IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di attuazione della citata direttiva 2000/53/CE;
Visto l'articolo 1, comma 5, della legge 17 agosto 2005, n. 168, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, con il quale il Governo é stato delegato ad adottare disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, al fine di superare la procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea;
Ritenuto opportuno apportare le modifiche e le integrazioni necessarie, al fine di conformare le disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo alla direttiva 2000/53/CE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 26 gennaio 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive, della salute e per gli affari regionali;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 209 del 2003», le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 3».
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La direttiva 2000/53/CE é pubblicata nella GUCE n. L. 269 del 21 ottobre 2000.
- Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, reca:
«Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.» Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 2003, n. 182, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 5, della legge 17 agosto 2005, n. 168, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione.
Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative». Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2005, n. 194:
«5. Al fine di superare la procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea per non corretta trasposizione della direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso, il Governo é delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità stabilite ai commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge 1° marzo 2002, n. 39, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di attuazione della citata direttiva 2000/53/CE.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202:
«Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali é unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali é presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali é convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 é convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non é conferito, dal Ministro dell'interno.».
Nota all'art. 1:
- Il testo vigente dell'art. 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto così recita:
«Art. 1 (Campo di applicazione). - 1. Il presente decreto si applica ai veicoli, ai veicoli fuori uso, come definiti all'art. 3, comma 1, lettera b), e ai relativi componenti e materiali, a prescindere dal modo in cui il veicolo é stato mantenuto o riparato durante il suo ciclo di vita e dal fatto che esso é dotato di componenti forniti dal produttore o di altri componenti il cui montaggio, come ricambio, é conforme alle norme comunitarie o nazionali in materia.
2. Ai veicoli a motore a tre ruote si applicano solo le disposizioni di cui all'art. 5, commi 1 e 3 e all'art. 6.
3. Ai veicoli speciali, come definiti dall'art. 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, della direttiva 70/156/CEE, e successive modificazioni, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 sul reimpiego e sul recupero.
4. é fatta salva la normativa vigente in materia, in particolare, di sicurezza e di controllo delle emissioni atmosferiche e sonore, nonché di protezione del suolo e delle acque.».
Art. 2.
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
1. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 209 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera f), le parole: «lettera n)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera o)»;
b) al comma 1, lettera p), le parole: «lettera n)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera o)»;
c) al comma 2, la lettera a) é sostituita dalla seguente:
«a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso oppure con la consegna al concessionario o gestore dell'automercato o della succursale della casa costruttrice che, accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto rilascia il relativo certificato di rottamazione al detentore;»;
d) al comma 3 le parole: «, ossia i veicoli storici o di valore per i collezionisti» sono sostituite dalle seguenti: «e i veicoli di interesse storico o collezionistico».
Nota all'art. 2:
- Il testo vigente dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 209 del 2003, così come modificato dal presente decreto così recita:
«Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) "veicoli", i veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, ed i veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione dei tricicli a motore;
b) "veicolo fuori uso", un veicolo di cui alla lettera a) a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche;
c) "detentore" il proprietario del veicolo o colui che lo detiene a qualsiasi titolo;
d) "produttore", il costruttore o l'allestitore, intesi come detentori dell'omologazione del veicolo, o l'importatore professionale del veicolo stesso;
e) "prevenzione", i provvedimenti volti a ridurre la quantità e la pericolosità per l'ambiente del veicolo fuori uso e dei materiali e delle sostanze che lo compongono;
f) "trattamento", le attività di messa in sicurezza, di demolizione, di pressatura, di tranciatura, di frantumazione, di recupero o di preparazione per lo smaltimento dei rifiuti frantumati, nonché tutte le altre operazioni eseguite ai fini del recupero o dello
smaltimento del veicolo fuori uso e dei suoi componenti effettuate, dopo la consegna dello stesso veicolo, presso un impianto di cui alla lettera o);
g) "messa in sicurezza", le operazioni di cui all'allegato I, punto 5;
h) "demolizione", le operazioni di cui all'allegato I, punto 6;
già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione;
l) "tranciatura", le operazioni di cesoiatura;
m) "frantumatore", un dispositivo impiegato per ridurre in pezzi e in frammenti il veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione, allo scopo di ottenere residui di metallo riciclabili;
n) "frantumazione", le operazioni per la riduzione in pezzi o in frammenti, tramite frantumatore, del veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione, allo scopo di ottenere residui di metallo riciclabili, separandoli dalle parti non metalliche destinate al recupero, anche energetico, o allo smaltimento;
o) "impianto di trattamento", impianto autorizzato ai sensi degli articoli 27, 28 o 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997 presso il quale sono effettuate tutte o alcune delle attività di trattamento di cui alla lettera f);
p) "centro di raccolta", impianto di trattamento di cui alla lettera o) autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, che effettua almeno le operazioni relative alla messa in sicurezza ed alla demolizione del veicolo fuori uso;
q) "reimpiego", le operazioni in virtù delle quali i componenti di un veicolo fuori uso sono utilizzati allo stesso scopo per cui erano stati originariamente concepiti;
r) "riciclaggio", il ritrattamento, in un processo di produzione, dei materiali di rifiuto per la loro funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia. Per recupero di energia si intende l'utilizzo di rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti, ma con recupero del calore;
s) "recupero", le pertinenti operazioni di cui all'allegato C del decreto legislativo n. 22 del 1997;
t) "smaltimento", le pertinenti operazioni di cui all'allegato B del decreto legislativo n. 22 del 1997;
u) "operatori economici", i produttori, i distributori, gli operatori addetti alla raccolta, le compagnie di assicurazione dei veicoli a motore, le imprese di demolizione, di frantumazione, di recupero, di riciclaggio e gli altri operatori che effettuano il trattamento di un veicolo fuori uso e dei relativi componenti e materiali;
v) "sostanza pericolosa", le sostanze considerate pericolose in base alla direttiva 67/548/CEE e successive modifiche;
z) "informazioni per la demolizione", tutte le informazioni necessarie per il trattamento appropriato e compatibile con l'ambiente di un veicolo fuori uso.
2. Un veicolo é classificato fuori uso ai sensi del comma 1, lettera b):
a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso oppure con la consegna al concessionario o gestore dell'automercato o della succursale della casa costruttrice che, accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto rilascia il relativo certificato di rottamazione al detentore;
b) nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati;
c) a seguito di specifico provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria;
d) in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono.
3. Non rientrano nella definizione di rifiuto ai sensi del comma 1, lettera b), e non sono soggetti alla relativa disciplina, i veicoli d'epoca, e i veicoli di interesse storico o collezionistico o destinati ai musei, conservati in modo adeguato, pronti all'uso ovvero in pezzi smontati.».
Art. 3.
Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
1. All'articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2003, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «é consegnato al concessionario» sono sostituite dalle seguenti: «può essere consegnato al concessionario»;
b) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, qualora detto concessionario o gestore intenda accettarne la consegna e conseguentemente rilasciare il certificato di rottamazione di cui al comma 6»;
c) il comma 3 é sostituito dal seguente:
«3. I produttori di veicoli provvedono a ritirare i veicoli fuori uso alle condizioni di cui al comma 2, organizzando, direttamente o indirettamente, su base individuale o collettiva, una rete di centri di raccolta opportunamente distribuiti sul territorio nazionale.»;
d) al comma 4, le parole: «, come determinati dal decreto di cui al comma 15» sono soppresse;
e) al comma 6, le parole: «apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo, assumendosi ogni responsabilità civile, penale e amministrativa connessa alla corretta gestione del veicolo» sono sostituite dalle seguenti: «, in nome e per conto del centro di raccolta che riceve il veicolo, apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV, completato della descrizione dello stato del veicolo consegnato nonché dell'impegno a provvedere alla cancellazione dal P.R.A.»;
f) al comma 6, le parole: «Detta dichiarazione contiene i dati identificativi del veicolo e quelli relativi allo stato dello stesso veicolo, i dati anagrafici e la firma del detentore, nonché, se assunto, l'impegno a provvedere direttamente alla cancellazione del veicolo dal PRA. In tale caso» sono soppresse;
g) al comma 6, le parole: «Detto concessionario o gestore, entro sessanta giorni dalla data della consegna del veicolo al centro di raccolta, acquisisce dallo stesso centro e consegna al detentore il certificato di rottamazione, conservandone copia.» sono soppresse;
h) al comma 7, le parole: «Al momento della consegna al centro di raccolta del veicolo» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso in cui il detentore consegni ad un centro di raccolta il veicolo»;
i) al comma 7, le parole: «o, nei casi di cui al comma 6, al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'auto mercato» e la parola: «direttamente» sono soppresse;
l) al comma 7, le parole: «, se non ancora effettuata, nonche» sono sostituite dalla seguente: «e»;
m) il comma 8 é sostituito dal seguente:
«8. La cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta ovvero del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso veicolo. A tale fine, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla consegna del veicolo ed emissione del certificato di rottamazione, detto concessionario o gestore o titolare restituisce il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo fuori uso, con le procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Il veicolo fuori uso può essere cancellato da P.R.A. solo previa presentazione della copia del certificato di rottamazione.»;
n) al comma 10, le parole: «al competente ufficio del P.R.A.» sono soppresse;
o) il comma 12 é sostituito dal seguente:
«12. Il rilascio del certificato di rottamazione di cui ai commi 6 e7 libera il detentore del veicolo fuori uso dalle responsabilità penale, civile e amministrativa connesse alla proprietà e alla corretta gestione del veicolo stesso.»;
p) il comma 15 é sostituito dal seguente:
«15. Le imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, devono consegnare, ove ciò sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelle per cui é previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, ad un operatore autorizzato alla raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u).».
Nota all'art. 3:
- Il testo vigente dell'art. 5, del citato decreto legislativo n. 209 del 2003, così come modificato dal presente decreto così recita:
«Art. 5 (Raccolta). - 1. Il veicolo destinato alla demolizione é consegnato dal detentore ad un centro di raccolta ovvero, nel caso in cui il detentore intende cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, può essere consegnato al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, per la successiva consegna ad un centro di raccolta qualora detto concessionario o gestore intenda accettarne la consegna e conseguentemente rilasciare il certificato di rottamazione di cui al comma 6.
2. A partire dalle date indicate all'art. 15, comma 5, la consegna di un veicolo fuori uso al centro di raccolta, effettuata secondo le disposizioni di cui al comma 1, avviene senza che il detentore incorra in spese a causa del valore di mercato nullo o negativo del veicolo, fatti salvi i costi documentati relativi alla cancellazione del veicolo dal Pubblico registro automobilistico, di seguito denominato: "PRA", e quelli relativi al trasporto dello stesso veicolo al centro di raccolta avvero alla concessionaria o alla succursale della casa costruttrice o all'automercato.
3. I produttori di veicoli provvedono a ritirare i veicoli fuori uso alle condizioni di cui al comma 2, organizzando, direttamente o indirettamente, su base individuale o collettiva, una rete di centri di raccolta opportunamente distribuiti sul territorio nazionale.
4. Nel caso in cui il produttore non ottempera a quanto stabilito al comma 3 sostiene gli eventuali costi per il ritiro ed il trattamento del veicolo fuori uso.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano se il veicolo non contiene i suoi componenti essenziali, quali il motore, parti della carrozzeria, il catalizzatore e le centraline elettroniche, se presenti in origine, o se contiene rifiuti aggiunti.
6. Al momento della consegna del veicolo destinato alla demolizione, il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato rilascia al detentore, in nome e per conto del centro di raccolta che riceve il veicolo, apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV, completato della descrizione dello stato del veicolo consegnato nonché dell'impegno a provvedere alla cancellazione dal P.R.A. Il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato effettua, con le modalità di cui al comma 8, detta cancellazione prima della consegna del veicolo al centro di
raccolta e fornisce allo stesso centro gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe, del certificato di proprietà e della carta di circolazione relativi al veicolo.
7. Nel caso in cui il detentore consegni ad un centro di raccolta il veicolo destinato alla demolizione, il titolare del centro rilascia al detentore del veicolo apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV, completato dalla descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonché dall'impegno a provvedere alla cancellazione dal PRA, e al trattamento del veicolo.
8. La cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta ovvero del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso veicolo. A tale fine, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla consegna del veicolo ed emissione del certificato di rottamazione, detto concessionario o gestore o titolare restituisce il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo fuori uso, con le procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Il veicolo fuori uso può essere cancellato dal P.R.A. solo previa presentazione della copia del certificato di rottamazione.
9. Il titolare del centro di raccolta procede al trattamento del veicolo fuori uso dopo la cancellazione dal PRA dello stesso veicolo effettuata ai sensi del comma 8.
10. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso sono annotati dal titolare del centro di raccolta, dal concessionario o dal gestore della casa costruttrice o dell'automercato sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli, da tenersi in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
11. Agli stessi obblighi di cui ai commi 9 e 10 é soggetto il titolare del centro di raccolta o di altro luogo di custodia dei veicoli rimossi ai sensi dell'art. 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di demolizione ai sensi dell'art. 215, comma 4, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
12. Il rilascio del certificato di rottamazione di cui ai commi 6 e 7 libera il detentore del veicolo fuori uso dalle responsabilità penale, civile e amministrativa connesse alla proprietà e alla corretta gestione del veicolo stesso.
13. I certificati di rottamazione emessi in altri Stati membri rispondenti ai requisiti minimi fissati dalla Commissione europea sono riconosciuti ed accettati sul territorio nazionale.
14. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione, ai sensi degli articoli 927, 929 e 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le modalità stabiliti in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
15. Le imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, devono consegnare, ove ciò sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelle per cui é previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, ad un operatore autorizzato alla raccolta di cui all'art. 3, comma 1, lettera u).».
Art. 4.
Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
1. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 209 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera c), dopo le parole: «i materiali» sono inserite le seguenti «di cui all'allegato II»;
b) al comma 8, prima dell'ultimo periodo é inserito il seguente:
«Tale autorizzazione dovrà contenere, tra l'altro, un riferimento esplicito agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo.»;
c) dopo il comma 8, é aggiunto, in fine, il seguente:
«8-bis. Il deposito temporaneo dei veicoli nel luogo di produzione del rifiuto - presso il concessionario, il gestore della succursale della casa costruttrice o l'automercato - destinati all'invio a impianti autorizzati per il trattamento, é consentito fino a un massimo di trenta giorni.».
Nota all'art. 4:
- Il testo vigente dell'art. 6, del citato decreto legislativo n. 209 del 2003, così come modificato dal presente decreto così recita:
«Art. 6 (Prescrizioni relative al trattamento del veicolo fuori uso). - 1. Gli impianti di trattamento di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), si conformano alle pertinenti prescrizioni tecniche stabilite all'allegato I.
2. Le operazioni di trattamento di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), sono svolte in conformità ai principi generali previsti dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed alle pertinenti prescrizioni dell'allegato I, nonché nel rispetto dei seguenti obblighi:
a) effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5;
b) effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui al citato allegato I, punto 5, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
c) rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'allegato II etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
d) rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
e) eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.
3.-7. (Omissis).
8. In conformità al disposto dell'art. 28, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 1997, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di trattamento prevista al comma 1 dello stesso art. 28 é rilasciata agli impianti di trattamento disciplinati dal presente decreto per un periodo di cinque anni ed é rinnovabile, con le modalità stabilite al citato comma 3. Tale autorizzazione dovrà contenere, tra l'altro, un riferimento esplicito agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo. Nel caso di impianto di trattamento che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione o del relativo rinnovo, é registrato ai sensi del Regolamento (CE) n. 761/01, detta autorizzazione é concessa ed é rinnovabile per un periodo di otto anni.
8-bis. Il deposito temporaneo dei veicoli nel luogo di produzione del rifiuto - presso il concessionario, il gestore della succursale della casa costruttrice o l'automercato - destinati all'invio a impianti autorizzati per il trattamento, é consentito fino a un massimo di trenta giorni.».
Art. 5.
Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
1. All'articolo 7 del decreto legislativo n. 209 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 dell'articolo 7 é sostituito dal seguente:
«1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti derivanti dal veicolo fuori uso, le autorità competenti, fatte salve le norme sulla sicurezza dei veicoli e sul controllo delle emissioni atmosferiche e del rumore, favoriscono, in conformità con la gerarchia prevista dalla direttiva 75/442/CEE, il reimpiego dei componenti idonei, il recupero di quelli non reimpiegabili, nonché, come soluzione privilegiata, il riciclaggio; ove sostenibile dal punto di vista ambientale.»;
b) al comma 2, l'alinea é sostituito dal seguente: «Gli operatori economici garantiscono che:»;
c) dopo il comma 2 é aggiunto, in fine, il seguente:
«2-bis. Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, i responsabili degli impianti di trattamento comunicano annualmente i dati relativi ai veicoli trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tale fine, é modificato con le modalità previste dalla stessa legge n. 70 del 1994. Sono tenuti alla predetta comunicazione anche tutti coloro che esportano veicoli fuori uso o loro componenti.».
Note all'art. 5:
- Il testo vigente dell'art. 7, del citato decreto legislativo n. 209 del 2003, così come modificato dal presente decreto così recita:
«Art. 7 (Reimpiego e recupero).
1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti derivanti dal veicolo fuori uso, le autorità competenti, fatte salve le norme sulla sicurezza dei veicoli e sul controllo delle emissioni atmosferiche e del rumore, favoriscono, in conformità con la gerarchia prevista dalla direttiva 75/442/CEE, il reimpiego dei componenti idonei, il recupero di quelli non reimpiegabili, nonché, come soluzione privilegiata, il riciclaggio; ove sostenibile dal punto di vista ambientale.
2. Gli operatori economici garantiscono che:
a) entro il 1° gennaio 2006, per i veicoli fuori uso prodotti a partire dal 1° gennaio 1980, la percentuale di reimpiego e di recupero é pari almeno all'85 per cento del peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio per gli stessi veicoli é pari almeno all'80 per cento del peso medio per veicolo e per anno; per i veicoli prodotti anteriormente al 1° gennaio 1980, la percentuale di reimpiego e di recupero é pari almeno al 75 per cento del peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio é pari almeno al 70 per cento del peso medio per veicolo e per anno;
b) entro il 1° gennaio 2015, per tutti i veicoli fuori uso la percentuale di reimpiego e di recupero é pari almeno al 95 per cento del peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio é pari almeno all'85 per cento del peso medio per veicolo e per anno.
2-bis. Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, i responsabili degli impianti di trattamento comunicano annualmente i dati relativi ai veicoli trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tal fine, é modificato con le modalità previste dalla stessa legge n. 70 del 1994. Sono tenuti alla predetta comunicazione anche tutti coloro che esportano veicoli fuori uso o loro componenti.
- La direttiva 75/442/CEE é pubblicata nella GUCE n. L. 194 del 25 luglio 1975.
- La legge 25 gennaio 1994, n. 70, reca: «Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale.».
Art. 6.
Modifiche all'articolo 8, comma 4 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
1. All'articolo 8, comma 4, le parole: «anche per le finalità di cui all'articolo 5, comma 15,» sono soppresse.
Nota all'art. 6:
- Il testo vigente dell'art. 8, del citato decreto legislativo n. 209 del 2003, così come modificato dal presente decreto così recita:
«Art. 8 (Gestione del veicolo fuori uso).
1. Per garantire un elevato livello di tutela ambientale nell'esercizio delle attività di trattamento del veicolo fuori uso e dei rifiuti costituiti dai relativi componenti o materiali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, adotta misure per favorire e per incentivare:
a) gli accordi di cui all'art. 12, comma 1, ed altre forme di collaborazione tra gli operatori economici, finalizzate ad assicurare:
1) la costituzione di sistemi di raccolta di tutti i veicoli fuori uso;
2) l'organizzazione di una rete di centri di raccolta idonei ad assicurare una raccolta e un trattamento efficienti dei veicoli fuori uso, con particolare riferimento a quelli con valore di mercato negativo o nullo;
3) la presenza uniforme sul territorio di centri di raccolta e di impianti di trattamento e di riciclaggio;
4) lo sviluppo di aree consortili in luoghi idonei ove gli operatori possono garantire il ciclo di trattamento del veicolo fuori uso;
5) lo sviluppo del recupero energetico dei materiali che non é possibile o conveniente reimpiegare o riciclare;
6) la creazione di un sistema informatico per il monitoraggio dei flussi dei veicoli fuori uso e dei relativi materiali;
b) lo sviluppo di nuove tecnologie di separazione post-frantumazione finalizzate a ridurre la produzione del residuo di frantumazione;
c) l'adeguamento delle imprese alle prescrizioni previste all'art. 6, commi 1 e 2;
d) l'adesione da parte degli stabilimenti e delle imprese che effettuano le attività di trattamento a sistemi certificati di gestione dell'ambiente.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, al fine di sviluppare i mercati di sbocco per il riutilizzo dei materiali riciclati, in particolare non metallici, individua e promuove:
a) politiche di sostegno e di incentivazione per operazioni finalizzate al riciclaggio, quali la raccolta, lo smontaggio, la selezione e lo stoccaggio, per i materiali che non hanno sbocchi di mercato;
b) accordi ed altre forme di collaborazione tra gli operatori economici finalizzate ad assicurare adeguati standard di qualità dei materiali trattati;
c) politiche di sostegno e di incentivazione per l'impiego di quantità crescenti di materiale riciclato, anche al di fuori del settore automobilistico.
3. La regione promuove, anche d'intesa con gli enti locali interessati ed anche con appositi accordi, iniziative volte a favorire il reimpiego, il riciclaggio, il recupero ed il corretto smaltimento del veicolo fuori uso e dei rifiuti costituiti da suoi componenti o materiali. In particolare, al fine di ridurre lo smaltimento del veicolo fuori uso, sono favoriti, in ordine di priorità, il reimpiego, il riciclaggio ed il recupero energetico.
4. L'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di cui all'art. 30, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, provvede, avvalendosi dell'APAT, al monitoraggio del sistema di gestione dei rifiuti derivanti dai veicoli fuori uso e dai relativi componenti e materiali ed al controllo del raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente decreto, inclusi quelli economici e quelli di riciclaggio e di recupero. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
Art. 7.
Modifiche all'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2003 le parole: «dei centri di raccolta» sono sostituite dalle seguenti: «degli impianti di trattamento autorizzati».
2. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2003 la parola: «pertinenti» é soppressa.
3. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2003 dopo le parole: «supporto informatico» sono inserite le seguenti: «, concordate con i gestori degli impianti di trattamento autorizzati».
4. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 209 del 2003, il comma 2 é soppresso.
Nota all'art. 7:
- Il testo vigente dell'art. 10, del citato decreto legislativo n. 209 del 2003, così come modificato dal presente decreto così recita:
«Art. 10 (Informazioni per la demolizione e codifica).
- 1. Il produttore del veicolo, entro sei mesi dall'immissione sul mercato dello stesso veicolo, mette a disposizione degli impianti di trattamento autorizzati le informazioni per la demolizione, sotto forma di manuale o su supporto informatico, concordate con i gestori degli impianti di trattamento autorizzati. Tali informazioni devono consentire di identificare i diversi componenti e materiali del veicolo e l'ubicazione di tutte le sostanze pericolose in esso presenti.
2. (Soppresso).
3. Il produttore del veicolo, in accordo con il produttore di materiali e di componenti, utilizza, per detti materiali e componenti, le norme di codifica previste dalla decisione 2003/138/CE.».
Art. 8.
Modifiche all'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
1. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2003 le parole: «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile».
2. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2003 le parole: «pervenuti dai centri di raccolta» sono sostituite dalle seguenti: «relativi ai certificati di rottamazione emessi pervenuti dai centri di raccolta, dai concessionari, dai gestori delle succursali delle case costruttrici o degli automercati».
3. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2003 é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le modalità di acquisizione e trasmissione dei dati di cui al presente comma sono determinati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'APAT per i profili di competenza.».
Nota all'art. 8:
- Il testo vigente dell'art. 11, commi 1 e 2 del citato decreto legislativo n. 209 del 2003, così come modificato dal presente decreto così recita:
«Art. 11 (Trasmissione di dati e di informazioni).
1.Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro delle attività produttive trasmettono alla Commissione delle Comunità europee, ogni tre anni ed entro nove mesi dalla scadenza del periodo di tre anni preso in esame, una relazione sull'applicazione delle disposizioni del presente decreto, utilizzando i dati comunicati dall'APAT, ai sensi del comma 4. La prima comunicazione riguarda il periodo di tre anni che decorre dal 21 aprile 2002.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno e, per il 2003, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette all'APAT i dati relativi alle immatricolazioni di nuovi veicoli avvenute nell'anno solare precedente, i dati relativi ai certificati di rottamazione emessi pervenuti dai centri di raccolta, dai concessionari, dai gestori delle succursali delle case costruttrici o degli automercati. Le modalità di acquisizione e trasmissione dei dati di cui al presente comma sono determinati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'APAT per i profili di competenza.».
Art. 9.
Modifiche all'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
1. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2003 le parole: «all'articolo 7, comma 2» sono soppresse.
2. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2003 le parole: «lettere a), b), c), d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c) e d)».
3. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2003 dopo la lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«d-bis) i risultati conseguiti nel quadro di tali accordi devono esser controllati con cadenza individuata nell'ambito degli accordi stessi e riferiti alle autorità competenti ed alla Commissione europea;
d-ter) le autorità competenti dovranno assumere le opportune misure per esaminare i progressi compiuti nell'ambito di tali accordi;
d-quater) nel caso di inosservanza degli accordi o di mancato raggiungimento degli obiettivi oggetto degli accordi, le autorità competenti assumeranno tutte le misure per garantire l'osservanza delle misure previste dal presente decreto.».
Nota all'art. 9:
- Il testo vigente dell'art. 12, del citato decreto legislativo n. 209 del 2003, così come modificato dal presente decreto così recita:
«Art. 12 (Accordi volontari). - 1. Fatti salvi i principi e gli obiettivi stabiliti dal presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, può stipulare, con i settori economici interessati, accordi e contratti di programma per dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, all'art. 5 comma 1, all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), all'art. 10, commi 1, 2 e 3, ed all'art. 11, commi 5 e 6, nonché per precisare le modalità di applicazione dell'art. 5, commi 2, 3, 4 e 5. Detti accordi devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) avere forza vincolante;
b) specificare gli obiettivi e le corrispondenti scadenze, nonché le modalità per il monitoraggio ed il controllo dei risultati raggiunti;
c) essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicati alla Commissione delle Comunità europee;
d) prevedere l'accessibilità al pubblico dei risultati conseguiti;
d-bis) i risultati conseguiti nel quadro di tali accordi devono essere controllati con cadenza individuata nell'ambito degli accordi stessi e riferiti alle autorità competenti ed alla Commissione europea;
d-ter) le autorità competenti dovranno assumere le opportune misure per esaminare i progressi compiuti nell'ambito di tali accordi;
d-quater) nel caso di inosservanza degli accordi o di mancato raggiungimento degli obiettivi oggetto degli accordi, le autorità competenti assumeranno tutte le misure per garantire l'osservanza delle misure previste dal presente decreto.».
Art. 10.
Modifiche all'articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
1. All'articolo 13, comma 3, le parole: «o della dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
all'articolo 5, commi 6 e 7».
Nota all'art. 10:
- Il testo vigente dell'art. 13 del citato decreto legislativo n. 209 del 2003, così come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 13 (Sanzioni). - 1. Chiunque effettua attività di gestione dei veicoli fuori uso e dei rifiuti costituiti dei relativi componenti e materiali in violazione dell'art. 6, comma 2, é punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro.
2. Chiunque viola la disposizione dell'art. 5, comma 1, é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.
3. In caso di mancata consegna del certificato di cui all'art. 5, commi 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro. Nel caso in cui i suddetti documenti risultino inesatti o non conformi a quanto stabilito nel presente decreto, si applicano le medesime sanzioni ridotte della metà.
4. Chiunque viola le disposizioni dell'art. 5, commi 8, 9, 10 e 11, é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.
5. Chiunque produce o immette sul mercato materiali o componenti di veicoli in violazione dei divieto di cui all'art. 9 é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro.
6. In caso di violazione degli obblighi derivanti dall'art. 10, commi 1 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.
7. Chiunque non effettua la comunicazione prevista dall'art. 11, comma 4, o la effettua in modo incompleto o inesatto, é punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 3.000 euro a 18.000 euro.
8. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto e per la destinazione dei relativi proventi si applica quanto stabilito dagli articoli 55 e 55-bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.».
Art. 11.
Modifiche all'articolo 15, comma 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
1. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 209 del 2003 alla fine della lettera b) é aggiunto il seguente periodo:
«Nelle more del conseguimento delle obbligazioni di cui all'articolo 5, i produttori sostengono, a titolo individuale, gli eventuali costi derivanti dal valore negativo dei veicoli immessi sul mercato a partire dal 1° luglio 2002.».
2. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 209 del 2003, dopo il comma 11 é inserito il seguente: «11-bis. All'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "la cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione o" sono soppresse.».
Nota all'art. 11:
- Il testo vigente dell'art. 15 del citato decreto legislativo n. 209 del 2003, così come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 15 (Disposizioni transitorie e finali). - 1.-4.
(Omissis).
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, commi 2 e 8, le disposizioni relative alla consegna gratuita del veicolo, di cui allo stesso art. 5, commi 2, 3 e 4, si applicano:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i veicoli immessi sul mercato a partire dal 1° luglio 2002;
b) dal 1° gennaio 2007, per i veicoli immessi sul mercato anteriormente al 1° luglio 2002. Nelle more del conseguimento delle obbligazioni di cui all'art. 5, i produttori sostengono, a titolo individuale, gli eventuali costi derivanti dal valore negativo dei veicoli immessi sul mercato a partire dal 1° luglio 2002.
6. L'entita della garanzia finanziaria prevista dall'art. 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997 può essere ridotta se il centro di raccolta e l'impianto di trattamento sono registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 761/01.
7. é consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all'allegato III.
8. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
9. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 7 e 8 da parte delle imprese esercenti attività autoriparazione deve risultare da fatture rilasciate al cliente.
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni dell'art. 46 del decreto legislativo n. 22 del 1997 non si applicano ai veicoli individuati all'art. 1, comma 1, e definiti all'art. 3, comma 1, lettera a).
11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede ad integrare, modificare ed aggiornare gli allegati del presente decreto in conformità alle modifiche intervenute in sede comunitaria.
11-bis. All'art. 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "la cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione o" sono soppresse.
12. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione le norme del presente decreto, afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non hanno ancora provveduto al recepimento della direttiva 2000/53/CE, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, da adottarsi nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.».
Art. 12.
Modifiche all'Allegato IV, punto 5), e all'Allegato II punti 2. e 3. del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
1. All'Allegato IV del decreto legislativo n. 209 del 2003 il punto 5) é sostituito dal seguente:
«5) l'impegno alla cancellazione del veicolo dal PRA».
2. All'allegato II del decreto legislativo n. 209 del 2003 il punto
2. é sostituito dal seguente:
2.
a) Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, il 2% o meno 1° luglio 2005 (1)
b) Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, 1'1% o meno di piombo in peso 1° luglio 2008 (2)
3. All'allegato II del decreto legislativo n. 209 del 2003, la data prevista al punto 3., seconda colonna, é soppressa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Scajola, Ministro delle attività produttive
Storace, Ministro della salute
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Nota all'art. 12:
- Gli allegati IV e II del citato decreto legislativo n. 209 del 2003, come modificati dal presente decreto,
così recitano:
«Allegato IV
(articolo 5, comma 7)
Requisiti minimi per il certificato di rottamazione Il certificato di rottamazione di cui all'art. 5, comma 7, deve indicare e includere:
1) il nome, l'indirizzo, la firma ed il numero di registrazione o di identificazione dello stabilimento o dell'impresa che rilascia il certificato;
2) il nome e l'indirizzo dell'autorità competente che rilascia l'autorizzazione allo stabilimento o all'impresa che rilascia il certificato di rottamazione;
3) il nome, l'indirizzo e il numero di registrazione o di identificazione dello stabilimento o dell'impresa che rilascia il certificato, nel caso in cui il certificato é rilasciato da un produttore, da un distributore o da un operatore addetto alla raccolta per conto di un centro di raccolta;
4) la data e l'ora di rilascio del certificato di rottamazione e la data e l'ora di presa in carico del veicolo da parte del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato;
5) l'impegno alla cancellazione del veicolo dal PRA;
6) la classe, la marca ed il modello del veicolo;
7) il numero di identificazione del veicolo, vale a dire il numero del telaio e della targa, ove prevista;
8) il nome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, la nazionalità, gli estremi del documento di identificazione e la firma del detentore che consegna il veicolo e, nel caso in cui il veicolo é consegnato da un soggetto diverso dal proprietario, il nome, il luogo, la data di nascita, l'indirizzo e la nazionalità dello stesso proprietario.».
«Allegato II (articolo 9, comma 1)
Materiali e componenti ai quali non si applica il divieto previsto dall'art. 9, comma 1