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Decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144
Attuazione della direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE.
 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l'adeguamento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge comunitaria 2007 - ed in
particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, e
successive modificazioni;
Visto il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo
all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;
Visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga e sostituisce il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio;
Vista la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo
2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga e sostituisce la direttiva 88/599/CEE del Consiglio;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13
giugno 2008;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 10 luglio 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° agosto 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per i rapporti con le regioni;


E m a n a il seguente decreto legislativo:


Art. 1.
Ambito di applicazione


1. Il presente decreto disciplina i controlli sui conducenti, le imprese e i veicoli di tutte
le categorie di trasporto che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, e del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga e sostituisce il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985.


Art. 2.
Autorità competenti


1. Le funzioni dell'Ufficio di coordinamento di cui all'articolo 7 della direttiva 2006/22/CE
sono attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti
terrestri e i trasporti intermodali - Direzione generale del trasporto stradale,
utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie in dotazione a legislazione vigente.
2. L'Ufficio di coordinamento:
a) assicura il coordinamento con gli organismi corrispondenti degli altri Stati membri nelle azioni intraprese ai sensi dell'articolo 8;
b) definisce gli obiettivi dell'attività nazionale di controllo;
c) trasmette alla Commissione i dati statistici biennali, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006;
d) rappresenta l'organismo principale di riferimento per la Commissione e le autorità
competenti degli altri Stati membri.
3. Le attività di controllo su strada e le attività di controllo presso i locali delle imprese ai sensi dell'articolo 1, da chiunque svolte, sono pianificate e coordinate rispettivamente, dal Ministero dell'interno e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
4. Sono in ogni caso fatte salve le specifiche competenze ed attribuzioni previste dalle
disposizioni normative vigenti, in materia di controlli su strada e presso la sede delle
imprese, per ambiti di applicazione diversi da quelli del presente decreto.


Art. 3.
Sistemi di controllo


1. I controlli, sia su strada che nei locali delle imprese, di tutte le categorie di
trasporto di cui all'articolo 1, sono effettuati, ogni anno, almeno sul 2 per cento dei
giorni di lavoro effettivo dei conducenti di veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85. La percentuale sarà portata al 3 per cento, dopo il 1° gennaio 2010. A partire dal 2012, la percentuale minima di controlli da effettuare potrà essere aumentata al 4 per cento in base alle indicazioni che potrà dare la Commissione europea conformemente a quanto disposto con l'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE.
2. Nell'ambito del numero totale dei controlli di cui al comma 1, almeno il 30 per cento
del numero totale di giorni lavorativi controllati é verificato su strada e almeno il 50
per cento nei locali delle imprese.


Art. 4.
Determinazione del numero dei controlli


1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali comunica all'Ufficio di
coordinamento, entro il mese di gennaio di ogni anno, i dati relativi al numero complessivo dei giorni di lavoro che ciascun conducente deve effettuare nel periodo di riferimento.
2. L'individuazione dei veicoli soggetti ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85 é effettuata, al 31 dicembre di ogni anno, sulla base dei dati di immatricolazione dei veicoli registrati nel sistema informatico del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in conformità alle indicazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dello stesso regolamento (CE) n. 561/2006.
3. In relazione ai dati di cui al presente articolo, l'Ufficio di coordinamento determina il
numero minimo dei controlli da garantire ai sensi dell'articolo 3.


Art. 5.
Comunicazione dei dati relativi ai controlli


1. Il Ministero dell'interno ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, entro il 31 marzo di ogni anno, comunicano all'Ufficio di coordinamento i dati e le informazioni di loro competenza, riferiti all'anno precedente, utilizzando il formulario
approvato con decisione 93/173/CEE della Commissione, del 22 febbraio 1993.
2. L'Ufficio di coordinamento, sulla base dei suddetti dati, comunica alla Commissione, ai
sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, le informazioni necessarie per l'elaborazione della relazione ivi prevista.


Art. 6.
Controlli su strada


1. I controlli su strada sono effettuati in luoghi ed orari diversi e riguardano una parte
sufficientemente estesa della rete stradale, in modo da ostacolare l'aggiramento dei posti di controllo e le relative operazioni sono condotte in modo che vengano verificati almeno i punti elencati nella Parte A dell'Allegato I. Se la situazione lo rende necessario, il controllo può essere concentrato su un punto della Parte A dell'Allegato I.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, i controlli su strada sono eseguiti senza discriminazioni. In particolare, nessuna discriminazione può essere operata in relazione al paese di immatricolazione del veicolo, al paese di residenza del conducente, al paese di stabilimento dell'impresa, al punto di partenza e destinazione del viaggio, al tipo di tachigrafo.
3. I controlli vengono effettuati seguendo un criterio di rotazione casuale, con un adeguato equilibrio geografico. I posti di controllo sono effettuati sulle strade, presso le stazioni di servizio o le aree di parcheggio; quando é necessario a tutelare l'incolumità delle persone o la sicurezza della circolazione, i veicoli da controllare possono essere indirizzati in luoghi sicuri situati nelle loro vicinanze.
4. Nel corso delle operazioni di controllo su strada sono inoltre rilevate le informazioni
relative al tipo di strada, ossia se si tratta di autostrada, strada statale o secondaria, al
Paese in cui éstato immatricolato il veicolo sottoposto a controllo ed al tipo di tachigrafo se analogico o digitale.
5. Le imprese responsabili dei conducenti conservano per un anno i verbali loro rilasciati dagli organismi di controllo, i protocolli dei risultati e altri dati pertinenti relativi
ai controlli effettuati.
6. Al fine di agevolare le operazioni di controllo di cui al presente articolo, é
stabilito un modello di lista di controllo, da adottarsi con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'interno, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Art. 7.
Controlli nei locali delle imprese


1. I controlli nei locali delle imprese sono svolti in modo che vengano verificati almeno i
punti elencati nella parte A e B dell'allegato I.
2. Nel corso delle operazioni di controllo nei locali delle imprese sono inoltre rilevate le
informazioni relative al tipo di attività di trasporto, ossia se si tratta di attività a livello
nazionale o internazionale, passeggeri o merci, per conto proprio o per conto terzi, alle
dimensioni del parco veicoli dell'impresa ed al tipo di tachigrafo se analogico o digitale.
3. Le imprese responsabili dei conducenti conservano per un anno i verbali loro rilasciati dagli organismi di controllo, i protocolli dei risultati e altri dati pertinenti relativi
ai controlli effettuati.
4. Al fine di agevolare le operazioni di controllo di cui al comma 3, é stabilito un
modello di lista di controllo, da adottarsi con decreto dirigenziale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. I controlli nei locali delle imprese si effettuano, inoltre, quando siano state accertate su strada gravi infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006 o al regolamento (CEE) n. 3821/85; a tal fine il Ministero dell'interno comunica ogni tre mesi all'Ufficio di coordinamento l'elenco delle imprese, stabilite in Italia o in uno dei Paesi membri, sanzionate per le infrazioni di cui all'allegato III della direttiva 2006/22/CE.
6. L'Ufficio di coordinamento sulla base delle informazioni ricevute dal Ministero
dell'interno e tenuto anche conto delle informazioni eventualmente fornite dagli organismi di collegamento designati degli altri Stati membri, comunica al Ministero del lavoro l'elenco delle imprese italiane da controllare.
7. L'Ufficio di coordinamento compila altresì l'elenco delle imprese stabilite negli
altri Stati membri che hanno commesso gravi infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006 o al regolamento (CEE) n. 3821/85 sul territorio nazionale e ne dà comunicazione alle
rispettive autorità competenti, individuate ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2006/22/CE.


Art. 8.
Controlli concertati


1. L'Ufficio di coordinamento, sulla base di appositi accordi con le autorità competenti dei Paesi membri individuate ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2006/22/CE, e di
concerto con le competenti strutture del Ministero dell'interno, organizza almeno sei volte l'anno, operazioni concertate per controllare su strada i conducenti e i veicoli oggetto dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85.


Art. 9.
Modulo di controllo delle assenze dei conducenti


1. L'assenza per malattia, per ferie annuali oppure la guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006, da parte del conducente nel periodo indicato all'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85, deve essere documentata attraverso il modulo in formato elettronico e stampabile previsto dall'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE, elaborato dalla Commissione europea e riportato in allegato alla decisione 2007/230/CE della Commissione, del 12 aprile 2007, che deve essere compilato in ogni sua parte.
2. Il modulo di cui al comma 1 é conservato dall'impresa di trasporto per un anno dalla
scadenza del periodo cui si riferisce.
3. Per il periodo di tempo indicato all'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n.
3821/85, il conducente di un veicolo a cui si applicano i regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85, deve avere con sé il modulo di cui al comma 1 che deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo.
4. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'applicazione delle sanzioni
di cui agli articoli 174, 178 e 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, il conducente che non ha con sé ovvero che tiene in modo incompleto o alterato il modulo di cui al comma 1 é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 143,00 a Euro 570,00. Si applicano le disposizioni del titolo VI e dell'articolo 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
5. Alla stessa sanzione é soggetta l'impresa che non conserva il modulo per il periodo di
tempo indicato al comma 2. Si applicano le disposizioni del titolo VI e dell'articolo 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.


Art. 10.
Scambio di informazioni


1. Il Ministero dell'interno comunica due volte all'anno, entro il mese di settembre ed
entro il mese di marzo all'Ufficio di coordinamento, i dati semestrali relativi alle
infrazioni di cui ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85 commesse da vettori non residenti e le sanzioni inflitte per tali infrazioni.
2. Sulla base di tali dati, l'Ufficio di coordinamento, con cadenza semestrale, provvede a
comunicare le informazioni previste dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 561/2006 e
dall'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3821/85 alle autorità competenti
dei Paesi membri individuate ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2006/22/CE.
3. L'Ufficio di coordinamento, a seguito di richiesta specifica da parte della autorità
competente di un Paese membro, comunica le informazioni di cui al comma 2, anche in relazione a singoli casi.


Art. 11.
Sistema di classificazione del rischio


1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri
dell'interno e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto anche conto delle indicazioni del Comitato istituito dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85, sono definiti i criteri e le modalità del sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese di autotrasporto, sulla base del numero relativo e della gravità delle infrazioni commesse dalle singole imprese alle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85.
2. Sulla base del decreto di cui al comma 1, l'Ufficio di coordinamento, provvede ad
attribuire alle imprese stesse un indicatore della classe di rischio.
3. Le imprese che presentano un indicatore della classe di rischio elevato sono assoggettate a controlli più rigorosi e frequenti.


Art. 12.
Migliori prassi


1. L'Ufficio di coordinamento, elabora ogni due anni, un programma di formazione, destinato agli operatori addetti al controllo, tenuto conto degli orientamenti pubblicati nella relazione biennale della Commissione sulle migliori prassi adottate nell'ambito dell'Unione europea.
2. L'Ufficio di coordinamento organizza, almeno una volta all'anno, scambi formativi e scambi del personale con gli organismi di collegamento intracomunitario di altri Stati membri.
3. L'Ufficio di coordinamento promuove, inoltre, anche mediante accordi e convenzioni con enti pubblici e privati, la formazione periodica degli addetti ai controlli, in generale sulla funzione di controllo e, in particolare, sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85.


Art. 13.
Norma finanziaria


1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, né minori entrate. Gli uffici interessati si avvalgono delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili sulla base della legislazione vigente.


Art. 14.
Disposizioni finali


1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto é abrogato il decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione in data 12 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 262 del 9 novembre 1995.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 agosto 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche europee
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Maroni, Ministro dell'interno
Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni
Visto, il Guardasigilli: Alfano


Allegato I
(previsto dall'art. 6, comma 1)
PARTE A
Controlli su strada.
Nei controlli su strada occorre verificare, almeno i seguenti punti:
1) i periodi di guida giornalieri e settimanali, le interruzioni di lavoro e i periodi di
riposo giornalieri e settimanali; i fogli di registrazione dei giorni precedenti, che devono
trovarsi a bordo del veicolo, conformemente all'art. 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85 e/o i dati memorizzati per lo stesso periodo nella carta del conducente e/o nella memoria dell'apparecchio di controllo e/o sui tabulati;
2) per il periodo di cui all'art. 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85, gli eventuali superamenti della velocità autorizzata del veicolo, definiti come
ogni periodo di durata superiore a un minuto durante il quale la velocità del veicolo
supera 90 km orari per i veicoli della categoria N3 o 105 km orari per i veicoli della
categoria M3. Per categorie N3 e M3 si intendono le categorie definite all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
3) all'occorrenza, le velocità istantanee del veicolo quali registrate dall'apparecchio
di controllo durante, le ultime ventiquattro ore di uso del veicolo;
4) il corretto funzionamento dell'apparecchio di controllo (verifica di eventuali
manipolazioni dell'apparecchio e/o della carta del conducente e/o dei fogli di registrazione) oppure, se del caso, la presenza dei documenti indicati art. 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 561/2006.


PARTE B
Controlli nei locali delle imprese.
Nei locali delle imprese occorre controllare i punti seguenti, in aggiunta a quanto stabilito nella Parte A:
1) i periodi di riposo settimanale e i periodi di guida tra detti periodi di riposo;
2) l'osservanza della limitazione bisettimanale delle ore di guida;
3) i fogli di registrazione, i dati e i tabulati dell'unità di bordo e della carta del
conducente.
Nel caso venga accertata un'infrazione durante la catena di trasporto, gli Stati
membri possono, se opportuno, verificare la corresponsabilità di altri soggetti che hanno istigato o in altro modo contribuito a commettere tale infrazione, ad esempio caricatori,
commissionari di trasporto o subappaltatori, compresa la verifica che i contratti per la fornitura di servizi di trasporto siano conformi alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85.



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