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Decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 140
Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana, concernenti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, in materia di opere pubbliche.
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto lo statuto della Regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878;
Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello statuto della Regione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, e dell'economia e delle finanze;


Emana il seguente decreto legislativo:


Art. 1.
1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la lettera g) é sostituita dalla seguente:
"g) le linee elettriche di trasporto con tensione superiore ai 150.000 volts, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;";
b) dopo il secondo comma, é aggiunto, in fine, il seguente: "Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico nazionale, fermo restando quanto previsto al primo comma, lettera g), le linee elettriche con tensione pari o inferiore a 150.000 volts facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale sono autorizzate dalla Regione, d'intesa con le competenti amministrazioni statali.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a Roma, addì 2 agosto 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
Bersani, Ministro dello sviluppo economico
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Mastella

Note alle premesse:- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878 (Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia di opere pubbliche) é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 13 novembre 1950.
- Il testo dell'art. 43 dello statuto speciale approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1 febbraio 1963, é il seguente:
Art. 43. - Una Commissione paritetica di quattro membri nominati dall'Alto commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinerà le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla regione, nonché le norme per l'attuazione del presente Statuto..
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, come modificato dal presente decreto é il seguente:
Art. 3. - Sono considerate grandi opere pubbliche di prevalente interesse nazionale ai sensi dell'art. 14, lettere g) ed i), dello statuto:
a) costruzione, manutenzione e riparazione di strade statali;
b) le nuove costruzioni ferroviarie ad eccezione delle linee metropolitane;
c) le opere concernenti i porti di prima categoria e quelli di seconda categoria, 1 classe;
d) le opere concernenti gli aeroporti ad eccezione degli eliporti, aerodromi e approdi turistici; e) le opere di ricostruzione e riparazione di danni bellici;
f) le opere dipendenti da calamità naturali di estensione ed entità particolarmente gravi;
g) le linee elettriche di trasporto con tensione superiore ai 150.000 volts, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;
h) le grandi derivazioni di acque pubbliche;
i) le costruzioni di edifici per servizi statali, nonché gli edifici destinati a sedi giudiziarie la cui costruzione sia assunta dallo Stato a proprio carico;
l) gli interventi relativi ad opere idrauliche ad eccezione di quelle di 4 e 5 categoria;
m) tutte le altre opere che lo Stato, d'intesa con la regione, riconoscerà di prevalente interesse nazionale.
Alla classificazione e declassificazione delle strade statali in Sicilia provvedono i competenti organi statali d'intesa con la Regione siciliana; competono agli organi regionali le funzioni amministrative relative alla classificazione delle strade non statali.
Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico nazionale, fermo restando quanto previsto al primo comma, lettera g) le linee elettriche con tensione pari o inferiore a 150.000 volts facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale sono autorizzate dalla Regione, d'intesa con le competenti amministrazioni statali.



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