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NORMATIVA
Normativa nazionale - Leggi - Comunitarie

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Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 32
Attuazione della direttiva 2003/51/CE che modifica le direttive 78/660, 83/349, 86/635 e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione.
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2004), ed in particolare gli articoli 1, 2 e l'allegato B;
Viste le sezioni VI-bis e IX del Capo V del titolo V del libro V del codice civile;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante attuazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante attuazione della direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante codice delle assicurazioni private;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;


emana il seguente decreto legislativo:


Art. 1.
Relazione sulla gestione


1. L'articolo 2428 del codice civile é modificato come segue:
a) al primo comma, le parole: «sulla situazione della società e sull'andamento della gestione» sono sostituite dalle seguenti:
«contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione»;
b) al primo comma, dopo le parole: «e agli investimenti» sono aggiunte le seguenti: «, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società é esposta»;
c) dopo il primo comma, é inserito il seguente:
«L'analisi di cui al primo comma é coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi.».
2. L'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, é modificato come segue:
a) al comma 1, le parole: «sulla situazione complessiva delle imprese in esso incluse e sull'andamento della gestione» sono sostituite dalle seguenti: «contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione»;
b) al comma 1, dopo le parole: «e agli investimenti» sono aggiunte le seguenti: «, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui le imprese incluse nel consolidamento sono esposte»;
c) dopo il comma 1, é inserito il seguente:
«1-bis. L'analisi di cui al comma 1 é coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'insieme delle imprese incluse nel bilancio consolidato e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attività specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale.
L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi.»;
d) dopo il comma 2, é aggiunto il seguente:
«2-bis. La relazione di cui al comma 1 e la relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile possono essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel consolidamento.».
3. L'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, é modificato come segue:
a) al comma 1, le parole: «sull'andamento della gestione e sulla situazione dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento» sono sostituite dalle seguenti: «contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui l'impresa o le imprese incluse nel consolidamento sono esposte»;
b) dopo il comma 1, é inserito il seguente:
«1-bis. L'analisi di cui al comma 1 é coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attività specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio dell'impresa o nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi.»;
c) dopo il comma 3, é aggiunto il seguente:
«3-bis. La relazione sulla gestione consolidata e la relazione sulla gestione dell'impresa possono essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel consoli-damento.».
4. L'articolo 94 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, é modificato come segue:
a) al comma 1, le parole: «sull'andamento della gestione nel suo complesso, da cui risultino in ogni caso le informazioni che riguardano» sono sostituite dalle seguenti: «contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'impresa e dell'andamento e del risultato della gestione nel suo complesso, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui l'impresa é esposta. Dalla relazione risultano in ogni caso le informazioni che riguardano»;
b) al comma 1, dopo la lettera e), é inserita la seguente:
«e-bis) gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario e la politica di copertura per principali categorie di operazioni coperte e l'esposizione dell'impresa ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi;»;
c) dopo il comma 1, é inserito il seguente:
«1-bis. L'analisi di cui al comma 1 é coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'impresa e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'impresa e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica dell'impresa, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio dell'impresa e chiarimenti aggiuntivi su di essi.».
5. L'articolo 100 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, é modificato come segue:
a) al comma 1 le parole: «sulla situazione complessiva delle imprese in esso incluse e sull'andamento della gestione» sono sostituite dalle seguenti: «contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione»;
b) al comma 1, le parole: «da cui risultino le informazioni che riguardano» sono sostituite dalle seguenti: «, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui le imprese incluse nel consolidamento sono esposte. Dalla relazione risultano»;
c) al comma 1, dopo la lettera d), é aggiunta la seguente:
«d-bis) gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario e la politica di copertura per principali categorie di operazioni coperte e l'esposizione delle imprese incluse nel consolidamento ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi.»;
d) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. L'analisi di cui al comma 1 é coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attività specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale.
L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi.
1-ter. La relazione di cui al comma 1 e la relazione di cui all'articolo 94 possono essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel consolidamento.».
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La direttiva 2003/51/CE é pubblicata nella G.U.C.E. 17 luglio 2003, n. L 178.
- La direttiva 78/660/CEE é pubblicata nella G.U.C.E. 14 agosto 1978, n. L 222.
- La direttiva 83/349/CEE é pubblicata nella G.U.C.E. 18 luglio 1983, n. L 193.
- La direttiva 86/635/CEE é pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1986, n. L 372.
- La direttiva 91/674/CEE é pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1991, n. L 374.
- Gli articoli 1, 2 e l'allegato B, della legge 18 aprile 2005, n. 62, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, supplemento ordinario, così recitano: «Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).
1. Il Governo é delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione della direttiva 2003/10/CE, della direttiva 2003/20/CE, della direttiva 2003/35/CE, della direttiva 2003/42/CE, della direttiva 2003/59/CE, della direttiva 2003/85/CE, della direttiva 2003/87/CE, della direttiva 2003/99/CE, della direttiva 2003/122/Euratom, della direttiva 2004/8/CE, della direttiva 2004/12/CE, della direttiva 2004/17/CE, della direttiva 2004/18/CE, della direttiva 2004/22/CE, della direttiva 2004/25/CE, della direttiva 2004/35/CE, della direttiva 2004/38/CE, della
direttiva 2004/39/CE, della direttiva 2004/67/CE e della direttiva 2004/101/CE sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi é richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari che devono essere espressi entro venti giorni.».
«Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro é prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati.
Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare complessivo non superiore a 50 milioni di euro;
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;
h) i decreti legislativi assicurano che sia garantita una effettiva parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea, facendo in modo di assicurare il massimo livello di armonizzazione possibile tra le legislazioni interne dei vari Stati membri ed evitando l'insorgere di situazioni discrimi-natorie a danno dei cittadini italiani nel momento in cui gli stessi sono tenuti a rispettare, con particolare riferimento ai requisiti richiesti per l'esercizio di attività commerciali e professionali, una disciplina più restrittiva di quella applicata ai cittadini degli altri Stati membri.».
Allegato B
2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.
2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori.
2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.
2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.
2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del-l'8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate.
2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia.
2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.
2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile.
2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicu-razione.
2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE.
2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE.
2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società.
2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio.
2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze Þ-agoniste nelle produzioni animali.
2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE.
2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare.
2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.
2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari.
2003/92/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica.
2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.
2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio.
2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini dei Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.
2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea.
2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del-l'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE.
2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.
2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.
2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura.
2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto.
2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.
2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE. 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio.
2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.
2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale.
2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.».
- La sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile, reca: «Dell'amministrazione e del controllo».
- La sezione IX del capo V del titolo V del libro V del codice civile, reca: «Del bilancio».
- Il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 aprile 1991, n. 90, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie in materia societaria), é il seguente:
«Art. 1. - 1. Il Governo della Repubblica é delegato ad emanare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi forza di legge, le norme necessarie per dare attuazione alle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 78/660 del 25 luglio 1978 e n. 83/349 del 13 giugno 1983, esercitando le opzioni in esse previste in conformità dei seguenti principi e criteri direttivi e fissando congrui termini per l'entrata in vigore delle norme delegate nei limiti consentiti dalle due direttive:
a) realizzare l'obiettivo della completezza e analiticità dell'informazione del bilancio, con le semplificazioni consentite dalla direttiva per le società di minori dimensioni, facendo salvo il livello di chiarezza e capacità informativa assicurato dalle disposizioni vigenti;
b) adottare schemi di conti annuali corrispondenti a quelli previsti dagli articoli 9 e 23 della direttiva n. 78/660, con facoltà di utilizzare anche le previsioni dell'art. 2, paragrafo 6, e dell'art. 4, paragrafo 1, della stessa direttiva per il rispetto di quanto indicato alla lettera a);
c) adottare, per quanto riguarda la valutazione delle voci dei conti annuali, le regole detratte dagli
articoli 31 e 42 della direttiva n. 78/660 e dall'art. 59 della medesima direttiva, come modificato dall'art. 45 della direttiva n. 83/349 del 13 giugno 1983, riservando a specifici interventi legislativi la disciplina dei metodi di valutazione di cui all'art. 33;
d) assicurare, nella misura compatibile con le leggi vigenti in materia tributaria, l'autonomia delle disposizioni tributarie di quelle dettate in attuazione della direttiva, comunque prevedendo che nel conto profitti
e perdite sia indicato in quale misura la valutazione di singole voci sia stata influenzata dall'applicazione della normativa tributaria;
e) prevedere e regolare la redazione di bilanci consolidati, salvaguardate le esigenze delle imprese di minori dimensioni nei limiti di quanto consentito dall'art. 6 della direttiva n. 83/349, con riferimento alle società di capitali, alle cooperative e alle mutue assicuratrici
che controllino altre imprese;
f) estendere la disciplina di cui alla lettera e) ad altri enti a carattere imprenditoriale, in relazione ai quali si presentano esigenze analoghe in rapporto alle finalità della direttiva;
g) considerare fattispecie di controllo, per gli effetti stabiliti dalla lettera, almeno quelle in cui un'impresa dispone della maggioranza dei voti o comunque di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria di altra impresa, computando a tali fini anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persone interposte, ma non anche quelli spettanti per conto di terzi;
h) prevedere la possibilità di effettuare un consolidamento proporzionale alla partecipazione posseduta, secondo quanto previsto dall'art. 32 della direttiva n. 83/349;
i) esonerare dalla disciplina di attuazione delle direttive sopra indicate, indipendentemente dalla loro forma giuridica, gli enti creditizi e le imprese che svolgono in via esclusiva o prevalente, anche indirettamente, attività di raccolta e collocamento di pubblico risparmio o attività finanziaria, o ad essa assimilabile, come definita dall'art. 1 della legge 17 aprile 1986, n. 114, salvo che essa non consista nella detenzione in via esclusiva o prevalente di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria;
l) modificare la formulazione dell'art. 2359 del
codice civile, in modo da assicurarne il coordinamento con
le disposizioni che individuano i casi in cui ricorre
l'obbligo di redazione dei bilanci consolidati;
m) apportare le ulteriori modificazioni necessarie per il coordinato adattamento del sistema vigente alle innovazioni conseguenti all'attuazione delle direttive previste dal presente articolo.».
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1992, n. 37, supplemento ordinario.
- La direttiva 89/117/CEE é pubblicata nella G.U.C.E. 16 febbraio 1989, n. L 44.
- Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 1997, n. 143, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, supplemento ordinario.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2428 del codice civile, così come modificato dal presente decreto:
«Art. 2428 (Relazione sulla gestione). - Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società é esposta.
L'analisi di cui al primo comma é coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambente e al personale.
L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi.
Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
1) le attività di ricerca e di sviluppo;
2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;
5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
6) l'evoluzione prevedibile della gestione;
6-bis) in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:
a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
b) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e ai rischio di variazione dei flussi finanziari.
Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle società con azioni quotate in mercati regolamentati devono trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa con regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con il regolamento anzidetto.
Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 40 del citato decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, così come modificato dal presente decreto: «Art. 40 (Relazione sulla gestione).
1. Il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione nel suo insieme e nei vari settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui le imprese incluse nel consolidameto sono esposte.
1-bis. L'analisi di cui al comma 1 é coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'insieme delle imprese incluse nel bilancio consolidato e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attività specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi.
2. Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
a) le attività di ricerca e di sviluppo;
b) i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato;
c) l'evoluzione prevedibile della gestione;
d) il numero e il valore nominale delle azioni o quote dell'impresa controllante possedute da essa o da imprese controllate, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione della quota di capitale corrispondente;
d-bis) in relazione all'uso da parte delle imprese incluse nel bilancio consolidato di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio complessivi:
1) gli obiettivi e le politiche delle imprese in materia di gestione del rischio finanziario, comprese le loro politiche di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
2) l'esposizione delle imprese al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.
2-bis. La relazione di cui al comma 1 e la relazione di cui all'art. 2428 del codice civile possono essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel consolidamento.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 3, del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, così come modificato dal presente decreto:
«Art. 3 (Relazioni sulla gestione).
1. Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato sono corredati di una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui l'impresa o le imprese incluse nel consolidamento sono esposte. Le relazioni sono redatte secondo quanto stabilito dagli atti di cui all'art. 5.
1-bis. L'analisi di cui al comma 1 é coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attività specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale.
L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio dell'impresa o nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi.
2. Dalle relazioni di cui al comma 1 risultano in ogni caso:
a) le attività di ricerca e di sviluppo;
b) se si tratta della relazione al bilancio dell'impresa, il numero e il valore nominale sia delle azioni o quote proprie sia delle azioni o quote dell'impresa controllante detenute in portafoglio, di quelle acquistate e di quelle alienate nel corso dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale sottoscritto, i motivi degli acquisti e delle alienazioni e i corrispettivi;
c) se si tratta della relazione al bilancio consolidato, le medesime informazioni di cui alla lettera b) riferite sia alle azioni o quote proprie delle imprese incluse nel consolidamento sia alle azioni o quote dell'impresa capogruppo detenute, acquistate o alienate da altre imprese incluse nel consolidamento;
d) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
e) l'evoluzione prevedibile della gestione;
f) se si tratta della relazione al bilancio dell'impresa, i rapporti verso le imprese del gruppo di cui all'art. 4, comma 2, distinguendo fra imprese controllate, imprese controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, nonché i rapporti verso le imprese sottoposte a influenza notevole ai sensi dell'art. 19, comma 1;
f-bis) se si tratta della relazione al bilancio dell'impresa, in relazione all'uso da parte dell'impresa di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:
1) gli obiettivi e le politiche dell'impresa in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
2) l'esposizione dell'impresa al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari;
f-ter) se si tratta della relazione al bilancio consolidato, le medesime informazioni di cui alla lettera f-bis), riferite alle imprese incluse nel consolidamento.
3. Le disposizioni delle lettere b) e c) del comma 2 si applicano anche alle azioni o quote detenute, acquistate o alienate per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
3-bis. La relazione sulla gestione consolidata e la relazione sulla gestione dell'impresa possono essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel consolidamento.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 94 e 100, del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, così come modificato dal presente decreto:
«Art. 94 (Relazione sulla gestione).
1. Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'impresa e dell'andamento e del risultato della gestione nel suo complesso, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui l'impresa é esposta. Dalla relazione risultano in ogni caso le informazioni che riguardano:
a) l'evoluzione del portafoglio assicurativo;
b) l'andamento dei sinistri nei principali rami esercitati;
c) le forme riassicurative maggiormente significative adottate nei principali rami esercitati;
d) le attività di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti immessi sul mercato;
e) le linee essenziali seguite nella politica degli investimenti;
e-bis) gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario e la politica di copertura per principali categorie di operazioni coperte e l'esposizione dell'impresa ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi;
f) notizie in merito al contenzioso, se significativo;
g) il numero e il valore nominale delle azioni o quote proprie, delle azioni o quote dell'impresa controllante detenute in portafoglio, di quelle acquistate e di quelle alienate nel corso dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale sottoscritto, dei corrispettivi ed i motivi degli acquisti e delle alienazioni;
h) i rapporti con le imprese del gruppo distinguendo fra imprese controllanti, controllate e consociate, nonché i rapporti con imprese collegate;
i) l'evoluzione prevedibile della gestione, con particolare riguardo allo sviluppo del portafoglio assicurativo, all'andamento dei sinistri e alle eventuali modifiche alle forme riassicurative adottate;
l) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.
1-bis. L'analisi di cui al comma 1 é coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'impresa e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'impresa e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica dell'impresa, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale.
L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio dell'impresa e chiarimenti aggiuntivi di essi.
2. Le disposizioni del comma 1, lettera g), si applicano anche alle azioni o quote detenute, acquistate o alienate per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.».
«Art. 100 (Relazione sulla gestione).
1. Il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione; nel suo insieme e nei vari settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui le imprese incluse nel consolidamento sono esposte. Dalla relazione risultano:
a) le attività di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti immessi sul mercato;
b) il numero e il valore nominale delle azioni o quote dell'impresa controllante possedute da essa o da imprese controllate, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione della quota di capitale corrispondente;
c) l'evoluzione prevedibile della gestione, con particolare riguardo allo sviluppo del portafoglio assicurativo, all'andamento dei sinistri e alle eventuali modifiche, se significative, delle forme riassicurative;
d) i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato;
d-bis) gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario e la politica di copertura per principali categorie di operazioni coperte e l'esposizione delle imprese incluse nel consolidamento ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi.
1-bis. L'analisi di cui al comma 1 é coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attività specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio consolidato e hiarimenti aggiuntivi su di essi.
1-ter. La relazione di cui al comma 1 e la relazione di cui all'art. 94 possono essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel consolidamento.».


Art. 2.
Relazione di revisione


1. All'articolo 2409-ter del codice civile, dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti:
«La relazione comprende:
a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società;
b) una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;
c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo é conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;
d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;
e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.
Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.
La relazione é datata e sottoscritta dal revisore.».
2. All'articolo 2429, secondo comma, del codice civile, il secondo periodo é sostituito dal seguente: «Analoga relazione é predisposta dal soggetto incaricato del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «Il collegio sindacale, se esercita il controllo contabile, redige anche la relazione prevista dall'articolo 2409-ter.».
3. L'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, é modificato come segue:
a) il comma 2 é abrogato;
b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: «4-bis. La relazione comprende:
a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio consolidato sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società;
b) una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;
c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo é conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;
d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;
e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio consolidato.
4-ter. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.
4-quater. La relazione é datata e sottoscritta dal revisore.».
4. La rubrica dell'articolo 156 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, é sostituita dalla seguente: «Relazioni di revisione».
5. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 156 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «Le relazioni sono», sono inserite le seguenti: «datate e».
6. Al comma 2 dell'articolo 156 del medesimo decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «i criteri di redazione», sono aggiunte le seguenti: «e se rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio».
7. All'articolo 156 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4, é inserito il seguente:
«4-bis. Oltre al giudizio sul bilancio, le relazioni comprendono:
a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società che ha conferito l'incarico;
b) una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;
c) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;
d) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.».


Note all'art. 2:
- Il testo vigente dell'art. 2409-ter del codice civile, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 2409-ter (Funzioni di controllo contabile). – Il revisore o la società incaricata del controllo contabile:
a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.
La relazione comprende:
a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società;
b) una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;
c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo é conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;
d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;
e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.
Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.
La relazione é datata e sottoscritta dal revisore.
La relazione sul bilancio é depositata presso la sede della società a norma dell'art. 2429.
Il revisore o la società incaricata del controllo contabile può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni;
documenta l'attività svolta in apposito libro, tenuto presso la sede della società o in luogo diverso stabilito dallo statuto, secondo le disposizioni dell'art. 2421, terzo comma.».
- Il testo vigente dell'art. 2429, del codice civile, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 2429 (Relazione dei sindaci e deposito del bilancio). - Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.
Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'art. 2423, quarto comma. Il collegio sindacale, se esercita il controllo contabile, redige anche la relazione prevista dall'art. 2409-ter.
Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.
Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle società controllate prescritto dal comma precedente può essere sostituito, per quelle incluse nel consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 41 del citato decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, come modificato dal presente decreto:
«Art. 41 (Controllo del bilancio consolidato).
1. Il bilancio consolidato deve essere assoggettato ad un controllo, che ne accerti la regolarità e la corrispondenza alle scritture contabili dell'impresa controllante e alle informazioni trasmesse dalle imprese incluse nel consolidamento.
2. (Abrogato).
3. Il controllo é demandato agli organi o soggetti, cui é attribuito per legge quello sul bilancio di esercizio dell'impresa controllante.
4. Gli accertamenti fatti e l'esito degli stessi devono risultare da una relazione.
4-bis. La relazione comprende:
a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio consolidato sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società;
b) una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;
c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo é conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;
d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;
e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio consolidato.
4-ter. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.
4-quater. La relazione é datata e sottoscritta dal revisore.
5. Il bilancio consolidato e la relativa relazione devono essere comunicati per il controllo con il bilancio d'esercizio.
6. Una copia del bilancio consolidato con le relazioni indicate nei commi 2 e 4 deve restare depositata durante i quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio e finché questo sia approvato. I soci possono prenderne visione.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 156, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, supplemento ordinario, come modificato dal presente decreto:
«Art. 156 (Relazioni di revisione). - 1. La società di revisione esprime con apposite relazioni un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato. Le relazioni sono datate e sottoscritte dal responsabile della revisione contabile, che deve essere socio o amministratore della società di revisione e iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.
2. La società di revisione esprime un giudizio senza rilievi se il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato sono conformi alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e se rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.
3. La società di revisione può esprimere un giudizio con rilievi, un giudizio negativo ovvero rilasciare una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio.
In tali casi la società espone analiticamente nelle relazioni i motivi della propria decisione.
4. In caso di giudizio negativo o di dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio la società di revisione informa immediatamente la CONSOB.
4-bis. Oltre al giudizio sul bilancio, le relazioni comprendono:
a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società che ha conferito l'incarico;
b) una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;
c) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;
d) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.
5. Le relazioni sui bilanci sono depositate a norma dell'art. 2435 del codice civile e devono restare depositate presso la sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea o la riunione del consiglio di sorveglianza che approva il bilancio e finché il bilancio non é approvato.».


Art. 3.
Bilancio consolidato


1. L'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, é modificato come segue:
a) il comma 1 é abrogato;
b) al comma 2, la parola: «inoltre» é soppressa.
2. L'articolo 36 del citato decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, é modificato come segue:
a) al comma 1, le parole: «escluse dal consolidamento a norma del primo comma dell'articolo 28» sono sostituite dalla seguente:
«collegate»;
b) il comma 3 é abrogato.
3. All'articolo 38, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
9 aprile 1991, n. 127, le parole: «dei commi 1 e 3» sono sostituite
dalle seguenti: «del comma 1».


Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 28, 36 e 38 del citato decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, come modificato dal presente decreto:
«Art. 28 (Casi di esclusione dal consolidamento).
1. (Abrogato).
2. Possono essere escluse dal consolidamento le imprese controllate quando:
a) la loro inclusione sarebbe irrilevante ai fini ndicati nel secondo comma dell'art. 29, sempre che il complesso di tali esclusioni non contrasti con i fini suddetti;
b) l'esercizio effettivo dei diritti della controllante é soggetto a gravi e durature restrizioni;
c) non é possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni;
d) le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.».
«Art. 36 (Partecipazioni non consolidate).
1. Le partecipazioni costituenti immobilizzazioni in imprese collegate sono valutate con il criterio indicato nell'art. 2426, n. 4, del codice civile; tuttavia la differenza positiva tra il valore calcolato con tale criterio e il valore iscritto nel bilancio precedente, per la parte derivante da utili, é iscritta in apposita voce del conto economico.
2. Quando l'entità della partecipazione é irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 29, può non essere applicato il criterio di valutazione richiamato dal comma precedente.
3. (Abrogato).».
«Art. 38 (Contenuto della nota integrativa).
1. La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni del presente decreto:
a) i criteri di valutazione applicati;
b) i criteri e i tassi applicati nella conversione dei bilanci espressi in moneta non avente corso legale nello Stato;
c) le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo;
d) la composizione delle voci "costi di impianto e ampliamento" e "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità";
e) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
f) la composizione delle voci "ratei e riscontri" e della voce "altri accantonamenti" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare é significativo;
g) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ciascuna voce;
h) se l'indicazione é utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria del complesso delle imprese incluse nel bilancio consolidato, l'importo complessivo degli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale, specificando quelli relativi a imprese controllate escluse dal consolidamento ai sensi dell'art. 28;
i) se significativa, la suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;
l) la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra prestiti obbligazionari, debiti verso banche ed altri;
m) la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari", quando il loro ammontare é significativo;
n) il numero medio, suddiviso per categorie, dei dipendenti delle imprese incluse nel consolidamento, con separata indicazione di quello relativo alle imprese incluse ai sensi dell'art. 37;
o) cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa controllante per lo svolgimento di tali funzioni anche in imprese incluse nel consolidamento;
o-bis) i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico;
o-ter) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:
1) il loro fair value;
2) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;
o-quater) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e delle partecipazioni in joint venture:
1) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;
2) i motivi per i quali il valore contabile non é stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.
2. La nota integrativa deve inoltre contenere:
a) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento col metodo integrale ai sensi dell'art. 26;
b) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento col metodo proporzionale ai sensi dell'art. 37;
c) l'elenco delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto ai sensi del comma 1 dell'art. 36;
d) l'elenco delle altre partecipazioni in imprese controllate e collegate.
2-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere o-ter) e o-quater) e dell'art. 40, comma 2, lettera d-bis), per la definizione di strumento finanziario, di strumento finanziario derivato e di fair value, si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea.».


Art. 4.
Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173


1. All'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In nota integrativa sono inoltre indicati, per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, il loro fair value e informazioni sulla loro entità e natura. A tale fine si applicano i commi da 2 a 5 dell'articolo 2427-bis del codice civile.».


Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 16, del citato decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, come modificato dal presente decreto:
«Art. 16 (Criteri di valutazione). - 1. Gli elementi dell'attivo ad utilizzo durevole sono iscritti al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili ai singoli elementi dell'attivo. Può comprendere anche altri costi per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di produzione e fino al momento a decorrere dal quale il bene può essere utilizzato. Per gli immobili il costo di produzione può comprendere tutti i costi riferiti agli stessi, ivi compresi gli oneri finanziari relativi al periodo di costruzione e fino al momento a decorrere dal quale l'immobile può essere utilizzato, in tal caso la loro iscrizione nell'attivo deve essere segnalata nella nota integrativa.
2. Il costo degli attivi ad utilizzo durevole, materiali e immateriali, la cui utilizzazione é limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati sono indicate nella nota integrativa.
3. Gli elementi dell'attivo ad utilizzo durevole che alla data della chiusura dell'esercizio risultino durevolmente di valore inferiore a quello determinato nei commi 1 e 2 devono essere iscritti a tale minor valore;
questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.
4. Per gli elementi dell'attivo ad utilizzo durevole consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal comma 5 o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza é motivata nella nota integrativa.
5. Gli elementi dell'attivo ad utilizzo durevole consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutati, con riferimento ad una o più di dette imprese, anziché secondo il criterio del costo indicato al comma 1, per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi richiamati nell'art. 89, comma 1, del codice delle assicurazioni private. Quando la partecipazione é iscritta per la prima volta in base a tale metodo, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa e la differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del predetto metodo, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente, sono iscritte in una riserva non distribuibile.
6. Gli investimenti e gli altri elementi dell'attivo non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa sono iscritti al costo di acquisto o di produzione calcolato secondo il comma 1 ovvero, se minore, al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. Tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi delle rettifiche effettuate.
7. Il valore corrente degli investimenti di cui alla classe C "investimenti" dell'attivo, determinato ai sensi dei successivi articoli 17, 18 e 19, deve essere indicato nella nota integrativa a decorrere dal bilancio relativo all'esercizio 1998 salvo che per i terreni ed i fabbricati, per i quali va indicato a decorrere dall'esercizio 2000.
Detto obbligo é imposto esclusivamente a fini di comparabilità e trasparenza e non mira a modificare il trattamento fiscale delle imprese di assicurazione. In nota integrativa sono inoltre indicati per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, il loro fair value e informazioni sulla loro entità e natura. A tale fine si applicano i commi da 2 a 5 dell'art. 2427-bis del codice civile.
8. Gli investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e gli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione di cui all'art. 2 del presente decreto, sono iscritti al valore corrente secondo quanto disposto dagli articoli 17, 18 e 19 del presente decreto, salvo quanto previsto dall'art. 24, comma 2, per i contratti di assicurazione ivi indicati.
Nella nota integrativa é descritto e motivato il metodo di valutazione utilizzato per ciascuna voce di detti investimenti ed indicato il valore determinato secondo il criterio del costo di acquisizione di cui ai commi precedenti.
9. I crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione. Nel calcolo del valore presumibile di realizzazione dei crediti nei confronti di assicurati può tenersi conto della negativa evoluzione degli incassi, desunta dalle esperienze acquisite dall'impresa negli esercizi precedenti, riguardanti categorie omogenee dei crediti medesimi. Le relative svalutazioni possono essere determinate anche in modo forfettario; il loro importo é indicato nella nota integrativa. Alle svalutazioni dei crediti nei confronti di assicurati determinate in conformità al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'art. 71, commi 3 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
10. Le provvigioni di acquisizione liquidate anticipatamente al momento della sottoscrizione del contratto possono essere imputate interamente all'esercizio ovvero essere ammortizzate entro il periodo massimo della durata dei contratti. Nei rami vita l'ammortamento deve essere effettuato nei limiti dei caricamenti presenti in tariffa.
11. I costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo, di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
Fino a che l'ammortamento non é completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non memorizzati.
12. L'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. Esso deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni; é tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata di utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa.
13. Il disagio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito.
14. Il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli "primo entrato, primo uscito" o "ultimo entrato, primo uscito"; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa.
15. Gli attivi della classe F.1 "altri elementi dell'attivo" possono essere iscritti ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovati e, complessivamente, di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione.
16. Il maggior costo dei titoli obbligazionari ad utilizzo durevole rispetto al loro prezzo di rimborso é iscritto nel conto economico. Tuttavia tale maggior costo può essere ammortizzato per quote nel periodo intercorrente tra la data di acquisto e la data di scadenza. Il minor costo dei titoli obbligazionari ad utilizzo durevole rispetto al loro prezzo di rimborso può essere iscritto tra i proventi per quote nello stesso periodo. Le differenze predette sono indicate separa-tamente nella nota integrativa.
17. (Abrogato).».


Art. 5.
Disposizioni finali


1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dalla data successiva a quella della sua entrata in vigore.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 febbraio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonino, Ministro per le politiche europee
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Bersani, Ministro dello sviluppo economico
Visto, il Guardasigilli: Mastella


ERRATA-CORRIGE (G.U. n. 75 del 30.03.2007)
Comunicato relativo al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 32, recante: «Attuazione della direttiva 2003/51/CE che modifica le direttive 78/660, 83/349, 86/635 e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione». (Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 73 del 28 marzo 2007).
Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 73 del 28 marzo 2007, alla pagina 6, prima colonna, all'art. 2, comma 2, in luogo delle parole:
«2. All'articolo 2429, secondo comma, del codice civile, il secondo periodo é sostituito dal seguente: "Analoga relazione é predisposta dal soggetto incaricato del controllo contabile" sono sostituite dalle seguenti: "Il collegio sindacale, se esercita il controllo contabile, redige anche la relazione prevista dall'articolo 2409-ter".», leggasi: «2. All'articolo 2429, secondo comma, del codice civile, il secondo periodo é sostituito dal seguente: "Il collegio sindacale, se esercita il controllo contabile, redige anche la relazione prevista dall'articolo 2409-ter".».



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