essi beni determinati o universalità di beni indeterminati, di proprietà dell’impresa di assicurazione che si trovano nel territorio della Repubblica.
2. E’ assimilato ad un diritto reale il diritto, iscritto in pubblico registro e opponibile a terzi, che consenta di ottenere un diritto reale ai sensi del comma 1.
3. La disposizione di cui al comma 1 non osta alle azioni di nullità, annullamento o di inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori previste dalla legislazione dello Stato membro dell'impresa nei confronti della quale è stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione.


Art. 269.
(Diritti del venditore, in caso di riserva di proprietà, sul bene situato nel territorio della Repubblica)


1. L'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un’impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato e che ha stipulato un contratto preliminare di acquisto ovvero un contratto di acquisto con patto di riservato dominio di un bene, non pregiudica i diritti del venditore fondati sulla riserva di proprietà, allorché il bene si trovi, al momento dell’adozione del provvedimento o dell'apertura della procedura, nel territorio della Repubblica.
2. L’adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione da parte di un altro Stato membro nei confronti di un’impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato e che ha stipulato un contratto di cui al comma 1, la cui consegna si sia verificata prima dell’adozione dei provvedimenti stessi, non costituisce causa di scioglimento del contratto e non impedisce che l’acquirente ne acquisti la proprietà dietro pagamento o adempimento delle obbligazioni pattuite, qualora tale bene si trovi in tale momento nel territorio della Repubblica.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non ostano alle azioni di nullità, di annullamento o di inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori previste dalla legislazione dello Stato membro dell'impresa nei confronti della quale è stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione.


Art. 270.
(Diritto alla compensazione nei rapporti con l'impresa di assicurazione)


1. L'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un’impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, non pregiudica il diritto del creditore di invocare la compensazione nei rapporti con l’impresa di assicurazione secondo quanto previsto dall’articolo 56 della legge fallimentare.
2. La disposizione di cui al comma 1 non osta alle azioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori previste dalla legislazione dello Stato membro dell'impresa nei confronti della quale è stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione.


Art. 271.
(Operazioni effettuate in mercati regolamentati italiani)


1. Fermo quanto disposto dall'articolo 268, in caso di adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un’impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, restano soggetti alla legge italiana i diritti e gli obblighi, nei confronti dell'impresa di assicurazione, relativi alle operazioni di compensazione e novazione, al riacquisto ed alle cessioni con patto di riacquisto, nonché ad ogni altra operazione effettuata in mercati regolamentati di strumenti finanziari autorizzati in Italia in conformità al testo unico dell’intermediazione finanziaria, compresa la possibilità di esperire le azioni di nullità, di annullamento o di inopponibilità dei pagamenti o delle transazioni, pregiudizievoli per la massa dei creditori.


Art. 272.
(Condizione di proponibilità delle azioni relative agli atti pregiudizievoli)


1. L'azione di annullamento, di nullità o di inopponibilità, fondata su disposizioni previste dalla legislazione dello Stato membro nel quale ha sede legale l’impresa di assicurazione nei confronti della quale è stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione, è improponibile o improcedibile nei confronti di chi, avendo beneficiato dell'atto pregiudizievole per la massa dei creditori, prova che tale atto è soggetto alla legge di uno Stato membro diverso da quello dove ha sede legale l'impresa e che la legge applicabile alla fattispecie non consente di impugnare l'atto con alcun mezzo.


Art. 273.
(Cause pendenti relative allo spoglio di beni dell'impresa di assicurazione)


1. Gli effetti di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, adottati da un altro Stato membro nei confronti di un’impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, su un giudizio pendente in Italia relativo alla rivendica di beni, nonché di diritti sugli stessi, dell'impresa di assicurazione sono regolati dalla legge italiana.


Art. 274.
(Riconoscimento e poteri dei commissari e dei liquidatori)


1. I commissari o i liquidatori, nominati dall'autorità dello Stato membro nel quale ha sede legale l’impresa di assicurazione assoggettata ad un provvedimento di risanamento o ad una procedura di liquidazione, che intendano agire nel territorio della Repubblica, per l’esercizio delle relative funzioni, sono tenuti a documentare la nomina con la presentazione di una copia, conforme all’originale, rilasciata dall’autorità che ha emesso il provvedimento o mediante qualsiasi altra certificazione resa dalla competente autorità dello stesso Stato. Ai medesimi commissari o ai liquidatori può essere richiesta una traduzione nella lingua italiana della documentazione di cui al presente comma.
2. Possono essere designati, in base alla legge dello Stato membro di origine dell’impresa di assicurazione, persone incaricate di assistere o, all’occorrenza, di rappresentare i commissari o i liquidatori nello svolgimento dei compiti derivanti dal provvedimento di risanamento o della procedura di liquidazione nel territorio della Repubblica con particolare riferimento ai rapporti con i creditori italiani.
3. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, i commissari e i liquidatori esercitano nel territorio della Repubblica gli stessi poteri che hanno il diritto di esercitare nello Stato membro di origine dell’impresa di assicurazione, ma non possono svolgere compiti riservati alla forza pubblica o funzioni attribuite alla magistratura.
4. I commissari e i liquidatori nominati dall'autorità dello Stato membro di origine dell’impresa di assicurazione sono tenuti, nell’esercizio delle loro funzioni nel territorio della Repubblica, al rispetto della legge italiana in particolare per quanto attiene alle modalità di realizzazione degli attivi e alla disciplina dei rapporti di lavoro subordinato con particolare riguardo all’informazione dei dipendenti. I commissari o i liquidatori nominati dall'autorità dello Stato membro di origine dell'impresa di assicurazione, nonché ogni altro soggetto autorizzato dalle medesime autorità, possono chiedere, fermi restando eventuali specifici obblighi di pubblicità previsti dalla legge italiana, che un provvedimento di risanamento o la decisione di apertura di una procedura di liquidazione sia annotata nei registri immobiliari, nel registro delle imprese o in altro pubblico registro italiano.


CAPO VII - DISPOSIZIONI SUL RISANAMENTO E SULLA LIQUIDAZIONE NEL GRUPPO ASSICURATIVO


Art. 275.
(Amministrazione straordinaria della capogruppo assicurativa)


1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo di un gruppo assicurativo si applicano le norme del capo II del presente titolo.
2. L'amministrazione straordinaria della capogruppo, oltre che nei casi previsti dall'articolo 231, può essere disposta quando:
a) risultino gravi inadempienze nell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento per l'esecuzione delle istruzioni di vigilanza impartite dall'ISVAP;
b) una delle società del gruppo assicurativo sia stata sottoposta alla procedura del fallimento, del concordato preventivo, della liquidazione coatta amministrativa, dell'amministrazione straordinaria ovvero ad altra analoga procedura prevista da leggi speciali o dalla legislazione di altri Stati membri, nonché quando sia stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione e possa essere alterato in modo grave l'equilibrio finanziario o gestionale del gruppo.
3. L'amministrazione straordinaria della capogruppo dura un anno dalla data di emanazione del decreto del Ministro delle attività produttive, salvo che sia prescritto un termine più breve dal provvedimento medesimo o che ne sia disposta la chiusura anticipata. In casi eccezionali la procedura può essere prorogata per un periodo non superiore ad un anno.
4. I commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell'ISVAP, possono revocare o sostituire, anche in parte, gli amministratori delle società del gruppo al fine di realizzare i mutamenti degli indirizzi gestionali che si rendano necessari. I nuovi amministratori restano in carica al massimo sino al termine dell'amministrazione straordinaria della capogruppo. Gli amministratori revocati hanno titolo esclusivamente ad un indennizzo corrispondente ai compensi ordinari ad essi spettanti per la durata residua del mandato ma, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.
5. I commissari straordinari possono richiedere, previa autorizzazione dell'ISVAP sentiti i cessati amministratori della società, l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza delle società appartenenti al gruppo.
6. I commissari straordinari possono richiedere alle società del gruppo i dati, le informazioni e ogni altro elemento utile per adempiere al proprio mandato.


Art. 276.
(Liquidazione coatta amministrativa della capogruppo assicurativa)


1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo di un gruppo assicurativo si applicano le norme del capo IV del presente titolo.
2. La liquidazione coatta amministrativa della capogruppo, oltre che nei casi previsti dall'articolo 245, può essere disposta quando le inadempienze nell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento per l'esecuzione delle istruzioni di vigilanza impartite dall'ISVAP siano di eccezionale gravità.
3. I commissari liquidatori depositano annualmente nel registro delle imprese una relazione sulla situazione contabile e sull'andamento della liquidazione, corredata da notizie sia sullo svolgimento delle procedure cui sono sottoposte altre società del gruppo sia sugli eventuali interventi a tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. La relazione è accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. L'ISVAP può prescrivere speciali forme di pubblicità per rendere noto l'avvenuto deposito della relazione.
4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 275, commi 5 e 6.
5. Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete ai commissari l'esperimento dell'azione revocatoria prevista dall'articolo 67 della legge fallimentare nei confronti delle altre società del gruppo. L'azione può essere esperita per gli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma dell'articolo 67 della legge fallimentare, che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta, e per gli atti indicati al numero 4) e dal secondo comma dello stesso articolo, che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori.


Art. 277.
(Amministrazione straordinaria delle società del gruppo assicurativo)


1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, alle società del gruppo si applicano, ove ne ricorrono i presupposti, le norme del capo II del presente titolo. L'amministrazione straordinaria può essere richiesta all'ISVAP anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo.
2. Quando presso società del gruppo sia stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione, la procedura si converte in amministrazione straordinaria.
Il tribunale competente, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura di amministrazione straordinaria e ordina la trasmissione degli atti all'ISVAP. Gli organi della cessata procedura e quelli dell'amministrazione straordinaria provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dall'ISVAP. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.
3. Quando le società del gruppo da sottoporre all'amministrazione straordinaria siano soggette a vigilanza, il relativo provvedimento è adottato sentita l'autorità che esercita la vigilanza, alla quale, in caso di urgenza, potrà essere fissato un termine per la formulazione del parere.
4. La durata dell'amministrazione straordinaria delle società del gruppo è indipendente da quella della procedura cui è sottoposta la capogruppo.


Art. 278.
(Liquidazione coatta amministrativa delle società del gruppo assicurativo)


1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, alle società del gruppo si applicano, qualora ne sia stato accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, le norme del capo IV del presente titolo. Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione resta ferma comunque la disciplina del capo IV. La liquidazione coatta può essere richiesta all'ISVAP anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo.
2. Quando presso società del gruppo siano in corso il fallimento, la liquidazione coatta o altre procedure concorsuali, queste si convertono nella liquidazione coatta disciplinata dal presente articolo. Fermo restando l'accertamento dello stato di insolvenza già operato, il tribunale competente, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura di liquidazione prevista dal presente articolo e ordina la trasmissione degli atti all'ISVAP. Gli organi della cessata procedura e quelli della liquidazione provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dall'ISVAP. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.
3. Ai commissari liquidatori sono attribuiti i poteri previsti dall'articolo 276, comma 5.


Art. 279.
(Procedure proprie delle singole società del gruppo assicurativo)


1. Quando la capogruppo non sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, le società del gruppo sono soggette alle procedure previste dalle norme di legge a esse applicabili. Dei relativi provvedimenti viene data comunicazione all'ISVAP a cura dell'autorità amministrativa o giudiziaria che li ha emessi. Le autorità amministrative o giudiziarie che vigilano sulle procedure informano l'ISVAP di ogni circostanza, emersa nello svolgimento delle medesime, rilevante ai fini della vigilanza sul gruppo assicurativo.
2. In deroga al comma 1, la società del gruppo non è soggetta alla procedura ad essa altrimenti applicabile e, se avviata, viene convertita in amministrazione straordinaria o liquidazione coatta, se essa svolge funzioni strumentali essenziali per conto dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione capogruppo. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 277 e 278.


Art. 280.
(Disposizioni comuni agli organi delle procedure)


1. Fermo quanto disposto dagli articoli 233 e 246, le medesime persone possono essere nominate negli organi dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa di società appartenenti allo stesso gruppo, quando ciò sia ritenuto utile per agevolare lo svolgimento delle procedure.
2. Il commissario che in una determinata operazione ha un interesse in conflitto con quello della società, a cagione della qualità di commissario di altra società del gruppo, ne dà notizia agli altri commissari, ove esistano, nonché al comitato di sorveglianza e all'ISVAP. In caso di omissione, a detta comunicazione sono tenuti i membri del comitato di sorveglianza che siano a conoscenza della situazione di conflitto. Il comitato di sorveglianza può prescrivere speciali cautele e formulare indicazioni in merito all'operazione, dell'inosservanza delle quali i commissari sono personalmente responsabili. Ferma la facoltà di revocare e sostituire i componenti gli organi delle procedure, l'ISVAP può impartire direttive o disporre, ove del caso, la nomina di un commissario per compiere determinati atti.
3. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti del comitato di sorveglianza sono determinate dall'ISVAP in base ai criteri dallo stesso stabiliti e sono a carico delle società. Le indennità sono determinate valutando in modo complessivo le prestazioni connesse alle cariche eventualmente ricoperte in altre procedure nel gruppo.


Art. 281.
(Disposizioni comuni sulla competenza giurisdizionale)


1. Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per l'azione revocatoria prevista dall'articolo 276, comma 5, nonché per tutte le controversie fra le società del gruppo è competente il tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale la capogruppo.
2. Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per i ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi concernenti o comunque connessi alle procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa della capogruppo e delle società del gruppo è competente il tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede a Roma.


Art. 282.
(Gruppi e società non iscritte all'albo)


1. Le disposizioni degli articoli di cui al presente capo si applicano anche nei confronti dei gruppi e delle società per i quali, pur non essendo intervenuta l'iscrizione, ricorrano le condizioni per l'inserimento nell'albo dei gruppi assicurativi.


TITOLO XVII - SISTEMI DI INDENNIZZO


CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI SUL SISTEMA DI INDENNIZZO DEI DANNI DERIVANTI DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI


Art. 283.
(Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica)


1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui:
a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;
c) il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;
d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria;
d bis) il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica da uno Stato di cui all'art. 1, comma 1, lettera bbb), e nel periodo indicato all'art. 1, comma 1, lettera fff), numero 4 bis, lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione; (1)
d ter) il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo. (1)
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. (2) In caso di danni gravi alla persona, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all'importo di euro 500, per la parte eccedente tale ammontare. (2) Nei casi di cui al comma 1, lettere b), d bis) e d ter) il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, nonché per i danni alle cose. (2) Nel caso di cui al comma 1, lettera c), il risarcimento è dovuto, per i danni alla persona, nonché per i danni alle cose. Nel caso di cui al comma 1, lettera d), il risarcimento è dovuto, limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che sono trasportati contro la propria volontà ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale, sia per i danni alla persona sia per i danni a cose.
3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), il danno è risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti, per ogni persona danneggiata e per ogni sinistro, nel regolamento di cui all'art. 128 relativamente alle autovetture ad uso privato. La percentuale di inabilità permanente, la qualifica di convivente a carico e la percentuale di reddito del danneggiato da calcolare a favore di ciascuno dei conviventi a carico sono determinate in base alle norme del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
4. Nei casi previsti dal comma 1, lettere b), c), d), d bis) e d ter), (3) il danno è risarcito nei limiti dei massimali indicati nel regolamento di cui all'art. 128 per i veicoli o i natanti della categoria cui appartiene il mezzo che ha causato il danno.
5. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è surrogato, per l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato, del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta, beneficiando dello stesso trattamento previsto per i crediti di assicurazione indicati all'art. 258, comma 4, lettera a). L'impresa di assicurazione che ha provveduto alla liquidazione del danno, ai sensi dell'art. 150, ha diritto di regresso nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada in caso di liquidazione coatta dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile.



(1) Questa lettera è stata aggiunta dall’art. 1, comma9, lett. a), del D.L.vo 06 novembre 2007, n. 198.
(2) Questo periodo è stato così sostituito dall’art. 1, comma9, lett. b), del D.L.vo 06 novembre 2007, n. 198.
(3) Le parole. “e d)” sono state così sostituite dalle attuali: “, d), d bis) e d ter)” dall’art. 1, comma 9, lett. c) del D.L.vo 06 novembre 2007, n. 198.



Art. 284.
(Sinistri verificatisi in altro Stato membro)


1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è tenuto altresì a risarcire i sinistri causati sul territorio di un altro Stato membro da veicoli ivi immatricolati che siano assicurati presso un’impresa con sede legale in Italia operante in tale altro Stato in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente. Si applica l’articolo 283, comma 5.
2. Il Ministro delle attività produttive autorizza, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la CONSAP a sottoscrivere le convenzioni con i fondi di garanzia degli altri Stati membri concernenti il risarcimento dei sinistri di cui al comma 1.


Art. 285.
( Fondo di garanzia per le vittime della strada)


1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è amministrato, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, dalla CONSAP con l’assistenza di un apposito comitato.
2. Il Ministro delle attività produttive disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, nonché la composizione del comitato di cui al comma 1.
3. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare annualmente alla CONSAP, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, un contributo commisurato al premio incassato per ciascun contratto stipulato in adempimento dell’obbligo di assicurazione.
4. Il regolamento di cui al comma 2 determina la misura del contributo, nel limite massimo del quattro per cento del premio imponibile, tenuto conto dei risultati della liquidazione dei danni che sono determinati nel rendiconto annualmente predisposto dal comitato di gestione del fondo.


CAPO II - LIQUIDAZIONE DEI DANNI A CURA DELL’IMPRESA DESIGNATA


Art. 286.
(Liquidazione dei danni a cura dell'impresa designata)


1. La liquidazione dei danni per i sinistri di cui all'art. 283, comma 1, lettere a), b), c), d), d bis) e d ter), (1) è effettuata a cura di un'impresa designata dall'ISVAP secondo quanto previsto nel regolamento adottato dal Ministro delle attività produttive. L'impresa provvede alla liquidazione dei danni anche per i sinistri verificatisi oltre la scadenza del periodo assegnato e fino alla data indicata nel provvedimento che designi altra impresa.
2. Le somme anticipate dalle imprese designate, comprese le spese ed al netto delle somme recuperate ai sensi dell'art. 292, sono rimborsate dalla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, secondo le convenzioni, stipulate fra le imprese e il Fondo di garanzia per le vittime della strada, soggette all'approvazione del Ministro delle attività produttive su proposta dell'ISVAP.
3. Le imprese designate sono sottoposte, per l'attività oggetto delle convenzioni, alle direttive per il regolare svolgimento delle operazioni di liquidazione dei danni emanate in via generale o particolare dalla CONSAP.



(1) Le parole: “e d)” sono state così sostituite dalle attuali: “, d), d bis) e d ter)”, dall’art. 1, comma 10, del D.L.vo 06 novembre 2007, n. 198.


Art. 287.
(Esercizio dell'azione di risarcimento)


1. Nelle ipotesi previste dall'art. 283, comma 1, lettere a), b), d, d bis) e d ter), (1) l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all'impresa designata ed alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada. Nell'ipotesi prevista dall'art. 283, comma 1, lettera c), l'azione per il risarcimento dei danni può essere proposta solo dopo che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno.
2. Il danneggiato che, nell'ipotesi prevista dall'art. 283, comma 1, lettera a), abbia fatto richiesta all'impresa designata ed alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, non è tenuto a rinnovare la domanda qualora successivamente venga identificata l'impresa di assicurazione del responsabile.
3. L'azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata esclusivamente nei confronti dell'impresa designata. La CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, può tuttavia intervenire nel processo, anche in grado di appello.
4. Nei casi previsti dall'art. 283, comma 1, lettere b), d bis) e d ter), deve essere convenuto in giudizio anche il responsabile del danno. (2)
5. Nel giudizio promosso ai sensi dell'art. 283, comma 1, lettera c), deve essere convenuto in giudizio anche il commissario liquidatore dell'impresa di assicurazione.



(1) Le parole: “e d)” sono state così sostituite dalle attuali, “), d bis) e d ter)”, dall’art. 1, comma 11, lett. a), del D.L.vo 06 novembre 2007, n. 198.
(2) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 1, comma 11, lett. b), del D.L.vo 06 novembre 2007, n. 198.



Art. 288.
(Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada)


1. Gli assicurati con imprese che esercitano i rami di responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti e che siano poste in liquidazione coatta possono far valere, nei limiti delle somme indicate dall'articolo 283, comma 4, i diritti derivanti dal contratto nei confronti della CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada, agendo nei confronti dell’impresa designata per il territorio in cui è avvenuto il sinistro.


Art. 289.
(Effetti della liquidazione coatta sulle sentenze passate in giudicato e sui giudizi pendenti)


1. Le sentenze ottenute dal danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione sono opponibili, se passate in giudicato prima che sia stato pubblicato il decreto di liquidazione coatta, all’impresa designata per il risarcimento dei danni entro i limiti fissati dall'articolo 283, comma 4.
2. Se il decreto di liquidazione coatta interviene prima della formazione del giudicato, il processo prosegue, nei confronti del commissario liquidatore e dell'impresa designata, decorsi sei mesi dalla pubblicazione del decreto di liquidazione coatta. In ogni caso le pronunce sono opponibili, entro i limiti di risarcibilità fissati dall'articolo 283, comma 4, nei confronti dell’impresa designata.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche per le ordinanze ottenute dal danneggiato che versi in stato di bisogno.


Art. 290.
(Prescrizione dell'azione)


1. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa designata, nei casi previsti dall'art. 283, comma 1, lettere a), b), d, d bis) e d ter), (1) è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.
2. L'azione che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa designata, nel caso previsto dall'art. 283, comma 1, lettera c), è proponibile fino a che non sia prescritta l'azione nei confronti dell'impresa posta in liquidazione coatta.



(1) Le parole: “e d)”, sono state così sostituite dalle attuali: “, d), d bis) e d ter)”, dall’art. 1, comma 12, del D.L.vo 06 novembre 2007, n. 198.


Art. 291.
(Pluralità di danneggiati e supero del massimale)


1. Qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro ed il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell’impresa designata sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza del limite di risarcibilità rispettivamente indicato dai commi 3 o 4 dell'articolo 283.
2. L’impresa designata che, decorsi trenta giorni dall’incidente e ignorando l’esistenza di altre persone danneggiate, pur avendone ricercata l’identificazione con la normale diligenza, ha pagato ad alcuna di esse una somma superiore alla quota spettante, risponde verso le altre persone danneggiate nei limiti dell’eccedenza della somma assicurata rispetto alla somma versata.
3. Nel caso di cui al comma 2, le altre persone danneggiate, il cui credito rimanesse insoddisfatto, hanno diritto di ripetere, da chi abbia ricevuto il risarcimento dall’impresa di assicurazione, quanto sarebbe loro spettato in applicazione del comma 1.
4. Nei giudizi promossi fra l’impresa di assicurazione designata e le persone danneggiate sussiste litisconsorzio necessario, applicandosi l’articolo 102 del codice di procedura civile. L’impresa di assicurazione designata può effettuare il deposito di una somma, nei limiti del massimale, con effetto liberatorio nei confronti di tutte le persone aventi diritto al risarcimento, se il deposito è irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati.


Art. 292.
(Diritto di regresso e di surroga dell'impresa designata)


1. L'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall'art. 283, comma 1, lettere a) b), d), d bis) e d ter), (1) ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese.
2. Nel caso previsto dall'art. 283, comma 1, lettera c), l'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno è surrogata, per l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi.



(1) Le parole: “e d)”, sono state così sostituite dalle attuali: “, d), d bis) e d ter)”, dall’art. 1, comma 13, del D.L.vo 06 novembre 2007, n. 198.



CAPO III - LIQUIDAZIONE DEI DANNI A CURA DEL COMMISSARIO DELL’IMPRESA IN LIQUIDAZIONE COATTA


Art. 293.
( Liquidazione dei danni a cura del commissario dell'impresa in liquidazione coatta)


1. Il commissario dell'impresa in liquidazione può essere autorizzato, nel decreto che dispone la liquidazione coatta, a procedere, anche per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada ed in deroga all’articolo 286, comma 1, alla liquidazione dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti verificatisi anteriormente alla pubblicazione del decreto di liquidazione, nonché di quelli verificatisi successivamente e fino alla scadenza dei contratti di assicurazione in corso o del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio.
2. La CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada anticipa al commissario le somme occorrenti per le spese del procedimento di liquidazione dei danni nei limiti di quanto previsto nel regolamento di cui all’articolo 285, comma 2. In caso di insufficienza dell’attivo le somme erogate restano definitivamente a carico della CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada.
3. Per l’assolvimento del compito di cui al comma 1 il commissario provvede a riassumere il personale già dipendente dall’impresa posta in liquidazione coatta. Il personale è retribuito con i minimi previsti nei contratti collettivi di categoria in relazione alle mansioni espletate.


Art. 294.
(Esercizio dell’azione di risarcimento)


1. Gli aventi diritto al risarcimento dei danni presentano al commissario la domanda di risarcimento, a mezzo raccomandata, anche se sia stata precedentemente inviata all’impresa posta in liquidazione coatta.
2. Nessuna azione per il risarcimento può essere proposta nei confronti della procedura prima che siano decorsi sei mesi dalla richiesta. Le sentenze e gli altri provvedimenti che decidono sul risarcimento sono opponibili al Fondo di garanzia delle vittime della strada. La CONSAP – Fondo di garanzia delle vittime della strada può intervenire nel processo, anche in grado di appello.
3. Se il decreto di liquidazione coatta è pubblicato prima della formazione del giudicato, si applica l’articolo 289, comma 1.


Art. 295.
(Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada)


1. Gli assicurati con imprese che esercitano l’assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che siano poste in liquidazione coatta possono far valere, nei limiti delle somme indicate nell'articolo 283, comma 4, i diritti derivanti dal contratto nei confronti della CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada, agendo nei confronti del commissario.


CAPO IV - LIQUIDAZIONE DEI DANNI A CURA DELL’ORGANISMO DI INDENNIZZO ITALIANO


Art. 296.
(Organismo di indennizzo italiano)


1. Alla CONSAP, quale gestore del Fondo di garanzia per le vittime della strada, è riconosciuta la funzione di Organismo di indennizzo italiano.
2. L'Organismo di indennizzo italiano nello svolgimento delle sue funzioni può avvalersi dell'Ufficio centrale italiano secondo le modalità stabilite con apposita convenzione.


Art. 297.
(Ambito di intervento dell'Organismo di indennizzo italiano)


1. L'Organismo di indennizzo italiano è incaricato di risarcire gli aventi diritto che abbiano residenza nel territorio della Repubblica, per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in un altro Stato membro e provocati dall'uso di:
a) un veicolo assicurato tramite uno stabilimento situato in altro Stato membro e stazionante in un altro Stato membro;
b) un veicolo di cui risulti impossibile l'identificazione;
c) un veicolo di cui risulti impossibile, entro due mesi dal sinistro, identificare l'impresa di assicurazione.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), l'Organismo di indennizzo italiano interviene anche qualora il sinistro sia avvenuto in uno Stato terzo il cui Ufficio nazionale per l'assicurazione abbia aderito al sistema della carta verde.


Art. 298.
(Sinistri causati da veicoli regolarmente assicurati)


1. Nei casi previsti dall'articolo 297, commi 1, lettera a), e 2, gli aventi diritto possono presentare all'Organismo di indennizzo italiano richiesta di risarcimento:
a) qualora l'impresa di assicurazione o il suo mandatario per la liquidazione dei sinistri nel territorio della Repubblica non abbiano fornito una risposta motivata sugli elementi dedotti nella richiesta di risarcimento entro tre mesi dalla data in cui gli aventi diritto hanno presentato la propria richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione del veicolo, il cui uso ha provocato il sinistro o al mandatario per la liquidazione dei sinistri;
b) nel caso in cui l'impresa di assicurazione non abbia designato un mandatario per la liquidazione dei sinistri nel territorio della Repubblica; in tal caso gli aventi diritto non possono presentare all'Organismo di indennizzo italiano una richiesta di risarcimento, se hanno presentato una analoga richiesta direttamente all'impresa di assicurazione del veicolo il cui uso ha provocato il sinistro e hanno ricevuto una risposta motivata entro tre mesi dalla presentazione della richiesta.
2. L'Organismo di indennizzo italiano si astiene o cessa di intervenire a favore degli aventi diritto al risarcimento che hanno intrapreso o intraprendano un'azione legale direttamente contro l'impresa di assicurazione ovvero contro il responsabile del sinistro.
3. L'intervento dell'Organismo di indennizzo italiano è sussidiario rispetto alla richiesta nei confronti della persona o delle persone che hanno causato il sinistro ovvero nei confronti dell'impresa di assicurazione o del suo mandatario.
L'Organismo di indennizzo italiano non può subordinare il risarcimento alla dimostrazione che il responsabile del danno sia insolvente o rifiuti di pagare.
4. Gli aventi diritto presentano all'organismo di indennizzo italiano la propria richiesta di risarcimento nelle forme previste dal regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive, che dà attuazione al presente
titolo.
5. L'Organismo di indennizzo italiano interviene entro due mesi dalla data in cui gli aventi diritto presentano ad esso la richiesta di risarcimento, ma pone fine al suo intervento in caso di successiva risposta motivata dell'impresa di assicurazione o del suo mandatario per la liquidazione dei sinistri alla richiesta degli aventi diritto al risarcimento, a condizione che tale risposta sia inviata entro il termine di due mesi dalla presentazione della richiesta all’organismo di indennizzo.
6. L'Organismo di indennizzo italiano informa immediatamente di aver ricevuto una richiesta di risarcimento dagli aventi diritto e che interverrà entro due mesi a decorrere dalla presentazione di detta richiesta, i seguenti soggetti:
a) l'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro o il mandatario per la liquidazione dei sinistri;
b) l'organismo di indennizzo dello Stato membro dello stabilimento dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto;
c) la persona che ha causato il sinistro, se nota;
d) l'Ufficio nazionale per l'assicurazione dello Stato ove è avvenuto il sinistro, se il sinistro è stato causato da un veicolo stazionante in un altro Stato rispetto a quello in cui è accaduto il sinistro.
7. L'Organismo di indennizzo italiano cui è stata presentata la richiesta di risarcimento è tenuto a rispettare, per la determinazione della responsabilità e la quantificazione del danno, le norme di diritto positivo applicabili nello Stato ove è avvenuto il sinistro.


Art. 299.
(Rimborsi tra organismi di indennizzo)


1. L'Organismo di indennizzo italiano, qualora abbia risarcito gli aventi diritto secondo quanto stabilito dall'articolo 298, acquisisce un credito, nei confronti dell'organismo di indennizzo dello Stato membro ove ha sede lo stabilimento dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto di assicurazione del veicolo che ha causato il sinistro, per quanto anticipato a titolo di risarcimento e per quanto sostenuto a titolo di spese dirette e indirette relative alla liquidazione del danno, nella misura e con le modalità stabilite dall'accordo fra gli organismi di indennizzo e fra gli organismi di indennizzo e i fondi di garanzia.
2. Nel caso di sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza degli aventi diritto al risarcimento o nel caso di sinistri avvenuti in uno Stato terzo aderente al sistema della carta verde e causati dalla circolazione dei veicoli assicurati con imprese stabilite nel territorio della Repubblica, l'Organismo di indennizzo italiano è tenuto al rimborso della somma eventualmente pagata dall'organismo di indennizzo dello Stato di residenza degli aventi diritto al risarcimento per danni subiti da questi ultimi.
3. L'Organismo di indennizzo italiano è surrogato nei diritti degli aventi diritto al risarcimento nei confronti dell'impresa di assicurazione o del responsabile del sinistro nella misura in cui l'organismo di indennizzo dello Stato membro di residenza degli aventi diritto ha risarcito questi ultimi per il danno subito. L’impresa è tenuta a rimborsare entro trenta giorni l'Organismo di indennizzo italiano di quanto da quest'ultimo corrisposto a titolo di risarcimento e di quanto dal medesimo corrisposto a titolo di spese dirette ed indirette di cui al comma 1, a semplice richiesta corredata della prova dell'avvenuto pagamento. L'importo da rimborsare può costituire oggetto di contestazione da parte dell'impresa esclusivamente nel caso in cui l'organismo di indennizzo estero abbia omesso di informare l’impresa di assicurazione italiana di aver ricevuto una richiesta di risarcimento da parte degli aventi diritto.


Art. 300.
(Sinistri causati da veicoli non identificati o non assicurati)


1. Nei casi previsti dall'articolo 297, comma 1, lettere b) e c), l'Organismo di indennizzo italiano, ricevuta la richiesta di risarcimento, ne informa immediatamente:
a) il fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo che ha causato il sinistro staziona abitualmente, nel caso si tratti di un veicolo non assicurato, nonché il fondo di garanzia dello Stato membro in cui è accaduto il sinistro se diverso dal quello ove staziona abitualmente il veicolo;
b) il fondo di garanzia dello Stato membro in cui si è verificato il sinistro, nel caso in cui lo stesso sia stato causato da un veicolo non identificato ovvero da un veicolo non assicurato di uno Stato terzo.
2. L'Organismo di indennizzo italiano, ricevuta la richiesta di risarcimento, è tenuto a rispettare, per la determinazione della responsabilità e la quantificazione del danno, le norme del diritto positivo vigenti nello Stato ove è avvenuto il sinistro.
3. L'Organismo di indennizzo italiano, qualora abbia risarcito gli aventi diritto, secondo quanto previsto nel comma 1, ha diritto di richiedere il rimborso di quanto corrisposto a titolo di risarcimento e di quanto sostenuto a titolo di spese dirette e indirette nella misura e secondo le modalità stabilite dall'accordo fra gli organismi di indennizzo e fra gli organismi di indennizzo e i fondi di garanzia:
a) al fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente, nel caso in cui non possa essere identificata l'impresa di assicurazione;
b) al fondo di garanzia dello Stato membro ove si è verificato il sinistro, nel caso di veicolo non identificato;
c) al fondo di garanzia dello Stato membro ove si è verificato il sinistro, nel caso di veicoli non assicurati di uno Stato terzo.


Art. 301.
(Rimborsi a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada)


1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada rimborsa l'organismo di indennizzo dello Stato membro nel quale gli aventi diritto al risarcimento risiedono della somma con la quale il predetto organismo ha risarcito tali aventi diritto, nonché delle spese dirette e indirette di cui all'articolo 300, comma 3, nei seguenti casi:
a) sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza degli aventi diritto al risarcimento e causati da un veicolo stazionante abitualmente nel territorio della Repubblica per il quale non è possibile identificare l'impresa di assicurazione;
b) sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica e causati da un veicolo non identificato o da un veicolo non assicurato di uno Stato terzo.
2. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, dopo aver rimborsato l'organismo di indennizzo, ha diritto di esercitare l'azione di regresso prevista dall'articolo 292.


CAPO V - SISTEMA DI INDENNIZZO DEI DANNI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA


Art. 302.
(Ambito di intervento)


1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati nell’esercizio dell’attività venatoria per i quali vi è obbligo di assicurazione nei casi in cui:
a) l’esercente l’attività venatoria non sia identificato;
b) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non risulti coperto dall'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile;
c) l’esercente l’attività venatoria sia assicurato presso un’impresa operante nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di prestazione di servizi e che, al momento del sinistro, si trovi in stato di liquidazione coatta o vi sia posta successivamente.
2. Nel caso di cui alla lettera a), il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona che abbiano comportato la morte od un’invalidità permanente superiore al venti per cento. Nel caso di cui alla lettera b), il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore all’importo stabilito nel regolamento di attuazione del presente capo. Nel caso di cui alla lettera c), il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore all’importo di euro cinquecento. La percentuale di inabilità permanente, la qualifica di convivente a carico e la percentuale di reddito del danneggiato da calcolare a favore di ciascuno dei conviventi a carico sono determinate in base alle norme del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
3. In tutti i casi previsti dal comma 1, il danno è risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti nella legge che disciplina l’esercizio dell’attività venatoria.


Art. 303.
(Fondo di garanzia per le vittime della caccia)


1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia è amministrato, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, dalla CONSAP con l’assistenza di un apposito comitato.
2. Il Ministro delle attività produttive disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonché la composizione del comitato di cui al comma 1.
3. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità venatoria sono tenute a versare annualmente alla CONSAP, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, un contributo commisurato al premio incassato per ciascun contratto stipulato in adempimento dell’obbligo di assicurazione.
4. Il regolamento di cui al comma 2 determina la misura del contributo, nel limite massimo del cinque per cento del premio imponibile, tenuto conto dei risultati della liquidazione dei danni che sono determinati nel rendiconto annualmente predisposto dal comitato di gestione del fondo.


Art. 304.
(Diritto di regresso e di surroga)


1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti all’articolo 302, comma 1, lettere a) e b), ha azione di regresso nei confronti del responsabile del danno per il recupero dell’indennizzo pagato, nonché degli interessi e delle spese.
2. Nel caso previsto all’articolo 302, comma 1, lettera c), il Fondo di garanzia per le vittime della caccia che ha risarcito il danno è surrogato, per l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta, beneficiando dello stesso trattamento previsto per i crediti di assicurazione indicati all'articolo 258, comma 4, lettera a).


TITOLO XVIII - SANZIONI E PROCEDIMENTI SANZIONATORI


CAPO I - ABUSIVISMO


Art. 305.
(Attività abusivamente esercitata)


1. Chiunque svolge attività assicurativa o riassicurativa in difetto di autorizzazione è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da euro ventimila ad euro duecentomila.
2. Chiunque esercita l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa in difetto di iscrizione al registro di cui all'articolo 109 è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro diecimila a euro centomila.
3. Se vi è fondato sospetto che una società svolga attività assicurativa o riassicurativa in violazione del comma 1 o di intermediazione assicurativa o riassicurativa in violazione del comma 2, l'ISVAP richiede al tribunale l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile ovvero allo stesso fine denunzia i fatti al pubblico ministero.
4. Le imprese di assicurazione o riassicurazione che si avvalgono di intermediari non iscritti alle sezioni del registro di cui all’articolo 109, comma 2, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro diecimila ad un massimo di euro centomila.
5. L'esercizio dell'attività di perito di assicurazione in difetto di iscrizione al ruolo previsto dall'articolo 156 è punito a norma dell'articolo 348 del codice penale.


Art. 306.
(Impedimenti all'esercizio delle funzioni di vigilanza)


1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 2638 del codice civile, chiunque ostacola le funzioni di vigilanza con il rifiuto dell'accesso ai locali o con il diniego all’ordine di esibizione della documentazione concernente l’attività assicurativa o riassicurativa o di intermediazione assicurativa o riassicurativa, che viene opposto ai funzionari dell’ISVAP incaricati di accertare i fatti che possono configurare una violazione dell’articolo 305, è punito con la reclusione fino a due anni e la multa da euro diecimila ad euro centomila.
2. Fuori dai casi previsti al comma 1 ed all’articolo 2638 del codice civile, chiunque non ottempera nei termini alle richieste dell’ISVAP ovvero ritarda l’esercizio delle sue funzioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.


Art. 307.
(Collaborazione con la Guardia di finanza)


1. Nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, l’ISVAP può avvalersi della Guardia di finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.
2. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di finanza nell’assolvimento dei compiti previsti dal comma 1 sono comunicati all’ISVAP.


Art. 308.
(Abuso di denominazione assicurativa)


1. L’uso, nella denominazione sociale o in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole assicurazione, riassicurazione, compagnia di assicurazione, compagnia di riassicurazione, mutua assicuratrice ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua estera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività assicurativa o riassicurativa è vietato ai soggetti diversi, rispettivamente, da quelli autorizzati all’esercizio dell’attività di assicurazione o di riassicurazione.
2. L’uso nella ragione o nella denominazione sociale o in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole intermediario di assicurazione, intermediario di riassicurazione, produttore di assicurazione, agente di assicurazione, broker, mediatore di assicurazione, mediatore di riassicurazione, produttore diretto di assicurazione, perito di assicurazione ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua estera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento di attività di intermediazione assicurativa, riassicurativa o di attività peritale è vietato a soggetti diversi da quelli iscritti nel registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione di cui all’articolo 109 o nel ruolo dei periti di assicurazione di cui all’articolo 156.
3. L'ISVAP determina, con regolamento, le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base ad elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nei commi 1 e 2 possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle imprese o dagli intermediari.
4. Chiunque contravviene al disposto dei commi 1 o 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila a euro ventimila.



CAPO II - IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE


Art. 309.
(Attività oltre i limiti consentiti)


1. Le imprese che hanno sede legale nel territorio della Repubblica o in Stati terzi e che esercitano l'attività assicurativa oltre i limiti dell'autorizzazione in violazione degli articoli 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 28 e 29, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila. Le imprese che hanno sede legale nel territorio della Repubblica o in Stati terzi e che esercitano l’attività riassicurativa oltre i limiti dell’autorizzazione in violazione degli articoli 57, 57 bis, 58, 59 bis, 59 ter, 59 quater, 59 quinquies e 60 bis, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila. (1)
2. Le mutue assicuratrici di cui all’articolo 52 che esercitano l’attività assicurativa oltre i limiti dell’autorizzazione in violazione degli articoli 53 e 55 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.
3. Alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila sono soggetti gli intermediari che, in proprio oppure attraverso collaboratori o altri ausiliari, operano per conto o a beneficio delle imprese di cui ai commi 1 e 2.



(1) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 22, comma 1, del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.


Art. 310.
(Condizioni di esercizio)


1. L’inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 30, 31, commi 1, 3 e 6, 32, 33, 34, commi 1, 3 e 4, 36, 37, 37 bis, 38, 39, 40, 41, 42, 42 bis, 42 ter, 43, 48, 49, 56, 57 bis, 62, 63, 64, 65, 65 bis, 66 septies, 67, 87, 119, comma 2, ultimo periodo, 189, comma 1, 190, comma 1, 191, 196, comma 2, 197, 211, 212, 213, 217, 218, 219, 348 e 349, comma 1, o delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila. (1)
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100 e 101 o delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila.



(1) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 22, comma 2, del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.



Art. 311.
(Assetti proprietari)


1. L'omissione delle comunicazioni prescritte dagli articoli 69, 71 e 80 o delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.
2. L'incompletezza o l'erroneità delle comunicazioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.
3. La sanzione di cui al comma 1 si applica nel caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 70, comma 1, e nel caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 74, comma 1, 75, comma 1, e 77, commi 1 e 3.
4. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest’ultima.


Art. 312.
(Vigilanza supplementare)


1. L'omissione delle comunicazioni di cui all'articolo 213 o delle relative norme di attuazione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila. L’incompletezza o l’erroneità della comunicazione sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila.
2. L’omissione della comunicazione preventiva di cui all’articolo 216, comma 1, o delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila. Se l’omissione riguarda un'operazione da cui può derivare pregiudizio per gli interessi degli assicurati si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.
L’incompletezza o l’erroneità della comunicazione preventiva sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila.
3. L'omissione della comunicazione periodica successiva di cui all'articolo 216, comma 1, o delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro millecinquecento ad euro quindicimila.
L’incompletezza o l’erroneità delle comunicazioni periodiche successive sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro cinquemila.



CAPO III - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI


Art. 313.
(Trasparenza delle condizioni di premio e di contratto)


1. L'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 131 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila.


Art. 314.
(Rifiuto ed elusione dell’obbligo a contrarre e divieto di abbinamento)


1. Il rifiuto o l'elusione dell’obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro millecinquecento ad euro quattromilacinquecento.
2. La violazione o l’elusione dell’obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, comma 1, che sia attuata con riferimento a determinate zone territoriali o a singole categorie di assicurati è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro unmilione ad euro cinquemilioni.
3. La violazione del divieto di abbinamento di cui all'articolo 170 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro tremila.


Art. 315.
(Procedure liquidative)


1. Nei casi previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o delle disposizioni di attuazione la formulazione dell’offerta o la corresponsione della somma che siano effettuate fino a centoventi giorni dalla scadenza del termine utile ovvero la mancata comunicazione del diniego dell’offerta nel medesimo termine è punita:
a) in caso di ritardo fino a trenta giorni, con la sanzione da euro trecento ad euro novecento;
b) in caso di ritardo fino a sessanta giorni, con la sanzione da euro novecento ad euro duemilasettecento;
c) in caso di ritardo fino a novanta giorni, con la sanzione da euro duemilasettecento ad euro cinquemilaquattrocento;
d) in caso di ritardo fino a centoventi giorni, con la sanzione da euro cinquemilaquattrocento ad euro diecimilaottocento.
2. Qualora, oltre i centoventi giorni dal termine utile, siano omesse la formulazione dell’offerta, la comunicazione dei motivi del diniego o il pagamento della somma, l’inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o delle disposizioni di attuazione è punita con la sanzione da euro diecimilaottocento ad euro trentamila in relazione a danni a cose e con la sanzione da euro ventimila ad euro sessantamila in relazione a danni a persone o per il caso morte.
3. Qualora l’impresa formuli l’offerta in ritardo rispetto al termine utile e contestualmente provveda al pagamento della somma, l’inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o delle disposizioni di attuazione è punita con le sanzioni rispettivamente previste ai commi 1 e 2, diminuite del trenta per cento.


Art. 316.
(Obblighi di comunicazione)


1. L'omissione delle comunicazioni periodiche di cui agli articoli 135, comma 2, 154, commi 4 e 5, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila.


2. L’incompletezza o l’erroneità delle comunicazioni di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro cinquemila, salvo che essa dipenda da fatto imputabile al danneggiato.


Art. 317. (1)
(Altre violazioni)


1. L'inosservanza degli articoli 133, 134, commi 2 e 3, 146 e 148, comma 11, o delle relative norme di attuazione, e' punita, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro settemilacinquecento.


2. L'inosservanza dell'obbligo di consegna del contrassegno o del certificato di assicurazione o dell'attestazione sullo stato del rischio e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro millecinquecento a euro quattromilacinquecento.


3. L'inosservanza degli articoli 125, comma 5-bis, e 152, comma 5, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 6.000.



(1) Articolo così modificato dal Decreto legislativo 06.11.2007, n. 198.


CAPO IV - TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E PROTEZIONE DELL'ASSICURATO


Art. 318.
(Pubblicità di prodotti assicurativi)


1. L’inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 182, commi 1 e 3, o delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila.
2. La diffusione di annunci pubblicitari effettuata in violazione dei provvedimenti cautelari e interdittivi adottati ai sensi dell’articolo 182, commi 4 e 5, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila e si applica a chi effettua annunci pubblicitari in violazione dei provvedimenti interdittivi adottati ai sensi dell'articolo 182, commi 4 e 5.


Art. 319.
(Regole di comportamento)


1. L’inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 183 o delle relative norme di attuazione quando la commercializzazione riguarda prodotti assicurativi di cui all’articolo 2, comma 1, ad eccezione del ramo VI, o all’articolo 2, comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila.
2. La violazione dei provvedimenti interdittivi e cautelari adottati ai sensi degli articoli 182, comma 6, e 184, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.


Art. 320.
(Nota informativa)


1. Chiunque ometta la consegna della nota informativa di cui all'articolo 185 prima della conclusione del contratto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro venticinquemila.


CAPO V - DOVERI NEI CONFRONTI DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA


Art. 321.
(Doveri degli organi di controllo)


1. Ai componenti degli organi di controllo di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.
2. La medesima sanzione si applica ai componenti dei corrispondenti organi delle società che controllano un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate i quali omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1 e 3.
3. L'ISVAP informa il Ministero della giustizia dei provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti dei soggetti per i quali sia richiesta l'iscrizione al registro dei revisori contabili.
4. Il Ministero della giustizia informa l’ISVAP dei provvedimenti adottati.


Art. 322.
(Doveri della società di revisione)


1. I legali rappresentanti della società di revisione di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1, 2 e 4, sono segnalati dall'ISVAP alla CONSOB ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 163 del testo unico dell’intermediazione finanziaria.
2. La medesima segnalazione è disposta nei confronti dei legali rappresentanti delle società di revisione che sono incaricate dalle società che controllano un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate i quali omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1, 2, 4 e 5.
3. La CONSOB informa l'ISVAP dei provvedimenti adottati.


Art. 323.
(Doveri dell'attuario revisore e dell'attuario incaricato)


1. All'attuario incaricato dalla società di revisione di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che omette le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1, 2 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.
2. All'attuario incaricato da un'impresa di assicurazione che omette le comunicazioni previste dall'articolo 31 o dall'articolo 34 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila a euro ventimila.
3. L'Ordine degli attuari informa l'ISVAP dei provvedimenti adottati a seguito della comunicazione della sanzione irrogata ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 che presentino particolare gravità l'ISVAP può disporre la revoca dell'incarico.


CAPO VI - INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE


Art. 324.
(Sanzioni amministrative pecuniarie relative agli intermediari)


1. L’inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 4 e 6, 117, comma 1, 119, comma 2, ultimo periodo, 120, 121, 131, 170, 182, commi 2 e 3, 183, 185, comma 1 e 191, o delle relative norme di attuazione da parte degli intermediari iscritti al registro di cui all’articolo 109 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila, anche se commessa da propri dipendenti o altri ausiliari.
2. Nei casi di particolare gravità o di ripetizione dell’illecito i limiti minimo e massimo della sanzione di cui al comma 1 sono raddoppiati.


CAPO VII - DESTINATARI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E PROCEDIMENTO


Art. 325.
(Destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie)


1. Ad eccezione delle sanzioni di cui al capo V, irrogate nei confronti delle persone fisiche responsabili della violazione, le sanzioni pecuniarie sono applicate nei confronti delle imprese e degli intermediari responsabili della violazione.
2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 dimostrino che la violazione è stata commessa da propri dipendenti o collaboratori, con abuso dei doveri di ufficio e per trarne personale vantaggio, la sanzione è comminata al dipendente o al collaboratore alla cui azione o omissione è imputabile l’infrazione. L’impresa e l'intermediario ne rispondono come responsabili civili, salvo rivalsa.
3. Le imprese rispondono in solido con l’autore della violazione nel caso in cui l’inosservanza sia stata posta in essere da soggetti ai quali siano state affidate 203 funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.


Art. 326.
(Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)


1. L’ISVAP, ad eccezione dei casi di assoluta mancanza di pregiudizio per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza o per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, nel termine di centoventi giorni dall’accertamento dell’infrazione, ovvero nel termine di centottanta per i soggetti residenti all'estero, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei possibili responsabili della violazione. Limitatamente alle violazioni di cui agli articoli 148 e 149 e fermo quanto previsto ai commi 2 e 3, la procedura può essere sospesa dall’ISVAP fino a novanta giorni qualora l’impresa dimostri che sono in corso accertamenti dovuti ad un fondato sospetto di frode. Alla scadenza del periodo di sospensione senza che l’impresa abbia proposto querela o denuncia, riprende a decorrere il termine di cui ai commi 2 e 3. La proposizione della querela o della denuncia sospende la procedura. La sentenza o il diverso provvedimento del giudice che decide il procedimento penale estingue la violazione.
2. Al di fuori dei casi previsti dall’articolo 328, comma 1, entro i successivi sessanta giorni le parti del procedimento possono provvedere al pagamento nella misura più favorevole fra la terza parte del massimo ed il doppio del minimo della pena edittale.
Il pagamento estingue la violazione.
3. Quando le parti non effettuino il pagamento in misura ridotta o nei casi in cui tale facoltà non è prevista, possono proporre, nel termine di cui al comma 2, reclamo avverso la contestazione degli addebiti e chiedere l'audizione dinnanzi alla Commissione consultiva sui procedimenti sanzionatori.
4. La Commissione consultiva, nominata dal Ministro delle attività produttive, è composta da un magistrato, anche in pensione, con qualifica non inferiore a consigliere della Corte di cassazione o qualifiche equivalenti ovvero da un docente universitario di ruolo, anche a riposo, che la presiede, e da un dirigente del Ministero delle attività produttive ed un dirigente dell’ISVAP. Il mandato ha durata quadriennale ed è rinnovabile per una sola volta. E' stabilita con regolamento del Ministro delle attività produttive, nel rispetto dei principi del giusto procedimento, la procedura dinanzi alla Commissione consultiva e il regime di incompatibilità dei componenti. La Commissione consultiva opera presso l’ISVAP, che provvede alle spese per il suo funzionamento ed al compenso dei componenti.
5. A seguito dell'esercizio della facoltà di reclamo di cui al comma 3, la Commissione consultiva acquisisce le risultanze istruttorie, esamina gli scritti difensivi e dispone l'audizione, alla quale le parti possono partecipare anche con l'assistenza di avvocati ed esperti di fiducia. Se non ritiene provata la violazione, la Commissione consultiva può disporre l'archiviazione della contestazione o chiedere l'integrazione delle risultanze istruttorie. Se, invece, ritiene provata la violazione, trasmette al Ministro delle attività produttive la proposta motivata di determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, avuto riguardo anche all'eventuale attenuazione o eliminazione delle conseguenze dannose ed all'adozione di misure idonee a prevenire la ripetizione della violazione. Si applicano, inoltre, gli articoli 8, 8-bis e 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Il Ministero delle attività produttive, sulle risultanze della proposta della Commissione consultiva o ad istanza dell’ISVAP in assenza di reclamo, decide la sanzione con decreto dirigenziale, che viene successivamente comunicato dall'ISVAP alle parti del procedimento.
7. Le controversie relative ai ricorsi avverso i decreti ministeriali che applicano la sanzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. I ricorsi medesimi, da proporsi al tribunale amministrativo regionale sono notificati anche all’ISVAP, che provvede alla difesa in giudizio con propri legali.
8. I decreti ministeriali, che infliggono le sanzioni pecuniarie, e le sentenze dei giudici amministrativi che decidono i ricorsi sono pubblicati nel Bollettino dell’ISVAP. Il Ministero delle attività produttive, su richiesta dell’ISVAP, tenuto conto della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell’autore della violazione.


Art. 327.
(Pluralità di violazioni e misure correttive)


1. Qualora vengano accertate più violazioni della stessa disposizione del presente codice, o delle norme di attuazione, per le quali sia prevista l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, attraverso una pluralità di azioni od omissioni la cui reiterazione sia dipesa dalla medesima disfunzione dell’organizzazione dell’impresa o dell’intermediario, l’ISVAP provvede alla contestazione degli addebiti secondo quanto previsto all’articolo 326, comma 1, primo periodo, e con lo stesso provvedimento fissa un termine perentorio, non superiore a centottanta giorni entro il quale la parte deve effettuare gli interventi necessari per eliminare la disfunzione riscontrata, nel caso ritenga di avvalersi di tale facoltà.
2. La parte, che intenda effettuare gli interventi di cui al comma 1, deve darne comunicazione all’ISVAP, entro sessanta giorni dal provvedimento di contestazione degli addebiti, indicandone modalità, caratteristiche ed effetti attesi. La comunicazione preclude l’esercizio della facoltà di estinguere le violazioni con il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 326, comma 2, nei casi in cui ciò sia consentito dall’articolo 328.
3. Se la parte comunica che non intende effettuare gli interventi richiesti, ovvero omette di pronunciarsi entro sessanta giorni dal provvedimento di contestazione degli addebiti, inizia a decorrere il termine per il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 326 comma 2, ove consentito, o per presentare il reclamo previsto dall’articolo 326, comma 3, rimanendo preclusa l’applicazione della sanzione sostitutiva alle violazioni accertate. La procedura prosegue secondo quanto previsto all’articolo 326, commi 5 e 6.
4. Nel caso in cui la parte si sia avvalsa della facoltà prevista dal comma 2, l’ISVAP, entro trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato per eliminare la disfunzione riscontrata, verifica che siano state adottate le misure correttive e ne comunica gli esiti alla parte del procedimento. L’adozione delle misure correttive secondo le modalità e le caratteristiche indicate nella comunicazione all’ISVAP rende applicabile un’unica sanzione amministrativa pecuniaria, sostitutiva di quelle derivanti dalle violazioni della medesima disposizione, che sarà determinata in misura non inferiore ad euro cinquantamila e non superiore ad euro cinquecentomila. Eventuali rilievi formulati dall’ISVAP non precludono l’applicazione della sanzione sostitutiva, ma sono valutati in sede di determinazione della sanzione stessa.
5. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’esito delle verifiche effettuate dall’ISVAP, la parte può presentare osservazioni in ordine agli eventuali rilievi dell’ISVAP sulle misure correttive adottate. In ogni caso l’ISVAP trasmette alla Commissione consultiva sui procedimenti sanzionatori una relazione sullo stato delle misure adottate ai fini della proposta di determinazione della sanzione sostitutiva.


Art. 328.
(Norme sul pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie)


1. Alle sanzioni pecuniarie previste dagli articoli 305, comma 4, 308, comma 4, 309, 310, 311, 312 e 319 non si applica la facoltà di estinguere la violazione con il pagamento in misura ridotta.
2. Nei casi in cui è consentita la facoltà di estinguere il procedimento con il pagamento in misura ridotta e la parte rinunci espressamente al reclamo prima della fissazione della seduta di trattazione dinnanzi alla Commissione consultiva, il procedimento si estingue con il contestuale pagamento di una sanzione pari all'importo dell'oblazione, maggiorato del dieci per cento.
3. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina con regolamento le modalità, i termini di pagamento e le misure per la riscossione coattiva delle sanzioni pecuniarie previste dal presente codice.
4. Le sanzioni inflitte in applicazione degli articoli di cui al capo IV sono versate alla Consap S.p.A. - Gestione autonoma del Fondo di garanzia delle vittime della strada.


CAPO VIII - DESTINATARI DELLE SANZIONI DISCIPLINARI E PROCEDIMENTO


Art. 329.
(Intermediari e periti assicurativi)


1. Gli intermediari di assicurazione o riassicurazione, compresi i produttori diretti, i collaboratori e gli altri soggetti ausiliari dell’intermediario di assicurazione o di riassicurazione, ed i periti assicurativi che nell'esercizio della loro attività, anche nei casi puniti ai sensi dell'articolo 324, violino le norme del presente codice o le relative norme di attuazione, sono puniti, in base alla gravità dell'infrazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni:
a) richiamo;
b) censura;
c) radiazione.
2. Il richiamo, consistente in una dichiarazione scritta di biasimo motivato, è disposto per fatti di lieve manchevolezza. La censura è disposta per fatti di particolare gravità. La radiazione è disposta per fatti di eccezionale gravità e determina l'immediata risoluzione dei rapporti di intermediazione.
3. I provvedimenti disciplinari sono notificati all'interessato mediante lettera raccomandata e sono comunicati alle imprese con le quali il medesimo ha incarichi in corso di esecuzione.


Art. 330.
(Destinatari delle sanzioni disciplinari)


1. Le sanzioni disciplinari sono applicate nei confronti delle persone fisiche iscritte nel registro degli intermediari, compresi i collaboratori e gli altri soggetti ausiliari dell’intermediario di assicurazione o di riassicurazione, o nel ruolo dei periti di assicurazione responsabili della violazione.
2. Nel caso di esercizio dell'attività in forma societaria la radiazione comporta altresì la cancellazione della società nei casi di particolare gravità o di sistematica reiterazione dell’illecito disciplinare.


Art. 331.
(Procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari)


1. Ai fini dell’irrogazione delle sanzioni disciplinari l’ISVAP, nel termine di centoventi giorni dall’accertamento dell’infrazione, ovvero nel termine di centottanta per i soggetti residenti all'estero, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei possibili responsabili della violazione e trasmette i relativi atti al Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari.
2. I destinatari possono proporre, nel termine di sessanta giorni, reclamo avverso la contestazione degli addebiti e chiedere l'audizione dinnanzi al Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari.
3. Il Collegio di garanzia è istituito presso l’ISVAP ed è composto da un magistrato con qualifica non inferiore a consigliere della corte di cassazione o equiparato, anche a riposo, con funzioni di presidente ovvero da un docente universitario di ruolo, e da due componenti esperti in materia assicurativa, questi ultimi designati sentite le associazioni maggiormente rappresentative. Il mandato ha durata quadriennale ed è rinnovabile una sola volta. Il Collegio di garanzia può essere costituito in più sezioni, con corrispondente incremento del numero dei suoi componenti, qualora l’ISVAP lo ritenga necessario per garantire condizioni di efficienza e tempestività nella definizione dei procedimenti disciplinari. L’ISVAP nomina il Collegio di garanzia, stabilisce le norme sulla procedura dinnanzi al Collegio nel rispetto dei principi del giusto procedimento e determina il regime delle incompatibilità ed il compenso dei componenti, che è posto a carico dell’Istituto.
4. A seguito dell'esercizio della facoltà di reclamo di cui al comma 2 ovvero decorso inutilmente il relativo termine, il Collegio di garanzia acquisisce le risultanze istruttorie, esamina gli scritti difensivi e dispone l'audizione, alla quale le parti possono partecipare anche con l'assistenza di avvocati ed esperti di fiducia. Se non ritiene provata la violazione, il Collegio di garanzia può disporre l'archiviazione della contestazione o chiedere l'integrazione delle risultanze istruttorie. Se, invece, ritiene provata la violazione, trasmette al Presidente dell'ISVAP la proposta motivata di determinazione della sanzione disciplinare.
5. Il Presidente dell’ISVAP, ricevuta la proposta formulata dal Collegio di garanzia, decide la sanzione disciplinare con decreto, che viene successivamente comunicato alle parti del procedimento.
6. Le controversie relative ai ricorsi avverso i provvedimenti che applicano la sanzione disciplinare, da proporsi al tribunale amministrativo regionale sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. L’ISVAP provvede alla difesa in giudizio con propri legali.
7. I provvedimenti che infliggono la sanzione disciplinare della radiazione, le sentenze dei giudici amministrativi che decidono i ricorsi e i decreti che decidono i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica sono pubblicati nel Bollettino dell’ISVAP.


TITOLO XIX - DISPOSIZIONI TRIBUTARIE, TRANSITORIE E FINALI


CAPO I - DISPOSIZIONI TRIBUTARIE


Art. 332.
(Fondo di integrazione a copertura del margine di solvibilità delle imprese di assicurazione)


1. Il fondo di integrazione, costituito ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell’articolo 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 28 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, in data antecedente al 1° gennaio 2004, concorre alla formazione del reddito imponibile della società nell’esercizio e nella misura in cui sia attribuito ai soci anche mediante riduzione del capitale sociale.
2. La voce riserve di rivalutazione prevista nello stato patrimoniale del bilancio delle imprese di assicurazione contiene, fra l’altro, il fondo di integrazione di cui al comma 1 già iscritto nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2003.


Art. 333.
(Imposte e tasse sulle iscrizioni e sulle annotazioni di vincolo delle attività patrimoniali)


1. Le iscrizioni ipotecarie e le annotazioni di vincolo, previste dall'articolo 224, comma 1, da eseguire sui beni immobili situati nel territorio della Repubblica sono soggette alle imposte ipotecarie in misura fissa.
2. La relativa spesa è posta a carico dell'impresa.


Art. 334.
(Contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti)


1. Sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applica un contributo, sostitutivo delle azioni spettanti alle Regioni e agli altri enti che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, nei confronti dell’ impresa di assicurazione, del responsabile del sinistro o dell’impresa designata, per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
2. Il contributo si applica, con aliquota del diecivirgolacinque per cento, sui premi incassati e deve essere distintamente indicato in polizza e nelle quietanze. L’impresa di assicurazione ha diritto di rivalersi nei confronti del contraente per l’importo del contributo.
3. Per l’individuazione e la denuncia dei premi soggetti al contributo, per la riscossione e per le relative sanzioni si applica la legge 29 ottobre 1961, n.1216, e successive modificazioni.


CAPO II - CONTRIBUTI DI VIGILANZA


Art. 335.
(Imprese di assicurazione e di riassicurazione)


1. Sono tenute a versare all'ISVAP un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e di riassicurazione, nella misura prevista dal comma 2:
a) le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione I dell'albo di cui all'articolo 14, comma 4;
b) le sedi secondarie delle imprese di assicurazione extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione II dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 28, comma 5, ultimo periodo;
c) le altre mutue di assicurazione, con sede legale nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione III dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 55, comma 2;
d) le imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione IV dell'albo di cui all'articolo 59, comma 4;
e) le sedi secondarie delle imprese di riassicurazione extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione V dell'albo di cui all'articolo 60, comma 3.
2. Il contributo di vigilanza è commisurato ad un importo non superiore al due per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte ed al netto di un'aliquota per oneri di gestione calcolata dall'ISVAP mediante apposita elaborazione dei dati risultanti dai bilanci dell'esercizio precedente.
3. Il contributo di vigilanza dovuto dalle altre mutue di assicurazione è commisurato all'uno per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte.
4. Il contributo di vigilanza è determinato entro il 30 maggio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentito l'ISVAP, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sulle imprese. Il decreto è pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell’ISVAP.
5. Il contributo è versato direttamente all'ISVAP entro il 31 luglio di ogni anno e viene iscritto in apposita voce del bilancio di previsione. L'eventuale residuo confluisce nell'avanzo di amministrazione e viene considerato nell'ambito del fabbisogno per l'esercizio successivo.
6. La riscossione coattiva avviene tramite ruolo e secondo le modalità di cui all'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.


Art. 336.
(Intermediari di assicurazione e di riassicurazione)


1. Gli iscritti al registro degli intermediari di assicurazione sono tenuti al pagamento all’ISVAP di un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza sugli intermediari di assicurazione e riassicurazione nella misura massima di: euro cento per le persone fisiche iscritte al registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera a);
euro cinquecento per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera a); euro cento per le persone fisiche iscritte al registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera b); euro cinquecento per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera b); euro cinquanta per le persone fisiche iscritte al registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera c); euro diecimila per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera d). Il contributo non è deducibile dal reddito dell’intermediario.
2. Il contributo di vigilanza è determinato entro il 30 maggio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentito l'ISVAP, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sugli intermediari iscritti al registro. Il decreto è pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell’ISVAP.
3. Si applica l'articolo 335, commi 5 e 6. L'attestazione relativa al pagamento è comunicata all'ISVAP nelle forme e con i termini stabiliti con il decreto di cui al comma 2.


Art. 337.
(Periti assicurativi)


1. Gli iscritti nel ruolo dei periti assicurativi sono tenuti al pagamento all’ISVAP di un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza sui periti assicurativi nella misura massima di euro cento.
2. Il contributo di vigilanza è determinato entro il 30 maggio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentito l'ISVAP, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sui periti iscritti al ruolo. Il decreto è pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell’ISVAP.
3. I contributi di cui al presente articolo sono versati ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive, ai fini della successiva attribuzione all’ISVAP.
4. L’attestazione relativa al pagamento è comunicata all’ISVAP nelle forme e con i termini stabiliti con il decreto di cui al comma 2. In caso di mancato pagamento si applica la disposizione di cui all’articolo 335, comma 6.


CAPO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE


Art. 338.
(Imprese di assicurazione e di riassicurazione già autorizzate)


1. Le imprese di assicurazione, che alla data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell'articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o che alla data di entrata in vigore dei predetti decreti hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nella sezione I dell'albo previsto dall'articolo 14, comma 4.
2. Le sedi secondarie di imprese di assicurazione extracomunitarie, che alla data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi dell'articolo 81 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell'articolo 93 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o che alla data di entrata in vigore dei predetti decreti hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nella sezione II dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 28, comma 5, ultimo periodo.
3. Le mutue di assicurazione non soggette ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 175, che alla data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, sono iscritte di diritto nella sezione III dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 55 comma 2.
4. Le imprese di riassicurazione, che alla data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, o che alla data di entrata in vigore del predetto decreto hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nella sezione IV dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 59, comma 5.
5. Le sedi secondarie di imprese di riassicurazione extracomunitarie, che alla data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, o che alla data di entrata in vigore del predetto decreto hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nella sezione IV dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 60, comma 3.
6. Le imprese con sede legale in altri Stati membri, che alla data di entrata in vigore del presente codice operano nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell'articolo 80 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o che alla data di entrata in vigore dei predetti decreti hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nell'elenco delle imprese in regime di stabilimento previsto dall'articolo 26.
7. Le imprese con sede legale in altri Stati membri, che alla data di entrata in vigore del presente codice operano nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 70 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell'articolo 81 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o che alla data di entrata in vigore dei predetti decreti hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, e le sedi secondarie di imprese italiane stabilite in altri Stati membri, che alla data di entrata in vigore del codice operano nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell'articolo 60 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, sono iscritte di diritto nell'elenco delle imprese in regime di prestazione di servizi previsto dall'articolo 26.


Art. 339.
(Calcolo e copertura delle riserve tecniche dei rami vita)


1. Per i contratti stipulati anteriormente al 19 maggio 1995 le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e le sedi secondarie di imprese di assicurazioni extracomunitarie continuano ad utilizzare i princìpi di calcolo previsti nelle disposizioni vigenti a tale data.
2. Le imprese di cui al comma 1, già tenute a cedere all’Istituto nazionale delle assicurazioni una quota parte dei rischi assunti, provvedono, anche in deroga alle disposizioni vigenti, alla copertura delle riserve tecniche limitatamente all’importo che si ottiene deducendo dalle riserve tecniche calcolate ai sensi del comma 1 un ammontare corrispondente alle cessioni legali effettuate anteriormente alla cessazione dell’obbligo. Restano fermi gli effetti delle convenzioni stipulate tra le medesime imprese e la CONSAP per la disciplina dei rapporti sorti in relazione alle cessioni legali.


Art. 340.
(Margine di solvibilità disponibile nei rami vita)


1. Sino al 31 dicembre 2009, su motivata richiesta dell’impresa che esercita i rami vita, l’ISVAP può autorizzare a comprendere nel margine di solvibilità disponibile, per periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, una aliquota degli utili futuri dell’impresa, nei limiti ed alle condizioni previste dal regolamento di cui all’articolo 44, comma 4.
2. Ai fini della richiesta di cui al comma 1, l’impresa presenta una relazione, redatta e sottoscritta dall’attuario incaricato, che convalidi la plausibilità della realizzazione di detti utili nel futuro ed un piano che illustri come in seguito potranno essere rispettati i limiti, anche in relazione al venir meno della possibilità di utilizzo degli utili futuri, alla scadenza del periodo transitorio.


Art. 341.
(Imprese in liquidazione coatta)


1. Le disposizioni di cui all'articolo 252 si applicano alle imprese poste in liquidazione coatta in data successiva all’entrata in vigore del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n.174, e del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 175. Le liquidazioni coatte, intervenute in data anteriore all’entrata in vigore dei medesimi decreti, continuano ad essere disciplinate dalla legislazione vigente al momento della pubblicazione del relativo provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Gli articoli 246, commi 1, 2 e 3, 250, 252, comma 2, 261, 262 e 263 si applicano a tutte le procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente codice.
2. Resta in vigore il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle attività produttive, recante norme per agevolare, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore nell'ambito delle misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.


Art. 342.
(Partecipazioni già autorizzate)


1. Restano autorizzate, salvo eventuali revoche, le partecipazioni qualificate o di controllo già consentite in applicazione dell'articolo 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 20.


Art. 343.
(Intermediari già iscritti od operanti)


1. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente codice sono iscritti all’Albo degli agenti di assicurazione o all’Albo nazionale dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione sono iscritti di diritto nella corrispondente sezione del registro previsto dall'articolo 109, comma 2, previa dimostrazione dell’assolvimento dell’obbligo di stipulazione della polizza di responsabilità civile, di cui agli articoli 110, comma 3, e 112, comma 3, salvo quanto disposto all’articolo 109, comma 3, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.
2. I soggetti che sono stati cancellati dall’Albo degli agenti di assicurazione o dall’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione nel termine, rispettivamente, di cinque anni o di due anni dalla data di entrata in vigore del presente codice possono essere nuovamente iscritti a condizione che la richiesta sia effettuata entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente codice e che la cancellazione non sia stata disposta in forza di un provvedimento disciplinare definitivo. L’iscrizione, salvo quanto disposto all’articolo 109, comma 3, è subordinata all’assolvimento dell’obbligo di stipulazione della polizza di responsabilità civile di cui all’articolo 110, comma 3.
3. Le persone fisiche che, in vigenza della legge 7 febbraio 1979, n. 48, e della legge 28 novembre 1984, n. 792, avrebbero maturato i requisiti per l’iscrizione di diritto rispettivamente all’albo degli agenti di assicurazione o dei mediatori di assicurazione o di riassicurazione hanno titolo per l’iscrizione nella corrispondente sezione del registro previsto dall’articolo 109, se il periodo richiesto è completato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice. In pendenza del termine per l’iscrizione essi possono continuare ad esercitare l’attività precedentemente svolta.
4. I soggetti di cui all’articolo 109, comma 2, lettere c), d) ed e), che alla data di entrata in vigore del presente codice esercitano l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa possono iscriversi, con le modalità stabilite all’articolo 109, comma 4, nella corrispondente sezione del registro entro i successivi dodici mesi. In pendenza del termine per l’iscrizione essi possono continuare ad esercitare l’attività precedentemente svolta.
5. Il Fondo di cui all’articolo 115 succede nei rapporti attivi e passivi al Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792 e continua ad operare nei casi previsti dal decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato in data 30 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 dell’11 maggio 1985.
6. Le persone fisiche di cui al presente articolo e quelle iscritte nel registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione non sono soggette agli obblighi previsti a carico degli agenti di commercio in materia di previdenza integrativa.


Art. 344.
(Periti di assicurazione già iscritti)


1. I periti di assicurazione che esercitano l'attività di accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti e che alla data di entrata in vigore del presente codice sono iscritti nel ruolo di cui all'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, sono iscritti di diritto al ruolo previsto dall'articolo 156.



CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI


Art. 345.
(Istituzioni e enti esclusi)


1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente codice:
a) le Amministrazioni pubbliche, gli Enti di previdenza amministrati per legge dal Ministero dell'economia e delle finanze, gli istituti, gli enti, le casse ed i fondi comunque denominati che gestiscono, in favore dei lavoratori o di singole categorie professionali, forme di previdenza e di assistenza comprese in un regime legale obbligatorio;
b) la Cassa di previdenza per l’assicurazione degli sportivi riconosciuta con regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2047, e successive modificazioni;
c) la SACE Servizi assicurativi per il commercio estero S.p.A., di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, limitatamente alle attività che beneficiano della garanzia dello Stato e fatto salvo quanto previsto al comma 2;
d) il Fondo di solidarietà nazionale per la riassicurazione dei rischi agricoli istituito presso l'ISMEA dall'articolo 127 delle legge 23 dicembre 2000, n. 388, e disciplinato dagli articoli 2 e 4 del decreto-legge 13 settembre 2002 n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2002, n. 256;
e) gli enti che garantiscono unicamente prestazioni in caso di decesso qualora le prestazioni siano erogate in natura o qualora l’importo della prestazione non superi il valore medio delle spese funerarie determinato nella misura di cui all’articolo 15, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
f) le società di mutuo soccorso costituite ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818, che provvedano direttamente al pagamento a favore degli iscritti di capitali o rendite di qualsiasi importo fatto salvo quanto previsto al comma 3;
g) le associazioni agrarie di mutua assicurazione, costituite ai sensi della legge 7 luglio 1907, n. 526, e del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, modificato dal regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2479, entrambi convertiti dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, a sua volta modificata dall’articolo 9 del regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito dalla legge 12 febbraio 1935, n. 303.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la SACE S.p.A. è sottoposta alle disposizioni dei capi I, II e III del
titolo VIII del presente codice per le attività che beneficiano della garanzia dello Stato. Restano integralmente soggette alle disposizioni del presente codice le attività della SACE S.p.A. che non beneficiano della garanzia dello Stato.
3. Le società di mutuo soccorso di cui al comma 1, lettera f), se contraggono impegni al pagamento a favore degli iscritti di capitali o rendite complessivamente superiori a euro centomila per ciascun esercizio sono sottoposte alle disposizioni del titolo IV in quanto compatibili. Qualora le medesime società stipulino contratti di assicurazione per conto degli iscritti, ai soci sono comunque fornite le informazioni di cui al titolo IX, capo III, e XII in quanto compatibili.
4. Le casse di assistenza sanitaria autogestite sono sottoposte alle disposizioni del titolo IV in quanto compatibili.


Art. 346.
(Attività di assistenza prestata da enti e società non assicurative)


1. Non costituisce esercizio di attività assicurativa nel ramo assistenza:
a) la prestazione di servizi di manutenzione o riparazione, di assistenza a clienti e la sola indicazione o messa a disposizione, in qualità di semplice intermediario, di un aiuto;
b) l’attività di assistenza effettuata da un soggetto residente o avente sede nel territorio della Repubblica in caso di incidente o di guasto meccanico di un veicolo avvenuti nel medesimo territorio, a condizione che l’attività stessa risulti limitata alle seguenti prestazioni:
1) soccorso sul posto, effettuato utilizzando in prevalenza personale e mezzi propri;
2) trasporto del veicolo fino all’officina più vicina o più idonea ad effettuare la riparazione ed eventuale accompagnamento, di regola con lo stesso mezzo di soccorso, del conducente e dei passeggeri fino al luogo più vicino, dal quale sia possibile proseguire il viaggio con altri mezzi.
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica anche nel caso in cui l’incidente od il guasto siano avvenuti all’estero ed il soggetto che effettua il soccorso od il trasporto del veicolo sia un organismo, analogo ad altro esistente in Italia, del quale chi riceve l’assistenza è membro, che fornisce la prestazione in base ad un accordo di reciprocità con l’organismo nazionale, su semplice presentazione della tessera di membro e senza pagamento di alcun compenso aggiuntivo.
3. L’attività di assistenza descritta al comma 1, lettera b), se effettuata da un’impresa di assicurazione, costituisce prestazione assicurativa nel ramo assistenza e, fatto salvo quanto previsto all’articolo 2, comma 5, può essere fornita solo da imprese autorizzate al ramo 18.
4. L’ISVAP disciplina, con regolamento, le condizioni di accesso e di esercizio, anche in deroga alle disposizioni dei titoli II, III e VIII, relative all’impresa di assicurazione che esercita unicamente l’attività di assistenza, allorché l’attività comporti soltanto prestazioni in natura, sia limitata ad un ambito territoriale puramente locale e l’importo complessivo annuale dei ricavi non superi duecentomila euro.


Art. 347.
(Potestà legislativa delle Regioni)


1. Lo Stato esercita la legislazione nella materia assicurativa ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettere e ) ed l), della Costituzione.
2. Le Regioni a statuto speciale, alle quali sono riconosciuti, in base alle norme di attuazione dei rispettivi statuti, poteri nelle materie regolate dal presente codice, provvedono a emanare norme di attuazione nel rispetto delle disposizioni di principio non derogabili contenute nel codice medesimo.
3. Sono riservati alla competenza del Ministro delle attività produttive e all'ISVAP, secondo le norme dettate dal presente codice, i provvedimenti nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione ammesse al mutuo riconoscimento, delle imprese comunitarie che operano nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di prestazione di servizi, delle sedi secondarie di imprese di assicurazione e di riassicurazione extracomunitarie, degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione e dei periti di assicurazione.
4. Nei casi in cui la normativa regionale preveda l'adozione di provvedimenti nei confronti delle mutue di assicurazione di cui al titolo IV, con particolare riferimento al rilascio ed alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, all'approvazione delle modificazioni statutarie e all'approvazione delle operazioni di trasferimento del portafoglio, di trasformazione e di fusione o scissione, l'ISVAP esprime, ai fini di vigilanza, un parere vincolante. Le valutazioni di vigilanza sono riservate all'ISVAP.
5. Sono inderogabili e prevalgono sulle contrarie disposizioni già emanate le norme dettate dai commi 3 e 4.


Art. 348.
(Esercizio congiunto dei rami vita e danni)


1. In deroga all'obbligo di limitazione dell’oggetto sociale all’esercizio dei rami vita o dei rami danni, della relativa riassicurazione e delle operazioni connesse a tali attività, di cui all’articolo 11, comma 2, è consentito l’esercizio congiunto dei rami vita e danni alle imprese a ciò autorizzate alla data del 15 marzo 1979.
2. L’impresa che, ai sensi del comma 1, esercita congiuntamente i rami vita e danni ha l’obbligo di tenere, per ciascuna delle due attività, una gestione distinta. L'ISVAP stabilisce, con regolamento, i criteri e le modalità di rappresentazione della gestione separata, prevedendo l'obbligo di:
a) indicare nello statuto quale parte del capitale, o del fondo di garanzia se mutua di assicurazione, e delle riserve patrimoniali è attribuita a ciascuna gestione;
b) tenere le scritture contabili in modo che, per ciascuna gestione, siano evidenziati i relativi risultati e la disponibilità del margine di solvibilità richiesto;
c) attribuire gli elementi costitutivi del margine di solvibilità, specifici di ciascuna attività, al margine di solvibilità della corrispondente gestione.
3. L’impresa che ha adempiuto agli obblighi di cui al comma 2 può, previa autorizzazione dell’ISVAP, utilizzare per l’una o l’altra gestione gli elementi costitutivi del patrimonio netto inclusi nel margine di solvibilità disponibile.
4. Le imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri, che alla data di entrata in vigore del presente codice operano in regime di stabilimento o di prestazione di servizi e che sono autorizzate nei rispettivi Stati ad esercitare, congiuntamente uno o più rami vita e danni, possono continuare ad esercitare i medesimi rami nel territorio della Repubblica sia in regime di stabilimento che in regime di libertà di prestazione di servizi.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle imprese che successivamente alla data di cui al comma 1 vengono autorizzate ad esercitare congiuntamente i rami vita e i rami infortuni e malattia, con obbligo di osservare le disposizioni di cui al comma 2, lettera b), con il bilancio in corso alla data del rilascio dell’autorizzazione.


Art. 349.
(Imprese di assicurazione aventi la sede legale nella Confederazione elvetica)


1. Le imprese di assicurazione che hanno sede legale nella Confederazione elvetica e che intendono esercitare nel territorio della Repubblica i rami danni non sono soggette alle disposizioni di cui al capo IV del titolo II e a quelle di cui al capo V del titolo III che sono individuate dall’ISVAP con regolamento.
2. Le imprese di cui al comma 1 devono unire alla richiesta di autorizzazione una dichiarazione rilasciata dall’autorità competente che attesti che l’impresa dispone del margine di solvibilità calcolato secondo quanto previsto al capo IV del titolo III.
3. Ai fini di cui al capo IV del titolo VII, le imprese di cui al comma 1 possono attribuire alla sede secondaria stabilita nel territorio della Repubblica le funzioni di direzione e coordinamento delle società del gruppo con sede legale in Italia. In tal caso l’impresa capogruppo è iscritta all’albo di cui all’articolo 85 con la sua sede secondaria nel territorio della Repubblica.


Art. 350.
(Ricorsi giurisdizionali inerenti il registro degli intermediari ed il ruolo dei periti assicurativi)


1. I provvedimenti adottati dall’ISVAP a norma del capo II del titolo IX in materia di diniego di iscrizione e di cancellazione dal registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione sono impugnabili, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, dinnanzi al giudice amministrativo.
2. I provvedimenti adottati dall’ISVAP a norma del capo VI del titolo X in materia di diniego di iscrizione e di cancellazione dal ruolo dei periti assicurativi sono impugnabili, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, dinnanzi al giudice amministrativo.


Art. 351.
(Modifiche ad altre norme in materia assicurativa)


1. L'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, è sostituito dal seguente:
“Art. 4 (Funzioni dell’ISVAP)
1. L'ISVAP, in conformità alla normativa dell'Unione europea in materia assicurativa e nell'ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo, svolge le funzioni di vigilanza previste nel codice delle assicurazioni private.
2. L'ISVAP svolge attività consultiva e di segnalazione nei confronti del Parlamento e del Governo, nell'ambito delle competenze per la regolazione e la vigilanza sul settore assicurativo.
3. L'ISVAP, entro il 31 maggio di ogni anno, presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, per la trasmissione al Parlamento, una relazione sull'attività svolta.
4. Il bilancio preventivo e il rendiconto finanziario dell’ISVAP è soggetto al controllo della Corte dei conti.”.
2. Nell'articolo 14, primo comma, lettera d), della legge 12 agosto 1982, n. 576, le parole: “del contributo determinato ai sensi dell'articolo 25 " sono sostituite dalle seguenti: "del gettito complessivo derivante dai contributi di vigilanza".
3. Nell'articolo 23, primo comma, primo capoverso, della legge 12 agosto 1982, n. 576, le parole; "all'articolo 67, primo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 335, 336 e 337 del codice delle assicurazioni private".
4. Nell'articolo 29, primo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576, le parole: "del contributo di vigilanza versato annualmente, dagli enti e dalle imprese di cui all'articolo 4, primo comma, della presente legge, ai sensi dell'articolo 67, primo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "complessivamente derivanti dai contributi di vigilanza di cui agli articoli 335, 336 e 337 del codice delle assicurazioni private". Nel secondo comma 2 le parole: "del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "dell'economia e delle finanze".
5. Dopo l’articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, è inserito il seguente articolo:
“Art. 1-bis.
(Raccordo con il codice delle assicurazioni private).
1. Le indicazioni formali relative alle voci, alle lettere, ai numeri romani ed arabi contenute nelle disposizioni di cui agli articoli 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 41, 55 e 56 si intendono riferite alle corrispondenti classificazioni utilizzate nello schema del bilancio di esercizio adottato con il regolamento di cui all’articolo 90, comma 1, del codice delle assicurazioni private.”.
6. Nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: “titoli quotati in borsa”
sono sostituite dalle seguenti: “titoli quotati in mercati regolamentati” ovunque ricorrano.
7. Nel comma 5 dell’articolo 16 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: “negli articoli 7 e 8 del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti:
“nell’articolo 89, comma 1, del codice delle assicurazioni private”.
8. Nel comma 1 dell’articolo 24 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: “all’articolo 30, commi 1 e 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174”
sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 41, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private”.
9. Il comma 5 dell’articolo 20 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, è sostituito dal seguente: “5. E' eccezionalmente consentito il trasferimento di investimenti dalla classe D alla classe C dell'attivo, sulla base del valore corrente rilevato nel momento del trasferimento, qualora si determini un valore di attività superiore alle corrispondenti riserve tecniche, per effetto della liberazione dal vincolo di copertura degli impegni tecnici di quote di attività, nei casi previsti dall’ISVAP con regolamento. La nota integrativa deve indicare le motivazioni del trasferimento operato, nonché specificare l'importo e la tipologia dell'investimento.”.
10. Nel comma 2 dell’articolo 31 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: “agli articoli 32, 33, 35, 36 e 37, commi 1 e 2, del presente decreto, nonché quelle previste agli articoli 23, comma 2, 24, 25, 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, come modificati dall’articolo 80 del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 36 del codice delle assicurazioni private”.
11. Nel comma 3 dell’articolo 31 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: “agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, come modificati dall’articolo 79 del presente decreto, nonché quella prevista all’articolo 34 del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 37 del codice delle assicurazioni private”.
12. Nel comma 1 dell’articolo 44 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: “che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175” sono sostituite dalle seguenti “di cui all'articolo 2, comma 3, del codice delle assicurazioni private” e le parole “che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174,” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private”.
13. Nel comma 4 dell’articolo 45 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: “all’articolo 6, comma 1, lettera c), del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 90, comma 1, del codice delle assicurazioni private”.
14. Nel comma 2 dell’articolo 46 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: “all’articolo 6, comma 1, lettera c), del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 90, comma 1, del codice delle assicurazioni private”.


Art. 352.
(Coordinamento formale con altre norme di legge)


1. Nel comma 3 dell’articolo 120 del codice per la protezione dei dati personali le parole: “dell’articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 135 del codice delle assicurazioni private”.
2. Nell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, le parole: “del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 88, commi 1 e 2, e quelle di cui all’articolo 95, comma 2, del codice delle assicurazioni private”. Nell’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole: “dei decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e 175” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 1, comma 1, lettera t), del codice delle assicurazioni private”.
3. Nell’articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole: “lettera e) del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private”.
4. Nell’articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole: “le norme sulle assicurazioni e le relative disposizioni attuative” sono sostituite dalle seguenti: “il codice delle assicurazioni private”.
5. Nell’articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole: “e dell’articolo 10, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 20” sono sostituite dalle seguenti: “e dell’articolo 72, comma 2, del codice delle assicurazioni private”.
6. Nell’articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole: “e dell’articolo 10, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 20” sono sostituite dalle seguenti: “e dell’articolo 72, comma 2, del codice delle assicurazioni private”.
7. Nell’articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole: “dalla normativa in materia di assicurazioni private, incluse le disposizioni di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576” sono sostituite dalle seguenti:
“dal titolo VII, capo III, e dal titolo XVI, capi I, II, III e IV del codice delle assicurazioni private”.
8. Sono fatti salvi i poteri attribuiti alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) dalla legge 23 agosto 2004, n. 243.


Art. 353.
(Integrazioni alle disposizioni relative all’imposta sui premi delle assicurazioni private)


1. Dopo l’articolo 1 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserito il seguente:
“Art. 1 – bis (Imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie dei veicoli a motore e dei natanti)
1. Le assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti sono soggette all’imposta sui premi nella misura del dodicivirgolacinque per cento. Tale misura resta ferma anche nel caso in cui con lo stesso contratto siano assicurati, insieme al rischio della responsabilità civile, anche altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione.
2. Per le quietanze inerenti al pagamento di somme in dipendenza di contratti di assicurazione di cui al precedente comma, rilasciate all’impresa assicuratrice dall’assicurato o dal danneggiato o loro aventi causa, anche se risultanti da atto formale o aventi effetto transattivo e anche se comprensive, oltre che dell’indennizzo, di spese e competenze legali e di altri diritti accessori previsti dalla polizza si applicano le disposizioni dell’articolo 16.
3. Tutte le operazioni e gli atti necessari per il pagamento dei risarcimenti corrisposti dal Fondo di garanzia delle vittime della strada, nonché quelli inerenti i rapporti fra CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A., gestione autonoma del Fondo di garanzia delle vittime della strada e le imprese assicuratrici, sono esenti da qualsiasi tassa e imposta indiretta sugli affari e dalle formalità della registrazione.”.
2. Nella tariffa in allegato A alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserita la voce:
“assicurazioni assistenza” ed è prevista un’aliquota pari al dieci per cento.
3. Dopo l’articolo 2 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserito il seguente:
“Art. 2-bis (Sostituzione dell’impresa nella coassicurazione)
1. Nel caso di subentro di un assicuratore in un rapporto di coassicurazione non è dovuta nuovamente l’imposta in relazione al premio ceduto all’assicuratore subentrante.”.
4. Dopo l’articolo 4 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserito il seguente:
“Art.4-bis (Imposta sui premi dovuta sui contratti conclusi da imprese che operano in libera prestazione di servizi)
1. Le imprese che intendono operare nel territorio della Repubblica in libera prestazione di servizi devono nominare un rappresentante fiscale ai fini del pagamento dell’imposta prevista dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, dovuta sui premi relativi ai contratti conclusi.
2. Il rappresentante deve avere la residenza nel territorio dello Stato e la nomina deve essere comunicata al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate di Roma e all’ISVAP.
3. Le imprese di cui al comma 1, che dispongono nel territorio della Repubblica di un proprio stabilimento, possono far svolgere da tale stabilimento le funzioni attribuite al rappresentante fiscale.
4. Il rappresentante fiscale deve tenere un registro, in cui vengono elencati distintamente i contratti assunti dall’impresa in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi con l’indicazione per ciascuno di essi delle generalità del contraente, del numero del contratto, della data di decorrenza e di quella di scadenza, della natura del rischio assicurato, dell’ammontare del premio o delle rate di premio incassate, dell’aliquota di imposta e dell’ammontare di questa. Il registro deve essere tenuto in ordine cronologico con riguardo alla data di incasso del premio, o della rata di premio, e i contratti vanno inclusi nel registro entro il mese successivo alla predetta data. Il rappresentante deve tenere anche una copia di ciascun contratto.
5. Il rappresentante deve presentare ogni mese al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate di Roma la denuncia dei premi incassati nel mese precedente, distinguendo i premi stessi a seconda dell’aliquota d’imposta applicabile.
Contestualmente alla denuncia il rappresentante corrisponde l’imposta dovuta.
6. Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni previste dagli articoli 12, 24 e 28”.
5. Dopo l’articolo 6 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserito il seguente:
“Art. 6–bis (Imposta sui premi dovuta sui contratti stipulati in coassicurazione comunitaria)
1. L'impresa che assume la posizione di coassicuratore delegatario, se stabilita nel territorio della Repubblica, è tenuta al pagamento dell'imposta di cui alla presente legge sull'importo globale del premio e degli accessori applicato al contratto stipulato con le modalità ed alle condizioni previste per la coassicurazione comunitaria, salvo il diritto a recuperare dagli altri coassicuratori la quota a loro carico.
2. L'impresa che assume la posizione di coassicuratore delegatario, se non è stabilita nel territorio della Repubblica, è tenuta a nominare un proprio rappresentante ai fini del pagamento dell'imposta di cui al comma 1.”.


CAPO V - ABROGAZIONI


Art. 354.
(Norme espressamente abrogate)


1. Fermo quanto disposto dall'articolo 20, comma 3, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel testo sostituito dall'articolo 1 della legge 23 luglio 2003, n. 229, sono o restano abrogati:
a) il regio decreto 23 marzo 1922, n. 387;
b) il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;
c) il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;
d) la legge 24 dicembre 1969, n. 990;
e) il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39;
f) il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 1978, n. 738;
g) la legge 7 febbraio 1979, n. 48;
h) gli articoli 5, commi 1, 2 e 3, 5 bis, 6, 6 bis, 7, 7 bis, 10, commi 5 e 6, e 25 della legge 12 agosto 1982, n. 576;
i) la legge 28 novembre 1984, n. 792;
l) la legge 22 ottobre 1986, n. 742;
m) la legge 22 dicembre 1986, n. 772;
n) la legge 7 agosto 1990, n. 242;
o) la legge 9 gennaio 1991, n. 20;
p) il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393;
q) l’articolo 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
r) la legge 17 febbraio 1992, n. 166;
s) gli articoli 26, 30 e 33 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
t) il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993;
u) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385;
v) l’articolo 12 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35;
z) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;
aa) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
bb) il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, ad eccezione degli articoli 2, 4, 5, 14, 15, 16, commi da 1 a 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, commi 2, 3 e 4, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56;
cc) l'articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
dd) il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373;
ee) l'articolo 45, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
ff) il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343;
gg) l'articolo 27, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
hh) il decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n.137;
ii) l'articolo 89 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
ll) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
mm) il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239;
nn) gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 25 e 26 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
oo) l'articolo 81, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
pp) il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93;
qq) il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190;
rr) il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307;
ss) l’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
2. I regolamenti emanati dall’ISVAP ai sensi del presente codice si adeguano inoltre ai principi ed alle opzioni recati dalle previgenti disposizioni di attuazione della normativa comunitaria.
3. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente codice. Il rinvio alle disposizioni abrogate fatto da leggi, da regolamenti o da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente codice e dei provvedimenti ivi previsti.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell’articolo 355 (1). In caso di violazione si applicano, con la procedura sanzionatoria prevista dall'articolo 326, gli articoli di cui ai capi II, III, IV e V del titolo XVIII in relazione alle materie rispettivamente disciplinate.
5. Rimangono in vigore, in deroga al comma 4, e tengono luogo dei corrispondenti provvedimenti previsti nel presente codice i seguenti atti:
a) i decreti del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato in data 26 maggio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 4 giugno 1971 e in data 12 ottobre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 26 ottobre 1972, adottati ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990;
b) il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, in data 3 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell’11 settembre 2003, adottato ai sensi dell’articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, come modificato dall’articolo 23, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273.
6. L’ISVAP, allo scopo di attuare l’obiettivo di semplificazione di cui alla legge 23 luglio 2003, n. 229, adotta, nell’ambito delle proprie competenze, le disposizioni previste dal presente codice con unico regolamento per ciascun titolo, abrogando integralmente ogni proprio previgente provvedimento a carattere generale.
7. I contratti già conclusi alla data di entrata in vigore del presente codice restano regolati dalle norme anteriori.



(1) Le originarie parole: “e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell’articolo 355” sono state dapprima sostituite dalle parole: “e comunque non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell’articolo 355” dall’art. 4, comma 8, del D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazione, nella L. 2 agosto 2008, n. 129 e successivamente dalle parole: “e comunque non oltre diciotto mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell’articolo 355”, dall’art. 16, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, nella L. 27 febbraio 2009, n. 14. Da ultimo, le parole: “e comunque non oltre diciotto mesi dopo il termine previsto dal comma 2, dell’art. 355” sono state così sostituite dalle parole: “e comunque non oltre ventiquattro mesi dopo il termine previsto dal coma 2 dell’articolo 355”dall’art. 23, comma 12, del D. L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 3 agosto 2009, n. 102.
Art. 355.
(Entrata in vigore)


1. Il presente codice entra in vigore il 1° gennaio 2006.
2. In sede di prima applicazione le disposizioni di attuazione sono emanate entro ventiquattromesi dal termine di cui al comma 1.


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



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