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Decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198
Attuazione della direttiva 2008/63/CE relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni.
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno
2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature
terminali di telecomunicazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea n. 162 del 21 giugno 2008;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 109, recante nuove disposizioni in
materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni, di attuazione della direttiva 88/301/CEE;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
23 maggio 1992, n. 314, concernente regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109, in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni;
Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature
radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformita';
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice
delle comunicazioni elettroniche;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008,
n. 197, concernente regolamento di riorganizzazione del Ministero
dello sviluppo economico, in attuazione dell'articolo 1, comma 16,
del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, e dell'articolo 74
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 7 maggio 2009 recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2009;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2010;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 2010;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;


E m a n a il seguente decreto legislativo:


Art. 1
Definizioni


1. Ai sensi del presente decreto si intendono per:
a) apparecchiature terminali:
1) le apparecchiature allacciate direttamente o indirettamente
all'interfaccia di una rete pubblica di telecomunicazioni per trasmettere, trattare o ricevere informazioni; in entrambi i casi di
allacciamento, diretto o indiretto, esso puo' essere realizzato via
cavo, fibra ottica o via elettromagnetica; un allacciamento e' indiretto se l'apparecchiatura e' interposta fra il terminale e l'interfaccia della rete pubblica;
2) le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite;
b) apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite: le apparecchiature che possono essere usate soltanto
per trasmettere o per trasmettere e ricevere, «ricetrasmittenti», o
unicamente per ricevere, «riceventi», segnali di radiocomunicazioni
via satelliti o altri sistemi nello spazio;
c) imprese: gli enti pubblici o privati ai quali lo Stato concede diritti speciali o esclusivi di importazione, di commercializzazione, di allacciamento, di installazione o di manutenzione di apparecchiature terminali di telecomunicazione.
2. Gli operatori economici hanno il diritto di importare, di commercializzare, di installare e di allacciare le apparecchiature
terminali e le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite quali definite nel comma 1 e di provvedere
alla loro manutenzione. Restano fermi la competenza degli operatori delle reti di comunicazione elettronica, come definiti all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, per la costituzione e gestione delle interfacce di rete pubblica e l'obbligo di pubblicazione delle caratteristiche materiali delle medesime ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269.


Art. 2
Allacciamento dei terminali di telecomunicazione alle interfacce della rete pubblica


1. Gli utenti delle reti di comunicazione elettronica sono tenuti ad affidare i lavori di installazione, di allacciamento, di collaudo e di manutenzione delle apparecchiature terminali di cui all'articolo
1, comma 1, lettera a), numero 1), che realizzano l'allacciamento dei terminali di telecomunicazione all'interfaccia della rete pubblica,
ad imprese abilitate secondo le modalita' e ai sensi del comma 2.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro dello sviluppo economico, adotta, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
un decreto volto a disciplinare:
a) la definizione dei requisiti di qualificazione tecnico-professionali che devono possedere le imprese per l'inserimento nell'elenco delle imprese abilitate all'esercizio delle attivita' di cui al comma 1;
b) le modalita' procedurali per il rilascio dell'abilitazione per l'allacciamento dei terminali di telecomunicazione all'interfaccia della rete pubblica;
c) le modalita' di accertamento e di valutazione dei requisiti di qualificazione tecnico-professionali di cui alla lettera a);
d) le modalita' di costituzione, di pubblicazione e di aggiornamento dell'elenco delle imprese abilitate ai sensi della lettera a);
e) le caratteristiche e i contenuti dell'attestazione che l'impresa abilitata rilascia al committente al termine dei lavori;
f) i casi in cui, in ragione della semplicita' costruttiva e funzionale delle apparecchiature terminali e dei relativi impianti di connessione, gli utenti possono provvedere autonomamente alle attivita' di cui al comma 1.
3. Chiunque, nei casi individuati dal decreto di cui al comma 2, effettua lavori di installazione, di allacciamento, di collaudo e di manutenzione delle apparecchiature terminali di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera a), numero 1), realizzando l'allacciamento dei terminali di telecomunicazione all'interfaccia della rete pubblica, in assenza del titolo abilitativo di cui al presente articolo, e' assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 150.000 euro, da stabilirsi in equo rapporto alla gravita' del fatto.
4. Chiunque nell'attestazione di cui al comma 2, lettera e), effettui dichiarazioni difformi rispetto ai lavori svolti e' assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 150.000 euro, da stabilirsi in equo rapporto alla gravita' del fatto.


Art. 3
Abrogazioni


1. La legge 28 marzo 1991, n. 109, e' abrogata.
2. Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23
maggio 1992, n. 314, resta in vigore fino all'emanazione del decreto
ministeriale di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto.


Art. 4
Disposizioni finanziarie


1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei
compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 ottobre 2010
Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
SCHIFANI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche europee
Romani, Ministro dello sviluppo economico
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano



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