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NORMATIVA
Normativa nazionale - Leggi - Comunitarie

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Decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149
Attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà.
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà di specie agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate da erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi-seme di patata di tali ecotipi e varietà;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato A;
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 19-bis, relativo all'iscrizione nei registri nazionali delle varietà da conservazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2009;
Preso atto che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha reso il parere nei termini previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 2009;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con le regioni;

E m a n a il seguente decreto legislativo:


APO I
Campo di applicazione e definizioni


Art. 1.
Campo di applicazione


1. Il presente decreto stabilisce le deroghe applicabili alle
specie agricole disciplinate dalla legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, in merito alla conservazione in-situ e
all'utilizzo sostenibile di risorse fitogenetiche attraverso la coltivazione e la commercializzazione:
a) per l'iscrizione nei registri nazionali delle varietà di
specie di piante agricole di ecotipi e varietà naturalmente adattate
alle condizioni locali e regionali e minacciate da erosione genetica;
b) per la commercializzazione di sementi e tuberi-seme di patata
di tali ecotipi e varietà.


CAPO I
Campo di applicazione e definizioni


Art. 2.
Definizioni


1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) conservazione in-situ: la conservazione di materiale genetico
nel suo ambiente naturale e, nel caso delle specie vegetali
coltivate, nell'ambiente di coltivazione dove tali specie hanno
sviluppato le proprie caratteristiche distintive;
b) erosione genetica: perdita, nel tempo, della diversità genetica tra popolazioni o varietà della stessa specie e all'interno di esse, o riduzione della base genetica di una specie a causa dell'intervento umano o di un cambiamento climatico;
c) ecotipi: un insieme di popolazioni o cloni di una specie vegetale adatti alle condizioni ambientali della propria regione;
d) sementi: sementi e tuberi-seme di patata.


CAPO II
Ammissione delle varietà da conservazione


Art. 3.
Varietà da conservazione


1. é ammessa l'iscrizione, nei registri nazionali delle varietà
delle specie di piante agricole, degli ecotipi e delle varietà
locali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), alle condizioni
previste agli articoli 4 e 5. Tali ecotipi o varietà sono ammesse
nei registri nazionali delle varietà di specie di piante agricole come: «varietà da conservazione».


Art. 4.
Condizioni essenziali per l'ammissione


1. Per essere ammesse in quanto varietà da conservazione un
ecotipo o una varietà di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),
deve presentare un interesse per la conservazione delle risorse
fitogenetiche.
2. Al fine della distinguibilità e della stabilità si applicano
alle varietà da conservazione almeno i caratteri previsti nei:
a) questionari tecnici associati ai protocolli d'esame
dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV), elencati
nell'allegato I della direttiva 2003/90/CE per le specie in
questione, o
b) questionari tecnici delle linee guida dell'Unione
internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV),
elencate nell'allegato II della direttiva 2003/90/CE per tali specie.
3. Per la valutazione dell'omogeneità si applica la direttiva
2003/90/CE. Se il livello di omogeneità é stabilito sulla base
delle piante fuori tipo si applica un livello di popolazione standard
del 10 per cento e una probabilità di accettazione del 90 per cento.


Art. 5
.Norme procedurali


1. L'ammissione delle varietà da conservazione nei registri
nazionali delle varietà non é soggetta ad alcun esame ufficiale se,
ai fini dell'adozione delle relative decisioni, risultano sufficienti
le seguenti informazioni:
a) descrizione della varietà da conservazione e sua denominazione;
b) risultati di esami non ufficiali;
c) conoscenze acquisite con l'esperienza pratica durante la coltivazione, la riproduzione e l'impiego, così come notificate dal
richiedente l'iscrizione;
d) altre informazioni, in particolare quelle ottenute dalle autorità competenti in materia di risorse fitogenetiche o da organizzazione riconosciute a tale scopo.


Art. 6.
Inammissibilità di varietà da conservazione


1. Una varietà da conservazione non é ammessa al Registro
nazionale delle varietà se:
a) figura già nel catalogo comune delle varietà di specie di
piante agricole, ma non come varietà da conservazione, o é stata
cancellata dal medesimo catalogo comune nel corso degli ultimi due
anni o da almeno due anni a partire dalla scadenza del periodo
previsto dall'articolo 17-bis, quinto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065;
b) é protetta da una privativa comunitaria per ritrovati vegetali
prevista dal regolamento (CE) n. 2100/94 o da una privativa nazionale per ritrovati vegetali o sia stata presentata una domanda in tal senso.


Art. 7.
Denominazione


1. Per le denominazioni delle varietà da conservazione conosciute
prima del 25 maggio 2000 sono ammesse deroghe al regolamento (CE) n. 930/2000 salvo che tali deroghe violino i diritti pregressi di terzi protetti in virtu' dell'articolo 2 di tale regolamento.
2. é ammesso l'uso di piu' denominazioni per la stessa varietà
nel caso in cui si tratti di denominazioni tradizionalmente
conosciute.


Art. 8.
Zona di origine


1. Al momento dell'ammissione di una varietà da conservazione
viene determinata la zona o le zone di coltivazione tradizionale di
tale varietà alle cui condizioni la varietà medesima sia
naturalmente adattata, «zona di origine». Per procedere a tale
determinazione si tiene conto delle informazioni fornite dalle
autorità competenti in materia di risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine.
2. Se la zona d'origine é situata, oltre che sul territorio nazionale, in altri Stati membri dell'Unione europea la determinazione é stabilita di comune accordo.
3. La zona di origine identificata é notificata alla Commissione
(UE).


Art. 9.
Selezione conservatrice


1. La selezione conservatrice di una varietà da conservazione
ammessa al Registro nazionale deve essere effettuata nella sua zona di origine.


CAPO III
Produzione e commercializzazione di sementi


Art. 10.
Certificazione


1. In deroga all'articolo 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1096,
é stabilito che le sementi di varietà da conservazione possono
essere oggetto di commercializzazione se soddisfano le condizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.
2. Le sementi sono derivate da sementi prodotte secondo le
modalità previste per il mantenimento dalla selezione conservatrice.
3. Le sementi, con l'eccezione di quelle di Oryza sativa, devono
soddisfare i requisiti per la certificazione delle sementi della
categoria sementi certificate stabilite dalla legge n. 1096 del 1971
e dal decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065, con esclusione di quelle riguardanti la purezza varietale
minima e di quelle riguardanti l'esame ufficiale o l'esame effettuato
sotto sorveglianza ufficiale di cui al decreto legislativo 2 agosto
2007, n. 150.
4. Le sementi di Oryza sativa devono soddisfare i requisiti per la
certificazione delle sementi della categoria sementi certificate
seconda riproduzione stabilite dalla legge n. 1096 del 1971 e dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, con
esclusione di quelle riguardanti la purezza varietale minima e di
quelle riguardanti l'esame ufficiale o l'esame effettuato sotto
sorveglianza ufficiale di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007,
n. 150.
5. Le sementi devono presentare un grado di purezza varietale
sufficiente.
6. Per la commercializzazione dei tuberi-seme di patata non sono
applicabili le disposizioni previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, allegato VI, punto IV, lettera
A), capoverso 5, relativamente al calibro.


Art. 11.
Regione di produzione delle sementi


1. Le sementi di una varietà da conservazione possono essere
prodotte esclusivamente nella zona di origine. Se in tale zona
risulta impossibile adempiere alle condizioni di certificazione di
cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, per un motivo specifico connesso
all'ambiente, si puo' autorizzare la produzione di sementi in altre
zone, tenendo conto delle informazioni fornite dalle autorità
responsabili delle risorse fitogenetiche o da organizzazioni
riconosciute a tal fine. Le sementi prodotte in queste ulteriori zone
possono essere utilizzate esclusivamente nelle zone di origine.
2. Le ulteriori zone di produzione delle sementi, individuate ai
sensi del comma 1, devono essere notificate alla Commissione europea e agli Stati membri e sono autorizzate con procedura comunitaria.


Art. 12.
Analisi delle sementi


1. Le analisi delle sementi, effettuate per appurare che siano
soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5,
sono soggette a vigilanza ufficiale ai sensi del decreto legislativo
2 agosto 2007, n. 150. Tali analisi vanno realizzate conformemente ai protocolli internazionali esistenti, o, in loro assenza, secondo
metodi condivisi a livello nazionale.
2. Al fine delle analisi di cui al comma 1, i campioni devono
essere prelevati da lotti omogenei. Il peso del lotto e del campione
devono soddisfare le condizioni previste all'allegato II del decreto
del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065.


Art. 13.
Condizioni di commercializzazione


1. Le sementi di una varietà da conservazione possono essere
commercializzate unicamente alle seguenti condizioni:
a) sono state prodotte nella loro zona di origine o in una delle
zone di cui all'articolo 11;
b) sono commercializzate nella loro zona di origine.
2. In deroga al comma 1, lettera b), possono essere approvate
ulteriori zone di commercializzazione a condizione che queste siano
comparabili con le zone di origine quanto ad habitat naturali e
semi-naturali della varietà in questione. In tale caso il
quantitativo di sementi necessario per la produzione della quantità
minima di cui all'articolo 14 é riservato alla conservazione della
varietà nella sua zona d'origine. L'approvazione delle ulteriori
zone di cui al presente comma é oggetto di notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri.
3. Nel caso sia stata applicata la deroga di cui all'articolo 11,
comma 1, non si puo' far ricorso all'ulteriore deroga prevista dal
comma 2.


Art. 14.
Restrizioni quantitative


1. Per ciascuna varietà da conservazione, la quantità di sementi
commercializzata non deve superare lo 0,5 per cento della quantità
di sementi, della stessa specie, utilizzata in ambito nazionale per
una stagione di semina. Tale quantità é rapportata a quella
necessaria per seminare 100 ha qualora quest'ultima risultasse
maggiore. Per le specie Pisum sativum, Triticum spp., Hordeum
vulgare, Zea mays, Solanum tuberosum, Brassica napus e Helianthus
annuus la percentuale non deve superare lo 0,3 per cento.
2. La quantità totale di sementi di varietà da conservazione
commercializzate non deve superare il 10 per cento delle sementi,
della specie in questione, utilizzate annualmente sul territorio
nazionale. Se tale percentuale corrisponde a una quantità inferiore
a quella necessaria per seminare 100 ha il valore massimo viene
rapportato a tale superficie.


Art. 15.
Applicazione di restrizioni quantitative


1. I produttori di sementi di varietà da conservazione,
comunicano, all'Ente nazionale delle sementi elette e al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, prima dell'inizio
della stagione di produzione, le superfici e l'ubicazione delle aree
di produzione delle sementi.
2. Laddove, in base alle informazioni ricevute, sussista la possibilità che siano superate le quantità stabilite dall'articolo 14, l'Ente nazionale delle sementi elette, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, stabilisce, per ciascun produttore, la quota che puo' essere commercializzata nel corso della stagione di produzione in questione.


Art. 16.
Controllo delle colture di sementi


1. L'Ente nazionale delle sementi elette provvede al controllo
ufficiale della conformità delle sementi di varietà da conservazione alle disposizioni del presente decreto, con particolare riguardo alla varietà, ai siti di produzione delle sementi e alle quantità.


Art. 17.
Chiusura degli imballaggi e dei contenitori


1. Le sementi delle varietà da conservazione possono essere commercializzate esclusivamente in imballaggi o contenitori chiusi e
appositamente sigillati.
2. Gli imballaggi e i contenitori sono sigillati dal produttore, in
modo tale da non poter essere aperti senza danneggiare il sistema di sigillatura o senza lasciare tracce di manomissione sul cartellino
del produttore sull'imballaggio o sul contenitore.
3. Al fine di garantire la sigillatura conformemente al comma 2, il
sistema di chiusura prevede l'aggiunta dell'etichetta o l'apposizione
di un sigillo come condizione minima.


Art. 18.
Etichettatura


1. Gli imballaggi e i contenitori di sementi delle varietà da conservazione sono muniti di un cartellino del produttore o di una
scritta stampata o apposta con un timbro comprendente le seguenti
informazioni:
a) la dicitura «norme CE»;
b) il nome e l'indirizzo del responsabile del cartellino o il suo numero di identificazione;
c) l'anno della chiusura, nei seguenti termini: «chiuso …», cui segue l'indicazione dell'anno, oppure, ad eccezione dei tuberi-seme di patata, l'anno dell'ultimo prelievo di campioni per l'ultima analisi di germinabilità, nei seguenti termini: «campione prelevato …», cui segue l'indicazione dell'anno;
d) la specie;
e) la denominazione della varietà da conservazione;
f) l'indicazione «varietà da conservazione»;
g) la zona di origine;
h) se la zona di produzione delle sementi é diversa dalla zona di
origine, l'indicazione della zona di produzione delle sementi;
i) il numero di riferimento del lotto indicato dalla persona
responsabile dell'apposizione del cartellino;
l) il peso netto o lordo dichiarato oppure, con esclusione dei tuberi-seme di patata, il numero dichiarato di semi;
m) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura del trattamento chimico o dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso dei glomeruli o dei semi puri e il peso totale, fatta eccezione per i tuberi-semi di patata.


Art. 19.
Controlli ufficiali a posteriori


1. L'Ente nazionale delle sementi elette provvede al controllo ufficiale a posteriori delle sementi prodotte da varietà da conservazione e mediante sondaggi per verificarne l'identità e la
purezza varietale.
2. L'Ente nazionale delle sementi elette vigila altresì sulle modalità di applicazione dell'etichettatura, stabilite ai sensi dell'articolo 18.


CAPO IV
Disposizioni generali e finali


Art. 20.
Notifiche


1. I produttori di sementi di varietà da conservazione operanti
sul territorio nazionale provvedono a notificare all'Ente nazionale
delle sementi elette e al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali per ogni stagione di produzione i quantitativi
di sementi commercializzati per ciascuna varietà da conservazione.
2. Su richiesta, i quantitativi di sementi di ciascuna varietà da
conservazione commercializzati sul territorio nazionale, sono notificati alla Commissione europea e agli altri Stati membri.


Art. 21.
Notifica delle organizzazioni riconosciute nel campo delle risorse
fitogenetiche


1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede a notificare alla Commissione (UE) e agli altri Stati membri, le organizzazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), dell'articolo 8, comma 1, e dell'articolo 11,
comma 1.


Art. 22.
Disposizioni applicative


1. Con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno emanate disposizioni applicative per stabilire le modalità per l'ammissione al Registro nazionale delle varietà da conservazione.


Art. 23.
Clausola di cedevolezza


1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della Costituzione, le norme del presente decreto, afferenti a
materia di competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, si applicano fino alla data di
entrata in vigore della normativa adottata, nel rispetto dei vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali
desumibili dal presente decreto, da ciascuna regione e provincia
autonoma.


Art. 24
Clausola d'invarianza finanziaria


1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle
disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Art. 25.
Abrogazioni


1. Sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5, e 7 dell'articolo 19-bis
della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi 29 ottobre 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro per le poliche europee
Zaia, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni
Visto, il Guardasigilli: Alfano



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