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NORMATIVA
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Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità, nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro le disposizioni vigenti in materia, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 gennaio 2001;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, per le pari opportunità e per la funzione pubblica;


Emana il seguente decreto legislativo:


Capo I
Disposizioni generali


Art. 1.
Oggetto (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 5; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 3)


1. Il presente testo unico disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità.2. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione.


Nota al titolo:
- La legge 8 marzo 2000, n. 53, recante "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città" é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2000, n. 60. Il testo dell'art. 15 é il seguente:
"Art. 15 (Testo unico). - 1. Al fine di conferire organicità e sistematicità alle norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo é delegato ad emanare un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
d) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;
e) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico;
f) esplicita abrogazione delle norme secondarie incompatibili con le disposizioni legislative raccolte nel testo unico.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 é deliberato dal Consiglio dei Ministri ed é trasmesso, con apposita relazione cui é allegato il parere del Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni parlamentari permanenti, che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con le modalità di cui al comma 2, disposizioni correttive del testo unico.".
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Per il testo dell'art. 15 della citata legge n. 53/2000, si veda in nota al titolo.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario.


Art. 2.
Definizioni (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 1, e 13)


1. Ai fini del presente testo unico:
a) per "congedo di maternità" si intende l'astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice;
b) per "congedo di paternità" si intende l'astensione dal lavoro del lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternità;
c) per "congedo parentale", si intende l'astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore;
d) per "congedo per la malattia del figlio" si intende l'astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o della voratore in dipendenza della malattia stessa;
e) per "lavoratrice" o "lavoratore", salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative.
2. Le indennità di cui al presente testo unico corrispondono, per le pubbliche amministrazioni, ai trattamenti economici previsti, ai sensi della legislazione vigente, da disposizioni normative e contrattuali. I trattamenti economici non possono essere inferiori alle predette indennità.


Art. 3.
Divieto di discriminazione


1. é vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale, attuata attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza,secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
2. é vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda le iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, per quanto concerne sia l'accesso sia i contenuti, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
3. é vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda la retribuzione, la classificazione professionale,l'attribuzione di qualifiche e mansioni e la progressione nella carriera, secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.


Note all'art. 3, commi 1 e 2:
- La legge 9 dicembre 1977, n. 903, recante "Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro" é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1977, n. 343. Si riporta il testo dell'art. 1:
"Art. 1. - é vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale.
La discriminazione di cui al comma precedente é vietata anche se attuata:
1) attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza;
2) in modo indiretto, attraverso meccanismi di preselezione ovvero a mezzo stampa o con qualsiasi altra forma pubblicitaria che indichi come requisito professionale l'appartenenza all'uno o all'altro sesso.
Il divieto di cui ai commi precedenti si applica anche alle iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, per quanto concerne sia l'accesso sia i contenuti.
Eventuali deroghe alle disposizioni che precedono sono ammesse soltanto per mansioni di lavoro particolarmente pesanti individuate attraverso la contrattazione collettiva.
Non costituisce discriminazione condizionare all'appartenenza ad un determinato sesso l'assunzione in attività della moda, dell'arte e dello spettacolo, quando ciò sia essenziale alla natura del lavoro o della prestazione.".
Nota all'art. 3, comma 3:
- Il testo degli articoli 2 e 3 della citata legge n.903/1977 é il seguente:
"Art. 2. - La lavoratrice ha diritto alla stessa retribuzione del lavoratore quando le prestazioni richieste siano uguali o di pari valore.
I sistemi di classificazione professionale ai fini della determinazione delle retribuzioni debbono adottare criteri comuni per uomini e donne.".
"Art. 3. - é vietata qualsiasi discriminazione fra uomini e donne per quanto riguarda l'attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e la progressione nella carriera.
Le assenze dal lavoro, previste dagli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono considerate, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.".


Art. 4.
Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 11; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 10)


1. In sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro, in virtù delle disposizioni del presente testo unico, il datore di lavoro può assumere personale con contratto a tempo determinato o temporaneo, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230, e dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 24 giugno 1997, n. 196, e con l'osservanza delle disposizioni
delle leggi medesime.
2. L'assunzione di personale a tempo determinato e di personale temporaneo, in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo ai sensi del presente testo unico può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.
3. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, é concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento.
Quando la sostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo, l'impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.
4. Le disposizioni del comma 3 trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.
5. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui al Capo XI, é possibile procedere, in caso di maternità delle suddette lavoratrici, e comunque entro il primo anno di età del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, all'assunzione di personale a tempo determinato e di personale temporaneo, per un periodo massimo di dodici mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 3.


Note all'art. 4, comma 1:
- La legge 18 aprile 1962, n. 230, recante "Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato" é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1962, n. 125. Si riporta il testo dell'art. 1, secondo comma, lettera b):
"Art. 1. - Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, salvo le eccezioni appresso indicate. é consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto;
a) omissis;
b) quando l'assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione;".
- La legge 24 giugno 1997, n. 196, recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione" é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 1997, n. 154, supplemento ordinario. Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, lettera c):
"Art. 1 (Contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo). - 2. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso:
a)-b) omissis;
c) nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti, fatte salve le ipotesi di cui al comma 4.".


Art. 5.
Anticipazione del trattamento di fine rapporto (legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 7)


1. Durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all'articolo 32, il trattamento di fine rapporto può essere anticipato ai fini del sostegno economico, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo 2000, n. 53. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, possono prevedere la possibilità di conseguire tale anticipazione.


Note all'art. 5:
- L'art. 7 della citata legge n. 53/2000 recita testualmente: "Art. 7 (Anticipazione del trattamento di fine rapporto). - 1. Oltre che nelle ipotesi di cui all'art.2120, ottavo comma, del codice civile, il trattamento di fine rapporto può essere anticipato ai fini delle spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all'art. 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come sostituito dall'art. 3, comma 2, della presente legge, e di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge.
L'anticipazione é corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo.
Le medesime disposizioni si applicano anche alle domande di anticipazioni per indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denominate, spettanti a lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati.
2. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, possono prevedere la possibilità di conseguire, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, un'anticipazione delle prestazioni per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge.
3. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale, sono definite le modalità applicative delle disposizioni del comma 1 in riferimento ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.".
- Il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, recante "Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421" é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1993, n. 97, supplemento ordinario.


Capo II
tutela della salute della lavoratrice


Art. 6.
Tutela della sicurezza e della salute (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 1;legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 9)


1. Il presente Capo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti,fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 8.
2. La tutela si applica, altresì, alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età.
3. Salva l'ordinaria assistenza sanitaria e ospedaliera a carico del Servizio sanitario nazionale, le lavoratrici, durante la gravidanza, possono fruire presso le strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, con esclusione dal costo delle prestazioni erogate, oltre che delle periodiche visite ostetrico-ginecologiche, delle prestazioni specialistiche per la tutela della maternità, in funzione preconcezionale e di prevenzione del rischio fetale, previste dal decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, purché prescritte secondo le modalità ivi indicate.


Nota all'art. 6, comma 3:
- Il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 recante "Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'art. 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449" é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1998, n. 99. Il testo dell'art. 1, comma 5, lettera a), é il seguente:"Art. 1 (Finalità e criteri generali). - 1-4. Omissis.
5. Restano altresì escluse dalla partecipazione al costo le prestazioni erogate a fronte di condizioni di interesse sociale, finalizzate a:
a) la tutela della maternità, limitatamente alle prestazioni definite dal decreto 6 marzo 1995 del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87del 13 aprile 1995, da aggiornare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;".


Art. 7.
Lavori vietati (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 3, 30, comma 8, e 31, comma 1; decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 3; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 3)


1. é vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell'allegato A del presente testo unico. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato A.
2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B.
3. La lavoratrice é addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale é previsto il divieto.
4. La lavoratrice é, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.
5. La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori.
6. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui al presente Capo, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.
7. L'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 é punita con l'arresto fino a sei mesi.


Nota all'art. 7, comma 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, recante "Regolamento di esecuzione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri" é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 marzo 1977, n. 72.


Nota all'art. 7, comma 5:
- La legge 20 maggio 1970, n. 300, recante "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento" é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1970, n. 131. Si riporta il testo dell'art. 13:
"Art. 13 (Mansioni del lavoratore). - L'art. 2103 del codice civile é sostituito dal seguente:
"Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali é stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi.
Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche,organizzative e produttive.
Ogni patto contrario é nullo.".


Art. 8.
Esposizione a radiazioni ionizzanti (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 69)


1. Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attività in zone classificate o, comunque, essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza.
2. é fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato.
3. é altresì vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione.


Art. 9.
Polizia di Stato, penitenziaria e municipale (legge 7 agosto 1990, n. 232, art. 13; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 14)


1. Fermo restando quanto previsto dal presente Capo, durante la gravidanza é vietato adibire al lavoro operativo le appartenenti alla Polizia di Stato.
2. Per le appartenenti alla Polizia di Stato, gli accertamenti tecnico-sanitari previsti dal presente testo unico sono devoluti al servizio sanitario dell'amministrazione della pubblica sicurezza, in conformità all'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978,n. 833, e successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al personale femminile del corpo di polizia penitenziaria e ai corpi di polizia municipale.


Nota all'art. 9:
- Si riporta l'art. 96 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti):
"Art. 96 (Limiti di esposizione). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con i Ministri dell'ambiente, del lavoro e della previdenza sociale e della protezione civile, sentiti il CNR, l'ANPA, l'ENEA, l'ISS e l'ISPESL sono fissati, con riferimento alle diverse modalità di esposizione di cui al decreto ai sensi dell'art. 82:
a) i limiti di dose per:
1) lavoratori esposti;
2) apprendisti e studenti;
3) lavoratori autonomi e dipendenti da terzi;
4) Lavoratori non esposti;
b) i valori di dose che comportano la sorveglianza medica eccezionale e l'obbligo di cui agli articoli 91 e 92.
2. Il decreto di cui al comma 1 può altresì stabilire particolari limiti di dose o condizioni di esposiziore per le lavoratrici in età fertile, nonché per le apprendiste e studentesse in età fertile, di cui all'art. 70.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e della protezione civile, sentiti il CNR, l'ANPA, l'ISS e l'ISPESL sono fissati i limiti di dose per le persone del pubblico.
4. Con i decreti di cui ai commi 1 e 3 vengono definite le specifiche grandezze radioprotezionistiche, come mezzo per garantire l'osservanza dei limiti di dose, con i relativi criteri di utilizzazione, anche per i casi di esposizione esterna e interna concomitante.
5. Con i decreti di cui ai commi 1 e 3 possono essere stabiliti particolari casi per i quali non si applicano i limiti di dose di cui agli stessi decreti.
6. Nel decreto di cui al comma 1 sono altresì stabiliti i valori di concentrazione di radionuclidi nelle acque di miniera ai fini dell'art. 16, comma 1.
7. I limiti ed i valori di dose di cui ai commi 1 e 3 nonché le specifiche grandezze ed i criteri di cui al comma 4 debbono essere fissati ed aggiornati nel rispetto degli obiettivi di radioprotezione stabiliti dalle direttive dell'Unione europea.".
Nota all'art. 9, comma 2:
- La legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1978, n. 360, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 6, lettera z) é il seguente:
"Art. 6 (Competenze dello Stato). - Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) - v) omissis;
z) i servizi sanitari istituiti per le Forze armate ed i Corpi di polizia, per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché i servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato relativi all'accertamento tecnico-sanitario delle condizioni del personale dipendente.".


Art. 10.
Personale militare femminile (decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, art. 4, comma 3)


1. Fatti salvi i periodi di divieto di adibire al lavoro le donne previsti agli articoli 16 e 17, comma 1, durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi successivi al parto il personale militare femminile non può svolgere incarichi pericolosi, faticosi ed insalubri, da determinarsi con decreti adottati, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, dal Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle pari opportunità per il personale delle Forze armate, nonché con il Ministro dei trasporti e della navigazione per il personale delle capitanerie di porto, e dal Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle pari opportunità per il personale del Corpo della guardia di finanza.


Nota all'art. 10:
- La legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante "Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile", é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 1999, n. 255. Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3:
"3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità, é istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di quattro anni rinnovabile, un Comitato consultivo composto da undici membri nel quale é assicurata una partecipazione maggioritaria di personale femminile in possesso di adeguate esperienze e competenze nelle materie attinenti ai settori di interesse del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze, con il compito di assistere il Capo di stato maggiore della difesa ed il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza nell'azione di indirizzo, coordinamento e valutazione dell'inserimento e della integrazione del personale femminile nelle strutture delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza. Sei membri del Comitato consultivo sono scelti dal Ministro della difesa con proprio decreto e un membro é scelto dal Ministro delle finanze con proprio decreto. Il Ministro per le pari opportunità designa i restanti quattro membri, due dei quali sono indicati dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna. Con il decreto di istituzione del Comitato consultivo il Ministro della difesa provvede anche all'indicazione di eventuali compensi connessi alla effettiva presenza ai lavori del Comitato stesso. Per il funzionamento del Comitato é autorizzata la spesa di lire 80 milioni per il 1999 e di lire 240 milioni annue a decorrere dal 2000. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é autorizzato ad apportare, con propri decreti,le occorrenti variazioni di bilancio.".


Art. 11.
Valutazione dei rischi (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 4)


1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, commi 1 e 2, il datore di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.
2. L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentati per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.


Nota all'art. 11, comma 1:
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, recante "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro" é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 4, comma 1, é il seguente:
"Art. 4 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto). - 1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti
a rischi particolari.".


Nota all'art 11, comma 2:
- Il testo dell'art. 21 del citato decreto legislativo n. 626/1994 é il seguente:
"Art. 21 (Informazione dei lavoratori). - 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:
a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;
b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
c) i rischi specifici cui é esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;
g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15.
2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), anche ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 3.".


Art. 12.
Conseguenze della valutazione (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 5)


1. Qualora i risultati della valutazione di cui all'articolo 11, comma 1, rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata,modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro.
2. Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro applica quanto stabilito dall'articolo 7, commi 3, 4 e 5, dandone contestuale informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, che può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui all'articolo 6, comma 1, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione al di fuori dei casi di divieto sanciti dall'articolo 7, commi 1 e 2.
4. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1 é punita con la sanzione di cui all'articolo 7, comma 7.


Art. 13.
Adeguamento alla disciplina comunitaria (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, articoli 2 e 8)


1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono recepite le linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea,concernenti la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici e riguardanti anche i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica mentale e fisica e gli altri disagi fisici e mentali connessi con l'attività svolta dalle predette lavoratrici.
2. Con la stessa procedura di cui al comma 1, si provvede ad adeguare ed integrare la disciplina contenuta nel decreto di cui al comma 1, nonché a modificare ed integrare gli elenchi di cui agli allegati B e C, in conformità alle modifiche alle linee direttrici e alle altre modifiche adottate in sede comunitaria.


Nota all'art. 13, comma 1:
- L'art. 26, comma 1, del citato decreto legislativo n. 626/1994 sostituisce l'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 che si riporta di seguito:
"Art. 26 (Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro).
Art. 393 (Costituzione della commissione). - 1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale é istituita una commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro. Essa é presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o dal direttore generale della Direzione generale dei rapporti di lavoro da lui delegato, ed é composta da:
a) cinque funzionari esperti designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui tre ispettori del lavoro, laureati uno in ingegneria, uno in medicina e chirurgia e uno in chimica o fisica;
b) il direttore e tre funzionari dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;
c) un funzionario dell'Istituto superiore di sanità;
d) il direttore generale competente del Ministero della sanità ed un funzionario per ciascuno dei seguenti Ministeri: industria, commercio ed artigianato; interno;
difesa; trasporti; risorse agricole alimentari e forestali;
ambiente e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e degli affari regionali;
e) sei rappresentanti delle regioni e province autonome designati dalla Conferenza Stato-regioni;
f) un rappresentante dei seguenti organismi: Istituto nazionale assicurazioni e infortuni sul lavoro; Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Consiglio nazionale delle ricerche; UNI; CEI; Agenzia nazionale protezione ambiente;
Istituto italiano di medicina sociale;
g) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;
h) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche dell'artigianato e della piccola e media impresa, maggiormente rappresentative a livello nazionale;
i) un esperto nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei dirigenti d'azienda maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Ai predetti componenti, per le riunioni o giornate di lavoro, non spetta il gettone di presenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.
2. Per ogni rappresentante effettivo é designato un membro supplente.
3. All'inizio di ogni mandato la commissione può istituire comitati speciali permanenti dei quali determina la composizione e la funzione.
4. La commissione può chiamare a far parte dei comitati di cui al comma 3 persone particolarmente esperte, anche su designazione delle associazioni professionali, dell'università e degli enti di ricerca, in relazione alle materie trattate.
5. Le funzioni inerenti alla segreteria della commissione sono disimpegnate da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6. I componenti della commissione consultiva permanente ed i segretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione degli organismi competenti e durano in carica tre anni.".
- L'art. 26, comma 2, del citato decreto legislativo n. 626/1994, sostituisce l'art. 394 del citato decreto n.547/1955 che si riporta di seguito:
"Art. 394 (Compiti della commissione). - 1. La commissione consultiva permanente ha il compito di:a) esaminare i problemi applicativi della normativa in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro e predisporre una relazione annuale al riguardo;
b) formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente e per il suo coordinamento con altre disposizioni concernenti la sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori, nonché per il coordinamento degli organi preposti alla vigilanza;
c) esaminare le problematiche evidenziate dai comitati regionali sulle misure preventive e di controllo dei rischi adottate nei luoghi di lavoro;
d) proporre linee guida applicative della normativa di sicurezza;
e) esprimere parere sugli adeguamenti di natura strettamente tecnica relativi alla normativa CEE da attuare a livello nazionale;
f) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall'art. 48 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
g) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall'art. 8 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77;
h) esprimere parere sul riconoscimento della conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza;
i) esprimere il parere sui ricorsi avverso le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro nell'esercizio della vigilanza, sulle attività comportanti rischi particolarmente elevati, individuate ai sensi dell'art. 43, comma 1, lettera g), n. 4, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, secondo le modalità di cui all'art. 402;
l) esprimere parere, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o del Ministero della sanità o delle regioni, su qualsiasi questione relativa alla sicurezza del lavoro e alla protezione della salute dei lavoratori.
2. La relazione di cui al comma precedente, lettera a), é resa pubblica ed é trasmessa alle commissioni parlamentari competenti ed ai presidenti delle regioni.
3. La commissione, per l'espletamento dei suoi compiti, può chiedere dati o promuovere indagini e, su richiesta o autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, effettuare sopralluoghi.".
- L'art. 26, comma 3, del citato decreto legislativo n. 626/1994, reca:
"3. L'art. 395 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 é soppresso.


Nota all'art 15:
- Per il titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, si veda in note all'art. 11, comma 1.


Art. 14.
Controlli prenatali (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 7)


1. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro.
2. Per la fruizione dei permessi di cui al comma 1 le lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.


Art. 15.
Disposizioni applicabili (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 9)


1. Per quanto non diversamente previsto dal presente Capo, restano ferme le disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonché da ogni altra disposizione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.


Capo III
congedo di maternità


Art. 16.
Divieto di adibire al lavoro le donne (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4)


1. é vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.


Art. 17.
Estensione del divieto (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, commi 2 e 3, 5, e 30, commi 6, 7, 9 e 10)


1. Il divieto é anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro é disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.
2. Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dal servizio stesso, per i seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.
3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 é disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice.
4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 può essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza constati l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima.
5. I provvedimenti dei servizi ispettivi previsti dai presente articolo sono definitivi.


Note all'art. 17, comma 2:
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1992, n. 305, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 2 del citato decreto legislativo n. 502/1992, é il seguente:
"Art. 2 (Competenze regionali). - 1. Spettano alle regioni e alle province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera.
2. Spettano in particolare alle regioni la determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette unità sanitarie locali ed aziende, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie.
2-bis. La legge regionale istituisce e disciplina la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, assicurandone il raccordo o l'inserimento nell'organismo rappresentativo delle autonomie locali, ove istituito. Fanno, comunque, parte della Conferenza: il sindaco del comune nel caso in cui l'ambito territoriale dell'Azienda unità sanitaria locale coincida con quella del comune; il presidente della Conferenza dei sindaci, ovvero il sindaco o i presidenti di circoscrizione nei casi in cui l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale sia rispettivamente superiore o inferiore al territorio del comune; rappresentanti delle associazioni regionali delle autonomie locali.
2-ter. Il progetto del Piano sanitario regionale é sottoposto alla Conferenza di cui al comma 2-bis, ed é approvato previo esame delle osservazioni eventualmente formulate dalla Conferenza. La Conferenza partecipa, altresì, nelle forme e con le modalità stabilite dalla legge regionale, alla verifica della realizzazione del Piano attuativo locale, da parte delle aziende ospedaliere di cui all'art. 4, e dei piani attuativi metropolitani.
2-quater. Le regioni, nell'ambito della loro autonomia, definiscono i criteri e le modalità anche operative per il coordinamento delle strutture sanitarie operanti nelle aree metropolitane di cui all'art. 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché l'eventuale costituzione di appositi organismi.
2-quinquies. La legge regionale disciplina il rapporto tra programmazione regionale e programmazione attuativa locale, definendo in particolare le procedure di proposta, adozione e approvazione del Piano attuativo locale e le modalità della partecipazione ad esse degli enti locali interessati. Nelle aree metropolitane il piano attuativo metropolitano é elaborato dall'organismo di cui al comma2-quater ove costituito.
2-sexies. La regione disciplina altresì:
a) l'articolazione del territorio regionale in unità sanitarie locali, le quali assicurano attraverso servizi direttamente gestiti l'assistenza sanitaria collettiva in
ambiente di vita e di lavoro, l'assistenza distrettuale e l'assistenza ospedaliera, salvo quanto previsto dal presente decreto per quanto attiene alle aziende ospedaliere di rilievo nazionale e interregionale e alle altre strutture pubbliche e private accreditate;
b) i principi e criteri per l'adozione dell'atto aziendale di cui all'art. 3, comma 1-bis;
c) la definizione dei criteri per l'articolazione delle unità sanitarie locali in distretti, da parte dell'atto di cui all'art. 3, comma 1-bis, tenendo conto delle peculiarità delle zone montane e a bassa densità di popolazione;
d) il finanziamento delle unità sanitarie locali, sulla base di una quota capitaria corretta in relazione alle caratteristiche della popolazione residente con criteri coerenti con quelli indicati all'art. 1, comma 34,della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
e) le modalità di vigilanza e di controllo, da parte della regione medesima, sulle unità sanitarie locali, nonché di valutazione dei risultati delle stesse, prevedendo in quest'ultimo caso forme e modalità di partecipazione della Conferenza dei sindaci;
f) l'organizzazione e il funzionamento delle attività di cui all'art. 19-bis, comma 3, in raccordo e cooperazione con la Commissione nazionale di cui al medesimo articolo;
g) fermo restando il generale divieto di indebitamento, la possibilità per le unità sanitarie locali di:
1) anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti nel bilancio preventivo annuale;
2) contrazione di mutui e accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a dieci anni, per il finanziamento di spese di investimento e previa autorizzazione regionale, fino a un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale e interessi, non superiore al quindici per cento delle entrate proprie correnti, a esclusione della quota di fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla regione;
h) le modalità con cui le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere assicurano le prestazioni e i servizi contemplati dai livelli aggiuntivi di assistenza finanziati dai comuni ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera l), della legge 30 novembre 1998, n. 419.
2-septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni istituiscono l'elenco delle istituzioni e degli organismi a scopo non lucrativo di cui all'art. 1, comma 18.
2-octies. Salvo quanto diversamente disposto, quando la regione non adotta i provvedimenti previsti dai commi 2-bis e 2-quinquies, il Ministro della sanità, sentite la regione interessata e l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, fissa un congruo termine per provvedere; decorso tale termine, il Ministro della sanità, sentito il parere della medesima Agenzia e previa consultazione della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone al Consiglio dei Ministri l'intervento sostitutivo, anche sotto forma di nomina di un commissario ad acta.
L'intervento adottato dal Governo non preclude l'esercizio delle funzioni regionali per le quali si é provveduto in via sostitutiva ed é efficace sino a quando i competenti
organi regionali abbiano provveduto.".
Il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo n. 502/1992, é il seguente:
"Art. 7 (Dipartimenti di prevenzione). - 1. Abrogato.
2. Le attività di indirizzo e coordinamento necessarie per assicurare la uniforme attuazione delle normative comunitarie e degli organismi internazionali sono assicurate dal Ministero della sanità che si avvale, per gli aspetti di competenza, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ENEA.
3. I dipartimenti di prevenzione, tramite la regione, acquisiscono dall'Istituto superiore per la prevenzione la sicurezza del lavoro e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ogni informazione utile ai fini della conoscenza dei rischi per la tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti di lavoro. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro garantisce la trasmissione delle anzidette informazioni anche attraverso strumenti telematici.".


Art. 18.
Sanzioni (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 1)


1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 é punita con l'arresto fino a sei mesi.


Art. 19.
Interruzione della gravidanza (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 20)


1. L'interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, é considerata a tutti gli effetti come malattia.
2. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 maggio 1978, n. 194, la pena prevista per chiunque cagioni ad una donna, per colpa, l'interruzione della gravidanza o un parto prematuro é aumentata se il fatto é commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro.


Note all'art. 19, comma 1:
- La legge 22 maggio 1978, n. 194, recante "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza", é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 1978, n. 140. Si riportano i testi degli articoli 4, 5 e 6:
"Art. 4. Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui é avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell'art. 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975, n. 405, o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia.".
"Art. 5. Il consultorio e la struttura socio-sanitaria;
oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici, hanno il compito in ogni caso, e specialmente quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall'incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto.
Quando la donna si rivolge al medico di sua fiducia questi compie gli accertamenti sanitari necessari, nel rispetto della dignità e della libertà della donna;
valuta con la donna stessa e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, anche sulla base dell'esito degli accertamenti di cui sopra, le circostanze che la determinano a chiedere l'interruzione della gravidanza; la informa sui diritti a lei spettanti e sugli interventi di carattere sociale cui può fare ricorso, nonché sui consultori e le strutture socio-sanitarie.
Quando il medico del consultorio o della struttura sociosanitaria, o il medico di fiducia, riscontra l'esistenza di condizioni tali da rendere urgente l'intervento, rilascia immediatamente alla donna un certificato attestante l'urgenza. Con tale certificato la donna stessa può presentarsi ad una delle sedi autorizzate a praticare la interruzione della gravidanza.
Se non viene riscontrato il caso di urgenza, al termine dell'incontro il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, di fronte alla richiesta della donna di interrompere la gravidanza sulla base delle circostanze di cui all'art. 4, le rilascia copia di un documento, firmato anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l'avvenuta richiesta, e la invita a soprassedere per sette giorni. Trascorsi i sette giorni, la donna può presentarsi, per ottenere la interruzione della gravidanza, sulla base del documento rilasciatole ai sensi del presente comma, presso una delle sedi autorizzate.".
"Art. 6. L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata:
a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.".
Nota all'art. 19, comma 2:
- L'art. 17 della citata legge n. 194/1978 reca:
"Art. 17. Chiunque cagiona ad una donna per colpa l'interruzione della gravidanza é punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Chiunque cagiona ad una donna per colpa un parto prematuro é punito con la pena prevista dal comma precedente, diminuita fino alla metà.
Nei casi previsti dai commi precedenti, se il fatto é commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro la pena é aumentata.".


Art. 20.
Flessibilità del congedo di maternità (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4-bis; legge 8 marzo 2000,n. 53, art. 12, comma 2)


1. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi
successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, definisce con proprio decreto l'elenco dei lavori ai quali non si applicano le disposizioni del comma 1.


Art. 21.
Documentazione (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, comma 5, e 28)


1. Prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro di cui all'articolo 16, lettera a), le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e all'istituto erogatore dell'indennità di maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione.
2. La lavoratrice é tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.


Nota all'art. 21, comma 2:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001, n. 42, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 46 é il seguente:
"Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza,
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsto da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.".


Art. 22.
Trattamento economico e normativo (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 6, 8 e 15, commi 1 e 5; legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 3, comma 2; decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, commi 4 e 5)


1. Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari di maternità, anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12,comma 2.
2. L'indennità é corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, ed é comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia.
3. I periodi di congedo di maternità devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie.
4. I medesimi periodi non si computano ai fini del raggiungimento dei limiti di permanenza nelle liste di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, fermi restando i limiti temporali di fruizione dell'indennità di mobilità. I medesimi periodi si computano ai fini del raggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamente prestato per poter beneficiare dell'indennità di mobilità.
5. Gli stessi periodi sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.
6. Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità.
7. Non viene cancellata dalla lista di mobilità ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, la lavoratrice che, in periodo di congedo di maternità, rifiuta l'offerta di lavoro, di impiego in opere o servizi di pubblica utilità, ovvero l'avviamento a corsi di formazione professionale.


Nota all'art. 22, comma 2:
- Il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, recante "Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1o giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile", é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1979, n. 355, e convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Si trascrive il testo vigente dell'art. 1:
"Art. 1. A decorrere dal 1o gennaio 1980, per i lavoratori dipendenti, salvo quanto previsto dal successivo sesto comma, le indennità di malattia e di maternità di cui all'art. 74, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono corrisposte agli aventi diritto a cura dei datori di lavoro all'atto della corresponsione della retribuzione per il periodo di paga durante il quale il lavoratore ha ripreso l'attività lavorativa, fermo restando l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere anticipazioni a norma dei contratti collettivi e, in ogni caso, non inferiori al 50 per cento della retribuzione del mese precedente, salvo conguaglio.
Il datore di lavoro deve comunicare nella denuncia contributiva, con le modalità che saranno stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, i dati relativi alle prestazioni economiche di malattia e di maternità, nonché alla prestazione ai donatori di sangue
di cui alla legge 13 luglio 1967, n. 584, e all'indennità per riposi giornalieri alle lavoratrici madri di cui all'art. 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, erogate nei periodi di paga, scaduti nel mese al quale si riferisce la denuncia stessa, ponendo a conguaglio l'importo complessivo di detti trattamenti con quelli dei contributi e delle altre somme dovute dall'Istituto predetto secondo le disposizioni previste in materia di assegni familiari, in quanto compatibili.
Le prestazioni di cui al primo comma, indebitamente erogate al lavoratore e poste a conguaglio, sono recuperate dal datore di lavoro sulle somme dovute a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di lavoro e restituite all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Qualora il datore di lavoro non possa recuperare le somme stesse, é tenuto a darne comunicazione all'Istituto, che provvederà direttamente al relativo recupero.
Nel caso che dalla denuncia contributiva risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro, l'INPS é tenuto a rimborsare l'importo del saldo a credito del datore di lavoro entro novanta giorni dalla presentazione della denuncia stessa; scaduto il predetto termine, l'Istituto é tenuto a corrispondere sulla somma risultante a credito gli interessi legali a decorrere dal novantesimo giorno, e gli interessi legali maggiorati di 5 punti, a decorrere dal centottantesimo giorno. Qualora la denuncia contributiva risulti inesatta o incompleta, il termine di novanta giorni decorre dalla data in cui il datore di lavoro abbia provveduto a rettificare o integrare la denuncia stessa.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede direttamente al pagamento agli aventi diritto delle prestazioni di malattia e maternità per i lavoratori agricoli, esclusi i dirigenti e gli impiegati; per i lavoratori assunti a tempo determinato per i lavori stagionali; per gli addetti ai servizi domestici e familiari; per i lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento di Cassa integrazione guadagni.
Si applicano comunque le modalità disciplinate dai primi cinque commi del presente articolo, nei casi in cui esse siano previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria.
Ai soci delle compagnie del danno industriale e carenanti di enova vengono assicurate le prestazioni di cui all'art. 3, punto e), della legge 22 marzo 1967, n. 161, che sono poste a carico del fondo assistenza sociale lavoratori portuali di cui alla suddetta legge attraverso appositi accordi e convenzioni da stipularsi tra gli organismi interessati.
Il datore di lavoro é tenuto a comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale i dati retributivi ed ogni altra notizia necessaria per la determinazione delle prestazioni.
Il Ministro del lavoro della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in relazione a particolari situazioni e tenuto conto delle esigenze dei lavoratori e dell'organizzazione aziendale, può con proprio decreto stabilire sistemi diversi per la corresponsione delle prestazioni di cui al presente articolo.
Chiunque compia atti preordinati a procurare a sé o ad altri le prestazioni economiche per malattia e per maternità non spettanti, ovvero per periodi ed in misura superiore a quelli spettanti, é punito con la multa da L. 200.000 a L. 1.000.000, salvo che il fatto costituisce reato più grave, relativamente a ciascun soggetto cui riferisce l'infrazione.
Il datore di lavoro che non provveda, entro i termini di cui al primo comma, all'erogazione dell'indennità giornaliera di malattia e di maternità dovuta é punito con una sanzione amministrativa di L. 50.000 per ciascun dipendente cui si riferisce l'infrazione.
Fino alla data di entrata in vigore della legge di riordinamento della materia concernente le prestazioni economiche per maternità, malattia ed infortunio di cui all'art. 74, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n.
833, l'accertamento, la riscossione dei contributi sociali di malattia - stabiliti, per i marittimi, in misura pari all'aliquota vigente nell'anno 1979 per gli operai dell'industria - e il pagamento delle prestazioni economiche di malattia e maternità per gli iscritti alle casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie restano affidati, con l'osservanza delle norme già in vigore, alle gestioni previdenziali delle casse stesse mediante convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, che rimborserà gli oneri relativi al servizio prestato per suo conto.".


Nota all'art. 22, comma 4:
- La legge 23 luglio 1991, n. 223, recante "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro", é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1991, n. 175, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 7 é il seguente:
"Art. 7 (Indennità di mobilità). - 1. I lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'art. 4, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, comma 1, hanno diritto ad una indennità per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. L'indennità spetta nella misura percentuale, di seguito indicata, del trattamento straordinario di integrazione salariale che hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta per cento.
2. Nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la indennità di mobilità é corrisposta per un periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. Essa spetta nella seguente misura:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta per cento.
3. L'indennità di mobilità é adeguata, con effetto dal 1o gennaio di ciascun anno, in misura pari all'aumento della indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti.
Essa non é comunque corrisposta successivamente alla data del compimento dell'età pensionabile ovvero, se a questa data non é ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, successivamente alla data in cui tale diritto viene a maturazione.
4. L'indennità di mobilità non può comunque essere corrisposta per un periodo superiore all'anzianità maturata dal lavoratore alle dipendenze dell'impresa che abbia attivato la procedura di cui all'art. 4.
5. I lavoratori in mobilità che ne facciano richiesta per intraprendere un'attività autonoma o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti possono ottenere la corresponsione anticipata dell'indennità nelle misure indicate nei commi 1 e 2, detraendone il numero di mensilità già godute. Fino al 31 dicembre 1992, per i lavoratori in mobilità delle aree di cui al comma 2 che abbiano compiuto i cinquanta anni di età, questa somma é aumentata di un importo pari a quindici mensilità dell'indennità iniziale di mobilità e comunque non superiore al numero dei mesi mancanti al compimento dei sessanta anni di età. Per questi ultimi lavoratori ilrequisito di anzianità aziendale di cui all'art. 16, comma 1, é elevato in misura pari al periodo trascorso tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella del loro collocamento in mobilità. Le somme corrisposte a titolo di anticipazione dell'indennità di mobilità sono cumulabili con il beneficio di cui all'art. 17, della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità e le condizioni per la corresponsione anticipata dell'indennità di mobilità, le modalità per la restituzione nel caso in cui il lavoratore, nei ventiquattro mesi successivi a quello della corresponsione, assuma una occupazione alle altrui dipendenze nel settore privato o in quello pubblico, nonché le modalità per la riscossione delle somme di cui all'art. 5, commi 4 e 6.
6. Nelle aree di cui al comma 2 nonché nell'ambito delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla commissione regionale per l'impiego, in cui sussista un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età da lavoro, ai lavoratori collocati in mobilità entro la data del 31 dicembre 1992 che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'età inferiore di non più di cinque anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia, e possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, un'anzianità contributiva non inferiore a quella minima prevista per il predetto pensionamento, diminuita del nmnero di settimane mancanti alla data di compimento dell'età pensionabile, l'indennità di mobilità é prolungata fino a quest'ultima data. La misura dell'indennità per i periodi successivi a quelli previsti nei commi 1 e 2 é dell'ottanta per cento.
7. Negli ambiti di cui al comma 6, ai lavoratori collocati in mobilità entro la data del 31 dicembre 1992 che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'età inferiore di non più di dieci anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia e possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, un'anzianità contributiva non inferiore a ventotto anni, l'indennità di mobilità spetta fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianità. Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla data del 1o gennaio 1991 dalle società non operative della Società di gestione e partecipazioni industriali S.p.a.(GEPI) e della Iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR) si prescinde dal requisito dell'anzianità contributiva;
l'indennità di mobilità non può comunque essere corrisposta per un periodo superiore a dieci anni.
8. L'indennità di mobilità sostituisce ogni altra prestazione di disoccupazione nonché le indennità di malattia e di maternità eventualmente spettanti.
9. I periodi di godimento dell'indennità di mobilità, ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla corresponsione anticipata ai sensi del comma 5, sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. Per detti periodi il contributo figurativo é calcolato sulla base della retribuzione cui é rifetito il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1. Le somme occorrenti per la copertura della contribuzione figurativa sono versate dalla gestione di cui al comma 11 alle gestioni pensionistiche competenti. 10. Per i periodi di godimento dell'indennità di mobilità spetta l'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
11. I datori di lavoro ad eccezione di quelli edili, rientranti nel campo di applicazione della normativa che disciplina l'intervento straordinario di integrazione salariale, versano alla gestione di cui all'art. 37, della legge 9 marzo 1989, n. 88, un contributo transitorio calcolato con riferimento alle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in misura pari a 0,35 punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1991 ed in misura pari a 0,43 punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre 1991 fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1992; i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo transitorio sono esonerati, per i periodi corrispondenti e per i corrispondenti punti di aliquota percentuale, dal versamento del contributo di cui all'art. 22, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per la parte a loro carico.
2. L'indennità prevista dal presente articolo é regolata dalla normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in quanto applicabile, nonché dalle disposizioni di cui all'art. 37, della legge 9 marzo 1989, n. 88.
3. Per i giornalisti l'indennità prevista dal presente articolo é a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani. Le somme e i contributi di cui al comma 11 e all'art. 4, comma 3, sono dovuti al predetto Istituto. Ad esso vanno inviate le comunicazioni relative alle procedure previste dall'art. 4, comma 10, nonché le comunicazioni di cui all'art. 9, comma 3.
14. é abrogato l'art. 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni.
15. In caso di squilibrio finanziario delle gestioni nei primi tre anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adegua i contributi di cui al presente articolo nella misura necessaria a ripristinare l'equilibrio di tali gestioni.".


Nota all'art. 22, comma 7:
- Il testo dell'art. 9 della citata legge n. 223/1991 é il seguente:
"Art. 9 (Cancellazione del lavoratore dalla lista di mobilità). - 1. Il lavoratore é cancellato dalla lista di mobilità e decade dai trattamenti e dalle indennità di cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16, quando:
a) rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti regolarmente;
b) non accetti l'offerta di un lavoro che sia professionalmente equivalente ovvero, in mancanza di questo, che presenti omogeneità anche intercategoriale e che, avendo riguardo ai contratti collettivi nazionali di lavoro, sia inquadrato in un livello retributivo non inferiore del dieci per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza;
c) non accetti, in mancanza di un lavoro avente le caratteristiche di cui alla lettera b), di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità ai sensi dell'art. 6, comma 4;
d) non abbia provveduto a dare comunicazione entro cinque giorni dall'assunzione alla competente sede dell'INPS del lavoro prestato ai sensi dell'art. 8, comma 6;
d-bis) non risponda, senza motivo giustificato, alla convocazione da parte degli uffici circoscrizionali o della agenzia per l'impiego ai fini degli adempimenti di cui alle lettere che precedono nonché di quelli previsti dal comma 5-ter dell'art. 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano quando le attività lavorative o di formazione offerte al lavoratore iscritto nella lista di mobilità si svolgono in un luogo distante non più di cinquanta chilometri, o comunque raggiungibile in sessanta minuti con mezzi pubblici, dalla residenza del lavoratore.
3. La cancellazione dalla lista di mobilità ai sensi del comma 1 é dichiarata, entro quindici giorni, dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Avverso il provvedimento é ammesso ricorso, entro trenta giorni, all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, che decide con4. La commissione regionale per l'impiego, tenuto conto delle caratteristiche del territorio e dei servizi pubblici esistenti in esso, può modificare con delibera motivata i limiti previsti al comma 2 relativi alla dislocazione geografica del posto di lavoro offerto.
5. Qualora il lavoro offerto ai sensi del comma 1, lettera b), sia inquadrato in un livello retributivo inferiore a quello corrispondente alle mansioni di provenienza, il lavoratore che accetti tale offerta ha diritto, per un periodo massimo complessivo di dodici mesi, alla corresponsione di un assegno integrativo mensile di importo pari alla differenza tra i corrispondenti livelli retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
6. Il lavoratore é cancellato dalla lista di mobilità, oltre che nei casi di cui al comma 1, quando:
a) sia stato assunto con contratto a tempo pieno ed indeterminato;
b) si sia avvalso della facoltà di percepire in un'unica soluzione l'indennità di mobilità;
c) sia scaduto il periodo di godimento dei trattamenti e delle indennità di cui agli articoli 7, 11,comma 2, e 16.
7. Il lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato, che non abbia superato il periodo di prova, viene reiscritto al massimo per due volte nella lista di mobilità. La commissione regionale per l'impiego, con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti, può disporre in casi eccezionali la reiscrizione del lavoratore nella lista di mobilità per una terza volta.
8. Il lavoratore avviato e giudicato non idoneo alla specifica attività cui l'avviamento si riferisce, a seguito di eventuale visita medica effettuata presso strutture sanitarie pubbliche, viene reiscritto nella lista di mobilità.
9. I lavoratori di cui all'art. 7, comma 6, nel caso in cui svolgano attività di lavoro subordinato od autonomo hanno facoltà di cumulare l'indennità di mobilità nei limiti in cui sia utile a garantire la percezione di un reddito pari alla retribuzione spettante al momento della messa in mobilità, rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. Ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, a tali lavoratori é data facoltà di far valere, in luogo della contribuzione relativa a periodi, anche parziali, di lavoro prestato successivamente alla data della messa in mobilità, la contribuzione figurativa che per gli stessi periodi sarebbe stata accreditata.
10. Il trattamento previsto dal presente articolo rientra nella sfera di applicazione dell'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.".


Art. 23.
Calcolo dell'indennità legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 16)


1. Agli effetti della determinazione della misura dell'indennità, per retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto
inizio il congedo di maternità.
2. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice.
3. Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per le indennità economiche di malattia.
4. Per retribuzione media globale giornaliera si intende l'importo che si ottiene dividendo per trenta l'importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo. Qualora le lavoratrici non abbiano svolto l'intero periodo lavorativo mensile per sospensione del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto per interruzione del rapporto stesso o per recente assunzione si applica quanto previsto al comma 5, lettera c).
5. Nei confronti delle operaie dei settori non agricoli, per retribuzione media globale giornaliera s'intende:
a) nei casi in cui, o per contratto di lavoro o per la effettuazione di ore di lavoro straordinario, l'orario medio effettivamente praticato superi le otto ore giornaliere, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero dei giorni lavorati o comunque retribuiti;
b) nei casi in cui, o per esigenze organizzative contingenti dell'azienda o per particolari ragioni di carattere personale della lavoratrice, l'orario medio effettivamente praticato risulti inferiore a quello previsto dal contratto di lavoro della categoria, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuato e moltiplicando il quoziente ottenuto per il numero delle ore giornaliere di lavoro previste dal contratto stesso. Nei casi in cui i contratti di lavoro prevedano, nell'ambito di una settimana, un orario di lavoro identico per i primi cinque giorni della settimana e un orario ridotto per il sesto giorno, l'orario giornaliero é quello che si ottiene dividendo per sei il numero complessivo delle ore settimanali contrattualmente stabilite;
c) in tutti gli altri casi, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti dal periodo stesso.


Art. 24.
Prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 17; decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, comma 3)


1. L'indennità di maternità é corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'articolo 54, comma 3, lettere b) e c), che si verifichino durante i periodi di congedo di maternità previsti dagli articoli 16 e 17.
2. Le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di maternità purché tra l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni.
3. Ai fini del computo dei predetti sessanta giorni, non si tiene conto delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali, né del periodo di congedo parentale o di congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente maternità, né del periodo di assenza fruito per accudire minori in affidamento, né del periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.
4. Qualora il congedo di maternità abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata e in godimento dell'indennità di disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità anziché all'indennità ordinaria di disoccupazione.
5. La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel comma 4, ma che non é in godimento della indennità di disoccupazione perché nell'ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità, purché al momento dell'inizio del congedo di maternità non siano trascorsi più di centottanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto e, nell'ultimo biennio che precede il suddetto periodo, risultino a suo favore, nell'assicurazione obbligatoria per le indennità di maternità, ventisei contributi settimanali.
6. La lavoratrice che, nel caso di congedo di maternità iniziato dopo sessanta giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si trovi, all'inizio del congedo stesso, sospesa e in godimento del trattamento di integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni, ha diritto, in luogo di tale trattamento, all'indennità giornaliera di maternità.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.


Nota all'art. 24, comma 7:
- Per il testo dell'art. 7 della citata legge n. 223/1991, si veda in nota all'art. 22, comma 4.


Art. 25.
Trattamento previdenziale (decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, art. 2, commi 1, 4, 6)


1. Per i periodi di congedo di maternità, non é richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell'accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa.
2. In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternità di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.
3. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti ed ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono addebitati alla relativa gestione pensionistica. Per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono posti a carico dell'ultima gestione pensionistica del quinquennio lavorativo richiesto nel medesimo comma.


Nota all'art. 25, comma 2:
- La legge 23 aprile 1981, n. 155, recante "Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica", é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 27 aprile 1981, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 8 é il seguente:
"Art. 8 (Contributi figurativi). - Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore é determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale.
Nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente é determinato con riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori all'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria il valore retributivo da attribuire é determinato con riferimento alla retribuzione percepita nell'anno solare in cui ha inizio l'assicurazione.
Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al primo comma sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione, la media retributiva dell'anno solare é determinata escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi ciascuna settimana a retribuzione ridotta é integrata f figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione, ai sensi dei precedenti commi.
I periodi di sospensione, per i quali é ammessa l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la determinazione della sua misura. Per detti periodi il contributo figurativo é calcolato sulla base della retribuzione cui é riferita l'integrazione salariale.
Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa relativamente ai periodi di sospensione e di riduzione d'orario, per i quali é ammessa l'integrazione salariale, sono versate, a carico della cassa integrazione guadagni, al fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Il datore di lavoro é tenuto a fornire i dati necessari per il calcolo dei valori retributivi di cui ai precedenti commi secondo criteri e modalità stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Per gli operai agricoli dipendenti, ai fini della determinazione dei requisiti contributivi per il diritto a pensione e per il calcolo della retribuzione annua pensionabile ciascuna settimana di contribuzione figurativa é pari a sei giornate. La retribuzione da calcolare per ciascuna giornata é quella determinata ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per l'anno solare in cui si collocano i periodi riconosciuti figurativamente.
In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, le retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della pensione sono commisurate della retribuzione della categoria e qualifica professionale posseduta dall'interessato al momento del collocamento in aspettativa e di volta in volta adeguate in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica. Per i lavoratori collocati in aspettativa che non abbiano regolato mediante specifiche normative interne o contrattuali il trattamento economico del personale, si prendono in considerazione ai fini predetti le retribuzioni fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche.
Restano ferme in materia le disposizioni dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, e della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per il trasferimento dei contributi figurativi ad altri enti previdenziali per richieste presentate dai lavoratori dopo l'entrata in vigore della presente legge.".


Art. 26.
Adozioni e affidamenti (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1)


1. Il congedo di maternità di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 16 può essere richiesto dalla lavoratrice che abbia adottato, o che abbia ottenuto in affidamento un bambino di età non superiore a sei anni all'atto dell'adozione o dell'affidamento.
2. Il congedo deve essere fruito durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia della lavoratrice.


Art. 27.
Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1; legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3, lettera n), e 39-quater, lettere a) e c)


1. Nel caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali, disciplinati dal Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il congedo di maternità di cui al comma 1 dell'articolo 26 spetta anche se il minore adottato o affidato abbia superato i sei anni e sino al compimento della maggiore età.
2. Per l'adozione e l'affidamento preadottivo internazionali, la lavoratrice ha, altresì, diritto a fruire di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione e l'affidamento. Il congedo non comporta indennità né retribuzione.
3. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo di cui al comma 1 dell'articolo 26, nonché la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso del congedo previsto al comma 2 del presente articolo.


Nota all'art. 27, comma 1:
- La legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 17 maggio 1983, supplemento ordinario. Il Titolo III concerne norme in materia di adozione internazionale.


Capo IV
Congedo di paternità


Art. 28.
Congedo di paternità (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, commi 1 e 2)


1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
2. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 1 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.


Nota all'art. 28, comma 2:
- Si riporta il testo dell'art. 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:
"Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà). 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato é sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi,
tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'autorità di Polizia giudiziaria é presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali
dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi é comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.".


Art. 29.
Trattamento economico e normativo (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 3)
1. Il trattamento economico e normativo é quello spettante ai sensi degli articoli 22 e 23
.
Art. 30.
Trattamento previdenziale


1. Il trattamento previdenziale é quello previsto dall'articolo 25.


Art. 31.
Adozioni e affidamenti


1. Il congedo di cui agli articoli 26, comma 1, e 27, comma 1, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice, spetta, alle medesime condizioni, al
lavoratore.
2. Il congedo di cui all'articolo 27, comma 2, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.
3. Al lavoratore, alle medesime condizioni previste dai commi 1 e 2, é riconosciuto il diritto di cui all'articolo 28.


Capo V
Congedo parentale


Art. 32.
Congedo parentale (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3)


1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo.
Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non
superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori é elevato a undici mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore é tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.
4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.


Art. 33.
Prolungamento del congedo (legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, commi 1 e 2; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 20)


1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
2. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all'articolo 42, comma 1.
3. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
4. Resta fermo il diritto di fruire del congedo di cui all'articolo 32. Il prolungamento di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi dell'articolo 32.


Nota all'art. 33, comma 1:
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1992, supplemento ordinario. L'art. 4, comma 1, reca testualmente:
"Art. 4 (Accertamento dell'handicap). - 1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento
assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'art. 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.".


Art. 34.
Trattamento economico e normativo (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 15, commi 2 e 4, e 7, comma 5)


1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori é dovuta fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi.
L'indennità é calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.
2. Si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all'articolo 33.
3. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 é dovuta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito é determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.
4. L'indennità é corrisposta con le modalità di cui all'articolo 22, comma 2.
5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.
6. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.


Art. 35.
Trattamento previdenziale (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15, comma 2, lettere a) e b); decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564,articoli 2, commi 2, 3 e 5)


1. I periodi di congedo parentale che danno diritto al trattamento economico e normativo di cui all'articolo 34, commi 1 e 2, sono coperti da contribuzione figurativa. Si applica quanto previsto al comma 1 dell'articolo 25.
2. I periodi di congedo parentale di cui all'articolo 34, comma 3, compresi quelli che non danno diritto al trattamento economico, sono coperti da contribuzione figurativa, attribuendo come valore retributivo per tale periodo il 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale,
proporzionato ai periodi di riferimento, salvala facoltà di integrazione da parte dell'interessato, con riscatto ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria.
3. Per i dipendenti di amministrazioni pubbliche e per i soggetti iscritti ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) ai quali viene corrisposta una retribuzione ridotta o non viene corrisposta alcuna retribuzione nei periodi di congedo parentale, sussiste il diritto, per la parte differenziale mancante alla misura intera o per l'intera retribuzione mancante, alla contribuzione figurativa da accreditare secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
4. Gli oneri derivanti dal riconoscimento della contribuzione figurativa di cui al comma 3, per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi o sostitutivi
dell'assicurazione generale obbligatoria, restano a carico della gestione previdenziale cui i soggetti medesimi risultino iscritti durante il predetto
periodo.
5. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti a quelli che danno
luogo al congedo parentale,
collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere riscattati, nella misura massima di cinque anni, con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, a condizione che i richiedenti possano far valere, all'atto della
domanda, complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.


Nota all'art. 35, comma 2:
- La legge 12 agosto 1962, n. 1338, recante"Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti", é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 229 dell'11 settembre 1962. Il testo dell'art. 13 é il seguente:
"Art. 13. Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta presenzione ai sensi dell'art. 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, può chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma,
una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.
La corrispondente riserva matematica é devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione obbligatoria e al fondo di adeguamento, dando luogo all'attribuzione a favore dell'interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita.
La rendita integra con effetto immediato la pensione già in essere; in caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
Il datore di lavoro é ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal presente articolo su esibizione all'Istituto nazionale della
previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato.
Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente.
Per la costituzione della rendita, il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorché si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate
e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale.".


Nota all'art. 35, comma 3:
- Per il testo dell'art. 8 della legge n. 155/1981, si veda in nota all'art. 25, comma 2.


Nota all'art. 35, comma 5:
- Per il testo dell'art. 13 della legge n. 1338/1962,
si veda in nota all'art. 35, comma 2.


Art. 36.
Adozioni e affidamenti (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 7;legge 8 marzo 2000, n. 53,
art. 3, comma 5)


1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche per le adozioni e gli affidamenti.
2. Il limite di età, di cui all'articolo 34, comma 1, é elevato a sei anni. In ogni caso, il congedo parentale può essere fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
3. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo parentale é fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.


Art. 38.
Sanzioni (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)


1. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al presente Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.


Capo VI
Riposi e permessi


Art. 39.
Riposi giornalieri della madre (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10)


1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri,durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo é uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro é inferiore a sei ore.
2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della
retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.
3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.


Art. 40.
Riposi giornalieri del padre (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-ter)


1. I periodi di riposo di cui all'articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermità della madre.


Art. 41.
Riposi per parti plurimi (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 6)


1. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 39, comma1, possono essere
utilizzate anche dal padre.


Art. 42.
Riposi e permessi per i figli con handicap grave (legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 4, comma 4-bis, e 20)


1. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, si applica l'articolo 33, comma 2,della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore di riposo giornaliero retribuito.
2. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Detti permessi sono fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese.
3. Successivamente al raggiungimento della maggiore età del figlio con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53, detti permessi, fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese, spettano a condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che l'assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva.
4. I riposi e i permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio.
5. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della
legge medesima da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della medesima legge per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo é coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale.
Detto importo é rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002,sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati. L'indennità é corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non é prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma é corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori non può superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo.
6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolo spettano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.


Nota all'art. 42, comma 1:
- Si riporta il testo dell'art. 33, della citata legge n. 104/1992:
"Art. 33 (Agevolazioni). - 1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi,
di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'art. 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo art. 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a
scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.".
Nota all'art. 42, comma 2:
- Per il testo dell'art. 33, comma 3, della citata legge n. 104/1992, si veda in nota all'art. 42, comma 1.


Note all'art. 42, comma 3:
- Per il testo dell'art. 33, comma 3 della citata legge n. 104/1992, si veda in nota all'art. 42, comma 1.
- Il testo dell'art. 20, della citata legge n. 53/2000, é il seguente:
"Art. 20 (Estensione delle agevolazioni per l'assistenza a portatori di handicap). - 1. Le disposizioni dell'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'art. 19 della presente legge, si applicano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente.".


Nota all'art. 42, comma 4:
- Per il testo dell'art. 33, comma 4, della citata legge n. 104/1992, si veda in nota all'art. 42, comma 1.


Note all'art. 42, comma 5:
- Per il testo dell'art. 33, comma 3, della citata legge n. 104/1992, si veda in nota all'art. 42, comma 1.- Per il testo dell'art. 4, comma 1, della citata legge n. 104/1992, si veda in nota all'art 33, comma 1.
- Per il testo dell'art. 33, commi 1, 2 e 3 della citata legge n. 104/1992, si veda in nota all'art. 42, comma 1.
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2, della citata legge n. 53/2000:
"Art. 4 (Congedi per eventi e cause particolari). - 1.Omissis.
2. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non é computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.".
- Per il testo dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 663/1979, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/1980, si veda in nota all'art. 22, comma 2.


Art. 43.
Trattamento economico e normativo (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 8; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 4;decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, art. 2, comma 3-ter)


1. Per i riposi e i permessi di cui al presente Capo é dovuta un'indennità, a carico dell'ente assicuratore, pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi e ai permessi medesimi. L'indennità é anticipata dal datore di lavoro ed é portata a conguaglio con gli apporti contributivi dovuti all'ente assicuratore.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 5.


Art. 44.
Trattamento previdenziale
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 5;legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 4)


1. Ai periodi di riposo di cui al presente Capo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 2.
2. I tre giorni di permesso mensile di cui all'articolo 42, commi 2 e 3, sono coperti da contribuzione figurativa.


Art. 45.
Adozioni e affidamenti (legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 7)


1. Le disposizioni in materia di riposi di cui agli articoli 39, 40 e 41 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento entro il primo anno di vita del bambino.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 42 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento di soggetti con handicap in situazione di gravità.


Art. 46.
Sanzioni (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)


1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 39,40 e 41 é punita con la sanzione amministrativa da lire un milione a
lire cinque milioni.


Capo VII
Congedi per la malattia del figlio


Art. 47.
Congedo per la malattia del figlio (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, 7, comma 4, e 30, comma 5)


1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.
2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
3. Per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.
4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.
5. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.
6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.


Art. 48.
Trattamento economico e normativo (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7, comma 5)


1. I periodi di congedo per la malattia del figlio sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.
2. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.


Art. 49.
Trattamento previdenziale(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15, comma 3)


1. Per i periodi di congedo per la malattia del figlio é dovuta la contribuzione figurativa fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Si
applica quanto previsto all'articolo 25.
2. Successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al compimento dell'ottavo anno, é dovuta la copertura contributiva calcolata con le modalità previste dall'articolo 35, comma 2.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, commi 3, 4 e 5.


Art. 50.
Adozioni e affidamenti (legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5)


1. Il congedo per la malattia del bambino di cui al presente Capo spetta anche per le adozioni e gli affidamenti.
2. Il limite di età, di cui all'articolo 47, comma 1, é elevato a sei anni. Fino al compimento dell'ottavo anno di età si applica la disposizione di cui al comma 2 del medesimo articolo.
3. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo per la malattia del bambino é fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare alle condizioni previste dall'articolo 47, comma 2.


Art. 51.
Documentazione (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7, comma 5)


1. Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente Capo, la lavoratrice ed il lavoratore sono tenuti a presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l'altro genitore non sia in congedo negli stessi giorni per il medesimo motivo.


Nota all'art. 51:
- Per il testo dell'art. 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, si veda in nota all'art. 28, comma 2.


Art. 52.
Sanzioni (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)


1. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al presente Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.


Capo VIII
Lavoro notturno


Art. 53.
Lavoro notturno (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 5, commi 1 e 2, lettere a) e b)


1. é vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni.
3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n. 903, non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104, e successive modificazioni.


Nota all'art. 53, comma 3:
- Il testo dell'art. 5, comma 2, lettera c), della citata legge n. 903/1977 é il seguente:
"Art. 5. - 1. Omissis.
2. Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato:
a)-b) omissis;
c) dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.".
- Per il titolo della citata legge n. 104/1992, si veda in nota all'art. 33, comma 1.


Capo IX
Divieto di licenziamento, dimissioni diritto al rientro


Art. 54.
Divieto di licenziamento (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, commi 1, 2, 3, 5, e art. 31, comma 2;legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 4;decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566, art. 2, comma 2; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 1)


1. Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
2. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, é tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:
a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa é addetta;
c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice é stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;
d) di esito negativo della prova; resta fermo il divieto di discriminazione di cui all'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni.
4. Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attività dell'azienda o del reparto cui essa é addetta, sempreché il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La lavoratrice non può altresì essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.
5. Il licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, é nullo.
6. é altresì nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore.
7. In caso di fruizione del congedo di paternità, di cui all'articolo 28, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino. Si applicano le disposizioni del presente articolo, commi 3, 4 e 5.
8. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo é punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire cinque milioni. Non é ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Il divieto di licenziamento si applicafino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, in caso di fruizione del congedo di maternità e di paternità.


Nota all'art. 54, comma 3, lettera d):
- La legge 10 aprile 1991, n. 125, recante "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro", é pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1991, n. 88. L'art. 4 reca:
"Art. 4 (Azioni in giudizio). - 1. Costituisce discriminazione, ai sensi della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e della presente legge, qualsiasi atto, patto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando anche in via indiretta le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso.
2. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori dell'uno o dell'altro sesso e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa.
3. Nei concorsi pubblici e nelle forme di selezione attuate, anche a mezzo di terzi, da datori di lavoro privati e pubbliche amministrazioni la prestazione richiesta dev'essere accompagnata dalle parole "dell'uno o dell'altro sesso", fatta eccezione per i casi in cui il riferimento al sesso costituisca requisito essenziale per la natura del lavoro o della prestazione.
4. Chi intende agire in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni ai sensi dei commi 1 e 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 del codice di procedura civile o, rispettivamente, dell'art. 69-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, anche tramite la consigliera o il consigliere di parità provinciale o regionale territorialmente competente.
5. Le consigliere o i consiglieri di parità provinciali e regionali competenti per territorio, ferme restando le azioni in giudizio di cui ai commi 8 e 10, hanno facoltà di ricorrere innanzi al tribunale in funzione di giudice del lavoro o, per i rapporti sottoposti alla sua giurisdizione, al tribunale amministrativo regionale territorialmente competenti, su delega della persona che vi ha interesse, ovvero di intervenire nei giudizi promossi dalla medesima.
6. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto - desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi retributivi, all'assegnazione di mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti - idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso, spetta al convenuto l'onere della prova sull'insussistenza della discriminazione.
7. Qualora le consigliere o i consiglieri di parità regionali e, nei casi di rilevanza nazionale, il consigliere o la consigliera nazionale, rilevino l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori difetti o indiretti di carattere collettivo, anche quando non siano individuabili in modo immediato e diretto le lavoratrici o i lavoratori lesi dalle discriminazioni, prima di promuovere l'azione in giudizio ai sensi dei commi 8 e 10, possono chiedere all'autore della discriminazione di predisporre un piano di rimozione delle discriminazioni accertate entro un termine non superiore a centoventi giorni, sentite, nel caso di discriminazione posta in essere da un datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in loro mancanza, le associazioni locali aderenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Se il piano é considerato idoneo alla rimozione delle discriminazioni, la consigliera o il consigliere di parità promuove il tentativo di conciliazione ed il relativo verbale, in copia autenticata, acquista forza di titolo esecutivo con decreto del tribunale in funzione di giudice del lavoro.
8. Con riguardo alle discriminazioni di carattere collettivo di cui al comma 7 le consigliere o i consiglieri di parità, qualora non ritengano di avvalersi della procedura di conciliazione di cui al medesimo comma o in caso di esito negativo della stessa, possono proporre ricorso davanti al tribunale in funzione di giudice del lavoro o al tribunale amministrativo regionale territorialmente competenti.
9. Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del comma 8, ordina all'autore della discriminazione di definire un piano di rimozione delle discriminazioni accertate, sentite, nel caso si tratti di datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in loro mancanza, gli organismi locali aderenti alle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonché la consigliera o il consigliere di parità regionale competente per territorio o il consigliere o la consigliera nazionale. Nella sentenza il giudice fissa i criteri, anche temporali, da osservarsi ai fini della definizione ed attuazione del piano.
10. Ferma restando l'azione di cui al comma 8, la consigliera o il consigliere regionale e nazionale di parità possono proporre ricorso in via d'urgenza davanti al tribunale in funzione di giudice del lavoro o al tribunale amministrativo regionale territorialmente competenti. Il giudice adito, nei due giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, ove ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso, con decreto motivato e immediatamente esecutivo ordina all'autore della discriminazione la cessazione del comportamento pregiudizievole e adotta ogni altro provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti delle discriminazioni accertate, ivi compreso l'ordine di definizione ed attuazione da parte del responsabile di un piano di rimozione delle medesime. Si applicano in tal caso le disposizioni del comma 9. Contro il decreto é ammessa entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti opposizione avanti alla medesima autorità giudiziaria territorialmente competente, che decide con sentenza immediatamente esecutiva.
11. L'inottemperanza alla sentenza di cui al comma 9, al decreto di cui al comma 10 o alla sentenza pronunciata nel relativo giudizio di opposizione é punita ai sensi dell'art. 650 del codice penale e comporta altresì la revoca dei benefici di cui al comma 12 ed il pagamento di una somma di lire centomila per ogni giorno di ritardo da versarsi al Fondo di cui all'art. 9.
12. Ogni accertamento di atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi dei commi 1 e 2, posti in essere da soggetti ai quali siano stati accordati benefici ai sensi delle vigenti leggi dello Stato, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o forniture, viene comunicato immediatamente dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente ai Ministri nelle cui amministrazioni sia stata disposta la concessione del beneficio o dell'appalto. Questi adottano le opportune determinazioni, ivi compresa, se necessario, la revoca del beneficio e, nei casi più gravi o nel caso di recidiva, possono decidere l'esclusione del responsabile per un periodo di tempo fino a due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto. Tale disposizione si applica anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali la direzione provinciale del lavoro comunica direttamente la discriminazione accertata per l'adozione delle sanzioni previste. Le disposizioni del presente comma non si applicano nel caso sia raggiunta una conciliazione ai sensi dei commi 4 e 7.
13. Ferma restando l'azione ordinaria, le disposizioni dell'art. 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano in tutti i casi di azione individuale in giudizio promossa dalla persona che vi abbia interesse o su sua delega da un'organizzazione sindacale o dalla consigliera o dal consigliere provinciale o regionale di parità.
14. Qualora venga presentato un ricorso in via di urgenza ai sensi del comma 10 o ai sensi dell'art. 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, come modificato dal comma 13, non trova applicazione l'art. 410 del codice di procedura civile.".


Nota all'art. 54, comma 4:
- Per il titolo della citata legge n. 223/1991, si veda in nota all'art. 22, comma 4.


Nota all'art. 54, comma 8:
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale", é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, supplemento ordi nario. Il testodell'art. 16 é il seguente:
"Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - é ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o,se questa non vi é stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
Abrogato.
Il pagamento in misura ridotta é ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano
l'oblazione.".


Art. 55.
Dimissioni (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 12; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 2)


1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui é previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento, la
lavoratrice ha diritto alle indennità previste dadisposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di adozione e di affidamento, entro un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
4. La richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, deve essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio. A detta convalida é condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro.
5. Nel caso di dimissioni di cui al presente articolo, la lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso.


Art. 56.
Diritto al rientro e alla conservazione del posto (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 6; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 1)


1. Al termine dei periodi di divieto di lavoro previsti dal Capo II e III, le lavoratrici hanno diritto di conservare il posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupate all'inizio del periodo di gravidanza o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino; hanno altresì diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al lavoratore al rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo di paternità.
3. Negli altri casi di congedo, di permesso o di riposo disciplinati dal presente testo unico, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa unità produttiva ove erano occupati al momento della richiesta, o in altra ubicata nel medesimo comune; hanno altresì diritto di essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.


Capo X
Disposizioni speciali


Art. 57.
Rapporti di lavoro a termine nelle pubbliche amministrazioni (decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, art. 8)


1. Ferma restando la titolarità del diritto ai congedi di cui al presente testo unico, alle lavoratrici e ai lavoratori assunti dalle amministrazioni
pubbliche con contratto a tempo determinato, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230, o con contratto di lavoro temporaneo, di cui alla legge
24 giugno 1997, n. 196, spetta il trattamento economico pari all'indennità prevista dal presente testo unico per i congedi di maternità, di paternità
e parentali, salvo che i relativi ordinamenti prevedano condizioni di migliore favore.
2. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1 si applica altresì quanto previsto dall'articolo 24, con corresponsione del trattamento
economico a cura dell'amministrazione pubblica presso cui si é svolto l'ultimo rapporto di lavoro.


Nota all'art. 57, comma 1:
- Per il titolo della citata legge n. 230/1962 e della legge n. 196/1997, si veda in note all'art. 4, comma 1.


Art. 58.
Personale militare (decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, art. 4, comma 2, e 5, commi 2 e 3)


1. Le assenze dal servizio per motivi connessi allo stato di maternità, disciplinate dal presente testo unico, non pregiudicano la posizione di stato giuridico del personale in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, salvo quanto previsto dal comma 2.
2. I periodi di congedo di maternità, previsti dagli articoli 16 e 17, sono validi a tutti gli effetti ai fini dell'anzianità di servizio. Gli stessi periodi sono computabili ai fini della progressione di carriera, salva la necessità dell'effettivo compimento nonché del completamento degli obblighi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti o reparti e di imbarco, previsti dalla normativa vigente.
3. Il personale militare che si assenta dal servizio per congedo parentale e per la malattia del figlio é posto in licenza straordinaria per motivi privati, equiparata a tutti gli effetti a quanto previsto agli articoli 32 e 47. Il periodo trascorso in tale licenza é computabile, ai fini della progressione di carriera, nei limiti previsti dalla disciplina vigente in materia di documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica relativamente al periodo massimo di assenza che determina la fine del servizio.


Art. 59.
Lavoro stagionale (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 4)


1. Le lavoratrici addette ad industrie e lavorazioni che diano luogo a disoccupazione stagionale, di cui alla tabella annessa al decreto
ministeriale 30 novembre 1964, e successive modificazioni, le quali siano licenziate a norma della lettera b) del comma 3 dell'articolo 54, hanno diritto, per tutto il periodo in cui opera il divieto di licenziamento, sempreché non si trovino in periodo di congedo di maternità, alla ripresa dell'attività lavorativa stagionale e alla precedenza nelle riassunzioni.
2. Alle lavoratrici e ai lavoratori stagionali si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia contributiva.
3. Alle straniere titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale é riconosciuta l'assicurazione di maternità, ai sensi della lettera d),
comma 1, dell'articolo 25 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.


Nota all'art. 59, comma 1:
- Il decreto ministeriale 30 novembre 1964, e successive modificazioni, recante "Nuova tabella delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione" é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 1965, n. 20. Si riporta la tabella annessa:
"Tabelle delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione (Art. 76, regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e art. 13 del regolamento approvato con regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270).


Nota all'art. 59, comma 2:
- Il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, recante "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto
1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione", é pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1996, n. 256, supplemento ordinario. L'art. 7 reca testualmente:
" Art. 7 (Periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di lavori discontinui,stagionali, temporanei). - 1. In favore
degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, che svolgono attività da lavoro dipendente in forma stagionale,
temporanea o discontinua, i periodi intercorrenti successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa possono
essere riscattati, a domanda, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalità di cui all'art. 13 della legge 12 agosto
1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per i periodi di cui al comma 1, i soggetti indicati nel comma medesimo possono essere autorizzati, in alternativa, alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 47. Per tale autorizzazione é richiesto il possesso di almeno un annodi contribuzione nell'ultimo quinquennio ad uno dei regimi assicurativi di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono provare la regolare iscrizione nelle liste di collocamento e il permanere dello stato di disoccupazione per tutto il periodo per cui si chiede la copertura mediante riscatto o contribuzione volontaria".


Nota all'art. 59, comma 3:
- Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale18 agosto 1998, n. 191, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 25, comma 1, lettera d) é il seguente:
"Art. 25 (Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali). (legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 23). - 1. In considerazione della durata limitata dei contratti nonché della loro specificità, agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attività:
a)-c) omissis;
d) assicurazione di maternità.".


Art. 60.
Lavoro a tempo parziale (decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, art. 4, comma 2)


1. In attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e, in particolare, del principio di non discriminazione, la lavoratrice e il lavoratore a tempo parziale beneficiano dei medesimi diritti di un dipendente a tempo pieno comparabile, per quanto riguarda la durata dei congedi previsti dal presente testo unico. Il relativo trattamento economico é riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.
2. Ove la lavoratrice o il lavoratore a tempo parziale e il datore di lavoro abbiano concordato la trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo pieno per un periodo in parte coincidente con quello del congedo di maternità, é assunta a riferimento la base di calcolo più favorevole della retribuzione, agli effetti di quanto previsto dall'articolo 23, comma 4.
3. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia contributiva.


Nota all'art. 60, comma 1:
- Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, recante "Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES", é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2000, n. 66.


Nota all'art. 60, comma 3:
- Si riporta il testo dell'art. 8, del citato decreto legislativo n. 564/1996:
"Art. 8 (Periodi intercorrenti nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico). - 1. In favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, che svolgono attività di lavoro dipendente con contratti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico, i periodi, successivi al 31 dicembre 1996, di non effettuazione della prestazione lavorativa, non coperti da contribuzione obbligatoria, possono essere riscattati, a domanda, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalità di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per i periodi di cui al comma 1, i soggetti indicati nel comma medesimo possono essere autorizzati, in alternativa, alla prosecuzione volontaria del versamento
dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 47. Per tale autorizzazione e richiesto il possesso di almeno un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio ad uno dei regimi assicurativi di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono provare lo stato di occupazione a tempo parziale di cui al comma 1 per tutto il periodo per cui si chiede la copertura mediante riscatto o contribuzione volontaria.".


Art. 61.
Lavoro a domicilio (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, 13, 18, 22; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3)


1. Le lavoratrici e i lavoratori a domicilio hanno diritto al congedo di maternità e di paternità. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 3, 16, 17, 22, comma 3, e 54, ivi compreso il relativo trattamento economico e normativo.
2. Durante il periodo di congedo, spetta l'indennità giornaliera di cui all'articolo 22, a carico dell'INPS, in misura pari all'80 per cento del salario medio contrattuale giornaliero, vigente nella provincia per i lavoratori interni, aventi qualifica operaia, della stessa industria.
3. Qualora, per l'assenza nella stessa provincia di industrie similari che occupano lavoratori interni, non possa farsi riferimento al salario contrattuale provinciale di cui al comma 2, si farà riferimento alla media dei salari contrattuali provinciali vigenti per la stessa industria nella regione, e, qualora anche ciò non fosse possibile, si farà riferimento alla media dei salari provinciali vigenti nella stessa industria del territorio nazionale.
4. Per i settori di lavoro a domicilio per i quali non esistono corrispondenti industrie che occupano lavoratori interni, con apposito decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate, si prenderà a riferimento il salario medio contrattuale giornaliero vigente nella provincia per i lavoratori aventi qualifica operaia dell'industria che presenta maggiori caratteri di affinità.
5. La corresponsione dell'indennità di cui al comma 2 é subordinata alla condizione che, all'inizio del congedo di maternità, la lavoratrice riconsegni al committente tutte le merci e il lavoro avuto in consegna, anche se non ultimato.


Art. 62.
Lavoro domestico (legge 30 dicembre 1971, n. 1204,articoli 1, 13, 19, 22;legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3)


1. Le lavoratrici e i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari hanno diritto al congedo di maternità e di paternità. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 3, 16, 17, 22, comma 3 e 6, ivi compreso il relativo trattamento economico e normativo.
2. Per il personale addetto ai servizi domestici familiari, l'indennità di cui all'articolo 22 ed il relativo finanziamento sono regolati secondo le modalità e le disposizioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.


Nota all'art. 62, comma 2:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, recante "Disciplina dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonché dei lavoratori addetti a servizi di riassetto e di pulizia dei locali", é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1972, n. 94.


Art. 63.
Lavoro in agricoltura
(decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, art. 14;decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 5;decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, art. 4; legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 45,
comma 21)


1. Le prestazioni di maternità e di paternità di cui alle presenti disposizioni per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo indeterminato sono corrisposte, ferme restando le modalità erogative di cui all'articolo 1, comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, con gli stessi criteri previsti per i lavoratori dell'industria.
2. Le lavoratrici e i lavoratori agricoli con contratto a tempo determinato iscritti o aventi diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'articolo 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970,n. 83, hanno diritto alle prestazioni di maternità e di paternità a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate.
3. é consentita l'ammissione delle lavoratrici e dei lavoratori alle prestazioni di maternità e di paternità, media te certificazione di iscrizione d'urgenza negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, e successive modificazioni.
4. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo indeterminato le prestazioni per i congedi, riposi e permessi di cui ai Capi III,IV, V e VI sono calcolate sulla base della retribuzione di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, prendendo a riferimento il periodo mensile di paga precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo.
5. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo determinato, esclusi quelli di cui al comma 6, le prestazioni per i congedi, riposi e permessi sono determinate sulla base della retribuzione fissata secondo le modalità di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457.
6. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli di cui al comma 2 il salario medio convenzionale determinato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e rilevato nel 1995, resta fermo, ai fini della contribuzione e delle prestazioni temporanee, fino a quando il suo importo per le singole qualifiche degli operai agricoli non sia superato da quello spettante nelle singole province in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. A decorrere da tale momento trova applicazione l'articolo 1, comma 1, del decreto- legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni.
7. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli compartecipanti e piccoli coloni l'ammontare della retribuzione media é stabilito in misura pari a quella di cui al comma 5.


Nota all'art. 63, comma 1:
- Per il testo dell'art. 1, comma 6, del citato decreto-legge n. 663/1979, convertito, con modificazioni,dalla legge n. 33/1980, si veda in nota all'art. 22, comma 2.


Nota all'art. 63, comma 2:
- Il decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, recante "Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli", é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1970, n. 29 e convertito con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83 (Gazzetta Ufficiale 20 marzo 1970, n. 71). Si riporta il testo dell'art. 7, n. 5):
"Art. 7. - La commissione locale per la manodopera agricola ha il compito:1)-4) omissis;
5) di compilare, limitatamente ai lavoratori agricoli subordinati e in conformità ai dati forniti dalla sezione, gli elenchi nominativi, principali e suppletivi, dei lavoratori dell'agricoltura, di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modificazioni, da trasmettere all'Ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati ai sensi del successivo art. 15, rispettivamente entro il 20 gennaio di ciascun anno ed entro venti giorni dalla fine di ciascun trimestre;".


Nota all'art. 63, comma 3:
- Il decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212 e successive modificazioni, recante "Modificazioni alle vigenti disposizioni sull'assicurazione di malattia per i lavoratori in agricoltura" é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1946, n. 100, supplemento oridinario. Si riporta il testo vigente dell'art. 4, comma 4:
"é tuttavia, consentita l'ammissione del lavoratore alle prestazioni di malattie mediante certificato del servizio per gli elenchi nominativi e per i contributi unificati in agricoltura che attesti la qualifica, risultante dagli atti, in base alla quale il lavoratore ha il diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi.
L'ammissione alle prestazioni decorre dalla data del rilascio del certificato.".
Nota all'art. 63, comma 4:
- La legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale", é pubblicata Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1969, n. 111, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 12, come sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 (Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro. Gazzetta Ufficiale 19 settembre 1997, n. 219, supplemento"Art. 12 (Determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi). - 1.
Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all'art. 46, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento.
2. Per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale si applicano le disposizioni contenute nell'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto specificato nei seguenti commi. 3.
3. Le somme e i valori di cui al comma 1 dell'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono al lordo di qualsiasi contributo e trattenuta, ivi comprese quelle di cui al comma 2, lettera h), dello stesso art. 48.
4. Sono esclusi dalla base imponibile:
a) le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto;
b) le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilità dell'indennità sostitutiva del preavviso;
c) i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni;
d) le somme poste a carico di gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie per legge; le somme e le provvidenze erogate da casse, fondi e gestioni di cui al successivo punto f) e quelle erogate dalle Casse edili di cui al comma 4; i proventi derivanti da polizze assicurative; i compensi erogati per conto di terzi non aventi attinenza con la prestazione lavorativa;
e) nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati;
f) i contributi e le somme a carico del datore di lavoro, versate o accantonate, sotto qualsiasi forma, a finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, e a casse, fondi, gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. I contributi e le somme predetti, diverse dalle quote di accantonamento al TFR, sono assoggettati al contributo di solidarietà del 10 per cento di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o giugno 1991, n. 166, e al citato decreto legislativo n. 124 del 1993, e successive modificazioni e integrazioni, a carico del datore di lavoro e devoluto alle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori.
Resta fermo l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza delle quote ed elementi retributivi a carico del lavoratore destinati al finanziamento delle forme pensionistiche complementari e alle casse, fondi e gestioni predetti. Resta fermo, altresì, il contributo di solidarietà a carico del lavoratore nella misura del 2 per cento di cui all'art. 1, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579;
g) i trattamenti di famiglia di cui all'art. 3, comma 3, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. L'elencazione degli elementi esclusi dalla base imponibile é tassativa.
6. Le somme versate alle casse edili per ferie, gratifica natalizia e riposi annui sono soggette a contribuzione di previdenza e assistenza per il loro intero ammontare. Le somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate alle predette casse ad altro titolo sono soggette a contribuzione di previdenza e assistenza nella misura pari al 15 per cento del loro ammontare.
7. Per la determinazione della base imponibile ai fini del calcolo delle contribuzioni dovute per i soci di cooperative di lavoro si applicano le
8. Sono confermate le disposizioni in materia di retribuzione imponibile di cui all'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni, nonché ogni altra disposizione in materia di retribuzione minima o massima imponibile, quelle in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori e quelle in materia di retribuzioni imponibili non rientranti tra i redditi di cui all'art. 46 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9. Le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione sono in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione.
10. La retribuzione imponibile, é presa a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate.".


Note all'art. 63, comma 5:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, recante "Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria", é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1968, n. 109. Si riporta il testo dell'art. 28:
"Art. 28. - A decorrere dal 1o agosto 1968 e fino al 31 dicembre 1970, i contributi base dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono dovuti nelle misure stabilite dalla tabella A allegata al presente decreto per la categoria dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e nelle misure stabilite dalla successiva tabella B, divise per sei, per le categorie dei giornalieri di campagna ed assimilati, in rapporto alle retribuzioni medie da determinarsi annualmente per provincia, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo 8 febbraio 1945, n. 75, sulla base delle retribuzioni risultanti dai contratti collettivi di lavoro stipulati per le suddette categorie di lavoratori dalle organizzazioni sindacali interessate.
Le classi di contribuzione di cui alle tabelle A e B citate nel comma precedente, sono individuate moltiplicando, rispettivamente, per ventisei la retribuzione giornaliera dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e per sei la retribuzione giornaliera dei giornalieri di campagna ed assimilati. Dal 1o agosto 1968 e fino all'emanazione dei decreti ministeriali previsti nel primo comma, le retribuzioni medie giornaliere da prendersi a base per il calcolo dei contributi sono stabiliti nelle seguenti misure: per la categoria dei salariati fissi, L. 2.370; per le categorie dei giornalieri di campagna ed assimilati, L. 2.670.
La misura dei contributi integrativi dovuti al Fondo per l'adeguamento delle pensioni per le suddette categorie é stabilita nel 3 per cento delle retribuzioni medie determinate nelle forme sopra indicate, di cui il 2 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1 per cento a carico dei lavoratori.
I contributi integrativi di cui al comma precedente sono dovuti, per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati, in ragione di 26 giornate per ogni mese di lavoro.
Non si applica, ai fini della riscossione dei contributi dovuti per i lavoratori agricoli subordinati, l'art. 15, secondo comma del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.
Qualora, in applicazione dell'art. 15, comma secondo, del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, sia sospesa, in tutto o in parte, la riscossione dei contributi agricoli unificati, di cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni ed integrazioni, e la sospensione sia comunque determinata in rapporto all'ammontare complessivo di tali contributi, detto ammontare deve essere calcolato tenendo conto di tutti indistintamente i contributi medesimi, ivi compresi quelli esclusi, per disposizione di legge, dall'applicazione dell'art. 15, comma secondo, del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.".
- La legge 8 agosto 1972, n. 457, recante "Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli", é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1972, n. 218. Si trascrive il testo vigente dell'art. 3:
"Art. 3. - L'indennità di cui al precedente art. 1 é determinata sulla base della retribuzione fissata secondo le modalità di cui all'art. 28, decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
Per i salariati fissi l'ammontare della retribuzione comprensiva del salario base, della contingenza, delle indennità in natura e fisse, é costituito dalla media della retribuzione prevista per ciascuna qualifica dai contratti collettivi provinciali vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente.
Per i giornalieri di campagna l'ammontare della retribuzione, comprensiva del salario base, contingenza, terzo elemento ed altre indennità fisse, é costituito dalla media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre di ogni anno. La media tra le retribuzioni delle diverse qualifiche é determinata dividendo per sei il totale costituito dalla somma del salario previsto per il lavoratore comune, del doppio del salario previsto per il lavoratore qualificato, nonché del triplo del salario previsto per il lavoratore specializzato.
La retribuzione come sopra stabilita é valida anche per la determinazione della indennità giornaliera di maternità di cui all'art. 16 della legge 30 dicembre 1971,n. 1204.
é abrogato il sesto comma dell'art. 16 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
Per i lavoratori agricoli compartecipanti e piccoli coloni l'ammontare della retribuzione media é stabilita in misura pari a quella di cui al terzo comma.
Fino alla emanazione dei relativi decreti ministeriali é stabilita una retribuzione media di lire 3.250 giornaliere.".


Nota all'art. 63, comma 6:
- Il decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, recante"Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravicontributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati", é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 ottobre 1989, n. 237 e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 (Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 1989, n. 287). L'art. 1, comma 1, reca:
"Art. 1 (Retribuzione imponibile, accreditamento della contribuzione settimanale e limite minimo di retribuzione imponibile). - 1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.".


Art. 64.
Collaborazioni coordinate e continuative


1. In materia di tutela della maternità, alle lavoratrici di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme obbligatorie, si applicano le disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
2. Ai sensi del comma 12 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la tutela della maternità prevista dalla disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente.


Note all'art. 64, comma 1:
- La legge 8 agosto 1995, n. 335 recante "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare" é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1995, n. 190, supplemento ordinario. Si riporta il testo dell'art. 2, comma 26:
"26. - A decorrere dal 1o gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività.".
- La legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, supplemento ordinario. L'art. 59, comma 16, reca testualmente:
"16. Per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie, con effetto dal 1o gennaio 1998 il contributo alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, é elevato di 1,5 punti percentuali. Lo stesso é ulteriormente elevato con effetto dalla stessa data in ragione di un punto percentuale ogni biennio fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali. La relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche é maggiorata rispetto a quella di finanziamento di due punti percentuali nei limiti di una complessiva aliquota di computo di 20 punti percentuali. é dovuta una ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5 punti percentuali per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità,
agli assegni al nucleo familiare e alla malattia in caso di degenza ospedaliera. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, é disciplinata tale estensione nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito contributivo. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della sanità, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla disciplina della tutela per malattia in caso di degenza ospedaliera nei limiti delle risorse derivanti dallo specifico gettito contributivo e in relazione al reddito individuale.".


Note all'art. 64, comma 2:
- La legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 80, comma 12, é il seguente:
"12. - La disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che l'estensione ivi prevista dellatutela relativa alla maternità e agli assegni al nucleo familiare avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente.".
- Per il testo dell'art. 59, comma 16, della citata legge n. 449/1997, si veda in note all'art. 64, comma 1.


Art. 65.
Attività socialmente utili (decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, art. 8, comma 3, 15, 16 e 17;decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, articoli 4 e 10)


1. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, impegnati in attività socialmente utili hanno diritto al congedo di maternità e di paternità. Alle lavoratrici si applica altresì la disciplina di cui all'articolo 17 del presente
testo unico.
2. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1, che non possono vantare una precedente copertura assicurativa ai sensi dell'articolo 24, per i periodi di congedo di maternità e di paternità, viene corrisposta dall'INPS un'indennità pari all'80 per cento dell'importo dell'assegno previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468. I conseguenti oneri sono rimborsati, annualmente, tramite rendiconto dell'INPS, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, o del soggetto finanziatore dell'attività socialmente utile.
3. Alle lavoratrici e ai lavoratori viene riconosciuto il diritto a partecipare alle medesime attività socialmente utili ancora in corso o prorogate al termine del periodo di congedo di maternità e di paternità.4. Alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati a tempo pieno in lavori socialmente utili sono riconosciuti, senza riduzione dell'assegno, i riposi di cui agli articoli 39 e 40.
5. L'assegno é erogato anche per i permessi di cui all'articolo33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 42, commi 2, 3 e 6, del presente testo unico.


Nota all'art. 65, comma 1:
- Il decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, recante "Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'art.
22 della legge 24 giugno 1997, n. 196" é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5.


Note all'art. 65, comma 2:
- Il testo dell'art. 8, comma 3, del citato decreto legislativo n. 468/1997 é il seguente: "Art. 8 (Disciplina dell'utilizzo nelle attività). - 1-2.
Omissis.
3. Ai lavoratori utilizzati nelle attività di lavori socialmente utili ovvero nelle attività formative previste nell'ambito dei progetti e non percettori di trattamenti previdenziali, compete un importo mensile di L. 800.000, denominato assegno per i lavori socialmente utili. Tale assegno é erogato dall'INPS previa certificazione delle presenze secondo le modalità fissate dall'INPS a cura dell'ente utilizzatore e per esso trovano applicazione, in quanto non diversamente disposto, le disposizioni in materia di indennità di mobilità. I lavoratori sono impegnati per un orario settimanale di venti ore e per non più di otto ore giornaliere. Nel caso di impegno per un orario superiore, ai lavoratori compete il corrispondente importo integrativo di cui al comma 2.".
- Il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 recante "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione", é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1993, e convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1993). Il testo dell'art. 1, comma 7, é il seguente:
"Art. 1 (Fondo per l'occupazione). - 1-6. Omissis.
7. Per le finalità di cui al presente articolo é istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto fondo.".


Nota all'art. 65, comma 5:
- Per il testo dell'art. 33, comma 3, della citata legge n. 104/1992, si veda in nota all'art. 42, comma 1.


Capo XI
lavoratrici autonome


Art. 66.
Indennità di maternità per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole (legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 1)


1. Alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, e alle imprenditrici agricole a titolo principale, é corrisposta una indennità giornaliera per il periodo di gravidanza e per quello successivo al parto calcolata ai sensi dell'articolo 68.


Note all'art. 66:
- La legge 26 ottobre 1957, n. 1047, recante"Estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni" é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278
dell'11 novembre 1957.
- La legge 4 luglio 1959, n. 463 recante "Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari" é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 13 luglio 1959.
- La legge 22 luglio 1966, n. 613 recante "Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi" é pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 12 agosto 1966.


Art. 67.
Modalità di erogazione (legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 2)


1. L'indennità di cui all'articolo 66 viene erogata dall'INPS a seguito di apposita domanda in carta libera, corredata da un certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, attestante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto ovvero dell'interruzione della gravidanza spontanea o volontaria ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194.
2. In caso di adozione o di affidamento, l'indennità di maternità di cui all'articolo 66 spetta, sulla base di idonea documentazione, per tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia a condizione che questo non abbia superato i sei anni di età, secondo quanto previsto all'articolo 26, o i 18 anni di età, secondo quanto previsto all'articolo 27.
3. L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.


Nota all'art. 67, comma 1:
- Per il titolo della legge n. 194/1978, si veda in nota all'art. 19, comma 1.


Art. 68.
Misura dell'indennità (legge 29 dicembre 1987, n. 546, articoli 3, 4 e 5)


1. Alle coltivatrici dirette, colone e mezzadre e alle imprenditrici agricole é corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa, una indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione minima giornaliera per gli operai agricoli a tempo indeterminato, come prevista dall'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, in relazione all'anno precedente il parto.
2. Alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali é corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto, una indennità giornaliere pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo 1.
3. In caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza, su certificazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, é corrisposta una indennità giornaliera calcolata ai sensi dei commi 1 e 2 per un periodo di trenta giorni.


Nota all'art. 68, comma 1:
- Il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, recante "Disposizioni in materia previdenziale" é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 358 del
31 dicembre 1981, e convertito, con modificazioni, con legge 26 febbraio 1982, n. 54 (Gazzetta Ufficiale n. 58 del 1o marzo 1982). Si riporta il testo dell'art. 14, comma 7:
"A decorrere dal 1o gennaio 1982 i contributi di previdenza e di assistenza sociale e le relative prestazioni per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato sono calcolati sulla retribuzione di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Ai fini delle integrazioni salariali di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, e delle indennità giornaliere di malattia e maternità si prende a riferimento il periodo mensile di paga precedente a quello nel corso del quale si é verificato l'evento o ha avuto inizio la malattia o l'astensione dal lavoro per maternità. Per gli infortuni avvenuti successivamente al 31 dicembre 1981 e per le malattie professionali manifestatesi dopo la data medesima, le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria sono liquidate, per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato, sulla base della retribuzione effettiva calcolata secondo le modalità previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e integrazioni. Per la liquidazione delle rendite di inabilità permanente ed ai superstiti, si applicano il minimale ed il massimale di retribuzione stabiliti per il settore industriale. Resta salva, se più favorevole, la retribuzione annua convenzionale fissata per il settore agricolo dal decreto ministeriale 3 luglio 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 10 luglio 1980. Per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato valgono, ai fini della denuncia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, le disposizioni contenute in materia nel titolo primo del testo unico medesimo. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro,verranno stabilite le modalità ed i termini per la dichiarazione aziendale da parte dei datori di lavoro e per il versamento dei contributi di previdenza e dì assistenza sociale, nonché per l'applicazione delle sanzioni a carico degli inadempienti.".


Note all'art. 68, comma 2:
- Il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, recante "Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni" é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.208 del 30 luglio 1981 e convertito, con modificazioni, con legge 26 settembre 1981, n. 537 (Gazzetta Ufficiale n. 266 del 28 settembre 1981). L'art. 1 reca testualmente:
"Art. 1 (Minimale di retribuzione ai fini contributivi). - A decorrere dal periodo di paga in corso al 31 maggio 1981 i limiti minimi di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura giornaliera dei salari medi convenzionali, sono stabiliti, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, nelle misure risultanti dalle tabelle A e B allegate al presente decreto.
I limiti minimi di retribuzione di cui al comma precedente sono aumentati ogni anno, a partire dal 1982, nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'art. 19della legge 30 aprile 1969, n. 153, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso, e sono soggetti a revisione triennale da effettuarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in riferimento ai minimi previsti dai contratti collettivi nazionale di categoria raggruppati per settori omogenei. La prima revisione triennale ha effetto dal 1o gennaio 1984.
Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, e loro organismi associati soggetti alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n.602, per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e per i lavoratori a domicilio, é stabilito, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, in L. 10.000.
L'ammontare del limite minimo di retribuzione di cui al comma precedente varia nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso.
Il presente articolo non si applica ai contributi dovuti per gli addetti ai servizi domestici e familiari e dai contributi dovuti per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione generale obbligatoria.
Con effetto dal 1o gennaio 1981 le tabelle A, B e C allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono
sostituite dalle tabelle C, D ed E allegate al presente decreto".
La Tabella A del citato decreto-legge n. 402/1981 é la seguente:


"Tabella A
Settore Qualifiche Dirigente
Impiegato Operaio
Industria 50.000 15.070 14.070." Amministrazioni dello Stato ed altre pubbliche amministrazioni 38.000 18.070 16.070." Artigianato - 16.070 14.070."
Agricoltura 40.000 21.070 -." Credito, assicurazioni e servizi tributari appaltati 50.000 17.070 16.070." Commercio 50.000 14.070 14.070."


Nota all'art. 68, comma 3:
- Per il testo degli articoli 4, 5 e 6 della citata legge n. 194/1978, si veda in note all'art. 19, comma 1.


Art. 69.
Congedo parentale (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 4)


1. Alle lavoratrici di cui al presente Capo, madri di bambini natia decorrere dal 1 gennaio 2000, é esteso il diritto al congedo parentale di cui
all'articolo 32, compreso il relativo trattamento economico, limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino.


Capo XII
Libere professioniste


Art. 70.
Indennità di maternità per le libere professioniste(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 1)


1. Alle libere professioniste, iscritte a una cassa di previdenza e assistenza di cui alla tabella D allegata al presente testo unico, é corrisposta un'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa.
2. L'indennità di cui al comma 1 viene corrisposta in misura pari all'80 per cento di cinque dodicesimi del reddito percepito e denunciato ai fini fiscali dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello della domanda.
3. In ogni caso l'indennità di cui al comma 1 non può essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo.


Nota all'art. 70, comma 3: - Per il testo dell'art. 1 e della Tabella A del citato decreto-legge n. 402/1981, si veda in note all'art. 68, comma 2.


Art. 71.
Termini e modalità della domanda (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 2)


1. L'indennità di cui all'articolo 70 é corrisposta, indipendentemente dall'effettiva astensione dall'attività, dalla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti, a seguito di apposita domanda presentata dall'interessata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di centottanta giorni dal parto. 2. La domanda, in carta libera, deve essere corredata da certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto, nonché dalla dichiarazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'inesistenza del diritto alle indennità di maternità di cui al Capo III e al Capo XI.
3. L'indennità di maternità spetta in misura intera anche nel caso in cui, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza, questa sia interrotta per motivi spontanei o volontari, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194.
4. Le competenti casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti provvedono d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.


Nota all'art. 71, comma 2:
- Per il titolo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, si veda in nota all'art. 21, comma 2.
Nota all'art. 71, comma 3:
- Per il testo degli articoli 4, 5 e 6 della citata legge n. 194/1978, si veda in note all'art. 19, comma 1.


Art. 72.
Adozioni e affidamenti (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 3)


1. L'indennità di cui all'articolo 70 spetta altresì per l'ingresso del bambino adottato o affidato, a condizione che non abbia superato i sei anni di età.
2. La domanda, in carta libera, deve essere presentata dalla madre alla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'ingresso del bambino e deve essere corredata da idonee dichiarazioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l'inesistenza del diritto a indennità di maternità per qualsiasi altro titolo e la data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.
3. Alla domanda di cui al comma 2 va allegata copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento.


Nota all'art. 72, comma 2:
- Per la pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, si veda in nota all'art. 21, comma 2.


Art. 73.
Indennità in caso di interruzione della gravidanza(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 4)


1. In caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza, l'indennità di cui all'articolo 70 é corrisposta nella misura pari all'80 per cento di una mensilità del reddito o della retribuzione determinati ai sensi dei commi 2 e 3 del citato articolo 70.
2. La domanda deve essere corredata da certificato medico, rilasciato dalla U.S.L. che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante il giorno dell'avvenuta interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, e deve essere presentata alla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data dell'interruzione della gravidanza.


Nota all'art. 73, commi 1 e 2: - Per il testo degli articoli 4, 5 e 6 della citata legge n. 194/1978, si veda in note all'art. 19, comma 1.


Capo XIII
sostegno alla maternità e alla paternità


Art. 74.
Assegno di maternità di base (legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 66, commi 1, 2, 3, 4, 5-bis, 6;legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma
12; legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, commi 10 e 11)


1. Per ogni figlio nato dal 1 gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non beneficiano dell'indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, é concesso un assegno di maternità pari a complessive L. 2.500.000.
2. Ai trattamenti di maternità corrispondono anche i trattamenti economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità.
3. L'assegno é concesso dai comuni nella misura prevista alla data del parto, alle condizioni di cui al comma 4. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.
4. L'assegno di maternità di cui al comma 1, nonché l'integrazione di cui al comma 6, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza della madre risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre componenti.
5. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico é riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.
6. Qualora il trattamento della maternità corrisposto alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternità diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quota differenziale.
7. L'importo dell'assegno é rivalutato al 1 gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.
8. L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarità concessiva in capo ai comuni, é erogato dall'INPS sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 9.
9. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale,di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie disposizioni regolamentari per l'attuazione del presente articolo.
10. Con tali decreti sono disciplinati i casi nei quali l'assegno, se non ancora concesso o erogato, può essere corrisposto al padre o all'adottante del minore.
11. Per i procedimenti di concessione dell'assegno di maternità relativi ai figli nati dal 2 luglio 1999 al 30 giugno 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Per i procedimenti di concessione dell'assegno di maternità relativi ai figli nati dal 1 luglio 2000 al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
4Nota all'art. 74, comma 1:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo n. 286/1998:
"Art. 9 (Carta di soggiorno) - (legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 7). - 1. Lo straniero regolarmente soggiornante
nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, può richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno, per sé, per il coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno é a tempo indeterminato.
2. La carta di soggiorno può essere richiesta anche dallo straniero coniuge o figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o di cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia.
3. La carta di soggiorno é rilasciata sempre che nei confronti dello straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui all'art. 380 nonché, limitatamente ai delitti non colposi, all'art. 381 del codice di procedura penale, o pronunciata sentenza di condanna, anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Successivamente al rilascio della carta di soggiorno il questore dispone la revoca, se é stata emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati di cui al presente comma. Qualora non debba essere disposta l'espulsione e ricorrano i requisiti previsti dalla legge, é rilasciato permesso di soggiorno. Contro il rifiuto del rilascio della carta di soggiorno e contro la revoca della stessa é annesso ricorso al tribunale ammìmstratìvo regionale competente.
4. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare della carta di soggiorno può:
a) fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto;
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lecita, salvo quelle che la legge espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino;
c) accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, salvo che sia diversamente disposto;
d) partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato quando previsto dall'ordinamento e in armonia con le previsioni del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992.
5. Nei confronti del titolare della carta di soggiorno l'espulsione amministrativa può essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale, ovvero quando lo stesso appartiene ad una delle categorie indicate dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'art. 2 della legge 3 agosto l988, n. 327, ovvero dall'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sempre che sia applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui all'art. 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.".


Nota all'art. 74, comma 4:
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 recante "Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449" é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1998. Si riporta la tabella 1:
Tabella 1
Criteri unificati di valutazione della situazione reddituale Parte I
La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo definito dall'art. 2, si ottiene sommando:
a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali; per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari dovrà essere predisposta un'apposita circolare ministeriale;
b) il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare definito secondo i criteri di seguito elencati.
Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di L. 10.000.000. In tal caso il richiedente é tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.
Parte II - Definizione del patrimonio
a) Patrimonio immobiliare:
fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato.
Dal valore cosi determinato si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, é detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di L. l00.000.000. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza é alternativa a quella per il canone di locazione di cui alla parte I della presente tabella;
b) patrimonio mobiliare:
l'individuazione del patrimonio mobiliare é effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti dall'amministrazione. A tale fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare é ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità che saranno definite con successiva circolare del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a L. 30.000.000. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui alla parte I della presente tabella.".


Nota all'art. 74, comma 5:
- Per il titolo del citato decreto legislativo n. 109/1998, si veda in nota all'art. 74, comma 4.


Note all'art. 74, comma 11:
- La legge 23 dicembre 1998, n. 448 recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 66 é il seguente:
"Art. 66 (Assegno di maternità). - 1. Con riferimento ai figli nati successivamente al 1o luglio 1999, alle madri cittadine italiane residenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che non beneficiano del trattamento
previdenziale della indennità di maternità, é concesso
un assegno per maternità pari a L. 200.000 mensili nel
limite massimo di cinque mensilità. L'assegno é elevato a L. 300.000 mensili per i parti successivi al 1o luglio 2000. L'assegno é concesso dai comuni con decorrenza dalla data del parto. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.
1-bis. Con decreto da emanare entro il 30 maggio 1999, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, quelle di cui all'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998, recante estensione della tutela della maternità e dell'assegno al nucleo familiare.
2. L'assegno di maternità di cui al comma 1, nonché l'integrazione di cui al comma 3, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza delle madri risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico é riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.
3. Qualora l'indennità di maternità corrisposta da parte degli enti previdenziali competenti alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternità diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quota differenziale.
4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti reddituali di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
5. Per le finalità del presente articolo é istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui dotazione é stabilita in lire 25 miliardi per l'anno 1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
5-bis. L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarità concessiva in capo ai comuni, é erogato sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al com-ma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.
6. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'attuazione del presente articolo.".
- La legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (legge finanziaria 2000)" é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1999, n. 302, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 49, comma 12, reca testualmente:
"Art. 49 (Riduzione degli oneri sociali e tutela della maternità). - 12. A decorrere dal 1o luglio 2000 l'assegno di cui all'art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, é concesso alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non beneficiano di alcuna tutela economica della maternità, alle condizioni di cui al comma 2 del medesimo art. 66 della legge n. 448 del 1998, per ogni figlio nato dal 1o luglio 2000, o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dalla stessa data. All'assegno di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 11.".


Art. 75.
Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui(legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, commi 8, 9, 11, 12, 13, 14; legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 10)


1. Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero in
possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità, é corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dal 2 luglio 2000, un assegno di importo complessivo pari a lire 3 milioni, per l'intero nel caso in cui non beneficiano dell'indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, ovvero per la quota differenziale rispetto alla prestazione complessiva in godimento se questa risulta inferiore, quando si verifica uno dei seguenti casi:
a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una qualsiasi forma di tutela previdenziale o economica della maternità e possa far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita o all'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare;
b) qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento, per almeno tre mesi, di attività lavorativa, così come individuate con i decreti di cui al comma 5, e la data della nascita o dell'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare, non sia superiore a quello del godimento di tali prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi. Con i medesimi decreti é altresì definita la data di inizio del predetto periodo nei casi in cui questa non risulti esattamente individuabile;
c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante il periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita.
2. Ai trattamenti di maternità corrispondono anche i trattamenti economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità.
3. L'assegno di cui al comma 1 é concesso ed erogato dall'INPS, a domanda dell'interessata, da presentare in carta semplice nel termine perentorio di sei mesi dalla nascita o dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare.
4. L'importo dell'assegno é rivalutato al 1 gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.
5. Con i decreti di cui al comma 6 sono disciplinati i casi nei quali l'assegno, se non ancora concesso o erogato, può essere corrisposto al padre o all'adottante del minore.
6. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo.


Nota all'art. 75, comma 1:
- Per il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo n. 286/1998, si veda in nota all'art. 74, comma 1.


Capo XIV
Vigilanza


Art. 76.
Documentazione (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 29 e 30, commi 2, 3 e 4)


1. Al rilascio dei certificati medici di cui al presente testo unico, salvo i casi di ulteriore specificazione, sono abilitati i medici del Servizio sanitario nazionale.
2. Qualora i certificati siano redatti da medici diversi da quelli di cui al comma 1, il datore di lavoro o l'istituto presso il quale la lavoratrice é assicurata per il trattamento di maternità hanno facoltà di accettare i certificati stessi ovvero di richiederne la regolarizzazione alla lavoratrice interessata.
3. I medici dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro hanno facoltà di controllo.
4. Tutti i documenti occorrenti per l'applicazione del presente testo unico sono esenti da ogni imposta, tassa, diritto o spesa di qualsiasi specie e natura.


Art. 77.
Vigilanza (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 30, comma 1, e 31, comma 4)


1. L'autorità competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative previste dal presente testo unico e ad emettere l'ordinanza di ingiunzione é il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.
XII e XIII, é demandata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita attraverso i servizi ispettivi.
3. La vigilanza in materia di controlli di carattere sanitario spetta alle regioni, e per esse al Servizio sanitario nazionale.


Capo XV
Disposizioni in materia di oneri contributivi


Art. 78.
Riduzione degli oneri di maternità (legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, commi 1, 4, e 11)


1. Con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti intervenuti successivamente al 1 luglio 2000 per i quali é riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria, il complessivo importo della prestazione dovuta se inferiore a lire 3 milioni, ovvero una quota fino a lire 3 milioni se il predetto complessivo importo risulta pari o superiore a tale valore, é posto a carico del bilancio dello Stato. Conseguentemente, e, quanto agli anni successivi al 2001, subordinatamente all'adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono ridotti gli oneri contributivi per maternità, a carico dei datori di lavoro, per 0,20 punti percentuali.
2. Gli oneri contributivi per maternità, a carico dei datori di lavoro del settore dei pubblici servizi di trasporto e nel settore elettrico, sono ridotti dello 0,57 per cento.
3. L'importo della quota di cui al comma 1 é rivalutato al 1 gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.


Nota all'art. 78, comma 1:
- Il testo dell'art. 49, comma 2, della citata legge n. 488/1999 é il seguente:
"Art. 49 (Riduzione degli oneri sociali e tutela della maternità). - Omissis.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 469 miliardi per l'anno 2002 e a lire 581 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1 per gli anni 2000 e 2001, rispettivamente valutati in lire 255 miliardi e in lire 625 miliardi, é autorizzata la spesa complessiva di lire 880 miliardi.".


Art. 79.
Oneri contributivi nel lavoro subordinato privato(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 21)


1. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cuial presente testo unico relativi alle lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato e in attuazione della riduzione degli oneri di cui all'articolo 78, é dovuto dai datori di lavoro un contributo sulle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti nelle seguenti misure:
a) dello 0,46 per cento sulla retribuzione per il settore dell'industria, dell'artigianato, marittimi, spettacolo;
b) dello 0,24 per cento sulla retribuzione per il settore del terziario e servizi, proprietari di fabbricati e servizi di culto;
c) dello 0,13 per cento sulla retribuzione per il settore del credito, assicurazione e servizi tributari appaltati;
d) dello 0,03 per cento per gli operai agricoli e dello 0,43 per cento per gli impiegati agricoli. Il contributo é calcolato, per gli operai a tempo indeterminato secondo le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, per gli operai agricoli a tempo determinato secondo le disposizioni del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146; e per i piccoli coloni e compartecipanti familiari prendendo a riferimento i salari medi convenzionali di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;
e) dello 0,01 per cento per gli allievi dei cantieri scuola e lavoro di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 418.
2. Per gli apprendisti é dovuto un contributo di lire 32 settimanali.
3. Per i giornalisti iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani "Giovanni Amendola" é dovuto un contributo pari allo 0,65 per cento della retribuzione.
4. In relazione al versamento dei contributi di cui al presente articolo, alle trasgressioni degli obblighi relativi ed a quanto altro concerne il contributo medesimo, si applicano le disposizioni relative ai contributi obbligatori.
5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, la misura dei contributi stabiliti dal presente articolo può essere modificata in relazione alle effettive esigenze delle relative gestioni.


Note all'art. 79, comma 1, lettera d):
- Per il titolo del decreto-legge n. 791/1981, si veda in nota all'art. 68, comma 1.
- Il decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146 recante "Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di previdenza agricola" é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 recante "Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria" é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 30 aprile 1968. Si riporta il testo dell'art. 28:
"Art. 28. - A decorrere dal 1o agosto 1968 e fino al 31 dicembre 1970, i contributi base dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono dovuti nelle misure stabilite dalla tabella A allegata al presente decreto per la categoria dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e nelle misure stabilite dalla successiva tabella B, divise per sei, per le categorie dei giornalieri di campagna ed assimilati, in rapporto alle retribuzioni medie da determinarsi annualmente per provincia, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo 8 febbraio 1945, n. 75, sulla base delle retribuzioni risultanti dai contratti collettivi di lavoro stipulati per le suddette categorie di lavoratori dalle organizzazioni sindacali interessate.
Le classi di contribuzione di cui alle tabelle A e B citate nel comma precedente, sono individuate moltiplicando, rispettivamente, per ventisei la retribuzione giomaliera dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e per sei la retribuzione giornaliera dei giornalieri di campagna ed assimilati.
Dal 1o agosto 1968 e fino all'emanazione dei decreti ministeriali previsti nel primo comma, le retribuzioni medie giornaliere da prendersi a base per il calcolo dei contributi sono stabiliti nelle seguenti-misure: per la categoria dei salariati fissi, L. 2.370; per le categorie dei giornalieri di campagna ed assimilati, L. 2.670.
La misura dei contributi integrativi dovuti al Fondo per l'adeguamento delle pensioni per le suddette categorie é stabilita nel 3 per cento delle retribuzioni medie determinate nelle forme sopra indicate, di cui il 2 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1 per cento a carico dei lavoratori.
I contributi integrativi di cui al comma precedente sono dovuti, per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati, in ragione di 26 giornate per ogni mese di lavoro.
Non si applica, ai fini della riscossione dei contributi dovuti per i lavoratori agricoli subordinati, l'art. 15, secondo comma del regio decreto 24 settembre1940, n. 1949.
Qualora, in applicazione dell'art. 15 comma secondo, del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, sia sospesa, in tutto o in parte, la riscossione dei contributi agricoli unificati, di cui al regio decretolegge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni ed integrazioni, e la sospensione sia comunque determinata in rapporto all'ammontare complessivo di tali contributi, detto ammontare deve essere calcolato tenendo conto di tutti indistintamente i contributi medesimi, ivi compresi quelli esclusi, per disposizione di legge, dall'applicazione dell'art. 15, comma secondo, del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.".


Nota all'art. 79, comma 1, lettera e):
- La legge 6 agosto 1975, n. 418 recante "Modifiche e integrazioni della legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia di cantieri di lavoro e di rimboschimento e sistemazione montana" é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 29 agosto 1975.


Art. 80.
Oneri derivanti dall'assegno di maternità di base (legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 66, commi 5 e 5-bis)


1. Per il finanziamento dell'assegno di maternità di cui all'articolo 74 é istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui dotazione é stabilita in lire 25 miliardi per l'anno 1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
2. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le relative somme, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.


Art. 81.
Oneri derivanti dall'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui (legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 9)


1. L'assegno di cui all'articolo 75 é posto a carico dello Stato.


Art. 82.
Oneri derivanti dal trattamento di maternità delle lavoratrici autonome (legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 6, 7 e 8; legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 1)


1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del Capo XI, si provvede con un contributo annuo di lire 14.500 per ogni iscritto all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali.
2. Al fine di assicurare l'equilibrio delle singole gestioni previdenziali, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, con proprio decreto stabilisce le variazioni dei contributi di cui al comma 1, in misura percentuale uguale alle variazioni delle corrispettive indennità.


Art. 83.
Oneri derivanti dal trattamento di maternità delle libere professioniste (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 5; legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 1)


1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del CapoXII, si provvede con un contributo annuo a carico di ogni iscritto a casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti. Ilcontributo é annualmente rivalutato con lo stesso indice di aumento dei contributi dovuti in misura fissa di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni.
2. A seguito della riduzione degli oneri di maternità di cui all'articolo 78, alla ridefinizione dei contributi dovuti si provvede con i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 75, sulla base di un procedimento che preliminarmente consideri una situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni assicurate.
3. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro,accertato che le singole casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti abbiano disponibilità finanziarie atte a far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge, possono decidere la riduzione della contribuzione o la totale eliminazione di detto contributo, sentito il parere dei consigli di amministrazione delle casse.


Nota all'art. 83, comma 1:
- La legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni, recante "Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale" é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 1975, n. 146. Si riporta il testo dell'art. 22:
"Art. 22 (Adeguamento periodico dei contributi dovuti
in misura fissa). - A decorrere dal periodo di paga in corso al 1o gennaio 1976 i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti in misura fissa all'Istituto nazionaledella previdenza sociale sono aumentati della stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza degli aumenti delle pensioni verificatisi in applicazione dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con l'arrotondamento alle dieci lire per eccesso. I relativi contributi base sono determinati in relazione alla corrispondente classe di contribuzione. Della stessa percentuale e con la stessa decorrenza e modalità sono aumentate le misure delle retribuzioni medie o convenzionali stabilite anteriormente al 1o gennaio dell'anno precedente con esclusione delle retribuzioni medie o convenzionali dei lavoratori adomicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, che sono prorogate al 19 gennaio 1977 nelle misure stabilite con il decreto ministeriale 6 novembre 1974, e degli addetti ai servizi domestici e familiari, di cui al decretodel Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.
A decorrere dal 1o gennaio 1974 l'indennità integrativa speciale, di cui all'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, corrisposta al personale dello Stato, anche con ordinamento autonomo, é da considerare tra gli elementi della retribuzione previsti dall'art. 12della legge 30 aprile 1969, n. 153, per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale.
Per i lavoratori che percepiscono l'indennità integrativa speciale, le retribuzioni convenzionali sono aumentate in misura pari all'aumento apportato alla suddetta indennità integrativa speciale.".


Art. 84.
Oneri derivanti dal trattamento di maternità delle collaboratrici coordinate e continuative(legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 16)


1. Per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie, il contributo alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, é elevato di una ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5 punti percentuali, per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi anche della tutela relativa alla maternità.


Nota all'art. 84, comma 1:
- Per il testo dell'art. 2, comma 26, della citata legge n. 335/1995, si veda in note all'art. 64, comma 1.


Capo XVI
Disposizioni finali


Art. 85.
Disposizioni in vigore


1. Restano in vigore, in particolare, le seguenti disposizioni legislative, fatte salve le disapplicazioni disposte dai contratti collettivi ai sensi
dell'articolo 72, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
a) l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) l'articolo 157-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 7
aprile 2000, n. 103;
c) l'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457;
d) l'articolo 10 della legge 18 maggio 1973, n. 304;
e) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 9 dicembre 1977, n. 903;
f) l'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
g) l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;
h) il comma 2 dell'articolo 54 della legge 1 aprile 1981, n. 121;
i) l'articolo 12 della legge 23 aprile 1981, n. 155;
j) l'articolo 8-bis del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1981, n. 331;
k) l'articolo 14 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54;
l) l'articolo 7 della legge 26 aprile 1985, n. 162;
m) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987,
n. 402;
n) il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990,n. 58;
o) il comma 8 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
p) il comma 2 dell'articolo 7, il comma 2 dell'articolo 18 e il comma 2 dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
q) il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197;
r) il comma 2, seconda parte, dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201;
s) il comma 40 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335;
t) gli articoli 5, 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564;
u) l'articolo 23 della legge 4 marzo 1997, n. 62;
v) il comma 16 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1991, n. 449;
w) il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52;
x) il comma 1 dell'articolo 25 e il comma 3 dell'articolo 34 e il comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
y) la lettera a) del comma 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124;
z) l'articolo 18 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
aa) la lettera e) del comma 2, dell'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230;
bb) l'articolo 65 della legge 2 agosto 1999, n. 302;
cc) il comma 1 dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
dd) i commi 2 e 3 dell'articolo 12 della legge 8 marzo 2000, n. 53, limitatamente alla previsione del termine di sei mesi ivi previsto:
ee) il comma 2 dell'articolo 10 e il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146;
ff) gli articoli 5 e 18, il comma 3 dell'articolo 25, il comma 3 dell'articolo 32, il comma 6 dell'articolo 41 e il comma 3 dell'articolo 47 del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
gg) il comma 12 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Restano in vigore, in particolare, le seguenti disposizioni regolamentari:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, ad eccezione degli articoli 1, 11 e 21;
c) il comma 4 dell'articolo 58 del decreto del Presidente dellaRepubblica 11 luglio 1980, n. 382;
d) il comma 2, dell'articolo 20-quinquies e il comma 2dell'articolo 25-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337;
e) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 2 giugno 1982;
f) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale23 maggio 1991;
g) l'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439, fino al momento della suaabrogazione così
come prevista dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287;
h) il decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995;
i) il comma 4 dell'articolo 8 e il comma 3 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465;
j) il comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142;
k) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 maggio 1998;
l) il comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 10 settembre 1998;
m) gli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 febbraio 1999;
n) il comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica 30 aprile 1999, n. 224;
o) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 4 agosto 1999;
p) il comma 6 dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
q) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 20 dicembre 1999, n. 553;
r) il decreto del Ministro della sanità 24 aprile 2000.


Note all'art. 85, comma 1:
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6
febbraio 1993, supplemento ordinario.
Il testo dell'art. 72, comma 1, é il seguente:
"Art. 72 (Norma transitoria). - 1. Salvo che per le materie di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, gli accordi
sindacali recepiti in decreti del Presidente della Repubblica in base alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e le norme generali e speciali del pubblico
impiego, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e non abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto
di lavoro, la disciplina di cui all'art. 2, comma 2. Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi
disciplinati dal presente decreto in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati. Le disposizioni vigenti cessano in ogni caso di
produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del secondo contratto collettivo previsto dal presente
decreto.".


Nota all'art. 85, comma 1, lettera a):
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio1957, n. 3 recante "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato" é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 1957, n. 22, supplemento ordinario. L'art. 41 reca:
"Art. 41 (Congedo straordinario per gravidanza e puerperio). - All'impiegata che si trovi in stato di gravidanza o puerperio si applicano le
norme per la tutela delle lavoratrici madri; essa ha diritto al pagamento di tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di
carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.Per i periodi anteriore e successivo al parto in cui, ai sensi delle norme richiamate
nel precedente comma, l'impiegata ha diritto di astenersi dal lavoro, essa é considerata in congedo straordinario per maternità.
Alle ipotesi previste nel presente articolo, si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 40.".


Nota all'art. 85, comma 1, lettera b):
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 recante "Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri" é pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 1967, n. 44, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 157-sexies, come sostituito dall'art. 1 del decreto-
legislativo 7 aprile 2000, n. 103 é il seguente:
"Art. 157-sexies (Assenze dal servizio). - L'astensione obbligatoria e facoltativa per gravidanza e puerperio é regolata dalla legge italiana, salva
l'applicazione della normativa locale se più favorevole alla lavoratrice.
Per i contratti a tempo indeterminato, in caso di malattia, all'impiegato assente spetta l'intera retribuzione per i primi
quarantacinque giorni e, nei successivi quindici giorni, la retribuzione ridotta di un quinto. Superato tale periodo, possono essere concessi
ulteriori sei mesi senza retribuzione. Trascorso tale periodo massimo di ventiquattro giorni, durante il quale il lavoratore ha diritto alla
conservazione del posto, si può procedere alla risoluzione del rapporto di impiego.
Superato il periodo di prova, per gravi motivi personali o di famiglia all'impiegato può essere autorizzata un'assenza dal servizio non
retribuita per non più di tre mesi.
La durata complessiva di assenza dal servizio fruita ai sensi del presente articolo, eccettuati i periodi di cui al primo comma, non può superare
i dodici mesi in un quinquennio.".


Nota all'art. 85, comma 1, lettera c):
- Per il testo dell'art. 3 della citata legge n. 457/1972, si veda in nota all'art. 63, comma 5.


Nota all'art. 85, comma 1, lettera d):
- La legge 18 maggio 1973, n. 304, recante "Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sul collocamento alla pari, con allegati e protocollo,
adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969", é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1973, n. 155. Il testo dell'art. 10 é il
seguente:
"Art. 10. - 1. Ogni parte contraente determina, elencandole all'allegato I al presente Accordo, le prestazioni che verranno
assicurate ad ogni persona collocata alla pari sul proprio territorio in caso di malattia, maternità o incidente.
2. Se, e nella misura in cui le prestazioni elencate all'allegato I non possono essere assicurate nel Paese ospitante da un regime di previdenza
sociale o da qualsiasi altro sistema ufficiale, tenuto conto delle disposizioni contenute negli accordi internazionali o nei Regolamenti delle
Comunità europee, il membro competente della famiglia ospitante deve contrarre un'assicurazione privata di cui prenderà a suo carico tutte le
spese.
3. Qualsiasi modifica apportata all'elenco delle prestazioni di cui all'Allegato I sarà notificata da ogni Parte contraente in conformità
delle disposizioni dell'art. 19, paragrafo 2.".


Nota all'art. 85, comma 1, lettera e):
- Il testo dell'art. 5, comma 2, lettera c) della citata legge n. 903/1977, é il seguente:
"Art. 5. - 1. Omissis.
2. Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato:
a) omissis;
b) omissis;
c) dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni.".


Nota all'art. 85, comma 1, lettera f):
- L'art. 74, della citata legge n. 833/1978, reca:
"Art. 74 (Indennità economiche temporanee). - A decorrere dal 1o gennaio 1980 e sino all'entrata in vigore della legge di riforma del
sistema previdenziale l'erogazione delle prestazioni economiche per malattia e per maternità previste dalle vigenti disposizioni in materia già
erogate dagli enti, casse, servizi e gestioni autonome estinti e posti in liquidazione ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 386, di
conversione con modificazioni del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, é attribuita all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che terrà
apposita gestione. A partire dalla stessa data la quota parte dei contributi di legge relativi a tali prestazioni é devoluta all'INPS ed é stabilita
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro.
Resta ferma presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) la gestione dell'assicurazione contro la tubercolosi, con compiti
limitati all'erogazione delle sole prestazioni economiche.
Entro la data di cui al primo comma con legge dello Stato sì provvede a riordinare la intera materia delle prestazioni economiche per
maternità, malattia ed infortunio.".


Nota all'art. 85, comma 1, lettera g):
- Per il testo dell'art. 1, del citato decreto-legge n. 663/1979, convertito con modificazioni, dalla legge n. 33/1980, si veda in nota all'art. 22,
comma 2.


Nota all'art. 85, comma 1, lettera h):
- La legge 1o aprile 1981, n. 121 recante "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza" é pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 10 aprile 1981, n. 100, supplemento ordinario. L'art. 54, comma 2, reca:
"Art. 54 (Dimissioni dal corso per la nomina ad ispettore di polizia). - Omissis.
Gli allievi ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre novanta giorni é stata determinata da maternità, sono ammessi a
partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.".


Nota all'art. 85, comma 1, lettera i):
- Il testo dell'art. 12, della citata legge n. 155/1981, é il seguente:
"Art. 12 (Riscossione dei contributi dei lavoratori autonomi). - A decorrere dal 1o gennaio 1981, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale provvede alla riscossione dei contributi dovuti dagli artigiani, ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni
ed integrazioni, e dagli esercenti attività commerciali, ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, dei
contributi sociali di malattia e maternità nonché di quelli previsti all'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con
modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale, predisposti dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale.
I versamenti sono effettuati a scadenze trimestrali entro il giorno 25 del mese successivo alla scadenza del trimestre solare al quale si
riferiscono i contributi.
Il contributo di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, é riscosso, con apposito
bollettino, in un'unica soluzione, con scadenza al 31 luglio dell'anno cui si riferisce.
In fase di prima applicazione della presente legge il termine entro il quale devono essere effettuati il primo ed il secondo versamento trimestrale é
fissato il 25 luglio 1981.
Sono estese ai contributi sociali di malattia e maternità nonché a quelli previsti dall'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264,
convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, le norme che regolano l'imposizione delle somme accessorie previste dalla
normativa in vigore per l'assicurazione per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei predetti lavori autonomi, nonché le norme che
regolano il relativo contenzioso.
I contributi afferenti periodi anteriori alla iscrizione negli elenchi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, quelli afferenti il periodo
compreso tra la predetta iscrizione ed il trimestre anteriore a quello nel corso del quale sono rilasciati i bollettini e le relative somme, accessorie,
nonché eventuali conguagli dei contributi dovuti e non ancora imposti in ruoli già emessi alla data di cui al primo comma, sono versati
all'Istituto nazionale della previdenza sociale in quattro rate trimestrali, a decorrere dalla prima scadenza di versamento successiva alla data di
rilascio dei bollettini.In caso d'iscrizione in una delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale, diversa da quella prevista per l'attività svolta, i termini prescrizionali per l'iscrizione ed il versamento dei contributi relativi
all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, alla gestione speciale di pertinenza sono sospesi per il periodo intercorrente
tra la data del provvedimento di cancellazione e la data di decorrenza della cancellazione stessa.
La prescrizione relativa ai contributi dovuti ai sensi delle leggi 4 luglio 1959, n. 463 e 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed
integrazioni, é interrotta anche dalle domande d'iscrizione negli elenchi di categoria avanzate dai titolari d'impresa artigiana o commerciale
alle Commissioni provinciali di cui all'art. 12 della legge 25 luglio 1956. n. 860, ed all'art. 5 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e dai
relativi ricorsi.
Il disposto di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, trova
applicazione, fin dalla sua entrata in vigore, nei confronti degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni
e rispettivi concedenti, limitatamente ai casi in cui i soggetti indicati occupano personale dipendente.
I contributi di cui al presente articolo si prescrivono con il decorso di cinque anni dalla data in cui avrebbero dovuto essere versati; la disposizione
di cui al presente comma si applica anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.".


Nota all'art. 85, comma 1, lettera j):
- Si riporta il testo dell'art. 8-bis del decreto-legge n. 168/1981, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1981, n. 331:
"Art. 8-bis. Ai tini di cui all'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le unità sanitarie locali disciplinano l'effettuazione dei controlli sullo stato di salute dei soggetti aventi titolo alle prestazioni economiche di malattia e di maternità attraverso convenzioni da stipulare entro il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sulla base di appositi schemi-tipo elaborati d'intesa tra l'INPS e le regioni ed approvati con decreto del Ministro della sanità.".


Nota all'art. 85, comma 1, lettera k):
- L'art. 14 del citato decreto-legge n. 791/1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 54/1982, reca:
"Art. 14. - In attesa della riforma complessiva della previdenza e del collocamento in agricoltura per la garanzia dei diritti dì natura occupazionale e previdenziale, ai lavoratori agricoli di cui alla legge 24 dicembre 1979, n. 669, é riconosciuto dal 1o gennaio1982 e fino al 31 dicembre 1982 il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali commisurate al numero di giornate risultanti dagli elenchi di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 322, a condizione che siano iscritti nella lista dei disoccupati di cui all'art. 9, comma primo, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, per i periodi per i quali non risultino avviati al lavoro.
L'INPS non riconosce il diritto alle prestazioni di cui al comma precedente nei confronti di coloro che fluiscono di pensione diretta a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o a carico delle gestioni dei
lavoratori autonomi, o di forme sostitutive,esonerative o esclusive della stessa e, se titolari di pensione di invalidità al compimento dell'età di 55
anni per le donne e di 60 anni per gli uomini.
L'INPS stesso sospende il diritto alle predette prestazioni in caso di svolgimento di attività di lavoro extra agricolo in forma prevalente e
di emigrazione all'estero. I lavoratori di cui al primo comma, che svolgono attività di lavoro agricolo subordinato, sono iscritti negli elenchi
nominativi di cui al punto 5) dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970,
n. 83, per il numero di giornate risultanti dagli atti del collocamento e ad essi spettano le prestazioni più favorevoli.
Abrogato.
Nel periodo di applicazione del presente decreto-legge, ai lavoratori di cui al primo comma, iscritti negli elenchi per almeno centocinquantuno giornate,
spetta il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni,
purché risultino iscritti negli elenchi nominativi compilati a norma dell'art. 7, n. 5, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito,
con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, per almeno cinquantuno giornate nell'anno 1982.
Non si procede al recupero delle prestazioni erogate per gli anni precedenti al 1o gennaio 1982 in favore di coloro che denunciano, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di non avere più il diritto alle prestazioni derivanti dall'iscrizione negli elenchi di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni.
A decorrere dal 1o gennaio 1982 i contributi di previdenza e di assistenza sociale e le relative prestazioni per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato sono calcolati sulla retribuzione di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Ai fini delle integrazioni salariali di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, e delle indennità giornaliere di malattia e maternità si prende a riferimento il periodo mensile di paga precedente a quello nel corso del quale si é verificato l'evento o ha avuto inizio la malattia o l'astensione dal lavoro per maternità. Per gli infortuni avvenuti successivamente al 31 dicembre 1981 e per le malattie professionali manifestatesi dopo la data medesima, le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria sono liquidate, per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato, sulla base della retribuzione effettiva calcolata secondo le modalità previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e integrazioni. Per la liquidazione delle rendite di inabilità permanente ed ai superstiti, si applicano il minimale ed il massimale di retribuzione stabiliti per il settore industriale. Resta salva, se più favorevole, la retribuzione annua convenzionale fissata per il settore agricolo dal decreto ministeriale 3 luglio 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 10 luglio 1980. Per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato valgono, ai fini della denuncia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, le disposizioni contenute in materia nel titolo primo del testo unico medesimo. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, verranno stabilite le modalità ed i termini per la dichiarazione aziendale da parte dei datori di lavoro e per il versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, nonché per l'applicazione delle sanzioni a carico Con effetto dal 1o gennaio 1982 il limite minimo di retribuzione giornaliera per gli operai agricoli a tempo indeterminato, é stabilito per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in riferimento ai minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria. A predetti limiti si applica la disciplina di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26settembre 1981, n. 537.".


Nota all'art. 85, comma 1, lettera l):
- La legge 26 aprile 1985, n. 162, recante "Provvedimenti urgenti per la copertura delle vacanze esistenti nei ruoli organici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie" é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 1985, n. 104. Il testo dell'art. 7 é il seguente:
Art. 7. - Nei casi di assenza dal servizio, per periodi superiori a giorni sessanta, del personale del ruolo dei coadiutori dattilografi giudiziari, causata da aspettativa, assenza obbligatoria e facoltativa per maternità, cumulo di permessi sindacali, i capi degli uffici giudiziari sono autorizzati ad assumere, in sostituzione dell'impiegato assente e per tutto il periodo dell'assenza, personale straordinario con le modalità e secondo le disposizioni di cui all'art. 1, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.".

Nota all'art. 85, comma 1, lettera m):
- Il decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, recante "Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 1987, n. 180, e convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402 (Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 1987, n. 231). Il testo dell'art. 4, comma 1, lettera d), é il seguente:
"Art. 4 (Dimissioni dai corsi). - 1. Sono dimessi dal corso:
a)-c) omissis;
d) gli allievi, e gli agenti di polizia ausiliari, che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di trenta giorni, anche non consecutivi, ovvero quaranta giorni se l'assenza é stata determinata da infermità contratta durante il corso; qualora l'infermità sia stata contratta a causa di esercitazione pratica, l'allievo é ammesso a partecipare al primo corso successivo alla sua riacquistata idoneità fisico-psichica;
gli allievi di sesso femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsto dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.".

Nota all'art. 85, comma 1, lettera n):
- Il decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, recante "Soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali" é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 1990, n. 18, e
convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58 (Gazzetta Ufficiale 24 marzo 1990, n. 70). Il testo dell'art. 3, comma 1-bis é il seguente:
"Art. 3. - 1. Omissis.
1-bis. Sono riconosciuti ai lavoratori ed ai dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, ivi compresi quelli delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, nonché ai lavoratori e ai dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, unicamente ai fini della maturazione dei requisiti per il prepensionamento, i contributi figurativi del periodo di servizio militare, di maturità, nonché quelli relativi ai periodi di cassa integrazione guadagni.".

Nota all'art. 85, comma 1, lettera o):
- Per il testo dell'art. 7, comma 8, della citata legge n. 223/1991, si veda in note all'art. 22, comma 4.
- Il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante "Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395" é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1992, n. 274, supplemento ordinario.
Si riporta il testo dell'art. 7, comma 2:
"2. Gli allievi e gli agenti in prova di sesso femminile, la cui assenza oltre sessanta giorni sia stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.".
- L'art. 18, comma 2, del citato decreto legislativo n. 443/1992, reca:
"Art. 18 (Dimissioni dal corso). - 1. Omissis.
2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 é stata determinata da maternità, é ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.".
- Si riporta il testo dell'art. 27, comma 2, del citato decreto legislativo n. 443/1992:
"Art. 27 (Dimissione dal corso per la nomina a vice ispettore di polizia penitenziaria). - 1. Omissis.
Gli allievi ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre novanta giorni é stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.".

Nota all'art. 85, comma 1, lettera a):
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, recante "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato" é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122, supplemento ordinario. Si riporta il testo dell'art. 2, comma 4, che aggiunge gli articoli 24-bis, 24-ter, 24-quater, 24-quinquies, 24-sexies e 24- septies al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158, supplemento ordinario):
"Art. 24-bis (Ruolo dei sovrintendenti). - 1. Il ruolo dei sovrintendenti é articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
vice sovrintendente;
sovrintendente;
sovrintendente capo.".
"Art. 24-ter (Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti). - 1. Agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
2. Il personale del ruolo dei sovrintendenti svolge mansioni esecutive richiedenti una adeguata preparazione professionale, con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria;
al suddetto personale può essere, altresì, affidato il comando di uno o più agenti in servizio operativo o di piccole unità operative, cui impartisce ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui risponde; collabora con i propri superiori gerarchici e può sostituirli in caso di contemporanea assenza o impedimento.
3. Al personale della qualifica di sovrintendente capo, oltre a quanto già specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze ed attitudini, e può essere, altresì, affidato il comando di posti di polizia o di unità equivalenti.
4. Il personale del ruolo dei sovrintendenti svolge, in relazione alla professionalità posseduta, anche compiti di addestramento del personale della Polizia di Stato.".
"Art. 24-quater (Immissione nel ruolo dei sovrintendenti). - 1. Alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato si accede mediante concorso interno per titoli ed esame scritto, consistente in risposte ad un questionario articolato su domande tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale, e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata stabilita di norma non inferiore ai tre mesi, al quale é ammesso il personale del ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:
a) abbia riportato, nell'ultimo biennio, un giudizio complessivo non inferiore a buono;
b) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
2. I posti sono conferiti:
a) nel limite del 70% di posti disponibili, agli assistenti capo;
b) nel limite del 30% dei posti disponibili, agli assistenti, agenti scelti e agenti che abbiano compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio.
3. Ai fini della formazione delle graduatorie del concorso, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e l'età.
4. Fermo restando quanto stabilito in attuazione dell'art. 59 della legge 1o aprile 1981, n. 121, le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1 e la composizione delle commissioni esaminatrici, nonché i programmi e le modalità di svolgimento del corso e quello dello svolgimento degli esami di fine corso sono determinati con decreto del Ministro dell'interno.
5. I posti rimasti scoperti in una categoria sono devoluti ai concorrenti dell'altra, risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.
6. Coloro che al termine del corso sono riconosciuti idonei conseguono la nomina a vice sovrintendente nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di fine dello stesso.".
"Art. 24-quinquies (Dimissioni dal corso). - 1. é dimesso dal corso di cui all'art. 24-quater, il personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) non supera gli esami di fine corso;
) é stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di venti giorni, anche se non continuativi.
Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o da malattia contratta per motivi di servizio, il
personale é ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 é stata determinata da maternità, é ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. é espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'Istituto.
5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale é stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il predetto corso.
6. Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazioni d'anzianità, é restituito al servizio d'istituto ed é ammesso, a domanda, per una sola volta, alla frequenza del corso successivo purché continui a possedere i requisiti previsti.".
"Art. 24-sexies (Promozione a sovrintendente). - 1. La promozione alla qualifica di sovrintendente si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i vice sovrintendenti che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica.".
"Art. 24-septies (Promozione a sovrintendente capo). - 1. La promozione alla qualifica di sovrintendente capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i sovrintendenti che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica.".

Nota all'art, 85, comma 1, lettera r):
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, recante "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato" é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n.
122, supplemento ordinario. L'art. 5, comma 2, seconda parte, reca testualmente:
"Art. 5 (Dimissioni dal corso per la nomina ad agente).
- 1. Omissis.
2. Omissis. Gli allievi agenti di sesso femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.".

Nota all'art. 85, comma 1, lettera s):
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 40, della citata legge n. 335/1995:
"Art. 1 (Princìpi generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di regime dei cumuli). - 1-39. Omissis.
40. Per i trattamenti pensionistici determinati esclusivamente secondo il sistema contributivo, sono riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo:
a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di centosettanta giorni per ciascun figlio;
b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la durata di venticinque giorni complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di ventiquattro mesi;
c) a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, é riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione dì vecchiaia di cui al comma 19 pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi. In alternativa al detto anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui all'allegata tabella A, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli.".

Nota all'art. 85, comma 1, lettera t):
- Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 564/1996:
"Art. 5 (Periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro). - 1. In favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, i periodi successivi al 31 dicembre 1996, di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro previsti da specifiche disposizioni di legge o contrattuali e privi di copertura assicurativa,
possono essere riscattati, nella misura massima di tre anni, a domanda, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalità di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per gli stessi periodi, i lavoratori di cui al comma 1 possono essere autorizzati, in alternativa, alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 47.".
- Per il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo n. 564/1996, si veda in nota all'art. 59, comma 2.
- Per il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo n. 564/1996, si veda in nota all'art. 59, comma 3.

Nota all'art. 85, comma 1, lettera u):
- La legge 4 marzo 1997, n. 62, recante "Ratifica ed esecuzione del memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relative all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative, fatto a Roma il 23 novembre 1994" é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 1997, n. 69, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 23 é il seguente:
"Art. 23 (Sicurezza sociale). - 1. I membri assegnati ai locali sono tenuti a rispettare i regolamenti e le norme del personale delle Nazioni Unite, ivi compreso l'art. 6, contenente disposizioni relative alla partecipazione al Fondo pensionistico congiunto del personale delle Nazioni Unite, alla copertura sanitaria, al congedo per malattia e maternità, e ad un piano di indennizzo per i lavoratori in caso di malattia, incidente o decesso imputabili all'espletamento di mansioni ufficiali per conto delle Nazioni Unite. Di conseguenza, le Parti concordano che le Nazioni Unite ed i membri assegnati ai locali, indipendentemente dalla nazionalità, saranno esentati dal versare tutti i contributi obbligatori agli schemi di sicurezza sociale della Repubblica italiana derivanti dal rapporto di impiego fra tali membri assegnati ai locali e le Nazioni Unite.
2. Le Nazioni Unite concordano che i membri assegnati ai locali, indipendentemente dalla nazionalità, avranno l'obbligo di partecipare, alle condizioni dettate dal Segretario generale, allo schema di assicurazione medica istituito dalle Nazioni Unite. I familiari e le persone a carico, previste dalle disposizioni applicabili dei regolamenti e delle norme del personale delle Nazioni Unite, avranno diritto alla copertura dello schema medico precedentemente menzionato.".

Nota all'art. 85, comma 1, lettera v):
- Per il testo dell'art. 59, comma 16, della citata legge n. 449/1997, si veda in nota all'art. 64, comma 2.

Nota all'art. 85, comma 1, lettera w):
- Il decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e
di carattere previdenziale" é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 1998, n. 16, e convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52 (Gazzetta Ufficiale 21 marzo 1998, n. 67). Si trascrive il testo dell'art. 2, comma 2:
"Art. 2 (Disposizioni in materia contributiva). - 1. Omissis.
2. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli istituti di patronato e di assistenza sociale
cessa il regime di esonero previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304, per il personale dipendente dagli enti di diritto pubblico, e gli istituti medesimi sono tenuti al versamento dei contributi per le prestazioni economiche di malattia
nella misura stabilita dall'art. 31, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, e di maternità nella misura prevista dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni. Gli istituti medesimi sono, altresì, soggetti alla disciplina dell'assegno per il nucleo familiare, ai sensi del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. I contributi versati anteriormente restano salvi e conservano la loro efficacia, anche ai fini delle relative prestazioni erogate, fino a tale data.".

Note all'art. 85, comma 1, lettera x):
- L'art. 25, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286/1998, reca:
"Art. 25 (Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali) (legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 23). - 1. In considerazione della durata limitata dei contratti nonché della loro specificità, agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori dì attività:
a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
c) assicurazione contro le malattie;
d) assicurazione di maternità.".
- Si riporta il testo dell'art. 34, comma 3, del citato decreto legislativo n. 286/1998:
"Art. 34 (Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale). (legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 32). - 1-2. Omissis.
3. Lo straniero regolarmente soggiornate, non rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2 é tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al Servizio sanitario nazionale valida anche per i familiari a carico. Per l'iscrizione al
Servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a
quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero. L'ammontare del contributo é determinato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e non può essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme vigenti.".
- Si riporta il testo dell'art. 35, comma 3, del citato decreto legislativo n. 286/1998:
"Art. 35 (Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale). (legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 33). - 1-2. Omissis.
3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti:
a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi della legge 29 luglio 1975, n. 405, e della legge 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto 6 marzo 1995 del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;
b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventualmente bonifica dei relativi focolai.".

Nota all'art. 85, comma 1, lettera y):
- Per il testo dell'art. 1, comma 5, lettera a), del citato decreto legislativo n. 124/1998, si veda in nota all'art. 6, comma 3.

Nota all'art. 85, comma 1, lettera z):
- Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, recante "Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da pane dei soggetti pubblici" é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1999, n. 113. Si trascrive il testo dell'art. 18:
"Art. 18 (Interruzione volontaria della gravidanza). -1. Ai sensi dell'art. 1, si considerano di rilevante interesse pubblico i trattamenti di dati volti all'applicazione della disciplina in materia di tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, con particolare riferimento ai trattamenti svolti per:
a) la gestione dei consultori familiari;
b) l'informazione, la cura e la degenza delle madri, nonché per gli interventi di interruzione della gravidanza.".

Nota all'art. 85, comma 1, lettera aa):
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, lettera e), del citato decreto legislativo n. 230/1999: "Art. 1 (Diritto alla salute dei detenuti e degli
internati). - 1. Omissis. 2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, in particolare, ai detenuti e agli internati:
a)-d) omissis;
e) l'assistenza sanitaria della gravidanza e della maternità, anche attraverso il potenziamento dei servizi di informazione e dei consultori,
nonché appropriate, efficaci ed essenziali prestazioni dì prevenzione, diagnosi precoce e cura alle donne detenute o internate;".

Nota all'art. 85, comma 1, lettera bb):
- La legge 2 agosto 1999, n. 302, recante "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euro mediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, con sette allegati, cinque protocolli e atto finale, fatto a Bruxelles il 26 febbraio 1996" é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1999, n. 205, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 65 é il seguente:
"Art. 65. - 1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi seguenti, i lavoratori di cittadinanza marocchina ed i loro familiari conviventi godono, in materia di previdenza sociale, di un regime caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali essi sono occupati.
L'espressione "previdenza sociale copre gli aspetti della previdenza sociale attinenti alle prestazioni in caso di malattia e di maternità, di
invalidità, di vecchiaia, di reversibilità, le prestaioni per infortuni sul lavoro e per malattie professionali, le indennità in caso di decesso, i sussidi di disoccupazione e di prestazioni familiari.
La presente disposizione, tuttavia, non può avere l'effetto di rendere applicabili le altre norme sul coordinamento previste dalla normativa comunitaria basata sull'art. 51 del trattato CE, se non alle condizioni stabilite nell'art. 67 del presente accordo.
2. Detti lavoratori godono del cumulo dei periodi di
assicurazione, di occupazione o di residenza maturati nei diversi Stati membri, per quanto riguarda le pensioni e le rendite di vecchiaia, d'invalidità e di reversibilità, le prestazioni familiari, le prestazioni in caso di malattia e di maternità, nonché delle cure per loro e per i loro familiari che risiedono nella Comunità.
3. Detti lavoratori usufruiscono delle prestazioni familiari per i loro familiari residenti all'interno della Comunità.
4. Detti lavoratori beneficiano del libero trasferimento in Marocco, ai tassi applicati secondo la legislazione dello Stato membro o degli Stati membri debitori, delle pensioni e delle rendite di vecchiaia, di reversibilità e per infortuni sul lavoro o malattia professionale, nonché di invalidità, in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, fatta eccezione per le prestazioni speciali a carattere non contributivo.
5. Il Marocco concede ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati sul suo territorio e ai loro familiari un regime analogo a quello di cui ai paragrafi 1, 3 e 4.".

Nota all'art. 85, comma 1, lettera cc):
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 41, comma 1, della citata legge n. 488/1999:
"Art. 41 (Fondi speciali). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2000 il Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e delle aziende elettriche private e il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia sono soppressi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso i predetti soppressi fondi. La suddetta iscrizione é effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e continuano ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso i soppressi fondi. Con la stessa decorrenza, in relazione al processo di armonizzazione al regime generale delle aliquote dovute dal settore elettrico, sono ridotti di 3,72 punti percentuali il contributo dovuto per gli assegni al nucleo familiare e di 0,57 punti percentuali il contributo per le prestazioni economiche di maternità, ove dovuto.".

Nota all'art. 85, comma 1, lettera dd):
- L'art. 12, commi 2 e 3, della citata legge n. 53/2000, reca:
"Art. 12 (Flessibilità dell'astensione obbligatoria).
- 1. Omissis.
2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, definisce, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei lavori ai quali non si applicano le disposizioni dell'art. 4-bis della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, introdotto dal comma1 del presente articolo.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad aggiornare l'elenco dei lavori pericolosi, faticosi ed insalubri di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026.".

Nota all'art. 85, comma 1, lettera ee):
- Il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante "Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266" é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2000, n. 132. Si riporta il testo dell'art. 10, comma 2, e dell'art. 23, comma 2:
"Art. 10 (Dimissioni dal corso). - 1. Omissis.
2. Il personale che, per giustificato motivo, é stato assente dal corso per più di trenta giorni é ammesso a frequentare un successivo corso.
Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i trenta giorni é stata determinata da maternità, é ammesso a frequentare il corso successivo ai periodi d'assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.".
"Art. 23 (Dimissioni dal corso). - 1. Omissis.
2 Il personale che, per giustificato motivo, é stato assente dal corso per più di trenta giorni é ammesso a frequentare un successivo corso.
Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i trenta giorni é stata determinata da maternità, é ammesso a frequentare il corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.".

Note all'art. 85, comma 1, lettera ff):
- Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante "Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78" é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 2000, n. 271, supplemento ordinario. Si trascrive il testo degli articoli 5, 18, 25, comma 3, 32, comma 3, 41, comma 6, 47, comma 3:
"Art. 5 (Dimissioni dal corso di formazione iniziale).
- 1. Sono dimessi dal corso di cui all'art. 4 i commissari che:
a) dichiarano di rinunciare al corso;
b) non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso, nonché il giudizio di idoneità al servizio di polizia;
c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ed il secondo ciclo del corso;
d) non superano l'esame finale del corso;
e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'attività corsuale per più di novanta giorni anche se non consecutivi, ovvero di centottanta nel caso di assenza per infermità contratta durante il corso, per infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della Polizia di Stato, ovvero per maternità se si tratta di personale femminile.
2. I commissari la cui assenza oltre i centottanta giorni é stata determinata da infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche, da infermità dipendente da causa di servizio, ovvero da maternità se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneità psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. Sono espulsi dal corso i commissari responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza, su proposta del direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il direttore centrale del personale.
5. Salvo quanto previsto dall'art. 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, i provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano la
cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a commissario.".
"Art. 18 (Dimissioni dal corso di formazione). - 1. Sono dimessi dal corso i vice commissari del ruolo direttivo speciale che:
a) dichiarano di rinunciare al corso;
b) non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso;
c) non superano le prove, ovvero non conseguono nei tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi del corso;
d) non superano l'esame finale del corso;
e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'attività corsuale per più di novanta giorni anche se non consecutivi e di centottanta giorni per infermità contratta durante il corso, ovvero per infermità dipendente da causa di servizio, o, nel caso di personale femminile, per maternità.
2. Si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 5.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano la cessazione dalla posizione di aspettativa di cui all'art. 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e la restituzione al ruolo di provenienza. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a vice commissario del ruolo direttivo speciale.".
"Art. 25 (Disposizioni transitorie per l'accesso al ruolo direttivo speciale). - 1-2. Omissis.
3. I vincitori dei concorsi di cui ai commi precedenti sono nominati vice commissari del ruolo direttivo speciale e frequentano un corso di formazione di nove mesi presso l'Istituto superiore di polizia, comprensivo di un tirocinio operativo della durata di tre mesi presso strutture della Polizia di Stato. Ai medesimi si applicano le disposizioni di cui all'art. 16, comma 5. Le cause di dimissioni e di espulsione dal corso sono quelle previste dall'art. 18, salvo che per i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e) del medesimo articolo, che sono ridotti della
metà.". "Art. 32 (Corso di formazione per l'immissione nei ruoli dei direttori tecnici). - 1-2. Omissis.
3. Per le dimissioni e le espulsioni dal corso si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, salvo che per i periodi massimi di assenza, indicati nel comma 1, lettera e), del medesimo articolo, che sono rispettivamente della durata di quarantacinque e novanta giorni.".
"Art. 41 (Accesso al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici). - 1-5. Omissis.
6. Le cause di dimissioni e di espulsione dal corso sono quelle previste dall'art. 18, salvo che per i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e) del medesimo articolo, che sono ridotti della metà.".
"Art. 47 (Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei direttivi medici). - 1-2. Omissis.
3. Per le dimissioni e le espulsioni dal corso si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, salvo che per i periodi massimi di assenza, indicati nel comma 1, lettera e), del medesimo articolo, che sono rispettivamente della durata di quarantacinque e novanta giorni.".

Nota all'art. 85, comma 1, lettera gg):
- Per il testo dell'art. 80, comma 12, della citata legge n. 388/2000, si veda in nota all'art. 64, comma 2.

Nota all'art. 85, comma 2, lettera a):
- Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 1403/1971, si veda in nota all'art. 62, comma 2.

Nota all'art. 85, comma 2, lettera b):
- Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 1026, si veda in nota all'art. 7, comma 1.

Nota all'art. 85, comma 2, lettera c):
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica" é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1980, n. 209, "Art. 58 (Inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari). - (Omissis). Il congedo obbligatorio per maternità o per servizio militare di leva non pregiudica il diritto di partecipazione al giudizio di idoneità.".

Note all'art. 85, comma 2, lettera d):
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica", é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158, supplemento ordinario. Si riporta l'art. 20- quinquies, comma 2:
"Art. 20-quinquies (Dimissioni dal corso). - 1. Omissis.
2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i quarantacinque giorni é stata determinata da maternità, é ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.".
- L'art. 25-quater, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 337/1982, reca:
"Art. 25-quater (Dimissioni dal corso). - 1. Omissis.
2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i quarantacinque giorni é stata determinata da maternità, é ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.".

Nota all'art. 85, comma 2, lettera e):
- Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 2 giugno 1982, recante "Disposizioni in materia di contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato", é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1982, n. 159.

Nota all'art. 85, comma 2, lettera f):
- Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 23 maggio 1991, recante "Disposizioni di attuazione dell'art. 2, secondo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi", é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1991, n. 133.

Note all'art. 85, comma 2, lettera g):
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439, recante "Regolamento relativo all'accesso alla qualifica di dirigente"
é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 1994, n. 159. Si riporta il testo dell'art. 14:
"Art. 14 (Riammissione al corso successivo). - 1. Coloro che non abbiano potuto iniziare o proseguire la frequenza del corso a causa degli obblighi connessi al servizio militare, oppure per maternità o per gravi motivi di salute, da comprovare tempestivamente con idonea documentazione, possono chiedere, purché ancora in possesso dei requisiti prescritti, di essere ammessi al corso successivo nel rispetto dei posti messi a concorso.".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, recante "Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge15 marzo 1997, n. 59" é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193. Si riporta il testo dell'art. 10, comma 1, lettera c):
"Art. 10 (Abrogazioni). - 1. Sono abrogati:
a)-b) omissis;
c) il regolamento 2l aprile 1994, n. 439, con decorrenza dalla data di approvazione della graduatoria dei vincitori del secondo corso-
concorso per l'accesso alla dirigenza.".

Nota all'art. 85, comma 2, lettera h):
- Il decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995, recante "Aggiornamento del decreto ministeriale 14 aprile 1984, recante: Protocolli di accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale per le donne in stato di gravidanza ed a tutela della maternità responsabile", é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 1995, n. 87.

Nota all'art. 85, comma 2, lettera i):
- Il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, recante "Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78, della legge Ufficiale 5 gennaio 1998, n. 3. Si riportano l'art. 8, comma 4, e l'art. 19, comma 3:
"Art. 8 (Misure per la pari opportunità). - 1-3.
Omissis.
4. In caso di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità di cui agli articoli 4, 5 e 7 della legge n. 1204 del 1971, ovvero di astensione obbligatoria o facoltativa per adozione o affidamento di cui all'art. 6 della legge n. 903 del 1977, il cui periodo non va computato ai fini del raggiungimento del termine massimo previsto per il collocamento in disponibilità, il segretario comunale e provinciale mantiene la titolarità della sede con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio. In tale ipotesi rimangono a carico dell'Agenzia gli oneri per la supplenza con l'imputazione sul fondo di mobilità di cui all'art. 17, comma 80, della legge.".
"Art. 19 (Collocamento in disponibilità. Criteri di utilizzazione). - 1- 2. Omissis.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17, comma 69, della legge, per le supplenze in caso di assenza del segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità ed in ogni altro caso di assenza superiore a sei mesi, il segretario supplente é indicato dal sindaco o dal presidente della provincia tra coloro che sono collocati in disponibilità, nel rispetto dei criteri determinati dal consiglio nazionale di amministrazione".

Nota all'art. 85, comma 2, lettera j):
- Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, recante "Regolamento recante norme di attuazione dei princìpi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento", é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1998, n. 108. Si riporta l'art. 7, comma 2:
"Art. 7 (Durata). - 1. Omissis.
2. Nel computo dei limiti sopra indicati non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità".

Nota all'art. 85, comma 2, lettera k):
- Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 maggio 1998, recante "Estensione della tutela della maternità e dell'assegno al nucleo familiare", é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 1998, n. 171.

Nota all'art. 85, comma 2, lettera l):
- Il decreto del Ministro della sanità 10 settembre 1998, recante "Aggiornamento del decreto ministeriale 6 marzo 1995 concernente l'aggiornamento del decreto ministeriale 14 aprile 1984 recante protocolli di accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale per le donne in stato di gravidanza ed a tutela della maternità", é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 1998, n. 245. Si riporta l'art. 1, comma 1:
"Art. 1. - 1. Sono escluse dalla partecipazione al costo, ai sensi dell'art. 1, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche per la tutela della maternità indicate dal presente decreto e dagli allegati A, B e C, che ne formano parte integrante, fruite presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, ivi compresi i consultori familiari. Sono comunque escluse dalla partecipazione al costo le visite mediche periodiche ostetrico-ginecologiche".

Nota all'art. 85, comma 2, lettera m):
sociale 12 febbraio 1999, recante "Approvazione del regolamento di assicurazione dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo", é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 1999, n. 93. Si riportano gli articoli 1 e 3:
"Art. 1. - 1. L'I.P.SE.MA. esercita l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni e già demandata alle soppresse casse marittime Adriatica, Meridionale e Tirrena, per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima, salve le disposizioni di leggi speciali.
2. L'Istituto provvede anche, per i medesimi soggetti e per il personale navigante dell'aviazione civile, per gli addetti agli uffici delle società di
navigazione e delle organizzazioni sindacali di categoria autorizzate, alla riscossione dei contributi di malattia e maternità ai sensi dell'art. 1, ultimo comma del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, erogando le relative prestazioni economiche, come previste dall'art. 3 del presente regolamento.
3. L'I.P.SE.MA. esercita, inoltre, per gli stessi soggetti obbligatoriamente assicurati, l'assicurazione di prestazioni supplementari per infortuni e malattie previste da leggi, contratti collettivi, regolamenti organici o convenzioni di arruolamento e di prestazioni integrative previste da leggi, regolamenti o accordi sindacali nazionali. L'Istituto può anche assumere l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie degli equipaggi di navi iscritte in compartimenti esteri, nonché a fungere da ente collettore di altri contributi e di quote associative delle categorie per le quali esercita le attribuzioni di cui al presente regolamento".
"Art. 3. - 1. Hanno titolo alle prestazioni economiche di malattia e maternità erogate dall'I.P.SE.MA. ai sensi del decreto-legge n. 663/1979, convertito nella legge n. 33/1980:
a) per le prestazioni economiche previste dall'art. 6 del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito nella legge 24 aprile 1938, n. 831:
gli equipaggi delle navi da traffico e pesca munite di ruolo di equipaggio;
gli equipaggi del naviglio munito di licenza quando si tratta di navi di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate o con apparato motore superiore ai 25 cavalli asse o 30 cavalli indicati anche se costituisca mezzo di propulsione ausiliario;
gli equipaggi di natanti e galleggianti adibiti a servizi o lavori portuali;
b) per le prestazioni economiche previste dall'art. 7 del citato regio decreto-legge n. 1918/1937, convertito nella legge n. 831/1938:
gli equipaggi delle navi da traffico munite di ruolo di equipaggio, dei rimorchiatori di alto mare e delle navi da pesca di stazza lorda superiore alle 200 tonnellate adibite alla pesca oltre gli stretti;
c) per le prestazioni previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni:
il personale facente parte degli equipaggi di cui alla lettera a) del presente articolo;
il personale navigante dell'aviazione civile, gli addetti agli uffici delle società di navigazione e delle organizzazioni sindacali di categoria autorizzate.
2. Hanno, inoltre, titolo alle prestazioni economiche di una giornata di paga di cui all'art. 13 della legge 4 maggio 1990, n. 107, i donatori di sangue.".

Nota all'art. 85, comma 2, lettera n):
- Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica 30 aprile 1999, n. 224, recante "Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca", é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 1999, n. 162. L'art. 6, comma 2, reca:
"Art. 6 (Durata dei corsi e conseguimento del titolo).
- 1. Omissis.
2. I regolamenti universitari disciplinano obblighi e diritti dei dottorandi, nonché la sospensione o l'esclusione dal corso su decisione motivata del collegio dei docenti, previa verifica dei risultati conseguiti, fatti salvi i casi di maternità, di grave e documentata malattia e di servizio militare. In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni, ovvero di esclusione al corso, non può essere erogata la borsa di studio.".

Nota all'art. 85, comma 2, lettera o):
- Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 4 agosto 1999, recante "Determinazione di particolari disposizioni di tutela dei conduttori di beni ad uso abitativo da dismettere, ove versino in condizioni di disagio economico e sociale, ovvero in presenza, nel nucleo familiare del conduttore medesimo, di soggetto di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104", é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1999, n. 197.

Nota all'art. 85, comma 2, lettera p):
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 novembre 1999, n. 258, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 42, comma 6, é il seguente:
"Art. 42 (Assistenza per gli stranieri iscritti al6. Fuori dai casi di cui all'art. 34, comma 1, del testo unico, in alternativa all'assicurazione contro il rischio di malattia, infortunio e maternità prevista dall'art. 34, comma 3, del medesimo testo unico, e fatta salva la specifica disciplina di cui al successivo comma 4 dello stesso articolo, concernente gli stranieri regolarmente soggiornanti per motivi di studio o collocati "alla pari , lo straniero che abbia richiesto un permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi, può chiedere l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale, previa corresponsione del contributo prescritto.".

Nota all'art. 85, comma 2, lettera q):
- Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 20 dicembre 1999, n. 553, recante "Regolamento attuativo delle disposizioni di istituzione, presso l'INPS, del Fondo per la gestione speciale di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e del relativo comitato amministratore, ai sensi dell'art. 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144", é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2000, n. 87.

Nota all'art. 85, comma 2, lettera r):
- Il decreto del Ministro della sanità 24 aprile 2000, recante "Adozione del progetto obiettivo materno-infantile relativo al "Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000", é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2000, n. 131.

Art. 86.
Disposizioni abrogate (legge 9 dicembre 1977, n. 903,articolo 3, comma 2;legge 29 dicembre 1987, n. 546, articolo 9;legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 15 e 17, comma 4)

1. Restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653;
b) la legge 26 agosto 1950, n. 860.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni legislative:
a) la legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni;
b) il secondo comma dell'articolo 3; i commi 1 e 2, lettere a) e b), dell'articolo 5; gli articoli 6, 6-bis, 6-ter e 8 della legge9 dicembre 1977, n. 903;
c) la lettera n) del comma 3 dell'articolo 31 e l'articolo 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché le parole "e gli articoli 6 e 7 della
legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano anche agli affidatari di cui al comma precedente" del secondo comma dell'articolo 80 della legge 4 maggio
1983, n. 184;
d) il comma 4 dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
e) la legge 29 dicembre 1987, n. 546;
f) l'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, così come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271,convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433;
g) la legge 11 dicembre 1990, n. 379;
h) l'articolo 8 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166;
i) il comma 1 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
j) i commi 1 e 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
k) i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
l) il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566;
m) l'articolo 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
n) l'articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564;
o) il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645;
p) il comma 15 dell'articolo 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468;
) l'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come modificato dagli articoli 50 e 63 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
r) i commi 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
s) i commi 2 e 3 dell'articolo 4 e i commi 2 e 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24;
t) il comma 5 dell'articolo 3, il comma 4-bis dell'articolo 4 e l'articolo 10 e i commi 2 e 3 dell'articolo 12, salvo quanto previsto dalla lettera dd)
dell'articolo 85 del presente testo unico, e gli articoli 14, 17 e 18 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
u) i commi 10 e 11 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogate le seguenti disposizioni regolamentari:
a) gli articoli 1, 11 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026.

Art. 87.
Disposizioni regolamentari di attuazione

1. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di attuazione del presente testo unico, emanate ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, salvo quanto stabilito dall'articolo 86 del presente testo unico.
2. Le disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, che fanno riferimento alla disciplina della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono da intendersi riferite alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico.

Note all'art. 87, comma 1:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della citata legge n. 400/1988:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla
legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate alla legge;
e) abrogata.".
- Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 1026/1976, si veda in nota all'art. 7, comma 1.

Note all'art. 87, comma 2:
delle lavoratrici madri", é pubblicata nella GazzettaUfficiale 18 gennaio 1972, n. 14.

Art. 88.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Turco, Ministro per la solidarietà sociale
Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Veronesi, Ministro della sanità
Bellillo, Ministro per le pari opportunità
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Fassino

Allegato A (Articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026)

ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI DI CUI ALL'Art. 7
Il divieto di cui all'art. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su
strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.
I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:
A) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;
B) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite
mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
D) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo:
durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali:
durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del
bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
N) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al
termine del periodo di interdizione dal lavoro.

Note all'allegato A:
- Per il titolo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1026/1976, si veda in nota all'art. 7, comma 1.
Note all'allegato A, lettera a):
- Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, recante "Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro", é
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 1999, n. 237.
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262, recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in
materia di protezione dei giovani sul lavoro, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128", é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 settembre 2000, n. 224.

Note all'allegato A, lettera b):
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, recante "Norme generali per l'igiene del lavoro", é pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 aprile1956, n. 105, supplemento ordinario.

Note all'allegato A, lettera c):
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, recante "Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali", é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre
1965, n. 257, supplemento ordinario. Si riportano gli allegati numeri 4 e 5: "Allegato n. 4-5:
TABELLA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI NELL'INDUSTRIA
TABELLA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI NELL'AGRICOLTURA
Omissis

Allegato B (Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 2)
ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'Art. 7

A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del testo unico.
1. Agenti:
a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovra pressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;
b) agenti biologici:
toxoplasma;
virus della rosolia, a meno che sussista la prova che lalavoratrice é sufficientemente protetta contro questi agenti dal suostato di mmunizzazione;
c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.
2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.
B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all'art. 6del testo unico.
1. Agenti:
a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.
2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

Nota all'allegato B:
- Il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, recante "Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza
e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento", é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 21 dicembre 1996.

Allegato C (Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 1)

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'Art. 11

A. Agenti.
1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in
particolare:
a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;
c) rumore;
d) radiazioni ionizzanti;
e) radiazioni non ionizzanti;
f) sollecitazioni termiche;
g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici
connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.
2. Agenti biologici.
Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensidell'art. 75 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II.
3. Agenti chimici.
Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non
figurino ancora nell'allegato II:
a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purché non figurino ancora nell'allegato II;
b) agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) mercurio e suoi derivati;
d) medicamenti antimitotici;
e) monossido di carbonio;
f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.
B. Processi.
Processi industriali che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.
C. Condizioni di lavoro.
Lavori sotterranei di carattere minerario.

Nota all'allegato C:
- Per il titolo del decreto legislativo n. 645/1996, si veda in nota all'allegato B.
Note all'allegato C, lettera A, n. 2:
L'art. 75 del citato decreto legislativo n. 626/1994, e successive modificazioni e integrazioni, reca:
"Art. 75 (Classificazione degli agenti biologici). - 1.Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:
a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori;
é poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
2. Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità.
3. L'allegato XI riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3, 4.".
Nota all'allegato C, lettera A, n. 3, lettera b):
- Si trascrive l'allegato VIII del citato decreto legislativo n. 626/1994.
"Allegato VIII.



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