IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004», ed in particolare l'articolo 1, comma 5;
Vista la legge 20 giugno 2007, n. 77, recante: «Delega legislativa per il recepimento delle direttive 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, nonché per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE»;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 229, recante:
«Attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2009;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 2009;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche alla Parte IV, Titolo II, Capo II, Sezione I, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
1. L'articolo 101-bis, é modificato come segue:
a) al comma 3, lettera c) la parola «dispone» é sostituita dalla parola «detiene» e le parole «della maggioranza» sono sostituite dalle seguenti: «la maggioranza»;
b) dopo il comma 3 é aggiunto il seguente comma:
«3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3, la Consob puo' individuare con regolamento le offerte pubbliche di acquisto o di scambio, aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli, alle quali le disposizioni della presente Sezione non si applicano in tutto o in parte, ove cio' non contrasti con le finalità indicate all'articolo 91.»;
c) il comma 4 é sostituito dal seguente:
«4. Per "persone che agiscono di concerto" si intendono i soggetti che cooperano tra di loro sulla base di un accordo, espresso o tacito, verbale o scritto, ancorché invalido o inefficace,
volto ad acquisire, mantenere o rafforzare il controllo della società emittente o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio.»;
d) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:
«4-bis. Sono, in ogni caso, persone che agiscono di concerto:
a) gli aderenti a un patto, anche nullo, previsto dall'articolo 122, comma 1 e comma 5 lettere a), b), c) e d);
b) un soggetto, il suo controllante, e le società da esso controllate;
c) le società sottoposte a comune controllo;
d) una società e i suoi amministratori, componenti del consiglio di gestione, o di sorveglianza o direttori generali;
4-ter. Fermo restando il comma 4-bis, la Consob individua con regolamento:
a) i casi per i quali si presume che i soggetti coinvolti siano persone che agiscono di concerto ai sensi del comma 4, salvo che provino che non ricorrono le condizioni di cui al medesimo comma;
b) i casi nei quali la cooperazione tra piu' soggetti non configura un'azione di concerto ai sensi del comma 4.».
2. All'articolo 102, dopo il comma 4, é aggiunto il seguente comma:
«4-bis. Limitatamente alle offerte pubbliche di scambio che abbiano ad oggetto obbligazioni e altri titoli di debito, l'offerente puo' richiedere alla Consob che l'offerta sia soggetta, anche in deroga alle disposizioni del presente capo, alla disciplina delle offerte al pubblico di vendita e di sottoscrizione, di cui al capo I del presente titolo. La Consob, entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta, accoglie la medesima, ove cio' non contrasti con le finalità indicate nell'articolo 91.».
3. Con effetto dal 1° luglio 2010, l'articolo 104 é modificato come segue:
a) il comma 1 é sostituito dal seguente:
«1. Salvo autorizzazione dell'assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le delibere di competenza, le società italiane quotate i cui titoli sono oggetto dell'offerta si astengono dal compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta. L'obbligo di astensione si applica dalla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, e fino alla chiusura dell'offerta ovvero fino a quando l'offerta stessa non decada. La mera ricerca di altre offerte non costituisce atto od operazione in contrasto con gli obiettivi dell'offerta. Resta ferma la responsabilità degli amministratori, dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza e dei direttori generali per gli atti e le
operazioni compiuti.»;
b) il comma 1-bis é sostituito dal seguente:
«1-bis. L'autorizzazione assembleare prevista dal comma 1 e richiesta anche per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del periodo indicato nel comma 1, che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attività della società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.»;
c) il comma 1-ter é sostituito dal seguente:
«1-ter. Gli statuti possono derogare, in tutto o in parte, alle disposizioni dei commi 1 e 1-bis. Le società comunicano le deroghe approvate ai sensi del presente comma alla Consob e alle autorità di vigilanza in materia di offerte pubbliche di acquisto degli Stati membri in cui i loro titoli sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o in cui é stata chiesta tale ammissione.
Fermo quanto disposto dall'articolo 114, tali deroghe sono altresì tempestivamente comunicate al pubblico secondo le modalità previste dalla medesima disposizione.».
4. Con effetto dal l° luglio 2010, all'articolo 104-ter, comma 1, le parole: «Qualora previste dagli statuti, le disposizioni di cui all'articolo 104, commi 1-bis e 1-ter e 104-bis, commi 2 e 3,» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui all'articolo 104, commi 1 e 1-bis, e, qualora previste negli statuti, le disposizioni di cui all'articolo 104-bis, commi 2 e 3,».
Art. 2.
Modifiche alla Parte IV, Titolo II, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
1. All'articolo 105, dopo il comma 3 é aggiunto il seguente comma:
«3-bis. La Consob stabilisce con regolamento i casi e le modalità con cui gli strumenti finanziari derivati detenuti sono computati nella partecipazione di cui al comma 2.».
2. L'articolo 106, comma 3, é modificato come segue:
a) alla lettera b) le parole «disporre della» sono sostituite dalle seguenti: «detenere la»;
b) alla lettera c), numero 2, le parole «é il prezzo» sono sostituite dalle seguenti:
«sia il prezzo» e le parole «ovvero é il prezzo» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero sia il prezzo»;
c) alla lettera d), il numero 3 é abrogato.
3. L'articolo 107 é modificato come segue:
a) al comma 1, lettera a) le parole: «l'offerente e i soggetti ad esso legati da uno dei rapporti indicati nell'articolo 101-bis, comma 4,» sono sostituite dalle seguenti: «l'offerente e le persone che agiscono di concerto con lui,»;
b) al comma 1, lettera b) le parole: «dai soggetti ad esso legati da uno dei rapporti, indicati nell'articolo 101-bis, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «dalle persone che agiscono di concerto con lui»;
c) al comma 3, lettera a) le parole: «l'offerente medesimo o soggetti ad esso legati da uno dei rapporti indicati nell'articolo 109, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «l'offerente medesimo o persone che agiscono di concerto con esso,».
4. L'articolo 108 é modificato come segue:
a) al comma 1, dopo le parole: «capitale rappresentato da titoli» sono aggiunte le seguenti: «in una società italiana quotata»;
b) il comma 4 é sostituito dal seguente:
«4. Al di fuori dei casi di cui al comma 3, il corrispettivo é determinato dalla Consob, tenendo conto anche del corrispettivo dell'eventuale offerta precedente o del prezzo di mercato del semestre anteriore all'annuncio dell'offerta effettuato ai sensi dell'articolo 102, comma 1, o dell'articolo 114, ovvero antecedente l'acquisto che ha determinato il sorgere dell'obbligo,»;
c) al comma 5 le parole: «corrisposto un corrispettivo in contanti, nella misura determitata dalla Consob, in base a criteri generali definiti da questa con regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «corrisposto in misura integrale un corrispettivo in contanti, determinato in base a criteri generali definiti dalla Consob con regolamento.».
5. All'articolo 109, comma 3, le parole: «di cui all'articolo 101-bis, comma 4», sono sostituite dalle seguenti parole «di cui all'articolo 101-bis, comma 4-bis».
6. All'articolo 111, comma 1, dopo le parole: «capitale rappresentato da titoli» sono aggiunte le seguenti: «in una società italiana quotata».
Art. 3.
Modifiche alla Parte IV, Titolo III, Capo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
1. All'articolo 121, comma 5 dopo le parole: «un'offerta pubblica di acquisto» sono aggiunte le seguenti: «o di scambio».
2. L'articolo 122 é modificato come segue:
a) il comma 1 é sostituito dal seguente: «1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano entro cinque giorni dalla stipulazione sono:
a) comunicati alla Consob;
b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana;
c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale;
d) comunicati alle società con azioni quotate,»;
b) dopo il comma 5-bis é aggiunto il seguente comma:
«5-ter. Gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai patti, in qualunque forma stipulati, aventi ad oggetto partecipazioni complessivamente inferiori alla soglia indicata all'articolo 120, comma 2.».
Art. 4.
Modifiche alla Parte V, Titolo II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
1. L'articolo 192 é modificato come segue:
a) al comma 2, dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti:
«a-bis) viola le disposizioni di cui all'articolo 103, commi 3 e 3-bis;
a-ter) viola le disposizioni relative all'obbligo di acquisto di cui all'articolo 108, commi 1 e 2 e le disposizioni del regolamento emanato a norma dell'articolo 108, comma 7; »;
b) il comma 3 é abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 settembre 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche europee
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Alfano