IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 33, sesto comma, 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e in particolare l'articolo 6;
Visto l'articolo 2 della legge 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243, concernente le universita' non statali legalmente riconosciute, e in particolare l'articolo 3;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario, ed in particolare l'articolo 5, comma 1, lettera b), primo periodo, e l'articolo 5, comma 4, lettera a);
Visto l'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, recante disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2012;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Contabilita' economico-patrimoniale nelle universita'
1. Al fine di garantire trasparenza e omogeneita' dei sistemi e delle procedure contabili, di consentire l'individuazione della situazione patrimoniale e la valutazione dell'andamento complessivo della gestione, le universita' adottano un sistema di contabilita' economico-patrimoniale e analitica.
2. Il quadro informativo economico-patrimoniale delle universita' e' rappresentato da:
a) bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio, composto da budget economico e budget degli investimenti unico di ateneo;
b) bilancio unico d'ateneo di previsione triennale, composto da budget economico e budget degli investimenti, al fine di garantire la sostenibilita' di tutte le attivita' nel medio periodo;
c) bilancio unico d'ateneo d'esercizio, redatto con riferimento all'anno solare, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa e corredato da una relazione sulla gestione;
d) bilancio consolidato con le proprie aziende, societa' o gli altri enti controllati, con o senza titoli partecipativi, qualunque sia la loro forma giuridica, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.
3. Al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, le universita' considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, predispongono il bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio e il rendiconto unico d'ateneo in contabilita' finanziaria.
4. Le universita' si dotano, nell'ambito della propria autonomia, di sistemi e procedure di contabilita' analitica, ai fini del controllo di gestione.
Art. 2
Principi contabili e schemi di bilancio
1. Le universita' per la predisposizione dei documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 2, si attengono ai principi contabili e agli schemi di bilancio stabiliti e aggiornati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI), in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, al fine del consolidamento e del monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche.
Art. 3
Tassonomia per la riclassificazione dei dati di bilancio
1. Ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi delle amministrazioni pubbliche, le universita' considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adottano la tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio di esercizio, in conformita' alle disposizioni contenute nell'articolo 17 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.
2. I prospetti dei dati SIOPE costituiscono un allegato obbligatorio del bilancio unico d'ateneo d'esercizio delle universita' considerate amministrazioni pubbliche ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art. 4
Classificazione della spesa per missioni e programmi
1. Le universita' considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono tenute alla predisposizione di un apposito prospetto, da allegare al bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio e al
bilancio unico d'ateneo d'esercizio, contenente la classificazione della spesa complessiva per missioni e programmi.
2. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attivita' volte a perseguire le finalita' individuate nell'ambito delle missioni.
3. In conformita' alle disposizioni contenute nell'articolo 13 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, ciascun programma e' corredato con l'indicazione della corrispondente codificazione della nomenclatura COFOG di secondo livello.
4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti l'elenco delle missioni e dei programmi, nonche' i criteri cui le universita' si attengono ai fini di una omogenea riclassificazione dei dati contabili.
Art. 5
Bilancio unico d'ateneo di previsione annuale e triennale e bilancio unico d'ateneo d'esercizio
1. Le universita' considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono tenute alla predisposizione di un bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio, composto da budget economico e degli investimenti unico, e di un bilancio unico d'ateneo di previsione triennale, composto da budget economico e degli investimenti, entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento, nonche' all'approvazione contestuale di un bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio in contabilita' finanziaria.
2. Le universita' non considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, predispongono il bilancio di previsione sulla base delle procedure e modalita' definite dai propri statuti e regolamenti.
3. Le universita' considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, strutturano il bilancio unico d'ateneo di previsione annuale, coerentemente con la propria articolazione organizzativa complessiva, ivi inclusa quella riferibile alle funzioni di didattica e ricerca, in centri di responsabilita' dotati, di autonomia gestionale e amministrativa, ai quali e' attribuito un budget economico e degli investimenti autorizzatorio.
4. Entro il 30 aprile di ciascun anno le universita' approvano il bilancio unico d'ateneo d'esercizio, accompagnato da una relazione del collegio dei revisori dei conti che attesta la corrispondenza del documento alle risultanze contabili e che contiene valutazioni e giudizi sulla regolarita' amministrativo-contabile della gestione e proposte in ordine alla sua approvazione. Le universita' considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, approvano contestualmente un rendiconto unico d'ateneo in contabilita' finanziaria.
5. Il decreto di cui all'articolo 2 definisce le modalita' e i criteri contabili con cui sono predisposti il bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio e il rendiconto unico d'ateneo in contabilita' finanziaria, di cui ai commi 1 e 4.
6. Nella nota integrativa del bilancio unico d'ateneo di esercizio viene riportato l'elenco delle societa' e degli enti partecipati a qualsiasi titolo.
7. I documenti di bilancio di cui all'articolo 1, comma 2, sono approvati:
a) per le universita' statali: dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, previo parere del senato accademico per gli aspetti di competenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
b) per le universita' non statali: sulla base delle procedure e modalita' definite dai propri statuti e regolamenti.
Art. 6
Bilancio consolidato
1. Le universita' considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono tenute alla predisposizione di un bilancio consolidato in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.
2. L'area di consolidamento e' costituita dai seguenti enti e societa', anche se non definiti amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:
a) fondazioni universitarie istituite ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;
b) societa' di capitali controllate dalle universita' ai sensi del codice civile;
c) altri enti nei quali le universita' hanno il potere di esercitare la maggioranza dei voti nell'assemblea dei soci;
d) altri enti nei quali le universita' possono nominare la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione.
3. I principi contabili di consolidamento sono stabiliti e aggiornati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la CRUI, in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Con le medesime modalita' e' aggiornata l'area di consolidamento di cui al comma 2.
Art. 7
Introduzione della contabilita' economico-patrimoniale, della contabilita' analitica e del bilancio unico
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la CRUI, adotta i decreti di cui agli articoli 2, 4, comma 4, e 6, comma 3. Gli schemi dei decreti di cui al primo periodo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi siano espressi, entro venti giorni, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. Decorso tale termine i decreti sono adottati anche in mancanza dei pareri.
2. Le universita' considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adeguano il proprio regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 9 maggio 1989, n. 168, come modificato dall'articolo 11, comma 3, alle disposizioni di cui al presente decreto, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore.
3. Le universita' adottano il sistema di contabilita' economico-patrimoniale e il bilancio unico d'ateneo, nonche' i sistemi e le procedure di contabilita' analitica, entro il 1° gennaio 2014.
4. A valere sul Fondo di finanziamento ordinario delle universita', per gli esercizi 2011 e 2012 il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca destina una quota agli atenei che adottano il sistema di contabilita' economico-patrimoniale e il bilancio unico entro il 1° gennaio 2013. Tale quota e' definita annualmente nel decreto con il quale sono stabiliti i criteri di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario delle universita'.
Art. 8
Obblighi di trasparenza
1. Le universita' considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, hanno l'obbligo di trasmettere al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze i documenti contabili di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, e di cui all'articolo 10, comma 1, con le modalita' e le procedure informatizzate definite dai Ministeri, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. Le universita' non considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, hanno l'obbligo di trasmettere al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c) e d), con le modalita' e le procedure informatizzate definite dal Ministero.
3. Il bilancio unico d'ateneo d'esercizio e, nella fase transitoria per le universita' in contabilita' finanziaria, il conto consuntivo di cui all'articolo 10, comma 1, sono pubblicati sul sito istituzionale delle universita'.
Art. 9
Commissione per la contabilita' economico-patrimoniale delle universita'
1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' nominata, con mandato triennale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la Commissione per la contabilita' economico-patrimoniale delle universita'.
2. Il Ministero si avvale della Commissione ai fini della revisione e dell'aggiornamento dei principi contabili e degli schemi di bilancio, di cui al presente decreto, nonche' per il monitoraggio dell'introduzione della contabilita' economico-patrimoniale e della contabilita' analitica, in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Al fine di porre in essere un efficace supporto agli atenei, il Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, promuove periodicamente incontri, seminari di studio.
3. La Commissione puo' procedere ad analisi e confronti, anche attraverso incontri diretti con gli atenei, dei criteri e delle metodologie adottate, nonche' dei risultati ottenuti. Ai componenti della Commissione non e' corrisposto alcun compenso, indennita' o rimborso spese.
4. La Commissione e' composta da un numero massimo di nove membri, scelti tra rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Consiglio universitario nazionale, della CRUI, del Convegno permanente dei direttori amministrativi e dirigenti delle universita' italiane e da esperti del settore.
Art. 10
Contabilita' finanziaria nella fase transitoria
1. Nel periodo transitorio sino all'adozione della contabilita' economico-patrimoniale e del bilancio unico d'ateneo, le universita' in contabilita' finanziaria si attengono ai principi contabili e agli schemi del bilancio di previsione e del conto consuntivo, definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' alla classificazione della spesa per missioni e programmi con le modalita' di cui all'articolo 4.
2. Il decreto di cui al comma 1 e' adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Ai fini conoscitivi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel periodo transitorio sino all'adozione della contabilita' economico-patrimoniale e del bilancio unico d'ateneo, le universita' predispongono lo stato patrimoniale al 31 dicembre 2013, sulla base dei principi contabili e degli schemi di bilancio individuati ai sensi dell'articolo 2.
Art. 11
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) il secondo, terzo, quarto, quinto e ottavo comma dell'articolo 86 e l'articolo 87, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
b) i commi 4 e 9 dell'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168.
2. Il secondo periodo dell'articolo 7, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, e' sostituito dal seguente: "In tale caso il relativo onere complessivo di ammortamento annuo non puo' comunque superare il 15 per cento dei finanziamenti a ciascuna universita' per contributi per il funzionamento, al netto delle spese per assegni fissi al personale di ruolo, ivi comprese le spese per investimento e per l'edilizia universitaria.".
3. Il comma 7 dell'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e' sostituito dal seguente: "7. Le universita' adottano un regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', emanato con decreto del rettore, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico. Il controllo del Ministero e' esercitato nelle forme di cui all'articolo 6, comma 9.".
4. All'articolo 86, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, la parola: "finanziaria" e' sostituita dalla seguente: "gestionale".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 gennaio 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze
Profumo, Ministro dell'istruzione,dell'universita' e della ricerca
Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Visto, il Guardasigilli: Severino