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Normativa nazionale - Leggi - Comunitarie

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Decreto legislativo 25 settembre 2009, n. 151
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che reca misure di esecuzione.(G.U. n. 256 del 3 novembre 2009 )
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
Vista la direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 4 agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005, ed in particolare l'articolo 1, comma 5, che prevede la possibilità di emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1 entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti stessi;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2009;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 2009;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'interno;


E m a n a il seguente decreto legislativo:


Art. 1.
Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231


1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di seguito denominato: «decreto legislativo», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera e) é inserita la seguente:
«e-bis) “conti correnti di corrispondenza”: conti
tenuti dalle banche, tradizionalmente su base bilaterale, per il regolamento dei servizi interbancari (rimesse di effetti, assegni circolari e bancari, ordini di versamento, giri di fondi, rimesse documentate e altre operazioni); »;
b) la lettera n) é soppressa;
c) alla lettera o) le parole: «cittadine di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari» sono sostituite dalle seguenti: «residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari,» e le parole: «come pure» sono sostituite dalla seguente: «, nonché»;
d) la lettera u) é sostituita dalla seguente:
«u) titolare effettivo: la persona fisica per conto della quale é realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto;».


Art. 2.
Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231


1. Nell'articolo 5 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla relazione é allegato il rapporto della UIF di cui all'articolo 6, comma 5.»;
b) al comma 3, lettera b), le parole: «riciclaggio o» sono sostituite dalle seguenti: «riciclaggio e» e le parole da: «I dati statistici» fino alle parole: «persone perseguite» sono sostituite dalle seguenti: «In particolare, é compito dell'UIF indicare, quanto meno, il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute e il seguito dato a tali segnalazioni; é compito della Guardia di finanza e della DIA indicare, quanto meno, il numero di casi investigati; é compito del Ministero della giustizia indicare, quanto meno, il numero di persone perseguite».


Art. 3.
Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231


1. All'articolo 6 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, quarto periodo, le parole: «alle Commissioni parlamentari» sono sostituite dalle seguenti: «al Parlamento»;
b) il comma 5 é sostituito dal seguente:
«5. Entro il 30 maggio di ogni anno il Direttore della UIF trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, un rapporto sull'attività svolta, unitamente a una relazione della Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite alla UIF.»;
c) al comma 6, dopo la lettera e) é aggiunta la seguente:
«e-bis) in materia di segnalazione di operazioni sospette, emana istruzioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sui dati e le informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni di cui all'articolo 41.».


Art. 4.
Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231


1. All'articolo 9 del decreto legislativo, il comma 6 é sostituito dal seguente:
«6. Le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, e gli ordini professionali nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni istituzionali informano la UIF delle ipotesi di violazione delle disposizioni del presente decreto che potrebbero essere correlate a riciclaggio o finanziamento del terrorismo rilevate nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14.».


Art. 5.
Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231


1. All'articolo 11 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera n) é sostituita dalla seguente:
«n) le succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero»;
b) al comma 2, la lettera d) é soppressa;
c) il comma 4 é sostituito dal seguente:
«4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del codice in materia di protezione dei dati personali, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 stabiliscono che le proprie succursali e filiazioni situate in
Stati extracomunitari, applichino misure equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva in materia di adeguata verifica e conservazione. Qualora la legislazione dello Stato extracomunitario non consenta l'applicazione di misure equivalenti, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a darne notizia all'autorità di vigilanza di settore, in Italia e ad adottare misure supplementari per fare fronte in modo efficace al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.»;
d) il comma 6 é sostituito dal seguente:
«6. Le linee di condotta e le procedure stabilite ai sensi del comma 4 sono comunicate all'autorità di vigilanza di settore.».


Art. 6.
Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231


1. All'articolo 12 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: «dei ragionieri e periti commerciali, nell'albo» sono soppresse e dopo la parola:
«commercialisti» sono inserite le seguenti: «e degli esperti contabili»;
b) al comma 1, lettera b), le parole: «attività in materia di contabilità e tributi» sono sostituite dalle seguenti: «, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati»;
c) al comma 3, le parole: «si osservano» sono sostituite dalle seguenti: «sussistono»; le parole: «della dichiarazione dei redditi» sono sostituite dalle seguenti: «delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali» e le parole: «di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12» sono sostituite dalle seguenti:
«di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12»;
d) dopo il comma 3 é aggiunto il seguente:
«3-bis. I componenti degli organi di controllo, comunque denominati, per quanto disciplinato dal presente decreto e fermo restando il rispetto del disposto di cui all'articolo 52, sono esonerati dagli obblighi di cui al titolo II, capi I, II e III.».


Art. 7.
Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007,n. 231


1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo, dopo la lettera e) é inserita la seguente:
«e-bis) offerta di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, anche in assenza delle autorizzazioni rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.».


Art. 8.
Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2007,n. 231


1. All'articolo 15 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b) le parole: «collegate o frazionate» sono sostituite dalle seguenti: «tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata»;
b) al comma 2 la parola: «collegate» é sostituita dalla seguente:
«frazionate».


Art. 9.
Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 21 novembre 2007,n. 231


1. All'articolo 16 del decreto legislativo sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), le parole: «collegate o frazionate» sono sostituite dalle seguenti: «tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata»;
b) al comma 2, le parole: «di identificazione del cliente e di verifica» sono sostituite dalle seguenti: «di adeguata verifica del cliente e di controllo» e le parole: «lettere a), d) ed c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere c), d) ed e)».


Art. 10.
Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231


1. All'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, le parole: «collegate o frazionate» sono sostituite dalle seguenti:
«tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata».


Art. 11.
Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007,n. 231


1. L'articolo 22 del decreto legislativo é sostituito dal seguente:
«Art. 22 (Modalità). - 1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano nei confronti di tutti i nuovi clienti. Per la clientela già acquisita i suddetti obblighi si applicano al primo contatto utile, fatta salva la valutazione del rischio presente.».


Art. 12.
Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 21 novembre 2007,n. 231


l . All'articolo 23 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la numerazione dei commi: «3, 4 e 5» é sostituita dalla seguente: «2, 3 e 4»;
b) il comma 2, così come rinumerato, é sostituito dal seguente:
«2. Prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF ai sensi dell'articolo 41 e al fine di consentire l'eventuale esercizio del potere di sospensione di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), gli enti e le persone soggetti al presente decreto si astengono dall'eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo.»;
c) al comma 3, così come rinumerato, le parole: «gli enti e le persone soggetti al presente decreto informano la UIF immediatamente dopo aver eseguito l'operazione» sono sostituite dalle seguenti:
«permane l'obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell'articolo 41».


Art. 13.
Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231


1. All'articolo 24 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica é sostituita dalla seguente: «Attività di gioco»;
b) al comma 2, le parole: «30 aprile 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2010»;
c) al comma 4:
1) le parole: «di case da gioco on line» sono sostituite dalle seguenti: «dei giochi»;
2) le parole: «lettera e)» sono sostituite dalle seguenti:
«lettera e-bis)»;
3) dopo la parola: «euro» sono inserite le seguenti: «, con le modalità di cui al comma 3. Gli operatori che svolgono l'attività di gestione di case da gioco on line, indicati nell'articolo 14, comma 1, lettera e), procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente per importo superiore a 1.000 euro».


Art. 14.
Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231


1. All'articolo 25 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «Sezione I» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelli di cui alla lettera c) dell'articolo 15, comma 1, alla lettera d) dell'articolo 16, comma 1, ed alla lettera c) dell'articolo 17, comma 1,»;
b) al comma 1, dopo la lettera c) é aggiunta la seguente:
«c-bis) una società o un altro organismo quotato i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE in uno o piu' Stati membri, ovvero una società o un altro organismo quotato di Stato estero soggetto ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria.».


Art. 15.
Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231


1. All'articolo 28 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, lettera a), dopo la parola: «sull'ente» é inserita la seguente: «creditizio» e le parole: «base, la sua reputazione e la qualità» sono soppresse;
b) al comma 4, lettera e), dopo la parola: «dati» sono inserite le seguenti: «del cliente e del titolare effettivo»;
c) al comma 5, le parole: «Paese terzo» sono sostituite dalle seguenti: «Stato extracomunitario»;
d) il comma 6 é sostituito dal seguente:
«6. Gli intermediari finanziari non possono aprire o mantenere anche indirettamente conti di corrispondenza con una banca di comodo.».


Art. 16.
Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 21 novembre 2007,n. 231


1. All'articolo 30 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: «, nonché le loro succursali insediate in Stati extracomunitari che applicano misure equivalenti a quelle della direttiva»;
b) al comma 1, lettera c), le parole: «in Paesi non appartenenti all'Unione europea purché aderenti al Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e succursali in tali Paesi di banche italiane e di altri Stati aderenti al GAFI» siano sostituite dalle seguenti: «in Stati extracomunitari che applicano misure equivalenti a quelle della direttiva.»;
c) al comma 1, lettera d), le parole: «all'articolo 12, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 12, comma 1, e 13, comma 1, lettera b),»;
d) dopo il comma 3 é inserito il seguente:
«3-bis. L'attestazione puo' altresì consistere nell'invio, per mezzo di sistemi informatici, dei dati identificativi del cliente da parte dell'intermediario che abbia provveduto all'identificazione mediante contatto diretto.».


Art. 17.
Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231


1. All'articolo 31 del decreto legislativo alla fine del comma l e del comma 2, la parola: «introdotto» é sostituita dalle seguenti:
«stato presentato».


Art. 18.
Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 21 novembre 2007,n. 231


1. All'articolo 32, comma l, lettera b), del decreto legislativo, la parola: «siano» é sostituita dalla seguente: «sono» e la parola:
«imponga» é sostituita dalla seguente: «impone» e, alla fine, le parole: «dal presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla direttiva».


Art. 19.
Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 21 novembre 2007,n. 231


1. All'articolo 34, commi l e 2, del decreto legislativo, la parola: «introdotto» é sostituita dalle seguenti: «stato presentato».


Art. 20.
Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 21 novembre 2007,n. 231


l. All'articolo 36 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma l, lettera a), dopo le parole: «del cliente» sono inserite le seguenti: «e del titolare effettivo»;
b) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «del cliente» sono inserite le seguenti: «e del titolare effettivo»;
c) al comma 2, lettera b), le parole: «collegate o frazionate» sono sostituite dalle seguenti: «tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata»;
d) dopo il comma 2, é inserito il seguente:
«2-bis. Gli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, registrano con le modalità indicate nel presente capo e conservano per un periodo di dieci anni anche le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro in relazione alle quali gli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), sono tenuti ad osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'articolo 15, comma 4.»;
e) al comma 3, le parole: «dall'apertura, dalla variazione e dalla chiusura» sono sostituite dalle seguenti: «all'apertura, alla variazione e alla chiusura»; dopo le parole: «rapporto continuativo» sono inserite le seguenti: «ovvero all'accettazione dell'incarico professionale, all'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni,» e le parole: «dalla fine» sono sostituite dalle seguenti: «al termine»;
f) dopo il comma 6 é aggiunto il seguente:
«6-bis. Le disposizioni del presente capo non trovano applicazione nelle ipotesi di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 25.».


Art. 21.
Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 21 novembre 2007,n. 231


1. All'articolo 38 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 é inserito il seguente:
«1-bis. I soggetti indicati al comma l registrano tempestivamente e comunque entro trenta giorni dall'accettazione dell'incarico professionale, dall'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni o dal termine della prestazione professionale, i dati indicati dall'articolo 36, comma 2 ferma l'ordinaria validità dei documenti d'identità.»;
b) dopo il comma 6 é inserito il seguente:
«6-bis. Gli ordini professionali individuati ai sensi dell'articolo 43 quali organismi di autoregolamentazione delle professioni possono istituire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia, sistemi di conservazione informatica di atti pubblici ed autenticati, loro copie autentiche ed informazioni a qualunque titolo da essi derivanti o ad essi relative affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi. All'attuazione del presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».


Art. 22.
Modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo 21 novembre 2007,n. 231


1. All'articolo 39 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica dopo le parole: «le lettere a), b), c), d)» é inserita la seguente: «, e-bis)»;
b) al comma 1, dopo le parole: «lettera d) e» sono inserite le seguenti: «dalla lettera e-bis) alla».


Art. 23.
Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 21 novembre 2007,n. 231


l. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo, le parole:«secondo un approccio basato sul rischio» e le parole: «, anche mediante accesso diretto all'archivio unico informatico» sono soppresse e, in fine, é aggiunto il seguente periodo: «La UIF verifica il rispetto dell'obbligo di cui al presente articolo anche mediante accesso diretto all'archivio unico informatico.».


Art. 24.
Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007,n. 231


1. All'articolo 41 del decreto legislativo, dopo il comma 1 é inserito il seguente:
«1-bis. Il contenuto delle segnalazioni é definito dalla UIF con proprie istruzioni ai sensi dell'articolo 6, comma 6, lettera e-bis).».


Art. 25.
Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007,n. 231


1. All'articolo 45 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: «al soggetto che ha effettuato la segnalazione» sono inserite le seguenti: «e a quelli, comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'articolo 10, cui la segnalazione é collegata»;
b) al comma 3, lettera a), dopo le parole: «all'intermediario finanziario» sono inserite le seguenti: «e a quelli, comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'articolo 10, cui la segnalazione é collegata»;
c) al comma 6, dopo le parole: «persone fisiche» sono inserite le seguenti: «e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'articolo 10»;
d) al comma 7, dopo le parole: «persone fisiche» sono inserite le seguenti: «e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'articolo 10»;
e) al comma 8, dopo le parole: «persone fisiche» sono inserite le seguenti: «e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'articolo 10».


Art. 26.
Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 21 novembre 2007,n. 231


1. All'articolo 46 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «dal presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla direttiva»;
b) al comma 6 le parole: «a condizione che siano situati in un Paese terzo che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dal presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «anche se situati in Stati extracomunitari a condizione che applichino misure equivalenti a quelle previste dalla direttiva».


Art. 27.
Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 21 novembre 2007,n. 231


1. All'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo, le parole:
«La UIF, in relazione alle segnalazioni ricevute» sono sostituite dalle seguenti: «La UIF, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, definisce i criteri per l'approfondimento finanziario delle segnalazioni di operazioni sospette ed espleta le seguenti
attività».


Art. 28.
Modiche all'articolo 48 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231


1. All'articolo 48, comma 4, del decreto legislativo, alla fine le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 3».


Art. 29.
Modifiche all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231


1. All'articolo 49 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «dell'operazione, anche frazionata,» sono sostituite dalle seguenti: «oggetto di trasferimento,» e dopo il primo periodo é inserito il seguente: «Il trasferimento é vietato anche quando é effettuato con piu' pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.»;
b) al comma 14, dopo le parole: «del cessionario» sono inserite le seguenti: «, l'accettazione di questi».


Art. 30.
Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 21 novembre 2007,n. 231


l. All'articolo 52 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «del presente decreto vigilano» sono inserite le seguenti: «, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze,»;
b) al comma 2, lettera d), la parola: «UIF» é sostituita dalle seguenti: «autorità di vigilanza di settore.».


Art. 31.
Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231


1. All'articolo 53 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «professionisti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b) e d),» sono inserite le seguenti: «dei revisori contabili di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b)»;
b) al comma 3, dopo le parole: «ivi prevista» sono inserite le seguenti: «sui professionisti indicati nell'articolo 12, comma 1, lettere a) e c),».


Art. 32.
Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231


1. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo, é aggiunto, alla fine, il seguente periodo: «Le modalità attuative delle suddette misure sono individuate dagli ordini professionali.».


Art. 33.
Modifiche all'articolo 56 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231


1. All'articolo 56, comma 1, del decreto legislativo, le parole:
«61, comma 1» sono sostituite dalla seguente «61».


Art. 34.
Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231


1. All'articolo 57 del decreto legislativo, dopo il comma 1 é inserto il seguente:
«1-bis). La violazione della prescrizione di cui all'articolo 28, comma 6, é punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 200.000 euro.».


Art. 35.
Modifiche all'articolo 66 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231


1. All'articolo 66 del decreto legislativo, dopo il comma 9 é aggiunto, in fine, il seguente:
«9-bis). Gli operatori che esercitano in sede fissa le attività di gioco pubblico riservato allo Stato sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto a partire dalla data del 1 marzo 2010.» .


Art. 36.
Entrata in vigore


1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 settembre 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche europee
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Maroni, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Alfano



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P. Rausei, IPSOA, 2014
Il volume fornisce una analisi puntuale, schematica e sistematica, dell’attuale quadro sanzionatorio ...
Diritto penale delle società
L. D. Cerqua, G. Canzio, L. Luparia, Cedam Editore, 2014
L'opera, articolata in due volumi, analizza approfonditamente i profili sostanziali e processuali del ...
Atti e procedure della Polizia municipale
E. Fiore, Maggioli Editore, 2014
Il manuale insegna ad individuare le corrette procedure per l'accertamento degli illeciti sia amministrativi ...
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