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NORMATIVA
Normativa nazionale - Leggi - Codici - trattati e convenzioni internazionali

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Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1998, n. 71)
 

PARTE I


DISPOSIZIONI COMUNI


Articolo 1 - Definizioni.


Articolo 2 - Rapporti con il diritto comunitario.


Articolo 3 - Provvedimenti.


Articolo 4 - Collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio.


PARTE II


DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI


TITOLO I


Disposizioni generali


CAPO I


Vigilanza


Articolo 5 - Finalità e destinatari della vigilanza.


Articolo 6 - Vigilanza regolamentare.


Articolo 7 - Interventi sui soggetti abilitati.


Articolo 8 - Vigilanza informativa.


Articolo 9 - Revisione contabile.


Articolo 10 - Vigilanza ispettiva.


Articolo 11 - Composizione del gruppo.


Articolo 12 - Vigilanza sul gruppo.


CAPO II


Esponenti aziendali e partecipanti al capitale


Articolo 13 - Requisiti di professionalità e onorabilità degli esponenti aziendali


Articolo 14 - Requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale.


Articolo 15 - Partecipazioni


Articolo 16 - Sospensione del diritto di voto, obbligo di alienazione.


Articolo 17 - Richiesta di informazioni sulle partecipazioni.


TITOLO II


SERVIZI DI INVESTIMENTO


CAPO I


Soggetti e autorizzazione


Articolo 18 - Soggetti.


Articolo 18-bis - Consulenti finanziari


Articolo 18-ter - Società di consulenza finanziaria


Articolo 19 - Autorizzazione.


Articolo 20 - Albo.


CAPO II


Svolgimento dei servizi


Articolo 21 - Criteri generali.


Articolo 22 - Separazione patrimoniale.


Articolo 23 - Contratti.


Articolo 24 - Gestione di portafogli


Articolo 25 - Attività di negoziazione nei mercati regolamentati.


Articolo 25-bis. - Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione.


CAPO III


Operatività transfrontaliera


Articolo 26 - Succursali e libera prestazione di servizi di SIM.


Articolo 27 - Imprese di investimento comunitarie.


Articolo 28 - Imprese di investimento extracomunitarie.


Articolo 29 - Banche.


CAPO IV


Offerta fuori sede


Articolo 30 - Offerta fuori sede.


Articolo 31 - Promotori finanziari.


Articolo 32 - Promozione e collocamento a distanza di servizi di investimento e strumenti finanziari e attività.


CAPO IV-bis


Tutela degli investitori


Articolo 32-bis - Tutela degli interessi collettivi degli investitori.


Articolo 32-ter - Risoluzione stragiudiziale di controversie.


TITOLO III


GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO


CAPO I


Soggetti autorizzati


Articolo 33 - Attività esercitabili.


CAPO II


Fondi comuni di investimento


Articolo 34 - Autorizzazione della società di gestione del risparmio.


Articolo 35 - Albo.


Articolo 36 - Fondi comuni di investimento.


Articolo 37 - Struttura dei fondi comuni di investimento.


Articolo 38 - Banca depositaria.


Articolo 39 - Regolamento del fondo.


Articolo 40 - Regole di comportamento e diritto di voto.


Capo II-bis


Operatività all'estero


Articolo 41 - Operatività all'estero delle società di gestione del risparmio.


Articolo 41-bis - Società di gestione armonizzate


Articolo 42 - Offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento armonizzati e non armonizzati.


CAPO III


Società di investimento a capitale variabile


Articolo 43 - Costituzione e attività esercitabili.


Art. 43-bis - SICAV che designano una SGR o una società di gestione armonizzata


Articolo 44 - Albo.


Articolo 45 - Capitale e azioni.


Articolo 46 - Assemblea.


Articolo 47 - Modifiche dello statuto.


Articolo 48 - Scioglimento e liquidazione volontaria.


Articolo 49 - Fusione e scissione.


Articolo 50 - Altre disposizioni applicabili.


TITOLO IV


PROVVEDIMENTI INGIUNTIVI E CRISI


CAPO I


Disciplina dei provvedimenti ingiuntivi


Articolo 51 - Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari nazionali ed extracomunitari.


Articolo 52 - Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari comunitari.


Articolo 53 - Sospensione degli organi amministrativi.


Articolo 54 - Sospensione dell'offerta di quote di OICR esteri.


Articolo 55 - Provvedimenti cautelari applicabili ai promotori finanziari.


CAPO II - Disciplina delle crisi


Articolo 56 - Amministrazione straordinaria.


Articolo 57 - Liquidazione coatta amministrativa.


Articolo 58 - Succursali di imprese di investimento estero.


Articolo 59 - Sistemi d'indennizzo.


Articolo 60 - Adesione ai sistemi d'indennizzo da parte di intermediari esteri.


Articolo 60-bis - Responsabilità delle SIM, delle SGR e delle SICAV per illecito amministrativo dipendente da reato


PARTE III


DISCIPLINA DEI MERCATI E DELLA GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI


TITOLO I


Disciplina dei mercati


CAPO I


Mercati regolamentati


Articolo 60-ter - Principi di regolamentazione


Articolo 61 - Mercati regolamentati di strumenti finanziari.


Articolo 62 - Regolamento del mercato.


Articolo 63 - Autorizzazione dei mercati regolamentati.


Articolo 64 - Organizzazione e funzionamento del mercato e delle societa' di gestione.


Articolo 65 - Registrazione delle operazioni presso la societa' di gestione e obblighi di comunicazione delle operazioni concluse su strumenti finanziari.


Articolo 66 - Mercati all'ingrosso di titoli di Stato.


Articolo 66-bis - Mercati di strumenti finanziari derivati sull'energia e il gas


Articolo 67 - Riconoscimento dei mercati.


Articolo 68 - Sistemi di garanzia dei contratti.


Articolo 69 - Compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziar non derivati.


Articolo 70 - Compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari derivati.


Articolo 70-bis - Accesso ai sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari


Articolo 70-ter - Accordi fra sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione nell'ambito dei mercati regolamentati


Articolo 71 - Definitività del regolamento delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari.


Articolo 72 - Disciplina delle insolvenze di mercato.


Articolo 73 - Vigilanza sulle società di gestione.


Articolo 74 - Vigilanza sui mercati.


Articolo 75 - Provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi della società di gestione.


Articolo 76 - Vigilanza sui mercati all'ingrosso di titoli di Stato.


Articolo 77 - Vigilanza sui sistemi di compensazione, di liquidazione e di garanzia.


CAPO II


Sistemi di negoziazione diversi dai mercati regolamentati


Articolo 78 - Internalizzatori sistematici.


Articolo 79 - Sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro


CAPO II-bis


Disposizioni comuni


Articolo 79-bis - Requisiti di trasparenza.


Articolo 79-ter - Consolidamento delle informazioni


TITOLO II


GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI


Articolo 79-quater – Definizioni


Capo I


Disciplina delle società di gestione accentrata


Articolo 80 - Attività di gestione accentrata di strumenti finanziari.


Articolo 81 - Regolamento di attuazione e regolamento dei servizi.


Articolo 81-bis - Accesso alla gestione accentrata


Articolo 82 - Vigilanza.


Articolo 83 - Crisi delle società di gestione accentrata.


Capo II


Disciplina della gestione accentrata


Sezione I


Gestione accentrata in regime di dematerializzazione


Articolo 83-bis - Ambito di applicazione


Articolo 83-ter - Sistema di gestione accentrata


Articolo 83-quater - Attribuzioni della società di gestione e dell'intermediario


Articolo 83-quinquies - Diritti del titolare del conto


Articolo 83-sexies - Diritto d'intervento in assemblea ed esercizio del voto


Articolo 83-septies - Eccezioni opponibili


Articolo 83-octies - Costituzione di vincoli


Articolo 83-novies - Compiti dell'intermediario


Articolo 83-decies - Responsabilità dell'intermediario


Articolo 83-undecies - Obblighi degli emittenti azioni


Articolo 83-duodecies - Identificazione degli azionisti


Articolo 85 - Deposito accentrato.


Articolo 86 - Trasferimento dei diritti inerenti agli strumenti finanziari depositati.


Articolo 87 - Vincoli sugli strumenti finanziari accentrati.


Articolo 88 - Ritiro degli strumenti finanziari accentrati.


Articolo 89 – Aggiornamento del libro soci.


Articolo 90 - Gestione accentrata dei titoli di Stato.


PARTE IV


DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI


TITOLO I


Disposizioni generali


Articolo 91 - Poteri della CONSOB.


Articolo 92 - Parità di trattamento.


Articolo 93 - Definizione di controllo.


TITOLO II


APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO


CAPO I


Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita


Articolo 93-bis. - Definizioni


Sezione I


Offerta al pubblico di strumenti finanziari comunitari e di prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti


Articolo 94 - Prospetto d'offerta


Articolo 94-bis. - Approvazione del prospetto


Articolo 95. - Disposizioni di attuazione


Articolo 95-bis. - Revoca dell'acquisto o della sottoscrizione


Articolo 96. - Bilanci dell'emittente


Articolo 97. - Obblighi informativi


Articolo 98. - Validita' comunitaria del prospetto


Articolo 98-bis - Emittenti di Paesi extracomunitari


Sezione II


Offerta al pubblico di quote o azioni di OICR aperti


Articolo 98-ter. - Prospetto d'offerta


Articolo 98-quater. - Disposizioni di attuazione


Articolo 98-quinquies. - Obblighi informativi


Sezione III - Disposizioni comuni


Articolo 99. - Poteri della Consob


Articolo 100. - Casi di inapplicabilita'


Articolo 100-bis. - Circolazione dei prodotti finanziari


Articolo 101. - Attivita' pubblicitaria


CAPO II


Offerte pubbliche di acquisto o di scambio


SEZIONE I


Disposizioni generali


Articolo 101-bis - Definizioni e ambito applicativo


Articolo 101-ter - Autorita' di vigilanza e diritto applicabile


Articolo 102 - Obblighi degli offerenti e poteri interdittivi.


Articolo 103 - Svolgimento dell'offerta.


Articolo 104 - Difese.


Articolo 104-bis - (Regola di neutralizzazione)


Articolo 104-ter - (Clausola di reciprocita’)


SEZIONE II


Offerte pubbliche di acquisto obbligatorie


Articolo 105 - Disposizioni generali.


Articolo 106 - Offerta pubblica di acquisto totalitaria.


Articolo 107 - Offerta pubblica di acquisto preventiva.


Articolo 108 - Obbligo di acquisto.


Articolo 109 - Acquisto di concerto.


Articolo 110 - Inadempimento degli obblighi.


Articolo 111 - Diritto di acquisto.


Articolo 112 - Disposizioni di attuazione.


TITOLO III


EMITTENTI


CAPO I


Informazione societaria


Articolo 113 - Prospetto di quotazione.


Articolo 113-bis. - Ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR aperti


Articolo 113-ter. - Disposizioni generali in materia di informazioni regolamentate


Articolo 114 - Comunicazioni al pubblico.


Articolo 114-bis. - Informazione al mercato in materia di attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori.


Articolo 115 - Comunicazioni alla CONSOB.


Articolo 115-bis. - Registri delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate


Articolo 116 - Strumenti finanziari diffusi tra il pubblico.


Articolo 117 - Informazione contabile.


Articolo 117-bis. - (Fusioni fra società con azioni quotate e società con azioni non quotate).


Articolo 117-ter. - (Disposizioni in materia di finanza etica).


Articolo 118 - Casi di inapplicabilità.


Articolo 118-bis. – Controllo sulle informazioni fornite al pubblico


CAPO II - Disciplina delle società con azioni quotate


Articolo 119 - Ambito di applicazione.


SEZIONE I


Assetti proprietari


Articolo 120 - Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti.


Articolo 121 - Disciplina delle partecipazioni reciproche.


Articolo 122 - Patti parasociali.


Articolo 123 - Durata dei patti e diritto di recesso.


Articolo 123-bis - Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari


Articolo 124 - Casi di inapplicabilità.


SEZIONE I-bis. - Informazioni sull'adesione a codici di comportamento.


Articolo 124-bis. - Obblighi di informazione relativi ai codici di comportamento.


Articolo 124-ter. - Informazione relativa ai codici di comportamento.


SEZIONE II


Diritti dei soci


Articolo 125 - Convocazione dell'assemblea su richiesta della minoranza.


Articolo 125-bis - Avviso di convocazione dell'assemblea


Articolo 125-ter - Relazioni sulle materie all'ordine del giorno


Articolo 125-quater - Sito Internet


Articolo 126 - Convocazioni successive alla prima.


Articolo 126-bis. - Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea


Articolo 127 - Voto per corrispondenza o in via elettronica.


Articolo 127-bis - Annullabilità delle deliberazioni e diritto di recesso


Articolo 127-ter - Diritto di porre domande prima dell'assemblea


Articolo 127-quater - Maggiorazione del dividendo


Articolo 128 - Denuncia al collegio sindacale e al tribunale.


Articolo 129 - Azione sociale di responsabilità.


Articolo 130 - Informazione dei soci.


Articolo 131 - Diritto di recesso in caso di fusioni e scissioni.


Articolo 132 - Acquisto di azioni proprie e della società controllante.


Articolo 133 - Esclusione su richiesta dalle negoziazioni.


Articolo 134 - Aumenti di capitale.


SEZIONE II-bis


Società cooperative


Articolo 135 - Percentuali di capitale


Articolo 135-bis - Disciplina delle società cooperative


Articolo 135-ter - Informazione al mercato in materia di attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori


Articolo 135-quater - Assemblea straordinaria


Articolo 135-quinquies - Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea


Articolo 135-sexies - Relazioni finanziarie


Articolo 135-septies - Relazioni di revisione


Articolo 135-octies - Proposte di aumento di capitale


SEZIONE II-ter


Deleghe di voto


Articolo 135-novies - Rappresentanza nell'assemblea


Articolo 135-decies - Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti


Articolo 135-undecies - Rappresentante designato dalla società con azioni quotate


Articolo 135-duodecies - Società cooperative


SEZIONE III


Sollecitazione di deleghe


Articolo 136 - Definizioni.


Articolo 137 - Disposizioni generali.


Articolo 138 - Sollecitazione.


Articolo 139 - Requisiti del committente.


Articolo 140 - Soggetti abilitati alla sollecitazione.


Articolo 141 - Associazioni di azionisti.


Articolo 142 - Delega di voto.


Articolo 143 - Responsabilità.


Articolo 144 - Svolgimento della sollecitazione e della raccolta.


SEZIONE IV


Azioni di risparmio ed altre categorie di azioni


Articolo 145 - Emissione delle azioni.


Articolo 146 - Assemblea speciale.


Articolo 147 - Rappresentante comune.


Articolo 147-bis - Assemblee di categoria.


SEZIONE IV-bis.


Organi di amministrazione


Articolo 147-ter. - (Elezione e composizione del consiglio di amministrazione).


Articolo 147-quater. - (Composizione del consiglio di gestione).


Articolo 147-quinquies. - (Requisiti di onorabilità).


SEZIONE V


Organi di controllo


Articolo 148 - Composizione.


Articolo 148-bis. - Limiti al cumulo degli incarichi.


Articolo 149 - Doveri.


Articolo 150 - Informazione.


Articolo 151 - Poteri.


Articolo 151-bis - Poteri del consiglio di sorveglianza.


Articolo 151-ter - Poteri del comitato per il controllo sulla gestione


Articolo 152 - Denuncia al tribunale.


Articolo 153 - Obbligo di riferire all'assemblea.


Articolo 154. Disposizioni non applicabili.


SEZIONE V-bis.


Redazione dei documenti contabili societari.


Articolo 154-bis. - (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari).


Articolo 154-ter. - Relazioni finanziarie


SEZIONE VI


Revisione contabile


Articolo 155 - Attività di revisione contabile.


Articolo 156 – Relazioni di revisione.


Articolo 157 - Effetti dei giudizi sui bilanci.


Articolo 158 - Proposte di aumento di capitale


Articolo 159 - Conferimento e revoca dell'incarico


Articolo 160 - Incompatibilità


Articolo 161 - Albo speciale delle società di revisione


Articolo 162 - Vigilanza sulle società di revisione


Articolo 163 - Provvedimenti della CONSOB


Articolo 164 - Responsabilità


Articolo 165 - Revisione contabile dei gruppi.


Articolo 165-bis – (Società che controllano società con azioni quotate).


SEZIONE VI-bis.


Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria.


Articolo 165-ter. - (Ambito di applicazione).


Articolo 165-quater. - (Obblighi delle società italiane controllanti).


Articolo 165-quinquies. - (Obblighi delle società italiane collegate).


Articolo 165-sexies. - (Obblighi delle società italiane controllate).


Articolo 165-septies. - (Poteri della CONSOB e disposizioni di attuazione).


PARTE V


SANZIONI


TITOLO I


Sanzioni penali


CAPO I


Intermediari e mercati


Articolo 166 - Abusivismo.


Articolo 167 - Gestione infedele.


Articolo 168 - Confusione di patrimoni.


Articolo 169 - Partecipazioni al capitale.


Articolo 170 - Gestione accentrata di strumenti finanziari.


Articolo 170-bis. - Ostacolo alle funzioni di vigilanza della CONSOB


Articolo 171 - Tutela dell'attività di vigilanza.


CAPO II - Emittenti


Articolo 172 - Irregolare acquisto di azioni.


Articolo 173 - Omessa alienazione di partecipazioni.


Articolo 173-bis. - Falso in prospetto.


Articolo 174 - False comunicazioni e ostacolo alle funzioni della CONSOB.


CAPO III


Revisione contabile


Articolo 174-bis. - Falsita' nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione.


Articolo 174-ter. - Corruzione dei revisori.


Articolo 175 - Falsità nelle relazioni o comunicazioni della società di revisione.


Articolo 176 - Utilizzazione e divulgazione di notizie riservate.


Articolo 177 - Illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione.


Articolo 178 - Compensi illegali.


Articolo 179 - Disposizioni comuni.


TITOLO I-BIS


ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO


CAPO I


DISPOSIZIONI GENERALI


Articolo 180 - Abuso di informazioni privilegiate.


Articolo 181 - Aggiotaggio su strumenti finanziari.


Articolo 182 - Pene accessorie.


Articolo 183 - Ambito di applicazione.


Articolo 184 - Misure interdittive.


Articolo 185 - Notizia di reato e attività di accertamento.


Articolo 186 - Trasmissione degli atti al pubblico ministero.


Articolo 187 - Facoltà della CONSOB nel procedimento penale.


Articolo 187-bis. - Abuso di informazioni privilegiate


TITOLO II


Sanzioni amministrative


Articolo 188 - Abuso di denominazione.


Articolo 189 - Partecipazioni al capitale.


Articolo 190 - Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari.


Articolo 191 - Sollecitazione all'investimento.


Articolo 192 - Offerte pubbliche di acquisto o di scambio.


Articolo 192-bis. - Informazioni sul governo societario.


Articolo 192-ter. - Ammissione alle negoziazioni


Articolo 193 - Informazione societaria e doveri dei sindaci e delle società di revisione.


Articolo 193-bis. - (Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria


Articolo 194 - Deleghe di voto.


Articolo 195 - Procedura sanzionatoria.


Articolo 196 - Sanzioni applicabili ai promotori finanziari.


PARTE VI


DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


Articolo 197 - Personale della CONSOB.


Articolo 198 - Girata di titoli azionari.


Articolo 199 - Società fiduciarie.


Articolo 200 - Intermediari già autorizzati.


Articolo 201 - Agenti di cambio.


Articolo 202 - Disposizioni in tema di liquidazione coattiva di borsa.


Articolo 203 - Contratti a termine.


Articolo 204 - Gestione accentrata.


Articolo 205 - Quotazioni di prezzi.


Articolo 206 - Disposizioni applicabili alle società quotate in mercati diversi dalla borsa.


Articolo 207 - Patti parasociali.


Articolo 208 - Deleghe di voto, azioni di risparmio, collegio sindacale e revisione contabile.


Articolo 209 - Società di revisione.


Articolo 210 - Modifiche al codice civile.


Articolo 211 - Modifiche del T.U. bancario.


Articolo 212 - Disposizioni in materia di privatizzazioni.


Articolo 213 - Conversione del fallimento. in liquidazione coatta amministrativa.


Articolo 214 - Abrogazioni.


Articolo 215 - Disposizioni di attuazione.


Articolo 216 - Entrata in vigore.


ALLEGATO


Preambolo (Omissis).




PARTE I


DISPOSIZIONI COMUNI



Articolo 1


Definizioni.



1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:


a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni;


b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario); il decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;


c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le società e la Borsa;


d) "ISVAP": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;


e) "società di intermediazione mobiliare" (SIM): l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi o attivita di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia; (Lettera così modificata dall’art. 1 del DLgs 164-2007)


f) "impresa di investimento comunitaria": l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato comunitario, diverso dall'Italia; (Lettera così modificata dall’art. 1 del DLgs 164-2007)


g) "impresa di investimento extracomunitaria": l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attivita di investimento, avente sede legale in uno Stato extracomunitario; (Lettera così modificata dall’art. 1 del DLgs 164-2007)


h) "imprese di investimento": le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie;


i) "società di investimento a capitale variabile" (SICAV): la società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni;


j) "fondo comune di investimento": il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte; il patrimonio del fondo, sia aperto che chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni di quote; (Lettera modificata dall'art. 5, comma 1, d.l. 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410)


k) "fondo aperto": il fondo comune di investimento i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote secondo le modalità previste dallo schema di funzionamento del fondo;


l) "fondo chiuso": il fondo comune di investimento in cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate;


m) "organismi di investimento collettivo del risparmio" (OICR): i fondi comuni di investimento e le SICAV;


n) "gestione collettiva del risparmio": il servizio che si realizza attraverso:


1) la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni d'investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti;


2) la gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili; (Lettera così sostituita dall'art. 2 del DLgs 274 del 2003)


o) " società di gestione del risparmio" (SGR): la società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio; (Lettera così sostituita dall'art. 2 del DLgs 274 del 2003)


o-bis) " società di gestione armonizzata": la società con sede legale e direzione generale in uno Stato membro diverso dall'Italia, autorizzata ai sensi della direttiva in materia di organismi di investimento collettivo, a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio; (Lettera aggiunta dall'art. 2 del DLgs 274 del 2003)


p) " società promotrice": la SGR che svolge l' attività indicata nella lettera n), numero 1); (Lettera così sostituita dall'art. 2 del DLgs 274 del 2003)


q) "gestore": la SGR che svolge l'attività indicata nella lettera n), numero 2); (Lettera così sostituita dall'art. 2 del DLgs 274 del 2003)


r) "soggetti abilitati": le SIM, le imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, le imprese di investimento extracomunitarie, le SGR, le societa' di gestione armonizzate, le SICAV nonche' gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario e le banche italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia e le banche extracomunitarie, autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di investimento; (Lettera così sostituita dall’art. 1 del DLgs 164-2007)


s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": le attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A e B della tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello Stato comunitario di origine; (Lettera così sostituita dall’art. 1 del DLgs 164-2007)


t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti cosi' da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati; (Lettera così sostituita dall’art. 2 del DLgs 51 del 28-3-2007)


u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari; (Lettera così modificata dall’art. 3 del DLgs 303-2006)


v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti e di ammontare complessivo superiori a quelli indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100, comma 1, lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi dalle banche centrali degli Stati comunitari; (Lettera così modificata dall’art. 1 del DLgs 229 del 2007)


w) "emittenti quotati": i soggetti italiani o esteri che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani.


w-bis) "prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione": le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. (Lettera aggiunta dall’art. 3 del DLgs 303-2006)


w-ter) "mercato regolamentato": sistema multilaterale che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a contratti, e che e' gestito da una societa' di gestione, e' autorizzato e funziona regolarmente. (Lettera così sostituita dall’art. 1 del DLgs 164-2007)


w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine":


1) le emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro della Comunita' europea, aventi sede in Italia;


2) gli emittenti titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro della Comunita' europea, aventi sede in Italia;


3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in uno Stato non appartenente alla Comunita' europea, per i quali la prima domanda di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato della Comunita' europea e' stata presentata in Italia o che hanno successivamente scelto l'Italia come Stato membro d'origine quando tale prima domanda di ammissione non e' stata effettuata in base a una propria scelta;


4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in Italia o i cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere un solo Stato membro come Stato membro d'origine. La scelta resta valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori mobiliari dell'emittente non sono piu' ammessi alla negoziazione in alcun mercato regolamentato della Comunita' europea. (Lettera aggiunta dall’art. 1, co 1 del DLgs 6 Novembre 2007 , n. 195)


1-bis. Per "valori mobiliari" si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio:


a) le azioni di societa' e altri titoli equivalenti ad azioni di societa', di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario;


b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli;


c) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle precedenti lettere;


d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure. (Comma aggiunto dall’art. 1 del DLgs 164-2007)


1-ter. Per "strumenti del mercato monetario" si intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali. (Comma aggiunto dall’art. 1 del DLgs 164-2007)


2. Per "strumenti finanziari" si intendono:


a) valori mobiliari;


b) strumenti del mercato monetario;


c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio;


d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;


e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o puo' avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facolta' consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;


f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap" e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento puo' avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione;


g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine ("forward") e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento puo' avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f) che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini;


h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;


i) contratti finanziari differenziali;


j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o puo' avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facolta' consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonche' altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini. (Comma così sostituito dall’art. 1 del DLgs 164-2007)


2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con il regolamento di cui all'articolo 18, comma 5, individua:


a) gli altri contratti derivati di cui al comma 2, lettera g), aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di margine;


b) gli altri contratti derivati di cui al comma 2, lettera j), aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di margine. (Comma aggiunto dall’art. 1 del DLgs 164-2007)


3. Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d), e), f), g), h), i) e j), nonche' gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera d). (Comma così sostituito dall’art. 1 del DLgs 164-2007)


4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari. Sono strumenti finanziari ed, in particolare, contratti finanziari differenziali, i contratti di acquisto e vendita di valuta, estranei a transazioni commerciali e regolati per differenza, anche mediante operazioni di rinnovo automatico (c.d. "roll-over"). Sono altresi' strumenti finanziari le ulteriori operazioni su valute individuate ai sensi dell'articolo 18, comma 5. (Comma così sostituito dall’art. 9 del DLgs 141 del 2010)


5. Per "servizi e attivita' di investimento" si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanziari:


a) negoziazione per conto proprio;


b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;


c) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;


c-bis) collocamento senza assunzione a fermo ne' assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;


d) gestione di portafogli;


e) ricezione e trasmissione di ordini;


f) consulenza in materia di investimenti;


g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione. (Comma così sostituito dall’art. 1 del DLgs 164-2007)


5-bis. Per "negoziazione per conto proprio" si intende l'attivita' di acquisto e vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti, nonche' l'attivita' di market maker. (Comma aggiunto dall’art. 1 del DLgs 164-2007)


5-ter. Per "internalizzatore sistematico" si intende il soggetto che in modo organizzato, frequente e sistematico negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione. (Comma aggiunto dall’art. 1 del DLgs 164-2007)


5-quater. Per "market maker" si intende il soggetto che si propone sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione, su base continua, come disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti. (Comma aggiunto dall’art. 1 del DLgs 164-2007)


5-quinquies. Per "gestione di portafogli" si intende la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o piu' strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito dai clienti. (Comma aggiunto dall’art. 1 del DLgs 164-2007)


5-sexies. Il servizio di cui al comma 5, lettera e), comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonche' l'attivita' consistente nel mettere in contatto due o piu' investitori, rendendo cosi' possibile la conclusione di un'operazione fra loro (mediazione). (Comma aggiunto dall’art. 1 del DLgs 164-2007)


5-septies. Per "consulenza in materia di investimenti" si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o piu' operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione e' personalizzata quando e' presentata come adatta per il cliente o e' basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non e' personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione. (Comma aggiunto dall’art. 1 del DLgs 164-2007)


5-octies. Per "gestione di sistemi multilaterali di negoziazione" si intende la gestione di sistemi multilaterali che consentono l'incontro, al loro interno ed in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti. (Comma aggiunto dall’art. 1 del DLgs 164-2007)


6. Per "servizi accessori" si intendono:


a) la custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi; (Comma così modificato dall’art. 1 del DLgs 164-2007)


b) la locazione di cassette di sicurezza;


c) la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento;


d) la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese;


e) i servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento;


f) la ricerca in materia di investimenti, l'analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari; (Lettera così sostituita dall’art. 1 del DLgs 164-2007)


g) l'intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi d'investimento.


g-bis) le attivita' e i servizi individuati con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, e connessi alla prestazione di servizi di investimento o accessori aventi ad oggetto strumenti derivati. (Lettera aggiunta dall’art. 1 del DLgs 164-2007)


6-bis. Per "partecipazioni" si intendono le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile. (Comma aggiunto dall'art. 3 del DLgs 37-2004)


6-ter. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo ed agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti. (Comma aggiunto dall'art. 3 del DLgs 37-2004)


6-quater. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti. (Comma aggiunto dall'art. 3 del DLgs 37-2004)



Articolo 2


Rapporti con il diritto comunitario.



1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la CONSOB esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni comunitarie, applicano i regolamenti e le decisioni dell'Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente decreto.



Articolo 3


Provvedimenti.



1. I regolamenti ministeriali previsti dal presente decreto sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.


2. La Banca d'Italia e la CONSOB stabiliscono i termini e le procedure per l'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza.


3. I regolamenti e i provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia e della CONSOB sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale . Gli altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza sono pubblicati dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB nei rispettivi Bollettini.


4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tutti i regolamenti e i provvedimenti di carattere generale emanati ai sensi del presente decreto sono pubblicati, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze in un unico compendio, anche in forma elettronica, ove anche uno solo di essi sia stato modificato nel corso dell'anno precedente.



Articolo 4


Collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio.



1. La Banca d'Italia, la CONSOB, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'ISVAP e l'Ufficio italiano dei cambi collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Dette autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.


2. La Banca d'Italia e la CONSOB collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti dell'Unione Europea e dei singoli Stati comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni.


2-bis. Ai fini indicati al comma 2, la Consob e la Banca d'Italia possono concludere con le autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea accordi di collaborazione, che possono prevedere la delega reciproca di compiti di vigilanza. (Comma aggiunto dall’art. 1 del DLgs 164 del 2007)


2-ter. La Consob e' il punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazioni provenienti da autorita' competenti di Stati membri dell'Unione europea in materia di servizi e attivita' di investimento svolti da soggetti abilitati e di mercati regolamentati. La Consob interessa la Banca d'Italia per gli aspetti di competenza di questa ultima. La Banca d'Italia trasmette le informazioni contestualmente all'autorita' competente dello Stato membro dell'Unione europea che le ha richieste e alla Consob. (Comma aggiunto dall’art. 1 del DLgs 164 del 2007)


3. La Banca d'Italia e la CONSOB possono cooperare, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti degli Stati extracomunitari. (Comma così modificato dall’art. 1 del DLgs 164 del 2007)


4. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere trasmesse a terzi ne' ad altre autorità italiane, ivi incluso il Ministro dell'economia e delle finanze, senza il consenso dell'autorità che le ha fornite (Comma così sostituito dall'art. 9, co 1a della legge 62 del 18 aprile 2005).


5. La Banca d'Italia e al CONSOB possono scambiare informazioni:


a) con autorità amministrative e giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a soggetti abilitati;


b) con gli organismi preposti all'amministrazione dei sistemi di indennizzo;


c) con gli organismi preposti alla compensazione o al regolamento delle negoziazioni dei mercati;


d) con le società di gestione dei mercati, al fine di garantire il regolare funzionamento nei mercati da esse gestiti.


5-bis. Lo scambio di informazioni con autorità di Paesi extracomunitari é subordinato all'esistenza di norme in materia di segreto di ufficio. (Comma aggiunto dall'art. 3 del DLgs 274 del 2003 e poi così modificato dall’art. 9, co 1a della legge 62 del 18 aprile 2005)


6. Le informazioni indicate nel comma 5, lettere b), e d), possono essere rivelate a terzi con il consenso del soggetto che le ha fornite. Si può prescindere dal consenso se le informazioni siano fornite in ottemperanza a obblighi di cooperazione e collaborazione internazionale.


7. La Banca d'Italia e la CONSOB possono esercitare i poteri a esse assegnati dall'ordinamento anche ai fini della cooperazione con altre autorità e su richiesta delle medesime. Le autorità competenti di Stati comunitari o extracomunitari possono chiedere alla Banca d'Italia e alla CONSOB di effettuare per loro conto, secondo le norme previste nel presente decreto, un'indagine sul territorio dello Stato, nonche' di eseguire, per loro conto, notifiche sul territorio dello Stato inerenti ai provvedimenti da esse adottati. Le predette autorità possono chiedere che venga consentito ad alcuni membri del loro personale di accompagnare il personale della Banca d'Italia e della CONSOB durante l'espletamento dell'indagine. (Comma così modificato dall’art. 1 del DLgs 229 del 2007)


8. Restano ferme le norme che disciplinano il segreto d'ufficio sulle notizie, i dati e le informazioni in possesso della Banca d'Italia.


9. La Banca d'Italia può concordare con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari forme di collaborazione, ivi compresa la ripartizione dei compiti di ciascuna autorità, per l'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più paesi.


10. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della CONSOB in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente.


11. I dipendenti della CONSOB, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente alla Commissione tutte le irregolarità constatate, anche quando integrino ipotesi di reato.


12. I dipendenti della CONSOB, i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio.


13. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dalla CONSOB, in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.



PARTE II


DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI


TITOLO I


Disposizioni generali


CAPO I


Vigilanza



Articolo 5


Finalità e destinatari della vigilanza.



1. La vigilanza sulle attivita' disciplinate dalla presente parte ha per obiettivi:


a) la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario;


b) la tutela degli investitori;


c) la stabilita' e il buon funzionamento del sistema finanziario;


d) la competitivita' del sistema finanziario;


e) l'osservanza delle disposizioni in materia finanziaria. (Comma così sostituito dall’art. 2 del DLgs 164 del 2007)


2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Banca d'Italia e' competente per quanto riguarda il contenimento del rischio, la stabilita' patrimoniale e la sana e prudente gestione degli intermediari. (Comma così sostituito dall’art. 2 del DLgs 164 del 2007)


3. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Consob e' competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti. (Comma così sostituito dall’art. 2 del DLgs 164 del 2007)


4. La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti abilitati; ciascuna vigila sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari secondo le competenze definite dai commi 2 e 3. (Comma così sostituito dall’art. 2 del DLgs 164 del 2007)


5. La Banca d'Italia e al CONSOB operano in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità rilevate nell'esercizio dell'attività di vigilanza.


5-bis. La Banca d'Italia e la Consob, al fine di coordinare l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati, stipulano un protocollo d'intesa, avente ad oggetto:


a) i compiti di ciascuna e le modalita' del loro svolgimento, secondo il criterio della prevalenza delle funzioni di cui ai commi 2 e 3;


b) lo scambio di informazioni, anche con riferimento alle irregolarita' rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza. (Comma aggiunto dall’art. 2 del DLgs 164 del 2007)


5-ter. Il protocollo d'intesa di cui al comma 5-bis e' reso pubblico dalla Banca d'Italia e dalla Consob con le modalita' da esse stabilite ed e' allegato al regolamento di cui all'articolo 6, comma 2-bis. (Comma aggiunto dall’art. 2 del DLgs 164 del 2007)



Articolo 6


Vigilanza regolamentare.



01. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza regolamentare, la Banca d'Italia e la Consob osservano i seguenti principi:


a) valorizzazione dell'autonomia decisionale dei soggetti abilitati;


b) proporzionalita', intesa come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari;


c) riconoscimento del carattere internazionale del mercato finanziario e salvaguardia della posizione competitiva dell'industria italiana;


d) agevolazione dell'innovazione e della concorrenza. (Comma aggiunto dall’art. 2 del DLgs 164 del 2007)


02. Per le materie disciplinate dalla direttiva 2006/73/CE, della Commissione, del 10 agosto 2006, la Banca d'Italia e la Consob possono mantenere o imporre nei regolamenti obblighi aggiuntivi a quelli previsti dalla direttiva medesima solo nei casi eccezionali in cui tali obblighi sono obiettivamente giustificati e proporzionati, tenuto conto della necessita' di fare fronte a rischi specifici per la protezione degli investitori o l'integrita' del mercato che non sono adeguatamente considerati dalle disposizioni comunitarie e se almeno una delle seguenti condizioni e' soddisfatta:


a) i rischi specifici cui gli obblighi aggiuntivi sono volti a fare fronte sono particolarmente rilevanti, considerata la struttura del mercato italiano;


b) i rischi specifici cui gli obblighi aggiuntivi sono volti a fare fronte emergono o diventano evidenti dopo l'emanazione delle disposizioni comunitarie pertinenti per materia. (Comma aggiunto dall’art. 2 del DLgs 164 del 2007)


03. La Banca d'Italia e la Consob comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze le disposizioni regolamentari recanti gli obblighi aggiuntivi di cui al comma 02 ai fini della loro notifica alla Commissione europea. (Comma aggiunto dall’art. 2 del DLgs 164 del 2007)


1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento:


a) gli obblighi delle SIM e delle SGR in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e partecipazioni detenibili; (Lettera così sostituita dall’art. 2 del DLgs 164 del 2007)


b) gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di modalita' di deposito e di sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela; (Lettera così sostituita dall’art. 2 del DLgs 164 del 2007)


c) le regole applicabili agli OICR aventi a oggetto;


1) i criteri e i divieti relativi all'attività di investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo;


2) le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio;


3) gli schemi-tipo e le modalità di redazione dei prospetti contabili che le società di gestione del risparmio e le SICAV devono redigere periodicamente;


4) i metodi di calcolo del valore delle quote o azioni di OICR;


5) i criteri e le modalità da adottare per la valutazione dei beni e dei valori in cui è investito il patrimonio e la periodicità della valutazione. Per la valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati, la Banca d'Italia può prevedere il ricorso a esperti indipendenti e richiederne l'intervento anche in sede di acquisto e vendita dei beni da parte del gestore.


1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), prevedono la possibilita' di adottare sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia, nonche' di utilizzare valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o enti esterni. (Comma aggiunto dall’art. 2 del DL 297 del 2006, conv. in legge 15 del 23-2-2007)


2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, tenuto conto delle differenti esigenze di tutela degli investitori connesse con la qualita' e l'esperienza professionale dei medesimi, disciplina con regolamento gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di:


a) trasparenza, ivi inclusi:


1) gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento, nonche' della gestione collettiva del risparmio, con particolare riferimento al grado di rischiosita' di ciascun tipo specifico di prodotto finanziario e delle gestioni di portafogli offerti, all'impresa e ai servizi prestati, alla salvaguardia degli strumenti finanziari o delle disponibilita' liquide detenuti dall'impresa, ai costi, agli incentivi e alle strategie di esecuzione degli ordini;


2) le modalita' e i criteri da adottare nella diffusione di comunicazioni pubblicitarie e promozionali e di ricerche in materia di investimenti;


3) gli obblighi di comunicazione ai clienti relativi all'esecuzione degli ordini, alla gestione di portafogli, alle operazioni con passivita' potenziali e ai rendiconti di strumenti finanziari o delle disponibilita' liquide dei clienti detenuti dall'impresa;


b) correttezza dei comportamenti, ivi inclusi:


1) gli obblighi di acquisizione di informazioni dai clienti o dai potenziali clienti ai fini della valutazione di adeguatezza o di appropriatezza delle operazioni o dei servizi forniti;


2) le misure per eseguire gli ordini alle condizioni piu' favorevoli per i clienti;


3) gli obblighi in materia di gestione degli ordini;


4) l'obbligo di assicurare che la gestione di portafogli si svolga con modalita' aderenti alle specifiche esigenze dei singoli investitori e che quella su base collettiva avvenga nel rispetto degli obiettivi di investimento dell'OICR;


5) le condizioni alle quali possono essere corrisposti o percepiti incentivi. (Comma così sostituito dall’art. 2 del DLgs 164 del 2007)


2-bis. La Banca d'Italia e la Consob disciplinano congiuntamente mediante regolamento, con riferimento alla prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento, nonche' alla gestione collettiva del risparmio, gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di:


a) requisiti generali di organizzazione;


b) continuita' dell'attivita';


c) organizzazione amministrativa e contabile, compresa l'istituzione della funzione di cui alla lettera e);


d) procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi di investimento e delle attivita' di investimento nonche' della gestione collettiva del risparmio;


e) controllo della conformita' alle norme;


f) gestione del rischio dell'impresa;


g) audit interno;


h) responsabilita' dell'alta dirigenza;


i) trattamento dei reclami;


j) operazioni personali;


k) esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attivita';


l) gestione dei conflitti di interesse, potenzialmente pregiudizievoli per i clienti;


m) conservazione delle registrazioni;


n) procedure anche di controllo interno, per la percezione o corresponsione di incentivi. (Comma aggiunto dall’art. 2 del DLgs 164 del 2007)


2-ter. Per l'esercizio della vigilanza, nelle materie di cui al comma 2-bis, sono competenti:


a) la Banca d'Italia per gli aspetti previsti dalle lettere a), b), c), f), g) e h);


b) la Consob per gli aspetti previsti dalle lettere d), e), i), j), l), m) e n);


c) la Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive funzioni di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, per gli aspetti previsti dalla lettera k). (Comma aggiunto dall’art. 2 del DLgs 164 del 2007)


2-quater. La Consob, sentita la Banca d'Italia, individua con regolamento:


a) le norme di condotta che non si applicano ai rapporti fra gestori di sistemi multilaterali di negoziazione e i partecipanti ai medesimi;


b) le condizioni alle quali i soggetti abilitati non sono obbligati a osservare le disposizioni regolamentari di cui al comma 2, lettera b), numero 1), quando prestano i servizi di cui all'articolo 1, comma 5, lettere b) ed e);


c) la disciplina specifica di condotta applicabile ai rapporti tra soggetti abilitati e clienti professionali;


d) le norme di condotta che non si applicano ai rapporti fra soggetti abilitati che prestano i servizi di cui all'articolo 1, comma 5, lettere a), b) ed e), e controparti qualificate, intendendosi per tali:


1) le imprese di investimento, le banche, le imprese di assicurazioni, gli OICR, le SGR, le societa' di gestione armonizzate, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del testo unico bancario, le societa' di cui all'articolo 18 del testo unico bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;


2) le imprese la cui attivita' principale consista nel negoziare per conto proprio merci e strumenti finanziari derivati su merci;


3) le imprese la cui attivita' esclusiva consista nel negoziare per conto proprio nei mercati di strumenti finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei mercati a pronti, purche' esse siano garantite da membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati, quando la responsabilita' del buon fine dei contratti stipulati da dette imprese spetta a membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati;


4) le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla direttiva 2004/39/CE e alle relative misure di esecuzione;


5) le categorie corrispondenti a quelle dei numeri precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione europea. (Comma aggiunto dall’art. 2 del DLgs 164 del 2007)


2-quinquies. La Consob, sentita la Banca d'Italia, individua con regolamento i clienti professionali privati nonche' i criteri di identificazione dei soggetti privati che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di richiesta. (Comma aggiunto dall’art. 2 del DLgs 164 del 2007)


2-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua con regolamento i clienti professionali pubblici nonche' i criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di richiesta. (Comma aggiunto dall’art. 2 del DLgs 164 del 2007)



Articolo 7


Interventi sui soggetti abilitati.



1. La Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, possono, con riguardo ai soggetti abilitanti:


a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti;


b) ordinare la convocazione degli organi collegiali, fissandone l'ordine del giorno;


c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b).


2. La Banca d'Italia può emanare, a fini di stabilità, disposizioni di carattere particolare aventi a oggetto le materie disciplinate nell'articolo 6, comma 1, lettera a), e adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti i servizi, le attivita', le operazioni e la struttura territoriale, nonche' vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio. (Comma così modificato dall’art. 2 del DL 297 del 2006, conv. in legge 15 del 23-2-2007)


3. Nell'interesse pubblico o dei partecipanti la Banca d'Italia e la CONSOB, ciascuna per quanto di competenza, possono ordinare la sospensione o la limitazione temporanea dell'emissione o del rimborso delle quote o azioni di OICR.



Articolo 8


Vigilanza informativa.



1. La Banca d'Italia e la CONSOB possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalle stesse stabiliti. (Comma così modificato dall’art. 2 del DLgs 164 del 2007)


2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti della società incaricata della revisione contabile.


3. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia e la CONSOB di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle SIM, delle società di gestione del risparmio o delle SICAV. A tali fini lo statuto delle SIM, delle società di gestione del risparmio o delle SICAV, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri. (Comma così modificato dall'art. 3 del DLgs 37-2004)


4. Le società incaricate della revisione contabile delle SIM, delle società di gestione del risparmio o delle SICAV comunicano senza indugio alla Banca d'Italia e alla CONSOB gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività delle società sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sui bilanci o sui prospetti periodici degli OICR.


5. I commi 3, primo periodo, e 4 si applicano anche all'organo che svolge funzioni di controllo ed alle società incaricate della revisione contabile presso le società che controllano le SIM, le società di gestione del risparmio o le SICAV o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 23 del testo unico bancario. (Comma così sostituito dall'art. 3 del DLgs 37-2004)


5-bis. La Consob, nell'ambito delle sue competenze, puo' esercitare sui soggetti abilitati i poteri previsti dall'articolo 187-octies. La Banca d'Italia, nell'ambito delle sue competenze, puo' esercitare sui soggetti abilitati i poteri previsti dall'articolo 187-octies, comma 3, lettera c). (Comma aggiunto dall’art. 2 del DLgs 164 del 2007)


6. I commi 3, 4, 5 e 5-bis si applicano alle banche limitatamente alla prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento. (Comma così sostituito dall’art. 2 del DLgs 164 del 2007)



Articolo 9


Revisione contabile.



1. Alle SIM, alle società di gestione del risparmio e alle SICAV si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, a eccezione degli articoli 157, 158, 165 e 165-bis. (Comma così modificato dall’art. 3, comma 2 del DLgs 303-2006)


2. Per le società di gestione del risparmio, la società incaricata della revisione contabile provvede anche a rilasciare un giudizio, ai sensi dell'articolo 156, sul rendiconto del fondo comune.



Articolo 10


Vigilanza ispettiva.



1. La Banca d'Italia e la CONSOB possono, nell'ambito delle rispettive competenze e in armonia con le disposizioni comunitarie, effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso i soggetti abilitati. (Comma così modificato dall’art. 2 del DLgs 164 del 2007)


1-bis. La Consob puo' richiedere alla societa' incaricata della revisione contabile di procedere a verifiche ispettive. Le relative spese, la cui congruita' e' valutata dalla Consob, sono poste a carico del soggetto ispezionato. (Comma aggiunto dall’art. 2 del DLgs 164 del 2007)


2. Ciascuna autorità comunica le ispezioni disposte all'altra autorità, la quale può chiedere accertamenti su profili di propria competenza.


3. La Banca d'Italia e la CONSOB possono chiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario di effettuare accertamenti presso succursali di SIM, di SGR e di banche stabilite sul territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalità per le verifiche. (Comma così sostituito dall'art. 4 del DLgs 274 del 2003)


4. Le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia e la CONSOB, possono ispezionare, anche tramite loro incaricati, le succursali di imprese di investimento, di banche comunitarie e di società di gestione armonizzate dalle stesse autorizzate, stabilite nel territorio della Repubblica. Se le autorità di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, procedono direttamente agli accertamenti ovvero concordano altre modalità per le verifiche. (Comma così sostituito dall'art. 4 del DLgs 274 del 2003)


5. La Banca d'Italia e la CONSOB possono concordare, nell'ambito delle rispettive competenze, con le autorità competenti degli Stati extracomunitari modalità per l'ispezione di succursali di imprese di investimento e di banche insediate nei rispettivi territori. (Comma così modificato dall’art. 2 del DLgs 164 del 2007)



Articolo 11


Composizione del gruppo.



1. La Banca d'Italia, sentita la Consob:


a) determina la nozione di gruppo rilevante ai fini della verifica dei requisiti previsti dagli articoli 19, comma 1, lettera h), e 34, comma 1, lettera f);


b) emana disposizioni volte a individuare l'insieme dei soggetti da sottoporre a vigilanza su base consolidata tra quelli esercenti attivita' bancaria e servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, nonche' attivita' connesse e strumentali o altre attivita' finanziarie, come individuate ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b), del T.U. bancario. Tali soggetti sono individuati tra quelli che, non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del medesimo testo unico:


1) sono controllati, direttamente o indirettamente, da una SIM o da una societa' di gestione del risparmio;


2) controllano, direttamente o indirettamente, una SIM o una societa' di gestione del risparmio. (Comma così sostituito dall’art. 2 del DL 297 del 2006, conv. in legge 15 del 23-2-2007)


1-bis. Il gruppo individuato ai sensi del comma 1, lettera b), e' iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. La capogruppo comunica tempestivamente alla Banca d'Italia l'esistenza del gruppo e la sua composizione aggiornata. Copia della predetta comunicazione e' trasmessa dalla Banca d'Italia alla Consob. (Comma aggiunto dall’art. 2 del DL 297 del 2006, conv. in legge 15 del 23-2-2007)



Articolo 12


Vigilanza sul gruppo.



1. La Banca d'Italia impartisce alla societa' posta al vertice del gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), disposizioni riferite al complesso dei soggetti individuati ai sensi del medesimo articolo, aventi ad oggetto le materie dell'articolo 6, commi 1, lettera a), 1-bis e 2-bis, lettere a), b), c) e g). Ove lo richiedano esigenze di stabilita', la Banca d'Italia puo' emanare nelle stesse materie disposizioni di carattere particolare. (Comma così modificato dall’art. 2 del DLgs 164 del 2007)


1-bis. In armonia con la disciplina comunitaria, la Banca d'Italia individua le ipotesi di esenzione dall'applicazione delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1. (Comma aggiunto dall’art. 2 del DL 297 del 2006, conv. in legge 15 del 23-2-2007)


2. La societa' capogruppo, nell'esercizio dell'attivita' di direzione e coordinamento, emana disposizioni alle singole componenti del gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia. Gli organi amministrativi delle societa' del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata. (Comma così sostituito dall’art. 2 del DL 297 del 2006, conv. in legge 15 del 23-2-2007)


3. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), al soggetto che controlla la societa' capogruppo di cui all'articolo 11, comma 1-bis, la SIM o la societa' di gestione del risparmio, nonche' a quelli che sono controllati, direttamente o indirettamente, ovvero partecipati almeno per il venti per cento da uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), la trasmissione, anche periodica, di dati e informazioni. (Comma così modificato dall’art. 2 del DLgs 164 del 2007).


3-bis. Nell'esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia puo' impartire disposizioni, ai sensi del presente articolo, nei confronti di tutti i soggetti inclusi nel gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b). (Comma aggiunto dall’art. 2 del DL 297 del 2006, conv. in legge 15 del 23-2-2007).


4. La Banca d'Italia può disporre nei confronti dei soggetti appartenenti al gruppo l'applicazione delle disposizioni previste dalla parte IV, titolo III, capo II, sezione VI.


5. La Banca d'Italia e la Consob possono, nell'ambito delle rispettive competenze:


a) effettuare ispezioni presso i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b);


b) al fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti, effettuare ispezioni presso i soggetti controllati, direttamente o indirettamente, ovvero partecipati almeno per il venti per cento da uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b). (Comma così modificato dall’art. 2 del DLgs 164 del 2007).


5-bis. Nell'esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia puo' adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 7, comma 2, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b). (Comma aggiunto dall’art. 2 del DL 297 del 2006, conv. in legge 15 del 23-2-2007)



CAPO II


Esponenti aziendali e partecipanti al capitale



Articolo 13


Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali. (Rubrica così sostituita dall'art. 3 del DLgs 37-2004)



1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, società di gestione del risparmio, SICAV devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB. (Comma così modificato dall'art. 3 del DLgs 37-2004)


2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. (Comma così sostituito dall'art. 3 del DLgs 37-2004)


3. In caso di inerzia, la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB.


3-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto si applicano i commi 2 e 3. (Comma aggiunto dall'art. 3 del DLgs 37-2004)


4. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nei commi 2 e 3.



Articolo 14


Requisiti di onorabilità.



1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina i requisiti di onorabilità dei titolari delle partecipazioni indicate nell'articolo 15, comma 1, nelle SIM e nelle società di gestione del risparmio, nonché dei partecipanti al capitale delle SICAV. (Comma così modificato dall’art. 2 del DLgs 21 del 27-1-2010)


2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 15, per le SICAV si fa riferimento alle sole azioni nominative ed il regolamento di cui al comma 1 stabilisce le ipotesi in cui, al fine dell'attribuzione del diritto di voto, tali azioni sono considerate come azioni al portatore, con riguardo alla data di acquisto. (Comma così sostituito dall’art. 2 del DLgs 21 del 27-1-2010)


3. Ai fini del comma 1 si considerano anche le partecipazioni possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, nonché i casi in cui i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse od esistono accordi concernenti l'esercizio dei diritti di voto. (Comma così modificato dall’art. 2 del DLgs 21 del 27-1-2010)


4. In assenza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie previste dall'articolo 15, comma 1. (Comma così modificato dall’art. 2 del DLgs 21 del 27-1-2010)


5. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinanti delle partecipazioni di cui al comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.


6. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo.


7. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dall'articolo 15, comma 1, dei soggetti privi dei requisiti di onorabilità devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB. (Comma così modificato dall’art. 2 del DLgs 21 del 27-1-2010)


(Articolo così sostituito dall'art. 3 del DLgs 37-2004)



Articolo 15


Partecipazioni (Rubrica così modificata dall’art. 2 del DLgs 21 del 27-1-2010)



1. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente od indirettamente, in una Sim, societa' di gestione del risparmio, Sicav una partecipazione che comporta il controllo o la possibilita' di esercitare un'influenza notevole sulla societa' o che attribuisce una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote gia' possedute, deve darne preventiva comunicazione alla Banca d'Italia. La comunicazione preventiva e' dovuta anche per le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunga o superi, in aumento o in diminuzione, il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano l'acquisizione o la perdita del controllo della societa. (Comma così sostituito dall’art. 2 del DLgs 21 del 27-1-2010)


2. La Banca d'Italia puo' vietare entro il termine stabilito ai sensi del comma 5, lettera c), l'acquisizione della partecipazione quando ritenga che non ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell'intermediario, valutando la qualita' del potenziale acquirente e la solidita' finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente, ivi compreso il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 14; il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 13 da parte di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo; la solidita' finanziaria del potenziale acquirente; la capacita' dell'intermediario di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attivita'; l'idoneita' della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza; l'assenza di fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa a operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. La Banca d'Italia può fissare un termine massimo per l'acquisizione nonché comunicare, anche prima della scadenza del termine, che nulla osta all'operazione. (Comma così modificato dall’art. 2 del DLgs 21 del 27-1-2010)


3. Gli acquisti e le cessioni indicati nel comma 1 sono comunicati, una volta avvenuti, alla Banca d'Italia, alla CONSOB e alla società. (Comma così modificato dall’art. 2 del DLgs 21 del 27-1-2010)


4. Le partecipazioni si considerano acquisite o cedute indirettamente quando l'acquisto o la cessione avvengano per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 23 del T.U. bancario.


5. La Banca d'Italia, determina con regolamento:


a) i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste al comma 1, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione del medesimo comma, nonche' i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole; (Comma così sostituito dall’art. 2 del DLgs 21 del 27-1-2010)


b) i soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni quando i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano o sono attribuiti a un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse, nonché quando esistono accordi concernenti l'esercizio del diritto di voto;


c) le procedure ed i termini per l'effettuazione delle comunicazioni, nonche' per condurre la valutazione prevista al comma 2. (Comma così modificato dall’art. 2 del DLgs 21 del 27-1-2010)



Articolo 16


Sospensione del diritto di voto, obbligo di alienazione. (Rubrica così sostituita dall'art. 3 del DLgs 37-2004)



1. Il diritto di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie stabilite ai sensi dell'articolo 15, comma 5, non possono essere esercitati quando non siano state effettuate le comunicazioni previste dall'articolo 15, commi 1 e 3, quando sia intervenuto il divieto della Banca d'Italia o non sia ancora decorso il termine entro il quale la Banca d'Italia può vietare l'acquisizione o quando sia scaduto il termine massimo eventualmente fissato ai sensi dell'articolo 15, comma 2. (Comma così sostituito dall'art. 3 del DLgs 37-2004)


2. La Banca d'Italia, anche su proposta della CONSOB, può in ogni momento sospendere il diritto di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti a una partecipazione qualificata in una SIM, in una società di gestione del risparmio o in una SICAV, quando l'influenza esercitata dal titolare della partecipazione possa pregiudicarne la gestione sana e prudente o l'effettivo esercizio della vigilanza. (Comma così sostituito dall'art. 3 del DLgs 37-2004)


3. In caso di inosservanza dei divieti previsti dai commi 1 e 2, si applica l'articolo 14, commi 5 e 6.


4. La Banca d'Italia può fissare un termine entro il quale devono essere alienate le partecipazioni eccedenti i limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 15, comma 5, quando non siano state effettuate le comunicazioni preventive previste dall'articolo 15, comma 1, ovvero quando, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, sia intervenuto il divieto della Banca d'Italia all'acquisto o sia scaduto il termine massimo per l'acquisizione eventualmente fissato. (Comma aggiunto dall'art. 3 del DLgs 37-2004)



Articolo 17


Richiesta di informazioni sulle partecipazioni.



1. La Banca d'Italia e la CONSOB, indicando il termine per la risposta, possono richiedere:


a) alle SIM, alle società di gestione del risparmio ed alle SICAV, l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione;


b) alle società ed agli enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nei soggetti indicati nella lettera a), l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione;


c) agli amministratori delle società e degli enti titolari di partecipazioni nelle SIM, nelle società di gestione del risparmio e nelle SICAV, l'indicazione dei soggetti controllanti;


d) alle società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome partecipazioni in società indicate nella lettera c), le generalità dei fiducianti. (Articolo così sostituito dall'art. 3 del DLgs 37-2004).



TITOLO II


SERVIZI E ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO


(Rubrica così modificata dall’art. 3 del DLgs 164 del 2007)


CAPO I


Soggetti e autorizzazione



Articolo 18


Soggetti.



1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche. (Comma così modificato dall’art. 3 del DLgs 164 del 2007)


2. Le SGR possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere d) ed f). Le societa' di gestione armonizzate possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere d) ed f), qualora autorizzate nello Stato membro d'origine. (Comma così sostituito dall’art. 3 del DLgs 164 del 2007)


3. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario possono esercitare professionalmente nei confronti del pubblico, nei casi e alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, i servizi e le attivita' previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a) e b), limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nonche' il servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettere c) e c-bis). (Comma così sostituito dall’art. 3 del DLgs 164 del 2007).


3-bis. Le societa' di gestione di mercati regolamentati possono essere abilitate a svolgere l'attivita' di cui all'articolo 1, comma 5, lettera g); (Comma aggiunto dall’art. 3 del DLgs 164 del 2007)


4. Le SIM possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi accessori e altre attività finanziarie, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge.


5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB:


a) puo' individuare, al fine di tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e delle norme di adattamento stabilite dalle autorita' comunitarie, nuove categorie di strumenti finanziari, nuovi servizi e attivita' di investimento e nuovi servizi accessori, indicando quali soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale possono esercitare i nuovi servizi e attivita'; (Comma così sostituito dall’art. 3 del DLgs 164 del 2007)


b) adotta le norme di attuazione di integrazione delle riserve di attività previste dal presente articolo, nel rispetto delle disposizioni comunitarie.



Art. 18-bis


Consulenti finanziari.



1. La riserva di attivita' di cui all'articolo 18 non pregiudica la possibilita' per le persone fisiche, in possesso dei requisiti di professionalita', onorabilita', indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, ed iscritte nell'albo di cui al comma 2, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. I requisiti di professionalita' per l'iscrizione nell'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative.


2. E' istituito l'albo delle persone fisiche consulenti finanziari, alla cui tenuta, in conformita' alle disposizioni emanate ai sensi del comma 7, provvede un organismo composto da un presidente e quattro membri, di cui due in rappresentanza degli iscritti che li designano secondo le modalita' fissate nello statuto dell'organismo, nominati tutti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. I membri dell'organismo sono individuati tra persone di comprovate professionalita' e competenza in materie finanziarie, giuridiche ed economiche.


3. L'organismo di cui al comma 2 ha personalita' giuridica ed e' dotato di autonomia organizzativa e finanziaria.


4. L'organismo cura la redazione del proprio statuto che contiene le regole sul funzionamento e sull'assetto organizzativo interno, nel rispetto dei principi e criteri determinati dalla Consob con il regolamento adottato ai sensi del comma 7 e dal Ministro dell'economia e delle finanze con il regolamento adottato ai sensi del comma 1. Lo statuto deve essere trasmesso al Ministro dell'economia e delle finanze per la successiva approvazione, sentite la Banca d'Italia e la Consob, e pubblicazione.


5. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, l'organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti, dai richiedenti l'iscrizione nell'albo, nonche' da coloro i quali presentano domanda di partecipazione alle prove valutative volte all'accertamento del possesso dei requisiti di professionalita' per l'iscrizione nell'albo, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attivita'. Il provvedimento con cui l'organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'organismo procede alla esazione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali. Nel caso di mancato versamento dei contributi dovuti, l'organismo dispone la cancellazione dall'albo del soggetto inadempiente.


6. L'organismo di cui al comma 2:


a) provvede all'iscrizione nell'albo, previa verifica dei necessari requisiti, delle persone fisiche che ne facciano richiesta al fine di prestare l'attivita' di cui al comma 1, e ne dispone la cancellazione qualora vengano meno i requisiti;


b) vigila sul rispetto delle disposizioni di cui alle lettere c), d), e) e g) del comma 7;


c) per i casi di violazione delle regole di condotta, di cui al comma 7, lettera d), delibera, dopo aver sentito il soggetto interessato, in relazione alla gravita' dell'infrazione e in conformita' alle disposizioni di cui al comma 7, lettera b), il richiamo scritto, il pagamento di un importo da euro cinquecento a euro venticinquemila, la sospensione dall'albo da uno a quattro mesi, ovvero la radiazione dal medesimo;


d) svolge ogni altra attivita' necessaria per la tenuta dell'albo;


e) puo' richiedere agli iscritti nell'albo la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, secondo le modalita' e nei termini dallo stesso determinati;


f) puo' effettuare nei confronti degli iscritti ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari, nonche' procedere ad audizione personale.


7. La Consob determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi:


a) alla formazione dell'albo e alle relative forme di pubblicita';


b) alla iscrizione nell'albo, alle cause di sospensione, radiazione e riammissione e alle misure applicabili nei confronti degli iscritti nell'albo;


c) alle cause di incompatibilita';


d) alle regole di condotta che gli iscritti nell'albo devono rispettare nel rapporto con i clienti, avuto riguardo alla disciplina cui sono sottoposti i soggetti abilitati;


e) alle modalita' di tenuta della documentazione concernente l'attivita' svolta dagli iscritti nell'albo;


f) all'attivita' dell'organismo, con specifico riferimento ai compiti di cui al comma 6;


g) all'aggiornamento professionale degli iscritti.


8. Avverso le decisioni di cui al comma 6, lettera c), e' ammesso ricorso, da parte dell'interessato, alla Consob, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento. La presentazione del ricorso e la decisione sul medesimo avvengono secondo le procedure determinate dalla Consob con il regolamento di cui al comma 7.


9. Avverso le decisioni adottate dalla Consob ai sensi del comma 8 e' ammessa opposizione da parte dell'interessato dinnanzi alla Corte d'appello. Si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 195.


10. La Consob puo' richiedere all'organismo la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti. La Consob puo' effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso l'organismo.


11. In caso di inerzia o malfunzionamento dell'organismo la Consob propone motivatamente al Ministro dell'economia e delle finanze l'adozione dei provvedimenti piu' opportuni, e, per i casi piu' gravi, lo scioglimento dell'organismo e la nomina di un commissario.


(Articolo aggiunto dall’art. 3 del DLgs 164 del 2007 e così sostituito dall’art. 1 del DLgs 101 del 2009)



Art. 18-ter


Società di consulenza finanziaria



1. A decorrere dal 1º ottobre 2009, la riserva di attività di cui all’articolo 18 non pregiudica la possibilità per le società costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la Consob, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.


2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la Consob, può prevedere il possesso, da parte degli esponenti aziendali, dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza.


3. Nell’albo di cui all’articolo 18-bis, comma 2, è istituita una sezione dedicata alle società di consulenza finanziaria per la quale si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo.



Articolo 19


Autorizzazione.



1. La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza, entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, l'esercizio dei servizi e delle attivita' di investimento da parte delle SIM, quando ricorrono le seguenti condizioni: (Alinea così sostituito dall’art. 3 del DLgs 164 del 2007)


a) sia adottata la forma di società per azioni;


b) la denominazione sociale comprenda le parole "società di intermediazione mobiliare";


c) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;


d) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;


e) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attivita' iniziale, ivi compresa l'illustrazione dei tipi delle operazioni previste, delle procedure adottate per l'esercizio dell'attivita' e dei tipi di servizi accessori che si intende esercitare, nonche' una relazione sulla struttura organizzativa, ivi compresa l'illustrazione dell'eventuale affidamento a terzi di funzioni operative essenziali; (Lettera così sostituita dall’art. 3 del DLgs 164 del 2007)


f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità, indipendenza ed onorabilità indicati nell'articolo 13; (Lettera così sostituita dall'art. 3 del DLgs 37-2004)


g) i titolari delle partecipazioni indicate nell'articolo 15, comma 1, abbiano i requisiti di onorabilita' stabiliti dall'articolo 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2; (Lettera così sostituita dall’art. 2 del DLgs 21 del 27-1-2010)


h) la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5.


2. L'autorizzazione è negata quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita la sana e prudente gestione, e assicurata la capacita' dell'impresa di esercitare correttamente i servizi o le attivita' di investimento. (Comma così modificato dall’art. 3 del DLgs 164 del 2007)


3. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa quando la SIM non abbia iniziato o abbia interrotto lo svolgimento dei servizi e delle attività autorizzati. (Comma così modificato dall’art. 3 del DLgs 164 del 2007)


3-bis. Le Sim comunicano alla Consob e alla Banca d'Italia ogni modifica rilevante, intervenuta successivamente all'autorizzazione, alle condizioni di cui al comma 1. (Comma aggiunto dall’art. 3 del DLgs 164 del 2007)


4. La Banca d'Italia, sentita la Consob per l'attivita' di cui all'articolo 1, comma 5, lettera g), autorizza l'esercizio dei servizi e delle attivita' d'investimento da parte delle banche autorizzate in Italia, nonche' l'esercizio dei servizi e delle attivita' indicati nell'articolo 18, comma 3, da parte di intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario. (Comma così sostituito dall’art. 3 del DLgs 164 del 2007)



Articolo 20


Albo.



1. La CONSOB iscrive in un apposito albo le SIM e le imprese di investimento extracomunitarie. Le imprese di investimento comunitarie sono iscritte in un apposito elenco allegato all'albo.


2. La CONSOB comunica alla Banca d'Italia le iscrizioni all'albo.


3. I soggetti indicati nel comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo o all'elenco.



CAPO II


Svolgimento dei servizi e delle attivita(Rubrica così modificata dall’art. 4 del DLgs 164 del 2007)



Articolo 21


Criteri generali.



1. Nella prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:


a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrita' dei mercati;


b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;


c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;


d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attivita'. (Comma così sostituito dall’art. 4 del DLgs 164 del 2007).


1-bis. Nella prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento e dei servizi accessori, le Sim, le imprese di investimento extracomunitarie, le Sgr, le societa' di gestione armonizzate, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario, le banche italiane e quelle extracomunitarie:


a) adottano ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o fra clienti, e li gestiscono, anche adottando idonee misure organizzative, in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti;


b) informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse quando le misure adottate ai sensi della lettera a) non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato;


c) svolgono una gestione indipendente, sana e prudente e adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati. (Comma aggiunto dall’art. 4 del DLgs 164 del 2007)


2. Nello svolgimento dei servizi le imprese di investimento, le banche e le società di gestione del risparmio possono, previo consenso scritto, agire in nome proprio e per conto del cliente.



Articolo 22


Separazione patrimoniale.



1. Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori gli strumenti finanziari e le somme di denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dall'impresa di investimento, dalla SGR, dalla società di gestione armonizzata o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, nonché gli strumenti finanziari dei singoli clienti a qualsiasi titolo detenuti dalla banca, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'intermediario e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'intermediario o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi. (Comma così sostituito dall'art. 6 del DLgs 274 del 2003)


2. Per i conti relativi a strumenti finanziari e a somme di denaro depositati presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal sub-depositario nei confronti dell'intermediario o del depositario.


3. Salvo consenso scritto dei clienti, l'impresa di investimento, la SGR, la società di gestione armonizzata, l'intermediario finanziario iscritto nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario e la banca non possono utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, da essi detenuti a qualsiasi titolo. L'impresa di investimento, l'intermediario finanziario iscritto nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, la SGR e la società di gestione armonizzata non possono utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, le disponibilità liquide degli investitori, da esse detenute a qualsiasi titolo. (Comma così sostituito dall'art. 6 del DLgs 274 del 2003)



Articolo 23


Contratti.



1. I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, escluso il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo. (Comma così modificato dall’art. 4 del DLgs 164 del 2007)


2. E' nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico. In tali casi nulla è dovuto.


3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.


4. Le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario non si applicano ai servizi e attività di investimento, al collocamento di prodotti finanziari nonche' alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari assoggettati alla disciplina dell'articolo 25-bis ovvero della parte IV, titolo II, capo I. In ogni caso, alle operazioni di credito al consumo si applicano le pertinenti disposizioni del titolo VI del T.U. bancario. (Comma così modificato dall’art. 4 del DLgs 164 del 2007)


5. Nell'ambito della prestazione dei servizi e attività di investimento, agli strumenti finanziari derivati nonché a quelli analoghi individuati ai sensi dell'articolo 18, comma 5, non si applica l'articolo 1933 del codice civile. (Comma così modificato dall’art. 4 del DLgs 164 del 2007)


6. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.



Articolo 24


Gestione di portafogli. (Rubrica così modificata dall’art. 4 del DLgs 164 del 2007)



1. Al servizio di gestione di portafogli si applicano le seguenti regole:


a) il cliente puo' impartire istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da compiere;


b) il cliente puo' recedere in ogni momento dal contratto, fermo restando il diritto di recesso dell'impresa di investimento, della societa' di gestione del risparmio o della banca ai sensi dell'articolo 1727 del codice civile;


c) la rappresentanza per l'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari in gestione puo' essere conferita all'impresa di investimento, alla banca o alla societa' di gestione del risparmio con procura da rilasciarsi per iscritto e per singola assemblea nel rispetto dei limiti e con le modalita' stabiliti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob. (Comma così sostituito dall’art. 4 del DLgs 164 del 2007)


2. Sono nulli i patti contrari alle disposizioni del presente articolo; la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.



Articolo 25


Attività di negoziazione nei mercati regolamentati.



1. Le Sim e le banche italiane autorizzate all'esercizio dei servizi e attivita' di negoziazione per conto proprio e di esecuzione di ordini per conto dei clienti possono operare nei mercati regolamentati italiani, nei mercati comunitari e nei mercati extracomunitari riconosciuti dalla Consob ai sensi dell'articolo 67. Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie e le banche comunitarie ed extracomunitarie autorizzate all'esercizio dei medesimi servizi e attivita' possono operare nei mercati regolamentati italiani.


2. Possono accedere ai mercati regolamentati, tenuto conto delle regole adottate dalla societa' di gestione ai sensi dell'articolo 62, comma 2, soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo alle seguenti condizioni:


a) soddisfano i requisiti di onorabilita' e professionalita';


b) dispongono di un livello sufficiente di competenza e capacita' di negoziazione;


c) dispongono di adeguati dispositivi organizzativi;


d) dispongono di risorse sufficienti per il ruolo che devono svolgere.


3. I soggetti di cui al comma 2, ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati, si comportano con diligenza, correttezza e trasparenza al fine di assicurare l'integrita' dei mercati. (Articolo così sostituito dall’art. 4 del DLgs 164 del 2007)



Articolo 25-bis.


Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione.



1. Gli articoli 21 e 23 si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione. (Comma così modificato dall’art. 3, comma 4 del DLgs 303-2006)



2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, comma 3, la CONSOB esercita sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione i poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva di cui all'articolo 6, commi 2 e 2-bis, lettere d), e), i), j), l), m) ed n), all'articolo 8, commi 1 e 2, e all'articolo 10, comma 1, nonché i poteri di cui all'articolo 7, comma 1. (Comma così modificato dall’art. 4 del DLgs 164 del 2007)


3. Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione delle imprese di assicurazione informa senza indugio la CONSOB di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai sensi del comma 2.


4. Le società incaricate della revisione contabile delle imprese di assicurazione comunicano senza indugio alla CONSOB gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai sensi del comma 2.


5. I commi 3 e 4 si applicano anche all'organo che svolge funzioni di controllo e alle società incaricate della revisione contabile presso le società che controllano l'impresa di assicurazione o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.


6. L'ISVAP e la CONSOB si comunicano reciprocamente le ispezioni da ciascuna disposte sulle imprese di assicurazione. Ciascuna autorità può chiedere all'altra di svolgere accertamenti su aspetti di propria competenza



CAPO III


Operatività transfrontaliera



Articolo 26


Succursali e libera prestazione di servizi di SIM.



1. Le SIM possono operare:


a) in uno Stato comunitario, anche senza stabilirvi succursali, in conformità a quanto previsto dal regolamento indicato nel comma 2;


b) in uno Stato extracomunitario, anche senza stabilirvi succursali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.


2. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, stabilisce con regolamento:


a) le norme di attuazione delle disposizioni comunitarie concernenti le condizioni necessarie e le procedure che devono essere rispettate perché le SIM possano prestare negli altri Stati comunitari i servizi ammessi al mutuo riconoscimento mediante lo stabilimento di succursali o la libera prestazione di servizi;


b) le condizioni e le procedure per il rilascio alle SIM dell'autorizzazione a prestare negli altri Stati comunitari, le attività non ammesse al mutuo riconoscimento e negli Stati extracomunitari i propri servizi.


3. Costituiscono in ogni caso condizioni per il rilascio dell'autorizzazione l'esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d'Italia, la CONSOB e le competenti Autorità dello Stato ospitante e il parere della CONSOB.



Articolo 27


Imprese di investimento comunitarie.



1. Per l'esercizio dei servizi ammessi al mutuo riconoscimento, le imprese di investimento comunitarie possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla CONSOB da parte dell'autorità competente dello Stato di origine; la succursale inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione. (Comma così modificato dall’art. 5 del DLgs 164 del 2007)


2. Le imprese di investimento comunitarie possono esercitare i servizi ammessi al mutuo riconoscimento nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali a condizione che la CONSOB sia stata informata dall'autorità competente dello Stato d'origine. (Comma così modificato dall’art. 5 del DLgs 164 del 2007)


3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina con regolamento le procedure che le imprese di investimento comunitarie devono rispettare per prestare nel territorio della Repubblica i servizi ammessi al mutuo riconoscimento, ivi incluse le procedure relative alle eventuali richieste di modifica da parte della Consob delle disposizioni riguardanti le succursali da stabilire nel territorio della Repubblica. (Comma così sostituito dall’art. 5 del DLgs 164 del 2007)


4. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, disciplina con regolamento l'autorizzazione all'esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato da parte delle imprese di investimento comunitarie nel territorio della Repubblica.



Articolo 28


Imprese di investimento extracomunitarie.



1. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di imprese di investimento extracomunitarie è autorizzato dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia. L'autorizzazione è subordinata:


a) alla sussistenza, in capo alla succursale, di requisiti corrispondenti a quelli previsti dall'articolo 19, comma 1, lettere d), e) ed f);


b) all'autorizzazione e all'effettivo svolgimento nello Stato d'origine dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori che le imprese di investimento extracomunitarie intendono prestare in Italia; (Lettera così modificata dall’art. 5 del DLgs 164 del 2007)


c) alla vigenza nello Stato d'origine di disposizioni in materia di autorizzazione, organizzazione e vigilanza equivalenti a quelli vigenti in Italia per le SIM;


d) all'esistenza di apposite intese tra la Banca d'Italia, la CONSOB e le competenti autorità dello Stato d'origine;


e) al rispetto nello Stato d'origine di condizioni di reciprocità, nei limiti consentiti dagli accordi internazionali.


2. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, autorizza le imprese di investimento extracomunitarie a svolgere i servizi e le attività di investimento e i servizi accessori senza stabilimento di succursali, sempreché ricorrano le condizioni previste dal comma 1, lettere b), c), d) ed e) e venga presentato un programma concernente l'attività che si intende svolgere nel territorio della Repubblica. (Comma così modificato dall’art. 5 del DLgs 164 del 2007)


3. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, può indicare, in via generale, i servizi e le attività che le imprese di investimento extracomunitari non possono prestare nel territorio della Repubblica senza stabilimento di succursali. (Comma così modificato dall’art. 5 del DLgs 164 del 2007)



Articolo 29


Banche.



1. Alla prestazione all'estero di servizi e attivita' di investimento e di servizi accessori da parte di banche italiane e alla prestazione in Italia dei medesimi da parte di banche estere si applicano le disposizioni del titolo II, capo II, del testo unico bancario. (Comma così sostituito dall’art. 5 del DLgs 164 del 2007)



CAPO IV


Offerta fuori sede



Articolo 30


Offerta fuori sede.



1. Per offerta fuori sede si intendono la promozione e il collocamento presso il pubblico:


a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento;


b) di servizi e attivita' di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio o l'attivita'. (Lettera così sostituita dall’art. 6 del DLgs 164 del 2007)


2. Non costituisce offerta fuori sede quella effettuata nei confronti di clienti professionali, come individuati ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies. (Comma così sostituito dall’art. 6 del DLgs 164 del 2007)


3. L'offerta fuori sede di strumenti finanziari può essere effettuata:


a) dai soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere c) e c-bis); (Lettera così sostituita dall’art. 6 del DLgs 164 del 2007)


b) dalle SGR, dalle società di gestione armonizzate e dalle SICAV, limitatamente alle quote e alle azioni di OICR. (Lettera così sostituita dall'art. 7 del DLgs 274 del 2003)


4. Le imprese di investimento, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario, le Sgr e le societa' di gestione armonizzate possono effettuare l'offerta fuori sede dei propri servizi e attivita' di investimento. Ove l'offerta abbia per oggetto servizi e attivita' prestati da altri intermediari, le imprese di investimento e le banche devono essere autorizzate allo svolgimento dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere c) o c-bis). (Comma così sostituito dall’art. 6 del DLgs 164 del 2007)


5. Le imprese di investimento possono procedere all'offerta fuori sede di prodotti diversi dagli strumenti finanziari e dai servizi e attivita’ d'investimento, le cui caratteristiche sono stabilite con regolamento dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia. (Comma così modificato dall’art. 6 del DLgs 164 del 2007)


6. L'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato; tale facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati all'investitore. La medesima disciplina si applica alle proposte contrattuali effettuate fuori sede. (Comma così modificato dall’art. 6 del DLgs 164 del 2007)


7. L'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente.


8. Il comma 6 non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi dell'Unione europea.


9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e, limitatamente ai soggetti abilitati, ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione. (Comma così modificato dall’art. 3, comma 5 del DLgs 303-2006)



Articolo 31


Promotori finanziari.



1. Per l'offerta fuori sede, le imprese di investimento, le Sgr, le societa' di gestione armonizzate, le Sicav, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario e le banche si avvalgono di promotori finanziari. I promotori finanziari di cui si avvalgono le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, le societa' di gestione armonizzate, le banche comunitarie ed extracomunitarie, sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle regole di condotta, a una succursale costituita nel territorio della Repubblica. (Comma così sostituito dall’art. 6 del DLgs 164 del 2007)


2. E' promotore finanziario la persona fisica che, in qualita' di agente collegato ai sensi della direttiva 2004/39/CE, esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario. L'attivita' di promotore finanziario e' svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto. (Comma così sostituito dall’art. 6 del DLgs 164 del 2007)


3. Il soggetto abilitato che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.


4. E' istituito l'albo unico dei promotori finanziari, articolato in sezioni territoriali. Alla tenuta dell'albo provvede un organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei promotori e dei soggetti abilitati. L'organismo ha personalita' giuridica ed e' ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di articolazione territoriale delle proprie strutture e attivita'. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria l'organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti, dai richiedenti l'iscrizione e da coloro che intendono sostenere la prova valutativa di cui al comma 5, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attivita'. Il provvedimento con cui l'organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'organismo procede alla esazione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali. Esso provvede all'iscrizione all'albo, previa verifica dei necessari requisiti, alla cancellazione dall'albo nelle ipotesi stabilite dalla Consob con il regolamento di cui al comma 6, lettera a), e svolge ogni altra attivita' necessaria per la tenuta dell'albo. L'organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con regolamento della Consob, e sotto la vigilanza della medesima. (Comma così sostituito dall’art. 1 del DLgs 101 del 2009)


5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentita la CONSOB, determina i requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione all'albo previsto dal comma 4. I requisiti di professionalità per l'iscrizione all'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative. (Comma così modificato dall’art. 14 della legge 262 del 28-12-2005)


6. La CONSOB determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi:


a) alla formazione dell'albo previsto dal comma 4 e alle relative forme di pubblicità;


b) ai requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati;


c) all'iscrizione all'albo previsto dal comma 4 e alle cause di sospensione, di radiazione e di riammissione;


d) alle cause di incompatibilità;


e) ai provvedimenti cautelari e alle sanzioni disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 55 e 196 e alle violazioni cui si applicano le sanzioni previste dallo stesso articolo 196, comma 1;


f) all'esame, da parte della stessa CONSOB, dei reclami contro le delibere dell'organismo di cui al comma 4, relative ai provvedimenti indicati alla lettera c);


g) alle regole di presentazione e di comportamento che i promotori finanziari devono osservare nei rapporti con la clientela;


h) alle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dai promotori finanziari;


i) all'attività dell'organismo di cui al comma 4 e alle modalità di esercizio della vigilanza da parte della stessa CONSOB;


l) alle modalità di aggiornamento professionale dei promotori finanziari. (Comma così sostituito dall’art. 14 della legge 262 del 28-12-2005)


7. La CONSOB può chiedere ai promotori finanziari o ai soggetti che si avvalgono di promotori finanziari la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti fissando i relativi termini. Essa può inoltre effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari.



Articolo 32


Promozione e collocamento a distanza di servizi di investimento e strumenti finanziari e attività.


(Rubrica così modificata dall’art. 6 del DLgs 164 del 2007)



1. Per tecniche di comunicazione a distanza si intendono le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato.


2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, puo' disciplinare con regolamento, in conformita' ai principi stabiliti nell'articolo 30 e nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, la promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di servizi e attivita' di investimento e di prodotti finanziari. (Comma così sostituito dall’art. 6 del DLgs 164 del 2007)



Capo IV-bis


Tutela degli investitori(Capo aggiunto dall’art. 7 del DLgs 164 del 2007)



Art. 32-bis


Tutela degli interessi collettivi degli investitori.



1. Le associazioni dei consumatori inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono legittimate ad agire per la tutela degli interessi collettivi degli investitori, connessi alla prestazione di servizi e attivita' di investimento e di servizi accessori e di gestione collettiva del risparmio, nelle forme previste dagli articoli 139 e 140 del predetto decreto legislativo. (Articolo aggiunto dall’art. 7 del DLgs 164 del 2007)



Art. 32-ter


Risoluzione stragiudiziale di controversie.



1. Ai fini della risoluzione stragiudiziale di controversie sorte fra investitori e soggetti abilitati e relative alla prestazione di servizi e di attivita' di investimento e di servizi accessori e di gestione collettiva del risparmio, trovano applicazione le procedure di conciliazione e arbitrato definite ai sensi dell'articolo 27 della legge 28 dicembre 2005, n. 262. Fino all'istituzione di tali procedure, si applica l'articolo 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. (Articolo aggiunto dall’art. 7 del DLgs 164 del 2007)



TITOLO III


GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO


CAPO I


Soggetti autorizzati



Articolo 33


Attività esercitabili.



1. La prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio é riservata:


a) alle SGR e alle SICAV;


b) alle società di gestione armonizzate limitatamente all'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), n. 2).


2. Le SGR possono:


a) prestare il servizio di gestione di portafogli; (Lettera così sostituita dall’art. 8 del DLgs 164 del 2007)


b) istituire e gestire fondi pensione;


c) svolgere le attività connesse o strumentali stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB;


d) prestare i servizi accessori di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), limitatamente alle quote di OICR di propria istituzione;


e) prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti. (Lettera così modificata dall’art. 8 del DLgs 164 del 2007)


e-bis) commercializzare quote o azioni di OICR propri o di terzi, in conformita' alle regole di condotta stabilite dalla Consob, sentita la Banca d'Italia. (Lettera aggiunta dall’art. 8 del DLgs 164 del 2007)


3. La SGR può affidare specifiche scelte di investimento a intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del risparmio definiti di tempo in tempo dal gestore.


4. La Sgr puo' delegare a soggetti terzi specifiche funzioni inerenti alla prestazione dei servizi di cui ai commi 1 e 2 con modalita' che evitino lo svuotamento della societa' stessa, ferma restando la sua responsabilita' nei confronti dei partecipanti al fondo per l'operato dei soggetti delegati. (Comma così sostituito dall’art. 8 del DLgs 164 del 2007)



CAPO II


Fondi comuni di investimento



Articolo 34


Autorizzazione della società di gestione del risparmio.



1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza l'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio, del servizio di gestione di portafogli e del servizio di consulenza in materia di investimenti da parte delle società di gestione del risparmio quando ricorrono le seguenti condizioni: (Alinea così sostituito dall’art. 8 del DLgs 164 del 2007)


a) sia adottata la forma di società per azioni;


b) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;


c) il capitale sociale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;


d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità indicati dall'articolo 13; (Lettera così sostituita dall'art. 3 del DLgs 37-2004)


e) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1, abbiano i requisiti di onorabilita' stabiliti dall'articolo 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2; (Lettera così sostituita dall’art. 2 del DLgs 21 del 27-1-2010)


f) la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5;


g) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa;


h) la denominazione sociale contenga le parole "società di gestione del risparmio".


2. L'autorizzazione è negata quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita la sana e prudente gestione.


3. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione quando la società di gestione del risparmio non abbia iniziato o abbia interrotto lo svolgimento dei servizi autorizzati.


4. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza le operazioni di fusione o di scissione di società di gestione del risparmio.



Articolo 35


Albo.



1. Le SGR sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. Le società di gestione armonizzate che hanno effettuato le comunicazioni previste dall'articolo 41-bis sono iscritte in un apposito elenco allegato all'albo. (Comma così sostituito dall'art. 9 del DLgs 274 del 2003)


2. La Banca d'Italia comunica alla CONSOB le iscrizioni all'albo di cui al comma 1. (Comma così sostituito dall'art. 9 del DLgs 274 del 2003)


3. I soggetti indicati nel comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo.



Articolo 36


Fondi comuni di investimento.



1. Il fondo comune di investimento è gestito dalla società di gestione del risparmio che lo ha istituito o da altra società di gestione del risparmio. Quest'ultima può gestire sia fondi di propria istituzione sia fondi istituiti da altre società.


2. La custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di un fondo comune di investimento è affidata a una banca depositaria.


3. Il rapporto di partecipazione al fondo comune di investimento è disciplinato dal regolamento del fondo. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, determina i criteri generali di redazione del regolamento del fondo e il suo contenuto minimo, a integrazione di quanto previsto dall'articolo 39.


4. Nell'esercizio delle rispettive funzioni, la società promotrice, il gestore e la banca depositaria agiscono in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti al fondo.


5. La società promotrice e il gestore assumono solidalmente verso i partecipanti al fondo gli obblighi e le responsabilità del mandatario.


6. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti.


7. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento le procedure di fusione tra fondi comuni di investimento.


8. Le quote di partecipazione ai fondi comuni, sono rappresentate da certificati nominativi o al portatore, a scelta dell'investitore. La Banca d'Italia può stabilire in via generale, sentita la CONSOB, le caratteristiche dei certificati e il valore nominale unitario iniziale delle quote. (Comma così sostituito dall'art. 10 del DLgs 274 del 2003)



Articolo 37


Struttura dei fondi comuni di investimento.



1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi comuni di investimento con riguardo:


a) all'oggetto dell'investimento;


b) alle categorie di investitori cui è destinata l'offerta delle quote;


c) alle modalità di partecipazione ai fondi aperti e chiusi, con particolare riferimento alla frequenza di emissione e rimborso delle quote, all'eventuale ammontare minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire;


d) all'eventuale durata minima e massima.


d-bis) alle condizioni e alle modalità con le quali devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo, nel caso di fondi che investano esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari. (Lettera aggiunta dall'art. 5, d.l. 25 settembre 2001, n. 351, conv., con modificazioni, in legge 23 novembre 2001, n. 410)


2. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce inoltre:


a) le ipotesi nelle quali deve adottarsi la forma del fondo chiuso;


b) le cautele da osservare, con particolare riferimento all'intervento di esperti indipendenti nella valutazione dei beni, nel caso di cessioni o conferimenti di beni al fondo chiuso effettuati dai soci della società di gestione o dalle società facenti parte del gruppo cui essa appartiene, comunque prevedendo un limite percentuale rispetto all'ammontare del patrimonio del fondo, e nel caso di cessioni dei beni del fondo ai soggetti suddetti; (Lettera sostituita dall'art. 5, d.l. 25 settembre 2001, n. 351, conv., con modificazioni, in legge 23 novembre 2001, n. 410)


b-bis) i casi in cui è possibile derogare alle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia, avendo riguardo anche alla qualità e all'esperienza professionale degli investitori; nel caso dei fondi previsti alla lettera d-bis) del comma 1 dovrà comunque prevedersi che gli stessi possano assumere prestiti sino a un valore di almeno il 60 per cento del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari e del 20 per cento per gli altri beni nonché che possano svolgere operazioni di valorizzazione dei beni medesimi; (Lettera aggiunta dall'art. 5, d.l. 25 settembre 2001, n. 351, conv., con modificazioni, in legge 23 novembre 2001, n. 410)


c) le scritture contabili, il rendiconto e i prospetti periodici che, le società di gestione del risparmio redigono in aggiunta a quanto prescritto per le imprese commerciali, nonché gli obblighi di pubblicità del rendiconto e dei prospetti periodici;


d) le ipotesi nelle quali la società di gestione del risparmio deve chiedere l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato dei certificati rappresentativi delle quote dei fondi;


e) i requisiti e i compensi degli esperti indipendenti indicati nell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 5.


2-bis. Con il regolamento previsto dal comma 1, sono altresì individuate le materie sulle quali i partecipanti dei fondi chiusi si riuniscono in assemblea per adottare deliberazioni vincolanti per la società di gestione del risparmio. L'assemblea delibera in ogni caso sulla sostituzione della società di gestione del risparmio, sulla richiesta di ammissione a quotazione ove non prevista e sulle modiche delle politiche di gestione. L'assemblea e' convocata dal consiglio di amministrazione della società di gestione del risparmio anche su richiesta dei partecipanti che rappresentino almeno il 10 per cento del valore delle quote in circolazione e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole del 50 per cento più una quota degli intervenuti all'assemblea. Il quorum deliberativo non potrà in ogni caso essere inferiore al 30 per cento del valore di tutte le quote in circolazione. Le deliberazioni dell'assemblea sono trasmesse alla Banca d'Italia per l'approvazione. Esse si intendono approvate quando il diniego non sia stato adottato entro quattro mesi dalla trasmissione. All'assemblea dei partecipanti si applica, per quanto non disciplinato dalla presente disposizione e dal regolamento previsto dal comma 1, l'articolo 46, commi 2 e 3. (Comma aggiunto dall'art. 41 bis, comma 7 del DL 269-2003 e così modificato dall'art. 3, comma 124 della legge 350-2003 - finanziaria 2004)



Articolo 38


Banca depositaria.



1. La banca depositaria, nell'esercizio delle proprie funzioni:


a) accerta la legittimità delle operazioni di emissione e rimborso delle quote del fondo, nonché la destinazione dei redditi del fondo; (Lettera così sostituita dall'art. 11 del DLgs 274 del 2003)


a-bis) accerta la correttezza del calcolo del valore delle quote del fondo o, su incarico della SGR, provvede essa stessa a tale calcolo; (Lettera aggiunta dall'art. 11 del DLgs 274 del 2003)


b) accerta che nelle operazioni relative al fondo la controprestazione le sia rimessa nei termini d'uso;


c) esegue le istruzioni della società di gestione del risparmio se non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza.


2. La banca depositaria è responsabile nei confronti della società di gestione del risparmio e dei partecipanti al fondo di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi.


3. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, determina le condizioni per l'assunzione dell'incarico di banca depositaria e le modalità di sub-deposito dei beni del fondo.


4. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla Banca d'Italia e alla CONSOB, ciascuna per le proprie competenze, sulle irregolarità riscontrate nell'amministrazione della società di gestione del risparmio e nella gestione dei fondi comuni.



Articolo 39


Regolamento del fondo.



1. Il regolamento di ciascun fondo comune di investimento definisce le caratteristiche del fondo, ne disciplina il funzionamento, indica la società promotrice, il gestore, se diverso dalla società promotrice, e la banca depositaria, definisce la ripartizione dei compiti tra tali soggetti, regola i rapporti intercorrenti tra tali soggetti e i partecipanti al fondo.


2. Il regolamento stabilisce in particolare:


a) la denominazione e la durata del fondo;


b) le modalità di partecipazione al fondo, i termini e le modalità dell'emissione ed estinzione dei certificati e della sottoscrizione e del rimborso delle quote nonché le modalità di liquidazione del fondo;


c) gli organi competenti per la scelta degli investimenti e i criteri di ripartizione degli investimenti medesimi;


d) il tipo di beni, di strumenti finanziari e di altri valori cui è possibile investire il patrimonio del fondo;


e) i criteri relativi alla determinazione dei proventi e dei risultati della gestione nonché le eventuali modalità di ripartizione e distribuzione dei medesimi;


f) le spese a carico del fondo e quelle a carico della società di gestione del risparmio;


g) la misura o i criteri di determinazione delle provvigioni spettanti alla società di gestione del risparmio e degli oneri a carico dei partecipanti;


h) le modalità di pubblicità del valore delle quote di partecipazione.


3. La Banca d'Italia approva il regolamento del fondo e le sue modificazioni, valutandone in particolare la completezza e la compatibilità con i criteri generali determinati ai sensi degli articoli 36 e 37. (Comma così sostituito dall'art. 12 del DLgs 274 del 2003)


3-bis. La Banca d'Italia individua le ipotesi in cui, in base all'oggetto dell'investimento, alla categoria di investitori o alle regole di funzionamento del fondo, il regolamento e le sue modificazioni si intendono approvati in via generale. Negli altri casi il regolamento si intende approvato quando, trascorsi tre mesi dalla presentazione, la Banca d'Italia non abbia adottato un provvedimento di diniego. (Comma aggiunto dall'art. 12 del DLgs 274 del 2003)



Articolo 40


Regole di comportamento e diritto di voto.



1. Le SGR devono:


a) operare con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei partecipanti ai fondi e dell'integrità del mercato;


b) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse anche tra i patrimoni gestiti e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque un equo trattamento degli OICR;


c) adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei partecipanti ai fondi; disporre di adeguate risorse e procedure idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi. (Comma così sostituito dall'art. 13 del DLgs 274 del 2003)


2. La società di gestione del risparmio provvede, nell'interesse dei partecipanti, all'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei fondi gestiti, salvo diversa disposizione di legge.


3. Nel caso in cui il gestore sia diverso dalla società promotrice, l'esercizio dei diritti di voto ai sensi del comma precedente spetta al gestore, salvo patto contrario.



Capo II-bis


Operatività all'estero (Titolazione aggiunta dall'art. 14 del DLgs 274 del 2003)



Articolo 41


Operatività all'estero delle società di gestione del risparmio.



1. Le SGR possono operare, anche senza stabilirvi succursali:


a) in uno Stato comunitario, in conformità a quanto previsto dal regolamento indicato al comma 2;


b) in uno Stato extracomunitario, previa autorizzazione della Banca d'Italia.


2. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, stabilisce con regolamento:


a) le norme di attuazione delle disposizioni comunitarie concernenti le condizioni e le procedure che devono essere rispettate perché le SGR possano prestare negli Stati comunitari le attività per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni comunitarie;


b) le condizioni e le procedure per il rilascio alla SGR dell'autorizzazione a prestare negli Stati extracomunitari le attività per le quali sono autorizzate.


3. Costituisce in ogni caso condizione per il rilascio delle autorizzazioni previste al comma 2, lettera b), l'esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d'Italia, la CONSOB e le competenti Autorità dello Stato ospitante. (Articolo così sostituito dall'art. 15 del DLgs 274 del 2003).



Articolo 41-bis


Società di gestione armonizzate



1. Per l'esercizio delle attività per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni comunitarie, le società di gestione armonizzate possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento é preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia e alla CONSOB da parte dell'autorità competente dello Stato di origine. La succursale inizia l' attività decorsi due mesi dalla comunicazione.


2. Salvo quanto previsto dal successivo articolo 42, le società di gestione armonizzate possono svolgere le attività per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni comunitarie nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali, a condizione che la Banca d'Italia e la CONSOB siano informate dall'autorità competente dello Stato di origine.


3. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento le condizioni e le procedure che le società di gestione armonizzate devono rispettare per svolgere nel territorio della Repubblica le attività richiamate ai commi 1 e 2 mediante stabilimento di succursali o in regime di libera prestazione di servizi.


4. Le società di gestione armonizzate che svolgono le attività di cui al comma 3 nel territorio della Repubblica sono tenute a rispettare le norme di condotta previste all'articolo 40.
(Articolo aggiunto dall'art. 16 del DLgs 274 del 2003)



Articolo 42


Offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento armonizzati e non armonizzati.



1. L'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento comunitari rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive in materia di organismi di investimento collettivo deve essere preceduta da una comunicazione alla Banca d'Italia e alla CONSOB; l'offerta può iniziare decorsi due mesi dalla comunicazione.


2. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, emana con regolamento:


a) le norme di attuazione delle disposizioni comunitarie concernenti le procedure da rispettare per l'applicazione del comma 1;


b) disposizioni riguardanti il modulo organizzativo da adottare al fine di assicurare in Italia l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti.


3. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, con regolamento:


a) individua le informazioni da fornire al pubblico nell'ambito della commercializzazione delle quote nel territorio della Repubblica;


b) determina le modalità con cui devono essere resi pubblici il prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto o di rimborso delle quote.


4. La Banca d'Italia e la CONSOB possono richiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, agli emittenti e a coloro che curano la commercializzazione delle quote indicate nel comma 1 la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti.


5. L'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento non rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive in materia di organismi di investimento collettivo è autorizzata dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, a condizione che i relativi schemi di funzionamento siano compatibili con quelli previsti per gli organismi italiani.


6. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento le condizioni e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 5.


7. La Banca d'Italia e la CONSOB, con riferimento alle attività svolte in Italia dagli organismi esteri indicati nel comma 5, esercitano i poteri previsti dagli articoli 8 e 10.


8. La Banca d'Italia e la CONSOB possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, ai soggetti che curano la commercializzazione delle quote degli organismi indicati nel comma 5, la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti.



CAPO III


Società di investimento a capitale variabile



Articolo 43


Costituzione e attività esercitabili.



1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza la costituzione delle SICAV quando ricorrono le seguenti condizioni:


a) sia adottata la forma di società per azioni nel rispetto delle disposizioni del presente capo;


b) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;


c) il capitale sociale sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;


d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità indicati dall'articolo 13; (Lettera così sostituita dall'art. 3 del DLgs 37 -2004)


e) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1, abbiano i requisiti di onorabilita' stabiliti dall'articolo 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2; (Lettera così sostituita dall’art. 2 del DLgs 21 del 27-1-2010)


f) lo statuto preveda come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni.


f-bis) la struttura del gruppo di cui é parte la società non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5; (Lettera aggiunta dall'art. 17 del DLgs 274 del 2003)


f-ter) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa. (Lettera aggiunta dall'art. 17 del DLgs 274 del 2003)


2. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina:


a) la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa;


b) la documentazione che deve essere presentata dai soci fondatori unitamente con la richiesta di autorizzazione e il contenuto del progetto di atto costitutivo e di statuto.


3. La Banca d'Italia attesta la conformità del progetto di atto costitutivo e di statuto alle prescrizioni di legge e regolamento e ai criteri generali dalla stessa predeterminati.


4. I soci fondatori della SICAV debbono procedere alla costituzione della società ed effettuare i versamenti relativi al capitale sottoscritto entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Il capitale deve essere interamente versato.


5. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di società di investimento per azioni a capitale variabile SICAV. Tale denominazione deve risultare in tutti i documenti della società. Alla società di investimento a capitale variabile non si applicano gli articoli 2333, 2334, 2335 e 2336 del codice civile; non sono ammessi i conferimenti in natura.


6. La SICAV può svolgere le attività connesse o strumentali indicate dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB.


7. La SICAV può delegare poteri di gestione del proprio patrimonio esclusivamente a società di gestione del risparmio.


8. Nel caso di SICAV multicomparto, ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello degli altri comparti.



Articolo 43-bis


SICAV che designano una SGR o una società di gestione armonizzata



1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza la costituzione di SICAV che designano per la gestione del proprio patrimonio una SGR o una società di gestione armonizzata quando ricorrono le seguenti condizioni:


a) sia adottata la forma di società per azioni nel rispetto delle disposizioni del presente capo;


b) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;


c) il capitale sociale sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;


d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti ai sensi dell'articolo 13;


e) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1 abbiano i requisiti di onorabilita' stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2; (Lettera così sostituita dall’art. 2 del DLgs 21 del 27-1-2010)


f) lo statuto preveda:


1) come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni;


2) l'affidamento della gestione dell'intero patrimonio a una SGR o ad una società di gestione armonizzata e l'indicazione della società designata. L'affidamento della gestione a una società di gestione armonizzata é subordinato all'esistenza di intese di collaborazione con le competenti Autorità dello Stato di origine, al fine di assicurare l'effettiva vigilanza sulla gestione del patrimonio della SICAV.


2. Ai fini di quanto dispone il comma 1, si applicano i commi 3, 4, 5 e 8 dell'articolo 43. (Articolo aggiunto dall'art. 18 del DLgs 274 del 2003)



Articolo 44


Albo.



1. Le SICAV autorizzate in Italia sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.


2. La Banca d'Italia comunica alla CONSOB l'iscrizione all'albo delle SICAV.


3. I soggetti previsti dal comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo.



Articolo 45


Capitale e azioni.



1. Il capitale della SICAV è sempre uguale al patrimonio netto detenuto dalla società, così come determinato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 5.


2. Alla SICAV non si applicano gli articoli da 2438 a 2447 del codice civile.


3. Le azioni rappresentative del capitale della SICAV devono essere interamente liberate al momento della loro emissione.


4. Le azioni della SICAV possono essere nominative o al portatore a scelta del sottoscrittore. Le azioni al portatore attribuiscono un solo voto per ogni socio indipendentemente dal numero di azioni di tale categoria possedute.


5. Lo Statuto della SICAV indica le modalità di determinazione del valore delle azioni e del prezzo di emissione e di rimborso nonché la periodicità con cui le azioni della SICAV possono essere emesse e rimborsate.


6. Lo statuto della SICAV può prevedere:


a) limiti all'emissione di azioni nominative;


b) particolari vincoli di trasferibilità delle azioni nominative;


c) l'esistenza di più comparti di investimento per ognuno dei quali può essere emessa una particolare categoria di azioni; in tal caso sono stabiliti i criteri di ripartizione delle spese generali tra i vari comparti.


c-bis) la possibilità di emettere frazioni di azioni, fermo restando che l'attribuzione e l'esercizio dei diritti sociali é comunque subordinata al possesso di almeno un'azione, secondo la disciplina del presente capo. (Lettera aggiunta dall'art. 19 del DLgs 274 del 2003).


7. Alle SICAV non si applicano gli articoli 2348, commi 2 e 3, 2349, 2350, commi 2 e 3, 2351, 2352, comma 3, 2353, 2354, comma 3, numeri 3 e 4, 2355-bis e 2356 del codice civile. (Comma così sostituito dall'art. 3 del DLgs 37-2004)


8. La SICAV non può emettere obbligazioni o azioni di risparmio né acquistare o comunque detenere azioni proprie.



Articolo 46


Assemblea.



1. L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria in seconda convocazione della SICAV sono regolarmente costituite e possono validamente deliberare qualunque sia la parte del capitale sociale intervenuta.


2. Il voto può essere dato per corrispondenza se ciò è ammesso dallo statuto. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Non si tiene conto del voto in tal modo espresso se la delibera sottoposta a votazione dall'assemblea non è conforme a quella contenuta nell'avviso di convocazione ma le azioni relative sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea straordinaria. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia e la CONSOB, sono stabilite le modalità operative per l'esercizio del voto per corrispondenza.


3. L'avviso previsto dall'articolo 2366, comma 2, del codice civile è pubblicato anche sui quotidiani, indicati nello statuto, in cui viene pubblicato il valore patrimoniale della società ed il valore unitario delle azioni; il termine indicato nel citato articolo 2366, comma 2, è fissato in trenta giorni.



Articolo 47


Modifiche dello statuto.



1. La Banca d'Italia approva le modifiche dello statuto della SICAV. Esse si intendono approvate quando il provvedimento di diniego della Banca d'Italia non sia stato adottato entro quattro mesi dalla presentazione della domanda.


2. Le deliberazioni comportanti modifiche allo statuto della SICAV non possono essere iscritte ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 2436 del codice civile, se non abbiano ottenuto l'approvazione nei termini e con le modalità previste dal comma 1. La delibera è inviata alla Banca d'Italia entro quindici giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea; il deposito previsto dall'articolo 2436 del codice civile deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di approvazione della Banca d'Italia. Non si applica l'articolo 2376 del codice civile.



Articolo 48


Scioglimento e liquidazione volontaria.



1. Alle SICAV non si applica l'articolo 2484, primo comma, nn. 4 e 5, del codice civile. Quando il capitale della SICAV si riduce al di sotto della misura determinata ai sensi dell'articolo 43, comma 1, lettera c), e permane tale per un periodo di sessanta giorni, la società si scioglie. Il termine è sospeso qualora sia iniziata una procedura di fusione con altra SICAV. (Comma così sostituito dall'art. 3 del DLgs 37-2004)


2. Gli atti per i quali è prevista la pubblicità dall'articolo 2484, commi terzo e quarto, del codice civile devono essere anche pubblicati sui quotidiani previsti dallo statuto e comunicati alla Banca d'Italia nel termine di dieci giorni dall'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese. L'emissione ed il rimborso di azioni sono sospesi, nel caso previsto dall'articolo 2484, primo comma, numero 6 del codice civile, dalla data di assunzione della delibera, nei casi previsti dall'articolo 2484, primo comma, numeri 1, 2, 3 e 7 del codice civile e dal comma 1 del presente articolo, dal momento dell'assunzione della delibera del consiglio di amministrazione ovvero dal momento dell'iscrizione presso il registro delle imprese del decreto del presidente del tribunale. La delibera del consiglio di amministrazione è trasmessa anche alla CONSOB nel medesimo termine. (Comma così sostituito dall'art. 3 del DLgs 37-2004).


3. La nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori spetta all'assemblea straordinaria. Si applicano l'articolo 2487 del codice civile, ad eccezione del comma 1, lettera c), e l'articolo 97 del testo unico bancario. (Comma così sostituito dall'art. 3 del DLgs 37-2004).


4. Alla Banca d'Italia vanno preventivamente comunicati il piano di smobilizzo e quello di riparto. I liquidatori provvedono a liquidare l'attivo della società nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla Banca d'Italia.


5. Il bilancio di liquidazione è sottoposto al giudizio della società incaricata della revisione ed è pubblicato sui quotidiani indicati nello statuto.


6. La banca depositaria procede, su istruzione dei liquidatori, al rimborso delle azioni nella misura prevista dal bilancio finale di liquidazione.


7. Per quanto non previsto dal presente articolo alla SICAV si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro V, titolo V, capo VIII, del codice civile. (Comma così sostituito dall'art. 3 del DLgs 37-2004).



Articolo 49


Fusione e scissione.



1. La SICAV non può trasformarsi in un organismo non soggetto al presente capo o al capo II del presente titolo. (Comma così modificato dall’art. 8 del DLgs 164 del 2007)


2. Alla fusione e alla scissione della SICAV si applicano gli articoli 2501 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.


3. Il progetto di fusione o quello di scissione, redatti sulla base di quanto richiesto dall'articolo 43, e la deliberazione assembleare che abbia portato modifiche ai relativi progetti sono sottoposti alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia, che la rilascia sentita la CONSOB. (Comma così sostituito dall'art. 3 del DLgs 37-2004)


4. Se non consti l'autorizzazione indicata nel comma 3 non si può dar corso alle iscrizioni nel registro delle imprese, previste dal codice civile. (Comma così sostituito dall'art. 3 del DLgs 37-2004)



Articolo 50


Altre disposizioni applicabili.



1. Alle SICAV, per quanto non disciplinato dal presente capo, si applicano gli articoli 36, comma 2, 37, 38, 40 e 41. Alle SICAV autorizzate ai sensi dell'articolo 43, si applica altresì l'articolo 33, commi 3 e 4. (Comma così sostituito dall'art. 20 del DLgs 274 del 2003).


2. All'offerta in Italia di azioni di SICAV estere si applica l'articolo 42.



TITOLO IV


PROVVEDIMENTI INGIUNTIVI E CRISI


CAPO I


Disciplina dei provvedimenti ingiuntivi



Articolo 51


Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari nazionali ed extracomunitari.



1. In caso di violazione da parte di SIM, di imprese di investimento e di banche extracomunitarie, di società di gestione del risparmio, di SICAV e di banche autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento aventi sede in Italia delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarità. (Comma così modificato dall’art. 9 del DLgs 164 del 2007)


2. L'autorità di vigilanza che procede può altresì, sentita l'altra autorità, vietare ai soggetti indicati nel comma 1 di intraprendere nuove operazioni, nonche' imporre ogni altra limitazione riguardante singole tipologie di operazioni, singoli servizi o attività, anche limitatamente a singole succursali o dipendenze dell'intermediario, quando: (Alinea così modificato dall’art. 9 del DLgs 164 del 2007)


a) le violazioni commesse possono pregiudicare interessi di carattere generale;


b) nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitori.



Articolo 52


Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari comunitari.



1. In caso di violazione da parte di imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, di societa' di gestione armonizzate, di banche comunitarie con succursale in Italia e di societa' finanziarie previste dall'articolo 18, comma 2, del testo unico bancario, delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarita', dandone comunicazione anche all'Autorita' di vigilanza dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari. (Comma così sostituito dall’art. 9 del DLgs 164 del 2007)


2. L'autorita' di vigilanza che procede puo' adottare i provvedimenti necessari, sentita l'altra autorita', compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni, nonche' ogni altra limitazione riguardante singole tipologie di operazioni, singoli servizi o attivita' anche limitatamente a singole succursali o dipendenze dell'intermediario, ovvero ordinare la chiusura della succursale, quando: (Alinea così sostituito dall’art. 9 del DLgs 164 del 2007)


a) manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorità competente dello Stato in cui l'intermediario ha sede legale;


b) risultino violazioni delle norme di comportamento;


c) le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi di carattere generale;


d) nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitori.


3. I provvedimenti previsti dal comma 2 sono comunicati dall'autorità che li ha adottati all'autorità competente dello Stato comunitario in cui l'intermediario ha sede legale.


3-bis. Se vi e' fondato sospetto che un'impresa di investimento comunitaria o una banca comunitaria operanti in regime di libera prestazione di servizi in Italia non ottemperano agli obblighi derivanti dalle disposizioni comunitarie, la Banca d'Italia o la Consob informano l'autorita' competente dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti necessari. Se, nonostante le misure adottate dall'autorita' competente, l'intermediario persiste nell'agire in modo tale da pregiudicare gli interessi degli investitori o il buon funzionamento dei mercati, la Banca d'Italia o la Consob, dopo avere informato l'autorita' competente dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale, adottano tutte le misure necessarie compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni in Italia. La Banca d'Italia o la Consob procedono sentita l'altra autorita', e informano la Commissione europea delle misure adottate. (Comma aggiunto dall’art. 9 del DLgs 164 del 2007)


3-ter. Il comma 3-bis si applica anche nel caso di violazioni, da parte di imprese di investimento o banche comunitarie con succursale in Italia, di obblighi derivanti da disposizioni comunitarie per le quali e' competente lo Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale. (Comma aggiunto dall’art. 9 del DLgs 164 del 2007)



Articolo 53


Sospensione degli organi amministrativi.



1. Il presidente della CONSOB può disporre in via d'urgenza, ove ricorrano situazioni di pericolo per i clienti o per i mercati, la sospensione degli organi di amministrazione delle SIM e la nomina di un commissario che ne assume la gestione quando risultino gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie.


2. Il commissario dura in carica per un periodo massimo di sessanta giorni. Il commissario nell'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale. Il Presidente della CONSOB può stabilire speciali cautele e limitazioni per la gestione della SIM.


3. L'indennità spettante al commissario è determinata dalla CONSOB in base a criteri dalla stessa stabiliti ed è a carico della società commissariata. Si applica l'articolo 91, comma 1, ultimo periodo del T.U. bancario.


4. Le azioni civili contro il commissario, per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico, sono promosse previa autorizzazione della CONSOB.


5. Il presente articolo si applica anche alle succursali italiane di imprese di investimento extracomunitarie. Il commissario assume nei confronti delle succursali i poteri degli organi di amministrazione dell'impresa di investimento.


6. Il presente articolo si applica anche alle società di gestione del risparmio e alle SICAV. Il presidente della CONSOB dispone il provvedimento sentito il Governatore della Banca d'Italia.



Articolo 54


Sospensione dell'offerta di quote di OICR esteri.



1. Quando sussistono elementi che fanno presumere l'inosservanza da parte degli OICR esteri delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, possono sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a sessanta giorni, l'offerta delle relative quote o azioni. In caso di accertata violazione, le autorità di vigilanza, nell'ambito delle rispettive competenze, possono sospendere temporaneamente ovvero vietare l'offerta delle quote o delle azioni degli OICR.



Articolo 55


Provvedimenti cautelari applicabili ai promotori finanziari.



1. La CONSOB, in caso di necessità e urgenza, può disporre in via cautelare la sospensione del promotore finanziario dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di sessanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla CONSOB.


2. La CONSOB può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attività qualora il promotore finanziario sia sottoposto a una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:


a) delitti previsti nel titolo XI, del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;


b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;


c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario;


d) reati previsti dal presente decreto.



CAPO II


Disciplina delle crisi



Articolo 56


Amministrazione straordinaria.



1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle SIM, delle società di gestione del risparmio e delle SICAV quando: (Alinea così modificato dall’art. 9 del DLgs 164 del 2007)


a) risultino gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attività;


b) siano previste gravi perdite del patrimonio della società;


c) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi o dall'assemblea straordinaria ovvero dal commissario nominato ai sensi dell'articolo 53.


2. Il provvedimento previsto dal comma 1 può essere adottato anche nei confronti delle succursali italiane di imprese di investimento extracomunitarie: in tale ipotesi i commissari straordinari e il comitato di sorveglianza assumono nei confronti delle succursali stesse i poteri degli organi di amministrazione e di controllo dell'impresa di investimento.


3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 70, commi da 2 a 6, 71, 72, 73, 74, 75 del T.U. bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite agli investitori in luogo dei depositanti, alle SIM, alle imprese di investimento extracomunitarie, alle società di gestione del risparmio e alle SICAV in luogo delle banche, e l'espressione "strumenti finanziari" riferita agli strumenti finanziari e al denaro.


4. Alle SIM, alle società di gestione del risparmio e alle SICAV non si applica il titolo IV della legge fallimentare.



Articolo 57


Liquidazione coatta amministrativa.



1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, può disporre con decreto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la liquidazione coatta amministrativa delle SIM, delle società di gestione del risparmio e delle SICAV, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le irregolarità nell'amministrazione ovvero le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie o le perdite previste dall'articolo 56 siano di eccezionale gravità. (Comma così modificato dall’art. 9 del DLgs 164 del 2007)


2. La liquidazione coatta può essere disposta con il medesimo procedimento previsto dal comma 1, su istanza motivata dagli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, del commissario nominato ai sensi dell'articolo 53, dei commissari straordinari o dei liquidatori.


3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 80, commi da 3 a 6, e gli articoli 81, 82, 83, 84, 85, 86, a eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2, 3 e 4, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 97 del T.U. bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle SIM, alle società di gestione del risparmio e alle SICAV in luogo delle banche, e l'espressione "strumenti finanziari" riferita agli strumenti finanziari e al denaro.


4. I commissari, trascorso il termine previsto dall'articolo 86, comma 5, del T.U. bancario e non oltre i trenta giorni successivi, sentiti i cessati amministratori, depositano presso la Banca d'Italia e, a disposizione degli aventi diritto, nella cancelleria del tribunale del luogo dove la SIM, la società di gestione del risparmio e la SICAV hanno la sede legale gli elenchi dei creditori ammessi, indicando i diritti di prelazione e l'ordine degli stessi, dei titolari dei diritti indicati nel comma 2 del predetto articolo, nonché dei soggetti appartenenti alle medesime categorie cui è stato negato il riconoscimento delle pretese. I clienti aventi diritto alla restituzione degli strumenti finanziari e del denaro relativi ai servizi e alle attività previsti dal presente decreto sono iscritti in apposita e separata sezione dello stato passivo. Il presente comma si applica in luogo dell'articolo 86, commi 6 e 7 del T.U. bancario. (Comma così modificato dall’art. 9 del DLgs 164 del 2007)


5. Possono proporre opposizione allo stato passivo, relativamente alla propria posizione e contro il riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi negli elenchi indicati nella disposizione del comma 4, i soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o in parte, entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata prevista dall'articolo 86, comma 8, del T.U. bancario e i soggetti ammessi entro lo stesso termine decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto dal medesimo comma 8. Il presente comma si applica in luogo dell'articolo 87, comma 1 del T.U. bancario.


6. Se il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa riguarda una SICAV, i commissari, entro trenta giorni dalla nomina comunicano ai soci il numero e la specie delle azioni risultanti di pertinenza di ciascuno secondo le scritture e i documenti della società.



Articolo 58


Succursali di imprese di investimento estero.



1. Quando a una impresa di investimento comunitaria o a una società di gestione armonizzata sia stata revocata l'autorizzazione all'attività da parte dell'autorità competente, le succursali italiane possono essere sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa secondo le disposizioni dell'articolo 57, in quanto compatibili. (Comma così sostituito dall'art. 22 del DLgs 274 del 2003)


2. Alle succursali di imprese di investimento extracomunitarie si applicano le disposizioni dell'articolo 57, in quanto compatibili.



Articolo 59


Sistemi d'indennizzo.



1. Il rilascio dell'autorizzazione alla prestazione di servizi e attivita' di investimento è subordinato all'adesione a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB. (Comma così modificato dall’art. 9 del DLgs 164 del 2007)


2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento dei sistemi di indennizzo.


3. La Banca d'Italia sentita la CONSOB, coordina con regolamento l'operatività dei sistemi d'indennizzo con la procedura di liquidazione coatta amministrativa, e in generale, con l'attività di vigilanza.


4. I sistemi di indennizzo sono surrogati nei diritti degli investitori fino alla concorrenza dei pagamenti effettuati a loro favore.


5. Gli organi della procedura concorsuale verificano e attestano se i crediti ammessi allo stato passivo derivano dall'esercizio dei servizi e delle attività di investimento tutelati dai sistemi di indennizzo. (Comma così modificato dall’art. 9 del DLgs 164 del 2007)


6. Per le cause relative alle richieste di indennizzo è competente il giudice del luogo ove ha sede legale il sistema di indennizzo.



Articolo 60


Adesione ai sistemi d'indennizzo da parte di intermediari esteri.



1. Le succursali di imprese di investimento, di società di gestione armonizzate o di banche comunitarie insediate in Italia possono aderire, al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di indennizzo del Paese di origine, a un sistema di indennizzo riconosciuto, limitatamente all'attività svolta in Italia. (Comma così sostituito dall'art. 23 del DLgs 274 del 2003)


2. Salvo che aderiscano a un sistema di indennizzo estero equivalente, le succursali di imprese di investimento e di banche extracomunitarie insediate in Italia devono aderire a un sistema di indennizzo riconosciuto, limitatamente all'attività svolta in Italia. La Banca d'Italia verifica che la copertura offerta dai sistemi di indennizzo esteri cui aderiscono le succursali di imprese di investimento e di banche extracomunitarie operanti in Italia possa considerarsi equivalente a quella offerta dai sistemi di indennizzo riconosciuti.



Articolo 60-bis


Responsabilità delle SIM, delle SGR e delle SICAV per illecito amministrativo dipendente da reato



1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di una SIM, di una SGR o di una SICAV, ne da' comunicazione alla Banca d'Italia e alla CONSOB.


Nel corso del procedimento, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, vengono sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, le quali hanno, in ogni caso, facoltà di presentare relazioni scritte.


2. In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice dispone, anche d'ufficio, l'acquisizione dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB di aggiornate informazioni sulla situazione dell'intermediario, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo.


3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di una SIM, di una SGR o di una SICAV le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, decorsi i termini per la conversione delle sanzioni medesime, é trasmessa per l'esecuzione dall'Autorità giudiziaria alla Banca d'Italia e alla CONSOB; a tal fine, la CONSOB o la Banca d'Italia, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, possono proporre o adottare gli atti previsti dal titolo IV della parte II, avendo presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti finalità di salvaguardia della stabilità e di tutela dei diritti degli investitori.


4. Le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, non possono essere applicate in via cautelare alle SIM, SGR e SICAV. Ai medesimi intermediari non si applica, altresì, l'articolo 15 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.


5. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle succursali italiane di imprese di investimento comunitarie o extracomunitarie. (Articolo aggiunto dall’art. 10 del DLgs 197-2004)



PARTE III


DISCIPLINA DEI MERCATI E DELLA GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI


TITOLO I


Disciplina dei mercati


CAPO I


Mercati regolamentati



Art. 60-ter


Principi di regolamentazione.



1. La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri regolamentari previsti dal presente titolo nell'osservanza dei principi di cui all'articolo 6, comma 01. (Articolo aggiunto dall’art. 10 del DLgs 164 del 2007)



Articolo 61


Mercati regolamentati di strumenti finanziari.



1. L'attività di organizzazione e gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari ha carattere di impresa ed è esercitata da società per azioni, anche senza scopo di lucro (società di gestione).


2. La CONSOB determina con regolamento:


a) le risorse finanziarie delle società di gestione; (Lettera così modificata dall’art. 11 del DLgs 164 del 2007)


b) le attività connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei mercati che possono essere svolte dalle società di gestione.


3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB, determina con regolamento i requisiti di onorabilità, professionalita' e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società di gestione. Si applica l'articolo 13, comma 2. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla CONSOB. (Comma così modificato dall’art. 11 del DLgs 164 del 2007)


4. Il regolamento previsto dal comma 3 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 3.


5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB, determina con regolamento i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale. (Comma così modificato dall’art. 11 del DLgs 164 del 2007)


6. Gli acquisti e le cessioni di partecipazioni nelle società di gestione, effettuati direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, devono essere comunicati dal soggetto acquirente entro ventiquattro ore alla società di gestione unitamente alla documentazione attestante il possesso da parte degli acquirenti dei requisiti individuati ai sensi del comma 5. (Comma così modificato dall’art. 11 del DLgs 164 del 2007)


6-bis. La Consob disciplina con regolamento:


a) contenuto, termini e modalita' di comunicazione alla Consob da parte della societa' di gestione delle informazioni relative ai partecipanti al capitale, individuando la soglia partecipativa rilevante a tale fine e ai fini del possesso dei requisiti di onorabilita' di cui al comma 5 e delle comunicazioni di cui al comma 6;


b) contenuto, termini e modalita' di comunicazione alla Consob da parte della societa' di gestione delle informazioni relative ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella societa' di gestione e ai soggetti che dirigono effettivamente l'attivita' e le operazioni del mercato regolamentato e di ogni successivo cambiamento;


c) contenuto, termini e modalita' di pubblicazione da parte della societa' di gestione delle informazioni relative ai partecipanti al capitale e di ogni successivo cambiamento nell'identita' delle persone che possiedono una partecipazione rilevante. (Comma aggiunto dall’art. 11 del DLgs 164 del 2007)


6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis sono adottate dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia e la Consob, nei casi di societa' di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli di Stato e dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, nei casi di societa' di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonche' di societa' di gestione di mercati regolamentati di strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute. (Comma aggiunto dall’art. 11 del DLgs 164 del 2007)


7. In assenza dei requisiti o in mancanza della comunicazione non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti la soglia individuata ai sensi del comma 6-bis. (Comma così modificato dall’art. 11 del DLgs 164 del 2007)


8. In caso di inosservanza del divieto previsto dal comma 7, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla CONSOB entro il termine previsto dall'articolo 14, comma 6.


8-bis. Entro novanta giorni dalla comunicazione da parte della societa' di gestione, la Consob puo' opporsi ai cambiamenti negli assetti azionari quando tali cambiamenti mettono a repentaglio la gestione sana e prudente del mercato. Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato il provvedimento e' adottato dalla Banca d'Italia. In caso di opposizione da parte dell'Autorita' competente, i diritti di voto inerenti alle azioni oggetto di cessione non possono essere esercitati. (Comma aggiunto dall’art. 11 del DLgs 164 del 2007)


8-ter. I provvedimenti di cui al comma 8-bis sono adottati sentita la Banca d'Italia, nei casi di societa' di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonche' di societa' di gestione di mercati regolamentati di strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), e di strumenti finanziari derivati sut itoli pubblici, su tassi di interesse e su valute. (Comma aggiunto dall’art. 11 del DLgs 164 del 2007)


9. Alle società di gestione si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, a eccezione degli articoli 157, 158, 165 e 165 bis. (Comma così modificato dall’art. 11 del DLgs 164 del 2007)



10. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, individua le caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto.



Articolo 62


Regolamento del mercato.



1. L'organizzazione e la gestione del mercato sono disciplinate da un regolamento deliberato dall'assemblea ordinaria o dal consiglio di sorveglianza della societa' di gestione; il regolamento puo' attribuire al consiglio di amministrazione o al consiglio di gestione il potere di dettare disposizioni di attuazione. (Comma così sostituito dall’art. 11 del DLgs 164 del 2007)


1-bis. Qualora le azioni della società di gestione siano quotate in un mercato regolamentato, il regolamento di cui al comma 1 è deliberato dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione della società medesima. (Comma aggiunto dall’art. 14 della legge 262 del 28-12-2005 e poi così modificato dall’art. 11 del DLgs 164 del 2007)


1-ter. La Consob, in conformita' alle disposizioni della direttiva 2004/39/CE e delle relative misure di esecuzione, individua con regolamento i criteri generali ai quali il regolamento del mercato deve adeguarsi in materia di:


a) ammissione di strumenti finanziari alle negoziazioni;


b) sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalle negoziazioni nei mercati regolamentati;


c) modalita' per assicurare la pubblicita' del regolamento del mercato. (Comma aggiunto dall’art. 11 del DLgs 164 del 2007)


1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter sono adottate sentita la Banca d'Italia per i mercati nei quali sono negoziati all'ingrosso titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonche' per i mercati nei quali sono negoziati gli strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di interesse e valute. (Comma aggiunto dall’art. 11 del DLgs 164 del 2007)


2. Le societa' di gestione si dotano di regole e procedure trasparenti e non discrezionali che garantiscono una negoziazione corretta e ordinata nonche' di criteri obiettivi che consentono l'esecuzione efficiente degli ordini. In ogni caso il regolamento del mercato determina: (Alinea così sostituito dall’art. 11 del DLgs 164 del 2007)


a) le condizioni e le modalità di ammissione, di esclusione e di sospensione degli operatori e degli strumenti finanziari dalle negoziazioni;


b) le condizioni e le modalità per lo svolgimento delle negoziazioni e gli eventuali obblighi degli operatori e degli emittenti;


c) le modalità di accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi;


d) i tipi di contratti ammessi alle negoziazioni, nonché i criteri per la determinazione dei quantitativi minimi negoziabili.


d-bis) le condizioni e le modalita' per la compensazione, liquidazione e garanzia delle operazioni concluse sui mercati. (Lettera aggiunta dall’art. 11 del DLgs 164 del 2007)


2-bis. Il regolamento può stabilire che le azioni di società controllanti, il cui attivo sia prevalentemente composto dalla partecipazione, diretta o indiretta, in una o più società con azioni quotate in mercati regolamentati, vengano negoziate in segmento distinto del mercato. (Comma aggiunto dall’art. 14 della legge 262 del 28-12-2005)


3. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina l'accesso degli operatori al mercato regolamentato, secondo regole trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri oggettivi, nonche' i criteri per la partecipazione diretta o remota al mercato regolamentato e gli obblighi imposti agli operatori derivanti:


a) dall'istituzione e dalla gestione del mercato regolamentato;


b) dalle disposizioni riguardanti le operazioni eseguite nel mercato;


c) dagli standard professionali imposti al personale dei soggetti di cui all'articolo 25, comma 1, che sono operanti nel mercato;


d) dalle condizioni stabilite, per i partecipanti diversi dai soggetti di cui alla lettera c), a norma dell'articolo 25, comma 2;


e) dalle regole e procedure per la compensazione e il regolamento delle operazioni concluse nel mercato regolamentato. (Comma così sostituito dall’art. 11 del DLgs 164 del 2007)


3-bis. La CONSOB determina con proprio regolamento:


a) i criteri di trasparenza contabile e di adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema dei controlli interni che le società controllate, costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione europea, devono rispettare affinché le azioni della società controllante possano essere quotate in un mercato regolamentato italiano. Si applica la nozione di controllo di cui all'articolo 93;


b) le condizioni in presenza delle quali non possono essere quotate le azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società;


c) i criteri di trasparenza e i limiti per l'ammissione alla quotazione sul mercato mobiliare italiano delle società finanziarie, il cui patrimonio è costituito esclusivamente da partecipazioni. (Comma aggiunto dall’art. 14 della legge 262 del 28-12-2005)



Articolo 63


Autorizzazione dei mercati regolamentati.



1. La CONSOB autorizza l'esercizio dei mercati regolamentati quando:


a) sussistono i requisiti previsti dall'articolo 61, commi 2, 3, 4 e 5;


b) il regolamento del mercato è conforme alla disciplina comunitaria ed è idoneo ad assicurare la trasparenza del mercato, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori.


1-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' subordinata alla presentazione di un programma di attivita' che illustra i tipi di attivita' previsti e la struttura organizzativa della societa' di gestione. (Comma aggiunto dall’art. 11 del DLgs 164 del 2007)


2. La CONSOB iscrive i mercati regolamentati in un elenco, curando l'adempimento delle disposizioni comunitarie in materia, e approva le modificazioni del regolamento del mercato.


3. I provvedimenti previsti dai commi 1 e 2 sono adottati sentita la Banca d'Italia per i mercati nei quali sono negoziati all'ingrosso titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché per i mercati nei quali sono negoziati gli strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di interesse e valute. (Comma così modificato dall’art. 11 del DLgs 164 del 2007)


4. La Banca d'Italia è ammessa alle negoziazioni sui mercati dei contratti uniformi a termine sui titoli di Stato.



Articolo 64


Organizzazione e funzionamento del mercato e delle societa' di gestione. (Rubrica così modificata dall’art. 11 del DLgs 164 del 2007)



01. La Consob, con proprio regolamento, individua gli adempimenti informativi delle societa' di gestione nei propri confronti, nonche', avendo riguardo alla trasparenza, all'ordinato svolgimento delle negoziazioni e alla tutela degli investitori e in conformita' alle disposizioni della direttiva 2004/39/CE, i requisiti generali di organizzazione delle societa' di gestione dei mercati regolamentati. (Comma aggiunto dall’art. 11 del DLgs 164 del 2007)


1. La società di gestione:


a) predispone le strutture, fornisce i servizi del mercato e determina i corrispettivi a essa dovuti;


b) adotta tutti gli atti necessari per il buon funzionamento del mercato e predispone e mantiene dispositivi e procedure efficaci per il controllo del rispetto del regolamento; (Comma così modificato dall’art. 11 del DLgs 164 del 2007)


b-bis) adotta le disposizioni e gli atti necessari a prevenire e identificare abusi di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato; (Lettera aggiunta dall’art. 9, co.1b della legge 62 del 18 aprile 2005)


c) dispone l'ammissione, l'esclusione e la sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni e comunica immediatamente le proprie decisioni alla CONSOB; l'esecuzione delle decisioni di ammissione alle negoziazioni di azioni ordinarie, di obbligazioni e di altri strumenti finanziari emessi da soggetti diversi dagli Stati membri dell'Unione europea, dalle banche comunitarie e dalle societa' con azioni quotate in un mercato regolamentato nonche' delle decisioni di esclusione di azioni dalle negoziazioni e' sospesa finche' non sia decorso il termine indicato al comma 1-bis, lettera a); tale sospensione non si applica nel caso di ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari ammessi in regime di esenzione dall'obbligo di pubblicare il prospetto nonche' per l'ammissione di lotti supplementari di azioni gia' ammesse alle negoziazioni; (Lettera così modificata dall’art. 3, comma 7 del DLgs 303-2006)


d) comunica alla CONSOB le violazioni del regolamento del mercato, segnalando le iniziative assunte;


e) provvede alla gestione e alla diffusione al pubblico delle informazioni e dei documenti indicati nei regolamenti previsti dagli articoli 65 e 114; (Lettera soppressa dall’art. 1, co 2 del DLgs 195 del 2007)


f) provvede agli altri compiti a essa eventualmente affidati dalla CONSOB.


1-bis. La CONSOB:


a) può vietare l'esecuzione delle decisioni di ammissione e di esclusione di cui al comma 1, lettera c), secondo periodo, ovvero ordinare la revoca di una decisione di sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, lettera c), se, sulla base degli elementi informativi diversi da quelli valutati, ai sensi del regolamento del mercato, dalla societa' di gestione nel corso della propria istruttoria, ritiene la decisione contraria alle finalità di cui all'articolo 74, comma 1; (Lettera così modificata dall’art. 3, comma 7 del DLgs 303-2006)


b) può chiedere alla società di gestione tutte le informazioni che ritenga utili per i fini di cui alla lettera a);


c) può chiedere alla società di gestione l'esclusione o la sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni. (Comma aggiunto dall’art. 14 della legge 262 del 28-12-2005)


1-ter. L'ammissione, l'esclusione e la sospensione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi da una società di gestione in un mercato da essa gestito sono disposte dalla CONSOB. In tali casi, la CONSOB determina le modificazioni da apportare al regolamento del mercato per assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, nonché per regolare le ipotesi di conflitto d'interessi. L'ammissione dei suddetti strumenti è subordinata all'adeguamento del regolamento del relativo mercato. (Comma aggiunto dall’art. 14 della legge 262 del 28-12-2005)


1-quater. Nel caso in cui uno strumento finanziario risulti negoziato nei mercati regolamentati di cui all'articolo 67, comma 1, la Consob:


a) rende pubbliche le decisioni assunte ai sensi del comma 1-bis, lettera c), e ne informa le autorita' competenti degli Stati membri dei mercati regolamentati nei quali lo strumento finanziario oggetto della decisione e' ammesso a negoziazione;


b) informa le autorita' competenti degli altri Stati membri della decisione di sospensione o esclusione di uno strumento finanziario dalle negoziazioni, sulla base della comunicazione ricevuta dalla societa' di gestione ai sensi del comma 1, lettera c). (Comma aggiunto dall’art. 11 del DLgs 164 del 2007)


1-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 01 sono adottate, sentita la Banca d'Italia, nei casi di societa' di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonche' di societa' di gestione di mercati regolamentati di strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute. (Comma aggiunto dall’art. 11 del DLgs 164 del 2007)


1-sexies. Salvo quando cio' possa causare danni agli interessi degli investitori o all'ordinato funzionamento del mercato, la Consob richiede la sospensione o l'esclusione di uno strumento finanziario dalle negoziazioni in un mercato regolamentato nei casi in cui tale strumento finanziario sia stato oggetto di provvedimento di sospensione o esclusione da parte di autorita' competenti di altri Stati membri. (Comma aggiunto dall’art. 11 del DLgs 164 del 2007)



Articolo 65


Registrazione delle operazioni presso la societa' di gestione e obblighi di comunicazione delle operazioni concluse su strumenti finanziari. (Rubrica così modificata dall’art. 11 del DLgs 164 del 2007)



1. La Consob stabilisce con regolamento:


a) le modalita' di registrazione presso le societa' di gestione delle operazioni compiute su strumenti finanziari ammessi a negoziazione nei mercati regolamentati da essa gestiti;



b) il contenuto, i termini e le modalita' di comunicazione alla Consob da parte dei soggetti abilitati delle operazioni concluse su strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato.


2. La Consob, quando cio' sia necessario al fine di assicurare la tutela degli investitori, puo' estendere gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1, lettera b), anche a strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati. (Articolo così sostituito dall’art. 11 del DLgs 164 del 2007)



Articolo 66


Mercati all'ingrosso di titoli di Stato.



1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni del presente capo, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, disciplina e autorizza i mercati all'ingrosso di titoli di Stato e ne approva i regolamenti.


2. La Banca d'Italia è ammessa alle negoziazioni sui mercati all'ingrosso di titoli di Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è ammesso alle negoziazioni sui mercati all'ingrosso di titoli di Stato e vi partecipa comunicando preventivamente alla Banca d'Italia i tempi e le modalità degli interventi. Per motivate ragioni di tutela della stabilità della moneta, la Banca d'Italia entro ventiquattro ore dalla comunicazione può chiedere il differimento degli interventi o diverse modalità di attuazione. (Comma così modificato dall’art. 11 del DLgs 164 del 2007)



Art. 66-bis


Mercati di strumenti finanziari derivati sull'energia e il gas



1. Ai mercati regolamentati per la negoziazione di strumenti finanziari derivati sull'energia elettrica ed il gas e alle societa' che organizzano e gestiscono tali mercati si applicano le disposizioni del presente capo, fatto salvo quanto indicato ai successivi commi.


2. I provvedimenti di cui agli articoli 61, commi 8 e 8-bis, 63, commi 1 e 2, 67, commi 2, 3, 5-bis e 5-ter, 70-bis, comma 2, lettera b), 70-ter, comma 2, 73, comma 4, e 75, commi 2 e 4, sono adottati dalla Consob, d'intesa con l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.


3. Le disposizioni di cui all'articolo 62, comma 1-ter, sono adottate dalla Consob, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas.


4. I provvedimenti di cui all'articolo 64, comma 1-bis, lettera c), sono adottati dalla Consob sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.


5. I compiti di cui all'articolo 67, comma 2-bis, sono attribuiti alla Consob, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.


6. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas esercita le attribuzioni previste nel presente articolo in funzione delle generali esigenze di stabilita', economicita' e concorrenzialita' dei mercati dell'energia elettrica e del gas, nonche' di sicurezza e efficiente funzionamento delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas.


7. Nell'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo, la Consob e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas si prestano reciproca assistenza e collaborano tra loro anche mediante scambio di informazioni, senza che sia opponibile il segreto d'ufficio. La Consob e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas agiscono in modo coordinato, a tale fine stipulando appositi protocolli di intesa.


8. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas informa il Ministero dello sviluppo economico sull'attivita' di vigilanza svolta e sulle irregolarita' riscontrate che possono incidere sul funzionamento dei mercati fisici dei prodotti sottesi nonche' sulla sicurezza e sull'efficiente funzionamento delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas. (Articolo aggiunto dall’art. 11 del DLgs 164 del 2007)



Articolo 67


Riconoscimento dei mercati.



1. La CONSOB iscrive in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 63, comma 2, i mercati regolamentati riconosciuti ai sensi dell'ordinamento comunitario.



2. La CONSOB, previa stipula di accordi con le corrispondenti autorità, può riconoscere mercati esteri di strumenti finanziari, diversi da quelli inseriti nella sezione prevista dal comma 1, al fine di estenderne l'operatività sul territorio della Repubblica.


2-bis. La Consob, al fine di assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, puo' stipulare accordi con le autorita' di vigilanza dello Stato di origine di mercati regolamentati comunitari che abbiano acquisito, a giudizio della Consob, un'importanza sostanziale per il funzionamento del mercato finanziario italiano e la tutela degli investitori in Italia. Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato tali compiti sono attribuiti alla Banca d'Italia. (Comma aggiunto dall’art. 11 del DLgs 164 del 2007)


3. Le società di gestione che intendano chiedere ad autorità di Stati extracomunitari il riconoscimento dei mercati da esse gestiti, ne danno comunicazione alla CONSOB, che rilascia il proprio nulla osta previa stipula di accordi con le corrispondenti autorità estere. Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato la comunicazione e' data alla Banca d'Italia, che rilascia il proprio nulla osta previa stipula di accordi con le competenti autorita' estere e ne informa la Consob. (Comma così modificato dall’art. 11 del DLgs 164 del 2007)


4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la Consob o la Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze, accertano che le informazioni sugli strumenti finanziari e sugli emittenti, le modalità di formazione dei prezzi, le modalità di liquidazione dei contratti, le norme di vigilanza sui mercati e sugli intermediari siano equivalenti a quelli della normativa vigente in Italia e comunque in grado di assicurare adeguata tutela degli investitori. (Comma così modificato dall’art. 11 del DLgs 164 del 2007)


5. Le societa' di gestione che intendono estendere l'operativita' dei mercati regolamentati da esse gestiti in altri Stati comunitari ne danno comunicazione preventiva alla Consob. La Consob ne informa, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, l'autorita' competente dello Stato membro in cui il mercato regolamentato intende operare. Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato la comunicazione preventiva e' data alla Banca d'Italia, che ne informa l'autorita' competente dello Stato membro interessato e la Consob. (Comma così sostituito dall’art. 11 del DLgs 164 del 2007)


5-bis. La Consob autorizza i mercati di cui al comma 1 a dotarsi di dispositivi appropriati per facilitare l'accesso e la negoziazione in tali mercati ai loro membri e partecipanti remoti stabiliti nel territorio della Repubblica. (Comma aggiunto dall’art. 11 del DLgs 164 del 2007)


5-ter. La Consob puo' richiedere all'autorita' competente dello Stato membro d'origine dei mercati di cui al comma 5-bis l'identita' dei membri o partecipanti al mercato regolamentato stabiliti nel territorio della Repubblica. (Comma aggiunto dall’art. 11 del DLgs 164 del 2007)


5-quater. Ai partecipanti remoti ai mercati regolamentati italiani si applicano gli articoli 8, comma 1, e 10, comma 1. In tale caso la Consob informa l'autorita' competente dello Stato membro d'origine del partecipante remoto. Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato, la Banca d'Italia informa l'autorita' competente dello Stato membro d'origine del partecipante remoto e la Consob. (Comma aggiunto dall’art. 11 del DLgs 164 del 2007)



Articolo 68


Sistemi di garanzia dei contratti.



1. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, può disciplinare l'istituzione e il funzionamento di sistemi finalizzati a garantire il buon fine delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari non derivati effettuate nei mercati regolamentati, anche emanando disposizioni concernenti la costituzione di fondi di garanzia alimentati da versamenti effettuati dai relativi partecipanti.


2. Ciascun fondo costituisce patrimonio separato da quello del soggetto che lo amministra e dagli altri fondi. Sui fondi non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti dei creditori del soggetto che li amministra né dei creditori dei singoli partecipanti o nell'interesse degli stessi. I fondi non possono essere compresi nelle procedure concorsuali che riguardano il soggetto che li amministra o i singoli partecipanti. Non opera la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione volontaria tra i saldi attivi dei conti di deposito dei fondi e i debiti che il gestore dei fondi stessi abbia nei confronti del depositario.


Articolo 69


Compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati.



1. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, disciplina il funzionamento del servizio di compensazione e di liquidazione, nonché del servizio di liquidazione su base lorda, delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari non derivati, inclusi le modalità di tempo e gli adempimenti preliminari e complementari. Tale disciplina può prevedere che il servizio di compensazione e di liquidazione e il servizio di liquidazione su base lorda, esclusa la fase di regolamento finale del contante, siano gestiti da una società autorizzata dalla Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB. Per il trasferimento dei titoli nominativi, anche diversi da quelli azionari, la girata può essere eseguita e completata ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e 3, del regio decreto-legge 29 marzo 1942, n. 239. Si applica l'articolo 80, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 10. (Comma così modificato dall’art. 11 del DLgs 164 del 2007)


1-bis. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, determina:


a) le risorse finanziarie della societa' di gestione;


b) le attivita' connesse e strumentali a quelle di compensazione e liquidazione;


c) i requisiti di organizzazione della societa';


d) i criteri generali per l'ammissione, esclusione e sospensione dei partecipanti;


e) i criteri generali in base ai quali la societa' di gestione puo' partecipare direttamente ai sistemi di compensazione e liquidazione esteri. (Comma aggiunto dall’art. 11 del DLgs 164 del 2007)


1-ter. L'accesso al servizio di compensazione e liquidazione, nonche' al servizio di liquidazione su base lorda, delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari non derivati e' subordinato a criteri non discriminatori, trasparenti e obiettivi. (Comma aggiunto dall’art. 11 del DLgs 164 del 2007)


2. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, può disciplinare l'istituzione e il funzionamento di sistemi finalizzati a garantire il buon fine della compensazione e della liquidazione delle operazioni indicate nel comma 1, anche emanando disposizioni concernenti la costituzione e l'amministrazione di fondi di garanzia alimentati da versamenti effettuati dai partecipanti.


3. Ai fondi di garanzia previsti dal comma 2 si applica l'articolo 68, comma 2.



Articolo 70


Compensazione garanzia delle operazioni su strumenti finanziari (Rubrica così modificata dall’art. 11 del DLgs 170 del 2004)



1. La Banca d’Italia, d’intesa con la CONSOB, può disciplinare il funzionamento di sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, anche prevedendo che i partecipanti al sistema effettuino versamenti di margini o altre prestazioni a titolo di garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione al sistema stesso. Le garanzie acquisite non possono essere soggette ad azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori del singolo partecipante o del soggetto che gestisce il sistema, anche in caso di apertura di procedure concorsuali. Le garanzie acquisite possono essere utilizzate esclusivamente secondo le regole di cui alla disciplina dettata ai sensi del presente comma. Si applica l'articolo 80, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 10. (Comma così modificato dall’art. 11 del DLgs 164 del 2007)


1-bis. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, determina:


a) le risorse finanziarie delle societa' che gestiscono sistemi di compensazione e garanzia;


b) i requisiti di organizzazione del gestore dei sistemi;


c) i criteri generali per l'ammissione, esclusione e sospensione dei partecipanti;


d) i criteri generali in base ai quali il gestore dei sistemi puo' partecipare direttamente ai sistemi di compensazione e garanzia esteri. (Comma aggiunto dall’art. 11 del DLgs 164 del 2007)


2. Gli organismi che gestiscono i sistemi indicati nel comma 1 assumono in proprio le posizioni contrattuali da regolare.


2-bis. L'accesso ai sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari e' subordinato a criteri non discriminatori, trasparenti e obiettivi. (Comma aggiunto dall’art. 11 del DLgs 164 del 2007)



Art. 70-bis


Accesso ai sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari.


1. Le imprese di investimento e le banche comunitarie autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di investimento possono accedere ai sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione di cui agli articoli 68, 69 e 70 per finalizzare o per disporre la finalizzazione delle operazioni su strumenti finanziari.


2. Le societa' di gestione assicurano ai partecipanti ai mercati da esse gestiti il diritto di designare un sistema di compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari effettuate su tali mercati, diverso da quello designato dal mercato stesso, qualora risultino rispettate le seguenti condizioni:


a) la presenza di collegamenti e dispositivi fra il sistema di compensazione e liquidazione designato e i sistemi e la struttura del mercato regolamentato per garantire il regolamento efficace ed economico delle operazioni;


b) il riconoscimento da parte della Consob che le condizioni tecniche di regolamento delle operazioni concluse nel mercato regolamentato tramite un sistema diverso da quello designato dal mercato stesso siano tali da consentire il regolare e ordinato funzionamento dei mercati. Nei casi di societa' di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli di Stato il riconoscimento e' effettuato dalla Banca d'Italia.


3. Le societa' di gestione comunicano alla Consob le designazioni effettuate dai partecipanti al mercato ai sensi del comma 2. Tali comunicazioni sono effettuate alla Banca d'Italia nel caso dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato.


4. Il riconoscimento di cui al comma 2, lettera b), e' effettuato, sentita la Banca d'Italia, nei casi di societa' di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonche' di societa' di gestione di mercati regolamentati di strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera d), e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute. (Articolo aggiunto dall’art. 11 del DLgs 164 del 2007)



Art. 70-ter


Accordi fra sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione nell'ambito dei mercati regolamentati.



1. Le societa' di gestione dei mercati regolamentati possono concludere accordi con le societa' che gestiscono i sistemi di controparte centrale, di compensazione e liquidazione di un altro Stato membro al fine di disporre la garanzia, la compensazione o il regolamento di alcune o tutte le operazioni concluse dai partecipanti al mercato regolamentato.


2. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, puo' opporsi agli accordi di cui al comma 1 qualora, tenuto anche conto delle condizioni previste all'articolo 70-bis, comma 2, cio' si renda necessario per preservare l'ordinato funzionamento del mercato regolamentato. A tale fine, la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, disciplina con regolamento gli adempimenti informativi delle societa' di gestione in occasione degli accordi di cui al comma 1.


3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, per i mercati all'ingrosso dei titoli di Stato. (Articolo aggiunto dall’art. 11 del DLgs 164 del 2007)



Articolo 71


Definitività del regolamento delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari.



Abrogato (Articolo abrogato dall’art. 13, comma 1, d.lg. 12 aprile 2001, n. 210)



Articolo 72


Disciplina delle insolvenze di mercato.



1. L’insolvenza di mercato dei soggetti ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati e dei partecipanti ai servizi indicati nell’articolo 69 e ai sistemi previsti dall’articolo 70 è dichiarata dalla CONSOB. La dichiarazione di insolvenza di mercato determina l’immediata liquidazione dei contratti dell’insolvente.


2. La CONSOB, d’intesa con la Banca d’Italia, stabilisce con regolamento i casi di inadempimento e le altre ipotesi in cui sussiste l’insolvenza di mercato nonché le relative modalità di accertamento e di liquidazione.


3. La liquidazione delle insolvenze di mercato è effettuata da uno o più commissari nominati dalla CONSOB, d’intesa con la Banca d’Italia. L’indennità spettante ai commissari è determinata dalla CONSOB ed è posta a carico delle società di gestione dei mercati nei quali l’insolvente ha operato, in base ai criteri dalla stessa stabiliti d’intesa con la Banca d’Italia.


4. I commissari hanno il potere di compiere tutti gli atti necessari alla liquidazione dell’insolvenza, compreso quello di richiedere informazioni ai soggetti operanti sui mercati e ai gestori dei servizi di mercato.


5. Alla chiusura della procedura di liquidazione dell’insolvenza, i commissari rilasciano agli aventi diritto, per i crediti residui, un certificato di credito, comprensivo delle spese sostenute dal creditore stesso, che costituisce titolo esecutivo nei confronti dell’insolvente per gli effetti dell’articolo 474 del codice di procedura civile.


6. Alla liquidazione delle insolvenze di mercato si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni del decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998 relativa al carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli. (Comma così sostituito dall’art. 13, comma 2, d.lg. 12 aprile 2001, n. 210)



Articolo 73
Vigilanza sulle società di gestione.



1. Le società di gestione sono soggette alla vigilanza della CONSOB, che a tal fine si avvale dei poteri previsti dagli articoli 74, comma 2, e 187-octies. (Comma così modificato dall’art. 11 del DLgs 164 del 2007)


2. La CONSOB iscrive le società di gestione in un albo.


3. La CONSOB verifica che le modificazioni statutarie delle società di gestione non contrastino con i requisiti previsti dall’articolo 61. Non si può dare corso al procedimento per l’iscrizione nel registro delle imprese se non consti tale verifica.


4. La CONSOB vigila affinché la regolamentazione del mercato sia idonea ad assicurare l’effettivo conseguimento della trasparenza del mercato, dell'ordinato svolgimento delle negoziazioni e della tutela degli investitori e può richiedere alle società di gestione modifiche della regolamentazione del mercato stesso idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate. (Comma così modificato dall’art. 11 del DLgs 164 del 2007)



Articolo 74


Vigilanza sui mercati.



1. La CONSOB vigila sui mercati regolamentati al fine di assicurare la trasparenza, l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori e puo' adottare ogni misura per garantire il rispetto degli obblighi previsti dal presente capo. A tale fine, agli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati, diversi dai soggetti abilitati, si applicano gli articoli 8, comma 1 e 10, comma 1. (Comma così modificato dall’art. 11 del DLgs 164 del 2007)


1-bis. La CONSOB vigila sul rispetto delle disposizioni del regolamento del mercato, relative agli strumenti finanziari di cui all’articolo 64, comma 1-ter, da parte della società di gestione. (Comma aggiunto dall’art. 14 della legge 262 del 28-12-2005)


2. La CONSOB, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, può chiedere alle società di gestione la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti, nonché eseguire ispezioni presso le medesime società e richiedere l’esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari.


3. In caso di necessità e urgenza, la CONSOB adotta, per le finalità indicate al comma 1, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi alla società di gestione.


4. I provvedimenti previsti dal comma 3 possono essere adottati dal Presidente della CONSOB o da chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. Essi sono immediatamente esecutivi e sono sottoposti all’approvazione della Commissione che delibera nel termine di cinque giorni; i provvedimenti perdono efficacia se non approvati entro tale termine.


4-bis. La Consob puo' esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 187-octies. (Comma aggiunto dall’art. 11 del DLgs 164 del 2007)



Articolo 75


Provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi della società di gestione.



1. In caso di gravi irregolarità nella gestione dei mercati ovvero nell’amministrazione della società di gestione e comunque quando lo richiede la tutela degli investitori, il Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta della CONSOB, dispone lo scioglimento degli organi amministrativi e di controllo della società di gestione. I poteri dei disciolti organi amministrativi sono attribuiti a un commissario nominato con il medesimo provvedimento, che li esercita, sulla base delle direttive e sotto il controllo della CONSOB, sino alla ricostituzione degli organi. L’indennità spettante al commissario è determinata con decreto del Ministero ed è a carico della società di gestione. Per quanto non previsto dal presente comma, si applicano gli articoli 70, commi 2, 3, 4, 5 e 6, 72, a eccezione dei commi 2 e 8, e 75 del T.U. bancario, intendendosi attribuiti alla CONSOB i poteri della Banca d’Italia.


2. La Consob puo' revocare l'autorizzazione prevista dall'articolo 63 quando:


a) la societa' di gestione non si avvale dell'autorizzazione entro dodici mesi ovvero vi rinuncia espres-samente;


b) la societa' di gestione ovvero il mercato regolamentato ha cessato di funzionare da piu' di sei mesi;


c) la societa' di gestione ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;


d) la societa' di gestione ovvero il mercato regolamentato non soddisfa piu' le condizioni cui e' subordinata l'autorizzazione;


e) la societa' di gestione ha violato in modo grave e sistematico le disposizioni del presente capo. (Comma così sostituito dall’art. 11 del DLgs 164 del 2007)


2-bis. La procedura di cui al comma 1 puo' determinare la revoca dell'autorizzazione prevista al comma 2. (Comma aggiunto dall’art. 11 del DLgs 164 del 2007)


3. Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca dell’autorizzazione gli amministratori o il commissario convocano l’assemblea per modificare l’oggetto sociale ovvero per deliberare la liquidazione volontaria della società. Qualora non si provveda alla convocazione entro detto termine ovvero l’assemblea non deliberi entro tre mesi dalla data della comunicazione del provvedimento di revoca, il Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta della CONSOB, può disporre lo scioglimento della società di gestione nominando i liquidatori. Si applicano le disposizioni sulla liquidazione delle società per azioni, a eccezione di quelle concernenti la revoca dei liquidatori.


4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, la CONSOB promuove gli accordi necessari ad assicurare la continuità delle negoziazioni. A tal fine può disporre il trasferimento temporaneo della gestione del mercato ad altra società, previo consenso di quest’ultima. Il trasferimento definitivo della gestione del mercato può avvenire anche in deroga alle disposizioni del titolo II, capo VI, della legge fallimentare.


5. Le proposte previste dai precedenti commi sono formulate dalla CONSOB, sentita la Banca d’Italia, per le società di gestione di mercati nei quali sono negoziati all’ingrosso titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché per le società di gestione di mercati nei quali sono negoziati gli strumenti previsti dall’articolo 1, comma 2, lettera b), e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di interesse e valute. (Comma così modificato dall’art. 11 del DLgs 164 del 2007)


6. Le iniziative per la dichiarazione di fallimento o per l’ammissione alle procedure di concordato preventivo o amministrazione controllata e i relativi provvedimenti del tribunale sono comunicati entro tre giorni alla CONSOB a cura del cancelliere.



Articolo 76


Vigilanza sui mercati all’ingrosso di titoli di Stato.



1. Ferme restando le competenze della CONSOB ai sensi del presente decreto, la Banca d’Italia vigila sui mercati all’ingrosso dei titoli di Stato, avendo riguardo all’efficienza complessiva del mercato e all’ordinato svolgimento delle negoziazioni. Agli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato, diversi dai soggetti abilitati, si applicano gli articoli 8, comma 1 e 10, comma 1. (Comma così modificato dall’art. 11 del DLgs 164 del 2007)


2. La Banca d’Italia vigila sulle società di gestione dei mercati all’ingrosso dei titoli di Stato, avvalendosi a tal fine dei poteri previsti dall’articolo 74, comma 2.


2-bis. La Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, puo' chiedere alle societa' di gestione la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti, nonche' eseguire ispezioni presso le medesime societa' e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari. Gli stessi poteri possono essere esercitati anche nei confronti degli altri soggetti coinvolti nell'attivita' della societa' di gestione. A tale fine, la Banca d'Italia puo' procedere anche ad audizioni personali. La Banca d'Italia puo' autorizzare revisori dei conti o esperti a procedere a verifiche presso le societa' di gestione; le relative spese sono poste a carico del soggetto ispezionato. (Comma aggiunto dall’art. 11 del DLgs 164 del 2007)


2-ter. In caso di necessita' e urgenza, la Banca d'Italia adotta, per le finalita' indicate al comma 1, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi alla societa' di gestione. (Comma aggiunto dall’art. 11 del DLgs 164 del 2007)


2-quater. Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato, la Consob puo' esercitare i poteri previsti dall'articolo 187-octies. (Comma aggiunto dall’art. 11 del DLgs 164 del 2007)


3. Si applica l’articolo 75. I poteri e le attribuzioni della CONSOB ivi previsti spettano alla Banca d’Italia.



Articolo 77


Vigilanza sui sistemi di compensazione, di liquidazione e di garanzia.



1. La vigilanza sui sistemi indicati negli articoli 68, 69 e 70 e sui soggetti che li gestiscono e' esercitata dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alla stabilita' e al contenimento del rischio sistemico e dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza e alla tutela degli investitori. A tale fine la Banca d'Italia e la Consob possono richiedere ai gestori dei sistemi e agli operatori la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti in ordine alla compensazione, liquidazione e garanzia delle operazioni ed effettuare ispezioni.


2. In caso di necessita' e urgenza, la Banca d'Italia adotta, per le finalita' indicate al comma 1, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi alle societa' di gestione dei sistemi e dei servizi indicati negli articoli 69 e 70.


3. Ai gestori dei sistemi e dei servizi indicati negli articoli 68, 69 e 70 si applica l'articolo 83. (Articolo così sostituito dall’art. 11 del DLgs 164 del 2007)



CAPO II


Sistemi di negoziazione diversi dai mercati regolamentati (Rubrica così modificata dall’art. 12 del DLgs 164 del 2007)



Art. 77-bis


Sistemi multilaterali di negoziazione



1. La Consob individua con proprio regolamento i requisiti minimi di funzionamento dei sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusi gli obblighi dei loro gestori in materia di:


a) processo di negoziazione e finalizzazione di operazioni;


b) ammissione di strumenti finanziari;


c) informazioni fornite al pubblico e agli utenti;


d) accesso al sistema;


e) controllo dell'ottemperanza da parte degli utenti delle regole del sistema.


2. La Consob:


a) puo' chiedere ai soggetti che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione l'esclusione o la sospensione degli strumenti finanziari dalle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione;


b) puo' chiedere ai soggetti che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione tutte le informazioni che ritenga utili per i fini di cui alla lettera a);


c) vigila, al momento dell'autorizzazione e in via continuativa, che le regole e le procedure adottate dai sistemi multilaterali di negoziazione siano conformi alle disposizioni comunitarie.


3. Salvo quando cio' possa causare danni agli interessi degli investitori o all'ordinato funzionamento del mercato, la Consob richiede la sospensione o l'esclusione di uno strumento finanziario dalle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione nei casi in cui tale strumento finanziario sia ammesso alle negoziazioni in un mercato regolamentato e sia stato oggetto di provvedimento di sospensione o esclusione da parte di autorita' competenti di altri Stati membri.


4. Agli accordi fra sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione nell'ambito di sistemi multilaterali di negoziazione si applica l'articolo 70-ter, commi 1 e 2.


5. Agli operatori ammessi alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione, diversi dai soggetti abilitati, si applicano gli articoli 8, comma 1, e 10, comma 1.


6. Il provvedimento previsto dal comma 1 e' adottato dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, quando riguarda i sistemi all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonche' di titoli normalmente negoziati sul mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, e dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, quando riguarda sistemi all'ingrosso di titoli di Stato. Per questi ultimi le attivita' di cui ai commi 2 e 3 sono svolte dalla Banca d'Italia, sentita la Consob. (Articolo aggiunto dall’art. 12 del DLgs 164 del 2007)



Articolo 78


Internalizzatori sistematici.



1. La Consob puo' chiedere agli internalizzatori sistematici l'esclusione o la sospensione degli scambi sugli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui mercati regolamentati e per i quali essi risultano internalizzatori sistematici.


2. La Consob disciplina con regolamento i criteri per l'individuazione degli internalizzatori sistematici e i loro obblighi in materia di pubblicazione di quotazioni, esecuzione di ordini e accesso alle quotazioni. (Articolo così sostituito dall’art. 12 del DLgs 164 del 2007)


Articolo 79 – Sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro.


1. La Banca d'Italia vigila sull'efficienza e sul buon funzionamento dei sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro, nonche' sui soggetti gestori.


2. La Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, puo' richiedere la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti ai soggetti gestori e agli operatori. La Banca d'Italia puo' eseguire ispezioni presso i medesimi soggetti gestori e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari. Gli stessi poteri possono essere esercitati anche nei confronti di altri soggetti coinvolti nell'attivita' del soggetto abilitato. A tale fine, la Banca d'Italia puo' procedere anche ad audizioni personali. La Banca d'Italia puo' autorizzare i revisori dei conti o gli esperti a procedere a verifiche presso i soggetti gestori; le relative spese sono poste a carico del soggetto ispezionato.


3. I soggetti gestori di sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro possono gestire anche sistemi multilaterali di negoziazione di strumenti finanziari derivati su tassi di interesse e valute.


4. Agli scambi previsti dal comma 1 non si applica l'articolo 77-bis. (Articolo così sostituito dall’art. 12 del DLgs 164 del 2007)



CAPO II-bis


Disposizioni comuni


(Capo aggiunto dall’art. 13 del DLgs 164 del 2007)



Art. 79-bis


Requisiti di trasparenza.



1. Al fine di garantire l'effettiva integrazione dei mercati e il rafforzamento dell'efficacia del processo di formazione dei prezzi, la Consob disciplina con regolamento:


a) il regime di trasparenza pre-negoziazione per le operazioni aventi ad oggetto azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati, effettuate nei mercati medesimi, nei sistemi multilaterali di negoziazione e dagli internalizzatori sistematici;


b) il regime di trasparenza post-negoziazione per le operazioni aventi ad oggetto azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati, effettuate nei mercati medesimi, nei sistemi multilaterali di negoziazione e dai soggetti abilitati.


2. La Consob, quando cio' si renda necessario per assicurare l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela dell'investitore, puo' estendere, in tutto in parte, il regime di trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione applicabile alle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari diversi dalle azioni ammesse a negoziazione nei mercati regolamentati.


3. Le disposizioni di cui al comma 2 sono adottate dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, quando riguardano scambi all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonche' scambi di titoli normalmente negoziati sul mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, e dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, quando riguardano scambi all'ingrosso di titoli di Stato.


4. La Consob disciplina con regolamento la gestione degli ordini dei clienti con limite di prezzo aventi ad oggetto azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato. (Articolo aggiunto dall’art. 13 del DLgs 164 del 2007)



Art. 79-ter


Consolidamento delle informazioni



1. Al fine di garantire che i partecipanti al mercato e gli investitori possano raffrontare i prezzi che i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione e i soggetti abilitati sono tenuti a rendere pubblici, la Consob, sentita la Banca d'Italia, puo' individuare con regolamento misure volte ad eliminare gli ostacoli che possono impedire il consolidamento delle informazioni e della relativa pubblicazione. (Articolo aggiunto dall’art. 13 del DLgs 164 del 2007)



TITOLO II


GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI


(Titolo così sostituito dall’art. 2 del DLgs 27 del 27-1-2010)



Art. 79-quater
Definizioni



1.Ai fini del presente titolo per "intermediari" si intendono i soggetti, individuati dal regolamento indicato nell'articolo 81, comma 1, abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari e i relativi trasferimenti. (Articolo così sostituito dall’art. 2 del DLgs 27 del 27-1-2010)



Capo I


Disciplina delle società di gestione accentrata



Art. 80


(Attività di gestione accentrata di strumenti finanziari)



1. L'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari ha carattere di impresa ed è esercitata nella forma di società per azioni, anche senza fine di lucro.


2. Le società di gestione accentrata hanno per oggetto esclusivo la prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari, ai sensi del capo II del presente titolo. Esse possono svolgere attività connesse e strumentali.


3. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, determina con regolamento le risorse finanziarie e i requisiti di organizzazione delle società e le attività connesse e strumentali, tra le quali non rientra, in ogni caso, l'attività di rappresentanza nell'assemblea delle società per azioni quotate.


4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella società. Si applica l'articolo 13, commi 2 e 3.


5. Il regolamento previsto dal comma 4 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. Si applica l'articolo 13, commi 2 e 3.


6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Consob e la Banca d'Italia, determina i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale, individuando la soglia partecipativa a tal fine rilevante.


7. Gli acquisti e le cessioni di partecipazioni rilevanti ai sensi del comma 6, effettuati direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, devono essere comunicati entro ventiquattro ore dal soggetto acquirente alla Consob, alla Banca d'Italia e alla società di gestione unitamente alla documentazione attestante il possesso da parte degli acquirenti dei requisiti determinati ai sensi del comma 6.


8. In assenza dei requisiti o in mancanza della comunicazione non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti la soglia determinata ai sensi del comma 6.In caso di inosservanza del divieto, si applica l'articolo 14, commi 5 e 6.


9. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, autorizza la società all'esercizio dell'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari quando sussistono i requisiti previsti dai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e il regolamento dei servizi di cui all'articolo 81, comma 2, sia conforme alla disciplina contenuta nel presente titolo e alle relative norme di attuazione.


10. Alle società di gestione accentrata si applicano gli articoli 155, comma 2, 156, comma4 e 159, comma 1. (Articolo così sostituito dall’art. 2 del DLgs 27 del 27-1-2010)



Art. 81 .


(Regolamento di attuazione e regolamento dei servizi)



1. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, individua con regolamento:


a) i requisiti che debbono possedere gli intermediari e le attività, previste dal presente titolo, che essi sono abilitati a svolgere;


b) gli strumenti finanziari ammessi alla gestione accentrata;


c) le caratteristiche di diffusione tra il pubblico degli strumenti finanziari di cui al comma 2, dell'articolo 83-bis, ai fini dell'assoggettamento dei medesimi alle disposizioni del presente titolo;


d) le procedure e le modalità per assoggettare o sottrarre alla disciplina del presente titolo strumenti finanziari, in dipendenza del sorgere o del cessare dei relativi presupposti;


e) il contenuto minimo ed essenziale del contratto da stipularsi tra la società di gestione accentrata e l'emittente, ovvero l'intermediario; ,


f) le caratteristiche tecniche ed il contenuto delle registrazioni e dei conti accesi presso la società di gestione accentrata e l'intermediario;


g) le forme e le modalità che la società di gestione accentrata deve osservare nella tenuta dei conti e nelle registrazioni sugli stessi, rispettando il principio di separatezza tra i conti propri e quelli intestati ai singoli intermediari;


h) le forme e le modalità che gli intermediari devono osservare nella tenuta dei conti e nell'effettuazione delle registrazioni sugli stessi, rispettando il principio di separatezza tra i conti propri e quelli intestati ai singoli titolari dei conti;


i) le modalità con le quali la società di gestione accentrata deve garantire la continua corrispondenza tra le evidenze dei conti intestati agli emittenti e di quelli intestati agli intermediari, nonché le relative comunicazioni;


l) le modalità con le quali gli intermediari devono garantire la continua corrispondenza tra le evidenze dei conti propri presso la società di gestione accentrata e quelle dei conti propri e dei conti intestati ai clienti;


m) fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 83-sexies, i modelli, le modalità, i termini e l'intermediario responsabile per il rilascio e la revoca delle certificazioni nonché per l'effettuazione e la rettifica delle comunicazioni previste, rispettivamente, dall'articolo 83-quinquies, comma 3, e dall'articolo 83-sexies;


n) i criteri e le modalità di svolgimento dell'attività indicata nell'articolo 83-octies;


o) i termini entro i quali gli intermediari e le società di gestione accentrata adempiono, ai sensi dell'articolo 83-novies, comma 1, lettere d), e), f) e g), e dell'articolo 89, rispettivamente, agli obblighi di segnalazione agli emittenti dei nominativi degli aventi diritti sulle azioni e delle registrazioni effettuate ai sensi dell'articolo 83-octies;


p) le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione di quanto previsto nel presente titolo e di quelle comunque dirette ad assicurare la trasparenza del sistema di gestione accentrata e l'ordinata prestazione dei servizi.


2. La società di gestione accentrata adotta il regolamento dei servizi nel quale indica i servizi svolti, le modalità di svolgimento, i criteri per l'ammissione alla gestione accentrata dei soggetti e degli strumenti finanziari, sulla base di principi non discriminatori, trasparenti e obiettivi. Il regolamento dei servizi è approvato dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, può stabilire che i corrispettivi per i servizi svolti dalla società di gestione accentrata, nonché i corrispettivi richiesti dagli intermediari per le certificazioni,.comunicazioni e segnalazioni previste dal capo II del presente titolo, siano soggetti ad approvazione da parte delle medesime autorità.


2-bis. Il regolamento previsto nel comma 1 può rinviare al regolamento dei servizi la disciplina di alcune delle materie demandate, ai sensi del medesimo comma o di altre disposizioni del presente titolo, alla potestà regolamentare della Consob d'intesa con la Banca d'Italia. (Articolo così sostituito dall’art. 2 del DLgs 27 del 27-1-2010)



Art. 81-bis


(Accesso alla gestione accentrata)



1. Le imprese di investimento e le banche comunitarie autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento possono accedere al sistema di gestione accentrata. (Articolo aggiunto dall’art. 2 del DLgs 27 del 27-1-2010)



Art. 82


(Vigilanza)



1. La vigilanza sulle società di gestione accentrata è esercitata dalla Consob, al fine di assicurare la trasparenza e la tutela degli investitori, e dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alla stabilità e al contenimento del rischio sistemico. La Consob e la Banca d'Italia possono chiedere alle società la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti, nonché eseguire ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari, indicandone modalità e termini.


2. La Consob e la Banca d'Italia vigilano affinché la regolamentazione dei servizi della società sia idonea ad assicurare l'effettivo conseguimento delle fmalità indicate nel comma 1 e possono richiedere alla società modificazioni della regolamentazione dei servizi idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate. (Articolo così sostituito dall’art. 2 del DLgs 27 del 27-1-2010)



Art. 83


(Crisi delle società di gestione accentrata)



1. Nel caso di accertate gravi irregolarità, il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Consob o della Banca d'Italia, può disporre lo scioglimento degli organi amministrativi delle società di gestione accentrata, con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Con tale decreto sono nominati uno o più commissari straordinari per l'amministrazione della società e sono determinate le indennità spettanti ai commissari, a carico della società stessa. Si applicano gli articoli 70, commi da 2 a 6, 72, ad eccezione dei commi 2 e 8, e 75 del T.U. bancario, intendendosi attribuiti all'autorità che ha proposto il provvedimento i poteri della Banca d'Italia.


1-bis. Nel caso siano accertate irregolarità di eccezionale gravità, la Consob può disporre, d'intesa con la Banca d'Italia, la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 80, comma 9.


2. Se è dichiarato lo stato di insolvenza della società ai sensi dell'articolo 195 della legge fallimentare ovvero sia disposta la revoca dell'autorizzazione ai sensi del comma 1-bis, il Ministero dell'economia e delle fmanze dispone con decreto la liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, secondo le-disposizioni degli articoli 80, commi 3, 4, 5 e 6, 81, 82, 83, 84, ad eccezione del comma 2, e da 85 a 94 del T.U. bancario, in quanto compatibili. (Articolo così sostituito dall’art. 2 del DLgs 27 del 27-1-2010)


Disciplina della gestione accentrata



Sezione I


Gestione accentrata in regime di dematerializzazione



Art. 83-bis


(Ambito di applicazione)



1. Gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negozrazione sui mercati regolamentati italiani non possono essere rappresentati da titoli, ai sensi e per gli effetti della disciplina di cui al titolo V, libro IV, del codice civile.


2. In funzione della loro diffusione tra il pubblico il regolamento di cui all'articolo 81, comma 1, può prevedere che siano assoggettati alla disciplina della presente sezione anche strumenti finanziari non aventi le caratteristiche di cui al comma 1.


3. L'emittente strumenti finanziari può assoggettarli alla disciplina della presente sezione. (Articolo aggiunto dall’art. 2 del DLgs 27 del 27-1-2010)



Art. 83-ter


(Sistema di gestione accentrata)



1. Per ciascuna emissione di strumenti finanziari soggetti alla disciplina della presente sezione deve essere scelta un'unica società di gestione accentrata. L'emittente comunica alla società l'ammontare globale dell'emissione di strumenti finanziari, il suo frazionamento ed ogni ulteriore caratteristica stabilita dal regolamento indicato nell'articolo 81, comma 1. La società di gestione accentrata apre per ogni emissione un conto a nome dell'emittente. (Articolo aggiunto dall’art. 2 del DLgs 27 del 27-1-2010)



Art. 83-quater


(Attribuzioni della società di gestione e dell'intermediario)



1. Il trasferimento degli strumenti finanziari soggetti alla disciplina della presente sezione nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali possono effettuarsi soltanto tramite gli intermediari.


2. A nome e su richiesta degli intermediari, la società di gestione accentrata accende per ogni intermediario conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari disposti tramite lo stesso.


3. L'intermediario, qualora incaricato dello svolgimento del servizio, registra per ogni titolare di conto gli strumenti finanziari di sua pertinenza nonché il trasferimento, gli atti di esercizio ed i vincoli di cui all'articolo 83-octies, disposti dal titolare o a carico del medesimo, in conti distinti e separati sia tra loro sia rispetto agli eventuali conti di pertinenza dell'intermediario stesso. In ogni altro caso l'intermediario fornisce comunicazione dell'avvenuta operazione all'intermediario presso cui il titolare ha aperto il conto, per i successivi adempimenti. La registrazione dei trasferimenti è effettuata dagli intermediari all'esito del regolamento delle relative operazioni.


4. Le rilevazioni e le comunicazioni prescritte dalle norme vigenti che prevedono la individuazione numerica dei certificati sono effettuate mediante l'indicazione della specie e della quantità degli strumenti finanziari cui esse si riferiscono. (Articolo aggiunto dall’art. 2 del DLgs 27 del 27-1-2010)



Art. 83-quinquies


(Diritti del titolare del conto)



1. Effettuata la registrazione, il titolare del conto indicato nell'articolo 83-quater, comma 3, ha la legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari in esso registrati, secondo la disciplina propria di ciascuno di essi e le norme del presente titolo. Il titolare può disporre degli strumenti finanziari registrati nel conto in conformità con quanto previsto dalle norme vigenti in materia.


2. Colui il quale ha ottenuto la registrazione in suo favore, in base a titolo idoneo e in buona fede, non è soggetto a pretese o azioni da parte di precedenti titolari.


3. Salvo quanto previsto all'articolo 83-sexies, la legittimazione all'esercizio dei diritti indicati nel comma 1 è attestata dall'esibizione di certificazioni rilasciate in conformità alla proprie scritture contabili dagli intermediari e recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile. Le certificazioni non conferiscono altri diritti oltre alla legittimazione sopra indicata. Sono nulli gli atti di disposizione aventi a oggetto le certificazioni suddette.


4. Non può esservi, per gli stessi strumenti finanziari, più di una certificazione ai fini della legittimazione all'esercizio degli stessi diritti. (Articolo aggiunto dall’art. 2 del DLgs 27 del 27-1-2010)


Art. 83-sexies


(Diritto d'intervento in assemblea ed esercizio del voto)



1. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'emittente, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.


2. Nelle società italiane con azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri paesi dell'Unione europea con il consenso dell'emittente, la comunicazione prevista nel comma 1 è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.


3. Lo statuto delle società diverse da quelle indicate nel comma 2 può richiedere che le azioni oggetto di comunicazione siano registrate nel conto del soggetto a cui spetta il diritto di voto a partire da un termine prestabilito, eventualmente prevedendo che esse non possano essere cedute fino alla chiusura dell'assemblea. Nelle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante il temine non può essere superiore a due giorni non festivi. Qualora lo statuto non impedisca la cessione delle azioni, l'eventuale cessione delle stesse comporta l'obbligo per l'intermediario di rettificare la comunicazione precedentemente inviata.


4. Le comunicazioni indicate nel comma 1 devono pervenire all'emittente entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione ovvero il diverso termine stabilito dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia con regolamento, oppure entro il successivo termine stabilito nello statuto delle società indicate nel comma 3. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute all'emittente oltre i termini indicati nel presente comma, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.


5. Alle società cooperative si applicano i commi 1, 3 e 4. Nelle società cooperative con azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri paesi dell'Unione europea con il consenso dell'emittente il temine di cui al comma 3 non può essere superiore a due giorni non festivi. (Articolo aggiunto dall’art. 2 del DLgs 27 del 27-1-2010)



Art. 83-septies


(Eccezioni opponibili)



l. All'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari da parte del soggetto in favore del quale è avvenuta la registrazione l'emittente può opporre soltanto le eccezioni personali al soggetto stesso e quelle comuni a tutti gli altri titolari degli stessi diritti.


Art. 83-octies


(Costituzione di vincoli)


1. I vincoli di ogni genere sugli strumenti finanziari disciplinati dalla presente sezione, ivi compresi quelli previsti dalla normativa speciale sui titoli di debito pubblico, si costituiscono unicamente con le registrazioni in apposito conto tenuto dall'intermediario.


2. Possono essere accesi specifici conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sull'insieme degli strumenti finanziari in essi registrati; in tal caso l'intermediario è responsabile dell'osservanza delle istruzioni ricevute all'atto di costituzione del vincolo in ordine alla conservazione dell'integrità del valore del vincolo ed all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari. (Articolo aggiunto dall’art. 2 del DLgs 27 del 27-1-2010)



Art. 83-novies


(Compiti dell'intermediario)



1. L'intermediario:


a) esercita, in nome e per conto del titolare del conto i diritti inerenti agli strumenti finanziari, qualora quest'ultimo gli abbia conferito il relativo mandato;


b) rilascia, a richiesta dell'interessato, le certificazioni di cui all'articolo 83-quinqiues, comma 3, quando necessarie per l'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari;


c) effettua, a richiesta dell'interessato, le comunicazioni previste dall'articolo 83-sexies; la richiesta può essere effettuata con riferimento a tutte le assemblee di uno o più emittenti, fino a diversa indicazione; in tal caso, l'intermediario provvede senza necessità di ulteriori richieste all'invio delle comunicazioni;


d) segnala all'emittente i nominativi dei soggetti che hanno richiesto la certificazione prevista dall'articolo 83-quinquies, comma 3, nonché di coloro ai quali sono stati pagati dividendi e di coloro che, esercitando il diritto di opzione o altro diritto, hanno acquisito la titolarità di strumenti finanziari nominativi, specificandone le relative quantità ai fmi degli adempimenti a carico dell' emittente;


e) segnala altresì all'emittente, a richiesta dell'interessato ovvero quando previsto dalle disposizioni vigenti i nominativi degli aventi diritti sugli strumenti finanziari ai fini degli adempimenti a carico dell'emittente;


f) nei casi in cui siano diversi dai soggetti richiedenti le certificazioni o a cui favore siano state effettuate le comunicazioni per l'intervento in assemblea, segnala all'emittente i nominativi degli aventi diritti sugli strumenti finanziari ai fini degli adempimenti a carico dell' emittente;


g) nei casi in cui effettua le comunicazioni di cui alla lettera c) e le segnalazioni di cui alle lettere d), e) ed f), segnala all'emittente le registrazioni di cui all'articolo 83-octies.


2. Il deposito delle certificazioni rilasciate dall'intermediario sostituisce, ad ogni effetto di legge, il deposito del titolo previsto da disposizioni vigenti.


3. L'obbligo di rilasciare le certificazioni si applica altresi con riferimento agli strumenti finanziari non ammessi alla gestione accentrata ai sensi del capo I e registrati presso i conti degli intermediari. (Articolo aggiunto dall’art. 2 del DLgs 27 del 27-1-2010)



Art. 83-decies


(Responsabilità dell'intermediario)



1. L'intermediario è responsabile:


a) verso il titolare del conto, per i danni derivanti dall'esercizio dell'attività di trasferimento suo tramite degli strumenti finanziari, di tenuta dei conti, e per il puntuale adempimento degli obblighi posti dal presente decreto e dal regolamento di cui all'articolo 81, comma 1;


b) verso l'emittente, per l'adempimento degli obblighi di comunicazione e segnalazione imposti dal presente decreto e dal regolamento di cui all'articolo 81, comma 1. (Articolo aggiunto dall’art. 2 del DLgs 27 del 27-1-2010)



Art. 83-undecies


(Obblighi degli emittenti azioni)



1. Gli emittenti azioni aggiornano il libro dei soci in conformità alle comunicazioni e alle segnalazioni effettuate dagli intermediari ai sensi dell'articolo 83-novies, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e dell'articolo 83-duodecies entro trenta giorni dal ricevimento delle medesime.


2. Fermo restando l'articolo 2421 del codice civile, anche qualora il libro soci non sia formato o tenuto con strumenti informatici, le risultanze del medesimo libro sono messe a disposizione dei soci, a loro richiesta, anche su supporto informatico.


3. Resta -fermo quanto previsto in materia di annotazioni nel libro dei soci delle società cooperative.


4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745. (Articolo aggiunto dall’art. 2 del DLgs 27 del 27-1-2010)



Art. 83-duodecies


(Identificazione degli azionisti)



1. Ove previsto dallo statuto, le società italiane con azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione Europea con il consenso dell'emittente possono chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.


2. Le segnalazioni indicate nel comma 1 devono pervenire all'emittente entro dieci giorni di mercato aperto dal giorno della richiesta, ovvero il diverso termine stabilito dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento.


3. Nel caso in cui lo statuto preveda la facoltà di cui al comma 1, la società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza di tanti soci che rappresentino la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1. I relativi costi sono ripartiti tra la società ed i soci richiedenti secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento, avendo riguardo all'esigenza di non incentivare l'uso dello strumento da parte dei soci per finalità non coerenti con l'obiettivo di facilitare il coordinamento tra i soci stessi al fine di esercitare i diritti che richiedono una partecipazione qualificata.


4. Le società pubblicano, con le modalità e nei termini indicati nell'articolo 114, comma 1, un comunicato con cui danno notizia dell'avvenuta presentazione dell'istanza di identificazione, rendendo note le relative motivazioni nel caso di richiesta ai sensi del comma 1, o l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti nel caso di richiesta ai sensi del comma 3. I dati ricevuti sono messi a disposizione dei soci senza oneri a loro carico, fermo restando l'obbligo di aggiornamento del libro soci.


5. Il presente articolo non si applica alle società cooperative. (Articolo aggiunto dall’art. 2 del DLgs 27 del 27-1-2010)



Sezione II


Gestione accentrata di strumenti finanziari rappresentati da titoli



Art. 85


(Deposito accentrato)



1. Nei casi in cui gli strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata siano rappresentati da titoli, lo svolgimento e gli effetti dell'attività di gestione accentrata sono disciplinati dalla presente sezione. Si applicano, ove non altrimenti previsto dalla presente sezione, gli articoli da 83-ter a 83-undecies.


2. La clausola del contratto di deposito stipulato con i soggetti individuati nel regolamento previsto dall'articolo 81, comma 1, avente a oggetto gli strumenti finanziari individuati nel medesimo regolamento, che attribuisce al depositario la facoltà di procedere al subdeposito degli strumenti finanziari stessi presso la società di gestione accentrata deve essere approvata per iscritto. Nell'esercizio di tale facoltà il depositario ha tutti i poteri necessari, compreso quello di apporre la girata a favore della società di gestione accentrata, quando si tratta di strumenti finanziari nominativi. Il deposito può essere effettuato direttamente dall' emittente.


3. Gli strumenti finanziari sono immessi nel sistema in deposito regolare. La società di gestione accentrata è legittimata a compiere tutte le operazioni inerenti alla gestione in conformità al regolamento dei servizi previsto dall'articolo 81, comma 2, nonché le azioni conseguenti alla distruzione, allo smarrimento e alla sottrazione degli strumenti finanziari. (Articolo così sostituito dall’art. 2 del DLgs 27 del 27-1-2010)



Art. 86


(Trasferimento dei diritti inerenti agli strumenti finanziari depositati)



1. Il depositante degli strumenti finanziari immessi nel sistema può, tramite il depositario e secondo le modalità indicate nel regolamento dei servizi previsto dall'articolo 81, comma 2, chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di strumenti finanziari della stessa specie in deposito presso la società di gestione accentrata.


2. Il proprietario degli strumenti finanziari immessi nel sistema assume tutti i diritti e gli obblighi conseguenti al deposito quando provi che il depositante non aveva titolo per effettuarlo. (Articolo così sostituito dall’art. 2 del DLgs 27 del 27-1-2010)



Art. 87


(Vincoli sugli strumenti finanziari accentrati)



1. I vincoli gravanti sugli strumenti finanziari immessi nel sistema si trasferiscono, senza effetti novativi, sui diritti del depositante con la girata alla società di gestione accentrata; le annotazioni dei vincoli sui certificati si hanno per non apposte; di ciò è fatta menzione sul titolo.


2. Nel caso di ritiro di strumenti finanziari dal sistema, il depositario fa annotazione dei vincoli sui relativi certificati con l'indicazione della data della loro costituzione.


3. Nel caso di pignoramento di strumenti finanziari immessi nel sistema gli adempimenti nei confronti dei comproprietari previsti dagli articoli 599 e 600 del codice di procedura civile sono eseguiti nei confronti dei depositari. (Articolo così sostituito dall’art. 2 del DLgs 27 del 27-1-2010)



Art. 88


(Ritiro degli strumenti finanziari accentrati)



1. La società di gestione accentrata mette a disposizione del depositario gli strumenti finanziari di cui è chiesto il ritiro. Gli strumenti finanziari nominativi sono girati al nome del depositario che completa la girata con il nome del giratario. Il completamento della girata è convalidato con timbro, data e firma del depositario.


2. La società di gestione accentrata può autenticare la sottoscrizione del girante anche quando la girata è fatta a proprio favore. La sottoscrizione da esse apposta sul titolo in qualità di girante non ha bisogno di autenticazione. La girata e la intestazione a favore della società di gestione accentrata di strumenti finanziari da immettere nel sistema fanno esplicita menzione del presente decreto. (Articolo così sostituito dall’art. 2 del DLgs 27 del 27-1-2010)



Art. 89


(Aggiornamento del libro soci)



1.La società di gestione accentrata comunica agli emittenti le azioni nominative ad essa girate ai fini dell'aggiornamento del libro dei soci. (Articolo così sostituito dall’art. 2 del DLgs 27 del 27-1-2010)



Capo III


Disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato



Art. 90


(Gestione accentrata dei titoli di Stato)



1.Il Ministro dell'economia e delle finanze disciplina con regolamento la gestione accentrata dei titoli di Stato, indicando i criteri per il suo svolgimento e le modalità di individuazione delle società di gestione accentrata dei titoli di Stato. Si applicano, ove non altrimenti previsto dalla disciplina emanata ai sensi del presente articolo, il capo I e il capo Il, articoli da 83-bis a 83-decies. (Articolo così sostituito dall’art. 2 del DLgs 27 del 27-1-2010)



PARTE IV


DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI


TITOLO I


Disposizioni generali



Articolo 91


Poteri della CONSOB.


1.La CONSOB esercita i poteri previsti dalla presente parte avendo riguardo alla tutela degli investitori nonché all’efficienza e alla trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali.



Articolo 92


Parità di trattamento.



1. Gli emittenti quotati e gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine assicurano il medesimo trattamento a tutti i portatori degli strumenti finanziari quotati che si trovino in identiche condizioni.


2. Gli emittenti quotati e gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine garantiscono a tutti i portatori degli strumenti finanziari quotati gli strumenti e le informazioni necessari per l'esercizio dei loro diritti.


3. La Consob detta con regolamento, in conformita' alla normativa comunitaria, disposizioni di attuazione del comma 2, prevedendo anche la possibilita' dell'utilizzo di mezzi elettronici per la trasmissione delle informazioni. (Articolo così sostituito dall’art. 1, co 3 del DLgs 195 del 2007)



Articolo 93


Definizione di controllo.



1. Nella presente parte sono considerate imprese controllate, oltre a quelle indicate nell’articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile, anche:


a) le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;


b) le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria.


2. Ai fini del comma 1 si considerano anche i diritti spettanti a società controllate o esercitati per il tramite di fiduciari o di interposte persone; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi.



APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO


Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita


(Capo così sostituito dall’art. 3 del DLgs 51 del 28-3-2007)



Articolo 93-bis.


Definizioni



1. Nel presente Capo si intendono per:


a) "strumenti finanziari comunitari": i valuti mobiliari e le quote di fondi chiusi; (Lettera così sostituita dall’art. 15 del DLgs 164 del 2007)


b) "titoli di capitale": le azioni e altri strumenti negoziabili equivalenti ad azioni di societa' nonche' qualsiasi altro tipo di strumento finanziario comunitario negoziabile che attribuisca il diritto di acquisire i summenzionati strumenti mediante conversione o esercizio di diritti che essi conferiscono, purche' gli strumenti di quest'ultimo tipo siano emessi dall'emittente delle azioni sottostanti o da un'entita' appartenente al gruppo di detto emittente;


c) "strumenti diversi dai titoli di capitale": tutti gli strumenti finanziari comunitari che non sono titoli di capitale;


d) "quote o azioni di OICR aperti": le quote di un fondo comune di investimento di tipo aperto e le azioni di una societa' di investimento a capitale variabile;


e) "responsabile del collocamento": il soggetto che organizza e costituisce il consorzio di collocamento, il coordinatore del collocamento o il collocatore unico;


f) "Stato membro d'origine":


1) per tutti gli emittenti comunitari di strumenti finanziari comunitari che non sono menzionati nel successivo punto 2), lo Stato membro della UE in cui l'emittente ha la sua sede sociale;


2) per l'emissione di strumenti finanziari comunitari diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale unitario e' di almeno 1.000 euro e per l'emissione di strumenti finanziari comunitari diversi dai titoli di capitale che conferiscono il diritto di acquisire titoli negoziabili o di ricevere un importo in contanti mediante conversione o esercizio dei diritti che essi conferiscono, purche' l'emittente degli strumenti finanziari comunitari diversi dai titoli di capitale non sia l'emittente degli strumenti finanziari comunitari sottostanti o un'entita' appartenente al gruppo di quest'ultimo emittente, lo Stato membro della UE in cui l'emittente ha la sua sede sociale, o nel quale gli strumenti finanziari comunitari sono stati o sono destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o nel quale gli strumenti finanziari comunitari sono offerti al pubblico, a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione, secondo il caso. Lo stesso regime e' applicabile a strumenti finanziari comunitari diversi dai titoli di capitale in una valuta diversa dall'euro, a condizione che il valore di una tale denominazione minima sia pressoche' equivalente a 1.000 euro;


3) per tutti gli emittenti di strumenti finanziari comunitari che non sono menzionati nel punto 2) aventi sede in un paese terzo, lo Stato membro della UE nel quale gli strumenti finanziari comunitari sono destinati ad essere offerti al pubblico per la prima volta dopo la data di entrata in vigore della direttiva 2003/71/CE o nel quale e' stata presentata la prima domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione, secondo il caso, salvo scelta successiva da parte degli emittenti aventi sede in un paese terzo, qualora lo Stato membro d'origine non fosse stato determinato da una loro scelta;


g) "Stato membro ospitante": lo Stato membro della UE in cui viene effettuata un'offerta al pubblico o viene richiesta l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari comunitari, qualora sia diverso dallo Stato membro d'origine. (Articolo aggiunto dall’art. 3 del DLgs 51 del 28-3-2007)


Offerta al pubblico di strumenti finanziari comunitari e di prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti


(Sezione aggiunta dall’art. 3 del DLgs 51 del 28-3-2007)



Articolo 94.


Prospetto d'offerta



1. Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, per le offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari comunitari nelle quali l'Italia e' Stato membro d'origine e per le offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari, ne danno preventiva comunicazione alla Consob allegando il prospetto destinato alla pubblicazione. Il prospetto non puo' essere pubblicato finche' non e' approvato dalla Consob.


2. Il prospetto contiene, in una forma facilmente analizzabile e comprensibile, tutte le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dell'emittente e dei prodotti finanziari offerti, sono necessarie affinche' gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive dell'emittente e degli eventuali garanti, nonche' sui prodotti finanziari e sui relativi diritti. Il prospetto contiene altresi' una nota di sintesi recante i rischi e le caratteristiche essenziali dell'offerta.


3. Il prospetto per l'offerta di strumenti finanziari comunitari e' redatto in conformita' agli schemi previsti dai regolamenti comunitari che disciplinano la materia.


4. L'emittente o l'offerente puo' redigere il prospetto nella forma di un unico documento o di documenti distinti. Nel prospetto composto di documenti distinti, le informazioni richieste sono suddivise in un documento di registrazione, una nota informativa sugli strumenti e i prodotti offerti e una nota di sintesi.


5. Se e' necessario per la tutela degli investitori, la Consob puo' esigere che l'emittente o l'offerente includa nel prospetto informazioni supplementari.


6. Se l'offerta ha ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari il cui prospetto non e' disciplinato ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera b), la Consob stabilisce, su richiesta dell'emittente o dell'offerente, il contenuto del prospetto.


7. Qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che sia atto ad influire sulla valutazione dei prodotti finanziari e che sopravvenga o sia rilevato tra il momento in cui e' approvato il prospetto e quello in cui e' definitivamente chiusa l'offerta al pubblico deve essere menzionato in un supplemento del prospetto.


8. L'emittente, l'offerente e l'eventuale garante, a seconda dei casi, nonche' le persone responsabili delle informazioni contenute nel prospetto rispondono, ciascuno in relazione alle parti di propria competenza, dei danni subiti dall'investitore che abbia fatto ragionevole affidamento sulla veridicita' e completezza delle informazioni contenute nel prospetto, a meno che non provi di aver adottato ogni diligenza allo scopo di assicurare che le informazioni in questione fossero conformi ai fatti e non presentassero omissioni tali da alterarne il senso.


9. La responsabilita' per informazioni false o per omissioni idonee ad influenzare le decisioni di un investitore ragionevole grava sull'intermediario responsabile del collocamento, a meno che non provi di aver adottato la diligenza prevista dal comma precedente.


10. Nessuno puo' essere chiamato a rispondere esclusivamente in base alla nota di sintesi, comprese le eventuali traduzioni, a meno che la nota di sintesi possa risultare fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme ad altre parti del prospetto.


11. Le azioni risarcitorie sono esercitate entro cinque anni dalla pubblicazione del prospetto, salvo che l'investitore provi di avere scoperto le falsita' delle informazioni o le omissioni nei due anni precedenti l'esercizio dell'azione. (Articolo così sostituito dall’art. 3 del DLgs 51 del 28-3-2007)



Art. 94-bis


Approvazione del prospetto



1. Ai fini dell'approvazione, la Consob verifica la completezza del prospetto ivi incluse la coerenza e la comprensibilita' delle informazioni fornite. (Comma così modificato dall’art. 1 del DLgs 101 del 2009)


2. La Consob approva il prospetto nei termini da essa stabiliti con regolamento conformemente alle disposizioni comunitarie. La mancata decisione da parte della Consob nei termini previsti non costituisce approvazione del prospetto.


3. Tenuto anche conto delle caratteristiche dei singoli mercati, la Consob puo' affidare alla societa' di gestione del mercato, mediante apposite convenzioni, compiti inerenti al controllo del prospetto per offerte riguardanti strumenti finanziari comunitari ammessi alle negoziazioni ovvero oggetto di domanda di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato nel rispetto dei principi stabiliti dalle disposizioni comunitarie. Nel rispetto dei suddetti principi e delle relative eccezioni, le deleghe di compiti hanno termine il 31 dicembre 2011. La Consob informa la Commissione europea e le autorita' competenti degli altri Stati membri in merito agli accordi relativi alla delega di compiti, precisando le condizioni che disciplinano la delega.


4. Al fine di assicurare l'efficienza del procedimento di approvazione del prospetto avente ad oggetto titoli di debito bancari non destinati alla negoziazione in un mercato regolamentato, la Consob stipula accordi di collaborazione con la Banca d'Italia.


5. La Consob puo' trasferire l'approvazione di un prospetto in caso di offerta avente ad oggetto strumenti finanziari comunitari all'autorita' competente di un altro Stato membro, previa accettazione di quest'ultima autorita'. Tale trasferimento e' comunicato all'emittente e all'offerente entro tre giorni lavorativi dalla data della decisione assunta dalla Consob. I termini per l'approvazione decorrono da tale data. (Articolo aggiunto dall’art. 3 del DLgs 51 del 28-3-2007)



Art. 95.


Disposizioni di attuazione



1. La Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente Sezione anche differenziate in relazione alle caratteristiche dei prodotti finanziari, degli emittenti e dei mercati. Il regolamento stabilisce in particolare:


a) il contenuto della comunicazione alla Consob, le caratteristiche della nota di sintesi, le modalita' e i termini per la pubblicazione del prospetto e dell'avviso nonche' per l'aggiornamento del prospetto, conformemente alle disposizioni comunitarie;


b) il contenuto del prospetto nei casi consentiti dalla normativa comunitaria;


c) le modalita' da osservare per diffondere notizie, per svolgere indagini di mercato ovvero per raccogliere intenzioni di acquisto o di sottoscrizione;


d) le modalita' di svolgimento dell'offerta anche al fine di assicurare la parita' di trattamento tra i destinatari;


e) la lingua da utilizzare nel prospetto;


f) le condizioni per il trasferimento dell'approvazione di un prospetto all'autorita' competente di un altro Stato membro.


2. La Consob individua con regolamento le norme di correttezza che sono tenuti a osservare l'emittente, l'offerente e chi colloca i prodotti finanziari nonche' coloro che si trovano in rapporto di controllo o di collegamento con tali soggetti.


3. La Consob pubblica nel proprio sito internet almeno un elenco dei prospetti approvati ai sensi dell'articolo 94-bis.


4. La Consob determina quali strumenti o prodotti finanziari, ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati ovvero diffusi tra il pubblico ai sensi dell'articolo 116 e individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, devono avere un contenuto tipico determinato. (Articolo così sostituito dall’art. 3 del DLgs 51 del 28-3-2007)



Art. 95-bis.


Revoca dell'acquisto o della sottoscrizione



1. Ove il prospetto non indichi le condizioni o i criteri in base ai quali il prezzo di offerta definitivo e la quantita' dei prodotti da offrirsi al pubblico sono determinati o, nel caso del prezzo, il prezzo massimo, l'accettazione dell'acquisto o della sottoscrizione di prodotti finanziari puo' essere revocata entro il termine indicato nel prospetto e comunque entro un termine non inferiore a due giorni lavorativi calcolati a decorrere dal momento in cui vengono depositati il prezzo d'offerta definitivo e la quantita' dei prodotti finanziari offerti al pubblico.


2. Gli investitori che hanno gia' concordato di acquistare o sottoscrivere i prodotti finanziari prima della pubblicazione di un supplemento hanno il diritto, esercitabile entro il termine indicato nel supplemento e comunque non inferiore a due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la loro accettazione. (Articolo aggiunto dall’art. 3 del DLgs 51 del 28-3-2007)



Art. 96.


Bilanci dell'emittente



1.L'ultimo bilancio approvato e il bilancio consolidato eventualmente redatto dall'emittente sono corredati delle relazioni nelle quali il revisore contabile esprime il proprio giudizio ai sensi dell'articolo 156. L'offerta avente ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari non puo' essere effettuata se il revisore contabile ha espresso un giudizio negativo ovvero si e' dichiarato impossibilitato ad esprimere un giudizio. (Articolo così sostituito dall’art. 3 del DLgs 51 del 28-3-2007)



Art. 97.


Obblighi informativi



1. Fermo quanto previsto dal Titolo III, Capo I, agli emittenti, agli offerenti, ai revisori contabili e ai componenti degli organi sociali degli emittenti e degli offerenti, nonche' agli intermediari incaricati del collocamento si applicano, in relazione all'offerta, l'articolo 114, commi 5 e 6, e l'articolo 115 dalla data della comunicazione, prevista dall'articolo 94, comma 1.


2. La CONSOB individua con regolamento quali delle disposizioni richiamate nel comma 1 si applicano, nei medesimi periodi, agli altri soggetti indicati nell'articolo 95, comma 2, nonche' ai soggetti che prestano i servizi indicati nell'articolo 1, comma 6, lettera e).


3. Gli emittenti sottopongono al giudizio di un revisore contabile, ai sensi dell'articolo 156, il bilancio d'esercizio e quello consolidato eventualmente approvati o redatti nel periodo dell'offerta.


4. Qualora sussista fondato sospetto di violazione delle disposizioni contenute nel presente Capo o delle relative norme di attuazione, la CONSOB, allo scopo di acquisire elementi conoscitivi, puo' richiedere, entro un anno dall'acquisto o dalla sottoscrizione, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti agli acquirenti o sottoscrittori dei prodotti finanziari di cui alla presente Sezione, fissando i relativi termini. Il potere di richiesta puo' essere esercitato anche nei confronti di coloro per i quali vi e' fondato sospetto che svolgano, o abbiano svolto, un'offerta al pubblico in violazione delle disposizioni previste dall'articolo 94. (Comma così modificato dall’art. 1 del DLgs 101 del 2009)


(Articolo così sostituito dall’art. 3 del DLgs 51 del 28-3-2007)



Art. 98.


Validita' comunitaria del prospetto



1. Il prospetto nonche' gli eventuali supplementi approvati dalla Consob sono validi ai fini dell'offerta degli strumenti finanziari comunitari negli altri Stati membri della UE. A tal fine la Consob effettua la notifica secondo la procedura prevista dalle disposizioni comunitarie.


2. Ove l'offerta di strumenti finanziari comunitari sia prevista in Italia, quale Stato membro ospitante, il prospetto e gli eventuali supplementi approvati dall'autorita' dello Stato membro d'origine possono essere pubblicati in Italia, purche' siano rispettate le procedure di notifica previste dalle disposizioni comunitarie.


3. La Consob puo' informare l'autorita' competente dello Stato membro d'origine della necessita' di fornire nuove informazioni. (Articolo così sostituito dall’art. 3 del DLgs 51 del 28-3-2007)



Art. 98-bis


Emittenti di Paesi extracomunitari



1. Nel caso di emittenti aventi la loro sede legale in un Paese extracomunitario, per i quali l'Italia sia lo Stato membro d'origine, la Consob puo' approvare il prospetto redatto secondo la legislazione del Paese extracomunitario, ove ricorrano le seguenti condizioni:


a) il prospetto sia stato redatto conformemente a standard internazionali definiti dagli organismi internazionali delle Commissioni di vigilanza dei mercati, compresi i Disclosure Standards della IOSCO e


b) le informazioni richieste, incluse le informazioni di natura finanziaria, siano equivalenti alle prescrizioni previste dalle disposizioni comunitarie.


2. Ove l'offerta sia prevista in Italia quale Stato membro ospitante si applica l'articolo 98, commi 2 e 3. (Articolo aggiunto dall’art. 3 del DLgs 51 del 28-3-2007)


Offerta al pubblico di quote o azioni di OICR aperti



Art. 98-ter.


Prospetto d'offerta



1. Coloro che intendono effettuare un'offerta di quote di fondi aperti o azioni di Sicav ne danno preventiva comunicazione alla CONSOB, allegando il prospetto completo e il prospetto semplificato destinati alla pubblicazione.


2. I prospetti contengono le informazioni che, a seconda delle caratteristiche del prodotto e dell'emittente, sono necessarie affinche' gli investitori possano pervenire a un fondato giudizio sull'investimento proposto, sui diritti ad esso connessi e sui relativi rischi. Le informazioni contenute nei prospetti devono essere riportate in una forma chiara, facilmente comprensibile e analizzabile.


3. La pubblicazione dei prospetti e' disciplinata dalla Consob secondo le modalita' e nei termini da essa stabiliti con regolamento.


4. Il prospetto semplificato puo' costituire il documento valido per l'offerta in Italia, fatta salva la necessita' della traduzione nel caso di offerte di quote o azioni di OICR aperti ai sensi degli articoli 42 e 50, comma 2.


5. Si applica l'articolo 94, commi 8, 9 e 11. (Articolo aggiunto dall’art. 3 del DLgs 51 del 28-3-2007)



Art. 98-quater


Disposizioni di attuazione



1. La Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente Sezione anche differenziate in relazione alle caratteristiche degli OICR aperti, degli emittenti e dei mercati. In armonia con le disposizioni comunitarie, il regolamento stabilisce in particolare:


a) il contenuto della comunicazione alla Consob e dei prospetti nonche' le modalita' di pubblicazione dei prospetti ed il loro eventuale aggiornamento;


b) le modalita' da osservare per diffondere notizie, svolgere indagini di mercato ovvero raccogliere intenzioni di acquisto o di sottoscrizione;


c) le modalita' di svolgimento dell'offerta anche al fine di assicurare la parita' di trattamento tra i destinatari.


2. Se l'offerta ha ad oggetto quote o azioni di OICR aperti i cui prospetti non sono disciplinati ai sensi del comma 1, lettera a), la Consob stabilisce, su richiesta degli offerenti, il contenuto dei prospetti.


3. La Consob individua con regolamento le norme di correttezza che sono tenuti a osservare l'offerente e chi colloca quote o azioni di OICR aperti nonche' coloro che si trovano in rapporto di controllo o di collegamento con tali soggetti. (Articolo aggiunto dall’art. 3 del DLgs 51 del 28-3-2007)



Art. 98-quinquies.


Obblighi informativi



1. Fermo quanto previsto dal Titolo III, Capo I, agli offerenti quote o azioni di OICR aperti si applicano:


a) l'articolo 114, commi 5 e 6, dalla data di pubblicazione dei prospetti fino alla conclusione dell'offerta;


b) l'articolo 115, dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 98-ter fino a un anno dalla conclusione dell'offerta.


2. La CONSOB individua con regolamento quali delle disposizioni richiamate nel comma 1 si applicano, nei medesimi periodi, agli altri soggetti indicati nell'articolo 98-quater, comma 3, nonche' ai soggetti che prestano i servizi indicati nell'articolo 1, comma 6, lettera e).


3. Qualora sussista fondato sospetto di violazione delle disposizioni contenute nel presente Capo o delle relative norme di attuazione, la CONSOB, allo scopo di acquisire elementi conoscitivi, puo' richiedere, entro un anno dall'acquisto o dalla sottoscrizione, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti agli acquirenti o sottoscrittori delle quote o azioni di OICR aperti, fissando i relativi termini. Il potere di richiesta puo' essere esercitato anche nei confronti di coloro per i quali vi e' fondato sospetto che svolgano un'offerta al pubblico in violazione delle disposizioni previste dall'articolo 98-ter. (Articolo aggiunto dall’art. 3 del DLgs 51 del 28-3-2007)



Sezione III


Disposizioni comuni



Art. 99.


Poteri della Consob



1. La Consob puo':


a) sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi per ciascuna volta, l'offerta avente ad oggetto strumenti finanziari comunitari, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente Capo o delle relative norme di attuazione;


b) sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, l'offerta avente ad oggetto prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente Capo o delle relative norme di attuazione;


c) vietare l'offerta nel caso in cui abbia fondato sospetto che potrebbero essere violate le disposizioni del presente Capo o le relative norme di attuazione;


d) vietare l'offerta in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nelle lettere a) o b);


e) rendere pubblico il fatto che l'offerente o l'emittente non ottempera ai propri obblighi;


f) fermo restando il potere previsto nell'articolo 64, comma 1-bis, lettera c), puo' chiedere alla societa' di gestione del mercato la sospensione in via cautelare, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi per ciascuna volta, delle negoziazioni in un mercato regolamentato in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente Capo e delle relative norme di attuazione;


g) fermo restando il potere previsto nell'articolo 64, comma 1-bis, lettera c), puo' chiedere alla societa' di gestione di vietare le negoziazioni in un mercato regolamentato in caso di accertata violazione delle disposizioni del presente Capo e delle relative norme di attuazione.


2. Qualora la Consob, quale autorita' competente dello Stato membro ospitante, rilevi irregolarita' commesse dall'emittente o dai soggetti abilitati incaricati dell'offerta degli strumenti finanziari comunitari, essa ne informa l'autorita' competente dello Stato membro d'origine.


3. Se, nonostante le misure adottate dall'autorita' competente dello Stato membro d'origine o perche' tali misure si rivelano inadeguate, l'emittente o il soggetto abilitato incaricato dell'offerta perseverano nella violazione delle disposizioni legislative o regolamentari pertinenti, la Consob, dopo averne informato l'autorita' competente dello Stato membro d'origine, adotta tutte le misure opportune per tutelare gli investitori. Dell'adozione di tali misure la Consob informa al piu' presto la Commissione europea. (Articolo così sostituito dall’art. 3 del DLgs 51 del 28-3-2007)



Art. 100.


Casi di inapplicabilita'



1. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alle offerte:


a) rivolte ai soli investitori qualificati, comprese le persone fisiche e le piccole e medie imprese, come definiti dalla Consob con regolamento in base ai criteri fissati dalle disposizioni comunitarie;


b) rivolte a un numero di soggetti non superiore a quello indicato dalla Consob con regolamento;


c) di ammontare complessivo non superiore a quello indicato dalla Consob con regolamento;


d) aventi a oggetto strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi da o che beneficiano della garanzia incondizionata e irrevocabile di uno Stato membro dell'Unione europea o emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o piu' Stati membri dell'Unione europea;


e) aventi a oggetto strumenti finanziari emessi dalla Banca Centrale Europea o dalle banche centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione europea;


f) aventi ad oggetto strumenti diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche a condizione che tali strumenti:


1) non siano subordinati, convertibili o scambiabili;


2) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano collegati ad uno strumento derivato;


3) diano veste materiale al ricevimento di depositi rimborsabili;


4) siano coperti da un sistema di garanzia dei depositi a norma degli articoli da 96 a 96-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;


g) aventi ad oggetto strumenti del mercato monetario emessi da banche con una scadenza inferiore a 12 mesi.


2. La Consob puo' individuare con regolamento le offerte al pubblico di prodotti finanziari alle quali le disposizioni del presente Capo non si applicano in tutto o in parte.


3. L'emittente o l'offerente ha diritto di redigere un prospetto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni comunitarie in occasione dell'offerta degli strumenti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1. (Articolo così sostituito dall’art. 3 del DLgs 51 del 28-3-2007)



Art. 100-bis.


Circolazione dei prodotti finanziari



1. La successiva rivendita di prodotti finanziari che hanno costituito oggetto di un'offerta al pubblico esente dall'obbligo di pubblicare un prospetto costituisce ad ogni effetto una distinta e autonoma offerta al pubblico nel caso in cui ricorrano le condizioni indicate nella definizione prevista all'articolo 1, comma 1, lettera t), e non ricorra alcuno dei casi di inapplicabilita' previsti dall'articolo 100. (Comma così modificato dall’art. 15 del DLgs 164 del 2007)


2. Si realizza una offerta al pubblico anche qualora i prodotti finanziari che abbiano costituito oggetto in Italia o all'estero di un collocamento riservato a investitori qualificati siano, nei dodici mesi successivi, sistematicamente rivenduti a soggetti diversi da investitori qualificati e tale rivendita non ricada in alcuno dei casi di inapplicabilita' previsti dall'articolo 100. (Comma così modificato dall’art. 15 del DLgs 164 del 2007)


3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, qualora non sia stato pubblicato un prospetto, l'acquirente, che agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale o professionale, puo' far valere la nullita' del contratto e i soggetti abilitati presso i quali e' avvenuta la rivendita dei prodotti finanziari rispondono del danno arrecato. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni dall'articolo 191 e quanto stabilito dagli articoli 2412, secondo comma, 2483, secondo comma, e 2526, quarto comma, del codice civile. (Comma così modificato dall’art. 15 del DLgs 164 del 2007)


4. Il comma 2 non si applica alla rivendita di titoli di debito emessi da Stati membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) con classamento creditizio di qualita' bancaria (rating investment grade) assegnato da almeno due primarie agenzie internazionali di classamento creditizio (rating), fermo restando l'esercizio delle altre azioni civili, penali e amministrative previste a tutela del risparmiatore.


4-bis. La Consob puo' dettare disposizioni di attuazione del presente articolo. (Comma aggiunto dall’art. 1 del DLgs 101 del 2009)



Art. 101.


Attivita' pubblicitaria



1. La documentazione relativa a qualsiasi tipo di pubblicita' concernente un'offerta e' trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione.


2. Prima della pubblicazione del prospetto e' vietata la diffusione di qualsiasi annuncio pubblicitario riguardante offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari.


3. La pubblicita' e' effettuata secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento in conformita' alle disposizioni comunitarie e, in ogni caso, avendo riguardo alla correttezza dell'informazione e alla sua coerenza con quella contenuta nel prospetto, se e' gia' stato pubblicato, o con quella che deve figurare nel prospetto da pubblicare.


4. La Consob puo':


a) sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi, l'ulteriore diffusione dell'annuncio pubblicitario relativo ad un'offerta avente ad oggetto strumenti finanziari comunitari, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni previste nei precedenti commi o delle relative norme di attuazione;


b) sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, l'ulteriore diffusione dell'annuncio pubblicitario relativo ad un'offerta avente ad oggetto prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni previste nei precedenti commi o delle relative norme di attuazione;


c) vietare l'ulteriore diffusione dell'annuncio pubblicitario, in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nelle lettere a) o b);


d) vietare l'esecuzione dell'offerta, in caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti previsti dalle lettere a), b) o c).


5. A prescindere dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto, le informazioni rilevanti fornite dall'emittente o dall'offerente agli investitori qualificati o a categorie speciali di investitori, comprese le informazioni comunicate nel corso di riunioni riguardanti offerte di prodotti finanziari, devono essere divulgate a tutti gli investitori qualificati o a tutte le categorie speciali di investitori a cui l'offerta e' diretta in esclusiva. (Articolo così sostituito dall’art. 3 del DLgs 51 del 28-3-2007)


Offerte pubbliche di acquisto o di scambio



Art. 101-bis


Definizioni e ambito applicativo



1. Ai fini del presente capo si intendono per "societa' italiane quotate" le societa' con sede legale nel territorio italiano e con titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato comunitario.


2. Ai fini del presente capo e dell'articolo 123-bis, per "titoli" si intendono gli strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto, anche limitatamente a specifici argomenti, nell'assemblea ordinaria o straordinaria.


3. Gli articoli 102, commi 2 e 5, l'articolo 103, comma 3-bis, ogni altra disposizione del presente decreto che pone a carico dell'offerente o della societa' emittente specifici obblighi informativi nei confronti dei dipendenti o dei loro rappresentanti, nonche' gli articoli 104, 104-bis e 104-ter, non si applicano alle:


a) offerte pubbliche di acquisto o di scambio aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli;


b) offerte pubbliche di acquisto o scambio che non hanno ad oggetto titoli che attribuiscono il diritto di voto sugli argomenti di cui all'articolo 105, commi 2 e 3;


c) offerte pubbliche di acquisto o di scambio promosse da chi detiene individualmente, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria della societa'; (Lettera così modificata dall’art. 1 del DLgs 146 del 25 settembre 2009)


d) offerte pubbliche di acquisto aventi ad oggetto azioni proprie.


3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3, la Consob puo' individuare con regolamento le offerte pubbliche di acquisto o di scambio, aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli, alle quali le disposizioni della presente Sezione non si applicano in tutto o in parte, ove cio' non contrasti con le finalita' indicate all'articolo 91. (Comma aggiunto dall’art. 1 del DLgs 146 del 25 settembre 2009)


4. Per "persone che agiscono di concerto" si intendono i soggetti che cooperano tra di loro sulla base di un accordo, espresso o tacito, verbale o scritto, ancorche' invalido o inefficace, volto ad acquisire, mantenere o rafforzare il controllo della societa' emittente o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio. (Comma così sostituito dall’art. 1 del DLgs 146 del 25 settembre 2009)


4-bis. Sono, in ogni caso, persone che agiscono di concerto:


a) gli aderenti a un patto, anche nullo, previsto dall'articolo 122, comma 1 e comma 5 lettere a), b), c) e d);


b) un soggetto, il suo controllante, e le societa' da esso controllate;


c) le societa' sottoposte a comune controllo;


d) una societa' e i suoi amministratori, componenti del consiglio di gestione, o di sorveglianza o direttori generali; (Comma aggiunto dall’art. 1 del DLgs 146 del 25 settembre 2009)


4-ter. Fermo restando il comma 4-bis, la Consob individua con regolamento:


a) i casi per i quali si presume che i soggetti coinvolti siano persone che agiscono di concerto ai sensi del comma 4, salvo che provino che non ricorrono le condizioni di cui al medesimo comma;


b) i casi nei quali la cooperazione tra piu' soggetti non configura un'azione di concerto ai sensi del comma 4. (Comma aggiunto dall’art. 1 del DLgs 146 del 25 settembre 2009)



Art. 101-ter


Autorita' di vigilanza e diritto applicabile



1. La Consob vigila sulle offerte pubbliche di acquisto o di scambio in conformita' alle disposizioni del presente capo.


2. Ai fini del riparto delle competenze tra la Consob e le autorita' degli altri Stati comunitari con riguardo alle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, aventi ad oggetto titoli di societa' regolate dal diritto di uno Stato comunitario, e strumentali o successive all'acquisizione del controllo secondo il diritto nazionale della societa' emittente, si osservano le disposizioni seguenti.


3. La Consob vigila sullo svolgimento delle offerte pubbliche:


a) aventi a oggetto titoli emessi da una societa' la cui sede legale e' situata nel territorio italiano e ammessi alla negoziazione su uno o piu' mercati regolamentati italiani;


b) aventi ad oggetto titoli emessi da una societa' la cui sede legale e' situata in uno Stato comunitario diverso dall'Italia e ammessi alla negoziazione esclusivamente su mercati regolamentati italiani;


c) aventi ad oggetto titoli emessi da una societa' la cui sede legale e' situata in uno Stato comunitario diverso dall'Italia e ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e di altri Stati comunitari diversi da quello dove la societa' ha la propria sede legale, qualora siano stati ammessi per la prima volta alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano ovvero, qualora i titoli siano stati ammessi per la prima volta alla negoziazione contemporaneamente sui mercati regolamentati italiani e di altri Stati comunitari, nel caso in cui la societa' emittente scelga la Consob quale autorita' di vigilanza, informandone i suddetti mercati e le loro autorita' di vigilanza il primo giorno della negoziazione. La Consob stabilisce con regolamento le modalita' e i termini per la comunicazione al pubblico della decisione della societa' emittente relativa alla scelta dell'autorita' competente per la vigilanza sull'offerta.


4. Nei casi in cui la Consob sia l'autorita' di vigilanza competente ai sensi del comma 3, lettere b) e c), sono disciplinate dal diritto italiano le questioni inerenti al corrispettivo dell'offerta, alla procedura, con particolare riguardo agli obblighi di informazione sulla decisione dell'offerente di procedere all'offerta, al contenuto del documento di offerta e alla divulgazione dell'offerta. Per le questioni riguardanti l'informazione che deve essere fornita ai dipendenti della societa' emittente, per le questioni di diritto societario con particolare riguardo a quelle relative alla soglia al cui superamento consegue l'obbligo di offerta pubblica di acquisto, alle deroghe a tale obbligo e alle condizioni in presenza delle quali l'organo di amministrazione della societa' emittente puo' compiere atti od operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta, le norme applicabili e l'autorita' competente sono quelle dello Stato membro in cui la societa' emittente ha la propria sede legale.


5. Nei casi in cui l'offerta abbia ad oggetto titoli emessi da societa' la cui sede legale e' situata nel territorio italiano e ammessi alla negoziazione esclusivamente su uno o piu' mercati regolamentati di altri Stati comunitari, sono disciplinate dal diritto italiano le materie indicate nel comma 4, secondo periodo e l'autorita' competente in relazione ad esse e' la Consob. (Articolo aggiunto dall’art. 2 del DLgs 229 del 2007)



Articolo 102


Obblighi degli offerenti e poteri interdettivi.



1. La decisione ovvero il sorgere dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto o di scambio sono senza indugio comunicati alla Consob e contestualmente resi pubblici. La Consob stabilisce con regolamento i contenuti e le modalita' di pubblicazione della comunicazione.


2. Non appena l'offerta sia stata resa pubblica, il consiglio di amministrazione o di gestione della societa' emittente e dell'offerente ne informano i rispettivi rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di rappresentanti, i lavoratori stessi.


3. Salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 2, l'offerente promuove l'offerta tempestivamente, e comunque non oltre venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, presentando alla Consob il documento d'offerta destinato alla pubblicazione. In caso di mancato rispetto del termine il documento d'offerta e' dichiarato irricevibile e l'offerente non puo' promuovere un'ulteriore offerta avente a oggetto prodotti finanziari del medesimo emittente nei successivi dodici mesi.


4. Entro quindici giorni dalla presentazione del documento d'offerta, la Consob lo approva se esso e' idoneo a consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato giudizio sull'offerta. Con l'approvazione la Consob puo' indicare all'offerente informazioni integrative da fornire, specifiche modalita' di pubblicazione del documento d'offerta nonche' particolari garanzie da prestare. Il termine e' di trenta giorni per le offerte aventi ad oggetto o corrispettivo prodotti finanziari non quotati o diffusi tra il pubblico ai sensi dell'articolo 116. Qualora si renda necessario richiedere all'offerente informazioni supplementari, tali termini sono sospesi, per una sola volta, fino alla ricezione delle stesse.


Tali informazioni sono fornite entro il termine fissato dalla Consob, comunque non superiore a quindici giorni. Nell'ipotesi in cui, per lo svolgimento dell'offerta, la normativa di settore richieda autorizzazioni di altre autorita', la Consob approva il documento d'offerta entro cinque giorni dalla comunicazione delle autorizzazioni stesse. Decorsi i termini di cui al presente comma, il documento d'offerta si considera approvato.


4-bis. Limitatamente alle offerte pubbliche di scambio che abbiano ad oggetto obbligazioni e altri titoli di debito, l'offerente puo' richiedere alla Consob che l'offerta sia soggetta, anche in deroga alle disposizioni del presente capo, alla disciplina delle offerte al pubblico di vendita e di sottoscrizione, di cui al capo I del presente titolo. La Consob, entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta, accoglie la medesima, ove cio' non contrasti con le finalita' indicate nell'articolo 91.». (Comma aggiunto dall’art. 1 del DLgs 146 del 25 settembre 2009)


5. Non appena il documento sia stato reso pubblico, il consiglio di amministrazione o di gestione della societa' emittente e dell'offerente lo trasmettono ai rispettivi rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di rappresentanti, ai lavoratori stessi.


6. In pendenza dell'offerta la Consob puo':


a) sospenderla in via cautelare, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente capo o delle norme regolamentari;


b) sospenderla, per un termine non superiore a trenta giorni, nel caso intervengano fatti nuovi o non resi noti in precedenza tali da non consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato giudizio sull'offerta;


c) dichiararla decaduta, in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nella lettera a).


7. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente capo, la Consob esercita i poteri previsti dall'articolo 115, comma 1, lettere a) e b), nei confronti di chiunque appaia informato dei fatti. In caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente capo o delle norme regolamentari si applica l'articolo 187-octies.


8. In presenza di indiscrezioni comunque diffuse tra il pubblico in merito ad una possibile offerta pubblica di acquisto o scambio e di irregolarita' nell'andamento del mercato dei titoli interessati, ai potenziali offerenti si applica l'articolo 114, commi 5 e 6. (Articolo così sostituito dall’art. 2 del DLgs 229 del 2007)



Articolo 103


Svolgimento dell’offerta.



1. L’offerta è irrevocabile. Ogni clausola contraria è nulla. L’offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari dei prodotti finanziari che ne formano oggetto.


2. Fermo quanto previsto dal titolo III, capo I, agli emittenti, agli offerenti, alle persone che agiscono di concerto con essi, nonche' agli intermediari incaricati di raccogliere le adesioni si applicano gli articoli 114, commi 5 e 6, e 115 dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 102, comma 1, e fino ad un anno dalla chiusura dell'offerta. (Comma così sostituito dall’art. 2 del DLgs 229 del 2007)


3. Il consiglio di amministrazione dell'emittente diffonde un comunicato contenente ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e la propria valutazione sulla medesima. Per le societa' organizzate secondo il modello dualistico il comunicato, eventualmente congiunto, e' approvato dal consiglio di gestione e dal consiglio di sorveglianza. (Comma così sostituito dall’art. 2 del DLgs 229 del 2007)


3-bis. Il comunicato contiene altresi' una valutazione degli effetti che l'eventuale successo dell'offerta avra' sugli interessi dell'impresa, nonche' sull'occupazione e la localizzazione dei siti produttivi. Contestualmente alla sua diffusione, il comunicato e' trasmesso ai rappresentanti dei lavoratori della societa' o, in loro mancanza, ai lavoratori direttamente. Se ricevuto in tempo utile, al comunicato e' allegato il parere dei rappresentanti dei lavoratori quanto alle ripercussioni sull'occupazione. (Comma aggiunto dall’art. 2 del DLgs 229 del 2007)


4. La Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente sezione e, in particolare, disciplina:


a) il contenuto del documento d'offerta, nonche' le modalita' per la pubblicazione del documento e per lo svolgimento dell'offerta;


b) la correttezza e la trasparenza delle operazioni sui prodotti finanziari oggetto dell'offerta;


c) gli effetti sul corrispettivo dell'offerta degli acquisti di prodotti finanziari che ne sono oggetto, effettuati dagli offerenti o dalle persone che agiscono di concerto con essi dopo la comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, in pendenza dell'offerta o nei sei mesi successivi alla chiusura di questa;


d) le modifiche all'offerta, le offerte di aumento e quelle concorrenti, senza limitare il numero dei rilanci, effettuabili fino alla scadenza di un termine massimo;


e) il riconoscimento dei documenti d'offerta approvati da autorita' di vigilanza di altri Stati comunitari o da autorita' di vigilanza di Stati extracomunitari con le quali vi siano accordi di cooperazione;


f) le modalita' di pubblicazione dei provvedimenti da essa adottati ai sensi della presente sezione. (Comma aggiunto dall’art. 2 del DLgs 229 del 2007)


5. La CONSOB individua con regolamento quali delle disposizioni richiamate nel comma 2 si applicano, nei periodi ivi indicati, agli offerenti, ai soggetti in rapporto di controllo con gli offerenti e con l’emittente nonché agli intermediari incaricati di raccogliere le adesioni. (Comma abrogato dall’art. 2 del DLgs 229 del 2007)



Articolo 104


Difese.



(Rubrica così sostituita dall’art. 2 del DLgs 229 del 2007)


1. Gli statuti delle societa' italiane quotate possono prevedere che, quando sia promossa un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente a oggetto i titoli da loro emessi, si applichino le regole previste dai commi 1-bis e 1-ter.


Ai sensi dell’art. 1 del DLgs 146 del 25 settembre 2009, con effetto dal 1° luglio 2010, il comma 1 è così sostituito:


1. Salvo autorizzazione dell'assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le delibere di competenza, le societa' italiane quotate i cui titoli sono oggetto dell'offerta si astengono dal compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta. L'obbligo di astensione si applica dalla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, e fino alla chiusura dell'offerta ovvero fino a quando l'offerta stessa non decada. La mera ricerca di altre offerte non costituisce atto od operazione in contrasto con gli obiettivi dell'offerta. Resta ferma la responsabilita' degli amministratori, dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza e dei direttori generali per gli atti e le operazioni compiuti.


1-bis. Salvo autorizzazione dell'assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le delibere di competenza, le societa' italiane quotate i cui titoli sono oggetto dell'offerta si astengono dal compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta. L'obbligo di astensione si applica dalla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, e fino alla chiusura dell'offerta ovvero fino a quando l'offerta stessa non decada. La mera ricerca di altre offerte non costituisce atto od operazione in contrasto con gli obiettivi dell'offerta. Resta ferma la responsabilita' degli amministratori, dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza e dei direttori generali per gli atti e le operazioni compiuti.


Ai sensi dell’art. 1 del DLgs 146 del 25 settembre 2009, con effetto dal 1° luglio 2010, il comma 1-bis è così sostituito:


1-bis. L'autorizzazione assembleare prevista dal comma 1 e richiesta anche per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del periodo indicato nel comma 1, che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attivita' della societa' e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.


1-ter. L'autorizzazione prevista dal comma 1-bis e' richiesta anche per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del periodo indicato nel medesimo comma, che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attivita' della societa' e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.


Ai sensi dell’art. 1 del DLgs 146 del 25 settembre 2009, con effetto dal 1° luglio 2010, il comma 1-ter è così sostituito


1-ter. Gli statuti possono derogare, in tutto o in parte, alle disposizioni dei commi 1 e 1-bis. Le societa' comunicano le deroghe approvate ai sensi del presente comma alla Consob e alle autorita' di vigilanza in materia di offerte pubbliche di acquisto degli Stati membri in cui i loro titoli sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o in cui e' stata chiesta tale ammissione. Fermo quanto disposto dall'articolo 114, tali deroghe sono altresi' tempestivamente comunicate al pubblico secondo le modalita' previste dalla medesima disposizione


2. L'avviso di convocazione relativo alle assemblee di cui al presente articolo è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 125-bis entro il quindicesimo giorno precedente la data fissata per l'assemblea (Comma così sostituito dall’art. 3 del DLgs 27 del 2010)


(Articolo così sostituito dall’art. 13 del DL 185 del 29-11-2008, convertito con modif. in Legge n. 2 del 28-1-2009)



Art. 104-bis


(Regola di neutralizzazione)



1. Fermo quanto previsto dall'articolo 123, comma 3, gli statuti delle societa' italiane quotate, diverse dalle societa' cooperative, possono prevedere che, quando sia promossa un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente ad oggetto i titoli da loro emessi si applichino le regole previste dai commi 2 e 3 (Comma così sostituito dall’art. 13 del DL 185 del 29-11-2008, convertito con modif. in Legge n. 2 del 28-1-2009)


2. Nel periodo di adesione all'offerta non hanno effetto nei confronti dell'offerente le limitazioni al trasferimento di titoli previste nello statuto ne' hanno effetto, nelle assemblee chiamate a decidere sugli atti e le operazioni previsti dall'articolo 104, le limitazioni al diritto di voto previste nello statuto o da patti parasociali.


3. Quando, a seguito di un'offerta di cui al comma 1, l'offerente venga a detenere almeno il settantacinque per cento del capitale con diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza, nella prima assemblea che segue la chiusura dell'offerta, convocata per modificare lo statuto o per revocare o nominare gli amministratori o i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza non hanno effetto:


a) le limitazioni al diritto di voto previste nello statuto o da patti parasociali;


b) qualsiasi diritto speciale in materia di nomina o revoca degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza previsto nello statuto.


4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano alle limitazioni statutarie al diritto di voto attribuito da titoli dotati di privilegi di natura patrimoniale.


5. Qualora l'offerta di cui al comma 1 abbia avuto esito positivo, l'offerente e' tenuto a corrispondere un equo indennizzo per l'eventuale pregiudizio patrimoniale subito dai titolari dei diritti che l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 abbia reso non esercitabili, purche' le disposizioni statutarie o contrattuali che costituiscono tali diritti fossero efficaci anteriormente alla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1. La richiesta di indennizzo deve essere presentata all'offerente, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla chiusura dell'offerta ovvero, nel caso di cui al comma 3, entro novanta giorni dalla data dell'assemblea. In mancanza di accordo, l'ammontare dell'indennizzo eventualmente dovuto e' fissato dal giudice in via equitativa, avendo riguardo, tra l'altro, al raffronto tra la media dei prezzi di mercato del titolo nei dodici mesi antecedenti la prima diffusione della notizia dell'offerta e l'andamento dei prezzi successivamente all'esito positivo dell'offerta.


6. L'indennizzo di cui al comma 5 non e' dovuto per l'eventuale pregiudizio patrimoniale derivante dall'esercizio del diritto di voto in contrasto con un patto parasociale, se al momento dell'esercizio del diritto di voto e' gia' stata presentata la dichiarazione di recesso di cui all'articolo 123, comma 3.


7. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, e in materia di limiti di possesso azionario e al diritto di voto di cui all'articolo 3 del medesimo decreto-legge. (Comma così modificato dall’art. 13 del DL 185 del 29-11-2008, convertito con modif. in Legge n. 2 del 28-1-2009). (Articolo aggiunto dall’art. 2 del DLgs 229 del 2007)



Art. 104-ter


(Clausola di reciprocita’)



1. Qualora previste dagli statuti, le disposizioni di cui agli articoli 104, commi 1-bis e 1-ter e 104-bis, commi 2 e 3 non si applicano in caso di offerta pubblica promossa da chi non sia soggetto a tali disposizioni ovvero a disposizioni equivalenti, ovvero da una societa' o ente da questi controllata. In caso di offerta promossa di concerto, e' sufficiente che a tali disposizioni non sia soggetto anche uno solo fra gli offerenti. (Comma così sostituito dall’art. 13 del DL 185 del 29-11-2008, convertito con modif. in Legge n. 2 del 28-1-2009)


Ai sensi dell’art. 1 del DLgs 146 del 25 settembre 2009, con effetto dal 1° luglio 2010, il comma 1 è così modificato:


Le disposizioni di cui all'articolo 104, commi 1 e 1-bis, e, qualora previste negli statuti, le disposizioni di cui all'articolo 104-bis, commi 2 e 3, non si applicano in caso di offerta pubblica promossa da chi non sia soggetto a tali disposizioni ovvero a disposizioni equivalenti, ovvero da una societa' o ente da questi controllata. In caso di offerta promossa di concerto, e' sufficiente che a tali disposizioni non sia soggetto anche uno solo fra gli offerenti.


2. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 applichino disposizioni analoghe all'articolo 104, commi 1 e 1-ter, ma, anche con riguardo ad uno solo tra essi, la relativa assemblea sia costituita o deliberi secondo regole meno rigorose di quelle stabilite all'articolo 104, comma 1, le assemblee ivi previste sono costituite e deliberano con le maggioranze di cui agli articoli 2368 e 2369 del codice civile, secondo l'oggetto della delibera. (Comma abrogato dall’art. 13 del DL 185 del 29-11-2008, convertito con modif. in Legge n. 2 del 28-1-2009)


3. La Consob, su istanza dell'offerente o della societa' emittente ed entro venti giorni dalla presentazione di questa, determina se le disposizioni applicabili ai soggetti di cui al comma 1 siano equivalenti a quelle cui e' soggetta la societa' emittente. La Consob stabilisce con regolamento i contenuti e le modalita' di presentazione di tale istanza.


4. Qualsiasi misura idonea a contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta adottata dalla societa' emittente in virtu' di quanto disposto al comma 1 deve essere espressamente autorizzata dall'assemblea in vista di una eventuale offerta pubblica, nei diciotto mesi anteriori alla comunicazione della decisione di promuovere l'offerta ai sensi dell'articolo 102, comma 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 114, l'autorizzazione prevista dal presente comma e' tempestivamente comunicata al mercato secondo le modalita' previste ai sensi del medesimo articolo 114. (Comma così sostituito dall’art. 13 del DL 185 del 29-11-2008, convertito con modif. in Legge n. 2 del 28-1-2009)


Offerte pubbliche di acquisto obbligatorie



Articolo 105


Disposizioni generali.



1. Salvo quanto previsto dall'articolo 101-ter, commi 4 e 5, le disposizioni della presente sezione si applicano alle società italiane con titoli ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani. (Comma così modificato dall’art. 3 del DLgs 229 del 2007)


2. Ai fini della presente sezione, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi da una societa' di cui al comma 1 che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti nomina o revoca degli amministratori o del consiglio di sorveglianza. (Comma così modificato dall’art. 3 del DLgs 229 del 2007)


3. La CONSOB può con regolamento includere dei titoli emessi da una societa' di cui al comma 1 che attribuiscono diritti di voto su uno o più argomenti diversi tenuto conto della natura e del tipo di influenza sulla gestione della società che può avere il loro esercizio anche congiunto. La Consob determina, altresi', con regolamento i criteri di calcolo della partecipazione di cui al comma 2 nelle ipotesi in cui i titoli di cui al medesimo comma, risultino privati, per effetto di disposizioni legislative o regolamentari, del diritto di voto. (Comma così modificato dall’art. 3 del DLgs 229 del 2007)


3-bis. La Consob stabilisce con regolamento i casi e le modalita' con cui gli strumenti finanziari derivati detenuti sono computati nella partecipazione di cui al comma 2. (Comma aggiunto dall’art. 2 del DLgs 146 del 25 settembre 2009)(Articolo così sostituito dall’art. 3 del DLgs 37-2004)



Articolo 106


Offerta pubblica di acquisto totalitaria.



1. Chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento promuove un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla totalita' dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro possesso.


2. Per ciascuna categoria di titoli, l'offerta e' promossa entro venti giorni a un prezzo non inferiore a quello piu' elevato pagato dall'offerente e da persone che agiscono di concerto con il medesimo, nei dodici mesi anteriori alla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, per acquisti di titoli della medesima categoria. Qualora non siano stati effettuati acquisti a titolo oneroso di titoli della medesima categoria nel periodo indicato, l'offerta e' promossa per tale categoria di titoli ad un prezzo non inferiore a quello medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi o del minor periodo disponibile.


2-bis. Il corrispettivo dell'offerta puo' essere costituito in tutto o in parte da titoli. Nel caso in cui i titoli offerti quale corrispettivo dell'offerta non siano ammessi alla negoziazione su di un mercato regolamentato in uno Stato comunitario ovvero l'offerente o le persone che agiscono di concerto con questi, abbia acquistato verso un corrispettivo in denaro, nel periodo di cui al comma 2 e fino alla chiusura dell'offerta, titoli che conferiscono almeno il cinque per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea della societa' i cui titoli sono oggetto di offerta, l'offerente deve proporre ai destinatari dell'offerta, almeno in alternativa al corrispettivo in titoli, un corrispettivo in contanti.


3. La Consob disciplina con regolamento le ipotesi in cui:


a) la partecipazione indicata nel comma 1 e' acquisita mediante l'acquisto di partecipazioni in societa' il cui patrimonio e' prevalentemente costituito da titoli emessi da altra societa' di cui all'articolo 105, comma 1;


b) l'obbligo di offerta consegue ad acquisti da parte di coloro che gia' detengono la partecipazione indicata nel comma 1 senza detenere la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria; (Lettera così modificata dall’art. 2 del DLgs 146 del 25 settembre 2009)


c) l'offerta, previo provvedimento motivato della Consob, e' promossa ad un prezzo inferiore a quello piu' elevato pagato, fissando i criteri per determinare tale prezzo e purche' ricorra una delle seguenti circostanze:


1) i prezzi di mercato siano stati influenzati da eventi eccezionali o vi sia il fondato sospetto che siano stati oggetto di manipolazione;


2) il prezzo piu' elevato pagato dall'offerente o dalle persone che agiscono di concerto con il medesimo nel periodo di cui al comma 2 sia il prezzo di operazioni di compravendita sui titoli oggetto dell'offerta effettuate a condizioni di mercato e nell'ambito della gestione ordinaria della propria attivita' caratteristica ovvero sia il prezzo di operazioni di compravendita che avrebbero beneficiato di una delle esenzioni di cui al comma 5; (Numero così modificato dall’art. 2 del DLgs 146 del 25 settembre 2009)


d) l'offerta, previo provvedimento motivato della Consob, e' promossa ad un prezzo superiore a quello piu' elevato pagato purche' cio' sia necessario per la tutela degli investitori e ricorra almeno una delle seguenti circostanze:


1) l'offerente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo abbiano pattuito l'acquisto di titoli ad un prezzo piu' elevato di quello pagato per l'acquisto di titoli della medesima categoria;


2) vi sia stata collusione tra l'offerente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo e uno o piu' venditori;


3) l'offerente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo abbiano posto in essere operazioni volte ad eludere l'obbligo di offerta pubblica di acquisto; (Numero abrogato dall’art. 2 del DLgs 146 del 25 settembre 2009)


4) vi sia il fondato sospetto che i prezzi di mercato siano stati oggetto di manipolazione.


3-bis. La Consob, tenuto conto delle caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, puo' stabilire con regolamento le ipotesi in cui l'obbligo di offerta consegue ad acquisti che determinino la detenzione congiunta di titoli e altri strumenti finanziari con diritto di voto sugli argomenti indicati nell'articolo 105, in misura tale da attribuire un potere complessivo di voto equivalente a quella di chi detenga la partecipazione indicata nel comma 1.


3-ter. I provvedimenti di cui alle lettere c) e d) del comma 3 sono resi pubblici con le modalita' indicate nel regolamento di cui all'articolo 103, comma 4, lettera f).


4. L'obbligo di offerta non sussiste se la partecipazione indicata nel comma 1 e' detenuta a seguito di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio rivolta a tutti i possessori di titoli per la totalita' dei titoli in loro possesso, purche', nel caso di offerta pubblica di scambio, siano offerti titoli quotati in un mercato regolamentato di uno Stato comunitario o sia offerto come alternativa un corrispettivo in contanti.


5. La Consob stabilisce con regolamento i casi in cui il superamento della partecipazione indicata nel comma 1 o nel comma 3, lettera b), non comporta l'obbligo di offerta ove sia realizzato in presenza di uno o piu' soci che detengono il controllo o sia determinato da:


a) operazioni dirette al salvataggio di societa' in crisi;


b) trasferimento dei titoli previsti dall'articolo 105 tra soggetti legati da rilevanti rapporti di partecipazione;


c) cause indipendenti dalla volonta' dell'acquirente;


d) operazioni di carattere temporaneo;


e) operazioni di fusione o di scissione;


f) acquisti a titolo gratuito.


6. La Consob puo' con provvedimento motivato, disporre che il superamento della partecipazione indicata nel comma 1 o nel comma 3, lettera b), non comporta obbligo di offerta con riguardo a casi riconducibili alle ipotesi di cui al comma 5, ma non espressamente previsti nel regolamento approvato ai sensi del medesimo comma. (Articolo così sostituito dall’art. 3 del DLgs 229 del 2007)



Articolo 107


Offerta pubblica di acquisto preventiva.



1. Oltre che nei casi indicati nell’articolo 106, commi 4 e 5, l’obbligo di offerta pubblica previsto dal medesimo articolo, commi 1 e 3, non sussiste se la partecipazione viene a essere detenuta a seguito di un’offerta pubblica di acquisto o di scambio avente a oggetto almeno il sessanta per cento dei titoli di ciascuna categoria ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: (Alinea così modificato dall’art. 3 del DLgs 229 del 2007)


a) l'offerente e le persone che agiscono di concerto con lui, non abbiano acquistato partecipazioni in misura superiore all’uno per cento, anche mediante contratti a termine con scadenza successiva, nei dodici mesi precedenti la comunicazione alla CONSOB prevista dall’articolo 102, comma 1, né durante l’offerta; (Lettera così modificata dall’art. 3 del DLgs 229 del 2007 e dall’art. 2 del DLgs 146 del 25 settembre 2009)


b) l’efficacia dell’offerta sia stata condizionata all’approvazione di tanti possessori di titoli che possiedano la maggioranza dei titoli stessi, escluse dal computo i titoli detenuti, in conformità dei criteri stabiliti ai sensi dell’articolo 120, comma 4, lettera b), dall’offerente, dal socio di maggioranza, anche relativa, se la sua partecipazione sia superiore al dieci per cento, e dalle persone che agiscono di concerto con lui; (Lettera così modificata dall’art. 3 del DLgs 229 del 2007 e dall’art. 2 del DLgs 146 del 25 settembre 2009)


c) la CONSOB accordi l’esenzione, previa verifica della sussistenza delle condizioni indicate nelle lettere a) e b).


2. Le modalità di approvazione sono stabilite dalla CONSOB con regolamento. Possono esprimere il proprio giudizio sull’offerta ai sensi del comma 1, lettera b) anche i soci che non vi aderiscono.


3. L’offerente è tenuto a promuovere l’offerta pubblica prevista dall’articolo 106 se, nei dodici mesi successivi alla chiusura dell’offerta preventiva:


a) l'offerente medesimo o persone che agiscono di concerto con esso, abbiano effettuato acquisti di partecipazioni in misura superiore all’uno per cento, anche mediante contratti a termine con scadenza successiva; (Lettera così modificata dall’art. 2 del DLgs 146 del 25 settembre 2009)


b) la società emittente abbia deliberato operazioni di fusione o di scissione. (Lettera così sostituita dall’art. 3 del DLgs 37-2004)



Articolo 108


Obbligo di acquisto.



1. L'offerente che venga a detenere, a seguito di un'offerta pubblica totalitaria, una partecipazione almeno pari al novantacinque per cento del capitale rappresentato da titoli in una società italiana quotata ha l'obbligo di acquistare i restanti titoli da chi ne faccia richiesta. Qualora siano emesse piu' categorie di titoli, l'obbligo sussiste solo per le categorie di titoli per le quali sia stata raggiunta la soglia del novantacinque per cento. (Comma così modificato dall’art. 2 del DLgs 146 del 25 settembre 2009)


2. Salvo quanto previsto al comma 1, chiunque venga a detenere una partecipazione superiore al novanta per cento del capitale rappresentato da titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, ha l'obbligo di acquistare i restanti titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato da chi ne faccia richiesta se non ripristina entro novanta giorni un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni. Qualora siano emesse piu' categorie di titoli, l'obbligo sussiste soltanto in relazione alle categorie di titoli per le quali sia stata raggiunta la soglia del novanta per cento.


3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, nonche' nei casi di cui al comma 2 in cui la partecipazione ivi indicata sia raggiunta esclusivamente a seguito di offerta pubblica totalitaria, il corrispettivo e' pari a quello dell'offerta pubblica totalitaria precedente, sempre che, in caso di offerta volontaria, l'offerente abbia acquistato a seguito dell'offerta stessa, titoli che rappresentano non meno del novanta per cento del capitale con diritto di voto compreso nell'offerta.


4. Al di fuori dei casi di cui al comma 3, il corrispettivo e' determinato dalla Consob, tenendo conto anche del corrispettivo dell'eventuale offerta precedente o del prezzo di mercato del semestre anteriore all'annuncio dell'offerta effettuato ai sensi dell'articolo 102, comma 1, o dell'articolo 114, ovvero antecedente l'acquisto che ha determinato il sorgere dell'obbligo, (Comma così sostituito dall’art. 2 del DLgs 146 del 25 settembre 2009)


5. Nell'ipotesi di cui al comma 1, nonche' nei casi di cui al comma 2 in cui la partecipazione ivi indicata siaraggiunta esclusivamente a seguito di offerta pubblica totalitaria, il corrispettivo assume la stessa forma di quello dell'offerta, ma il possessore dei titoli puo' sempre esigere che gli sia corrisposto in misura integrale un corrispettivo in contanti, determinato in base a criteri generali definiti dalla Consob con regolamento. (Comma così modificato dall’art. 2 del DLgs 146 del 25 settembre 2009)


6. Se il corrispettivo offerto e' pari a quello proposto nell'offerta precedente l'obbligo puo' essere adempiuto attraverso una riapertura dei termini della stessa.


7. La Consob detta con regolamento norme di attuazione del presente articolo riguardanti in particolare:


a) gli obblighi informativi connessi all'attuazione del presente articolo;


b) i termini entro i quali i possessori dei titoli residui possono richiedere di cedere i suddetti titoli;


c) la procedura da seguire per la determinazione del prezzo. (Articolo così sostituito dall’art. 3 del DLgs 229 del 2007)



Articolo 109


Acquisto di concerto.



1. Sono solidalmente tenuti agli obblighi previsti dagli articoli 106 e 108 le persone che agiscono di concerto quando vengano a detenere, a seguito di acquisti effettuati anche da uno solo di essi, una partecipazione complessiva superiore alle percentuali indicate nei predetti articoli.


2. Il comma 1 non si applica quando la detenzione di una partecipazione complessiva superiore alle percentuali indicate agli articoli 106 e 108 costituisce effetto della stipula di un patto, anche nullo, di cui all'articolo 122, salvo che gli aderenti siano venuti a detenere una partecipazione complessiva superiore alle predette percentuali nei dodici mesi precedenti la stipulazione del patto.


3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le fattispecie di cui all'articolo 101-bis, comma 4-bis, assumono rilievo anche congiuntamente, limitatamente ai soggetti che detengono partecipazioni. (Comma così modificato dall’art. 2 del DLgs 146 del 25 settembre 2009)(Articolo così sostituito dall’art. 3 del DLgs 229 del 2007)



Articolo 110


Inadempimento degli obblighi.


(Rubrica così sostituita dall’art. 3 del DLgs 229 del 2007)



1. In caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente sezione, il diritto di voto inerente all’intera partecipazione detenuta non può essere esercitato e i titoli eccedenti le percentuali indicate negli articoli 106 e 108 e devono essere alienati entro dodici mesi. Nel caso in cui il diritto di voto venga esercitato, si applica l’articolo 14, comma 5. L’impugnazione può essere proposta anche dalla CONSOB entro il termine indicato nell’articolo 14, comma 6. (Comma così modificato dall’art. 3 del DLgs 229 del 2007)


1-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 192, comma 1, la Consob, in alternativa all'alienazione di cui al comma 1, con provvedimento motivato, avuto riguardo tra l'altro alle ragioni del mancato adempimento, agli effetti che conseguirebbero all'alienazione e alle modifiche intervenute nella compagine azionaria, puo' imporre la promozione dell'offerta totalitaria al prezzo da essa stabilito, anche tenendo conto del prezzo di mercato dei titoli. (Comma aggiunto dall’art. 3 del DLgs 229 del 2007)


1-ter. L'alienazione prevista dal comma 1 o la promozione dell'offerta prevista dal comma 1-bis fanno venire meno la sospensione del diritto di voto di cui al comma 1. (Comma aggiunto dall’art. 3 del DLgs 229 del 2007)



Articolo 111


Diritto di acquisto.



1. L'offerente che venga a detenere a seguito di offerta pubblica totalitaria una partecipazione almeno pari al novantacinque per cento del capitale rappresentato da titoli in una società italiana quotata ha diritto di acquistare i titoli residui entro tre mesi dalla scadenza del termine per l'accettazione dell'offerta, se ha dichiarato nel documento d'offerta l'intenzione di avvalersi di tale diritto. Qualora siano emesse piu' categorie di titoli, il diritto di acquisto puo' essere esercitato soltanto per le categorie di titoli per le quali sia stata raggiunta la soglia del novantacinque per cento. (Comma così sostituito dall’art. 3 del DLgs 229 del 2007 e poi così modificato dall’art. 2 del DLgs 146 del 25 settembre 2009)


2. Il corrispettivo e la forma che esso deve assumere sono determinati ai sensi dell'articolo 108, commi 3, 4 e 5. (Comma così sostituito dall’art. 3 del DLgs 229 del 2007)


3. Il trasferimento ha efficacia dal momento della comunicazione dell’avvento deposito del prezzo di acquisto presso una banca alla società emittente, che provvede alle conseguenti annotazioni nel libro dei soci.



Articolo 112


Disposizioni di attuazione.



12. La CONSOB detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente sezione; con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, essa può, sentita la società di gestione del mercato, elevare per singole società la percentuale prevista dall’articolo 108.



TITOLO III


EMITTENTI


Informazione societaria



Articolo 113


Ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari comunitari.



1. Prima della data stabilita per l'inizio delle negoziazioni degli strumenti finanziari comunitari in un mercato regolamentato l'emittente o la persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni pubblica un prospetto. Si applicano gli articoli 94, commi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 e 11 e 94-bis, commi 1, 2, 3 e 5 anche nei confronti della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni.


2. Qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che sia atto ad influire sulla valutazione degli strumenti finanziari e che sopravvenga o sia rilevato tra il momento in cui e' approvato il prospetto e quello in cui inizia la negoziazione in un mercato regolamentato deve essere menzionato in un supplemento del prospetto.


3. La Consob:


a) determina con regolamento le modalita' e i termini di pubblicazione del prospetto e di eventuali supplementi dettando specifiche disposizioni per i casi in cui l'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato sia preceduta da un'offerta al pubblico;


b) determina con regolamento la lingua da utilizzare nel prospetto per l'ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari;


c) puo' individuare con regolamento in quali casi non si applica l'obbligo di pubblicazione del prospetto previsto al comma 1;


d) disciplina l'obbligo di depositare presso la Consob un documento concernente le informazioni che gli emittenti hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nel corso di un anno;


e) stabilisce le condizioni per il trasferimento dell'approvazione di un prospetto all'autorita' competente di un altro Stato membro;


f) esercita i poteri previsti negli articoli 114, commi 5 e 6, e 115 nei confronti dell'emittente, della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni e degli altri soggetti indicati in tali disposizioni;


g) puo' sospendere l'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato per un massimo di dieci giorni lavorativi consecutivi per ciascuna volta se ha ragionevole motivo di sospettare che le disposizioni del presente articolo e delle relative norme di attuazione sono state violate;


h) fermo restando il potere previsto nell'articolo 64, comma 1-bis, lettera c), puo' chiedere alla societa' di gestione del mercato la sospensione in via cautelare, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi, delle negoziazioni in un mercato regolamentato in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente articolo e delle relative norme di attuazione;


i) fermo restando il potere previsto nell'articolo 64, comma 1-bis, lettera c), puo' chiedere alla societa' di gestione del mercato di vietare le negoziazioni in un mercato regolamentato in caso di accertata violazione delle disposizioni del presente articolo e delle relative norme di attuazione;


l) informa l'autorita' competente dello Stato membro d'origine, qualora, quale autorita' competente dello Stato membro ospitante, rilevi che siano state commesse violazioni degli obblighi incombenti all'emittente in virtu' dell'ammissione degli strumenti finanziari alle negoziazioni in un mercato regolamentato;


m) adotta, dopo averne informato l'autorita' competente dello Stato membro d'origine, le misure opportune per tutelare gli investitori, se, nonostante le misure adottate dall'autorita' competente dello Stato membro d'origine o perche' tali misure si rivelano inadeguate, l'emittente persevera nella violazione delle disposizioni legislative o regolamentari pertinenti. Dell'adozione di tali misure ne informa al piu' presto la Commissione europea;


n) rende pubblico il fatto che l'emittente o la persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni non ottempera ai propri obblighi.


4. Alla pubblicita' relativa ad un'ammissione di strumenti finanziari alla negoziazione in un mercato regolamentato si applica l'articolo 101.


5. Al prospetto di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato si applicano gli articoli 98 e 98-bis. (Articolo così sostituito dall’art. 4 del DLgs 51 del 28-3-2007)



Articolo 113-bis.


Ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR aperti



1. Prima della data stabilita per l'inizio delle negoziazioni delle quote o azioni di OICR aperti in un mercato regolamentato l'emittente pubblica un prospetto contenente le informazioni indicate nell'articolo 98-ter, comma 2.


a) determina con regolamento i contenuti del prospetto e le relative modalita' di pubblicazione ferma restando la necessita' di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali, e di aggiornamento del prospetto dettando specifiche disposizioni per i casi in cui l'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato avvenga simultaneamente ad un'offerta al pubblico; (Lettera così modificata dall’art. 1 del DLgs 101 del 2009)


b) puo' indicare all'emittente informazioni integrative da inserire nel prospetto e specifiche modalita' di pubblicazione;


c) detta disposizioni per coordinare le funzioni della societa' di gestione del mercato con quelle proprie e, su richiesta di questa, puo' affidarle compiti inerenti al controllo del prospetto tenuto anche conto delle caratteristiche dei singoli mercati.


3. Il prospetto approvato dall'autorita' competente di un altro Stato membro dell'Unione europea e' riconosciuto dalla Consob, con le modalita' e alle condizioni stabilite nel regolamento previsto dal comma 2, quale prospetto per l'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato. La Consob puo' richiedere, con il regolamento previsto dal comma 2, la pubblicazione di un documento per la quotazione.


4. Alla pubblicita' relativa ad un'ammissione di quote o azioni di OICR aperti alla negoziazione in un mercato regolamentato si applica l'articolo 101. (Articolo aggiunto dall’art. 4 del DLgs 51 del 28-3-2007)



Art. 113-ter.


Disposizioni generali in materia di informazioni regolamentate



1. Per informazioni regolamentate si intendono quelle che devono essere pubblicate dagli emittenti quotati, dagli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine o dai soggetti che li controllano, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente Titolo, Capo I e Capo II, Sezioni I, I-bis, e V-bis, e nei relativi regolamenti di attuazione ovvero delle disposizioni previste da Paesi extracomunitari ritenute equivalenti dalla Consob. (Comma così modificato dall’art. 3 del DLgs 27 del 27-1-2010)


2. Le informazioni regolamentate sono depositate presso la Consob e la societa' di gestione del mercato per il quale l'emittente ha richiesto o ha approvato l'ammissione alla negoziazione dei propri valori mobiliari o quote di fondi chiusi, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni attribuite a detta societa' ai sensi dell'articolo 64, comma 1.


3. La Consob, nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti dal presente Titolo, stabilisce modalita' e termini di diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, ferma restando la necessita' di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali, tenuto conto della natura di tali informazioni, al fine di assicurarne un accesso rapido, non discriminatorio e ragionevolmente idoneo a garantirne l'effettiva diffusione in tutta la Comunita' europea. (Comma così modificato dall’art. 1 del DLgs 101 del 2009)


4. La Consob:


a) autorizza soggetti terzi rispetto all'emittente all'esercizio dei servizi di diffusione delle informazioni regolamentate;


b) autorizza il servizio di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate;


c) organizza e gestisce il servizio di stoccaggio centralizzato delle informazioni in assenza di soggetti autorizzati ai sensi della lettera b).


5. La Consob, in relazione alle informazioni regolamentate, stabilisce con regolamento:


a) modalita' e termini per il deposito di cui al comma 2;


b) requisiti e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di diffusione, nonche' disposizioni per lo svolgimento di tale attivita', avendo riguardo agli obiettivi di cui al comma 3;


c) requisiti e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di stoccaggio, nonche' disposizioni per lo svolgimento di tale attivita' che garantiscano sicurezza, certezza delle fonti d'informazione, registrazione dell'ora e della data della ricezione delle informazioni regolamentate, agevole accesso per gli utenti finali, procedure allineate con quelle previste per il deposito presso la Consob;


d) la lingua in cui devono essere comunicate;


e) eventuali esenzioni dagli obblighi di deposito, diffusione e stoccaggio in conformita' alla disciplina comunitaria.


6. Se un soggetto ha chiesto, senza il consenso dell'emittente, l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di valori mobiliari o quote di fondi chiusi, gli obblighi di comunicazione delle informazioni regolamentate sono osservati da tale soggetto, salvo il caso in cui l'emittente comunica al pubblico, ai sensi delle disposizioni del proprio Stato di origine, le informazioni regolamentate richieste dalla normativa comunitaria.


7. I soggetti tenuti alla comunicazione al pubblico delle informazioni regolamentate non possono esigere corrispettivi per tale comunicazione.


8. La Consob puo' rendere pubblico il fatto che i soggetti tenuti alla comunicazione delle informazioni regolamentate non ottemperano ai loro obblighi.


9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 64, comma 1-bis, la Consob puo':


a) sospendere o richiedere che il mercato regolamentato interessato sospenda la negoziazione dei valori mobiliari o quote di fondi chiusi per un massimo di dieci giorni per volta, se ha motivi ragionevoli di sospettare che le disposizioni relative alle informazioni regolamentate siano state violate dal soggetto obbligato, ai sensi del presente articolo, alla comunicazione delle informazioni regolamentate;


b) proibire la negoziazione in un mercato regolamentato se accerta che le disposizioni indicate alla lettera a) sono state violate (Articolo aggiunto dall’art. 1, co 4 del DLgs 195 del 2007)



Articolo 114


Comunicazioni al pubblico.



1. Fermi gli obblighi di pubblicità previsti da specifiche disposizioni di legge, gli emittenti quotati e i soggetti che li controllano comunicano al pubblico, senza indugio, le informazioni privilegiate di cui all’articolo 181 che riguardano direttamente detti emittenti e le società controllate. La CONSOB stabilisce con regolamento le modalità e i termini di comunicazione delle informazioni, ferma restando la necessita' di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali, detta disposizioni per coordinare le funzioni attribuite alla società di gestione del mercato con le proprie e può individuare compiti da affidarle per il corretto svolgimento delle funzioni previste dall’articolo 64, comma 1, lettera b). (Comma così modificato dall’art. 1 del DLgs 101 del 2009)


2. Gli emittenti quotati impartiscono le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge. Le società controllate trasmettono tempestivamente le notizie richieste.


3. I soggetti indicati nel comma 1 possono, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, nelle ipotesi e alle condizioni stabilite dalla CONSOB con regolamento, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali e che gli stessi soggetti siano in grado di garantirne la riservatezza. La CONSOB, con regolamento, può stabilire che l’emittente informi senza indugio la stessa autorità della decisione di ritardare la divulgazione al pubblico di informazioni privilegiate e può individuare le misure necessarie a garantire che il pubblico sia correttamente informato.


4. Qualora i soggetti indicati al comma 1, o una persona che agisca in loro nome o per loro conto, comunichino nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio le informazioni indicate al comma 1 ad un terzo che non sia soggetto ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale, gli stessi soggetti indicati al comma 1 ne danno integrale comunicazione al pubblico, simultaneamente nel caso di divulgazione intenzionale e senza indugio in caso di divulgazione non intenzionale.


5. La CONSOB può, anche in via generale, richiedere ai soggetti indicati nel comma 1, agli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti, nonché ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell’articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall’articolo 122 che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l’informazione del pubblico. In caso di inottemperanza, la CONSOB provvede direttamente a spese del soggetto inadempiente. (Comma così modificato dall’art. 1, co 5 del DLgs 195 del 2007)


6. Qualora i soggetti indicati nel comma 1 e gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine oppongano, con reclamo motivato, che dalla comunicazione al pubblico delle informazioni, richiesta ai sensi del comma 5, possa derivare loro grave danno, gli obblighi di comunicazione sono sospesi. La CONSOB, entro sette giorni, può escludere anche parzialmente o temporaneamente la comunicazione delle informazioni, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali. Trascorso tale termine, il reclamo si intende accolto. (Comma così modificato dall’art. 1 del DLgs 101 del 2009)


7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate indicate al comma 1 e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future dell’emittente quotato, chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l’emittente quotato, devono comunicare alla CONSOB e al pubblico le operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse dall’emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per interposta persona. Tale comunicazione deve essere effettuata anche dal coniuge non separato legalmente, dai figli, anche del coniuge, a carico, nonché dai genitori, i parenti e gli affini conviventi dei soggetti sopra indicati, nonché negli altri casi individuati dalla CONSOB con regolamento, in attuazione della direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile 2004. La CONSOB individua con lo stesso regolamento le operazioni, le modalità e i termini delle comunicazioni, le modalità e i termini di diffusione al pubblico delle informazioni, nonché i casi in cui detti obblighi si applicano anche con riferimento alle società in rapporto di controllo con l’emittente nonché ad ogni altro ente nel quale i soggetti sopra indicati svolgono le funzioni previste dal primo periodo del presente comma.


8. I soggetti che producono o diffondono ricerche o valutazioni, con l’esclusione delle società di rating, riguardanti gli strumenti finanziari indicati all’articolo 180, comma 1, lettera a), o gli emittenti di tali strumenti, nonché i soggetti che producono o diffondono altre informazioni che raccomandano o propongono strategie di investimento destinate ai canali di divulgazione o al pubblico, devono presentare l’informazione in modo corretto e comunicare l’esistenza di ogni loro interesse o conflitto di interessi riguardo agli strumenti finanziari cui l’informazione si riferisce.


9. La CONSOB stabilisce con regolamento:


a) disposizioni di attuazione del comma 8;


b) le modalità di pubblicazione delle ricerche e delle informazioni indicate al comma 8 prodotte o diffuse da emittenti quotati o da soggetti abilitati, nonché da soggetti in rapporto di controllo con essi.


10. Fatto salvo il disposto del comma 8, le disposizioni emanate ai sensi del comma 9, lettera a), non si applicano ai giornalisti soggetti a norme di autoregolamentazione equivalenti purché la loro applicazione consenta di conseguire gli stessi effetti. La CONSOB valuta, preventivamente e in via generale, la sussistenza di dette condizioni.


11. Le istituzioni che diffondono al pubblico dati o statistiche idonei ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari indicati all’articolo 180, comma 1, lettera a), devono divulgare tali informazioni in modo corretto e trasparente.


12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti italiani ed esteri che emettono strumenti finanziari per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani. (Articolo così sostituito dall’art. 9, co 1e della legge 62 del 18 aprile 2005)



Articolo 114-bis.


Informazione al mercato in materia di attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori. (Rubrica così modificata dall’art. 3, comma 9 del DLgs303-2006)



1. I piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, ovvero di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori di altre società controllanti o controllate sono approvati dall'assemblea ordinaria dei soci. Nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 125-ter, comma 1, l'emittente mette a disposizione del pubblico la relazione con le informazioni concernenti: (Alinea così modificato dall’art. 3 del DLgs 27 del 27-1-2010)


a) le ragioni che motivano l'adozione del piano;


b) i componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione della societa', delle controllanti o controllate, che beneficiano del piano; (Lettera così sostituita dall’art. 3, comma 9 del DLgs303-2006)


b-bis) le categorie di dipendenti, o di collaboratori della societa' e delle societa' controllanti o controllate della societa', che beneficiano del piano; (Lettera aggiunta dall’art. 3, comma 9 del DLgs303-2006)


c) le modalità e le clausole di attuazione del piano, specificando se la sua attuazione è subordinata al verificarsi di condizioni e, in particolare, al conseguimento di risultati determinati;


d) l'eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;


e) le modalità per la determinazione dei prezzi o dei criteri per la determinazione dei prezzi per la sottoscrizione o per l'acquisto delle azioni;


f) i vincoli di disponibilità gravanti sulle azioni ovvero sui diritti di opzione attribuiti, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi.


2. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli emittenti quotati e agli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116. (Comma così modificato dall’art. 3, comma 9 del DLgs303-2006)


3. La Consob definisce con proprio regolamento le informazioni, relative agli elementi indicati nel comma 1, che devono essere fornite in relazione alle varie modalita' di realizzazione del piano, prevedendo informazioni piu' dettagliate per piani di particolare rilevanza. (Comma così sostituito dall’art. 3, comma 9 del DLgs303-2006)



Articolo 115


Comunicazioni alla CONSOB.



1. La CONSOB, al fine di vigilare sulla correttezza delle informazioni fornite al pubblico può, anche in via generale:


a) richiedere agli emittenti quotati, agli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ai soggetti che li controllano e alle società dagli stessi controllate, la comunicazione di notizie e documenti, fissandone le relative modalità; (Comma così modificato dall’art. 1, co 6 del DLgs 195 del 2007)


b) assumere notizie, anche mediante la loro audizione, dai componenti degli organi sociali, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dagli altri dirigenti, dalle società di revisione, dalle società e dai soggetti indicati nella lettera a); (Lettera così sostituita dall’art. 14 della legge 262 del 28-12-2005)


c) eseguire ispezioni presso i soggetti indicati nelle lettere a) e b), al fine di controllare i documenti aziendali e di acquisirne copia; (Lettera così modificata dall’art. 14 della legge 262 del 28-12-2005)


c-bis) esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 187-octies. (Lettera aggiunta dall’art. 9, co. 1f della legge 62 del 18 aprile 2005)


2. I poteri previsti dalle lettere a), b) e c) possono essere esercitati nei confronti dei soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122. (Comma così modificato dall’art. 14 della legge 262 del 28-12-2005)


3. La CONSOB può altresì richiedere alle società o agli enti che partecipano direttamente o indirettamente a società con azioni quotate l'indicazione nominativa, in base ai dati disponibili, dei soci e, nel caso di società fiduciarie, dei fiducianti.



Articolo 115-bis.


Registri delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate



1. Gli emittenti quotati e i soggetti in rapporto di controllo con essi, o le persone che agiscono in loro nome o per loro conto, devono istituire, e mantenere regolarmente aggiornato, un registro delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni indicate all'articolo 114, comma 1.


La CONSOB determina con regolamento le modalità di istituzione, tenuta e aggiornamento dei registri. (Articolo aggiunto dall’art. 9, co.1g della Legge 62 del 18 aprile 2005)



Articolo 116


Strumenti finanziari diffusi tra il pubblico.



1. Gli articoli 114, ad eccezione del comma 7, e 115 si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari che, ancorché non quotati in mercati regolamentati italiani, siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante. La CONSOB stabilisce con regolamento i criteri per l'individuazione di tali emittenti e può dispensare, in tutto o in parte, dall'osservanza degli obblighi previsti dai predetti articoli emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea o in mercati di paesi extracomunitari, in considerazione degli obblighi informativi a cui sono tenuti in forza della quotazione. (Comma così modificato dall’art. 9, co. 1h della Legge 62 del 18 aprile 2005)


2. Gli emittenti indicati nel comma 1 sottopongono il bilancio di esercizio e quello consolidato, ove redatto, al giudizio di una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili. Si applicano le disposizioni degli articoli 155, comma 2, 156, 160, 162, commi 1 e 2, 163, commi 1 e 4. (Comma così modificato dall’art. 18 della legge 262 del 28-12-2005)


2-bis. Gli articoli 114, ad eccezione del comma 7, e 115, si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei sistemi multilaterali di negoziazione che presentano le caratteristiche stabilite dalla Consob con regolamento e a condizione che l'ammissione sia stata richiesta o autorizzata dall'emittente. (Comma aggiunto dall’art. 1 del DLgs 101 del 2009)


2-ter. Agli emittenti azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante si applicano le disposizioni degli articoli 125-bis, commi 1 e 3, e, in quanto compatibile, 4, 125-ter, 125- quater, 126, 126-bis e 127. La Consob può, estendere con regolamento, in tutto o in parte, gli obblighi previsti negli articoli 125-bis, 125-ter e 125-quater agli emittenti strumenti finanziari, diversi dalle azioni, diffusi tra il pubblico in misura rilevante. La Consob può dispensare dall'osservanza delle suddette disposizioni gli emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea o in mercati di paesi extracomunitari, in considerazione degli obblighi informativi a cui sono tenuti in forza della quotazione. (Comma aggiunto dall’art. 3 del DLgs 27 del 27-1-2010)



Articolo 117


Informazione contabile.



1. Alle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea non si applicano i casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dall'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e dall'articolo 61 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.


2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua con regolamento tra i principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con quelli delle direttive emanate in materia dall'Unione Europea quelli sulla base dei quali gli emittenti strumenti finanziari quotati sia in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione sia in mercati di paesi extracomunitari possono, in deroga alle vigenti disposizioni in materia, redigere il bilancio consolidato, sempre che i suddetti principi siano accettati nei mercati di paesi extracomunitari. L'individuazione dei principi ha luogo su proposta della CONSOB, da formularsi d'intesa con la Banca d'Italia per le banche e per le società finanziarie previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e con l'ISVAP per le imprese di assicurazione e di riassicurazione previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.



Articolo 117-bis.


Fusioni fra società con azioni quotate e società con azioni non quotate.



1. Sono assoggettate alle disposizioni dell'articolo 113 le operazioni di fusione nelle quali una società con azioni non quotate viene incorporata in una società con azioni quotate, quando l'entità degli attivi di quest'ultima, diversi dalle disponibilità liquide e dalle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, sia significativamente inferiore alle attività della società incorporata.


2. Fermi restando i poteri previsti dall'articolo 113, comma 2, la CONSOB, con proprio regolamento, stabilisce disposizioni specifiche relative alle operazioni di cui al comma 1 del presente articolo. (Articolo aggiunto dall’art. 14 della legge 262 del 28-12-2005)



Articolo 117-ter.


Disposizioni in materia di finanza etica.



1. La CONSOB, previa consultazione con tutti i soggetti interessati e sentite le Autorità di vigilanza competenti, determina con proprio regolamento gli specifici obblighi di informazione e di rendicontazione cui sono tenuti i soggetti abilitati e le imprese di assicurazione che promuovono prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili. (Articolo aggiunto dall’art. 14 della legge 262 del 28-12-2005)



Articolo 118


Casi di inapplicabilità.



1. Le disposizioni della presente sezione non si applicano agli strumenti finanziari previsti dall'articolo 100, comma 1, lettere d) ed e).


2. I commi 1 e 2 dell'articolo 116 non si applicano agli strumenti finanziari emessi dalle banche, diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni. (Comma così modificato dall’art. 1 del DLgs 101 del 2009)


Articolo 118-bis. - Controllo sulle informazioni fornite al pubblico.


(Rubrica così modificata dall’art. 3, comma 10 del DLgs 303-2006)


1. La CONSOB stabilisce con regolamento , tenuto conto dei principi internazionali in materia di vigilanza sull'informazione societaria, le modalità e i termini per il controllo dalla stessa effettuato sulle informazioni comunicate al pubblico ai sensi di legge, comprese le informazioni contenute nei documenti contabili, dagli emittenti quotati e dagli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine. (Comma così modificato dall’art. 1 del DLgs 101 del 2009)


(Articolo aggiunto dall’art. 14 della legge 262 del 28-12-2005)


Disciplina delle società con azioni quotate



Articolo 119


Ambito di applicazione.



1. Le disposizioni del presente capo si applicano, salvo che sia diversamente specificato, alle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea (società con azioni quotate).


Assetti proprietari



Articolo 120


Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti.



1. Ai fini della presente sezione, per capitale di società per azioni si intende quello rappresentato da azioni con diritto di voto.


2. Coloro che partecipano in un emittente azioni quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine in misura superiore al due per cento del capitale ne danno comunicazione alla società partecipata e alla CONSOB. (Comma così modificato dall’art. 1, co 7 del DLgs 195 del 2007)


3. Gli emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine che partecipano in misura superiore al dieci per cento del capitale in una società con azioni non quotate o in una società a responsabilità limitata, anche estere, ne danno comunicazione alla società partecipata e alla CONSOB. (Comma così modificato dall’art. 1, co 7 del DLgs 195 del 2007)


4. La CONSOB, tenuto anche conto delle caratteristiche degli investitori, stabilisce con regolamento:


a) le variazioni delle partecipazioni indicate nei commi 2 e 3 che comportano obbligo di comunicazione;


b) i criteri per il calcolo delle partecipazioni, avendo riguardo anche alle partecipazioni indirettamente detenute e alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal socio;


c) il contenuto e le modalità delle comunicazioni e dell'informazione del pubblico, nonché le eventuali deroghe per quest'ultima;


d) i termini per la comunicazione e per l'informazione del pubblico, che nel caso previsto dal comma 3 possono avere carattere periodico.


d-bis) i casi in cui le comunicazioni sono dovute dai possessori di strumenti finanziari dotati dei diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile. (Lettera aggiunta dall'art. 3 del DLgs 37-2004)


d-ter) i casi in cui la detenzione di strumenti finanziari derivati determina obblighi di comunicazione; (Lettera aggiunta dall’art. 1, co 7 del DLgs 195 del 2007)


d-quater) le ipotesi di esenzione dall'applicazione delle presenti disposizioni. (Lettera aggiunta dall’art. 1, co 7 del DLgs 195 del 2007)


5. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate od agli strumenti finanziari per i quali sono state omesse le comunicazioni previste dal comma 2 non può essere esercitato. In caso di inosservanza, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6. (Comma così sostituito dall'art. 3 del DLgs 37-2004)


6. Il comma 2 non si applica alle partecipazioni detenute, per il tramite di società controllate, dal Ministero dell'economia e delle finanze. I relativi obblighi di comunicazione sono adempiuti dalle società controllate.



Articolo 121


Disciplina delle partecipazioni reciproche.



1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2359-bis del codice civile, in caso di partecipazioni reciproche eccedenti i limiti indicati nell'articolo 120, commi 2 e 3, la società che ha superato il limite successivamente non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi dalla data in cui ha superato il limite. In caso di mancata alienazione entro il termine previsto la sospensione del diritto di voto si estende all'intera partecipazione. Se non è possibile accertare quale delle due società ha superato il limite successivamente, la sospensione del diritto di voto e l'obbligo di alienazione si applicano a entrambe, salvo loro diverso accordo.


2. Il limite del due per cento richiamato nel comma 1 è elevato al cinque per cento a condizione che il superamento del due per cento da parte di entrambe le società abbia luogo a seguito di un accordo preventivamente autorizzato dall'assemblea ordinaria delle società interessate.


3. Se un soggetto detiene una partecipazione superiore al due per cento del capitale di una società con azioni quotate, questa o il soggetto che la controlla non possono acquisire una partecipazione superiore a tale limite in una società con azioni quotate controllata dal primo. In caso di inosservanza il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti il limite indicato è sospeso. Se non è possibile accertare quale dei due soggetti ha superato il limite successivamente, la sospensione del diritto di voto si applica a entrambi, salvo loro diverso accordo.


4. Per il calcolo delle partecipazioni si applicano i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 120, comma 4, lettera b).


5. I commi 1, 2 e 3 non si applicano quando i limiti ivi indicati sono superati a seguito di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio diretta a conseguire almeno il sessanta per cento delle azioni ordinarie. (Comma così modificato dall’art. 3 del DLgs 146 del 25 settembre 2009)


6. In caso di inosservanza dei divieti di esercizio del voto previsti dai commi 1 e 3, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla CONSOB entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6.



Articolo 122


Patti parasociali.



1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle societa' con azioni quotate e nelle societa' che le controllano entro cinque giorni dalla stipulazione sono:


a) comunicati alla Consob;


b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana;


c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la societa' ha la sua sede legale;


d) comunicati alle societa' con azioni quotate. (Comma così sostituito dall’art. 3 del DLgs 146 del 25 settembre 2009)


2. La CONSOB stabilisce con regolamento le modalità e i contenuti della comunicazione, dell'estratto e della pubblicazione.


3. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1 i patti sono nulli.


4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato. In caso di inosservanza, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla CONSOB entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6.


5. Il presente articolo si applica anche ai patti, in qualunque forma stipulati:


a) che istituiscono obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano;


b) che pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse;


c) che prevedono l'acquisto delle azioni o degli strumenti finanziari previsti dalla lettera b);


d) aventi per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società;


d-bis) volti a favorire o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, ivi inclusi gli impegni a non aderire ad un'offerta. (Lettera aggiunta dall’art. 4 del DLgs 229 del 2007)


5-bis. Ai patti di cui al presente articolo non si applicano gli articoli 2341-bis e 2341-ter del codice civile. (Comma aggiunto dall'art. 3 del DLgs 37-2004)


5-ter. Gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai patti, in qualunque forma stipulati, aventi ad oggetto partecipazioni complessivamente inferiori alla soglia indicata all'articolo 120, comma 2. (Comma aggiunto dall’art. 3 del DLgs 146 del 25 settembre 2009)



Articolo 123


Durata dei patti e diritto di recesso.



1. I patti indicati nell'articolo 122, se a tempo determinato, non possono avere durata superiore a tre anni e si intendono stipulati per tale durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.


2. I patti possono essere stipulati anche a tempo indeterminato; in tal caso ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di sei mesi. Al recesso si applica l'articolo 122, commi 1 e 2.


3. Gli azionisti che intendono aderire a un'offerta pubblica di acquisto o di scambio promossa ai sensi degli articoli 106 o 107 possono recedere senza preavviso dai patti indicati nell'articolo 122. La dichiarazione di recesso non produce effetto se non si è perfezionato il trasferimento delle azioni.


Art. 123-bis - Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari


1. La relazione sulla gestione delle societa' emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati contiene in una specifica sezione, denominata: «Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari», informazioni dettagliate riguardanti:


a) la struttura del capitale sociale, compresi i titoli che non sono negoziati su un mercato regolamentato di uno Stato comunitario, con l'indicazione delle varie categorie di azioni e, per ogni categoria di azioni, i diritti e gli obblighi connessi, nonche' la percentuale del capitale sociale che esse rappresentano;


b) qualsiasi restrizione al trasferimento di titoli, quali ad esempio limiti al possesso di titoli o la necessita' di ottenere il gradimento da parte della societa' o di altri possessori di titoli;


c) le partecipazioni rilevanti nel capitale, dirette o indirette, ad esempio tramite strutture piramidali o di partecipazione incrociata, secondo quanto risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 120;


d) se noti, i possessori di ogni titolo che conferisce diritti speciali di controllo e una descrizione di questi diritti;


e) il meccanismo di esercizio dei diritti di voto previsto in un eventuale sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti, quando il diritto di voto non e' esercitato direttamente da questi ultimi;


f) qualsiasi restrizione al diritto di voto, ad esempio limitazioni dei diritti di voto ad una determinata percentuale o ad un certo numero di voti, termini imposti per l'esercizio del diritto di voto o sistemi in cui, con la cooperazione della societa', i diritti finanziari connessi ai titoli sono separati dal possesso dei titoli;


g) gli accordi che sono noti alla societa' ai sensi dell'articolo 122;


h) gli accordi significativi dei quali la societa' o sue controllate siano parti e che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono in caso di cambiamento di controllo della societa', e i loro effetti, tranne quando sono di natura tale per cui la loro divulgazione arrecherebbe grave pregiudizio alla societa'; tale deroga non si applica quando la societa' ha l'obbligo specifico di divulgare tali informazioni sulla base di altre disposizioni di legge;


i) gli accordi tra la societa' e gli amministratori, i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza, che prevedono indennita' in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il loro rapporto di lavoro cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto;


l) le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori e dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza, nonche' alla modifica dello statuto, se diverse da quelle legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva;


m) l'esistenza di deleghe per gli aumenti di capitale ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile ovvero del potere in capo agli amministratori o ai componenti del consiglio di gestione di emettere strumenti finanziari partecipativi nonche' di autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie.


2. Nella medesima sezione della relazione sulla gestione di cui al comma 1 sono riportate le informazioni riguardanti:


a) l'adesione ad un codice di comportamento in materia di governo societario promosso da societa' di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, motivando le ragioni dell'eventuale mancata adesione ad una o piu' disposizioni, nonche' le pratiche di governo societario effettivamente applicate dalla societa' al di la' degli obblighi previsti dalle norme legislative o regolamentari. La societa' indica altresi' dove il codice di comportamento in materia governo societario al quale aderisce e' accessibile al pubblico;


b) le principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria, anche consolidata, ove applicabile;


c) i meccanismi di funzionamento dell'assemblea degli azionisti, i suoi principali poteri, i diritti degli azionisti e le modalita' del loro esercizio, se diversi da quelli previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva;


d) la composizione e il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo e dei loro comitati.


3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 possono figurare in una relazione distinta dalla relazione sulla gestione, approvata dall'organo di amministrazione, e pubblicata congiuntamente alla relazione sulla gestione. In alternativa, la relazione sulla gestione puo' indicare la sezione del sito internet dell'emittente dove e' pubblicato tale documento.


4. La societa' di revisione esprime il giudizio di cui all'articolo 156, comma 4-bis, lettera d), sulle informazioni di cui al comma 1, lettere c), d), f), l) e m), e al comma 2, lettera b), e verifica che sia stata elaborata una relazione sul governo societario e gli assetti proprietari.


5. Le societa' che non emettono azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, possono omettere la pubblicazione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2, salvo quelle di cui al comma 2, lettera b). (Articolo aggiunto dall’art. 4 del DLgs 229 del 2007 e poi così sostituito dall’art. 5 del DLgs 173-2008)



Articolo 124


Casi di inapplicabilità.



1.La CONSOB può dichiarare inapplicabili gli articoli 120, 121, 122 e 123, comma 2, secondo periodo, alle società italiane con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea, in considerazione della normativa applicabile a tali società in forza della quotazione.



SEZIONE I-bis.


Informazioni sull'adesione a codici di comportamento. (Sezione aggiunta dall’art. 14 della legge 262 del 28-12-2005)



Articolo 124-bis.


Obblighi di informazione relativi ai codici di comportamento.



1.Le società di cui al presente capo diffondono annualmente, nei termini e con le modalità stabiliti dalla CONSOB, informazioni sull'adesione a codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori e sull'osservanza degli impegni a ciò conseguenti, motivando le ragioni dell'eventuale inadempimento. (Articolo aggiunto dall’art. 14 della legge 262 del 28-12-2005 e poi abrogato dall’art. 5 del DLgs 173-2008)



Articolo 124-ter.


Informazione relativa ai codici di comportamento.



(Rubrica così modificata dall’art. 3, comma 11 del DLgs 303-2006)


1. La Consob, negli ambiti di propria competenza, stabilisce le forme di pubblicita' cui sono sottoposti i codici di comportamento in materia di governo societario promossi da societa' di gestione del mercato o da associazioni di categoria. (Comma così sostituito dall’art. 5 del DLgs 173-2008)


(Articolo aggiunto dall’art. 14 della legge 262 del 28-12-2005)


Diritti dei soci



(Rubrica così sostituita dall’art. 3 del DLgs 27 del 27-1-2010)



Articolo 125 - Convocazione dell'assemblea su richiesta della minoranza.



Abrogato (Articolo abrogato dall'art. 9 del DLgs 37-2004)



Art. 125-bis


(Avviso di convocazione dell'assemblea)



1. L'assemblea è convocata entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea mediante avviso pubblicato sul sito Internet della società nonché con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 3,


2. Nel caso di assemblea convocata per l'elezione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, il termine per la pubblicazione dell'avviso di convocazione è anticipato al quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea.


3. Per le assemblee previste dagli articoli 2446, 2447 e 2487 del codice civile, il termine indicato nel comma 1 è posticipato al ventunesimo giorno precedente la data dell'assemblea.


4. L'avviso di convocazione contiene:


a) l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare;


b) una descrizione chiara e precisa delle procedure che gli azionisti devono rispettare per poter partecipare e votare in assemblea, ivi comprese le informazioni riguardanti:


1) il diritto di porre domande prima dell'assemblea, i termini entro i quali può essere esercitato il diritto di integrare l'ordine del giorno, nonché, anche mediante riferimento al sito Internet della società, gli ulteriori dettagli su tali diritti e sulle modalità per il loro esercizio;


2) la procedura per l'esercizio del voto per delega e, in particolare, i moduli che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega nonché le modalità per l'eventuale notifica, anche elettronica, delle deleghe di voto;


3) l'identità del soggetto eventualmente designato dalla società per il conferimento delle deleghe di voto nonché le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe da parte dei soci con la precisazione che la delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto;


4) le procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici, se previsto dallo statuto;


c) la data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2, con la precisazione che coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea;


d) le modalità e i termini di reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, e dei documenti che saranno sottoposti all' assemblea;


e) l'indirizzo del sito Internet indicato nell'articolo 125-quater;


f) le altre informazioni la cui indicazione nell'avviso di convocazione è richiesta da altre disposizioni. (Articolo aggiunto dall’art. 3 del DLgs 27 del 27-1-2010)



Art. 125-ter


(Relazioni sulle materie all'ordine del giorno)



1. Ove già non richiesto da altre disposizioni di legge, l'organo di amministrazione entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della società, e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, una relazione sulle materie all'ordine del giorno.


2. Le relazioni predisposte ai sensi di altre norme di legge sono messe a disposizione del pubblico nei termini indicati dalle medesime norme, con le modalità previste dal comma 1. La relazione di cui all'articolo 2446, primo comma, del codice civile è messa a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima dell'assemblea. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 154-ter, commi 1, 1-bis e 1-ter.


3. Nel caso di convocazione dell'assemblea ai sensi dell'articolo 2367 del codice civile, la relazione sulle proposte concernenti le materie da trattare è predisposta dai soci che richiedono la convocazione dell'assemblea. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea con le modalità di cui al comma 1. (Articolo aggiunto dall’art. 3 del DLgs 27 del 27-1-2010)



Art. 125-quater


(Sito Internet)



1. Fermo restando quanto previsto negli articoli 125-bis e 125-ter, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione sono messi a disposizione sul sito Internet della società:


a) i documenti che saranno sottoposti all'assemblea;


b) i moduli che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega e, qualora previsto dallo statuto, per il voto per corrispondenza; qualora i moduli non possano essere resi disponibili in forma elettronica per motivi tecnici, sul medesimo sito sono indicate le modalità per ottenerli in forma cartacea e, in tal caso, la società è tenuta a trasmettere, anche per il tramite degli intermediari, i moduli per corrispondenza e gratuitamente a ciascun socio che ne faccia richiesta;


c) informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso.


2. Un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni, è reso disponibile sul sito Internet della società entro cinque giorni dalla data dell'assemblea. Il verbale dell'assemblea di cui all'articolo 2375 del codice civile è comunque reso disponibile sul sito Internet entro trenta giorni dalla data dell'assemblea. (Articolo aggiunto dall’art. 3 del DLgs 27 del 27-1-2010)


Articolo 126 - Convocazioni successive alla prima.


1. Abrogato (Comma abrogato dall'art. 9 del DLgs 37-2004).


2. Salvo il caso di assemblea in unica convocazione, se il giorno per la seconda convocazione o per quelle successive non è indicato nell'avviso di convocazione, l'assemblea può essere nuovamente convocata entro trenta giorni. In tal caso il termine stabilito dall'articolo 125-bis, comma 1, è ridotto a dieci giorni purché l'elenco delle materie da trattare non venga modificato. (Comma così sostituito dall’art. 3 del DLgs 27 del 27-1-2010)


3. Abrogato (Comma abrogato dall'art. 9 del DLgs 37-2004)


4. Abrogato (Comma abrogato dall'art. 9 del DLgs 37-2004).


5. Abrogato (Comma abrogato dall'art. 9 del DLgs 37-2004)



Articolo 126-bis.


(Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea).



1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3 o dell'articolo 104, comma 2, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le domande devono essere presentate per iscritto.


2. Delle integrazioni all'ordine del giorno presentate ai sensi del comma 1 è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Il termine è ridotto a sette giorni nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 104, comma 2.


3. L'integrazione dell'ordine del giorno ai sensi del comma 1, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'articolo 125-ter, comma 1.


4. I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. La relazione è consegnata all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione, con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1. (Articolo aggiunto dall’art. 5 della legge 262 del 28-12-2005 e così sostituito dall’art. 3 del DLgs 27 del 27-1-2010))



Articolo 127


Voto per corrispondenza o in via elettronica



1.La Consob stabilisce con regolamento le modalità di esercizio del voto e di svolgimento dell'assemblea nei casi previsti dall'articolo 2370, comma quarto, del codice civile.. (Articolo così sostituito dall’art. 3 del DLgs 27 del 27-1-2010)



Art. 127-bis


Annullabilità delle deliberazioni e diritto di recesso



1. Ai fini dell'articolo 2377 del codice civile colui a cui favore sia effettuata la registrazione delle azioni successivamente alla data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2 e prima dell'apertura dei lavori dell'assemblea, è considerato assente all'assemblea.


2. Ai fini dell'esercizio del diritto di recesso previsto dall'articolo 2437 del codice civile, colui a cui favore sia effettuata, successivamente alla data di cui all'articolo 83-sexies, comma 2, e prima dell'apertura dei lavori dell'assemblea, la registrazione in conto delle azioni è considerato non aver concorso all'approvazione delle deliberazioni.


3. La presente disposizione si applica anche alle società italiane con azioni ammesse nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri paesi dell'Unione europea con il consenso dell'emittente. (Articolo aggiunto dall’art. 3 del DLgs 27 del 27-1-2010)



Art. 127-ter


(Diritto di porre domande prima dell'assemblea)



1. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.


2. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito Internet della società. (Articolo aggiunto dall’art. 3 del DLgs 27 del 27-1-2010)



Art. 127-quater


(Maggiorazione del dividendo)



1. In deroga all'articolo 2350, comma 1, del codice civile, gli statuti possono disporre che ciascuna azione detenuta dal medesimo azionista per un periodo continuativo indicato nella statuto, e comunque non inferiore ad un anno, attribuisca il diritto ad una maggiorazione non superiore al 10 per cento del dividendo distribuito alle altre azioni. Gli statuti possono subordinare l'assegnazione della maggiorazione a condizioni ulteriori. Il beneficio può estendersi anche alle azioni assegnate ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile a un azionista che abbia diritto alla maggiorazione indicata nel primo periodo.


2. Qualora il medesimo soggetto, durante la maturazione del periodo indicato nel comma 1, abbia anche temporaneamente detenuto, direttamente, o indirettamente per il tramite di fiduciari, di società controllate o per interposta persona, una partecipazione superiore allo 0,5 per cento del capitale della società o la minore percentuale indicata nello statuto, la maggiorazione può essere attribuita solo per le azioni che rappresentino complessivamente tale partecipazione massima. La maggiorazione non può altresì essere attribuita alle azioni detenute da chi durante il suddetto periodo abbia esercitato, anche temporaneamente o congiuntamente con altri soci tramite un patto parasociale previsto dall'articolo 122, un'influenza dominante ovvero un'influenza notevole sulla società. In ogni caso la maggiorazione non può essere attribuita alle azioni che durante il periodo indicato nel comma 1 siano state conferite, anche temporaneamente, ad un patto parasociale previsto dall'articolo 122 che nel medesimo periodo o parte di esso abbia avuto ad oggetto una partecipazione complessiva superiore a quella indicata nell'articolo 106, comma 1.


3. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito comporta la perdita dei benefici previsti nel comma 1. I benefici sono conservati in caso di successione universale, nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni. In caso di fusione o scissione della società che abbia emesso le azioni indicate nel comma 1, i benefici si trasferiscono sulle azioni emesse dalle società risultanti, ferma l'applicazione del comma 2 con riferimento a tali società.


4. Le azioni a cui si applicano i benefici indicati nel comma 1 non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile. (Articolo aggiunto dall’art. 3 del DLgs 27 del 27-1-2010)



Articolo 128


Denuncia al collegio sindacale e al tribunale.



Articolo 129


Azione sociale di responsabilità.



Abrogato (Articolo abrogato dall'art. 9 del DLgs 37-2004)



Articolo 130


Informazione dei soci.



1.I soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per assemblee già convocate e di ottenere copia a proprie spese.



Articolo 131


Diritto di recesso in caso di fusioni e scissioni.



Articolo 132


Acquisto di azioni proprie e della società controllante.



1. Gli acquisti di azioni proprie, operati ai sensi degli articoli 2357 e 2357-bis, primo comma, numero 1), del codice civile, da società con azioni quotate, devono essere effettuati in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti, secondo modalità stabilite dalla CONSOB con proprio regolamento. (Comma così sostituito dall’art. 9, co. 1i della legge 62 del 18 aprile 2005)


2. Il comma 1 si applica anche agli acquisti di azioni quotate effettuati ai sensi dell'articolo 2359-bis del codice civile da parte di una società controllata.


3. I commi 1 e 2 non si applicano agli acquisti di azioni proprie o della società controllante possedute da dipendenti della società emittente, di società controllate o della società controllante e assegnate o sottoscritte a norma degli articoli 2349 e 2441, ottavo comma, del codice civile.



Articolo 133


Esclusione su richiesta dalle negoziazioni.



1.Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani, previa deliberazione dell'assemblea straordinaria, possono richiedere l'esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari, secondo quanto previsto dal regolamento del mercato, se ottengono l'ammissione su altro mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione Europea, purché sia garantita una tutela equivalente degli investitori, secondo i criteri stabiliti dalla CONSOB con regolamento.



Articolo 134


Aumenti di capitale.



1. Per le società con azioni quotate, il termine previsto dall'articolo 2441, secondo comma, del codice civile è ridotto alla metà.


2. Alle deliberazioni di aumento di capitale previste dall'articolo 2441, ottavo comma, secondo periodo, del codice civile si applica la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie, a condizione che l'aumento non ecceda la misura dell'uno per cento del capitale. (Comma così sostituito dall'art. 3 del DLgs 37-2004)


3. Abrogato (Comma abrogato dall'art. 9 del DLgs 37-2004).



Sezione II-bis


Società cooperative (Sezione aggiunta dall’art. 3 del DLgs 27 del 27-1-2010)



Art. 135


(Percentuali di capitale)



1.Per le società cooperative le percentuali di capitale individuate nel codice civile per l'esercizio di diritti da parte dei soci sono rapportate al numero complessivo dei soci stessi. (Articolo così sostituito dall’art. 3 del DLgs 27 del 27-1-2010)



Art. 135-bis


(Disciplina delle società cooperative)



1.Ferme restando le esclusioni espressamente previste dal presente decreto legislativo, non si applicano alle società cooperative con azioni quotate gli articoli 116, comma 2-ter, 125-bis, 125-ter, 125-quater, 126, comma 2, 126-bis, 127-bis, 127-ter, 127-quater, 147- ter, comma 1-bis, 148, comma 2, ultimo periodo, 154-ter, commi 1, 1-bis e 1-ter, 158, comma 2. Alle predette società si applicano le disposizioni della presente sezione. (Articolo aggiunto dall’art. 3 del DLgs 27 del 27-1-2010)



Art. 135-ter


(Informazione al mercato in materia di attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori)



1.In deroga all'articolo 114-bis, comma 1, la relazione prevista dalla medesima disposizione è messa a disposizione del pubblico almeno quindici giorni prima del termine fissato per l'assemblea con le modalità previste dalla Consob con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 3. (Articolo aggiunto dall’art. 3 del DLgs 27 del 27-1-2010)



Art. 135-quater


(Assemblea straordinaria)



1.L'assemblea straordinaria, se i soci intervenuti in seconda convocazione non rappresentano il numero di voti richiesto per la costituzione, può essere nuovamente convocata entro trenta giorni. In tal caso il termine stabilito dall'articolo 2366, secondo comma, del codice civile è ridotto a otto giorni. (Articolo aggiunto dall’art. 3 del DLgs 27 del 27-1-2010)



Art. 135-quinquies


(Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea)


1. I soci che rappresentano almeno un quarantesimo del numero complessivo dei soci stessi possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.


2. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste di cui al comma 1 è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea.


3. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, ai sensi del comma 1, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. (Articolo aggiunto dall’art. 3 del DLgs 27 del 27-1-2010)



Art. 135-sexies


(Relazioni finanziarie)


1.Fermi restando i termini di cui agli articoli 2429 del codice civile, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio le società cooperative quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine approvano il bilancio d'esercizio e pubblicano con le modalità previste dalla Consob con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 3, la relazione finanziaria annuale comprendente il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154- bis, comma 5. (Articolo aggiunto dall’art. 3 del DLgs 27 del 27-1-2010)



Art. 135-septies


(Relazioni di revisione)



1. Le relazioni di revisione di cui all'articolo 156 devono restare depositate presso la sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea o la riunione del consiglio di sorveglianza che approva il bilancio e fmché il bilancio non è approvato e sono pubblicate integralmente insieme alla relazione finanziaria annuale. (Articolo aggiunto dall’art. 3 del DLgs 27 del 27-1-2010)


Art. 135-octies


(Proposte di aumento di capitale)


1.La relazione degli amministratori e il parere della società di revisione di cui all'articolo 158 devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché questa abbia deliberato. Tali documenti devono essere allegati agli altri documenti richiesti per l'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese. (Articolo aggiunto dall’art. 3 del DLgs 27 del 27-1-2010)



Sezione II-ter


Deleghe di voto



Art. 135-novies


(Rappresentanza nell'assemblea)



1. Colui al quale spetta il diritto di voto può indicare un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la facoltà di indicare sostituti.


2. In deroga al comma 1, colui al quale spetta il diritto di voto può delegare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti, destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari, a valere sui quali sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies.


3. In deroga al comma 1, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di propri clienti, questi può indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali esso agisce ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti.


4. Se la delega prevede tale facoltà, il delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, fermo il rispetto dell'articolo 135-decies, comma 4, e ferma la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti.


5. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.


6. Il Ministero della Giustizia stabilisce con regolamento, sentita la Consob, le modalità di conferimento della delega in via elettronica, in conformità con quanto previsto nell'articolo 2372, primo comma, del codice civile. Le società indicano nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare.


7. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche nel caso di trasferimenfo delle azioni per procura.


8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2372 del codice civile. (Articolo aggiunto dall’art. 3 del DLgs 27 del 27-1-2010)



Art. 135-decies


(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)



1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi.


2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:


a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;


b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa;


c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);


d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);


e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);


f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.


3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.


4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura. (Articolo aggiunto dall’art. 3 del DLgs 27 del 27-1-2010)



Art. 135-undecies


(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)



1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.


2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.


3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.


4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza.


5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni. (Articolo aggiunto dall’art. 3 del DLgs 27 del 27-1-2010)



Art. 135-duodecies


(Società cooperative)



1. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle società cooperative. (Articolo aggiunto dall’art. 3 del DLgs 27 del 27-1-2010)


Sollecitazione di deleghe



Articolo 136


Definizioni.



1. Ai fini della presente sezione, si intendono per:


a) "delega di voto", il conferimento della rappresentanza per l'esercizio del voto nelle assemblee;


b) "sollecitazione", la richiesta di conferimento di deleghe di voto rivolta a più di duecento azionisti su specifiche proposte di voto ovvero accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto;


c) "promotore", il soggetto o i soggetti che congiuntamente promuovono la sollecitazione. (Articolo così sostituito dall’art. 3 del DLgs 27 del 27-1-2010)



Articolo 137


Disposizioni generali.



1. Al conferimento di deleghe di voto ai sensi della presente sezione si applicano gli articoli 135-novies e 135-decies. (Comma così sostituito dall’art. 3 del DLgs 27 del 27-1-2010)


2. Le clausole statutarie che limitano in qualsiasi modo la rappresentanza nelle assemblee non si applicano alle deleghe di voto conferite in conformità delle disposizioni della presente sezione.


3. Lo statuto può prevedere disposizioni integrative dirette a facilitare l'espressione del voto tramite delega da parte degli azionisti dipendenti. (Comma così sostituito dall’art. 3 del DLgs 27 del 27-1-2010)


4. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle società cooperative.



Articolo 138


Sollecitazione.



1. La sollecitazione è effettuata dal promotore mediante la diffusione di un prospetto e di un modulo di delega.


2. Il voto relativo alle azioni per le quali è stata rilasciata la delega è esercitato dal promotore. Il promotore può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nel modulo di delega e nel prospetto di sollecitazione. (Articolo così sostituito dall’art. 3 del DLgs 27 del 27-1-2010)



Articolo 139


Requisiti del committente.



1. Il committente deve possedere azioni che gli consentano l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea per la quale è richiesta la delega in misura pari almeno all'uno per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nella stessa. La CONSOB stabilisce per società a elevata capitalizzazione e ad azionariato particolarmente diffuso percentuali di capitale inferiori. (Comma così modificato dall’art. 3, comma 12 del DLgs 303-2006)


2. Ai fini previsti dal comma 1, per le società di gestione del risparmio e per i soggetti abilitati alla istituzione di fondi pensione si tiene conto anche delle azioni di pertinenza dei fondi per conto dei quali essi esercitano il diritto di voto. (Articolo abrogato dall’art. 3 del DLgs 27 del 27-1-2010)



Articolo 140


Soggetti abilitati alla sollecitazione.



1.La sollecitazione è riservata alle imprese di investimento, alle banche, alle società di gestione del risparmio, alle società di investimento a capitale variabile e alle società di capitali aventi per oggetto esclusivo l'attività di sollecitazione e la rappresentanza di soci in assemblea. Per tali ultime società, gli esponenti aziendali devono possedere i requisiti di onorabilità previsti per le SIM. (Articolo abrogato dall’art. 3 del DLgs 27 del 27-1-2010)



Articolo 141


Associazioni di azionisti.



1. Non costituisce sollecitazione ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera b), la richiesta di conferimento di deleghe di voto accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto rivolta ai propri associati dalle associazioni di azionisti che:


a) sono costituite con scrittura privata autenticata;


b) non esercitano attività di impresa, salvo quelle direttamente strumentali al raggiungimento dello scopo associativo;


c) sono composte da almeno cinquanta persone fisiche ciascuna delle quali è proprietaria di un quantitativo di azioni non superiore allo 0, 1 per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.


2. Le deleghe conferite all'associazione di azionisti ai sensi del comma 1 non sono computate ai fini del calcolo del limite di duecento azionisti previsto dall'articolo 136, comma 1, lettera b). (Articolo così sostituito dall’art. 3 del DLgs 27 del 27-1-2010)



Articolo 142


Delega di voto.



1. La delega di voto è sottoscritta dal delegante, è revocabile, e può essere conferita soltanto per singole assemblee già convocate, con effetto per le eventuali convocazioni successive; essa non può essere rilasciata in bianco e indica la data, il nome del delegato e le istruzioni di voto.


2. La delega può essere conferita anche solo per alcune delle proposte di voto indicate nel modulo di delega o solo per alcune materie all'ordine del giorno. Il rappresentante è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all'ordine del giorno, sulle quali abbia ricevuto istruzioni, non oggetto della sollecitazione. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. (Comma così modificato dall’art. 3 del DLgs 27 del 27-1-2010)



Articolo 143


Responsabilità.



1. Le informazioni contenute nel prospetto o nel modulo di delega e quelle eventualmente diffuse nel corso della sollecitazione devono essere idonee a consentire all'azionista di assumere una decisione consapevole; dell'idoneità risponde il promotore. (Comma così modificato dall’art. 3 del DLgs 27 del 27-1-2010)


2. L'intermediario è responsabile della completezza delle informazioni diffuse nel corso della sollecitazione.


3. Nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti da violazione delle disposizioni della presente sezione e delle relative norme regolamentari spetta al committente, alle associazioni di azionisti e all'intermediario l'onere della prova di avere agito con la diligenza richiesta.



Articolo 144


Svolgimento della sollecitazione e della raccolta.



1. La CONSOB stabilisce con regolamento regole di trasparenza e correttezza per lo svolgimento della sollecitazione e della raccolta di deleghe. Il regolamento, in particolare, disciplina:


a) il contenuto del prospetto e del modulo di delega, nonché le relative modalità di diffusione;


b) le procedure di sollecitazione e di raccolta di deleghe, nonché le condizioni e modalità da seguire per l'esercizio e la revoca delle stesse;


c) le forme di collaborazione tra il promotore e i soggetti in possesso delle informazioni relative all'identità dei soci, al fine di consentire lo svolgimento della sollecitazione. (Lettera così modificata dall’art. 3 del DLgs 27 del 27-1-2010)


2. La CONSOB può:


a) richiedere che il prospetto e il modulo di delega contengano informazioni integrative e stabilire particolari modalità di diffusione degli stessi;


b) vietare l'attività di sollecitazione quando riscontri una violazione delle disposizioni della presente sezione;


c) esercitare nei confronti dei promotori i poteri previsti dagli articoli 114, comma 5, e 115, comma 1. (Comma così sostituito dall’art. 3 del DLgs 27 del 27-1-2010)


3. Il Ministro della giustizia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento i termini di convocazione dell'assemblea, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, assicurando una sufficiente e tempestiva pubblicità delle proposte di deliberazione. (Comma abrogato dall’art. 3 del DLgs 27 del 27-1-2010)


4. Nei casi in cui la legge preveda forme di controllo sulle partecipazioni al capitale delle società, copia del prospetto e del modulo di delega deve essere inviata alle autorità di vigilanza competenti prima della sollecitazione. Le autorità vietano la sollecitazione quando pregiudica il perseguimento delle finalità inerenti ai controlli sulle partecipazioni al capitale. (Comma così sostituito dall’art. 3 del DLgs 27 del 27-1-2010)



SEZIONE IV


Azioni di risparmio ed altre categorie di azioni (Rubrica così modificata dall'art. 3 del DLgs 37-2004)



Articolo 145


Emissione delle azioni.



1. Le società italiane con azioni ordinarie quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea possono emettere azioni prive del diritto di voto dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale.


2. L'atto costitutivo determina il contenuto del privilegio, le condizioni, i limiti, le modalità e i termini per il suo esercizio; stabilisce altresì i diritti spettanti agli azionisti di risparmio in caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie e di risparmio.


3. Le azioni devono contenere, in aggiunta alle indicazioni prescritte dall'articolo 2354 del codice civile, la denominazione di "azioni di risparmio" e l'indicazione dei privilegi che le assistono; le azioni possono essere al portatore, salvo il disposto dell'articolo 2354, secondo comma, del codice civile. Le azioni appartenenti agli amministratori, ai sindaci e ai direttori generali devono essere nominative. (Comma così modificato dall'art. 3 del DLgs 37-2004)


4. Abrogato (Comma abrogato dall'art. 3 del DLgs 37-2004).


5. Se, in conseguenza della riduzione del capitale per perdite, l'ammontare delle azioni di risparmio e delle azioni a voto limitato supera la metà del capitale sociale, il rapporto indicato nel comma 4 deve essere ristabilito entro due anni mediante emissione di azioni ordinarie da attribuire in opzione ai possessori di azioni ordinarie. Tuttavia, se la parte di capitale rappresentata da azioni ordinarie si è ridotta al di sotto del quarto del capitale sociale, deve essere riportata almeno al quarto entro sei mesi. La società si scioglie se il rapporto tra azioni ordinarie e azioni di risparmio e con voto limitato non è ristabilito entro i termini predetti.


6. Della parte di capitale sociale rappresentata da azioni di risparmio non si tiene conto ai fini della costituzione dell'assemblea e della validità delle deliberazioni, né per il calcolo delle aliquote stabilite dagli articoli 2367, 2393, quinto e sesto comma, 2393-bis, 2408, secondo comma e 2409, primo comma, del codice civile. (Comma così modificato dall’art. 3 della legge 262 del 28-12-2005) ).


7. Le azioni di risparmio possono essere emesse sia in sede di aumento del capitale sociale, osservando le disposizioni dell'articolo 2441 del codice civile, sia in sede di conversione di azioni già emesse, ordinarie o di altra categoria; il diritto di conversione è attribuito ai soci con deliberazione dell'assemblea straordinaria.


8. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, in caso di aumento di capitale a pagamento per il quale non sia stato escluso o limitato il diritto di opzione, i possessori di azioni di risparmio hanno diritto di opzione su azioni di risparmio della stessa categoria ovvero, in mancanza o per la differenza, nell'ordine, su azioni di risparmio di altra categoria, su azioni privilegiate ovvero su azioni ordinarie.



Articolo 146


Assemblea speciale.



1. L'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio delibera:


a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune e sull'azione di responsabilità nei suoi confronti;


b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società che pregiudicano i diritti della categoria, con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino almeno il venti per cento delle azioni di categoria;


c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; il fondo è anticipato dalla società, che può rivalersi sugli utili spettanti agli azionisti di risparmio in eccedenza al minimo eventualmente garantito;


d) sulla transazione delle controversie con la società, con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino almeno il venti per cento delle azioni di categoria;


e) sugli altri oggetti di interesse comune.


2. L'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio è convocata dal rappresentante comune degli azionisti di risparmio, ovvero dagli amministratori della società, entro sessanta giorni dall'emissione o dalla conversione delle azioni e quando lo ritengano necessario o ne sia fatta richiesta da tanti possessori di azioni di risparmio che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni di risparmio della categoria. (Comma così sostituito dall'art. 3 del DLgs 37-2004).


2-bis. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori l'assemblea speciale è convocata dal collegio sindacale o dal consiglio di sorveglianza o, nel caso di richiesta da parte degli azionisti ai sensi del comma precedente, dal comitato per il controllo sulla gestione. (Comma così sostituito dall'art. 3 del DLgs 37-2004).


3. In deroga all'articolo 2376, secondo comma, del codice civile l'assemblea, salvo i casi previsti dal comma 1, lettere b) e d) , delibera in prima e in seconda convocazione col voto favorevole di tante azioni che rappresentino rispettivamente almeno il venti e il dieci per cento delle azioni in circolazione; in terza convocazione l'assemblea delibera a maggioranza dei presenti, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti. Si applica l'articolo 2416 del codice civile.



Articolo 147


Rappresentante comune.



1. Al rappresentante comune degli azionisti di risparmio si applica l'articolo 2417 del codice civile, intendendosi l'espressione obbligazionisti riferita ai possessori di azioni di risparmio.


2. Abrogato (Comma abrogato dall'art. 9 del DLgs 37-2004).


3. Il rappresentante comune ha gli obblighi e i poteri previsti dall'articolo 2418 del codice civile, intendendosi l'espressione obbligazionisti riferita ai possessori di azioni di risparmio; egli inoltre ha diritto di esaminare i libri indicati nell'articolo 2421, numeri 1) e 3), del codice civile e di ottenerne estratti, di assistere all'assemblea della società e di impugnarne le deliberazioni. Le spese sono imputate al fondo previsto dall'articolo 146, comma 1, lettera c).


4. L'atto costitutivo può attribuire al rappresentante comune e all'assemblea ulteriori poteri a tutela degli interessi dei possessori di azioni di risparmio e deve prevedere le modalità per assicurare un'adeguata informazione al rappresentante comune sulle operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni della categoria.



Articolo 147-bis


Assemblee di categoria.



1.Gli articoli 146 e 147 si applicano alle assemblee speciali previste dall'articolo 2376, comma 1, del codice civile, qualora le azioni siano quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea. (Articolo aggiunto dall'art. 3 del DLgs 37-2004)



Sezione IV-bis. - Organi di amministrazione.


(Sezione aggiunta dall’art. 1 della legge 262, 28-12-2005)



Articolo 147-ter.


Elezione e composizione del consiglio di amministrazione.



1. Lo statuto prevede che i componenti del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale o alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle societa' quotate. Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto. Lo statuto puo' prevedere che, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tenga conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla meta' di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse. (Comma così modificato dall’art. 3, comma 13 del DLgs 303-2006)


1-bis. Le liste sono depositate presso l'emittente entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. La titolarità della quota minima di partecipazione prevista dal comma 1 è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso i'emittente. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente. (Comma aggiunto dall’art. 3 del DLgs 27 del 27-1-2010)


2. Per le elezioni alle cariche sociali le votazioni devono sempre svolgersi con scrutinio segreto. (Comma abrogato dall’art. 3, comma 13 del DLgs 303-2006)


3. Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il componente espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. (Comma così modificato dall’art. 3, comma 13 del DLgs 303-2006)


4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da piu' di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.. (Comma così modificato dall’art. 3, comma 13 del DLgs 303-2006) (Articolo aggiunto dall’art. 1 della legge 262, 28-12-20059



Articolo 147-quater.


Composizione del consiglio di gestione.



1.Qualora il consiglio di gestione sia composto da più di quattro membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. (Articolo aggiunto dall’art. 1 della legge 262, 28-12-2005)



Articolo 147-quinquies.


Requisiti di onorabilità.



1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.


2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.(Articolo aggiunto dall’art. 1 della legge 262, 28-12-2005)



SEZIONE V


Organi di controllo (Rubrica così modificata dall'art. 3 del DLgs 37-2004)



Articolo 148


Composizione.



1. L'atto costitutivo della società stabilisce per il collegio sindacale:


a) il numero, non inferiore a tre, dei membri effettivi;


b) il numero, non inferiore a due, dei membri supplenti;


c) (Lettera abrogata dall’art. 2 della legge 262 del 28-12-2005);


d) (Lettera abrogata dall’art. 2 della legge 262 del 28-12-2005).


2. La CONSOB stabilisce con regolamento modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Si applica l'articolo 147-ter,comma 1-bis. (Comma così modificato dall’art. 3 del DLgs 27 del 27-1-2010)


2-bis. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza. (Comma aggiunto dall’art. 2 della legge 262 del 28-12-2005)


3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:


a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;


b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; (Lettera così sostituita dall'art. 3 del DLgs 37-2004)


c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza. (Lettera così modificata dall’art. 2 della legge 262 del 28-12-2005)


4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la CONSOB, la Banca d'Italia e l'ISVAP, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. (Comma così sostituito dall’art. 2 della legge 262 del 28-12-2005)


4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. (Comma così sostituito dall’art. 2 della legge 262 del 28-12-2005)


4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 3. Il rappresentante della minoranza è il membro del consiglio di amministrazione eletto ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 3. (Comma così sostituito dall’art. 2 della legge 262 del 28-12-2005)


4-quater. Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione o, nelle società organizzate secondo i sistemi dualistico e monistico, dall'assemblea entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, vi provvede la CONSOB, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o qualora abbia avuto comunque notizia dell'esistenza della causa di decadenza (Comma così sostituito dall’art. 2 della legge 262 del 28-12-2005)


Articolo 148-bis. - (Limiti al cumulo degli incarichi).


1. Con regolamento della CONSOB sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La CONSOB stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerosità e alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa.


2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, informano la CONSOB e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa CONSOB con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La CONSOB dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo. (Articolo aggiunto dall’art. 2 della legge 262 del 28-12-2005)



Articolo 149


Doveri.



1. Il collegio sindacale vigila:


a) sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo;


b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;


c) sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;


c-bis) sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi; (Lettera aggiunta dall’art. 2 della legge 262 del 28-12-2005)


d) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai sensi dell'articolo 114, comma 2.


2. I membri del collegio sindacale assistono alle assemblee ed alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio d'amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio. (Comma così sostituito dall'art. 3 del DLgs 37-2004)


3. Il collegio sindacale comunica senza indugio alla CONSOB le irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza e trasmette i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti e ogni altra utile documentazione.


4. Il comma 3 non si applica alle società con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione europea.


4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano i commi 1, 3 e 4. Almeno un componente del consiglio di sorveglianza partecipa alle riunioni del consiglio di gestione. (Comma aggiunto dall'art. 3 del DLgs 37-2004)


4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano i commi 1, limitatamente alle lettere c-bis) e d), 3 e 4. (Comma aggiunto dall'art. 3 del DLgs 37-2004 e così modificato dall’art. 2 della legge 262 del 28-12-2005)



Articolo 150


Informazione.



1 Gli amministratori riferiscono tempestivamente, secondo le modalità stabilite dallo statuto e con periodicità almeno trimestrale, al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.


2. L'obbligo previsto dal comma precedente è adempiuto, nel sistema dualistico, dal consiglio di gestione nei confronti del consiglio di sorveglianza e, in quello monistico, dagli organi delegati nei confronti del comitato per il controllo sulla gestione.


3. Il collegio sindacale e la società di revisione si scambiano tempestivamente i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.


4. Coloro che sono preposti al controllo interno riferiscono anche al collegio sindacale di propria iniziativa o su richiesta anche di uno solo dei sindaci.


5. Le disposizioni previste dai commi 3 e 4 si applicano anche al consiglio di sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione. (Articolo aggiunto dall'art. 3 del DLgs 37-2004)



Articolo 151


Poteri.



1. I sindaci possono, anche individualmente, procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari,ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate. (Comma così modificato dall’art. 2 della legge 262 del 28-12-2005)


2. Il collegio sindacale può scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione od il comitato esecutivo ed avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche individualmente da ciascun membro del collegio, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri. (Comma così modificato dall’art. 2 della legge 262 del 28-12-2005)


3. Al fine di valutare l'adeguatezza e l'affidabilità del sistema amministrativo-contabile, i sindaci, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, possono avvalersi, anche individualmente, di propri dipendenti e ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 148. La società può rifiutare agli ausiliari l'accesso a informazioni riservate.


4. Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale da tenersi, a cura del collegio, nella sede della società. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2421, ultimo comma, del codice civile.



Articolo 151-bis


Poteri del consiglio di sorveglianza.



1. I componenti del consiglio di sorveglianza possono, anche individualmente, chiedere notizie ai consiglieri di gestione, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate. Le notizie sono fornite a tutti i componenti del consiglio di sorveglianza. (Comma così modificato dall’art. 2 della legge 262 del 28-12-2005)


2. I componenti del consiglio di sorveglianza possono, anche individualmente, chiedere al presidente la convocazione dell'organo, indicando gli argomenti da trattare. La riunione deve essere convocata senza ritardo, salvo che vi ostino ragioni tempestivamente comunicate al richiedente ed illustrate al consiglio alla prima riunione successiva.


3. Il consiglio di sorveglianza può, previa comunicazione al presidente del consiglio di gestione, convocare l'assemblea dei soci, il consiglio di gestione ed avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche individualmente da ciascun membro del consiglio, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri. (Comma così modificato dall’art. 2 della legge 262 del 28-12-2005)


4. Il consiglio di sorveglianza, od un componente dello stesso appositamente delegato, può procedere in qualsiasi momento ad atti d'ispezione e di controllo nonché scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. (Articolo aggiunto dall'art. 3 del DLgs 37-2004)



Articolo 151-ter


Poteri del comitato per il controllo sulla gestione



1. I componenti del comitato per il controllo sulla gestione possono, anche individualmente, chiedere agli altri amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate. Le notizie sono fornite a tutti i componenti del comitato per il controllo sulla gestione. (Comma così modificato dall’art. 2 della legge 262 del 28-12-2005)


2. I componenti del comitato per il controllo sulla gestione possono, anche individualmente, chiedere al presidente la convocazione del comitato, indicando gli argomenti da trattare. La riunione deve essere convocata senza ritardo, salvo che vi ostino ragioni tempestivamente comunicate al richiedente ed illustrate al comitato alla prima riunione successiva.


3. Il comitato per il controllo sulla gestione può, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare il consiglio di amministrazione od il comitato esecutivo ed avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche individualmente da ciascun membro del comitato. (Comma così modificato dall’art. 2 della legge 262 del 28-12-2005)


4. Il comitato per il controllo sulla gestione, od un componente dello stesso appositamente delegato, può procedere in qualsiasi momento ad atti d'ispezione e di controllo nonché scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. (Articolo aggiunto dall'art. 3 del DLgs 37-2004)



Articolo 152


Denuncia al tribunale.



1. Il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, se ha fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono recare danno alla società o ad una o più società controllate, possono denunziare i fatti al tribunale ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile. In tale ipotesi le spese per l'ispezione sono a carico della società ed il tribunale può revocare anche i soli amministratori. (Comma così sostituito dall'art. 3 del DLgs 37-2004)


2. La Consob, se ha fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri di vigilanza del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, può denunziare i fatti al tribunale ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile; le spese per l'ispezione sono a carico della società. (Comma così sostituito dall'art. 3 del DLgs 37-2004)


3. Il comma 2 si applica alle società con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione europea.


4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 70, comma 7, del T.U. bancario.



Articolo 153


Obbligo di riferire all'assemblea.



1. Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza ed il comitato per il controllo sulla gestione riferiscono sull'attività di vigilanza svolta e sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio ovvero ai sensi dell'articolo 2364-bis, comma 2, del codice civile. (Comma così sostituito dall'art. 3 del DLgs 37-2004)


2. Il collegio sindacale può fare proposte all'assemblea in ordine al bilancio e alla sua approvazione nonché alle materie di propria competenza.



Articolo 154.


Disposizioni non applicabili.



1. Al collegio sindacale delle società con azioni quotate non si applicano gli articoli 2397, 2398, 2399, 2403, 2403-bis, 2405, 2426, numeri 5 e 6, 2429, secondo comma, e 2441, sesto comma, del codice civile.


2. Al consiglio di sorveglianza delle società con azioni quotate non si applicano gli articoli 2409-septies, 2409-duodecies, decimo comma, 2409-terdecies, primo comma, lettere c), e) ed f), del codice civile.


3. Al comitato per il controllo sulla gestione delle società con azioni quotate non si applicano gli articoli 2399, primo comma, e 2409-septies del codice civile. (Articolo così sostituito dall'art. 3 del DLgs 37-2004)



SEZIONE V-bis.


Informazione finanziaria. (Rubrica così modificata dall’art. 1, co 8 del DLgs 195 del 2007)



Articolo 154-bis.


(Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari).



1. Lo statuto degli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine prevede i requisiti di professionalita' e le modalità di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo. (Comma così modificato dall’art. 1, co 9 del DLgs 195 del 2007)


2. Gli atti e le comunicazioni della società diffusi al mercato, e relativi all'informativa contabile anche infrannuale della stessa società, sono accompagnati da una dichiarazione scritta del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che ne attestano la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. (Comma così modificato dall’art. 3, comma 15 del DLgs 303-2006)


3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario. (Comma così modificato dall’art. 3, comma 15 del DLgs 303-2006)


4. Il consiglio di amministrazione vigila affinche' il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi del presente articolo, nonche' sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili. (Comma così sostituito dall’art. 3, comma 15 del DLgs 303-2006)


5. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione sul bilancio di esercizio, sul bilancio semestrale abbreviato e, ove redatto, sul bilancio consolidato:


a) l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 3 nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti;


b) che i documenti sono redatti in conformita' ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunita' europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002;


c) la corrispondenza dei documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;


d) l'idoneita' dei documenti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento;


e) per il bilancio d'esercizio e per quello consolidato, che la relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione, nonche' della situazione dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti;


f) per il bilancio semestrale abbreviato, che la relazione intermedia sulla gestione contiene un'analisi attendibile delle informazioni di cui al comma 4 dell'articolo 154-ter. (Comma così sostituito dall’art. 1, co 9 del DLgs 195 del 2007)


5-bis. L'attestazione di cui al comma 5 e' resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla Consob. (Comma aggiunto dall’art. 1, co 9 del DLgs 195 del 2007)


6. Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, in relazione ai compiti loro spettanti, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società. (Articolo aggiunto dall’art. 14 della legge 262 del 28-12-2005)



Art. 154-ter.


Relazioni finanziarie



1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2364-bis, secondo comma, del codice civile, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio nonché il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5. Le relazioni di revisione di cui all'articolo 156 nonché le relazioni indicate nell'articolo 153 sono messe integralmente a disposizione del pubblico insieme alla relazione finanziaria annuale. (Comma così sostituito dall’art. 3 del DLgs 27 del 27-1-2010)


1-bis. Tra la pubblicazione di cui al comma 1 e la data dell'assemblea intercorrono non meno di ventuno giorni. (Comma aggiunto dall’art. 3 del DLgs 27 del 27-1-2010)


1-ter. In deroga all'articolo 2429, primo comma, del codice civile il progetto di bilancio di esercizio è comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e alla società di revisione, con la relazione sulla gestione, almeno quindici giorni prima della pubblicazione di cui al comma 1. (Comma aggiunto dall’art. 3 del DLgs 27 del 27-1-2010)


2. Entro sessanta giorni dalla chiusura del primo semestre dell'esercizio, gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine pubblicano una relazione finanziaria semestrale comprendente il bilancio semestrale abbreviato, la relazione intermedia sulla gestione e l'attestazione prevista dall'articolo 154-bis, comma 5. La relazione sul bilancio semestrale abbreviato della societa' di revisione, ove redatta, e' pubblicata integralmente entro il medesimo termine.


3. Il bilancio semestrale abbreviato di cui al comma 2, e' redatto in conformita' ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunita' europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002. Tale bilancio e' redatto in forma consolidata se l'emittente quotato avente l'Italia come Stato membro d'origine e' obbligato a redigere il bilancio consolidato.


4. La relazione intermedia sulla gestione contiene almeno riferimenti agli eventi importanti che si sono verificati nei primi sei mesi dell'esercizio e alla loro incidenza sul bilancio semestrale abbreviato, unitamente a una descrizione dei principali rischi e incertezze per i sei mesi restanti dell'esercizio. Per gli emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine, la relazione intermedia sulla gestione contiene, altresi', informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate.


5. Gli emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine pubblicano, entro quarantacinque giorni dalla chiusura del primo e del terzo trimestre di esercizio, un resoconto intermedio di gestione che fornisce:


a) una descrizione generale della situazione patrimoniale e dell'andamento economico dell'emittente e delle sue imprese controllate nel periodo di riferimento;


b) un'illustrazione degli eventi rilevanti e delle operazioni che hanno avuto luogo nel periodo di riferimento e la loro incidenza sulla situazione patrimoniale dell'emittente e delle sue imprese controllate.


6. La Consob, in conformita' alla disciplina comunitaria, stabilisce con regolamento:


a) le modalita' di pubblicazione dei documenti di cui ai commi 1, 2 e 5;


b) i casi di esenzione dall'obbligo di pubblicazione della relazione finanziaria semestrale;


c) il contenuto delle informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate di cui al comma 4;


d) le modalita' di applicazione del presente articolo per gli emittenti quote di fondi chiusi.


7. Fermi restando i poteri previsti dall'articolo 157, comma 2, la Consob, nel caso in cui abbia accertato che i documenti che compongono le relazioni finanziarie di cui al presente articolo non sono conformi alle norme che ne disciplinano la redazione, puo' chiedere all'emittente di rendere pubblica tale circostanza e di provvedere alla pubblicazione delle informazioni supplementari necessarie a ripristinare una corretta informazione del mercato. (Articolo aggiunto dall’art. 1, co 10 del DLgs 195 del 2007)



SEZIONE VI


Revisione contabile



Articolo 155


Attività di revisione contabile.



1. Una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 verifica:


a) nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;


b) che il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle norme che li disciplinano.


2. La società di revisione ha diritto di ottenere dagli amministratori della società documenti e notizie utili alla revisione e può procedere ad accertamenti, ispezioni e controlli; essa informa senza indugio la CONSOB e il collegio sindacale dei fatti ritenuti censurabili.


3. La società di revisione riporta in apposito libro tenuto presso la sede della società che ha conferito l'incarico le informazioni concernenti l'attività di revisione svolta, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla CONSOB con regolamento. Si applica l'articolo 2421, terzo comma, del codice civile.



Articolo 156


Relazioni di revisione. (Rubrica così modificata dall’art. 2 del DLgs 32 del 2 febbraio 2007)



1. La società di revisione esprime con apposite relazioni un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato. Le relazioni sono datate e sottoscritte dal responsabile della revisione contabile, che deve essere socio o amministratore della società di revisione e iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. (Comma così modificato dall’art. 2 del DLgs 32 del 2 febbraio 2007)


2. La società di revisione esprime un giudizio senza rilievi se il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato sono conformi alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e se rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio. (Comma così modificato dall’art. 2 del DLgs 32 del 2 febbraio 2007)


3. La società di revisione può esprimere un giudizio con rilievi, un giudizio negativo ovvero rilasciare una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio. In tali casi la società espone analiticamente nelle relazioni i motivi della propria decisione.


4. In caso di giudizio negativo o di dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio la società di revisione informa immediatamente la CONSOB.


4-bis. Oltre al giudizio sul bilancio, le relazioni comprendono:


a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla societa' che ha conferito l'incarico;


b) una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;


c) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;


d) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio. (Comma aggiunto dall’art. 2 del DLgs 32 del 2 febbraio 2007)


5. Le relazioni sui bilanci sono depositate a norma dell'articolo 2435 del codice civile. (Comma così modificato dall’art. 3 del DLgs 27 del 27-1-2010)



Articolo 157


Effetti dei giudizi sui bilanci.



1. Salvi i casi previsti dall'articolo 156, comma 4, la deliberazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza che approva il bilancio d'esercizio può essere impugnata, per mancata conformità del bilancio alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, da tanti soci che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale. Tanti soci che rappresentano la medesima quota di capitale della società con azioni quotate possono richiedere al tribunale di accertare la conformità del bilancio consolidato alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione. (Comma così sostituito dall'art. 3 del DLgs 37-2004)


2. La CONSOB può esercitare in ogni caso le azioni previste dal comma 1 entro sei mesi dalla data di deposito del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato presso l'ufficio del registro delle imprese.


3. Il presente articolo non si applica alle società con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri Paesi dell'Unione Europea.


4. Per le società cooperative, la percentuale di capitale indicata nel comma 1 è rapportata al numero complessivo dei soci.



Articolo 158


Proposte di aumento di capitale. (Rubrica così modificata dall’art. 3 del DLgs 27 del 27-1-2010)



1. In caso di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni è rilasciato dalla società incaricata della revisione contabile. Le proposte di aumento del capitale sociale sono comunicate alla società di revisione, unitamente alla relazione illustrativa degli amministratori prevista dall'articolo 2441, sesto comma, del codice civile, almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve esaminarle. (Comma così modificato dall’art. 3 del DLgs 27 del 27-1-2010)


2. La relazione degli amministratori e il parere della società di revisione sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1, almeno ventuno giorni prima dell'assemblea e finché questa abbia deliberato. Tali documenti devono essere allegati agli altri documenti richiesti per l'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese. (Comma così modificato dall’art. 3 del DLgs 27 del 27-1-2010)


3. La disposizione del comma precedente si applica anche alla relazione della società di revisione prevista dall'articolo 2441, comma 4, seconda parte, del codice civile. (Comma così sostituito dall'art. 3 del DLgs 37-2004)


4. Abrogato (Comma soppresso dall'art. 3 del DLgs 37-2004).


5. Abrogato (Comma soppresso dall'art. 3 del DLgs 37-2004).



Articolo 159


Conferimento e revoca dell'incarico.



1. L'assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio o della convocazione annuale prevista dall'articolo 2364-bis, secondo comma, del codice civile su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato ad una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 approvandone il compenso. La Consob provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico, quando esso non sia deliberato, determinandone anche il corrispettivo. (Comma così modificato dall’art. 3, comma 16 del DLgs 303-2006)


2. L'assemblea revoca l'incarico, su proposta motivata dell'organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altra società di revisione secondo le modalità di cui al comma 1. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni rispetto a valutazioni contabili o a procedure di revisione. Le funzioni di controllo contabile continuano ad essere esercitate dalla società revocata fino a quando la deliberazione di conferimento dell'incarico non sia divenuta efficace ovvero fino al conferimento d'ufficio da parte della CONSOB. (Comma così modificato dall’art. 3, comma 16 del DLgs 303-2006)


3. Alle deliberazioni previste dai commi 1 e 2 adottate dall'assemblea delle società in accomandita per azioni con azioni quotate in mercati regolamentati si applica l'articolo 2459 del codice civile.


4. L'incarico ha durata di nove esercizi e non puo' essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente. (Comma così sostituito dall’art. 3, comma 16 del DLgs 303-2006)


5. Le deliberazioni previste dai commi 1 e 2 sono trasmesse alla Consob entro il termine fissato ai sensi del comma 7, lettera b). Entro venti giorni dalla data di ricevimento della deliberazione di revoca, la Consob puo' vietarne l'esecuzione qualora rilevi la mancanza di una giusta causa. La deliberazione di revoca dell'incarico ha effetto dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente, qualora la Consob non ne abbia vietata l'esecuzione. (Comma così sostituito dall’art. 3, comma 16 del DLgs 303-2006)


6. La CONSOB dispone d'ufficio la revoca dell'incarico di revisione contabile qualora rilevi una causa di incompatibilità ovvero qualora siano state accertate gravi irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione, anche in relazione ai principi e criteri di revisione stabiliti ai sensi dell'articolo 162, comma 2, lettera a). Il provvedimento di revoca è notificato alla società di revisione e comunicato immediatamente alla società interessata, con l'invito alla società medesima a deliberare il conferimento dell'incarico ad altra società di revisione, secondo le disposizioni del comma 1, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Qualora la deliberazione non sia adottata entro tale termine, la CONSOB provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico entro trenta giorni. Le funzioni di controllo contabile continuano ad essere esercitate dalla società revocata fino a quando la deliberazione di conferimento dell'incarico non sia divenuta efficace ovvero fino al provvedimento della CONSOB.


7. La CONSOB stabilisce con regolamento:


a) i criteri generali per la determinazione del corrispettivo per l'incarico di revisione contabile. La corresponsione del compenso non può comunque essere subordinata ad alcuna condizione relativa all'esito della revisione, ne' la misura di esso può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi aggiuntivi da parte della società di revisione;


b) la documentazione da inviare unitamente alle deliberazioni previste dai commi 1 e 2, le modalità e i termini di trasmissione;


c) le modalità e i termini per l'adozione e la comunicazione agli interessati dei provvedimenti da essa assunti;


d) i termini entro i quali gli amministratori o i membri del consiglio di gestione depositano presso il registro delle imprese le deliberazioni e i provvedimenti indicati ai commi 1, 2, 5 e 6.


8. Non si applica l'articolo 2409-quater del codice civile. (Articolo così sostituito dall’art. 18 della legge 262 del 28-12-2005)



Articolo 160


Incompatibilità.



1. Al fine di assicurare l'indipendenza della società e del responsabile della revisione, l'incarico non può essere conferito a società di revisione che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità stabilite con regolamento dalla CONSOB. (Comma così sostituito dall’art. 18 della legge 262 del 28-12-2005)


1-bis. Con il regolamento adottato ai sensi del comma 1, la CONSOB individua altresì i criteri per stabilire l'appartenenza di un'entità alla rete di una società di revisione, costituita dalla struttura più ampia cui appartiene la società stessa e che si avvale della medesima denominazione o attraverso la quale vengono condivise risorse professionali, e comprendente comunque le società che controllano la società di revisione, le società che sono da essa controllate, ad essa collegate o sottoposte con essa a comune controllo; determina le caratteristiche degli incarichi e dei rapporti che possono compromettere l'indipendenza della società di revisione; stabilisce le forme di pubblicità dei compensi che la società di revisione e le entità appartenenti alla sua rete hanno percepito, distintamente, per incarichi di revisione e per la prestazione di altri servizi, indicati per tipo o categoria. Può stabilire altresì prescrizioni e raccomandazioni, rivolte alle società di revisione, per prevenire la possibilità che gli azionisti di queste o delle entità appartenenti alla loro rete nonché i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le medesime intervengano nell'esercizio dell'attività di revisione in modo tale da compromettere l'indipendenza e l'obiettività delle persone che la effettuano. (Comma aggiunto dall’art. 18 della legge 262 del 28-12-2005)


1-ter. La società di revisione e le entità appartenenti alla rete della medesima, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della società di revisione stessa e delle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo non possono fornire alcuno dei seguenti servizi alla società che ha conferito l'incarico di revisione e alle società da essa controllate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo:


a) tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio;


b) progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili;


c) servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri pro veritate;


d) servizi attuariali;


e) gestione esterna dei servizi di controllo interno;


f) consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale diretti alla selezione, formazione e gestione del personale;


g) intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento o servizi bancari d'investimento;


h) prestazione di difesa giudiziale;


i) altri servizi e attività, anche di consulenza, inclusa quella legale, non collegati alla revisione, individuati, in ottemperanza ai principi di cui alla ottava direttiva n. 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984, in tema di indipendenza delle società di revisione, dalla CONSOB con il regolamento adottato ai sensi del comma 1. (Comma aggiunto dall’art. 18 della legge 262 del 28-12-2005 e poi così modificato dall’art. 3, comma 17 del DLgs 303-2006)


1-quater. L'incarico di responsabile della revisione dei bilanci di una stessa società non può essere esercitato dalla medesima persona per un periodo eccedente sei esercizi sociali, ne' questa persona può assumere nuovamente tale incarico, neppure per conto di una diversa societa' di revisione, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente. La persona medesima, al termine di tale incarico svolto per sei esercizi, non potra' assumere ne' continuare ad esercitare incarichi relativi alla revisione dei bilanci di societa' controllate dalla suddetta societa', di societa' ad essa collegate, che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, se non siano decorsi almeno tre anni. (Comma aggiunto dall’art. 18 della legge 262 del 28-12-2005 e poi così modificato dall’art. 3, comma 17 del DLgs 303-2006)


1-quinquies. 1-quinquies. Coloro che hanno preso parte alla revisione del bilancio di una societa' con funzioni di direzione e supervisione, i soci e gli amministratori della societa' di revisione alla quale e' stato conferito l'incarico di revisione e delle societa' da essa controllate o che la controllano non possono rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo nella societa' che ha conferito l'incarico di revisione e nelle societa' da essa controllate o che la controllano, ne' possono prestare lavoro autonomo o subordinato in favore delle medesime societa' svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo, se non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori o dipendenti della societa' di revisione e delle societa' da essa controllate o che la controllano. Si applica la nozione di controllo di cui all'articolo 93. (Comma aggiunto dall’art. 18 della legge 262 del 28-12-2005 e poi così sostituito dall’art. 3, comma 17 del DLgs 303-2006)


1-sexies. Coloro che siano stati amministratori, componenti degli organi di controllo, direttori generali o dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari presso una società non possono esercitare la revisione contabile dei bilanci della medesima società ne' delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano, se non sia decorso almeno un triennio dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro. (Comma aggiunto dall’art. 18 della legge 262 del 28-12-2005)


1-septies. La misura della retribuzione dei dipendenti delle società di revisione che partecipano allo svolgimento delle attività di revisione non può essere in alcun modo determinata, neppure parzialmente, dall'esito delle revisioni da essi compiute ne' dal numero degli incarichi di revisione ricevuti o dall'entità dei compensi per essi percepiti dalla società. (Comma aggiunto dall’art. 18 della legge 262 del 28-12-2005)


1-octies. La violazione dei divieti previsti dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro irrogata dalla CONSOB. (Comma aggiunto dall’art. 18 della legge 262 del 28-12-2005)


2. Il divieto previsto dall'articolo 2372, quinto comma, del codice civile si applica anche alla società di revisione alla quale sia stato conferito l'incarico e al responsabile della revisione. (Comma così modificato dall'art. 3 del DLgs 37-2004)



Articolo 161


Albo speciale delle società di revisione.



1. La CONSOB provvede alla tenuta di un albo speciale delle società di revisione abilitate all'esercizio delle attività previste dagli articoli 155 e 158.


2. La CONSOB iscrive le società di revisione nell'albo speciale previo accertamento dei requisiti previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e del requisito di idoneità tecnica. Non può essere iscritta nell'albo speciale la società di revisione il cui amministratore si trovi in una delle situazioni previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.


3. Le società di revisione costituite all'estero possono essere iscritte nell'albo se in possesso dei requisiti previsti dal comma 2. Tali società trasmettono alla CONSOB una situazione contabile annuale riferita all'attività di revisione e organizzazione contabile esercitata in Italia.


4. Per l'iscrizione nell'albo le società di revisione devono essere munite di idonea garanzia prestata da banche, assicurazioni o intermediari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o avere stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze o errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di revisione contabile. L'ammontare della garanzia o della copertura assicurativa è stabilito annualmente dalla CONSOB per classi di volume d'affari e in base agli ulteriori parametri da essa eventualmente individuati con regolamento. (Comma così modificato dall’art. 18 della legge 262 del 28-12-2005)



Articolo 162


Vigilanza sulle società di revisione.



1. La CONSOB vigila sull'organizzazione e sull'attività delle società iscritte nell'albo speciale per controllarne l'indipendenza e l'idoneità tecnica. Nello svolgimento di tale attivita', la Consob provvede periodicamente, e comunque almeno ogni tre anni, a effettuare controlli di qualita' sulle societa' di revisione iscritte nell'albo speciale tenuto dalla Consob. La Consob redige una relazione contenente le principali conclusioni del controllo eseguito ed eventuali raccomandazioni alla societa' di revisione di effettuare specifici interventi entro un termine prefissato. In caso di mancata, incompleta o tardiva effettuazione di tali interventi la Consob puo' applicare nei confronti della societa' di revisione i provvedimenti di cui all'articolo 163. I risultati complessivi dei controlli di qualita' sono illustrati dalla Consob nella relazione di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216.. (Comma così modificato dall’art. 3 comma 18 del DLgs 303-2006)


2. Nell'esercizio della vigilanza, la CONSOB:


a) stabilisce, sentito il parere del Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, i principi e i criteri da adottare per la revisione contabile, anche in relazione alla tipologia delle strutture societarie, amministrative e contabili delle società sottoposte a revisione;


b) può richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini;


c) può eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti dai soci, dagli amministratori, dai membri degli organi di controllo e dai dirigenti della società di revisione. (Comma così sostituito dall’art. 18 della legge 262 del 28-12-2005)


3. Le società di revisione iscritte nell'albo speciale comunicano alla CONSOB entro trenta giorni la sostituzione degli amministratori, dei soci che rappresentano la società nella revisione contabile e dei direttori generali, nonché il trasferimento delle quote e delle azioni; entro lo stesso termine comunicano ogni altra modificazione della compagine sociale, dell'organo amministrativo e dei patti sociali, che incide sui requisiti indicati nell'articolo 161, comma 2.


3-bis. Le società di revisione, in relazione a ciascun incarico di revisione loro conferito, comunicano alla CONSOB i nomi dei responsabili della revisione entro dieci giorni dalla data in cui essi sono stati designati. (Comma aggiunto dall’art. 18 della legge 262 del 28-12-2005)



Articolo 163


Provvedimenti della CONSOB.



1. La CONSOB, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione, tenendo conto della loro gravità, può:


a) applicare alla società di revisione una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro;


b) intimare alle società di revisione di non avvalersi nell'attività di revisione contabile, per un periodo non superiore a cinque anni, del responsabile di una revisione contabile al quale sono ascrivibili le irregolarità;


c) revocare gli incarichi di revisione contabile ai sensi dell'articolo 159, comma 6;


d) vietare alla società di accettare nuovi incarichi di revisione contabile per un periodo non superiore a tre anni. (Comma così sostituito dall’art. 18 della legge 262 del 28-12-2005)


1-bis. Quando l'irregolarità consista nella violazione delle disposizioni dell'articolo 160, l'irrogazione della sanzione prevista dal comma 1-octies del medesimo articolo non pregiudica l'applicabilità dei provvedimenti indicati nel comma 1 del presente articolo nei riguardi della società di revisione. (Comma aggiunto dall’art. 18 della legge 262 del 28-12-2005)


2. La CONSOB dispone la cancellazione dall'albo speciale quando:


a) le irregolarità sono di particolare gravità;


b) vengono meno i requisiti previsti per l'iscrizione nell'albo speciale e la società non provvede a ripristinarli entro il termine, non superiore a sei mesi, assegnato dalla CONSOB;


c) la società non ottempera ai provvedimenti indicati nel comma 1.


c-bis) la violazione attiene al divieto previsto dall'articolo 160, qualora risulti la responsabilità della società. In tutti i casi, la CONSOB comunica i nomi dei soci o dei dipendenti personalmente responsabili della violazione al Ministro della giustizia, il quale ne dispone la cancellazione dal registro dei revisori contabili con il procedimento previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. (Lettera aggiunta dall’art. 18 della legge 262 del 28-12-2005)


3. La CONSOB può altresì disporre la cancellazione dall'albo speciale delle società di revisione che per un periodo continuativo di cinque anni non abbiano svolto incarichi di revisione approvati dalla CONSOB o affidati ai sensi dell'articolo 159.


4. I provvedimenti di cancellazione dall'albo speciale e quelli previsti dal comma 1 sono comunicati agli interessati e al Ministero della giustizia; quest'ultimo comunica alla CONSOB i provvedimenti adottati nei confronti dei soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.


5. Il provvedimento di cancellazione dall'albo speciale è comunicato immediatamente alle società che hanno conferito l'incarico di revisione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 159, comma 6.



Articolo 164


Responsabilità.



1. Alla società di revisione si applicano le disposizioni dell'articolo 2407 del codice civile. (Comma così modificato dall'art. 3 del DLgs 37-2004)


2. I responsabili della revisione e i dipendenti che hanno effettuato l'attività di revisione contabile sono responsabili, in solido con la società di revisione, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati.



Articolo 165


Revisione contabile dei gruppi.



1. Le disposizioni della presente sezione, a eccezione dell'articolo 157, si applicano anche alle società controllate da società con azioni quotate. (Comma così modificato dall'art. 9 del DLgs 37-2004).


1-bis. La società incaricata della revisione contabile della società capogruppo quotata è interamente responsabile per la revisione del bilancio consolidato del gruppo. A questo fine, essa riceve i documenti di revisione dalle società incaricate della revisione contabile delle altre società appartenenti al gruppo; può chiedere alle suddette società di revisione o agli amministratori delle società appartenenti al gruppo ulteriori documenti e notizie utili alla revisione, nonché procedere direttamente ad accertamenti, ispezioni e controlli presso le medesime società. Ove ravvisi fatti censurabili, ne informa senza indugio la CONSOB e gli organi di controllo della società capogruppo e della società interessata. (Comma aggiunto dall’art. 18 della legge 262 del 28-12-2005)


2. La CONSOB detta con regolamento disposizioni attuative del presente articolo stabilendo, in particolare, criteri di esenzione per le società controllate che non rivestono significativa rilevanza ai fini del consolidamento. Il regolamento è emanato d'intesa con le competenti autorità di vigilanza per la disciplina relativa ai soggetti da esse vigilati.



Articolo 165-bis


(Società che controllano società con azioni quotate).



1. Le disposizioni della presente sezione, ad eccezione dell'articolo 157, si applicano altresì alle società che controllano società con azioni quotate e alle società sottoposte con queste ultime a comune controllo.


2. Alla società incaricata della revisione contabile della società capogruppo si applicano le disposizioni dell'articolo 165, comma 1-bis.


3. La CONSOB detta con regolamento disposizioni attuative del presente articolo, stabilendo, in particolare, criteri di esenzione per le società sottoposte a comune controllo, di cui al comma 1, che non rivestono significativa rilevanza ai fini del consolidamento, tenuto conto anche dei criteri indicati dall'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127. (Articolo aggiunto dall’art. 18 della legge 262 del 28-12-2005)



Sezione VI-bis.


Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria.


(Sezione aggiunta dall’art. 6 della legge 262 del 28-12-2005)



Articolo 165-ter.


(Ambito di applicazione).



1. Sono soggette alle disposizioni contenute nella presente sezione le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali controllino società aventi sede legale in Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle società, nonché le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati o emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, le quali siano collegate alle suddette società estere o siano da queste controllate.


2. Si applicano le nozioni di controllo previste dall'articolo 93 e quelle di collegamento previste dall'articolo 2359, terzo comma, del codice civile.


3. Gli Stati di cui al comma 1 sono individuati con decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei seguenti criteri:


a) per quanto riguarda le forme e le condizioni per la costituzione delle società:


1) mancanza di forme di pubblicità dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché delle successive modificazioni di esso;


2) mancanza del requisito di un capitale sociale minimo, idoneo a garantire i terzi creditori, per la costituzione delle società, nonché della previsione di scioglimento in caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo il caso di reintegrazione entro un termine definito;


3) mancanza di norme che garantiscano l'effettività e l'integrità del capitale sociale sottoscritto, in particolare con la sottoposizione dei conferimenti costituiti da beni in natura o crediti alla valutazione da parte di un esperto appositamente nominato;


4) mancanza di forme di controllo, da parte di soggetti o organismi a ciò abilitati da specifiche disposizioni di legge, circa la conformità degli atti di cui al numero 1) alle condizioni richieste per la costituzione delle società;


b) per quanto riguarda la struttura delle società, mancanza della previsione di un organo di controllo distinto dall'organo di amministrazione, o di un comitato di controllo interno all'organo amministrativo, dotato di adeguati poteri di ispezione, controllo e autorizzazione sulla contabilità, sul bilancio e sull'assetto organizzativo della società, e composto da soggetti forniti di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza;


c) per quanto riguarda il bilancio di esercizio:


1) mancanza della previsione dell'obbligo di redigere tale bilancio, comprendente almeno il conto economico e lo stato patrimoniale, con l'osservanza dei seguenti principi:


1.1) rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio;


1.2) illustrazione chiara dei criteri di valutazione adottati nella redazione del conto economico e dello stato patrimoniale;


2) mancanza dell'obbligo di deposito, presso un organo amministrativo o giudiziario, del bilancio, redatto secondo i principi di cui al numero 1);


3) mancanza dell'obbligo di sottoporre la contabilità e il bilancio delle società a verifica da parte dell'organo o del comitato di controllo di cui alla lettera b) ovvero di un revisore legale dei conti;


d) la legislazione del Paese ove la società ha sede legale impedisce o limita l'operatività della società stessa sul proprio territorio;


e) la legislazione del Paese ove la società ha sede legale esclude il risarcimento dei danni arrecati agli amministratori rimossi senza una giusta causa, ovvero consente che tale clausola sia contenuta negli atti costitutivi delle società o in altri strumenti negoziali;


f) mancata previsione di un'adeguata disciplina che impedisca la continuazione dell'attività sociale dopo l'insolvenza, senza ricapitalizzazione o prospettive di risanamento;


g) mancanza di adeguate sanzioni penali nei confronti degli esponenti aziendali che falsificano la contabilità e i bilanci.


4. Con i decreti del Ministro della giustizia, di cui al comma 3, possono essere individuati, in relazione alle forme e alle discipline societarie previste in ordinamenti stranieri, criteri equivalenti in base ai quali possano considerarsi soddisfatti i requisiti di trasparenza e di idoneità patrimoniale e organizzativa determinati nel presente articolo.


5. I decreti di cui al comma 3 possono individuare Stati i cui ordinamenti presentino carenze particolarmente gravi con riguardo ai profili indicati alle lettere b), c) e g) del medesimo comma 3.


6. Con proprio regolamento la CONSOB detta criteri in base ai quali è consentito alle società italiane di cui all'articolo 119 e alle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 di controllare imprese aventi sede in uno degli Stati di cui al comma 5. A tal fine sono prese in considerazione le ragioni di carattere imprenditoriale che motivano il controllo e l'esigenza di assicurare la completa e corretta informazione societaria.


7. In caso di inottemperanza alle disposizioni emanate ai sensi dei commi 5 e 6, la CONSOB può denunziare i fatti al tribunale ai fini dell'adozione delle misure previste dall'articolo 2409 del codice civile. (Articolo aggiunto dall’art. 6 della legge 262 del 28-12-2005)



Articolo 165-quater.


(Obblighi delle società italiane controllanti).



1. Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali controllano società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, allegano al proprio bilancio di esercizio o bilancio consolidato, qualora siano tenute a predisporlo, il bilancio della società estera controllata, redatto secondo i principi e le regole applicabili ai bilanci delle società italiane o secondo i principi contabili internazionalmente riconosciuti.


2. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana ai sensi del comma 1, è sottoscritto dagli organi di amministrazione, dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di quest'ultima, che attestano la veridicità e la correttezza della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio. Al bilancio della società italiana è altresì allegato il parere espresso dall'organo di controllo della medesima sul bilancio della società estera controllata.


3. Il bilancio della società italiana controllante è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera controllata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. È allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo.


4. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana ai sensi del comma 1, è sottoposto a revisione ai sensi dell'articolo 165 da parte della società incaricata della revisione del bilancio della società italiana; ove la suddetta società di revisione non operi nello Stato in cui ha sede la società estera controllata, deve avvalersi di altra idonea società di revisione, assumendo la responsabilità dell'operato di quest'ultima. Ove la società italiana, non avendone l'obbligo, non abbia incaricato del controllo contabile una società di revisione, deve comunque conferire tale incarico relativamente al bilancio della società estera controllata.


5. Il bilancio della società estera controllata, sottoscritto ai sensi del comma 2, con la relazione, i pareri ad esso allegati e il giudizio espresso dalla società responsabile della revisione ai sensi del comma 4, sono trasmessi alla CONSOB. (Articolo aggiunto dall’art. 6 della legge 262 del 28-12-2005)



Articolo 165-quinquies.


(Obblighi delle società italiane collegate).



1.Il bilancio delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e delle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali siano collegate a società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera collegata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. È allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo. (Articolo aggiunto dall’art. 6 della legge 262 del 28-12-2005)



Articolo 165-sexies.


(Obblighi delle società italiane controllate)



1.Il bilancio delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e delle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, ovvero che hanno ottenuto rilevanti concessioni di credito, le quali siano controllate da società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera controllante, nonché le società da essa controllate o ad essa collegate o sottoposte a comune controllo, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. È allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo. (Articolo aggiunto dall’art. 6 della legge 262 del 28-12-2005)



Articolo 165-septies.


(Poteri della CONSOB e disposizioni di attuazione).



1. La CONSOB esercita i poteri previsti dagli articoli 114 e 115, con le finalità indicate dall'articolo 91, nei riguardi delle società italiane di cui alla presente sezione. Per accertare l'osservanza degli obblighi di cui alla presente sezione da parte delle società italiane, può esercitare i medesimi poteri nei riguardi delle società estere, previo consenso delle competenti autorità straniere, o chiedere l'assistenza o la collaborazione di queste ultime, anche sulla base di accordi di cooperazione con esse.


2. La CONSOB emana, con proprio regolamento, le disposizioni per l'attuazione della presente sezione. (Articolo aggiunto dall’art. 6 della legge 262 del 28-12-2005)



PARTE V


SANZIONI


[Per la nuova misura delle pene e delle sanzioni amministrative vedi l'articolo 39, comma 1 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.]Sanzioni penali Intermediari e mercati



Articolo 166


Abusivismo.



1. E’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni chiunque, senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto:


a) svolge servizi o attività di investimento o di gestione collettiva del risparmio; (Lettera così modificata dall’art. 16 del DLgs 164 del 2007)


b) offre in Italia quote o azioni di OICR;


c) offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di comunicazione a distanza, strumenti finanziari o servizi o attività di investimento. (Lettera così modificata dall’art. 16 del DLgs 164 del 2007)


2. Con la stessa pena è punito chiunque esercita l'attività di promotore finanziario senza essere iscritto nell'albo indicato dall'articolo 31.


3. Se vi è fondato sospetto che una società svolga servizi o attività di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio senza esservi abilitata ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob denunziano i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l'ispezione sono a carico della società. (Comma così modificato dall’art. 16 del DLgs 164 del 2007)



Articolo 167


Gestione infedele.



1.Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nella prestazione del servizio di gestione di portafogli o del servizio di gestione collettiva del risparmio, in violazione delle disposizioni regolanti i conflitti di interesse, pone in essere operazioni che arrecano danno agli investitori, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni. (Comma così modificato dall’art. 16 del DLgs 164 del 2007)



Articolo 168


Confusione di patrimoni.



1.Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell'esercizio di servizi o attività di investimento o di gestione collettiva del risparmio, ovvero nella custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di un OICR, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, viola le disposizioni concernenti la separazione patrimoniale arrecando danno agli investitori, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni. (Comma così modificato dall’art. 16 del DLgs 164 del 2007)



Articolo 169


Partecipazioni al capitale.



1.Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque fornisce informazioni false nelle comunicazioni previste dagli articoli 15, commi 1 e 3, 61, comma 6, e 80, comma 7, o in quelle richieste ai sensi dell'articolo 17 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni.



Articolo 170


Gestione accentrata di strumenti finanziari.



1.Chiunque, nelle registrazioni o nelle certificazioni effettuate o rilasciate nell'ambito della gestione accentrata, attesta falsamente fatti, di cui la registrazione o la certificazione è destinata a provare la verità ovvero dà corso al trasferimento o alla consegna degli strumenti finanziari o al trasferimento dei relativi diritti senza aver ottenuto in restituzione le certificazioni, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.



Articolo 170-bis.


Ostacolo alle funzioni di vigilanza della CONSOB



1.Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile, chiunque ostacola le funzioni di vigilanza attribuite alla CONSOB e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro diecimila ad euro duecentomila. (Articolo aggiunto dall’art. 9, co. 1l della legge 62 del 18 aprile 2005)



Articolo 171


Tutela dell'attività di vigilanza.



Abrogato (Articolo abrogato dall'art. 8, DLgs 11 aprile 2002, n. 61)



Articolo 172


Irregolare acquisto di azioni.



1. Gli amministratori di società con azioni quotate o di società da queste controllate che acquistano azioni proprie o della società controllante in violazione delle disposizioni dell'articolo 132 sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni.


2. La disposizione prevista dal comma 1 non si applica se l'acquisto è operato sul mercato secondo modalità non concordate con la società di gestione del mercato o diverse da quelle concordate, ma comunque idonee ad assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti.



Articolo 173


Omessa alienazione di partecipazioni.



1.Gli amministratori di società con azioni quotate, o di società che partecipano al capitale di società con azioni quotate, i quali violano gli obblighi di alienazione delle partecipazioni previsti dagli articoli 110 e 121 sono puniti con la reclusione fino a un anno e con la multa da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila. (Comma così modificato dall’art. 5 del DLgs 229 del 2007)



Articolo 173-bis.


Falso in prospetto.



1.Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. (Articolo aggiunto dall’art. 34 della legge 262 del 28-12-2005 e così modificato dall’art. 4 del DLgs 51 del 28 marzo 2007)



Articolo 174


False comunicazioni e ostacolo alle funzioni della CONSOB.



Abrogato (Articolo abrogato dall'art. 8, DLgs 11 aprile 2002, n. 61)



Articolo 174-bis.


Falsita' nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione.



1. I responsabili della revisione delle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con l'intenzione di ingannare i destinatari, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, dell'ente o del soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.


2. Nel caso in cui il fatto previsto dal comma 1 sia commesso per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena è aumentata fino alla metà.


3. La stessa pena prevista dai commi 1 e 2 si applica a chi da' o promette l'utilità nonché agli amministratori, ai direttori generali e ai sindaci della società assoggettata a revisione, che abbiano concorso a commettere il fatto. (Articolo aggiunto dall’art. 35 della legge 262 del 28-12-2005)



Articolo 174-ter.


(Corruzione dei revisori).



1. Gli amministratori, i soci, i responsabili della revisione contabile e i dipendenti della società di revisione, i quali, nell'esercizio della revisione contabile delle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, fuori dei casi previsti dall'articolo 174-bis, per denaro o altra utilità data o promessa, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.


2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chi da' o promette l'utilità. (Articolo aggiunto dall’art. 35 della legge 262 del 28-12-2005)


Articolo 175 - Falsità nelle relazioni o comunicazioni della società di revisione.



Articolo 176


Utilizzazione e divulgazione di notizie riservate.



Articolo 177


Illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione.



1. Gli amministratori, i soci responsabili della revisione contabile e i dipendenti della società di revisione che contraggono prestiti, sotto qualsiasi forma, sia direttamente che per interposta persona, con la società assoggettata a revisione o con una società che la controlla, o ne è controllata, o si fanno prestare da una di tali società garanzie per debiti propri, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire quattro milioni.


Articolo 178 - Compensi illegali.


1. Gli amministratori, i soci responsabili della revisione contabile e i dipendenti della società di revisione che percepiscono, direttamente o indirettamente, dalla società assoggettata a revisione contabile compensi in denaro o in altra forma, oltre quelli legittimamente pattuiti, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni.


2. La stessa pena si applica agli amministratori, ai dirigenti e ai liquidatori della società assoggettata a revisione contabile che hanno corrisposto il compenso non dovuto.



Articolo 179


Disposizioni comuni.



1. Se dai fatti previsti dagli articoli del presente capo deriva alla società di revisione o alla società assoggettata a revisione un danno di rilevante gravità, la pena è aumentata fino alla metà.


2. La sentenza penale pronunciata a carico di amministratori, soci e dipendenti della società di revisione per reati commessi nell'esercizio o a causa delle attribuzioni previste dal presente decreto, è comunicata alla CONSOB a cura del cancelliere dell'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza.


3. Le disposizioni del presente capo si applicano nei casi di revisione contabile obbligatoria a norma del presente decreto o in forza di altre disposizioni di legge o di regolamento, nonché nei casi in cui la revisione contabile o la sottoposizione del bilancio al giudizio della società di revisione costituisce, per disposizione di legge o di regolamento, condizione per l'esercizio di determinate attività o per l'ottenimento di benefici o agevolazioni.



[CAPO IV


Abuso di informazioni privilegiate e aggiotaggio su strumenti finanziari (artt. da 180 a 187-bis)]


(Capo sostituito dal seguente Titolo I bis ai sensi dell’art. 9, co. 2a della legge 62 del 18 aprile 2005)


TITOLO I-BIS


ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO



Articolo 180.


Definizioni



1. Ai fini del presente titolo si intendono per:


a) "strumenti finanziari":


1) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali e' stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonche' qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale e' stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea;


2) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, per i quali l'ammissione e' stata richiesta o autorizzata dall'emittente; (Lettera così sostituita dall’art. 1 del DLgs 101 del 2009)


b) "derivati su merci": gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 3, relativi a merci, ammessi alle negoziazioni o per i quali e' stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento derivato relativo a merci ammesso o per il quale e' stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea;


c) "prassi di mercato ammesse": prassi di cui e' ragionevole attendersi l'esistenza in uno o più mercati finanziari e ammesse o individuate dalla CONSOB in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003;


d) "ente": uno dei soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. (Articolo così sostituito dall’art. 9, co. 2a della legge 62 del 18 aprile 2005)



Articolo 181.


Informazione privilegiata



1. Ai fini del presente titolo per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non e' stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.


2. In relazione ai derivati su merci, per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non e' stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più derivati su merci, che i partecipanti ai mercati su cui tali derivati sono negoziati si aspettano di ricevere secondo prassi di mercato ammesse in tali mercati.


3. Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:


a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;


b) e' sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.


4. Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.


5. Nel caso delle persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, per informazione privilegiata si intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere preciso e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari. (Articolo così sostituito dall’art. 9, co. 2a della legge 62 del 18 aprile 2005)



Articolo 182.


Ambito di applicazione



1. I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo sono puniti secondo la legge italiana anche se commessi all'estero, qualora attengano a strumenti finanziari ammessi o per i quali e' stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano. (Comma così modificato dall’art. 1 del DLgs 101 del 2009)


2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali e' stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Paesi dell'Unione europea.


2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti gli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2). (Comma aggiunto dall’art. 1 del DLgs 101 del 2009)


(Articolo così sostituito dall’art. 9, co. 2a della legge 62 del 18 aprile 2005)



Articolo 183.


Esenzioni.



1. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:


a) alle operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica valutaria o alla gestione del debito pubblico compiute dallo Stato italiano, da uno Stato membro dell'Unione europea, dal Sistema europeo delle Banche centrali, da una Banca centrale di uno Stato membro dell'Unione europea, o da qualsiasi altro ente ufficialmente designato ovvero da un soggetto che agisca per conto degli stessi;


b) alle negoziazioni di azioni proprie di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto da parte dell'emittente o di societa' controllate o collegate, ed alle operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), che rispettino le condizioni stabilite dalla Consob con regolamento; (Lettera così sostituita dall’art. 1 del DLgs 101 del 2009)



Articolo 184.


Abuso di informazioni privilegiate



1. E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:


a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;


b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;


c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).


2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.


3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità' del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.


3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale e' quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni. (Comma aggiunto dall’art. 1 del DLgs 101 del 2009)


4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a). (Articolo così sostituito dall’art. 9, co. 2a della legge 62 del 18 aprile 2005)



Articolo 185.


Manipolazione del mercato



1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.


2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.


2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale e' quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni. (Comma aggiunto dall’art. 1 del DLgs 101 del 2009)



Articolo 186.


Pene accessorie.



La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale. (Articolo così sostituito dall’art. 9, co. 2a della legge 62 del 18 aprile 2005)



Articolo. 187.


Confisca



1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo e' disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.


2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.


3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale. (Articolo così sostituito dall’art. 9, co. 2a della legge 62 del 18 aprile 2005)


SANZIONI AMMINISTRATIVE



Articolo 187-bis.


Abuso di informazioni privilegiate



1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:


a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;


b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;


2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.


3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).


4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.


5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.


6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo e' equiparato alla consumazione. (Articolo così sostituito dall’art. 9, co. 2a della legge 62 del 18 aprile 2005)



Articolo 187-ter.


Manipolazione del mercato



1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso INTERNET o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.


2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.


3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:


a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;


b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;


c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifizi od ogni altro tipo di inganno o di espediente;


d) altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.


4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.


5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.


6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.


7. La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa. (Articolo aggiunto dall’art. 9, co. 2a della legge 62 del 18 aprile 2005)



Articolo 187-quater.


Sanzioni amministrative accessorie



1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali ed i partecipanti al capitale dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per gli esponenti aziendali di società quotate, l'incapacità' temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.


2. La sanzione amministrativa accessoria di cui al comma 1 ha una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.


3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo la CONSOB, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti abilitati, alle società di gestione del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale. (Articolo aggiunto dall’art. 9, co. 2a della legge 62 del 18 aprile 2005)



Articolo 187-quinquies.


Responsabilità dell'ente



1. L'ente e' responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:


a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;


b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).


2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente e' di rilevante entità, la sanzione e' aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.


3. L'ente non e' responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.


4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo. (Articolo aggiunto dall’art. 9, co. 2a della legge 62 del 18 aprile 2005)



Articolo 187-sexies.


Confisca



1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa sempre la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo.


2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.


3. In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria. (Articolo aggiunto dall’art. 9, co. 2a della legge 62 del 18 aprile 2005)



Articolo 187-septies.


Procedura sanzionatoria


1. Le sanzioni amministrative previste dal presente capo sono applicate dalla CONSOB con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero, e valutate le deduzioni da essi presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresì chiedere di essere sentiti personalmente. (Comma così modificato dall’art. 1 del DLgs 101 del 2009)


2. Il procedimento sanzionatorio e' retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.


3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni e' pubblicato per estratto nel Bollettino della CONSOB. Avuto riguardo alla natura delle violazioni e degli interessi coinvolti, possono essere stabilite dalla CONSOB modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione. La CONSOB, anche dietro richiesta degli interessati, può differire ovvero escludere, in tutto o in parte, la pubblicazione del provvedimento, quando da questa possa derivare grave pregiudizio alla integrità del mercato ovvero questa possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.


4. Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente capo può proporsi, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ricorso in opposizione alla corte d'appello nella cui circoscrizione e' la sede legale o la residenza dell'opponente. Se l'opponente non ha la sede legale o la residenza nello Stato, e' competente la corte d'appello del luogo in cui e' stata commessa la violazione. Quando tali criteri non risultano applicabili, e' competente la corte d'appello di Roma. Il ricorso deve essere notificato alla CONSOB e depositato presso la cancelleria della corte d'appello nel termine di trenta giorni dalla notificazione.


5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato.


6. Il giudizio di opposizione si svolge nelle forme previste dall'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.


7. Copia della sentenza e' trasmessa a cura della cancelleria della corte d'appello alla CONSOB ai fini della pubblicazione per estratto nel Bollettino di quest'ultima.


8. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. (Articolo aggiunto dall’art. 9, co. 2a della legge 62 del 18 aprile 2005)



CAPO IV


POTERI DELLA CONSOB



Articolo 187-octies.


Poteri della CONSOB



1. La CONSOB vigila sulla osservanza delle disposizioni di cui al presente titolo e di tutte le altre disposizioni emanate in attuazione della direttiva 2003/6/CE.


2. La CONSOB compie tutti gli atti necessari all'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente titolo, utilizzando i poteri ad essa attribuiti dal presente decreto.


3. La CONSOB può nei confronti di chiunque possa essere informato sui fatti:


a) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione;


b) richiedere le registrazioni telefoniche esistenti stabilendo il termine per la relativa comunicazione;


c) procedere ad audizione personale;


d) procedere al sequestro dei beni che possono formare oggetto di confisca ai sensi dell'articolo 187-sexies;


e) procedere ad ispezioni;


f) procedere a perquisizioni nei modi previsti dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.


4. La CONSOB può altresì:


a) avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni, richiedendo la comunicazione di dati ed informazioni anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed accedere al sistema informativo dell'anagrafe tributaria secondo le modalità previste dagli articoli 2 e 3, comma 1, del decreto legislativo 12 luglio 1991, n. 212;


b) chiedere l'acquisizione presso il fornitore dei dati relativi al traffico di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;


c) richiedere la comunicazione di dati personali anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;


d) avvalersi, ove necessario, dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, secondo le modalità indicate dall'articolo 3, comma 4, lettera b), del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, nonché acquisire anche mediante accesso diretto i dati contenuti nell'archivio indicato all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15;


e) accedere direttamente, mediante apposita connessione telematica, ai dati contenuti nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 1994.


e-bis) avvalersi, ove necessario, anche mediante connessione telematica, dei dati contenuti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. (Lettera aggiunta dall’art. 1 del DLgs 101 del 2009)


5. I poteri di cui al comma 3, lettere d) e f), e al comma 4, lettera b), sono esercitati previa autorizzazione del procuratore della Repubblica. Detta autorizzazione e' necessaria anche in caso di esercizio dei poteri di cui al comma 3, lettere b) ed e), e al comma 4, lettera c), nei confronti di soggetti diversi dai soggetti abilitati, dai soggetti indicati nell'articolo 114, commi 1, 2 e 8, e dagli altri soggetti vigilati ai sensi del presente decreto.


6. Qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di violazioni delle norme del presente titolo, la CONSOB può in via cautelare ordinare di porre termine alle relative condotte.


7. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 199, 200, 201, 202 e 203 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.


8. Nei casi previsti dai commi 3, lettere c), d), e) e f), e 12 viene redatto processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite o dei fatti accertati, dei sequestri eseguiti e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia.


9. Quando si e' proceduto a sequestro ai sensi del comma 3, lettera d), gli interessati possono proporre opposizione alla CONSOB.


10. Sull'opposizione la decisione e' adottata con provvedimento motivato emesso entro il trentesimo giorno successivo alla sua proposizione.


11. I valori sequestrati devono essere restituiti agli aventi diritto quando:


a) e' deceduto l'autore della violazione;


b) viene provato che gli aventi diritto sono terzi estranei all'illecito;


c) l'atto di contestazione degli addebiti non e' notificato nei termini prescritti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689;


d) la sanzione amministrativa pecuniaria non e' stata applicata entro il termine di due anni dall'accertamento della violazione.


12. Nell'esercizio dei poteri previsti dai commi 2, 3 e 4 la CONSOB può avvalersi della Guardia di finanza che esegue gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.


13. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 12 sono coperti dal segreto d'ufficio e vengono, senza indugio, comunicati esclusivamente alla CONSOB.


14. Il provvedimento della CONSOB che infligge la sanzione pecuniaria ha efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, la CONSOB procede alla esazione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali.


15. Quando l'autore della violazione esercita un'attività professionale, il provvedimento che infligge la sanzione e' trasmesso al competente ordine professionale. (Articolo aggiunto dall’art. 9, co. 2a della legge 62 del 18 aprile 2005)



Articolo 187-novies.


Operazioni sospette



1.I soggetti abilitati, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale e le società di gestione del mercato devono segnalare senza indugio alla CONSOB le operazioni che, in base a ragionevoli motivi, possono ritenersi configurare una violazione delle disposizioni di cui al presente titolo. La CONSOB stabilisce, con regolamento, le categorie di soggetti tenuti a tale obbligo, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire operazioni sospette, nonché le modalità e i termini di tali segnalazioni. (Articolo aggiunto dall’art. 9, co. 2a della legge 62 del 18 aprile 2005)



CAPO V


RAPPORTI TRA PROCEDIMENTI



Articolo 187-decies.


Rapporti con la magistratura



1. Quando ha notizia di uno dei reati previsti dal capo II il pubblico ministero ne informa senza ritardo il Presidente della CONSOB.


2. Il Presidente della CONSOB trasmette al pubblico ministero, con una relazione motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell'attività di accertamento nel caso in cui emergano elementi che facciano presumere la esistenza di un reato. La trasmissione degli atti al pubblico ministero avviene al più tardi al termine dell'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente titolo, capo III.


3. La CONSOB e l'autorità giudiziaria collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'accertamento delle violazioni di cui al presente titolo anche quando queste non costituiscono reato. A tale fine la CONSOB può utilizzare i documenti, i dati e le notizie acquisiti dalla Guardia di finanza nei modi e con le forme previsti dall'articolo 63, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dall'articolo 33, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. (Articolo aggiunto dall’art. 9, co. 2a della legge 62 del 18 aprile 2005)



Articolo 187-undecies.


Facoltà della CONSOB nel procedimento penale



1. Nei procedimenti per i reati previsti dagli articoli 184 e 185, la CONSOB esercita i diritti e le facoltà attribuiti dal codice di procedura penale agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato.


2. La CONSOB può costituirsi parte civile e richiedere, a titolo di riparazione dei danni cagionati dal reato all'integrità del mercato, una somma determinata dal giudice, anche in via equitativa, tenendo comunque conto dell'offensività del fatto, delle qualità personali del colpevole e dell'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato. (Articolo aggiunto dall’art. 9, co. 2a della legge 62 del 18 aprile 2005)



Articolo 187-duodecies.


Rapporti tra procedimento penale e procedimento amministrativo e di opposizione



1. Il procedimento amministrativo di accertamento e il procedimento di opposizione di cui all'articolo 187-septies non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento dipende la relativa definizione. (Articolo aggiunto dall’art. 9, co. 2a della legge 62 del 18 aprile 2005)


Articolo 187-terdecies. - Esecuzione delle pene pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie nel processo penale


1. Quando per lo stesso fatto e' stata applicata a carico del reo o dell'ente una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 187-septies, la esazione della pena pecuniaria e della sanzione pecuniaria dipendente da reato e' limitata alla parte eccedente quella riscossa dall'Autorità amministrativa. (Comma così modificato dall’art. 3, comma 19 del DLgs 303-2006)


(Articolo aggiunto dall’art. 9, co. 2a della legge 62 del 18 aprile 2005)



Articolo 187-quaterdecies.


Procedure consultive



1.La CONSOB definisce entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con proprio regolamento, le modalità e i tempi delle procedure consultive da attivare, mediante costituzione di un Comitato, con organismi rappresentativi dei consumatori e dei prestatori di servizi finanziari e degli altri soggetti vigilati, in occasione delle modifiche regolamentari in materia di abusi di mercato e in altre materie rientranti nelle proprie competenze istituzionali. (Articolo aggiunto dall’art. 9, co. 2a della legge 62 del 18 aprile 2005)



Articolo 187-quinquiesdecies.


- Tutela dell'attività di vigilanza della CONSOB



1.Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile, chiunque non ottempera nei termini alle richieste della CONSOB ovvero ritarda l'esercizio delle sue funzioni e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro duecentomila. (Articolo aggiunto dall’art. 9, co. 2b della legge 62 del 18 aprile 2005)



Articolo 188


Abuso di denominazione.



1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: "SIM" o " società di intermediazione mobiliare" o "impresa di investimento"; "SGR" o " società di gestione del risparmio"; "SICAV" o " società di investimento a capitale variabile"; ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei servizi o delle attività di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio é vietato a soggetti diversi, rispettivamente, dalle imprese di investimento, dalle società di gestione del risparmio e dalle SICAV. Chiunque contravviene al divieto previsto dal presente articolo é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentosedici a euro diecimilatrecentoventinove. (Comma così modificato dall’art. 16 del DLgs 164 del 2007)


2. Alla sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.



Articolo 189


Partecipazioni al capitale.



1. L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 15, commi 1 e 3, 61, comma 6, e 80, comma 7, e di quelle richieste ai sensi dell'articolo 17 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.


2. La stessa sanzione si applica in caso di violazione dei divieti di esercizio dei diritti ed in caso di inadempimento degli obblighi di alienazione previsti dagli articoli 14, commi 4 e 7, 16, commi 1, 2 e 4, 61, comma 7, e 80, comma 8. (Comma così sostituito dall'art. 3 del DLgs 37-2004)



Articolo 190


Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari.


(Rubrica così modificata dall’art. 4 del DLgs 27 del 27-1-2010)



1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e i dipendenti di società o enti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dagli articoli 6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21; 22; 24, comma 1; 25; 25-bis, commi 1 e 2; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 7; 37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40, comma 1; 41, commi 2 e 3; 42, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi 7 e 8; 50, comma 1; 65; 79-bis; 187-nonies, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB in base ai medesimi articoli, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dell'articolo 18, comma 1, ovvero in caso di esercizio dell'attivita' di consulente finanziario o di promotore finanziario in assenza dell'iscrizione negli albi di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis e 31. (Comma così modificato dall’art. 1 del DLgs 101 del 2009)


2. La stessa sanzione si applica:


a) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle società di gestione del mercato, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;


b) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle società di gestione accentrata, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e di quelle emanate in base ad esse;


b-bis) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione degli intermediari indicati nell'articolo 79-quater per inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 83-novies, comma 1, lettere c) d), e) ed f), 83-duodecies, e di quelle emanate in base ad esse; (Lettera aggiunta dall’art. 4 del DLgs 27 del 27-1-2010)


c) agli organizzatori e agli operatori dei sistemi di scambi di fondi interbancari, ai soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione ed agli internalizzatori sistematici, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dai capi II e II bis del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse; (Lettera così modificata dall’art. 1 del DLgs 101 del 2009)


d) ai soggetti che gestiscono sistemi indicati negli articoli 68, 69, comma 2, e 70 o che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione della società indicata nell'articolo 69, comma 2, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70, 70-bis e 77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime. (Lettera così modificata dall’art. 16 del DLgs 164 del 2007)


d-bis) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall'articolo 25-bis, commi 1 e 2, e quelle emanate in base ad esse. (Lettera così modificata dall’art. 16 del DLgs 164 del 2007)


d-ter) agli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 25, comma 3. (Lettera aggiunta dall’art. 16 del DLgs 164 del 2007)


d-quater) ai membri dell'organismo dei consulenti finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 18-bis e di quelle emanate in base ad esso; (Lettera aggiunta dall’art. 1 del DLgs 101 del 2009)


d-quinquies) ai membri dell'organismo dei promotori finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 31 e di quelle emanate in base ad esso. (Lettera aggiunta dall’art. 1 del DLgs 101 del 2009)


d-sexies) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione degli emittenti azioni in caso di inosservanza di quanto previsto dall'articolo 83-undecies, comma 1. (Lettera aggiunta dall’art. 4 del DLgs 27 del 27-1-2010)


3. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle società o negli enti ivi indicati, i quali abbiano violato le disposizioni indicate nei medesimi commi o non abbiano vigilato, in conformità dei doveri inerenti al loro ufficio, affinché le disposizioni stesse non fossero da altri violate. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 8, commi da 2 a 6.


3-bis. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nei soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dall'articolo 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate in base al medesimo comma dalla Banca d'Italia, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro. (Comma aggiunto dall’art. 10 della legge 262 del 28-12-2005)


4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.



Articolo 191


Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita.



1. Chiunque effettua un'offerta al pubblico in violazione degli articoli 94, comma 1 e 98-ter, comma 1 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore ad un quarto del controvalore offerto e fino ad un massimo di due volte il controvalore stesso e, ove quest'ultimo non sia determinabile, di importo minimo di centomila euro e massimo di duemilioni di euro.


2. Chiunque viola gli articoli 94, commi 2, 3, 5, 6 e 7, 96, 97, 98-ter, commi 2 e 3, 101, ovvero le relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi degli articoli 95, commi 1, 2 e 4, 97, comma 2, 98-quater, 98-quinquies, comma 2, 99, comma 1, lettere a), b), c) e d), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinquecentomila euro.


3. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1, importa la perdita temporanea dei requisiti di onorabilita' previsti dal presente decreto per gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati e per i promotori finanziari nonche' l'incapacita' temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di societa' aventi titoli quotati nei mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante e di societa' appartenenti al medesimo gruppo. La sanzione amministrativa accessoria ha durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.


4. La Consob pubblica, ai sensi del comma 3 dell'articolo 195, le misure e le sanzioni applicate per la violazione delle disposizioni richiamate nel presente articolo, salvo il caso in cui la pubblicazione possa turbare gravemente i mercati o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.


5. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. (Articolo così sostituito dall’art. 4 del DLgs 51 del 28 marzo 2007)



Articolo 192


Offerte pubbliche di acquisto o di scambio.



1. Chiunque viola l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto o di scambio ovvero effettua un'offerta pubblica di acquisto o di scambio in violazione delle disposizioni dell'articolo 102, commi 1, 3 e 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore ad euro venticinquemila e non superiore al corrispettivo complessivamente dovuto dall'offerente ovvero che sarebbe stato complessivamente dovuto dall'offerente se l'offerta fosse stata promossa. (Comma così modificato dall’art. 5 del DLgs 229 del 2007)


2. La sanzione indicata nel comma 1 si applica a chi:


a) non rispetta le indicazioni fornite dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 102, comma 4, ovvero viola le disposizioni dei regolamenti emanati a norma dell'articolo 102, comma 1 e dell'articolo 103, comma 4; (Lettera così modificata dall’art. 5 del DLgs 229 del 2007)


a-bis) viola le disposizioni di cui all'articolo 103, commi 3 e 3-bis; (Lettera aggiunta dall’art. 4 del DLgs 146 del 25 settembre 2009)


a-ter) viola le disposizioni relative all'obbligo di acquisto di cui all'articolo 108, commi 1 e 2 e le disposizioni del regolamento emanato a norma dell'articolo 108, comma 7; (Lettera aggiunta dall’art. 4 del DLgs 146 del 25 settembre 2009)


b) esercita il diritto di voto in violazione delle disposizioni dell'articolo 110;


b-bis) viola l'obbligo di cui all'articolo 110, comma 1-bis. (Lettera aggiunta dall’art. 5 del DLgs 229 del 2007)


3. Gli amministratori, i componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza di societa' con azioni quotate in mercati regolamentati italiani che eseguono operazioni in violazione dell'obbligo di astensione previsto dall'articolo 104, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila a euro cinquecentoquindicimila. (Comma così sostituito dall’art. 5 del DLgs 229 del 2007) (Comma abrogato dall’art. 4 del DLgs 146 del 25 settembre 2009)



Articolo 192-bis.


Informazioni sul governo societario. (Rubrica così modificata dall’art. 5 del DLgs 173-2008)



1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i direttori generali di società quotate nei mercati regolamentati i quali omettono le comunicazioni prescritte dall'articolo 123-bis, comma 2, lettera a) sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a trecentomila euro. Il provvedimento sanzionatorio è pubblicato, a spese degli stessi, su almeno due quotidiani, di cui uno economico, aventi diffusione nazionale. (Comma così modificato dall’art. 3, comma 21 del DLgs 303-2006 e dall’art. 5 del DLgs 173-2008)


(Articolo aggiunto dall’art. 36 della legge 262 del 28-12-2005)



Articolo 192-ter.


Ammissione alle negoziazioni



1. L'emittente o la persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni che viola le disposizioni contenute negli articoli 113, commi 2, 3, lettere a), d) e f), 4 e 113-bis, commi 1, 2, lettere a) e b) e 4, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob in base ai medesimi articoli, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinquecentomila euro.


2. La Consob pubblica, ai sensi del comma 3 dell'articolo 195, le misure e le sanzioni applicate per la violazione delle disposizioni richiamate nel presente articolo, salvo il caso in cui la pubblicazione possa turbare gravemente i mercati o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.


3. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. (Articolo aggiunto dall’art. 4 del DLgs 51 del 28 marzo 2007)



Articolo 193


Informazione societaria e doveri dei sindaci e delle società di revisione.



1. Nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114, 114-bis, 115, 154-bis e 154-ter o soggetti agli obblighi di cui all'articolo 115-bis è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima. (Comma così modificato dall’art. 1, co 11 del DLgs 195 del 2007)


1-bis. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiacciono coloro i quali esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le società e gli enti che svolgono le attività indicate all'articolo 114, commi 8 e 11, nonché i loro dipendenti, e i soggetti indicati nell'articolo 114, comma 7, in caso di inosservanza delle disposizioni ivi previste nonché di quelle di attuazione emanate dalla CONSOB. (Comma aggiunto dall’art. 9, co. 1n della legge 62 del 18 aprile 2005)


1-ter. La stessa sanzione di cui al comma 1 e' applicabile in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 114, commi 8 e 11, nonché di quelle di attuazione emanate dalla CONSOB, nei confronti della persona fisica che svolge le attività indicate nel comma 1-bis e, quando non ricorra la causa di esenzione prevista dall'articolo 114, comma 10, nei confronti della persona fisica che svolge l'attività di giornalista. (Comma aggiunto dall’art. 9, co. 1n della legge 62 del 18 aprile 2005)


1-quater. La stessa sanzione di cui al comma 1 e' applicabile, in caso di inosservanza delle disposizioni di attuazione emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 5, lettere b) e c), nei confronti dei soggetti autorizzati dalla Consob all'esercizio del servizio di diffusione e di stoccaggio delle informazioni regolamentate. (Comma aggiunto dall’art. 1, co 11 del DLgs 195 del 2007)


2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 3 e 4, e 122, commi 1 e 2 e 5, nonche' la violazione dei divieti previsti dall'articolo 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila. Il ritardo nelle comunicazioni previste dall'articolo 120, commi 2, 3 e 4, non superiore a due mesi, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquecentomila. (Comma così sostituito dall’art. 1, co 11 del DLgs 195 del 2007)


3. La sanzione indicata nel comma 2 si applica:


a) ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione che commettono irregolarità nell'adempimento dei doveri previsti dall'articolo 149, commi 1, 4-bis, primo periodo, e 4-ter, ovvero omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3; (Lettera così sostituita dall’art. 2 della legge 262 del 28-12-2005)


b) agli amministratori delle società di revisione che violano le disposizioni contenute nell'articolo 162, comma 3.


3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli organi di controllo, i quali omettano di eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 148-bis, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l'incarico relativamente al quale è stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento sanzionatorio è dichiarata altresì la decadenza dall'incarico. (Comma aggiunto dall’art. 9, co. 1n della legge 62 del 18 aprile 2005 e così sostituito dall’art. 37 della legge 262 del 28-12-2005))



Articolo 193-bis.


(Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria)



1. Coloro che sottoscrivono il bilancio della società estera di cui all'articolo 165-quater, comma 2, le relazioni e i pareri di cui agli articoli 165-quater, commi 2 e 3, 165-quinquies, comma 1, e 165-sexies, comma 1, e coloro che esercitano la revisione ai sensi dell'articolo 165-quater, comma 4, sono soggetti a responsabilità civile, penale e amministrativa secondo quanto previsto in relazione al bilancio delle società italiane.


2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi derivanti dall'esercizio dei poteri attribuiti alla CONSOB dall'articolo 165-septies, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 193, comma 1. (Articolo aggiunto dall’art. 6 della legge 262 del 28-12-2005)



Articolo 194


Deleghe di voto.



1. Chiunque effettua o dà incarico di effettuare una sollecitazione o una raccolta di deleghe di voto in assemblea di società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea senza esservi abilitato ai sensi dell'articolo 140 ovvero senza possedere i requisiti previsti dagli articoli 139 e 141 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a duecento milioni. (Comma abrogato dall’art. 4 del DLgs 27 del 27-1-2010)


2. Il promotore di una sollecitazione di deleghe di voto che viola le norme degli articoli 138, 142, commi 1 e 2, 144, comma 4, e del regolamento emanato a norma dell'articolo 144, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila a euro cinquecentomila. (Comma così sostituito dall’art. 4 del DLgs 27 del 27-1-2010).


2-bis. La sanzione prevista al comma 2 si applica al rappresentante designato dalla società con azioni quotate che viola l'articolo 135-undecies, comma 4. (Comma aggiunto dall’art. 4 del DLgs 27 del 27-1-2010).



Articolo 195


Procedura sanzionatoria.



1. Salvo quanto previsto dall'articolo 196, le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono applicate dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB, secondo le rispettive competenze, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero, e valutate le deduzioni dagli stessi presentate nei successivi trenta giorni. (Comma così modificato dall’art. 16 del DLgs 164 del 2007)


3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni e' pubblicato per estratto nel Bollettino della Banca d'Italia o della CONSOB. La Banca d'Italia o la CONSOB, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, possono stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione, ovvero escludere la pubblicita' del provvedimento, quando la stessa possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti. (Comma così modificato dall’art. 16 del DLgs 164 del 2007)


4. Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente titolo e' ammessa opposizione alla corte d'appello del luogo in cui ha sede la società o l’ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione e' stata commessa. L'opposizione deve essere notificata all'Autorità che ha adottato il provvedimento entro trenta giorni dalla sua comunicazione e deve essere depositata presso la cancelleria della corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica. (Comma così modificato dall’art. 1 del DLgs 101 del 2009)


6. La corte d'appello, su istanza delle parti, può fissare termini per la presentazione di memorie e documenti, nonché consentire l'audizione anche personale delle parti.


7. La corte d'appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.


8. Copia del decreto e' trasmessa a cura della cancelleria della corte d'appello all'Autorità che ha adottato il provvedimento ai fini della pubblicazione, per estratto, nel Bollettino di quest'ultima.


9. Le società e gli enti ai quali appartengono gli autori delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal secondo periodo del comma 3 e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili. (Articolo così sostituito dall’art. 9, co. 2c della legge 62 del 18 aprile 2005)



Articolo 196


Sanzioni applicabili ai promotori finanziari.



1. I promotori finanziari che violano le norme del presente decreto o le disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB in forza di esso, sono puniti, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni:


a) richiamo scritto;


b) sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni;


c) sospensione da uno a quattro mesi dall'albo;


d) radiazione dall'albo.


2. Le sanzioni sono applicate dalla CONSOB con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero, e valutate le deduzioni da essi presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresì chiedere di essere sentiti personalmente. (Comma così modificato dall’art. 1 del DLgs 101 del 2009)


3. Alle sanzioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, a eccezione dell'articolo 16.


4. Le società che si avvalgono dei responsabili delle violazioni rispondono, in solido con essi, del pagamento delle sanzioni pecuniarie e sono tenute a esercitare il regresso verso i responsabili.



PARTE VI


Disposizioni transitorie e finali



Articolo 197


Personale della CONSOB.



1.Al fine di assicurare il pieno e tempestivo esercizio delle funzioni di controllo previste dall'articolo 62 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la CONSOB provvede direttamente a tutte le procedure necessarie per l'immediata copertura dei posti di organico secondo i criteri concorsuali ivi previsti, nei limiti delle autonome risorse finanziarie e senza oneri per la finanza pubblica.



Articolo 198


Girata di titoli azionari.



1.Il potere di autenticare le girate dei titoli azionari previsto dall'articolo 12 del regio decreto-legge 29 marzo 1942, n. 239, può essere esercitato anche da SIM.



Articolo 199


Società fiduciarie.



1. Fino alla riforma organica della disciplina delle societa' fiduciarie e di revisione conservano vigore le disposizioni previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e dell'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1966, n. 415.


2. Fino alla riforma organica di cui al comma 1, le societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, che svolgono attivita' di custodia e amministrazione di valori mobiliari, che sono controllate direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario, nonche' quelle che abbiano adottato la forma di societa' per azioni e che abbiano capitale versato di ammontare non inferiore al doppio di quello richiesto dall'articolo 2327 del codice civile, sono iscritte in una sezione separata dell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attivita' elencate nel comma 1 del medesimo articolo. All'istanza di iscrizione si applica l'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto compatibile. Il diniego dell'autorizzazione comporta la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. La Banca d'Italia esercita i poteri indicati all'articolo 108, al fine di assicurare il rispetto da parte delle societa' fiduciarie iscritte nella sezione separata delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Alle societa' fiduciarie iscritte si applicano gli articoli 110, 113-bis, 113-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto compatibili. (Articolo così sostituito dall’art. 9 del DLgs 141 del 2010)



Articolo 200


Intermediari già autorizzati.



1. Le imprese di investimento che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nell'albo previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 sono iscritte di diritto nell'albo previsto dall'articolo 20.


2. Le società di gestione che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nell'albo previsto dall'articolo 7, comma 1 della legge 23 marzo 1983, n. 77, nell'albo previsto dall'articolo 3, comma 1 della legge 14 agosto 1993, n. 344, e nell'albo previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 25 gennaio 1994, n. 86, vengono iscritte di diritto nell'albo previsto dall'articolo 35 e si intendono autorizzate ai sensi dell'articolo 34.


3. Le SICAV che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nell'albo previsto dall'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, vengono iscritte di diritto nell'albo previsto dall'articolo 44.


4. Le banche che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono autorizzate a prestare servizi di investimento restano autorizzate a prestare i servizi medesimi.



Articolo 201


Agenti di cambio.



1. Sono sciolti, a cura del Consiglio nazionale degli ordini degli agenti di cambio, gli Ordini professionali previsti dall'articolo 3 della legge 29 maggio 1967, n. 402, a eccezione degli Ordini professionali di Milano e di Roma.


2. Gli agenti di cambio sono iscritti all'Albo professionale tenuto da uno degli Ordini indicati nel comma 1, al quale affluiscono i pagamenti della tassa annuale fissata dall'Ordine medesimo, avuto riguardo all'iscrizione al ruolo speciale o al ruolo nazionale previsti dai commi 5 e 6. L'Ordine è tenuto a conservare i libri degli agenti di cambio defunti o cancellati dal ruolo unico nazionale.


3. Restano ferme le altre disposizioni previste dalla legge 29 maggio 1967, n. 402. Non possono essere banditi concorsi per la nomina di agenti di cambio. Gli agenti di cambio cessano di appartenere ai ruoli previsti dai commi 5 e 6 al compimento del settantesimo anno di età. Gli agenti di cambio nominati prima dell'entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, sono collocati nella posizione di fuori ruolo al compimento del settantesimo anno di età conservando i diritti e gli obblighi inerenti alla carica.


4. Le disponibilità del Fondo comune degli agenti di cambio e delle cauzioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono restituite agli aventi diritto.


5. Gli agenti di cambio in carica che siano soci, amministratori, dirigenti, dipendenti o collaboratori di SIM, di banche o di società di gestione del risparmio sono iscritti in un ruolo speciale tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze. Essi non possono prestare servizi di investimento e possono essere dirigenti, dipendenti o collaboratori soltanto di uno dei predetti intermediari. Essi restano individualmente assoggettati alle incompatibilità previste dal comma 11.


6. Gli agenti di cambio in carica che non siano iscritti nel ruolo speciale previsto dal comma 5 sono iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze.


7. Gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale possono svolgere i servizi di investimento indicati nell'articolo 1, comma 5, lettere b), c-bis), d), e) ed f). Essi possono svolgere altresi' l'offerta fuori sede dei propri servizi di investimento e i servizi accessori indicati nell'articolo 1, comma 6, lettere c), limitatamente alla conclusione di contratti di riporto e altre operazioni in uso sui mercati, e g), nonche' attivita' connesse e strumentali, ferme restando le riserve di attivita' previste dalla legge. (Comma così sostituito dall’art. 17 del DLgs 164 del 2007)


8. Gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale devono tenere le scritture contabili previste dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile; la CONSOB, con proprio regolamento, stabilisce le modalità del controllo contabile da parte di società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161.


9. Il mancato esercizio del servizio di negoziazione per conto terzi per un periodo di tempo superiore a sei mesi comporta la decadenza dalla carica; il Ministero del tesoro, del bilancio e dalla programmazione economica, in presenza di comprovati motivi di salute, può prorogare, sentita la CONSOB, detto termine fino a un periodo massimo di 18 mesi.


10. Per l'esercizio dei servizi di investimento gli agenti d cambio aderiscono ai sistemi di indennizzo previsti dall'articolo 59. Il coordinamento dell'operatività dei sistemi di indennizzo con la procedura di fallimento dell'agente di cambio è disciplinato dal regolamento previsto dall'articolo 59, comma 3.


11. La posizione di agente di cambio iscritto nel ruolo unico nazionale è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, con la partecipazione in qualità di soci illimitatamente responsabili in società di qualsiasi natura, con la qualità di amministratore o dirigente di società che esercitano attività commerciale e, in particolare, con la qualità di socio, amministratore, dirigente, dipendente o collaboratore di banche, SIM, società di gestione del risparmio e di ogni altro intermediario finanziario.


12. Agli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale si applicano gli articoli 6, commi 1, lettera b), 2 e 2-bis; 8, comma 1; 10, comma 1; 21; 22; 23; 24, 25, 31, 32, 167, 171, 190 e 195. (Comma così sostituito dall’art. 17 del DLgs 164 del 2007)


13. É vietato agli agenti di cambio, compiere anche per interposta persona qualsiasi negoziazione in proprio di strumenti finanziari, salvo i casi di investimento del patrimonio personale; tali investimenti sono immediatamente comunicati alla CONSOB.


14. Il Presidente della CONSOB può disporre in via d'urgenza, ove ricorrano situazioni di pericolo per i clienti o per i mercati, la sospensione dell'agente di cambio iscritto nel ruolo unico nazionale dall'esercizio delle attività svolte e la nomina di un commissario che assume la gestione delle attività stesse quando risultino gravi violazioni delle disposizioni legislative o amministrative. Si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 53.


15. Il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della CONSOB, può disporre con decreto la cancellazione dell'agente di cambio dal ruolo unico nazionale qualora le irregolarità o le violazioni delle disposizioni legislative o amministrative siano di eccezionale gravità. Il provvedimento può essere adottato su proposta del commissario previsto dal comma 14 o su richiesta dell'agente di cambio.


16. Nel caso previsto dal comma 15, il Ministero dell'economia e delle finanze nomina un commissario preposto alla tutela e alla restituzione dei patrimoni di proprietà dei clienti. Il commissario nell'esercizio delle sue funzioni è pubblico ufficiale; egli si affianca agli organi delle procedure concorsuali, ove disposte. Il Ministero può prevedere speciali cautele e limitazioni all'attività del commissario e procedere alla sua revoca o sostituzione. L'indennità spettante al commissario è determinata dal Ministero ed è a carico dell'agente di cambio. I provvedimenti previsti dal presente comma possono essere assunti anche successivamente alla morte dell'agente di cambio, su proposta della CONSOB o del commissario nominato ai sensi del comma 14, ovvero su richiesta dei clienti.


17. La cancellazione dell'agente di cambio dal ruolo unico nazionale consegue di diritto all'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza. La CONSOB denuncia al tribunale civile l'insolvenza dichiarata ai sensi dell'articolo 72.


18. Per la violazione dei commi 8, 11 e 13, si applica l'articolo 190.



Articolo 202


Disposizioni in tema di liquidazione coattiva di borsa.



1. Salvo quanto previsto dall'articolo 72, le disposizioni relative alla liquidazione coattiva dei contratti conclusi dagli agenti di cambio si applicano, in quanto compatibili, alle imprese di investimento e alle banche autorizzate all'esercizio delle attività previste dall'articolo 1, comma 5, lettere a) e b).


2. Le competenze in materia di liquidazione coattiva dei contratti spettano alla CONSOB, la quale può coordinare con regolamento tale procedura con quella prevista dall'articolo 72.



Articolo 203


Contratti a termine.



1. Fermi restando la decorrenza degli effetti della liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 83 del T.U. bancario, e quanto previsto dall'articolo 90, comma 3, del medesimo T.U. bancario, l'articolo 76 della legge fallimentare si applica agli strumenti finanziari derivati, a quelli analoghi individuati ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera a), alle operazioni a termine su valute nonché alle operazioni di prestito titoli, di pronti contro termine e di riporto. Ai fini del presente articolo sono ricompresi tutti i contratti conclusi, ancorché non ancora eseguiti in tutto o in parte, entro la data di dichiarazione del fallimento o di efficacia del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.


2. Per l'applicazione dell'articolo 76 della legge fallimentare agli strumenti finanziari e alle operazioni indicati nel comma 1, può farsi riferimento anche al costo di sostituzione dei medesimi, calcolato secondo i valori di mercato alla data di dichiarazione di fallimento o di efficacia del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.



Articolo 204


Gestione accentrata.



1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Banca d'Italia promuove la vendita della partecipazione al capitale della "Monte Titoli S.p.A. Istituto per la custodia e l'amministrazione accentrata di valori mobiliari" dalla stessa detenuta.


2. Fino all'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 90, la gestione accentrata dei titoli di Stato presso la Banca d'Italia resta disciplinata dalle previgenti disposizioni.



Articolo 205


Quotazioni di prezzi.



1.Le offerte di acquisto e di vendita di prodotti finanziari effettuate in mercati regolamentati e, se ricorrono le condizioni indicate dalla Consob con regolamento, quelle effettuate nei sistemi multilaterali di negoziazione o da internalizzatori sistematici non costituiscono offerta al pubblico di prodotti finanziari né offerta pubblica di acquisto o di scambio ai sensi della parte IV, titolo II. (Comma così modificato dall’art. 17 del DLgs 164 del 2007)



Articolo 206


Disposizioni applicabili alle società quotate in mercati diversi dalla borsa.



1.Le disposizioni dettate dal codice civile per le società con azioni quotate in borsa si applicano a tutte le società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani e di altri paesi dell'Unione Europea.



Articolo 207


Patti parasociali.



1. I patti parasociali previsti dall'articolo 122 ed esistenti alla data di entrata in vigore del medesimo articolo sono depositati presso il registro delle imprese entro un mese da tale data.


2. I patti parasociali a tempo determinato esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto restano efficaci fino al termine finale pattuito, ma comunque non oltre il 1º luglio 2001.


3. Salvo quanto previsto dal comma 2, l'articolo 123 si applica ai patti anche a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.



Articolo 208


Deleghe di voto, azioni di risparmio, collegio sindacale e revisione contabile.



1. Le disposizioni in materia di deleghe di voto si applicano alle assemblee convocate a partire dal sessantesimo giorno successivo all'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 144.


2. Le disposizioni in materia di azioni di risparmio si applicano anche alle azioni di risparmio già emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto.


3. Le società con azioni quotate applicano le disposizioni in materia di nomina del collegio sindacale a partire dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del presente decreto. Fino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 148, comma 4, si applica l'articolo 2397, secondo comma, del codice civile.


4. I collegi sindacali nominati prima dell'entrata in vigore del presente decreto ma successivamente alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale restano in carica per un solo esercizio.


5. Le altre disposizioni in materia di collegio sindacale e quelle in materia di società di revisione si applicano a partire dall'esercizio sociale che inizia il 1º luglio 1998 o successivamente a tale data.



Articolo 209


Società di revisione.



1. Le società di revisione che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nell'albo previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, sono iscritte di diritto nell'albo previsto dall'articolo 161.


2. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia il termine previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge 13 maggio 1997, n. 132, è prorogato fino a sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.


3. Le società con azioni quotate conservano copia della relazione della società di revisione sul bilancio d'esercizio, ai fini degli eventuali accertamenti dell'amministrazione finanziaria sulle corrispondenti dichiarazioni dei redditi. In caso di omissione si applicano le disposizioni dell'articolo 39, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.



Articolo 210


Modifiche al codice civile.



1. Nell'art. 2372, quarto comma, del codice civile sono soppresse le parole: "né ad aziende ed istituti di credito".


2. L'art. 2441, settimo comma, del codice civile è sostituito dal seguente:


Non si considera escluso né limitato il diritto di opzione qualora la deliberazione di aumento di capitale preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche, da enti o società finanziarie soggetti al controllo della Commissione nazionale per le società e la borsa ovvero da altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di collocamento di strumenti finanziari, con obbligo di offrirle agli azionisti della società, con operazioni di qualsiasi tipo, in conformità con i primi tre commi del presente articolo. Nel periodo di detenzione delle azioni offerte agli azionisti e comunque fino a quando non sia stato esercitato il diritto di opzione, i medesimi soggetti non possono esercitare il diritto di voto. Le spese dell'operazione sono a carico della società e la deliberazione di aumento di capitale deve indicarne l'ammontare..


3. All'art. 2630, primo comma, del codice civile è inserito il seguente numero:


4) omettono di offrire in borsa nei termini e con le modalità stabilite dal terzo comma dell'art. 2441 i diritti di opzione non esercitati, se le relative azioni vengano sottoscritte..


4. All'art. 2633 del codice civile è aggiunto il seguente comma:


Gli amministratori che emettono obbligazioni convertibili senza le indicazioni prescritte nell'ultimo comma dell'art. 2420- bis sono puniti con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni..


5. Nelle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito, dopo l'art. 211, il seguente articolo:


211- bis . Il secondo periodo dell'art. 2441, settimo comma, del codice non si applica alle azioni detenute, alla data del 7 marzo 1992, dai soggetti indicati nel medesimo comma, con obbligo di offrirle agli azionisti..



Articolo 211


Modifiche del T.U. bancario.



1. L'art. 52 del T.U. bancario è sostituito dal seguente:


Art. 52 ( Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati del controllo legale dei conti ). - 1. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.





2. Le società che esercitano attività di revisione contabile presso le banche comunicano senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. Tali società inviano alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto.


3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le società che controllano le banche o che sono da queste controllate ai sensi dell'art. 23.


4. La Banca d'Italia stabilisce modalità e termini per la trasmissione delle informazioni previste dai commi 1 e 2..


2. All'art. 107 del T.U. bancario è aggiunto il seguente comma:


6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio di servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezioni I e III; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell'art. 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52..


3. All'art. 111 del T.U. bancario è aggiunto il seguente comma:


5. Il presente articolo non si applica nei casi previsti dall'art. 107, comma 6..


4. L'art. 160 del T.U. bancario è abrogato.



Articolo 212


Disposizioni in materia di privatizzazioni.



1. Il secondo periodo dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, è sostituito dal seguente:


La clausola che prevede un limite di possesso decade comunque allorché il limite sia superato per effetto di un'offerta pubblica di acquisto promossa ai sensi degli articoli 106 o 107 del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell'art. 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.



Articolo 213


Conversione del fallimento. in liquidazione coatta amministrativa.



1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le procedure di fallimento degli intermediari previsti dall'articolo 107 del T.U. bancario, per i quali ricorrano i presupposti indicati nel comma 6 del medesimo articolo e non sia stata dichiarata l'esecutività dello stato passivo, sono convertite in procedure di liquidazione coatta amministrativa.


2. Fermo restando l'accertamento dello stato di insolvenza già dichiarato, il tribunale, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura di liquidazione coatta e ordina la trasmissione degli atti al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'emanazione del relativo decreto, e alla Banca d'Italia.


3. Gli organi del cessato fallimento e quelli della liquidazione coatta provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dalla Banca d'Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.



Articolo 214
Abrogazioni.



1. Sono o restano abrogati, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3:


a) gli articoli 11, comma 1, da 12 a 17, 22, 25, 26, 28, 31, da 45 a 52, da 58 a 60 della legge 20 marzo 1913, n. 272 e successive modificazioni;


b) gli articoli da 26 a 43, 44, comma 2, 46, comma 2, 47, 49, 51, 54, ultimo periodo, 56, 61, comma 2, 97, da 106 a 108, del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;


c) gli articoli da 2 a 10 del regio decreto legge 7 marzo 1925, n. 222, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597;


d) il regio decreto legge 9 aprile 1925, n. 375, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597;


e) il regio decreto 9 aprile 1925, n. 376;


f) gli articoli 4, 6 e 7 del regio decreto legge 14 maggio 1925, n. 601, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562;


g) il regio decreto legge 26 giugno 1925, n. 1047, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562;


h) il regio decreto legge 29 luglio 1925, n. 1261, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562;


i) il regio decreto legge 11 ottobre 1925, n. 1748, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562;


j) il regio decreto legge 19 febbraio 1931, n. 950, convertito dalla legge 31 dicembre 1931, n. 1657;


k) gli articoli da 1 a 11 e da 14 a 18 del regio decreto legge 30 giugno 1932, n. 815, convertito dalla legge 5 gennaio 1933, n. 118;


l) il regio decreto legge 20 dicembre 1932, n. 1607, convertito dalla legge 20 aprile 1932, n. 291;


m) la legge 4 dicembre 1939, n. 1913;


n) l'articolo 2369-bis del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262;


o) il decreto legislativo luogotenenziale 18 settembre 1944, n. 250;


p) il decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321;


q) la legge 23 maggio 1956, n. 515;


r) la legge 31 dicembre 1962, n. 1778;


s) gli articoli 1, undicesimo comma, 2, decimo comma, primo e secondo periodo, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 5-quinquies, 5-sexies, 9, secondo comma, 13, secondo comma, 14, 15, 16, 17, 18, sesto comma, 18-ter, 18-quinquies, quinto comma, 18-septies, secondo periodo, del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni;


t) il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;


u) il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 137;


v) il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138 a eccezione degli articoli 16 e 18;


w) la legge 23 febbraio 1977, n. 49;


x) la legge 23 marzo 1983, n. 77, a eccezione degli articoli 9 e 10-ter;


y) la legge 19 giugno 1986, n. 289;


z) il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1987, n. 556;


aa) la legge 2 gennaio 1991; n. 1;


bb) la legge 17 maggio 1991, n. 157, a eccezione dell'articolo 10;


cc) il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, a eccezione dell'articolo 14;


dd) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 86, a eccezione dell'articolo 4;


ee) la legge 18 febbraio 1992, n. 149;


ff) la legge 14 agosto 1993, n. 344, a eccezione dell'articolo 11;


gg) l'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 28 dicembre 1993, n. 561 (Lettera così sostituita dall'art. 15, legge 25 giugno 1999, n. 205)


hh) la legge 25 gennaio 1994, n. 86, a eccezione degli articoli 14-bis e 15;


ii) l'articolo 5, commi 3, 4 e 5, e l'articolo 8 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474;


jj) il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, a eccezione degli articoli 60, comma 4, 62, 63, 64 e 65.


2. Sono abrogati, ma continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto:


a) gli articoli 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni; le relative violazioni sono punite ai sensi degli articoli 173 e 174 o sanzionate ai sensi dell'articolo 193, comma 2;


b) l'articolo 18, a eccezione del sesto comma, 18-bis, 18-quater, 18-quinquies, a eccezione del quinto comma, 18-sexies e 18-septies, a eccezione del secondo periodo, del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 191;


c) l'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;


d) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11; 2, commi 2 e 3; 2-bis, commi 3, 4, 5 e 7; 2-ter; 3, commi 3 e 4; 4, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14; 5; 7, commi 3, 5 e 6; 10-bis, della legge 23 marzo 1983, n. 77; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 190;


e) gli articoli 3, comma 2, lettere b), c), d) ed e); 4, comma 2; 9 commi 12, 13, 14; 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1; le relative violazioni sono punite ai sensi dell'articolo 169 o sanzionate ai sensi degli articoli 189 e 190;


f) l'articolo 6 della legge 17 maggio 1991, n. 157; le relative violazioni sono punite ai sensi dell'articolo 174 o sanzionate ai sensi dell'articolo 193;


g) gli articoli 2; 3; 4; 6; 7 della legge 18 febbraio 1992, n. 149; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 191;


h) gli articoli 10; 14; 15; 16, comma 1; 20, commi 1 e 4; 22; 23; 24; 25; 27; 28 della legge 18 febbraio 1992, n. 149; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 192;


i) gli articoli 1; 2, commi 3 e 4; 4, commi 1 e 4; 5, commi 3, 6, 7, 8, 9, 10 e 11; 6, comma 2; 7, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 8; 9, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 190;


j) gli articoli 1 e 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 86;


k) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7; 3, comma 2, ultimo periodo; 4, commi 1, 2, 3, 4, 5; 5, commi 1, 2, 3 e 4; 8, commi 2, 4 e 5; 9; 10 della legge 14 agosto 1993, n. 344; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 190;


l) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 3, comma 2, ultimo periodo; 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 5, commi 1, 2, 3 e 4; 7; 8; 9; 12, comma 2 e 5; 13; 14 della legge 25 gennaio 1994, n. 86; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 190;


m) gli articoli 2, comma 4; 6, commi 3 e 4; 7; 8; 10; 13; 14; 15; 18, commi 1 e 3; 20, comma 1, lettera e); 21, commi 2 e 3; 22, comma 2; 23, commi 5 e 6; 24; 25; 35, commi 2 e 3; 66, comma 1, lettere b), c) ed e), del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; le relative violazioni sono punite ai sensi dell'articolo 169 o sanzionate ai sensi degli articoli 189 e 190.


3. Fino all'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 80, commi 4, 5 e 6, e comunque fino al completamento della vendita prevista dall'articolo 204, comma 1, si applicano gli articoli 1, 10, 11, 12, 13, 14 della legge 19 giugno 1986, n. 289.


4. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto. Il rinvio alle disposizioni abrogate fatto da leggi, da regolamenti o da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente decreto e dei provvedimenti ivi previsti.


5. Le disposizioni emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo nelle corrispondenti materie. In caso di violazione, si applicano, con la procedura prevista dall'articolo 195, gli articoli 190, 191, 192 e 193, in relazione alle materie rispettivamente disciplinate.



Articolo 215
Disposizioni di attuazione.


1. In sede di prima applicazione i regolamenti e i provvedimenti di carattere generale da emanarsi ai sensi del presente decreto sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo.



Articolo 216
Entrata in vigore.


Il presente decreto entra in vigore il 1º luglio 1998.



ALLEGATO


(Allegato così sostituito dall’art. 18 del DLgs 164 del 17 settembre 2007)


Sezione A - Attivita' e servizi di investimento.


(1) Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o piu' strumenti finanziari.


(2) Esecuzione di ordini per conto dei clienti.


(3) Negoziazione per conto proprio.


(4) Gestione di portafogli.


(5) Consulenza in materia di investimenti.


(6) Sottoscrizione e/o collocamento di strumenti finanziari con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente.


(7) Collocamento di strumenti finanziari senza assunzione a fermo ne' assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente.


(8) Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.


Sezione B - Servizi accessori.


(1) Affitto di cassette di sicurezza e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie collaterali.


(2) Concessione di crediti o prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a uno o piu' strumenti finanziari, nella quale interviene l'impresa che concede il credito o il prestito.


(3) Consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse, nonche' consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese.


(4) Servizio di cambio quando detto servizio e' legato alla fornitura di servizi di investimento.


(5) Ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari.


(6) Servizi connessi con l'assunzione a fermo.


(7) Servizi e attivita' di investimento, nonche' servizi accessori del tipo di cui alle sezioni A o B, collegati agli strumenti derivati di cui alla sezione C, punti (5), (6), (7) e (10), se legati alla prestazione di servizi di investimento o accessori.


Sezione C - Strumenti finanziari.


(1) Valori mobiliari.


(2) Strumenti del mercato monetario.


(3) Quote di un organismo di investimento collettivo.


(4) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti.


(5) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o puo' avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facolta' consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto.


(6) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap" ed altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento puo' avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione.


(7) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine ("forward") e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento puo' avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati al numero (6), che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini.


(8) Strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito.


(9) Contratti finanziari differenziali.


(10) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o puo' avvenire in tale modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facolta' consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonche' altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati ai numeri precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini. (Allegato così sostituito dall’art. 18 del DLgs 164 del 17 settembre 2007).



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