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NORMATIVA
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Decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164
Riordino della disciplina del reclutamento dei professori universitari, a norma dell'articolo 1, comma 5 della legge 4 novembre 2005, n. 230.
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, e in particolare l'articolo 1, comma 5, recante la delega al Governo per il riordino della disciplina del reclutamento dei professori universitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2006;
Sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI);
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Ritenuto di non accogliere la condizione della VII Commissione della Camera dei deputati concernente l'articolo 14, comma 2, ritenendo che le quote da riservare a varie categorie di personale ai sensi del citato articolo nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneita' nazionale per la fascia dei professori associati, debbano considerarsi ricomprese, e non aggiuntive, rispetto alla quota di incremento complessivo del cento per cento del fabbisogno di personale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;


E m a n a il seguente decreto legislativo:


Art. 1.
Definizioni


1. Ai sensi del presente decreto legislativo si intende:
a) per Ministro o Ministero, il Ministro o Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
b) per legge, la legge 4 novembre 2005, n. 230;
c) per settore o settori, il settore scientifico-disciplinare o i settori scientifico-disciplinari;
d) per giudizi idoneativi, le procedure per il conseguimento della idoneita' scientifica nazionale;
e) per fascia o fasce, le fasce dei professori ordinari e dei professori associati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
f) per CUN, il Consiglio universitario nazionale;
g) per CRUI, la Conferenza dei rettori delle universita' italiane.


Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O. reca «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.».
- Il comma 5, dell'art. 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230 (Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari) prevede:
«5. Allo scopo di procedere al riordino della disciplina concernente il reclutamento dei professori universitari garantendo una selezione adeguata alla qualita' delle funzioni da svolgere, il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie, uno o piu' decreti legislativi attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca bandisce, con proprio decreto, per settori scientifico-disciplinari, procedure finalizzate al conseguimento della idoneita' scientifica nazionale, entro il 30 giugno di ciascun anno, distintamente per le fasce dei professori ordinari e dei professori associati, stabilendo in particolare:
1) le modalita' per definire il numero massimo di soggetti che possono conseguire l'idoneita' scientifica per ciascuna fascia e per settori disciplinari pari al fabbisogno, indicato dalle universita', incrementato di una quota non superiore al 40 per cento, per cui e' garantita la relativa copertura finanziaria e fermo restando che l'idoneita' non comporta diritto all'accesso alla docenza, nonche' le procedure e i termini per l'indizione, l'espletamento e la conclusione dei giudizi idoneativi, da svolgere presso le universita', assicurando la pubblicita' degli atti e dei giudizi formulati dalle commissioni giudicatrici; per ciascun settore disciplinare deve comunque essere bandito almeno un posto di idoneo per quinquennio per ciascuna fascia;
2) l'eleggibilita', ogni due anni, da parte di ciascun settore scientifico-disciplinare, di una lista di commissari nazionali, con opportune regole di non immediata rieleggibilita';
3) la formazione della commissione di ciascuna valutazione comparativa mediante sorteggio di cinque commissari nazionali. Tutti gli oneri relativi a ciascuna commissione di valutazione sono posti a carico dell'ateneo ove si espleta la procedura, come previsto al numero 1);
4) la durata dell'idoneita' scientifica non superiore a quattro anni, e il limite di ammissibilita' ai giudizi per coloro che, avendovi partecipato, non conseguono l'idoneita';
b) sono stabiliti i criteri e le modalita' per riservare, nei giudizi di idoneita' per la fascia dei professori ordinari, una quota pari al 25 per cento aggiuntiva rispetto al contingente di cui alla lettera a), numero 1), ai professori associati con un'anzianita' di servizio non inferiore a quindici anni, compreso il servizio prestato come professore associato non confermato, maturata nell'insegnamento di materie ricomprese nel settore scientifico-disciplinare oggetto del bando di concorso o in settori affini, con una priorita' per i settori scientifico-disciplinari che non abbiano bandito concorsi negli ultimi cinque anni;
c) nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneita' per la fascia dei professori associati e' riservata una quota del 15 per cento aggiuntiva rispetto al contingente di cui alla lettera a), numero 1), ai professori incaricati stabilizzati, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai ricercatori confermati che abbiano svolto almeno tre anni di insegnamento nei corsi di studio universitari. Una ulteriore quota dell'1 per cento e' riservata ai tecnici laureati gia' ammessi con riserva alla terza tornata dei giudizi di idoneita' per l'accesso al ruolo dei professori associati bandita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e non valutati dalle commissioni esaminatrici;
d) nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneita' per la fascia dei professori associati di cui alla lettera a), numero 1), l'incremento del numero massimo di soggetti che possono conseguire l'idoneita' scientifica rispetto al fabbisogno indicato dalle universita' e' pari al 100 per cento del medesimo fabbisogno;
e) nelle prime due tornate dei giudizi di idoneita' per la fascia dei professori ordinari di cui alla lettera a), numero 1), l'incremento del numero massimo di soggetti che possono conseguire l'idoneita' scientifica rispetto al fabbisogno indicato dalle universita' e' pari al 100 per cento del medesimo fabbisogno.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 recante «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1980, n. 209, S.O.
- La legge 3 luglio 1998, n. 210 recante «Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 1998, n. 155.
Note all'art. 1:
- Per il titolo della legge 4 novembre 2005, n. 230 si veda la nota alle premesse.
- Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 si veda la nota alle premesse.


Art. 2.
Oggetto


1. Il presente decreto legislativo disciplina le procedure per il conseguimento della idoneita' scientifica nazionale ai fini del reclutamento nel ruolo dei professori universitari.


Art. 3.
Idoneita' scientifica nazionale


1. L'idoneita' scientifica nazionale si consegue all'esito di procedure bandite con decreto del Ministro, per ciascun settore e distintamente per le fasce dei professori ordinari e dei professori associati.
2. L'idoneita' scientifica e' attribuita nei limiti quantitativi stabiliti dal bando ai candidati che possiedono la piena maturita' scientifica per la fascia dei professori ordinari e la maturita' scientifica per la fascia dei professori associati.
3. Il possesso della idoneita' scientifica nazionale costituisce requisito necessario per la partecipazione alle procedure di cui all'articolo 1, comma 8, della legge e non comporta diritto all'accesso al ruolo dei professori universitari.
4. Ai fini della partecipazione alle procedure di reclutamento, la durata dell'idoneita' scientifica e' di quattro anni dal suo conseguimento.


Art. 4.
Numero massimo di idoneita' scientifiche


1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 5 e 14, comma 1, il numero massimo di soggetti che in ciascuna tornata possono conseguire l'idoneita' scientifica nazionale per ciascuna fascia e per ciascun settore e' pari al numero di posti da coprire indicato dalle universita', per i quali e' garantita la relativa copertura finanziaria come previsto al comma 2, incrementato di una quota non superiore al 40 per cento.
2. Ai fini di cui al comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno le universita' comunicano al Ministero i posti di professore ordinario e associato che intendono coprire, attivando le procedure d'idoneita' scientifica nazionale e le successive procedure selettive ai sensi dell'articolo 13, nell'ambito della programmazione, di cui all'articolo 1-ter, lettera e), del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 7 dicembre 1997, n. 449 e all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, il Ministro, sentiti la CRUI e il CUN, definisce la quota incrementabile, nei limiti di cui al comma 1, relativamente a ciascuna fascia e a ciascun settore, tenendo conto della programmazione di cui al comma 2 e del numero di idonei nelle procedure gia' concluse non ancora chiamati, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 51, comma 4, della citata legge n. 449 del 1997.
4. Per ciascun settore deve in ogni caso essere bandito ogni cinque anni almeno un posto di idoneo per ciascuna fascia, anche se non richiesto dalle universita'.


Note all'art. 4: - L'art. 1-ter, lettera e), del decreto-legge
31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure urgenti.), convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 recita:
«Art. 1-ter (Programmazione e valutazione delle universita). 1. A decorrere dall'anno 2006 le universita', anche al fine di perseguire obiettivi di efficacia e qualita' dei servizi offerti, entro il 30 giugno di ogni anno, adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle universita' italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari, tenuto altresi' conto delle risorse acquisibili autonomamente. I predetti programmi delle universita' individuano in particolare:
a)-d) (omissis);
e) il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo sia determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilita'.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 51 della legge 7 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica):
«4. Le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle universita' statali non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario. Nel caso dell'Universita' degli studi di Trento si tiene conto anche dei trasferimenti per il funzionamento erogati ai sensi della legge 14 agosto 1982, n. 590. Le universita' nelle quali la spesa per il personale di ruolo abbia ecceduto nel 1997 e negli anni successivi il predetto limite possono effettuare assunzioni di personale di ruolo il cui costo non superi, su base annua, il 35 per cento delle risorse finanziarie che si rendano disponibili per le cessazioni dal ruolo dell'anno di riferimento. Tale disposizione non si applica alle assunzioni derivanti dall'espletamento di concorsi gia' banditi alla data del 30 settembre 1997 e rimane operativa sino a che la spesa per il personale di ruolo ecceda il limite previsto dal presente comma».
- Il comma 105, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) recita:
«105. A decorrere dall'anno 2005, le universita' adottano programmi triennali del fabbisogno di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a tempo determinato e indeterminato, tenuto conto delle risorse a tal fine stanziate nei rispettivi bilanci. I programmi sono valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai fini della coerenza con le risorse stanziate nel fondo di finanziamento ordinario, fermo restando il limite del 90 per cento ai sensi della normativa vigente».


Art. 5.
Quote riservate per la fascia dei professori ordinari
1. Nei giudizi di idoneita' per la fascia dei professori ordinari il numero massimo di soggetti ai quali puo' essere attribuita l'idoneita' scientifica nazionale e' incrementato nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997, di una quota aggiuntiva pari al venticinque per cento del numero risultante dall'applicazione delle norme di cui agli articoli 4, comma 1 e 14, comma 1, riservata ai professori associati che alla data fissata dal bando abbiano un'anzianita' di servizio nella stessa fascia, non inferiore a quindici anni compreso il servizio prestato come professore associato non confermato, maturata nell'insegnamento di materie ricomprese nel settore scientifico-disciplinare oggetto del bando di concorso o in settori affini previamente individuati con decreto del Ministro previo parere del CUN.
Qualora l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo dia luogo alla attribuzione ai destinatari della quota riservata di un numero frazionario di idoneita', quest'ultimo e' arrotondato all'unita' superiore.


Nota all'art. 5:
Per il testo dell'art. 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997, si veda la nota all'art. 4.


Art. 6.
Liste di commissari nazionali


1. Ai fini della formazione delle commissioni di valutazione di cui all'articolo 7, per ciascun settore e per ciascuna fascia e' costituita ed e' rinnovata ogni due anni una lista di commissari nazionali mediante elezioni indette con decreto del Ministro. Salvo quanto previsto dal comma 6, in sede di rinnovazione biennale delle liste non sono immediatamente rieleggibili i commissari che hanno fatto parte delle commissioni di valutazione nel biennio precedente.
2. Le elezioni sono indette entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando e terminano entro quindici giorni dalla data di indizione.
3. L'elettorato attivo e' attribuito, per ciascun settore e per la corrispondente fascia, ai professori ordinari e straordinari e ai professori associati non confermati e confermati afferenti allo stesso settore, nonche' ai professori straordinari a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 12, della legge in possesso, alla data di indizione delle elezioni, dell'idoneita' nazionale da non oltre quattro anni. L'elettorato passivo e' attribuito per ciascun settore e per la corrispondente fascia, ai soli professori ordinari e ai professori associati confermati nel rispetto delle incompatibilita' previste dalla normativa vigente.
4. Il Ministero definisce gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo, assicurandone la pubblicita' per via telematica almeno quarantacinque giorni prima dell'inizio delle elezioni. Le opposizioni agli elenchi provvisori sono presentate al Ministro non oltre il quindicesimo giorno antecedente l'inizio delle elezioni. Il Ministro decide nei successivi dieci giorni ai fini della determinazione degli elenchi definitivi.
5. Ogni elettore esprime due preferenze. Ogni lista e' formata da quindici commissari. Risultano eletti e sono inseriti nelle liste coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti con un minimo di quattro. A parita' di voti prevale il piu' anziano in ruolo e a parita' di anzianita' di ruolo il piu' anziano di eta'. Nel caso che non venga raggiunto il numero di commissari nazionali richiesto si procede entro trenta giorni ad una elezione suppletiva.
6. Ove il settore sia costituito da un numero di docenti pari o inferiore a quindici, la lista e' costituita da tutti gli appartenenti al settore ed e' integrata mediante elezione, fino a concorrenza del numero di quindici, da appartenenti a settori affini, individuati con il decreto di cui all'articolo 5. In sede di rinnovazione biennale della lista non trova applicazione il divieto di immediata rieleggibilita' nei confronti di due terzi degli appartenenti al settore, individuati mediante sorteggio.
7. Lo svolgimento delle elezioni avviene con procedure telematiche validate, assicurando l'accertamento dell'identita' dell'elettore e la segretezza del voto. Le liste risultanti dalle operazioni elettorali di cui ai commi da 1 a 6 sono costituite con decreto del Ministro reso pubblico per via telematica entro quindici giorni dal termine delle elezioni.
8. L'eventuale sostituzione, per qualunque causa, dei commissari inseriti nelle liste e' effettuata mediante sorteggio tra gli appartenenti alla fascia e al settore interessato, che siano nelle condizioni di cui al secondo periodo del comma 3.


Art. 7.
Commissioni di valutazione


1. La commissione di valutazione per ciascuna fascia e per ciascun settore e' composta da cinque componenti sorteggiati secondo modalita' telematiche dalle corrispondenti liste di commissari nazionali di cui all'articolo 6. I componenti delle commissioni della prima tornata di giudizi sono esclusi dal sorteggio per la seconda tornata di giudizi del biennio.
2. Per i giudizi idoneativi a professore ordinario la commissione e' composta da cinque professori ordinari.
3. Per i giudizi idoneativi a professore associato la commissione e' composta da tre professori ordinari e due professori associati confermati. I professori ordinari sorteggiati quali componenti di commissione, sia nei giudizi a professore ordinario sia nei giudizi a professore associato, devono optare per l'una o per l'altra commissione entro 10 giorni dalla comunicazione, operata da parte del Ministero, dei risultati del sorteggio. Nel caso in cui l'opzione non sia esercitata si procede ad un tempestivo sorteggio per individuare la commissione di cui il professore ordinario fa parte con conseguente sostituzione nella commissione da cui il medesimo e' estromesso.
4. La partecipazione alle commissioni costituisce obbligo d'ufficio, salvi i casi di forza maggiore. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente di una commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo l'accettazione da parte del Ministro.
5. In ogni caso in cui sia necessario sostituire uno o piu' componenti delle commissioni giudicatrici si procede ad un nuovo tempestivo sorteggio con le modalita' di cui al comma 1.
6. Nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 sono fatti salvi gli atti delle commissioni gia' compiuti prima della sostituzione.
7. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di nomina delle commissioni giudicatrici decorre il termine previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al Ministro, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e comunque dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
8. Le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente al decreto di nomina della commissione non incidono sulla qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.


Note all'art. 7:
- L'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120 (Disposizioni urgenti per il funzionamento delle universita), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236 prevede:
«Art. 9.1. L'eventuale istanza di ricusazione di uno o piu' componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la causa di ricusazione e' sopravvenuta, purche' anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.
2. Il rigetto dell'istanza di ricusazione non puo' essere dedotto come causa di successiva ricusazione.
3. Per le procedure concorsuali in atto, ove la commissione esaminatrice sia gia' stata costituita, il termine di trenta giorni decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».


Art. 8.
Sedi delle procedure
1. Le procedure per il conseguimento dell'idoneita' scientifica nazionale si svolgono presso le universita' individuate, per ciascun settore e ciascuna fascia, mediante sorteggio entro una lista di universita' aventi idonee strutture definita dal Ministero, su proposta della CRUI, per ciascuna area di cui al decreto del Ministro in data 4 ottobre 2000, e successive modificazioni, e aggiornata ogni tre anni. L'elenco delle sedi e' inserito nel decreto di cui all'articolo 3, comma 1.
2. Le universita' individuate ai sensi del comma 1 assicurano le strutture e il supporto di segreteria per l'espletamento delle procedure. All'attuazione del presente comma le universita' provvedono nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione di valutazione sono posti a carico dell'ateneo ove si espleta il giudizio idoneativo. Di tali oneri si tiene conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario.


Art. 9.
Lavori delle commissioni di valutazione


1. Le commissioni giudicatrici, insediatesi presso le universita' in cui si espleta il giudizio idoneativo, eleggono il presidente e predeterminano i criteri di massima e le procedure per la valutazione comparativa dei candidati anche, ove possibile, facendo riferimento a parametri riconosciuti in ambito nazionale ed internazionale. Tali determinazioni sono comunicate senza indugio al responsabile del procedimento di cui all'articolo 12, comma 4, il quale ne assicura la pubblicita' almeno 7 giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione.
2. Espletate le procedure di cui al comma 1, le commissioni giudicatrici accedono per via telematica alla lista delle domande, all'elenco delle produzioni scientifiche e dei titoli e alla relativa documentazione, inerenti il concorso, presentate ai sensi dell'articolo 12, comma 3. Per garantire la riservatezza dei dati presentati l'accesso avviene tramite password consegnata al presidente della commissione dal responsabile del procedimento.
3. Per valutare la produzione scientifica, gli altri titoli scientifici e il curriculum complessivo del candidato anche con riferimento all'attivita' didattica e alle eventuali esperienze professionali e organizzative, la commissione tiene in considerazione i seguenti criteri:
a) originalita' e innovativita' della produzione scientifica, comprendente le pubblicazioni, i brevetti e i progetti innovativi, nonche' rigore metodologico;
b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione in quanto individuabile;
c) la direzione e il coordinamento di gruppi di ricerca;
d) congruenza dell'attivita' del candidato con le discipline ricomprese nel settore per il quale e' bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;
e) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita' scientifica;
f) continuita' temporale della produzione scientifica, anche in relazione all'evoluzione delle conoscenze nello specifico settore;
g) entita' e caratteristiche degli impegni didattici assolti, documentati dagli enti interessati;
h) entita' e caratteristiche delle attivita' svolte in campo clinico-assistenziale e in ogni altro ambito professionale e di lavoro in cui le connesse esperienze e competenze siano esplicitamente richieste o comunque integrino il profilo complessivo del candidato.
4. Il giudizio della commissione sulla produzione scientifica, sui titoli e sul merito complessivo del candidato viene espresso con specifico riferimento ai criteri di cui ai commi 1 e 3.
5. Al termine delle valutazioni della produzione scientifica e dei titoli, nei giudizi idoneativi per la fascia dei professori associati i candidati sostengono una prova didattica e discutono la produzione scientifica presentata. Il bando puo' prevedere che le relative prove siano sostenute nella lingua straniera oggetto della valutazione comparativa. Nei giudizi per la fascia di professore ordinario i candidati discutono la produzione scientifica presentata e quelli che non rivestono la qualifica di professore associato sostengono anche una prova didattica, che concorre alla valutazione complessiva.
6. La prova didattica e la discussione sulla produzione scientifica sono pubbliche.
7. Le commissioni sono tenute a concludere i propri lavori entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Per comprovati ed eccezionali motivi, il Ministro puo' concedere per una sola volta una proroga del termine non superiore, comunque, a due mesi. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro i termini su indicati, il Ministro sostituisce l'intera commissione, ovvero i commissari ai quali sia imputabile il ritardo, con le modalita' di cui all'articolo 8, assegnando un nuovo termine per la conclusione dei lavori non superiore a sei mesi. Salva la responsabilita' disciplinare, i commissari ai quali e' imputabile il ritardo non possono far parte delle commissioni giudicatrici per i successivi due giudizi idoneativi.
8. Le commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale. Le commissioni redigono i verbali delle singole riunioni, di cui sono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' la relazione riassuntiva dei lavori svolti.
9. Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione comparativa, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, indica i candidati ritenuti meritevoli dell'idoneita' scientifica nazionale nei limiti numerici fissati dal bando.


Art. 10.
Controllo di legittimita' degli atti


1. Gli atti redatti dalle commissioni, di cui all'articolo 9, comma 9, sono consegnati entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori al responsabile del procedimento che provvede a trasmetterli entro quindici giorni al CUN per il parere di legittimita', dandone comunicazione al Ministero.
2. Ove il CUN non si pronunci entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti si prescinde dal parere.
3. Nel caso in cui emergano rilievi di legittimita' il Ministro riconvoca la commissione per un riesame degli atti, da svolgersi entro sessanta giorni.
4. Dopo il riesame, gli atti sono nuovamente sottoposti al parere del CUN che si pronuncia entro il termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale si prescinde dal parere.
5. Gli atti sono approvati con decreto ministeriale e resi pubblici anche per via telematica.


Art. 11.
Limite di ammissibilita' ai giudizi idoneativi


1. Coloro che partecipano a tre procedure idoneative e non conseguono l'idoneita' non sono ammessi alla prima tornata successiva per lo stesso settore o per i settori affini individuati ai sensi dell'articolo 5.


Art. 12.
Bandi di indizione dei giudizi idoneativi


1. Il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, e' pubblicato entro il 30 giugno di ogni anno nella Gazzetta Ufficiale e reso disponibile anche per via telematica. Il decreto stabilisce le modalita' e i tempi, non inferiori a trenta giorni e comunque non superiori a cinquanta, per la presentazione delle domande e della relativa documentazione, in conformita' con le disposizioni vigenti in materia di documentazione amministrativa.
2. La partecipazione ai giudizi idoneativi e' libera, senza limitazione in relazione alla cittadinanza e al titolo di studio posseduti dai candidati. Ai professori ordinari e ai possessori dell'idoneita' scientifica per le fasce dei professori ordinari e' preclusa la partecipazione ai giudizi idoneativi per il conseguimento dell'idoneita' scientifica per la fascia dei professori associati nello stesso settore o in settori affini.
3. La presentazione delle domande con allegati i rispettivi titoli, la produzione scientifica e l'elenco completo delle pubblicazioni si effettua per via telematica presso il Ministero con una procedura validata. Le pubblicazioni di cui al precedente elenco non disponibili in via telematica, sono trasmesse dai candidati, entro 15 giorni dall'espletamento di quanto stabilito ai commi 1 e 2 dell'articolo 9, al responsabile del procedimento e ai componenti della commissione giudicatrice.
4. Per ciascuna procedura idoneativa l'universita' nomina, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento che ne assicura il regolare svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le forme di pubblicita' e le comunicazioni previste dal presente decreto legislativo.


Nota all'art. 12:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.


Art. 13.
Procedure per la chiamata dei professori universitari


1. Le universita' disciplinano con propri regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, le procedure selettive per la copertura dei posti di professore ordinario e associato ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge, riservate ai possessori dell'idoneita' nazionale, assicurando la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicita' degli atti, nonche' le procedure per i trasferimenti e per le chiamate degli idonei di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210.


Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 6, commi 9 e 10 della legge 9 maggio 1989, n. 168 (Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica):
«9. Gli statuti e i regolamenti di ateneo sono deliberati dagli organi competenti dell'universita' a maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimita' e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore.
10. Il Ministro puo' per una sola volta, con proprio decreto, rinviare gli statuti e i regolamenti all'universita', indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi competenti dell'universita' possono non conformarsi ai rilievi di legittimita' con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro puo' ricorrere contro l'atto emanato dal rettore, in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimita'. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate.».
- Per il titolo della legge 3 luglio 1998, n. 210, si veda la nota alle premesse.


Art. 14.
Disposizioni transitorie e finali


1. Nelle prime due tornate dei giudizi di idoneita' per la fascia dei professori ordinari e nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneita' per la fascia dei professori associati, la quota di incremento di cui all'articolo 4, comma 1, e' pari al cento per cento.
2. Nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneita' per la fascia dei professori associati:
a) il quindici per cento della quota di incremento di cui al comma 1 e' riservata ai professori incaricati stabilizzati, agli assistenti del ruolo ad esaurimento, nonche' ai ricercatori confermati che alla data fissata dal bando abbiano svolto almeno tre anni di insegnamento nei corsi di studio universitari ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341;
b) una ulteriore quota dell'uno per cento e' riservata ai tecnici laureati gia' ammessi con riserva alla terza tornata dei giudizi di idoneita' per l'accesso al ruolo dei professori associati, bandita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e non valutati dalle commissioni esaminatrici.
3. Qualora l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 dia luogo alla attribuzione ai destinatari della quota riservata di un numero frazionario di idoneita', quest'ultimo e' arrotondato all'unita' superiore.
4. L'articolo 2, comma 4, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, si applica alle procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario bandite fino al 30 settembre 2013, nonche' a quelle per posti di professore ordinario e associato bandite secondo la normativa previgente alla legge 4 novembre 2005, n. 230, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 25, della legge, dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a Roma, addi' 6 aprile 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Baccini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli


Note all'art. 14:
- L'art. 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari) prevede:
«Art. 12. - 1. I professori di ruolo, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 1, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, e dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, adempiono ai compiti didattici nei corsi di diploma universitario e nei corsi di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), e comma 2, della presente legge. I ricercatori, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 adempiono ai compiti didattici in tutti i corsi di studio previsti dalla presente legge, secondo le modalita' di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.
2. E' altresi' compito istituzionale dei professori e dei ricercatori guidare il processo di formazione culturale dello studente secondo quanto previsto dal sistema di tutorato di cui all'art. 13.
3. Ferma restando per i professori la responsabilita' didattica di un corso relativo ad un insegnamento, le strutture didattiche secondo le esigenze della programmazione didattica, attribuiscono ai professori e ai ricercatori, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con il consenso dell'interessato, l'affidamento e la supplenza di ulteriori corsi o moduli che, comunque, non danno diritto ad alcuna riserva di posti nei concorsi. La programmazione deve in ogni caso assicurare la piena utilizzazione nelle strutture didattiche dei professori e dei ricercatori e l'assolvimento degli impegni previsti dalle rispettive norme di stato giuridico.
4. I ricercatori possono essere componenti delle commissioni di esame di profitto nei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione e relatori di tesi di laurea.
5.
6. Gli insegnamenti nei corsi di laurea e di diploma sono di norma sdoppiati ogni qualvolta il numero degli esami sostenuti nell'anno precedente, moltiplicato per il rapporto tra gli iscritti nell'anno in corso e gli iscritti dell'anno precedente, supera 250. Gli insegnamenti sdoppiati possono essere coperti dai professori e dai ricercatori per supplenza o per affidamento.
7. La supplenza o l'affidamento di un corso o modulo, che rientrino nei limiti dell'impegno orario complessivo previsto per i professori e per i ricercatori dalle rispettive norme, sono conferiti a titolo gratuito. Le supplenze e gli affidamenti che superino i predetti limiti possono essere retribuiti esclusivamente con oneri a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, fatta salva la possibilita' di quanto previsto dal quinto comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
8. L'istituto del contratto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, si estende ai corsi di diploma universitario. Per i professori a contratto sono rispettate le incompatibilita' di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.».
- Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si veda la nota alle premesse.
- Il comma 4, dell'art. 2, della legge 16 gennaio 2006, n. 18 (Riordino del Consiglio universitario nazionale) prevede:
«4. Il CUN esprime il parere di legittimita' sugli atti delle commissioni nelle procedure preordinate al reclutamento dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, nonche' alla loro conferma in ruolo. Il parere e' reso entro novanta giorni dalla richiesta. Una volta espresso il parere o, comunque, decorso il termine di cui al secondo periodo, l'universita' approva o non approva gli atti, motivando l'eventuale difformita' dal parere stesso.
- Per il titolo della legge 4 novembre 2005, n. 230 si veda la nota alle premesse.



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