IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2008/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 96/22/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare l'allegato A;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2009;
Preso atto che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha reso il parere nei termini previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali, dello sviluppo economico e per i rapporti con le regioni;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158
1. Al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 2, le lettere a) e c) sono sostituite dalle seguenti: «a) carni e prodotti a base di carne di cui al regolamento (CE)
n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e successive modificazioni;
c) medicinali veterinari di cui al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni.»;
b) all'articolo 1, comma 3, la lettera e) é sostituita dalla seguente:
«e) trattamento terapeutico: la somministrazione in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 4, ad un singolo animale da azienda di una delle sostanze autorizzate allo scopo di trattare, previo esame dell'animale da parte di un veterinario, una disfunzione della fecondità, inclusa l'interruzione di una gravidanza indesiderata, e, per quanto riguarda le sostanze beta-agoniste, in vista dell'induzione della tocolisi nelle vacche al momento del parto nonché del trattamento di disfunzioni respiratorie, di malattia navicolare e di laminite e dell'induzione della tocolisi negli equidi;»;
c) l'articolo 2 é sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Divieto di immissione sul mercato)
1. é vietata l'immissione sul mercato di tireostatici, stilbeni, derivati dello stilbene, loro sali ed esteri, estradiolo-17 beta e suoi derivati sotto forma di esteri e sostanze beta-agoniste al fine della loro
somministrazione a qualsiasi animale le cui carni e i cui prodotti siano destinati al consumo umano, per scopi diversi da quelli previsti all'articolo 4, comma 1, limitatamente alle lettere b) e c).»;
d) all'articolo 4, comma 1, la lettera b) é sostituita dalla seguente:
«b) trembolone allilico da somministrare per via orale, ovvero le sostanze ß-agoniste a equidi, sempreché siano utilizzati conformemente alle indicazioni del fabbricante;»;
e) all'articolo 4, comma 1, la lettera d) é soppressa;
f) all'articolo 4 il comma 2 é sostituito dal seguente:
«2. La somministrazione dei medicinali veterinari di cui al comma 1, lettere a) e c), deve essere effettuata da un veterinario o, nel caso di medicinali veterinari contenenti le sostanze di cui al comma 1, lettera b), sotto la sua diretta responsabilità.»;
g) all'articolo 5, comma 1, la lettera c) é soppressa;
h) all'articolo 6, comma 1, nell'alinea le parole: «ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119,» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193,»;
i) all'articolo 6, comma 1, alla lettera a), le parole: «apportata dal regolamento (CEE) n. 2309 del 1993» sono sostituite dalle seguenti: «apportata dal regolamento (CE) n. 726/2004»;
l) all'articolo 8, comma 1, le parole: «di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119,» sono sostituite dalle seguenti:
«di cui al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193,»;
m) all'articolo 10, comma 1, alla lettera b), dopo le parole:
«carni o prodotti ottenuti da animali» sono inserite le seguenti:
«destinati al consumo umano»;
n) all'articolo 15, comma 3, le parole: «previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119» sono sostituite dalle seguenti:
«previsto dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193,»;
o) all'articolo 20, comma 1, le parole: «all'articolo 4, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 12, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193», e le parole:
«all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2377/1990» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 470 del 2009».
Art. 2.
Clausola di cedevolezza
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4
febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della direttiva oggetto del presente decreto legislativo, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione.
Art. 3.
Clausola di invariata finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste al presente decreto con le risorse umane, finanziare e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi 29 ottobre 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche europee
Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Zaia, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Scajola, Ministro dello sviluppo economico
Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni
Visto, il Guardasigilli: Alfano