IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 14 ottobre 1985, n. 623, recante ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezione degli animali da macello;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante attuazione della direttiva 98/58/CE sulla protezione degli animali negli allevamenti, e successive modifiche;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, legge comunitaria 2008, ed in particolare l'allegato B;
Vista la direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne;
Visto l'articolo 249 del Trattato che istituisce la Comunità europea, che vincola gli Stati membri al recepimento nel rispettivo ordinamento giuridico delle direttive comunitarie mediante provvedimenti legislativi di attuazione;
Visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, recante disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004;
Visto l'articolo 13 del Trattato di Lisbona, ratificato con legge 2 agosto 2008, n. 130, che riconosce le esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 2010;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai polli allevati per la produzione di carne, ivi inclusi i polli da carne detenuti in stabilimenti in cui siano allevati anche animali da riproduzione.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione:
a) gli stabilimenti con meno di 500 polli;
b) gli stabilimenti in cui sono allevati esclusivamente polli da riproduzione;
c) gli incubatoi;
d) i polli allevati estensivamente al coperto e all'aperto, di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'allegato V del regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008,
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame;
e) i polli allevati con metodi biologici in conformità del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007 e relativo regolamento (CE) di applicazione n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008.
3. Il proprietario e il detentore, come definiti all'articolo 2, sono responsabili, ciascuno per quanto di competenza, del benessere degli animali e dell'applicazione delle disposizioni previste
dal presente decreto.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) proprietario: la persona fisica o giuridica proprietaria dei polli;
b) detentore: la persona fisica o giuridica responsabile dei polli a titolo contrattuale o per legge, in modo temporaneo o permanente;
c) autorità competente: le autorità di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193;
d) veterinario ufficiale: un veterinario qualificato, in conformità dell'allegato I, sezione III, capo IV, (parte A), del regolamento (CE) n. 854/2004, ad assumere tale funzione e nominato dall'autorità competente;
e) pollo: animale della specie Gallus gallus allevato per la produzione di carne;
f) stabilimento: il luogo di produzione in cui si allevano polli;
g) capannone: un edificio all'interno di uno stabilimento in cui e' allevato un gruppo di polli;
h) area utilizzabile: un'area sempre accessibile ai polli e provvista di lettiera;
i) densità di allevamento: il peso vivo complessivo dei polli presenti contemporaneamente in un capannone per metro quadro di area utilizzabile;
l) gruppo: un insieme di polli collocati e presenti contemporaneamente in un capannone di uno stabilimento;
m) tasso di mortalità giornaliera: il numero dei polli deceduti in un capannone lo stesso giorno, compresi quelli eliminati per malattia o per altri motivi, diviso per il numero di polli presenti in tale giorno nel capannone, moltiplicato per 100;
n) tasso di mortalità giornaliera cumulativo: la somma dei tassi di mortalità giornaliera.
Art. 3
Norme per l'allevamento dei polli
1. Tutti gli stabilimenti devono rispettare le disposizioni di cui all'allegato I.
2. La densità massima di allevamento in ogni capannone dello stabilimento non deve superare in alcun momento 33 kg/m².
3. In deroga al comma 2, l'autorità sanitaria territorialmente competente puo' autorizzare una densità di allevamento superiore, a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui all'allegato II oltre a quelle di cui all'allegato I.
4. Qualora sia concessa la deroga di cui al comma 3, la densità massima di allevamento in ogni capannone dello stabilimento non deve superare in qualsiasi momento 39 kg/m².
5. Quando sono soddisfatti i criteri di cui all'allegato V, l'autorità sanitaria territorialmente competente puo' autorizzare un ulteriore aumento, fino ad un massimo di 3 kg/m² rispetto alla densità di allevamento prevista nel comma 4.
6. Il Ministero della salute, con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i criteri e le modalità per consentire le deroghe previste ai commi 3 e 5.
7. Il Ministero della salute, con il decreto di cui al comma 6, stabilisce le procedure che devono essere adottate per determinare la densità di allevamento.
Art. 4
Formazione e orientamento per il personale che si occupa dei polli
1. I proprietari e i detentori debbono possedere conoscenze adeguate in materia di benessere animale.
2. I detentori devono partecipare ad appositi corsi di formazione ed essere in possesso di un certificato che attesta la formazione conseguita.
3. Il Ministero della salute, con il decreto di cui all'articolo 3, comma 6, stabilisce i criteri e le modalità per:
a) l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione di cui al comma 2, in conformità ai contenuti riportati nell'allegato IV;
b) il rilascio dei certificati attestanti la formazione conseguita;
c) il riconoscimento dell'esperienza acquisita anteriormente alla data del 30 giugno 2010;
d) il sistema di controllo e di approvazione dei corsi di formazione di cui al comma 2.
4. I detentori forniscono istruzioni scritte e orientamenti sulle norme applicabili in materia di benessere degli animali, comprese quelle relative ai metodi di abbattimento praticati negli stabilimenti, al personale addetto ad accudire i polli, catturarli o caricarli.
5. I proprietari che conferiscono i propri animali ad un detentore devono accertare che quest'ultimo sia in possesso del certificato di formazione previsto al comma 2.
Art. 5
Ispezioni
1. Le autorità competenti effettuano ispezioni non discriminatorie presso gli stabilimenti, audit e controlli successivi, compresi quelli di cui all'allegato III, per verificare il rispetto delle disposizioni del presente decreto.
2. Le ispezioni sono effettuate su una percentuale adeguata di animali allevati e di stabilimenti, conformemente alle disposizioni contenute nel piano nazionale sul benessere degli animali e possono essere condotte contemporaneamente a controlli effettuati per altri fini.
3. Entro i termini previsti dal piano nazionale per il benessere animale:
a) i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali trasmettono agli assessorati regionali competenti una relazione sulle ispezioni effettuate ai sensi del comma 1;
b) gli Assessorati regionali competenti trasmettono al Ministero della salute una relazione riepilogativa delle ispezioni effettuate dalle autorità sanitarie locali ai sensi del comma 1, elaborata sulla base delle relazioni ricevute ai sensi della lettera a).
4. Il Ministero della salute, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta alla Commissione europea una relazione annuale sulle ispezioni di cui al comma 1 effettuate nell'anno precedente. La relazione e' corredata di un elenco delle azioni piu' importanti intraprese dalle autorità competenti per ovviare ai principali problemi di benessere riscontrati.
Art. 6
Monitoraggio e controlli presso il macello
1. I veterinari ufficiali effettuano il monitoraggio e i controlli successivi presso il macello in conformità alle prescrizioni di cui all'allegato III.
2. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 6, sono stabilite le procedure operative concernenti gli adempimenti previsti nel punto 3 dell'allegato III.
3. Il Ministero della salute sottopone alla Commissione europea i risultati della raccolta dei dati fondata sul monitoraggio di un campione rappresentativo di gruppi macellati durante un periodo minimo di un anno.
Art. 7
Guide alle buone pratiche di gestione
1. Le associazioni di categoria promuovono l'inclusione, nei manuali di corretta prassi operativa, di una sezione relativa al benessere animale, comprendente gli orientamenti per la corretta applicazione del presente decreto.
2. Il Ministero della salute, Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario, con l'ausilio del Centro di referenza nazionale sul benessere animale presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, valuta le sezioni di cui al comma 1.
3. La valutazione di cui al comma 2, nei casi in cui sia inclusa una sezione relativa al benessere animale, e' vincolante ai fini della validazione dei manuali di corretta prassi operativa.
Art. 8
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o detentore che viola le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 1.550 euro a 9.300 euro.
2. Il proprietario o detentore che viola la disposizione di cui all'allegato III, punto 1, e' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 750 euro a 2.250 euro.
3. Il proprietario o detentore che omette di porre in essere le azioni di cui all'allegato III, punto 3, e' punito con la sanzione amministrativa da 1.550 euro a 9.300 euro.
4. Il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio, in sede di primo accesso ispettivo, valutata la gravità delle carenze riscontrate, puo' indicare nel verbale di ispezione le prescrizioni necessarie per l'adeguamento alla disciplina vigente in materia, assegnando al trasgressore un termine.
Se il trasgressore non adempie le prescrizioni impartite nel termine prefissato il medesimo Servizio veterinario irroga le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. La procedura prevista dal comma 4 non si applica al trasgressore recidivo e nell'ipotesi di commissione delle violazioni gravi al benessere animale stabilite dal Ministero della salute con proprio decreto ai sensi dell'articolo 3, comma 6.
6. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata sino alla metà ed e' disposta la sospensione dell'esercizio dell'attività svolta, a fine ciclo, per la durata dell'intero ciclo successivo in riferimento ai capannoni risultati non conformi. E' comunque d'obbligo salvaguardare il benessere degli animali mediante l'adozione di misure correttive d'urgenza. Nel periodo di
sospensione dell'attività non vengono computati i periodi di vuoto biologico e di vuoto sanitario.
7. Il detentore, privo del certificato di cui all'articolo 4, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa da 1.500 euro a 4.500 euro.
8. Il detentore che viola la disposizione di cui all'articolo 4, comma 4, e' punito con la sanzione amministrativa da 400 euro a 1.600 euro.
9. Il proprietario che non ottemperi all'obbligo previsto dall'articolo 4, comma 5, e' punito con la sanzione amministrativa da 1.500 euro a 9.300 euro.
Art. 9
Clausola di invarianza
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, le amministrazioni interessate provvedono all'esecuzione dei compiti loro affidati dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Le spese per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione e per il rilascio dei certificati, di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, sono poste integralmente a carico dei soggetti partecipanti ai corsi medesimi.
4. Agli oneri derivanti dalle ispezioni, dal monitoraggio e dai controlli successivi presso il macello di cui agli articoli 5 e 6, si fa fronte con le tariffe fissate dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194.
Art. 10
Clausola di cedevolezza
1. In relazione a quanto prescritto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della direttiva oggetto del presente decreto legislativo, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
Art. 11
Disposizioni transitorie
1. Il ciclo di allevamento in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e i due cicli successivi non sono soggetti all'applicazione del decreto medesimo.
2. I detentori che già esercitano attività di allevamento dei polli alla data di entrata in vigore del presente decreto possono conseguire il certificato di formazione di cui all'articolo 4, comma 2, entro tre anni dalla suddetta data.
Art. 12
Disposizioni finali
1. Gli allegati al presente decreto sono modificati con decreto del Ministro della salute, per
adeguarli alle modifiche tecniche adottate in sede comunitaria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 settembre 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio deiMinistri
Ronchi, Ministro per le politiche europee
Fazio, Ministro della salute
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle Finanze
Galan, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Allegato I
Norme applicabili agli stabilimenti (di cui all'art. 3, comma 1)
Fermo restando quanto stabilito ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, e successive modificazioni, si applicano le seguenti disposizioni:
Abbeveratoi.
1. Gli abbeveratoi sono posizionati e sottoposti a manutenzione in modo da ridurre al minimo le perdite.
Alimentazione.
2. Il mangime e' disponibile in qualsiasi momento o soltanto ai pasti e non dev'essere ritirato prima di 12 ore dal momento previsto per la macellazione.
Lettiera.
3. Tutti i polli hanno accesso in modo permanente a una lettiera asciutta e friabile in superficie.
Ventilazione e riscaldamento.
4. Vi deve essere sufficiente ventilazione per evitare il surriscaldamento, se necessario in combinazione con i sistemi di riscaldamento per rimuovere l'umidità in eccesso.
Rumore.
5. Il livello sonoro deve essere il piu' basso possibile. La costruzione, l'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei ventilatori, dei dispositivi di alimentazione e di altre attrezzature sono tali da provocare la minore quantità possibile di rumore e che in ogni caso non arrechino danno agli animali.
Luce.
6. Tutti gli edifici sono illuminati con un'intensità di almeno 20 lux durante le ore di luce, misurata a livello dell'occhio dell'animale e in grado di illuminare almeno l'80 % dell'area utilizzabile. Una riduzione temporanea del livello di luce puo' essere ammessa se ritenuta necessaria in seguito al parere di un veterinario.
7. Entro i sette giorni successivi al momento in cui i polli sono collocati nell'edificio e fino a tre giorni prima del momento previsto per la macellazione, la luce deve seguire un ritmo di 24 ore e comprendere periodi di oscurità di almeno 6 ore totali, con almeno un periodo ininterrotto di oscurità di almeno 4 ore, esclusi i periodi di attenuazione della luce.
Ispezioni.
8. Tutti i polli presenti nello stabilimento devono essere ispezionati almeno due volte al giorno. Occorre prestare particolare attenzione ai segni che rivelano un abbassamento del livello di benessere e/o di salute degli animali.
9. I polli gravemente feriti o che mostrano segni evidenti di deterioramento della salute, come quelli con difficoltà nel camminare o che presentano ascite o malformazioni gravi, e che e' probabile che soffrano, ricevono una terapia appropriata o sono abbattuti immediatamente. Un veterinario e' contattato ogniqualvolta se ne presenti la necessità.
Pulizia.
10. Ad ogni depopolamento definitivo, le parti degli edifici, delle attrezzature o degli utensili in contatto con i polli sono pulite e disinfettate accuratamente prima di introdurre nel capannone un nuovo gruppo di animali. Dopo il depopolamento definitivo di un capannone si deve rimuovere tutta la lettiera e predisporre una lettiera pulita.
Registrazioni.
11. Il proprietario o il detentore deve registrare, in formato cartaceo o elettronico, per ciascun capannone dello stabilimento, i seguenti dati:
a) il numero di polli introdotti;
b) l'area utilizzabile;
c) l'ibrido o la razza dei polli, se noti;
d) per ogni controllo, il numero di volatili trovati morti con indicazione delle cause, se note, nonche' il numero di volatili abbattuti e la causa;
e) il numero di polli rimanenti nel gruppo una volta prelevati quelli destinati alla vendita o alla macellazione.
Le informazioni di cui al presente punto sono contenute in un registro il cui modello e' adottato con decreto di cui all'art. 3, comma 6; in alternativa gli operatori del settore possono utilizzare altri strumenti di registrazione già previsti e presenti in azienda, qualora contengono le informazioni di cui al presente punto.
Tali registrazioni sono conservate per un periodo di almeno tre anni e vengono rese disponibili all'autorità competente quando effettui un'ispezione o qualora ne faccia richiesta.
Interventi chirurgici.
12. Sono proibiti tutti gli interventi chirurgici, effettuati a fini diversi da quelli terapeutici o diagnostici, che recano danno o perdita di una parte sensibile del corpo o alterazione della struttura ossea.
La troncatura del becco puo' tuttavia essere autorizzata dall'Autorità Sanitaria competente per territorio una volta esaurite le altre misure volte a impedire plumofagia e cannibalismo. In tali casi, detta operazione e' effettuata, soltanto previo parere di un veterinario, da personale qualificato su pulcini di età inferiore a 10 giorni. Inoltre, l'Autorità Sanitaria competente per territorio puo' autorizzare la castrazione degli animali. La castrazione e' effettuata soltanto con la supervisione di un veterinario e ad opera di personale specificamente formato.
Il Ministero della salute, con il decreto di cui all'art. 3, comma 6, stabilisce i criteri generali per autorizzare gli interventi di cui al presente paragrafo.
Allegato II
Norme per il ricorso a densità piu' elevate (di cui all'art. 3, comma 3) Notifica e documentazione.
Si applicano le seguenti norme:
1. Il proprietario o il detentore comunica all'autorità competente l'intenzione di ricorrere a una densità superiore a 33 kg/m2 di peso vivo.
Egli indica la densità di allevamento che intende raggiungere ed informa l'autorità competente di qualsiasi modifica della stessa almeno 15 giorni prima della collocazione del gruppo di polli nel capannone.
Se l'autorità competente lo richiede, la notifica e' accompagnata da un documento che riprende in sintesi le informazioni contenute nella documentazione di cui al punto 2.
2. Il proprietario o il detentore tiene a disposizione nel capannone la documentazione che descrive in dettaglio i sistemi di produzione. In particolare, tale documentazione comprende informazioni relative a particolari tecnici del capannone e delle sue attrezzature quali:
a) una mappa del capannone indicante le dimensioni delle superfici occupate dai polli;
b) sistemi di ventilazione e, ove pertinente, di raffreddamento e riscaldamento, comprese le rispettive ubicazioni, un piano della ventilazione indicante in dettaglio i parametri di qualità dell'aria prefissati, come flusso, velocità e temperatura dell'aria;
c) sistemi di alimentazione e approvvigionamento d'acqua e loro ubicazione;
d) sistemi d'allarme e di riserva in caso di guasti ad apparecchiature automatiche o meccaniche essenziali per la salute ed il benessere degli animali;
e) procedure operative che assicurino interventi di riparazione urgenti in caso di guasti alle apparecchiature essenziali per la salute e il benessere degli animali;
f) tipo di pavimentazione e lettiera normalmente usate.
La documentazione e' resa disponibile all'autorità competente su sua richiesta ed e' tenuta aggiornata. In particolare, sono registrate le ispezioni tecniche al sistema di ventilazione e di allarme.
Il proprietario o il detentore comunica senza indugio all'autorità competente eventuali cambiamenti del capannone, delle attrezzature e delle procedure descritti che potrebbero influire sul benessere dei volatili.
Norme per gli stabilimenti - controllo dei parametri ambientali.
3. Ciascun capannone di uno stabilimento deve essere dotato di sistemi di ventilazione e, se necessario, di riscaldamento e raffreddamento concepiti, costruiti e fatti funzionare in modo che:
a) la concentrazione di ammoniaca (NH³) non superi 20 ppm e la concentrazione di anidride carbonica (CO²) non superi 3000 ppm misurati all'altezza della testa dei polli;
b) la temperatura interna non superi quella esterna di piu' di 3° C quando la temperatura esterna all'ombra e' superiore a 30° C;
c) l'umidità relativa media misurata all'interno del capannone durante 48 ore non superi il 70% quando la temperatura esterna e' inferiore a 10° C.
Allegato III
Monitoraggio e controlli successivi presso il macello (di cui all'art. 5, comma 1)
1. Mortalità.
1.1. In caso di densità di allevamento superiori a 33 kg/m², la documentazione che accompagna il gruppo include il tasso di mortalità giornaliera e il tasso di mortalità giornaliera cumulativo calcolati dal proprietario o detentore nonche' l'ibrido o la razza dei polli.
1.2. Sotto la supervisione del veterinario ufficiale, tali dati e il numero di polli da carne arrivati morti vengono registrati indicando lo stabilimento e il capannone dello stesso.
La credibilità dei dati e del tasso di mortalità giornaliera cumulativo e' controllata tenendo conto del numero di polli da carne macellati e del numero di polli da carne arrivati morti al macello.
2. Ispezione post mortem.
Nel contesto dei controlli effettuati a norma del regolamento (CE) n. 854/2004, il veterinario ufficiale valuta i risultati dell'ispezione post mortem al fine di individuare altre possibili indicazioni di condizioni di scarso benessere, quali livelli anormali di dermatiti da contatto, parassitismo e malattie sistemiche nello stabilimento o nel capannone dello stabilimento di origine.
3. Comunicazione dei risultati.
Se il tasso di mortalità di cui al punto 1 o i risultati dell'ispezione post mortem di cui al punto 2 corrispondono a condizioni di benessere animale scarse, il veterinario ufficiale comunica i dati al proprietario e al detentore degli animali e all'autorità sanitaria nel cui ambito territoriale di competenza e' ubicato lo stabilimento di provenienza degli stessi, che intraprendono azioni appropriate.
Allegato IV
Formazione (di cui all'art. 4, comma 3, lettera a)
I corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 2, riguardano almeno la normativa comunitaria relativa alla protezione dei polli e in particolare i seguenti argomenti:
a) allegati I e II;
b) fisiologia dei polli, in particolare il fabbisogno di acqua e cibo, comportamento animale e concetto di stress;
c) aspetti pratici per l'adeguata manipolazione del pollame, compresi la cattura, il carico e il trasporto;
d) cure d'emergenza per i polli, uccisione e abbattimento d'emergenza;
e) misure di biosicurezza preventiva.
Allegato V
Criteri per il ricorso all'aumento della densità massima (di cui all'art. 3, comma 5)
1. Criteri:
a) il monitoraggio dello stabilimento effettuato dall'autorità competente negli ultimi due anni
non ha rivelato carenze rispetto ai requisiti del presente decreto;
b) il proprietario o il detentore effettua il monitoraggio utilizzando le guide alle buone pratiche di gestione di cui all'art. 7;
c) in almeno sette gruppi consecutivi di polli successivamente controllati e provenienti da un capannone, la mortalità giornaliera cumulativa e' stata inferiore a 1% + 0,06% moltiplicato per l'età alla macellazione espressa in giorni.
Qualora non sia stato effettuato alcun monitoraggio dello stabilimento dall'autorità competente negli ultimi due anni, deve essere effettuato almeno un monitoraggio per controllare se sia rispettato il requisito di cui alla lettera a).
2. Circostanze eccezionali.
In deroga al punto 1, lettera c), l'autorità competente puo' decidere di aumentare la densità di allevamento quando il proprietario o il detentore abbia fornito spiegazioni sufficienti riguardo alla natura eccezionale di un tasso di mortalità giornaliera cumulativo piu' alto o abbia dimostrato che le cause sfuggono al suo controllo.