IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 13, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo ad emanare un testo unico delle disposizioni in materia di pubbliche forniture;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 48, con il quale é stata data attuazione alla direttiva n. 88/295/CE in tema di procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture;
Viste le disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1981, n. 113, come inizialmente modificata dal decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 784, e successivamente dalla legge 23 marzo 1983, n. 83;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1992;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'interno e dei lavori pubblici;
EMANA il seguente decreto legislativo:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente testo unico disciplina l'affidamento, da parte di una amministrazione aggiudicatrice e nelle forme indicate dall'art. 2, di pubbliche forniture di beni, compresi gli eventuali relativi lavori di installazione, il cui valore di stima, con esclusione dell'IVA, sia uguale o superiore a 200.000 unità di conto europee. Nel settore della difesa tale limite opera per i prodotti non menzionati nell'allegato 2.
2. Il limite di cui al comma 1 é ridotto a 130.000 unità di conto europee per le forniture di beni da aggiudicarsi dalle amministrazioni di cui all'allegato 1 e, nel settore della difesa, per quelli concernenti i prodotti indicati nell'allegato 2.
3. Sono amministrazioni aggiudicatrici:
a) le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, con esclusione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, limitatamente ai servizi delle telecomunicazioni, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, per le sole forniture di sali e tabacchi;
b) le province, le città metropolitane, i comuni, le comunità montane e i consorzi e le associazioni tra i soggetti anzidetti;
c) tutti gli altri enti pubblici e gli enti equivalenti enumerati nell'allegato 3, ivi comprese le regioni e le province autonome di cui al comma 4.
4. Le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e Bolzano, nella loro rispettiva competenza, sono tenute ad adeguare alle disposizioni del presente testo unico la normativa emanata nella materia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86. Costituiscono norme di principio quelle contenute negli articoli dal 2 al 21 del presente testo unico.
5. Nel caso di concessione di un'attività di servizio pubblico, nell'atto di concessione deve essere stabilito che il concessionario é comunque tenuto ad osservare, per le forniture concluse con terzi nell'ambito di tale attività, il principio della non discriminazione in base alla nazionalità nei confronti dei fornitori appartenenti agli Stati membri delle Comunità europee.
6. Il controvalore in moneta nazionale dell'unità di conto europea, da assumere a base per la determinazione degli importi indicati ai commi 1 e 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee nei primi giorni di novembre, ha effetto per due anni a decorrere dal 1 gennaio successivo. Esso é altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero del tesoro.
7. Alle eventuali variazioni del limite di cui al comma 2, disposte dalla Commissione delle Comunità europee, si provvede con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Note al titolo:
- Si trascrive il titolo delle direttive citate nel titolo del decreto legislativo qui pubblicato:
Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1976 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture. (n. 77/62/CE);
Direttiva del Consiglio del 22 luglio 1980 che adatta e completa, per quanto riguarda alcune amministrazioni aggiudicatrici, la direttiva n. 77/62/CE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture. (n. 80/767/CE);
Direttiva del Consiglio del 22 marzo 1988 che modifica la direttiva n. 77/62/CE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e che abroga talune disposizioni della direttiva n. 80/767/CE.
(n. 88/295/CE).
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 76 della Costituzione é il seguente:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti".
- Il testo dell'art. 87 della Costituzione é il seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica é il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superire della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- L'art. 13, comma 2, della legge n. 428/1990 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)) é così formulato:
"2. Il Governo della Repubblica é delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con un decreto legislativo, un testo unico delle disposizioni adottate in base al comma 1, nonché di quelle relative alla stessa materia e non abrogate,contenute nella legge 30 marzo 1981, n. 113, come inizialmente modificata dal decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 784, e successivamente dalla legge 23 marzo 1983, n. 83, apportando le modifiche necessarie per il miglior coordinamento".
Si trascrivono i titoli delle disposizioni di legge sopra richiamate:
procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunità economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976";
Decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631: "Modificazioni all'art. 17 della legge 30 marzo 1981, n. 113, concernente norme in materia di aggiudicazione delle pubbliche forniture";
Legge 26 dicembre 1981, n. 784: "Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, recante modificazioni all'articolo 17 della legge 30 marzo 1981, n. 113, concernente norme in materia di aggiudicazione delle pubbliche forniture";
Legge 23 marzo 1983, n. 83: "Modificazioni alla legge 30 marzo 1981, n. 113, concernente norme di adeguamento in materia di aggiudicazione delle pubbliche forniture, in attuazione della direttiva della Comunità economica europea n. 80/767 del 22 luglio 1980".
- Il D.Lgs. n. 48/1992 reca: "Attuazione della direttiva numero 88/295/CE in tema di procedure di aggiudicazione degli appalti di pubbliche forniture".
Note all'art. 1
- Il testo dell'art. 6 del D.P.R. n. 616/1977 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), é il seguente:
"Art. 6 (Regolamenti e direttive delle Comunità economica europea).
- Sono trasferite alle regioni in ciascuna delle materie definite dal presente decreto anche le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti della Comunità economica europea nonché all'attuazione delle sue direttive fatte proprie dallo Stato con legge che indica espressamente le norme di principio.
In mancanza della legge regionale, sarà osservata quella dello Stato in tutte le sue disposizioni.
Il Governo della Repubblica, in caso di accertata inattività degli organi regionali che comporti inadempimento agli obblighi comunitari, può prescrivere con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali e sentita la regione interessata, un congruo temine per provvedere. Qualora la inattività degli organi regionali perduri dopo la scadenza di tale termine, il Consiglio dei Ministri può adottare i provvedimenti necessari in sostituzione dell'amministrazione regionale".
La legge n. 382 sopra citata reca: "Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione".
- Il testo dell'art. 9 della legge n. 86/1989 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) é il seguente:
"Art. 9 (Competenze delle regioni e delle province autonome). -1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza esclusiva, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie.
2. Le regioni, anche a statuto ordinario, e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza concorrente, possono dare attuazione alle direttive dopo l'entrata in vigore della prima legge comunitaria successiva alla notifica della direttiva.
3. La legge comunitaria o altra legge dello Stato che dia attuazione a direttive in materia di competenza regionale indica quali disposizioni di principio non sono derogabili dalla legge regionale sopravvenuta e prevalgono sulle contrarie disposizioni eventualmente già emanate dagli organi regionali. Nelle materie di competenza esclusiva, le regioni a statuto speciale e le province autonome si adeguano alla legge dello Stato nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti.
4. In mancanza degli atti normativi della regione, previsti nei commi 1, 2 e 3, si applicano tutte le disposizioni dettate per l'adempimento degli obblighi comunitari dalla legge dello Stato ovvero dal regolamento di cui all'articolo 4.
5. La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni, nelle materie cui hanno riguardo le direttive, attiene ad esigenze di carattere unitario, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione economica ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali.
6. Fuori dei casi in cui sia esercitata con legge o con sulla base della legge comunitaria, con il regolamento preveduto dall'articolo 4, la funzione di indirizzo e coordinamento di cui al comma 5 é esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con i Ministri competenti".
Art. 2
Pubbliche forniture
1. Le pubbliche forniture sono contratti a titolo oneroso aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione,
l'acquisto a riscatto con o senza opzioni per l'acquisto, conclusi per iscritto tra un fornitore e una delle amministrazioni o enti aggiudicatori definiti dall'art. 1.
Art. 3
Contratti di durata
1. Ai fini del rispetto dei limiti d'importo indicati nell'art. 1:
a) nell'ipotesi di forniture aventi una durata determinata e concernenti la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, se la durata é uguale o inferiore a dodici mesi, si considera il valore totale di stima per la durata del contratto; nel caso in cui tale durata é superiore a dodici mesi, si considera il valore totale comprendente l'importo stimato del valore residuo;
b) nell'ipotesi di contratti dei quali si appalesi indeterminata la durata o nei casi in cui sussistano dubbi sulla durata medesima, si considera il valore mensile moltiplicato per 48;
c) quando si tratta di contratti che presentano un carattere di regolarità o che sono destinati ad essere rinnovati nel corso di un periodo determinato, deve essere preso come base per l'applicazione di tali limiti il valore reale dei contratti analoghi, conclusi nel corso dei dodici mesi o dell'esercizio precedenti. Tale valore deve essere corretto, se possibile, per tener conto delle modifiche, che, prevedibili in quantità o valore, siano eventualmente intervenute nel corso dei dodici mesi successivi al contratto iniziale. La correzione dovrà altresì essere operata in modo da tener conto del valore di stima dei contratti successivi conclusi nel corso dell'esercizio se il contratto iniziale é superiore a dodici mesi.
Le modalità di valutazione dei contratti non possono essere utilizzate al fine di sottrarle all'applicazione del presente articolo;
d) per le forniture omogenee, che possono dar luogo a contratti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, deve essere preso come base il valore di stima della totalità dei lotti;
e) quando un contratto di fornitura prevede espressamente delle opzioni, deve essere preso, come base per determinare il valore di stima del contratto, l'importo totale massimo autorizzato dell'acquisto, della locazione finanziaria, della locazione o dell'acquisto a riscatto, compreso il ricorso alle opzioni.
2. Nessun contratto d'acquisto può essere artificiosamente frazionato allo scopo di sottrarlo all'applicazione del presente testo unico.
Art. 4
Esclusioni
1. La disciplina del presente testo unico non si applica:
a) alle pubbliche forniture che devono essere aggiudicate da parte di vettori i quali effettuano trasporti terrestri, aerei, marittimi e fluviali, nonché da parte di amministrazioni la cui attività principale consiste nella produzione ed erogazione di energia o che operano principalmente nel campo delle telecomunicazioni;
b) alle pubbliche forniture riguardanti la produzione, il trasporto e l'erogazione di acqua potabile;
c) alle forniture dichiarate segrete o la cui esecuzione richiede misure speciali di sicurezza, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato;
d) alle forniture regolate da norme procedurali diverse o da aggiudicarsi in virtù:
1) di un accordo internazionale concluso con uno o più Stati estranei alle Comunità europee e riguardante forniture destinate alla realizzazione o all'utilizzazione in comune di una opera da parte degli Stati firmatari;
2) di un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o estraneo alle Comunità europee;
3) della procedura propria di una organizzazione internazionale;
e) alle forniture di prodotti riguardanti, nel settore della difesa, la fabbricazione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico di cui all'elenco deliberato dal Consiglio delle Comunità europee ai sensi dell'art. 223, paragrafo 2, del Trattato di Roma istitutivo della Comunità economica europea. Tale esclusione non riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari.
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 223, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957, ratificato con la legge n. 1203/1957, é il seguente:
"2. Nel corso del primo anno successivo all'entrata in vigore del predetto trattato, il Consiglio, con deliberazione unanime, stabilisce l'elenco dei prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1-b)".
Si riporta il testo dell'art. 223, paragrafo 1, lettera b), del trattato:
"b) ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato comune per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari".
CAPO II
NORME COMUNI IN MATERIA DI PUBBLICITà E DI TERMINI
Art. 5
Forme di pubblicità alle gare
1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'allegato 1 comunicano, non appena possibile dopo l'inizio dell'esercizio finanziario, con un bando di gara indicativo, il totale delle forniture, per settore di prodotti, il cui valore di stima, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 1 e 3, é pari o superiore a 750.000 unità di conto europee e che esse intendono aggiudicare nel corso dei dodici mesi successivi.
2. Le amministrazioni che intendono aggiudicare una pubblica fornitura mediante le procedure aperte o ristrette di cui all'art. 9, comma 1, o negoziate di cui al medesimo art. 9, comma 1, alle condizioni indicate all'art. 9, comma 5, manifestano tale intenzione con un bando di gara.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno aggiudicato una fornitura ne comunicano il risultato con apposito avviso. Tuttavia le informazioni possono non essere divulgate allorché: siano di ostacolo all'applicazione della legge; siano contrarie al pubblico interesse; siano lesive degli interessi commerciali legittimi delle imprese; possano pregiudicare la concorrenza tra fornitori.
4. I bandi e gli avvisi sono inviati il più rapidamente possibile all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
Nel caso della procedura accelerata di cui all'art. 7, comma 4, i bandi di gara sono inviati per telescritto, telegramma o telecopia.
5. L'avviso di cui al comma 3 é inviato non oltre quarantotto giorni dalla stipulazione del contratto.
6. I bandi di gara e gli avvisi sono redatti in conformità degli schemi di cui all'allegato 4.
7. La pubblicazione dei bandi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto, su almeno due quotidiani a carattere nazionale e sul quotidiano avente particolare diffusione nella regione dove la gara sarà svolta non può aver luogo prima della data di spedizione, che deve esservi menzionata, degli avvisi e dei bandi all'Ufficio di cui al comma 4. La pubblicazione non deve contenere informazioni diverse da quelle pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
8. La prova della data di spedizione incombe alle amministrazioni aggiudicatrici.
9. Le spese di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee sono a carico delle Comunità. La lunghezza del testo non può essere superiore ad una pagina della Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, ossia circa
650 parole. In ogni numero della Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, nel quale sono pubblicati uno o più bandi di gara o avvisi, é riprodotto il modello o i modelli ad essi relativi.
10. La pubblicità prevista dal presente articolo può essere effettuata anche per le gare relative alle forniture non assoggettate alle disposizioni del presente testo unico, a condizione che il loro valore di stima non sia inferiore alle 100.000 unità di conto europee.
Art. 6
Termini di ricezione delle offerte per i pubblici incanti
1. Per i pubblici incanti il termine di ricezione delle offerte stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici non può essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di gara.
2. I capitolati d'oneri e i documenti complementari, qualora richiesti in tempo utile, devono essere inviati agli offerenti entro quattro giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.
3. Le informazioni complementari sui capitolati di oneri, qualora richieste in tempo utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
4. Qualora le offerte possano essere fatte soltanto dopo la visita dei luoghi o dopo la consultazione sul posto di documenti allegati al capitolato d'oneri, il termine di cui al comma 1 deve essere adeguatamente prolungato.
Art. 7
Termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte per la licitazione privata, l'appalto-concorso e la trattativa privata
1. Nella licitazione privata, nell'appalto-concorso e nella trattativa privata il termine di ricezione delle domande di partecipazione, stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici, non può essere inferiore a trentasette giorni dalla data di spedizione del bando di gara.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici invitano simultaneamente e per iscritto tutti i candidati prescelti a presentare le rispettive offerte. La lettera di invito é accompagnata dal capitolato d'oneri e dai documenti complementari.
3. Nella licitazione privata e nell'appalto-concorso il termine di ricezione delle offerte, stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici, non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di spedizione della lettera di invito.
4. Nei casi in cui l'urgenza renda inidonei i termini previsti dai commi 1 e 3, le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire i termini seguenti:
a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni dalla data di spedizione del bando di gara;
b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data della lettera di invito a presentare offerte.
5. Nella licitazione privata, nell'appalto-concorso e nella trattativa privata, le amministrazioni aggiudicatrici, sulla base degli elementi desumibili dalle domande di partecipazione, nonché delle informazioni e formalità necessarie ai fini di una valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico che i concorrenti debbono assolvere, scelgono i candidati, invitandoli simultaneamente a presentare le relative offerte o a negoziare, fra quelli che posseggono i requisiti richiesti dagli articoli dall'11 al 14.
6. Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, qualora richieste in tempo utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
7. Quando le offerte possono essere fatte soltanto dopo la visita dei luoghi o dopo la consultazione sul posto di documenti allegati al capitolato d'oneri, il termine di cui al comma 3 deve essere adeguatamente prolungato.
8. Nei casi d'urgenza il termine indicato nel comma 6 può essere ridotto a quattro giorni.
9. Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare offerte possono effettuarsi per lettera, telegramma, telescrivente, per telefono o per telecopia. Le domande di partecipazione, quando sono fatte per telegramma, per telescritto, per telefono o per telecopia, sono confermate per lettera dà spedirsi rispettivamente non oltre i termini di cui ai commi 1, 3 e 4. Dell'invito telefonico deve essere effettuata trascrizione in apposito documento da allegare agli atti, datato, sottoscritto e formato nello stesso giorno in cui l'invito é avvenuto.
CAPO III
NORME DEL SETTORE TECNICO
Art. 8
Specifiche tecniche
1. Fermo restando quanto previsto nell'allegato 5, le specifiche tecniche sono contenute nei capitolati d'oneri o nei contratti relativi a ciascuna fornitura.
2. Fatte salve le norme tecniche nazionali obbligatorie, in quanto compatibili con il diritto comunitario, le specifiche tecniche sono nazionali che traspongono norme europee o con riferimento a specifiche tecniche comuni.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono derogare al principio stabilito dal comma 2 qualora:
a) le norme non contengano alcuna disposizione in materia di accertamento della conformità di un prodotto alle stesse norme o qualora non esistano mezzi tecnici che permettano di stabilire in modo soddisfacente la conformità.;
b) l'applicazione del comma 2 pregiudichi l'attuazione della direttiva n. 86/361/CE del Consiglio del 24 luglio 1986, concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, oppure la decisione n. 87/95/CE del Consiglio del 22 novembre 1986, sulla standardizzazione del settore della tecnologia dell'informazione e delle telecomunicazioni, o di altri strumenti comunitari in specifici settori di servizi o di prodotti;
c) le norme obblighino le amministrazioni aggiudicatrici ad affidare forniture incompatibili con le apparecchiature già in uso o comportino costi o difficoltà tecniche sproporzionati, purché, in tal caso, la deroga si inserisca in un programma definito e formulato per iscritto per il successivo passaggio, entro un determinato periodo, a norme europee o a specificazioni tecniche comuni;
d) il progetto interessato abbia natura rilevantemente innovatrice e l'applicazione di norme esistenti risulti inadeguata.
4. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici se ne avvalgono indicandone i motivi nel bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e nella propria documentazione, salvi i casi di effettiva impossibilità. Le relative informazioni sono fornite, a richiesta, agli Stati membri e alla Commissione.
5. In mancanza di norme tecniche europee o di specifiche tecniche comuni, le specifiche tecniche possono essere definite, fermi restando i principi di equivalenza e di reciproco riconoscimento delle specifiche tecniche nazionali, con riferimento ad altri documenti. In tal caso é opportuno farvi riferimento in base al seguente ordine di preferenza:
a) alle norme nazionali che traspongono norme internazionali accettate dallo Stato italiano;
b) alle altre norme nazionali;
c) a qualsiasi altra norma.
6. Salvo che sia giustificata dall'oggetto del contratto, é vietata l'introduzione, nelle relative clausole, di prescrizioni tecniche che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza o di procedimenti particolari aventi l'effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. é, in particolare, vietata l'indicazione di marche, brevetti o tipi, nonché la specificazione di un'origine o di di una produzione determinata; tuttavia tale indicazione accompagnata dalla menzione "o equivalente" é autorizzata quando l'oggetto del contratto non può essere descritto diversamente mediante specificazioni sufficientemente precise e perfettamente intelligibili per tutti gli interessati.
Nota all'art. 8:
La direttiva n. 86/361/CE e la decisione n. 87/95/CE, sono state pubblicate, rispettivamente, nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L217 del 5 agosto 1986 e n. L36 del 7 febbraio 1987.
- La legge n. 15/1968 reca: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme". Tale legge é stata successivamente modificata con la legge n. 390/1971 (Modifiche ed integrazioni alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme).
CAPO IV
CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Art 9
Pubblico incanto, licitazione privata, appalto-concorso e trattativa privata
1. Per procedura aperta, si intende la forma del pubblico incanto;
per procedura ristretta, le forme della licitazione privata e dell'appalto-concorso; per procedura negoziata, la trattativa privata.
2. Nell'aggiudicare le pubbliche forniture le amministrazioni provvedono mediante gare aventi la forma del pubblico incanto, della licitazione privata, dell'appalto-concorso e della trattativa privata.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere alla licitazione privata ed all'appalto-concorso in casi debitamente motivati.
4. Il ricorso alla licitazione privata e all'appalto-concorso é, in particolare, giustificato:
a) dalla necessità di rispettare un equilibrio tra il valore della fornitura ed i costi della procedura;
b) dalla natura specifica dei prodotti da fornire.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le forniture a trattativa privata in caso di offerte irregolari, dopo che siano stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto-concorso, ovvero in caso di offerte inaccettabili ai sensi degli articoli da 11 a 14, purché le condizioni iniziali della fornitura non vengano fondamentalmente modificate. Le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano in questi casi un bando di gara, a meno che includano nella trattativa privata tutte le imprese fornitrici che soddisfano i criteri di cui agli articoli dall'11 al 14 e che, nel corso delle suddette procedure, abbiano presentato offerte rispondenti ai requisiti formali del procedimento contrattuale.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le forniture mediante trattativa privata senza la preliminare pubblicazione di un bando di gara nei casi seguenti:
a) in mancanza di offerte dopo che siano stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto-concorso, purché non vengano alterate nella sostanza le condizioni originarie della fornitura e sia trasmessa alla Commissione delle Comunità europee un'apposita relazione;
b) per gli oggetti fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di prova, di studio o di messa a punto, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e di messa a punto;
c) per le forniture la cui fabbricazione o consegna, a causa di particolarità tecniche, artistiche o per ragioni attinenti alla protezione dei diritti di esclusiva, non possono essere affidate che ad un fornitore determinato;
d) nella misura strettamente necessaria, quando l'eccezionale urgenza risultante da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice non sia compatibile con i termini imposti dalle procedure di cui ai commi 2 e 3. Le circostanze invocate per giustificare tale eccezionale urgenza non debbono tuttavia mai essere imputabili all'amministrazione aggiudicatrice;
e) per forniture complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o di impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare del materiale di tecnica differente, l'impiego o la manutenzione del quale comporti incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate. La durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può, di regola, superare i tre anni.
7. In tutti gli altri casi le amministrazioni affidano le forniture mediante pubblico incanto.
8. Nel caso di licitazione privata, di appalto-concorso o di trattativa privata, le amministrazioni aggiudicatrici redigono un verbale recante la motivazione del ricorso a dette procedure e contenente almeno il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, il valore, la quantità e la natura delle merci acquistate, il numero delle domande di partecipazione, il numero dei candidati invitati a presentare un'offerta, il numero dei candidati eventualmente respinti e le ragioni per cui la loro candidatura é stata respinta. Nel caso di procedura a trattativa privata il verbale deve indicare altresì le circostanze previste nei commi 5 e 6, debitamente motivate, che giustificano il ricorso a tale procedura.
Lo stesso verbale, o i suoi elementi principali, é comunicato, su richiesta, alla Commissione delle Comunità europee.
Art. 10
Raggruppamenti di imprese
1. Alle gare per l'aggiudicazione delle forniture di cui al presente testo unico sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate.
2. L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nel presente articolo.
3. L'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione di tutte le imprese raggruppate.
4. Le singole imprese, facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara, devono conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza di una di esse, designata quale capogruppo. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui al presente articolo e risultare da scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dal Paese in cui il relativo atto é redatto. La procura é conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo.
5. Il mandato é gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi dell'amministrazione.
6. Al mandatario spetta la rappresentanza, anche processuale, delle imprese mandanti nei riguardi dell'amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto, anche dopo il collaudo della fornitura, fino all'estinzione del rapporto. Tuttavia l'amministrazione può far valere direttamente le responsabilità a carico delle imprese mandanti.
7. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
8. In caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'amministrazione ha facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nel modo indicato al comma 4, ovvero di recedere dal contratto.
9. In caso di fallimento di una impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, é tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
Art. 11
Esclusione dalla partecipazione alle gare
1. Indipendentemente da quanto previsto dall'articolo 3, ultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dall'articolo 68 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono esclusi dalla partecipazione alle gare i fornitori:
a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale, o per delitti finanziari;
c) che nell'esercizio della propria attività professionale abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;
d) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
e) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
f) che si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo.
2. A dimostrazione che il fornitore non si trova in una delle situazioni di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1 é sufficiente la produzione di un certificato rilasciato dall'ufficio, nazionale o straniero, competente od anche di una dichiarazione rilasciata, con le forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal fornitore interessato, che attesti sotto la propria responsabilità di non trovarsi in una delle predette situazioni.
3. Qualora la legislazione del Paese straniero non contempli il rilascio di uno o più documenti previsti dal comma 2, ovvero se tali certificati non contengono tutti i dati richiesti, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata. Se neanche questa é prevista nello Stato straniero, é sufficiente una dichiarazione solenne, la quale, al pari di quella giurata, deve essere resa innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio od a qualsiasi pubblico ufficiale, autorizzati a riceverla in base alla legislazione del Paese stesso, che ne attesti l'autenticità.
Note all'art. 11:
- Il testo vigente dell'art. 3, ultimo comma, del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) é il seguente:
"Sono escluse dal fare offerte per tutti i contratti le persone o ditte che nell'eseguire altra impresa si siano rese colpevoli di negligenza o malafede. L'esclusione é dichiarata con atto insindacabile della competente amministrazione centrale, la quale ne dà comunicazione alle altre amministrazioni".
- Il testo dell'art. 68 del R.D. n. 827/1924 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) é il seguente:
"Art. 68 - Sono escluse dal fare offerte per tutti i contratti le persone o ditte che nell'eseguire altra impresa si siano rese colpevoli di negligenza o malafede.
L'esclusione é dichiarata con atto insindacabile della competente amministrazione centrale da comunicarsi al Ministero del tesoro (Ragioneria generale), a cura del quale ne viene data notizia alle altre amministrazioni.
Analogamente si provvede per le eventuali riammissioni.
Fermo il disposto del precedente comma, l'amministratore ha piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualsiasi concorrente senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, né pretendere che gli siano rese note le ragioni dell'esclusione".
Art. 12
Iscrizione dei concorrenti nei registri professionali
1. Le imprese concorrenti alle gare possono essere invitate a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, se chi esercita la impresa é italiano o straniero residente in Italia, ovvero nel registro professionale dello Stato di residenza, se straniero non residente in Italia.
2. Per le imprese residenti in Gran Bretagna ed in Irlanda può essere richiesto un certificato del "Registrar of Companies" o del "Registrar of Friendly Societies", attestante che l'impresa é "incorporated" o "registered", ovvero, in caso contrario ed in tutti gli altri casi in cui non esista un registro professionale, un certificato dal quale risulti che l'interessato ha dichiarato, sotto giuramento, di esercitare l'impresa nel Paese in cui é stabilito, indicandone la ragione commerciale e la sede.
Art. 13
Capacità finanziaria ed economica dei concorrenti
1. La dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
a) idonee dichiarazioni bancarie;
b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa;
c) dichiarazione concernente l'importo globale delle forniture e l'importo relativo alle forniture identiche a quella oggetto della gara, realizzate negli ultimi tre esercizi.
2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara quali dei documenti indicati al comma 1 devono essere presentati, nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere.
3. Qualora, per una ragione giustificata, l'impresa concorrente non sia in grado di presentare i documenti richiesti, essa é ammessa a provare la propria capacità finanziaria ed economica mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione.
Art. 14
Capacità tecniche ricorrenti
1) La dimostrazione delle capacità tecniche delle imprese concorrenti può essere fornita mediante:
a) l'elenco delle principali forniture effettuate durante gli ultimi tre anni, con il rispettivo importo, data e destinatario. Se trattasi di forniture effettuate ad amministrazioni od enti pubblici,esse sono provate da certificati rilasciati o vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di forniture a privati, i certificati sono rilasciati dall'acquirente; quanto ciò non sia possibile, é sufficiente una semplice dichiarazione del concorrente;
b) la descrizione dell'attrezzatura tecnica, delle misure adottate per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca dell'impresa;
c) l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici che facciano o meno parte integrante dell'impresa ed in particolare di quelli incaricati dei controlli di qualità;
d) campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità sia certificabile a richiesta dell'amministrazione;
e) certificati stabiliti dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo di qualità, riconosciuti competenti, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme;
f) controllo effettuato dall'amministrazione o, per suo incarico,da un organismo ufficiale competente del Paese di residenza del concorrente, quando i prodotti da fornire sono complessi o, in via eccezionale, devono rispondere ad uno scopo determinato. Tale controllo verte sulla capacità di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca dell'impresa concorrente e sulle misure usate da quest'ultima per controllare la qualità.
2. Nei bandi di gara le amministrazioni devono precisare quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati.
3. Le informazioni di cui al comma 1 non possono andare oltre l'oggetto della fornitura e l'amministrazione deve tener conto dei legittimi interessi dell'impresa concorrente relativi alla protezione dei segreti tecnici.
Art. 15
Completamento e chiarimenti dei documenti presentati
1. Nei limiti previsti dagli articoli 11, 12, 13 e 14, le amministrazioni possono invitare le imprese concorrenti a completare od a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
2. Le amministrazioni sono tenute a rispettare il carattere riservato di tutte le informazioni fornite dalle imprese concorrenti.
Art. 16
Criteri di aggiudicazione delle forniture
1. Le forniture previste dal presente testo unico sono aggiudicate in base ad uno dei seguenti criteri:
a) al prezzo più basso, qualora la fornitura dei beni oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici;
b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato di oneri e nel bando di gara, possibilmente nell'ordine decrescente di importanza che é loro attribuita.
2. Il comma 1 non si applica quando lo Stato, nell'ambito delle disposizioni vigenti intese a preferire talune imprese, fondi l'aggiudicazione delle forniture su altri criteri, a condizione che le disposizioni invocate siano compatibili con il Trattato.
3. Qualora talune offerte presentino un prezzo manifestamente e anormalmente basso rispetto alla prestazione, l'amministrazione, prima di procedere all'aggiudicazione, può chiedere all'offerente le necessarie giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, ha facoltà di rigettare l'offerta con provvedimento motivato, escludendolo dalla gara.
4. Tale provvedimento deve essere comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, per il successivo inoltro al Comitato consultivo per gli appalti pubblici delle Comunità europee.
5. Nel caso di appalto-concorso, di cui all'articolo 4 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e all'articolo 40 del relativo regolamento di esecuzione, l'amministrazione non può escludere un'offerta per il solo motivo che essa sia stata elaborata con un
metodo di calcolo diverso da quello in uso in Italia, a condizione che tale offerta sia compatibile con le prescrizioni del capitolato d'oneri. In tal caso, gli offerenti devono unire all'offerta tutti gli elementi necessari per il raffronto tra i due sistemi di calcolo e fornire qualsiasi chiarimento supplementare che l'amministrazione ritenga indispensabile.
6. L'amministrazione comunica, entro dieci giorni dall'espletamento della gara, l'esito di essa all'aggiudicatario ed al concorrente che segue nella graduatoria.
Nota all'art. 16:
- Il testo dell'art. 4 del sopra citato R.D. n. 2440/1923 é il seguente:
"Art. 4 - Per speciali lavori o forniture possono invitarsi le persone o le ditte ritenute idonee a presentare, in base a prestabilite norme di massima, i progetti tecnici e le condizioni alle quali siano disposte ad eseguirli.
Nei modi e nelle forme che saranno stabilite nell'invito, si procede, a giudizio insindacabile dell'amministrazione,alla scelta del progetto che risulti preferibile, tenuto conto degli elementi economici e tecnici delle singole offerte e delle garanzie di capacità e serietà che presentano gli offerenti, e si fa quindi luogo alla stipulazione del contratto.
Nessun compenso o rimborso spetta alle persone o ditte per la compilazione dei progetti presentati".
- Il testo dell'art. 40 del già citato R.D. n. 827/1924, é il seguente:
"Art. 40 - Agli appalti di opere pubbliche o di lavori o forniture speciali, per la cui esecuzione l'amministrazione ritenga conveniente di giovarsi delle iniziative e dei progetti di provate competenze tecniche, artistiche o scientifiche, può procedersi mediante la forma dell'appalto-concorso di cui all'art. 4 della legge.
Le ragioni di convenienza di cui al precedente comma sono comunicate al Consiglio di Stato, nei casi in cui il suo parere sia richiesto, ai termini di legge".
Art. 17
Prospetti statistici
1. Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), e gli enti e organismi indicati alle lettere b) e c) del medesimo comma 3, inviano, alle date stabilite dal comma 2 del presente articolo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie un prospetto statistico relativo ai contratti stipulati nell'anno precedente.
2. Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), trasmettono il prospetto entro il 31 luglio di ogni anno. Gli enti e gli organismi di cui alle lettere b) e c), del medesimo comma 3 trasmettono il prospetto ogni due anni entro il 31 luglio.
3. Tale prospetto indica almeno:
a) il numero e il valore dei contratti stipulati da ciascuna amministrazione aggiudicatrice per importi superiori ai limiti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, e, per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), il numero e il valore dei contratti stipulati per importi al di sotto del limite di cui all'art. 1, comma 2;
b) il numero e il valore dei contratti stipulati da ogni amministrazione aggiudicatrice per importi superiori ai limiti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, secondo la procedura, il prodotto e la nazionalità del fornitore cui é stata aggiudicata la gara e, nel caso di trattativa privata, suddiviso secondo l'art. 9, comma 6, lettere a), b), c), d) ed e), precisando il numero e il valore delle forniture affidate a ciascuno Stato membro ed ai Paesi terzi e, per le forniture di cui all'art. 1, comma 2, il numero e il valore di quelle attribuite a ciascun firmatario dell'accordo sulle pubbliche forniture concluso nell'ambito dei negoziati multilaterali del General Agreement on Tariffs and Trade (G.A.T.T.).
4. Il riepilogo dei prospetti dai commi 1 e 2 é trasmesso alla Commissione delle Comunità europee entro il mese di ottobre successivo alle date di invio stabilite dal comma 2.
Nota all'art. 17:
- L'accordo sulle pubbliche forniture concluso nell'ambito dei negoziati multilaterali G.A.T.T. (approvato dal Consiglio con decisione n. 80/271/CE - n.d.r.) é stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L71 del 17 marzo 1980.
Art. 18
Accesso alle gare di fornitori non appartenenti ai Paesi della Comunità e fornitura di prodotti originari dai Paesi terzi
1. Per l'accesso alle pubbliche gare dei soggetti non comunitari, appartenenti agli Stati, la cui lista viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, che hanno diritto ai benefici previsti dall'accordo sulle pubbliche forniture, concluso nell'ambito dei negoziati multilaterali del General Agreement on Tariffs and Trade (G.A.T.T.) e approvato dal Consiglio delle Comunità con decisione in data 10 dicembre 1979, n. 80/271/CE, come modificato con protocollo del 2 febbraio 1987, approvato dal Consiglio delle Comunità con decisione in data 16 novembre 1987, n. 87/565/CE, si applicano le disposizioni previste dall'accordo stesso.
2. L'accesso alle pubbliche gare dei soggetti appartenenti a Stati diversi da quelli indicati nel comma 1, nonché le forniture dei prodotti originari di detti Stati, potranno essere consentiti caso per caso per esigenze tecniche o economiche dalle amministrazioni o dagli enti che indicono le gare stesse.
Nota all'art. 18:
- Per i riferimenti dell'accordo G.A.T.T. si veda la precedente nota all'art. 17.
- La decisione n. 80/271/CE che approva l'accordo e la decisione n. 87/565/CE di modifica dell'accordo stesso sono state pubblicate, rispettivamente, nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L71 del 17 marzo 1980 e n. L345 del 9 dicembre 1987.
CAPO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 19
Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni in materia di forniture in vigore alla data del 1o gennaio 1989 ed aventi la finalità di ridurre le disparità regionali e di promuovere la creazione di posti di lavoro nelle regioni meno favorite o colpite dal declino industriale sono applicabili fino al 31 dicembre 1992, purché le stesse siano compatibili con il Trattato o con gli obblighi internazionali delle Comunità europee.
Art. 20
Disposizioni finali
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie notifica alla Commissione delle Comunità europee le disposizioni di cui all'art. 16, comma 2, e all'art. 19, nonché le modalità della loro applicazione.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), e gli enti e organismi indicati alle lettere b) e c) del medesimo comma 3 inviano, entro il 31 ottobre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie una relazione sull'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Il riepilogo delle relazioni previste dal comma 2 é notificato alla Commissione delle Comunità europee entro il 31 dicembre successivo alla data di invio stabilita dal medesimo comma 2.
4. La legge 30 marzo 1981, n. 113, come modificata dal decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 784, e dalla legge 23 marzo 1983, n. 83, e il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 48, sono abrogati.
Art. 21
Allegati
1. Gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 fanno parte integrante del presente testo unico.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Data a Roma, addì 24 luglio 1992
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
COSTA, Ministro per il Coordinamento delle politiche comunitarie
SCOTTI, Ministro degli affari esteri
MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia
BARUCCI, Ministro del tesoro
MANCINO, Ministro dell'interno
MERLONI, Ministro dei lavori pubblici
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI