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Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
"Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative."
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 1, comma 4, della legge 29 ottobre 1993, n. 427, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331; Visti i decreti del Ministro delle finanze in data 8 luglio 1924, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924, di approvazione, rispettivamente, dei testi unici delle disposizioni legislative per l'imposta di fabbricazione sulla birra e sugli spiriti e per l'imposta sul consumo dell'energia elettrica, e successive modificazioni, il regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, e il citato decreto-legge n. 331 del 1993, con i quali viene conferito al Ministro delle finanze potere regolamentare nelle relative materie; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 ottobre 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia;


Emana il seguente decreto legislativo


1. 1. È approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, composto da 68 articoli e vistato dai proponenti.
Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.


TITOLO I Disciplina delle accise
Capo I - Disposizioni generali


Articolo 1 (Art. 1 ed art. 16, commi 1 e 2, del D.L. n. 331/1993 [*])
Ambito applicativo e definizioni


1. L'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi, esclusa quella sui tabacchi lavorati e sui fiammiferi, è disciplinata dalle disposizioni del presente testo unico. 2. Ai fini del presente testo unico si intende per: a) amministrazione finanziaria: gli organi, centrali o periferici, del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette che, nell'ambito delle rispettive competenze, sono preposti alla gestione delle accise; b) accisa: l'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi prevista con la denominazione di imposta di fabbricazione o di consumo e corrispondente sovrimposta di confine o di consumo; c) prodotto «sottoposto» ad accisa: il prodotto al quale si applica il regime fiscale delle accise; d) prodotto «soggetto» od «assoggettato» ad accisa: il prodotto per il quale il debito d'imposta non è stato ovvero è stato assolto; e) deposito fiscale: l'impianto in cui vengono fabbricate, trasformate, detenute, ricevute o spedite merci sottoposte ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'amministrazione finanziaria; f) depositario autorizzato: il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale; g) regime sospensivo: il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa fino al momento dell'esigibilità dell'accisa o del verificarsi di una causa estintiva del debito d'imposta; h) operatore registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata a ricevere, nell'esercizio dell'attività economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, provenienti da Paesi comunitari, extra- comunitari o dal territorio dello Stato; tale operatore non può detenere o spedire prodotti in regime sospensivo; i) operatore non registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata, nell'esercizio della sua professione, ad effettuare, a titolo occasionale, le medesime operazioni previste per l'operatore registrato. 3. Ai fini dell'applicazione del presente testo unico: a) si intende per «Stato» o «territorio dello Stato» il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano; b) si intende per «Unione europea» o «territorio della Unione europea» il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità economica europea con le seguenti esclusioni, oltre quella indicata nella precedente lettera a): 1) per la Repubblica francese, i Dipartimenti d'oltremare; 2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland ed il territorio di Busingen; 3) per il regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie; c) le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione: 1) del Principato di Monaco sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica francese; 2) di Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal), sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica federale di Germania; 3) dell'isola di Man sono considerate come provenienti dal, o destinate al, Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord; 4) della Repubblica di San Marino, sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica italiana. Le suddette operazioni devono essere perfezionate presso i competenti uffici italiani con l'osservanza delle disposizioni finanziarie previste dalla Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939 resa esecutiva con la legge 6 giugno 1939, n. 1320 , e successive modificazioni.
[*] Il riferimento al decreto-legge n. 331 del 1993 riguarda il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.


Articolo 2 (Art. 2 ed art. 18, commi 1 e 3, del D.L. n. 331/1993)
Fatto generatore ed esigibilità dell'accisa


1. Per i prodotti sottoposti ad accisa l'obbligazione tributaria sorge al momento della fabbricazione o della importazione. 2. L'accisa è esigibile all'atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato. Si considera immissione in consumo anche: a) l'ammanco in misura superiore a quella consentita o quando non ricorrono le condizioni per la concessione dell'abbuono di cui all'articolo 4; b) lo svincolo, anche irregolare, da un regime sospensivo; c) la fabbricazione o l'importazione, anche irregolare, avvenuta al di fuori di un regime sospensivo. 3. L'accisa è esigibile anche quando viene accertato che non si sono verificate le condizioni di consumo previste per poter beneficiare di un'aliquota ridotta o di una esenzione. 4. È obbligato al pagamento dell'accisa il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, il soggetto che si sia reso garante di tale pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta. Per i prodotti di importazione il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria è individuato in base alla normativa doganale. 5. Con provvedimento del Ministro delle finanze può essere stabilito che le variazioni di aliquote siano applicate anche ai prodotti già immessi in consumo.


Articolo 3 (Artt. 3 e 17, commi 5 e 6, D.L. n. 331/93 - Art. 6, D.L.C.P.S. 25 novembre 1947, n. 1285 - Art. 2, D.L. 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350 - Art. 79, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'art. 3-quinquies, D.L. 6 luglio 1974, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 346.)
Accertamento, liquidazione e pagamento


1. Il prodotto da sottoporre ad accisa deve essere accertato per quantità e qualità. La classificazione dei prodotti soggetti ad accisa è quella stabilita dalla tariffa doganale dell'Unione europea con riferimento ai capitoli ed ai codici della nomenclatura combinata delle merci (NC). 2. Alle controversie relative alla classificazione dei prodotti ai fini dell'accisa si applicano le disposizioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , e successive modificazioni, per le controversie doganali con la sostituzione dell'ufficio tecnico di finanza alla dogana, per gli adempimenti affidati a tale ufficio. 3. La liquidazione dell'imposta si effettua applicando alla quantità di prodotto l'aliquota d'imposta vigente alla data di immissione in consumo. Per gli ammanchi, si applicano le aliquote vigenti al momento in cui essi si sono verificati ovvero, se tale momento non può essere determinato, le aliquote vigenti all'atto della loro constatazione. 4. Il pagamento dell'accisa, fatte salve le disposizioni previste per i singoli prodotti, deve essere effettuato, per i prodotti immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese, entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 15 del mese successivo. In caso di ritardo si applica l'indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali. Dopo la scadenza del suddetto termine, non è consentita l'estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all'estinzione del debito d'imposta. Per i prodotti d'importazione l'accisa è riscossa con le modalità e nei termini previsti per i diritti di confine, fermo restando che il pagamento non può essere fissato per un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti nazionali. L'imposta è dovuta anche per i prodotti sottoposti ad accisa contenuti nelle merci importate, con lo stesso trattamento fiscale previsto per i prodotti nazionali e comunitari (3/a).


Articolo 4 (Art. 37 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Art. 5 D.L. n. 331/1993)
Abbuoni per perdite e cali


1. In caso di perdita o distruzione di prodotti che si trovano in regime sospensivo, è concesso l'abbuono dell'imposta quando il soggetto obbligato provi che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. I fatti imputabili a terzi o allo stesso soggetto passivo a titolo di colpa non grave sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore. 2. Per le perdite dei prodotti, in regime sospensivo, avvenute durante il processo di fabbricazione o di lavorazione al quale gli stessi vengono sottoposti nel caso in cui è già sorta l'obbligazione tributaria, l'abbuono è concesso nei limiti dei cali tecnicamente ammissibili determinati dal Ministro delle finanze con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 . 3. Per i cali naturali e tecnici si applicano le disposizioni previste dalla normativa doganale. 4. La disciplina dei cali di trasporto si applica anche per i trasporti di prodotti in regime di sospensione di accisa provenienti dagli Stati membri dell'Unione europea.


Articolo 5 (Art. 4 D.L. n. 331/1993)
Regime del deposito fiscale


1. La fabbricazione, la lavorazione e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate in regime di deposito fiscale. Sono escluse dal predetto regime le fabbriche di prodotti tassati su base forfetaria. 2. Il regime del deposito fiscale è autorizzato dall'amministrazione finanziaria. L'esercizio del deposito fiscale è subordinato al rilascio di una licenza, secondo le disposizioni di cui all'art. 63. A ciascun deposito fiscale è attribuito un codice di accisa. 3. Il depositario è obbligato: a) fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, a prestare cauzione nella misura del 10 per cento dell'imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, in relazione alla capacità di stoccaggio dei serbatoi utilizzabili. In ogni caso, l'importo della cauzione non può essere inferiore all'ammontare dell'imposta che mediamente viene pagata alle previste scadenze. In presenza di cauzione prestata da altri soggetti, la cauzione dovuta dal depositario si riduce di pari ammontare. Sono esonerate dall'obbligo di prestazione della cauzione le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici e le aziende municipalizzate. L'amministrazione finanziaria ha facoltà di esonerare dal predetto obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilità. L'esonero può essere revocato in qualsiasi momento ed in tal caso la cauzione deve essere prestata entro 15 giorni dalla notifica della revoca; b) a conformarsi alle prescrizioni stabilite per l'esercizio della vigilanza sul deposito fiscale; c) a tenere una contabilità dei prodotti detenuti e movimentati nel deposito fiscale; d) a presentare i prodotti ad ogni richiesta ed a sottoporsi a controlli o accertamenti. 4. I depositi fiscali si intendono compresi nel circuito doganale e sono assoggettati a vigilanza finanziaria; la vigilanza finanziaria deve assicurare, tenendo conto dell'operatività dell'impianto, la tutela fiscale anche attraverso controlli successivi. Il depositario autorizzato deve fornire i locali occorrenti con l'arredamento e le attrezzature necessarie e sostenere le relative spese per il funzionamento; sono a carico del depositario i corrispettivi per l'attività di vigilanza e di controllo svolta, su sua richiesta, fuori dell'orario ordinario d'ufficio. 5. Fatte salve le disposizioni stabilite per i depositi fiscali dei singoli prodotti, l'inosservanza degli obblighi stabiliti dal presente articolo nonché del divieto di estrazione di cui all'art. 3, comma 4, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per le violazioni che costituiscono reato, comporta la revoca della licenza fiscale di esercizio.


Articolo 6 (Art. 6 D.L. n. 331/1993)
Circolazione di prodotti soggetti ad accisa


1. La circolazione nello Stato e nel territorio della Unione europea dei prodotti soggetti ad accisa, in regime sospensivo, deve avvenire solo tra depositi fiscali, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 8. 2. Il titolare del deposito fiscale mittente è tenuto a fornire garanzia, anche in solido con il trasportatore o con il destinatario, del pagamento dell'accisa gravante sui prodotti trasportati. In luogo del depositario autorizzato mittente la garanzia può essere prestata dal trasportatore o dal proprietario della merce. La garanzia deve essere prestata in conformità delle disposizioni comunitarie e, per i trasferimenti intracomunitari, deve avere validità in tutti gli Stati membri dell'Unione europea e ne è disposto lo svincolo quando è data la prova della presa in carico del prodotto da parte del destinatario. L'amministrazione finanziaria ha facoltà di concedere ai depositari autorizzati riconosciuti affidabili e di notoria solvibilità l'esonero dall'obbligo di prestare la garanzia per i trasferimenti, sia nazionali sia intracomunitari, di oli minerali effettuati per via marittima o a mezzo di tubazioni. 3. La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti soggetti ad accisa deve avvenire con il documento di accompagnamento previsto dalla normativa comunitaria. 4. Il documento di accompagnamento di cui al comma 3 non è prescritto per la circolazione di prodotti soggetti ad accisa, provenienti da Paesi terzi o ivi destinati, quando sono immessi in una zona franca o in un deposito franco o quando sono sottoposti ad uno dei regimi sospensivi doganali elencati nell'art. 84, paragrafo 1, lettera a), del regolamento CE n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, istitutivo di un codice doganale comunitario, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 302 del 19 ottobre 1992. I prodotti soggetti ad accisa, spediti da un depositario autorizzato insediato in un determinato Stato membro, per essere esportati attraverso uno o più Stati membri, circolano in regime sospensivo con la scorta del documento di cui al comma 3, da appurare mediante certificazione da parte della dogana di uscita dalla Comunità che i prodotti hanno effettivamente lasciato il territorio comunitario. 5. Nel caso di spedizioni di prodotti soggetti ad accisa effettuate da Stati membri verso un altro Stato membro o un Paese EFTA, attraverso uno o più Paesi terzi non EFTA, utilizzando un carnet TIR o ATA, questo documento sostituisce quello previsto dal comma 3. Nel caso di spedizioni di prodotti soggetti ad accisa, effettuate fra gli Stati membri, con attraversamento di Paesi EFTA, o da uno Stato membro verso un Paese EFTA, vincolati al regime di transito comunitario interno per mezzo del documento amministrativo unico, questo documento sostituisce quello previsto dal comma 3; in tale ipotesi, dal documento amministrativo unico deve risultare che trattasi di prodotto soggetto ad accisa ed un esemplare dello stesso deve essere rispedito dal destinatario, per l'appuramento. Negli altri casi, i documenti saranno integrati con l'osservanza delle modalità di applicazione stabilite dai competenti organi comunitari. 6. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche ai prodotti assoggettati ad accisa e già immessi in consumo quando, su richiesta di un operatore nell'esercizio della propria attività economica, sono avviati ad un deposito fiscale; la domanda di rimborso dell'imposta assolta sui prodotti deve essere presentata prima della loro spedizione. Per il rimborso si osservano le disposizioni dell'art. 14.


Articolo 7 (Art. 7 D.L. n. 331/1993)
Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa


1. In caso di irregolarità o di infrazione, che comporti l'esigibilità dell'imposta, commessa nel corso della circolazione di prodotti in regime sospensivo, si applicano, salvo quanto previsto per l'esercizio dell'azione penale se i fatti addebitati costituiscono reato, le seguenti disposizioni: a) l'accisa è corrisposta dalla persona fisica o giuridica che si è resa garante per il trasporto; b) l'accisa è riscossa in Italia se l'irregolarità o l'infrazione è stata commessa nel territorio dello Stato; c) se l'irregolarità o l'infrazione è accertata nel territorio dello Stato e non è possibile stabilire il luogo in cui è stata effettivamente commessa, essa si presume commessa nel territorio dello Stato; d) se i prodotti spediti dal territorio dello Stato non giungono a destinazione in un altro Stato membro e non è possibile stabilire il luogo in cui sono stati immessi in consumo, l'irregolarità o l'infrazione si considera commessa nel territorio dello Stato e si procede alla riscossione dei diritti di accisa con l'aliquota in vigore alla data di spedizione dei prodotti, salvo che, nel termine di quattro mesi dalla data di spedizione, non venga fornita la prova della regolarità dell'operazione ovvero la prova che l'irregolarità o l'infrazione è stata effettivamente commessa fuori dal territorio dello Stato; e) se entro tre anni dalla data di rilascio del documento di accompagnamento viene individuato il luogo in cui l'irregolarità o l'infrazione è stata commessa, e la riscossione compete ad altro Stato membro, l'accisa eventualmente riscossa viene rimborsata con gli interessi nella misura prevista dall'art. 3, dal giorno della riscossione fino a quello dell'effettivo rimborso. 2. Nei casi di riscossione di accisa, conseguente ad irregolarità o infrazione relativa a prodotti provenienti da altro Stato membro, l'amministrazione finanziaria informa le competenti autorità del Paese di provenienza. 3. Lo scambio e l'utilizzazione di informazioni necessarie per l'attuazione della cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri, nonché le azioni di mutua assistenza amministrativa con i medesimi Stati e con i servizi antifrode dell'Unione europea, avvengono in conformità delle disposizioni comunitarie e con l'osservanza delle modalità previste dai competenti organi comunitari.


Articolo 8 (Art. 8 D.L. n. 331/1993)
Operatore professionale


1. Destinatario di prodotti spediti in regime sospensivo può essere un operatore che non sia titolare di deposito fiscale e che, nell'esercizio della sua attività professionale, abbia chiesto, prima del ricevimento dei prodotti, di essere registrato come tale presso l'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio. All'operatore registrato è attribuito un codice d'accisa. 2. L'operatore di cui al comma 1 deve garantire il pagamento dell'accisa relativa ai prodotti che riceve in regime sospensivo, tenere la contabilità delle forniture dei prodotti, presentare i prodotti ad ogni richiesta e sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento. 3. Se l'operatore di cui al comma 1 non chiede di essere registrato, può ricevere nell'esercizio della sua attività professionale e a titolo occasionale, prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo se, prima della spedizione della merce, presenta una apposita dichiarazione all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, e garantisce il pagamento dell'accisa; egli deve sottoporsi a qualsiasi controllo inteso ad accertare l'effettiva ricezione della merce ed il pagamento dell'accisa. Copia della predetta dichiarazione con gli estremi della garanzia prestata, vistata dall'ufficio tecnico di finanza che l'ha ricevuta, deve essere allegata al documento di accompagnamento previsto dall'art. 6, comma 3, per la circolazione del prodotto. 4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo l'accisa è esigibile all'atto del ricevimento della merce e deve essere pagata, secondo le modalità vigenti, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo.


Articolo 9 (Art. 9 D.L. n. 331/1993)
Rappresentante fiscale


1. Per i prodotti soggetti ad accisa provenienti da altro Stato della Unione europea, il depositario autorizzato mittente può designare un rappresentante fiscale con sede nello Stato per provvedere, in nome e per conto del destinatario che non sia depositario autorizzato od operatore professionale di cui all'art. 8, agli adempimenti previsti dal regime di circolazione intracomunitaria. 2. Il rappresentante fiscale deve in particolare: a) garantire il pagamento della accisa secondo le modalità vigenti, ferma restando la responsabilità dell'esercente l'impianto che effettua la spedizione o del trasportatore; b) pagare l'accisa entro il termine e con le modalità previste dall'art. 8, comma 4; c) tenere una contabilità delle forniture ricevute e comunicare all'ufficio finanziario competente gli estremi dei documenti di accompagnamento della merce ed il luogo in cui la merce viene consegnata. 3. I soggetti che intendono svolgere le funzioni di rappresentante fiscale devono chiedere la preventiva autorizzazione alla direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette, competente per territorio in relazione al luogo di destinazione delle merci. Si prescinde da tale autorizzazione per gli spedizionieri abilitati a svolgere i compiti previsti dall'art. 7, comma 1-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66. Ai rappresentanti fiscali è attribuito un codice di accisa.


Articolo 10 (Art. 10 D.L. n. 331/1993)
Circolazione di prodotti assoggettati ad accisa e già immessi in consumo in altro Stato membro


1. Sono soggetti ad accisa i prodotti immessi in consumo in altri Stati membri che vengono detenuti a scopo commerciale nel territorio dello Stato. 2. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 deve avvenire con un documento di accompagnamento secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, con l'osservanza delle modalità stabilite dai competenti organi comunitari. 3. L'accisa è dovuta dal soggetto che effettua la fornitura o dal soggetto che la riceve. Prima della spedizione delle merci, deve essere presentata una apposita dichiarazione all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio in relazione al luogo di ricevimento dei prodotti, e deve essere garantito il pagamento dell'accisa. Il pagamento deve avvenire secondo le modalità vigenti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell'arrivo e il soggetto che riceve la merce deve sottoporsi ad ogni controllo che permetta di accertare l'arrivo della merce e l'avvenuto pagamento dell'accisa. 4. Quando l'accisa è a carico del venditore comunitario e in tutti i casi in cui l'acquirente nazionale non ha la qualità di esercente un deposito fiscale, né quella di operatore professionale registrato o non registrato, l'accisa deve essere pagata dal rappresentante fiscale del venditore, avente sede nello Stato, preventivamente autorizzato secondo le norme di cui all'art. 9.


Articolo 11 (Art. 11 D.L. n. 331/1993)
Prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro e acquistati da privati


1. Per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro, acquistati da privati per proprio uso e da loro trasportati, l'accisa è dovuta nello Stato membro in cui i prodotti vengono acquistati. 2. Si considerano acquistati per uso proprio i prodotti acquistati e trasportati da privati entro i seguenti quantitativi: a) bevande spiritose, 10 litri; b) prodotti alcolici intermedi, 20 litri; c) vino, 90 litri, di cui 60 litri, al massimo, di vino spumante; d) birra, 110 litri. 3. I prodotti acquistati e trasportati in quantità superiore ai limiti stabiliti nel comma 2 si considerano acquistati per fini commerciali e per gli stessi devono essere osservate le disposizioni di cui all'art. 10. Questa disposizione si applica nel caso di oli minerali trasportati dai privati o per loro conto con modalità di trasporto atipico. È considerato atipico il trasporto del carburante in contenitori diversi dai serbatoi normali [1], dai contenitori per usi speciali [2] o dall'eventuale bidone di scorta, di capacità non superiore a 10 litri, nonché il trasporto di oli minerali destinati al riscaldamento con mezzi diversi dalle autocisterne utilizzate da operatori professionali.
[1] Sono considerati «serbatoi normali» i serbatoi installati dal costruttore e la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante sia per la trazione dei veicoli sia, all'occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione o di altri sistemi. Sono parimenti considerati «serbatoi normali» i serbatoi di gas installati su veicoli a motore che consentono l'utilizzazione diretta del gas come carburante, nonché i serbatoi adattati agli altri sistemi di cui possono essere dotati i veicoli. [2] È considerato «contenitore per usi speciali» qualsiasi contenitore munito di dispositivi particolari, adattati ai sistemi di refrigerazione, ossigenazione, isolamento termico o altro.


Articolo 12 (Art. 23 D.L. n. 271/1957 [*] - Art. 12 D.L. n. 331/1993)
Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa


1. Fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, i prodotti assoggettati ad accisa sono custoditi e contabilizzati secondo le modalità stabilite e circolano con un apposito documento di accompagnamento, analogo a quello previsto per la circolazione intracomunitaria. Nel caso di spedizioni fra località nazionali con attraversamento del territorio di un altro Stato membro, è utilizzato il documento di cui all'art. 10, comma 2, ed è presentata, da parte del mittente e prima della spedizione delle merci, apposita dichiarazione all'ufficio tecnico di finanza, competente per il luogo di provenienza. 2. Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 1 non si applicano per i prodotti custoditi e movimentati dalle amministrazioni dello Stato.
[*] Il riferimento al decreto-legge n. 271/1957 riguarda il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474.


Articolo 13 (Art. 13 ed art. 14, comma 3, D.L. n. 331/1993 - Art. 22-bis D.L. n. 693/1980 [**] - Art. 34 legge 29 dicembre 1990, n. 428 - Art. 5 R.D.L. n. 23/1933 [***]).
Prodotti muniti di contrassegno fiscale


1. I prodotti destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale sono muniti di contrassegni fiscali nei casi in cui questi sono prescritti. 2. I prodotti da assoggettare al contrassegno fiscale, le caratteristiche ed il prezzo dei contrassegni sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 . I prodotti immessi in consumo muniti di contrassegno fiscale sono esenti da qualsiasi vincolo di circolazione e deposito. 3. I contrassegni fiscali sono messi a disposizione dei depositari autorizzati degli altri Stati membri tramite il rappresentante fiscale con le stesse modalità stabilite per i depositari nazionali. 4. La circolazione intracomunitaria dei prodotti muniti di contrassegno fiscale avviene con l'osservanza delle modalità previste dall'art. 6. 5. Per i contrassegni di Stato destinati ad essere applicati sui recipienti contenenti prodotti nazionali o comunitari in regime sospensivo deve essere prestata cauzione in misura pari all'ammontare dell'accisa. La cauzione viene in tutto od in parte incamerata relativamente ai contrassegni mancanti alla verifica e che non risultano applicati o che, comunque, non vengano restituiti entro il termine di un anno dalla data di acquisto, salvo motivate richieste di proroga; per i contrassegni restituiti non compete alcun rimborso del prezzo pagato. 6. Per la circolazione dei prodotti condizionati e muniti di contrassegno, in regime sospensivo, deve essere prestata cauzione in misura pari all'ammontare dell'accisa gravante sulla partita trasportata. 7. Gli importatori di prodotti da contrassegnare possono essere autorizzati ad acquistare contrassegni di Stato da applicare ai recipienti contenenti i suindicati prodotti prima della presentazione in dogana per l'importazione. L'autorizzazione è subordinata alla prestazione di una cauzione il cui importo è determinato in relazione all'ammontare dell'accisa gravante sul quantitativo da importare. La cauzione viene in tutto od in parte incamerata se nel termine di dodici mesi dalla data di acquisto dei contrassegni la merce non viene presentata in dogana per l'importazione o non si sia provveduto alla restituzione dei contrassegni non utilizzati per qualsiasi motivo. Per i contrassegni restituiti non compete alcun rimborso del prezzo pagato.
[**] Il riferimento al D.L. n. 693/1980 riguarda il decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891. [***] Il riferimento al R.D.L. n. 23/1933 riguarda il regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito dalla legge 3 aprile 1933, n. 353.


Articolo 14 (Art. 67 D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 - Art. 20 R.D.L. n. 334/1939 [*] Art. 4 T.U. birra 1924 [**] - Art. 14 D.L. n. 331/1993 - Art. 18 D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374.)
Recuperi e rimborsi dell'accisa


1. Le somme dovute a titolo d'imposta o indebitamente abbuonate o restituite si esigono con la procedura di riscossione coattiva prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , e successive modificazioni. Prima di avviare tale procedura gli uffici spediscono, mediante raccomandata postale, un avviso di pagamento fissando un termine di 15 giorni per l'adempimento, decorrente dalla data di spedizione del predetto avviso. 2. L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura prevista dall'art. 3 a decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza. 3. I prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo possono dar luogo a rimborso della stessa, su richiesta dell'operatore nell'esercizio della attività economica da lui svolta, quando sono trasferiti in un altro Stato membro o esportati. Il rimborso compete anche nel caso in cui vengano autorizzate miscelazioni dalle quali si ottiene un prodotto per il quale è dovuta l'accisa di ammontare inferiore a quella pagata sui singoli componenti. L'istanza di rimborso è presentata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data in cui sono state effettuate le operazioni. 4. Il rimborso può essere concesso anche mediante accredito dell'imposta da utilizzare per il pagamento dell'accisa. In caso di dichiarazioni infedeli, volte a ottenere il rimborso dell'imposta per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento ed al pagamento dell'imposta. 5. Non si fa luogo al rimborso, né si provvede alla riscossione, di somme non superiori a lire 20.000.
[*] Il riferimento al R.D.L. n. 334/1939 riguarda il regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739. [**] Il riferimento al T.U. birra 1924 si riferisce al testo unico delle disposizioni di carattere legislativo per l'imposta di fabbricazione sulla birra, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924.


Articolo 15 (Art. 31 T.U. spiriti 1924 [*] - Art. 15 T.U. birra 1924 - Art. 19 R.D.L. n. 334/1939 - Art. 7 D.L. n. 46/1976 [**])
Prescrizione del diritto all'imposta


1. Il credito dell'amministrazione finanziaria per l'accisa si prescrive in cinque anni. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito. 2. Per le deficienze eccedenti i cali consentiti il quinquennio decorre dalla data del verbale di accertamento delle deficienze medesime. 3. La prescrizione del credito d'imposta è interrotta quando viene esercitata l'azione penale; in questo caso il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale.
[*] Il riferimento al T.U spiriti 1924 si riferisce al testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924. [**] Il riferimento al D.L. n. 46/1976 si riferisce al decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249.


Articolo 16 (Art. 33 T.U. spiriti 1924 - Art. 26 T.U. birra 1924 - Art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1852 - Art. 7 D.L. n. 46/1976 - Art. 25, comma 4, D.L. n. 331/1993.)
Privilegio


1. Il credito dell'amministrazione finanziaria per i tributi previsti dal presente testo unico ha privilegio, a preferenza di ogni altro, sulle materie prime, sui prodotti, sui serbatoi, sul macchinario e sul materiale mobile esistenti negli opifici di produzione o negli altri depositi fiscali, anche se di proprietà di terzi. 2. Per i crediti derivanti da violazioni, le materie prime, i prodotti, i serbatoi, il macchinario ed il materiale mobile, di cui al precedente comma, garantiscono l'amministrazione finanziaria, a preferenza di ogni altro creditore, anche del pagamento delle multe, delle pene pecuniarie e delle spese dovute dai colpevoli o responsabili civili a termini di legge. 3. I crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno assolto tale tributo possono essere addebitati a titolo di rivalsa ed hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale stabilito dall'art. 2752 del codice civile, cui tuttavia è posposto, limitatamente ad un importo corrispondente all'ammontare dell'accisa, qualora questa risulti separatamente evidenziata nella fattura relativa alla cessione.


Articolo 17 (Artt. 15 e 20, comma 2, D.L. n. 331/1993)
Esenzioni


1. I prodotti soggetti ad accisa sono esenti dal pagamento della stessa quando sono destinati: a) ad essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari; b) ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi; c) alle forze armate nazionali e di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti; d) ad essere consumati nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto. 2. Le esenzioni di cui al comma 1 si applicano alle condizioni e con le modalità stabilite dalla normativa nazionale fino a quando non sarà adottata una normativa fiscale uniforme nell'ambito comunitario. La stipula di accordi che prevedano esenzioni dai diritti di accisa deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio della Unione europea, con l'osservanza della procedura all'uopo prevista. 3. Le forze armate e le organizzazioni di cui al comma 1 sono abilitate a ricevere da altri Stati membri prodotti in regime sospensivo con il documento di cui all'art. 6, comma 3, e con l'osservanza delle modalità previste dai competenti organi comunitari. Fino a quando non saranno stabilite le predette modalità, continueranno ad applicarsi le disposizioni stabilite dalla normativa nazionale. 4. La colorazione o marcatura dei prodotti destinati ad usi per i quali sono previsti regimi agevolati o l'applicazione di una aliquota ridotta sono stabilite in conformità alle norme comunitarie adottate in materia e sono eseguite, di norma, negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale. In luogo della marcatura, può essere previsto il condizionamento in recipienti di determinata capacità.


Articolo 18 (Art. 5 T.U. spiriti e birra 1924 - Art. 28, comma 2, R.D.L. n. 334/1939 - Art. 8 D.L. n. 271/1957 - Art. 16 D.L. n. 688/1982 [*] - Art. 32 D.L. n. 331/1993 - Art. 29 D.P.R. 10 gennaio 1962, n. 83 - Art. 27 decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105.)
Poteri e controlli


1. L'amministrazione finanziaria esplica le incombenze necessarie per assicurare la gestione dei tributi relativi all'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi; negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale, può applicare agli apparecchi ed ai meccanismi bolli e suggelli ed ordinare, a spese del depositario autorizzato, l'attuazione delle opere e delle misure necessarie per la tutela degli interessi fiscali, ivi compresa l'installazione di strumenti di misura. Presso i suddetti impianti possono essere istituiti uffici finanziari di fabbrica che, per l'effettuazione della vigilanza, si avvalgono, se necessario, della collaborazione dei militari della Guardia di finanza, e sono eseguiti inventari periodici. 2. I funzionari dell'amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento di cui all'art. 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , e gli appartenenti alla Guardia di finanza hanno facoltà di eseguire le indagini e i controlli necessari ai fini dell'accertamento delle violazioni alla disciplina delle imposte sulla produzione e sui consumi; possono, altresì, accedere liberamente, in qualsiasi momento, nei depositi, negli impianti e nei luoghi nei quali sono fabbricati, trasformati, detenuti od utilizzati prodotti sottoposti ad accisa o dove è custodita documentazione contabile attinente ai suddetti prodotti per eseguirvi verificazioni, riscontri, inventari, ispezioni e ricerche e per esaminare registri e documenti. Essi hanno pure facoltà di prelevare, gratuitamente, campioni di prodotti esistenti negli impianti, redigendo apposito verbale e, per esigenze di tutela fiscale, di applicare suggelli alle apparecchiature e ai meccanismi. 3. Gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza, oltre a quanto previsto dal comma 2, procedono, di iniziativa o su richiesta degli uffici finanziari, al reperimento ed all'acquisizione degli elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi e delle relative violazioni. A tal fine essi possono: a) invitare il responsabile d'imposta o chiunque partecipi, anche come utilizzatore, all'attività industriale o commerciale attinente ai prodotti sottoposti ad accisa, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati, notizie e chiarimenti o per esibire documenti relativi a lavorazione, trasporto, deposito, acquisto o utilizzazione di prodotti soggetti alla predetta imposizione; b) richiedere, previa autorizzazione del comandante di zona, ad aziende ed istituti di credito o all'amministrazione postale di trasmettere copia di tutta la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con il cliente, secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 Gli elementi acquisiti potranno essere utilizzati anche ai fini dell'accertamento in altri settori impositivi; c) richiedere copie o estratti degli atti e documenti, ritenuti utili per le indagini o per i controlli, depositati presso qualsiasi ufficio della pubblica amministrazione o presso pubblici ufficiali; d) procedere a perquisizioni domiciliari, in qualsiasi ora, in caso di notizia o di fondato sospetto di violazioni costituenti reato, previste dal presente testo unico. 4. Il coordinamento tra la Guardia di finanza e l'amministrazione finanziaria relativamente agli interventi negli impianti presso i quali sono costituiti gli uffici finanziari di fabbrica di cui al comma 1 od uffici doganali, è disciplinato, anche riguardo alle competenze in materia di verbalizzazione, con direttiva del Ministro delle finanze. 5. Gli uffici tecnici di finanza possono effettuare interventi presso soggetti che svolgono attività di produzione e distribuzione di beni e servizi per accertamenti tecnici, per controllare, anche a fini diversi da quelli tributari, l'osservanza di disposizioni nazionali o comunitarie. Tali interventi e controlli possono essere eseguiti anche dalla Guardia di finanza, previo il necessario coordinamento con gli uffici tecnici di finanza. 6. Il personale dell'amministrazione finanziaria, munito della speciale tessera di riconoscimento di cui al comma 2, avvalendosi del segnale di cui all'art. 24 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 , e la Guardia di finanza hanno facoltà di effettuare i servizi di controllo sulla circolazione dei prodotti di cui al presente testo unico, anche mediante ricerche sui mezzi di trasporto impiegati. Essi hanno altresì facoltà, per esigenze di tutela fiscale, di apporre sigilli al carico, nonché di procedere, gratuitamente, al prelevamento di campioni.
[*] Il riferimento al D.L. n. 688/1982 riguarda il decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.


Articolo 19 (Artt. 28 e 29 R.D.L. n. 334/1939 Art. 27, comma 3, lett. a), del D.Lgs. n. 105/1990)
Accertamento delle violazioni


1. L'accertamento delle violazioni in materia di imposte sulla produzione e sui consumi compete, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4 , oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della stessa legge, anche ai funzionari dell'amministrazione finanziaria. La direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette è competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni nel cui ambito territoriale sono state accertate. 2. I processi verbali di accertamento dei reati sono trasmessi dagli agenti verbalizzanti in originale all'autorità chiamata a giudicare ed in copia al competente ufficio tecnico di finanza, il quale, a sua volta, liquidate l'imposta e le penalità, curerà l'invio di altre copie alla direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette ed al ricevitore doganale. 3. I verbali di constatazione attinenti alle accise, non relativi ad accertamento di reati, compilati dalla Guardia di finanza nei depositi fiscali sono trasmessi, in copia, all'ufficio tecnico di finanza od alla dogana competenti.


Articolo 20 (Art. 31 D.L. n. 331/1993)
Mutua assistenza per recupero crediti


1. Le disposizioni degli articoli 346-bis e 346-ter del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , e successive modificazioni, si applicano anche ai crediti relativi ai diritti di accisa.


Capo II - Oli minerali


Articolo 21 (Artt. 1 e 17 D.L. n. 331/1993 - Art. 11 D.L. n. 688/1982)
Prodotti sottoposti ad accisa


1. Sono sottoposti ad accisa i seguenti prodotti [1]: a) benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36); b) benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32); c) petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55); d) oli da gas o gasolio (codice NC 2710 00 69); e) oli combustibili (codici NC da 2710 00 74 a 2710 00 78); f) gas di petrolio liquefatti (codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00); g) gas metano (codice NC 2711 29 00). 2. I seguenti prodotti, diversi da quelli indicati nel comma 1, sono soggetti a vigilanza fiscale e, se destinati ad essere usati, se messi in vendita o se usati come combustibile o carburante, sono sottoposti ad accisa secondo l'aliquota prevista per il combustibile o il carburante per motori, equivalente: a) i prodotti di cui al codice NC 2706; b) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 11 e 2707 99 19; c) i prodotti di cui al codice NC 2709; d) i prodotti di cui al codice NC 2710; e) i prodotti di cui al codice NC 2711, ad esclusione del gas naturale; f) i prodotti di cui ai codici NC 2712 10, 2712 20 00, 2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39 e 2712 90 90; g) i prodotti di cui al codice NC 2715; h) i prodotti di cui al codice NC 2901; i) i prodotti di cui ai codici NC 2902 11 00, 2902 19 90, 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 e 2902 44; l) i prodotti di cui ai codici NC 3403 11 00 e 3403 19; m) i prodotti di cui al codice NC 3811; n) i prodotti di cui al codice NC 3817. 3. Le disposizioni relative ai controlli e alla circolazione intracomunitaria previste dal presente titolo si applicano ai seguenti oli minerali del comma 2, ancorché siano destinati ad usi diversi da quelli tassati: a) prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 e 2707 50; b) prodotti di cui ai codici NC da 2710 00 11 a 2710 00 72; tuttavia per i prodotti di cui ai codici NC 2710 00 21, 2710 00 25 e 2710 00 59 tali disposizioni si applicano solo se essi circolano come merci alla rinfusa; c) prodotti di cui al codice NC 2711 (ad eccezione dei prodotti dei codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00); d) prodotti di cui al codice NC 2901 10; e) prodotti di cui ai codici NC 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 e 2902 44. I prodotti indicati nel presente comma, mediante accordi bilaterali tra gli Stati membri interessati alla loro movimentazione, possono essere esonerati, in tutto o in parte e sempre che non siano tassati ai sensi del comma 1, dal regime di cui sopra. 4. Qualora vengano autorizzate miscelazioni di prodotti di cui al comma 1, tra di loro o con altre sostanze, l'imposta è dovuta secondo le caratteristiche della miscela risultante. 5. Oltre ai prodotti elencati nel comma 2 è tassato come carburante qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti. I prodotti di cui al presente comma possono essere sottoposti a vigilanza fiscale, anche quando non destinati ad usi soggetti ad accisa. È tassato, inoltre, con l'aliquota d'imposta prevista per l'olio minerale equivalente, qualsiasi altro idrocarburo, da solo o in miscela con altre sostanze, destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come combustibile per il riscaldamento, ad eccezione del carbone, della lignite, della torba o di qualsiasi altro idrocarburo solido simile o del gas naturale. Per gli idrocarburi ottenuti dalla depurazione e dal trattamento delle miscele e dei residui oleosi di ricupero destinati ad essere utilizzati come combustibili si applica l'aliquota prevista per gli oli combustibili densi. 6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al prodotto denominato «biodiesel», ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati, usato come carburante, come combustile, come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. È esentato dall'accisa il «biodiesel» ottenuto nell'ambito di progetti-pilota tendenti a promuoverne l'impiego sperimentale e favorirne lo sviluppo tecnologico, fino a un quantitativo massimo annuo di 125.000 tonnellate. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per le politiche agricole, sono determinati i tempi di applicazione dei progettipilota, nonché i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, nazionali ed esteri, le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova ed i criteri di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Per il trattamento fiscale del «biodiesel» destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 61 (11/a). 7. Le aliquote a volume si applicano con riferimento alla temperatura di 15° Celsius ed alla pressione normale.
[1] Per le aliquote vedi allegato I.


Articolo 22 (Artt. 18 e 19 D.L. n. 331/1993)
Fatto generatore dell'accisa e definizione di stabilimento di produzione


1. Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 2, l'obbligo del pagamento dell'accisa sorge anche quando si verificano i casi previsti dall'art. 21, commi 2, 5 e 6. 2. Il consumo di oli minerali all'interno di uno stabilimento di produzione non è considerato fatto generatore d'accisa se il consumo è effettuato per fini della produzione. Per i consumi non connessi alla produzione di oli minerali e per la propulsione di veicoli a motore è dovuta l'accisa. Sono considerati consumi connessi con la produzione anche quelli effettuati per operazioni di riscaldamento tecnicamente necessarie per conservare la fluidità dei prodotti petroliferi, effettuate nell'interno dei depositi fiscali. 3. Si considera stabilimento di produzione di oli minerali qualsiasi stabilimento nel quale i prodotti di cui all'art. 21, commi 1 e 2, sono fabbricati o sottoposti ad operazioni rientranti fra i «trattamenti definiti» previsti dalla nota complementare 4 del capitolo 27 della nomenclatura combinata. Più stabilimenti di produzione, che attuano processi di lavorazione tra di loro integrati, appartenenti ad una stessa impresa, ovvero impianti di produzione appartenenti ad imprese diverse e che operano nell'ambito di uno stabilimento, possono essere considerati come un solo stabilimento con redazione di un bilancio fiscale unico. 4. Non si considerano stabilimenti di produzione di oli minerali gli stabilimenti nei quali vengono fabbricati solo prodotti non soggetti ad accisa. 5. Non si considera produzione di oli minerali: a) l'operazione nel corso della quale si ottengono in via accessoria piccole quantità di oli minerali; b) l'operazione nel corso della quale viene reimpiegato l'olio minerale recuperato, a condizione che l'importo dell'accisa pagata su tale olio non sia inferiore a quello che sarebbe dovuto sull'olio reimpiegato se fosse oggetto di nuova imposizione; c) l'operazione di miscelazione di oli minerali, tra di loro o con altre sostanze, eseguita fuori di uno stabilimento di produzione o di un deposito fiscale, a condizione che l'accisa sia stata già pagata, salvo che la miscela ottenuta non benefici di una esenzione, ovvero che sulla miscela non sia dovuta l'accisa di ammontare superiore a quello già pagato sui singoli componenti.


Articolo 23 (Artt. 5 e 27 R.D.L. n. 334/1939 - Art. 4, comma 5, D.L. n. 331/1993)
Depositi fiscali di oli minerali


1. Il regime del deposito fiscale è consentito per le raffinerie e per gli altri stabilimenti di produzione dove si ottengono oli minerali ed altri prodotti sottoposti ad accisa ai sensi dell'art. 21, commi 1, 2, 5 e 6. La gestione in regime di deposito fiscale può essere autorizzata per i depositi, per uso commerciale, di oli minerali di capacità superiore a 3000 metri cubi e per i depositi di gas di petrolio liquefatto di capacità superiore a 50 metri cubi e per i depositi di prodotti petroliferi di capacità inferiore, quando risponde ad effettive necessità operative e di approvvigionamento dell'impianto. 2. Per il controllo della produzione, della trasformazione, del trasferimento e dell'impiego degli oli minerali, l'amministrazione finanziaria può prescrivere l'installazione di strumenti e apparecchiature per la misura e per il campionamento delle materie prime e dei prodotti semilavorati e finiti; può, altresì, adottare sistemi di verifica e di controllo anche con l'impiego di tecniche telematiche ed informatiche. 3. Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti petroliferi ad imposta assolta, eccetto quelli strettamente necessari per il funzionamento degli impianti, stabiliti per quantità e qualità dal competente ufficio tecnico di finanza. 4. Per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo che devono essere sottoposti ad operazioni di miscelazione o a rilavorazioni in un impianto di lavorazione o di deposito, gestito in regime di deposito fiscale, si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 6. 5. La licenza di cui all'art. 5 per la gestione in regime di deposito fiscale degli stabilimenti di produzione degli oli minerali viene revocata o negata a chiunque sia stato condannato per violazioni all'accisa sugli oli minerali per le quali è stabilita la pena della reclusione.


Articolo 24 (Art. 20 D.L. n. 331/1993)
Impieghi agevolati


1. Ferme restando le disposizioni previste dall'art. 17 e le altre norme comunitarie relative al regime delle agevolazioni, gli oli minerali destinati agli usi elencati nella tabella A allegata al presente testo unico sono ammessi ad esenzione o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista. 2. Le agevolazioni sono accordate anche mediante restituzione dell'imposta pagata; la restituzione può essere effettuata con la procedura di accredito prevista dall'art. 14.


Articolo 25 (Artt. 1, 3, 4, 5, 7, 16 ed art. 23 D.L. n. 271/1957 - Art. 16, comma 9, D.L. n. 745/1970 [*] - Art. 14 D.L. n. 688/1982 - Art. 12, comma 2, D.L. n. 331/1993 - Art. 1 legge 15 dicembre 1971, n. 1161.)
Deposito e circolazione di oli minerali assoggettati ad accisa


1. Gli esercenti depositi commerciali di oli minerali assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, qualunque sia la capacità del deposito. 2. Sono altresì obbligati alla denuncia di cui al comma 1: a) gli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 25 metri cubi; b) gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti; c) gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 10 metri cubi. 3. Sono esentati dall'obbligo di denuncia di cui al comma 1 le amministrazioni dello Stato per i depositi di loro pertinenza e gli esercenti depositi per la vendita al minuto, purché la quantità di oli minerali detenuta in deposito non superi complessivamente i 500 chilogrammi. 4. Gli esercenti impianti e depositi soggetti all'obbligo della denuncia sono muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, e sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico. Nei predetti depositi non possono essere custoditi prodotti denaturati per usi esenti. Sono esonerati dall'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico gli esercenti depositi di oli combustibili, per uso privato o industriale. Gli esercenti la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatti per uso combustione sono obbligati, in luogo della denuncia, a dare comunicazione di attività all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, e sono esonerati dalla tenuta del registro di carico e scarico. 5. Per i depositi di cui al comma 1 ed al comma 2, lettera a), nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 25 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303 , la licenza viene rilasciata al locatario al quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti la licenza è intestata al titolare della gestione dell'impianto, al quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Il titolare della concessione ed il titolare della gestione dell'impianto di distribuzione stradale sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto stesso. 6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche ai depositi commerciali di oli minerali denaturati. Per l'esercizio dei predetti depositi, fatta eccezione per i depositi di gas di petrolio liquefatti denaturati per uso combustione, deve essere prestata cauzione nella misura prevista per i depositi fiscali. Per gli oli minerali denaturati si applica il regime dei cali previsto dall'art. 4. 7. La licenza di esercizio dei depositi può essere sospesa, anche a richiesta dell'amministrazione, a norma del codice di procedura penale, nei confronti dell'esercente che sia sottoposto a procedimento penale per violazioni commesse nella gestione dell'impianto, costituenti delitti, in materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno. Il provvedimento di sospensione ha effetto fino alla pronuncia di proscioglimento o di assoluzione; la sentenza di condanna comporta la revoca della licenza nonché l'esclusione dal rilascio di altra licenza per un periodo di 5 anni. 8. Gli oli minerali assoggettati ad accisa devono circolare con il documento di accompagnamento previsto dall'art. 12. Sono esclusi da tale obbligo gli oli minerali trasferiti in quantità non superiore a 1.000 chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia ai sensi del presente articolo ed i gas di petrolio liquefatti per uso combustione trasferiti dagli esercenti la vendita al minuto. 9. Il trasferimento di oli minerali assoggettati ad accisa tra depositi commerciali deve essere preventivamente comunicato dallo speditore e confermato all'arrivo dal destinatario, entro lo stesso giorno di ricezione, anche a mezzo fax, agli uffici tecnici di finanza nella cui circoscrizione territoriale sono ubicati i depositi interessati alla movimentazione.
[*] Il riferimento al D.L. n. 745/1970 riguarda il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034.


Articolo 26 (Art. 1 D.L. n. 46/1976 - Art. 10 D.L. n. 15/1977 [*] Artt. 3 e 17 D.L. n. 331/1993)
Disposizioni particolari per il gas metano


1. È sottoposto ad accisa il gas metano (codice NC 2711 29 00) destinato all'autotrazione ed alla combustione per usi civili e per usi industriali [1]. 2. Ai fini della tassazione si considerano metano anche le miscele con aria o con altri gas nelle quali il metano puro è presente in misura non inferiore al 70 per cento, in volume. Per le miscele gassose contenenti metano puro in misura inferiore al 70 per cento, in volume, l'imposta si applica sul contenuto di metano, fermo restando l'applicazione dell'art. 21, comma 5, quando ne ricorrano i presupposti. Per le miscele di gas metano con aria o con altri gas, ottenute nelle officine del gas di città, l'imposta si applica con riguardo ai quantitativi di gas metano originari, secondo le percentuali sopraindicate, impiegati nelle miscelazioni. Per il gas metano ottenuto nelle officine del gas di città od in altri stabilimenti, con qualsiasi processo di lavorazione che utilizzi metano o altra materia prima, l'imposta si applica sulla percentuale di metano puro che risulta in esso contenuta. 3. Non è sottoposto ad accisa il metano biologico destinato agli usi propri dello stesso produttore. 4. L'accisa è dovuta dai soggetti, esercenti impianti di estrazione, di produzione o di reti di metanodotti, che forniscono direttamente il prodotto ai consumatori. 5. Gli impianti di cui al comma 4 sono gestiti in regime di deposito fiscale. 6. Per il gas metano confezionato in bombole o in qualsiasi altro tipo di contenitore di provenienza da Paesi terzi o da Paesi comunitari l'accisa è dovuta dall'importatore o dall'acquirente. 7. I soggetti obbligati al pagamento dell'accisa devono prestare una cauzione pari al 5 per cento dell'accisa dovuta per il quantitativo massimo di metano presumibilmente immesso in consumo per usi soggetti a tassazione in un mese. 8. L'accertamento dell'accisa viene effettuato sulla base di dichiarazioni annuali contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta, che devono essere presentate dai soggetti obbligati entro il mese di febbraio dell'anno successivo quello cui si riferisce. Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato in rate di acconto mensili entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio è effettuato entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dal successivo versamento di acconto. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di prescrivere diverse rateizzazioni d'acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili (12/a).


Capo III - Alcole e bevande alcoliche
Sezione I - Disposizioni di carattere generale


Articolo 27 (Art. 1 R.D.L. n. 23/1933 - Artt. 1, 4 e 26 D.L. n. 331/1993)
Ambito applicativo ed esenzioni


1. Sono sottoposti ad accisa la birra, il vino, le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, i prodotti alcolici intermedi e l'alcole etilico [1] (12/b). 2. I prodotti di cui al comma 1, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, e dall'art. 37, comma 1, sono ottenuti in impianti di lavorazione gestiti in regime di deposito fiscale. Può essere autorizzata la produzione in impianti diversi dai depositi fiscali sempreché vengano utilizzati prodotti ad imposta assolta e l'accisa complessiva pagata sui componenti non sia inferiore a quella dovuta sul prodotto derivante dalla loro miscela. La preparazione, da parte di un privato, di prodotti alcolici, destinati all'uso esclusivo dello stesso privato, dei suoi familiari e dei suoi ospiti, con impiego di alcole ad imposta assolta, non è soggetta ad autorizzazione a condizione che i prodotti ottenuti non formino oggetto di alcuna attività di vendita (12/c). 3. L'alcole e le bevande alcoliche sono esenti dall'accisa quando sono: a) denaturati con denaturante generale e destinati alla vendita; b) denaturati con denaturanti speciali approvati dall'amministrazione finanziaria ed impiegati nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano alimentare; c) impiegati per la produzione dell'aceto di cui al codice NC 2209; d) impiegati nella fabbricazione di medicinali secondo la definizione di cui alla direttiva 65/65/CE del Consiglio, del 26 gennaio 1965, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. 22 del 9 febbraio 1965 e recepita con il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 (12/d), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 1991; e) impiegati in un processo di fabbricazione, a condizione che il prodotto finale non contenga alcole; f) impiegati nella produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore all'1,2 per cento in volume; g) impiegati direttamente o come componenti di prodotti semilavorati destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari, ripieni o meno, a condizione che il contenuto di alcole non sia superiore a 8,5 litri di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto per il cioccolato e a litri 5 di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto per altre merci; h) impiegati come campioni per analisi, per prove di produzione necessarie o a fini scientifici; i) utilizzati nella fabbricazione di un componente non soggetto ad accisa ai sensi del presente decreto . 4. Le agevolazioni sono accordate anche mediante rimborso dell'imposta pagata . 5. Sui prodotti ritirati dal commercio in quanto divenuti non idonei al consumo umano viene rimborsata l'accisa pagata . 6. Per i rimborsi si applicano le disposizioni dell'art. 14.
[1] Per le aliquote vedi allegato I.


Articolo 28 (Artt. 4, 5, 13 e 15 T.U. spiriti 1924 - Artt. 1 e 8 R.D.L. n. 23/1933 - Artt. 1, 2 e 3 R.D.L. n. 226/1937 [*] - Art. 20 D.L.C.P.S. 21 ottobre 1946, n. 236 - Artt. 13 e 19 D.L.C.P.S. 14 ottobre 1947, n. 1100 - Art. 37 D.L. n. 1200/1948 [**] - Art. 6 D.L. n. 142/1950 [***] - Art. 5-bis D.L. n. 151/1991 [****] - Artt. 2 e 4 D.Lgs. 27 novembre 1992, n. 464 - Artt. 4 e 16 D.L. n. 331/1993.)
Depositi fiscali di alcole e bevande alcoliche


1. Il regime del deposito fiscale è consentito per i seguenti impianti: a) nel settore dell'alcole etilico: 1) stabilimenti di produzione; 2) opifici di rettificazione e di trasformazione di prodotti soggetti ad accisa; 3) opifici di condizionamento dei prodotti alcolici soggetti ad accisa; 4) depositi doganali di proprietà privata autorizzati a custodire prodotti soggetti ad accisa; 5) magazzini degli stabilimenti e degli opifici di cui ai numeri 1) e 2), ubicati fuori dai predetti impianti; 6) magazzini dei commercianti all'ingrosso dei prodotti soggetti ad accisa; 7) magazzini di invecchiamento; b) nel settore dei prodotti alcolici intermedi: 1) stabilimenti di produzione; 2) impianti di condizionamento dei prodotti soggetti ad accisa; 3) magazzini dei commercianti all'ingrosso dei prodotti soggetti ad accisa; c) nel settore della birra: 1) fabbriche ed opifici di condizionamento; 2) magazzini delle fabbriche e degli opifici di condizionamento ubicati fuori dai predetti impianti; 3) magazzini di commercianti all'ingrosso di birra condizionata, soggetta ad accisa; d) nel settore del vino, fatto salvo quanto previsto nell'art. 37, comma 1, e nel settore delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra (13/a): 1) cantine e stabilimenti di produzione; 2) impianti di condizionamento e di deposito che effettuano movimentazioni intracomunitarie. 2. La cauzione prevista dall'art. 5, comma 3, in relazione alla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, è dovuta nelle seguenti misure riferite all'ammontare dell'accisa gravante sui prodotti custoditi: a) 2 per cento per gli stabilimenti ed opifici di cui ai numeri 1), 2) della lettera a) e 1) della lettera b) del comma 1; b) 5 per cento per i magazzini di invecchiamento di cui al numero 7) della lettera a) del comma 1; c) 10 per cento per tutti gli altri impianti e magazzini. 3. La cauzione di cui al comma 2 è dovuta in misura pari all'ammontare dell'accisa se i prodotti custoditi sono condizionati e muniti di contrassegno fiscale. 4. Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti alcolici ad imposta assolta, eccetto quelli strettamente necessari per il consumo aziendale, stabiliti per quantità e qualità dal competente ufficio tecnico di finanza. 5. La licenza di cui all'art. 5 per la gestione in regime di deposito fiscale degli impianti previsti nel comma 1 è revocata o negata a chiunque sia stato condannato per fabbricazione clandestina o per evasione dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche.
[*] Il riferimento al R.D.L. n. 226/1937 riguarda il regio decreto legge 1° marzo 1937, n. 226, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 1937, n. 1004. [**] Il riferimento al D.L. n. 1200/1948 riguarda il decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388. [***] Il riferimento al D.L. n. 142/1950 riguarda il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito dalla legge 16 giugno 1950, n. 331. [****] Il riferimento al D.L. n. 151/1991 riguarda il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.


Articolo 29 (Art. 25 T.U. spiriti 1924 - Artt. 5 e 6 R.D.L. n. 23/1933 - Artt. 20 e 22 D.L. n. 1200/1948 - Art. 20 D.L. n. 142/1950 - Artt. 4 e 13 D.L. n. 3/1956 [*] - Art. 14-bis D.L. n. 216/1978 [**] - Art. 8 legge 11 marzo 1988, n. 67 - Art. 5 legge 28 marzo 1968, n. 415.)
Deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa


1. Gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcole e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio. 2. Sono soggetti alla denuncia di cui al comma 1 anche gli esercizi di vendita ed i depositi di alcole denaturato con denaturante generale in quantità superiore a 300 litri. 3. Sono esclusi dall'obbligo della denuncia gli esercenti il deposito di: a) alcole, frutta allo spirito e bevande alcoliche, confezionati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri ed aromi alcolici per liquori o per vermouth e per altri vini aromatizzati confezionati in dosi per preparare non più di un litro di prodotto, muniti di contrassegno di Stato, ai sensi dell'art. 13, comma 2; b) alcole non denaturato, aromi alcolici per bevande diverse dai liquori, bevande alcoliche, frutta sotto spirito e profumerie alcoliche prodotte con alcole non denaturato, in quantità non superiore a 20 litri; c) aromi alcolici per liquori in quantità non superiore a 0,5 litri o a 0,5 chilogrammi, non destinati alla vendita; d) profumerie alcoliche prodotte con alcole non denaturato, condizionate secondo le modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria in quantità non superiore a 5000 litri; e) birra, vino e bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra se non destinate, queste ultime, a distillerie; f) vini aromatizzati, liquori e acquaviti, addizionati con acqua gassata, semplice o di soda, in recipienti contenenti quantità non superiore a 10 centilitri ed aventi titolo alcolometrico non superiore all'11 per cento in volume. 4. Gli esercenti impianti, depositi ed esercizi di vendita obbligati alla denuncia di cui ai commi 1 e 2 sono muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, soggetta al pagamento di un diritto annuale e sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del predetto registro gli esercenti la minuta vendita di prodotti alcolici e gli esercenti depositi di profumerie alcoliche condizionate fino a litri 8.000 anidri. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , possono essere modificati i casi di esclusione di cui al comma 3 e possono essere stabilite eccezioni all'obbligo della tenuta del predetto registro (14/a). La licenza è revocata o negata a chiunque sia stato condannato per fabbricazione clandestina o per evasione dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche.
[*] Il riferimento al D.L. n. 3/1956 riguarda il decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 marzo 1956, n. 108. [**] Il riferimento al D.L. n. 216/1978 riguarda il decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1978, n. 388.


Articolo 30 (Art. 25 T.U. spiriti 1924 - Art. 5 R.D.L. n. 23/1933 - Artt. 20 e 22 D.L. n. 1200/1948 - Art. 20 D.L. n. 142/1950 - Artt. 4 e 13 D.L. n. 3/1956 - Art. 9 legge 28 marzo 1968, n. 415 - Art. 14-bis D.L. n. 216/1978 - Art. 8 legge 11 marzo 1988, n. 67.)
Circolazione di prodotti alcolici assoggettati ad accisa


1. L'alcole, le bevande alcoliche e gli aromi alcolici assoggettati ad accisa o denaturati con denaturante generale devono circolare con il documento di accompagnamento previsto dall'art. 12. 2. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1: a) ai sensi dell'art. 13, comma 2, l'alcole e le bevande alcoliche confezionati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri e gli aromi alcolici per liquori o per vini aromatizzati confezionati in dosi per preparare non più di un litro di prodotto, muniti del contrassegno di Stato; b) l'alcole non denaturato in quantità non superiore a 0,5 litri e gli aromi alcolici per liquori in quantità non superiore a 0,5 litri o a 0,5 chilogrammi se solidi; c) gli aromi alcolici diversi da quelli per liquori, le bevande alcoliche, la frutta sotto spirito e le profumerie alcoliche ottenute con alcole non denaturato in quantità non superiore a 5 litri; d) l'alcole denaturato con il denaturante generale in quantità non superiore a 50 litri; e) le profumerie alcoliche ottenute con alcole non denaturato, condizionate, secondo le modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria, in quantità non superiore a 50 litri; le stesse profumerie e gli aromi alcolici, condizionati e scortati dal documento di accompagnamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 , integrato con le indicazioni richieste dal documento previsto dall'art. 12; f) la birra, il vino e le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, se non destinate, queste ultime, a distillerie; g) i vini aromatizzati, liquori e acquaviti, addizionati con acqua gassata, semplice o di soda, in recipienti contenenti quantità non superiore a 10 centilitri ed aventi titolo alcolometrico effettivo non superiore all'11 per cento in volume; h) i prodotti alcolici acquistati da privati in un altro Paese comunitario e dagli stessi trasportati nei limiti stabiliti dall'art. 11, comma 2; i) i vini liquorosi destinati a stabilimenti di condizionamento o di trasformazione in altri prodotti. 3. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , possono essere modificati i casi di esclusione di cui al comma 2, in relazione alle caratteristiche ed alle esigenze di commercializzazione dei prodotti (14/a).


Articolo 31 (Art. 3 R.D.L. n. 23/1933 - Art. 20 D.L. n. 1200/1948 - Art. 13 D.L. n. 3/1956 - Artt. 10, 11, 12, 13 e 14 D.P.R. 19 aprile 1956, n. 1019)
Disposizioni per il condizionamento e per l'etichettatura


1. I prodotti alcolici sono posti in vendita condizionati nei modi previsti dalle disposizioni vigenti in materia; sui recipienti sono applicate le etichette con le indicazioni prescritte fra le quali devono risultare, per i prodotti nazionali di cui agli articoli 32 e 39, gli estremi della licenza fiscale della ditta fabbricante o di chi ha effettuato il condizionamento.


Sezione II - Alcole etilico


Articolo 32 (Art. 25 D.L. n. 331/1993)
Oggetto dell'imposizione


1. L'alcole etilico è sottoposto ad accisa con aliquota riferita ad ettolitro anidro di prodotto, alla temperatura di 20 °Celsius. 2. Per alcole etilico si intendono: a) tutti i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento in volume e che rientrano nei codici NC 2207 e 2208, anche quando essi sono parte di un prodotto di un altro capitolo della nomenclatura combinata; b) i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore al 22 per cento in volume e che rientrano nei codici NC 2204, 2205 e 2206; c) le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione.


Articolo 33 (Art. 6 T.U. spiriti 1924 - Art. 2 legge 11 maggio 1981, n. 213)
Accertamento dell'accisa sull'alcole


1. Nelle fabbriche di alcole etilico la produzione è determinata mediante l'impiego di appositi misuratori che devono essere installati dall'esercente secondo le modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria. 2. La quantità di alcole etilico da sottoporre ad accisa può essere determinata in base alla produttività degli alambicchi, per ogni giornata di lavorazione, per le fabbriche che: a) siano provviste di un solo apparecchio a fuoco diretto, costituito da un alambicco semplice, murato o altrimenti fissato stabilmente nel fornello e di capacità non superiore a 2 ettolitri; b) non producano più di 3 ettolitri di alcole anidro in un anno. 3. Per le fabbriche di cui al comma 2, l'alcole etilico da sottoporre ad accisa può essere determinato in base alla produttività per ogni cotta, applicando all'apparecchio di distillazione uno speciale strumento contatore del numero delle cotte fatte. 4. L'amministrazione finanziaria può prescrivere che, in diretta e stabile comunicazione con gli apparecchi di distillazione, sia collocato un recipiente collettore, sigillato dal personale finanziario, nel quale venga a raccogliersi tutto l'alcole prodotto e che siano predisposte le attrezzature ritenute idonee per l'accertamento diretto del prodotto. 5. Nel caso di cui al comma 1, viene preso a base dell'accertamento il quantitativo di prodotto determinato secondo e modalità indicate al comma 4, purché non sia inferiore di più del 2 per cento rispetto a quello risultante dal misuratore. In tale evenienza si prende a base dell'accertamento quest'ultimo quantitativo, diminuito del predetto 2 per cento. Nel caso in cui il misuratore sia munito di testata compensata della temperatura, l'accertamento è effettuato sulla base del maggior valore tra il quantitativo risultante dal misuratore e quello determinato mediante il recipiente collettore. Per le fabbriche di cui al comma 2 sono assunti in carico i quantitativi determinati mediante il recipiente collettore, ove installato, se maggiori di quelli stabiliti in base alla produttività degli alambicchi. 6. Qualora, per basse portate o per le particolari caratteristiche del prodotto o per altri motivi tecnici, non sia possibile installare il misuratore di cui al comma 1, l'amministrazione finanziaria può consentire che l'accertamento sia effettuato con le modalità di cui al comma 4. 7. Per il controllo della produzione, l'amministrazione finanziaria può prescrivere l'installazione di misuratori delle materie prime alcoliche o alcoligene ed, eventualmente, dei semilavorati da avviare alla distillazione.


Sezione III - Birra


Articolo 34 (Art. 21 D.L. n. 331/1993)
Oggetto dell'imposizione


1. La birra è sottoposta ad accisa con aliquota riferita ad ettolitro, alla temperatura di 20° Celsius, ed a grado-Plato di prodotto finito. 2. Si intende per birra qualsiasi prodotto di cui al codice NC 2203 o qualsiasi prodotto contenente una miscela di birra e bevande non alcoliche di cui al codice NC 2206 e, in entrambi i casi, con un titolo alcolometrico effettivo superiore allo 0,5 per cento in volume. 3. È esente da accisa la birra prodotta da un privato e consumata dallo stesso produttore, dai suoi familiari e dai suoi ospiti, a condizione che non formi oggetto di alcuna attività di vendita.


Articolo 35 (Artt. 1, 2, 3, 4 D.Lgs. 27 novembre 1992, n. 464)
Accertamento dell'accisa sulla birra


1. Ai fini dell'accertamento dell'accisa sulla birra, per prodotto finito si intende la birra nelle condizioni in cui viene immessa in consumo. Il volume di ciascuna partita di birra da sottoporre a tassazione è dato dalla somma dei volumi nominali degli imballaggi preconfezionati e dei volumi nominali dichiarati degli altri contenitori utilizzati per il condizionamento: il volume così ottenuto, espresso in ettolitri, viene arrotondato al litro, computando per intero le frazioni superiori al mezzo litro. Per grado Plato si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra è derivata; la ricchezza saccarometrica così ottenuta viene arrotondata ad un decimo di grado, trascurando le frazioni di grado pari o inferiori a 5 centesimi, e computando per un decimo di grado quelle superiori. 2. Per il controllo della produzione sono installati misuratori delle materie prime, della birra immediatamente a monte del condizionamento ed, eventualmente, dei semilavorati, nonché contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni. Ultimate le operazioni di condizionamento, il prodotto è custodito in apposito magazzino, preso in carico dal depositario ed accertato dall'ufficio tecnico di finanza. 3. Il condizionamento della birra può essere effettuato anche in fabbriche diverse da quella di produzione o in appositi opifici di imbottigliamento che in tal caso sono considerati, a tutti gli effetti fiscali, fabbriche di birra. 4. Per le fabbriche che hanno una potenzialità di produzione mensile non superiore a due ettolitri è in facoltà dell'amministrazione finanziaria stipulare convenzioni di abbonamento, valevoli per un anno, con corresponsione dell'accisa convenuta in due rate semestrali anticipate. 5. Non si considerano avverati i presupposti per l'esigibilità dell'accisa sulle perdite derivanti da rotture di imballaggi e contenitori inferiori o pari allo 0,30 per cento del quantitativo estratto nel mese; le perdite superiori sono considerate, per la parte eccedente, come immissioni in consumo. La predetta percentuale può essere modificata con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , in relazione agli sviluppi delle tecniche di condizionamento. 6. Sono ammesse le seguenti tolleranze: a) due decimi di grado, rispetto al valore dichiarato, per la gradazione saccarometrica media effettiva del prodotto finito, rilevata nel corso di riscontri effettuati su lotti condizionati in singole specie di imballaggi e contenitori; b) quelle previste dalla normativa metrica vigente, per il volume degli imballaggi preconfezionati; c) il 2 per cento, rispetto al volume nominale dichiarato, per il volume medio effettivo di lotti di contenitori diversi dagli imballaggi preconfezionati. 7. Per gli imballaggi preconfezionati che presentano una gradazione media superiore a quella dichiarata di due decimi e fino a quattro decimi, si prende in carico l'imposta per la parte eccedente la tolleranza e si applica la sanzione amministrativa prevista per la irregolare tenuta dei prescritti registri contabili; per differenze superiori ai quattro decimi, oltre alla presa in carico dell'imposta, si applicano le penalità previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento dell'imposta, indicate all'art. 43. Per i lotti di contenitori diversi dagli imballaggi preconfezionati che superano le tolleranze previste per il grado o per il volume, si procede alla presa in carico dell'imposta sulla percentuale degli ettolitrigrado eccedenti il 5 per cento di quelli dichiarati e si applica la sanzione amministrativa prevista per la irregolare tenuta dei prescritti registri contabili; se la suddetta percentuale è superiore al 9 per cento, oltre alla presa in carico dell'imposta sull'intera eccedenza, si applicano anche le penalità previste per la sottrazione del prodotto dall'accertamento dell'imposta, indicate all'art. 43 (16/a).


Sezione IV - Vino


Articolo 36 (Art. 22 D.L. n. 331/1993)
Oggetto dell'imposizione e modalità di accertamento


1. Il vino, tranquillo o spumante, è sottoposto ad accisa con aliquota riferita ad ettolitro di prodotto finito. 2. Si intendono per: a) «vino tranquillo» tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205, ad eccezione dei vini spumanti definiti nella lettera b), aventi: 1) un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purché l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione; 2) un titolo alcolometrico effettivo superiore al 15 per cento ma non superiore al 18 per cento in volume, purché ottenuti senza arricchimenti e l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione; b) «vino spumante» tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, che: 1) sono presentati in bottiglie chiuse con tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci o hanno una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar; 2) hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purché l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione. 3. È esente da accisa il vino prodotto da un privato e consumato dallo stesso produttore, dai suoi familiari e dai suoi ospiti, a condizione che non formi oggetto di alcuna attività di vendita. 4. Negli stabilimenti vinicoli e nelle cantine, i quantitativi dei prodotti finiti e dei prodotti destinati ad essere lavorati in altri opifici sono determinati tenendo conto anche delle registrazioni obbligatorie previste dal regolamento (CE) n. 2238/93 della Commissione del 26 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 200 del 10 agosto 1993.


Articolo 37 (Art. 16, comma 4, D.L. n. 331/1993)
Disposizioni particolari per il vino


1. I produttori di vino che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno sono considerati piccoli produttori. Essi sono dispensati, fintanto che sono assoggettati ad accisa con l'aliquota zero, dagli obblighi previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 e da quelli connessi alla circolazione ed al controllo; sono, invece, tenuti ad informare gli uffici tecnici di finanza, competenti per territorio, delle operazioni intracomunitarie effettuate, ad assolvere agli obblighi prescritti dal regolamento CE n. 2238/93 della Commissione, del 26 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 200 del 10 agosto 1993, e, in particolare, a quelli relativi alla tenuta del registro di scarico ed all'emissione del documento di accompagnamento, nonché a sottoporsi a controllo. Ai fini della qualificazione di piccolo produttore di vino, si fa riferimento alla produzione media dell'ultimo quinquennio ottenuta nell'azienda agricola.


Sezione V - Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra


Articolo 38 (Art. 23 D.L. n. 331/1993)
Oggetto dell'imposizione e modalità di accertamento


1. Sono sottoposte ad accisa, con la stessa aliquota prevista per il vino, riferita ad ettolitro di prodotto finito, le altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra. 2. Si intendono per: a) «altre bevande fermentate tranquille» tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205 non menzionati nell'art. 36 ed i prodotti di cui al codice NC 2206, escluse le altre bevande fermentate gassate definite nella successiva lettera b), ed esclusi i prodotti previsti all'art. 34, che abbiano: 1) un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 10 per cento in volume; 2) un titolo alcolometrico effettivo superiore al 10 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purché l'alcole contenuto nel prodotto derivi interamente da fermentazione; b) «altre bevande fermentate gassate» tutti i prodotti di cui ai codici NC 2206 00 31 e 2206 00 39, nonché tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, non previsti all'art. 36, che soddisfino le seguenti condizioni: 1) essere presentati in bottiglie chiuse con tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci oppure avere una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar; 2) avere un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 13 per cento in volume; 3) avere un titolo alcolometrico effettivo superiore al 13 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purché l'alcole contenuto nel prodotto derivi interamente da fermentazione. 3. Sono esenti da accisa le bevande fermentate, tranquille e gassate, fabbricate da un privato e consumate dal fabbricante, dai suoi familiari o dai suoi ospiti, a condizione che non formino oggetto di alcuna attività di vendita. 4. I prodotti finiti e quelli destinati ad essere lavorati in altri opifici sono presi in carico dal depositario autorizzato ed accertati dall'ufficio tecnico di finanza (16/b).


Sezione VI - Prodotti alcolici intermedi


Articolo 39 (Art. 24 D.L. n. 331/1993)
Oggetto dell'imposizione e modalità di accertamento


1. I prodotti alcolici intermedi sono sottoposti ad accisa con aliquota riferita ad ettolitro di prodotto finito. 2. Si intendono per «prodotti intermedi» tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204, 2205 e 2206 non contemplati dagli articoli 34, 36 e 38, aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento in volume ma non al 22 per cento in volume. Fermo restando quanto previsto dall'art. 38, è considerata «prodotto intermedio» qualsiasi bevanda fermentata tranquilla di cui all'art. 38, comma 2, lettera a), con titolo alcolometrico effettivo superiore al 5,5 per cento in volume e che non deriva interamente da fermentazione, nonché qualsiasi bevanda fermentata gassata di cui al comma 2, lettera b), dello stesso art. 38, con titolo alcolometrico effettivo superiore all'8,5 per cento in volume e che non deriva interamente da fermentazione (16/b). 3. I prodotti finiti sono presi in carico dal depositario autorizzato ed accertati dall'ufficio tecnico di finanza, anche sulla base di esperimenti di lavorazione.


Capo IV - Sanzioni


Articolo 40 (Artt. 9, 10, 11, 12 e 14 D.L. n. 271/1957 - Art. 20 legge 31 dicembre 1962, n. 1852 - Art. 6 D.L. n. 46/1976 - Artt. 22 e 23 R.D.L. n. 334/1939.)
Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli oli minerali


(giurisprudenza) 1. È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a lire 15 milioni, chiunque: a) fabbrica o raffina clandestinamente oli minerali; b) sottrae con qualsiasi mezzo gli oli minerali, compreso il gas metano, all'accertamento o al pagamento dell'accisa; c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate; d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti; e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta; f) detiene oli minerali denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato; g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate. 2. La multa è commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui è commessa la violazione. 3. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento, salvo che venga fornita prova contraria. 4. Se la quantità di oli minerali è superiore a 2.000 chilogrammi la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa. 5. Se la quantità di gas metano sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 5.000 metri cubi la pena è della sola multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a lire un milione. 6. Per le violazioni di cui alla lettera c) del comma 1 se la quantità degli oli minerali è inferiore a 100 chilogrammi si applica esclusivamente la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.


Articolo 41 (Artt. 37, 38 e 42 T.U. spiriti 1924 - Art. 17 T.U. birra 1924)
Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche


1. Chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a lire 15 milioni. La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione. 2. Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento. Le parti dell'apparecchio rilevanti ai fini della prova della fabbricazione clandestina di alcole sono la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore ed il refrigerante. 3. La fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza in uno stesso locale od in locali attigui di alcune delle materie prime occorrenti per la preparazione dei prodotti e degli apparecchi necessari per tale preparazione o di parte di essi, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunciati all'ufficio tecnico di finanza e da esso verificati. 4. Nel caso in cui esistano i soli apparecchi o parte di essi non denunciati o verificati, senza la contemporanea presenza delle materie prime o di prodotti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 500 mila a lire 3 milioni. 5. Chiunque costruisce, vende o comunque dà in uso un apparecchio di distillazione o parte di esso senza averlo preventivamente denunciato è punito con la sanzione di cui al comma 4 (16/cost).


Articolo 42 (Art. 38-bis T.U. spiriti 1924)
Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche


1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche, ciascuna di esse, per il solo fatto dell'associazione, è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno.


Articolo 43 (Art. 41 T.U. spiriti 1924 - Art. 7 R.D.L. n. 23/1933 - Art. 27 R.D.L. n. 1200/1948 - Art. 15 legge 28 marzo 1968, n. 417 - Art. 21 T.U. birra 1924).
Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche


1. È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a lire 15 milioni, chiunque: a) sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa; b) detiene alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l'esenzione. 2. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti alcolici soggetti ad accisa in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento, salvo che venga fornita prova contraria. 3. L'esercente della fabbrica o del deposito nei quali è stata commessa la violazione di cui alla lettera b) del comma 1 è privato per due anni del beneficio dell'esenzione concessa. 4. L'alcole ed i prodotti alcolici detenuti in condizioni diverse da quelle prescritte si considerano di contrabbando e si applica la pena della multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.


Articolo 44 (Art. 37 T.U. spiriti 1924 - Art. 17 T.U. birra 1924 - Artt. 22 e 23 R.D.L. n. 334 del 1939)
Confisca


1. I prodotti, le materie prime ed i mezzi comunque utilizzati per commettere le violazioni di cui agli articoli 40, 41 e 43 sono soggetti a confisca secondo le disposizioni legislative vigenti in materia doganale.


Articolo 45 (Art. 50 T.U. spiriti 1924)
Circostanze aggravanti


1. Qualora i reati di cui agli articoli 40, 41 e 43 siano commessi con il mezzo della corruzione del personale dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza, la pena è della reclusione da tre a cinque anni, oltre la multa. 2. Il personale dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza che concorre nei reati di cui al comma 1 è punito con la reclusione da quattro a sei anni, oltre la multa. L'applicazione della presente disposizione esclude quella dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 . 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei casi previsti dagli articoli 40, comma 5, e 43, comma 4.


Articolo 46 (Art. 40 T.U. spiriti 1924)
Alterazione di congegni, impronte e contrassegni


1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento: a) contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificazione od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia finanza; b) fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificazione o altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione. 2. Chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti, è punito con la reclusione da uno a sei mesi. La pena è della reclusione da un mese ad un anno se il fatto è commesso da un fabbricante. 3. Il fabbricante che, senza essere concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, ne abbia agevolato la commissione omettendo di adottare le opportune cautele nella custodia dei misuratori e degli altri congegni ivi indicati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 500 mila a lire 3 milioni. 4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ove dal fatto sia conseguita un'evasione di imposta, resta salva l'applicabilità delle sanzioni di cui agli articoli 40 e 43.


Articolo 47 (Art. 16, commi 6 e 7, D.L. n. 271/1957 - Artt. 304, 305 e 308 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa


1. Per le deficienze riscontrate nella verificazione dei depositi fiscali di entità superiore al 2 per cento oltre il calo consentito si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al triplo della relativa accisa. Nel caso di prodotti denaturati, se la deficienza eccede l'uno per cento oltre il calo consentito, l'esercente è punito, indipendentemente dal pagamento dell'accisa commisurata all'aliquota più elevata gravante sul prodotto, con la multa fino a lire 5 milioni. Se la deficienza è di entità superiore al 10 per cento oltre il calo consentito si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa. 2. Per le eccedenze di prodotti nei depositi fiscali e per le eccedenze di prodotti denaturati non rientranti nei limiti delle tolleranze ammesse, ovvero non giustificate dalla prescritta documentazione si applicano le pene previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento o al pagamento dell'accisa, salvo che venga dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, se dovuta. 3. Per le deficienze, superiori ai cali ammessi, riscontrate all'arrivo dei prodotti trasportati in regime sospensivo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal decimo all'intero ammontare dell'imposta relativa alla quantità mancante. Se la deficienza è di entità superiore al 10 per cento oltre il calo consentito, si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa. Le eccedenze sono assunte in carico. 4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano se viene fornita la prova che il prodotto mancante è andato perduto o distrutto. 5. Per le differenze di qualità o di quantità tra i prodotti soggetti ad accisa destinati all'esportazione e quelli indicati nella dichiarazione presentata per ottenere l'abbuono o la restituzione dell'accisa, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 304 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (17/a), e successive modificazioni.


Articolo 48 (Art. 45 T.U. spiriti 1924 - Art. 23-bis R.D.L. n. 334/1939 - Artt. 10 e 13 D.L. n. 271/1957 - Art. 6 legge 15 dicembre 1971, n. 1161 - Art. 5, comma 6-bis, D.L. n. 16/1993 [*] - Artt. 1 e 2 legge 28 dicembre 1993, n. 561.)
Irregolarità nell'esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa


1. Chiunque esercita un deposito di oli minerali, un impianto di distribuzione stradale di carburanti o un apparecchio di distribuzione automatica di carburanti, non denunciati a norma dell'art. 25, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 2 milioni a lire 10 milioni. La stessa sanzione si applica all'esercente di depositi di prodotti alcolici non denunciati a norma dell'art. 29. 2. Se nella verificazione dei depositi e degli impianti o degli apparecchi indicati nel comma 1 si riscontrano eccedenze rispetto alle risultanze del registro di carico e scarico o comunque non giustificate dalla prescritta documentazione, in aggiunta al pagamento del tributo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire un milione a lire 6 milioni. Se l'eccedenza riscontrata non supera l'uno per cento rapportato alla quantità estratta nel periodo preso a base della verifica si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 300 mila a lire 1 milione e 800 mila (17/b). 3. Non si fa luogo ad alcun addebito per le eccedenze, riscontrate nel periodo preso a base della verifica: a) degli oli combustibili non superiori all'uno per cento della quantità estratta, presso i depositi liberi per uso commerciale; b) dei carburanti non superiori al 5 per mille rapportato alle erogazioni registrate dal contatore totalizzatore, presso gli impianti e gli apparecchi di distribuzione automatica. 4. L'esercente degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa che effettua la consegna dei prodotti agevolati senza l'osservanza delle formalità prescritte è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 500 mila a lire 3 milioni. 5. La sanzione di cui al comma 4 si applica anche nei confronti dell'esercente che apporta modifiche agli impianti senza la preventiva autorizzazione dell'ufficio tecnico di finanza, nei casi in cui è prescritta (17/cost).
[*] Il riferimento al D.L. n. 16/1993 riguarda il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.


Articolo 49 (Artt. 45 e 61 T.U. spiriti 1924 - Artt. 15 e 17 D.L. n. 271/1957 - Art. 32, comma 3, D.L. n. 331/1993 - Artt. 1 e 2 legge 28 dicembre 1993, n. 561.)
Irregolarità nella circolazione


(giurisprudenza) 1. I prodotti sottoposti ad accisa, anche se destinati ad usi esenti od agevolati, ad esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e della birra, trasportati senza la specifica documentazione prevista in relazione a detta imposta, ovvero con documento falso od alterato o che non consente di individuare i soggetti interessati all'operazione di trasporto, la merce o la quantità effettivamente trasportata, si presumono di illecita provenienza. In tali casi si applicano al trasportatore ed allo speditore le pene previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento o al pagamento dell'imposta. 2. Nei casi di cui al comma 1, se viene dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire un milione a lire 6 milioni, salvo che per i cali di prodotti in cauzione, per i quali si applicano le specifiche sanzioni previste dal presente testo unico. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano qualora i prodotti trasportati differiscano quantitativamente rispetto ai dati risultanti dai relativi documenti di accompagnamento in misura non superiore all'uno per cento, se in più, o al 2 per cento oltre il calo ammesso dalle norme doganali vigenti, se in meno. 4. Nei casi di irregolare compilazione del documento di accompagnamento, diversi da quelli previsti nel comma 1, si applica allo speditore la sanzione amministrativa di cui al comma 2. La stessa sanzione si applica al trasportatore che non esegue gli adempimenti prescritti. 5. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 2 e 4 si applicano, altresì, per le violazioni previste nei medesimi commi relative ai trasferimenti dei prodotti di cui all'art. 21, comma 3. Qualora non venga fornita dimostrazione che il prodotto sia stato destinato ad usi diversi da quelli soggetti ad imposta si applica la presunzione di reato di cui al comma 1; l'imposta evasa è calcolata in base all'aliquota indicata all'art. 21, comma 2. 6. Qualora sia stabilita l'utilizzazione di documenti di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 , quali documenti di accompagnamento specifici dei prodotti soggetti ad accisa, si applicano, in luogo delle sanzioni previste nel medesimo decreto, quelle contemplate nel presente articolo (18/a). 7. Le sanzioni previste dalle norme vigenti per le irregolarità relative ai documenti di accompagnamento del vino o delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra si applicano anche nel caso in cui tali documenti siano quelli specifici dei prodotti sottoposti ad accisa (18/cost).


Articolo 50 (Art. 13, comma 5, ed art. 18 D.L. n. 271/1957 - Art. 32, comma 3, D.L. n. 331/1993.)
Inosservanza di prescrizioni e regolamenti


1. Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, per le infrazioni alla disciplina delle accise stabilita dal presente testo unico e dalle relative norme di esecuzione, comprese la irregolare tenuta della contabilità o dei registri prescritti e la omessa o tardiva presentazione delle dichiarazioni e denunce prescritte, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 500 mila a lire 3 milioni. 2. La tenuta della contabilità e dei registri si considera irregolare quando viene accertata una differenza tra le giacenze reali e le risultanze contabili superiore ai cali e alle perdite di cui all'art. 4. Per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti si considera irregolare la tenuta del registro di carico e scarico quando la predetta differenza supera un dodicesimo del calo annuo consentito per i singoli carburanti, riferito alle erogazioni effettuate nel periodo preso a base della verifica; per i depositi commerciali di gasolio si considera irregolare la tenuta del registro di carico e scarico quando la differenza supera il 3 per mille delle quantità di gasolio assunte in carico nel periodo preso a base della verifica. 3. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche a chiunque esercita le attività senza la prescritta licenza fiscale, ovvero ostacola, in qualunque modo, ai militari della Guardia di finanza ed ai funzionari dell'amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento, l'accesso nei locali in cui vengono trasformati, lavorati, impiegati o custoditi prodotti soggetti od assoggettati ad accisa, salvo che il fatto costituisca reato. 4. L'estrazione di prodotti sottoposti ad accisa dopo la revoca della licenza di cui all'art. 5, comma 2, è considerata, agli effetti sanzionatori, tentativo di sottrarre al pagamento dell'imposta il quantitativo estratto, ancorché destinato ad usi esenti od agevolati.


Articolo 51 (Artt. 22 e 23 D.L. n. 271/1957)
Obbligazione civile dell'esercente per la sanzione pecuniaria inflitta a persona dipendente


1. Nei reati previsti dal presente capo, l'esercente o il vettore è obbligato al pagamento di una somma pari all'ammontare della pena pecuniaria inflitta al condannato, se questi è persona da lui dipendente o sottoposta alla sua autorità, direzione o vigilanza e risulti insolvibile. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle amministrazioni dello Stato.


TITOLO II Imposta di consumo sull'energia elettrica


Articolo 52 (Artt. 1 e 5 T.U. energia elettrica 1924 [*] - Art. 2 legge 31 ottobre 1966, n. 940 - Art. 6 legge 19 marzo 1973, n. 32 - Art. 22 legge 9 gennaio 1991, n. 9 - Art. 6 D.L. n. 151/1991 [**] - Art. 10 legge 31 gennaio 1994, n. 97.)
Oggetto dell'imposizione


1. L'energia elettrica è sottoposta ad imposta erariale di consumo [1]. Obbligato al pagamento dell'imposta è l'esercente l'officina di produzione di energia elettrica od il soggetto ad esso assimilato, d'ora in avanti denominato «fabbricante». 2. È esente dall'imposta l'energia elettrica: a) destinata ad uso di illuminazione di aree pubbliche, di autostrade, di aree scoperte nell'ambito di fiere, di aeroporti ovvero utilizzata nelle segnalazioni luminose per la sicurezza del traffico autostradale, aereo, marittimo ed idroviario, da parte dello Stato, delle province, dei comuni o di enti che ad essi si sostituiscono in virtù di leggi, regolamenti speciali o di convenzioni. L'esenzione non si estende ai locali ed agli ambienti pertinenti alle autostrade e alle altre aree sopra indicate; b) consumata nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche, qualora sussista la condizione di reciprocità; c) impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie della società «Ferrovie dello Stato S.p.a.» e di quelle date in concessione e consumata nelle officine gestite dalla predetta società; d) impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano gestite direttamente dagli enti locali o dalle loro aziende autonome o dagli stessi date in concessione; e) impiegata, in usi diversi dalla illuminazione, in esperienze per scopi scientifici o didattici eseguite nelle aule e nei laboratori di pubblici istituti; f) impiegata, in usi diversi dalla illuminazione, esclusivamente per la generazione o per la trasformazione in altra energia elettrica, compresa quella utilizzata per forza motrice nelle centrali elettriche per servizi ausiliari strettamente connessi al compimento del ciclo di generazione o di trasformazione dell'energia elettrica, nonché quella impiegata nelle centrali idroelettriche per il sollevamento delle acque nelle vasche di carico per la successiva immissione nelle condotte forzate; g) impiegata, in usi diversi dalla illuminazione nell'esercizio delle intercomunicazioni telegrafiche, telefoniche, radiotelegrafiche e radiofoniche nonché quella utilizzata, in usi diversi dalla illuminazione, da parte dell'ente RAI-Radio televisione italiana, per il funzionamento degli impianti televisivi e radiofonici riceventi e trasmittenti; h) impiegata dallo Stato, province, comuni e dagli altri enti che ad essi si sostituiscono in virtù di leggi, di regolamenti speciali e di convenzioni, per l'illuminazione degli esterni di edifici ed altri monumenti cittadini di carattere civile e religioso, di zone archeologiche, ville monumentali appartenenti al demanio pubblico, di zone dove sorgono fenomeni naturali di notevole interesse turistico. L'esenzione non si estende ai locali ed agli ambienti pertinenti ai monumenti, ville e zone sopraindicate; i) impiegata per l'areazione delle gallerie autostradali; l) prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati, quali aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a 30 kW; m) fornita ai comandi militari degli Stati membri, ai quartieri generali militari internazionali ed agli organismi sussidiari, installati in Italia in esecuzione del trattato Nord-Atlantico. È altresì esente l'energia elettrica prodotta con impianti propri dagli enti anzidetti e quella di cui gli enti medesimi sono considerati fabbricanti; n) impiegata negli opifici industriali come riscaldamento negli usi indispensabili al compimento di processi industriali veri e propri, compreso quello connesso a processi elettrochimici; o) consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero dell'imposta e delle relative addizionali secondo i criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del Comitato interministeriale dei prezzi. 3. Non è sottoposta ad imposta l'energia elettrica: a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ed assimilate ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW (18/b); b) impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purché prodotta a bordo con mezzi propri (esclusi gli accumulatori) nonché quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati; c) prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico; d) prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, purché la loro potenza elettrica non sia superiore ad 1 kW; e) prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza complessiva non superiore a 200 kW. 4. L'amministrazione finanziaria ha facoltà di autorizzare, nel periodo che intercede fra l'impianto e l'attivazione regolare dell'officina, esperimenti in esenzione da imposta per la prova ed il collaudo degli apparecchi, purché tali esperimenti abbiano una durata non superiore a tre giorni.
[*] Il riferimento al T.U. energia elettrica 1924 riguarda il testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, con le modifiche apportate con l'allegato C del regio decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1936, n. 1334 e con l'allegato H del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945. L'imposta sul consumo del gas è stata soppressa con l'art. 90 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. [**] Il riferimento al D.L. n. 151/1991 riguarda il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202. [1] Per le aliquote vedasi allegato I.


Articolo 53 (Artt. 2 e 4 T.U. energia elettrica 1924 - Art. 3 legge 31 ottobre 1966, n. 940)
Denuncia di officina e licenza di esercizio


1. Chiunque intenda esercitare una officina di produzione di energia elettrica deve farne denuncia all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, che, eseguita la verifica degli impianti, rilascia la licenza d'esercizio, soggetta al pagamento di un diritto annuale. 2. Sono soggetti agli obblighi di cui al comma 1 e sono considerati fabbricanti, ai fini della imposizione, gli acquirenti di energia elettrica: a) che l'acquistano per farne rivendita; b) che la utilizzano per uso proprio con impiego promiscuo, con potenza impegnata superiore a 200 kW. Gli acquirenti di energia elettrica per uso proprio e con impiego unico, con potenza impegnata superiore a 200 kW possono essere, a loro richiesta, considerati fabbricanti quando l'energia elettrica venga impiegata previa trasformazione o conversione comunque effettuata. Per uso promiscuo s'intende l'utilizzazione di energia elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione. 3. Non sono soggetti agli obblighi di cui al comma 1 gli esercenti officine di produzione di energia elettrica non sottoposta ad imposta, di cui all'art. 52, comma 3, e gli esercenti punti di presa attuati sulle reti di interconnessione nazionale al solo scopo di trasporto di energia elettrica con tensione superiore a 110 kV quando alla presa non segua la diretta utilizzazione. 4. La cessazione di attività di una officina fornita di licenza e le eventuali modificazioni o variazioni apportate alla stessa devono essere denunciate all'ufficio tecnico di finanza che ha rilasciato la licenza, entro un mese dalla data in cui tali eventi si sono verificati. 5. Nel caso di cessione totale o parziale di una officina o comunque di trasformazione della ditta esercente, il subentrante deve farne denuncia entro un mese dalla data in cui è avvenuta la cessione o trasformazione. L'ufficio tecnico di finanza rilascia una nuova licenza, annullando quella intestata alla ditta cessata o trasformata.


Articolo 54 (Art. 3 T.U. energia elettrica 1924 - Art. 1 R.D.L. n. 533/1932 [*])
Definizione di officina


1. L'officina è costituita dal complesso degli apparati di produzione, accumulazione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica esercitati da una medesima ditta, anche quando gli apparati di accumulazione, trasformazione e distribuzione sono collocati in luoghi distinti da quelli in cui si trovano gli apparati di produzione, pur se ubicati in comuni diversi. 2. Costituiscono officine distinte le diverse stazioni di produzione dell'energia elettrica che una stessa ditta esercita in luoghi distinti anche quando queste stazioni siano messe in comunicazione fra loro mediante un'unica stazione di distribuzione. 3. Le officine delle ditte acquirenti di energia elettrica, per farne rivendita o per uso proprio, sono costituite dall'insieme dei conduttori, degli apparecchi di trasformazione, di accumulazione e di distribuzione, a partire dalla presa dell'officina venditrice. 4. Sono da considerare come officine, agli effetti dell'imposizione, anche gli apparati di produzione e di accumulazione montati su veicoli, ad eccezione di quelli utilizzati per la produzione di energia elettrica non soggetta ad imposta, di cui all'art. 52, comma 3, lettera b).
[*] Il riferimento al R.D.L. n. 533/1932 riguarda il regio decreto-legge 19 maggio 1932, n. 533, convertito dalla legge 22 dicembre 1932, n. 1859.


Articolo 55 (Artt. 8, 10, 12, 13, 16 e 17 T.U. energia elettrica 1924 - Art. 3 legge 17 luglio 1975, n. 391)
Accertamento e liquidazione dell'imposta


1-2. L'accertamento e la liquidazione d'imposta per le officine che producono energia elettrica a scopo di vendita e per le officine che producono energia elettrica per uso proprio, munite di misuratore, è fatto dall'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, sulla base della dichiarazione di consumo annuale presentata dal fabbricante. La dichiarazione deve contenere i dati relativi ad ogni mese solare ed è presentata entro il giorno 20 del mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce (18/c). 3. I fabbricanti che distribuiscono energia elettrica, per uso promiscuo, ad utenze con potenza impegnata non superiore a 200 kW devono convenire per tali utenti, con l'ufficio tecnico di finanza, il canone d'imposta corrispondente, in base ai presunti consumi tassabili ed alle rispettive aliquote. Il fabbricante deve allegare alla prima dichiarazione di ciascun anno un elenco degli anzidetti utenti e comunicare mensilmente all'ufficio tecnico di finanza le relative variazioni. Gli utenti a loro volta sono obbligati a denunciare al fabbricante le variazioni che importino sul consumo preso per base nella determinazione del canone, un aumento superiore al 10 per cento, nel qual caso si procede alla revisione del canone. Per gli acquirenti non considerati fabbricanti che utilizzano l'energia elettrica in impieghi unici agevolati, il fabbricante è tenuto a farne comunicazione all'ufficio tecnico di finanza. 4. Il fabbricante che fornisce l'energia elettrica a cottimo, per usi soggetti ad imposta, per una determinata potenza in kW è ammesso, per tale fornitura, a pagare l'imposta con un canone stabilito in base alla potenza in kW installata presso i consumatori, tenuti presente i contratti ed i dati di fatto riscontrati dall'ufficio tecnico di finanza. 5. La dichiarazione di consumo, oltre alle indicazioni occorrenti per l'individuazione della ditta (denominazione, sede, ubicazione dell'officina, codice fiscale e numero della partita I.V.A.), deve contenere tutti gli elementi necessari per l'accertamento del debito d'imposta. 6. Le ditte fabbricanti devono, inoltre, compilare apposita dichiarazione per i consumi di energia elettrica accertati in occasione della scoperta di sottrazione fraudolente. Tale dichiarazione deve essere presentata appena i consumi fraudolenti sono stati accertati e deve essere corredata dai verbali degli agenti scopritori. 7. Gli esercenti un'officina di energia elettrica destinata all'uso proprio dello stesso proprietario od esercente, non fornita di misuratori o di altri strumenti integratori della misura dell'energia adoperata, e gli esercenti le officine di cui all'art. 54, comma 4, corrispondono l'imposta mediante un canone annuo di abbonamento. Il fabbricante ha l'obbligo di dichiarare anticipatamente le variazioni che comportino un aumento superiore al 10 per cento del consumo preso per base nella determinazione del canone. In questo caso si procede alla revisione straordinaria del canone. Gli esercenti officine costituite da impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore, con potenza elettrica non superiore a 100 kW, potranno corrispondere l'imposta mediante canone di abbonamento annuale. 8. Qualora in un impianto si utilizzi l'energia elettrica per usi diversi e si richieda l'applicazione della corrispondente aliquota d'imposta, le diverse utilizzazioni devono essere fatte in modo che sia, a giudizio insindacabile dell'amministrazione finanziaria, escluso il pericolo che l'energia elettrica venga deviata da usi esenti ad usi soggetti ad imposta. L'amministrazione finanziaria può prescrivere l'applicazione, a spese degli interessati, di speciali congegni di sicurezza o di apparecchi atti ad impedire l'impiego dell'energia elettrica a scopo diverso da quello dichiarato. 9. Le ditte esercenti officine di produzione di energia elettrica a scopo di vendita devono tenere registrazioni distinte per gli utenti a contatore e per quelli a cottimo.


Articolo 56 (Artt. 14 e 15 T.U. energia elettrica 1924 - Art. 3 legge 17 luglio 1975, n. 391 - Art. 6 D.L.C.P.S. 25 novembre 1947, n. 1286)
Versamento dell'imposta


1. L'imposta è versata dal fabbricante direttamente in tesoreria, con diritto di rivalsa sui consumatori. 2. I fabbricanti versano l'imposta in rate di acconto entro il giorno 20 di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio è effettuato entro il giorno 20 del mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce e sulla base dei dati consuntivi sono rideterminate le rate di acconto. Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dal successivo versamento di acconto (18/d). 3. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di prescrivere diverse rateizzazioni di acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili (18/d). 4. Ogni bolletta di pagamento rilasciata dal fabbricante ai consumatori deve riportare i quantitativi di energia elettrica forniti e la liquidazione dell'imposta e relative addizionali, con le singole aliquote applicate. 5. Per i supplementi di imposta derivanti dalla revisione delle liquidazioni delle dichiarazioni di consumo, l'ufficio tecnico di finanza emette avviso di pagamento. 6. I fabbricanti di energia elettrica di cui all'art. 55, comma 7, versano il canone annuo d'imposta all'atto della stipula della convenzione di abbonamento e per gli anni successivi entro il mese di gennaio. 7. In caso di ritardato pagamento si applicano l'indennità di mora e gli interessi nella misura prevista per il tardivo pagamento delle accise. Per i recuperi e per i rimborsi dell'imposta si applicano le disposizioni dell'art. 14.


Articolo 57 (Artt. 15 e 19 T.U. energia elettrica 1924)
Garanzie, privilegi e prescrizione


1. I fabbricanti diversi da quelli che versano anticipatamente il canone annuo in unica soluzione devono prestare cauzione per un importo pari all'imposta dovuta per un mese. Tale importo viene determinato sulla base dell'imposta versata nell'anno precedente e, nel caso di nuova attività, sulla base dell'imposta annua che si presume dovuta in relazione ai dati tecnici disponibili. Per l'esonero dall'obbligo di prestazione della cauzione si applicano le disposizioni dell'art. 5, comma 3 . 2. Il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta ha privilegio, a preferenza di ogni altro, sulle somme dovute dagli utenti per i consumi soggetti ad imposta. 3. Il termine di prescrizione per il recupero dell'imposta è di cinque anni dalla data in cui è avvenuto il consumo. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito. 4. La prescrizione del credito d'imposta è interrotta quando viene constatata la violazione e ricomincia a decorrere dal giorno in cui diventa definitivo l'atto che conclude il procedimento penale o amministrativo intrapreso per la violazione accertata.


Articolo 58 (Artt. 7, 9 e 11 T.U. energia elettrica 1924)
Poteri e controlli


1. L'amministrazione finanziaria ha facoltà di prescrivere ai fabbricanti di energia elettrica l'acquisto e l'applicazione, a loro spese, di strumenti di misura dai quali sia possibile rilevare l'energia elettrica prodotta ed erogata. Ha, inoltre, facoltà di applicare suggelli, bolli ed apparecchi di sicurezza e di riscontro, sia nelle officine di produzione sia presso gli utenti. I guasti verificatisi nei congegni, applicati o fatti applicare dall'amministrazione finanziaria, devono essere immediatamente denunciati all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, e così pure le modificazioni dei circuiti, ai quali siano applicati tali congegni. 2. I funzionari dell'Amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento di cui all'art. 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, hanno la facoltà di verificare e controllare, sia di giorno che di notte, le centrali elettriche, le cabine, le linee e le reti, nonché gli impianti fissi ed i veicoli dove l'energia elettrica viene consumata. Possono, altresì, prendere visione di tutti i registri attinenti all'esercizio delle officine, allo scopo di riscontrare l'andamento della produzione ed i suoi rapporti con il consumo. Essi hanno, inoltre, il diritto, ai fini dell'imposta, al libero accesso negli esercizi pubblici, nei locali di spettacoli pubblici, finché sono aperti, nonché al libero percorso dei mezzi di trasporto in servizio pubblico urbano di linea. I funzionari predetti possono eseguire verifiche negli esercizi pubblici finché siano aperti, ed, in caso di fondati sospetti di violazioni, possono procedere, nella loro qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, nell'ambito delle specifiche attribuzioni, a visite domiciliari, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria (19/a). 3. Le ditte esercenti officine, oltre ad avere l'obbligo di presentare tutti i registri, contratti o documenti relativi alla produzione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica, devono prestare gratuitamente l'assistenza e l'aiuto del proprio personale ai funzionari dell'amministrazione finanziaria, nelle operazioni che questi compiono in officina, negli uffici dell'azienda commerciale e presso gli utenti, per tutti gli effetti dell'imposizione. 4. I fabbricanti, i privati consumatori e gli enti privati e pubblici hanno l'obbligo di esibire, ad ogni richiesta del personale addetto al servizio, gli originali dei documenti e le bollette relative alla vendita ed al consumo dell'energia elettrica. Quando nei contratti fra gli utenti e le ditte fornitrici dell'energia elettrica, queste ultime si siano riservate il diritto di far procedere dai loro impiegati a verifiche degli impianti, avrà facoltà di avvalersi di tale diritto anche il personale dell'amministrazione finanziaria addetto al servizio, per le opportune verifiche. 5. I poteri previsti, per gli appartenenti alla Guardia di finanza, dall'art. 18, sono esercitati anche per l'espletamento dei controlli per l'applicazione dell'imposta di consumo sull'energia elettrica.


Articolo 59 (Art. 20 T.U. energia elettrica 1924 - Art. 2 legge 28 dicembre 1993, n. 562)
Sanzioni


1. Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per i fatti costituenti reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa o che si è tentato di evadere, non inferiore in ogni caso a lire 500 mila, il fabbricante o l'acquirente di energia elettrica considerato fabbricante ai fini dell'imposizione che: a) attiva l'officina a scopo di produzione di energia elettrica senza essere provvisto della licenza di esercizio; b) manomette o lascia manomettere in qualsiasi modo i congegni applicati o fatti applicare dall'ufficio tecnico di finanza, nonché i contrassegni, bolli e suggelli applicati da detto ufficio, salvi i casi di assoluta necessità; c) omette o redige in modo incompleto o inesatto le dichiarazioni di cui all'art. 55, commi 1 e 3, non tiene o tiene in modo irregolare le registrazioni di cui all'art. 55, comma 9, ovvero non presenta i registri, i documenti e le bollette a norma dell'art. 58, commi 3 e 4; d) non presenta o presenta incomplete o infedeli le denunce di cui all'art. 53, commi 4 e 5; e) nega o in qualsiasi modo ostacola l'immediato ingresso ai funzionari dell'amministrazione finanziaria addetti al servizio nelle officine o nei locali annessi, ovvero impedisce ad essi l'esercizio delle attribuzioni previste dall'art. 58. 2. È punito con la sanzione di cui al comma 1 l'utente che altera il funzionamento dei congegni o manomette i suggelli applicati dai funzionari dell'amministrazione finanziaria o dai fabbricanti per misurazione, per riscontro o per sicurezza, ovvero destina l'energia ammessa all'esenzione ad usi soggetti ad imposta. 3. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche a chi sottrae o tenta di sottrarre, in qualsiasi modo, l'energia elettrica al regolare accertamento dell'imposta. 4. Per ogni bolletta rilasciata agli utenti, portante una liquidazione di imposta non dovuta o in misura superiore a quella effettivamente dovuta, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari al doppio dell'imposta indebitamente riscossa, con un minimo di lire 24 mila per ogni bolletta infedele. 5. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente titolo e delle relative norme di applicazione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 500 mila a lire 3 milioni.


Articolo 60 (Art. 6 D.L. n. 511/1988 [*] - Art. 4 D.L. n. 332/1989 [**])
Addizionali dell'imposta


1. Le disposizioni del presente titolo valgono anche per le addizionali dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, quando per la loro applicazione sono previste le stesse modalità dell'imposta di consumo (19/b).
[*] Il riferimento al D.L. n. 511/1988 riguarda il decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20. [**] Il riferimento al D.L. n. 332/1989 riguarda il decreto-legge 30 settembre 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384.


TITOLO III Altre imposizioni indirette


Articolo 61 (Artt. 29 e 32 D.L. n. 331/1993)
Disposizioni generali


1. Le imposizioni indirette sulla produzione e sui consumi diverse da quelle previste dai titoli I e II si applicano con le seguenti modalità: a) l'imposta è dovuta sui prodotti immessi in consumo nel mercato interno ed è esigibile con l'aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione in consumo; b) obbligato al pagamento dell'imposta è: 1) il fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio nazionale; 2) il soggetto che effettua la prima immissione in consumo per i prodotti di provenienza comunitaria; 3) l'importatore per i prodotti di provenienza da Paesi terzi; c) l'immissione in consumo si verifica: 1) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti utilizzatori o consumatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita; 2) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevimento della merce da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di una impresa, arte o professione; 3) per i prodotti di provenienza da Paesi terzi, all'atto dell'importazione; 4) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non è possibile accertare il regolare esito, all'atto della loro constatazione; d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta sono muniti di una licenza fiscale rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio. Gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale ed a prestare cauzione per un importo pari al 10 per cento dell'imposta gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque, non inferiore all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta; e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati e degli elementi richiesti dall'amministrazione finanziaria, che devono essere indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto obbligato deve presentare, ai fini dell'accertamento, entro il mese successivo a quello cui si riferisce. Entro lo stesso termine deve essere effettuato il versamento dell'imposta. I termini per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento dell'imposta possono essere modificati con decreti del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro; f) per i prodotti di provenienza da Paesi terzi l'imposta viene accertata e riscossa dalle dogane con le modalità previste per i diritti di confine, fermo restando che il pagamento non può essere dilazionato per un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti nazionali e comunitari; g) per i tardivi pagamenti dell'imposta si applicano le indennità di mora e gli interessi previsti nell'art. 3, comma 4. 2. Per i tributi disciplinati dal presente titolo si applicano le disposizioni degli articoli 3, comma 4, terzo periodo, 4, 5, commi 3 e 4, 6, commi 3 e 6, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 (19/c). 3. L'inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1, lettera d) e del divieto di estrazione di cui all'art. 3, comma 4, come richiamato al comma 2, indipendentemente dall'azione penale per le violazioni che costituiscono reato, comporta la revoca della licenza di cui al predetto comma 1, lettera d). 4. Per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta si applicano le sanzioni stabilite dagli articoli 40 e 44. Se la quantità sottratta al pagamento dell'imposta è inferiore a 100 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a lire 1 milione. Si applicano le penalità previste dagli articoli da 45 a 51 per le fattispecie di violazioni riferibili anche ai prodotti del presente titolo III; in particolare la sanzione prevista al comma 4 dell'art. 50, si applica in caso di revoca della licenza ai sensi del comma 3. Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, lettera e), e per ogni altra violazione delle disposizioni del presente articolo e delle modalità di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni. 5. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 4, la fase antecedente all'immissione in consumo è assimilata al regime sospensivo previsto per i prodotti sottoposti ad accisa. 6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabiliti i quantitativi di prodotti, acquistati all'estero dai privati e da loro trasportati, che possono essere introdotti in territorio nazionale senza la corresponsione dell'imposta.


Articolo 62 (Art. 30 D.L. n. 331/1939)
Imposizione sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio (20/a)


1. Gli oli lubrificanti (codice NC da 2710 00 87 a 2710 00 98), ferma restando la tassazione prevista dall'art. 21, comma 2, sono sottoposti ad imposta di consumo [1] anche quando sono destinati, messi in vendita o impiegati, per usi diversi dalla combustione o carburazione. 2. I bitumi di petrolio (codice NC 2713 20 00) sono sottoposti ad imposta di consumo [1]. 3. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche per gli oli lubrificanti utilizzati in miscela con i carburanti con funzione di lubrificazione e non è dovuta per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta e nei consumi di cui all'art. 22, comma 2. Per gli oli lubrificanti imbarcati per provvista di bordo di aerei o navi si applica lo stesso trattamento previsto per i carburanti (20/b). 4. L'imposta di cui ai commi 1 e 2 si applica anche agli oli lubrificanti ed ai bitumi contenuti nelle preparazioni lubrificanti (codice NC 3403) e negli altri prodotti o merci importati o di provenienza comunitaria. 5. Gli oli lubrificanti e gli altri oli minerali ottenuti congiuntamente dalla rigenerazione di oli usati, derivanti da oli, a base minerale o sintetica, già immessi in consumo, sono sottoposti ad imposta in misura pari al 50 per cento dell'aliquota normale prevista per gli oli di prima distillazione e per gli altri prodotti. La percentuale anzidetta può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, in relazione alla esigenza di assicurare competitività all'attività della rigenerazione, ferma restando, in caso di diminuzione della percentuale, l'invarianza del gettito sugli oli lubrificanti, da attuare con lo stesso decreto, mediante una corrispondente variazione in aumento dell'aliquota normale. Gli oli lubrificanti usati destinati alla combustione non sono soggetti a tassazione. Gli oli minerali contenuti nei residui di lavorazione della rigenerazione non sono soggetti a tassazione. 6. Ferma restando la tassazione prevista dall'art. 21, comma 2, gli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), gli estratti aromatici (codice NC 2713 90 90), le miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 10) ed i polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902) sono sottoposti alla medesima imposizione prevista per gli oli lubrificanti, quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica. 7. L'imposta prevista per i bitumi di petrolio non si applica ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonché di manufatti per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi. 8. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 6, si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi archilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o più atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 15° Celsius, contenenti anche impurezze purché non superiori al 5 per cento in volume. 9. Per la circolazione e per il deposito degli oli lubrificanti e dei bitumi assoggettati ad imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25.
[1] Per le aliquote vedasi allegato I.


TITOLO IV Disposizioni diverse e finali


Articolo 63 (Art. 4 T.U. spiriti, art. 2 T.U. birra, art. 6 T.U. energia elettrica, approvati con D.M. 8 luglio 1924 - Art. 2 R.D.L. n. 23/1933 - Art. 4 R.D.L. n. 334/1939 - Artt. 4, 5 e 7, allegato H, del D.L.Lgt. 26 aprile 1945, n. 223 - Art. 7 D.L. n. 707/1949 [*] - Art. 10 D.L. n. 50/1950 [**] - Art. 3 D.L. n. 271/1957 - D.P.C.M. 21 dicembre 1990).
Licenze di esercizio e diritti annuali


1. Le licenze di esercizio previste dal presente testo unico sono rilasciate dall'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, prima dell'inizio dell'attività degli impianti cui si riferiscono ed hanno validità illimitata. Fatte salve le disposizioni previste per i singoli tributi, la licenza viene revocata quando vengono a mancare i presupposti per l'esercizio dell'impianto. 2. Le licenze di esercizio sono soggette al pagamento di un diritto annuale nella seguente misura: a) depositi fiscali (fabbriche ed impianti di lavorazione, di trattamento e di condizionamento): lire 500 mila; b) depositi fiscali (impianti di produzione di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, depositi): lire 200 mila; c) depositi per uso commerciale di prodotti petroliferi, già assoggettati ad accisa, e di prodotti petroliferi denaturati: lire 100 mila; d) impianti di produzione su base forfettaria, di trasformazione, di condizionamento, di alcole e di prodotti alcolici, depositi di alcole denaturato e depositi di alcole non denaturato, assoggettato od esente da accisa: lire 100 mila; e) esercizi di vendita di prodotti alcolici: lire 65 mila. Il diritto annuale di cui alla lettera a) è dovuto anche dai soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di consumo disciplinata dall'art. 61. Il diritto annuale di cui alla lettera c) è dovuto per l'esercizio dei depositi commerciali dei prodotti assoggettati all'imposizione di cui all'articolo 61. La licenza relativa ai depositi di cui alla lettera c) viene rilasciata anche per gli impianti che custodiscono i prodotti soggetti alla disciplina prevista dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786 (22/a). 3. Nel settore dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, le licenze di esercizio sono soggette al pagamento di un diritto annuale nella seguente misura: a) officine di produzione, cabine e punti di presa, per uso proprio, di un solo stabilimento della ditta esercente e officine di produzione ed acquirenti che rivendono in blocco l'energia prodotta od acquistata ad altri fabbricanti: lire 45 mila; b) officine di produzione, cabine e punti di presa a scopo commerciale: lire 90 mila fino a 1.000 kW di potenza installata, più lire 3 mila per ogni 100 kW o frazione oltre i 1.000 kW. 4. Il diritto annuale di licenza deve essere versato nel periodo dal 1° al 15 dicembre dell'anno che precede quello cui si riferisce e per gli impianti di nuova costituzione o che cambiano titolare, prima del rilascio della licenza. L'esercente che non versa il diritto di licenza entro il termine stabilito è punito con la sanzione amministrativa da una a tre volte l'importo del diritto stesso (22/b). 5. La licenza annuale per la vendita di liquori o bevande alcoliche di cui all'art. 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e successive modificazioni, non può essere rilasciata o rinnovata a chi è stato condannato per fabbricazione clandestina o per gli altri reati previsti dal presente testo unico in materia di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche.
[*] Il riferimento al D.L. n. 707/1949 riguarda il decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito dalla legge 6 dicembre 1949, n. 870. [**] Il riferimento al D.L. n. 50/1950 riguarda il decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1950, n. 202.


Articolo 64 (Art. 36 D.L. n. 1200/1948 - Art. 4 D.L. n. 331/1993)
Prestazione della cauzione


1. Nei casi in cui è prescritta la prestazione di una cauzione, il rilascio della licenza e l'esercizio dell'impianto sono subordinati a tale adempimento. Qualora occorre integrare la cauzione, il soggetto obbligato deve provvedervi entro trenta giorni dal termine stabilito dall'amministrazione finanziaria; in caso di inosservanza di tale termine la licenza è revocata. Non occorre integrazione se l'aumento della cauzione è inferiore al 10 per cento dell'importo della cauzione prestata.


Articolo 65 (Art. 34 D.L. n. 331/1993)
Adeguamenti alla normativa comunitaria


1. Le disposizioni delle direttive della Comunità economica europea in materia di accisa, che dispongono modificazioni e integrazioni di quelle recepite con il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, anche con riferimento ad adeguamenti di aliquote, stabiliti dai competenti organi comunitari sia per la fissazione del livello delle aliquote minime e il mantenimento del loro valore reale sia per tener conto delle variazioni del valore dell'ECU rispetto alla valuta nazionale, sono recepite, in via amministrativa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.


Articolo 66 (Art. 2 D.L. n. 282/1986 [*] - Art. 32, comma 2, D.L. n. 331/1993)
Regime di vigilanza per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico


1. Il regime di vigilanza fiscale previsto per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, di cui all'art. 2 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, si applica anche ai prodotti di provenienza comunitaria che sono, a tal fine, assimilati ai prodotti nazionali; l'assunzione in carico, nei prescritti registri, è effettuata con riferimento alla documentazione commerciale emessa per la scorta o per la fornitura delle singole partite di prodotti.
[*] Il riferimento al D.L. n. 282/1986 riguarda il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462.


Articolo 67 (Artt. 3, comma 1, 4, comma 3, lettera b), 6, commi 2 e 7, 12, comma 1, 14, comma 3, 16, comma 3, 17, commi 3 e 7, 20, comma 1, 26, comma 2, 29, comma 7 e art. 33 D.L. n. 331/1994 - Art. 64 T.U. spiriti, art. 31 T.U. birra - Art. 27 T.U. energia elettrica - Art. 33 R.D.L. n. 334/39 - Art. 25-bis D.L. n. 271/1957 - Art. 6 D.Lgs. 27 novembre 1992, n. 464.)
Norme di esecuzione e disposizioni transitorie


1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabilite le norme regolamentari per l'applicazione del presente testo unico, con particolare riferimento all'accertamento e contabilizzazione dell'imposta, all'istituzione dei depositi fiscali, al riconoscimento delle qualità di operatore professionale, di rappresentante fiscale o di obbligato d'imposta diversa dalle accise, alla concessione di agevolazioni, esenzioni, abbuoni o restituzioni, al riconoscimento di non assoggettabilità al regime delle accise, all'effettuazione della vigilanza finanziaria e fiscale, alla circolazione e deposito dei prodotti sottoposti ad imposta o a vigilanza fiscale, alla cessione dei contrassegni di Stato, all'istituzione degli uffici finanziari di fabbrica. In attuazione dei criteri di carattere generale stabiliti dalle norme regolamentari, l'amministrazione finanziaria impartisce le disposizioni specifiche per i singoli casi. Fino a quando non saranno emanate le predette norme regolamentari restano in vigore quelle vigenti, in quanto applicabili. I cali ammissibili all'abbuono dell'imposta, fino a quando non saranno determinati con il decreto previsto dall'art. 4, comma 2, si determinano in base alle percentuali stabilite dalle norme vigenti (26/a). 2. Fino all'emanazione del decreto previsto dall'art. 2, comma 5, per l'applicazione delle variazioni di aliquote ai prodotti già immessi in consumo, valgono le disposizioni dell'art. 9 della legge 11 maggio 1981, n. 213 ; per la loro inosservanza si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 50. 3. Le disposizioni dell'art. 63 si applicano per i diritti annuali relativi agli anni 1996 e seguenti. Per gli impianti che vengono assoggettati a licenza, gli esercenti devono denunciare la loro attività entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del testo unico; il diritto di licenza deve essere pagato a decorrere dal 1996. 4. Fino al 30 giugno 1999, sono esentati dall'accisa i prodotti venduti in negozi sotto controllo doganale e trasportati, nei limiti dei quantitativi consentiti dalle vigenti disposizioni comunitarie, nel bagaglio personale di un viaggiatore che si reca in un altro Stato membro con un volo o con una traversata marittima intracomunitaria. 5. Il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati previsto dall'art. 4 del D.L. 6 ottobre 1948, n. 1200 , convertito, con modificazioni, dalla L. 3 dicembre 1948, n. 1388, e successive modificazioni, soppresso dal 1° luglio 1996 dall'art. 35, comma 2, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, si applica con l'osservanza delle disposizioni stabilite dall'art. 61. 6. Per la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle materie prime alcoligene restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1322 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1952, n. 2384, fino a quando la materia non sarà regolamentata con il decreto da emanare ai sensi del comma 1. Per le violazioni delle predette disposizioni si applica l'art. 50. 7. I codici della nomenclatura combinata indicati nel presente testo unico corrispondono a quelli della versione vigente alla data del 1° ottobre 1994. 8. I nuovi adempimenti derivanti dalle disposizioni del presente testo unico, qualora non sia stato stabilito un termine diverso, sono eseguiti entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del testo unico medesimo.


Articolo 68
Disposizioni finali


1. Sono abrogati i provvedimenti legislativi e le norme incompatibili con le disposizioni del presente testo unico ed in particolare:
a) il testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1924 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924, e successive modificazioni;
b) il testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione sulla birra, approvato con decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1924 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924, e successive modificazioni;
c) il testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di consumo sull'energia elettrica, approvato dal decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1924 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924, e successive modificazioni;
d) il R.D.L. 2 febbraio 1933, n. 23 , convertito dalla legge 3 aprile 1933, n. 353, contenente misure per ostacolare lo spaccio di alcole di contrabbando, e successive modificazioni;
e) il regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635 , convertito dalla legge 8 aprile 1937, n. 594, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti e nuovo assetto della loro produzione e del loro impiego, e successive modificazioni;
f) il regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 1937, n. 1004, concernente modificazioni al regime fiscale dell'alcole impiegato nella preparazione del marsala, del vermut, dei liquori, del cognac e di altri prodotti alcolici, e successive modificazioni;
g) il regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334 , convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;
h) il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223 , contenente, fra l'altro, modificazioni al regime fiscale degli spiriti, all'imposta di consumo sull'energia elettrica, e successive modificazioni;
i) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 226, e le successive modificazioni di cui al decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199 , convertito dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1387, alla legge 31 ottobre 1966, n. 940 , al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, alla legge 17 luglio 1975, n. 391 , alla legge 27 aprile 1981, n. 160 , al decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, concernenti modificazioni all'imposta sul consumo dell'energia elettrica;
l) il decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071 , convertito dalla legge 10 dicembre 1954, n. 1167 e legge 11 giugno 1959, n. 405 , concernenti l'istituzione di una imposta di fabbricazione sui gas incondensabili delle raffinerie resi liquidi con la compressione;
m) il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, contenente disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali, e successive modificazioni;
n) la legge 31 dicembre 1962, n. 1852 , contenente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi;
o) il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1975, n. 232 , contenente norme in materia di imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, e successive modificazioni;
p) il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46 , convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, contenenti disposizioni per l'imposta di consumo sul gas metano, e successive modificazioni;
q) la legge 2 agosto 1982, n. 513 , concernente, fra l'altro, la disciplina fiscale delle miscele di idrocarburi e dei liquidi combustibili ottenuti dal trattamento dei rifiuti industriali o urbani;
r) le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.



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