IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva, e successive modificazioni;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria per il 2003, ed in particolare l'articolo 3; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifica al sistema penale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 29 aprile 2004 concernente disposizioni applicative di controllo delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva di cui al regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2004, che attribuisce all'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali la competenza nei controlli di cui al regolamento (CE) n. 1019/2002;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 4 giugno 2004 di attuazione del citato decreto ministeriale in data 29 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2004;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2004;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali, delle attività produttive e per gli affari regionali;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Imballaggi per le vendite al dettaglio
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detenga per vendere o venda gli oli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1019/2002 in imballaggi preconfezionati non conformi all'articolo 2, paragrafo 1, del medesimo regolamento (CE) n. 1019/2002, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma: a) da cento euro a seicento euro, nel caso di imballaggi non conformi in quanto di capacità superiore a quelle massime consentite; b) da ottocento euro a quattromilaottocento euro, nel caso di imballaggi non conformi in quanto non provvisti di un sistema di chiusura che perde la propria integrità dopo la prima utilizzazione.
Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il regolamento (CE) n. 1019/2002 è pubblicato in GUCE n. L 155 del 14 giugno 2002. - Si riporta il testo dell'art. 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2003, n. 266, supplemento ordinario: «Art. 3 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative. 2. La delega di cui al comma 1, è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c). 3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il Governo acquisisce i pareri dei competenti organi parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi. Decorso inutilmente il termine predetto, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.». - La legge 24 novembre 1981, n. 689, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, Supplemento Ordinario. - Il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1999, n. 306, supplemento ordinario. - Si riporta il testo dell'art. 1, della legge 25 giugno 1999, n. 205, recante: «Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario». «Art. 1 (Delega). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la trasformazione da illecito penale in illecito amministrativo e per la riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie indicate negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e per attribuire al giudice di pace, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 2, la competenza in materia di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, di cui agli articoli 22, 23 e 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689». Nota all'art. 1: - Il regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2004. (Omissis).
Art. 2.
Informazioni sulla categoria di olio
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizzi etichette non conformi per quanto concerne le informazioni previste per ogni categoria di olio di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1019/2002, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da trecento euro a milleottocento euro. Nota all'art. 2: - Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 1019/2002 si veda nelle note all'art. 1.
Art. 3.
Designazione dell'origine
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizzi la designazione di origine prevista dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1019/2002 senza aver ottenuto il necessario riconoscimento, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro. La medesima sanzione si applica a chiunque utilizzi l'indicazione dell'origine prevalente senza riportare in etichetta o direttamente sull'imballaggio la menzione di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1019/2002.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese di condizionamento riconosciute a cui è stato rilasciato il codice identificativo alfanumerico di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1019/2002, di seguito denominate imprese riconosciute che confezionano ed immettono al consumo olio extravergine di oliva o olio di oliva vergine senza indicare sull'imballaggio o sull'etichetta gli estremi di identificazione alfanumerica dell'impresa riconosciuta, sono sottoposte alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da sessanta euro a trecentosessanta euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese riconosciute, che non detengono il registro di carico e scarico previsto dall'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 4 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2004, sono sottoposte alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da mille euro a seimila euro e alla sanzione accessoria della sospensione del riconoscimento per un periodo di tempo da un mese a sei mesi.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese riconosciute che provvedono, oltre i tempi previsti dalle vigenti disposizioni, all'annotazione nel registro di cui al comma 3, dei movimenti degli oli di cui intendono dichiarare l'origine, ma comunque entro 15 giorni lavorativi successivi a quelli in cui si sono verificati i movimenti, sono sottoposte alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cento euro a seicento euro. Se non viene effettuata l'annotazione o se la stessa è inesatta, incompleta o non veritiera si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro oltre alla sanzione accessoria della sospensione del riconoscimento per un periodo di tempo da un mese a sei mesi.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese riconosciute che non provvedono all'invio periodico, all'organo di controllo incaricato, dei riepiloghi di cui all'articolo 5 del citato decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 4 giugno 2004, sono sottoposte alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cento euro a seicento euro. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese che utilizzano sugli imballaggi o in etichetta una qualsiasi designazione dell'origine mediante l'indicazione di un nome geografico in contrasto con quanto disposto dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1019/2002, sono sottoposte alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro.
Note all'art. 3: - Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 1019/2002 si veda nelle note all'art. 1. - L'art. 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 4 giugno 2004, citato nelle premesse, così recita: «Art. 5 (Designazione dell'origine). - 1. I controlli sulla designazione dell'origine di cui all'art. 4 del regolamento, che indica uno Stato membro o la Comunità, riguardano la verifica della corrispondenza della zona geografica nella quale le olive sono raccolte e quella in cui è situato il frantoio per l'estrazione dell'olio. 2. Ai fini dei controlli le imprese detengono, per ogni stabilimento e deposito, uno specifico registro di carico e scarico, nel quale sono annotati i movimenti per ogni tipo di olio introdotto ed uscito, di cui si intende dichiarare l'origine. 3. Il registro di cui al comma 2 è costituito da: a) non oltre 50 fogli fissi o da schede contabili mobili da compilarsi a mano, o b) non oltre 200 fogli, da compilarsi con sistemi informatici e da stamparsi mensilmente entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo. 4. I fogli del registro sono preventivamente numerati e soggetti, prima dell'uso, alla vidimazione dell'Ispettorato. 5. Le annotazioni sui registri di cui al comma 2 si effettuano entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui si sono verificati i movimenti, a condizione che le operazioni soggette a registrazione possano essere controllate in qualsiasi momento, sulla base di altri documenti giustificativi. 6. Le imprese entro il 10 aprile e il 10 ottobre, di ciascun anno, inviano all'Ispettorato un riepilogo delle registrazioni riferite al semestre precedente, dei quantitativi di olio acquistati, confezionati, venduti e giacenti alla fine del semestre stesso. 7. I controlli di cui al comma 1 sono svolti una volta l'anno presso le imprese e a sondaggio, presso gli esercizi commerciali, i fornitori e i frantoi.
Art. 4.
Altre indicazioni facoltative
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizzi sugli imballaggi o in etichetta le indicazioni facoltative di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1019/2002 senza aver rispettato le procedure previste dalle vigenti disposizioni, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro. Nota all'art. 4: - Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 1019/2002, si veda nelle note all'art. 1.
Art. 5.
Identificazione delle partite
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizzi sugli imballaggi o in etichetta le indicazioni di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1019/2002 senza aver rispettato le procedure delle vigenti disposizioni sull'identificazione dei recipienti utilizzati nel processo di stoccaggio e lavorazione degli oli, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro.
Nota all'art. 5: - Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 1019/2002, si veda nelle note all'art. 1.
Art. 6.
Sanzioni per piccoli e grandi quantitativi
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque tiene la condotta descritta agli articoli 1, 2, 3, commi 1, 2, 4 e 6, e agli articoli 4 e 5 con riferimento a quantitativi di olio non superiori a litri cinquanta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta euro a trecento euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque tiene la condotta descritta agli articoli 1, 2, 3, commi 1, 2, 4 e 6, e agli articoli 4 e 5 con riferimento a quantitativi di olio superiori a trentamila litri è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. In questi casi si applica sempre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione del riconoscimento per un periodo di tempo da un mese a sei mesi.
Art. 7.
D i f f i d a
1. L'organo di controllo incaricato, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, ove accerti l'esistenza di violazioni sanabili, nel caso di prima inflazione, prima dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli da 1 a 6, procede a diffidare il contravventore ad adempiere alle prescrizioni previste entro il termine di quindici giorni. Decorso inutilmente tale termine, si applicano le sanzioni previste dal presente decreto legislativo nella misura massima fissata per ciascuna fattispecie.
Art. 8.
Irrogazione delle sanzioni
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, all'irrogazione delle sanzioni previste nel presente decreto legislativo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 settembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Castelli, Ministro della giustizia
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Scajola, Ministro delle attività produttive
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli